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Criterio ordinatorio e monitoraggio
-
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
-
Lettera A - Lavoratori in mobilità
-
Lettera B - Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
-
Lettera C - Lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
-
Lettera D - Lavoratori in congedo o fruitori di permessi
-
Lettera E - Lavoratori con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro
-
Modalità e termine di presentazione delle domande
-
Modifiche apportate alla quarta salvaguardia
-
Modifiche apportate alla seconda salvaguardia
-
Prodotti Webdom
-
Sesta salvaguardia - 32.100
-
Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione
Legge 903 del 21 luglio 1965
Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione
della previdenza sociale.
Vigente al: 27-11-2013
TITOLO I
RIFORMA DEL SISTEMA
CAPO I
Pensione sociale e Fondo sociale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro
familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge
26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e
successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una
pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo
sociale di cui al successivo articolo 2, a decorrere dal 1 gennaio
1965.
La pensione di cui sopra e' maggiorata di un'aliquota pari ad un
dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di
dicembre.
Art. 2.
Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' istituito,
con separata contabilita', il Fondo sociale per il finanziamento
delle prestazioni di cui al precedente articolo 1.((9))
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "A
decorrere dal 1° gennaio 1989 e' soppresso il fondo sociale di cui
all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903".
Art. 3.
Il Fondo sociale e' inizialmente alimentato:
a) da un contributo annuo a carico dello Stato, da corrispondersi
bimestralmente, in via anticipata, nelle seguenti misure:
lire 307.000 milioni per l'anno 1965
lire 350.000 milioni per l'anno 1966
lire 350.000 milioni per l'anno 1967
lire 350.000 milioni per l'anno 1963
lire 350.000 milioni per l'anno 1969;
b) dall'importo di lire 401 miliardi corrispondente a quanto
dovuto alla data del 31 dicembre 1964 dal lo Stato al Fondo per
l'adeguamento delle pensioni, in applicazione della legge 23 agosto
1962, n. 1335, ed a titolo di conguaglio per i contributi e concorsi
stabiliti dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dall'articolo
19 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e rispettive modificazioni ed
integrazioni.
Tale importo, al netto della somma di lire 80.000 milioni gia'
erogata a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in
applicazione dell'articolo 2, lettera a) della legge 23 agosto 1962,
n. 1335, e' versato dallo Stato in ragione di:
lire 19.730 milioni nell'anno 1965
lire 119.270 milioni nell'anno 1966
lire 80.000 milioni nell'anno 1967
lire 57.000 milioni nell'anno 1968
lire 45.000 milioni nell'anno 1969;
c) dall'importo dei contributi posti a carico dello Stato
dall'articolo 1, lettera d) del decreto-legge 23 dicembre 1964, n.
1353, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 27, e dall'articolo
38 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124;
d) da un contributo annuo a carico del Fondo per l'adeguamento
delle pensioni nelle seguenti misure percentuali delle retribuzioni
in base alle quali sono calcolati i contributi per il finanziamento
del Fondo stesso:
5,56% per l'anno 1965
6,61% per l'anno 1966
7,28% per l'anno 1967
7,28% per l'anno 1968
7,28% per l'anno 1969;
e) da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del
contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalle categorie
interessate ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e della
legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'assicurazione obbligatoria per la
invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e
coloni;
f) da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del
contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalla categoria
interessata, ai sensi della presente legge, per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli
artigiani;
g) dai proventi delle sanzioni penali, civili ed amministrative
irrogate in relazione ad inadempienze dell'obbligo del versamento dei
contributi delle assicurazioni obbligatorie gestite dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, ivi compresi quelli per gli
assegni familiari e per la Cassa integrazione guadagni, esclusi
quelli relativi ai Fondi speciali di previdenza;
h) da un contributo a carico di Enti, Fondi, Casse e Gestioni per
forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
o che ne comportino comunque l'esonero, in misura pari al 2 per cento
delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati, i contributi,
le ritenute o le quote di iscrizione agli Enti, Fondi, Casse e
Gestioni suddetti;
i) dai proventi di un'aliquota pari al 10 per cento delle
contribuzioni che affluiscono ai Fondi gestori di trattamenti
obbligatori di pensione a favore dei lavoratori indipendenti liberi
professionisti.
Il quinto comma dell'articolo 15 della legge 20 febbraio 1958, n.
55, e' abrogato.
Il finanziamento del Fondo sociale per il periodo successivo
all'anno 1969 sara' regolato con apposito provvedimento legislativo,
in modo che il contributo dello Stato al Fondo stesso sia, in
percentuale, progressivamente crescente fino a raggiungere il carico
totale anche in relazione alle esigenze di miglioramento del livello
della pensione sociale,
Art. 4.
All'erogazione dei contributi dello Stato al Fondo Sociale di cui
alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, relativi all'anno
finanziario 1965, si provvede, quanto a milioni 313.230, con gli
stanziamenti iscritti ai capitoli n. 1207 (23.000 milioni); n. 1208
(4.000 milioni); n. 1211 (178.000 milioni); n. 1212 (88.500 milioni);
n. 1213 (8.000 milioni); n. 1226 (11.730 milioni) dello stato di
previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'anno 1965 e, quanto a milioni 13.500, mediante
riduzione di un pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
detto anno 1965, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
Le somme versate dallo Stato alle competenti gestioni previdenziali
successivamente al 31 dicembre 1964 e fino alla data di entrata in
vigore della presente legge, in conto delle erogazioni di cui alle
lettere a), b) e c) dell'articolo precedente sono trasferite al Fondo
sociale.
Art. 5.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le
misure percentuali del contributo di cui al precedente articolo 3,
lettera d), dovranno essere ridotte in relazione all'ammontare degli
eventuali avanzi risultanti dalla contabilita' del Fondo sociale
relativa all'esercizio precedente, tenuto conto delle esigenze di
copertura del fabbisogno finanziario del Fondo sociale per
l'esercizio corrente e per quelli successivi nel quinquennio
1965-69.
Gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di
previdenza di cui alle lettere h) ed i) del precedente articolo 3,
fanno fronte agli oneri posti a loro (carico utilizzando gli
eventuali avanzi di gestione e provvedendo, in difetto di tali
disponibilita' all'adeguamento delle misure dei contributi relativi
alle rispettive forme di previdenza, da disporsi, ai fini della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri
interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli Enti, Fondi,
Casse e Gestioni predetti.
Qualora gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni, di cui al precedente
comma, presentino una situazione patrimoniale di disavanzo, su
proposta dei rispettivi Consigli di amministrazione, il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati,
puo' disporre la temporanea cessazione dall'obbligo del versamento
del contributo di cui alle lettere h) ed i) sopra indicate.
La disposizione di cui alla lettera h) del precedente articolo 3
non si applica ai regimi di pensione dei dipendenti delle
Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo,
alle Casse di previdenza, amministrate dalla Direzione generale degli
Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai Monti pensioni o
Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni,
Province, Regioni o Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza.
Art. 6.
Ad estinzione del debito al 31 dicembre 1964 della gestione
speciale per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, per le anticipazioni ricevute ai sensi
del primo comma dello articolo 29 della legge 9 gennaio 1963, n. 9,
lo Stato concede all'Istituto nazionale della previdenza sociale -
Fondo per l'adeguamento delle pensioni - un contributo straordinario
di lire 411.715 milioni, corrispondente al disavanzo patrimoniale
della gestione alla stessa data.
Lo Stato corrisponde il contributo di cui al precedente comma in
ragione di lire 20.000 milioni nell'esercizio 1967 lire 43.000
milioni nell'esercizio 1968 lire 55.000 milioni nell'esercizio 1969
lire 125.000 milioni nell'esercizio 1970 lire 125.000 milioni
nell'esercizio 1971 lire 43.715 milioni nell'esercizio 1972.((9a))
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AGGIORNAMENTO (9a)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni,
dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Il contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto al
Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'art. 6
della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1982, del 50
per cento dell'importo del contributo stesso dovuto dagli iscritti
alla data del 31 dicembre 1981".
Art. 7.
In relazione al disposto di cui alla lettera a) dell'articolo 3,
sono abrogate dalla data del 1 gennaio 1965 le seguenti norme
concernenti la partecipazione dello Stato al finanziamento delle
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti:
1) legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 16, secondo comma,
articolo 17, sesto comma, ed articolo 34, ultimo comma; legge 26
novembre 1955, n. 1125, articolo 2;
2) legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 16, terzo comma; legge
20 febbraio 1958, numero 55, articolo 13, secondo e terzo comma;
legge 12 agosto 1962, n. 1338, articolo 19;
3) legge 26 ottobre 1957, n. 1047, articolo 11 legge 9 gennaio
1963, n. 9, articoli 16 e 17;
4) legge 12 agosto 1962, n. 1339, articolo 6;
5) legge 13 marzo 1958, n. 250, articolo 11, lettera b),
limitatamente al contributo dello Stato di lire 150 milioni annui
all'adeguamento delle pensioni dei pescatori della piccola pesca
marittima e delle acque interne.
Gli oneri a carico dello Stato di cui all'articolo 59, lettere a) e
c) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'articolo
35, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' gli oneri a carico
dello Stato di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 della legge 20 febbraio
1958, n. 55, sono trasferiti, a decorrere dall'esercizio 1965, a
carico delle assicurazioni obbligatorie interessate.
Art. 8.
Il titolare di piu' pensioni a carico delle assicurazioni
obbligatorie di cui all'articolo 1 ha diritto ad una sola pensione
sociale.
La pensione sociale non spetta:
a) ai titolari di pensioni supplementari disciplinate
dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, numero 1338;
b) ai titolari di piu' pensioni di cui almeno una a carico di
forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti o
di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo
all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione.
Art. 9.
Le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi a
norma del titolo II, capo I, della presente legge sono diminuite
dell'importo della pensione sociale, di cui al precedente articolo
1.
Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 8, la
diminuzione e' effettuata in proporzione all'ammontare delle singole
pensioni.
CAPO II
Rivalutazione automatica delle pensioni
Art. 10.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 APRILE 1968, N. 488))
Art. 11.
Il 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per
l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio, al netto delle
somme trasferite ai Fondo sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera
d), e' destinato alla costituzione di una speciale riserva.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per il tesoro, la percentuale suddetta puo'
essere ridotta quando la riserva, abbia raggiunto un ammontare pari
al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a
carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto
dell'importo complessivo delle quote di pensione sociale. A tal fine,
si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun
esercizio.
I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo,
possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita'
previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.
L'articolo 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e' abrogato.
CAPO III
Pensione privilegiata e pensione di anzianita'
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1984, N. 222))
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 APRILE 1968, N. 488))
CAPO IV
Tabelle delle classi di retribuzione per la determinazione dei
contributi base
Art. 14.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quella in corso
alla fine del terzo mese successivo a quello nel quale viene
pubblicata la presente legge, le tabelle A) e B) n. 1 dei contributi
base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla
legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono sostituite dalle tabelle A) e B)
n. 1, allegate alla presente legge.
TITOLO II
MIGLIORAMENTO
DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE
CAPO I
Art. 15.
L'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal
seguente:
"Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate
dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo
modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 86,4
volte".
Art. 16.
Il primo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
e' sostituito dal seguente:
"L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed
ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non puo' essere
inferiore ai seguenti minimi:
a) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei
superstiti per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni, lire 15.600;
b) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei
superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta',
lire 19.500".(2)((2a))
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 2) che
"gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti
previsti dall'art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono
elevati, con effetto dal 1 maggio 1968 a: lire 18.000 mensili, per i
titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire 21.900 mensili, per i
titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'."
Lo stesso decreto ha inoltre disposto (con l'art. 42) che la
modifica ha effetto dal 1 maggio 1968.
---------------
AGGIORNAMENTO (2a)
L. 30 aprile 1969, n. 153 nel modificare l'art. 2 del D.P.R. 27
aprile 1968, n. 488 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2) che
"A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli importi mensili dei trattamenti
minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti, previsti dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati a:
lire 23.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire
25.000 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di
eta'."
Art. 17.
Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base a carico
delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri
e per gli artigiani, e' elevato a 86,4 volte.
Il contributo dovuto dagli artigiani per l'adeguamento delle
pensioni, a norma dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463,
e' elevato a lire 1.200 mensili a decorrere dal 1 gennaio 1965.
Art. 18.
Il trattamento minimo spettante al coltivatori diretti, coloni e
mezzadri ed agli artigiani e' elevato, per tutte le categorie di
pensioni, a lire 12.000 mensili.
Art. 19.
L'ammontare mensile della pensione nel casi in cui si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, non puo' essere inferiore, al netto delle maggiorazioni
spettanti per i figli, allo importo mensile della pensione sociale di
cui al precedente articolo 1.
Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e' abrogato.
CAPO II
Maggiorazioni della pensione
Art. 20.
La maggiorazione della pensione di vecchiaia, nel casi di
differimento della liquidazione a norma dell'articolo 12, sub
articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' stabilita nelle
misure derivanti dall'applicazione dei coefficienti indicati nelle
tabelle C e D allegate alla presente legge.
Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano alle
pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964.
Art. 21.
Per ogni figlio di eta' non superiore ai 18 anni o, se di eta'
superiore, purche' a carico del pensionato e inabile al lavoro ai
sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1957, n. 818, la pensioni adeguate e quelle integrate ai
trattamenti minimi delle assicurazioni obbligatorie, di cui al
precedente articolo 1, sono aumentate come segue:
a) di lire 2.500 mensili se il trattamento di pensione,
comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli 9 della
legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni, 4 della
legge 12 agosto 1962, numero 1338, e 7 ed 8 della legge 9 gennaio
1963, n. 9, e' di importo inferiore a lire 25.000 mensili;
b) di un decimo del loro ammontare se il trattamento di pensione,
comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli indicati
nella precedente lettera a), e' di importo pari o superiore a lire
25.000 mensili ovvero, qualunque ne sia l'importo se trattasi di
pensione supplementare di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto
1962, n. 1338.
Per i figli a carico del pensionato e che non prestino lavoro
retribuito, il limite di eta' di 18 anni di cui al comma precedente,
e' elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o
professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il
26° anno di eta', qualora frequentino l'Universita'.((9a))
L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta
anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della
pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo
10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purche' essi non
abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire
21.000 mensili o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi
derivanti esclusivamente da trattamento di pensione.(2)(3)(8)(4)
L'ultimo comma, dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4
aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal seguente:
"La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti
comma, e' aumentata della quota di lire 100 annue, di cui
all'articolo 59, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827".
In caso di coniugi entrambi pensionati e' concessa una sola quota
di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste
la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate
nei precedenti commi.
Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli
assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate,
della retribuzione previsti per il titolare della pensione o per
altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 42) che la
modifica ha effetto dal 1 maggio 1968.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 41, comma 2)
che tale modifica ha effetto dal 1 gennaio 1969.
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8-14 gennaio 1986, n. 8 (in
G.U. 1a s.s. 22/01/1986, n. 3) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 43, secondo comma, legge 30 aprile 1969, n.
153, nella parte in cui, per ipotesi di redditi del genitore a carico
non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite
ostativo al conseguimento del diritto agli assegni familiari diverso
da quello previsto per i redditi derivanti esclusivamente da
pensione".
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AGGIORNAMENTO(4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 28 maggio 1975 n. 128
(in G.U. 1a s.s. 04/06/1975 n. 145) ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 21 luglio 1965,
n. 903, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a
carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabiliscono un
limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale diverso da quello previsto per i redditi
derivanti da pensione .
--------------
AGGIORNAMENTO (9a)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni,
dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54 ha disposto (con l'art. 4, comma 2)
che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma,
della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' modificato, a decorrere dal
10 gennaio 1982, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con la
stessa periodicita' e nella stessa misura dell'aumento percentuale
che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per
perequazione automatica".
CAPO III
Prestazioni ai superstiti
L'articolo 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreche' per
quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di
assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere
a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al
momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano
superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti
inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di
questi.
Tale pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione
gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma
dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione
anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione
soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al
momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di
eta' di cui al primo comma e' elevato a 21 anni qualora frequentino
una scuola media professionale e per tutta la durata del corso
legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino
l'Universita'.
La pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere
complessivamente ne' inferiore al 60 per cento, ne' superiore
all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo
12.
Se superstite e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel
caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo
comma dell'articolo 10.
Qualora non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure
esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai
genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni che non siano
titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del
pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la
pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti
che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte
del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo
carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta'
superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i
genitori, nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili
permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico
dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso,
provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39
del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 818,
nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del
pensionato e il compimento del 180 anno di eta', conserva il diritto
alla pensione di riversibilita' anche dopo il compimento della
predetta eta'.
La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed
ai fratelli e sorelle e' dovuta nella misura del 15 per cento per
ciascuno.
Nel caso di concorso di piu' fratelli e sorelle la pensione non
puo' essere complessivamente superiore all'intero importo della
pensione calcolata a norma dell'articolo 12".((10))
--------------
AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 - 31 dicembre 1993, n. 495
(in G.U. 1a s.s. 5/1/1994, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903
(Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione
della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la
pensione di riversibilita' sia calcolata in proporzione alla pensione
diretta integrata al trattamento minimo gia' liquidata al pensionato
o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire".
Art. 23.
Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n.
218, e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' non puo' essere inferiore a lire 43.200 ne' superiore
a lire 129.600".
Art. 24.
L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo modificato
dall'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito
dal seguente "Si prescinde dal requisito di eta' del pensionato,
dalla durata del matrimonio e dalla differenza di eta' tra i coniugi
quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per
causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa
di guerra o di servizio".
Art. 25.
Il coniuge superstite dell'assicurato deceduto dopo il 31 dicembre
1939 o del pensionato deceduto anteriormente al 1 luglio 1962, gia'
escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute
nelle lettere a), b) e e), dell'articolo 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ha diritto alla pensione
secondo le norme dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
nel testo modificato dal precedente articolo 24 a condizione che:
a) tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e la
decorrenza della pensione stabilita dal comma successivo, non si sia
verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che, a norma
dell'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo
luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del
diritto alla pensione;
b) presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
La pensione spettante per effetto delle disposizioni che precedono
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge.
TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 26.
Le disposizioni della presente legge riguardanti l'assicurazione
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, si estendono, in quanto applicabili, alle pensioni
liquidate o da liquidare dall'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
La gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo corrispondera' al Fondo
sociale:
a) una somma annua proporzionale al contributo versato dal Fondo
per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale ai sensi della lettera d) del precedente
articolo 3, calcolata tenendo conto dell'ammontare delle prestazioni
corrisposte dal Fondo sociale ai pensionati dell'assicurazione
obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed ai pensionati della
gestione previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i lavoratori dello spettacolo;
b) i proventi delle sanzioni pecuniarie, conseguenti alle
inadempienze nel versamento dei contributi alla assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Non si applica all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo il disposto della lettera h) del
precedente articolo 3.
La misura del contributo dovuto dall'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo al Fondo sociale a
norma della precedente lettera a) e' determinata annualmente con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base delle risultanze
di gestione.
Le somme dovute dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo per il periodo antecedente al primo gennaio 1965, in
applicazione dell'articolo 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e
successive modificazioni ed integrazioni, saranno rideterminate in
dipendenza della devoluzione al Fondo sociale del credito del
predetto Fondo per l'adeguamento delle pensioni verso lo Stato, di
cui alla lettera b) del precedente articolo 3, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per il tesoro, sulla base del rapporto proporzionale tra
l'ammontare degli stanziamenti per concorso dello Stato in
applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive
modificazioni ed integrazioni e l'ammontare delle prestazioni erogate
a tutto il 31 dicembre 1960, rispettivamente, dalle predette due
gestioni.
Art. 27.
Gli aumenti delle pensioni di cui alla presente legge non si
computano ai fini dell'accertamento dei proventi previsto
dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11
agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni e agli assegni a favore
dei ciechi civili.
Art. 28.
Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del
testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652, 25 gennaio 1959, n.
26, 12 agosto 1962, n. 1338 e 5 marzo 1965, n. 154:
1) la lettera a) dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente:
"a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia,
per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a
lire 17.000 mensili. Non sono considerati ai fini predetti le
pensioni di guerra sia dirette che indirette";
2) la lettera b) dell'articolo 7 e' sostituita dalla seguente:
"b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura,
proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili nel caso di un
solo genitore, e a lire 26.000 mensili nel caso di due genitori. Non
sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette
che indirette";
3) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la
corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e
dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti
esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 24.500 mensili per
il coniuge e per un solo genitore e a lire 43.000 mensili per i due
genitori".
Con effetto dal 1 gennaio 1965, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo
luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni
ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti
stabiliti dall'articolo 16 della presente legge.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 18 marzo 1968, n. 238 ha disposto (con l'art. 6, lettera i))
che "Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il
tesoro, e' delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con
decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che:
(...) i limiti di reddito di cui all'articolo 28 della legge 21
luglio 1965, n. 903, sono aumentati del 10 per cento, a decorrere dal
1 maggio 1968".
Art. 29.
I miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono computabili
ai fini dei limiti di reddito stabiliti dall'articolo 12, terzo
comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
Art. 30.
L'articolo 96 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti,
approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e' modificato
come segue:
"Nel caso di condanna, per sentenza passata in giudicato, alla
reclusione per un periodo superiore ad un anno, se il pensionato ha
moglie o figli minorenni, il pagamento della pensione, dopo che la
condanna sia divenuta definitiva e per Il rimanente periodo della
pena, e' fatto a loro favore; in mancanza di moglie o figli minorenni
la pensione e' pagata alle persone viventi a carico del titolare e da
lui designate. In mancanza anche di tali persone il pagamento 6 fatto
al titolare della pensione".
Art. 31.
Quando il diritto a pensione nelle assicurazioni obbligatorie
regolate rispettivamente dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4
luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni,
sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del
conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di
contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in esse
utilizzabili, il trattamento di pensione non puo' essere inferiore a
quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per
gli iscritti alle rispettive gestioni speciali e della pensione o
quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi
nell'assicurazione facoltativa.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato
l'articolo 8, comma ottavo, della legge 4 luglio 1959, n. 463.
I pensionati a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni possono ottenere, a
domanda, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge e con il rispetto del termine
di prescrizione di cui all'articolo 129 del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, il trattamento di pensione previsto dal primo
comma, qualora risulti che alla data di decorrenza originaria della
pensione sussistevano le condizioni di diritto indicate dal primo
comma medesimo.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
primi due commi dell'articolo 19 della legge 26 ottobre 1957, n.
1047, sono sostituiti dai seguenti "Coloro che furono assicurati nel
periodo 1920-24 quali mezzadri o coloni in virtu' del decreto-legge
luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e coloro che abbiano versato
contributi nell'assicurazione facoltativa con servano il diritto a
liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma
dell'articolo 29 della legge aprile 1952, n. 218, sino a quando non
abbiano liquidato una pensione a norma della presente legge.
All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione
obbligatoria di cui alla presente legge si procede all'annullamento
della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione
facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1
luglio 1920 o del compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato".
Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultima parte
del quarto comma dell'articolo 19 della legge 26 ottobre 1957, n.
1047, e' sostituita dalla seguente:
"L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo annuo sara'
conservata nell'assicurazione facoltativa e dara' luogo, unitamente
ai contributi che risultino versati nell'assicurazione stessa prima
del compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato ovvero prima del
10 luglio 1920 o dopo il 25 novembre 1957, a liquidazione di separata
prestazione secondo le norme proprie di tale assicurazione".
Art. 32.
La domanda di prosecuzione volontaria puo' essere presentata da
coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui
al primo comma dell'artico lo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
qualunque sia la loro eta', nei primi due anni decorrenti dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 33.
Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e'
sostituito dal seguente:
"I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla
pensione:
1) al compimento del 650 anno di eta' per gli uomini e del 600
anno di eta' per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni
dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od
accreditati, in loro favore, almeno:
2.310 contributi giornalieri per gli uomini;
1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
2) a qualunque eta', quando siano riconosciuti invalidi ai sensi
dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando:
a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale
dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore,
almeno:
780 contributi giornalieri per gli uomini;
520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
b) risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente
la domanda di pensione, almeno:
156 contributi giornalieri per gli uomini;
101 contributi giornalieri per le donne e i giovani".
Art. 34.
Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della
conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti
dalla legge e' istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei
pensionati dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'istituto
nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i
nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del
Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza
sociale delle variazioni per matrimonio o morte.
Art. 35.
Per particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti
cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto
delle societa' ed enti medesimi, possono essere determinate per
Provincia o per zone od anche per settori di attivita' merceologiche,
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali interessate, le classi di
contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini
dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le
assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale alle quali sono soggetti.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali interessate, puo' altresi' stabilire, con
proprio decreto, criteri per la classificazione dei lavoratori di cui
al precedente comma, nonche' per l'accertamento e la verifica dei
requisiti richiesti alle societa' ed enti cooperativi, anche di
fatto, per la tutela previdenziale ed assistenziale dei propri soci.
Art. 36.
Con effetto dal 1 gennaio 1965, l'articolo 72 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, 6 abrogate.
Art. 37.
La norma contenuta nell'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n.
218, modificata dall'articolo 6, comma secondo, della legge 20
febbraio 1958, n. 55, e' abrogata.
Art. 38.
Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge ha effetto
dal 1 gennaio 1965.
Le pensioni delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1,
vigenti alla data predetta, sono riliquidate a norma delle
disposizioni contenute nei precedenti articoli.
TITOLO IV
DELEGA AL GOVERNO
Art. 39.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti,
e' delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme
intese a:
a) rivedere la vigente disciplina sulla invalidita' pensionabile
al fine di:
1) determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza
alle esigenze emerse nella pratica attuazione della disciplina
medesima;
2) differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura
dell'attivita' dei soggetti
3) abolirne la differente valutazione attualmente esistente tra
impiegati ed operai;
4) attuarne una piu' equa valutazione nei casi in cui l'evento
invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo;
5) attuare una diversa disciplina del contenzioso
amministrativo idonea a snellirne il procedimento;
b) riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi al fine di:
1) attuare il principio che la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti non puo' coesistere con altre forme di assicurazione
obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, ne'
con trattamento di pensione in corso di godimento, derivante da
assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti;
2) stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi
volontari in ambedue le forme di assicurazione:
sistemi diversi da quello delle tessere con marche;
i termini entro i quali dovranno essere effettuati gli
adempimenti connessi con il sistema prescelto;
il numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti
minimo e massimo di ciascuna di esse, nonche' i criteri per la
determinazione della classe cui devono essere assegnati i singoli
assicurati ammessi a contribuire volontariamente;
c) stabilire aliquote percentuali di maggiorazione delle pensioni
liquidate agli assicurati i quali possano far valere anzianita' di
contribuzione superiore a 25 anni;
d) attuare il principio della pensione unica determinandone la
misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da
contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa;
e) stabilire che le maggiorazioni delle pensioni per carichi
familiari non sono compatibili con gli assegni familiari;
f) rivedere le norme relative all'accreditamento del contributi
ed ai requisiti necessari per il diritto alla pensione nei confronti
dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
previa modifica della misura dei contributi base ed integrativi a
carico dei rispettivi settori produttivi, in relazione alla
corrispondenti norme che regolano l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed f superstiti dei
lavoratori dipendenti degli altri settori;
g) disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei
confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e
familiari, nonche' delle persone addette a servizi di riassetto e
pulizia dei locali, stabilendo i criteri per l'accertamento dei
soggetti medesimi, per la costituzione della loro posizione
assicurativa e per la determinazione e il versamento dei contributi,
in relazione alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni
lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti
allo stesso soggetto;
h) rivedere le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per
la invalidita', vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello
spettacolo iscritti all'Enpals, al fine di renderle piu' rispondenti
alla natura del rapporto di lavoro che vincola i lavoratori stessi,
alla durata ed al numero delle prestazioni lavorative ed ai
particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore;
in particolare - ferma restando la partecipazione dell'Enpals al
fondo sociale nei termini indicati dai commi secondo, terzo e quarto
dell'articolo 26 della presente legge - saranno previste norme:
1) per la determinazione ed il versamento dei contributi
necessari per la copertura tecnica delle prestazioni per
l'invalidita', vecchiaia e superstiti;
2) per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di
rapporti plurimi di lavoro;
3) per la determinazione dei requisiti e delle condizioni
necessarie per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di
anzianita' privilegiata; di invalidita' generica e specifica e per i
superstiti;
4) per il coordinamento dell'attivita' dell'Enpals con quello
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
5) migliorare gradualmente l'attuale rapporto tra salari,
anzianita' di lavoro e livelli di pensione e attuare il conseguente
equilibrio contributivo, in modo da assicurare, al compimento di 40
anni di attivita' lavorativa e di contribuzione una pensione
collegata all'80 per cento della retribuzione media dell'ultimo
triennio.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere
di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove
deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE - REALE
- PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
TABELLA A
CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO
((Parte di provvedimento in formato grafico))
(2) (5) (5a) ((6))
TABELLA B
CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI
SETTIMANA DI LAVORO
1. - IN GENERALE, ESCLUSI GLI AGRICOLI
((Parte di provvedimento in formato grafico))
(2) (5) (5a) ((6))
TABELLA C
(3)
MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO (Art. 20)
UOMINI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D
(3)
MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO (Art. 20)
DONNE
Parte di provvedimento in formato grafico
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 42) che la
modifica ha effetto dal 1 maggio 1968.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 61) che la
sostituzione delle tabelle C) ed D) ha effetto dal 1 gennaio 1969.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, come modificato dal D.L. 2 marzo
1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.
114 ha disposto (con l'art. 21) che sono abrogate, con effetto dal
periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1974, le prime due
classi di contribuzione delle tabelle A) e B) allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
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AGGIORNAMENTO (5a)
L. 3 giugno 1975, n.160 nel modificare le tabelle annesse al D.P.R.
27 aprile 1968, n. 488, ha conseguentemente disposto (con l'art. 21)
che "La quarantesima classe di contribuzione delle tabelle A e B
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 488, e' abolita."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, come modificato dal D.L. 29
luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla L. 26
settembre 1981, n. 537 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A
decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti
minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura
giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte
le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle A e B allegate al
presente decreto".