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Accesso alla procedura di esodo a decorrere dal 1° maggio 2015 dei lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals ed alla Gestione Dipendenti Pubblici ex Inpdap
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Applicazione del doppio calcolo di pensione e della penalizzazione
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Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata dal 2019
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Messaggio 9924 del 24 dicembre 2014
Oggetto: Salvaguardia ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147 (c.d. sesta salvaguardia 32100 soggetti). Aggiornamento del sistema UNICARPE.
Premessa
Si fa seguito ai messaggi n. 8838 del 18 novembre 2014, n. 8881 del 19 novembre 2014 e n. 9305 del 2 dicembre 2014 per comunicare che sono state rilasciate le procedure per la gestione delle certificazioni della salvaguardia in oggetto.
Con il presente messaggio vengono fornite le relative istruzioni.
Come precisato al punto 2 del citato messaggio 9305/2014, ai soggetti che, avendo presentato alla competente DTL domanda di accesso alla salvaguardia di cui all’art 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), sono in possesso di un provvedimento di accoglimento della stessa DTL, ma non hanno ricevuto la certificazione del diritto alla salvaguardia – in quanto esclusi dal contingente numerico – viene concesso di non presentare una nuova domanda per la c.d. sesta salvaguardia.
Per tali soggetti l’Istituto provvederà d’ufficio al monitoraggio delle domande ed alla certificazione del diritto.
In particolare:
per le posizioni per le quali il diritto alla pensione in salvaguardia ai sensi dell’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia) è già stato verificato, ma che non sono rientrati nel plafond numerico, si provvederà al trasferimento automatico della certificazione nell’ambito della sesta salvaguardia, con la relativa modifica della prima decorrenza utile della pensione in salvaguardia ai sensi della disposizione in oggetto;
dovranno invece, essere riesaminate d’ufficio a cura delle sedi le posizioni per le quali il diritto alla pensione in salvaguardia ai sensi dell’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia) non è risultato accertato, in quanto la decorrenza si colloca oltre la data del 6 gennaio 2015. Con successiva comunicazione sarà fornito alle sedi l’elenco dei lavoratori per i quali la domanda dovrà essere riaperta per la successiva trattazione ai sensi della disposizione in oggetto.
Si segnala che al momento non possono essere lavorate le domande relative ai lavoratori in mobilità. Il rilascio e le relative istruzioni saranno oggetto di apposita comunicazione.
Anche le verifiche del diritto a pensione in salvaguardia dei dipendenti delle gestioni pubbliche dovranno essere saranno trattate all’interno del sistema UNICARPE. L’implementazione sarà illustrata con messaggio dedicato.
1. Sistema UNICARPE. Verifica del diritto a pensione in salvaguardia.
Il sistema UNICARPE è stato implementato per la verifica del diritto a pensione in applicazione della salvaguardia in argomento, in funzione:
dei requisiti anagrafico/contributivo previsti per l’accesso alla pensione in salvaguardia;
delle ulteriori condizioni previste per ciascuna tipologia di lavoratore.
Nel menù ‘Certificazione’ è stata aggiunta la voce ‘Salvaguardia L. 147 (32100)’ per la trattazione delle relative domande caricate in procedura WebDom.
1.1 Prelievo della domanda
La procedura UNICARPE effettua il controllo sulla tipologia di contribuzione presente sul conto assicurativo e consente di gestire con modalità non automatica casistiche non gestite dalla procedura:
accertamento diritto in regime internazionale (bilaterale);
contribuzione da pescatore autonomo;
contribuzione da lavoro agricolo dipendente con segnalazioni di errore sul conto;
liquidazione con il sistema contributivo;
liquidazione nella gestione ex INPDAI, ex IPOST, FS, GAS, ES.
Le posizioni dei soggetti per i quali la verifica dei requisiti è da effettuare con le regole del sistema contributivo devono essere segnalate alla casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nella fase di prelievo della domanda viene controllata su Felpe la presenza di altra certificazione in salvaguardia già accolta.
In tal caso, come per tutte le altre tipologie di verifica del diritto a pensione in salvaguardia, la procedura non consente di proseguire nella definizione.
Come già accennato, la verifica del diritto a pensione in salvaguardia per la tipologia di lavoratore collocato in mobilità ordinaria e per le tipologie di lavoratori per i quali l’accertamento dei requisiti è da effettuarsi nella gestione pubblica sarà oggetto di un successivo aggiornamento della procedura e sarà illustrato con messaggio dedicato.
1.2 Pannello “Istruttoria”
In base alla tipologia di lavoratore viene richiesta l’acquisizione delle informazioni istruttorie, alcune delle quali obbligatorie.
Nel medesimo pannello sono riepilogate le condizioni per l’accesso al beneficio della salvaguardia per i lavoratori:
collocati in mobilità ordinaria (lettera a)
autorizzati alla prosecuzione volontaria (lettera b)
cessati (lettera c)
in congedo o fruitori di permessi (lettera d)
cessati con contratto di lavoro a tempo determinato (lettera e).
è richiesto l’inserimento delle seguenti informazioni istruttorie:
la data di autorizzazione ai VV, se mancante;
la data di cessazione dell’attività lavorativa per i lavoratori cessati e per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria; si precisa che per quest’ultima tipologia di lavoratore la data di cessazione dell’attività lavorativa da acquisire è quella antecedente la data di autorizzazione;
la data del provvedimento di accoglimento della DTL per i lavoratori cessati, in congedo o fruitori di permessi, con contratto a tempo determinato.
Si precisa che la definizione della domanda può essere effettuata anche in assenza della data del provvedimento di accoglimento della DTL.
Tale data dovrà essere acquista successivamente su Felpe tramite la funzione “Data Provvedimento DTL” selezionabile all’interno del menù di “Gestione”.
L'inserimento della data provvedimento DTL è condizione imprescindibile per la conclusione della verifica del diritto e per l'invio della lettera di certificazione, anche in presenza di certificazione già positivamente definita.
1.3 Pannello “Conto Calcolato”
La Procedura costruisce in automatico i periodi di:
mobilità “teorica”, per i lavoratori in mobilità ordinaria autorizzati alla prosecuzione volontaria, tenendo conto dell’ultimo contributo presente sul conto assicurativo e delle date di inizio e di cessazione della mobilità; al termine del periodo di mobilità vengono costruiti in automatico, senza soluzione di continuità, i periodi di contribuzione volontaria per un massimo di 12 mesi di contribuzione riferiti ai trimestri solari il cui pagamento non è ancora scaduto alla data di definizione della certificazione, per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria, e comunque non oltre il
31 dicembre 2014 se il versamento è effettuato in settimane
5 gennaio 2015 se il versamento è effettuato in giorni.
In relazione alla circostanza che l’ultimo versamento utile per accedere alla salvaguardia per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria in una delle gestioni autonome è quello riferito al secondo trimestre 2014, per tale tipologia di lavoratori non viene effettuata alcuna proiezione della contribuzione.
Ai fini del calcolo della decorrenza senza salvaguardia viene effettuata la proiezione della contribuzione fino al raggiungimento dell’età pensionabile secondo le norme vigenti.
Tali periodi decorrono a partire dall’ultimo contributo registrato in estratto, ovvero dall’ultimo contributo proiettato, tenendo conto dell’ultima attività lavorativa presente in estratto.
Vengono verificate le seguenti condizioni:
per i prosecutori volontari, l’esistenza di almeno un contributo volontario accreditato entro il 6 dicembre 2011;
per i prosecutori volontari senza il versamento di almeno un contributo volontario accreditabile entro il 6 dicembre 2011 la presenza di almeno 1 contributo derivante da effettiva prestazione lavorativa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 nonché la presenza di contribuzione da attività lavorativa dipendente alla data del 30 novembre 2013 contraddistinta sulle denunce individuali con i codici previsti per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
per i lavoratori cessati e per i prosecutori volontari la presenza di contribuzione da attività lavorativa dipendente successiva alla data di cessazione dell’attività contraddistinta sulle denunce individuali con i codici previsti per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
1.4 Pannello “Verifica del diritto”
La verifica viene effettuata in base alla tipologia di lavoratore per stabilire la data di raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione sia di anzianità sia di vecchiaia.
Se per l’accertamento del requisito contributivo sono stati utilizzati periodi di contribuzione volontaria per i quali non risulta ancora effettuato il versamento viene visualizzato il seguente messaggio:
“NB. Requisito contributivo raggiunto con utilizzo di contribuzione volontaria non versata”.
In tale caso sarà cura della sede informare l’interessato della propria situazione contributiva.
La decorrenza economica della pensione in salvaguardia non può essere anteriore al 6 novembre 2014 data di entrata in vigore della legge. Pertanto la procedura Unicarpe riporterà tale data come decorrenza in salvaguardia.
Per tutte le tipologie di lavoratori interessate alla salvaguardia in parola, ad eccezione della categoria dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria (lettera a), la decorrenza non può essere successiva al 6 gennaio 2016.
1.5 Pannello “Calcolo pensione”
1.5.1. Calcolo onere
Per le posizioni dei soggetti per i quali risultano accertati i requisiti per l’accesso al pensionamento in salvaguardia la procedura effettua la quantificazione dell’onere.
L’onere della salvaguardia per ciascun lavoratore si ottiene moltiplicando il numero dei mesi compreso tra la decorrenza della pensione con e senza salvaguardia, per l’importo di pensione, e aggiungendo i ratei di tredicesima.
Sul pannello del “Calcolo pensione” viene visualizzata una tabella riepilogativa del calcolo effettuato.
1.5.2 Definizione
L’attivazione del bottone “Definisci” dal pannello di ‘Verifica Diritto’, se respinta, dal pannello ‘Calcolo Pensione’, se accolta, consente per ciascuna domanda:
la trasmissione dei dati per la memorizzazione su Felpe;
la chiusura in automatico su WebDom sia per l’accolta che per la respinta;
la creazione della riga di riferimento su Arca per l’accolta;
la stampa, per il solo uso interno, dell’estratto conto sintetico e dell’estratto conto analitico.
2. Felpe
2.1 Visualizzazione dati
In Felpe vengono memorizzate le seguenti informazioni:
la tipologia del lavoratore;
l’esito della verifica;
la tipologia della certificazione (vecchiaia o anzianità);
la data di cessazione del rapporto di lavoro;
la data di cessazione effettiva della mobilità;
la finestra con la salvaguardia L. 147/2014;
la scadenza del beneficio (pari alla decorrenza pensione con il regime pensionistico attualmente in vigore).
Per tutte le posizioni sarà visualizzato lo stato domanda, che potrà essere:
soggetto in attesa di graduatoria; nella riga sottostante, per i casi che ricorrono compare la dicitura “in attesa comunicazione data provvedimento accoglimento DTL”;
soggetto salvaguardato lettera non inviata;
soggetto non salvaguardato;
soggetto salvaguardato lettera inviata, quando è stata inviata la comunicazione con l’indicazione della decorrenza.
2.2 Data provvedimento DTL
All’interno del menù di “Gestione” è stata predisposta la nuova voce “Data provvedimento DTL”.
Selezionando la voce vengono richiesti, su appositi pannelli, l’acquisizione del numero domus, della data del provvedimento; viene richiesta la conferma, necessaria per la memorizzazione della data stessa.
A seguito della memorizzazione della data viene eliminata, dallo stato della domanda, la dicitura “in attesa comunicazione data provvedimento accoglimento DTL”.
2.3 Annullamento della “certificazione”
La certificazione può essere annullata nel caso in cui venga successivamente verificata una delle seguenti situazioni:
il decesso;
la mancanza del diritto;
la titolarità di pensione diretta;
la rinuncia al beneficio;
la decadenza dalla mobilità;
nel caso dei lavoratori cessati, lo svolgimento di attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
nel caso dei lavoratori in mobilità ordinaria autorizzati alla prosecuzione volontaria il mancato versamento dei contributi volontari necessari per il perfezionamento del requisito contributivo utile a comportare la decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.
3. Comunicazioni
3.1 Comunicazioni predisposte dal sistema Unicarpe-Felpe
Ai lavoratori interessati saranno inviate a livello centrale le lettere di certificazione della salvaguardia con l’indicazione della decorrenza;
Comunicazioni specifiche sono previste:
per coloro che hanno in corso il pagamento di un riscatto/ricongiunzione (periodo acquisito in Arpa con il tipo documento 9 per la generalità dei lavoratori; per i fondi speciali l’acquisizione andrà effettuata in FSPA con i codici:
1S per i riscatti
2S per le ricongiunzioni
per i titolari di AOI
per i lavoratori in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria che raggiungono il requisito contributivo con la proiezione sull’estratto conto di contribuzione volontaria teorica.
La procedura Felpe è in corso di aggiornamento per la predisposizione delle seguenti comunicazioni che dovranno essere inviate a cura della sede:
comunicazione di reiezione da stampare a cura della sede tramite apposita funzione presente su FELPE
comunicazione di annullamento della certificazione inviata
3.2 Comunicazioni predisposte da WebDom
La procedura WebDom è in corso di aggiornamento per consentire di respingere le istanze di certificazione relative ai lavoratori per i quali, in fase istruttoria siano accertate le seguenti motivazioni:
lavoratore autorizzato ai versamenti volontari, ovvero lavoratore cessato, rioccupato a tempo indeterminato.
già salvaguardato ad altro titolo.
E’ inoltre prevista la possibilità di inserimento di testo libero a cura dell’operatore, per motivazioni non codificate.
Si precisa che, in attesa del rilascio della procedura aggiornata, le istanze dovranno essere tenute in apposita evidenza evitando la chiusura con altra motivazione.
4. Visualizzazione su portale internet
Il cittadino in possesso di PIN può visualizzare la situazione relativa all’esito della certificazione in salvaguardia con le modalità in uso per le domande di prestazione:
Sito istituzionale --> servizi per l’utente Cittadino -->Fascicolo Previdenziale Cittadino --> Prestazioni --> Richieste Presentate.
Anche per i patronati è disponibile la visualizzazione dell’esito relativo alle domande inviate.
5. Conclusione delle attività
Le attività di gestione delle certificazioni di cui alla salvaguardia “32100”, compresa la sistemazione dei conti individuali necessaria per l’inserimento in procedura, andranno definite da parte delle strutture territoriali con la massima priorità e urgenza, al fine di consentire il successivo invio delle relative comunicazioni ai soggetti interessati.
Al riguardo, si evidenzia l’importanza del caricamento in procedura di tutte le posizioni dei soggetti che hanno presentato, a seconda della categoria di appartenenza, istanza di ammissione alla salvaguardia in argomento alle DTL o all’Istituto, compresi i casi di reiezione. Tale ultimo aspetto assume particolare rilevanza in quanto per la salvaguardia in argomento è previsto, come indicato al punto 3.1 del presente messaggio, l’invio delle lettere di comunicazione della reiezione dell’istanza di accesso al beneficio della salvaguardia con l’ indicazione del motivo di esclusione.
IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE
PENSIONI SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
Crudo Blandamura