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Decorrenza dei trattamenti pensionistici
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Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
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Invio delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia
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Lettera A - Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile
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Lettera B - Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
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Lettera C - Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
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Lettera D - Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave
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Lettera E - Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavorotempo determinato cessati dal lavoro
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Modalità e termine di presentazione delle istanze
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Monitoraggio delle domande di pensione
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Settima salvaguardia - 26.300
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Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia
Legge 147 del 5 giugno 1997
Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Vigente al: 27-8-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'accordo fra
Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennita' di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e' incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla presente legge in favore dei lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro.
2. Presso l'INPS e' istituita, per l'intero periodo di validita'
dell'accordo di cui al comma 1, la gestione con contabilita' separata per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede a carico della gestione di cui al comma 2.
4. La corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione, a
norma della presente legge, e' limitata all'esaurimento delle disponibilita' della gestione di cui al comma 2.
Art. 2.
1. I lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati a seguito
di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione determinati ai sensi dell'articolo 3, qualora abbiano svolto in Svizzera un'attivita' soggetta a contribuzione secondo il regime ivi vigente di assicurazione contro la disoccupazione per almeno un anno nei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione. Sono altresi' ammessi ai predetti trattamenti speciali i lavoratori frontalieri per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determinato da motivi economici e comunque non imputabili ai lavoratori stessi.
Art. 3.
1. I lavoratori frontalieri italiani in Svizzera divenuti
disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro hanno diritto ad un trattamento speciale di disoccupazione per una durata massima di trecentosessanta giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, il cui importo giornaliero e' stabilito, per ciascun anno, dal consiglio di amministrazione dell'INPS.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio di
amministrazione dell'INPS determina l'importo provvisorio del trattamento speciale per i casi di disoccupazione che si verificheranno nell'anno successivo. Tale importo e' stabilito in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennita' per malattia e infortunio, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell'anno precedente lo stato di disoccupazione.
3. A decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, in sede di accertamento annuale effettuato dal consiglio di amministrazione dell'INPS, in presenza di eventuali squilibri fra le disponibilita' determinate dalle somme versate dalla Svizzera, nonche' dalle somme di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e le prestazioni erogate per l'anno di riferimento, valutata la consistenza di medio periodo della quota del fondo destinata a riserva, la misura percentuale del 25 per cento di cui al comma 2 viene modificata per gli anni successivi, sentite le organizzazioni sindacali e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma
2, il consiglio di amministrazione dell'INPS tiene conto delle somme versate e di quelle che, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo amministrativo di cui al comma 1 dell'articolo 1, devono essere versate da parte della Svizzera per l'anno considerato nonche' delle somme di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e delle prestazioni erogate in tale anno, dedotte le spese di gestione.
5. Entro i novanta giorni successivi a quello in cui e' pervenuto
da parte della Svizzera il saldo delle somme dovute, il consiglio di amministrazione dell'INPS stabilisce l'importo definitivo del trattamento speciale di disoccupazione. Ove l'importo definitivo risulti superiore a quello calcolato in via provvisoria si procede all'erogazione ai singoli lavoratori della relativa differenza, fermo restando che l'importo giornaliero complessivo non puo' comunque superare il limite massimo ragguagliato a giornate, determinato per l'anno in questione ai sensi del comma 2.
6. Qualora le prestazioni provvisorie risultino erogate in misura
superiore a quella definitivamente dovuta, non si procede ad alcun recupero nei confronti dei beneficiari e la differenza e' posta in detrazione dalle disponibilita' finanziarie accantonate di cui all'articolo 8. In caso di insufficienza di tali disponibilita', l'ulteriore differenza e' coperta con le disponibilita' degli esercizi successivi.
7. L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione
di cui al presente articolo si calcola dividendo per trecentosessanta l'importo di cui al comma 2, moltiplicato per il cambio medio franco svizzerolira rilevato dalla Banca d'Italia nei dodici mesi precedenti lo stato di disoccupazione.
Art. 4.
1. Il trattamento speciale di disoccupazione decorre dal giorno di
iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento e ha termine dopo trecentosessanta giorni.
2. Le domande dirette all'INPS per ottenere le prestazioni di cui
alla presente legge devono essere presentate alla sezione circoscrizionale per l'impiego del luogo di residenza entro sessanta giorni dalla data di iscrizione a detta sezione.
3. Le domande devono essere corredate dallo stato di famiglia del
lavoratore, dal permesso di lavoro frontaliero nonche' dall'attestato del datore di lavoro appositamente predisposto.
4. Il lavoratore frontaliero cui e' stato riconosciuto il diritto
al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla presente legge puo' richiedere l'inserimento nelle liste di mobilita' previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Il relativo onere e' a carico della gestione di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 5.
1. Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di
disoccupazione di cui alla presente legge sono corrisposti gli assegni per il nucleo familiare nella misura e sulla base dei requisiti previsti dal testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni; il relativo onere grava sulle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 6.
1. I periodi di disoccupazione per i quali sono corrisposti i
trattamenti speciali di cui alla presente legge sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e della determinazione della misura della pensione stessa.
2. Il valore retributivo settimanale da accreditare per i periodi
di cui al comma 1 e' determinato secondo i criteri stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
3. Qualora il beneficiario del trattamento speciale non possa far
valere periodi di iscrizione nella assicurazione generale obbligatoria di cui al comma 1, e' attribuita, per ciascuna settimana, la retribuzione media della classe minima della tabella settimanale dei contributi base vigente nel periodo di percezione del predetto trattamento speciale.
4. Alla copertura della contribuzione figurativa si provvede
mediante prelievi dalle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 1, comma 2, ed il relativo importo, calcolato forfettariamente secondo i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' versato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Art. 7.
1. Le spese di amministrazione nonche' quelle bancarie e per
commissioni valutarie relative al trasferimento di quanto dovuto da parte della Svizzera sono a carico delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 8.
1. Le somme rimborsate dalla Svizzera relative al periodo compreso
fra il 1 aprile 1977 e il 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, previa detrazione delle spese di cui all'articolo 7, sono:
a) accantonate, nella misura del 50 per cento della loro
consistenza, a riserva destinata a garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
b) destinate, per la parte eccedente, in quote annue non superiori
al 10 per cento del fondo esistente al 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, alla erogazione delle prestazioni.
2. Le somme rimborsate dalla Svizzera relative ai periodi
successivi al 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge che, per qualsiasi motivo, non abbiano dato luogo alla erogazione di prestazioni, sono accantonate, previa detrazione delle spese di cui all'articolo 7, allo scopo di garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione.
Art. 9.
1. Il trattamento speciale di disoccupazione e' cumulabile con la
pensione anticipata erogata dalla Cassa di compensazione svizzera in relazione a periodi di lavoro svolto in territorio elvetico; in tali casi l'importo complessivo erogabile mensilmente al lavoratore frontaliero non puo' comunque superare l'ammontare del trattamento speciale di disoccupazione.
2. L'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione non e'
cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti maturati in Italia; al lavoratore frontaliero e' data facolta' di optare per il trattamento piu' favorevole.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono
applicabili le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
4. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con
contratto di lavoro stagionale mantengono il diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, come modificata dalla presente legge, nei limiti previsti dell'articolo 7-bis del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
Art. 10.
1. Al fine dell'applicazione della presente legge il termine
"frontaliero" indica il lavoratore italiano titolare di un permesso frontaliero in Svizzera ed i termini "permesso di lavoro per confinanti" e "permesso di lavoro stagionale per confinanti" sono da intendersi equivalenti al termine "permesso di lavoro frontaliero".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Legge 196 del 24 giugno 1997
Norme in materia di promozione dell'occupazione.
Vigente al: 7-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276)) ((12))
------------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha disposto (con l'art. 86,
comma 3) che "In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione
delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24
giugno 1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a),
della medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse
intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla
determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere
temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le
clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle
parti stipulanti o recesso unilaterale."
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 12.
(Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato)
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962,
n. 230, e' sostituito dal seguente:
"Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine
inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro
e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della
retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20
per cento fino al decimo giorno successivo, al 40 per cento per
ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il
ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi
ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si
considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di
dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei
mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando
si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di
lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
del primo contratto".
Art. 13.
(Incentivi alla riduzione e rimodulazione
degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale)
1. L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali. I
contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e
riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni
lavorative in un periodo non superiore all'anno. In attesa della
nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 5-bis del
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17
aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni,
continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento delle
48 ore settimanali di lavoro.
2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto,
anche attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di
lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, sono stabilite misure di riduzione o
rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entita'
della riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro determinate
contrattualmente. Tali misure verranno attuate secondo criteri e
modalita' stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento
alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario,
rispettivamente, fino a ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a
trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino
a quaranta ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando
l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche
con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. In sede
di prima applicazione, per i primi due anni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati
prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo
preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad
incremento dell'organico o la trasformazione di contratti di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione
di esuberi di personale.
3. I benefici concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con
quelli previsti dall'articolo 7 del decreto- legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, per i quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate
allo scopo. Al comma 1 del citato articolo 7 le parole: "fino al 31
dicembre 1995" sono soppresse.
4. Con il decreto di cui al comma 2 e' stabilita la maggiore
misura della riduzione delle aliquote contributive prevista al comma
2, nei seguenti contratti a tempo parziale:
a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese
situate nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n.
2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni,
ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, con lavoratori inoccupati di eta' compresa tra
i diciotto e i venticinque anni e residenti nelle predette aree;
b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati
i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei
successivi tre anni i requisiti di accesso al trattamento
pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con
contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non
inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati
o disoccupati di eta' inferiore a trentadue anni;
c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici
precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo
almeno due anni di inattivita';
d) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego
di lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del
territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani
e dei beni culturali;
e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che
abbiano provveduto ad attuare interventi volti al risparmio
energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della legge 9
gennaio 1991, n. 10.
5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2
il Governo procede ad una valutazione, con le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti degli interventi
di cui al presente articolo sui comportamenti delle imprese
fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti
di lavoro a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l'impegno
finanziario di cui al presente articolo, e ne riferisce al
Parlamento.
6. Le misure previste nel presente articolo possono essere
attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come incrementato ai sensi
dell'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
nella misura di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494
miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1999, nonche' ai sensi dell'articolo 25 della presente
legge. Per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, tale limite non potra' superare 400 miliardi di
lire. Per i successivi anni il limite e' determinato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo,
ripartendone la destinazione tra gli incentivi alla riduzione e
rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a
tempo parziale.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 2000, N. 61)).
Art. 14.
(Occupazione nel settore della ricerca)
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi
annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima
amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai
provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni; legge lo marzo 1986, n. 64, e successive
modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n.
488; articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451 decreto-legge
23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22
novembre 1994, n. 644; decreto- legge 31 gennaio 1995, n. 26, e
relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto- legge 8
febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995,
n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di
conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; puo'
essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e
medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli
articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi
finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di
laureati e di dottori di ricerca ad attivita' di ricerca, con la
stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo
parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata
predeterminata.
2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti
pubblici di ricerca e delle universita' e in attesa del riordino
generale del settore, e' consentito agli enti e agli atenei medesimi,
in via sperimentale, nell'ambito di attivita' per il trasferimento
tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori,
tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11
marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonche' presso i
soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n.
317.
3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del
rapporto di lavoro con l'ente o con l'ateneo assegnante, con
l'annesso trattamento economico e contributivo. E' disposta su
richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo
assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro
anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti,
che regolano le funzioni, nonche' le modalita' di inserimento dei
lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto
assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a
titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente
o dall'ateneo assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di
ricerca distaccati.
4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime
risorse di cui alla predetta disposizione, nonche', dall'anno 1999 e
con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad
essi destinati, possono essere altresi' concesse agli enti pubblici
di ricerca e alle universita', i quali procedano alle assegnazioni in
distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei
contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura
determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti
dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di
titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di
ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo
parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una
sola volta, per attivita' di ricerca.
5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di
presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di
integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione
per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree
territoriali interessate nel rispetto delle finalita' stabilite dal
decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di
conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilita' di
cofinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e
dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del
personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco
temporaneo, nonche' apposite modalita' di monitoraggio e di verifica.
((7))
-----------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma
4, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato "A decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo
6, comma 2".
Art. 15.
(Contratto di formazione e lavoro)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "fondazioni," sono inserite le
seguenti: "enti pubblici di ricerca";
b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nelle
aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del
Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di
trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti
di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per
i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle
di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il
lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga
illegittimamente licenziato, il datore di lavoro e' tenuto alla
restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto
periodo".
2. La Commissione regionale per l'impiego puo' deliberare, ai
sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto- legge lo ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e
lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti
previsti dai contratti collettivi nazionali.
3. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 60
miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno
1998.
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167))
Art. 17
(Riordino della formazione professionale)
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunita'
di formazione ed elevazione professionale anche attraverso
l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema
scolastico ((e universitario)) e con il mondo del lavoro e un piu'
razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie,
destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la
semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica
della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali
rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione
e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti princlpi e
criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di
natura regolamentare costituenti la prima fase di un piu' generale,
ampio processo di riforma della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento
per migliorare la qualita' dell'offerta di lavoro, elevare le
capacita' competitive del sistema produttivo, in particolare con
riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e
incrementare l'occupazione, attraverso attivita' di formazione
professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle di-
verse realta' produttive locali nonche' di promozione e aggiornamento
professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci
di cooperative, secondo modalita' adeguate alle loro rispettive
specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso
il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo
tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il
momento dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto dei
giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attivita' di formazione professionale da
parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con
istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti
predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5
dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli
interventi di formazione dei lavoratori (( e degli altri soggetti di
cui alla lettera a) )) nell'ambito di piani formativi aziendali o
territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico
riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di
lavoro, di lavoratori collocati in mobilita', di lavoratori
disoccupati per i quali l'attivita' formativa e' propedeutica
all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno
in uno o piu' fondi nazionali, articolati regionalmente e
territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico
e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresi'
essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del
comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle
modalita' di certificazione delle competenze acquisite con la
formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di
intervento predisposti ((dalle regioni)), la formazione e la
mobilita' interna o esterna al settore degli addetti alla formazione
professionale nonche' la ristrutturazione degli enti di formazione e
la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di
migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei
sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi
saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale nell'ambito delle disponibilita', da preordinarsi
allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
((g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale
sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 56
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di
cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello nazionale anche
attraverso parametri standart con deferimento ad atti delle
amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura
integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di
specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari
emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla
possibilita' di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione
delle sedi operative ai fini dell'accreditamento));
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate,
a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o piu' decreti, sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per le
pari opportunita', del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di
acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei
relativi cofinanziamenti nazionali e' istituito presso il Ministero
del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale
per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il fondo di cui al comma 3 e' alimentato da un contributo a
carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati,
nonche', per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che
gravera' sulle disponibilita' derivanti dal terzo del gettito della
maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di
rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo
sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge
n. 845 del 1978.
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di cui al
comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali,
erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilita'
sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del
regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993,
accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto
le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma
3. Con il medesimo decreto e' individuata l'aliquota del contributo a
carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare
sull'importo del finanziamento concesso, che puo' essere
rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio
finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo
dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.
Art. 18.
(Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini
pratici e stages a favore di soggetti che hanno gia' assolto
l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilita' di promozione delle iniziative, nei limiti delle
risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su
proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a
partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di
lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente
determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle
iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego
e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; universita'; provveditorati agli studi; istituzioni
scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che
rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di
formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o
operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunita' terapeutiche, enti
ausiliari e cooperative sociali, purche' iscritti negli specifici
albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per
disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di
orientamento e di formazione, con priorita' per quelli definiti
all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni
intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di
lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti
di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a
ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da
modulare in funzione della specificita' dei diversi tipi di utenti:
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i
tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la
responsabilita' civile e di garantire la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attivita'; nel caso in cui
i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, il datore di lavoro ospitante puo' stipulare la predetta
convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attivita'
svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico
di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per
l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilita' di ammissione, secondo modalita' e criteri
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo
scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri
finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al
presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese
di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi
compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi
alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del
tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilita' dei soggetti portatori di handicap impiegati
nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, purche' gli stessi tirocini siano oggetto di
convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.
Art. 19.
(Regioni a statuto speciale e province
autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano esercitano nelle materie di cui agli articoli 16, 17 e
18 le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione.
Art. 20.
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il
Ministero per i beni culturali e ambientali e' autorizzata la spesa
per il 1997 di lire 26 miliardi.
2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili
trovano applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti e
realizzati dagli enti pubblici del comparto, volti ad utilizzare
ricercatori e tecnici di ricerca che beneficiano o hanno beneficiato
di trattamenti di integrazione salariale o di mobilita'. Nel caso di
lavoratori i quali, all'atto dell'impiego in lavori socialmente utili
nel campo della ricerca, non fruiscono di alcun trattamento
previdenziale, puo' essere prevista una durata del progetto fino ad
un massimo di ventiquattro mesi. L'onere relativo all'erogazione del
sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto- legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' posto a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse a tale fine
preordinate.
3. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge lo
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "dalla legge 29 marzo 1995, n.
95," sono inserite le seguenti: "anche con capitale sociale non
inferiore a 500 milioni di lire".
4. Per la costituzione di societa' miste di cui all'articolo 4
del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e per la
realizzazione delle attivita' da affidare alle societa' medesime, e'
autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 45 miliardi in favore
del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui una quota di
lire 1,5 miliardi destinata alla partecipazione al capitale sociale.
Al relativo onere si fa fronte con le risorse derivanti dai mutui di
cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
Art. 21.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge
n. 510 del 1996 e all'articolo 2 della legge n. 549 del 1995)
1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge lo ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le risorse
del Fondo per l'occupazione di cui al periodo precedente, assegnate
al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'attivazione dei progetti di lavori
socialmente utili, non impegnate nell'esercizio finanziario di
competenza potranno esserlo in quello successivo".
2. Dopo il comma 12 dell'articolo 1 del citato decreto- legge n.
510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del
1996 e' inserito il seguente:
"12-bis. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori
socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di
mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
senza approvazione delle liste medesime da parte delle competenti
Commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento e' disposto dal
responsabile della Direzione regionale del lavoro, su segnalazione
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le quali inviano
tempestivamente i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei
lavoratori impegnati in lavori socialmente utili".
3. Al comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510
del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti nominativi
vengono altresi' comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale alla Commissione regionale per l'impiego".
4. Al comma 24 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I predetti
nominativi vengono altresi' comunicati dalle imprese alla Commissione
regionale per l'impiego".
Art. 22.
(Delega al Governo per la revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili)
1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-
legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, il Governo, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare entro i
termini di cui al predetto comma 1 un decreto legislativo che dovra'
essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione, previa intesa con le regioni, dei prevalenti
settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con
particolare riguardo:
1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo
all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e
recupero di tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad
interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;
2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;
3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;
4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di
impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;
5) alla manutenzione del verde pubblico;
6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
7) al miglioramento della rete idrica;
8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
9) alle operazioni di recupero e bonifica di aree industriali
dismesse;
10) al recupero e risanamento dei centri urbani;
11) alla tutela degli assetti idrogeologici;
12) alle aree protette e ai parchi naturali;
b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con cio'
intendendosi le categorie di lavoratori nonche' soggetti inoccupati
da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;
c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori
dei piani di lavori socialmente utili;
d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori
socialmente utili;
e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti
previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di lavori
socialmente utili;
f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di
societa' miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di
durata temporale di regime di appalti o convenzioni protette in
materia di svolgimento di lavori socialmente utili, da parte delle
stesse;
g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle
societa' miste di cui alla lettera f) successivamente alla
conclusione dei periodi di attivita' svolte dalle stesse in regime di
appalti o convenzioni protette.
2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresi'
prevista la costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa
finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili.
3. Lo schema di decreto legislativo dovra' essere trasmesso alle
competenti Commissioni parlamentari al fine della espressione del
parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Art. 23.
(Disposizioni in materia di contratti
di riallineamento retributivo)
1. All'articolo 5 del decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Al
fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la
regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti
nei territori individuati dall'articolo 1 della legge lo marzo 1986,
n. 64, e' sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare
retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389";
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "di
fiscalizzazione" sono inserite le seguenti: "di leggi speciali in
materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative" e sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "I provvedimenti di esecuzione in corso,
in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del
riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti
da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le
obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere
accessorio. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai
lavoratori ai fini del riconoscimento della parita' di trattamento
retributivo";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano stipulato gli
accordi di cui al comma 2, nella loro qualita' di soggetti indicati
nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, obbligati
all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da
essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione
ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, sono ammesse a
versare, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine finale
concesso dal comma 2 per la stipula degli accordi, senza applicazione
di sanzioni e interessi, le maggiori ritenute relative ai compensi,
risultanti dai suddetti accordi, effettivamente corrisposti fino alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, entro lo stesso termine, detti soggetti sono
ammessi a presentare, per ciascun periodo di imposta cui si riferisce
il versamento delle ritenute relative ai compensi e senza
applicazione di sanzioni, dichiarazioni integrative per rettificare
quelle gia' presentate utilizzando i modelli di dichiarazione
approvati per gli stessi periodi di imposta con decreto del Ministro
delle finanze.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui al
comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la
punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.
516, nei limiti delle integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione integrativa di
cui al comma 3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa sui
percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Le
dichiarazioni integrative non costituiscono titolo per la
deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e al
presente comma si applicano anche se le violazioni sono gia' state
rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, a titolo di
soprattasse, pene pecuniarie e interessi. Le controversie pendenti e
quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione
delle dichiarazioni integrative, concernenti i compensi di cui al
comma 3-bis, corrisposti fino alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono estinte mediante ordinanza
subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di
imposta, alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario
presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica,
della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la
consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di
trasmissione della dichiarazione stessa, nonche' della ricevuta ed
attestato di versamento delle ritenute";
d) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
"La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei
contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle imprese
di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, e' quella
fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore al 25 per
cento del minimale e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da
adeguare, entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali di
retribuzione giornaliera, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La presente disposizione deve
intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla
corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui
al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6,
commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389. Per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il
versamento dei predetti contributi e l'intero importo del minimale di
cui al citato decreto-legge n. 338 del 1989, possono essere
accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e della misura
della pensione, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo
delle risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalita'
per il riconoscimento dei predetti accrediti di contributi
figurativi";
e) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. All'atto del definitivo riallineamento retributivo ai livelli
previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro,
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative, alle imprese di cui al comma 1 sono riconosciuti,
per i lavoratori interessati dagli accordi di recepimento, gli
incentivi previsti per i casi di nuova occupazione dalle norme
vigenti alla data della completa applicazione dei contratti
collettivi".
2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto- legge
lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, decorrono dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)).
Art. 24.
(Disposizioni riguardanti soci
delle cooperative di lavoro)
1. Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 80; restano salvi e conservano la loro efficacia ai
fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi
rimborsati saranno restituiti dagli organismi cooperativi all'ente
previdenziale senza aggravio di oneri accessori entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo
comma, numero 7o, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e
successive modificazioni, i lavoratori soci di cooperative di lavoro
sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria ai fini dell'erogazione, per i settori non agricoli, del
trattamento ordinario di tale assicurazione e del trattamento
speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n.
427, e successive modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del
trattamento ordinario che dei trattamenti speciali di cui alle leggi
8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. I contributi
relativi alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e conservano
la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni.
3. ((L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini
dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non determina la
perdita dello stato di socio della cooperativa)).
4. Le disposizioni in materia di indennita' di mobilita' nonche'
di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si intendono
estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le
attivita' comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di
applicazione della disciplina relativa all'indennita' di mobilita'
stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione.
L'espletamento della relativa procedura di mobilita', estesa
dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del
programma di mobilita'. Conservano la loro efficacia ai fini delle
relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
5. E' confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma
2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602,
nonche' dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse
dalla predetta assicurazione.
6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione
fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli
ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di societa' cooperative.
Art. 25.
(Mutui per la realizzazione di politiche per il lavoro)
1. Per la realizzazione delle politiche per il lavoro ed in
particolare per gli interventi a carico del Fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo di cui
all'articolo 1-ter del medesimo decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, nonche'
per gli interventi previsti dall'articolo 9-septies del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, il Ministro del tesoro e' autorizzato a
contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, il
cui ammortamento e' a totale carico dello Stato a decorrere dal 1998.
Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreto del Ministro
del tesoro, sulla base del riparto operato con deliberazione del CIPE
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, agli
appositi capitoli dello stato di previsione delle Amministrazioni
interessate.
2. La societa' per l'imprenditorialita' giovanile s.p.a.,
costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, puo'
istituire fondi di garanzia a favore dei beneficiari degli interventi
da essa effettuati, per l'attuazione dei quali e' autorizzata la
spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si
provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai mutui di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. La predetta
societa', per le medesime finalita', e' ammessa a costituire societa'
in ambito regionale aventi identica ragione sociale, conservando la
maggioranza assoluta del capitale sociale per un periodo minimo di
due anni.
3. I contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203,
lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono avere ad
oggetto anche interventi nel settore turistico.
Art. 26.
(Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno)
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario
di lavori di pubblica utilita' e di borse di lavoro, da attuare entro
il 31 dicembre 1997 nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia,
Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonche'
nelle province nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione,
secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1996, e'
superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) destinazione del piano a favore di giovani, di eta' compresa
tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima occupazione, iscritti da piu'
di trenta mesi nelle liste di collocamento, ferme restando le
condizioni previste dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto
ingiustificato di offerte di lavoro;
b) ripartizione delle risorse per regioni tenendo conto del tasso
di disoccupazione giovanile di lunga durata e suddivisione delle
risorse stesse, in modo equilibrato, tra progetti di lavori di
pubblica utilita' e di borse di lavoro entro il mese di novembre
1997; possibilita' di revisione di tale suddivisione, su proposta
delle Commissioni regionali per l'impiego, sulla base della verifica
dell'andamento del piano straordinario, per garantire comunque il
raggiungimento degli obiettivi;
c) durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilita' e nelle
borse di lavoro non superiore a dodici mesi;
d) definizione delle procedure attuative del piano straordinario
con modalita' e tempi tali da realizzare l'avviamento al lavoro di
almeno 100.000 giovani inoccupati di cui al presente comma entro il
31 dicembre 1997.
2. Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilita', il decreto
legislativo di cui al comma 1 dovra' altresi' osservare i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) attuazione dei nuovi progetti, temporalmente determinati, nei
settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura
dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione
degli spazi urbani e dei beni culturali, mediante le modalita'
stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
ivi compresa la possibilita' di ricorso ad interventi sostitutivi in
caso di inerzia nell'attivazione dei progetti ovvero di mancata
esecuzione degli stessi; ambiti e tipologia dei progetti saranno
definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali;
b) ammissibilita' dei soli progetti, presentati entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1, che prevedano, a favore dei lavoratori interessati,
l'impegno a realizzare nuove attivita' stabili nel tempo, anche nel
settore del lavoro autonomo, nonche' i contenuti formativi ad esse
funzionali; a tal fine, individuazione delle agenzie di promozione di
lavoro e di impresa incaricate dell'attivita' di assistenza tecnico-
progettuale agli enti proponenti, con il rilascio di un'apposita
attestazione, valida come requisito per la presentazione dei
progetti.
3. Per quanto riguarda le borse di lavoro, il decreto legislativo
di cui al comma 1 dovra' altresi' osservare i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) possibilita' di svolgere le borse di lavoro presso imprese
appartenenti ai settori di attivita' individuati dalle classi D, H,
I, J e K della classificazione ISTAT 1991 delle attivita' economiche
che non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti, con
almeno due dipendenti e non piu' di cento, in misura non superiore al
numero dei dipendenti e comunque a dieci e a condizione che i giovani
impegnati nelle borse di lavoro siano ad incremento del personale
occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti; la
medesima possibilita' e alle medesime condizioni e' consentita alle
imprese appartenenti ai settori di attivita' individuati dalla classe
G della predetta classificazione, con almeno cinque dipendenti e non
piu' di cento;
b) determinazione della durata delle borse di lavoro, fermo
restando il termine di cui alla lettera c) del comma 1, in rapporto
alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle imprese,
escludendo le attivita' con carattere di stagionalita', e ai livelli
di scolarita' dei giovani;
c) corresponsione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4,
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato
dal decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; erogazione del
sussidio ai giovani da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), subordinatamente all'attestazione mensile da parte
dell'impresa della effettiva partecipazione alle attivita' previste,
con predisposizione di procedure automatiche di accesso ai benefici,
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo
di cui al comma 7, da parte delle imprese ammesse, tra quelle che
abbiano presentato apposita dichiarazione di disponibilita' all'INPS
entro termini prefissati, anche tramite le organizzazioni datoriali
di categoria;
d) riconoscimento, in caso di assunzione a tempo indeterminato al
termine della borsa di lavoro, degli incentivi previsti in casi di
nuova occupazione dalle norme vigenti alla data dell'assunzione.
4. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione.
5. Il terzo periodo del comma 20 dell'articolo 1 del decreto-
legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, non trova applicazione relativamente
agli interventi attuati nei territori di cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono stabiliti modalita' e criteri per il rimborso, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma
7, degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano attivato
tirocini di orientamento o formativi ai sensi di disposizioni di
legge vigenti.
7. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo sono
preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi
per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998. Le somme non impegnate
nell'esercizio finanziario di competenza possono esserlo in quello
successivo.
Art. 26-bis.
(Disposizioni fiscali).
1. I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il
soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo e' tenuto a
corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f),
all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente
sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono
intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale gia'
applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate, ne e'
consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto n.
633 del 1972.
((12))
------------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha disposto (con l'art. 86,
comma 3) che le disposizioni di cui al presente articolo si intendono
riferite alla disciplina della somministrazione prevista dal citato
decreto.
Art. 27.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:
a) degli articoli 15, 16 e 20 valutati complessivamente in lire
271 miliardi per l'anno 1997, in lire 490 miliardi per l'anno 1998 e
in lire 670 miliardi per ciascun anno a decorrere dall'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) degli articoli 23 e 24, valutati in lire 50 miliardi per
l'anno 1997 e in lire 90 miliardi annui a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30;
c) dall'articolo 25, pari a lire 105 miliardi per l'anno 1998 ed
a lire 175 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013, si
provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni
per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando, quanto a lire 70
miliardi per l'anno 1998 ed a lire 140 miliardi per l'anno 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; quanto a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e
1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 giugno 1997
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Flick
Legge 449 del 27 dicembre 1997
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
Vigente al: 6-12-2013
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA
CAPO I
INCENTIVI ALLO SVILUPPO
E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE
SVANTAGGIATE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del
patrimonio edilizio
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare,
una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle
stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti
comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del
codice civile, nonche' per la realizzazione degli interventi di cui
alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e
sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione
delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi
della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti
elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971,
n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le
medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi
relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
anche a proprieta' comune, alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a
favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le
persone portatrici di handicap in situazioni di gravita', ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di
opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici
con particolare riguardo all'installazione di impianti basati
sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione
di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni
domestici. Gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli
edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono
essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole
unita' immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui
al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni gia' previste
sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939,
n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per
cento.
1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese sostenute per
la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio nonche' per la
realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in quote
costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro
periodi d'imposta successivi. E' consentito, alternativamente, di
ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di
pari importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche mediante
l'intervento di banche o della societa' Poste Italiane Spa, in
funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e
contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unita'
sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626,
e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni,
prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal
diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo
sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia
stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta
comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se
dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni
possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche
inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano
interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata
e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo
d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello
successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per
quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1°
gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 36 per cento.
7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono
stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni
previste dai precedenti commi ((possono essere utilizzate)) dal
venditore ((oppure possono essere trasferite)) per i rimanenti
periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica
dell'unita' immobiliare.
8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le
risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per
lo stesso impiego e con le stesse modalita' di cui alla medesima
lettera b).
9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
"40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato
domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai
sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo
della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine
previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e
successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei
termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n.
724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione
dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere
entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni
dell'obbligo di pagamento.
41. E' ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un
massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli
interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data
di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in
scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della
prima rata allegando l'attestazione del versamento della prima rata
medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria e subordinato all'avvenuto pagamento
dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli
interessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni".
10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione
preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere
di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione
della compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per i
quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche
competenze dell'amministrazione stessa.
11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti
all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo il numero 127-undecies) e' inserito il seguente:
"127-duadecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;".
ART. 2.
(Trasferimento di alloggi ai comuni).
1. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprieta' dello
Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per
sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati
agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi,
possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in
proprieta' dei comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal
secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale
sono esenti da imposte.
2. E' fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario, alla
data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto degli
alloggi di cui al comma 1 alle condizioni previste dalle norme
vigenti in materia alla medesima data.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli alloggi di
servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con
particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti.
ART. 3.
(Detrazione di interessi passivi pagati
in dipendenza di mutui).
1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo
non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi
oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni
alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma".
2. All'articolo 5 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause
diverse dalle dimissioni volontarie, i mutuatari hanno facolta' di
optare per l'estinzione anticipata del residuo debito ovvero per la
continuazione del pagamento delle rate residue alle medesime
condizioni e con l'applicazione dei medesimi criteri previsti per i
lavoratori dipendenti".
Art. 4.
Incentivi per le piccole e medie imprese
1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18
settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1
ottobre 1997, in conformita' alla disciplina comunitaria, che dal 1
ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti e'
concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998,
un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il
primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei
successivi. Il credito di imposta non puo' comunque superare
l'importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre
periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle (( . . . ))
aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli
per i quali la Commissione delle Comunita' europee ha riconosciuto la
necessita' di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997,
confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997:
a) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 17 MAGGIO 1999, N. 144));
b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 17 MAGGIO 1999, N. 144));
c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 17 MAGGIO 1999, N. 144));
d) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 17 MAGGIO 1999, N. 144)).
3. ((Per le isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna,
appartenenti ai territori di cui al comma 2 )) possono essere
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, previa
deliberazione del CIPE, variazioni dei crediti di imposta di cui al
comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto
sopportati dalle imprese ivi localizzate.
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del
reddito imponibile ed e' comunque riportabile nei periodi di imposta
successivi, puo' essere fatto valere ai fini del versamento
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA) anche in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 1uglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei
quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non e'
rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di
imposte ad altro titolo spettante.
5. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione
che:
a) l'impresa di cui al comma 1, anche di nuova costituzione,
realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e
indeterminato. Per le imprese gia' costituite al 30 settembre 1997,
l'incremento e' commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale
data;
b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attivita' che non
assorbono neppure in parte attivita' di imprese giuridicamente
preesistenti ad esclusione delle attivita' sottoposte a limite
numerico o di superficie;
c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove
assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali in societa' controllate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto;
e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento
o di mobilita' oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei
territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e
successive modificazioni;
f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i
soggetti assunti;
h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come
definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera i), del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre
1995, n. 527, e successive modificazioni.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite anche le procedure di controllo in funzione del
contenimento dell'evasione fiscale e contributiva prevedendosi
altresi' specifiche cause di decadenza dal diritto al credito.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non
formali, e per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a
lire tre milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di
lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni,
commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente
articolo, le agevolazioni sono revocate, si fa luogo al recupero
delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e si
applicano le relative sanzioni.
8. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo
pieno con scadenza almeno triennale i crediti d'imposta di cui al
comma 1 spettano nella misura del 50 per cento; per le assunzioni con
contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, spettano in
misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale e sono concedibili per un numero massimo di
cinque dipendenti.
9. I crediti di imposta di cui al comma 1 possono essere
incrementati di un milione di lire qualora le imprese beneficiare:
a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit
previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29
giugno 1993;
b) abbiano aderito ad accordi di programma per la riduzione delle
emissioni inquinanti;
c) producano prodotti che possiedono il marchio di qualita'
ecologica previsto dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del
23 marzo 1992;
d) rientrino tra le imprese classificate alle lettere a) e c) del
primo comma del l'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e
abbiano provveduto all'adeguamento alle norme di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, 7, 8 e 9 non si
applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della
Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06. Le agevolazioni
previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai
sensi della predetta comunicazione purche' non venga superato il
limite massimo previsto nel comma 1.
11. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle
quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse
finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme,
iscritte all'unita' previsionale di base "Devoluzione di proventi"
dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti
di imposta di cui al comma 1.
13. Il primo periodo del nono comma dell'articolo 9 del decreto-
legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1982, n. 887, e' sostituito dal seguente: "A favore
delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel
settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri
soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo
sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la
concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, e'
concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le
disponibilita' del fondo di garanzia".
14. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato
al 31 dicembre 1997 dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649,
e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative minori
entrate provvede la Cassa per la piccola proprieta' contadina,
mediante versamento, previo accertamento da parte della
Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
15. Le agevolazioni previste per i progetti relativi all'avvio di
attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati di cui
all'articolo 9-septres del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
sono estese alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda
e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote
che il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate
allo sviluppo delle aree depresse, riserva alle aree di cui al
periodo precedente in una percentuale non superiore al 25 per cento
delle risorse destinate per analoghe finalita' alle aree di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive
modificazioni.
16. Per i soggetti di eta' inferiore a 32 anni che si iscrivono per
la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella
degli esercenti attivita' commerciali nel periodo dal 1 gennaio 1998
al 31 dicembre 1998 il versamento dei contributi dovuti per i due
anni successivi all'iscrizione puo' essere differito a domanda per un
importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per
le gestioni predette. Il versamento differito dei contributi e'
effettuato nei quattro anni successivi alla data di cessazione del
beneficio e ripartito in misura uniforme in ciascuno degli anni del
quadriennio. Le modalita' di attuazione della presente disposizione
ed il tasso di interesse di differimento, da stabilire tenendo conto
di quelli medi degli interessi sui titoli del debito pubblico, sono
definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
17. Alle imprese gia' beneficiarie dello sgravio contributivo
generale previsto, da ultimo, dall'articolo 27, comma 1, del decreto-
legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, operanti nelle regioni Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, e' concesso a
decorrere dal periodo di paga dal 1 dicembre 1997 fino al 31 dicembre
2001 un contributo, sotto forma capitaria, per i lavoratori occupati
alla data del 1 dicembre 1997 che abbiano una retribuzione imponibile
ai fini pensionistici non superiore a lire 36 milioni su base annua
nell'anno solare precedente. Il contributo spetta altresi', fermo
restando il requisito retributivo anzidetto, per i lavoratori assunti
successivamente al 1 dicembre 1997 a seguito di turn-over ed
escludendo i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi
precedenti all'assunzione.
18. Il contributo capitario di cui al comma 17 e' concesso nella
misura annua di seguito indicata ed e' corrisposto in quote mensili
fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i
contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e
assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo
riferito a ciascun lavoratore interessato: lire 1.600.000 fino al 31
dicembre 1998; lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999, lire
1.150.000 fino al 31 dicembre 2000, lire 1.050.000 fino al 31
dicembre 2001.
19. Il contributo di cui al comma 17 non trova applicazione nei
confronti dei dipendenti delle imprese del settore della costruzione
navale, dei settori disciplinati dal Trattato CECA. Per il settore
delle fibre sintetiche e per il settore automobilistico, quale
definito nella "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
all'industria automobilistica" (97 C279/01) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee C 279 del 15 settembre 1997, il
predetto contributo trova applicazione nei confronti delle stesse
categorie di lavoratori e con gli stessi criteri e modalita' di cui
ai commi 17 e 18, alle seguenti condizioni: per ciascuna impresa
l'ammontare complessivo del contributo non puo', comunque, superare
il tetto massimo annuale di 50.000 ECU; la concessione del contributo
dovra' avvenire in conformita' alla disciplina degli aiuti de minimis
prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunita'
europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee C 68 del 6 marzo 1996; qualsiasi altro aiuto
supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de
minimis non deve far si' che l'importo complessivo degli aiuti de
minimis di cui l'impresa beneficia ecceda il limite di 100.000 ECU in
un periodo di tre anni.
20. Al contributo di cui al comma 17 si applicano le disposizioni
di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell'articolo 6 del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-
legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23
della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il contributo stesso e'
alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni
previdenziali ed assistenziali ad eccezione della fiscalizzazione
degli oneri sociali.
21. Per i nuovi assunti nei periodi di cui al comma 17
successivamente al 30 novembre 1997 e al 30 novembre 1998 ad
incremento, rispettivamente, delle unita' effettivamente occupate
alle stesse date, nelle imprese di cui al comma 17, lo sgravio
contributivo di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n.
183, e' riconosciuto, esclusivamente per le attivita' svolte nei
territori indicati nel predetto comma 17, con l'aggiunta di quelli
dell'Abruzzo e del Molise, in misura totale dei contributi dovuti
all'INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di un anno
dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni
assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
22. L'onere derivante dall'applicazione dei commi da 17 a 21, che
e' rimborsato dallo Stato all'INPS sulla base di apposita
rendicontazione, e' pari a lire 1.440 miliardi per l'anno 2000 ed a
lire 950 miliardi per l'anno 2001.
ART. 5.
(Incentivi per la ricerca scientifica).
1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della
disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime
destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo
17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne
l'attivita' di ricerca anche avviando nuovi progetti, e' concesso, a
partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito
di imposta pari:
a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno,
anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo di 60
milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato
di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea,
conseguito anche all'estero, nonche' di laureati con esperienza nel
settore della ricerca;
b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per
attivita' di ricerca commissionata ad universita', consorzi e centri
interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni,
Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia
spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente
attivita' di ricerca scientifica, laboratori di cui all'articolo 4
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' degli importi per
assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la
frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo
programma di ricerca sia concordato con il soggetto di cui al
presente comma.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), sono concesse
ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel territorio nazionale a
condizione che:
a) il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione,
realizzi, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un
incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto
all'anno precedente, comprendendovi anche i dipendenti assunti a
tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per i
soggetti beneficiari gia' costituiti al 30 settembre 1997,
l'incremento e' commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale
data;
b) si verifichino le fattispecie di cui all'articolo 4, comma 5,
lettere b), c), d),((e), senza la limitazione all'ambito territoriale
di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive
modificazioni, nonche' g) )).
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), sono concesse
ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio
nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui al predetto
comma 1, lettera b), si riferisca ad atto stipulato nei periodi di
imposta a partire da quello in corso al 1 gennaio 1998 e negli stessi
periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento netto dei
predetti importi.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), possono essere
concesse anche ad altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice
civile, non comprese nella definizione di cui al comma 1, a
condizione che l'importo assegnato annualmente alla copertura delle
medesime agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato
prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento
in ricerca sia aggiuntivo ai sensi della disciplina comunitaria
vigente per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, secondo
modalita' attuative e parametri di riferimento determinati dai
decreti di cui al predetto comma 7.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione
delle Comunita' europee 96/C68/06. Le agevolazioni di cui al presente
articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per la
stessa finalita' da norme nazionali o regionali ad eccezione di
quelle previste dall'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
e successive modificazioni, e dall'articolo 13 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997. n. 140, secondo misure determinate dai decreti di cui al
comma 7 del presente articolo. I predetti decreti possono altresi'
determinare la cumulabilita' delle agevolazioni di cui al presente
articolo con benefici concessi ai sensi della comunicazione della
Commissione delle Comunita' europee di cui al presente comma, purche'
non sia superato il limite massimo per soggetto beneficiario di cui
al comma 1, lettera a), relativamente al credito di imposta ivi
previsto.
6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo
le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 6 e 7.
7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, emanati di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono determinati le modalita' di attuazione
del presente articolo, nonche' di controllo e regolazione contabile
dei crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto
beneficiario delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera b),
nonche' possono essere rideterminati gli importi dei crediti di
imposta di cui al comma 1, lettere a) e b). Gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo, per quanto concerne gli
interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle quote di
cui all'articolo 4, comma 11; per quanto riguarda gli interventi
sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle
quote di cui all'articolo 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico
delle disponibilita' di cui al fondo speciale per la ricerca
applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n.
1089, e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite quote
non superiori a lire 80 miliardi annui e secondo modalita' determi-
nate nei decreti di cui al presente comma, allo scopo non assegnando
specifici stanziamenti per le finalita' di cui all'articolo 10 della
predetta legge n. 46 del 1982.
8. All'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al camma 1, dopo le parole: "19 dicembre 1992, n. 488;" sono
inserite le seguenti: "articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994,
n. 451";
b) al comma 2, dopo le parole: "degli enti pubblici di ricerca"
sono inserite le seguenti: " e delle universita'" e dopo le parole: "
consentito agli enti" sono inserite le seguenti: "e agli atenei";
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "rapporto di lavoro
con l'ente" sono inserite le seguenti: "o con l'ateneo" e al terzo
periodo, dopo le parole: "corrisposto dall'ente", sono inserite le
seguenti: "o dall'ateneo";
d) al comma 4, le parole da: "nonche' per l'anno 1998" fino a:
"n. 451" sono sostituite dalle seguenti: "nonche', dall'anno 1999 e
con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad
essi destinati" e dopo le parole: "enti pubblici di ricerca" sono
inserite le seguenti: "e alle universita'".
Art. 6.
Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature
informatiche da parte delle universita' e
delle istituzioni scolastiche
1. Alle universita' e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un personal com-
puter multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e
software, e' riconosciuto un contributo statale pari a lire 200.000,
sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di
acquisto di pari importo. Il contributo e' corrisposto dal venditore
mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore
recupera l'importo del contributo quale credito di imposta, fino alla
concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte
sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in
quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli
importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in
compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.((14))
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno disciplinate le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, ivi comprese le modalita' di ammissione al beneficio,
nonche' le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di
decadenza dal diritto al contributo.
3. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, adotta
provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunita' di accesso
alla rete INTERNET, anche al fine di evitare discriminazioni di tipo
territoriale.
4. Il contributo di cui al presente articolo e' erogato nel limite
massimo di dieci miliardi di lire.
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 6, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 ottobre
1999."
ART. 7.
(( (Incentivi territoriali) ))
((1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai
contratti d'area, ai patti territoriali e ai contratti di programma
che siano stipulati nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione
delle Comunita' europee ha riconosciuto la necessita' dell'intervento
con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n.
SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, nonche' ad altri accordi di
programmazione negoziata, sono concessi i benefici fiscali di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato
e integrato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto
1997, n. 266, secondo le procedure ivi previste e nei limiti, alle
condizioni e per le spese ammissibili di cui al decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni. I
soggetti beneficiari dell'incentivazione automatica devono indicare,
all'atto dell'attribuzione del finanziamento, l'incremento di
dipendenti che esso comporta. Per il riconoscimento del beneficio
fiscale di cui al presente articolo e' riservata, nell'ambito delle
risorse destinate agli interventi di cui al citato articolo 1 del
decreto-legge n. 244 del 1995, una specifica quota da porre a carico
dello stanziamento riservato dal CIPE per i contratti d'area e per
gli altri accordi di programmazione negoziata in sede di riparto
delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree
depresse. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio)).
Art. 8
Disposizioni a favore dei soggetti
portatori di handicap
l. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il
terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese
riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi
tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si
comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente,
agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli
adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo
i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il
suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con
riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire
trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa
massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale
rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di ripartire
la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari
importo".
2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al
comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge
9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli
di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' di autoveicoli di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto,
di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a
benzina, (( e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel )),
anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di
cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o
impedite capacita' motorie permanenti, alle prestazioni rese da
officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle
cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli
medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari
di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti
devono risultare dalla ,carta di circolazione. (9)
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto
i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dai
pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale
provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di
registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui
all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore
di disabili. Il Ministero della sanita' provvede nel termine di tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla
revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.
6. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali nella
liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorita' a
quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a
favore degli handicappati.
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale
non e' dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di
cui ai commi 1 e 3.
ART. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) ((59))
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AGGIORNAMENTO (59)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che
"I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato
1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge."
ART. 10.
(Disposizioni in materia di demanio marittimo
nonche' di tassa e sovrattassa di ancoraggio).
1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone
del mare territoriale, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma
1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalita' turistico-
ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da
diporto, e dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31
dicembre 1997
2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del
demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque uso
rilasciate, aventi validita' fino al 31 dicembre 1997, sono
definitivi.
3. Il canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio
marittimo conferite alle associazioni di protezione ambientale
riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attivita' di
conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca
scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino
degli ecosistemi naturali marini e costieri e' ridotto al 25 per
cento.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
4-bis. Qualora la decorrenza delle concessioni di cui al comma 4
retroagisca alla data di rilascio di un atto di cui all'articolo 35
del regolamento per l'esecuzione del codice dela navigazione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, il canone e' determinato nella misura minore tra quella
calcolata ai sensi del decreto di cui al comma 4 e quella calcolata
ai sensi della previgente normativa.
5. Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della
tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite
a servizi regolari di linea, in attivita' di transhipment di traffico
internazionale, hanno facolta' di pagare, in alternativa alla tassa
di abbonamento annuale, prevista dall'articolo 1, terzo comma, della
legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, una tassa
di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo
della tassa annuale.
6. Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto
estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio
prevista dall'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e suc-
cessive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa
annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza
corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei
contenitori collocati in coperta.
7. L'articolo 32, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si
applica anche alle annualita' pregresse, relativamente ai comuni con
popolazione non superiore a mille abitanti.
ART. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) ((59))
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AGGIORNAMENTO (59)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che
"I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato
1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge."
ART. 12.
(Agevolazioni per i territori delle regioni Umbria
e Marche colpiti da eventi sismici e per le
altre zone ad elevato rischio sismico).
1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici
verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e
Marche e' concesso, fino al 31 dicembre 1999; un contributo
corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in
relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di
servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la
ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o
danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta
addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche
parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il
contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere
situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate da ordinanze
del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del
Ministro per il coordinamento della protezione civile. La distruzione
o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonche' l'effettiva
utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella
riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono
risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.((16))
2. Il contributo di cui al comma 1, ove concesso a persone
fisiche, non preclude il diritto di usufruire della detrazione
dall'IRPEF prevista dall'articolo 1.((16))
3. Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla
riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere
pubbliche ubicati nelle zone ad elevato rischio sismico, individuate
con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, il contributo di cui al comma 1 e' concesso nella misura del
10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA,
relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche
professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di
interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il
contributo, che in ogni caso non puo' superare l'ammontare dell'IVA
pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o
ricostruzione, non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata
abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le
disposizioni di attuazione del presente articolo.((16))
4. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di cui al
comma 3 devono essere realizzati sulle parti strutturali degli
edifici e comprendere interi edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente. Tutti gli interventi di cui al comma 3, realizzati
nei centri storici, che interessano parti strutturali o che incidono
sull'aspetto esteriore degli edifici e sui prospetti, devono essere
possibilmente eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono
interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con
quota dei risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 39. (3a) ((16))
-----------------
AGGIORNAMENTO (3a)
Il D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla
L. 30 marzo 1998, n. 61, ha disposto (con l'art. 13, comma 6) che "I
benefici di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono da intendersi estesi anche per i territori delle province di
Arezzo e Rieti interessati dalla crisi sismica del settembreottobre
1997."
-----------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla
L. 13 luglio 1999, n. 226, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e del decreto del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499,
adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui
termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano
fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilita'
finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le
disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della citata legge
n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti
delle relative disponibilita' finanziarie, anche per i territori di
cui all'articolo 1".
Art. 13
Disposizioni in favore di soggetti colpiti da calamita'
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248)).
2. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta
dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.
46, per i contributi assistenziali e previdenziali, relativamente ai
quali e' stata prevista la sospensione, deve intendersi nel senso che
opera anche per la quota dei contributi assistenziali e previdenziali
a carico dei lavoratori dipendenti, per i quali e' stato concesso
l'esonero dal pagamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1-septies,
del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 si
applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi
agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in
seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna
e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unita' immobiliari
per le quali e' stata emanata in seguito al sisma ordinanza di
inagibilita' da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino
inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario
delegato nominato, con ordinanza del Ministro per il coordinamento
della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4. Il termine previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge 12
novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
dicembre 1996, n. 677, recante "Interventi urgenti a favore delle
zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre
1996", e' prorogato al 31 dicembre 1998.
Art. 14
Disposizioni fiscali varie
1. Il n. 20) della tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di
riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici
vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi,
per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre
parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti,
freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04)".
2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e
74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e
nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili
ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti
elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e
condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali
viene esercitata l'attivita' dai seguenti soggetti, con ammontare dei
ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti
nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute
costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a
privati:
a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti l'attivita' di abbigliamento su misura di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537;
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attivita' commerciale con autorizzazione per la vendita
al dettaglio;
e) esercenti attivita' di somministrazione di alimenti e bevande;
f) esercenti attivita' turistica;
g) esercenti attivita' di estetista;
h) esercenti attivita' di produzione con vendita diretta al pubblico.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese
sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio
1998 e in quello successivo.
4. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate al comma
2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 3, il costo
dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale
prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli
immobili di cui al comma 2.
5. Gli esercenti attivita' di commercio al minuto di prodotti
tessili, abbigliamento e calzature ai quali si applicano i parametri
di cui all'articolo 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, possono diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile di
un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul
valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati,
risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997, e
l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante
dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata
di un quarto.
6. I contribuenti che si sono avvalsi della facolta' prevista dal
comma 5 e che per il periodo di imposta 1997 indicano nella
dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello
ridotto previsto dall'articolo 3, comma 126, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, devono versare l'imposta trattenuta per effetto delle
disposizioni contenute nel comma 5 entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli
interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione
di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere
effettuato.
7. I soggetti di cui al comma 5, ai quali si applicano gli studi di
settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, possono diminuire l'imposta sul valore aggiunto da versare
ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile relativa al mese
di dicembre 1998 di un importo pari al 75 per cento della differenza
tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti
indicati al comma 5 risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno
1998, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi
risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1997, maggiorata di
un quarto per le cessioni effettuate fino al 30 settembre 1997. I
menzionati contribuenti che per il periodo di imposta indicano nella
dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello
risultante dall'applicazione degli studi di settore devono versare
l'imposta trattenuta entro il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura
dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a
quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche nei
confronti dei contribuenti di cui al comma 5 che hanno esercitato
l'opzione prevista dall'articolo 33, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo
l'imposta a debito o aumentando l'eccedenza d'imposta detraibile
risultante dalle dichiarazioni annuali relative agli anni 1997 e
1998, nonche' nei confronti degli stessi soggetti rientranti nelle
disposizioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riducendo l'imposta
da versare o aumentando l'eccedenza di imposta detraibile relativa
all'ultimo trimestre degli anni 1997 e 1998.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni
delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a
monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della
direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992.
Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro
delle finanze, con proprio decreto, puo' disporre la variazione della
struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della
legge 7 marzo 1985, n. 76, sulla base di quanto disposto dalla
direttiva 95/59/CE del Consiglio del 27 novembre 1995. Le predette
disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non
inferiore a lire 200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi
per l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000.
10. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a
8 si fa fronte con le maggiori entrate rivenienti dal comma 9.
11. All'articolo 3, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dopo le parole: "dei commi da 86 a 95" sono aggiunte le seguenti:
"nonche' a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli
che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti,
risultino esuberanti in rapporto alle relative potenzialita'.". Il
termine del 31 dicembre 1997, indicato nell'articolo 3, comma 88,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' differito al 30 giugno 1998.
12. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma
99 e' sostituito dal seguente:
"99. I beni immobili ed i diritti reali immobiliari appartenenti allo
Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, possono essere
alienati dall'Amministrazione finanziaria quando il loro valore di
stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non
superi i 300 milioni di lire, a trattativa privata ovvero, per
importi superiori, mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima
vada deserta, mediante trattativa privata. Allo scopo di consentire
l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, nel
caso di vendita a trattativa privata, l'Amministrazione finanziaria
deve informare della determinazione di vendere e delle relative
condizioni il comune dove il bene e' situato. L'esercizio del diritto
da parte del comune deve avvenire entro i quindici giorni successivi
al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta
pubblica i quindici giorni decorrono dall'avvenuta aggiudicazione".
13. Al fine di consentire l'aggiornamento delle risultanze
catastali ed il recupero dell'evasione, il Ministero delle finanze,
entro il 31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di
attivita' finalizzato al completo classamento delle unita'
immobiliari, anche ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni
con soggetti pubblici e privati, aventi particolari qualificazioni
nel settore, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di
scelta del contraente ovvero ripartendo gli oneri in caso di accordi
di collaborazione con comuni ed altri enti territoriali. Ai medesimi
fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati
gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti di ruralita', il
termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogato al 31 dicembre
1998. L'attuazione degli interventi previsti dal piano straordinario
di attivita' di cui al primo periodo del presente comma sara'
effettuata sulla base di uno o piu' specifici progetti definiti
sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione
(AIPA). Al fine della progettazione degli interventi medesimi, il
Ministero delle finanze potra' avvalersi della banca dati dell'AIMA,
da utilizzare attraverso standard tecnici definiti con l'AIPA in
coordinamento con il progetto di sistema informativo della montagna
di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Agli oneri previsti per
l'attuazione del programma di cui al presente comma, stimati in lire
40 miliardi per il 1998 e in lire 60 miliardi per il 1999, si
provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge,
nonche', per quanto specificamente riguarda gli oneri gravanti
sull'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,
mediante le maggiori entrate derivanti dai versamenti effettuati per
gli anni 1997 e 1998 di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, da iscrivere nel capitolo 1167 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri.(10)(18)
14. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma
22 e' sostituito dal seguente:
"22. Per le attivita' di cui al comma 21 ai Centri di assistenza di
cui al comma 20, a quelli costituiti dalle associazioni di lavoratori
promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
nonche' a quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 che hanno
stipulato le convenzioni previste dal comma 13-bis, spetta un
compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di
lire 20.000 per ciascuna dichiarazione. Tale compenso e' erogato
direttamente dall'Amministrazione finanziaria sulla base delle
dichiarazioni dei redditi e delle relative schede di cui al comma 21,
inviate all'Amministrazione stessa. Il pagamento del compenso e'
disposto in relazione al numero delle dichiarazioni presenti nei
supporti magnetici di cui al comma 21, ovvero trasmesse per via
telematica, che l'Amministrazione elabora entro otto mesi dal termine
di presentazione dei supporti stessi. E' consentita a favore di
ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale, dietro
presentazione di appositi elenchi riassuntivi sottoscritti dal
direttore tecnico del Centro di assistenza e previa verifica
dell'avvenuto inoltro delle dichiarazioni dei redditi e delle rela-
tive schede ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria,
l'erogazione in via provvisoria di una quota pari all'ottanta per
cento del compenso spettante. L'erogazione del compenso provvisorio
e' disposta entro novanta giorni dalla presentazione delle fatture e
degli elenchi riassuntivi. Le modalita' di corresponsione del
compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica da emanare e pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 30 giugno di ciascun anno. Le modalita' di
corresponsione del compenso per l'anno 1997 sono stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare e
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1998. La
misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sara'
adeguata ogni anno, con effetto dall'anno 1997, con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una
percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT,
rilevata nell'anno precedente".
15. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
16. La norma di cui al comma 15 ha effetto dalla data di entrata in
vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437.
17. I contributi erogati dai datori di lavoro a titolo di
partecipazione agli interessi per mutui edilizi per l'acquisto di una
unita' immobiliare destinata ad uso di abitazione, concessi,
anteriormente al 1 gennaio 1997, ai dipendenti che non possiedono nel
territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato
destinati al medesimo uso, si intendono compresi fra le erogazioni di
cui all'articolo 48, comma 2, lettera f), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La
norma ha effetto anche per i contributi erogati anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 6, comma 4)
che "Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma
13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
prorogato al 31 dicembre 1999."
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 7, comma 5)
che "Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma
13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per le
variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali
gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2000."
ART. 15.
(Riapertura dei termini per le chiusure di
partite IVA inattive).
1. I termini per le chiusure delle partite IVA inattive di cui
all'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656,
sono prorogati al 30 settembre 1998.
2. Il versamento delle somme previste dal citato articolo
2-nonies del decreto-legge n. 564 del 1994, integrato con la
comunicazione della data di cessazione dell'attivita', e' condizione
necessaria e sufficiente per la cancellazione delle partite IVA,
senza bisogno di ulteriori adempimenti, anche per coloro che hanno
gia' provveduto ad effettuare il versamento senza la presentazione
della ulteriore richiesta di cancellazione.
3. L'Amministrazione finanziaria invia entro il 30 giugno 1998 ai
contribuenti, che dai dati in suo possesso risultano essere titolari
di partita IVA inattiva, una comunicazione-invito a regolarizzare la
propria posizione.
ART. 16.
(Promozione del turismo).
1. Le somme derivanti dalle mancate richieste di rimborso da
parte dei beneficiari delle agevolazioni a favore dei turisti
stranieri motorizzati di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle derivanti
dalle connesse differenze di cambio, si intendono assegnate a titolo
definitivo all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ai fini
del finanziamento del programma nazionale di promozione, di cui
all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per il triennio
1998-2000 entro il limite di lire 10 miliardi.
Art. 17
Disposizioni tributarie in materia di veicoli
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'articolo 121, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, e'
inserito il seguente:
"Art. 121-bis. - (Limiti di deduzione delle spese e degli altri
componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore,
utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni) - 1. Le
spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto
a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei
relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da
diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m)
del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo
ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture
ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e
motocicli il cui utilizzo e' diverso da quello indicato alla lettera
a), numero 1). Tale percentuale e' elevata all'80 per cento per i
veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e
professioni in forma individuale, la deducibilita' e' ammessa, nella
suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo;
se l'attivita' e' svolta da societa' semplici e da associazioni di
cui all'articolo 5, la deducibilita' e' consentita soltanto per un
veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte
del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le
autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4
milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede
i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione
finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che
eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5
milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel
caso di esercizio delle predette attivita' svolte da societa'
semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti
limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti,
che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche
finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere
variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi
nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le
autovetture e' elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli
utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le
plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa
proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente
dedotto e quello complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il
costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti
rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di
ammortamento".
2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 50, il comma 5-bis dell'articolo 54,
il comma 5-bis dell'articolo 66 e i commi 8-bis e 8-ter dell'articolo
67 sono abrogati;
b) nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, le parole da: ";
per le imprese individuali" fino alla fine del periodo sono
soppresse; nel medesimo comma 1l secondo periodo e' soppresso.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
4. E' soppressa l'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24
luglio 1961, n. 729.
5. L'importo della tassa automobilistica e' ridotto ad un quarto
per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto
promiscuo di persone e cose:
a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante
l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas
metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva
91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive
modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1
ottobre 1991, e successive modificazioni;
b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi
successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39.
6. E' soppressa la tassa speciale istituita dall'articolo 2 della
legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa
corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998.
7. All'articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
sono soppresse le parole: "immatricolati dal 3 febbraio 1992".
8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione
e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di
cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235. PERIODO SOPPRESSO DALLA L.
23 DICEMBRE 1999, N. 488.
9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle
mille lire per difetto se la frazione non e' superiore alle lire
cinquecento e per eccesso se e' superiore.
10. A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento,
il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il
contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non
erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono
svolti con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle
finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo
stesso o con separato decreto e' approvato lo schema tipo di
convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi,
mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo e
riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva e'
svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43. (22)
11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa
adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro
delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalita' di
collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di
riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e
determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione
di versamento nonche' le garanzie che devono essere prestate per lo
svolgimento dell'attivita'.
12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' disciplinato in modo uniforme il
rapporto tra i tabaccai e le regioni.
13. I commi da 163 a 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, sono abrogati.
14. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e
l'Automobile Club d'Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997
dall'articolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con
le disposizioni di cui ai commi 11 e 12.
15. A decorrere dal 1 gennaio 1998 l'importo minimo delle tasse
automobilistiche e' stabilito in lire 37 mila. Per i motocicli con
potenza superiore a 11 kw, in aggiunta all'importo anzidetto, sono
dovute lire 1.700 per ogni kw di potenza. L'aumento si applica alle
tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31
dicembre 1997.
16. A decorrere dal 1 gennaio 1998 i veicoli a motore, con
esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di
quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono
soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziche' ai
cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe
delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a
statuto speciale, in uguale misura. La facolta' di cui al comma 1
dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si
esercita a decorrere dall'anno 1999.
17. A decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalita' relativi
ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) dei comma 1
dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977,
n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva
anziche' ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze
sono determinate, garantendo l'invarianza di gettito, le nuove
tariffe derivanti dall'applicazione del presente comma che
sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere a) e
b).
18. L'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come modificato dall'articolo 42 del decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360, e' sostituito dal seguente:
"Art. 94. - (Formalita' per il trasferimento di proprieta' degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di
residenza dell'intestatario). - 1. In caso di trasferimento di
proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di
costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con
facolta' di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta
avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la
sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente
accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri
mutamenti indicati, nonche' all'emissione e al rilascio del nuovo
certificato di proprieta'.
2. L'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente
entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o
all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei
mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i
trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e' stato
richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o
il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di
proprieta' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila.
5. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi
accerta le violazioni previste nel comma 4 ed e' inviata all'ufficio
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e' consentito entro novanta giorni
procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di
circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla
titolarita' di beni mobili iscritti al Pubblico registro
automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei
relativi diritti, e' sufficiente produrre ai competenti uffici idonea
documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico
per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui e' dimostrata l'assenza di titolarita'
del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al
comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione
coattiva delle tasse, soprattasse e accessori".
19. All'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e' aggiunto il seguente periodo: "Il gettito derivante dalla
applicazione della addizionale provinciale sulle formalita' di
iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando l'ammontare
dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle
formalita' stesse, e' versato a cura del concessionario alla
provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di
proprieta', del locatario con facolta' di compera o
dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del
proprietario scaturente dalle formalita', in tutti gli altri casi".
20. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997
relative all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23
dicembre 1977, n. 952, all'addizionale regionale all'imposta erariale
di trascrizione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.
398, all'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel
Pubblico registro automobilistico di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, all'addizionale provinciale all'imposta
erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, nonche' all'imposta di registro di cui
all'articolo 7, con esclusione della lettera f), della tariffa, parte
I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, non si applicano le soprattasse e le pene
pecuniarie a condizione che il contribuente provveda alla richiesta
della formalita' prevista e contestualmente al versamento dei tributi
dovuti nella misura e con le modalita' vigenti al momento della
richiesta della stessa formalita' al Pubblico registro
automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti
gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 1998 il contribuente e'
tenuto a presentare, presso l'ufficio del Pubblico registro
automobilistico competente, apposita istanza e ad adempiere alle
formalita' e al relativo versamento con le modalita' stabilite con
decreto direttoriale.
21. A decorrere dal 1 gennaio 1998 e' soppressa la tassa sulle
concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di
veicoli a motore, prevista dall'articolo 15 della nuova tariffa delle
tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un
gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche
vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste
dall'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai
sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonche' delle riduzioni di cui al
comma 5. Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle
regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ridotta da lire 350 a lire 242 per
ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui al presente
articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al
bilancio dello stato per almeno 100 miliardi di lire.
23. A compensazione della perdita di gettito subita dalla regione
Sardegna in conseguenza dell'abolizione della tassa sulle concessioni
governative di cui al comma 21, e' corrisposto alla stessa regione un
trasferimento di importo pari a lire 50 miliardi per il 1998 e
ciascuno degli anni successivi. La compensazione finanziaria del
trasferimento e' garantita nell'ambito della determinazione delle
nuove tariffe delle tasse automobilistiche.
24. A decorrere dal 1 gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre
sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il
pagamento della tassa automobilistica, nonche' l'obbligo, per i
conducenti dei motocicli, di portare con se' il contrassegno stesso.
25. Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui all'articolo 116,
comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche'
quelli previsti dall'articolo 247, comma 3, e dall'articolo 252,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, sono soppressi.
26. E' soppresso il certificato di abilitazione professionale del
tipo KE di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed agli articoli 310
e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni.
27. Al comma 4 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, concernente l'accertamento dei requisiti previsti per
la guida dei veicoli, le parole: "ogni due anni" sono sostituite
dalle seguenti "ogni cinque anni e comunque in occasione della
conferma di validita' della patente di guida" e le parole: "Detto
accertamento biennale dovra' effettuarsi anche nei confronti" sono
sostituite dalle seguenti: "Detto accertamento deve effettuarsi con
cadenza biennale nei confronti".
28. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 138, comma 11, dopo le parole: "e della
Protezione civile" sono aggiunte le seguenti: "nazionale, della
regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano";
b) all'articolo 177, comma 1, dopo le parole: "servizi di polizia
o antincendio," sono inserite le seguenti: "a quelli del Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano,
nonche' degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle
d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano".
29. A decorrere dal 1 gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle
emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). La
tassa e' dovuta nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di
anidride solforosa e di euro 209 per tonnellata/anno di ossidi di
azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande
impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio,
del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e
appartenenti ad un singolo esercente purche' almeno uno di detti
impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.
30. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi
impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli
Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine
del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con
i dati delle emissioni dell'anno precedente.
31. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate
trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il
versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre
dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme
eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal versamento
della prima rata di acconto.
32. Ai fini dell'accertamento della tassa si applicano le
disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione.
33. Per il ritardato versamento della tassa si applicano
l'indennita' di mora e gli interessi previsti dall'articolo 3, comma
4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504. Per l'omesso pagamento della tassa si applica, oltre
l'indennita' di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro dal
doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza
delle disposizioni di cui ai commi dal 29 al presente e delle
relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 50 del predetto, testo unico.
34. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'articolo
29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per un ammontare
fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, e' riconosciuto alle
persone fisiche o giuridiche che, in Italia, acquistano macchine
agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e
attrezzature fisse. Il contributo, disciplinato con decreto del
Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro delle
finanze e con il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica, viene corrisposto, per la durata di un
biennio, a decorrere dal 1 gennaio 1998, secondo gli stessi criteri
fissati dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996. Il
requisito decennale non e' richiesto in caso di acquisti finalizzati
all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626. Entro quindici giorni dalla data di consegna
della macchina agricola nuova, il venditore ha l'obbligo di demolire
direttamente la macchina usata o di consegnarla ad un demolitore
autorizzato e di provvedere alla sua cancellazione legale per
demolizione. La macchina usata non puo' essere rimessa in
circolazione ne' riutilizzata. Nel caso in cui le macchine o
attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la
documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio a cura del proprietario. All'onere derivante
dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante
utilizzazione, nel limite complessivo di lire 100 miliardi, delle
disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al
Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica - Tesoreria centrale. Le
disponibilita' del predetto conto corrente sono integrate dalle somme
accertate, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui
conti correnti infruttiferi vincolati giacenti presso il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intestati
alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione,
con le disponibilita' di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e
successive modificazioni, mediante trasferimento, con pari valuta,
sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507.
35. L'attribuzione del credito di imposta di cui al comma 5
dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le imprese
costruttrici o importatrici di ciclomotori e motoveicoli che hanno in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel
periodo di vigenza del contributo per la rottamazione, processi di
ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, e' riconosciuta a
condizione che gli effetti derivanti dai predetti processi sui
livelli occupazionali siano stati individuati e le relative misure
intese a regolarne eventuali eccedenze siano state adottate previa
intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
36. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
37. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, e' abrogato.
38. A1 numero 27-ter dell'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le parole: "sia direttamente che in esecuzione di contratti di
appalti, convenzioni e contratti in genere" sono sostituite dalla
seguente: "direttamente".
39. L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non e'
dovuta per i motocicli di qualunque tipo.
-------------------
AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 507
(in G.U. 1a s.s. 22/11/2000, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 17, comma 10, secondo periodo, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica)".
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA
CAPO II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
E RAZIONALIZZAZIONE
Art. 18
Imposta erariale regionale sulle emissioni
sonore degli aeromobili
1. E' istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni
sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli
aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n.
324, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 434.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle
finanze e dei trasporti e della navigazione, e' emanato il
regolamento concernente le modalita' per l'accertamento, la
riscossione ed il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonche'
la misura dell'aliquota, commisurata alla rumorosita' degli
aeromobili, secondo le norme internazionali di certificazione
acustica.
3. L'importo totale dei versamenti dell'imposta di cui al comma 1,
risultante in sede consuntiva, e' assegnato nell'anno successivo allo
stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato,
con modalita' stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni ed
indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle zone
limitrofe agli aeroscali. ((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 95, comma 1)
che a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' soppressa l'imposta erariale
regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo
18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA
CAPO III
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO
DELLA BASE IMPONIBILE E PER
L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA
ART. 19.
(Disposizioni in materia di manifestazioni
a premio e manifestazioni di sorte locali).
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto, come sostituito dall'articolo 2 del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, al comma 2, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "In nessun caso e' detraibile l'imposta
relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati
per l'effettuazione di manifestazioni a premio".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, il primo comma dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui
premi e sulle vincite, e' sostituito dal seguente:
"I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti
per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi
dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite
derivanti dalla sorte, da giuochi di abilita', quelli derivanti da
concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo
Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti
indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una
ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa, con
esclusione dei casi in cui altre disposizioni gia' prevedano
l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si
applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni
a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al
medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto
valore e' superiore al citato limite, lo stesso e' assoggettato
interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si
applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente".
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) nell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.
973, il terzo periodo del penultimo comma, introdotto dall'articolo 8
della legge 26 marzo 1990, n. 62; gli articoli 41 e 52 del citato
regio decreto-legge n. 1933 del 1938;
b) l'articolo 7, commi 2, 3 e 4, primo e secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.
4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si pro-
cede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio nonche' delle manifestazioni di sorte locali di
cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938,
n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.
973, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra
che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i seguenti
principi:
a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalita'
per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonche'
delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo
all'individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole
operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle
modalita' di effettuazione, alle forme di controllo delle singole
iniziative;
b) previsione della possibilita' di effettuare le operazioni di
cui all'articolo 44, secondo comma, lettera a), del citato regio
decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da piu' ditte in associazione
tra loro; abolizione dell'autorizzazione allo svolgimento dei
concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte
locali e definizione di eventuali modalita' di comunicazione
preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle
manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione,
per i concorsi a premio, della devoluzione alle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale dei premi non assegnati e non
richiesti;
c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle
operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei
casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della
parita' di trattamento e di opportunita' per tutti i partecipanti, di
turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio
statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi
promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture
amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale
gia' assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami
per i soggetti promotori;
d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo
svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture
del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei
requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a).
5. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 113 e' inserito il seguente:
"ART. 113-bis - 1. In caso di svolgimento di lotterie, tombole,
riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra
manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti
mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente
sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla
sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi
consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a venti
milioni di lire. La sanzione e' ridotta alla meta' nel caso in cui
l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di
scarso valore.
2. In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello
Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di
prestiti stranieri a premi, ancorche' i premi rappresentino rimborsi
di capitale o pagamento di interessi, nonche' di raccolte di
sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti si applica la
sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.
3. Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le
operazioni indicate nei commi 1 e 2 e' punito con la sanzione
amministrativa da lire seicentomila a lire sei milioni. La sanzione
e' raddoppiata nel caso in cui la pubblicita' venga effettuata
tramite stampa o radio o televisione.
4. Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti,
cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al presente
articolo e' punito con la sanzione amministrativa da lire
trecentomila a lire un milione e ottocentomila.";
b) gli articoli 114, 117, 118, 119, 120 e 121 sono abrogati;
c) l'articolo 124 e' sostituito dal seguente:
"ART. 124. - 1. In caso di effettuazione di concorsi ed
operazioni a premio di cui e' vietato lo svolgimento si applica la
sanzione amministrativa da una a tre volte l'ammontare dell'imposta
sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni
di lire. La sanzione e' raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le
operazioni a premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo
svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese
del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione
individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della
manifestazione vietata.
2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio
della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro
a venti milioni di lire. La sanzione e' ridotta del 50 per cento nel
caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente
all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate
eventuali violazioni.
3. In caso di effettuazione del concorso con modalita' difformi
da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione
amministrativa da due a dieci milioni di lire.
4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di
pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione e'
notificata, la stessa e' ridotta ad un sesto del massimo".
6. Le disposizioni del comma 5 hanno effetto dalla data di
entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere
dal 1 gennaio 1998, i premi indicati nell'articolo 51 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, possono consistere
soltanto in beni e servizi assoggettati ad IVA all'atto dell'acquisto
o dell'importazione e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate
del lotto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle manifestazioni di sorte locali nonche' ai concorsi e alle
operazioni a premio, che si concludono entro il 31 dicembre 1998, la
cui domanda di autorizzazione e' presentata entro il 31 dicembre
1997. In tal caso i soggetti organizzatori, in deroga alla
disposizione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, conservano il diritto alla
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ad essi addebitata per
rivalsa in relazione all'acquisto o all'importazione di beni e di
servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.
7. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "tabaccai richiedenti" sono
sostituite dalle seguenti: "tabaccai che ne facciano richiesta entro
il 1 marzo di ogni anno";
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Sulla base
delle domande presentate il Ministro delle finanze, con propri
decreti, definisce il piano di progressiva estensione della rete a
tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno".
8. Per le modalita' di prelievo fiscale relativo a premi
consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento
con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate
del lotto.
ART. 20.
(Disposizioni in materia di versamenti delle
accise e di interessi sui diritti doganali).
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il pagamento
dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere
effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi
quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i
prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del
mese, entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo si
applica l'indennita' di mora del 5 per cento, riducibile al 2 per
cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di
scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al
tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo
la scadenza del suddetto termine non e' consentita l'estrazione dal
deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito
d'imposta".
2. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli
altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse
pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti
doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti.
L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in
cui il credito e' divenuto esigibile".
3. L'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"ART. 93 (Interessi passivi) - 1. In occasione del rimborso di
diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione
di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le
quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al
contribuente, sui relativi importi, l'interesse nella misura pari al
tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui
all'articolo 79, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla
data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di
rimborso o di restituzione. L'interesse nella misura pari al tasso
stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui al citato
articolo 79 spetta altresi' al contribuente sugli importi relativi a
restituzioni a qualsiasi titolo dovute, anche in dipendenza di forme
di intervento comunitarie".
4. Non si applicano sanzioni amministrative in tutti i casi in
cui il dichiarante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, chiede spontaneamente la
revisione dell'accertamento di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Sugli eventuali maggiori diritti
sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 86 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni, qualora l'istanza di revisione
dell'accertamento sia presentata oltre novanta giorni dopo la data in
cui l'accertamento e' divenuto definitivo.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
puo' essere modificata la misura degli interessi di cui ai commi 2 e
3.
ART. 21.
(Disposizioni per il recupero d'imponibile).
1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la disciplina
della tassazione separata, e' inserito il seguente:
"ART. 16-bis - (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale
di fonte estera) 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non
residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica
la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti ad imposizione
sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della
ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facolta' di non
avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso com-
pete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si
considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi
ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale
equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992".
2. La disposizione del comma 1 si applica ai redditi di capitale
percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
1997.
3. Nell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera c) e'
abrogata.
4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 76, comma 1:
1) alla lettera a), contenente disposizioni per la valutazione
del costo dei beni dell'impresa, le parole: "e degli eventuali
contributi" sono soppresse;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle
plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di
legge non concorrono a formare il reddito";
b) nell'articolo 55, comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di
contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere
e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni
ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.
Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui
sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono
stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte
salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti
produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31
gennaio 1994, n. 97, nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la
decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si
considerano contributi o liberalita' i finanziamenti erogati dallo
Stato per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione
straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale
pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati".
5. La disposizione di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4,
lettera a), numero 2), hanno effetto a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
6. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'ammortamento
dei beni immateriali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "dei marchi d'impresa e " sono
soppresse; dopo le parole: "un terzo del costo" sono inserite le
seguenti: "; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono
deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.";
b) al comma 3, la parola: "quinto" e' sostituita dalla seguente:
"decimo".
7. Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge anche per le quote di ammortamento relative ai beni immateriali
acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti.
8. Le disposizioni del comma 4, lettere a), numero 1), e b),
hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998.
9. Al fine di compensare gli effetti dell'aumento del carico
fiscale derivante dall'applicazione dei commi da 4 a 8 del presente
articolo e limitatamente alle quote erogate a partire dal periodo di
imposta decorrente dal 1 gennaio 1998, le amministrazioni competenti
sono autorizzate, entro i limiti delle risorse disponibili, ad
integrare le quote delle agevolazioni concesse fino al 1997 in base
alle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni che prevedono
erogazioni di quote ripartite in piu' esercizi.
10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 16
dicembre 1977, n. 904, non concorrono altresi' a formare il reddito
imponibile delle societa' cooperative e loro consorzi le imposte sui
redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo
52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-
sive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi
speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo
precedente e' applicabile solo se determina un utile o un maggior
utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del
presente comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data
del 31 dicembre 1997.
11. Al decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, riguardante l'accertamento delle
imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 23, in materia di ritenuta sui redditi di lavoro
dipendente, come modificato dal'articolo 7 del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314;
1) al comma 1, dopo le parole: "imprese agricole," sono inserite
le seguenti: "le persone fisiche che esercitano arti e professioni
nonche' il condominio quale sostituto d'imposta,";
2) il comma 5 e' abrogato:
b) nell'articolo 25, concernente le ritenute sui redditi da
lavoro autonomo e su altri redditi:
1) al primo comma le parole: "19 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "20 per cento"; nello stesso comma dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "La predetta ritenuta deve essere operata dal
condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti
dall'amministratore di condominio.";
2) al secondo comma le parole: "20 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "30 per cento";
c) nell'articolo 25-bis, primo comma, relativo alla ritenuta a
titolo di acconto sulle provvigioni per prestazioni inerenti a
rapporti di commissione, garanzia, mediazione, rappresentanza, di
commercio e procacciamento di affari, le parole: "del dieci per
cento" sono soppresse, ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata
dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.";
d) nell'articolo 28, secondo comma, concernente la ritenuta a
titolo di acconto sui compensi per avviamento commerciale e sui
contributi degli enti pubblici, le parole: "e gli altri enti
pubblici" sono sostituite dalle seguenti: ", gli altri enti pubblici
e privati";
e) all'articolo 32, primo comma, relativo ai poteri degli uffici
delle imposte per l'adempimento dei compiti di accertamento, dopo il
numero 8-bis) e' aggiunto il seguente:
"8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli
edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione
condominiale".
12. Per l'anno 1998, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, come modificato dal comma 11, lettera c), del presente
articolo, e' stabilita nella misura del 19 per cento.
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988,
n. 42, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico
formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 33, comma 4,
lettera a), concernente la ritenuta a titolo di acconto per
prestazioni di lavoro autonomo, le parole: "del 18 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento" e le parole da: "per i
redditi di cui alla lettera g)" fino alla fine della lettera sono
sostituite dalle seguenti: "per i redditi di cui alla lettera g) la
ritenuta e' operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle
ipotesi di cui al secondo ed al quarto coma del predetto articolo 25
l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per cento;".
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, riguardante la disciplina dell'anagrafe tributaria e del
codice fiscale dei contribuenti, all'articolo 7, relativo alle
comunicazioni che devono essere effettuate all'anagrafe tributaria,
dopo il comma ottavo e' inserito il seguente:
"Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare
annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi
acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi
fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il
contenuto, le modalita' e i termini delle comunicazioni".
15. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste
nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973 n. 600 e successive modificazioni, nonche' l'articolo
11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono
intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia
eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad
ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme
per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere
operata una ritenuta alla fonte. ((In quest'ultima ipotesi, in caso
di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi
ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi
degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del
pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20%,
secondo modalita' stabilite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate. ))
16. Nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, relativo ai regimi speciali dell'imposta sul
valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni.
a) al settimo comma, sono soppresse le parole: "e non ferrosi";
b) nell'ottavo comma dopo le parole: "per le cessioni" sono
inserite le seguenti: "di rottami, cascami e avanzi di metalli non
ferrosi e dei relativi lavori,";
c) il nono comma e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del settimo comma si applicano, per i prodotti
ivi considerati, sotto la responsabilita' del cedente e sempreche'
nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni
effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia
stato superiore a due miliardi di lire."
d) il decimo comma e' sostituito dal seguente:
"I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui al settimo comma
sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di
numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le
bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonche'
le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle
quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni
nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro
adempimento. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la
successiva rivendita se hanno realizzato un volume di affari
superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare
per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva
comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto
anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui
all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, ragguagliata all'ammontare dell'imposta risultante dalle fatture
emesse nel corso dell'anno. I raccoglitori e i rivenditori dotati di
sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui al settimo
comma che cessioni di beni di cui all'ottavo comma, applicano le
disposizioni di cui all'ottavo comma. Nei confronti dei raccoglitori
e dei rivenditori di beni di cui all'ottavo comma, non dotati di sede
fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo".
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal 1
gennaio 1998.
18. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
"ART. 17. - (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei
contratti di locazione e di affitto di beni immobili). - 1. L'imposta
dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di
beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonche' per le
cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, e'
liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni
mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti
incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle
risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del
registro presso cui e' stato registrato il contratto entro venti
giorni dal pagamento.
3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani
di durata pluriennale l'imposta puo' essere assolta sul corrispettivo
pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente
sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di
risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha
corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata
del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle
annualita' successive a quella in corso. L'imposta relativa alle
annualita' successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del
contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalita' di
cui al comma 1.";
b) nell'articolo 31, al comma 1, dopo la parola: "ceduto" sono
aggiunte le seguenti: ", con esclusione della cessione prevista
dall'articolo 5 della parte I della tariffa.";
c) nell'articolo 35, al comma 2, sono aggiunte le seguenti
parole: "Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata
del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del
canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base
imponibile in caso di proroga del contratto.";
d) nell'articolo 5 della tariffa, parte I, sono aggiunte le
seguenti note:
"NOTE:
I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani
di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata
del contratto, si riduce di una percentuale pari alla meta' del tasso
di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita'; la
cessione senza corrispettivo degli stessi contratti e' assoggettata
all'imposta nella misura fissa di lire 100.000.
II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli
affitti di beni immobili, non puo' essere inferiore alla misura fissa
di lire 100.000";
e) nella tariffa, parte II:
1) nell'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "non autenticate"
sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei contratti di cui
all'articolo 5 della tariffa, parte I";
2) l'articolo 2-bis e' sostituito dal seguente:
"ART. 2-bis. - Locazioni ed affitti di immobili, non formati per
atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore
a trenta giorni complessivi nell'anno".
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano agli atti pubblici
formati, alle scritture private autenticate nonche' alle scritture
private non autenticate e alle denunce presentate per la
registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge nonche' alle proroghe anche tacite intervenute alla
predetta data. Per i contratti di locazione non registrati con
corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione
deve essere richiesta entro venti giorni dall'inizio dell'annualita'
successiva a quella in corso. Per i contratti gia' registrati
l'imposta relativa alle annualita' successive alla prima deve essere
versata con le modalita' di cui all'articolo 17 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come
sostituito dal comma 18, lettera a).
20. Con decreto dirigenziale possono essere previste apposite
procedure che consentano l'acquisizione telematica dei dati
concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione
nonche' l'esecuzione delle relative formalita'.
21. All'articolo 1 della tariffa, parte II, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' aggiunta
la seguente nota:
"NOTA: I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari
e finanziari e al credito al consumo, per i quali il titolo VI, del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di
nullita' la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in
caso d'uso".
22. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e sostituito dal seguente:
"2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e
5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite le modalita' di versamento delle somme
dovute".
23. La disposizione prevista all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, si applica alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 1997.
ART. 22.
(Soggetti esenti dall'IRPEG).
1. Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "i comuni," sono inserite le
seguenti: "i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti
gestori di demani collettivi,".
ART. 23.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662).
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma
108, e' aggiunto il seguente periodo: "Il trasferimento delle
predette risorse e delle relative concorrenze e' disposto, nei limiti
delle disponibilita' di bilancio, secondo criteri e modalita'
attuative da stabilire con apposita deliberazione del CIPE".
2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernente disposizioni in materia di entrata, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nei commi 204 e 209 le parole: "entro il termine perentorio
del 30 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine perentorio del 28 febbraio 1998";
b) nel comma 208 le parole: "fino al 30 settembre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: " fino al 28 febbraio 1998";
c) nel comma 209 dopo le parole: "i contribuenti" sono inserite
le seguenti: "e i sostituti d'imposta".
3. Dagli importi dovuti a saldo per le regolarizzazioni di cui ai
commi da 204 a 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' consentito detrarre gli eventuali crediti d'imposta sul
valore aggiunto non utilizzati in conseguenza di quanto disposto
dall'ultimo periodo del comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto-
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Tale detrazione non puo' comunque
superare il saldo dovuto a titolo di regolarizzazione e comporta la
definitiva rinuncia all'eventuale eccedenza a credito.
ART. 24.
(Disposizioni in materia di riscossione).
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente la
formazione e il contenuto dei ruoli, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel terzo comma dopo le parole: "le generalita'," sono
inserite le seguenti: "il codice fiscale,";
b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Non possono essere formati e resi esecutivi ruoli privi
dell'indicazione del codice fiscale del contribuente. I concessionari
del servizio di riscossione dei tributi sono tenuti a fare
riferimento al codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo allorche'
gli enti impositori richiedano informazioni sullo stato delle proce-
dure poste in essere a carico dello stesso. Le disposizioni del
presente comma si applicano ai ruoli emessi a partire dal mese di
settembre 1998".
2. All'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "ed in base alle liquidazioni periodiche per le
quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa
dichiarazione," sono soppresse;
b) dopo le parole: "del 9 per cento annuo" sono aggiunte le
seguenti: "da calcolarsi dal termine fissato per la presentazione
della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica
rata del ruolo".
3. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"ART. 23. - (Esecutorieta' dei ruoli). - 1. Il visto di
esecutorieta' dei ruoli e' apposto sul riassunto riepilogativo che ne
costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente
ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto e' redatto in
conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da
amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto
di esecutorieta' e' apposto direttamente dall'ente o
dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli
uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione
del visto di esecutorieta'".
4. All'articolo 25, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ", la data di
consegna di esso all'esattore" sono soppresse.
5. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulle modalita' dello
svolgimento dell'incanto in materia di riscossione delle imposte e
sulla partecipazione allo stesso del segretario comunale o di un suo
delegato, e' sostituito dal seguente:
"ART. 72. - (Svolgimento dell'incanto). - 1. L'incanto e' tenuto
e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione".
6. E' abrogato l'articolo 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
7. All'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole: "decaduto o revocato"
sono sostituite dalle seguenti: "comunque cessato dalla titolarita'
del servizio".
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, dopo l'articolo 42, e' inserito il seguente:
"ART. 42-bis. - (Residui di gestione in caso di recesso ovvero di
scadenza del rapporto di concessione). - 1. In caso di cambiamento di
gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, le
dilazioni spettanti al cessato concessionario sono fruite per il
tramite del subentrante concessionario o commissario governativo. Le
modalita' di trasmissione dei residui sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica".
9. Le disposizioni dei commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai
cambiamenti di gestione conseguenti a recesso verificatisi
successivamente al conferimento delle concessioni per il periodo
1995-2004.
10. All'articolo 69, comma 2, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito
dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.
165, le parole "dei comuni, delle province anche autonome" sono
sostituite dalle seguenti: "delle regioni, delle province anche
autonome, dei comuni".
11. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle
province anche autonome la possibilita' di avvalersi dei
concessionari del servizio di riscossione dei tributi e' condizionata
al rilascio, con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, di
apposita autorizzazione. L'autorizzazione non e' necessaria per gli
enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano gia' stipulato con il
concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2".
12. All'articolo 9-bis, comma 21, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n.140, le parole: "entro il dodicesimo mese "sono sostituite
dalle seguenti: "entro il ventiquattresimo mese".
13. Il termine di liquidazione di cui all'articolo 17, comma 7,
primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' prorogato al
30 giugno 1998. Ai fini della liquidazione gli enti impositori
verificano unicamente, con esclusione di ogni altro controllo:
a) l'effettiva iscrizione a ruolo delle quote di cui e' stato
chiesto il rimborso o il discarico;
b) l'eventuale inclusione dello stesso contribuente, per il
medesimo carico, in piu' domande;
c) l'avvenuto versamento, a titolo di anticipazione, delle somme
da rimborsare;
d) la mancanza di provvedimenti di sgravio per indebito o la non
pendenza, alla data del 31 dicembre 1991, di provvedimenti di
sospensione della riscossione delle quote inserite nelle domande.
14. A decorrere dal 1 gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento
del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione
governativa i detentori di apparecchi radiofonici purche' collocati
esclusivamente presso abitazioni private.
15. I canoni dovuti dagli abbonati al servizio pubblico
radiotelevisivo sono rideterminati, a partire dall'anno 1998, con
decreto del Ministro delle comunicazioni, secondo le modalita'
stabilite nel contratto di servizio per la concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo, tenendo conto del tasso
programmato di inflazione, della produttivita' aziendale, degli
investimenti, dell'innovazione tecnologica e degli oneri imposti.
16. A decorrere dal 1 gennaio 1998, il Corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di
soccorso alpino aventi sede nella regione Valle d'Aosta e nelle prov-
ince autonome di Trento e di Bolzano sono esonerati dal pagamento del
canone radio complessivamente dovuto.
17. Con provvedimento del Ministro delle comunicazioni sono
stabiliti i canoni e gli eventuali oneri accessori relativi
all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche assentite ad
istituzioni pubbliche e ad organizzazioni di volontariato per un
utilizzo destinato in via prevalente a finalita' di protezione civile
e di soccorso, in misura non superiore al 50 per cento della misura
in atto corrisposta. Tale disposizione si applica anche alle
concessioni assentite antecedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge, con riferimento ai canoni il cui pagamento sia
in scadenza successivamente alla medesima data.
18. Non si fa luogo alla riscossione di canoni, tasse di
concessioni governative, sanzioni e interessi relativi alla
detenzione di apparecchi radiofonici, di importo non superiore
complessivamente a lire ventimila.
19. La Convenzione tra il Ministero delle finanze e la
RAI-Radiotelevisione italiana spa in materia di riscossione del
canone e dei connessi tributi erariali, approvata con decreto del
Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, per il periodo 1 gennaio 1988-31
dicembre 1996, e' prorogata sino al 31 dicembre 2000.
20. Per l'anno 1998 il compenso di cui all'articolo 18 della
Convenzione di cui al comma 19 del presente articolo ammontera' a
lire sette miliardi in aggiunta ai rimborsi delle spese anticipate di
cui all'articolo 14 della predetta Convenzione.
21. Per gli anni 1999 e 2000 i compensi ed i rimborsi saranno
quantificati a seguito di specifica, successiva intesa tra le parti.
22. All'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le parole: "prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due
anni dallo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "contestualmente
all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante
al termine di decadenza dell'accertamento" e dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "La garanzia concerne anche crediti relativi ad
annualita' precedenti maturati nel periodo di validita' della
garanzia stessa".
23. All'articolo 78, comma 27, primo periodo, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, relativo
all'obbligo di utilizzazione del conto fiscale, le parole: "di
reddito di impresa o di lavoro autonomo" sono sostituite dalle
seguenti: "di partita IVA".
24. I rimborsi ai soggetti intestatari di conto fiscale sono
effettuati con l'osservanza del limite di importo previsto
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
25. All'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con tale
regolamento, il Ministro delle finanze puo' stabilire, su richiesta
del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare,
che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle
scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da
parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo
3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il
Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale,
attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura
delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni
sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari
competenti per materia,".
26. Il Comma 231 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' sostituito dal seguente:
"231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi
al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre
1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative
all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla
gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare,
d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi
netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione
dell'attivita' sportiva, attraverso interventi destinati ad
infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone
piu' carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle
grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e
sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il
CONI deve altresi' destinare almeno il 5 per cento dei suddetti
proventi alle attivita' dei settori giovanili ed allo sviluppo dei
vivai per le attivita' agonistiche federali".
27. L'accettazione di scommesse organizzate e' consentita
esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con
legge o con regolamento.
28. All'articolo 3, comma 78, primo periodo, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, le parole: "e fiscali" sono sostituite dalle
seguenti: ", fiscali e sanzionatori"; allo stesso comma, dopo la
lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio
applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alle
corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della
materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere
precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche
pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravita' delle
violazioni delle nuove fattispecie definite nonche' di termini di
prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle
infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte
indebitamente pagate".
29. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di
cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, e' consentita solo presso
impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi.
30. Gli utili erariali del gioco del lotto riservati in favore
del Ministero per i beni culturali e ambientali sono assegnati
all'inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella misura del
50 per cento dell'assegnazione definitiva dell'anno precedente
determinata con il decreto interministeriale di cui al comma 83
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996. n. 662. Per il 1998
l'assegnazione iniziale e' pari a lire 150 miliardi. Con decreto del
Ministro delle finanze possono essere previste modalita' di raccolta
delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85. Con decreto
dirigenziale del Ministero delle finanze sono stabilite le procedure
di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate
telefoniche nonche' di commercializzazione e rendicontazione delle
schede prepagate. Lo svolgimento di tutti i giochi autorizzati dal
Ministro delle finanze puo' essere disciplinato con regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, allo scopo di adeguarne il funzionamento e di favorirne
la diffusione.
31. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui
interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dalla legge 20
ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata,
o la concessione del mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n.
108, recante norme a sostegno delle vittime dell'usura, i termini di
scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo,
degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze
per la durata di tre anni. L'inesistenza dei presupposti per la
concessione dei benefici previsti dalle disposizioni del presente
comma comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali.
32. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal
Ministro dell'industria. del commercio e dell'artigianato in materia
di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo,
ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli
importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni. Agli
interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai
terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11, del testo unico delle
leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30
marzo 1990, n. 76.((45))
33. Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato
e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa
derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di
quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi
i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione
e l'efficacia del privilegio non sono subordinate ne' al consenso
delle parti ne' a forme di pubblicita'.((45))
34. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni
sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato,
della piccola impresa, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e
dei servizi, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi
associativi dovuti dagli iscritti, con le modalita' ed i criteri
stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34
del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive
modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei
contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a
ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento,
sempreche' il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il
corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano
rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le
camere medesime siano esonerate da ogni responsabilita' verso terzi
derivante dall'applicazione della convenzione predetta.
35. L'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,
e' condizione, dal 1 gennaio dell'anno successivo all'emissione del
bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da
parte dell'Ufficio del registro delle imprese.
36. Le disposizioni di cui ai commi 32 e 33 si applicano anche ai
procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni
alle imprese disposti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano.
37. Per la regolazione contabile dei minori versamenti connessi
al recupero dell'acconto corrisposto dai concessionari ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere
dal 1998, e' assegnata ad apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero delle finanze una somma, da
iscrivere anche in entrata, di importo pari all'acconto versato
nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli
dell'entrata del bilancio dello Stato.
38. Quando la verifica delle superfici soggette alla applicazione
della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di
accertamento autonomamente effettuati dalla amministrazione comunale,
essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie
accertata senza altri oneri o soprattasse.
39. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate puo' essere
effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in
caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o
comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
40. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi
di cui al comma 39 sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze.
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AGGIORNAMENTO (45)
La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 3, comma 8)
che "I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il
provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle
attivita' produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in
materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione
a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi,
rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e
quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia
fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate."
ART. 25.
(Norme in materia di omesso, ritardato o
insufficiente versamento delle imposte).
1. All'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, dopo il
comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei
confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali
sussistono comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio
delle entrate o il centro di servizio competente per territorio puo'
disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui
versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi
interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento,
nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello
stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo
rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata corrispondente
al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi
indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".
2. I riferimenti al responsabile della direzione regionale delle
entrate contenuti nell'articolo 1, commi da l a 7, della legge 11
ottobre 1995, n. 423, si intendono effettuati all'ufficio unico delle
entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione, alla
sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente
per territorio.
ART. 26.
(Riapertura dei termini per la riscossione).
1. Fino al 31 dicembre 1998 i concessionari del servizio di
riscossione e i commissari governativi provvisoriamente delegati alla
riscossione possono compiere validamente gli atti e gli adempimenti
previsti dall'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dagli articoli 75 e 77
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i
cui termini siano scaduti alla data del 31 dicembre 1996. L'esercizio
di tale facolta' e' condizionato alla preventiva autorizzazione della
direzione regionale competente per territorio e al versamento, da
parte del richiedente, di una somma pari al dieci per cento di ognuna
delle quote per le quali viene esercitata.
2. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il
commissario governativo intenda compiere gli atti e gli adempimenti
previsti dalle norme richiamate nel comma 1 relativamente a crediti
gia' compresi, alla data del 31 dicembre 1996, in domande di rimborso
o di discarico, lo stesso concessionario ovvero commissario
governativo ha facolta' di revocare tali domande entro il 30 giugno
1998, con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori
concessi ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le domande revocate devono essere
ripresentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1998.
L'esercizio di tale facolta' e' condizionato al versamento, da parte
del richiedente, di una somma pari al 10 per cento dell'importo
complessivo di ogni domanda revocata.
3. La devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome ai sensi dei
rispettivi statuti e relative norme di attuazione e' effettuata
considerando anche le somme oggetto di versamento unificato e di
compensazione nell'ambito territoriale della regione o provincia
autonoma medesima, affluite all'apposita contabilita' speciale
intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate,
direzione centrale della riscossione, determinate e ripartite dalla
struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
ART. 27.
(Disposizioni in tema di personale
dell'amministrazione finanziaria e della
Presidenza del Consiglio dei ministri).
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' sulle
maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato
effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23
dicembre 1996, n. 662".
2. L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e' abrogato.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' determinata la struttura
ordinativa del Corpo della guardia di finanza in sostituzione di
quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959,
n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni
altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi
organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello
funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi
ambiti territoriali nonche' delle esigenze connesse alla finanza lo-
cale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee,
diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali o di supporto;
c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione
della funzione di comando e controllo;
d) eliminare le duplicazioni funzionali;
e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e
Reparti.
4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo
regolamento di cui al comma 3, vengono altresi' previste le
corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati
e quelle previgenti.
ART. 28.
(Norma interpretativa).
1. Il primo comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare
sino alla data stabilita nell'articolo 16 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il
termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non e'
stabilito a pena di decadenza.
Art. 29.
Assegnazione agevolata di beni ai soci
e trasformazione in societa' semplice
1. Le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a
responsabilita' limitata, (( per azioni e in accomandita per azioni
)) che, entro il 1 settembre 1998, assegnano ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'articolo 40, comma 2, primo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili
iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa o quote di partecipazione in
societa', possono applicare le disposizioni del presente articolo, a
condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci,
ove prescritto, alla data del 30 settembre 1997, ovvero che vengano
iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa
anteriore al 1 ottobre 1997. Le medesime disposizioni si applicano
alle societa' che hanno per oggetto esclusivo o principale la
gestione dei predetti beni e che entro il 1 settembre 1998 si
trasformano in societa' semplici. ((11))
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in
caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della
trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica
una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) nella misura del 10 per
cento; (( per i beni la cui assegnazione e' soggetta all'imposta sul
valore aggiunto puo' essere applicata, in luogo di tale imposta, una
maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente
pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al
valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi )). Le
riserve in sospensione di imposta annullate per effetto
dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle societa' che si
trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del
20 per cento. ((11))
3. Per gli immobili, su richiesta della societa' e nel rispetto
delle condizioni prescritte, (( il valore normale puo' essere
determinato in misura pari a quello )) risultante dall'applicazione
dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle
rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12
del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la
procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di
partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto
della societa' partecipata. ((11))
4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute
dai soci delle societa' trasformate va aumentato della differenza
assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci
assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44
del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore
normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il
costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro
nella misura fissa dell'1 per cento, nonche' alle imposte ipotecaria
e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli
effetti dell'IVA e dell'INVIM.
6. (( Le societa' che si avvalgono delle disposizioni del presente
articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva
entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo
entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di
cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. )) Per la
riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi. ((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 18 febbraio 1999, n. 28 ha disposto (con l'art. 13, comma 2)
che le modifiche apportate all'art. 29 della L. 27 dicembre 1997, n.
449 decorrono dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
ART. 30.
(Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa).
1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1997
utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2,
primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
puo', entro il 20 aprile 1998, optare per l'esclusione dei beni
stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1998,
mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per
cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il
relativo valore fiscalmente riconosciuto per gli immobili la cui
cessione e' soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta
sostitutiva e' aumentata di un importo pari al 30 per cento
dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con
l'aliquota propria del bene. ((14))
2. Per gli immobili, il valore normale e' quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di
imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la
procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 15, comma 5)
che "Il termine del 20 aprile 1998, previsto dal comma 1
dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente
l'esclusione dei beni dal patrimonio d'impresa, e' fissato al 16
settembre 1999. "
ART. 31.
(Rinvio ad altri provvedimenti da emanare
entro il 31 dicembre 1997).
1. Dall'attuazione delle disposizioni concernenti
l'amministrazione finanziaria sono assicurate nel complesso maggiori
entrate nette in misura non inferiore a lire 2.500 miliardi per
l'anno 1998, a lire 2.900 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3.350
miliardi per l'anno 2000.
2. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
"i) coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza
tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti
nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie
di carattere tributario;".
3. Nell'articolo 43, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: ", anche in deroga
all'articolo 8, comma 1, lettera c)," sono soppresse.
4. La disposizione di cui al comma 3 ha effetto dal 1 aprile
1998.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
SANITA'
Art. 32.
Interventi di razionalizzazione della spesa
1. Per l'anno 1998 le regioni, tenuto conto dei livelli di spesa
rendicontati dalle singole aziende unita' sanitarie locali e aziende
ospedaliere, assegnano a ciascuna azienda obiettivi di risparmio
sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi in misura tale da
realizzare, a livello regionale, un risparmio non inferiore al 2,25
per cento, rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per
l'esercizio 1996, rideterminata con applicazione dei tassi di
inflazione programmata relativi agli anni 1997 e 1998. Nella
determinazione ed assegnazione degli obiettivi di risparmio, relativi
alle singole aziende, le regioni devono tener conto dei risultati
conseguiti dalle stesse in termini di razionalizzazione della spesa e
di risanamento del bilancio, in modo che gli obiettivi di risparmio
assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende
che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione e di
risanamento. Devono comunque essere salvaguardati gli obiettivi di
tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani
sanitari nazionale e regionali nonche' gli standard qualitativi in
atto nelle singole strutture. Nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di procedure di acquisizione di beni e
servizi, la regione stabilisce modalita' e limiti entro i quali i
direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali delegano ai
dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti, nonche' dei
dipartimenti extraospedalieri complessi se individuati dall'azienda
unita' sanitaria locale quali centri di costo e di responsabilita',
nell'ambito dell'autonomia economico-finanziaria agli stessi
attribuita, l'approvvigionamento diretto di beni e servizi per i
quali risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme del
diritto civile e nel rispetto dei principi di buona amministrazione.
Il direttore generale assicura la vigilanza e la verifica dei
risultati delle attivita' di cui al presente comma, anche avvalendosi
delle risultanze degli osservatori centrale e regionali degli
acquisti e dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi di
risparmio sopra indicati le regioni possono modulare diversamente i
limiti di spesa previsti dal presente comma per le aziende del
Servizio sanitario nazionale a bassa densita' demografica e situate
nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.
2. In caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, delle
regioni, nonche' delle relative aziende unita' sanitarie locali e
aziende ospedaliere, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per
il contenimento della spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non
vengano forniti al Sistema informativo sanitario i dati
indispensabili alle attivita' di programmazione e di controllo, in
sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, si applica una riduzione della quota
spettante che non puo' complessivamente superare il 3 per cento. Le
riduzioni sono proposte dal Ministro della sanita', previo parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le regioni individuano le
modalita' per l'attribuzione delle diverse responsabilita' ai
direttori generali, ai dirigenti e al restante personale, per
l'adempimento degli obblighi derivanti alle aziende sanitarie dalle
disposizioni del presente comma, eventualmente valutando
l'opportunita' di tenerne conto ai fini della corresponsione della
quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali,
di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. I direttori generali
delle aziende unita' sanitarie locali, in base al principio di
responsabilita', individuano obiettivi di qualita' e di risparmio ai
fini degli istituti contrattuali variabili.
3. Le regioni definiscono ogni anno con i direttori generali
nell'ambito dei bilanci di previsione delle aziende unita' sanitarie
locali, l'attribuzione di un fondo destinato alle strutture
dipartimentali e distrettuali, individuate dall'azienda quali centri
di costo e responsabilita', per le attivita' di prevenzione sulla
base delle competenze istituzionali previste dalle normative o
nell'ambito di progetti obiettivo approvati a livello regionale e
aziendale.
4. Alle regioni che, entro la data del 31 marzo 1998, non abbiano
dato attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la
tutela della salute mentale di cui all'articolo 1, comma 20, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e non abbiano provveduto alla
realizzazione delle residenze territoriali necessarie per la
definitiva chiusura dei residui ospedali psichiatrici e per i servizi
e le esigenze di residenzialita' per gli utenti provenienti dal
territorio si applicano le sanzioni previste dal comma 23 dello
stesso articolo. Il Ministro della sanita' verifica l'adeguatezza e
la realizzazione dei suddetti programmi, con particolare riferimento
alle dimissioni dai residui ospedali psichiatrici dei degenti con
patologia psichiatrica che, attraverso progetti personalizzati,
devono essere inseriti in strutture extraospedaliere, a tal fine
avvalendosi anche del privato sociale senza fini di lucro.
5. Le disponibilita' del Fondo sanitario nazionale derivanti dalle
riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono utilizzate per il
finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli
ostacoli che hanno dato origine all'inadempienza ovvero di progetti
speciali di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la
tutela delle fasce deboli. Le disponibilita' derivanti dalle
riduzioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e quelle derivanti dalla minore spesa dovuta alla
dimissione di pazienti da strutture sanitarie private accreditate,
sono utilizzate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
per la realizzazione di quanto previsto dal progetto obiettivo
"Tutela della salute mentale" nonche', a titolo incentivante, a
favore di aziende unita' sanitarie locali e aziende ospedaliere che
abbiano attuato i programmi di chiusura dei residui ospedali
psichiatrici. Per le disponibilita' derivanti dalle riduzioni di cui
all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita',
d'intesa con la regione interessata, attiva il potere sostitutivo con
la nomina di commissari regionali ad acta al fine di realizzare
quanto previsto dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale".
La quota dei fondi da attribuire alle regioni ai sensi del presente
comma e' determinata dal Ministro della sanita', sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro della sanita',
avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla salute mentale e
dell'Istituto superiore di sanita', acquisisce i dati relativi
all'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180, e successive
modificazioni e integrazioni, anche al fine dell'individuazione degli
indicatori di salute, della tariffazione delle prestazioni e della
redazione del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale"
all'interno del piano sanitario nazionale.
6. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I beni
mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dismessi possono essere
utilizzati per attivita' di carattere sanitario, purche' diverse
dalla prestazione di servizi per la salute mentale o dalla degenza o
ospitalita' di pazienti dimessi o di nuovi casi, ovvero possono
essere destinati dall'azienda unita' sanitaria locale competente alla
produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli
stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la
locazione"; dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente "Qualora
risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto
previsto dal predetto progetto obiettivo, le aziende sanitarie
potranno utilizzarle per altre attivita' di carattere sanitario".
7. L'obbligo del pareggio di bilancio previsto per le aziende
ospedaliere dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' esteso ai
presidi ospedalieri delle aziende unita' sanitarie locali con
autonomia economico-finanziaria e contabilita' separata all'interno
del bilancio dell'azienda unita' sanitaria locale ai sensi
dell'articolo 4, comma 9, dello stesso decreto legislativo.
8. Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in
coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano
preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e
privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per
gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa
sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle
prestazioni, nonche' gli indirizzi e le modalita' per la
contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
9. Le regioni, le aziende unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere assicurano l'attivita' di vigilanza e controllo sull'uso
corretto ed efficace delle risorse. In particolare:
a) raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati concernenti
le attivita' ospedaliere e le attivita' relative agli altri livelli
di assistenza ed i relativi costi e adottano tempestivamente azioni
correttive nei casi di ingiustificato scostamento dai valori standard
nazionali o locali. Le attivita' ospedaliere sono oggetto di
specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della
qualita', dell'appropriatezza, della accessibilita' e del costo. A
tali fini sono promossi interventi di formazione degli operatori
regionali e locali dedicati all'attivita' di controllo esterno e
l'impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valutazioni
dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;
b) le aziende unita' sanitarie locali esercitano funzioni di
indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta supportando i sanitari
nell'individuazione di linee di intervento appropriate al fine di
ottenere il migliore rapporto costo-beneficio tra le opzioni
eventualmente disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme
applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici
di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, che sono adottati dal Ministro della sanita' entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalle
piu' comuni patologie cronico-degenerative. A tal fine possono
avvalersi di appositi uffici di livello dirigenziale. Il Ministro
della sanita' riferisce al Parlamento sull'adozione dei percorsi
diagnostici e terapeutici nell'ambito della Relazione sullo stato
sanitario del Paese, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto
di beni e servizi, l'osservatorio centrale di cui all'articolo 1,
comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei dati
forniti dalle regioni, dalle aziende unita' sanitarie locali e dalle
aziende ospedaliere, compie indagini e fornisce indicazioni
sull'andamento dei prezzi e sulle modalita' di acquisto utili ad
orientare le decisioni a livello locale.
10. All'articolo 14, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n.
283, sono aggiunte, in fine, le parole: "ad esclusione della
vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali".
L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1980, n. 327, e' sostituito dal seguente:
"ART. 38. - (Profilassi del personale). - 1. Il personale di cui
all'articolo 37 e' sottoposto ai trattamenti di profilassi che siano
ritenuti necessari dall'autorita' sanitaria competente, a
salvaguardia della salute pubblica, ad esclusione della vaccinazione
antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali".
11. Il Ministro della sanita', avvalendosi anche del sistema
informativo sanitario vigila sull'attuazione del Piano sanitario
nazionale e sulla attivita' gestionale delle aziende unita' sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere con particolare riguardo agli
obblighi previsti dal presente articolo e promuove gli interventi
necessari per l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di
analisi e controllo dei costi e dei risultati, al fine di contrastare
inerzie, dispersioni e sprechi nell'utilizzo delle risorse.
12. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la
quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle
borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si
applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui
all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del
1991. ((29))
13. La previsione di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 15
maggio 1997, n. 127, si applica altresi' al personale non sanitario
delle aziende unita' sanitarie locali, inquadrato in maniera difforme
dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanita'
30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, "Normativa concorsuale del
personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761". L'annullamento degli inquadramenti deve avvenire entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora
l'inquadramento sia avvenuto sulla base di concorsi interni per
titoli integrati da colloquio, ai quali siano stati ammessi a
partecipare dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente
inferiore, con anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella
qualifica medesima, ancorche' sprovvisti del titolo di studio
prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente, non si
procede alla rinnovazione della procedura selettiva, sempreche' venga
confermato dall'amministrazione che tale procedura si sia svolta
nelle forme e nei modi di cui all'articolo 6, comma 17, della legge
15 maggio 1997, n. 127, sempreche' rappresentino spesa consolidata
nei bilanci delle aziende sanitarie.
14. E' fatto salvo quanto stabilito dal comma 46 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente a quanto previsto
per l'ente pubblico Croce rossa italiana, per quanto riguarda
l'assunzione delle unita' che operano con contratto a trentasei ore
settimanali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per il personale militare con
contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 1996.
15. Le regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario
nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero
della sanita', le aziende unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi
assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta
specializzazione a favore di:
a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non
esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-
specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non
sono in vigore accordi di reciprocita' relativi all'assistenza
sanitaria;
b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente
non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra
natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario
nazionale per l'assistenza sanitaria.
16. Le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle
d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia perseguono gli obiettivi
di cui al presente articolo nell'ambito delle competenze derivanti
dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione,
provvedendo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei
rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e dell'articolo 1, comma 144, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio
dello Stato.
-------------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 2 aprile 2001, n. 90, convertito senza modificazioni dalla
L. 8 maggio 2001, n. 188 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A
decorrere dall'anno 2001, la quota del Fondo sanitario nazionale
destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione
dei medici specialisti di cui all'articolo 32, comma 12, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' elevata da lire 315 a lire 335
miliardi."
ART. 33.
(Progetti per il perseguimento
degli obiettivi di carattere prioritario
e di rilievo nazionale).
1. Dopo il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e' inserito il seguente:
"34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario
nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di
criteri e parametri fissati dal Piano stesso. La Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della
sanita', individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le
quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del
comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 9-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni".
ART. 34.
(Specialisti ambulatoriali convenzionati).
1. Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di
attivita' specialistica con riferimento alle quali, ai fini del
miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1 luglio
1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello
dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal
contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a
rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalita'
sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente
attivita' ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore
settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale
data non abbiano superato i 55 anni di eta'. Gli specialisti
ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre 1997, abbiano almeno 55
anni di eta' mantengono il precedente incarico di medicina
ambulatoriale a condizione che non si trovino in trattamento di
quiescenza per pregressi rapporti e che, se titolari anche di altro
tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, vi rinunzino
entro il 1 marzo 1998. Gli specialisti ambulatoriali a rapporto
convenzionale che, alla data del 31 dicembre 1997, non siano in
possesso dei requisiti di cui al presente comma, mantengono i
rapporti di convenzione acquisiti. Le ore gia' coperte dal personale
inquadrato ai sensi del presente comma sono rese indisponibili. Con
lo stesso procedimento le regioni provvedono annualmente, a decorrere
dal 1 luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003, ad inquadrare anche gli
specialisti ambulatoriali che presentino domanda avendo maturato i
requisiti richiesti successivamente al 31 dicembre 1997.
2. L'inquadramento e' disposto previa formulazione del giudizio
di idoneita' previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365.
3. Dal 1 luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali con gli
specialisti ambulatoriali di cui al comma 1 che, avendone titolo, non
abbiano presentato domanda di inquadramento.
4. Per l'anno 1998 le regioni, in attesa del riordinamento delle
funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, emanano, entro il
31 gennaio 1998, direttive per la rideterminazione, da parte delle
aziende unita' sanitarie locali, delle ore da attribuire agli
specialisti ambulatoriali in modo da realizzare, a livello regionale
e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non
inferiore al 10 per cento dei costi, riferiti all'anno 1997, detratti
i costi relativi al personale inquadrato ai sensi del comma 1 e
quelli relativi agli istituti economici di cui al successivo periodo
del presente comma. Agli specialisti ambulatoriali a tempo
indeterminato, a decorrere dal 1 gennaio 1998, cessa l'applicazione
degli istituti economici del coordinamento e delle prestazioni di
particolare impegno professionale. L'attuazione di quanto previsto
dal presente comma non deve comunque comportare diminuzione
dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi specialistici
pubblici territoriali nel corso del 1997, ne' una sua concentrazione
sul territorio.
5. Le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Valle
d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia disciplinano la materia nell'ambito
delle attribuzioni derivanti dallo statuto e dalle relative norme di
attuazione.
ART. 35.
(Modifica della partecipazione alla spesa per
le prestazioni di medicina fisica e
riabilitazione ambulatoriale).
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989,
n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990,
n. 8, e' sostituito dal seguente:
"3. Le prescrizioni di prestazioni relative a branche
specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte.
In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di otto
prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di
medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro
della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 14 settembre 1996, e successive
modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo,
per le quali ciascuna ricetta puo' contenere fino a tre cicli fatte
salve le specifiche patologie che sono individuate con apposito
decreto del Ministro della sanita', previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia".
2. Il decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 3 del
citato decreto-legge n. 382 del 1989, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione del
predetto decreto ministeriale resta in vigore la disciplina dettata
dal citato decreto-legge n. 382 del 1989.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1998, le regioni e le province
autonome che alla data del 31 dicembre 1997 non abbiano determinato
proprie tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
come definite dal citato decreto del Ministro della sanita' 22 luglio
1996, e successive modificazioni ed integrazioni, applicano tale
decreto secondo i criteri definiti dall'articolo 2, comma 9, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 36
Determinazione del prezzo dei farmaci e
spese per assistenza farmaceutica
1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 12, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, secondo la quale, a decorrere dal 1 gennaio
1994, i prezzi delle specialita' medicinali, esclusi i medicinali da
banco, sono sottoposti al regime di sorveglianza secondo le modalita'
indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi
risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio
attivo nell'ambito della Comunita' europea, deve essere intesa nel
senso che e' rimesso al CIPE stabilire anche quali e quanti Paesi
della Comunita' prendere a riferimento per il confronto, con
applicazione dei tassi di conversione fra le valute, basati sulla
parita' dei poteri d'acquisto, come determinati dallo stesso CIPE.
2. Dalla data del 1 settembre 1994 fino all'entrata in vigore del
metodo di calcolo del prezzo medio europeo come previsto dai commi 3
e 4, restano validi i prezzi applicati secondo i criteri indicati per
la determinazione del prezzo medio europeo dalle deliberazioni del
CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 3 agosto 1994 e
22 novembre 1994.
3. A decorrere dal 1 luglio 1998, ai fini del calcolo del prezzo
medio dei medicinali si applicano i tassi di cambio ufficiali
relativi a tutti i Paesi dell'Unione europea in vigore nel primo
giorno non festivo del quadrimestre precedente quello in cui si opera
il calcolo.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con deliberazione del CIPE si provvede alla
definizione dei criteri per il calcolo del prezzo medio europeo sulla
base di quanto previsto dal comma 3 e delle medie ponderate in
funzione dei consumi di medicinali in tutti i Paesi dell'Unione
europea per i quali siano disponibili i dati di commercializzazione
dei prodotti. La deliberazione suddetta deve comunque prevedere
l'inapplicabilita' del metodo ai medicinali che non siano in
commercio in almeno quattro Paesi, due dei quali con regime di prezzi
amministrati. Se l'azienda farmaceutica interessata non
autocertifica, nei casi previsti dalla deliberazione del CIPE di cui
al presente comma, il prezzo o il fatturato o la quantita' di un
medicinale venduto all'estero, il corrispondente medicinale non puo'
essere venduto, in Italia, ad un prezzo superiore all'ottanta per
cento del prezzo in vigore. Qualora manchi il prezzo vigente, perche'
il medicinale non e' ancora in commercio o per altro motivo, il
medicinale non puo' essere comunque venduto ad un prezzo superiore al
prezzo piu' basso fra quelli dei farmaci aventi la stessa indicazione
terapeutica principale. Le disposizioni dei due precedenti periodi
non si applicano se la mancata autocertificazione sia dovuta a cause
non imputabili all'azienda farmaceutica interessata.
5. Per i medicinali gia' in commercio, l'adeguamento del prezzo
alla media europea calcolata secondo il disposto del comma 4 ha
effetto immediato qualora la media risulti inferiore al prezzo in
vigore; in caso contrario l'adeguamento e' attuato in sei fasi con
cadenza annuale di eguale importo.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, non si applicano gli adeguamenti alla media comunitaria gia'
previsti dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
7. Il prezzo delle specialita' medicinali a base di principi attivi
per i quali e' scaduta la tutela brevettuale e' pari all'80 per cento
del prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE per le
specialita' medicinali. Per le specialita' medicinali autorizzate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
il disposto del primo periodo del presente comma si applica con
effetto immediato, mentre per le specialita' gia' autorizzate la
riduzione dei 20 per cento dei prezzi attuali si applica in quattro
anni, a decorrere dal 1 luglio 1998, per scaglioni di pari importo.
Le disposizioni del presente comma non si applicano alle specialita'
medicinali che hanno goduto della tutela brevettuale e a quelle che
hanno usufruito della relativa licenza.
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 LUGLIO 2002, N. 138, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2002, N.178)).
8-bis. Il Ministro della sanita' puo' stabilire che le regioni e le
province autonome possono provvedere all'acquisto all'estero,
nell'ambito dell'Unione europea, anche attraverso una struttura di
coordinamento nazionale, di medicinali destinati al trattamento delle
malattie invalidanti o delle malattie rare di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, aventi le
caratteristiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, in base alla normativa
in vigore, siano trasfeiti nella classe prevista dalla lettera c) del
medesimo comma 10 in conseguenza di decisioni o comportamenti
dell'azienda titolare.
9. La percentuale di riduzione del prezzo prevista dal comma 130
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito
dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, ai fini della
classificazione del generico nelle classi dei medicinali erogati a
carico del Servizio sanitario nazionale, deve intendersi riferita al
prezzo della corrispondente specialita' medicinale che ha goduto
della tutela brevettuale o delle specialita' medicinali che hanno
usufruito della relativa licenza.
10. In deroga alla disciplina del prezzo medio europeo prevista dal
presente articolo, le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi
recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono estese, in via sperimentale, per due anni, alle specialita'
medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo
riconoscimento, fatta eccezione per la previsione di cui al secondo
periodo del richiamato comma 41, la cui applicazione alle specialita'
medicinali predette e' differita al 1 gennaio 1999; gli accordi
conseguentemente stipulati entro il 31 dicembre 1999 restano in
vigore fino alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta
salva diversa disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e a
quelli autorizzati con il sistema del mutuo riconoscimento, soggetti
alle previsioni del richiamato articolo 1, comma 41, della legge n.
662 del 1996, non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2,
dei decreto-legge 20 giugno 1956, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
11. Il Ministro della sanita' adotta misure atte a favorire la
produzione e l'uso di farmaci generici, ad assicurare un'adeguata
informazione del pubblico sui medicinali attraverso strumenti
ulteriori rispetto al foglio illustrativo e a rendere effettiva
l'introduzione di confezioni di specialita' medicinali e di farmaci
generici che, per dosaggio e quantitativo complessivo di principio
attivo, risultino ottimali in rapporto al ciclo terapeutico.
12. Il Ministro della sanita' adotta iniziative dirette a impedire
aumenti non giustificati dei prezzi dei medicinali collocati nella
classe c) prevista dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. Gli eventuali aumenti dei prezzi dei medicinali
predetti sono ammessi esclusivamente a decorrere dalla comunicazione
degli stessi al Ministero della sanita' e al CIPE e con frequenza
annuale.
13. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque effettuata dalle
aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella
misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di
impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata all'ottenimento
da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale
alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa,
ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla
legge.
14. Per iniziative di farmaco-vigilanza e di informazione degli
operatori sanitari sulle proprieta', sull'impiego e sugli effetti
indesiderati dei medicinali, nonche' per le campagne di educazione
sanitaria nella stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno
1999, la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad
apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della sanita' ed e' utilizzato, per una quota pari al 50
per cento, dalle regioni e dalle province autonome, che si avvalgono
a tal fine delle aziende unita' sanitarie locali, e per il restante
50 per cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita'. Al
conseguente onere si provvede con le entrate di cui al comma 13.
15. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica e' determinato in lire 11.091 miliardi per
l'anno 1998, 200 dei quali destinati, in parti eguali, a far fronte
ai maggiori costi derivanti dall'introduzione dei farmaci innovativi
e di farmaci per la prevenzione ed il trattamento dell'AIDS, lire
11.451 miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi per l'anno
2000, salvo diversa determinazione adottata, per gli anni 1999 e
2000, con apposita disposizione della legge finanziaria a ciascuno di
essi relativa. L'onere predetto puo' registrare un incremento non
superiore al 10 per cento, fermo restando il mantenimento delle
occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti
complessivi previsti per i medesimi anni.(18)
16. Nel caso che la spesa per l'assistenza farmaceutica ecceda,
secondo proiezioni da effettuare trimestralmente, gli importi
previsti dal comma 15, il Ministro della sanita', avvalendosi di
un'apposita commissione da istituire con proprio decreto, che includa
una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese quelle
della distribuzione intermedia e finale, e della Commissione unica
del farmaco, valuta l'entita' delle eccedenze per ciascuna classe
terapeutica omogenea e identifica le misure necessarie. PERIODO
ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. PERIODO ABROGATO DALLA L.
23 DICEMBRE 2000, N. 388. La suddivisione dell'onere tra le tre
categorie predette avviene sulla base delle quote di spettanza sui
prezzi di cessione dei medicinali tenendo conto dei margini effettivi
delle farmacie quali risultano dall'applicazione dei commi 40 e 41
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
16-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388.
17. Al fine di consentire al competente Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di definire, entro
due anni, tutti i procedimenti relativi alle domande arretrate di
autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, il Ministro
della sanita' e' autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi
temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di cinquanta
unita', di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici,
amministrativi e personale esecutivo, non appartenenti alla pubblica
amministrazione. Gli incarichi sono conferiti, previa selezione
pubblica, con decreto ministeriale per un periodo non superiore a due
anni e possono essere revocati in qualsiasi momento per ragioni di
servizio, ivi compresa l'opportunita' di sostituire, entro lo stesso
biennio, l'incaricato con persona di altra professionalita'. La
misura dei compensi per gli incarichi e' determinata con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della
professionalita' richiesta. Gli oneri per il conferimento degli
incarichi non possono eccedere il valore di lire 2,5 miliardi per
anno. Agli stessi oneri si provvede mediante utilizzazione di quota
parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali previsti dall'articolo 5
del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
-----------------
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 29, comma 3)
che "Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario
nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' rideterminato in
lire 12.650 miliardi. L'onere predetto puo' registrare un incremento
non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle
occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti
complessivi previsti per il medesimo anno."
ART. 37.
(Fornitura gratuita di protesi mammarie).
1. Il Servizio sanitario nazionale fornisce a titolo gratuito la
protesi mammaria esterna alle assistite che ne facciano richiesta,
dietro presentazione di idonea documentazione dell'intervento di
mastectomia sia monolaterale che bilaterale.
Art. 38
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209))
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO II
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI
PERSONALE E DI ATTIVITA' DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 39
Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento
e di incentivazione del part-time
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore, funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli
organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo
delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola
dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e'
valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e'
emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della
riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31
dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al
numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31
dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del
personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento
rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre
1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non
inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31
dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione
di personale, non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in
servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di
riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione
delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione
in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei
vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici
con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una
riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue
di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle
assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al
termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le
altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per
gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la
funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione
delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma
amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione
programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio
dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce
preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare,
tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione
di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di
ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo
complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2
compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati
sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque
subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo
le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte
esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di
personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di
cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le
procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri,
modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre
rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto
delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni
per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si
procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo
le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le
modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di
personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e
previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di
personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali
e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di
300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge' previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche'
i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito
regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in
deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o
concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e
provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e
modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente
ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia
autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione
all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle
finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica
funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato
sulla base della somma delle effettive vacanze di organico
riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione
territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel
territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai
profili professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la
disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di
ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a
concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a
riferimento il profilo professionale medesimo e quello di
ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica
funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del
grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad
acquisire le professionalita' specialistiche nei settori
giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e
finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo
professionale. I candidati che hanno superato positivamente la
prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di
ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura
concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni
dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975,
n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle
dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2
dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione
del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui
all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte
regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle
aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi
in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle
entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti
agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere
oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5,
si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche
delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura
complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel
corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i
singoli ruoli.
12. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi
pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate
successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino
al 31 dicembre 1998".
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi
dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un
periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei
beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il
Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di
quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle
dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili
professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica
funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da
espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche'
delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei
settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per
svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale
sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce
titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in
corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive
modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di
200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3,
personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della
dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta
rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione
di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello
Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate
all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui
graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12,
comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di
attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente
differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di
revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il
Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi
del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno,
anche la percentuale del personale da assumere annualmente con
contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali
flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo'
essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo
che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate
anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni
comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle
ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno
al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono
essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con
contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno
puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva
delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per
il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia
preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul
trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai
principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata
delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni
necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18,
adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una
riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano
discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto
previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di
assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della
spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili
anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro
delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni
e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni
dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del
presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate,
entro i limiti e con le modalita' di cui all'articolo 43, comma 5, ai
fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del
predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che
abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di
una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi
percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo,
la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di
personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione delle legge 15 marzo 1997, n. 59, la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, in deroga ad
ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo
di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un
massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma
mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni
o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di
tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma
sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio
spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, se piu' favorevoli. Il servizio prestato presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.(13)
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608 le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 1998". Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c),
della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale
trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del
1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e
3 del presente articolo.
24. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro
dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo
in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla
funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti,
come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione
collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche'
ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della
prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a
tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente
proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui
all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente
nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di
appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento
emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione
pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in
vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i
criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto
dell'attualita' dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo
parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli
enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con
proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma
62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di
finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto
d'ufficio. (10)
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 22, comma 5)
che "Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato
ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel 1999 e nel
2000, mille unita' di personale a tempo determinato, con prestazioni
di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle
qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non
superiore ad un anno, prorogabile a due."
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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 8 marzo 1999, n. 50 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che
la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Art. 40.
Personale della scuola
1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla
fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello
rilevato alla fine dell'anno 1997 , ferma restando la dotazione di
personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazionale di
integrazione scolastica. Tale numero costituisce il limite massimo
del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere
considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti
annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti
chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi
non potra' essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria
per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per
la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni
dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della
consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999.
Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere
entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i
criteri e le modalita' per il raggiungimento delle finalita' predette
mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla
formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle
supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il
perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero
massimo di alunni per classe con priorita' per le zone svantaggiate,
per le piccole isole, per le zone di montagna, nonche' per le aree
metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile. In
attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e' assicurata l'integrazione scolastica degli alunni
handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravita'
dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilita'
organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21,
commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ((. . .)) fermo
restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono
abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista
dell'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia di
cui all'articolo 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e' consentita, altresi' alle istituzioni scolastiche la
stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per
particolari attivita' ed insegnamenti, purche' non sostitutivi di
quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali,
per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche. Al fine di incrementare la
preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento
del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del
sistema formativo integrato e della programmazione regionale
dell'offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalita' di
intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di
corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la
costituzione di forme associative con altri soggetti del territorio
ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione
europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni
pubbliche e private. ((43))
2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed
esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti
accantonati al 1 settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo
3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla
precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e
temporanee del personale docente nella provincia per cui e' valida la
graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella
prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico di cui al comma
1.
3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per
l'integrazione degli alunni handicappati e' fissata nella misura di
un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente
frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia,
assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non
superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di
fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il
vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di
ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di
scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione
secondaria, nonche' di assegnazione ai singoli istituti scolastici
sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la
continuita' educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado
di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di
integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo
formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati
dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione
delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per
l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali
allo sviluppo delle potenzialita' esistenti nei medesimi alunni,
nonche' per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite
sono messe a disposizione di altre scuole.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1,
si procede, altresi', alla revisione dei criteri di determinazione
degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario
della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme
previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei
compiti connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili
professionali.
5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione
attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le
decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano
efficacia e funzionalita' alla prestazione dei servizi, consentendo,
tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di
deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali
scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione
organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla
base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di
soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie
nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate,
sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In sede di
contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le
modalita' di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che
non svolga attivita' di pulizia.
6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi
complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a
lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno
2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa
destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.
7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con
esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa
alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno in lire 1.110
miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno
2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del
50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in
lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un
apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento
dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale,
finalizzata al sostegno delle attivita' e delle iniziative connesse
all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si
rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa
verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il
predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una
ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie
riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole
istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di
cui al medesimo comma 5.
8. Con periodicita' annuale, si provvede alla verifica dei risparmi
effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di
accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al
comma 7.
9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita agli uffici periferici
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli
di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della
scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e
supplenze fino al termine delle attivita' didattiche, in attesa
dell'assunzione degli aventi diritto.
10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti
d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine
di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore
fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti
impartiti in piu' scuole e istituti anche di diverso ordine e grado
ai quali si puo' accedere con il medesimo titolo di studio.
11. E' estesa all'anno scolastico 1998-99 la validita' delle
graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e
a posti di coordinatore amministrativo, nonche' delle graduatorie di
conferimento delle supplenze del personale docente e del personale
amministrativo tecnico ed ausiliario.
12. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i
compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di
licenza media.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di
Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze
derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 22 - 26
febbraio 2010, n. 80 (in G.U. 1a s.s. 3/3/2010, n. 9) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 414 della legge n.
244 del 2007, (che ha modificato il comma 1 del presente articolo)
"nella parte in cui esclude la possibilita', gia' contemplata dalla
legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in
deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilita' grave,
una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa
vigente."
Art. 41.
Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro
straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri
trattamenti accessori e contenimento delle promozioni
in soprannumero
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza
nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione
politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi
dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le
commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni
amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli
organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a
decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le
relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente
competenza nella materia.
2. Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della
legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 12,01 per cento, con
esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della
pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze armate
per il personale impegnato nei settori operativi ed
all'Amministrazione della giustizia per i servizi di traduzione dei
detenuti e degli internati e per la trattazione dei procedimenti
penali relativi a fatti di criminalita' organizzata. Agli
stanziamenti relativi all'indennita' e al rimborso delle spese di
trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si
applica la riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni.
3. L'attribuzione di trattamenti economici al personale
contrattualizzato puo' avvenire esclusivamente in sede di
contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo rinnovo
contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi,
regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi
retributivi al personale contrattualizzato. I trattamenti economici
piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri
miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I
risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse
disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si
applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei
Vigili del fuoco.
4. Nell'articolo 40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
il termine "direttivo" si interpreta come riferito esclusivamente al
personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali
dalla VII alla IX, di cui ai profili professionali previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, cui ha
avuto accesso a seguito di concorso. Nell'articolo 4-bis del
decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, le parole: "impiegati della
carriera direttiva" si interpretano come riferite esclusivamente al
personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali
dalla VII alla IX alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso.
A decorrere dal 1 gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale,
il trattamento economico di cui al citato articolo 4-bis del
decreto-legge n. 356 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 436 del 1987, e' altresi' corrisposto al personale civile
dell'Amministrazione penitenziaria, transitato nella VII qualifica
funzionale ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11
luglio 1980, n. 312, appartenente ai profili professionali di
"assistente sociale coordinatore" e di "educatore coordinatore"
applicato presso istituti penitenziari, o centri di servizio sociale
ad essi collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno otto
anni presso i predetti istituti o centri, in ogni caso limitatamente
al periodo di permanenza in tali posizioni e purche' comunque in
possesso della prescritta anzianita' di effettivo servizio senza
demerito nella predetta qualifica. Nell'ambito della programmazione
di cui all'articolo 39, commi 1 e 3, si tiene conto degli effetti
applicativi della presente disposizione' operando una corrispondente
riduzione, sotto il profilo finanziario, delle assunzioni ivi
previste.
5. L'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436,
l'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e l'articolo 3,
comma 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, cessano di avere efficacia
dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale. Si applica la
disposizione di cui al comma 3. Per il personale cui non si applicano
le disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza
passata in giudicato, sia stato attribuito il trattamento economico
di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 356 del 1987,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, non si fa
luogo alla corresponsione del relativo trattamento e le somme
eventualmente gia' corrisposte sono riassorbite in occasione dei
successivi incrementi retributivi. I giudicati formatisi in favore
del personale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 4
hanno comunque effetto da data non anteriore al 1 gennaio 1998 e sino
al primo rinnovo contrattuale. ((21))
6. All'articolo 54, primo comma, lettera b), della legge 12
novembre 1955, n. 1137, al primo periodo sono soppresse le parole:
"anche se non esiste vacanza nel grado superiore" e il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: "La promozione e' computata nel
numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il
giudizio".
-------------------
AGGIORNAMENTO (21)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2000, n. 374 (in
G.U. 1a s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 41, comma 5, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) nella
parte in cui fa divieto di corrispondere al personale non rientrante
nelle disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza
passata in giudicato sia stato attribuito il trattamento economico di
cui all'art. 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356,
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, le
relative somme."
ART. 42.
(Affari esteri).
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' differito al 28 febbraio 1998.
2. Ai fini dell'accertamento del requisito della anzianita' di
almeno venti anni nei ruoli dell'Amministrazione per ottenere
l'attribuzione dei coefficienti parziali e relative quote base
espressamente previsti nella Tabella b) allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, il termine
"Amministrazione" deve essere interpretato come riferentesi al
Ministero degli affari esteri.
3. Le retribuzioni degli impiegati assunti a contratto dagli
uffici all'estero, ai sensi del titolo VI della parte seconda del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni ed integrazioni, possono subire
miglioramenti, per il biennio 1998-1999, nei casi in cui questi non
comportino un aggravio dell'onere in lire italiane ovvero qualora sia
necessario adeguarsi alle normative locali o per tener conto di
situazioni eccezionali in cui le retribuzioni corrisposte siano
inadeguate in conseguenza di marcate variazioni dei termini di
riferimento di cui al primo comma dell'articolo 157 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
4. Il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli
affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, dei 50 impiegati di cittadinanza italiana in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista
entro il 1997, e' prorogato al 31 dicembre 1998, fatto salvo
l'obbligo di bandire il relativo concorso entro il 31 dicembre 1997.
Ai fini dell'ammissione al concorso i candidati dovranno dimostrare
di possedere i requisiti indicati dal citato comma 134, ivi compreso
lo status di dipendente a contratto, alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 662 del 1996.
5. Al fine di utilizzare finanziamenti esterni e, in particolare,
risorse finanziarie allo scopo destinate dalla Commissione delle
Comunita' europee da versare nell'apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla pertinente
unita' previsionale di base, l'Istituto diplomatico puo' provvedere
alla formazione e al perfezionamento professionale di funzionari
diplomatici di Paesi appartenenti ad aree geografiche di particolare
interesse per l'Italia, in aggiunta ai destinatari stabiliti
dall'articolo 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 132, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'espressione: "Fatti salvi i
rapporti contrattuali in atto" deve essere interpretata come
riferentesi a tutti quei rapporti contrattuali approvati con decreto
del Ministro degli affari esteri anteriormente alla data di entrata
in vigore della citata legge n. 662 del 1996.
Art. 43.
(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione,
convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza
per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione
della produttivita').
1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione
amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonche' una
migliore qualita' dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni
possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di
lucro, costituite con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al
perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di
conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e quella privata e
devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti
disposti. ((Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto
dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche
quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di
anidride carbonica (CO2 ) dall'atmosfera tramite l'incremento e la
valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonche'
eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e
alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro
territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune puo' inserire il
nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei
documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le
caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando
quanto previsto dalla normativa generale in materia di
sponsorizzazioni nonche' i vincoli per la tutela dei parchi e
giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane,
lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai
fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve
aver luogo con modalita' tali da non compromettere, in ogni caso, la
possibilita' di ordinaria fruizione delle stesse da parte del
pubblico)). Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei
risparmi cosi' ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad
incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato
dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilita' che ha
operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle
disponibilita' di bilancio della amministrazione. Tali quote sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
per le predette finalita', con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma
costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si
applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di
collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o
attivita' non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano,
inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di
sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle
amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo,
nonche' ogni altra disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono
stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a
fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a
quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i
costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di
bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si
applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello
spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche
amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i
servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti
fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte
dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si
provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri;
i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale
deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in
misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unita'
previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse
relative all'incentivazione della produttivita' del personale e della
retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di
responsabilita' che hanno effettuato la prestazione.
5. A decorere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei
centri di responsabilita' amministrativa definiscono obiettivi di
risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed
accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni
iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza
che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per
cento. La meta' degli importi costituisce economia di bilancio; le
rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unita'
previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative
all'incentivazione della produttivita' del personale e della
retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla
contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali
e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio e' pari
allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente
comma; l'importo residuo e' destinato ad incrementare le risorse
relative all'incentivazione della produttivita' del personale e le
retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima
amministrazione.
6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5
non si applicano alle spese di cui alle unita' previsionali di base
"ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), nonche' alle spese,
specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di
cui alla unita' previsionale di base "accordo ed organismi
internazionali" (interventi), di pertinenza del centro di
responsabilita' "Bilancio e affari finanziari".
7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai
commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttivita' ed
alla retribuzione di risultato sono altresi' destinate, nelle misure
e con le modalita' determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in
analogia alle ripartizioni operate per il personale del "comparto
Ministeri", ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione
alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. (19) (28)
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 6, comma 5,
lettera m)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 della citata legge e' abrogato
il presente articolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (28)
La L. 31 marzo 2000, n. 78, come modificata dalla L. 29 marzo 2001,
n. 86, (con l'art. 6) non prevede piu', nel nuovo testo dell'art. 6,
comma 5, l'abrogazione del presente articolo.
ART. 44.
(Dismissione di attivita' pubbliche).
1. Al fine di dare coerente attuazione a quanto disposto
dall'articolo 3, comma 1, lettera g), ed all'articolo 4, comma 3,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono estese a tutte le
amministrazioni pubbliche, relativamente alle dismissioni di
attivita' non essenziali, le disposizioni di cui all'articolo 62 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e quelle di cui
all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Le societa'
private alle quali sono state attribuite le attivita' dismesse sono
tenute a mantenere per un periodo di tempo concordato e comunque non
inferiore a cinque anni il personale adibito alle funzioni
trasferite.
2. Le amministrazioni e gli enti interessati alla dismissione di
attivita' per i fini di cui al comma 1 possono costituire, per
l'esercizio delle attivita' dismesse, societa' miste con la
compartecipazione del personale adibito alle funzioni dismesse e di
altri soci scelti secondo procedure concorsuali aperte. La
partecipazione pubblica a tali societa' non puo' avere durata
superiore a cinque anni e deve concludersi con la completa
privatizzazine della societa'.
3. Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di
dismissione, che non transita nelle societa' private cui sono
attribuite le attivita' dismesse, puo' essere assorbito nei limiti
della dotazione organica cosi' come determinata entro sei mesi
dall'avvenuta dismissione, dall'amministrazione che ha operato la
dismisione. Al personale assorbito si applica l'articolo 2112 del
codice civile.
4. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59, si applicano altresi' alle trasformazioni delle strutture anche a
carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
5. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro
delle finanze, individua con proprio decreto entro il 30 aprile di
ciascun anno le case cantoniere non piu' utili per i fini
istituzionali dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). Le case
cantoniere cosi' identificate sono dismesse su iniziativa dal
Ministro delle finanze, con le procedure previste per le dismissioni
di beni immobili e con la concessione di diritto di prelazione ai
comuni nei quali sono catastalmente ubicati gli immobili.
ART. 45.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 46.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 MARZO 2001, N. 64))
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO III
FINANZA DECENTRATA
Art. 47
Disposizioni generali
1. Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo
di tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in
conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello
Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza
che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entita'
dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione
si applica alle province con popolazione superiore a quattrocentomila
abitanti e ai comuni con popolazione superiore a sessantamila
abitanti. Ferma restando la normativa di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina
l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in una o
piu' rate, sono abrogate le norme che stabiliscono, nei confronti di
tutti gli enti sopra individuati, scadenze predeterminate per i
pagamenti a carico del bilancio dello Stato.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli anni dal 1998 al 2000
nei confronti degli enti locali diversi da quelli indicati nel comma
1 con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti
locali, le scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da
intendersi riferiti a ciascun anno.
3. Per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della norma
di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 669 del
1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997 non
possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la
Tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo
cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno
precedente.
4. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica deroghe al
vincolo di cui al comma 3 per effettive e motivate esigenze.
L'accoglimento della richiesta e' disposto con determinazione
dirigenziale; l'eventuale diniego totale o parziale e' disposto con
decreto del Ministro. I prelievi delle amministrazioni periferiche
dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
5. Per i finanziamenti agli Enti parco si applica la norma di cui
al comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. In
attesa della emanazione del decreto di riparto di cui al comma 40
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le rate
trimestrali sono computate con riferimento all'80 per cento
dell'assegnazione dell'anno precedente.
6. I nuovi tributi regionali istituiti nel triennio 1998-2000 non
concorrono alla determinazione del limite massimo di indebitamento
delle regioni a statuto ordinario stabilito dalla vigente normativa
statale per la parte eventualmente vincolata a specifici interventi
settoriali di spesa dalle leggi dello Stato.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, possono essere attuate per una o piu' regioni e
universita' statali a partire dal 1 luglio 1998. Nell'ultimo periodo
del comma 1 del citato articolo 9, dopo le parole: "non si tiene
conto", sono inserite le seguenti: "della rateazione degli importi
e".
8. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applicano nei confronti dei
comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti a partire dal 1
luglio 1998. Le somme riscosse a titolo di ICI dovuta per l'anno 1998
sono riversate dai concessionari ai comuni interessati in apposite
contabilita' speciali fruttifere aperte presso le competenti sezioni
di tesoreria provinciale dello Stato.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, tenuto conto delle condizioni del mercato, puo'
autorizzare la Cassa depositi e prestiti a porre in essere le
operazioni di cui all'articolo 2, comma 165, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
10. Per le attivita' connesse alla attuazione del presente Capo, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
puo' avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni
pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonche'
di personale a tempo determinato, con contratti rinnovabili per non
oltre un triennio, per un numero massimo di (( 33 unita')). A
decorrere dall'anno 1999 tale contingente e' integrato di ulteriori
dieci unita' da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per
le esigenze del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure di
selezione del contingente integrativo si provvede su proposta del
Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell'importo
di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire quattro miliardi in
ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un miliardo per l'anno
2001, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente
Capo e su quelle conseguite con le analoghe iniziative nel settore
della pubblica istruzione.
Art. 48.
Regioni ed enti locali
1. Il sistema delle autonomie regionali e locali concorre alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso
complessivamente generato nel 1998, non considerando la spesa
sanitaria nonche' la spesa relativa a nuove funzioni acquisite a
seguito di trasferimento o delega di funzioni statali nel corso degli
anni 1997 e seguenti, non sia superiore a quello rilevato a
consuntivo per il 1997 e che per gli anni 1999 e 2000 non sia
superiore a quello dell'anno precedente maggiorato in misura pari al
tasso programmato di inflazione. Per la spesa sanitaria il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa
con il Ministro della sanita', procede al monitoraggio dei relativi
pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano quelli
effettuati nell'anno precedente incrementati del tasso programmato
d'inflazione; dell'esito viene data informazione alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri
operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le
procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili. Per le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano gli obiettivi di cui al comma 1 sono realizzati secondo
criteri e procedure stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti
delle giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure
previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
3. La Conferenza Stato-citta' e autonomie locali definisce i
criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e
le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni
con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la
Conferenza definisce criteri e tempi di monitoraggio coerenti con la
diversa dimensione demografica.
4. Nel caso che si sviluppino andamenti del fabbisogno
incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1 1a Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, secondo le rispettive competenze, propongono le
iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di
vincoli sugli utilizzi delle disponibilita' esistenti sui conti di
tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
5. In attesa delle indicazioni delle predette Conferenze e della
adozione delle relative misure, le regioni e gli enti locali
interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono
arrecare danni patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono
con l'ente rapporti giuridici e negoziali. ((22))
6. A valere sulle anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato
all'INPS, l'importo di lire 1.632 miliardi si intende erogato a
titolo di estinzione, senza applicazione di interessi ed oneri
aggiuntivi e salvo conguaglio, dei crediti maturati fino al 31
dicembre 1997 per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti
artigiani, di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni, determinatisi a seguito della mancata stipula da parte
delle regioni a statuto ordinario delle convenzioni di cui
all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
7. Alla determinazione e regolazione in rate costanti decennali dei
crediti maturati dall'INAIL per le assicurazioni obbligatorie di cui
al comma 6 fino all'anno 1997 si provvede, senza applicazione di
interessi ed oneri aggiuntivi, mediante apposita convenzione da
stipularsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
l'INAIL.
8. Le regioni a statuto ordinario partecipano alla estinzione delle
pendenze debitorie di cui ai commi 6 e 7 mediante il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni
anno, di dieci annualita' costanti per il complessivo importo di 644
miliardi di lire secondo la ripartizione di cui alla tabella A
allegata alla presente legge. In caso di inadempienza, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle
erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'articolo
3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le somme
annualmente acquisite all'entrata del bilancio dello Stato sono
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica nei limiti delle occorrenze
finanziarie, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, che provvede all'erogazione all'INAIL delle
spettanze determinate in sede di convenzione di cui al comma 7.
9. A decorrere dal 1 gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario
destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella B allegata
alla presente legge all'attuazione delle norme in materia di
agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani, appostando
specifico capitolo nei propri bilanci. A consuntivo lo Stato
riconosce alle regioni la differenza tra il costo sostenuto per
l'attuazione delle norme stesse e quanto indicato nella tabella.
10. Il Governo e' delegato ad emanare, previo parere consultivo
delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che
istituisce una addizionale comunale all'IRPEF, secondo i seguenti
criteri e principi direttivi:
a) decorrenza a partire da un periodo di imposta comunque non
anteriore a quello in corso al 1 gennaio 1998;
b) determinazione annuale dell'aliquota base, con decreti del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da
emanare entro il 15 dicembre di ciascun anno, in misura tale da
coprire, per l'anno di prima applicazione dell'aliquota, gli oneri
delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni nel
corso dell'anno precedente ai sensi del Capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti
erariali;
c) riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma 1
dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, in una misura pari all'aliquota base
dell'addizionale comunale;
d) previsione della facolta' per i comuni di variare l'aliquota
dell'addizionale fino ad un massimo dello 0,5 per cento nell'arco di
un triennio con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo; il
comune stabilisce la variazione dell'aliquota dell'addizionale entro
il 31 ottobre di ogni anno, a valere sui redditi dell'anno
successivo; e' fatto obbligo ai comuni di pubblicare gli estremi
essenziali relativi alla variazione dell'aliquota dell'addizionale
nella Gazzetta Ufficiale, da accorpare possibilmente in un unico
numero;
e) applicazione dell'addizionale al reddito complessivo
determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili,
purche' sia dovuta, per lo stesso anno, l'IRPEF, al netto delle
detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli
14 e 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e succes-
sive modificazioni;
f) versamento in unica soluzione, con le modalita' e nei termini
previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'IRPEF; per
i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'addizionale e'
trattenuta dai sostituti di imposta all'atto della effettuazione
delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi; la
trattenuta e' determinata sulla base dell'aliquota dell'addizionale
in vigore nel comune di domicilio fiscale del contribuente ed e'
versata al comune stesso;
g) applicazione delle disposizioni previste per l'IRPEF per la
dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, le sanzioni, e altri
aspetti non disciplinati diversamente; previsione di modalita' di
partecipazione alle attivita' di accertamento da parte dei comuni
mediante scambi di informazioni e notizie utili, nonche' di
accertamento ed erogazione degli eventuali rimborsi di competenza a
carico dei comuni.
11. I decreti di cui al comma 10, lettera b), sulla base della
entita' complessiva degli stanziamenti che vengono eliminati dal
bilancio dello Stato per essere attribuiti alla competenza degli enti
locali, determinata dai decreti di cui all'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, indicano:
a) la distribuzione sul territorio della spesa sostenuta dallo
Stato per le materie trasferite;
b) la distribuzione della spesa sul territorio coerente con gli
obiettivi delle leggi che disciplinano l'attivita' dello Stato nelle
materie trasferite o comunque i criteri di ripartizione delle risorse
sulla base di parametri oggettivi;
c) l'intervallo di tempo non superiore a dieci anni, entro il
quale la distribuzione territoriale della spesa di cui alla lettera
a), rilevata al momento del trasferimento delle funzioni ed
incrementata del tasso di inflazione programmato, deve essere
riportata ai valori fissati in applicazione della lettera b);
d) previsione della copertura degli oneri relativi alle funzioni
e ai compiti trasferiti, relativamente alle province, mediante
corrispondente aumento dei trasferimenti erariali;
e) previsione di una riduzione o di un aumento dei trasferimenti
erariali ai comuni in relazione alla differenza tra il gettito
dell'addizionale comunale di cui al comma 10 e le spese determinate
ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente comma.
12. I decreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59, disciplinano altresi' le modalita' di copertura degli oneri
relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti fino alla entrata in
vigore dei decreti di cui al comma 10, lettera b).
13. Al comma 144 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera p), le parole: "delle province" e "alle province"
sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "degli enti locali" e
"agli enti locali";
b) la lettera q) e' sostituita dalla seguente:
"q) previsione di una compartecipazione delle province e dei
comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
tale da compensare per ciascun comune e per ciascuna provincia gli
effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di
imprese e di arti e professioni e delle tasse sulle concessioni
comunali";
c) alla lettera r) sono soppresse le parole: "e di ridurla in
ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla lettera q)".
14. I termini di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, e successive modificazioni, sono prorogati per i
periodi d'imposta relativi agli anni dal 1991 al 1997. La domanda
dell'ente interessato deve essere presentata entro il 30 giugno 1998.
-------------------
AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 507
(in G.U. 1a s.s. 22/11/2000, n. 48) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 5 del presente articolo.
Art. 49.
Norme particolari per i comuni e le province
1. Per l'anno 1998 conservano validita' le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A
valere sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800
milioni, l'importo di lire 544.300 milioni corrispondente
all'incremento dei trasferimenti erariali per l'anno 1998 rispetto
all'anno 1997 e' distribuito nel modo seguente:
a) 245.300 milioni sono ripartiti con i criteri di cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.
244;
b) 134.000 milioni vanno ad incrementare il fondo perequativo per
la fiscalita' locale, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504;
c) 165.000 milioni vanno ad incrementare il fondo ordinario e
sono ripartiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 1998 degli enti locali e' prorogato al 28 febbraio 1998. E'
altresi' differito al 28 febbraio 1998 il termine previsto per
deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di
reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente
all'anno 1998. All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e nel
periodo dal 1 al 14 novembre per la terza rata" sono sostituite dalle
seguenti "e a partire dal 1 novembre per la terza rata". L'ultimo
periodo del comma 7 dello stesso articolo 9 del decreto-legge n. 669
del 1996 e' soppresso.
3. Per l'anno 1998, i termini per il versamento dell'imposta
comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e
per il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, previsti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 50 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, aventi scadenza entro
il 31 gennaio 1998, sono prorogati al 31 marzo 1998.
4. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 1, comma 161, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9
decorre dal 1999. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito
intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento
accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualita' del
valore calcolato con i criteri dell'articolo 71: a) per il 1999 il 6
per cento del valore; b) per il 2000 il 12 per cento del valore; c)
per il 2001 il 18 per cento del valore; d) per il 2002 il 24 per
cento del valore".
5. Il termine di un anno, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'emanazione, con uno o piu'
decreti legislativi, delle disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e' prorogato al 31 luglio
1999. (10)
6. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto stabilito dalla
normativa vigente e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, la base di riferimento per l'aggiornamento dei
trasferimenti statali correnti da attribuire alle province, ai comuni
e alle comunita' montane e' costituita dalle dotazioni dell'anno
precedente relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al
fondo perequativo. L'aggiornamento dei trasferimenti e' determinato
in misura pari ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1999 e
2000. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle predette
risorse aggiuntive.
7. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui
all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge, come
sostituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, possono essere destinati anche al finanziamento di spese di
manutenzione del patrimonio comunale. A tal fine al comma 11
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come
modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera h), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, le parole: "Entro il 31 dicembre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 1998". Le disposizioni
di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, introdotte dall'articolo 2, comma 37, lettera d),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla mancata
presentazione dei documenti, si applicano anche alle domande di
condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.
47, per cui non sia maturato il silenzio assenso a causa di carenza
di documentazione obbligatoria per legge.
8. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1
luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, a totale carico dello Stato, relativi agli esercizi fino al
31 dicembre 1992 compreso, nonche' i mutui di cui al comma 3
dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono essere
impegnati fino ad esaurimento dei fondi stessi.
9. Il comma 6 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e' abrogato.
10. La lettera a) del primo comma dell'articolo 68 del testo unico
approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e succes- sive
modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"a) in prestiti ad Amministrazioni statali, enti pubblici,
regioni, comuni, province, comunita' montane, consorzi di bonifica,
irrigazione o miglioramento fondiario, consorzi tra enti locali o
altri enti pubblici, aziende speciali e societa' per azioni o a
responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico che
gestiscono pubblici servizi;".
11. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
riservato per l'80 per cento delle disponibilita' complessive ai
comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e alle
comunita' montane.
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla legge
28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1998, ai fini della
determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito
in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito
provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello
spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
13. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 MAGGIO 1998, N. 146.
14. Per gli anni 1997 e 1998 i proventi della casa da gioco di
Campione d'Italia sono destinati, in attesa dell'approvazione di una
nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, in via
prioritaria al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al
finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute
presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di
sviluppo. La quota dei proventi da attribuire al comune e, nel caso
di conduzione diretta, le spese di gestione della casa da gioco sono
determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica. Per l'anno 1998 le spese di
funzionamento del comune di Campione d'Italia non potranno superare
le previsioni di spesa definite in sede di approvazione del bilancio
di previsione del 1997. Le somme eccedenti sono destinate per il 50
per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale
speciale per gli investimenti, per il 34 per cento alla provincia di
Como e per il 16 per cento alla provincia di Lecco. Le somme
assegnate alle province di Como e di Lecco possono essere utilizzate
d'intesa con i comuni, per opere pubbliche in ambito comunale e per
contributi da assegnare ai comuni per opere pubbliche. Le somme
spettanti allo Stato sono versate alla pertinente unita' previsionale
di base dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
15. Gli enti locali possono procedere negli anni dal 1998 al 2005
all'estinzione anticipata di passivita' onerose derivanti dai mutui
in essere al 31 dicembre 1996 con le banche mediante la contrazione
di nuovi mutui di importo non superiore al 25 per cento del residuo
debito alla fine dell'anno precedente attestato dall'istituto
mutuante, maggiorato dell'indennizzo eventualmente previsto a tale
titolo nei contratti in precedenza sottoscritti. Tale facolta' non
comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e
all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo.
Gli enti locali possono altresi' procedere alla estinzione anticipata
dei mutui mediante entrate in conto capitale, compresi gli oneri di
urbanizzazione. In tale caso la disposizione si applica a condizione
che si tratti di mutui per le medesime finalita' alle quali e'
vincolata la utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.
16. Nel caso in cui l'importo delle erogazioni sui mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali risulti, a
completamento dei lavori, inferiore all'importo concesso l'ente lo-
cale puo', secondo procedure determinate con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, chiedere di
utilizzare, anche cumulativamente, le quote residue per la
realizzazione di altre opere finanziabili dalla Cassa medesima.
17. Al sesto comma dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "I1 comune utilizza
le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di
carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante
la cessione in proprieta' o la concessione del diritto di superficie
sulle aree medesime".
18. Sono considerati validi gli strumenti urbanistici gia' intesi
approvati a seguito dell'applicazione, da parte degli enti che li
hanno adottati, delle procedure del silenzio assenso previste dai
decreti-legge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26
gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26
luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n.
498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996,
n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495, i cui
effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 2, comma 61, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della presente disposizione,
il termine di centottanta giorni previsto per la formazione del
silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo
decreto-legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei
successivi decreti-legge. ((22))
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto(con l'art. 31, comma 40)
che "il termine di cui al comma 5 dell'articolo 49 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 30 settembre 1999."
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AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 507
(in G.U. 1a s.s. 22/11/2000, n. 48) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 18 del presente articolo.
ART. 50.
(Disposizioni in materia di accertamento
e definizione dei tributi locali).
1. Nell'esercizio della potesta' regolamentare prevista in
materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le
province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte
a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento,
anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e
potenziare l'attivita' di controllo sostanziale, introducendo
l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla
base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, nonche' la possibilita' di riduzione delle sanzioni in
conformita' con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133,
lettera b, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto
compatibili.
Art. 51
Universita' e ricerca
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo
che il fabbisogno finanziario riferito alle universita' statali, ai
policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a
tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso
complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello
rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia
superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso
programmato di inflazione. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla
determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun
ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle
universita' italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio
nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di
razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno
peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di
fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29
febbraio 1996.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale
italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto
nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il
fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non
sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000
non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso
programmato di inflazione. I1 Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione
del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1
gennaio 1999 alle universita' statali, sentita la Conferenza
permanente dei rettori delle universita' italiane. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con
proprio decreto, le modalita' operative per l'attuazione delle
disposizioni predette.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N. 49)).
5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
dopo le parole "a standard dei costi di produzione per studente" sono
inserite le seguenti ", al minore valore percentuale della quota
relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il
finanziamento ordinario". Sono abrogati i commi 10, 11 e 12
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' il
comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le
universita' statali definiscono e modificano gli organici di ateneo
secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1 gennaio 1998 alle
universita' statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli
all'assunzione di personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni
di cui al presente articolo.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240.
7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per enti di
ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni
di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 5.
8. Il comma 93 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' sostituito dal seguente:
"93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere
concessi in uso perpetuo e gratuito alle universita', con spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli
immobili dello Stato liberi".
Il comma 94 del citato articolo 1 della legge n. 662 del 1996 e'
abrogato.
9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
trasferisce, con proprio decreto, all'unita' previsionale di base
"Ricerca scientifica", capitolo 7520, dello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
al fine di costituire, insieme alle risorse ivi gia' disponibili, un
Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico,
da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo
opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento
di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a
favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale
italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto
nazionale di fisica della materia, dell'Ossersvatorio geofisico
sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale
per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre
1968, n. 1089, nonche' delle disponibilita' a valere sulle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le
priorita' e le modalita' di impiego del Fondo per specifici progetti.
10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25
giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO IV
ALTRE DISPOSIZIONI
ART. 52.
(Piano straordinario di verifica
delle invalidita' civili).
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica attua, dal 1 giugno 1948 al 31 marzo 1999, un piano
straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti
prioritariamente dei titolari di benefici economici di invalidita'
civile che non hanno presentato l'autocertificazione di cui al comma
1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
((10))
2. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione di
cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
425, il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e
delle pensioni di guerra provvede entro e non oltre centoventi giorni
alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato
luogo alle provvidenze economiche indicate nel citato comma 2,
rimanendo impregiudicate le azioni dell'Amministrazione ai sensi
degli articoli 2033 e 2946 del codice civile.
3. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
4. Il comma 3-octies dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, e' sostituito dal seguente:
"3-octies. I controlli di cui al comma 3-septies sostituiscono le
verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del Ministro
del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni,
nonche' le verifiche reddituali di cui al decreto del Ministro
dell'interno 31 ottobre 1992, n. 553, e successive modificazioni.
Restano ferme le disposizioni relative ai criteri e alle modalita' di
calcolo dei redditi, al regime delle incompatibilita' e del
conseguente esercizio del diritto di opzione ed agli obblighi di
comunicazione da parte degli interessati".
5. I procedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti
per continuare a fruire delle provvidenze economiche di invalidita'
civile avviati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica anteriormente al decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, devono essere conclusi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale
termine senza che sia stato emesso un formale provvedimento, i
benefici economici gia' attribuiti agli invalidi sottoposti a
verifica si intendono confermati.
6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabiliti i termini entro i quali si
procede agli accertamenti di competenza delle aziende unita'
sanitarie locali e delle commissioni mediche periferiche.
Nell'ipotesi di sospensione della procedura per visita diretta, di
cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 5
agosto 1991, n. 387, le commissioni mediche periferiche, qualora
ritengano necessario sottoporre l'interessato ad ulteriori
accertamenti specialistici, possono richiederne l'effettuazione alle
aziende unita' sanitarie locali o ad enti appositamente convenzionati
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla
regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano
secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme
di attuazione.
------------------
AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 37, comma 7)
che "Il termine del 31 marzo 1999 di cui all'articolo 52, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre
2000 ed il piano straordinario previsto dalla stessa norma per
effettuare accertamenti di verifica sanitaria, anche senza preavviso,
nei confronti di titolari di benefici economici per invalidita'
civile, cecita' civile e sordomutismo e' incrementato di 40.000
accertamenti da realizzare entro il 31 dicembre 1999, nonche' di
ulteriori 70.000 da svolgere entro il 31 dicembre 2000."
ART. 53.
(Ente poste italiane).
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, l'Ente poste italiane e'
autorizzato:
a) alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle
lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio;
b) alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha
l'esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari.
2. Le modalita' e le condizioni dei servizi previsti nel comma 1
sono fissate con apposite convenzioni da stipulare con gli enti
interessati.
3. Lo Stato riconosce all'Ente poste italiane un compenso
collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel
settore dei recapiti postali. Tale compenso e' forfettariamente
determinato in lire 400 miliardi per l'anno 1998. Per gli anni
successivi l'importo sara' determinato nel contratto di programma da
stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 ((, il cui onere non potra' essere superiore a 321,6
milioni di euro per l'anno 2012, 351,6 milioni di euro per l'anno
2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014)).
4. Il contratto di programma previsto dall'articolo 2, comma 23;
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' consentire all'Ente poste
italiane di stipulare nei comuni montani e in loro frazioni contratti
per l'affidamento dei propri servizi di sportello, anche a tempo
parziale, a soggetti pubblici e privati, anche esercenti attivita'
commerciale, operanti o che intendano operare in detti comuni o
frazioni.
5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto- legge
1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 gennaio 1994, n. 71, le parole da: "sia agli effettivi costi" fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ":1) a una
contabilita' analitica per centro di costo fornita dall'Ente poste
italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi
di tali costi e con modalita' che spingano ad una loro riduzione; 2)
alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da
generare un utile per il servizio coerente con le regole del
mercato".
6. A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste
italiane in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 2, comma 27,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale dipendente dalla
societa' medesima spettano:
a) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del
codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennita'
di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima
della data di cui all'alinea del presente comma. Dalla stessa data e'
soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto
postelegrafonici ai sensi dell'articolo 37 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1032. A decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla
trasformazione in societa' per azioni dell'Ente poste italiane e'
soppressa la gestione separata, istituita in seno all'Istituto
postelegrafonici ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, per l'erogazione
dell'indennita' di buonuscita spettante, dal 1 agosto 1994, a tutto
il personale dipendente dell'Ente in base all'articolo 6, comma 7,
del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Alla sua
liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione stessa,
che cura il trasferimento alla societa' "Poste italiane" del
patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa
facenti capo. Dalla liquidazione sono escluse le poste patrimoniali
riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie; (2)
b) le prestazioni di assistenza e mutualita', sulla base di
leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di
lavoro, che restano affidate all'Istituto postelegrafonici;
c) le prestazioni creditizie secondo la normativa vigente, da
rilevare in apposita gestione;
d) il trattamento di quiescenza sulla base della normativa
vigente alla cui erogazione continua a provvedere l'Istituto
postelegrafonici.
7. Dal 1 gennaio 1999 i lavoratori dipendenti dell'Ente poste
italiane sono assicurati all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente
ed il datore di lavoro e' tenuto al versamento dei relativi premi al
predetto Ente. Dalla stessa data sono poste a carico dell'INAIL tutte
le rendite e tutte le altre prestazioni in essere alla data della
trasformazione nonche' quelle relative agli eventi infortunistici ed
alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi prima di
tale data e non ancora definiti. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentiti l'INAIL e
l'Ente poste italiane, vengono definiti oneri e modalita' per il
trasferimento delle competenze in materia infortunistica. Il numero
2) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e'
abrogato.
8. Per il periodo lavorativo antecedente la data di cui al comma
6 valgono le norme gia' in vigore per l'ente pubblico economico. Per
i dipendenti della societa' "Poste italiane" sono fatti salvi i
diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti
dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 6, l'Istituto
postelegrafonici e' tenuto a versare al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti gestito dall'INPS il contributo di solidarieta' di cui
all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, entro i termini
fissati dallo stesso articolo 25 e nella misura stabilita con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 giugno 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1989.
10. Al personale dell'Ente poste italiane che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, e' in posizione di comando o
fuori ruolo presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
applicano le vigenti disposizioni sulla mobilita' volontaria o
concordata. I comandi in atto, alla data di entrata in vigore della
presente legge, possono essere rinnovati per un periodo non superiore
a due anni a decorrere dalla data di cui al comma 6.
11. Il personale dell'Ente poste italiane di qualifica non
dirigenziale che alla data del 31 ottobre 1997 prestava servizio
presso il Ministero delle comunicazioni in posizione di comando
transita a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e senza oneri aggiuntivi,
assicurando comunque l'invarianza della spesa, nei ruoli del
Ministero stesso nei limiti della dotazione organica stabilita dal
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti
salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, anche soprannumero
rispetto al contingente stabilito per singola categoria o qualifica,
procedendo a una equivalente riduzione delle dotazioni organiche
delle altre qualifiche funzionali. Al predetto personale e'
attribuito il trattamento giuridico ed economico che sarebbe ad esso
spettato al momento dell'inserimento nell'elenco con il quale e'
stato individuato il personale di cui all'articolo 12, comma 2, del
decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
12. La societa' "Poste italiane" versa i contributi a proprio
carico nella misura stabilita dalle norme richiamate al comma 6
all'Istituto Postelegrafonici, che provvede, per quanto di competenza
e secondo la normativa vigente, alla liquidazione ed al pagamento
delle pensioni all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni
e dell'indennita' di buonuscita maturata fino al 31 dicembre 1997.
13. All'atto della trasformazione dell'Ente poste italiane in
societa' per azioni, lo Stato apporta al capitale sociale della
societa' medesima l'importo complessivo di lire 3.000 miliardi
ripartito in quote annuali, a decorrere dall'anno 1999, nella misura
indicata nella tabella F allegata alla legge finanziaria.
14. I contributi previsti dal comma 30 dell'articolo 2 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, a favore delle imprese editrici di
agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in
concessione esclusiva dell'Ente poste italiane, decorrono dall'anno
1994 nei limiti dell'apposito stanziamento previsto nella unita'
previsionale di base 17.1.2.1 dello stato. di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998.
15. Ai fini dell'applicazione del comma 30 dell'articolo 2 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, a far data dal 1 gennaio 1996, i
canali satellitari in uso esclusivo delle agenzie di informazione
radiofonica di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 7 agosto
1990, n. 250, costituite nella forma di cooperative di giornalisti,
sono equiparati ai canali in concessione esclusiva dell'Ente poste
italiane.
16. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni
anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle
vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo pari al 50 per cento
dei contributi di cui ai commi 10 e 11 spettanti per l'anno
precedente. La liquidazione del contributo residuo verra' effettuata
entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa
editoriale e della necessaria certificazione nonche' della residua
documentazione prevista dalle norme vigenti. La certificazione,
eseguita a cura di una societa' di revisione, e' limitata alla
verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per
il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio".
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "La
disposizione di cui all'articolo 53, comma 6, lettera a), della legge
27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che resta fermo, a
carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di
previdenza e credito dovuto all'Istituto postelegrafonici nella
misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'articolo
37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a
favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032."
Art. 54
Disposizioni in materia finanziaria e contabile
1. Il comma 36 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' sostituito dal seguente:
"36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
commercio con l'estero, puo' altresi' autorizzare e disciplinare, a
fronte dei crediti della SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo
Stato, gestiti dalla stessa SACE, nonche' dei crediti concessi a
valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi
per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra
i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere
convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, ed
utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di
sviluppo socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono
essere attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e
contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle
suddette attivita'. Le disponibilita' finanziarie derivanti dalle
operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalita'
predette, confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria
centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo
rotativo di cui al richiamato articolo 6 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, e possono essere utilizzate per le finalita' indicate
nel presente comma, nonche' per le attivita' previste dalla legge 24
maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato
fondo rotativo".
2. Al n. 1-bis) dell'articolo 2948 del codice civile, introdotto
dall'articolo 2, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 313, le
parole: "titoli del debito pubblico" sono sostituite dalle seguenti:
"titoli di Stato".
3. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e' soppresso. Le relative
disponibilita' sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere
alla copertura degli impegni del Fondo nazionale di garanzia,
previsti dall'articolo 62, comma 4, del predetto decreto legislativo.
4. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre
1962, n. 1745, e' inserito il seguente:
"In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato puo'
esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimostrando che le
proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale dello
Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere".
5. A decorrere dal 1 gennaio 1998 sono rimborsati alla pari e
cessano di fruttare interessi i titoli del prestito nazionale Rendita
5 per cento, emesso con regio decreto-legge 20 settembre 1935, n.
1684, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 118. I titoli
nominativi di cui al precedente periodo, purche' non prescritti, di
importo inferiore a lire due milioni, con esclusione di quelli
sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati all'esibitore senza
che occorra alcuna documentazione o formalita'. E' prescritto il
capitale dei titoli nominativi di debito pubblico, anche se annotati
di ipoteca o altro vincolo, se non reclamato nel corso di cinque anni
dalla data di rimborsabilita'.
6. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e' inserito il seguente:
"3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto
dall'articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle
materie di cui all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi
previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle
partecipazioni societarie detenute indirettamente".
7. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489,
e' sostituito dal seguente:
"3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle societa' per
azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e
della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il
perseguimento delle finalita' degli enti originari, operando l'una
prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli
enti locali nonche' in operazioni riguardanti le infrastrutture, le
esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra
esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi
a cui esse partecipano".
8. Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui all'articolo 36
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla egge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche'
dell'intervento di cui al presente articolo nei limiti
dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5".
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
12. A decorrere dal 1 gennaio 1998, ogni rinvio normativo o
contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della
scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria
(cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei
prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato
dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato mensilmente sulla
Gazzetta Ufficiale. La Commissione centrale che svolge funzioni di
controllo sulla elaborazione ed il calcolo dell'indice sindacale e'
soppressa.
13. Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui
da parte del Tesoro destinati a specifiche finalita', ivi comprese
quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni
internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato
partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalita'
specifiche di interesse pubblico; alle relative spese pluriennali si
provvede nei limiti risultanti dalla tabella F allegata alla legge
finanziaria.
14. In relazione all'esigenza di definire i risultati dei conti
pubblici per il 1997 in vista della Conferenza intergovernativa per
l'ammissione al sistema della moneta unica europea, gli enti del
settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di
cassa per l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998.
15. Ai fini della verifica degli impegni di riequilibrio assunti in
sede comunitaria, gli enti territoriali di cui al comma 1
dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comunicano al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
le caratteristiche delle emissioni deliberate.
16. Le spese del bilancio dello Stato relative a regolazioni
contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad
assegni alle categorie protette sono imputate alla competenza
dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese
relative ad annualita' o a limiti di impegno, da conservare in
bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del
periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per
essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in
corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreche'
l'impegno formale avvenga entro l'esercizio finanziario successivo
alla prima iscrizione in bilancio. Tali spese, limitatamente agli
esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza
degli esercizi successivi a quello terminale, sempreche' l'impegno
formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario
successivo alla prima iscrizione in bilancio.
Art. 55
Disposizioni varie
1. In vista della separazione fra la gestione dell'infrastruttura e
l'attivita' di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui agli
articoli 6, 7 e 8 della direttiva 91/440/CEE, del Consiglio, del 29
luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica dispone la valutazione, basata su parametri
di redditivita', del ramo d'azienda "Gestione dell'infrastruttura"
della Societa' Ferrovie dello Stato spa. Le eventuali differenze
rispetto alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante
alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da tale
variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto
della societa'. Il Governo, successivamente al rinnovo del Piano
generale dei trasporti e alla Conferenza di produzione della Societa'
Ferrovie dello Stato spa, predispone gli indirizzi per la
riorganizzazione societaria dell'Azienda.
2. E' abrogato, con effetto dal 1 gennaio 1998, l'articolo 10 del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
3. Con decorrenza dal 1 gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica definisce i criteri ai
quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi
delle forniture dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato alle
pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in
societa' per azioni.
4. Al fine di avviare processi di razionalizzazione e di maggiore
efficienza produttiva dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato,
i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni
rimangono fissati per il 1998 nella stessa misura stabilita per il
1997, tranne particolari situazioni connesse a imprevedibili
incrementi dei costi, che saranno di volta in volta valutate dalla
Commissione di cui all'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n.
559.
5. I1 Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto
a:
a) trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in
materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate
dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al Ministero
della difesa, fermo restando il concorso del predetto Ministero
quando ricorrano particolari necessita' nello specifico settore e
fermi restando la continuita' e il livello qualitativo del servizio;
b) disciplinare il concorso di cui alla lettera a) sulla base
della capacita' operativa delle unita' di rifornimento idrico in
dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di
bilancio.
6. All'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il secondo e il
terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"La divisione in sezioni e' fatta indistintamente per iscritti di
sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero
di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, ne' inferiore a
500.
Quando particolari condizioni di lontananza e viabilita' rendono
difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire
sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.
Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la
ripartizione del corpo elettorale in sezioni".
7. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 34 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente
articolo, e' inteso, tra l'altro, a perseguire la riduzione del 30
per cento di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero
corpo elettorale, da effettuarsi in occasione della prima revisione
semestrale delle liste elettorali utile.
8. Fermo quanto previsto dai commi 6 e 7, le amministrazioni
preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni
elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di
realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle
scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo in occasione delle
convocazioni dei comizi elettorali, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, sara'
determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo
svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare
ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni
i cui oneri, a norma dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n.
136, e successive modificazioni, e dell'articolo 55 della legge 24
gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono a carico dello
Stato.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con il
supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo
di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le predette amministrazioni
rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con
privati con l'obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella
misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente.(42)
10. Per gli atti di acquisto degli immobili degli enti
previdenziali pubblici, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104, stipulati entro il 30 giugno 1998, i privati locatari
possono regolarizzare la propria posizione debitoria maturata al 30
settembre 1997 versando, in aggiunta al prezzo di acquisto, in unica
soluzione e senza maggiorazione di interessi, l'80 per cento di
quanto dovuto a titolo di morosita' locativa per canoni ed oneri
accessori, oppure mediante versamento rateale, secondo modalita' e
tempi da concordare con l'ente creditore, l'intero ammontare del
debito locativo senza interessi.
11. All'articolo 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n.
1404, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi:
"I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente
inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilita' della
necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati
estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i
dirigenti preposti ai competenti settori di attivita' liquidatoria".
All'articolo 11, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
le parole: "si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "puo'
avvalersi anche". Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
12. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre
1986, n. 910, e' aggiunto il seguente periodo "Detta aliquota,
limitatamente all'investimento relativo alla prima tratta indicata
dalla convenzione di concessione, e' elevata all'80 per cento e,
contestualmente, e' sospesa la realizzazione delle altre tratte".
13. A decorrere dal 1 gennaio 1998 ((la societa' titolare della
concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero))
e' autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario
ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo
destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il
Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie (((nonche' dei
collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo
stazione di Verona)) . ((Tale accantonamento nonche' il successivo
utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta)). L'utilizzo delle
disponibilita' del fondo avverra' in base a un piano di investimento
da presentare ((dalla societa' titolare della concessione di
costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31
dicembre 2011)), da approvare, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, ((con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti entro il 30 giugno 2012)) e previa intesa con le province
autonome di Trento e di Bolzano. In attesa di utilizzo le
disponibilita' su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non
possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione. A
decorrere dal 1 gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello
Stato e' aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi
complessivi dello Stato compreso tra il 20 e il 100 per cento
rispetto ai proventi del 1997.
14. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le
azioni di sostegno alle attivita' produttive agricole si esplicano
nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di
programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al
contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei
costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la
competitivita', favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria
giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo
e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le
politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un
decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi medi europei
dei fattori di produzione, dei costi dei fattori di produzione delle
imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali,
contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di
trasporto e al costo del denaro;
b) accrescimento delle capacita' concorrenziali del sistema agro-
alimentare nel mercato europeo ed internazionale, anche con
l'estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi
all'esportazione dei prodotti verso i Paesi extracomunitari;
c) adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il
rafforzamento strutturale delle imprese agricole e l'integrazione
economica della filiera agro-industriale;
d) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi
strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e
adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo
stesso settore.
15. Per le finalita' di cui al comma 14 il Governo e' autorizzato
ad utilizzare anche gli stanziamenti resi disponibili dall'Unione
europea quale compensazione monetaria per le riduzioni di reddito
degli operatori agricoli derivanti dalla rivalutazione della lira de-
terminate con il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22
aprile 1997, e definite con i regolamenti (CE) n. 805/97 e n. 806/97,
della Commissione, del 2 maggio 1997, in conformita' alle
prescrizioni dei suddetti regolamenti e con le previste procedure
nazionali.
16. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n.
416, le parole: "fatturate sulla base dei relativi decreti" sono
sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei servizi".
17. Per la realizzazione degli interventi gia' approvati relativi
alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d'acqua
danneggiati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 24
novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1995, n. 22, il termine di cui all'articolo 12, comma
5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1998.
18. All'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole da: "e da approvarsi" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "sentite le parti
sociali";
b) al secondo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: ",
entro i limiti massimi della tariffa medesima," e le parole: ",
mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie
categorie";
c) al secondo comma, secondo periodo, e' soppressa la parola:
"minima".
19. Le riserve naturali istituite dallo Stato anche se gestite da
enti morali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, partecipano
al riparto dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 43,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
20. All'articolo 11, comma 16, primo periodo, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: "societa' promotrici di centri
commerciali all'ingrosso," sono inserite le seguenti: "ai consorzi
tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo
svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per
la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree
attrezzate per l'attivita' mercatale,".
21. Le indennita' ed i premi previsti dal piano di cui alla
decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile 1997 ed i premi
di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del
Consiglio, del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione di
reddito. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,
valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante
utilizzo delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 10 della
legge 17 febbraio 1982, n. 41.
22. L'Ente nazionale per le strade entro il 31 dicembre 1998
ridetermina i residui passivi risultanti dalla situazione contabile
elaborata dal sistema informativo della Ragioneria generale dello
Stato con riferimento alla data del 29 febbraio 1996. I residui
passivi di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, che si
riferiscono a rapporti e impegni registrati nelle scritture contabili
sulla base di atti formali per i quali sono maturati alla data del 31
dicembre 1997 i termini di prescrizione, sono trasferiti in apposito
fondo di riserva. Tale fondo e' utilizzabile, a seguito di accordi di
programma con il Ministero dei lavori pubblici, anche per i fini
istituzionali dell'Ente. Agli oneri derivanti dal contenzioso
dell'Ente nazionale per le strade fino al 31 dicembre 1997, si fa
fronte con un accantonamento sui residui passivi di stanziamento di
cui all'articolo 275, secondo comma, lettera f), del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. (33)
23. Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade, ente
pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti
per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'articolo
18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1995, n. 242, sono adeguate ai criteri del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio
1998 ed aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore dell'Ente,
in base a delibera del Consiglio, da comunicare al Ministero dei
lavori pubblici per l'esercizio della vigilanza governativa, da
esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine,
l'atto dell'amministratore dell'Ente e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. In sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a
ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non puo'
superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente
dovuto.
24. L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va
interpretato nel senso che, al fine di un piu' razionale utilizzo
delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una
completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle
fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad
acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti,
notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi,
ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico,
nonche' il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli
organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali
prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
25. All'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto
1982, n. 610, le parole: "disponibilita' finanziarie" si interpretano
come comprensive delle disponibilita' rivenienti dall'avanzo di
amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di
previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo.
26. L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610,
deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti
finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo, e l'Unione europea.
27. Il primo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 250, come modificato dall'articolo 2, comma 29, primo
periodo, della legge 29 dicembre 1995, n. 549, e' sostituito dal
seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 1997, i contributi di cui al
comma 8 e, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo,
al comma 11 del presente articolo sono concessi alle imprese editrici
di giornali quotidiani, che abbiano acquisito nell'anno precedente a
quello di riferimento dei contributi entrate pubblicitarie che non
superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio dell'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti, e che siano costituite come cooperative giornalistiche
ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 52 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra
forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale
sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali che non abbiano scopo di lucro".
------------------
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 16, comma 3)
che "Il disposto dell'articolo 55, comma 22, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, si intende nel senso che l'ANAS procede con cadenza
periodica alla ricognizione dei residui passivi derivanti da impegni
registrati nelle proprie scritture contabili, non utilizzabili entro
il periodo di tempo di validita' del piano o programma nel quale
erano originariamente inseriti. I residui passivi risultanti da tale
accertamento vanno ad integrare il fondo di riserva dell'Ente, da
utilizzare per i fini istituzionali."
------------------
AGGIORNAMENTO (42)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma
209)che "dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
208, e' abrogato il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre
1997, n. 449."
ART. 56.
(Proroga termini).
1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997
dall'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n.
130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.
228, per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo
supplementare concesso dal Ministero della sanita' in applicazione
del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile
1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del
Ministro della sanita' 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995,
a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro
il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai
requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di
non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per
motivi che non sono loro imputabili, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 1998.
2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31
dicembre 1997 dall'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
luglio 1997, n. 228, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.
3. Il termine per la regolarizzazione delle societa' semplici che
svolgono attivita' agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, differito al 1 dicembre 1997
dall'articolo 1-bis dei decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1997; n. 259, e'
prorogato al 1 dicembre 1998.
4. Il termine di cui al comma 75-bis dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dal comma 2 dell'articolo 9-bis
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e' prorogato al 1
dicembre 1998.
5. Il termine per l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo
4, comma 6-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649,
fissato al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti di macellazione e
sezionamento di carni fresche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, per i
quali sia stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione
rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre 1994,
e' prorogato al 31 dicembre 1998.
Art. 57
Miniere del Sulcis
1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis
affidata alla "Carbosulcis spa" viene mantenuta fino alla presa in
consegna delle strutture da parte del concessionario di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1998. (10)(18)(30)(35)(38)((39))
2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da
parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma
3 dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1994, possono essere destinate alla "Carbosulcis spa" per
la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel
limite di 25 miliardi di lire. (10) (30) (35)(38)
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a
stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le
modalita' per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea
alla "Carbosulcis spa" e le modalita' per l'utilizzo e la
rendicontazione delle stesse.
------------------
AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 64, comma 1)
che "Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 1999. Le risorse
finanziarie previste dallo stesso articolo 57, comma 2, sono inte-
grate con l'importo di lire 32 miliardi e 500 milioni, riveniente
dalle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, da erogare con le
stesse modalita' previste dal comma 3 del citato articolo 57 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449."
------------------
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 57, comma 1)
che " Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal
comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dal
medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire
15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui
all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalita' previste
dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n.
449."
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
La L. 23 marzo 2001, n. 93 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che
" Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo
57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 30 giugno
2001. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 57, comma 2,
della citata legge n. 449 del 1997, sono integrate con l'importo di
lire 25 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui
all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalita' previste
dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997."
---------------
AGGIORNAMENTO (35)
La L. 12 dicembre 2002, n. 273 ha disposto (con l'art. 11, comma 2)
che "Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal
comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
differito al 31 dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal
comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di
20.000.000 di euro e sono erogate con le modalita' previste dal comma
3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997."
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma
175) che "Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal
comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
differito al 31 dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal
comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di
20.000.000 di euro e sono erogate con le modalita' previste dal comma
3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997."
----------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D. L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 11, comma 14-bis) che
"La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis,
prevista a termine dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' prorogata fino alla presa in consegna delle
strutture da parte del concessionario di cui al comma 14, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2006."
ART. 58.
(Disposizioni concernenti bacini minerari).
1. Nei bacini minerari interessati da processi di
ristrutturazione, comportanti contrazione di manodopera o sospensione
totale o parziale dell'attivita' mineraria divenuta antieconomica, i
contributi in conto capitale, previsti all'articolo 3, comma 7, della
legge 30 luglio 1990, n. 221, in conformita' all'articolo 83 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
come integrato dall'articolo 9, comma 13, della legge 1 marzo 1986,
n. 64, possono essere concessi sotto forma di locazione finanziaria
agevolata di impianti industriali, impianti commerciali e servizi, ai
soggetti di cui al citato articolo 3 della legge n. 221 del 1990.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a concedere e
liquidare semestralmente, dal momento della registrazione del
contratto di locazione finanziaria stipulato tra la banca o la
societa' locatrice, purche' autorizzata all'esercizio della locazione
finanziaria e purche' iscritta nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed
il conduttore, un contributo in conto canoni equivalente al
contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 7, della
legge 30 luglio 1990, n. 221.
3. La societa' locatrice dovra' ridurre i canoni a carico del
conduttore in misura equivalente alla somma ricevuta ai sensi del
comma 2.
4. Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della
locazione finanziaria di cui al comma 1 possono essere acquistati dal
conduttore per un importo pari all'1 per cento del loro valore di
acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di
proprieta' della societa' locatrice, l'acquisto, per l'importo
predetto, si estende alle aree medesime.
5. Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano,
ai fini dell'opponibilita' ai terzi e della registrazione, le
disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e
di imposta di registro.
6. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche alle iniziative sostitutive per le quali sia gia' stato emesso
il decreto di concessione del contributo in conto capitale ai sensi
della legge 30 luglio 1990, n. 221, da parte del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata
in vigore della presente legge, purche' detto contributo non sia
stato gia' erogato.
7. Ai soggetti attuatari degli interventi di recupero ambientale
dei compendi immobiliari e di riabilitazione ambientale di cui
all'articolo 1, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
204, e' concessa, a domanda, un'anticipazione del 30 per cento
dell'importo dei contributi annuali, quali risultanti dal programma
operativo dei lavori presentato dal medesimo soggetto attuatore.
8. Un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui al comma
7 viene concesso a stati annuali di avanzamento dei lavori, mentre il
restante 20 per cento viene riconosciuto a saldo previa verifica
delle spese effettuate e previo collaudo delle opere realizzate.
9. Gli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e
successive modificazioni, sono abrogati. In caso di esito positivo
delle ricerche minerarie, i contributi concessi, anche anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli
articoli 9 e 17 della predetta legge n. 752 del 1982, e successive
rnodificazioni, non sono oggetto di restituzione. Sono fatti salvi i
recuperi effettuati in applicazione del citato articolo 10.
10. Per tutte le iniziative di cui alla legge 6 ottobre 1982, n.
752, e successive modificazioni, alla legge 9 dicembre 1986, n. 896,
e successive modificazioni, alla legge 30 luglio 1990, n. 221, al
decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, la verifica e il controllo delle
spese effettuate sono disposti mediante commissioni di accertamento
nominate con le modalita' ed operanti secondo i criteri di cui alle
disposizioni attuative della legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Art. 59
Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarieta'
sociale e sanita'
1. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere
dal 1 gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme
pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative,
qualora non gia' previsto, si applica la tabella di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; a decorrere
dalla medesima data e' abrogato il comma 3 dell'articolo 12 del
citato decreto legislativo n. 503 del 1992. Per gli iscritti alla
forma pensionistica di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n.
181, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 3
del medesimo decreto legislativo n. 181 del 1997. Con effetto dalla
medesima data:
a) gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini
pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in
relazione allo svolgimento di particolari attivita' professionali
non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti
dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque
anni non sono ulteriormente aumentabili;
b) per la determinazione dell'anzianita' contributiva ai fini sia del
diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno
non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Sono
fatte salve le domande presentate ai sensi dell'articolo 3, comma
9, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658. Sono abrogati
gli articoli 24, terzo comma, 45 e 46 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.
2. Per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dal 1 gennaio 1998 a
carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative
nonche' di quelle integrative degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione
speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e di quelle
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 3 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 563, non trovano applicazione le
disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in
forma di capitale, fatti salvi i trattamenti di cui al decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 164, per i quali continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del
predetto decreto legislativo n. 164 del 1997, limitatamente agli
iscritti che possono far valere, quale somma di eta' e di anzianita'
contributiva, il parametro 87 e possono far valere 30 anni di
anzianita' contributiva, ad eccezione di coloro che possono far
valere, quale somma di eta' e di anzianita' contributiva il parametro
89, fermo restando il requisito dei 30 anni di anzianita'
contributiva, nei confronti dei quali la quota di pensione
liquidabile in forma capitale viene erogata nella misura percentuale
maturata alla data del 31 dicembre 1997; per gli enti di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
trova applicazione il limite di cui all'articolo 7, comma 6, lettera
a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni. Restano comunque ferme le disposizioni
di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive
modificazioni ed integrazioni, per i soggetti nei cui confronti
trovino integralmente attuazione le disposizioni del medesimo
decreto.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui
confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che
garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357, nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai
dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a
statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad
esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di
previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il
personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette,
prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al
trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue
esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti
dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di
appartenenza. Mediante accordi con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati
anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore
del credito ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli
iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto
legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi
di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano
esuberi di personale, puo' diversamente disporre, anche in deroga
agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali
esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari
della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore
del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31
marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del personale dipendente possono: a) prevedere, allo
scopo di agevolare gli esodi, apposite indennita' da erogare, anche
ratealmente, in conformita' all'articolo 17 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5
del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei
requisiti di eta' ivi previsti, nonche' in conformita' all'articolo
6, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del
1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del
testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo
5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate
le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra,
dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei
datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio della
maggiore eta' ovvero della maggiore prossimita' alla maturazione del
diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,
purche' siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito,
comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili,
anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per
la fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro.
Alle apposite indennita' ed alle forme di sostegno del reddito,
comprensive dei versamenti all'INPS per la corrispondente
contribuzione figurativa, si applica il comma 3-bis dell'articolo 1
del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la
costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito,
la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione
di accordi stipulati ai sensi del presente comma e' trasferita ai
fondi stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni
previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne
anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i
trattamenti pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti
in attuazione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588,
e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il
risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende
bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino alla loro
completa attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le
disposizioni degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo
1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facolta' per le predette
aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della
contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo i
requisiti di anzianita' contributiva e di eta' previsti dalla
legislazione previgente. Le forme pensionistiche di cui al presente
comma, fermo restando quanto previsto dal comma 33, nonche' dal
citato decreto legislativo n. 124 del 1993, possono essere
trasformate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in forme a contribuzione definita mediante accordi
stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del personale dipendente. Alla facolta' di riscatto,
ove prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente comma
esercitata dalla data di entrata in vigore della presente legge
trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di determinazione del
relativo onere. Entro il 31 marzo 2000 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina
previdenziale e del trattamento di fine rapporto del personale
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con
quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei
principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2, commi 22 e 23
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 22, della medesima legge nel rispetto degli
equilibri di bilancio della relativa gestione. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo al predetto personale si
applicano le disposizioni di cui al presente comma. (10) (15)
4. A decorrere dal 1 gennaio 1998, per l'adeguamento delle
prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui
ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente l'articolo 11 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusione di
diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate
all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con
effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1 gennaio 1998
dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in
materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro
dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione
generale obbligatoria.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione
nei confronti di tutto il personale comunque dipendente dagli enti ed
amministrazioni presso i quali operino le forme pensionistiche di cui
ai medesimi commi.
6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianita'
decorrenti dal 1 gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i
lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed
esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo
quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di eta'
anagrafica e di anzianita' ovvero di sola anzianita' contributiva
indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i
lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella D
allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici
iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si
consegue al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non
inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di
eta'. Per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta
fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di
cui al comma 8 sono differiti di quattro mesi. E' in ogni caso
consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo
requisito di anzianita' contributiva di 40 anni. Al fine di favorire
la riorganizzazione ed il risanamento della Societa' Ferrovie dello
Stato Spa in considerazione del processo di ristrutturazione e
sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, con accordo collettivo
da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge con le organizzazioni sindacali di categoria, e'
istituito un fondo a gestione bilaterale con le finalita' di cui
all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
e, successivamente, con cadenza annuale, si procede ad una verifica
degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati anche
con riferimento alle misure, a carico del medesimo fondo, istituito
per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno
al reddito per il personale eccedentario, da individuare anche sulla
base di criteri che tengano conto della anzianita' contributiva o
anagrafica; a tale personale, nei cui confronti operino le predette
misure, trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e di
decorrenza dei trattamenti pensionistici non oltre quattro anni dalla
medesima data di entrata in vigore della presente legge. Sull'esito
delle verifiche il Governo riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari.
7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al
trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8
agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti:
a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai
contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi
equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10;
b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a
forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in eta'
compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento
di attivita' lavorativa;
c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilita' ovvero in
cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i
lavoratori di pendenti da imprese che hanno presentato domanda ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229,
per il numero di lavoratori da collocare in mobilita' indicato
nella domanda medesima, anche considerando complessivamente i
numeri indicati nelle domande presentate dalle imprese
appartenenti al medesimo gruppo e per i quali l'accordo collettivo
di individuazione del numero delle eccedenze intervenga entro il
31 marzo 1998, nonche' dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre
1997 alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti
requisiti di accesso alle pensioni di anzianita' di cui alla
citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento
pensionistico di anzianita' al termine della fruizione della
mobilita', del trattamento straordinario di integrazione salariale
ovvero, per i prosecutori volontari durante il periodo di
prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre
1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di
legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano a trovare
applicazione le disposizioni medesime.
8. I lavoratori, per i quali sono liquidate le pensioni a carico
delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, che risultino in
possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e b), entro
il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di
anzianita' dal 1 luglio dello stesso anno, se di eta' pari o
superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1 ottobre dello stesso anno, se di eta' pari o
superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1 gennaio dell'anno successivo; entro il quarto
trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1 aprile dell'anno
successivo. Per l'anno 1998 i diversi termini di accesso al
pensionamento di anzianita' sono comunque differiti di tre mesi,
salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), nonche' per
quelli che abbiano raggiunto una anzianita' contributiva non
inferiore a 40 anni, per i quali restano confermati i termini di cui
alle previgenti disposizioni. I lavoratori che conseguono il
trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei
requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre dell'anno
possono accedere al pensionamento dal 1 ottobre del medesimo anno;
entro il secondo trimestre, dal 1 gennaio dell'anno successivo; entro
il terzo trimestre, dal 1 aprile dell'anno successivo; entro il
quarto trimestre, dal 1 luglio dell'anno successivo. Ai dipendenti
che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento
pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997,
l'accesso al pensionamento e' consentito a decorrere dal 1 aprile
1998. Le disposizioni di cui al presente comma ed ai commi 6 e 7
trovano applicazione ai casi di pensionamento anticipato di cui al
comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini
dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal
servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e
accademico ((dell'anno successivo)), con decorrenza dalla stessa data
del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione
del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale del
comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15
marzo 1997, non e' stata accolta per effetto delle disposizioni
contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, e' collocato a
riposo in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente
nell'anno scolastico o accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000,
con priorita' per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso
al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico
impiego nel 1998 e per quelli con maggiore eta' anagrafica. Sono
fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui all'articolo
1, comma 3, del citato decreto-legge n. 129 del 1997, nonche' quelle
del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e
posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano
situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla
concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra,
relativamente agli anni scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000 il
verificarsi della suddetta condizione e' accertato al termine delle
operazioni di movimento del personale. ((50))
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la
funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede ad individuare, nel rispetto degli equilibri di bilancio
definiti anche con l'applicazione della presente legge, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di
lavoro e dei lavoratori, le mansioni da considerare equivalenti, in
base al criterio della pari gravosita', a quelle degli operai ai
sensi e per gli effetti di cui al comma 7.
11. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1,
commi da 34 a 38, della citata legge n. 335 del 1995, in materia di
lavoro usurante, i criteri per l'individuazione delle mansioni
usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanita', per la
funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere
di una commissione tecnico-scientifica, composta da non piu' di venti
componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti
delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
12. Ai decreti legislativi 24 aprile 1997, n. 164, 30 aprile 1997,
n. 165, 30 aprile 1997, n. 166, e 30 aprile 1997, n. 182, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 164 del
1997, le parole: " dei requisiti di cui alla allegata tabella A"
sono sostituite dalle seguenti: "di requisiti anagrafici e
contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dal comma 2, di
un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di
iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni";
b) la tabella B di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 1997, e' sostituita dalla seguente:
"Tabella B
Anno | Età anagrafica |
dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999 | 50 |
dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000 | 51 |
dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002 | 52 |
dal 1° luglio 2002 | 53 |
c) all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 166
del 1997, le parole: " ogni 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti:
" ogni diciotto mesi";
d) la tabella C di cui all'articolo 4, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 182 del 1997, e' sostituita dalla seguente
Decorrenza della pensione | Uomini | Donne |
dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999 | 61 | 56 |
dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000 | 62 | 57 |
dal 1° gennaio 2001 | 63 | 58 |
13. Sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e dalle
forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione
automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998. Per le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di
perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. A
decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo di due anni l'indice di
perequazione delle pensioni:
a) e' applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo
dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il
trattamento minimo INPS;
b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto
volte il predetto trattamento minimo.
14. Le quote dei trattamenti pensionistici di anzianita' eccedenti
l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla
concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data
precedente al 1 gennaio 1998 si applica la relativa previgente
disciplina se piu' favorevole.
15. Con effetto dal 1 gennaio 1998 le aliquote contributive per il
finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani
e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono elevate
di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di 0,2
punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1 gennaio 1999 fino al
raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Per l'anno 1998
l'aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni e' incrementata rispetto a quella gia' prevista
dalle vigenti disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per
i lavoratori autonomi gia' pensionati presso le gestioni dell'INPS e
con piu' di 65 anni di eta' il contributo previdenziale puo' essere a
richiesta applicato nella misura della meta' e per i lavoratori per i
quali la pensione e' liquidata in tutto o in parte con il sistema
retributivo il relativo supplemento di pensione e'
corrispondentemente ridotto della meta'. Gli scultori, i
pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori e i
rifinitori aventi sede nelle zone di montagna che esercitano la loro
attivita' artistico-tradizionale in forma di ditta individuale sono
considerati lavoratori autonomi ai fini della legge 18 dicembre 1973,
n. 877, e successive modificazioni ed integrazioni, e
conseguentemente sono sottoposti alla aliquota contributiva prevista
dal presente comma per la relativa gestione pensionistica.
16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme
obbligatorie, con effetto dal 1 gennaio 1998 il contributo alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso
e' ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di
un punto percentuale ogni biennio fino al raggiungimento
dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e'
maggiorata rispetto a quella di finanziamento di due punti
percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20
punti percentuali. E' dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari
a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante
dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternita',
agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza
ospedaliera. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' disciplinata tale
estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico
gettito contributivo. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della
sanita', da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela
per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse
derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al
reddito individuale. (15) (26)
17. A decorrere dal 1 gennaio 1998, l'aliquota contributiva
pensionistica di finanziamento delle forme pensionistiche sostitutive
gestite dall'INPS e' allineata, ove inferiore, a quella vigente
presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta dei rispettivi comitati di vigilanza ovvero di gestione
delle predette forme pensionistiche, possono essere modificati,
previo conforme parere del consiglio di amministrazione dell'INPS, i
parametri di liquidazione dei trattamenti pensionistici in presenza
di gravi squilibri finanziari di carattere permanente.
18. Con effetto dall'anno 1998, il contributo in quota capitaria
dovuto dai lavoratori autonomi agricoli all'INAIL e' elevato di lire
200.000 su base annua.
19. L'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova
applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi. Dopo il secondo
comma dell'articolo 44 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e' inserito il
seguente:
"Il pagamento all'INAIL della rata di premio puo', a richiesta del
datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo
da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30
novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme
afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun
anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio
di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da
indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio
relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso
effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio".
20. Agli enti privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi da 6 ad 8 del presente
articolo, concernenti i requisiti di accesso al pensionamento di
anzianita', da applicarsi in conformita' a quanto previsto dal quarto
periodo dell'articolo 3, comma 12, della citata legge n. 335 del
1995, a seconda che l'ente gestisca o meno forme di previdenza
sostitutive. Per i medesimi enti le riserve tecniche di cui
all'articolo 1, comma 4, lettera c), del citato decreto legislativo
n. 509 del 1994 sono riferite agli importi delle cinque annualita' di
pensione in essere per l'anno 1994. Detti importi sono adeguati,
secondo misure e criteri da determinarsi con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in occasione
dei risultati che emergeranno dai bilanci tecnici di cui all'articolo
2, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
21. Le domande per il pensionamento di anzianita' dei dipendenti
della pubblica amministrazione non possono essere presentate prima di
dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento; il
mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza
della domanda.
22. All'articolo 1, comma 217 lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, a decorrere dal 1 gennaio 1997 le parole da: ";
qualora" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
"; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti
impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il
pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente
lettera non e' dovuta sempreche' il versamento dei contributi o premi
sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa".
23. All'articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1996, n. 417, le
parole: "31 marzo 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo
2000".
24. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo periodo, le parole da: "le modalita'" fino a: "di
valutazione," sono soppresse e dopo la parola: "distacco" sono
inserite le seguenti: "; il Nucleo di valutazione delibera in
ordine alle proprie modalita' organizzative e di funzionamento";
b) al quarto periodo, dopo la parola: "componenti" sono inserite le
seguenti: " nonche' l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi
del comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di
studio presso il Nucleo medesimo".
25. All'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. I datori di lavoro che si sono avvalsi della facolta' di cui
all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11,
ovvero di cui all'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, ed i cui crediti ceduti ai sensi delle citate
disposizioni non siano stati, per qualsiasi motivo, riscossi, possono
procedere alla regolarizzazione dei relativi debiti contributivi
rimasti insoluti con le modalita' ed i termini previsti dal comma 4
del presente articolo, che si intendono a tal fine prorogati al 31
gennaio 1998. Gli enti impositori, entro quattro mesi dalla
presentazione della domanda di regolarizzazione accompagnata da
specifica istanza, procederanno alla formale retrocessione, a favore
dei cedenti, dei crediti non ancora riscossi ed a suo tempo destinati
al pagamento dei contributi e premi oggetto della regolarizzazione".
26. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104, nonche' per favorire il programma straordinario di
cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali
pubblici, previsto dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
l'Osservatorio di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo
n. 104 del 1996 puo' avvalersi della collaborazione di esperti,
incaricati singolarmente o in apposite commissioni, di societa'
specializzate, di enti, di amministrazioni pubbliche e degli ordini
professionali, nei limiti delle risorse disponibili per il suo
funzionamento. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del
citato decreto legislativo n. 104 del 1996 e' abrogato. La lettera d)
del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e'
sostituita dalla seguente:
"d) ad individuare tramite procedura competitiva il soggetto
disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori ai rispettivi
valori commerciali come sopra stimati, l'intero complesso dei beni
oggetto del programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a
ciascun ente interessato, ovvero uno o piu' lotti di beni ricompresi
in ciascun compendio. I1 soggetto acquirente deve impegnarsi, nel
caso proceda a vendita frazionata degli immobili cosi' acquistati, a
garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali
conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresi' indicare un
istituto bancario che si impegni a concedere mutui ipotecari a
condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto
dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica".
27. La lettera b) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
sostituita dalla seguente:
"b) per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di
unita' ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di
crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia
al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui siano stati
maturati almeno 18 anni di anzianita' contributiva, con integrazione
a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani 'Giovanni Amendola' (INPGI) del requisito contributivo
previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato
con decreto ministeriale 1 gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953. L'integrazione contributiva
trova applicazione nella misura e secondo i criteri stabiliti dal
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. I
termini di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono prorogati al 31 marzo
1998; il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi
dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
relative al predetto decreto legislativo, e' prorogato al 30 giugno
1998;".
28. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n.
318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n.
402, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui il
predetto contratto nel corso del suo svolgimento o alla scadenza del
termine venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio
contributivo spetta per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla
trasformazione. Per l'indicato periodo l'INPGI utilizza, per la
copertura degli oneri conseguenti al minore afflusso contributivo,
gli stanziamenti residui non utilizzati per il finanziamento dei
contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4,
del citato decreto-legge n. 148 del 1993. L'INPGI e' autorizzato ad
anticipare al Fondo integrativo di previdenza per i giornalisti
professionisti, gestito dall'Istituto stesso, le somme occorrenti per
il ripianamento del disavanzo al 31 dicembre 1995 mediante svincolo,
per un pari importo, del deposito effettuato ai sensi dell'articolo
15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e dell'articolo 12
del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. Alla restituzione
delle predette somme all'Istituto da parte delle aziende editoriali
si procede sulla base di un piano di ammortamento decennale
predisposto dall'Istituto medesimo previe intese con le
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo
nazionale di categoria".
29. La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, continua a trovare applicazione
nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende
individuate dall'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che
abbiano stipulato o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge accordi sindacali relativi al
riconoscimento delle causali di intervento di cui all'articolo 35
della citata legge n. 416 del 1981.
30. L'INPGI e' esonerato dal versamento del contributo di
solidarieta' previsto dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41.
31. Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui
ai decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, attraverso attivita'
di promozione e formazione nonche' attraverso l'individuazione e la
costruzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria
e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, e' autorizzata per l'anno
1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unita'
previsionale di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il finanziamento di apposita convenzione
da stipularsi con il Mediocredito Centrale spa entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella
convenzione saranno definite, anche attraverso il concorso delle
fonti istitutive dei fondi, previste all'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative adeguate
al conseguimento dei fini di cui al presente comma, anche attraverso
la costituzione di apposita societa' di capitali.
32. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito
che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla
tabella E allegata alla presente legge, desunti dai dati dell'ultimo
bilancio, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per gli iscritti in servizio, il trattamento pensionistico
integrativo e' determinato, sulla base delle rispettive fonti di
regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianita'
gia' maturate alla data di entrata in vigore della presente legge
o, se le anomalie si verificano successivamente, alla data di
riferimento dell'ultimo bilancio; da tale importo e' detratto
l'ammontare a carico della gestione speciale dell'INPS
teoricamente spettante alla stessa data; la somma risultante e'
rivalutata sino al momento del pensionamento secondo i criteri di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503;
b) per gli iscritti in quiescenza, il trattamento pensionistico
integrativo e' escluso da qualsiasi meccanismo perequativo con
decorrenza dalla data di cui alla lettera a); per le pensioni
erogate dai regimi integrativi antecedentemente alla maturazione
dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico della
gestione speciale INPS, si applica il regime perequativo previsto
per detta gestione limitatamente alla quota di pensione
corrispondente per ciascuna azienda, alla percentuale di cui alla
tabella allegata al citato decreto legislativo n. 357 del 1990.
33. Venute meno le condizioni indicate nella tabella E di cui al
comma 32 per almeno due esercizi consecutivi, accordi con le
associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per
il futuro, regimi difformi da quanto indicato nelle lettere a) e b)
del predetto comma 32, anche mediante la trasformazione dei regimi
integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o
l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai regimi integrativi
delle aziende di credito indicate nel citato decreto legislativo n.
357 del 1990 che siano o siano state assoggettate alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al comma
32 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del decreto
di liquidazione.
34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni
pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, come
rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale
assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, e'
incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno
1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico
derivante dalle pensioni di invalidita' liquidate anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale
somma e' assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani
e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali
ed e' annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto
articolo 37, comma 3, lettera c). A decorrere dall'anno 1998, in
attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n.
335, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi
all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di
riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo al netto
della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento
di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione
speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono altresi' escluse dal
predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli
articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un
importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre
1996, n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei
trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi
dell'articolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi
criteri. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle
pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di
tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi
pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che
le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi.
35. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, le parole: "all'articolo 31" sono sostituite dalle
seguenti: " di cui agli articoli 4, commi 2, lettera c), e 3, e 31".
36. Al comma 20 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e' aggiunto il seguente periodo: "Le medesime disposizioni si
applicano, se piu' favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata,
alla predetta data, una anzianita' di servizio utile per il
collocamento a riposo di almeno 40 anni".
37. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
38. Il comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e' sostituito dal seguente:
"5. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 2 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, puo' avvalersi, fino ad un limite di venti unita', di
dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I predetti
dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente,
sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di
comando o distacco. Le amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di comando a
seguito di richiesta della commissione, ai sensi del comma 14
dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Fino al 31
dicembre 1998, gli oneri relativi al trattamento economico previsto
dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle
amministrazioni di provenienza. La predetta commissione puo' altresi'
effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette
disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non superiore
a venti unita' nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione
puo' disporre, entro il 31 dicembre 1999, l'ingresso in ruolo,
attraverso concorsi interni per titoli integrati da colloquio, dei
dipendenti che abbiano prestato comunque servizio per almeno dodici
mesi in posizione di comando o distacco o in virtu' di contratti di
lavoro a tempo determinato in numero complessivamente non superiore a
trenta unita' e nei limiti della pianta organica".
39. La spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 13 della legge 8
agosto 1995, n. 335, per il funzionamento della commissione di
vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 13
della citata legge n. 335 del 1995, e' incrementata, per l'anno 1998,
di lire 1 miliardo e, per gli anni successivi, di lire 5 miliardi. Ai
predetti incrementi si provvede mediante corrispondente utilizzo del
gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarieta'
previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n.
124 del 1993. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono definite le modalita' di trasferimento
delle relative somme alla commissione di vigilanza da parte degli
enti interessati in proporzione al rispettivo gettito del predetto
contributo.
40. All'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di
diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione a seguito
della comunicazione. L'attivita' di vigilanza di stabilita' sulle
forme pensionistiche di cui al comma 1 e' avviata dalla commissione
di cui all'articolo 16 secondo piani di attivita' differenziati
temporalmente anche con riferimento alle modalita' di controllo e
alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti
tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6.
La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme
pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la
modificazione dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima
della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione
disposta dalla commissione, non si applicano l'articolo 17, comma 2,
lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione".
41. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e' sostituito dal seguente:
"L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e' subordinato alla
preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui
all'articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo
relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il
rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono
fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione
dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta
giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente
richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; la
commissione puo' determinare, con proprio regolamento, le modalita'
di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed
eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione". Fino
all'adozione da parte della commissione del regolamento di cui al
comma 3 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 124 del
1993, come modificato dal presente comma, le modalita' di
presentazione dell'istanza e gli elementi documentali ed informativi
a corredo della stessa restano disciplinati dalle disposizioni del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio
1997, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11
1uglio 1997, in quanto applicabili. Al comma 3 dell'articolo 9 del
citato decreto legislativo n. 124 del 1993 le parole da
"l'autorizzazione" fino a: "del mercato" sono sostituite dalle
seguenti: "l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio e'
rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla commissione di
cui all'articolo 16, d'intesa con le rispettive Autorita' di
vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti".
42. All'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e' aggiunto il seguente comma:
"5-bis. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati
dalla commissione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel
bollettino della commissione".
43. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo
14-della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo la parola: "decreto" sono
aggiunte le seguenti: "e valutandone anche la compatibilita' rispetto
ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati".
44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il
Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi
per l'anno 1998, di lire 15 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143
miliardi per l'anno 2000. (3)(26) (37)
45. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328.
46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli
interventi disciplinati dalle leggi 19 novembre 1987, n. 476, 19
luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio 1992, n. 104,
28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285, e dal testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, sono destinati al Fondo di cui al comma 44. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con
le amministrazioni interessate, e' autorizzato ad apportare nell'anno
1998 le variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al
Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la
solidarieta' sociale ripartisce annualmente con proprio decreto,
sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le complessive risorse
finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
apporta le occorrenti variazioni di bilancio.
47. A decorrere dall'anno l998, in via sperimentale, in attesa
della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito
alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui al comma 44, e' introdotto l'istituto
del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di
reddito singoli o con uno o piu' figli a carico ed impossibilitati a
provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento
proprio e dei figli.
48. Ai fini dell'attuazione del comma 47, il Governo e' delegato ad
emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto a disciplinare:
a) la durata della sperimentazione, che non puo' comunque superare il
periodo di due anni;
b) i destinatari dell'istituto del reddito minimo di inserimento,
tenendo conto delle loro condizioni di reddito in riferimento ad
una determinata soglia di poverta' e prevedendo il collegamento
del reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti
nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;
c) i criteri di accertamento e verifica delle condizioni di reddito
dei destinatari sulla base di scale di equivalenza;
d) i criteri per la revisione e la revoca della prestazione;
e) le modalita' di individuazione delle aree territoriali nelle quali
e' realizzata la sperimentazione, in collaborazione con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali;
f) l'ammontare pro capite del reddito minimo di inserimento, che non
deve comunque essere superiore ad una percentuale pari al 60 per
cento del reddito medio pro capite nazionale;
g) la previsione di concedere una volta soltanto la somma per
l'intero anno a coloro che si impegnino ad iniziare entro dodici
mesi una nuova attivita' autonoma, anche in associazione con
altri;
h) l'integrazione del reddito minimo di inserimento con altre
prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da
parte del destinatario e del suo nucleo familiare;
i) la titolarita' ai comuni dei compiti relativi alla sperimentazione
e le modalita' di presentazione presso i comuni di residenza delle
domande per accedere al reddito minimo di inserimento;
l) i criteri e le modalita' di valutazione dell'efficacia della
sperimentazione;
m) le funzioni consultive della Commissione di indagine sulla
poverta' e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ai fini dell'attuazione della
sperimentazione.
49. Le somme stanziate per le finalita' di cui ai commi da 44 a 48
possono essere utilizzate quale copertura della quota di
finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione
europea.
50. Al fine di assicurare una maggiore equita' del sistema della
partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni,
nonche' di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di
erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo e' delegato ad
emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' il
Garante per la protezione dei dati personali uno o piu' decreti
legislativi di riordino, con decorrenza 1 maggio 1998, della
partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute
e l'accesso ai servizi alla totalita' dei cittadini senza
distinzioni individuali o sociali;
b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci,
appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario
nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e
percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni la cui fruizione
e' subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una
quota limitata di spesa;
c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni
rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e
diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di
pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di
ricovero ordinario, nonche' le prestazioni di cui alla lettera f);
d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa e'
stabilita in relazione alla sostenibilita' della stessa da parte
dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo
familiare, dell'eta' dell'assistito e del bisogno di prestazioni
sanitarie legate a particolari patologie;
e) la condizione economica che da' diritto all'esenzione e' definita
con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di
reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti
dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente
articolo, in relazione alla composizione qualitativa e
quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo
famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra
persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; e' prevista
l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia
dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che
comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di
assistenza;
f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose
che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di
assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese
quelle di alta specializzazione in particolare quando trattasi di
condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela
sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani.
All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si
provvede con regolamento del Ministro della sanita' ai sensi
dell'articolo i 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle
prestazioni erogate, e' definita anche in relazione alla revisione
dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori
pubblici e privati;
h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle
esenzioni e' effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico
degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a
lire 10 miliardi annui;
i) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388;
l) e' assicurata, anche con la previsione di uno o piu' regolamenti
emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e
pagamento della partecipazione, nonche' di riconoscimento e
verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della
tessera sanitaria di cui alla lettera i).
51. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti
Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati
personali, uno o piu' decreti legislativi per la definizione, con
effetto dal 1 luglio 1998. di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonche' di
modalita' per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei
controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a
cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, della situazione
economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in
base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto
stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a
suo carico ai fini IRPEF, con possibilita' di differenziare i vari
elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entita' e
natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati
personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;
b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la
composizione dell'unita' familiare mediante scale di equivalenza;
c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire
preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione
della situazione economica alla quale e' subordinata l'erogazione
della prestazione agevolata, nonche' di altri dati e notizie
rilevanti per i controlli;
d) possibilita' per le amministrazioni pubbliche che erogano le
prestazioni, nonche' per i comuni e per i centri autorizzati di
assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento
telematico, compatibile con le specifiche tecniche della Rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema
informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con
validita' temporalmente limitata, attestante la situazione
economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le
prestazioni agevolate;
e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere
a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune,
sulla veridicita' della situazione familiare dichiarata e
confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai
soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso
del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei
successivi controlli da parte delle stesse pubbliche
amministrazioni;
f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della
Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni
agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi,
prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli
intermediari finanziari.
52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti erogatori
individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le
condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni
assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilita' di
prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e
alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato
e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ove non diversamente disposto
con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. La
Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un
rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle
norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto
al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con
le stesse modalita', modificate annualmente, entro il 31 ottobre
dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.
53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo previsto dal comma 51, nei rispetto degli stessi principi
e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o piu' decreti
legislativi, disposizioni integrative e correttive.
54. Resta confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997
alla data di entrata in vigore della presente legge, la sospensione
delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo
collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo
sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' anticipati
rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione
dal servizio in base ai singoli ordinamenti, fatta esclusione per i
casi di cui al comma 7, lettera c), secondo periodo, e per i soggetti
che risultino in possesso di una anzianita' contributiva pari ad
almeno 40 anni. La presente disposizione non si applica ai lavoratori
per i quali, anteriormente al 3 novembre 1997, e' intervenuta
l'estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti
interessati dalla sospensione di cui alla presente disposizione e le
cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data, accettate
dall'amministrazione, possono revocarle e, se e' gia' intervenuto il
collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda; le
predette facolta' possono essere esercitate entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. I lavoratori
dipendenti privati che risultino avere in corso alla data del 3
novembre 1997 il periodo di preavviso, essendo in possesso dei
requisiti previsti dalle disposizioni al momento vigenti per
l'accesso al trattamento pensionistico di anzianita' al 1 gennaio
1998, possono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, richiedere il prolungamento dei termini di
preavviso, ove inferiori, ai fini dell'accesso al pensionamento a
decorrere dal 1 aprile 1998. Per i lavoratori dipendenti privati che
potevano accedere al pensionamento anticipato nel corso del 1997, il
cui periodo di preavviso sia scaduto successivamente al 3 novembre
1997 e anteriormente al 1 gennaio 1998 e che risultino privi di
attivita' lavorativa, e' consentito l'accesso al pensionamento a
decorrere dal 1 gennaio 1998. Resta comunque ferma per tutti i
lavoratori, con preavviso in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, per l'accesso al trattamento pensionistico di
anzianita', la possibilita' di revocare il preavviso stesso.
55. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari
regionali, da emanarsi entro il 31 marzo 1998, sono determinati, nel
rispetto degli equilibri di bilancio relativamente alle forme di
previdenza esclusive, termini di accesso al trattamento pensionistico
di anzianita' diversi da quelli di cui al comma 8, per i lavoratori
che hanno presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda,
accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per
accedere al pensionamento entro il 1998, ivi compresi quelli che
hanno presentato domanda di revoca o di riammissione ai sensi e per
gli effetti di cui al decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, salvo
diversa volonta' da manifestare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. I termini di accesso sono
determinati in base a criteri di maggiore eta' anagrafica ed
anzianita' contributiva, nonche' di data di presentazione della
domanda ovvero di intervenuta estinzione del rapporto di lavoro. Al
personale che abbia esercitato la facolta' di revoca si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
56. Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni, in materia di applicazione delle
disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di
attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza
complementare viene prevista la possibilita' di richiedere la
trasformazione dell'indennita' di fine servizio in trattamento di
fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della
vigente aliquota contributiva relativa all'indennita' di fine
servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari
all'1,5 per cento, verra' destinata a previdenza complementare nei
modi e con la gradualita' da definirsi in sede di specifica
trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
57. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano in conformita' a quanto previsto dai rispettivi statuti e
dalle norme di attuazione.
58. A decorrere dal 1 gennaio 1998 la disciplina di cui al decreto
legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' estesa ai soggetti di cui alla
legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, e alla legge
25 agosto 1991, n. 287, che facciano valere, nel periodo compreso tra
il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1998, i requisiti di cui
all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996. Le
prestazioni sono erogate nei limiti delle disponibilita' garantite
dal relativo gettito contributivo.
59. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, continuano a trovare applicazione fino al 31
dicembre 1999; i relativi trattamenti, comprensivi delle
contribuzioni figurative, possono essere erogati nei limiti del
gettito contributivo derivante dalla applicazione delle predette
disposizioni.
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 122 ha disposto (con l'art. 133, comma
1) che "Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e' denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali"."
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 26, comma
23) che "Le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 3, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il
trattamento tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle
somme erogate ai sensi della lettera b), senza oneri aggiuntivi a
carico dello Stato."
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 58, comma 2)
che per la gestione speciale di cui "all'articolo 59, comma 16, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' costituito un Fondo gestito da un
comitato amministratore, composto di tredici membri, di cui due
designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque
designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in
rappresentanza dell'industria, della piccola impresa,
dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei eletti dagli
iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle
strutture e di personale dell'INPS."
Ha inoltre disposto (con l'art. 58, comma 9) che "Il termine di sei
mesi previsto dall'articolo 59, comma 3, settimo periodo, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, relativo al periodo entro il quale possono
essere stipulati accordi con le rappresentanze dei lavoratori di cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale dipendente, per la
trasformazione delle forme pensionistiche di cui al medesimo comma,
e' prorogato di ulteriori dodici mesi."
-------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 80, comma
12) che "La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo,
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta
nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla
maternita' e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e
con le modalita' previste per il lavoro dipendente."
Ha inoltre disposto (con l'art. 80, comma 13) che "Il Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e'
incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430
miliardi per l'anno 2002."
-------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 21, comma
6) che "Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie
il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' incrementato di 232 milioni di euro per l'anno
2004."
-------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 1, comma 21)
che "Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti
che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla
predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" sono inserite
le seguenti: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione
della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente
comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento
entro il 31 dicembre 2011".
ART. 60.
(Invalidi civili).
1. Agli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui
all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che non hanno
ottemperato entro il 31 marzo 1997 alle disposizioni di cui al comma
249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma che vi
abbiano provveduto entro il 31 ottobre 1997, non si applicano le
disposizioni dei commi da 260 a 263 dell'articolo 1 della stessa
legge n. 662 del 1996.
ART. 61.
(Sospensione dei termini nelle regioni
Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici).
1. I termini sostanziali e processuali di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, sono sospesi dal 26 settembre
1997 alla data di entrata in vigore della relativa legge di
conversione, anche nei confronti dei soggetti che, alla data del 26
settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa in comuni o
territori delle regioni Umbria e Marche non compresi in quelli
individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997.
ART. 62.
(Organico della CONSOB).
1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonche' quelle che
deriveranno a seguito dell'entrata in vigore dell'emanando testo
unico sulla finanza di cui all'articolo 8 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB) provvedera' al completamento del proprio organico, come
rideterminato dall'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con
richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un
numero di posti non superiore a sessanta unita' mediante una
procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 39, comma 3.
ART. 63.
(Abrogazioni - Norma di sanatoria).
1. Sono abrogati i decreti-legge 3 novembre 1997, n. 375, e 13
novembre 1997, n. 393. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1997, n. 373,
3 novembre 1997, n. 375, e 13 novembre 1997, n. 393.
Art. 64.
Norme finali
1. Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate
all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio
del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di
politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di
riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite, ove necessario, le modalita' di attuazione del
presente articolo. ((20))
2. Compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal
Piano di stabilita' approvato dall'Unione europea per il triennio
1998-2000, la differenza tra la spesa per interesse sul debito
pubblico che risultera' a consuntivo nel 1998 e la spesa che, per lo
stesso anno, risultera' dalle previsioni contenute nella Relazione
sulla stima del fabbisogno di cassa da presentare nel febbraio 1998
sara', nell'anno 1999, impiegata prioritariamente per la riduzione
del prelievo tributario sui redditi e la riduzione degli oneri
sociali gravanti sul costo del lavoro.
-------------------
AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2000, n. 348 (in
G.U. 1a s.s. 02/08/2000, n. 32) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 64, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella
parte in cui, nello stabilire che le modalita' di attuazione dello
stesso articolo 64 sono definite con decreto ministeriale, non
prevede la partecipazione della regione siciliana al relativo
procedimento".
ART. 65.
(Entrata in vigore).
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1
gennaio 1998, salvo che sia espressamente stabilita una diversa
decorrenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato. sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione
economica
Visto: il Guardasigilli FLICK
TABELLA A
(articolo 48, comma 8)
(in milioni di lire)
REGIONI | Onere complessivo | Onere annuo
| |
| |
Piemonte | 55.650 | 5.565
Lombardia | 94.636 | 9.464
Veneto | 50.013 | 5.001
Liguria | 20.966 | 2.097
Emilia-Romagna | 49.214 | 4.921
Toscana | 42.609 | 4.261
Umbria | 13.891 | 1.389
Marche | 21.012 | 2.101
Lazio | 53.312 | 5.331
Abruzzo | 21.604 | 2.160
Molise | 7.978 | 798
Campania | 90.563 | 9.056
Puglia (1) | 63.418 | 6.342
Basilicata | 15.701 | 1.570
Calabria | 43.246 | 4.325
| |
Totale | 643.813 | 64.381
| |
(1) Al lordo della somma di lire 27.969 miliardi gia' versata
dalla regione.
TABELLA B
(articolo 48, comma 9)
(in milioni di lire)
| |
REGIONI | Risorse annue gia' del|
| Fondo addestramento |
| professionale lavora- | Limite (20%) per oneri
| tori (FAPL) per forma-| contributivi apprendisti
| zione professionale ed| artigiani
| oneri contributivi |
| apprendisti artigiani |
| |
| |
Piemonte | 16.800 | 3.360
Lombardia | 28.569 | 5.714
Veneto | 15.098 | 3.020
Liguria | 6.329 | 1.266
Emilia-Romagna | 14.856 | 2.971
Toscana | 12.862 | 2.572
Umbria | 4.193 | 838
Marche | 6.343 | 1.269
Lazio | 16.094 | 3.219
Abruzzo | 6.522 | 1.304
Molise | 2.408 | 482
Campania | 27.339 | 5.468
Puglia | 19.145 | 3.829
Basilicata | 4.740 | 948
Calabria | 13.055 | 2.611
| |
Totale | 194.353 | 38.871
| |
TABELLA C
(articolo 59, comma 6)
ANNO ETA' E ANZIANITA' ANZIANITA'
1998 54 e 35 36
1999 55 e 35 37
2000 55 e 35 37
2001 56 e 35 37
2002 57 e 35 37
2003 57 e 35 37
2004 57 e 35 38
2005 57 e 35 38
2006 57 e 35 39
2007 57 e 35 39
2008 57 e 35 40
TABELLA D
(articolo 59, comma 6)
ANNO ETA' E ANZIANITA' ANZIANITA'
1998 53 e 35 36
1999 53 e 35 37
2000 54 e 35 37
2001 55 e 35 37
2002 55 e 35 37
2003 56 e 35 37
2004 57 e 35 38
2005 57 e 35 38
2006 57 e 35 39
2007 57 e 35 39
2008 57 e 35 40
TABELLA E
(articoli 59, comma 32)
Gli aggregati che compongono gli indicatori richiamati al comma
32 sono costruiti con riferimento al disposto del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87, e, in particolare, alle istruzioni della
Banca d'Italia del 15 luglio 1992, pubblicate nel supplemento
ordinario n. 100 alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1992, e
successivi aggiornamenti, emanate ai sensi dell'articolo 5 dei
richiamato decreto legislativo:
Indicatore n. 1: Sofferenze lorde/impieghi lordi
Numeratore
Sofferenze lorde: Nota integrativa parte B, Sez. 1.4 (al netto di
quelle verso banche e al lordo delle relative svalutazioni)
Denominatore
Impieghi lordi verso clientela: Schema di stato patrimoniale:
Voce 40 (al lordo delle relative svalutazioni)
Criterio di anomalia: rapporto sofferenze lorde/impieghi lordi;
dell'azienda superiore in ciascuno degli ultimi due esercizi a quello
medio del settore bancario di una percentuale almeno pari al 20 per
cento
Indicatore n. 2: Spese per il personale/margine di
intermediazione
Numeratore
Spese per il personale: schema di conto economico: Voce 80, lett.
a)
Denominatore
Margine di intermediazione: somma algebrica delle seguenti voci
dello schema di conto economico: Voce 10 - Voce 20 + Voce 30 + Voce
40 - Voce 50 +/- Voce 60 + Voce 70 - Voce 110
Criterio di anomalia: rapporto spese per il personale/margine di
intermediazione superiore in ciascuno degli ultimi due esercizi a
quello medio del settore bancario di una percentuale almeno pari al
20 per cento
Indicatore n. 3: Utile (perdita) d'esercizio
Utile (perdita) d'esercizio: schema di conto economico: Voce 230
Criterio di anomalia: somma dei risultati economici degli ultimi
tre esercizi negativa.