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Legge 412 del 30 dicembre 1991
Disposizioni in materia di finanza pubblica.
Vigente al: 25-10-2013
Capo I
DISPOSIZIONI NEI SETTORI
DELL'ECONOMIA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Mediocredito centrale).
1. L'articolo 37, comma terzo, del decreto-legge 26 ottobre 1970,
n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970,
n. 1034, modificato dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.
295, e' sostituito dal seguente:
"A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il dividendo sui
suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A
decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto
decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione
stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per
incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonche' per
iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalita'
istituzionali del Mediocredito centrale".
Art. 2.
(Danni di guerra).
1. A decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di
indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla legge 27
dicembre 1953, n. 968.
2. I relativi stanziamenti autorizzati annualmente dall'articolo 56
della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono conseguentemente ridotti
per adeguarli alle effettive esigenze connesse alla erogazione delle
rate di indennizzi e contributi gia' concessi ai sensi della predetta
legge.
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4))
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 4
Assistenza sanitaria
1. Il Governo determina, con effetto dal 1 gennaio 1992, i livelli
di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformita'
sul territorio nazionale nonche' gli standard organizzativi e di
attivita' da utilizzare per il calcolo del parametro capitario di
finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992. Il
provvedimento e' adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera
d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ed emanato a' termini dell'articolo
1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sulla base dei seguenti limiti
e principi:
a) i livelli di assistenza sanitaria sono definiti nel rispetto delle
disposizioni di legge, delle direttive comunitarie e,
limitatamente alle modalita' di erogazione, degli accordi di
lavoro per il personale dipendente;
b) gli standard organizzativi e di attivita' sono determinati a fini
di calcolo del parametro capitario di finanziamento e non
costituiscono vincolo organizzativo per le regioni e le unita'
sanitarie locali;
c) il parametro capitario per ciascun livello di assistenza e'
finanziato in rapporto alla popolazione residente. La mobilita'
sanitaria interregionale e' compensata in sede nazionale;
d) per favorire la manovra di rientro e' istituito, nell'ambito delle
disponibilita' del Fondo sanitario nazionale, un fondo di
riequilibrio da utilizzarsi per sostenere le regioni con dotazione
di servizi eccedenti gli standard di riferimento;
e) in ogni caso e' garantita la somministrazione gratuita di farmaci
salvavita ed il regime di esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria prevista dalle leggi vigenti. La verifica
dell'andamento della spesa ed il rispetto dell'uniformita' delle
prestazioni e' effettuata in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano. I risultati dalla verifica sono trasmessi al Parlamento
al 31 luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini dell'adozione di
eventuali misure correttive.
2. Le regioni, con apposito provvedimento programmatorio di
carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale,
possono dichiarare la decadenza delle convenzioni in atto per la
specialistica esterna e con le case di cura e rideterminare il
fabbisogno di attivita' convenzionale necessarie per assicurare i
livelli obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle
indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 23 ottobre 1985,
n. 595. Le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni
sanitarie private gestite da persone fisiche e da societa' che
erogano prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio generale e
specialistico in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica
per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia
radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo e in vitro.
Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di
autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all'articolo 43 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono avere un direttore sanitario
o tecnico, che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e
funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli
professionali da parte del personale che ivi opera.
3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 17 MAGGIO 1996, N. 280, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 1996, N. 382.Le regioni sono
tenute ad attuare, a modifica di quanto previsto dalla legge 12
febbraio 1968, n. 132, il modello delle aree funzionali omogenee con
presenza obbligatoria di day hospital, conservando alle unita'
operativa che vi confluiscono l'autonomia funzionale in ordine alle
patologie di competenza, nel quadro di una efficace integrazione e
collaborazione con altre strutture affini e con uso in comune delle
risorse umane e strumentali. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 17 MAGGIO
1996, N. 280, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 1996,
N. 382. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 17 MAGGIO 1996, N. 280, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 1996, N. 382. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.L. 17 MAGGIO 1996, N. 280, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 18 LUGLIO 1996, N. 382.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1992, la quota di partecipazione alla
spesa farmaceutica del 40 per cento e' elevata al 50 per cento con
arrotondamento alle cinquecento lire superiori, la quota fissa sulle
singole prescrizioni farmaceutiche, e' determinata in lire 3.000 e in
lire 1.500 per le confezioni a base di antibiotici, e per i prodotti
in fleboclisi e in confezione monodese. Tale quota e' dovuta da tutti
i cittadini, esclusi i pensionati esentati dalla partecipazione alla
spesa sanitaria per motivi di reddito e gli invalidi di guerra
titolari di pensione diretta vitalizia, nonche', ai sensi
dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i grandi invalidi
per servizio. La quota di partecipazione alla spesa per le
prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e per le
prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione e' determinata
nella misura del 50 per cento. A decorrere dal 1 gennaio 1992, per
ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie, esclusi i
ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche, e' dovuta una quota fissa
di lire 3.000 da corrispondere, all'atto della prestazione, dagli
assistiti non esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria. E'
soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5, della legge
29 dicembre 1990, n. 407, e il limite massimo di partecipazione alla
spesa per prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e
di laboratorio e per prestazioni di medicina fisica e di
riabilitazione e' fissato in lire 70.000 per prescrizioni
contemporanee di ciascuna branca specialistica oltre al pagamento
della quota fissa per singola ricetta; la quota di partecipazione
alla spesa per le cure termali e' determinata nella misura del 50 per
cento delle tariffe convenzionate con il cura; il limite massimo di
in lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo di partecipazione
alla spesa farmaceutica e' fissato in lire 50.000 per ricetta oltre
al pagamento della quota fissa per singola prescrizione. Le quote di
spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita'
medicinali in prontuario terapeutico sono fissate per i grossisti al
7,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA); per i farmacisti al 25,5 per cento sul
prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA. PERIODO ABROGATO
DALLA L. 23 DICEMBRE 1994, N. 724. A decorrere dal 1 gennaio 1992 i
prezzi delle specialita' medicinali collocate nelle classi di cui
all'articolo 19, comma 4, lettera a), e b), della legge 11 marzo
1988, n. 67, sono ridotti dalle seguenti misure percentuali,
specialita' medicinali con prezzo fino a lire 15.000: 1 per cento,
specialita' medicinali con prezzo da lire 15.001 a lire 50.000; 2 per
cento; specialita' medicinali con prezzo superiore a lire 50.000; 4
per cento. La riduzione non si applica ai prezzi delle specialita'
medicinali determinati con il metodo di cui al provvedimento del CIP
n. 29 del 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11
ottobre 1990, ai prezzi dei farmaci di cui alla parte A dell'allegato
alla direttiva 87/22/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, ed
inclusi nell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, ed a quelli di biotecnologia da DNA ricombinante. Per
le cessioni effettuate dalle farmacie i nuovi prezzi si applicano al
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del relativo provvedimento del CIP. Nel 1992 non si da'
luogo all'ammissione nel prontuario di nuove specialita' che
rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o
di dosaggio di specialitagia' presenti nel prontuario e che
comportino un aumento del costo per ciclo terapeutico. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133 .Le ricette a carico
del Servizio sanitario nazionale per prescrizioni o prestazioni con
prezzo superiore a lire 100.000 sono sottoposte a controllo, anche
con riscontri presso gli assistiti, adottando il codice fiscale come
numero distintivo del cittadino, incrociando i dati di esenzione con
quelli fiscali e previdenziali e inserendo gli esenti per reddito
nelle verifiche fiscali a cura dell'amministrazione finanziaria,
adottando metodiche che permettano l'evidenziazione delle ricette per
gli esenti, formalizzando e pubblicizzando gli indicatori di consumo
di farmaci di esenzione per cittadino e di consumo dei farmaci per
giornata di degenza per le distinte unita' operative ospedaliere,
riorganizzando le farmacie ospedaliere e procedendo agli acquisti di
farmaci solo attraverso normali gare di appalto, adottando la
numerazione prograssiva sui bollini autoadesivi delle specialita'
medicinali ed effettuando dall'interno dell'Osservatorio dei prezzi e
delle tecnologie il controllo incrociato tra i dati delle forniture
farmaceutiche industriali per regione e i dati di liquidazione alle
farmacie, con le seguenti azioni repressive, anche a cura dei
carabinieri dei Nuclei antisofisticazione e sanita', in caso di
accertate anomalie di danno del Servizio sanitario nazionale restando
attribuiti alla responsabilita' regionale gli ulteriori ritardi nella
adozione generalizzata della lettura ottica delle prescrizioni
mediche e la conseguente mancata attivazione delle Commissioni
professionali di verifica previste dal contratto di lavoro e dalle
convenzioni; gli amministratori straordinari sono responsabili della
piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, relative alle sanzioni a carico
dei cittadini e dei medici che fanno uso abusivo delle esenzioni
dalla partecipazione alla spesa sanitaria. I comuni e le unita'
sanitarie locali sono tenuti a rendere disponibili per la
consultazione pubblica gli elenchi dei soggetti esenti dalla
partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.
5. In caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica
correlata ai livelli obbligatori uniformi di cui al comma 1 non
compensata da minori spese in altri settori, le regioni decidono il
ricorso alla propria e autonoma capacita' impositiva ovvero adottano,
in condizioni di uniformita' all'interno della regione, le altre
misure previste dall' articolo 29 della legge 28 febbraio 1986 n. 41.
6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei livelli
uniformi di assistenza e dei rispettivi finanziamenti, sono
consentite sperimentazioni gestionali, ivi comprese quelle
riguardanti modalita' di pagamento e di remunerazione dei servizi,
quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli,
istituzioni ed associazioni volontarie di mutua assistenza aventi
personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi.
7. Con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere un unico
rapporto di lavoro. Tale rapporto e' incompatibile con ogni altro
rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri
rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale
e' altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o con la
titolarita' o con la compartecipazione delle quote di imprese che
possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.
L'accertamento delle incompabilita' compete, anche su iniziativa di
chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della
unita' sanitaria locale al quale compete altresi' l'adozione dei
conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilita' devono
cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. A decorrere dal 1 gennaio 1993, al personale medico con
rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, e' garantito il passaggio a domanda,
anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In
corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle
dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario, con
progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
L'esercizio dell'attivita' libero-professionale dei medici dipendenti
del Servizio sanitario nazionale e' compatibile col rapporto unico
d'impiego, purche' espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno
delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione
di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al
personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale
all'accertamento delle incompatibilita' provvedono le autorita'
accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli
78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di
cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' definito
il campo di applicazione del principio di unicita' del rapporto di
lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali.
8. E' abolito il controllo dei comitati regionali di controllo
sugli atti delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovere
e cura a carattere scientifico, nonche' gli enti di cui all'articolo
41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e degli enti
ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6
febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 4
aprile 1991, n. 111. Limitatamente agli atti delle unita' sanitarie
locali e dei sopracitati enti ospedalieri riguardanti il bilancio di
previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo, la
determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa
complessiva del personale, la deliberazione di programmi di spese
pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei
contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo e' assicurato
direttamente dalla regione, che e' tenuta a pronunciarsi, anche in
forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento
dell'atto. I provvedimenti come sopra approvati diventano definitivi.
Per gli istituti di ricovero a cura a carattere scientifico, il
controllo di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, e' esteso anche ai
provvedimenti riguardanti i programmi di spesa pluriennali e quelli
per la disciplina e l'attribuzione dei contratti e delle convenzioni.
Il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, e' modificato in
quaranta giorni.
9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per la
disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta la
delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi
riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, e'
costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle
materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali,
e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' disciplinato il
procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti
accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale
fine e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2003 .
9-bis. La struttura di cui al comma 9, fermo restando il limite di
autorizzazione di spesa ivi indicato, rappresenta la delegazione di
parte pubblica anche per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale
per le farmacie pubbliche e private. Con accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sul quale e' sentita la
Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, e' disciplinato il
procedimento di contrattazione collettiva relativo al predetto
accordo.
9-ter. Nel rinnovo degli accordi nazionali di cui ai commi 9 e
9-bis, per gli aspetti riguardanti la collaborazione
interprofessionale, in riferimento alle disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo
decreto legislativo di attuazione, sono congiuntamente sentite la
Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e la Federazione
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
10. Le tariffe relative alle prestazioni di cui all'articolo 7
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono rideterminate, a decorrere
dal 1 gennaio 1992, con riferimento alle tariffe vigenti nell'anno
1981 incrementate della variazione percentuale dell'indice dei prezzi
al consumo per famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 1981
e 1991; la rideterminazione deve comunque comportare un incremento
delle tariffe non inferiore al 70 per cento di quelle vigenti al 31
dicembre 1991. A partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme di
cui all'articolo 69, primo comma, lettere b), c) ed e), della legge
23 dicembre 1978, n. 833 sono trattenute dalle unita' sanitarie
locali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, per essere totalmente utilizzate ad integrazione del
finanziamento di parte corrente.
11. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le misure del 20 per cento, del 10 per cento e
del 5 per cento, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
28 dicembre 1989, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per
cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per il finanziamento degli
oneri a carico dei rispettivi bilanci conseguenti alle riduzioni
disposte dal predetto articolo 19, le regioni e le province autonome
possono assumere mutui con istituti di credito nel rispetto dei
limiti massimi previsti dai rispettivi statuti e dalle vigenti
disposizioni.
12. Quanto disposto dall'articol 2, comma 6, della legge 28 luglio
1989, n. 262, non si applica nei confronti delle istituzioni ed enti,
non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria
direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle
regioni o delle unita' sanitarie locali.
13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di manutenzione
straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in
sostituzione di quelle obsolete sono autorizzate per l'anno 1992 ad
assumere mutui decennali, ad un tasso di interesse non superiore a
quello massimo stabilito in applicazione dell'articolo 13, comma 1,
del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un
complessivo importo di lire 1.500 miliardi; per le stesse finalita',
per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico nonche' gli istituti zoo-profilattici sperimentali sono
autorizzati a contrarre mutui per un importo complessivo di lire 100
miliardi. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanita', sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, delibera gli importi
mutuabili da ciascuna regione, da ciascun istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico e da ciascun istituto zooprofilattico
sperimentale. Le operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e
gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da apposito
decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti oneri di ammortamento
valutati in lire 384 miliardi per l'anno 1993 e in lire 288 miliardi
per gli anni successivi si provvede con quota parte del Fondo
sanitario nazionale - parte in conto capitale - allo scopo vincolata.
((31))
14. Per le finalita' previste dal decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono integrati in lire 30 miliardi,
per l'anno 1991, di lire 60 miliardi per l'anno 1992 e di lire 90
miliardi per gli anni 1993 e successivi. Ai conseguenti maggiori
oneri si provvede per il 1991 con quota parte delle risorse
accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente da
destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e per gli anni
1992 e successivi con quote del Fondo sanitario nazionale da
vincolare alle predette finalita'.
15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i
policlinici universitari a diretta gestione, gli ospedali
classificati, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto
superiore di sanita' possono essere ammessi direttamente a
beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal
CIPE, su proposta del Ministro della sanita', previo conforme parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione
della disponibilita' per i mutui.
16. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e'
costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
una commissione tecnica per la verifica, entro il 31 luglio 1992,
degli andamenti di spesa nella distinte regioni in attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione delle
disposizioni e' condizione preliminare per essere ammessi alla
verifica. La predetta Conferenza esamina in seduta plenaria le
risultanze della verifica.
17. Per l'anno 1992, in attesa della approvazione del piano
sanitario nazionale, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata
alla prevenzione e' fissata in una misura non inferiore al 6 per
cento.
18. Dal 1 gennaio 1992 i cittadini che non abbiano ritirato i
risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti
al pagamento per intero della prestazione usufruita. E' compito
dell'amministratore straordinario della unita' sanitaria locale
stabilire le modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute.
--------------
AGGIORNAMENTO (2A)
La L. 23 ottobre 1992, n. 421 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell'articolo
4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernenti
l'ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove
specialita' che rappresentino modifiche di confezione o di
composizione o di forma o di dosaggio di specialita' gia' presenti
nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo
terapeutico."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha disposto (con l'art. 74, comma
1) l'abrogazione del comma 9 del presente articolo "limitatamente
alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti
delle amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario
nazionale".
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha confermato (con l'art. 72,
comma 1, lettera n)) l'abrogazione del comma 9 del presente articolo
"limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i
dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale".
--------------
AGGIORNAMENTO (31)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma
101) che "Le risorse disponibili relative all'articolo 4, comma 13,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ridotte, a decorrere
dall'anno 2012, di 19,55 milioni."
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PERSONALE
Art. 5.
(Assunzioni nel pubblico impiego).
1. Per l'anno 1992, i trasferimenti e le assunzioni di personale
nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n.
407. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per
cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della
legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto
previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge, sono ridotti,
rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento.
2. I riferimenti temporali gia' prorogati dall'articolo 1, comma 2,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono ulteriormente prorogati di
un anno, ad eccezione di quelli relativi all'utilizzo delle
graduatorie esistenti nelle varie amministrazioni.
3. Per l'anno 1992, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nei
limiti del 50 per cento delle vacanze relative alle dotazioni
organiche dei singoli profili professionali.
4. Ove, nel corso dell'anno 1992, le assunzioni disposte ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, per
ogni singola amministrazione od ente superino le complessive duecento
unita', il decreto di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei
ministri verra' emanato sentito il Consiglio dei Ministri. Per
ciascuna amministrazione od ente puo' essere emanato un solo decreto
autorizzativo nel corso dell'anno 1992.
5. Per il complesso delle amministrazioni statali soggette al
blocco delle assunzioni e dei trasferimenti di cui al comma 1, con
esclusione di quelle autorizzate ad assumere sulla base di specifiche
disposizioni legislative che prevedano deroghe, il numero dei nuovi
assunti nel 1992 in base alla disciplina dei commi 1 e 4 non puo' in
ogni caso superare il 30 per cento delle unita' cessate dal servizio
tra il 30 aprile 1991 e il 30 aprile 1992.
6. Per adeguarsi alla generale politica del razionale impiego del
personale delle amministrazioni statali, il Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, presenta, entro il 30 aprile 1992, un piano pluriennale, da
allegare al Documento di programmazione economico-finanziario di cui
all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, che fissa a livello nazionale e
per ciascuna provincia i criteri e gli standard di riferimento atti a
stabilire il rapporto allievi-classi autorizzato per i diversi ordini
di scuola. Obiettivo prioritario del piano e' la progressiva
riduzione del fenomeno delle supplenze e delle sostituzioni del
personale che cessa dal servizio. (6)
7. Per le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed
integrazioni, si applica, per tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, una riserva del 50 per cento dei posti
per i lavoratori delle aziende che fruiscono a qualsiasi titolo
dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per piu' di
dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori ammessi al
trattamento di integrazione salariale, secondo le modalita' contenute
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991.
((10))
8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai lavoratori
che fruiscono dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7
della legge 23 luglio 1991, n. 223, da un periodo superiore a dodici
mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori collocati in
mobilita', secondo le modalita' contenute nel citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 1991. (10)
((10))
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 4, comma 10)
che "E' anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno
scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di
rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5,
comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. "
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 4, comma 18) che
"E' differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30
dicembre 1991, n. 412."
Art. 6.
(Impiego di nuove tecnologie nella Pubblica amministrazione).
1. Tutte le piante organiche di Ministeri, enti pubblici, enti
economici definite prima dell'avvio del processo di informatizzazione
e, in ogni caso, tutte le piante organiche definite prima del 31
dicembre 1989 debbono essere riviste in diminuzione sulla base dei
carichi funzionali entro il 30 giugno 1992 e sottoposte
all'approvazione formale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni
tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali
che avvengano via telefax sono valide ai fini del procedimento
amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri,
legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del
procedimento dovra' essere acquisito agli atti l'originale della
comunicazione.
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 8.
(Perequazione dei trattamenti economici).
1. In osservanza dei principi di omogeneizzazione sanciti
dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli accordi
sindacali dei pubblici dipendenti per il triennio 1991-1993 dovranno
ispirarsi a criteri di perequazione dei trattamenti economici
complessivi in godimento finalizzati a ridurre gradualmente le
differenze derivanti da particolari benefici economici riconosciuti
con carattere di settorialita'. Lo stesso principio si applica al
personale non soggetto a contrattazione in sede di adeguamento del
tratamento economico.
2. La disposizione di cui al comma 1 va attuata nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali per il periodo
1991-1993 dalla legge finanziaria per il 1992 e attraverso una
diversa distribuzione e utilizzazione delle disponibilita'
finanziarie dei fondi per il miglioramento dell'efficienza dei
servizi previsti dai vigenti accordi di comparto.
3. In attesa della revisione del sistema di adeguamento automatico
della retribuzione stabilito per il personale di magistratura dagli
articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti
dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, gli incrementi
retributivi spettanti dal 1 gennaio 1992 e dal 1o gennaio 1993 a
titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sono determinati nella
misura del tasso di inflazione programmato per ciascuno degli anni
1992 e 1993 da applicare sugli stipendi in vigore, rispettivamente,
al 1 gennaio 1991 ed al 1o gennaio 1992.
Art. 9.
(Disposizioni in materia di lavoro straordinario).
1. A decorrere dal 1 luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche
ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unita' sanitarie locali
presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o pro- cedure
idonei all'accertamento dell'effettiva durata dalla prestazione di
lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro lo stesso
termine, le norme regionali e provinciali al principio stabilito dal
presente articolo.
Art. 10.
(Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego).
1. Per la valutazione della dinamica della spesa conseguente ai
trattamenti giuridici ed economici dei pubblici dipendenti e'
istituito un Nucleo di valutazione.
2. ((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)).
3. Il Nucleo di valutazione e' composto da sette componenti
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del
numero dei componenti formulata dal Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL), tra esperti in materia economica, giuridica e di
contabilita' di Stato.
4. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica sei
anni.
5. Per lo svolgimento delle proprie attivita' il Nucleo di
valutazione si avvale delle strutture e del personale del CNEL che
puo' instaurare rapporti convenzionali con soggetti estranei alla
Pubblica amministrazione.
6. Il nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti
ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le
pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale dello
Stato.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Art. 11
(Contribuzione INAIL).
1. Dal 1 gennaio 1993, le rendite corrisposte dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro (INAIL)
per i mutilati e invalidi del lavoro sono rivalutate con cadenza
annuale, e con i medesimi decreti di rivalutazione delle prestazioni
economiche sono stabiliti contributi addizionali a carico dei datori
di lavoro e dei lavoratori autonomi nelle misure necessarie a coprire
gli oneri derivanti dalle maggiori spese rispetto alla vigente
normativa.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1992, il
terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' sostiuito dal seguente:
"Le aliquote di cui al secondo comma si applicano integralmente
sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di
lire 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza si applica un
contributo di solidarieta' nella misura del 5 per cento, di cui il
2,50 per cento a carico del datore di lavoro".
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, l'importo della
retribuzione giornaliera oltre il quale le imprese possono esercitare
rivalsa per meta' dei contributi dovuti, ai sensi del secondo comma
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1420, e' elevato da lire 25.000 a lire 80.000.
Art. 12
(Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili).
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
dopo le parole " dal Ministero dell'interno " sono inserite le
seguenti: " con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai
sordomuti e agli invalidi totali ".
2. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
" 1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che
abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati
civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1 gennaio
1992".
3. Con effetto dal 1 gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della
condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali
agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e
degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'intero, si applica
il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della
pensione sociale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
4. Per i titolari delle prestazioni di cui al comma 3, gia' in
godimento al 1 gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori ai
limiti stabiliti nel medesimo comma, non opera, finche' permane tale
condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle
prestazioni.
Art. 13.
(Norme di interpretazione autentica).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9
marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale,
definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione
all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura
imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia
dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione
da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura
della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente
competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente
percepite. (3)
2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle
prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al
recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
((2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su
proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di
carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica
di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'
Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma
2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a
quello della verifica.))
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici
derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo
di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta
delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle
prestazioni.
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 gennaio-10 febbraio 1993,
n. 39 (in G.U. 1a s.s. 17/2/1993, n. 8) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza
pubblica) nella parte in cui e' applicabile anche ai rapporti sorti
precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque
pendenti alla stessa data."
Art. 14.
Recupero base contributiva
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti devono
essere versate, con modalita' da stabilire a cura dell'Istituto
stesso, esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni e le aziende di credito che adottano
il sistema telematico per la rendicontazione della documentazione
utilizzata per il pagamento da ciascuno soggetto contribuente. Il
trasferimento dei fondi da parte delle aziende di credito nelle
contabilita' speciali accesse all'INPS presso le competenti tesorerie
provinciali dello Stato, deve avvenire entro quattro giorni
lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione e, da parte
degli uffici postali, con accreditamento giornaliero sui conto aperti
all'INPS. Fino allo scadere del predetto termine, le somme dovute
all'INPS dai soggetti contribuenti sono versate:
a) presso gli uffici postali per l'accreditamento giornaliero nei
conti correnti postali aperti all'INPS. Il relativo saldo di fine
mese deve essere trasferito il primo giorno lavorativo del mese
successivo a cura dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni nelle contabilita' speciali accese all'INPS presso
le competenti tesorerie provinciali dello Stato;
b) presso le aziende di credito per il trasferimento a cura delle
stesse aziende nelle suddette contabilita' speciali entro tre giorni
lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione. Le aziende di
credito, che prima dello scadere del termine rendicontano in via
telematica all'INPS la documentazione utilizzata dai soggetti
contribuenti per il versamento, secondo modalita' stabilite
dall'Istituto stesso, sono ammesse a versare i fondi nelle
contabilita' speciali entro i quattro giorni lavorativi bancabili
successivi a quello di esazione, a decorrere dal mese nel quale
effettuano la rendicontazione all'INPS con le predette modalita'. In
deroga ai predetti termini di tre o quattro giorni, le somme riscosse
entro il 27 dicembre devono comunque essere versate dalle aziende di
credito nelle contabilita' speciali accese all'INPS entro l'ultimo
giorno lavorativo bancabile dello stesso mese.
2. Con appositi decreti il Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce le
modalita' per l'adozione del sistema di cui al presente articolo da
parte dell'Amministrazione postale e, di concerto col Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, stabilisce la data a decorrere
dalla quale anche il trasferimento nelle contabilita' speciali accese
all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato delle
somme riscosse avverra' con sistemi telematici.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' abrogato l'articolo 10-bis del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e
cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi
agricoli unificati (SCAU) e alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura nonche' alle commissioni provinciali per
l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza
dell'Amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle
aziende che svolgono attivita' economica con lavoratori dipendenti,
nonche' da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti,
sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali
istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La
denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentata dal
datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno
dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle
vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri
soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge.
PERIODO ABROGATO DAL D.L. 15 GENNAIO 1993, N. 6, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 MARZO 1993, N. 63. PERIODO ABROGATO DAL
D.L. 15 GENNAIO 1993, N. 6, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17
MARZO 1993, N. 63. ((19))
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 9, comma 9) che a
decorrere dalla data di cui al comma 8 dello stesso D.L. 7/2007, e'
abrogato il comma 4 della presente legge, ferma restando la facolta'
degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova
disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le
comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa
previgente.
Art. 15.
(Stabilimenti termali dell'INPS).
1. Gli stabilimenti termali dell'INPS, anche se fatti oggetto dei
decreti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni, sono riacquisiti al
patrimonio immobiliare dell'Istituto, il quale li conferisce in
capitale a societa' per azioni appositamente costituite, che
provvederanno alla loro gestione sulla base di criteri di
economicita' ed efficienza. A tali fini l'Istituto puo' cedere a
privati quote di partecipazione alle predette societa', cui deve,
comunque, essere assicurata la partecipazione, a titolo gratuito,
della regione e del comune nel cui territorio e' ubicato lo
stabilimento termale. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della sanita' e con il Ministro del tesoro, su proposta
del consiglio di amministrazione dell'INPS. Al personale di ruolo in
forza presso gli stabilimenti stessi alla data di entrata in vigore
della presente legge e' data facolta' di optare, entro novanta giorni
da tale data, per il mantenimento del rapporto di impiego con
l'Istituto.
2. Si applicano, per quanto non previsto dal comma 1, le norme di
cui all'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88. E'
abrogato il terzo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
Art. 16.
Disposizioni varie in materia previdenziale
1. Le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le
commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura sono
integrate da un funzionario in rappresentanza dell'INPS e da un
funzionario in rappresentanza dell'INAIL, e da un funzionario in
rappresentanza dello SCAU,limitatamente all'esercizio dei compiti di
cui all'articolo 5, numeri 5) e 6), ed all'articolo 7, primo comma,
numero 5), ivi compreso il compito di accertare le giornate prestate
dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti,
del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.
2. Alla regolazione degli effetti conseguenti alla sentenza della
Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, si provvedera' in
sede di determinazione, con separato provvedimento legislativo, dei
criteri e modalita' per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di
spesa che saranno per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per
l'anno medesimo, dello sgravio degli oneri sociali in favore delle
imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218.
3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvedera'
altresi' a definire un piano di pensionamenti anticipati nel limite
complessivo massimo di 25.000 unita', facendosi fronte al relativo
onere mediante il concorso nella misura del 50 per cento da parte
delle imprese interessate e, per la restante parte, con utilizzo di
una quota del maggior gettito derivante per effetto delle
disposizioni della legge finanziaria per l'anno 1992 relative
all'aumento delle aliquote di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.
4. Il Ministro della sanita', entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che
identifica le patologie che possono trovare reale benficio dalle cure
termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi.
5. In attesa della disciplina organica della materia, le
prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori
dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari
e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la
riabilitazione relativi ad affezioni o stati patologici per la cui
risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con
altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente
prescritto da un medico specialista dell'unita' sanitaria locale
ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL,
motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto. Le
prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con l'osservanza
del decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 4.
6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti
a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a
decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione
del provvedimento sulla domanda , laddove quest'ultima risulti
completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per
l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti,
qualita' e stati soggettivi, gia' in possesso della pubblica
amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni
acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli
interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del
suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso
idonei strumenti di pubblicita' l'elenco completo della
documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. ((Le
domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e
per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante
l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalita' l'Ente
comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei
richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione
della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di
patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra
previsto, nonche' di quanto stabilito dal citato articolo 38,
l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo
ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o
assistenziale.)) L'importo dovuto a titolo di interesse e' portato in
detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior
danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del
valore del suo credito. (11)
7. Al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 649, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi primo e secondo, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092.
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 45, comma 6)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che tra le
prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' le
pensioni di invalidita' erogate dallo Stato."
Capo V
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 17.
(Norme in materia di amministrazione postale)
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni redige, entro
il 30 aprile 1992, un programma pluriennale di riorganizzazione e
razionalizzazione dei servizi gestiti dall'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni idoneo a conseguire l'equilibrio del
bilancio e la integrale copertura tariffaria del costo di tutti i
servizi gestiti, con progressiva eliminazione degli oneri impropri
previsti dalla vigente legislazione. Il programma viene presentato al
Parlamento in allegato al Documento di programmazione economico-
finanziaria.
2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvedera' a
riorganizzare gli uffici postali eliminando quelli che presentano un
minore tasso di utilizzazione; la soppressione di uffici potra'
essere disposta se, a distanza di non piu' di due chilometri, esiste
un altro ufficio postale. Nelle localita' che, a seguito della
soppressione, rimangano prive di ufficio postale, devono essere
assicurate la raccolta e la distribuzione quotidiana della posta e
gli altri servizi postali essenziali, anche mediante l'appalto a
privati, ove sia conveniente, del servizio e, se del caso, un
servizio postale itinerante.
3. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzata ad estendere le attivita' dei propri uffici attraverso la
vendita o l'intermediazione di prodotti filatelici.
4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo'
autorizzare l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a
partecipare in posizione maggioritaria a societa' di capitali o ad
enti economici esercenti attivita' postale o di telecomunicazioni
ovvero attivita' ad esse complementari o accessorie. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
stabilisce, con proprio decreto, modalita' e procedure per il
conferimento di beni di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni e le rappresentanze nel consiglio di
amministrazione e nel collegio sindacale.
5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto
con il Ministro del tesoro, puo' stabilire, con decreto, tariffe e
condizioni particolari per la spedizione di grandi quantita' di
effetti postali, purche' nell'interesse dell'Amministrazione e della
maggiore efficienza del servizio.
Art. 18.
(Attivita' della Cassa depositi e prestiti)
1. Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 202, sono prorogate per il 1992.
2. Per il 1992 i limiti contenuti nella norma richiamata al comma 1
non si applicano ai mutui fino all'importo di lire 500 miliardi per
l'edilizia giudiziaria e carceraria.
Art. 19.
(Contenimento delle spese degli enti locali).
1. Le spese sostenute dalle regioni, dalle province, dai comuni,
dalle comunita' montane, nonche' dai loro consorzi e aziende, per
acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto
di persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a
pubblicazioni; partecipazione a convegni, non potranno nell'anno 1992
superare quelle previste dal bilancio preventivo per il 1991 di
ciascun ente.
Art. 20.
(Norme in materia di opere pubbliche)
(( 1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere
pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico
del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative,
possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori
afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere
della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di
finanziamento previa autorizzazione del Ministero competente )).
2. Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti
locali, finanziate con il ricorso a mutui della Cassa depositi e
prestiti o di altri istituti di credito, puo' essere considerata
munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma 5,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'approvazione di perizie di
variante e suppletive nel rispetto del limite di cui all'articolo 13
del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come modificato
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, qualora il
loro importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso. L'approvazione
delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli
istituti mutuanti.
Art. 21.
(Autoveicoli dell'Amministrazione dello Stato)
1. In deroga alle disposizioni vigenti e' fatto divieto di
destinare autoveicoli di Stato ad uso esclusivo da parte di singoli
funzionari dell'Amministrazione civile, centrale e periferica dello
Stato, fatta eccezione per le seguenti categorie:
a) Ministri, Sottosegretari di Stato ed equiparati;
b) dirigenti generali preposti alle direzioni generali della
amministrazione centrale o alle unita' organizzative corrispondenti,
da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro;
c) responsabili di uffici periferici, da determinarsi con decreto
del Ministro del tesoro.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
competente per ciascuna Arma o Corpo, sono individuate le categorie
di ufficiali dirigenti delle forze armate, della Guardia di finanza e
della Polizia di Stato con particolari incarichi di comando cui e'
consentito assegnare autoveicoli di Stato adibiti ad uso esclusivo
dei singoli ufficiali.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a cura del Provveditorato generale dello Stato, si procede ad
una ricognizione della situazione del parco-macchine
dell'Amministrazione civile dello Stato. I risultati della
ricognizione verranno allegati al progetto di stato di previsione del
Ministero del tesoro per il 1993.
4. Al fine di una gestione piu' efficiente ed economica, tutti gli
autoveicoli dello Stato non adibiti ad uso esclusivo dei funzionari
di cui al comma 1, vengono utilizzati in forme coordinate, da
disciplinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i
Ministri per la funzione pubblica e dei trasporti.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo provvedera' ad emanare le opportune direttive per
la riduzione di un terzo della consistenza del parco-macchine
dell'amministrazione civile dello Stato, ad esclusione delle Forze di
polizia, quale risultante al termine della ricognizione di cui al
comma 3. Le dispozioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei confronti degli enti non territoriali del settore pubblico
allargato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri vigilanti, sono
emanate le occorrenti disposizioni attuative in conformita' ai
criteri di cui ai commi 1, 3 e 4.
6. Per l'anno 1992 e' fatto divieto alle amministrazioni civili
dello Stato, ad esclusione delle Forze di polizia, di acquistare
autovetture.
7. Le norme fiscali relative al calcolo del reddito figurativo
imputabile all'uso di autovetture fuori dell'assolvimento della
prestazione lavorativa sono estese agli amministratori e funzionari
pubblici.
Art. 22.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 APRILE 2000, N. 118 ))
Art. 23.
(Partecipazione a convegni)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che
disciplini la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni,
conferenze, tavole rotonde, che comportino da parte dell'ente
organizzatore spese per ospitalita' ed emolumenti di qualsiasi
natura.
Art. 24.
(Anagrafe delle prestazioni).
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per garantire
l'efficacia, l'imparzialita' e la trasparenza dell'azione
amministrativa, e' istituita presso il Dipartimento della funzione
pubblica una anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui
dovranno essere indicati tutti gli incarichi pubblici e privati non
compresi nei compiti e doveri d'ufficio, con i relativi compensi,
ricevuti da tutto il personale delle amministrazioni pubbliche
compresi i magistrati e il personale della Banca d'Italia.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 riguardano gli arbitrati, i
collaudi di opere pubbliche, i consigli di amministrazione, i collegi
sindacali, dei revisori dei conti in enti vari, universita', scuole,
e ogni altro tipo di prestazione professionale.
3. Entro il 30 aprile 1992 il Ministro per la funzione pubblica
predispone un piano pluriennale, da allegare al Documento di
programmazione economico-finanziaria, che stabilisce gli obiettivi
annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi.
Art. 25.
(Piano di ristrutturazione dell'ente
Ferrovie dello Stato)
1. L'ente Ferrovie dello Stato provvedere' ad aggiornare il piano
di ristrutturazione per il risarcimento e lo sviluppo dell'ente
stesso entro il 1 settembre 1992 al fine di realizzare una
riorganizzazione e razionalizzazione produttiva idonea a conseguire
ento il quinquennio livelli tariffari e di agevolazioni sociali
coerenti con gli indirizzi adottati in questo settore negli altri
Stati membri della Comunita' economica europea. Tale piano viene
allegato alla legge finanziaria per il 1993. Il Governo terra' conto
degli effetti finanziari attesi alla realizzazione del predetto piano
ai fini della formulazione del Documento di programmazione economico-
finanziaria.
2. Il piano di cui al comma 1 dovra' in ogni caso prevedere il
raggiungimento dell'equilibrio tra spese vive di esercizio, per oneri
di personale, acquisto di materiale, energia e combustibile,
manutenzione ordinaria del materiale rotabile, ed il flusso dei
ricavi di gestione corrente, inclusi quelli derivanti dalla
prestazione allo Stato ed agli enti locali di servizi di interesse
pubblico da essi espressamente richiesti, regolati su base
contrattuale e valutati sulla base di parametri di mercato.
Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle tariffe
si procedera' con priorita' all'attuazione delle disposizioni dettate
dal decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, convertito dalla legge 25
gennaio 1990, n. 7.
3. Al personale in esubero dei settori ausiliari connessi e
complementari al servizio ferroviario, ovvero nel comparto della
produzione e della manutenzione del materiale rotabile, si applicano
le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, e 5 novembre
1968, n. 1115.
4. L'ente Ferrovie dello Stato e' autorizzato a utilizzare i
finanziamenti per investimenti, compresi nel piano di cui al comma 1,
anche mediante partecipazione alle societa' concessionarie per
l'esecuzione delle opere, mediante contributi diretti alla
realizzazione dlele medesime e mediante accollo degli oneri
finanziari relativi agli interessi sui prestiti delle societa'
concessionarie, fino all'inizio dello sfruttamento economico delle
opere realizzate, nei limiti massimi preventivamente definiti nel pi-
ano di cui al comma 1. A tale fine possono essere utilizzate le
disponibilita' residue, delle leggi e dei decreti interministeriali
che disciplinano gli investimenti ferroviari, per il conseguimento
degli obiettivi, di investimento globalmente previsti dal contratto
di programma sottoscritto dal Ministero dei trasporti e dall'ente
Ferrovie dello Stato il 23 giugno 1991.
Art. 26.
(Remunerazione dei Fondi di dotazione)
1. Gli enti ai quali lo Stato partecipa con un fondo di dotazione
corrispondono ogni anno al Tesoro una remunerazione su tale fondo la
cui entita' e' determinata annualmente, con riferimento agli
andamenti dell'esercizio precedente, con apposita norma da approvarsi
con la legge finanziaria.
2. Per l'anno 1992 il tasso di remunerazione di cui al comma 1 e'
determinato nel 4,5 per cento per l'ENEL e per l'ENI, con riferimento
ai rispettivi fondi di dotazione alla data del 31 dicembre 1990.
3. Qualora gli enti di cui al comma 1 non corrispondano al Tesoro
la remunerazione di cui al comma 1 per due anni consecutivi, gli
amministratori degli enti medesimi sono dichiarati decaduti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro
il 31 luglio dell'anno successivo alla chiusura del secondo esercizio
di bilancio che non abbia dato luogo a remunerazione del fondo di
dotazione. Gli amministratori dichiarati decaduti ai sensi del
presente comma non possono essere reintegrati nell'incarico.
4. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' abrogato
dal momento della soppressione del Ministero delle partecipazioni
statali.
Art. 27
Imposte sulle giuocate dei concorsi pronostici
1. A decorrere dal primo concorso pronostici successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge, sulle giuocate della
presente legge, sulle guiocate dei concorsi pronostici esercitati
dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e
dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) i concorrenti
sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle
giuocate stesse, un diritto fisso di lire 100 per ogni posta del
giuoco da ripartire, per ciascun concorso, nella misura del 65 per
cento all'Erario e del 35 per cento al monte premi dei concorsi
medesimi. Su tale diritto fisso nessuna somma e' dovuta ai
ricevitori.
2. L'ammontare complessivo dei diritti spettanti all'Ente viene
versato all'Erario dagli enti gestori dei concorsi pronostici in
apposito capitolo del bilancio della entrata dello Stato, entro il
termine e con le modalita' previste per il versamento dell'imposta
unica sui giuochi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.
3. (( COMMA ABROGATO DALLLA L. 29 DICEMBRE 2003, N. 376 )).
4. Le disposizioni di cui al comma 3 e 4 dell'articolo 14 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si applicano anche ai
finanziamenti previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289.
Art. 28.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 560 ))
Art. 29.
(Modifica all'articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250).
1. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della Legge 7 agosto
1990, n. 250, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge
14 agosto 1991, n. 278, dopo le parole: "Parlamento europeo" sono
inserite le seguenti: (ovvero abbiano, alla stessa data del 30 giugno
1991, piu' di un rappresentante in un ramo del Parlamento".
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi
annui a decorrere dal 1992, si provvede con quota parte delle
maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 30.
(Modifica all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1).
1. All'articolo 5, comma 8, lettera e), della legge 2 gennaio 1991,
n. 1, dopo le parole: "legge n. 216 del 1974 e successive
modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: "o abbia
esercitato le funzioni di collaboratore autonomo, procuratore o
rappresentante alle grida di agente di cambio, per un periodo di
almeno due anni, purche' risulti censito quale persona fisica e abbia
trasmesso i dati anagrafici e l'oggetto dell'attivita alla CONSOB".
Art. 31.
(Modifica all'articolo 18 della legge 2 gennaio 1991, n. 1).
1. All'articolo 18, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, la
parola: "possono" e' sostituita dalla seguente: "devono".
Art. 32.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chinque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il Guardasigilli: MARTELLI