Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali

Riscatto

(circ.71/2017)

 

a) art.51, comma 2 della legge n.153/1969 e art.3, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184

La facoltà di riscattare un periodo di lavoro subordinato prestato presso un Organismo Internazionale è stata fino ad ora riconosciuta per effetto di quanto disposto dall’art.51, comma 2 della legge n.153/1969 e successive modificazioni, relativo al riscatto dei periodi di lavoro subordinato prestato all’estero, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana.

Difatti, con circolare n. 222 C. e V. del 25 luglio 1969, punto 48, è stato chiarito che “…costituiscono località estere anche gli Enti e gli organismi internazionali dislocati in Italia o all’estero”.

La citata circolare, al punto 51), ha inoltre precisato che “… ove si tratti di persona che abbia lavorato in un Paese che non ha stipulato con l’Italia alcuna convenzione in materia di assicurazioni sociali, la domanda di riscatto è accoglibile anche se i periodi di lavoro dichiarati abbiano dato luogo alla liquidazione di un trattamento di quiescenza a carico del regime assicurativo obbligatorio eventualmente operante in tale Paese”.

In virtù dell’equiparazione tra località estere e organismi internazionali, è stato quindi disposto che il riscatto di cui all’art.51, comma 2, della legge n.153/1969 poteva essere concesso, ricorrendo tutte le ulteriori condizioni di legge, anche nel caso in cui si trattasse di lavoro subordinato prestato presso un Organismo Internazionale che non avesse stipulato con l’Italia alcun accordo in materia di assicurazioni sociali, anche nell’ipotesi in cui detti periodi avessero dato luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico a carico dell’organismo internazionale medesimo.

Per la Gestione Dipendenti Pubblici, la facoltà di riscattare un periodo di lavoro subordinato prestato presso un Organismo Internazionale è esercitabile a decorrere dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 che all’art. 3, comma 1, ha esteso ai regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi, la facoltà di riscattare i periodi di lavoro subordinato all’estero, che non siano altrimenti utili a pensione, così come previsto dall’articolo 51, comma 2, della legge 153/1969 e successive modificazioni. In tale ambito rientra anche il riscatto di un periodo di lavoro subordinato prestato presso un Organismo Internazionale dislocato in Italia o all’estero.

Il riscatto dei periodi di lavoro prestato all’estero o presso l’organismo internazionale opera ancorché il relativo versamento contributivo abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico a carico dello Stato estero o dell’organismo internazionale.

b) Art.18, comma 5 della legge n.115/2015

A differenza della citata normativa, il comma 5 dell’art.18 della legge n.115/2015 dispone ora che i periodi di lavoro presso un'organizzazione internazionale, “in quanto non possono dare diritto a una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima organizzazione internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all’estero”.

A parziale rettifica delle disposizioni amministrative sopra richiamate e con effetto sulle domande di riscatto presentate dal 01/01/2016, data a partire dalla quale è introdotta la facoltà di cumulo di cui alla presente circolare, i periodi di lavoro subordinato prestato presso un organismo internazionale che non abbia stipulato con l’Italia alcun accordo in materia di assicurazioni sociali possono essere riscattati ai sensi dell’art.51, comma 2, della legge n.153/1969 e successive modificazioni, a condizione che non possano dar diritto a una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima organizzazione internazionale.

E’ poi da precisare che il comma 5 dell’art.18 in argomento ammette a riscatto i periodi di lavoro che non possono dare diritto a pensione a carico del fondo pensionistico dell’organizzazione internazionale, secondo la normativa del riscatto dei periodi di lavoro all’estero, e quindi nell’ambito di applicazione dell’art.51, comma 2, della legge 153/1969 e successive modificazioni.

Quest’ultima disposizione riconosce il riscatto di periodi “…non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana”. Ne consegue che i periodi di lavoro subordinato svolti presso un organismo internazionale, che non possono dare diritto a pensione a carico della medesima organizzazione, possono essere riscattati ai sensi del citato comma 2 dell’art.51 della legge n.153/1969 soltanto nei casi in cui non sia attivabile il cumulo di cui al comma 1 dell’art.18 della legge 115/2015. L’indagine va effettuata considerando la situazione contributiva e previdenziale esistente alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Non è prevista la facoltà di rinunciare al perido legittamamente accreditato a seguito del pagamento totale o parziale del relativo onere.

La facoltà di riscatto può essere esercitata solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente con gli organismi internazionali, previa certificazione dei medesimi organismi che gli stessi periodi non possono dare luogo a una prestazione pensionistica. Restano confermati tutti gli altri requisiti previsti dal citato art.51 anche in ordine alla documentazione necessaria a provare l’esistenza e durata del rapporto di lavoro.

Il diritto al riscatto è esercitato anche dai superstiti del dipendente dell'organizzazione internazionale, nei termini previsti dall'ordinamento dell'istituzione previdenziale italiana alla quale è chiesto il riscatto.

Nelle ipotesi di organismi internazionali che abbiano stipulato con l’Italia una convenzione in materia di assicurazioni sociali, la regolamentazione degli effetti derivanti dalla stipulazione dell’accordo sugli istituti previdenziali, quali il riscatto o il trasferimento dei contributi, è devoluto all’accordo medesimo e alle relative disposizioni di attuazione.

Nel caso di lavoro subordinato prestato presso uno Stato estero, restano confermate le disposizioni amministrative emanate in attuazione dell’art.51, comma 2, della legge n.153/1969 e successive modificazioni e integrazioni.

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