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Lettera A - Lavoratori in mobilità ordinaria
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Lettera B - Lavoratori in mobilità lunga
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Lettera C - Lavoratori dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito
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Lettera D - Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
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Lettera E - Lavoratori in esonero dal servizio
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Lettera F - Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave
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Lettera G - Lavoratori cessati per accordi individuali
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Lettera H - Lavoratori cessati per accordi collettivi di incentivo all’esodo
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Modalità di presentazione alla DTL dell’istanza da parte dei lavoratori di cui alle lettere E F G H
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Prima Salvaguardia - 65.000
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Tipologie di lavoratori e criteri di salvaguardia
Messaggio 4904 del 14 ottobre 1986
Oggetto:
Termine per la presentazione della domanda di indennità per morte.
Si porta a conoscenza delle dipendenze periferiche che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5213 del 4 novembre 1985, ha affermato che il termine per la presentazione della domanda intesa a conseguire la indennità spettante in caso di decesso di assicurato senza diritto a pensione da parte dei superstiti è tuttora, stabilito, a pena di decadenza, dall'ari. 129 2° comma, del R.D.L'. 4 ottobre 1935, n. 1827, in un anno dalla data della morte dell'assicurato medesimo.
Devono intendersi, pertanto modificate le istruzioni di cui alla ciré. n. 67404 OBG. del 28 giugno 1943, le quali, al fine di dare applicazione alla normativa da emanare ai sensi dell'ari. 42 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 — peraltro mai entrata in vigore—autorizzavano le Sedi provinciali ad esaminare le domande di indennità presentate entro il termine di cinque anni dalla data del decesso dell'assicurato.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI