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Assicurati salvaguardati che ritardano il pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile
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Commissioni competenti istituite presso le DTL
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Dati di riepilogo salvaguardia
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Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
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Punto di Consulenza “Sportello Amico”
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Salvaguardia
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Sinergie
Messaggio 2802 del 2 agosto 2024
Oggetto
Gestione dipendenti pubblici. Chiarimenti in merito alla nota operativa INPDAP n. 56 del 22 dicembre 2010, paragrafi 1 e 1.1. Costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO). Prerogative riconosciute all’iscritto cessato dal servizio senza diritto a pensione, c.d. “assicurato”
Premessa
L’articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha abrogato con effetto dal 31 luglio 2010, tra l’altro, la legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni, l’articolo 124 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e l’articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, che regolavano per gli iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), senza oneri per gli interessati.
Per effetto di quanto disposto dalla citata disposizione, non è più possibile costituire posizioni assicurative nel FPLD in favore di iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione.
In conseguenza dell’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa, l’INPDAP, con la nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010, ha stabilito che, a decorrere dal 31 luglio 2010, gli “assicurati” cessati senza diritto a pensione e, quindi, non più in servizio, possono presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, ecc., oltre i termini decadenziali di presentazione delle relative istanze previsti dalle norme di settore, i quali sono di seguito riepilogati:
- per le domande di riscatto e computo di periodi o servizi ai fini pensionistici: entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio/risoluzione del rapporto di lavoro;
- per le domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi: entro l’ultimo giorno di servizio (restano salve le precisazioni di cui al successivo paragrafo n. 2.1);
- per le domande di accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro di cui all’articolo 25 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: entro l’ultimo giorno di servizio;
- per le domande di computo dei servizi e di riscatto ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 1092/1973, presentate dall’iscritto alla Gestione separata ai trattamenti dei dipendenti dello Stato (CTPS): almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d’età (cfr. l’art. 147 del D.P.R. n. 1092/1973, la circolare INPDAP n. 38 dell’11 giugno 2004 e il messaggio n. 7101 del 23 novembre 2015);
- per le domande di riconoscimento del servizio militare di leva presentate ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274: entro novanta giorni dalla cessazione dal servizio.
È utile precisare che la locuzione “cessati senza diritto a pensione”, riportata nella citata nota operativa INPDAP n. 56/2010, va intesa nel senso che la verifica dei requisiti contributivi per il diritto a pensione deve tenere conto della sola contribuzione accreditata nella Gestione esclusiva.
Tanto premesso, si evidenzia che, in relazione al paragrafo 1.1 della nota operativa INPDAP n. 56/2010, continuano a pervenire da parte delle Strutture territoriali richieste di chiarimenti, con riguardo alla lavorazione delle domande di riscatto, ricongiunzione, computo, ecc., presentate dagli assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010.
Con il presente messaggio, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le seguenti indicazioni per una omogenea applicazione sul territorio dei criteri contenuti nella nota operativa INPDAP n. 56/2010.
1. Assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010
1.1 Assicurati alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS) cessati prima del 31 luglio 2010
Per gli assicurati alla CTPS, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO ai sensi della legge n. 322/1958 e dell’articolo 124 del D.P.R. n. 1092/1973.
La costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti effettuata ai sensi delle disposizioni citate, ratione temporis applicabili, è obbligatoria e, a prescindere da una esplicita richiesta dell’interessato, avviene automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro senza il conseguimento del diritto a pensione; è, quindi, un istituto speciale che opera ope legis con carattere prioritario e inderogabile[1].
A parziale rettifica di quanto stabilito con la circolare n. 120 del 6 agosto 2013, si precisa che per quanto riguarda gli iscritti cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO, salvo che l’interessato non intenda attendere - essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta - la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia. La costituzione della posizione assicurativa, mantenendo il suo carattere cogente e prevalente, preclude quindi la facoltà di presentare successive domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo e versamenti volontari. Restano salve le istanze presentate entro i termini indicati in premessa.
Si precisa inoltre che, ai soggetti cessati prima del 31 luglio 2010, in possesso del requisito contributivo minimo dei venti anni alla predetta data di cessazione, che non intendano attendere il compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, è data facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di presentare istanza di pensione anticipata mediante il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
1.2 Assicurati alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), alla Cassa pensioni sanitari (CPS), alla Cassa pensioni insegnanti (CPI) e alla Cassa pensioni ufficiali giudiziari (CPUG) cessati prima del 31 luglio 2010
Per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010 la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO, opera esclusivamente a domanda degli interessati (cfr. l’ultimo periodo dell’art. 38 della legge n. 1646/1962).
Agli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché non manifestino, a domanda, la volontà di trasferire presso il FPLD dell’AGO la contribuzione accreditata presso le predette Casse, non è consentito presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, oltre i termini decadenziali specificati in premessa (per le ricongiunzioni restano salve le precisazioni di cui al successivo paragrafo 2.1).
Laddove gli iscritti alle Casse di cui al presente paragrafo non presentino la domanda di costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958, la relativa contribuzione, indipendentemente dalla durata del periodo accreditato, concorre alla determinazione del requisito contributivo prescritto per la pensione in cumulo.
2. Assicurati alla CTPS, alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010
Per gli assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010 si conferma che, a seguito dell’abrogazione della legge n. 322/1958, è data la possibilità di presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accrediti figurativi, oltre i termini decadenziali specificati in premessa.
La possibilità di presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e riconoscimento del servizio militare di leva è estesa anche ai superstiti dell’assicurato, riconoscendo in capo agli stessi le medesime prerogative del de cuius titolare della posizione assicurativa.
Sulla base dei quesiti pervenuti, si coglie l’occasione per fornire le seguenti indicazioni di carattere generale.
2.1 Domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979
La ricongiunzione dei periodi assicurativi in un unico ordinamento pensionistico, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, può essere effettuata al ricorrere di uno dei seguenti casi:
con iscrizione in atto nella gestione previdenziale in cui si esercita la facoltà (destinataria dei contributi);
senza iscrizione in atto nella gestione previdenziale destinataria dei contributi. In tale caso è necessario avere maturato un’anzianità pari ad almeno otto anni di contribuzione, per effettiva attività lavorativa, nella forma di previdenza in cui avviene la ricongiunzione.
Si evidenzia che per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG non risulta abrogato l’articolo 9 della legge n. 274/1991 per il quale la facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione a carico delle predette Casse, esercitata in costanza di servizio e di assicurazione presso altre gestioni previdenziali, è attribuita:
a) ai dipendenti già iscritti per almeno otto anni alle Casse stesse, che per effetto della trasformazione dell'azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta degli enti, passino alle dipendenze di privati o di enti, esercenti la medesima attività, non iscrivibili alle Casse pensioni degli istituti di previdenza;
b) ai dipendenti appartenenti all'area pubblica.
Conseguentemente, nei casi di domanda di ricongiunzione presentata dall’assicurato (ex iscritto CPDEL, CPS, CPI e CPUG) in costanza di iscrizione al FPLD dell’AGO, si devono osservare le limitazioni previste dal citato articolo 9 della legge n. 274/1991.
2.2 Domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 45/1990
L'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, prevede che la ricongiunzione di periodi già coperti da assicurazione per liberi professionisti si possa effettuare nella gestione presso la quale sia in atto, da ultimo, e cioè al momento della domanda, l'iscrizione del richiedente.
Analogamente, la facoltà di ricongiunzione prevista al comma 2 del medesimo articolo 1 è riconosciuta in favore di coloro che si trovino nella situazione inversa di essere stati prima iscritti presso una forma di previdenza obbligatoria, come lavoratori dipendenti o autonomi, e poi presso la Cassa professionale ove l'iscrizione sia in atto al momento della presentazione della domanda e dove possono, pertanto, chiedere la ricongiunzione stessa.
Soltanto dopo il compimento dell'età pensionabile, in alternativa alle ipotesi sopra delineate, è prevista dal successivo comma 4 dello stesso articolo 1 la possibilità di chiedere la ricongiunzione in esame presso una qualsiasi delle gestioni pensionistiche, a condizione che i richiedenti possano ivi fare valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in relazione ad attività effettivamente prestata.
L’assicurato, come individuato dalla nota operativa INPDAP n. 56/2010, non essendo iscritto all’atto della domanda di ricongiunzione alla Gestione dipendenti pubblici, potrà presentare domanda di ricongiunzione verso le predette Casse soltanto alle condizioni di cui al citato comma 4 dello stesso articolo 1.
3. Chiarimenti in merito alla decorrenza della pensione in caso di presentazione di domande di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo da parte dell’assicurato di cui alla nota operativa INPDAP n. 56/2010
Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo, sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti nella posizione assicurativa dell’interessato. Ne consegue che la decorrenza delle pensioni deve essere stabilita secondo le regole comuni anche nei casi in cui i contributi da riscatto siano determinanti ai fini del diritto a pensione (cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 6 del 22 gennaio 2020).
Con riferimento agli iscritti alla CTPS, alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e CPUG si richiamano l’articolo 42 del D.P.R. n. 1092/1973 e l’articolo 33 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui si prevede che il trattamento pensionistico decorra dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro laddove a tale data siano stati maturati i relativi requisiti.
A seguito dell’abrogazione della legge n. 322/1958, al paragrafo 3 della circolare INPDAP n. 18/2010 è stato previsto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico anche se i relativi requisiti vengano soddisfatti successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (c.d. pensione differita). In tali fattispecie la pensione decorre dalla maturazione dei prescritti requisiti.
Tenuto conto di quanto sopra, si conferma che per gli assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010, laddove il requisito contributivo venga soddisfatto a seguito della presentazione di una domanda di riscatto, computo, ricongiunzione e accredito figurativo presentata oltre i termini decadenziali, il relativo trattamento pensionistico decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda, ferma restando l’applicazione della disciplina delle decorrenze laddove prevista.
4. Annullamento della costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’AGO
La nota operativa INPDAP n. 56/2010 ha ribadito che nei confronti degli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici continuano a trovare applicazione le norme che prevedono l’annullamento della costituzione della posizione assicurativa e, in particolare:
- l’articolo 42 della legge n. 1646/1962 per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG. In base a tale norma, l’annullamento della posizione assicurativa già costituita è previsto in caso di riassunzione in servizio di ruolo presso lo Stato o di reiscrizione obbligatoria a una delle citate Casse pensionistiche. La domanda di annullamento della costituzione della posizione assicurativa deve essere chiesta dall’interessato entro l’ultimo giorno di servizio;
- l’articolo 127 del D.P.R. n. 1092/1973 per gli iscritti alla CTPS, il quale dispone che una posizione assicurativa può essere annullata quando il dipendente, dopo la sua costituzione, assume un nuovo servizio per il quale si rende necessario effettuare la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente. La riunione dei servizi, così come prevista dall’articolo 112 del D.P.R. n. 1092/1973, non opera d’ufficio quando per il servizio precedente è stato liquidato un trattamento pensionistico (pensione o indennità). In tali fattispecie, infatti, è necessario che il dipendente manifesti la sua volontà per l’unione delle prestazioni nei termini tassativi di 6 mesi, previsti dall’articolo 151 del medesimo D.P.R. (cfr. il messaggio n. 2575 del 13 luglio 2021).
5. Competenza in merito all’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO per il personale iscritto alla CTPS
Per l’individuazione della competenza in merito all’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’AGO di cui alla legge n. 322/1958 occorre fare riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro degli interessati.
In particolare, la competenza in merito all’adozione di tale provvedimento per il personale statale cessato dal servizio senza diritto a pensione prima delle progressive e diversificate date di subentro da parte dell’ex INPDAP, resta di competenza dell’Amministrazione statale presso cui il soggetto ha prestato servizio.
Per le date di subentro occorre fare riferimento alla tabella allegata alla circolare n. 16 del 6 maggio 2011 del Ministero dell’Economia e delle finanze e dell’INPDAP (Allegato n. 1).
Per quanto precede, le singole Amministrazioni statali dovranno procedere, con la massima sollecitudine, alla costituzione d’ufficio della posizione assicurativa nell’AGO per le posizioni assicurative di propria competenza.
Nell’ipotesi in cui, nelle more dell’emissione del provvedimento di costituzione d’ufficio della posizione assicurativa, l’ex iscritto alla CTPS presenti una domanda di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990, deve essere preliminarmente effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO e solo successivamente potrà perfezionarsi il trasferimento verso le Casse professionali.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
Allegato 1
[1] Cfr. Corte dei Conti, Sez Contr. Det., n. 2043 del 15 dicembre 1988; Corte dei Conti, Sez. III Pens. civ., n. 61758 dell’11 maggio 1988; Cass., Sez. lavoro, n. 1427 dell’8 febbraio 1992; Cass. Sez. lavoro, n. 14381/2020; Cass., Sez. lavoro, n. 20522/2019; Cass. n. 35532/2023; Cass. n. 23985/2023.
Messaggio 30 del 4 gennaio 2024
Oggetto
Criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario di cui all’articolo 42, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 151/2001, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Precisazioni
Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono precisazioni in ordine ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario di cui all’oggetto.
L’istituto del congedo straordinario, disciplinato dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, prevede che: “5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa […].
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto […]”.
Il comma 5-ter del citato articolo 42, nel prevedere la misura dell’indennità e nel parametrare la stessa all’ultima retribuzione, riferita al periodo lavorato, la circoscrive ai soli compensi fissi e continuativi escludendo, quindi, gli elementi variabili come quelli collegati alla presenza.
Al riguardo, con la circolare n. 32 del 6 marzo 2012, al paragrafo 3.4, è stato precisato che “l’indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione […] i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa”.
L’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta a opera dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 119/2011, prevedeva che“[…] durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa”.
In vigenza dell’originaria disposizione, con la circolare n. 64 del 15 marzo 2001, è stato precisato che l'indennità deve essere commisurata all'importo dell'ultima retribuzione percepita, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive, quali gratifiche, indennità, premi, ecc.
L’attuale comma 5-ter del citato articolo 42 fa riferimento oltre che all’ultima retribuzione, anche “alle voci fisse e continuative del trattamento”. Non essendo mutata la natura delle mensilità suppletive, si conferma l’interpretazione fornita sul punto nella citata circolare n. 64/2001.
Al riguardo, si precisa che la tredicesima mensilità trova fondamento normativo nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, che all’articolo 7, primo comma, prevede che ai dipendenti statali è concessa “a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, ovvero il precedente giorno feriale qualora detta data cada in giorno festivo”.
Tale “gratificazione” ha nel tempo assunto diverse caratteristiche poiché, oltre a essere un emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza - viene corrisposta in un determinato periodo dell’anno a tutti i dipendenti pubblici e, in forza della normativa contrattuale collettiva, ai dipendenti privati.
Anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 1987, n. 658), che si è pronunciata sulla natura della tredicesima mensilità, ha infatti affermato che la stessa costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio e viene corrisposta a fine anno a tutti gli impiegati indipendentemente dal merito.
Parimenti si è espresso il Ministero dell’Economia e delle finanze che, nel richiamare l’orientamento espresso dalla Ragioneria generale dello Stato, ha ritenuto il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario (cfr. il messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014).
L’indirizzo interpretativo della Ragioneria generale dello Stato è, infatti, nel senso di ritenere che “l’esplicita previsione della non utilità del periodo di congedo ai fini della tredicesima mensilità sia stata introdotta dal legislatore per evitare una doppia corresponsione del citato emolumento”.
Per quanto sopra rappresentato, si conferma l’interpretazione fornita dall’Istituto sull’argomento con le circolari n. 64/2001 e n. 32/2012.
Conseguentemente, durante il periodo di congedo straordinario indicato in oggetto, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Messaggio 812 del 23 febbraio 2024
Oggetto
Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2024 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232
1. Premessa
Con il messaggio n. 1100 del 21 marzo 2023 sono state fornite le indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2023, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Con il presente messaggio, si forniscono le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2025.
La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.
In presenza di contribuzione versata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella gestione ex-ENPALS trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. In presenza di ulteriore contribuzione, anche presso una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si applicano le istruzioni operative di cui ai messaggi n. 14371 del 1° giugno 2007 e n. 3324 del 14 marzo 2014, paragrafo 3.
In materia di accesso al beneficio per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, si fa rinvio alle istruzioni fornite con le circolari n. 90 del 24 maggio 2017 e n. 59 del 29 marzo 2018.
In particolare, con la citata circolare n. 90 del 2017 è stato precisato che, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 206, lettera c), della legge n. 232 del 2016, ai requisiti agevolati previsti per il pensionamento in argomento, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 - dai decreti direttoriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014 - non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. Pertanto, i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non sono adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.
2. Destinatari del beneficio
2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2025 al 31.12.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
||||
Anzianità contributiva |
Requisito anagrafico |
Quota (somma età e anzianità contributiva) |
Anzianità contributiva |
Requisito anagrafico |
Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni |
minimo 61 e 7 mesi* |
97,6* |
almeno 35 anni |
minimo 62 e 7 mesi* |
98,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni |
2.2 Lavoratori notturni a turni
A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).
B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2025 al 31.12.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
||||
Anzianità contributiva |
Requisito anagrafico |
Quota (somma età e anzianità contributiva) |
Anzianità contributiva |
Requisito anagrafico |
Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni |
minimo 63 e 7 mesi* |
99,6* |
almeno 35 anni |
minimo 64 e 7 mesi* |
100,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni |
C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2025 al 31.12.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
||||
Anzianità contributiva |
Requisito anagrafico |
Quota (somma età e anzianità contributiva) |
Anzianità contributiva |
Requisito anagrafico |
Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni |
minimo 62 e 7 mesi* |
98,6* |
almeno 35 anni |
minimo 63 e 7 mesi* |
99,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni |
2.3 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2024 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2024 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.
4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2024 e relativa documentazione
La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011, deve essere presentata entro il 1° maggio 2024 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.
In particolare, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2017.
Con riferimento ai lavoratori del settore privato, come chiarito al paragrafo 4 del messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti l’attività svolta. L’intera documentazione da analizzare deve risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”.
Per le attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e dell’articolo 6 del decreto interministeriale 20 settembre 2011.
Si precisa infine che, ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi o contratti collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione di detti accordi o contratti. Al riguardo, si chiarisce che, al fine di provare, in modo inequivocabile, l’adibizione a una mansione per la quale sia prevista una organizzazione sistematica del lavoro su turni di 12 ore, con turni svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno, è possibile produrre qualsiasi ulteriore documentazione utile.
5. Comunicazione dell’Ente previdenziale al soggetto interessato
In esito alla domanda di accesso al beneficio, l’Istituto comunica al lavoratore interessato:
l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tale caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata, con successiva comunicazione, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 20 settembre 2011;
il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Agli interessati, che presentano domanda entro il 1° maggio 2024 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, l’Istituto comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva, in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2025.
6. Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio
L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.
In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2025.
A tale fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.
Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Messaggio 750 del 20 febbraio 2024
Oggetto
Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego. Precisazioni
L’articolo 3, comma 1, lettera a), e l’articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, individuano tra i requisiti di accesso, rispettivamente per le indennità NASpI e DIS-COLL, lo stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
Al riguardo, l’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede che i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.lgs n. 181/2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al medesimo articolo 19 del D.lgs n. 150/2015.
In particolare, il citato articolo 19, comma 1, del D.lgs n. 150/2015 prevede che: “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.
L’articolo 21, comma 1, del medesimo D.lgs n. 150/2015 prevede, inoltre, che: “La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, […] resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro”, disciplinando, al successivo comma 7, le misure di condizionalità e sanzionatorie in caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato conseguente alla profilazione presso il Centro per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 dello stesso D.lgs n. 150/2015.
Tanto premesso, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll dei previsti limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego, è stata formulata apposita richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel parere reso all’Istituto, ha chiarito che l’esplicita previsione normativa, relativamente al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333. Inoltre, nel medesimo parere è stato precisato che non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio. Al riguardo si evidenzia, infatti, che ai sensi del richiamato articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 150/2015, la medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della predetta dichiarazione.
Di contro, per quanto attiene il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, questo risulta stabilito dall’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.
Detto limite, pertanto, rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi