Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Cumulo ex dlgs 184/1997 Norme Messaggi ME 1997 Messaggio 15172 del 3 luglio 1997
-
Calcolo, misura e pagamento dei trattamenti pensionistici in cumulo
-
Cumulo ex dlgs 184/1997
-
Decorrenza dei trattamenti pensionistici conseguiti con il cumulo
-
Destinatari della norma
-
Individuazione Ente istruttore e modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici
-
Pensione anticipata
-
Pensione di inabilità
-
Pensione di vecchiaia
-
Pensione di vecchiaia e pensione anticipata per i lavoratori che hanno optato per il sistema contributivo
-
Pensione indiretta ai superstiti
-
Periodi di contribuzione cumulabili
-
Periodi di contribuzione utili per la misura della pensione e per l’importo minimo necessario per il diritto a pensione
-
Prestazioni pensionistiche concesse
-
Ricorsi
-
Rivalutazione delle pensioni liquidate con il cumulo
-
Trattamenti di famiglia
-
Trattamento minimo
-
Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
-
Valorizzazione dei periodi assicurativi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo
-
Valutazione dei periodi assicurativi esteri e titolarità di pensione estera
- Dettagli
- Visite: 24900
Messaggio 15172 del 3 luglio 1997
Parere del Consiglio di Stato n. 65 del 14.11.1996 , Art. 33, comma 3, della legge n. 104/92. Padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma
Con parere n. 65 del 14.11.1996 il Consiglio di Stato si è pronunciato favorevolmente per la concessione dei giorni di permesso previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 al padre lavoratore dipendente nell’ipotesi in cui la madre del portatore di handicap grave svolga attività di lavoro autonomo.
Il contenuto del suddetto parere è stato recepito dal Ministero del Lavoro con circolare n. 165 del 5.12.1996.
A modifica, pertanto, di quanto precisato al 3^ capoverso del punto 3) della circolare n. 211 del 31.10.1996 (non riconoscibilità del diritto ai giorni di permesso al padre lavoratore dipendente quando la madre è lavoratrice autonoma, salvo il caso di grave infermità) si dispone che, fermi restando tutti i requisiti previsti con circolare n. 80 del 24.3.1995 e circolare n. 211 del 31.10.1996, anche al padre lavoratore dipendente che si trovi nella situazione di cui al primo capoverso, possa essere riconosciuto, su richiesta, il diritto alla indennità prevista per la fruizione dei permessi in questione.
Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente - come da parere del Consiglio di Stato - ai permessi "a giorni", previsti dal comma 3 dell’art. 33 in argomento.