Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Prestazioni per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani Norme Messaggi ME 2007 Messaggio 11846 del 9 maggio 2007
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Accesso alla prestazione con età inferiore a 62 anni
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Accesso alla procedura di esodo a decorrere dal 1° maggio 2015 dei lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals ed alla Gestione Dipendenti Pubblici ex Inpdap
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Applicazione del doppio calcolo di pensione e della penalizzazione
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Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata dal 2019
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Contributi sindacali ed altro
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Determinazione della contribuzione figurativa correlata
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Eventuali modifiche normative
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Istanze di riesame e contenzioso
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Istruzioni operative per il conguaglio della tassa di ingresso della mobilità
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Modalità di calcolo della prestazione
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Presentazione dell'accordo aziendale e della domanda del lavoratore
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Prestazione a favore di lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals
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Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani
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Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani e pensione anticipata “quota 100”
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Procedure di liquidazione della prestazione
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Versamento anticipato della provvista mensile a copertura della prestazione
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Messaggio 11846 del 9 maggio 2007
Oggetto: Benefici previdenziali per esposizione all’amianto – articolo 13, commi 7 ed 8, legge 27 marzo 1992 n. 257 - periodi di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità – applicazione del coefficiente moltiplicatore.
Al fine di assicurare l’uniformità delle difese dell’Istituto nelle controversie promosse per ottenere - ai sensi dell’articolo 13, commi 7° ed 8°, della legge 27 marzo 1992 n. 257 - l’applicazione dei benefici pensionistici per prolungata esposizione all’amianto, si richiama il contenuto della circolare n. 255 del 10 novembre 1993, ribadito dal successivo messaggio n. 303 del 20 novembre 2001, a termini del quale i periodi di cassa integrazione guadagni, di malattia e di maternità sono da ritenere utili sia ai fini del conseguimento del requisito dei 10 anni di esposizione all'amianto, sia ai fini, una volta posseduto tale requisito, della moltiplicazione di tali periodi per il coefficiente di 1,5.
L'Avvocato Coordinatore Generale (Avv. Fausto M. Prosperi Valenti)