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Circolare n. 56 del 6 marzo 1985
Oggetto:
Criteri per il calcolo delle retribuzioni da accreditare nei periodi riconosciuti figurativamente e per la rivalutazione delle stesse agli effetti della determinazione della pensione.
Il Consiglio di Amministrazione ha preso in esame alcune questioni sorte
in sede di attuazione dell' art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (1),
posto anche in relazione all' art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (2),
nelle ipotesi in cui il valore retributivo figurativo, in mancanza di
retribuzioni nell' anno solare in cui si collocano i periodi da accreditare,
debba essere calcolato, a norma del 2 comma del citato art. 8, con
riferimento ad un anno solare diverso.
Tali questioni si sono determinate poiche' , a causa del divario
temporale sussistente tra l' anno preso a base per il calcolo del valore
figurativo e il periodo da coprire figurativamente, puo' verificarsi che nei
due periodi siano in vigore tabelle diverse per l' accreditamento dei
contributi base, ovvero che l' uno ricada nella disciplina dell'
accreditamento di contributi - base e l' altro in quella stabilita dal D. M. 5
febbraio 1969 per l' accreditamento di retribuzioni.
Verificandosi tali ipotesi puo' determinarsi una non corrispondenza tra
il valore della retribuzione presa a base per il calcolo dell' importo
figurativo e il valore attribuito figurativamente.
Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la problematica suddetta anche
in relazione alla disciplina della rivalutazione della retribuzione media
settimanale ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, introdotta
dall' art. 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e tenuto conto
dell' intera logica del sistema di calcolo della pensione retributiva che
ispira l' evoluzione legislativa, nonche' della lettera dell' art. 8 della
legge 23 aprile 1981, n. 155, prima citato, che fa riferimento ad un "valore
retributivo" figurativo, ha assunto, in proposito, la deliberazione 279 del 7
dicembre 1984 (ved. allegato), per l' attuazione della quale si impartiscono
le seguenti istruzioni.
1) VALORE FIGURATIVO DA ATTRIBUIRE AGLI EFFETTI DEL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE
PENSIONABILE
Ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile dovra' essere
accreditato un "valore retributivo" (prescindendo dal contributo - base
corrispondente), in applicazione delle disposizioni di cui all' art. 8 della
legge n. 155 / 1981, per tutti i periodi da riconoscere figurativamente che
ricadano nella disciplina del citato art. 8, anche se si tratti di periodi
anteriori all' introduzione del sistema di versamento e di denuncia previsto
dal D. M. 5 febbraio 1969.
Se nell' anno solare considerato per il calcolo del valore figurativo
risultino accreditati contributi - base (in quanto l' anno si colloca
anteriormente all' introduzione del suddetto sistema di cui al D. M. 5
febbraio 1969), il valore retributivo dovra' essere determinato ricavando la
retribuzione dai contributi base, mediante l' uso delle apposite tabelle
approvate dal Consiglio di Amministrazione (allegate alla circolare n . 803
EAD del 7 dicembre 1982) ed effettuando la media settimanale di tali
retribuzioni).
Il valore di tale media rappresenta quello da riconoscere figurativamente
e sara' attribuito nella misura come sopra determinata anche se risulti
superiore all' importo della retribuzione della classe massima di ciascuna
tabella dei contributi - base vigente pro - tempore dal 1 luglio 1920 in poi.
Si precisa che i criteri sopra illustrati per l' attribuzione del valore
retributivo figurativo sono finalizzati alla determinazione della retribuzione
pensionabile e si applicano, pertanto, nelle ipotesi di utilizzazione dei
relativi periodi per il calcolo di pensioni aventi decorrenza successiva all'
entrata in vigore della citata legge n. 155 / 1981, o per il calcolo della
riserva matematica per tutte le operazioni basate sul sistema della riserva
matematica stessa derivanti da domande presentate a partire dalla data di
entrata in vigore della legge medesima.
2) DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI FIGURATIVI ATTINENTI PERIODI ANTERIORI AL 1
GENNAIO 1975 DA TRASFERIRE AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI PER RICONGIUNZIONE
O VALUTAZIONE DI POSIZIONI ASSICURATIVE.
Nelle ipotesi di trasferimenti di contributi ad altre gestioni
previdenziali per ricongiunzioni o valutazioni di posizioni assicurative in
base alle norme in vigore, allorche' i periodi figurativi siano anteriori al
1 gennaio 1975, il calcolo dei relativi importi dovra' essere effettuato
mediante l' uso dei coefficienti predisposti e con riferimento ai contributi
base.
Pertanto, una volta determinata la retribuzione media settimanale dell'
anno solare cui deve essere fatto riferimento per il calcolo del valore
figurativo - operando, a seconda dei casi, sulle retribuzioni accreditate
ovvero su quelle desunte dai contributi - base, con le modalita' indicate al
precedente punto 1) - si assegneranno, ricavandoli dalla tabella in vigore nel
periodo da coprire figurativamente, i contributi - base corrispondenti alla
suddetta retribuzione media e sugli stessi si potra' operare, secondo le
procedure e con i coefficienti in uso nelle varie ipotesi, per la
determinazione delle somme trasferibili alle altre gestioni.
3) COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DA ADOTTARE PER IL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE
PENSIONABILE NEL CASO DI ACCREDITO FIGURATIVO PER ANNI SOLARI NEI QUALI NON
RISULTANO RETRIBUZIONI EFFETTIVE.
Il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione n. 279 del 7
dicembre 1984, ha altresi' definito, come gia' accennato in precedenza, l'
ulteriore questione concernente la determinazione del coefficiente di
rivalutazione da adottare per il calcolo della retribuzione pensionabile, a
norma del disposto di cui al comma 11 dell' art. 3 della legge n. 297 / 1982,
nei casi in cui i periodi presi a base per il calcolo del valore figurativo -
ai sensi del secondo comma dell' art. 8 della legge n. 155 / 1981 - e quelli
da coprire figurativamente afferiscono ad anni solari diversi.
Al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che nei casi in
discorso il coefficiente di rivalutazione da adottare e' quello relativo all'
anno solare cui e' stato fatto riferimento per la determinazione del valore
retributivo figurativo.
Tale decisione e' stata adottata avuto riguardo alla ratio che ha
ispirato il legislatore nella formulazione del citato comma 11 dell' art. 3
della legge n. 297 / 1982, che e' quella di rivalutare le retribuzioni
percepite in anni pregressi in base a coefficienti stabiliti con riferimento
all' anno in cui le retribuzioni stesse sono state in concreto percepite.
Il Consiglio ha d' altra parte osservato che, ove si facesse riferimento
all' anno in cui si e' verificato l' evento da riconoscere figurativamente, l'
applicazione del conseguente coefficiente di rivalutazione comporterebbe una
sopravalutazione della retribuzione pensionabile se detto anno fosse
precedente a quello di effettiva percezione della retribuzione o una
sottovalutazione se fosse successivo, e cio' perche' gli importi retributivi
accreditati non corrisponderebbero alle reali retribuzioni vigenti nel periodo
da riconoscere figurativamente, ma sarebbero rapportati a retribuzioni
maggiori o minori.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 794.
(2) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1566.
Allegato: archivio cartaceo.