Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Cumulo ex lege 228/2012 Cumulo ai fini dell'inabilità Norme Circolari Inps CI 1999 Circolare 11 del 21 gennaio 1999
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Circolare 11 del 21 gennaio 1999
OGGETTO:
Assegno per il nucleo familiare. Accertamento inabilità a proficuo lavoro dei soggetti Ultrasessantacinquenni. Riepilogo disposizioni in materia di accertamento inabilità
1) ACCERTAMENTO INABILITÀ SOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI
Pervengono a questa Direzione quesiti in merito all'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro dei soggetti ultrasessantacinquenni, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.
Infatti, in base alle disposizioni vigenti (v. circ. 12.1.90, n.12, parte II, p.9 e msg. 24.5.90, n.09296), per gli inabili maggiorenni non in possesso della documentazione comprovante lo stato di invalidità al 100 per cento rilasciata dalle apposite Commissioni sanitarie, o delle copie autentiche dei certificati di pensione di inabilità a carico dell'INPS o di rendita per inabilità permanente assoluta a carico dell'INAIL, lo stato di inabilità deve essere accertato dagli Uffici sanitari delle Sedi dell'Istituto.
Peraltro, il Ministero della Sanità ha ribadito, ai sensi del d.lgs. n.509/88, che i soggetti ultrasessantacinquenni non sono valutabili percentualmente, ma sono riconosciuti invalidi esclusivamente sulla base delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
Ciò ha fatto sorgere perplessità circa la valutabilità dell'inabilità a proficuo lavoro dei soggetti in questione e la loro assimilabilità ai minori, i quali, se in possesso della documentazione attestante il diritto all'indennità di accompagnamento a norma delle leggi nn. 18/80 e 118/71, rilasciata dalle apposite Commissioni, possono essere esonerati dall'accertamento sanitario a cura dell'Istituto.
Al riguardo si precisa che per i soggetti ultrasessantacinquenni non si può prescindere dagli accertamenti previsti per i soggetti maggiorenni non in possesso della citata documentazione. Infatti, ai sensi dell'art.2, cc.2 e 6, della L.153/88, il diritto all'assegno per il nucleo familiare, come pure l'aumento dei livelli reddituali, in presenza di maggiorenni é subordinato al possesso di un preciso requisito medico-legale: l'impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un proficuo lavoro, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Tale requisito consente di prescindere dal limite di età altrimenti imposto a figli ed equiparati.
Non sussiste quindi alcun dubbio circa la volontà del legislatore di subordinare il diritto alla prestazione, per i soggetti maggiorenni 'di qualsiasi età', all'accertamento di una condizione, di natura esclusivamente biologica, tale da annullare la possibilità (e non già la capacità) di impiegare proficuamente le proprie energie lavorative, sia pure residue.
L'accertamento del diritto compete all'INPS che, per la parte sanitaria, lo effettua tramite i propri medici del ruolo medico-legale, i quali possono definire i singoli casi dopo visita diretta oppure sulla base della documentazione sanitaria agli atti, assumendosi comunque la responsabilità' del giudizio.
Anche nei casi di pagamento dell'assegno da parte del datore di lavoro, qualora la domanda non sia corredata da 'idonea documentazioné, l'accertamento deve essere effettuato dall'Ufficio Sanitario della Sede INPS competente.
Nella fattispecie in esame, non può essere considerata come 'idonea documentazioné la certificazione rilasciata ai soggetti ultrasessantacinquenni ai sensi dell'art.6 del D.lgs.n.509/88, in quanto lo stesso art.6 precisa che i soggetti in questione si considerano mutilati ed invalidi 'ai soli fini dell'assistenza sociosanitaria e dell'indennità di accompagnamento', laddove, come chiarito dal Ministero della Sanità, per 'assistenza sociosanitarià deve intendersi soltanto la fornitura gratuita di protesi, mentre per l''assegno di accompagnamento' deve comunque essere accertatal'esistenza degli altri requisiti sanitari prescritti dalla L.18/80.
Occorre altresì considerare che in ambito INPS non esiste un limite massimo di età al di sopra del quale cessi l'obbligo di versare i contributi per qualsiasi reddito da lavoro: non risulta pertanto assiomatico che l'ultrasessantacinquenne sia collocabile al di fuoridell'arco della vita lavorativa.
Premesso quanto sopra, si ribadiscono le disposizioni già in vigore, che prevedono che, per i soggetti maggiorenni di qualunque età, sprovvisti della documentazione comprovante lo stato di invalidità al 100 per cento, rilasciata dalle apposite Commissioni, o delle copie autentiche dei certificati di pensione di inabilità a carico dell' INPS o di rendita per inabilità permanente assoluta a carico dell'INAIL, si deve procedere all'accertamento del requisito medico-legale a cura della competente Sede dell'Istituto, a seguito di domanda corredata dalla certificazione medica di parte, redatta sul mod. SS3/AF (v., in particolare, circ. 8.10.88, n.203, p.6; circ. 5.9.89, n.195; circ.12.1.90, n.12, parte II, p.9; msg.24.5.90, n.09296).
2) ACCERTAMENTO INABILITÀ IN CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL'INPS
Come già precisato, l'accertamento dello stato di inabilità compete all'Istituto, il quale ha concesso la possibilità di erogazione diretta dell'assegno per il nucleo familiare da parte dei datori di lavoro, anche in presenza di soggetti inabili, nei soli casi in cui la domanda sia corredata dell'idonea documentazione sopra indicata, che rimane in facoltà dell'Istituto verificare in qualunque momento.
Ne consegue che in tutti i casi in cui tale documentazione sia deficitaria, così come in tutti i casi in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell'Istituto (lavoratori domestici, agricoli, pensionati ecc.), nonché nei casi di richiesta di autorizzazione su mod. ANF 42, la certificazione medica allegata alla domanda dovrà essere sempre e comunque esaminata dall'Ufficio Sanitario di Sede, che esprimerà il proprio giudizio. La disposizione riguarda, quindi, sia i maggiorenni che i minorenni e trova applicazione anche se gli stessi sono in possesso della documentazione medica indicata nella citata circ. 12/90, parte II, p.9: tale documentazione, infatti, esonera semplicemente il lavoratore dalla presentazione del certificato medico di parte, ma non esonera l'Ufficio Sanitario della Sede dall'esprimere il proprio parere medico-legale con le modalità sopra indicate.
3) ACCERTAMENTO INABILITÀ SOGGETTI MINORENNI
Per l'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro dei soggetti minorenni, che, com'é noto, non avendo ancora raggiunto la completa maturità psico-fisica, non sono in possesso neppure della piena capacità lavorativa, si richiamano le disposizioni già emanate (v., in particolare, circ. 8.10.88, n.203, p.7; 5.9.89, n.195; circ.12.1.90, n.90, parte II, p.9; msg. 30.1.90, n. 13614) e si ribadisce che anche per tali soggetti vale il criterio generale, in virtù del quale, nei casi in cui manchi la documentazione idonea e nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS o dirichiesta di autorizzazione su mod. ANF 42, la certificazione medica deve essere comunque esaminata dall'Ufficio Sanitario di Sede.
Si richiama peraltro l'attenzione dei medici sulla necessità di verificare, per i soggetti in questione, la data di accertamento dell'esistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e, in presenza di patologie a carattere probabilmente evolutivo in senso migliorativo, procedere ad autonomi accertamenti, anche in deroga al principio della durata quinquennale dell'autorizzazione.
La stessa raccomandazione viene rivolta ai datori di lavoro che non dovranno accettare la documentazione in questione che rechi una data anteriore ai cinque anni rispetto a quella di presentazione della domanda: in tal caso il lavoratore sarà invitato a presentare una documentazione aggiornata e, in mancanza di essa, si provvederà a richiedere l'autorizzazione dell'Istituto nelle forme già indicate.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO