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Messaggio 12693 del 25 agosto 2011
Allegati n.2
OGGETTO:
Beneficio pensionistico per lavoratori dipendenti che risultano avere svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, emanato a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
AI DIRETTORI REGIONALI
AI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI PERIFERICHE
La Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11.5.2011 ha pubblicato il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, entrato in vigore il 26 maggio 2011, recante disposizioni in materia di accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Si forniscono, di seguito, le prime indicazioni in ordine ai contenuti del decreto legislativo in parola, in attesa delle relative istruzioni operative che saranno diramate dopo l’emanazione del decreto interministeriale previsto dall’articolo 4 dello stesso decreto legislativo.
A norma del citato articolo 4, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono emanate, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, le relative disposizioni attuative.
A sensi dell’articolo 1,comma 1, del decreto legislativo in parola, possono esercitare, a domanda, il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
c) lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”;
d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.
1.1- Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti
Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera a), si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, gli stessi devono essere stati impegnati in mansioni afferenti i lavori che di seguito si riportano:
- “Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;- “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;- “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;- “lavori in cassoni ad aria compressa”;- “lavori svolti dai palombari”;- “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;- “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;- “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;- “lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
1.2- Lavoratori notturni
I lavoratori notturni, contemplati nella lettera b), sono definiti e ripartiti ai soli fini del decreto legislativo n. 67, nelle seguenti categorie:
1. lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2. lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
1.3- Lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”
La lettera c), riguardante i lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, contempla i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’INAIL (di cui all’allegato 1), impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.
La lettera d) contempla i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Il beneficio pensionistico, ai sensi del comma 2 del citato articolo 1, è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto una delle attività faticose e pesanti individuate dal comma 1 dello stesso articolo 1, per i seguenti periodi:
a) per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
b) per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1 ° gennaio 2018.
Il comma 3, del medesimo articolo 1, stabilisce che, ai fini del computo dei periodi di svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti, si tiene conto dei soli periodi di lavoro effettivamente svolto, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.
Il comma 4 del citato articolo 1 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti destinatari del beneficio in parola conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge
n. 247 del 2007.
Pertanto, a decorrere dall’anno 2013 i lavoratori interessati possono accedere al beneficio in presenza del requisito anagrafico di 58 anni anziché 61 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva pari a 94 anziché a 97.
Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
3. 1- Beneficio nel periodo transitorio
Il comma 5 dello stesso articolo 1 disciplina il periodo transitorio 2008-2012, stabilendo che i lavoratori destinatari del beneficio di cui trattasi conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007, e cioè in presenza dal requisito anagrafico di 57 anni anziché di 58;
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella richiamata Tabella B e cioè in presenza di requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a 93 anziché a 95 ;
c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva paria a 94 anziché a 95;
d) per gli anni 2011 e 2012, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 60 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva pari a 94 anziché a 96.
Il comma 6 dell’articolo 1 dispone che per i lavoratori notturni che prestano la loro attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato al pensionamento dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista ai commi 4 e 5 non può superare:
a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.
Sempre per i lavoratori notturni, il comma 7, ai fini dell'applicazione del comma 6 (riduzione di 1 anno o di 2 anni) prevede che, in caso di anni di lavoro in parte ricadenti nell’ipotesi sub a), ed in parte nell’ipotesi sub b) del comma 6, si debba far riferimento all’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2.
Come già precisato al punto 2 del presente messaggio, il richiamato comma 2 dell’articolo 1 stabilisce che, ai fini del beneficio bisogna avere svolto una delle attività previste dal decreto legislativo in argomento per almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Lo stesso comma 7, relativamente ai lavoratori notturni, prevede, altresì, che nel caso di svolgimento di attività per un periodo di tempo equivalente, venga preso in considerazione il beneficio ridotto contemplato nella lettera b) del comma 6, ossia quello relativo ad un numero di giorni lavorativi compreso tra 72 e 77.
Il medesimo comma 7 prevede, infine, che qualora il lavoratore notturno di cui al comma 6 abbia svolto anche una o più delle altre fattispecie di lavori faticosi e pesanti contemplati dal decreto legislativo di cui trattasi, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, le attività specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà.
4- Incumulabilità con altri benefici
Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto legislativo in parola stabilisce che sono fatte salve le norme di miglior favore per l’accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con quelle previste dal decreto legislativo stesso.
Il comma 9 del più volte richiamato articolo 1 dispone che i benefici di cui allo stesso articolo 1 spettano, fermo restando quanto disciplinato dall’articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (26 maggio 2011) purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
6- Presentazione della domanda per l’accesso al beneficio e relativa documentazione
L’articolo 2 fissa itermini per la presentazione della domanda, volta ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, all’Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, corredata della necessaria documentazione, dal cui esito può derivare il diritto per l’accesso al pensionamento di anzianità con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori.
Ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 2, il lavoratore interessato al beneficio di cui trattasi deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:
a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;
b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il comma 2 del citato articolo 2 elenca i documenti, che in copia o estratto, devono corredare la domanda unitamente agli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento del lavoro come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili ad una serie di documenti, puntualmente individuati dallo stesso comma 2 (allegato n.2).
Si sottolinea che il comma 6 del medesimo articolo 2 pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2 dello stesso articolo 2 , nei limiti degli obblighi di conservazione della medesima.
7- Comunicazione da parte dell’Ente previdenziale
Il comma 3 dell’articolo 2 stabilisce che l'Ente previdenziale, dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico, comunica all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'Ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica della sussistenza di ogni altra condizione di legge.
8- Differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
Il comma 4 dell’articolo 2 in esame prevede, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico per le domande presentate oltre i termini stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo 2.
Detto differimento è fissato in:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
9- Modalità di rilevazione dello svolgimento da parte del lavoratore delle attività particolarmente faticose e pesanti
Il comma 5 del citato articolo 2 prevede che, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del decreto interministeriale previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo, e con le modalità nello stesso individuate, sarà effettuata la rilevazione dello svolgimento, da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attività particolarmente faticose e pesanti.
10- Meccanismo di salvaguardia
L’articolo 3deldecreto legislativo n. 67prevede che, qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero delle domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate con lo stesso decreto legislativo, la decorrenza dei trattamenti venga differita. Al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento sulla base dei requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle risorse finanziarie preventivate, sono assicuraticriteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda.
11- Obblighi di comunicazione del datore di lavoro riguardanti lo svolgimento di attività faticose e pesanti
Gli articoli 5 e 6 recano disposizioni riguardanti sia l’obbligo del datore di lavoro di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti Istituti previdenziali, dello svolgimento delle attività di cui alle lettere b) e c) dell’art. 1, comma 1, sia le relative sanzioni pecuniarie, in caso di omessa comunicazione.
Sono previste, altresì, sanzioni qualora da documentazione non veritiera siano derivati indebiti riconoscimenti di trattamenti pensionistici.
L’articolo 7 del decreto legislativo in parola pone a carico dello Stato gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici in argomento, con previsione della relativa copertura finanziaria.
13- Prime indicazioni operative
In attesa che vengano fornite le istruzioni applicative riguardanti il riconoscimento del beneficio previsto dal decreto legislativo n. 67, le competenti Strutture territoriali avranno cura di costituire apposita evidenza delle domande presentate dai lavoratori interessati ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di una o più attività faticose e pesanti, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato di anzianità.
Il Direttore Generale
Nori