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Circolare 45 del 1° marzo 1984
All. 3
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e di maternita'.
1) Ricaduta nella malattia.
2) Eventi morbosi provocati dall'assunzione di alcool e di
sostanze stupefacenti, nonche' dal mancato suicidio.
3) Lavoratori per i quali sono stabiliti salari medi o
convenzionali con decreti ministeriali.
4) Lavoratori soci di Societa' o di Enti cooperativi anche di
fatto. D.P.R. n. 602/1970.
5) Questioni varie.
1) RICADUTA NELLA MALATTIA
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto, con delibera n. 11 del 20
gennaio 1984 (all. 1), che devono ritenersi confermati, nei casi di
ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale, i critreri di cui al
compendio allegato alla circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981 -
par. 5 - (1).
Consegue, tra l'altro, che la retribuzione da prendere a base per il
calcolo dell'indennita' giornaliera di malattia e' la stessa presa a base
per il calcolo dell'indennita' corrisposta per la precedente malattia.
2) EVENTI MORBOSI PROCURATI DALL'ASSUNZIONE DI ALCOOL E DI SOSTANZE
STUPEFACENTI, NONCHE' DAL MANCATO SUICIDIO
Il Consiglio di Amministrazione ha esteso, con delibera n. 16 del 27
gennaio 1984 (all. 2), il diritto all'indennita' giornaliera di malattia ai
lavoratori incapaci al lavoro per eventi morbosi correlati all'assunzione
di sostanze stupefacenti ed al mancato suicidio: pertanto, nei casi di
specie, la predetta prestazione economica e' corrisposta secondo i criteri
di cui al compendio allegato alla circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28
gennaio 1981.
Dalla motivazione di cui alla delibera in questione discende, altresi',
la conferma che devono ritenersi aventi titolo alle prestazioni economiche
di malattia i lavoratori incapaci al lavoro per eventi morbosi causati da
abuso di alcoolici: parimenti, nei casi di specie, l'indennita' giornaliera
e' corrisposta secondo le istruzioni contenute nel menzionato compendio.
3) LAVORATORI PER I QUALI SONO STABILITI SALARI MEDI O CONVENZIONALI CON
DECRETI MINISTERIALI
Il 1 comma dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito con modificazione, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (2),
prevede che "a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1
gennaio 1984 , il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa
la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale che non
puo' essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile
di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al
1 gennaio di ciascun anno" ed il 5 comma del predetto articolo che tale
disposizione non si applica "... ai lavoratori addetti ai servizi domestici
e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti...".
Per i lavoratori appartenenti a categorie per le quali sono stabiliti,
con decreti ministeriali, salari medi o convenzionali ai fini del calcolo
dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione di
malattia - indennita' giornaliera di malattia e di maternita' - (3), dette
prestazioni devono essere calcolate, sempreche' il periodo di paga da
prendere a riferimento sia quello relativo al mese di gennaio 1984 ovvero
ai mesi successivi (4), in percentuale alla retribuzione convenzionale
rapportata, ove inferiore, all'importo di 24.015 lire, salvo conguaglio
correlato all'eventuale emanazione dei decreti in questione recanti salari
medi da valere per l'anno in corso.
Ai lavoratori portuali, compresi quelli di Genova e Savona nonche' le
altre categorie di lavoratori operanti nel porto di Genova gia' assistite
ai sensi dell'art. 8 della legge 23 marzo 1967, n. 161 dalla Cassa generale
per la Mutualita' dei lavoratori portuali di Genova, ad esclusione dei
dipendenti della SILOS S.p.A. (5), le prestazioni economiche in questione
devono essere corrisposte , nella misura percentuale prevista, salvo
conguaglio, sulla predetta retribuzione di 24.015 lire.
Per quanto riguarda, invece, i lavoratori agricoli con qualifica di
operai , tenuto conto delle disposizioni normative sopra richiamate, le
indennita' di malattia e di maternita' devono essere calcolate, nelle more
della pubblicazione dei decreti recanti i salari convenzionali da valere
per l'anno in corso, in base alle retribuzioni convenzionali in vigore
nell'anno 1983 (6).
4) LAVORATORI SOCI DI SOCIETA' O DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO. D.P.R.
30 APRILE 1970, N. 602.
Con D.M. 30 luglio 1983 (all. 3) pubblicato sulla G.U. n. 256 del 17
settembre 1983 (7), il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale ha
fissato, ai fini contributivi, gli imponibili giornalieri ed i periodi di
occupazione mensile per le categorie di lavoratori, soci di societa' o di
enti cooperativi, anche di fatto, che prestano la loro attivita' per conto
delle societa' ed enti medesimi cui si applicano le disposizioni contenute
nel D.P.R.. 30 aprile 1970, n. 602.
La misura delle prestazioni economiche di malattia e di maternita' deve
essere determinata sulla base degli imponibili di cui alla tabella allegata
al predetto D.M. 30 luglio 1983, qualora il periodo di paga da prendere a
riferimento sia incluso nel periodo 1 ottobre 1983 - 31 dicembre 1983.
Considerato che la retribuzione convenzionale, determinata a norma
del'art. 4 del menzionato D.P.R. n. 602/1970 (8), deve essere rapportata, a
far data dal 1 gennaio 1984, a 24.015 lire, la misura delle predette
prestazioni economiche deve essere determinata sul predetto importo,
qualora ovviamente, il periodo di paga da prendere a riferimento sia quello
relativo al mese di gennaio 1984 ovvero ai mesi successivi.
5) QUESTIONI VARIE
A) Lavoratori ricoverati in luoghi di cura
L'art. 20, 1 comma, della legge n. 730/1983 prevede la cessazione o la
riduzione della corresponsione dei trattamenti di famiglia in relazione al
reddito familiare ed al numero delle persone a carico dei soggetti
percettori secondo lo schema della tabella D allegata al provvedimento in
questione.
L'ultimo comma di cui al predetto art. 20 prevede, peraltro, che la
"cessazione dal diritto agli assegni familiari .... non comporta la
cessazione da altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico
e/o ad essa connessi".
Consegue che, in ipotesi di cessazione della corresponsione degli
assegni familiari, il requisito della vivenza a carico deve ritenersi
sussistente.
Pertanto, l'indennita' di malattia, da corrispondere ai lavoratori
cessati dal diritto agli assegni familiari ai sensi della richiamata
normativa, deve essere erogata, durante i periodi di ricovero in luoghi di
cura, nelle misure normali di cui al compendio allegato alla circolare n.
134368 A.G.O./14 del 28 giugno 1981 - punti 10.1, 10.2 e 10.3 -.
B) Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari
L'art. 7, 6 comma, del decreto-legge n. 463/1983 convertito, con
modificazioni, nella legge n. 638/1983, ha elevato, per le lavoratrici
addette ai servizi domestici e familiari, a far data dal 1 gennaio 1984,
il numero di ore lavorative - da 12 a 24 - richiesto per l'accreditamento
di un contributo settimanale.
Tale principio deve, ovviamente, trovare applicazione anche ai fini
della determinazione del numero dei contributi - 52 o 26 contributi
settimanali - richiesto per il riconoscimento del diritto all'indennita' di
maternita' per astensione obbligatoria (9).
C) Lavoratrici non di ruolo del settore pubblico
In relazione ai quesiti formulati da alcune Sedi Provinciali in ordine
al riconoscimento o meno del diritto alle prestazioni economiche di
maternita', per i periodi di astensione obbligatoria che hanno avuto inizio
nel corso del rapporto di lavoro ovvero successivamente alla cessazione del
medesimo, alle lavoratrici non di ruolo del settore pubblico, si forniscono
i seguenti chiarimenti.
L'art. 74, 1 comma, della legge n. 833/1978 (10) attribuisce
all'Istituto , a decorrere dal 1 gennaio 1980, la competenza ad erogare
"... le prestazioni economiche per malattia e maternita' previste dalle
vigenti disposizioni in materia gia' erogate dagli Enti, Casse, Servizi e
Gestioni autonome estinti e posti in liquidazione....".
Considerato che gli Enti assicuratori di malattia presso i quali erano
iscritti i dipendenti pubblici - E.N.P.D.E.P., I.N.A.D.E.L., E.N.P.A.S. -
non corrispondevano prestazioni economiche e di maternita' per astensione
obbligatoria e facoltativa dal lavoro, l'I.N.P.S. non e' tenuto a
corrispondere le prestazioni economiche in questione alle lavoratrici non
di ruolo del settore pubblico.
Qualora il periodo di astensione obbligatoria del lavoro abbia inizio
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, l'obbligo di
corrispondere la correlativa indennita' alle lavoratrici disoccupate
(art.1, 6 comma, legge n. 33/1980 in "Atti ufficiali" 1980, pag. 284) deve
intendersi operativo solamente nei confronti delle lavoratrici gia'
titolari di un rapporto assicurativo nel corso del rapporto di lavoro: la
protezione assicurativa non ha, d'altronde, natura autonoma ma presuppone
l'esistenza di un rapporto assicurativo del quale - successivamente
all'estinzione del rapporto di lavoro - possono, per espressa disposizione
normativa, protrarsi, entro un predeterminato limite temporale, gli
effetti.
Consegue, che nei casi di specie, non si deve dare luogo alla
corresponsione dell'indennita' di maternita'.
Parimenti, per quanto sopra delineato , non sussiste l'obbligo da parte
dell'I.N.P.S. di erogare l'indennita' di malattia ai lavoratori non di
ruolo del settore pubblico.
D) Lavoratori affetti da morbo di Cooley
Ai lavoratori affetti da morbo di Cooley compete il diritto
all'indennita' giornaliera di malattia per le giornate di assenza del
lavoro coincidenti con l'effettuazione del relativo trattamento
trasfusionale, sempreche' non sia stata prestata attivita' lavorativa nel
corso delle predette giornate.
L'indennita' deve essere corrisposta secondo i criteri in vigore per i
lavoratori in trattamento emodialitico di cui al compendio allegato alla
circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, par. 15.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 185.
(2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
(3) Circolari n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981 - punto 11.6 - e n.
134382 A.G.O./17 del 26 gennaio 1982 - punto 9.8 in "Atti ufficiali" 1982,
pag. 240 - escluse, ovviamente, le lavoratrici colone e mezzadre per le
quali continuano a trovare applicazione le istruzioni di cui alla circolare
n. 134398 A.G.O./9 del 10 gennaio 1983 - paragrafo 2 - in "Atti ufficiali"
1983, pag. 194.
(4) La retribuzione presa a base, infatti, ai fini del calcolo delle
prestazioni economiche di malattia e di maternita' resta immodificata nel
corso dell'evento protetto (v. circ. n. 134386 A.G.O./83 del 6 aprile 1982
in "Atti ufficiali" 1982, a pag. 1420).
(5) Circolare n. 134375 A.G.O./133 del 22 giugno 1981.
(6) Circolare n. 14526 R.C.V./4 del 5 gennaio 1984.
(7) Il decreto in questione e' in vigore dal primo periodo di paga
successivo a quello in corso alla predetta data di pubblicazione sulla G.U.
(17 settembre 1983) e cioe' con gli adempimneti relativi al mese di ottobre
1983.
(8) Le retribuzioni convenzionali stabilite a norma dell'art. 6 del D.P.R.
n. 602/1970, secondo cui "in attuazione dell'art. 35 della legge 21 luglio
1965, n. 903, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi
per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti .....",
sono irrilevanti ai fini della determinazione della misura delle
prestazioni economiche di malattia e di maternita'.
(9) Compendio allegato alla circolare n. 134382 A.G.O./17 del 26 gennaio
1982, punto 3.5.
(10) V. "Atti ufficiali 1978, pag. 2355.
ALLEGATO 1: Deliberazione n. 11 del Consiglio di Amministrazione del 20
gennaio 1983 Prestazioni economiche di malattia - Ricaduta
nella malattia.
- O M I S S I S -
ALLEGATO 2: Deliberazione n. 16 del Consiglio di Amministrazione del
27/1/84. Prestazioni economiche di malattia. Assunzione di
sostanze stupefacenti. Tentativo di suicidio.
- O M I S S I S -
ALLEGATO 3: Decreto 30 luglio 1983 del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale - Revisione triennale degli imponibili
giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, ai fini
del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza
sociale, per i lavoratori soci di societa' e di enti
cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per
conto delle societa' ed enti medesimi.
- O M I S S I S -
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 480
GESTIONI SPECIALI N. 5627
RISCOSSIONE CONTRIBUTI
E VIGILANZA N. 12503
ELABORAZIONE AUTOMATICA
DATI N. 928
Roma, 30 maggio 1984 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 117 e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Allegati 2
OGGETTO: Liquidazione delle prestazioni di disoccupazione relativa all'anno
1983, degli assegni familiari a saldo del 1983 e in acconto per il
1984.
Per la istruttoria e la definizione delle pratiche di prestazioni di
disoccupazione per l'anno 1983, di assegni familiari a saldo del 1983 e in
acconto per l'anno 1984 in favore dei lavoratori agricoli dipendenti, si
impartiscono le seguenti istruzioni.
I) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE
IN AGRICOLTURA PER L'ANNO 1983.
Comne gia' comunicato con messaggio n. 00027 del 30 marzo 1984 il
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 marzo 1984, ha deliberato
che per l'anno 1983 il termine di presentazione delle domande di
prestazione di disoccupazione in agricoltura sia prorogato, in via del
tutto eccezionale, di 30 giorni a decorrere dal 15 marzo 1984, data
dell'ultima spedizione agli interessati dei moduli delle domande stesse
(scadenza 14 aprile 1984).
Detto termine di 30 giorni per la provincia di Ancona, decorre dal 23
marzo 1984 (data di spedizione dei moduli) con scadenza al 24 aprile 1984.
Si fa presente, inoltre, che, in base alla deliberazione n. 110 del 4
maggio 1984 del Consiglio di Amministrazione, il predetto termine di 30
giorni, per la provincia di Caserta, decorre dal 26 marzo 1984 (data di
spedizione dei moduli) con scadenza al 26 aprile 1984 (2).
II) DISCIPLINA DEL CUMULO DELLE PENSIONI CON I TRATTAMENTI DI
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA.
Si richiama, per quel che concerne l'argomento in epigrafe, quanto gia'
precisato al punto II della circolare numero 472/AGO - n. 4349 GS - n.
12501 RCV - n. 843 EAD/115 del 21 giugno 1983 (1) e della circolare n. 474
AGO - n. 860 EAD/142 del 18 luglio 1983 (2).
III) BRACCIANTI AGRICOLI ISCRITTI AL 31 dicembre 1977 NEI CESSATI ELENCHI A
VALIDITA' PROROGATA.
L'art. 4 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella L. 11
novembre 1983, n. 638 (3), al comma 9 ha previsto per l'anno 1983 la
concessione delle prestazioni previdenziali a favore dei destinatari delle
convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1982, n. 54 (4).
L'art. 4 comma 9 in parola ha previsto il riconoscimento per l'anno
1983 del diritto alle prestazioni previdenziali e lo stesso numero di gg.te
attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 82 in favore dei lavoratori
iscritti negli elenchi a validita'prorogata per i quali ha trovato
applicazione l'art. 2, comma 5 , del D.L. 12 agosto 1983, n. 371 convertito
con modificazioni nella Legge 11 ottobre 1983, n. 546 (5), recante
provvidenze a favore dei danneggiati dall'eccezionale siccita' verificatasi
nel 1983.
In relazione anche ai criteri fissati dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, con circolare n. 26 del 29 febbraio 1984 (all. 1) per
l'interpretazione delle anzidette disposizioni, criteri di cui il Consiglio
di Amministraszione ha preso atto nella seduta del 6 aprile 1984, occorre
distinguere i lavoratori in oggetto a seconda che siano o meno residenti
nei Comuni colpiti dalla siccita' di cui al prospetto allegato (all. n. 2).
1) Braccianti residenti nei Comuni colpiti dalla siccita'.
Al riguardo si fa rinvio quanto esposto al successivo paragrafo IV,
punto 2.
2) Braccianti residenti nei Comuni non colpiti dalla siccita'.
a) La citata circolare n. 26 del Ministero del Lavoro - superando i
contenuti della delibera n. 125 dell'1 luglio 1983 del Consiglio di
Amministrazione (6) ha chiarito che per i braccianti agricoli iscritti nei
cessati elenchi bloccati residenti nei Comuni non colpiti dalla siccita'
nell'anno 1982 e/o 1983 la condizione della iscrizione nelle liste dei
disoccupati si intende verificata allorche' gli stessi siano stati iscritti
nelle liste dei disoccupati per almeno una giornata nell'anno 1982.
A tal fine nel Mod. Prest. Agr. 21/TP nello spazio riservato al
Dirigente la Sezione U.P.L.M.O. e' riportato il testo di apposita
certificazione (7).
Per le iscrizioni intervenute successivamente al 1982 la condizione
richiesta dall'art. 14, 1 comma, della Legge numero 54/82 deve ritenersi
realizzata con il verificarsi della iscrizione stessa, anche per una sola
giornata, in epoca successiva senza richiedere ulteriori iscrizioni per gli
eventuali altri periodi di non avviamento al lavoro.
A tal fine nel Mod. Prest. Agr. 21/TP il collocatore comunale dovra'
annotare la data di iscrizione, per la prima volta, successivamente al
1982, nelle liste di disoccupati.
Nei casi anzidetti il diritto alle prestazioni e' riconosciuto dalla
data di iscrizione al collocamento, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 14, primo comma, della Legge 54/1982, richiamato nell'art. 4,
comma 9, della Legge numero 638/1983, e dell'art. 3, 2 comma, della Legge
n. 656/1983.
In conseguenza il diritto all'erogazione delle prestazioni nei
confronti dei lavoratori di cui trattasi, negli anni 1983 e successivi,
sara' riconosciuto dalla data di iscrizione nelle liste dei disoccupati
agricoli, a prescindere dalla circostanza della eventuale mancanza di
iscrizione in coincidenza di successivi periodi di non avviamento al
lavoro.
b) L'art. 4, comma 11 e 12 della L. n. 638, ripetendo la dizione gia'
usata dall'art. 14, 2 e 3 comma, della L. n. 54, ha disposto l'esclusione
del diritto alle prestazioni per i titolari di pensioni diretta, per gli
emigrati all'estero e per coloro che svolgono lavoro extra agricolo in
forma prevalente.
Al riguardo si richiamano le istruzioni di cui al paragrafo III, n. 2,
lettera b) della citata circolare n. 472/AGO del 21 giugno 1983.
c) Il citato art.4, comma 9, del D.L. n. 463/83 stabilisce per la
generalita' dei lavoratori iscritti nei cessati elenchi bloccati, il
diritto alle prestazioni previste per i lavoratori agricoli occupati con 51
gg.te e cio' a prescindere dalla qualifica rivestita dai lavoratori stessi
negli elenchi bloccati.
Al riguardo si ritiene utile sottolineare che ai lavoratori in parola
(compresi quelli iscritti anche negli elenchi di rilevamento fino a 50
gg.te) dovranno essere attribuite 51 gg.te di lavoro al fine della
determinazione del numero di giornate di prestazione loro spettanti.
Per quanto riguarda in particolare le prestazioni di disoccupazione, ai
predetti lavoratori compete quindi la sola indennita' ordinaria.
Peraltro lo stesso art. 4 riconosce il diritto alla prestazioni
previste per gli iscritti negli elenchi di rilevamento con 101 e 151
gg.te a condizione che abbiano effettuato nell'anno rispettivamente almeno
51 e 76 gg.te. Restano escluse dal computo delle giornate effettuate quelle
di integrazione per attivita' di coltivatore diretto considerate dall'art.
8 della Legge 12 marzo 1968, n. 334 (8).
Per quanto concerne in particolare le prestazioni di disoccupazione, ai
lavoratori in parola compete il trattamento speciale previsto dall'art. 7
della Legge n. 37/77 (9) per i lavoratori iscritti per almeno 101 gg.te
negli elenchi di rilevamento, ove risultino iscritti negli elenchi stessi
da 51 a 77 gg.te; spetta invece il trattamento speciale previsto dall'art.
25 della Legge n. 457/72, (10) in favore di lavoratori di cui trattasi
occupati per almeno 151 gg.te, qualora siano iscritti negli elenchi di
rilevamento per almeno 76 gg.te.
Ovviamente ai fini della determinazione delle giornate di trattamenmto
ordinario e speciale spettanti , ai lavoratori anzidetti dovranno essere
attribuite, rispettivamente, 101 e 151 gg.te lavorative.
Per quanto riguarda la corresponsione degli assegni familiari ai
lavoratori di cui trattasi, dovranno del pari essere attribuite per l'anno
1983, per le liquidazioni a saldo, rispettivamente 51 ovvero 312 gg.te (a
seconda che essi non risultino o risultino iscritti negli elenchi di
rilevamento per almeno 51 gg.te) e per le liquidazioni in acconto per
l'anno 1984 un dodicesimo delle predette giornate per ogni mese di
sussistenza del diritto.
IV) LAVORATORI AGRICOLI DELLE ZONE DANNEGGIATE DALLA SICCITA' VERIFICATASI
NEL 1983.
Con decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito con modificazioni
nella Legge 11 ottobre 1983, n. 546, sono state concesse varie provvidenze
in favore delle aziende agricole situate nelle zone della Basilicata,
Puglia, Molise, Calabria, Sardegna e Sicilia danneggiate dalla eccezionale
siccita' verificatasi nell'anno 1983, nonche' particolari benefici
previdenziali ai lavoratori agricoli delle predette zone.
In particolare, per quanto riguarda questi ultimi, l'art. 2, comma 5,
del provvedimento di legge di cui trattasi stabilisce che:
"Ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di
rilevamento ed a validita' prorogata , nonche' ai piccoli coloni e
compatercipanti residenti o che prestino attivita' lavorativa nelle aziende
colpite dalla siccita' di cui al presente articolo, sono riconosciuti, in
deroga ai commi decimo e undicesimo dell'articolo 4 del decreto-legge 11
luglio 1983, n. 317 (11), il diritto alle prestazioni previdenziali e
assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite
negli elenchi anagrafici per l'anno 1982".
Per quanto riguarda i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a
validita' prorogata, il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito
nella Legge 11 novembre 1983, n. 638, ha ribadito, all'art. 4, comma 9,
ultima parte, la norma contenuta nel citato art. 2, comma 5, disponendo
che:
"Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni , nella
Legge 11 ottobre 1983, n. 546, iscritti negli elenchi a validita'
prorogata, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e
assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite
negli elenchi anagrafici per l'anno 1982."
Le norme succitate riproducono in sostanza le disposizioni emanate, per
la siccita' verificatasi nell'anno 1982, con l'art. 4, della Legge 8
novembre 1982, n. 821 (12).E' da tener presente che, rispetto all'anno
1982, tra le regioni colpite dalla siccita' nell'anno 1983 e' annoverato
anche il Molise.
Per la pratica attuazione delle norme in esame occorre innanzitutto
distinguere se si tratti di lavoratori agricoli iscritti negli elenchi di
rilevamento, ovvero di lavoratori agricoli iscritti nei cessati elenchi
anagrafici a validita' prorogata.
1) Lavoratori agricoli iscritti negli elenchi di rilevamento.
Possono ottenere i benefici previsti dal citato articolo 2, comma 5,
oltre i lavoratori residenti nei Comuni colpiti dalla siccita', anche i
lavoratori che, pur non residenti nei Comuni stessi, abbiano svolto la loro
attivita' presso le aziende agricole danneggiate dall'evento predetto. Ai
sensi del primo comma dell'art. 2 della citata legge n. 546/1983, si
considerano danneggiate le aziende "che hanno subito danni non inferiori al
35% della produzione globale lorda".
La individuazione dei Comuni colpiti dalla siccita' delle Regioni
interessate e' stata effettuata dal Ministero dell'Agricoltura e delle
Foreste con appositi decreti, con i quali e' stata, altresi', demandata
alle Regioni competenti la delimitazione, nell'ambito dei Comuni, dei
territori danneggiati ovvero la specificazione del tipo di colture che piu'
hanno risentito della prolungata scarsita' di pioggia.
Si precisa, che per i lavoratori residenti nei Comuni suddetti, la
residenza, (risultante dalla iscrizione negli elenchi nominativi dai Comuni
stessi) costituisce condizione sufficiente per ottenere i benefici di cui
trattasi indipendentemente dal fatto che gli interessati abbiano lavorato
presso le aziende colpite dalla siccita'.
Nel prospetto allegato (all. n. 2) sono riportati, distinti per
Regioni, tutti i Comuni per i quali sinora il Ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste ha dichiarato il carattere di eccezionalita' della siccita'.
Per i lavoratori residenti nei predetti Comuni le Commissioni locali
per la manodopera agricola, in attuazione delle disposizioni impartite al
riguardo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con circolare
n. 26 del 29 febbraio 1984 - che ha richiamato, tra l'altro, le istruzioni
impartite con la precedente circolare n. 37 del 24 marzo 1983, nonche' con
il "telex ministeriale del 18 aprile 1983, riportate in allegato alla
circolare n. 472 AGO - n. 4349 G.S. - n. 12501 R.C.V. - n. 843 E.A.D. del
21 giugno 1983 - provvederanno a riportare sugli elenchi anagrafici, nelle
colonne riservate alla esposizione dei dati occupazionali (campo L del Mod.
20 Agr. M, per gli operai a tempo determinato, e campo M, per i
compartecipanti familiari ed i piccoli coloni), le giornate effettuate
nell'anno 1983 se queste sono superiori o pari a quelle registrate negli
elenchi relativi all'anno 1982.
Qualora invece le giornate risultanti dall'elenco relativo all'anno
1982 siano superiori a quelle prestate nell'anno 1983, le Commissioni
stesse indicheranno nelle apposite colonne dell'elenco le giornate relative
all'anno 1982 (13); nella colonna "note" degli elenchi saranno comunque
indicate le giornate effettivamente lavorate nell'anno 1983, soprattutto al
fine di consentire il raffronto con le denunce contributive da parte dei
datori di lavoro.
E' ovvio che i lavoratori interessati hanno diritto, per l'anno 1983,
all'attribuzione del numero di giornate indicate dalle Commissioni locali
nelle apposite colonne dell'elenco anagrafico (campi L e M) e che sulla
base di tali giornate si procedera' alla liquidazione delle prestazioni per
disoccupazione agricola e/o per assegni familiari spettanti per l'anno
predetto.
Per quanto riguarda poi l'accreditamento figurativo per ds. agr., resta
inteso che lo stesso sara' effettuato in relazione alle giornate di
indennita' di disoccupazione agricola e/o di trattamento speciale
liquidate.
Per quanto concerne i lavoratori non residenti nei Comuni elencati nei
decreti del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, gli stessi - in
attuazione delle disposizioni impartite al riguardo dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale con il citato telex del 18 aprile 1983
richiamato dalla circolare ministeriale n. 26/1984 - hanno diritto per
l'anno 1983 all'accredito delle giornate registrate negli elenchi per
l'anno 1982 se queste sono superiori a quelle prestate nell'anno 1983,
sempreche' abbiano svolto attivita' lavorativa presso aziende colpite dalla
siccita'.
Anche per tali lavoratori, pertanto, le Commissioni locali dovranno
riportare sugli elenchi anagrafici il numero delle giornate per l'anno 1982
se quest'ultimo e' maggiore di quello relativo all'anno 1983.
Si precisa, altresi', che, nel caso in cui il lavoratore per cause
connesse alla siccita' non abbia svolto alcuna attivita' agricola nell'anno
1983, le Commissioni locali dovranno indicare negli elenchi relativi
all'anno stesso le giornate registrate per l'anno 1982, riportando
l'annotazione "zero giornate" nella colonna "note".
2) Lavoratori iscritti nei cessati elenchi a validita' prorogata.
a) Per i lavoratori in parola la residenza nei Comuni colpiti dalla
siccita' costituisce condizione sufficiente per individuare i destinatari
dei benefici di Legge.
Per la verifica della condizione della residenza nel Comune colpito
dalla siccita' potra' farsi riferimento al certificato di stato di famiglia
sia per quanto concerne i richiedenti gli assegni familiari che per i
relativi coniugi che abbiano presentato domanda di prestazioni in qualita'
di iscritti negli elenchi a validita' progata.
In tutti gli altri casi potra' ritenersi sufficiente, sempreche' non
insorgano motivi di dubbio,la corrispondenza tra il Comune di iscrizione
negli elenchi di validita' prorogata ed il Comune di residenza riportati
nei moduli di domanda Prest. Agr. 21/T.P. presentati dai lavoratori
interessati.
b) Come e' stato indicato in premessa, nella Legge 11 novembre 1983, n.
638, di conversione del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 e' stato inserito -
nella parte del decreto stesso (art. 4 comma 9) concernente la disciplina
delle prestazioni previdenziali per l'anno 1983 ai lavoratori iscritti nei
cessati elenchi a validita' prorogata - un periodo aggiuntivo per i
residenti nei Comuni colpiti dalla siccita', nel quale viene ripetuta la
disciplina gia' prevista per la generalita' dei lavoratori agricoli
residenti nei Comuni medesimi e viene adottata per la loro individuazione
una dizione ("lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validita'
prorogata") diversa da quella usata nella prima parte dello stesso comma
per individuare i destinatari delle disposizioni di proroga per l'anno 1983
("lavoratori agricoli di cui all'art. 14, 1 comma, della Legge n.
54/1982").
E' da ritenere pertanto che nei confronti dei lavoratori in argomento,
residenti nei comuni colpiti dalla siccita' nell'anno 1983, non sia
richiesta la condizione dell'iscrizione nelle liste dei disoccupati
agricoli prevista dal predetto art. 14, primo comma, della citata Legge n.
54/1982.
Detto criterio trova altresi' riscontro nelle direttive al riguardo
impartite con la citata circolare n. 26 del Ministero del Lavoro, con le
quali e' stato precisato che la predetta condizione non e' richiesta per i
lavoratori di cui trattasi residenti nei Comuni colpiti dalla siccita'
nell'anno 1982 e/o nell'anno 1983.
In relazione a quanto sopra, l'erogazione delle prestazioni per l'anno
1983 agli iscritti nei cessati elenchi a validita' prorogata, residenti nei
Comuni colpiti dalla siccita', resta subordinata alle condizioni vigenti
per l'anno precedente (1982), con esclusione, come sopra detto, di quella
specificatamente prevista al 1 comma del citato art. 14 (iscrizione nella
lista dei disoccupati).
In concreto ai predetti lavoratori verrebbero liquidate le prestazioni
sulla base delle giornate di iscrizione negli elenchi "bloccati", ivi
compreso il trattamento speciale di disoccupazione agricola spettante ai
lavoratori iscritti nei predetti elenchi per almeno 151 gg.te sempreche',
ai sensi del 4 comma dell'art. 14 della Legge n. 54/82, iscritti anche
negli elenchi di rilevamento per almeno 51 gg.te (14).
Ovviamente per i lavoratori residenti nei Comuni colpiti dalla siccita'
anche nell'anno 1982 - per i quali ha trovato applicazione la deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 10 giugno 1983 (15) - il
trattamento speciale ds. previsto per i 151isti compete a prescindere dalla
condizione delle 51 giornate negli elenchi di rilevamento.
Resta ferma comunque la possibilita' di fruire di prestazioni piu'
favorevoli in caso di iscrizione anche negli elenchi di rilevamento per
almeno 51 o 76 giornate, vale a dire di fruire - indipendentemente dal
numero di giornate di iscrizione nei cessati elenchi a validita' prorogata
- dei trattamenti speciali di disoccupazione e degli assegni familiari per
l'intero anno spettanti ai lavoratori agricoli occupati per 101 e 151
giornate).
Al riguardo si chiarisce che, per i lavoratori iscritti negli elenchi
"bloccati" come abituali o permanenti e negli elenchi di rilevamento per
almeno 51 e fino a 75 giornate, deve ritenersi piu' favorevole, ai fini
della liquidazione di tutte le prestazioni dell'anno 1983 (disoccupazione,
assegni familiari e relative maggiorazioni), il trattamento corrispondente
alle giornate di iscrizione nei predetti elenchi "bloccati".
Infine, in merito alle esclusioni e sospensioni dal diritto alle
prestazini previste al 2 e 3 comma del citato art. 14 (titolari di pensione
diretta o di pensione di invalidita' al compimneto dell'eta' di 55 anni se
donne e di 60 se uomini, emigrati all'estero, occupati in forma prevalente
in settori di lavoro extra agricoli), si richiamano le disposizioni di cui
al precedente paragrafo III, punto 2), lett. b).
c) Per quanto riguarda la corresponsione degli assegni familiari in
acconto per l'anno 1984 e' opportuno richiamare l'attenzione sulla
circostanza che per i lavoratori di cui trattasi la condizione di
iscrizione nelle liste dei disoccupati non e' richiesta - in relazione a
quanto sopra precisato - per le prestazioni relative all'anno 1983, ma
resta prescritta per quelle relative ai successivi anni 1984 e 1985.
Conseguentemente, ai fini predetti, dovra' essere verificata anche per
i lavoratori in questione la condizione della iscrizione nelle liste dei
disoccupati, per almeno una giornata nell'anno 1982 ovvero in data
successiva, comunque anteriore a quella di liquidazione della prestazione.
Pertanto le Sedi locali degli UPLMO dovranno rilasciare anche per i
predetti lavoratori la relativa attestazione; in mancanza dovra'
soprassedersi alla erogazione degli acconti in questione (salvo l'ipotesi
di cui alla nota 7).
Per quanto concerne la misura degli acconti da erogare, occorre
familiari per attivita' di lavoro nei numeri minimo o massimo,
rispettivamente di 51 o 312 giornate annue, a seconda che non siano o siano
effettuate nel 1984 almeno 76 giornate di lavoro effettivo, cioe' un numero
di giornate superiore a quello (51) previsto nel 1983 per la attribuzione
degli assegni familiari in ragione del numero massimo (312) di giornate
annue.
Pertanto, onde evitare erogazioni che risulterebbero successivamente
indebite, gli assegni familiari in acconto ai lavoratori in questione
dovranno essere calcolati in ragione di 51 giornate annue, salvo che siano
stati ad essi liquidati nell'anno 1983 in ragione di 312 giornate annue.
V) ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVE MAGGIORAZIONI.
a) Maggiorazioni degli assegni familiari.
Per quanto riguarda le maggiorazioni degli assegni familiari di cui
alla legge n. 79 del 25 marzo 1983 (16), nel richiamare le istruzioni
impartite al riguardo con la circolare n. 5354 G.S. - n. 12427 O. - n. 858
EAD - n. 308 B. del 29 luglio 1983 (17), si ritiene opportuno rammentare -
in relazione ai criteri di determinazione degli importi delle maggiorazioni
di cui trattasi (un importo mensile per ogni 26 giornate di assegni
familiari) - che nel caso in cui debbano essere liquidati assegni familiari
sia per attivita' di lavoro che in connessione alle giornate di
disoccupazione indennizzate, gli assegni familiari spettanti ai predetti
diversi titoli e le relative maggiorazioni vanno conteggiati distintamente
e contabilizzati ai rispettivi conti.
Relativamente alle dichiarazioni reddituali, si precisa che, in caso di
erronea indicazione da parte degli interessati dei porpri redditi in
particolare di quelli derivanti da prestazioni previdenziali (quali i
trattamenti di disoccupazione o le indennita' di malattia e di maternita')
che dalla documentazione agli atti risultano essere corrisposte, le
determinazioni sulla spettanza o meno delle maggiorazioni richieste o sul
relativo ammontare dovranno comunque essere assunte tenendo conto
dell'esatto ammontare dei redditi derivanti dalle predette prestazioni.
Si chiarisce altresi' che in caso di richiesta di assegni familiari per
i figli, avanzata dal coniuge di lavoratore agricolo per le giornate di
disoccupazione non indennizzate del predetto coniuge sugli eventuali
assegni familiari da liquidare dovranno essere corrisposte anche le
maggiorazioni, indipedentemente da una sepcifica richiesta in tal senso,
qualora al predetto coniuge sia sstato riconosciuto il diritto alle
maggiorazioni stesse.
Si precisa infine che, in attesa di ricevere dai competenti Ministeri
direttive al riguardo, dovra' soprassedersi alla liquidazione delle
maggiorazioni di cui trattasi in favore dei lavoratori autonomi equiparati
solo ai fini previdenziali ai lavoratori dipendenti, quali i piccoli coloni
e compartecipanti familiari, iscritti nei relativi specifici elenchi
nominativi, nonche' coloro che facciano valere giornate di integrazione per
attivita' di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 8 della legge 12 marzo
1968, n. 334; a questi ultimi le maggiorazioni potranno essere corrisposte
esclusivamente sugli assegni familiari relativi al numero di giornate di
effettivo lavoro dipendente risultante dagli elenchi nominativi di
rilevamento (inferiore quindi a 51), maggiorato ovviamente della
percentuale corrispondente agli assegni familiari spettanti a titolo di
ferie e festivita'.
b) Assegni familiari per il 3 trimestre 1984.
Per quanto concerne gli assegni familiari in acconto per il terzo
trimestre 1984 si consente - a parziale modifica di quanto stabilito al
penultimo periodo del paragrafo 16 della circolare n. 2302 GS/n. 479 AGO/n.
17 FP/ n. 29 PM/n. 51013 RCV/n. 3223 O/n. 908 EAD/n. 327 B/n. 754 RG del 13
marzo 1984 - che la relativa liquidazione venga effettuata a prescidere
dall'acquisizione della documentazione reddituale relativa al 1983, tenendo
comunque presente quella relativa all'anno 1982, valutata per i trimestri
precedenti.
Cio', a parte la considerazione della presumibile scarsa incidenza
nella categoria dei casi di superamento dei limiti di reddito familiare,
per evitare alle Sedi le difficolta' operative che - stante lo slittamento
dei termini di presentazione delle domande di prestazione e dei tempi con i
quali vengono impartite le presenti istruzioni messe a disposizione le
relative procedure operative - verrebbero a determinarsi per l'accavallarsi
dei tempi di istruttoria e definizione delle richieste di prestazioni con
quelli di acquisizione e valutazione delle dichiarazioni reddituali
relative all'anno 1983.
c) Erogazioni in acconto per l'anno 1984.
In relazione a quanto sopra si precisa che, in occasione della
liquidazione a saldo per l'anno 1983, potra' procedersi alla
predisposizione, oltre che della liquidazione degli assegni familairi (in
acconto) e delle relative maggiorazioni (sempre in acconto) per il 1
semestre 1984, anche della liquidazione degli assegni familiari in acconto
per il 3 trimestre 1984.
Tenuto conto dei tempi di istruttoria e di emissione degli ordinativi
di pagamento, si potra' altresi' procedere al pagamento, unitamente al
saldo dell'anno 1983, anche degli assegni familiari e relative
maggiorazioni in acconto per l'intero 1 semestre 1984; per i relativi
termini di pagamento potra' farsi riferimento alle date (in ogni caso
peraltro non precedenti quella del 30 giugno) previste, nella tabella di
cui all'allegato 4 alla circolare n. 278 DSEAD del 28 aprile 1975 (18), per
la corresponsione del 1 acconto di assegni familiari.
Per il pagamento degli assegni familiari in acconto relativi al 3
trimestre 1984, dovra' farsi riferimento ai termini stabiliti per il
pagamento del 2 acconto indicati nella sopra citata tabella.
VI) MOD. PREST. AGR. 21/T.P.
In occasione della ristampa del Mod. Prest. Agr. 21/T.P., al fine di
pervenire ad una migliore distribuzione dei compiti tra le Sedi
dell'Istituto e gli U.Pro.C.A.U., si e' provveduto a dividere il quadro D
in due parti.
In particolare, si e' ritenuto opportuno demandare alla competenza
della Sede, che ne ha l'immediata disponibilita', l'indicazione delle
giornate indennizzate per malattia, maternita' e infortunio; per
uniformita' di materia, alla Sede e' stata trasferita anche la competenza
circa la determinazione delle giornate non indennizzabili per lavoro
all'estero, servizio militare e percezione di assegno di incollocabilita'.
Inoltre e'stato posto tra i compiti della Sede quello della
individuazione del settore agricolo e non agricolo in base al quale la
domanda deve essere esaminata.
Si precisa che, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 della legge 54/1982,
le giornate finora indicate nei campi 19 e 20, ora soppressi, vanno
inserite nel campo 22.
Inoltre per gli iscritti nei cessati elenchi a validita' prorogata, le
giornate di iscrizione negli elenchi stessi, che dovranno essere comunque
indicate nel campo 24, saranno utilizzate ai soli fini di una eventuale
applicazione della Legge sugli interventi per i danni causati dalla
siccita'.
Nella parte di competenza della Sede alla lettera b) punto 1, relativa
alla posizione contributiva, e' stata evidenziata anche la eventuale
retrodatazione del biennio per malattia sofferta nel biennio stesso ovvero
per gravidanza e puerperio o servizio militare non accreditabili
figurativamente.
Al successivo punto 3), anche in relazione alla deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 124 dell'1 luglio 1983 (19), relativa alla
maggiorazione prevista dall'art. 14 quater, 3 comma della legge 29 febbraio
1980, n. 33 (20), sono stati inseriti appositi campi (26, 27 e 28) per
l'esatta indicazione del tipo di pensione fruita dal lavoratore.
Si fa presente che il campo 38, inserito allo stesso punto 3),
riguarda, come per lo scorso anno, la situazione dei braccianti agricoli
iscritti nei cessati elenchi a validita' prorogata per i quali si siano
verificati nel corso dell'anno periodi di emigrazione o di non iscrizione
nelle liste dei disoccupati, tenendo presente in questo ultimo caso che va
indicato solo il numero complessivo di giornate di calendario che precede
la data di iscrizione per la prima volta nelle predette liste, intervenuta
nel corso dell'anno cui si riferisce il modulo della domanda.
Il campo 49, invece, non va per il momento utilizzato.
Infine, al campo 47 del quadro F le Sedi, nella ipotesi di pensione
superiore al minimo, dovranno indicare l'importo medio mensile della
pensione stessa; nell'ipotesi di pensione al minimo con almeno 781
contributi settimanali dovranno indicare l'importo di L. 726.
VII) NORME OPERATIVE
Con apposito messaggio saranno comunicate le variazioni alle norme
operative da applicare per la liquidazione con procedura automatizzata
delle prestazioni in oggetto.
VIII) NUOVI COMUNI DICHIARATI DANNEGGIATI DALLA SICCITA' VERIFICATASI
NELL'ANNO 1982.
Con decreto del 13 gennaio 1984, n. 51 pubblicato suulla Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 21 gennaio 1984, il Ministero dell'Agricoltura e delle
Foreste ha dichiarato danneggiati dall'eccezionele siccita' verificatasi
nel 1982 altri sette Comuni delle Province di Bari e di Foggia, e cioe':
- Bisceglie, Bitetto, Giovinazzo e Trani (provincia di Bari);
- Celle di San Vito, Roseto Valfortore e San Marco La Catola
(provincia di Foggia).
A seguito della pubblicazione del decreto sara' compito delle
Commissioni locali per la mano d'opera agricola operanti nei Comuni sopra
indicati dare attuazione, per quanto riguarda i lavoratori agricoli
iscritti negli elenchi di rilevamento, alle disposizioni impartite dal
Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale con la circolare n. 37 del
24 marzo 1983 richiamata al precedente paragrafo IV, punto 1, disposizioni
in virtu' delle quali ai lavoratori interessati devono essere attribuite
per l'anno 1982 le giornate lavorative del 1981 qualora queste risultino
superiori a quelle realmente effettuate nel 1982. A tale riguardo le
Commissioni competenti dovranno provvedere mediante l'emissione di elenchi
suppletivi di rettifica degli elenchi principali di rilevamento gia'
compilati per il predetto anno 1982.
Le Sedi di Bari e di Foggia, appena avranno ricevuto le copie degli
elenchi riportanti le rettifiche di cui trattasi, provvederanno a
riliquidare ai lavoratori interessati le prestazioni relative al 1982 sulla
base delle nuove risultanze contributive.
Per quanto riguarda i lavoratori residenti nei Comuni sopra indicati,
iscritti nei cessati elenchi a validita' prorogata, le stesse Sedi dovranno
riprendere in esame le domande di prestazioni relative al 1982 per
deciderle in conformita' ai criteri stabiliti al paragrafo IV, punto 2,
della circolare n. 472 AGO - n. 4349 GS - n. 12501 RCV - n. 843 EAD - del
21 giugno 1983.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1617.
(2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2065.
(3) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
(4) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 730.
(5) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2817.
(6) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1901.
(7) Qualora non risulti apposta alcuna attestazione da parte del
Collocatore comunale le Sedi potranno sopperirvi consultando il mod. Pres.
Agr. 21/T.P. eventualmente esistente, relativo all'anno 1982.
(8) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 433.
(9) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 193.
(10) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 1925.
(11) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1850.
(12) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 3095.
(13) Per i lavoratori residenti nei Comuni colpiti dalla siccita' sia
nell'anno 1982 che nell'anno 1983, le giornate riportate negli elenchi
relativi all'anno 1982 e che devono essere registrate nei campi L e M
dell'elenco afferente l'anno 1983, sono, ovviamente, le giornate di lavoro
effettuate nel 1981, qualora queste siano state superiori a quelle
effettivamente svolte nel 1982.
(14) La condizione di almeno 51 giornate nel 1983 si intende ugualmente
realizzata qualora tale numero minimo di giornate risulti riportato per il
lavoratore stesso nell'elenco di rilevamento relativo all'anno 1983 ai
sensi di quanto indicato al sesto periodo del punto 1) del presente
paragrafo.
(15) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1529.
(16) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 705.
(17) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2158.
(18) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 890.
(19) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1899.
(20) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 284.
ALLEGATO 1: DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
Istruzioni per la compilazione degli elenchi dei lavoratori
agricoli dipendenti per l'anno 1983. Istruttoria per le domande
di disoccupazione e assegni familiari agricoli per l'anno 1984
(rif. 1983).
- O M I S S I S -
ALLEGATO 2 : Elenco dei Comuni per i quali il Ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste ha dichiarato l'esistenza del carattere di
eccezionalita' della siccita' verificatasi nel 1983.