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Circolare 69 del 9 maggio 2006
Oggetto:
Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42. Nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.
SOMMARIO:
Totalizzazione dei periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e della pensione ai superstiti. Modalità di accertamento del diritto e di liquidazione delle pensioni totalizzate.
PREMESSA
La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”, ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo contenente norme intese a ridefinire l’istituto della totalizzazione.
In particolare:
· l’art. 1, comma 1, lett. d) ha previsto di rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.
· l’art. 1, comma 2, lett. o) ha stabilito di ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l’obiettivo di consentire l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorchè deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 39 del 16 febbraio 2006 è stato pubblicato il Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante “Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi” (All. 1).
Il provvedimento in oggetto ha dato attuazione alla predetta delega, introducendo una nuova disciplina concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi.
Con direttiva del 2 marzo 2006 (All. 2) il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti per l’applicazione del menzionato decreto legislativo.
Con la presente circolare, condivisa, nel suo impianto generale, con alcune modifiche ed integrazioni, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 104413/16/318/13 dell’11 aprile 2006 si forniscono ulteriori istruzioni alle Sedi per l’applicazione della disciplina in oggetto.
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 DESTINATARI
L’articolo 1, comma 1, definisce coloro che possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi.
Si tratta dei soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Pertanto, la totalizzazione può essere utilizzata dai lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), dagli iscritti alla predetta gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica autorizzate dal Ministero dell’Interno con relativo decreto iscritti nell’apposito Fondo di previdenza, dai liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e private, nonché dagli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Nel definire i soggetti destinatari è necessario chiarire il raccordo fra la normativa in esame e le altre disposizioni concernenti il cumulo dei periodi contributivi.
L’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo in esame fa salve tutte le predette normative e, quindi, continuano ad applicarsi le norme in materia di cumulo dei contributi versati all’INPS e all’ENPALS, all’INPS e all’INPGI, nonché all’assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
E’, quindi, fatta salva la facoltà dell’assicurato, ove ricorrano le rispettive condizioni di legge, di chiedere la liquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione delle predette disposizioni concernenti il cumulo dei periodi contributivi, ovvero con l’applicazione delle disposizioni normative riguardanti la totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo in oggetto.
Allo stesso modo, deve intendersi il raccordo tra la normativa prevista dal decreto legislativo in oggetto e la disciplina sul cumulo dei periodi contributivi contenuta nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997.
Tale ultima disposizione è riferita ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo. Pertanto, è applicabile, in alternativa alle altre norme in materia di cumulo dei periodi contributivi già menzionate, a quegli assicurati che possiedono contributi negli enti previdenziali pubblici solo a partire dal 1° gennaio 1996 e possiedono contributi nelle Casse privatizzate di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 non anteriori alla data di adozione del sistema contributivo fissata dalle delibere adottate dalle Casse medesime.
1.2. PRESTAZIONI
Le prestazioni conseguibili mediante l’esercizio della totalizzazione sono:
1. pensione di vecchiaia con65 anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva;
2. pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva;
3. pensione di inabilità;
4. pensione indiretta ai superstiti.
Con direttiva del 2 marzo 2006 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che “le predette prestazioni costituiscono un’unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale, in quanto non espressamente derogati dalla disciplina speciale”.
2. CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA “TOTALIZZAZIONE”.
L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo in commento, nel definire il proprio campo di applicazione soggettivo, stabilisce anche le condizioni che ciascun assicurato deve rispettare per poter esercitare la facoltà di cumulare i periodi contributivi non coincidenti.
In particolare:
a. l’assicurato non deve essere titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione, come osservato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nella già citata direttiva del 2 marzo 2006. Più precisamente, la titolarità di un trattamento pensionistico diretto in una di tali gestioni determina l’impossibilità di ottenere una prestazione diretta da totalizzazione, anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata già liquidata una prestazione a favore dell’assicurato.
Non è, quindi, preclusiva della possibilità di avvalersi dell’istituto in questione la titolarità di una pensione ai superstiti ai fini dell’ottenimento di una pensione diretta e, allo stesso modo, è possibile ottenere la pensione indiretta da totalizzazione per un familiare superstite già titolare di altro trattamento pensionistico diretto.
b. per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno sei anni, secondo quanto chiarito nella menzionata direttiva ministeriale.
Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.
Pertanto, l’attribuzione di eventuali maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi, ovvero contrazioni della contribuzione utile per il diritto a pensione, dovranno essere attribuiti senza alcun riguardo al tipo di trattamento previsto per analoghe fattispecie negli ordinamenti delle altre gestioni ove il soggetto possiede contribuzione da cumulare.
L’attribuzione di eventuali maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi sono utili nella gestione in cui tali operazioni vengono effettuate per il perfezionamento del periodo di contribuzione non inferiore a sei anni necessario per includere la gestione nel cumulo dei periodi ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione.
Contrariamente a quanto previsto dalla previgente disciplina, la totalizzazione è stata estesa anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi, sempreché, come già precisato, l’interessato non sia già titolare di autonomo trattamento pensionistico.
La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione. Con la citata direttiva ministeriale è stato precisato, altresì, che “ai fini del conseguimento del diritto ad un’unica pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti”.
L’esclusione di periodi contributivi riguarda solo le gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva inferiore ai sei anni quando debba procedersi alla liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità in regime di totalizzazione.
3. INCOMPATIBILITA’ DELLA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI CON IL CONSEGUIMENTO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DA TOTALIZZAZIONE
L’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 prevede l’incompatibilità tra la ricongiunzione dei periodi assicurativi – ai sensi delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45 - e l’esercizio della totalizzazione.
Il comma 2 disciplina i casi in cui la domanda di ricongiunzione sia stata presentata dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, cioè dal 3 marzo 2006.
In questo caso la preclusione ad esercitare il diritto alla totalizzazione si determina al momento dell’accettazione della ricongiunzione da parte dell’interessato. La previgente disciplina (art. 3, comma 2, del D.M. n. 57 del 7 febbraio 2003) prevedeva, invece, che la preclusione si verificasse con l’accoglimento della domanda.
Per individuare il momento in cui si verifica l’accettazione della ricongiunzione occorre distinguere i casi di ricongiunzione a titolo gratuito da quelli a titolo oneroso.
Nella prima fattispecie, cioè nei casi di ricongiunzione a titolo gratuito, la notifica del provvedimento all’interessato dovrà avvenire con raccomandata a.r., contenente un invito rivolto al medesimo di manifestare la sua volontà di non accettazione del provvedimento stesso entro il termine di 90 giorni. Decorso tale termine la mancata manifestazione della predetta volontà da parte dell’interessato deve considerarsi accettazione della ricongiunzione e, quindi, preclusione della possibilità di avvalersi della totalizzazione.
Nella seconda fattispecie, cioè nei casi di ricongiunzione a titolo oneroso, l’effettuazione del primo pagamento, ovvero il pagamento dell’intero onere costituiscono accettazione della ricongiunzione.
Il comma 3 disciplina il periodo transitorio relativo a coloro che hanno presentato la domanda di ricongiunzione prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo in argomento, riproducendo sostanzialmente il disposto di cui al previgente comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 57 del 2003.
In tal caso la domanda di ricongiunzione, ancorché prodotta prima del 5 aprile 2003 (data di pubblicazione del citato D.M. n. 57 del 2003), ovvero successivamente a tale data, non preclude il diritto all’esercizio della totalizzazione qualora il procedimento non si sia ancora concluso con l’integrale pagamento dell’onere in unica soluzione, ovvero in forma rateale. La mancata conclusione del procedimento consente al lavoratore di recedere e chiedere la restituzione dell’importo già versato a titolo di ricongiunzione, maggiorato degli interessi legali.
La domanda di recesso deve essere inoltrata dall’interessato allo stesso Ente al quale era stata fatta domanda di ricongiunzione, prima o contestualmente alla presentazione della domanda di totalizzazione.
Al riguardo, non è da considerarsi un recesso valido ai fini dell’applicazione della disposizione in esame il semplice mancato pagamento, da parte del lavoratore, delle rate residue. Tale pagamento dovrà comunque avvenire entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’Ente inviata a seguito del ritardo nel versamento della rata di ricongiunzione.
Peraltro, nel caso un cui non venga pagato l’intero onere, qualora il lavoratore abbia scelto di pagare in un’unica soluzione, ovvero non venga effettuato il primo pagamento, si deve ritenere che il lavoratore non ha accettato la ricongiunzione e, quindi, tali ipotesi rientrano nella fattispecie disciplinata dal comma 2 dell’articolo 3 anche se la domanda di ricongiunzione sia stata presentata prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
Il suddetto recesso, per i casi di coloro che hanno presentato la domanda di ricongiunzione prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo in argomento (articolo 3, comma 3), deve essere esercitato entro due anni dalla sua entrata in vigore, cioè entro il 2 marzo 2008.
La previgente disciplina non prevedeva, invece, alcun limite temporale per l’esercizio del suddetto recesso. Trascorso tale periodo al lavoratore è preclusa la possibilità di avvalersi della totalizzazione anche in caso di successiva rinuncia al versamento dell’intero onere da ricongiunzione.
4. TOTALIZZAZIONE AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA
I requisiti prescritti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia in totalizzazione sono:
a. raggiungimento del 65° anno di età;
b. anzianità contributiva almeno pari a 20 anni;
c. sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Con la più volte menzionata direttiva ministeriale è stato precisato che “per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno sei anni. L’età anagrafica di 65 anni richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia riguarda indistintamente sia gli uomini che le donne”.
L’anzianità contributiva almeno pari a 20 anni deve essere l’effetto della sommatoria delle anzianità di contribuzione non coincidenti possedute in due o più forme assicurative di iscrizione. Come anticipato può totalizzare anche un soggetto che abbia maturato nell’assicurazione generale obbligatoria, in un fondo sostitutivo della stessa, in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nonché nella gestione separata il diritto autonomo per il conseguimento della pensione in una delle predette gestioni.
Fermo restando quanto disposto alla suddetta lettera c), i requisiti del 65° anno di età e dell’anzianità contributiva almeno pari a 20 anni previsti per il riconoscimento del trattamento pensionistico di vecchiaia in regime di totalizzazione prescindono da eventuali diversi requisiti di età e di anzianità contributiva prescritti dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Tra i requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, va menzionata, secondo quanto precisato nella direttiva ministeriale, la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.
5. TOTALIZZAZIONE AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA’
Ai fini del conseguimento della pensione di anzianità in totalizzazione sono richiesti i seguenti requisiti:
a. anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
b. sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione (ad esempio cessazione dell’attività lavorativa dipendente).
Si ribadisce, in proposito, che per la pensione di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno sei anni.
Ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni richiesto per l’accesso alla pensione di anzianità da totalizzazione deve essere considerata la contribuzione utile al diritto. Pertanto, dovranno essere esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione. Tali periodi saranno, al contrario, utili per la misura della pensione e, quindi, dovranno essere considerati nel calcolo del pro rata a carico delle singole gestioni.
6. TOTALIZZAZIONE AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI
La facoltà di totalizzazione può essere esercitata per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, ancorché quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
Come precisato nella direttiva del 2 marzo 2006 il diritto alla pensione indiretta è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.
Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni ove il dante causa sia stato iscritto indipendentemente dal fatto che la gestione, diversa da quella competente ad accertare il diritto, riconosca la qualifica di avente diritto al familiare superstite.
Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del decreto legislativo in oggetto il diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico in parola può essere utilmente esercitato per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cioè a decorrere dal 3 marzo 2006.
Per i decessi verificatisi anteriormente alla predetta data e successivamente al 31 dicembre 2000, si applica la previgente disciplina di cui all’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il relativo regolamento di attuazione, emanato con il più volte citato D.M. 7 febbraio 2003, n. 57.
La suddetta disposizione di cui all’articolo 2, comma 2 deve, infatti, ritenersi speciale e, dunque, prevalente rispetto a quanto disposto dall’articolo 7, comma 2 del d.lgs. in esame secondo cui la disciplina abrogata rimane in vigore per le domande presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, se più favorevole.
Con la più volte citata direttiva ministeriale è stato precisato che “le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. Pertanto, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta (pensione di vecchiaia, pensione di anzianità e pensione di inabilità) liquidata con la totalizzazione, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni singola gestione per l’individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi”.
In sostanza, gli importi “in pro rata” della pensione diretta da totalizzazione già liquidata devono essere liquidati con le relative quote di reversibilità da parte delle sole gestioni che riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità ai familiari superstiti.
7. TOTALIZZAZIONE AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INABILITA’
La facoltà di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo in parola può altresì essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente.
Come precisato nella direttiva del 2 marzo 2006 il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto, al momento del verificarsi dello stato inabilitante. Pertanto, sarà la gestione di ultima iscrizione a provvedere all’accertamento della sussistenza del prescritto requisito sanitario. Relativamente ai soggetti iscritti a gestioni istituite presso l’INPS dovrà essere verificato lo stato inabilitante ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 222 del 1984.
Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni ove l’interessato sia stato iscritto.
8. ESERCIZIO DEL DIRITTO
Con la direttiva ministeriale è stato precisato che “la totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento”. Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
Qualora al momento della domanda di prestazione in totalizzazione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni gli è data facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta, ovvero di pensione di inabilità risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle predette prestazioni in totalizzazione.
L’Ente che riceve la domanda (di seguito Ente istruttore) dovrà attivarsi per avviare il procedimento contattando gli Enti presso i quali è stato iscritto il lavoratore e che dovranno risultare nella domanda presentata dallo stesso lavoratore, ovvero dai suoi familiari superstiti.
Una volta ricevuta la comunicazione relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, l’Ente istruttore dovrà verificare la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.
Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola.
ESEMPIO 1
Un lavoratore presenta la seguente posizione assicurativa:
ANNO |
GESTIONE 1 |
GESTIONE 2 |
1986 |
52 |
|
1987 |
52 |
|
1988 |
52 |
|
1989 |
52 |
52 |
1990 |
52 |
52 |
1991 |
52 |
52 |
1992 |
52 |
|
1993 |
52 |
|
1994 |
52 |
|
1995 |
52 |
|
1996 |
52 |
|
1997 |
52 |
|
1998 |
52 |
|
1999 |
52 |
|
2000 |
52 |
|
2001 |
52 |
|
2002 |
52 |
|
2003 |
52 |
|
2004 |
52 |
|
2005 |
52 |
Nel determinare l’anzianità utile per il diritto alla pensione in totalizzazione, il lavoratore presenta periodi coincidenti nel triennio 1989-1991. Per questo triennio occorre tenere conto esclusivamente di n° 156 settimane utili per il diritto a pensione, conteggiando, in tal modo, una volta sola, i relativi periodi coincidenti.
Il lavoratore in questione, pertanto, può accedere alla totalizzazione (al compimento dei 65 anni di età) in quanto può far valere 6 anni di contribuzione nella gestione 1 (dal 1986 al 1991), 14 anni di contribuzione nella gestione 2 (dal 1992 al 2005) e 20 anni di contribuzione in totale.
8.1 DOMANDA DI PENSIONE DI REVERSIBILITA’ DI PENSIONE LIQUIDATA CON LA TOTALIZZAZIONE.
Nella direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato precisato che “la domanda di pensione di reversibilità di pensione diretta già liquidata con la totalizzazione è presentata dai familiari superstiti all’INPS in quanto è quest’ultimo l’Ente che effettua il pagamento”.
Nella domanda i richiedenti devono indicare gli Enti intervenuti nella liquidazione della pensione da totalizzazione al dante causa.
La Sede che riceve la domanda dovrà, quindi, attivarsi per avviare il procedimento con gli Enti interessati.
Ciascuno di essi, tenendo conto della propria disciplina, comunicherà alla stessa Sede il familiare o i familiari superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità e le relative quote di reversibilità spettanti calcolate con riferimento all’importo “in pro rata” a carico della gestione medesima.
9. MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO
Con la direttiva ministeriale in questione è stato chiarito che “le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti”. Ai fini della misura del trattamento pensionistico, pertanto, ogni gestione interessata alla totalizzazione conteggerà per intero tutti i periodi contributivi ad essa relativi.
9.1.CALCOLO DEL “PRO RATA” A CARICO DELL’INPS. PENSIONE DI VECCHIAIA, DI ANZIANITÀ E INDIRETTA AI SUPERSTITI
La misura del trattamento a carico delle gestioni facenti capo all’Istituto, relativamente alle pensioni di vecchiaia, di anzianità e indiretta ai superstiti è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
Il predetto decreto legislativo n. 180 del 1997, successivamente modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 e dal D.L. 3 maggio 2001, n. 158 convertito con legge 2 luglio 2001, n. 248, ha dato attuazione alla delega conferita dall’articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
Si richiamano, in proposito, le istruzioni fornite con le circolari dell’INPS n. 181 dell’11 ottobre 2001 e n. 108 del 7 giugno 2002.
In particolare, nella citata circolare n. 108 del 2002 è stata riportata la nota n. 7/60786/opz-contr. del 10 maggio 2002, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale è stato espresso l’avviso che “in accordo con il parere del Ministero dell’Economia, il montante contributivo individuale deve essere determinato attraverso conteggi separati per ciascuna gestione. Tale criterio deve ritenersi operante, per evidenti esigenze di armonizzazione, oltre che nei rapporti tra le gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti e le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi anche nei rapporti tra la gestione dei lavoratori dipendenti e le gestioni esclusive o sostitutive…”.
Pertanto, si conferma, coerentemente al predetto parere, che ciascuna gestione provvede a liquidare il trattamento “pro quota” di competenza secondo le anzidette regole, tenendo conto, esclusivamente, dei propri periodi di iscrizione.
Il richiamo effettuato dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 42 del 2006 alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 180 del 1997 riguarda esclusivamente le modalità di calcolo del trattamento, non rilevando, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici da totalizzazione, la ricorrenza delle condizioni di legge per l’esercizio dell’opzione (15 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 5 nel sistema contributivo).
Pertanto, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995, ciascuna gestione determina il montante secondo quanto previsto ai commi da 2 a 6 dell’art. 2 del predetto d.lgs. n. 180 del 1997, mentre per i periodi nei quali l’assicurato risulta essere stato iscritto dal 1° gennaio 1996, per la determinazione del montante si applicano le regole del sistema contributivo di cui all’art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’importo del trattamento pensionistico è quindi ottenuto moltiplicando il montante individuale dei contributi (costituito dalla somma – rivalutata - di tutti i contributi versati nella relativa gestione) per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Qualora, l’assicurato al momento della decorrenza della pensione da totalizzazione abbia un’età superiore ai 65 anni si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo a tale età, considerato che la tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede coefficienti di trasformazioni crescenti fino a tale età.
Per la pensione indiretta ai superstiti si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni in caso di decesso dell’assicurato verificatosi ad un’età inferiore.
Secondo quanto previsto nella direttiva ministeriale “va comunque precisato che, secondo i principi generali dell'ordinamento pensionistico in materia di salvaguardia dei diritti quesiti (dei quali costituisce espressione anche il sistema della "certificazione del diritto alla prestazione pensionistica" di cui ai commi 3, 4 e 5 della legge n. 243 del 2004), nonché in conformità con il criterio di delega previsto al comma 2, lettera o), della predetta legge, qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, tale "pro quota" sarà calcolato con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione.”
Pertanto, qualora sussistano con i soli contributi versati nella forma previdenziale pubblica i requisiti contributivi, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dalla medesima forma assicurativa per l’autonomo conseguimento di una pensione, la gestione deve calcolare il “pro rata” a proprio carico con il sistema di calcolo previsto dal suo ordinamento.
Ad esempio, qualora una lavoratrice richieda la pensione di anzianità in regime di totalizzazione in possesso di almeno 20 anni di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria e alla decorrenza della pensione abbia già raggiunto l’età di 60 anni, il calcolo della quota di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria avverrà con il sistema di calcolo previsto dall’ordinamento di tale forma assicurativa.
Allo stesso modo, anche nel caso in cui un lavoratore o una lavoratrice richiedano la pensione di anzianità in regime di totalizzazione avendo già maturato i requisiti per la pensione di anzianità nell’assicurazione generale obbligatoria (es. 35 anni di contribuzione e 57 di età nel 2006) il computo della quota di pensione a carico di tale assicurazione avverrà con il sistema di calcolo previsto dall’ordinamento di tale forma assicurativa.
Anche in questo caso ai fini della determinazione della misura della pensione da totalizzazione rilevano esclusivamente i periodi contributivi in essa maturati nonché le retribuzioni ivi presenti.
Per la determinazione del sistema di calcolo, l’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato tenendo presente la contribuzione complessiva maturata dall’interessato nelle gestioni interessate alla totalizzazione, computando tutti i contributi utili e non utili al diritto a pensione che l’interessato possa far valere, purché non sovrapposti temporalmente.
Relativamente alla determinazione della pensione indiretta ai superstiti poiché sia il decreto legislativo n. 42 del 2006, che la direttiva ministeriale legano strettamente il diritto a tale pensione all’ordinamento vigente nella gestione in cui si verifica il decesso dell’assicurato, le quote di reversibilità da applicare al pro rata di competenza di ciascuna forma assicurativa sono le medesime in vigore nella predetta gestione “accertatrice” del diritto.
9.2. LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITÀ
La misura del trattamento pensionistico di inabilità da liquidare con la totalizzazione si compone di due quote:
a) una prima quota riferita all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità;
b) una seconda quota costituita da un incremento convenzionale dell’importo di cui alla lettera a) eventualmente attribuito sulla base delle regole della gestione che accerta il diritto alla pensione di inabilità.
Per la determinazione della quota sub lettera a) si richiama integralmente quanto esposto nel precedente paragrafo. Pertanto, dovrà essere utilizzato il sistema di calcolo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997 a meno che il lavoratore al momento dell’evento inabilitante non possieda nella forma assicurativa gestita dall’INPS i requisiti autonomi richiesti per conseguire il diritto alla pensione di inabilità: 5 anni complessivi di anzianità contributiva e assicurativa di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio precedente la domanda.
Al riguardo, si ricorda che nel caso di calcolo contributivo, ovvero per la quota contributiva in caso di calcolo misto si assume il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni in caso di evento inabilitante verificatosi ad un’età inferiore alla predetta età di 57 anni, come osservato nella più volta citata direttiva ministeriale.
La predetta direttiva ministeriale del 2 marzo 2006 specifica altresì che per la concessione e la determinazione della quota di maggiorazione convenzionale bisogna far riferimento alla disciplina vigente nell’ordinamento della gestione che accerta il diritto, cioè alla gestione nella quale l’assicurato era iscritto, al verificarsi dell’evento invalidante.
In tal caso se l’evento invalidante si verifica quando il lavoratore è iscritto presso una gestione INPS e l’intera pensione, ovvero una sua quota è calcolata con il sistema contributivo, detta maggiorazione si determina aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduti dall’assicurato all’atto del pensionamento, un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo di maggiorazione, determinato quest’ultimo secondo le modalità e le regole della medesima gestione (circolare n. 180 del 1996 paragrafo 3).
I periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni nelle quali l’assicurato è stato iscritto concorrono con quelli maturati nella gestione “accertatrice” alla determinazione dell’anzianità contributiva massima riconoscibile come maggiorazione convenzionale.
Nel calcolo della quota di maggiorazione convenzionale per determinare la quota di contribuzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rilevano esclusivamente le retribuzioni esistenti in tale gestione.
La ripartizione dell’onere derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni, si effettua tenendo conto del rapporto tra l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e l’anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni totalizzate.
9.3. CONVERSIONE DEI PERIODI DI ISCRIZIONE
I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
Si precisa che tali parametri hanno la funzione di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni, ferma restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della misura della prestazione.
9.4. PEREQUAZIONE AUTOMATICA
La pensione totalizzata costituisce un’unica pensione e gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.
Al riguardo, tra le disposizioni legislative concernenti il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si rammenta l’articolo 34, commi da 1 a 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che dispone il principio della cosiddetta “perequazione cumulata” in base al quale il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti e la successiva legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita sia applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
In sostanza il criterio secondo cui gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica sono riferiti all’importo del trattamento complessivo considerato è analogo al principio della cosiddetta “perequazione cumulata” disciplinato dalle norme sopra indicate.
9.5. PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI
Il pagamento degli importi liquidati dalla singole gestioni è effettuato dall’Inps, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni. Si precisa, in proposito, che l’Istituto è l’ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.
L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro con la citata nota n. 104413/16/318/13 dell’11 aprile 2006 ha precisato che l’INPS, sulla base della rendicontazione di ratei pensionistici messi in pagamento a titolo di pensioni in regime di totalizzazione, provvederà ad accreditare ai singoli Enti di diritto pubblico gli importi previsti dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 42 del 2006 a copertura degli oneri risultanti dall’applicazione del predetto decreto legislativo e trasferiti dallo Stato all’Istituto.
10. DECORRENZA DEI TRATTAMENTI
I trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità e di inabilità derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione, e comunque non anteriormente al 1° febbraio 2006 primo giorno del mese successivo alla possibilità di esercitare la facoltà di totalizzazione prevista dal decreto legislativo n. 42 del 2006.
La pensione ai superstiti decorre, invece, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. Pertanto, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006 le pensioni ai superstiti liquidati ai sensi del predetto decreto non potranno avere decorrenza antecedente al 1° aprile 2006. Infatti, per i decessi avvenuti fino al 2 marzo 2006 e successivamente al 31 dicembre 2000 continua ad applicarsi, esclusivamente, la previgente disciplina di cui all’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
11. PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI TRATTAMENTI.
Al fine di ridurre i tempi di liquidazione delle prestazioni pensionistiche a favore degli aventi diritto e di monitorare il fenomeno, l’INPS metterà a disposizione degli altri Enti una procedura informatica che consentirà di acquisire in tempo reale le domande degli interessati, rilevare i dati contributivi e assicurativi, evidenziare l’esito della domanda e il trattamento pensionistico spettante.
12. DISPOSIZIONI FINALI
La facoltà di totalizzazione di cui al presente decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
L’art. 7, comma 2 del decreto legislativo in parola ha stabilito che l’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 7 febbraio 2003, n. 57 sono abrogati.
La disciplina abrogata rimane in vigore per le domande presentate fino alla data del 2 marzo 2006, se più favorevole.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato 1
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 42 (G.U. – Serie Generale n. 39 del 16.2.2006)
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2003, n. 57;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, e' data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:
a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
3. La totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.
Art. 2
Totalizzazione ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti
1. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 1, può altresì essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorche' quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
2. Il diritto alla pensione di inabilità e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.
Art. 3
Esercizio del diritto
1. La totalizzazione dei periodi assicurativi e' conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo e', ovvero e' stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, perfezionata mediante accettazione da parte dell'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto legislativo.
3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, e' consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Il recesso di cui sopra non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 4
Modalità di liquidazione del trattamento
1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici e' determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui e' calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione.
3. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento e' determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri:
a) ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati dall'iscritto, entro il tetto reddituale, ove previsto, preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ivi compresi quelli versati a titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarietà;
b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi e' pari al 90 per cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. E' comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione pari all'1,5 per cento. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante dall'applicazione della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica quest'ultimo. Per le annualità antecedenti la privatizzazione di ciascun ente il tasso di capitalizzazione e' pari alla variazione media quinquennale del PIL;
c) l'importo della pensione annua e' determinato moltiplicando il montante individuale di cui alle lettere a) e b) per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del soggetto al momento del pensionamento, ottenuto sulla base delle ipotesi demografiche sottostanti la tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente aggiornata;
d) la quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b) e c), viene maggiorata in proporzione all'anzianità contributiva maturata presso l'ente categoriale, applicando la relazione matematica di cui all'allegato 1.
4. I parametri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, nonche' la formula di calcolo di cui all'allegato 1, possono essere modificati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e armonizzati in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli enti e approvate dai Ministeri vigilanti, dei sistemi previdenziali dei singoli enti che comportino l'introduzione per la generalità degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.
5. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della gestione medesima.
6. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e' determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.
7. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
8. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate.
Art. 5
Pagamento dei trattamenti
1. L'onere dei trattamenti e' a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni e' effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.
3. I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Art. 6
Ricongiunzione per gli iscritti agli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
1. Per gli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell'onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo.
Art. 7
Norme finali
1. La facoltà di totalizzazione di cui al presente decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2003, n. 57, sono abrogati.
3. La disciplina abrogata dal comma 2 rimane in vigore per le domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, se più favorevole.
4. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, quanto a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disposta dall'articolo 7, comma 2. Si applica la clausola di salvaguardia di cui al predetto articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005.
Allegato 1
(articolo 4, comma 3, lettera d))
Formula per il calcolo della quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati
Ptot =
dove:
Ptot = quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati
= Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nell’ente previdenziale;
= Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 3, comma 3.
= Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia, comunque pari a 15 anni qualora non prevista.
a = Anzianità contributiva maturata presso l’ente
Allegato 2
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Roma, 2 marzo 2006
Ai Presidenti degli
enti previdenziali
OGGETTO: Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42. Nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi contributivi.
Il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2006, ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con la legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di totalizzazione dei periodi contributivi.
Con la seguente direttiva vengono forniti primi chiarimenti per l'applicazione del menzionato decreto legislativo.
Possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, purché non siano già titolari di un trattamento pensionistico erogato da una delle predette gestioni.
La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti nelle predette gestioni. Ai fini del conseguimento del diritto ad un'unica pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti.
Le prestazioni che possono essere conseguite mediante totalizzazione sono le seguenti:
1. pensione di vecchiaia;
2. pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva;
3. pensione di inabilità;
4. pensione indiretta ai superstiti.
Le predette prestazioni costituiscono un'unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale, in quanto non espressamente derogati dalla disciplina speciale.
Per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno sei anni.
L'età anagrafica di 65 anni richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia riguarda indistintamente sia gli uomini che le donne e per l'ottenimento di tale pensione, nonché della pensione di anzianità, è necessario aver cessato l'attività di lavoratore dipendente.
Il diritto alla pensione indiretta ai superstiti, nonché alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte, ovvero del verificarsi dell'evento invalidante.
Le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.
Pertanto, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta (pensione di vecchiaia, pensione di anzianità e pensione di inabilità) liquidata con la totalizzazione, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni singola gestione per l'individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.
La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
La sola domanda di pensione di reversibilità da pensione diretta liquidata con la totalizzazione è presentata dai familiari superstiti all'INPS in quanto è quest'ultimo l'Ente che effettua il pagamento di tutte le prestazioni erogate ai sensi del presente decreto legislativo.
CALCOLO DEL "PRO RATA" A CARICO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento "pro quota" in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti.
La misura del trattamento a carico degli Enti previdenziali pubblici, relativamente alle pensioni di vecchiaia, di anzianità e indiretta ai superstiti è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
Per il calcolo della pensione indiretta ai superstiti e per la pensione di inabilità si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni in caso di decesso dell'assicurato verificatosi ad un'età inferiore.
Va comunque precisato che, secondo i principi generali dell'ordinamento pensionistico in materia di salvaguardia dei diritti quesiti (dei quali costituisce espressione anche il sistema della "certificazione del diritto alla prestazione pensionistica" di cui ai commi 3, 4 e 5 della legge n. 243 del 2004) nonché in conformità con il criterio di delega previsto al comma 2, lettera o), della predetta legge, qualora il lavoratore abbia già raggiunto, in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, tale "pro quota" sarà calcolato con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione.
Si puntualizza poi che la liquidazione del trattamento "pro quota" sulla base della disciplina prevista dall'articolo 4, comma 2 (regole dell'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo), va applicata anche nei confronti degli iscritti all'INPGI in qualità di giornalisti con rapporto di lavoro subordinato. Tenuto conto del contesto delineato dall'articolo 4, infatti, ai fini del calcolo del "pro-rata" della pensione totalizzata, è possibile assimilare la condizione dei predetti lavoratori a quella dei dipendenti iscritti ad enti previdenziali pubblici, benché l'INPGI sia ente previdenziale privatizzato.
CALCOLO DEL "PRO RATA" A CARICO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI DI CUI AL D.LGS. N. 509 DEL 1994 E DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI DI CUI AL D.LGS. N. 103 DEL 1996
I commi da 3 a 6 dell'articolo 4 stabiliscono le regole per il calcolo delle quote di pensione a carico degli enti previdenziali privatizzati e degli enti previdenziali privati.
Relativamente agli enti privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, il predetto comma 3 stabilisce specifici criteri di calcolo operanti nel caso in cui l'assicurato non abbia raggiunto, con i soli contributi versati nell'Ente, i requisiti contributivi minimi richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia nell'Ente interessato.
Le lettere a) e b) del suddetto comma 3 contengono i criteri da utilizzare per la determinazione del montante contributivo maturato dal lavoratore. La successiva lettera c) stabilisce che al montante contributivo vanno applicati i coefficienti di trasformazione previsti dalla già citata tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, dovrà essere applicato, in ogni caso, il coefficiente relativo all'età di 65 anni risultante dalla predetta tabella A, anche qualora la normativa dei singoli Enti privatizzati prevedesse coefficienti crescenti in corrispondenza di età anagrafiche superiori ai 65 anni.
La lettera d) rinvia alla formula matematica di cui all'allegato 1 del decreto legislativo in esame per la determinazione dell'effettivo importo del "pro rata" a carico dell'Ente da corrispondere all'assicurato, che è funzione dell'anzianità contributiva maturata dal medesimo assicurato presso l'Ente, e dell'importo pensionistico determinato sia ai sensi delle lettere a), b) e c) dello stesso comma 3, sia con le regole proprie dell'ordinamento della gestione sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta dall'interessato nell'Ente.
In considerazione dell'introduzione di questo particolare, e del tutto nuovo, sistema di calcolo per la liquidazione del "pro rata" a carico degli enti previdenziali privatizzati, il comma 5 dell'articolo 4 chiarisce, ribadendo il principio di carattere generale già esposto in relazione agli enti previdenziali pubblici, che, qualora l'assicurato abbia raggiunto il requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia con i soli contributi versati nella Cassa privatizzata, l'importo del "pro quota" a carico della stessa Cassa sia determinato con le regole della gestione medesima.
Relativamente agli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, la misura del trattamento a loro carico è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti, ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, applicando, quindi, i coefficienti di trasformazione previsti nei rispettivi regolamenti.
LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITÀ
Per determinare il trattamento pensionistico di inabilità da liquidare con la totalizzazione deve essere concessa la maggiorazione convenzionale con le regole dell'ordinamento in cui si verifica l'evento invalidante.
Ai fini della ripartizione dell'onere derivante dall'attribuzione della maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni, si tiene conto delle anzianità contributive utili per la misura (considerando, quindi, anche i periodi coincidenti) acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse è imputato l'importo della maggiorazione ragguagliato all'anzianità contributiva utile per la misura nelle stesse effettivamente posseduta.
ALTRE DISPOSIZIONI
Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo in esame, la facoltà di totalizzazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
I trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità e di inabilità derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
La pensione ai superstiti decorre, invece, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione e gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.
Il pagamento degli importi liquidati dalla singole gestioni è effettuato dall'Inps, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni. Si precisa, in proposito, che l'Istituto è l'ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.
L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
Al riguardo, per la regolazione dei rapporti finanziari, gli Enti diversi dall'INPS provvederanno a rendicontare all'Istituto pagatore gli importi complessivi dei ratei pensionistici messi in pagamento a titolo di pensioni in regime di totalizzazione.
L'INPS provvederà, sulla base della predetta rendicontazione, ad accreditare ai singoli Enti gli importi previsti dall'articolo 8 a copertura degli oneri risultanti dall'applicazione del decreto legislativo in esame e trasferiti dallo Stato all'Istituto.
L'art. 7 del decreto legislativo in parola ha stabilito che l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003, n. 57 sono abrogati.
La disciplina abrogata rimane in vigore per le domande presentate fino alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, se più favorevole.
Al fine di ridurre i tempi di liquidazione delle prestazioni pensionistiche a favore degli aventi diritto ed al fine di assicurare un più puntuale monitoraggio del fenomeno, si impegna l'INPS mettere a disposizione degli altri Enti una procedura informatica che consenta di acquisire in tempo reale le domande degli interessati, rilevare i dati contributivi e assicurativi, evidenziare l'esito della domanda e il trattamento pensionistico spettante.
ILMINISTRO