-
Accesso alla prestazione con età inferiore a 62 anni
-
Accesso alla procedura di esodo a decorrere dal 1° maggio 2015 dei lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals ed alla Gestione Dipendenti Pubblici ex Inpdap
-
Applicazione del doppio calcolo di pensione e della penalizzazione
-
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata dal 2019
-
Contributi sindacali ed altro
-
Determinazione della contribuzione figurativa correlata
-
Eventuali modifiche normative
-
Istanze di riesame e contenzioso
-
Istruzioni operative per il conguaglio della tassa di ingresso della mobilità
-
Modalità di calcolo della prestazione
-
Oggetto dell'intervento
-
Presentazione dell'accordo aziendale e della domanda del lavoratore
-
Prestazione a favore di lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals
-
Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani
-
Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani e pensione anticipata “quota 100”
-
Procedure di liquidazione della prestazione
-
Requisiti per l'accesso alla prestazione
-
Rioccupazione
-
Versamento anticipato della provvista mensile a copertura della prestazione
Circolare 82 del 22 settembre 2023
Oggetto
Articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Istruzioni operative e contabili
INDICE
1. Premessa
2. Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
3. Soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero
4. Assetto, misura e durata dell’incentivo
5. Condizioni di spettanza dell’esonero
6. Effetti sui trattamenti pensionistici
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
8. Coordinamento con altri incentivi
9. Procedura di riconoscimento
10. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
11. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
12. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
13. Modalità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico
14. Istruzioni contabili
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), ha previsto all’articolo 1, comma 286, che: “I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”.
Ai sensi del successivo comma 287 della medesima disposizione: “Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
In attuazione della predetta norma, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha emanato il decreto 21 marzo 2023 (di seguito, decreto attuativo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023, successivamente modificato all’articolo 1, comma 5, con comunicazione di errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023.
Tanto premesso, l’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023 introduce un incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal comma 283 del medesimo articolo. Tale ultima disposizione, in particolare, ha modificato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, inserendo l’articolo 14.1, il quale dispone che: “In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione anticipata flessibile» […]”.
Pertanto, i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile. Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima (cfr. l’art. 1, comma 3, del decreto attuativo).
Con riferimento alle domande di rinuncia all’accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile con prima decorrenza utile anteriore alla predetta data, tenendo conto della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo della norma in esame, è riconosciuta la facoltà di chiedere che la rinuncia esplichi effetti a decorrere dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.
Tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:
- il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
2. Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
La facoltà di rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a carico del lavoratore dipendente costituisce il presupposto applicativo dell’incentivo al posticipo del pensionamento.
Fermo restando quanto chiarito in premessa, la rinuncia produce effetto esclusivamente in relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di domanda presentata precedentemente a tale data, o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinuncia se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.
In particolare, la facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta (fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222), o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore. In altri termini, non hanno facoltà di rinuncia all’accredito della contribuzione coloro che hanno maturato il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o l’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.
Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto attuativo, al verificarsi degli eventi sopra indicati cessa la corresponsione al lavoratore dipendente dell’importo corrispondente alla quota di contribuzione IVS a suo carico, non versata alle gestioni previdenziali di appartenenza per effetto dell’esercizio della facoltà di rinuncia.
La facoltà di rinuncia, inoltre, ha effetto relativamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore – sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà sia quelli instaurati successivamente a tale data (art. 1, comma 6, del decreto attuativo).
Nelle ipotesi di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata dall’Istituto anche sul nuovo rapporto di lavoro (art. 2, comma 5, del decreto attuativo). In tali casi l’Istituto ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”.
La facoltà di rinuncia è altresì revocabile, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto attuativo. Poiché la facoltà di rinuncia può essere esercitata una sola volta nel corso della vita lavorativa, ne consegue che anche il diritto di revoca a tale facoltà è esercitabile una sola volta nel corso della vita lavorativa.
In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.
3. Soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero
Possono accedere all’incentivo di cui all’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023, tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore.
In particolare, da un punto di vista soggettivo, l’incentivo in oggetto si applica ai lavoratori dipendenti che si trovino in tutte le seguenti condizioni:
- siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019;
- non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019;
- manchi il perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.
Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 3, del decreto attuativo l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di presentazione della domanda in data antecedente alla prima decorrenza utile.
Nel caso in cui, invece, alla data del 31 dicembre 2022 risultino soddisfatti i requisiti prescritti per la pensione anticipata flessibile, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al 1° aprile 2023 con riferimento ai lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato e al 1° agosto 2023 per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto della disciplina diversificata in materia di decorrenza del relativo trattamento pensionistico a seconda che il datore di lavoro sia privato o pubblico.
Con riferimento alle domande di rinuncia all’accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile con prima decorrenza utile anteriore alla predetta data, come anticipato, è riconosciuta la facoltà di chiedere che la rinuncia esplichi effetti a decorrere dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.
Nel caso in cui la domanda venga presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’esonero dal versamento contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà in esame.
4. Assetto, misura e durata dell’incentivo
L’incentivo in oggetto consiste nell’abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore e l’importo dei contributi non versati viene interamente corrisposto al lavoratore, dal datore di lavoro, con la retribuzione.
Le somme così erogate, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto attuativo, sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
Sotto il profilo temporale, l’incentivo in oggetto cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
- esercizio della revoca della facoltà di rinuncia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
- al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione;
al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019.
5. Condizioni di spettanza dell’esonero
L’incentivo in argomento, sostanziandosi nell’abbattimento totale della contribuzione dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all’assunzione; di conseguenza, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Inoltre, operando l’incentivo sulla sola quota IVS a carico del lavoratore, esso non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Effetti sui trattamenti pensionistici
Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non incidono sulla retribuzione pensionabile.
Al riguardo, si precisa che la fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.
Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l’esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Sotto il profilo soggettivo, l’incentivo in trattazione è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia del settore pubblico che privato, e trova applicazione sulla sola quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile, scelgano di posticipare il pensionamento e proseguire nello svolgimento dell’attività lavorativa dipendente.
Di conseguenza, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, l’incentivo in trattazione si caratterizza come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.
Inoltre, poiché l’incentivo in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Per le ragioni di cui sopra, la disciplina dell’incentivo in commento non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativamente agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
8. Coordinamento con altri incentivi
Ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto attuativo, in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua a essere riconosciuta, qualora prevista dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.
Pertanto, qualora per il rapporto di lavoro stia trovando applicazione l’esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore, disciplinato dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e dall’articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l’incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell’esonero applicato, così determinando un abbattimento dell’accredito contributivo pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore esonerata ad altro titolo.
L’incentivo al posticipo del pensionamento, inoltre, risulta applicabile contestualmente alle misure agevolative che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previste dalla legislazione vigente.
Infine, considerato il carattere speciale della previsione di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto attuativo, secondo la quale, in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero, ne deriva che, nelle diverse ipotesi in cui, per il rapporto di lavoro sia già previsto un abbattimento totale della quota di contribuzione a carico del lavoratore[1] l’incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.
9. Procedura di riconoscimento
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto attuativo il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza dell’incentivo.
Dopo avere ricevuto la domanda di riconoscimento dell’incentivo al posticipo del pensionamento, l’Istituto verifica, pertanto, il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile e, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.
Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto al datore di lavoro, lo stesso procederà con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.
Qualora la decorrenza dell’incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già versate, il datore di lavoro procede - tramite conguaglio - al recupero di quanto precedentemente versato, secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi.
10. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
I datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori fruitori dell’incentivo relativo al posticipo del pensionamento valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre la riduzione spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi.
1) Nel caso in cui il lavoratore non benefici dell’esonero parziale dei contributi IVS disciplinato dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022, e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo codice causale “L577”, avente il significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023)”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento del conguaglio. Si ricorda che l’elemento non può essere valorizzato con periodi antecedenti al mese di aprile 2023;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativa al mese di riferimento;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato della contribuzione a carico del lavoratore, relativo alla specifica competenza.
2) Nel caso in cui il lavoratore benefici contestualmente dell’esonero parziale dei contributi IVS disciplinato dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023, per la differenza di esonero da recuperare il datore di lavoro deve esporre oltre ai codici in uso L094, L095, L025, L098, L099, L100:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo codice causale “L578”, avente il significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ridotto dell’esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore, disciplinato dall’art.1, c. 281, della legge n. 197/2022 e dall’art. 39 del decreto-legge n. 48/2023”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento del conguaglio. Si ricorda che l’elemento non può essere valorizzato con periodi antecedenti al mese di aprile 2023;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativa al mese di riferimento;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato della contribuzione a carico del lavoratore al netto dell’esonero di cui sopra, relativo alla specifica competenza.
11. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica beneficiari dell’incentivo al posticipo del pensionamento, l’elemento <Contributi> della Gestione pensionistica deve essere compilato con l’importo complessivo dei contributi commisurati all’imponibile dichiarato e all’aliquota vigente, comprensivo sia della quota a carico del datore di lavoro che di quella a carico del lavoratore.
Per esporre il beneficio relativo al mancato versamento della quota a carico del lavoratore vengono istituiti i seguenti Codici Recupero:
52: “Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 in presenza di esoneri per articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e articolo 39 comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”;
53: “Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022”,
che devono essere valorizzati nell’apposito elemento <CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> a seconda che il lavoratore benefici o meno nel mese dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022, e dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023.
Gli altri elementi di <RecuperoSgravi> da compilare sono:
- <AnnoRif>;
- <MeseRif>;
- <AltroImponibile>, nel quale si deve esporre l’importo della retribuzione imponibile oggetto di esonero;
- <Importo>, nel quale deve essere indicato il contributo oggetto di esonero corrispondente all’intero valore dei contributi dovuti a carico del lavoratore o alla quota parte differenziale qualora lo stesso benefici per tali contributi, di altri esoneri previsti nel mese.
Per i periodi in cui il lavoratore doveva beneficiare dell’esonero in oggetto, per i quali nel frattempo siano stati versati i contributi a suo carico nella misura piena, si deve trasmettere l’elemento V1, Causale 5, con tutti i dati giuridici ed economici del periodo a correzione di quanto precedentemente dichiarato, inserendo anche uno dei citati Codici Recupero secondo le modalità illustrate.
L’elemento V1, Causale 5, deve altresì essere trasmesso in caso di revoca, per i periodi nei quali il beneficio dichiarato non doveva essere riconosciuto, omettendo in questo caso l’indicazione di uno dei citati Codici Recupero previsti per la disciplina in oggetto già esposti in <RecuperoSgravi>.
12. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
I datori di lavoro agricoli devono esporre i nominativi dei lavoratori autorizzati per i quali spetta l’incentivoal posticipo del pensionamento valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:
in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice “PP”, avente il significato di “Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022”.
Per dichiarare l’importo dell’esonero relativo a competenze pregresse, che spetta per i lavoratori indicati con il <CodAgio> “PP”, devono essere valorizzati i seguenti elementi:
<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
<CodAgio> con il codice agevolazione “PA”, che assume il significato di “Recupero arretrati 2023 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022”;
<Retribuzione> con l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi a partire dalla competenza aprile 2023.
13. Modalità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico
In caso di accoglimento della domanda, il datore di lavoro - ricevuta la comunicazione dell’esito da parte dell’Istituto - può generare dal “Portale dei pagamenti” gli avvisi di pagamento “PagoPA”, con l’importo ricalcolato della contribuzione dovuta senza la quota a carico del lavoratore.
Nel caso in cui la decorrenza dell’esonero cada all’interno di un trimestre solare, il datore di lavoro deve generare due distinti avvisi di pagamento “PagoPA”, uno per i mesi precedenti alla decorrenza dell’esonero (con importo comprensivo della quota a carico del lavoratore) e uno per il periodo successivo (senza quota a carico del lavoratore). È necessario generare due distinti avvisi di pagamento “PagoPA” anche in caso di revoca della facoltà di rinuncia da parte del lavoratore.
Si riportano di seguito le tabelle relative agli importi dei contributi.
A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
---|---|---|---|
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,92 oltre € 8,92 fino a € 10,86 oltre € 10,86 |
€ 7,90 € 8,92 € 10,86 |
€ 1,18 (0,00) (2) € 1,33 (0,00) (2) € 1,62 (0,00) (2) |
€ 1,19 (0,00) (2) € 1,34 (0,00) (2) € 1,63 (0,00) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,75 |
€ 0,86 (0,00) (2) |
€ 0,87 (0,00) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022.
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
---|---|---|---|
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,92 oltre € 8,92 fino a € 10,86 oltre € 10,86 |
€ 7,90 € 8,92 € 10,86 |
€ 1,29 (0,00) (2) € 1,46 (0,00) (2) € 1,77 (0,00) (2) |
€ 1,30 (0,00) (2) € 1,47 (0,00) (2) € 1,78 (0,00) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,75 |
€ 0,94 (0,00) (2) |
€ 0,95 (0,00) (2) |
(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).
(2) Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022.
Ai fini delle rilevazioni contabili dell’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti, previsto dall’articolo 1, comma 286, della legge n. 197/2022, si rappresenta che le procedure di ripartizione contabile accoglieranno per le gestioni interessate, nei conti dedicati alle rilevazioni dei contributi, quale rettifica contabile delle entrate, l’importo dell’incentivo al posticipo del pensionamento, corrispondente alla quota a carico del lavoratore, valorizzato nei codici indicati nei paragrafi precedenti per le rispettive procedure.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini della rilevazione degli oneri sostenuti dall’Istituto e del relativo rimborso, sono curati della Direzione generale sulla base della rendicontazione amministrativa.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Ad esempio, l’articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo cui “le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero”, e lo sgravio disciplinato dall’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del Codice della navigazione e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 457/1997.
Circolare 108 del 22 dicembre 2023
Oggetto
Sentenza della Corte Costituzionale 8–30 giugno 2022, n. 162. Illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della connessa Tabella F, in materia di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
1. Premessa
In materia di pensioni ai superstiti, l’articolo 1, comma 41, terzo e quarto periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilisce che: “Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 8-30 giugno 2022, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale - Corte Costituzionale n. 27 del 6 luglio 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.
In particolare, nella richiamata pronuncia la Corte Costituzionale ha confermato, in relazione alla specifica questione del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, che la sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, in quanto "la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività [...]. Il legislatore, attraverso le norme che stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, tiene conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo e, nell'esercizio della sua discrezionalità, è chiamato a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza”.
Secondo la Corte, la disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, viola il principio di ragionevolezza nella parte in cui le disposizioni censurate non prevedono un tetto alle decurtazioni del trattamento ai superstiti cagionate dal possesso di un reddito aggiuntivo e che, pertanto, la formulazione del terzo e quarto periodo deve essere integrata mediante la previsione del limite della “concorrenza dei redditi”.
Tanto rappresentato, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono indicazioni amministrative e chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 1, comma 41, terzo e quarto periodo, della legge n. 335/1995, alla luce della dichiarazione di illegittimità del combinato disposto dei medesimi periodi da parte della Corte Costituzionale.
2. Ambito di applicazione
In applicazione della Tabella F allegata alla legge n. 335/1995, richiamata dall’articolo 1, comma 41, della medesima legge, la pensione ai superstiti può essere cumulata con i redditi del beneficiario sulla base di determinate aliquote percentuali in funzione di quattro fasce di reddito. In particolare, nel caso di:
- reddito inferiore o pari a tre volte il trattamento minimo INPS: la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;
- reddito superiore a tre volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario (riduzione del 25% della pensione);
- reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario (riduzione del 40% della pensione);
- reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario (riduzione del 50% della pensione).
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi del beneficiario con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.
Per effetto del principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2022, la decurtazione della pensione ai superstiti nella percentuale prevista in relazione alle fasce nelle quali si colloca il reddito dell’anno di riferimento, ferma restando l’applicazione della c.d. salvaguardia, non può comportare una riduzione in misura superiore ai redditi percepiti dal beneficiario.
Ne consegue che, in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale, le pensioni ai superstiti per le quali trovino applicazione i limiti di cumulabilità di cui all’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, devono essere definite secondo i criteri enunciati dalla Corte e sopra descritti.
Pertanto, l’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati, laddove l’importo delle trattenute abbia superato l’ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento, riconoscendo il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al citato articolo 1, comma 41, con la pensione ai superstiti nel limite della concorrenza dei relativi redditi.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di riliquidazione del trattamento, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Circolare 35 del 3 aprile 2023
Oggetto
Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
INDICE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Misura dell’incremento
3.1 Criteri generali
3.2 Calcolo dell’incremento
4. Modalità di pagamento
5. Trattamento fiscale
6. Rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito
7. Rilevanza ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024
8. Istruzioni contabili
1. Premessa
Nel Supplemento Ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
L’articolo 1 della legge in esame, al comma 310, prevede che: “Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024”.
L’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è dunque riconosciuto, in via eccezionale, con decorrenza 1° gennaio 2023 fino a dicembre 2024, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità spettanti, ivi compresa la tredicesima mensilità.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative in merito al riconoscimento del beneficio in parola.
L’incremento in argomento è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS.
Il citato importo lordo afferisce ai trattamenti di natura previdenziale, assoggettabili a IRPEF, memorizzati nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogati da Enti diversi dall’INPS per i quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogati dall’INPS.
Sono escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell’incremento, le prestazioni fiscalmente non imponibili (a titolo esemplificativo, le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva c.d. quattordicesima mensilità, l’importo aggiuntivo della pensione), le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione.
L’incremento spetta per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante.
Per le pensioni la cui decorrenza si colloca fra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, l’incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione.
3.1 Criteri generali
L’incremento in esame è calcolato nella misura pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.
L’importo è riconosciuto, per i periodi sopra elencati, con riferimento all’importo mensile lordo dei trattamenti pensionistici complessivamente goduti dal beneficiario, determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022.
Detto trattamento pensionistico deve, pertanto, risultare pari o inferiore all’importo del trattamento minimo INPS tempo per tempo vigente.
Con riferimento alle pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, l’incremento sarà calcolato tenendo conto dell’importo del trattamento minimo INPS previsto per gli anni di riferimento.
Qualora il trattamento pensionistico complessivo in pagamento sia superiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento in argomento, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Con riferimento alle pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è riconosciuto sull’importo lordo del pro rata italiano in pagamento.
Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e viene calcolato come indicato al precedente paragrafo 2. L’incremento così determinato viene ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.
Il calcolo dell’incremento viene effettuato prendendo a base l’importo mensile complessivo lordo delle pensioni di cui l’interessato risulta titolare, con i criteri riportati al paragrafo 2, in base alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 197 del 2022.
L’incremento in esame viene, pertanto, attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.
IMPORTO DEL TRATTAMENTO MINIMO MENSILE ANNO 2023: 563,74 euro
Tabella A |
|
CALCOLO DELL’INCREMENTO MASSIMO MENSILE DEL TRATTAMENTO MINIMO PER L’ANNO 2023 |
|
INFRA75ENNI = 1,50% |
ULTRA75ENNI = 6,40% |
563,74 + 8,46 = 572,20 |
563,74 + 36,08 = 599,82 |
Tali importi rappresentano il limite di accesso al beneficio per il 2023.
L’adeguamento sulla base dell’indice di rivalutazione definitivo sarà effettuato in sede di perequazione per l'anno 2024.
Gli importi dell’incremento per l’anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delle pensioni per lo stesso anno.
Qualora l’importo mensile complessivo in pagamento sia inferiore al trattamento minimo, l’incremento è riconosciuto utilizzando come base di calcolo l’importo in pagamento medesimo, entro il limite massimo indicato nella precedente Tabella A.
ESEMPIO
IMPORTO DEL TRATTAMENTO MENSILE ANNO 2023: 300,00 euro
Tabella B |
|
CALCOLO DELL’INCREMENTO MENSILE DEL TRATTAMENTO PER L’ANNO 2023 |
|
INFRA75ENNI = 1,50% |
ULTRA75ENNI = 6,40% |
300,00 + 4,50 = 304,50 |
300,00 + 19,20 = 319,20 |
Qualora nel corso dell’anno 2023 il beneficiario compia 75 anni, l’incremento sarà adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.
L’importo spettante a titolo di incremento di cui al comma 310 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 sarà corrisposto con la stessa cadenza di pagamento della pensione (mensile, semestrale o annuale).
Tale importo sarà evidenziato sul cedolino di dettaglio del pagamento con apposita voce.
Con il primo pagamento vengono corrisposti anche gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023 o dalla decorrenza della pensione, se successiva.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni operative, con apposito messaggio, in merito all’applicazione della misura.
Le somme corrisposte a titolo di incremento di cui al comma 310 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 sono fiscalmente imponibili e, conseguentemente, assoggettate a tassazione. Il relativo importo sarà riportato nella certificazione fiscale relativa agli anni di erogazione.
6. Rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito
L'incremento di cui all’articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022, non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.
Gli importi percepiti a tale titolo sono, pertanto, ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.
7. Rilevanza ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024
Ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio, in base alla disposizione in esame, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Le rilevazioni contabili riguardanti gli oneri relativi all’incremento del trattamento pensionistico lordo complessivo in argomento, dovuto per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, come disciplinato dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022, interesseranno i conti di nuova istituzione nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione oneri pensionistici (GAS), di seguito indicati:
- GAS30167 – Onere per l’incremento dei trattamenti pensionistici minimi per le mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima, a favore dei titolari di pensioni della gestione privata – Articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- GAS30168 – Onere per l’incremento dei trattamenti pensionistici minimi per le mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima, a favore dei titolari di pensioni della gestione pubblica. – Articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Gli oneri in questione, comprensivi anche delle mensilità arretrate, verranno posti in pagamento direttamente ai beneficiari tramite la procedura di pagamento automatizzata delle pensioni.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta, in allegato, la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Circolare 32 del 20 marzo 2023
Oggetto
Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
1. Premessa e quadro normativo
2. Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino
1. Premessa e quadro normativo
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 – recante disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza - ha apportato modificazioni, tra le altre, al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, anche Testo Unico), introducendo, in particolare, dopo l’articolo 27, l’articolo 27-bis, rubricato “Congedo di paternità obbligatorio - (legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lett. a; legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 25 e 363)”, nonché modificando il comma 7 dell’articolo 54 in materia di divieto di licenziamento, estendendo il divieto medesimo al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico.
Le disposizioni in argomento sono entrate in vigore con decorrenza 13 agosto 2022 e sono state illustrate dall’Istituto, con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, alla quale si rinvia, nello specifico al paragrafo 2.6, relativamente alle disposizioni transitorie per il congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti.
Tanto premesso, con la presente circolare, si forniscono le indicazioni amministrative in merito all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino
L’articolo 27-bis del D.lgs n. 151 del 2001 introduce il congedo di paternità obbligatorio, prevedendo, al comma 1, che: “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”.
Il successivo comma 2 dispone altresì che: “In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi”. Ai sensi dei successivi commi 3 e 5 del medesimo articolo 27-bis, il congedo di cui al comma 1 è, inoltre, fruibile durante il congedo della madre lavoratrice ed è compatibile con il congedo di paternità alternativo di cui al successivo articolo 28 del medesimo decreto legislativo.
L’articolo 28 del D.lgs n. 151 del 2001 - non modificato a livello sostanziale dal D.lgs n. 105 del 2022 - disciplina il congedo di paternità alternativo fruito in sostituzione di quello della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per gli aspetti attuativi delle disposizioni sopra richiamate, si rinvia alla citata circolare n. 122 del 2022.
I successivi articoli 54 e 55 del D.lgs n. 151 del 2001 recano la disciplina in materia di divieto di licenziamento e di dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità.
In particolare, l’articolo 54, al comma 1, prevede che: “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”. Il successivo comma 7, nella sua formulazione integrata dal D.lgs n. 105 del 2022, testualmente dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.
Tale ultima disposizione - che già nella sua formulazione originaria prevedeva la tutela del divieto di licenziamento a favore del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità di cui all’articolo 28 del Testo Unico - per effetto della novella di cui al D.lgs n. 105 del 2022 ha esteso la tutela anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio di cui al citato articolo 27-bis.
Il successivo articolo 55 del Testo Unico, al comma 1, dispone che: “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.
Il comma 2 dell’articolo in esame prevede che: “La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità”.
Tanto rappresentato, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione dello stesso, la tutela di cui al richiamato comma 1 è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, disciplinati rispettivamente dai menzionati articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151 del 2001.
Prima delle modificazioni apportate agli articoli 54 e 55 del Testo Unico dal D.lgs n. 105 del 2022, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre” (cfr. art. 28 del D.lgs n. 151 del 2001).
In ragione delle modifiche introdotte agli articoli 54 e 55 del Testo Unico – finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino - il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151 del 2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.
Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della presente circolare, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente, in attuazione delle indicazioni di cui alla presente circolare.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Circolare 37 del 03 aprile 2023
Oggetto
Valorizzazione figurativa dei periodi di donazione di sangue per i lavoratori iscritti alle gestioni ex Inpdap. Integrazione alla circolare n. 212 del 2 dicembre 2016
INDICE
1. Quadro normativo di riferimento
2. Donazione di sangue e di emocomponenti. Istruzioni operative
1. Quadro normativo di riferimento
I lavoratori interessati da processi di trasformazione della natura giuridica del proprio datore di lavoro da pubblica in privata e i dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili transitati a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici e aziende, possono mantenere – per effetto di normative specifiche ovvero per effetto di opzioni effettuate sulla base di previsioni normative - il rapporto previdenziale ai fini dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), già esistente con le gestioni ex Inpdap.
Possono essere iscritti alla Gestione pubblica anche i dipendenti delle aziende speciali di cui agli articoli 114 e seguenti del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, trasformate o meno in società. Infatti, nell’ipotesi di trasformazione delle suddette aziende in società per azioni, avvenuta conformemente alle previsioni di cui all’articolo 115 del citato D.lgs n. 267/2000, i lavoratori possono avere esercitato il diritto di opzione per mantenere detta assicurazione. Inoltre, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e dell’articolo 5, comma 7, della legge 8 agosto 1991, n. 274, si può configurare l’iscrizione alle gestioni ex Inpdap per il personale degli enti morali qualora detti soggetti datoriali abbiano esercitato, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti, la facoltà di assicurare a tali gestioni i loro dipendenti.
Ai lavoratori dipendenti dei predetti soggetti giuridici, iscritti alla Gestione pubblica ai soli fini IVS, è riconosciuto il diritto relativo alle altre assicurazioni sociali obbligatorie previdenziali e assistenziali, salvo il caso in cui i medesimi non siano destinatari delle relative tutele in forza di specifiche disposizioni normative.
L’Istituto, con la circolare n. 212 del 2 dicembre 2016, ha riepilogato il quadro normativo di riferimento individuando le modalità di accredito della contribuzione figurativa per i periodi di percezione delle prestazioni a sostegno al reddito da parte di lavoratori dipendenti da aziende private/enti morali iscritti alla Gestione pubblica, che derivano dall’insorgenza dei seguenti eventi tutelati: malattia, maternità, congedi parentali, riposi e permessi di cui al D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS), integrazione salariale in deroga, mobilità, mobilità in deroga e disoccupazione, ASpI, mini-ASpI, mini ASpI 2012, NASpI, disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli.
Tanto rappresentato, con la presente circolare si integrano le disposizioni amministrative già illustrate con la predetta circolare n. 212/2016, in relazione alla medesima platea di datori di lavoro, con specifico riferimento all’evento di donazione di sangue.
2. Donazione di sangue e di emocomponenti. Istruzioni operative
La legge 21 ottobre 2005, n. 219, all’articolo 8, in linea con quanto già disposto dalla legge 13 luglio 1967, n. 584, ha previsto che i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente o interessati dalle tipologie contrattuali di cui al D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. Il legislatore ha, peraltro, previsto che anche in caso di inidoneità alla donazione sia garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure (cfr. gli artt. 1 e 2 della legge n. 584/1967, l’art. 8 della legge n. 219/2005 e l’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, 18 novembre 2015).
In entrambe le predette ipotesi, il datore di lavoro ha facoltà di chiedere il rimborso all’Inps (cfr. l’art. 1, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33; le circolari n. 29 del 7 febbraio 2017, n. 25 del 5 febbraio 1981, n. 115 del 1° giugno 1981 e n. 180 del 13 luglio 1992) e in tale caso[1] al lavoratore viene garantito l’accredito della contribuzione figurativa, in relazione ai periodi in cui si colloca l’evento tutelato, nell’ambito della gestione pensionistica alla quale lo stesso è iscritto. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di donazione di sangue relativi al personale di cui all’oggetto della presente circolare, sono, pertanto, imputati alla gestione pensionistica pubblica di riferimento.
Sulla base di quanto innanzi precisato devono, pertanto, essere rimodulate le diverse indicazioni fornite al riguardo dall’ex Inpdap con la nota operativa della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa n. 18 del 20 luglio 2011, paragrafo 5, ultimo capoverso, secondo le quali “i permessi retribuiti per donazione sangue sono invece assoggettati ad ordinaria contribuzione ad Inpdap”.
Si ricorda, in proposito, come i chiarimenti citati avessero fatto seguito alla nota operativa dell’ex Inpdap n. 18 del 22 dicembre 2009, relativa all’applicazione dell’articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che aveva introdotto, a partire dal 1° gennaio 2009, la debenza della contribuzione di maternità e malattia da parte delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali interessati da processi di privatizzazione.
Da tutto ciò ne deriva che, a partire dalla medesima data, come per le altre assicurazioni previste nella citata circolare n. 212/2016, in favore dei lavoratori a cui è stato riconosciuto il diritto alle tutele assicurative della malattia deve riconoscersi l’accredito della contribuzione figurativa per la donazione di sangue, trattandosi di assicurazioni assimilabili. La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 52/1992, considera la donazione di sangue come una malattia per lo stato di debilitazione che la stessa comporta. In particolare, secondo il giudice delle leggi, la giornata di riposo erogata è diretta a tutelare la salute del lavoratore indebolita per “la perdita di sangue che il donatore subisce che produce nel soggetto che dona un indebolimento psico-fisico equiparabile allo stato di malattia per cui possono trovare applicazione le norme (art. 56 del regio decreto legge n. 1827 del 1935, modificato dall'art. 36 della legge n. 160 del 1975) che prevedono in caso di malattia la contribuzione figurativa”[2].
Al fine di garantire la valorizzazione degli eventi per il predetto personale, nell’ambito delle dichiarazioni retributive e contributive della Gestione pubblica (DMA, UniEmens-ListaPosPA) da trasmettere ai fini previdenziali, dovranno essere utilizzati appositi codici identificativi delle assenze per gli eventi di cui si tratta.
In particolare, a fare data dal mese di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, per dichiarare l’evento in oggetto si dovrà utilizzare l’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, valorizzando il Tipo Servizio 84,avente il significato di “Permesso Donazione Sangue dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c.2 del D.L. 25 giugno 2008 n.112”, che dovrà trovare riscontro con il Codice Tipo Evento DON/DMO utilizzato per dichiarare il permesso nella <PosContributiva>.
Per la compilazione di tale elemento si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 81 del 22 aprile 2015 che, a ogni buon fine, vengono di seguito riepilogate e integrate.
Nel mese in cui il lavoratore usufruisce del permesso, si dovrà indicare nell’elemento “E0” con Tipo Servizio 4 “Servizio Ordinario” il periodo del mese solare utile ai fini del diritto e della misura della pensione, comprensivo anche del periodo relativo al permesso suddetto, senza elaborare per quest’ultimo distinti quadri “E0”.
Contestualmente, si dovrà elaborare l’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, “Eventi con accredito figurativo”, valorizzando gli elementi <GiornoInizio> e <GiornoFine> in riferimento al mese solare in cui si è verificato l’evento e l’elemento <PercRetribuzione> con il numero di giorni che danno diritto all’accredito figurativo nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000), mentre non si dovrà valorizzare l’elemento <RetribVirtualeFiniPens>.
Si precisa che il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> del primo quadro “E0” e con il <GiornoFine> fine dell’ultimo quadro “E0”, ovvero dei quadri V1, Causale 5, relativi allo stesso mese solare eventualmente già inviati in precedenza, a parità di “Tipo Impiego” e in assenza di periodi interruttivi di servizio utile.
Considerato che il contributo obbligatorio per la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (gestione credito) e per la gestione ex ENPDEP è commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile, ne consegue che la contribuzione per la gestione creditizia e per la gestione ex ENPDEP (ove presente) è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici; la stessa dovrà essere, pertanto, valorizzata separatamente nell’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, relativo al permesso per donazione di sangue e non ricompresa nell’elemento “E0”.
In tutte le ipotesi di eventi con contribuzione figurativa ai fini pensionistici, l’imponibile della gestione credito e della gestione ex ENPDEP deve tenere conto anche della retribuzione figurativa accreditata nel conto individuale dell’assicurato e corrispondente alla parte di retribuzione persa.
Per quanto riguarda i periodi pregressi, si evidenzia che è possibile procedere al recupero della contribuzione versata per i periodi in cui i lavoratori hanno usufruito dei permessi relativi alla donazione di sangue e per i quali non era stato possibile evidenziarne la specifica copertura figurativa, con le seguenti modalità: si dovrà inviare l’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare secondo le indicazioni precedentemente illustrate, contestualmente al V1, Causale 5, con Servizio Ordinario a sostituzione del quadro precedente, nel quale dovranno essere dichiarati tutti i dati giuridici ed economici del periodo, non ricomprendendo la quota di imponibile (e relativo contributo) precedentemente assoggettata a contribuzione.
Il recupero della contribuzione sarà possibile, nel rispetto del termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione, fatti salvi gli effetti di eventuali validi atti interruttivi intercorsi medio tempore. In fase di istruttoria l’operatore di Sede dovrà verificare la sussistenza della corrispondente denuncia con la quale l’evento donazione sangue è stato dichiarato nel flusso Uniemens <PosContributiva>, per i medesimi lavoratori per i quali viene inviato l’elemento a variazione in ListaPosPa.
Ove non venga reperita la corrispondenza tra gli eventi dell’elemento a variazione ListaPosPa e quelli denunciati nell’elemento causale “RecMal” con i codici conguaglio, alternativi, S110, S111, S112, S113 e S114, esposti nel flusso Uniemens <PosContributiva>, si dovrà procedere con la richiesta al datore di lavoro di attestazione riferita ai periodi per i quali si chiede il recupero.
Per l’implementazione delle retribuzioni figurative sulle posizioni previdenziali della Gestione pubblica è in programma il rilascio di un automatismo che consentirà, laddove siano presenti le denunce sia lato flussi UniEmens-ListaPosPa sia lato <PosContributiva>, di associare il valore della retribuzione persa presente su <PosContributiva> al corrispondente evento dichiarato su ListaPosPa.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Si ricorda che la retribuzione corrisposta per la giornata di riposo ha natura indennitaria e, pertanto, non è assoggettabile a contribuzione obbligatoria. Le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue devono essere assoggettate a contributo obbligatorio solo nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non si avvalga della facoltà di chiederne il rimborso.
[2] Nella citata pronuncia, la Corte Costituzionale afferma espressamente che il diritto all’accredito figurativo nei periodi di donazione di sangue si fonda sui principi generali che sottendono a determinati eventi tutelati (quali, per esempio, la malattia, l'infortunio), in occasione dei quali “sono sospesi la prestazione di lavoro ed il rapporto di lavoro, ma non anche la contribuzione, ai fini del mantenimento del diritto alle prestazioni previdenziali” così che “il finanziamento pubblico si sostituisce alla contribuzione che è posta a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori”.