Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Cumulo ex dlgs 184/1997 Norme Messaggi ME 2018 Messaggio 4463 del 28 novembre 2018
-
Calcolo, misura e pagamento dei trattamenti pensionistici in cumulo
-
Cumulo ex dlgs 184/1997
-
Decorrenza dei trattamenti pensionistici conseguiti con il cumulo
-
Destinatari della norma
-
Individuazione Ente istruttore e modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici
-
Pensione anticipata
-
Pensione di inabilità
-
Pensione di vecchiaia
-
Pensione di vecchiaia e pensione anticipata per i lavoratori che hanno optato per il sistema contributivo
-
Pensione indiretta ai superstiti
-
Periodi di contribuzione cumulabili
-
Periodi di contribuzione utili per la misura della pensione e per l’importo minimo necessario per il diritto a pensione
-
Prestazioni pensionistiche concesse
-
Ricorsi
-
Rivalutazione delle pensioni liquidate con il cumulo
-
Trattamenti di famiglia
-
Trattamento minimo
-
Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
-
Valorizzazione dei periodi assicurativi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo
-
Valutazione dei periodi assicurativi esteri e titolarità di pensione estera
- Dettagli
- Visite: 19515
Messaggio 4463 del 28 novembre 2018
OGGETTO:
Semplificazione delle modalità di accesso all’indennità di accompagnamento per soggetti ultrasessantacinquenni. Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e articolo 1, comma 3, della legge 21 novembre 1988, n. 508. Modalità unica di trasmissione delle domande
Con il presente messaggio si comunica che a partire dal 1° gennaio 2019 entrerà a regime il procedimento di semplificazione delle modalità di accesso alla prestazione assistenziale dell’indennità di accompagnamento per i cittadini non più in età lavorativa (ultrasessantacinquenni), introdotto in via sperimentale con il messaggio n. 1930 dell’8 maggio 2018.
Tale semplificazione ha previsto la possibilità per il cittadino di anticipare al momento della presentazione della domanda di invalidità civile le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello AP70, di norma comunicate solo al termine dell’esito positivo della fase sanitaria.
Si tratta, in particolare, della comunicazione di eventuali ricoveri, della delega alla riscossione di un terzo (Quadro G) o in favore delle associazioni (Quadro H) e dell’indicazione delle modalità di pagamento (Quadri F1 o F2).
Grazie all’acquisizione anticipata di tali informazioni è stato possibile, una volta definito positivamente l’iter dell’accertamento sanitario, l’avvio in tempi brevi del processo di liquidazione della prestazione economica riconosciuta.
Terminata con esito positivo la fase sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2019 tale modalità di presentazione della domanda di invalidità civile diventerà obbligatoria per tutti i soggetti non più in età lavorativa.
Si precisa che la semplificazione riguarderà anche le domande di accertamento sanitario presentate da coloro che hanno perfezionato il requisito anagrafico secondo i requisiti previgenti (ad esempio, 66 anni e 7 mesi compiuti tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele