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Accesso alla prestazione con età inferiore a 62 anni
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Accesso alla procedura di esodo a decorrere dal 1° maggio 2015 dei lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals ed alla Gestione Dipendenti Pubblici ex Inpdap
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Applicazione del doppio calcolo di pensione e della penalizzazione
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Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata dal 2019
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Contributi sindacali ed altro
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Determinazione della contribuzione figurativa correlata
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Eventuali modifiche normative
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Istanze di riesame e contenzioso
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Istruzioni operative per il conguaglio della tassa di ingresso della mobilità
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Modalità di calcolo della prestazione
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Oggetto dell'intervento
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Presentazione dell'accordo aziendale e della domanda del lavoratore
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Prestazione a favore di lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals
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Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani
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Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani e pensione anticipata “quota 100”
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Procedure di liquidazione della prestazione
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Requisiti per l'accesso alla prestazione
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Rioccupazione
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Versamento anticipato della provvista mensile a copertura della prestazione
Messaggio 11710 del 6 febbraio 1982
Oggetto:
Equiparazione del trattamento di integrazione salariale alla retribuzione ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione
L'articolo 7 del decreto legge 22 dicembre 1981, n.791, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n.54, ha
stabilito che il trattamento di integrazione salariale a carico
della Cassa integrazione guadagni e' equiparato alla retribu-
zione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipen-
denze di terzi ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo
della pensione previsto dalle norme vigenti.
Con la norma suddetta viene ad essere normativamente sancito
quindi il criterio della incumulabilita' della pensione con le
somme corrisposte ai lavoratori, dai datori di lavoro, o diret-
tamente dall'Istituto, a titolo di integrazione salariale.
In conformita' pertanto al nuovo criterio enunciato nel predetto
articolo di legge, a modifica di quanto in precedenza stabilito
con circolare n.53582 A.G.O./164 del 28 luglio 1981, dovranno
essere effettuate per le integrazioni salariali riferite a
periodi successivi al 1 gennaio 1982 le trattenute ex articolo
20 e 22 della legge 30 aprile 1969, n.153, nei confronti dei
lavoratori titolari di pensione dell'assicurazione generale
obbligatoria.
Analogamente dovra' provvedersi per i pensionati di altri fondi,
casse o gestioni dell'Istituto, quando e' prevista l'incumula-
bilita' tra pensione e retribuzione, secondo le particolari
disposizioni vigenti nei regimi speciali.
Le Sedi provvederanno a comunicare ai datori di lavoro operanti
con la Cassa integrazione guadagni che le trattenute effettuate
a carico dei propri dipendenti titolari di pensione devono
continuare ad essere effettuate anche nel corso del periodo di
integrazione salariale.
Nel caso di pagamento diretto da parte delle Sedi, i datori di
lavoro comunicheranno l'importo giornaliero della trattenuta con
il modello allegato n.7 alla circolare n.52020 G.S. del 15
settembre 1979, cui dovra' essere aggiunta, a cura dei datori di
lavoro, in attesa della ristampa del modulo medesimo, un'appo-
sita finca.
Inoltre l'avvertenza in calce al modulo anzidetto dovra' essere
completata con la seguente frase: "Con la firma stessa il
lavoratore non assoggettato a trattenuta dichiara altresi' di
non percepire pensione".
IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO FASSARI