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Decorrenza dei trattamenti pensionistici
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Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
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Invio delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia
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Lettera A - Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile
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Lettera B - Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
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Lettera C - Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
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Lettera D - Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave
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Lettera E - Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavorotempo determinato cessati dal lavoro
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Modalità e termine di presentazione delle istanze
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Monitoraggio delle domande di pensione
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Settima salvaguardia - 26.300
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Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia
Vigente al: 20-8-2014
CAPO I NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Riassetto normativo e codificazione).
1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"ART. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita'
di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di
decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole
materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della
normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto
attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e
delle misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un
atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non
direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita',
anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle
attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente
rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione
tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard
qualitativi e delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il
conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione
amministrativa alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il
rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2,
emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli
che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto
dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai
principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di
verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti
dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i
principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o
comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa
procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi
e di tutte le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della
semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli
effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, come sostituito dal presente articolo, si applicano anche alle deleghe legislative in materia di semplificazione e riassetto normativo conferite con leggi approvate dal Parlamento nel corso della presente legislatura prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualita' della regolazione
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro (( due anni )) dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualita' della regolazione, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, aggiornamento e semplificazione del
linguaggio normativo;
b) ricorso al riassetto normativo per materie e alla riduzione delle disposizioni legislative vigenti, anche mediante apposite leggi
periodiche contenenti l'indicazione delle disposizioni abrogate o
comunque non piu' in vigore;
c) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti
dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge;
d) definizione delle funzioni e dei compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in armonia con quanto disposto dalla legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, e dalle leggi annuali di
semplificazione e ferme restando le competenze dei Ministeri di
settore;
e) coordinamento con l'attivita' consultiva del Consiglio di Stato, anche ai fini di adeguamento delle strutture organizzative, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, e dell'articolo 17, commi 25, 27 e 28, della legge 15 maggio
1997, n. 127;
f) previsione e definizione di procedure di verifica dell'impatto regolatorio, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio
dei ministri in materia di analisi tecnico-normativa e di analisi
dell'impatto della regolamentazione, anche a seguito di un congruo
periodo di applicazione delle norme, con adeguati strumenti di
informazione e partecipazione degli utenti e delle categorie
interessate.
2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.
3. Nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualita' della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni.
4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 3
Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro
1. Il Governo e' delegato ad adottare, (( entro il 30 giugno 2005
)), uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie
e alle convenzioni internazionali in materia;
b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative
delle imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole
imprese, anche agricole, forestali e zootecniche;
c) riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e
l'autocertificazione;
d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei
preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli
adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del
regime di responsabilita' tenuto conto della posizione gerarchica
all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti
in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento
delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla
vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti
di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e
sanzionatori;
e) promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all'attivita'
dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie
mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti
dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici,
cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e
alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;
f) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attivita', pubblici e privati, e a
tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto
stipulato con il datore di lavoro o con il committente;
g) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali,
anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro
sommerso e irregolare;
h) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di
tutti i soggetti interessati;
i) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e
competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il
territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste
dall'articolo 117 della Costituzione;
l) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attivita' di
prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni
rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di
sicurezza necessarie;
m) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;
n) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza,
all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.
Art. 4
Riassetto in materia di assicurazioni
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;
b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu' deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali,
nonche' dell'informativa preliminare, contestuale e successiva
alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla
correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di
liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di
tale servizio;
c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa in Italia o operanti in
regime di liberta' di prestazioni di servizi;
d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le societa' di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle
norme comunitarie, nonche' per le imprese di riassicurazione;
e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa,
anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo
assicurativo, nonche' con riferimento alle partecipazioni di
imprese assicurative in soggetti esercenti attivita' connesse a
quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in
imprese assicurative;
f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attivita' di distribuzione dei servizi
assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari,
svolgono questa attivita' nei confronti del pubblico;
g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi
alla normativa comunitaria;
h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia:
1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione
amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del
settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra
limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di
attivita' assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte
di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti
albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione
relativa alle anzidette attivita', anche esercitate in via di
fatto o, infine, di truffa assicurativa;
((1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e
quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative
pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle
sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni.))
2) prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da parte
dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i
provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5
marzo 2001, n. 57;
i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese
di assicurazione.
Art. 5
Riassetto in materia di incentivi alle attivita' produttive
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro (( due anni )) dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) articolazione delle disposizioni allo scopo di renderle strumenti coordinati per il raggiungimento degli obiettivi di politica
industriale fissati dal Governo e dal Parlamento con
l'approvazione del Documento di programmazione
economico-finanziaria, anche in base ai diversi inquadramenti
degli aiuti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nel
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;
b) limitazione della normativa primaria alla individuazione dei soli requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi nel
rispetto dei limiti previsti dall'articolo 87 del trattato che
istituisce la Comunita' europea;
c) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare dello Stato e alla normazione regionale, secondo le rispettive competenze,
della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri
di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonche' i
principi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
e successive modificazioni;
d) definizione, tra i principi fondamentali per la legislazione regionale, della priorita' di intervento a favore delle attivita'
produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate e nelle
zone montane, del raccordo tra i diversi strumenti di
incentivazione anche di carattere fiscale, della previsione di
procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e
medie imprese.
Art. 6
Riassetto in materia di prodotti alimentari
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro (( quattro anni ))
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari ai principi e alle
norme di diritto comunitario, con particolare riferimento alla
libera circolazione, allo scopo di assicurare competitivita' alle
imprese;
b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualita' dei prodotti, alla
salute degli animali e vegetali;
c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non piu' adeguate
all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo
restando il diritto dei consumatori all'informazione;
d) fissazione di regole uniformi per cio' che concerne il sistema sanzionatorio e le modalita' di controllo e di vigilanza, salvo
per i prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, e in
particolare per il prelevamento dei campioni;
e) semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle che pongono a carico delle aziende oneri non prescritti, per gli
stessi prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea;
f) distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici, norme
concernenti il controllo dei prodotti, norme concernenti la
istituzione di un unico sistema sanzionatorio.
Art. 7
Riassetto in materia di tutela dei consumatori
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro (( ventiquattro mesi
)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di
armonizzarla e riordinarla, nonche' di renderla strumento
coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del
consumatore previsti in sede internazionale;
b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;
c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni piu' favorevoli per i
consumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, e
rafforzamento della tutela del consumatore in materia di
televendite;
d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei
consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione
delle Comunita' europee.
Art. 8
Riassetto in materia di metrologia legale
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ((ventiquattro mesi))
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai
mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
b) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti
amministrativi per gli operatori del settore;
c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le
indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.
Art. 9
Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro (( trenta mesi ))
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in
materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato
con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;
c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per
l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
(( 1-bis. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro trenta
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.
1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, nel rispetto e
in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di finanziamento dell'internazionalizzazione delle im-prese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attivita'
produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonche' all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalita' dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonche' ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria
ed economica, anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento degli sportelli unici all'estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni;
d) possibilita' di attivazione di strumenti di finanziamento di
investimenti all'estero anche tramite societa' prevedendo, tra l'altro, che il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa, destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi;
e) compatibilita' con gli obiettivi di riassetto della normativa
in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.
1-quater. Ciascuno degli schemi di decreti legislativi di cui al
comma 1-bis deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quale deve altresi' precisare gli effetti finanziari della razionalizzazione di cui al comma 1-ter, lettera c), del presente articolo individuando le risorse derivanti dai correlati risparmi e finalizzate all'istituzione e al funzionamento degli sportelli unici all'estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni. I suddetti schemi di decreti legislativi sono adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica, per le politiche comunitarie e per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente tale termine, i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1-bis o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.
1-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1-bis, il Governo puo' emanare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter e con la procedura di cui al comma 1-quater ))
Art. 10
Riassetto in materia di societa' dell'informazione
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data in entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei
diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma;
b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire
la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali;
c) prevedere la possibilita' di attribuire al dato e al documento
informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarieta' e originalita', in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non informatici, nonche' obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualita' del relativo contenuto informativo;
d) realizzare il coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata per i seguenti
oggetti:
a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma
digitale;
b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;
c) la gestione dei documenti informatici;
d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e alle banche
dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.
3. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro (( quindici mesi )) decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.
Art. 11
Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Il Governo e' delegato ad adottare, (( entro trenta mesi ))
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le
funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:
1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;
2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione
incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;
3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori
in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;
b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi
alla normativa sullo sportello unico per le attivita' produttive;
c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali.
2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi
del comma 1 si provvede con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVERNATIVI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
ART. 12.
(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorita' amministrative indipendenti).
1. Le autorita' amministrative indipendenti, cui la normativa
attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.
2. Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le
relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli
effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.
4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo
le segnalazioni e le altre attivita' consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonche' i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
ART. 13.
(Disposizioni relative all'attivita' della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti).
1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
2. All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n.
468, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalita' previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega".
3. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n.
1345, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da
almeno cinque anni".
4. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20
dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al primo periodo, le parole: "Amministrazioni dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente".
5. Una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione
organica del personale della carriera dirigenziale e direttiva in servizio presso la Corte dei conti e' riservata ai laureati in discipline economiche o statistiche o attuariali.
ART. 14.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 28 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, dopo le parole: "almeno cinque anni di servizio", sono inserite le seguenti: "o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio".
2. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, la parola: "oppure" e' sostituita dalle seguenti: "e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonche' per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti".
(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).
1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volonta' in senso contrario".
CAPO III MISURE TELEMATICHE
Art. 16
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 17
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 18
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 19
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 20.
(Norme transitorie).
1. Per la legge per la semplificazione e il riassetto normativo
dell'anno 2003 i termini di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente fissati al novantesimo e al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20-bis
(Decreti legislativi correttivi e integrativi)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui agli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9 e 11, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. (8) ((9))
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 luglio 2006, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 14)
che "E' prorogato di un anno il termine di cui al comma 1 dell'articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della citata legge 29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al
medesimo articolo 20-bis."
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 26 febbraio 2007, n. 17 (con l'art. 1, comma 2) ha disposto
che "Il termine di un anno previsto dall'articolo 20-bis, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo di cui
all'articolo 11 della medesima legge, e' prorogato di un anno."
ART. 21.
(Copertura finanziaria).
1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non
devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16,
determinato nella misura massima di 516.457 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17,
determinato nella misura massima di 324.850 euro per l'anno 2003 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 22.
(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340).
1. L'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e'
sostituito dal seguente:
"ART. 35. (Controversie in materia di masi chiusi). 1. In tutte le
controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile e' esperito dinanzi alla Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano.
2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa
all'ordinamento dei masi chiusi e' tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n.
203, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai
procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra tassa e dal contributo unificato".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo
35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, valutato in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, il numero
43 e' sostituito dal seguente:
"43. Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove
macchine utensili o di produzione.
Legge 28 novembre 1965, n. 1329".
4. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, dopo il
numero 63, sono aggiunti i seguenti:
"63-bis. Procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle
donne in stato di gravidanza.
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 17, commi 2 e 3.
63-ter. Procedimento di predisposizione ed approvazione dei
regolamenti interni degli istituti penitenziari e delle relative modifiche.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;
Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10".
ART. 23.
(Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la legge 10 marzo 1969, n. 116, e' abrogata.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati i commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi della dichiarazione ivi prevista sono sanati con efficacia retroattiva fermo il diritto maturato da terzi in base ad atto trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure avviate ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le lettere g), h) ed i). A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.
5. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-bis, 99, 106, 112-ter, 112-quater e 112-octies.
6. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive
modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17, 22, 38, 39 e 44.
7. All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
soppresse le previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 59 e 60.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Legge 350 del 24 dicembre 2003
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).
Vigente al: 28-6-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2004.
2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Art. 2
Disposizioni in materia di entrate
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i quattro periodi successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2003" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2004";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005".
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004. (15)
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali";
b) dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente:
"Art. 56-bis. - (Altre attivita' agricole) - 1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 15 per cento.
3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni";
c) all'articolo 71, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 56-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80".
7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - (Attivita' agricole connesse) - 1. Per le attivita' dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto e' determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni".
8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) dopo la parola: "manipolazione," sono inserite le seguenti: "conservazione, valorizzazione,";
2) le parole: ", nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597," sono soppresse;
3) dopo la parola: "conferiti" e' inserita la seguente: "prevalentemente";
4) le parole: "nei limiti della potenzialita' dei loro terreni" sono soppresse;
b) il secondo comma e' abrogato.
9. All'onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per l'anno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
10. All'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: "almeno del 9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno dell'8 per cento";
2) alla lettera b), le parole: "i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonche' il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento";
3) alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili" sono sostituite dalle seguenti: "un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili";
b) al comma 6, le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 4 e 5";
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato";
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui:
a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni";
e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato";
f) al comma 9, le parole: "non soddisfa la condizione" sono sostituite dalle seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al medesimo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4";
g) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto";
h) al comma 12, lettera b), le parole: "importo superiore a 5.154.569,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore a 5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole:
"hanno titolo a regimi forfettari" sono sostituite dalle seguenti: "si sono avvalsi dei regimi forfettari";
i) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalita' di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA";
l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4".
11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e' pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo modalita' regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. (18a) (40) (43) (45) (53) ((58))
12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno 2003", sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2004";
b) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004" sono inserite le seguenti: ", salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione";
c) all'articolo 19, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
d) all'articolo 21, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
e) all'articolo 21, comma 6, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
14. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: "10%" sono sostituite dalle seguenti:
"30 per cento". La presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza.
15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 355, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 47.
16. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 355, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 47.
17. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e' stabilita sino al 31 dicembre 2004".
18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004. (15)
20. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "31 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004";
b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: "Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni";
c) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la scadenza del 30 settembre 2004 non e' rispettata, la Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio".
21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.
22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonche', relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo. (46)
23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia. (46)
24. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2005".
25. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre 2002". L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.
26. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
27. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalita' stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
28. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "reddito complessivo" sono inserite le seguenti: ", diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale,".
29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non puo' essere superiore a 15.000 euro.
30. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.
31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.
32. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole:
", fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse".
33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualita' di imposta 1999 e successive.
34. All'articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "trenta unita'" sono sostituite dalle seguenti: "33 unita'".
35. Per garantire con carattere di continuita' le esigenze di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento del processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonche' per la prosecuzione dell'attivita' della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinata, a decorrere dall'anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
36. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;".
37. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "conseguente alla" sono sostituite dalle seguenti:
"anche a seguito della"; nello stesso comma, dopo le parole: "relativi ai rimborsi ed ai recuperi" sono inserite le seguenti: ", anche mediante iscrizione a ruolo,".
38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attivita' di ricerca e studio e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004. Le disponibilita' di cui al presente comma sono destinate prioritariamente all'erogazione di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni. (24)
39. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: "imprese" sono inserite le seguenti: "produttrici o" e dopo la parola: "distributrici", sono inserite le seguenti: "compresi i grossisti".
40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica".
41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato e' comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta relativo a dette annualita' e' effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.
42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di definitivita' per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa vigente, resta sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.
44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalita' ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento
entro il 16 aprile 2004 e secondo le seguenti ulteriori
disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 aprile 2004 e' pari:
1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono inferiori a tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non e' consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonche' al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo 9 della medesima legge;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullita', una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato;
f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate. (42)
45. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento e' effettuato entro il 16 aprile 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalita' stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
46. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonche' all'adempimento delle formalita' omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, l'adempimento delle formalita' omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 aprile 2004; si applica, in particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.
47. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attivita' ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e' effettuato entro il 16 aprile 2004.
48. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non e' stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro il 16 aprile 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 19 aprile 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonche' quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
49. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 aprile 2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il predetto termine del 16 aprile 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2004 sull'importo delle rate successive.
50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonche' a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).
52. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque fermo l'obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri.
53. Il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente:
"22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento".
54. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
"2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile puo' essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della societa', possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio".
55. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato";
b) le parole: "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro";
c) le parole: "Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro".
56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall'aumento dell'aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53 dell'articolo 3, nonche' per l'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
57. A decorrere dal 1° gennaio 2003, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: ", al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,";
b) al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite dalle seguenti: "reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono".
58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, all'articolo 8, comma 1, le parole da: "previsti" fino a: "cinquanta milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro".
60. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonche' dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 3, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
"3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La misura del compenso e' adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente".
62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro.
63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
64. All'articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro".
65. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "degli utili distribuiti" sono sostituite dalle seguenti: "dei proventi cui al comma 37", dopo le parole:
"la provincia di Lecco," sono inserite le seguenti: "la provincia di Varese" e sono soppresse le seguenti: ", la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco".
66. Il termine di cui all'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' differito, limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005. (15)
67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
68. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente:
"14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea".
69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 142) che "Il termine concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005 dall'articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' prorogato al 30 giugno 2006". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 507) che "Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 571) che il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 del presente articolo, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
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AGGIORNAMENTO (18a)
Il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto (con l'art. 6-quater, comma 2) che "L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di un euro a passeggero".
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AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 aprile 2005, n. 160 (in G.U. 1a s.s. 27/04/2005, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 38 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (40)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 1328) che "Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato".
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AGGIORNAMENTO (42)
La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 2007, n. 270 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2007, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 44 del presente articolo "nella parte in cui non consente l'applicazione dell'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non e' applicabile la suddetta disposizione della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel testo all'epoca vigente".
Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale dello stesso comma 44 del presente articolo "nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 289 del 2002, anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non sono applicabili le suddette disposizioni della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, nel testo all'epoca vigente".
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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 ha disposto (con l'art. 39-bis, comma 1) che le disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui al comma 11 del presente articolo si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 come modificato dal D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166 ha disposto (con l'art. 6-quater, comma 2) che "L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di tre euro a passeggero".
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AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1), la proroga al 31 marzo 2011 dei termini di cui ai commi 22 e 23 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (53)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 4, comma 75) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 dell'articolo 2 della presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono versate all'INPS con le stesse modalita' previste dalla disposizione di cui al comma 48, lettera b), dell'articolo 2, e in riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del medesimo articolo 2".
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AGGIORNAMENTO (58)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 13, comma 16) che "L'addizionale comunale istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi incrementi disposti dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, dall'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non e' dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici".
Art. 3
Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunita' formative e tenendo conto delle necessita' relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e all'articolazione su piu' sedi dell'attivita' didattica.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) il consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonche' l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia E l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle attivita' produttive, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente. (23)
3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche l'interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e attivita'.
4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo possono promuovere accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per l'attuazione delle politiche comunitarie e per l'internazionalizzazione delle imprese.
5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonche' i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 e' incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
8. Per l'anno 2004 e' istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
10. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, societa', persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese:
a) 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall'ex Ministero delle finanze per le attivita' svolte fino al 31 dicembre 2000;
b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attivita' svolte fino al 31 dicembre 2003.
11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unita' previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
12. Al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, e' autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.
13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo 6 del Trattato Lateranense tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, e' autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalita', i criteri e l'entita' delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Per le finalita' di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica, la Banca d'Italia trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalita' e tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la stessa Banca d'Italia.
15. Per le medesime finalita' di cui al comma 14, all'atto del perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, l'istituto finanziatore e' tenuto a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando il beneficiario, l'importo dell'operazione finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo modalita' e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana.
16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.
17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attivita' oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unita' indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche nonche', sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate nonche', sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea. (18)
18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facolta' di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalita' pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, e' tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della societa' partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT. (18)
21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori.
21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli gia' coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.
21-ter. L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.
22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con societa' direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la gestione.
23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 22, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, relative all'aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, gia' prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2001. A tale fine, e' autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. E' autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso e' stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.
26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalita' di determinazione dei rimborsi di cui al comma 25.
27. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni e' incrementato di 20 milioni di euro. L'incremento e' riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi.
28. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.
29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.
30. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente all'anno 2004, e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni, da accreditare sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per l'anno 2004, nonche' a titolo di compartecipazione all'IVA, quali risultano dalla proposta formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000.
31. Limitatamente all'anno 2004, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale all'IRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte corrente, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno.
32. Ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello Stato dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, restano fermi gli adempimenti a carico delle regioni, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all'articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli articoli 48 e 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato il mancato rispetto dei predetti adempimenti resta fermo l'obbligo del ripristino del livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6 e comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonche' della stipula di specifico Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali, di cui al comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al comma 32.
34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.
35. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'anno 2004, l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito in misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per il restante 50 per cento in favore della generalita' dei comuni.
36. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e 2000, dai concessionari della riscossione.
38. Al comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' istituito, nell'ambito della unita' previsionale di base 6.1.1.2 - Uffici all'estero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la cui dotazione iniziale e' commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unita' previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
40. All'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:
"A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri".
41. All'articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "da emanare entro il 28 febbraio 2003," sono soppresse.
42. All'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "Il 10 per cento delle maggiori entrate" sono inserite le seguenti: "di ciascun anno".
43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attivita' di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative.
44. Per gli oneri derivanti dall'assunzione, per il periodo febbraio 2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per l'organizzazione dell'attivita' della "International Task Force per l'educazione, il ricordo e la ricerca relativi alla Shoah" e' autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
45. L'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Copertura finanziaria) - 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute".
46. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttivita', comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005. (15) (34)
47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonche' con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale. (15) (34)
48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttivita', attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 46 per il personale delle amministrazioni dello Stato.
50. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese di cui all'ultimo periodo del comma 40 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.
51. A decorrere dall'anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, gia' consolidati nel Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel loro tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti per l'anno 2003. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.
311.
52. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria e' incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l'anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003.
53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole universita' ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini dell'assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite complessivo di 200 unita'.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresi' prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria.
56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, e' comunque consentito il trasferimento dei docenti universitari dall'universita' nella quale prestano servizio ad altra universita' statale.
57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, anche se gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza. (4) (7) (52)
57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facolta', a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalita' indicate nel comma 57, purche' non risultino elementi di responsabilita' disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio. (4) (52)
58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonche' al comparto scuola. Per l'anno 2004, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al comma 60.
59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unita', da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo e' mantenuto in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. E' garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per l'anno 2004, assunzioni per 50 unita' di personale e, per l'anno 2005, assunzioni per ulteriori 130 unita'. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente comma entro il 30 giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria e fino all'emanazione degli stessi le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unita' di personale. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attivita' produttive d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma. (13)
61. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneita' conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e' prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.
62. I Ministeri per i beni e le attivita' culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004, puo' altresi' continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalita' previste dai commi da 53 a 71 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004.
64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004. (15)
65. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non puo' superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno, cui si applica quanto disposto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvede all'acquisizione di personale civile con professionalita' nei settori socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di mobilita'. In caso di esito negativo delle predette procedure l'Amministrazione puo' avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
67. La definitiva pianta organica dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' confermata nel limite di 320 unita' previsto per la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unita', nonche' la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con regolamento adottato dall'Autorita' con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorita'. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso l'Autorita'. La disciplina del personale con contratto a tempo determinato e' stabilita dall'Autorita' con propria delibera, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
68. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'ASI, l'ENEA, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita'. Per l'anno 2004 per le universita' sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato gia' in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalita' di servizi di supporto all'attivita' di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente articolo.
69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
70. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilita' e, comunque, nel limite complessivo di 300 unita', del personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonche' di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalita' di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unita' tra le predette amministrazioni. Con le medesime deroghe e modalita', le citate amministrazioni possono avvalersi del personale in servizio presso l'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio presso l'Agenzia del demanio puo' essere destinato anche ad altre amministrazioni con modalita', criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica.
72. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennita' operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. L'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta nel senso che l'emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia e non e' computabile ai fini dell'attribuzione dei trattamenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n.
121. Gli importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.
73. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennita', dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.
74. L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.
75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica. (33)
76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale. (28)
77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di cui all'articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2004.
78. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2003, N. 356, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 48.
79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimita' presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete l'indennita' di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma.
80. Per le finalita' di cui al comma 79, la spesa prevista e' determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
81. Al fine di realizzare l'omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori, la misura mensile dell'indennita' speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, e' rideterminata in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.
82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, nella disponibilita', da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti. (28)
83. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga) - 1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze gia' attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.
2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunita' terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresi' l'elenco delle associazioni, comunita' terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso".
84. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: "Dipartimento per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga".
85. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga".
86. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.
87. Il decreto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse.
88. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e' sostituito dal seguente:
"Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) - 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attivita' di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, puo' essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.
4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento puo' essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.
5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero puo' essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1".
89. Nell'ambito delle attivita' di riconversione previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarieta' appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.
90. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d'ufficio.
91. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004".
92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.
93. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004, delle attivita' in base ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.
94. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresi', i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo.
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".
95. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2004:
a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani.
96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera b).
97. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 95, lettera a), della somma di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
98. All'elenco di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) e' aggiunto il seguente:
"23-bis) lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali".
99. All'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa il certificato di agibilita' potra' essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che e' posto a carico del committente".
100. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e' aggiunto il seguente comma:
"15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo".
101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalita' previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro. (16)
102. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non potra' comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di cui al comma 101.
103. Con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi 101 e 102.
104. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, contenuti nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi residenti l'assegno di maternita', pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, e' concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse all'uopo corrisposte dall'apposita gestione speciale dell'INPS.
105. Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' inserito il seguente:
"Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) - 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione".
106. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse.
107. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "e delle aziende sanitarie locali," sono inserite le seguenti: "degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati,".
108. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l'edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
109. Il Fondo di cui al comma 108 e' ripartito annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unita' immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 113.
111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 108:
a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio, nonche' gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell'attuatore e per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione della base imponibile dei percettori.
112. L'attuazione dei programmi di cui al comma 110 e' condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui efficacia e' soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.
113. I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all'importo determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui territorio si trovano le unita' immobiliari, tenuto conto dell'andamento del mercato delle locazioni immobiliari e dell'incidenza tra la popolazione residente delle situazioni di disagio abitativo.
114. Le unita' abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del comma 110, la cui superficie complessiva non puo' essere superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione di cui al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al comma 113. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dell'alloggio locato.
115. I comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai contributi stessi nonche' la riduzione dell'aliquota ICI, anche differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore.
116. L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalita':
a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro. (16)
117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente alle scuole dell'infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni. (16)
118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
119. All'articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: "fino al termine di tale periodo," sono soppresse.
120. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonche' l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalita' fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.
121. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita' civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui sia legittimata la regione, quest'ultima, fatte salve le ordinarie modalita' di difesa in giudizio, puo' essere difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attivita' di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n.
545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, la parola: "regionale" e' soppressa.
122. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi d'investimento immobiliare chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, al pagamento dell'imposta e' tenuta la societa' di gestione del risparmio per ciascun fondo da essa istituito. La fattura, emessa dall'apportante senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con l'indicazione della disposizione di cui al presente comma, deve essere integrata dalla societa' di gestione del risparmio con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972, le cessioni sono considerate operazioni imponibili".
123. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 AGOSTO 2004, N. 220, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 OTTOBRE 2004, N. 257.
124. Al comma 2-bis dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento" e le parole: "dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento piu' una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione".
125. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' da identificarsi nella Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.
126. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del Centro di alta specializzazione di cui al comma 125 sono assegnate alla Fondazione IME, per l'anno 2004.
127. Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con l'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 funzionali alla realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di Torino. (15)
128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici "Torino 2006" e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui al medesimo comma sono autorizzati a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attivita' accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria di cui al presente comma.
129. Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, introdotto dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole: "formalmente delegati", sono inserite le seguenti: "nonche' da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze" e il periodo: "Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri" e' soppresso.
130. Per il completamento e l'ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilita' locale mediante l'interconnessione tra la strada statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.
131. All'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola: "drepanocitosi" sono inserite le seguenti: ", nonche' talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,".
132. In favore dei lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni gia' rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
133. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.
134. All'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le unita' immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto".
135. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e le parole:
"e di 45 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004".
136. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di 18 milioni di euro, a carico delle risorse preordinate per la medesima finalita' e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004.
137. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2004 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo' proseguire nell'anno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 47, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004". In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro , a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Il lavoratore decade dal trattamento di mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennita' o sussidio, la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilita'. Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti gia' maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo e nono periodo del presente comma si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente comma.
138. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2004";
b) al terzo periodo, le parole: "con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "con passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilita', purche' non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attivita' o che operano all'interno dello stesso stabilimento".
139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004.
140. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla regione Lombardia per la realizzazione degli interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina a valere sui limiti di impegno quindicennali possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dalla regione per la realizzazione dell'evento".
141. Per l'anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunita' montane sono incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli destinati alle province.
142. Nell'ambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria costituito in attuazione dell'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, sono analizzati anche gli effetti finanziari della legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari prevista dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del predetto monitoraggio sono sottoposte all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
143. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' in relazione alle prioritarie esigenze collegate alle attivita' di previsione, di gestione, di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto Dicastero dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque milioni di euro annui e' destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttivita' del personale delle aree professionali in servizio presso il predetto Ministero.
144. In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001 ed in relazione al Piano di risanamento del Policlinico Umberto I di Roma, presentato dalla regione Lazio, per gli anni 2002-2004, sono assegnati alla regione Lazio a favore dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma 65 milioni di euro per l'anno 2004, 60 milioni di euro per l'anno 2005 e 75 milioni di euro per l'anno 2006, nonche' 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.
Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma, a tutto il 31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio l'importo di 19.000.000 di euro a titolo di saldo dei disavanzi che residuano dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
145. La reversibilita' dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge.
146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la piu' efficace attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale, nonche' al fine di rafforzare significativamente i risultati dell'attivita' di controllo tributario in relazione a quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia delle entrate puo' procedere ad assumere a tempo indeterminato fino a 750 unita' di personale appartenente all'area C che abbia superato procedure selettive pubbliche che prevedono un tirocinio teorico-pratico retribuito.
147. Al fine di garantire la piena operativita' delle pubbliche amministrazioni che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano state interessate da una rideterminazione o da una diversa distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale, all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento". Per le amministrazioni pubbliche indicate al primo periodo del presente comma, i cui posti di livello dirigenziale generale contrattualizzato dell'area 1 non superino le cinque unita', il predetto articolo 19, comma 4, fino al 31 dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai limiti percentuali indicati.
148. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, per l'anno 2004, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e' autorizzata ad avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato o con convenzione o con altre forme di flessibilita' e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia.
149. In attuazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al finanziamento delle spese di funzionamento della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si provvede mediante un fondo appositamente costituito ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del suddetto fondo e' pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. (13)
150. In relazione all'accresciuta complessita' dei compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, l'intera quota del 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezioni del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro, di cui all'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' destinata, limitatamente all'anno 2004, all'incentivazione del personale con le modalita' previste dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi l'importo percentuale della predetta quota da destinare alla formazione ed aggiornamento del personale da assegnare al servizio ispezione del lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparati indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' e delle procedure ad essa connesse e' definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
151. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, e' autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
153. Per conseguire un piu' elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di 500 unita' complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unita' portate in incremento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004, euro 12.000.000 per l'anno 2005 ed euro 16.000.000 a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, i posti portati in incremento nel profilo di vigile del fuoco sono riservati nella misura del 50 per cento ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005 e con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i relativi criteri, modalita' e requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello stesso profilo di vigile del fuoco si provvede, in uguale misura, mediante assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2005. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.
154. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e' rideterminata in euro 48 milioni per l'anno 2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall'anno 2005.
155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. (50)
156. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per continuare nel progressivo allineamento delle indennita' corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore aeronavigante, nelle more dell'inquadramento previsto dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale, ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalita' le risorse per la contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 46 sono incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
157. Al fine di garantire il proseguimento e la funzionalita' dell'attivita' di soccorso aereo svolto dal nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 120 unita' appartenenti al profilo operativo della posizione economica B1, che svolgono mansioni corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti della posizione economica B2, sono collocate in tali profili in soprannumero con progressivo riassorbimento nell'ambito della dotazione organica del settore aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli oneri derivanti sono determinati nella misura complessiva massima di 282.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2004.
158. Per l'anno 2004, nell'ambito delle deroghe di cui al comma 54, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi gia' emanati in applicazione dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive modificazioni, per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, utilizzando i candidati gia' idonei collocati nella residua graduatoria di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1996, nonche' mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure autorizzatorie di cui al comma 55, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalita' per le predette assunzioni, nonche' i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalita' abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione. (11) (53) (54a) (61a) ((65))
160. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
161. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le parole: "universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca", sono inserite le seguenti: "nonche', nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attivita' di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165".
162. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato in favore degli enti e delle associazioni per l'assistenza alle collettivita' italiane all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
163. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole da: ", salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze" fino a: "stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze".
164. In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di cui ai commi 193 e 194 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non trovano applicazione relativamente al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e alla erogazione di compensi incentivanti la produttivita' del personale. I commi 195 e 196 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
165. All'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attivita' di controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attivita' di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, con effetto dall'anno 2004, per le finalita' di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralita' finanziaria rispetto al previgente sistema";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalita' determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attivita' di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttivita' definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalita' di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attivita' di cui al comma 1".
166. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' abrogato, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3, nonche' dei commi 6-bis e 7. Il comma 6 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il comma 1-bis dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "che abbiano rilevanza nazionale";
b) al comma 1, dopo le parole: "di fornitura" sono inserite le seguenti: "di beni e servizi a rilevanza nazionale";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualita' per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento".
167. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: "e servizi" sono inserite le seguenti: "a rilevanza regionale";
b) al comma 5 e' soppresso il secondo periodo.
168. Al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole: "aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad" sono sostituite dalle seguenti: "attuino i principi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero";
b) il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato.
169. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "e servizi" sono inserite le seguenti: "di rilevanza nazionale" e sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;
b) il comma 7 e' abrogato.
170. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "Tali enti, per l'acquisto di beni e per l'approvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388" sono soppresse.
171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa.
172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilita' interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, puo' fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 marzo 2004, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2004, n. 126, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che gli effetti delle disposizioni - introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 1 dello stesso D.L. n. 66/2004 - decorrono dal 1° gennaio 2004. Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che le domande di cui ai commi 57 e 57-bis del presente articolo "sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'amministrazione di appartenenza".
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AGGIORNAMENTO (7)
L'errata corrige in G.U. 22/06/2004, n. 144 del D.L. 16 marzo 2004, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2004, n. 126 (che modifica l'art. 3, comma 57) ha disposto che "all'articolo 1, comma 1, lettera e), dove e' scritto: "e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso, ..."", leggasi: "e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso, ...".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 14 settembre 2004, n. 241 convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2004, n. 271 ha disposto (con l'art. 1, comma 7-ter) che "al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui al comma 159 del presente articolo e' integrato, per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro".
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AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 17 dicembre 2004, n. 390 (in G.U. 1a s.s. 22/12/2004, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 60, limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato "devono, comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003".
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto:
- (con l'art, 1, comma 88) che "ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l'anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006".
- (con l'art. 1, comma 89) che "le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195."
- (con l'art. 1, comma 123) che "I comandi del personale della societa' Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005".
- (con l'art. 1, comma 135) che "La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006".
- (con l'art. 1, comma 458) che "E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".
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AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 2004, n. 423 (in G.U. 1a s.s. 05/01/2005, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 101 del presente articolo, limitatamente alle parole "detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalita' previste dall'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289", nonche' alle parole "lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro", e dei commi 116 e 117.
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AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 2004, n. 425 (in G.U. 1a s.s. 05/01/2005, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 17, quarto periodo, e del comma 20 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-ter) che la presente modifica trova applicazione con riferimento all'anno 2004.
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AGGIORNAMENTO (28)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 15/6/2005, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 76 e 82 del presente articolo, nella parte in cui non prevedono alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.
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AGGIORNAMENTO (33)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-15 dicembre 2005, n. 449 (in G.U. 1a s.s. 21/12/2005, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 75 del presente articolo, nella parte in cui si applica al personale delle Regioni.
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, commi 176 e 177) che "Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttivita'.
Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195".
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AGGIORNAMENTO (50)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 9, comma 30) che "Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011".
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AGGIORNAMENTO (53)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2011, n. 9, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 10.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero".
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.L. 16 marzo 2004, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2004, n. 126, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2010, n.
225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-bis del medesimo articolo".
Il medesimo D.L. 225/2010, nel modificare l'art. 2, comma 1 del citato D.L. 16 marzo 2004, n. 66, ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 32) che "Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (54a)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 13 ha disposto (con l'art. 8, comma 13) che "E' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 8.514.728 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva nonche' per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualita' e di euro 8.200.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato alla messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero poste in Paesi a rischio. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".
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AGGIORNAMENTO (61a)
Il D.L. 28 dicembre 2012, n. 227, convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 12 ha disposto (con l'art. 6, comma 12) che "E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.528.501 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva nonche' per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualita' e di euro 9.500.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato alla messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".
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AGGIORNAMENTO (65)
Il D.L. 16 gennaio 2014, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 14 marzo 2014, n. 28, ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 11.500.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori".
Art. 4
Finanziamento agli investimenti
1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattivita', e' riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo e' disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo e' corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1° dicembre 2003. La concessione del contributo e' disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di euro.
3. Il contributo di cui al comma 2 e' riconosciuto, nel caso dell'acquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione dei contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non puo' essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente. Il contributo per l'acquisto o noleggio dei decoder in tecnica C-DVB e' riconosciuto a condizione che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.
5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento e' incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.
6. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al secondo comma, dopo le parole: "cessione in uso di circuiti telefonici" sono inserite le seguenti: "e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati,". All'onere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 8.
7. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando la sperimentazione dei seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della totalita' delle sedute d'aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione dell'archivio audio e video delle sedute.
8. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 51,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della societa' dell'informazione nel Paese.
9. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonche' la loro formazione. Le modalita' di attuazione del progetto, nonche' di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
10. Il Fondo di cui al comma 9 e' destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2004, all'istituzione di un fondo speciale, denominato "PC alle famiglie", finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretto all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisizione e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al primo periodo, le modalita' di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonche' di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita' di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non e' cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.
11. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' il personale docente presso le universita' statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici per l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fissa le modalita' attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente comma. (15)
12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, gia' avviati nei decorsi anni dal Ministero dell'interno, aventi per oggetto l'applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
13. All'articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le quote versate all'ENAV e all'ASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso".
14. L'Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per lo sport e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce le necessarie direttive all'Istituto per il credito sportivo al fine di adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma 191, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie locali, nonche' stabilendo le procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo statuto e sono nominati i componenti dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
15. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 52, le parole: "di un polo di attivita' industriali ad alta tecnologia" sono sostituite dalle seguenti: "di un polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta tecnologia"; dopo le parole: "del comune di Genova", sono inserite le seguenti: "anche in relazione all'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate per altre finalita' fino al 31 dicembre 2006".
16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della medesima legge, e successive modificazioni, e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, e' dovuto solo il versamento della quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora anche se ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 2004. Per importi superiori a 25.000 euro e' consentito il versamento in quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. A tale fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: "connesse all'attivita' antincendi boschivi di competenza," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi,".
18. Le risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' quelle relative agli interventi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone all'approvazione del CIPE nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.
20. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamita' naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
21. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
"15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamita' naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 e' fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale".
22. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
"17-bis. Nei casi di particolare eccezionalita', individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo' essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti".
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, e' fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.
24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 31 dicembre 2005.
25. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2004".
26. Per la prosecuzione delle attivita' nel campo della ricerca e sperimentazione agraria, e' concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, un contributo annuo pari a un milione di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006.
27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli eventi previsti dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' alle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina o l'impossibilita' di svolgere attivita' di pesca o di allevamento.
28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia , possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione.
29. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000. (38)
30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' approvato il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004. (38)
31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006. (40)
32. Le economie d'asta conseguite sono utilizzate con le modalita' risultanti dalle relative disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalita' previste dai commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove risorse idriche in aree critiche.
33. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31 presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.
34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31.
35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, e' definito il "Programma nazionale degli interventi nel settore idrico". Il Programma comprende:
a) le opere relative al settore idrico gia' inserite nel "programma delle infrastrutture strategiche" di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) gli interventi di cui al comma 31;
d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.
36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma 35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d), previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli gia' inseriti negli Accordi di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorita', tenuto conto dello stato di avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli interventi del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di programma quadro sempreche' presentino requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo strumento.
37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale e' assegnata priorita' anche in relazione all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
38. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
39. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
40. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
41. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono trasferite all'ISMEA.
43. L'ISMEA subentra nelle funzioni gia' esercitate da Sviluppo Italia Spa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 42, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonche' nei relativi rapporti giuridici e finanziari.
44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' e le procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 43.
45. Per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA e' autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative e consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a:
a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;
b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;
c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
46. Allo scopo di promuovere l'introduzione di nuove tecniche produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari di qualita' del Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la istituzione dell'Istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualita'.
47. L'Istituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in materia di:
a) nutraceutica, qualita' e tracciabilita' dei prodotti agroalimentari;
b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e biomedici;
c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;
d) genomica funzionale e proteomica.
48. L'Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l'universita' degli studi di Foggia che puo' avvalersi, allo scopo di assicurare la massima efficacia dello stesso, di collaborazioni con altre universita' o con istituti di ricerca.
49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed e' punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli , fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci puo' essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci puo' essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati gia' immessi in libera pratica. (49)
49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000. (49)
49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore. (49)
49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis. (63)
50. Per potenziare le attivita' di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalita' antifrode, sono istituite, presso l'Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini e' da intendere attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica a dipendenti dell'Agenzia delle dogane addetti a tali servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto di cui all'articolo 7, comma 10, dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nella parte in cui il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' elevato a 365 giorni. Le spese derivanti dall'estensione del citato limite trovano copertura nello stanziamento di cui al comma 53.
51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di merci provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire informazioni agli uffici doganali dei Paesi destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela del "made in Italy".
52. L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 e' disciplinato d'intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.
53. Al fine di cui al comma 50, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.
54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificita' dei prodotti, l'Agenzia delle dogane puo' sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed il relativo trattamento e' attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane.
55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54.
56. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e' consentito al Corpo della guardia di finanza l'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 54, secondo modalita' stabilite di intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.
57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e' istituito lo "sportello unico doganale", per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.
58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attivita'.
59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
61. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "made in Italy", anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonche' per il potenziamento delle attivita' di supporto formativo e scientifico alle attivita' istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte alla diffusione del "made in Italy" nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, e' destinato all'attuazione delle attivita' di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 10 milioni di euro annui. Tale attivita' e' svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale, per la medesima attivita', fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 e successivi , ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. (39) (40)
62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualita' "Naturalmenteitaliano".
63. Le modalita' di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.
64. Al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi della presente legge e dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza e' incrementato di 470 unita' dall'anno 2004, e di ulteriori 530 unita' a decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti da tale incremento di organico si provvede mediante l'assunzione in deroga a quanto previsto al comma 53 dell'articolo 3 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro per l'anno 2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
65. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: "Livorno," e' inserita la seguente: "Manfredonia,".
66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno o piu' decreti del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto dall'Unione europea in materia, sono definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresi' i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad effettuare i controlli, garantendone l'integrita' e l'indipendenza di giudizio.
67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l'uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno italiani in difformita' dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 e' punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di cui al comma 66 e' sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma.
68. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
69. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
70. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
71. All'articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2003 e 2004".
72. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
73. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
74. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.
75. Per l'attuazione del comma 74 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.
76. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprieta' industriale e intellettuale, nonche' contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.
77. Le modalita' di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal decreto di cui al comma 73.
78. Per l'attuazione dei commi 76 e 77 e' autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2004, 4 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui al comma 61.
79. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
80. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
81. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
82. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.
83. Le modalita', le condizioni e le forme tecniche delle attivita' di cui al comma 82 sono definite con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57. (25)
84. All'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "delle imprese industriali e dei servizi" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi".
85. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5° bando".
86. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, per gli anni 2004, 2005 e 2006 e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui.
87. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004.
88. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da apposita convenzione.
90. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalita' di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004. (41) (45)
91. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonche' per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonche' due ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
92. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". (40)
93. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento.
94. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione".
95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere dall'anno 2005.
96. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 315, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
97. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
98. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo le parole: "della presente legge," sono inserite le seguenti: "e comunque per fare fronte ad ogni calamita' verificatasi nell'intero territorio regionale,".
99. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N.68. (53)
100. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N.68. (53)
101. Il Fondo di cui al comma 100 e' gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (10)
102. La dotazione del Fondo di cui al comma 100 e' pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004. Il Fondo puo' essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.
103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (10)
104. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'anno 2004 non si applica il riferimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. La disposizione di cui al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo per l'anno 2004 di euro 250.000.
105. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa e' autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovra' essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate.
106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, e' istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio. Il Fondo e' gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorita' per quelli cofinanziati dalle regioni. (40)
107. Sviluppo Italia Spa e' autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 106 per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le modalita' indicate dal CIPE ai sensi del comma 110, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.
108. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passivita' delle imprese, ne' operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'. La gestione del Fondo di cui al comma 106 e' soggetta alla disciplina di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve essere condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti di Stato e capitale di rischio. Il Fondo non investira' in imprese operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonche' nelle imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
109. La partecipazione puo' riguardare esclusivamente medie e grandi imprese come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria.
110. Le condizioni e le modalita' di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce:
a) i criteri generali di valutazione;
b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione al capitale. (31)
111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 45 milioni di euro per l'anno 2005.
112. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.
113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, e' costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo. (30)
114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalita' di gestione del Fondo di cui al comma 112, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea. (30)
115. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 112, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
116. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
117. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
"1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis e' effettuata con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa e l'Agenzia delle entrate.
1-sexies. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la societa' interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della societa' che l'ha richiesta.".
118. Negli anni 2004, 2005 e 2006, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione e' corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo (annuo) pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
119. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio degli anni 2004, 2005 e 2006, l'importo di cui al comma 118 e' ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 118, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
121. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente i soggetti incaricati della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Per i compensi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e Poste italiane Spa e' determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio".
122. Dalle disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
123. All'articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "Ad esse non si applicano" sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente articolo,".
124. Al comma 30 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "negli articoli" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario".
125. La lettera g) del comma 27 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituita dalla seguente:
"g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da diritti di uso civico".
126. Al comma 17 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "attivita' di promozione" sono inserite le seguenti: "rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti".
127. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Tessera del cittadino", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Tessera sanitaria";
b) la sigla: "TC", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "TS";
c) al comma 13, le parole: "della TC" sono sostituite dalle seguenti: "della TS nella carta di identita' elettronica o".
128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007.
129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 e' utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 e' deliberata dal CIPE.
130. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione" sono sostituite dalle seguenti: "degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico";
b) al comma 2, le parole: "ogni quattro mesi" sono sostituite dalla seguente: "semestralmente" e dopo le parole: "relativa localizzazione" sono aggiunte le seguenti: ",e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate".
131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.
132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003, hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:
a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004;
b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale e' stata presentata l'istanza di cui alla citata lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno.
133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche ai soggetti che beneficiano del credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario cosi' come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.
135. Il finanziamento di cui al comma 134 puo' essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilita' di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.
136. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.
137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.
138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.
139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.
140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono determinate, sulla base del piano economico-finanziario previsto al comma 134. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo schema tipo di piano economico-finanziario. L'adeguamento tariffario e' regolato con il metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;
b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttivita', prefissato per un periodo quinquennale.
141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresi' riferimento ai seguenti elementi:
a) recupero di qualita' del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo quinquennale;
b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale dei margini di produttivita' rispetto a quanto definito nel piano finanziario;
c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo;
d) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, sostenuti nell'interesse generale;
e) adeguato ritorno sul capitale investito.
142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 possono essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorita' indipendente, la tariffa e' fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri.
143. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita in 30 milioni di euro.
144. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita in 70 milioni di euro.
145. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini dell'ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi 143 e 144 devono essere corredate dal progetto preliminare dell'opera ovvero dell'infrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare e' presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, lo studio di fattibilita' e la formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni.
146. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento".
147. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' inserito il seguente:
"2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004".
148. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunta la seguente lettera: "c-bis) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali". Per l'attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal presente comma, e' autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004.
149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non puo' superare complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all'atto dell'ultimazione dei lavori.
150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro il 31 dicembre 2007. Il finanziamento dei programmi e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
151. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "modernizzazione e lo sviluppo del Paese" sono inserite le seguenti: "nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali".
152. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni, le parole: "e, contestualmente, e' sospesa la realizzazione delle altre tratte" sono soppresse.
153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194 e' concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, e' stanziata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalita' di concessione del contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
154. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse applicati con riferimento ai mutui accesi mediante utilizzo del contributo annuo di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnati alla regione Veneto per il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.
155. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, volte all'acquisizione della disponibilita' di beni da adibire al trasporto pubblico locale e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti di leasing operativo ai sensi del comma 156.
156. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato, volte all'acquisizione della disponibilita' di beni e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate mediante contratti di leasing operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora l'operazione sia effettuata in deroga alla normativa vigente, essa e' preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni oggetto dell'acquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari dell'operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
157. Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttivita' dei servizi di trasporto pubblico locale, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo per l'anno 2004 e' fissata in 33 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma. Quota parte, pari a 10 milioni di euro, e' destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1° gennaio 2003 in relazione a contributi per i quali e' prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, in misura proporzionale all'entita' degli esborsi sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo periodo possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (29)
158. E' autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, di 7 milioni di euro per l'anno 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006 destinati alla progettazione e alla realizzazione di tutte le opere di integrazione del passante di Mestre con il territorio delle comunita' locali. (15)
159. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica e' riconosciuto un contributo in conto capitale fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro per l'anno 2006 a valere, fino all'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili previste ai sensi dell'articolo 3, comma 101, della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinate le misure e le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento nonche' dei destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria.
160. Per la promozione e il sostegno delle attivita' di ricerca avanzata nel settore della fisica, realizzate in strutture specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione scientifica internazionale e per l'avviamento di strutture di recente istituzione, e' autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
161. Per l'anno 2004 e' altresi' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la concessione di un contributo in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).
162. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264, e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
163. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo ricongiungimento di Trieste all'Italia, e' concesso al comune di Trieste un contributo straordinario di 5.000.000 di euro.
164. Il contributo di cui al comma 163 e' destinato a concorrere ad iniziative riguardanti l'organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, mostre, convegni di studio e attivita' editoriali.
165. Il contributo di cui al comma 163 e' altresi' destinato al recupero e al restauro di beni storici, monumentali, artistici, architettonici e museali di particolare pregio o significato e interesse storico, sociale o culturale.
166. Per l'esercizio delle attivita' istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
167. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2, e' assegnato all'Universita' campus bio-medico (CBM), di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario.
168. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della prevenzione e cura della cecita', nonche' per consentire iniziative di collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 , e' incrementato dell'importo di euro 600.000 annui da destinare alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.
169. Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e relative modifiche si applicano i tempi e le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003.
170. E' autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'Istituto superiore di sanita' per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
171. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.
172. Il nuovo servizio non potra' intervenire a danno o in sostituzione delle prestazioni attualmente gia' previste dal servizio universale.
173. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data".
174. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 2004.
175. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997 sono integrate con l'importo di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le modalita' previste dal comma 3 del medesimo articolo 57.
176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalita' alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie. La quota di concorso e' fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente.
177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e' disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare.Per i contributi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, il decreto di cui al presente comma e' emanato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In caso di criticita' procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.
178. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e alle altre operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
180. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "e della Fiera di Verona" sono sostituite dalle seguenti: ", della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova".
181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato, per l'anno 2005, in 95 milioni di euro.
182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.
183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioe' non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', cioe' quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
g) i cataloghi, cioe' pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioe' finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonche' di altri organismi, ivi comprese le societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e puo' essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile al periodo di imposta successivo.
185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa e' stata effettuata.
186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalita' di trasmissione.
188. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell'industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto l'erogazione del contributo in due o tre tranche.
189. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 e' subordinata all'autorizzazione delle competenti autorita' europee.
190. Dei contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10 per cento della somma riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 31 gennaio 2004.
191. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il quarto comma e' abrogato;
b) all'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'Istituto puo' concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita' istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
192. L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a concedere finanziamenti alla CONI Servizi Spa, a condizione che tali finanziamenti siano utilizzati per la ristrutturazione del debito esistente della societa' stessa.
193. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo periodo", e nel secondo periodo, le parole: "diversi da" sono sostituite dalla seguente: "inclusi".
194. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, anche al fine di dare attuazione ai principi formulati nell'articolo 39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano le seguenti disposizioni:
a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante comunicazione al CONI e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall'anno 2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di cui al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica della loro validita' da parte del CONI e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta l'immediata decadenza della concessione, l'immediata decadenza del concessionario dal beneficio del termine, l'immediato incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria, per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Dal 1° gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario e' pari ai prelievi spettanti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell'anno precedente, incrementato dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell'anno di riferimento;
b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a), nonche' a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera a), e' consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediata decadenza dei concessionari dal beneficio del termine, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Le stesse misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica;
c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonche' dei decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;
d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate e' concesso un contributo di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010.
195. All'articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' aggiunto il seguente periodo: "Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004".
196. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento".
197. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle societa' che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38".
198. Le societa' sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti dell'INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di cui al periodo precedente, le societa' sono tenute a effettuare i versamenti in un'unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre 2004 e al 30 aprile 2005.
199. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 198 comporta la preclusione, nei confronti delle societa' interessate, di ogni accertamento e l'esclusione di sanzioni.
200. Alle societa' sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo di imposta 2004 incrementano il numero dei giovani sportivi che siano cittadini di Paesi membri dell'Unione europea di eta' compresa tra i quattordici e i ventidue anni assunti con contratto di lavoro dipendente, e' concesso un credito di imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente.
201. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile limitatamente ai nuovi assunti che risultino eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:
a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell'Unione europea rispetto al totale dei giovani sportivi dipendenti della societa' sportiva deve risultare superiore a quella media dei tre anni precedenti;
b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l'assicurazione contro gli infortuni e la morte;
c) le societa' abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.
202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
203. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2005.
204. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonche' per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2004. (17)
205. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi". Il decreto di cui all'articolo 51, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 206. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Lampedusa," sono inserite le seguenti: "nonche' relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali,".
207. Per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati e' incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006.
208. Al comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "sono abrogate le disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "non trovano applicazione le disposizioni";
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006".
209. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, e' stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e' stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. (19)
210. Ai fini di cui al comma 209, all'articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88, nonche' all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole: "nell'anno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2003". (19)
211. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 209, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi. (19)
212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno delle attivita' di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.
213. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle piccole e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unita' di materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attivita' di trasporto.
214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le modalita' di attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 212.
215. Al fine di sostenere le attivita' dei distretti industriali della nautica da diporto e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per l'anno 2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006. (22)
216. Il fondo di cui al comma 215 e' destinato all'assegnazione di contributi, per l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca. (22)
217. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono definite le modalita' di assegnazione dei contributi. (22)
218. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 e' effettuata con modalita' trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalita' di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna societa', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l'Erario, il contenimento dei costi e la rapidita' di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, le modalita' di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. .il, 2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari gia' quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali";
b) al comma 5, le parole: "Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni"; dopo le parole: "possono affidare" sono inserite le seguenti: "anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili"; dopo le parole: "presente decreto" e' inserito il seguente periodo: "I soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida";
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle societa' partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione".
219. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: "e' effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere effettuato anche".
220. All'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione" sono soppresse.
221. All'articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia e' assicurata dagli enti locali. Lo Stato puo' cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione".
222. All'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
"1) la partecipazione pubblica e' assicurata dalla regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;
2) la partecipazione dello Stato puo' essere effettuata anche a mezzo di societa' controllate;
3) la quota di partecipazione degli enti locali non puo' essere inferiore al 60 per cento".
223. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprieta' statale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprieta' ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalita' di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.
224. Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per finalita' diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non puo' essere modificato.
225. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, attualmente di proprieta' statale, si applica la disciplina prevista dal comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.
226. All'articolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono devolute alla concessionaria, a decorrere dall'avvio dell'esercizio ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella misura prevista dall'Accordo di programma vigente alla stipula della convenzione, con gli eventuali aggiornamenti".
227. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Tra le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei seguenti poteri speciali da esercitare di intesa con il Ministro delle attivita' produttive:
a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovra' cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione e' impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della societa', di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
d) nomina di un amministratore senza diritto di voto".
228. Il potere di opposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dal comma 227, e' esercitabile con riferimento alla singola operazione. Esso e' altresi' esercitabile quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere e' parimenti esercitabile ogniqualvolta sorga l'esigenza di tutelare sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni dal loro concreto manifestarsi. In tale caso l'atto di esercizio del potere statale deve contenere esplicito e motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati. (52)
229. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i Ministri competenti per settori, sono individuate le societa' dai cui statuti va eliminata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la clausola con la quale e' stata attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei poteri speciali. (52)
230. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato. (52)
231. Gli statuti delle societa' nelle quali e' prevista la clausola che attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230. (52)
232. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' assegnato alla CONI Servizi Spa, a titolo di apporto al capitale sociale, l'importo di 130 milioni di euro per l'anno 2004.
233. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri puo' concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprieta' demaniale all'estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l'obiettivo dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
234. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialita' nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualita' nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purche' qualificato ai sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.";
b) al comma 15-bis e' aggiunto il seguente periodo: "Sono altresi' escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa' originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.";
c) dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente:
"15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle societa' partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorita' indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati".
235. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 4-bis, le parole: "aziende agricole" sono sostituite dalle seguenti: "aziende artigianali, agricole e di pesca". La disposizione di cui al presente comma ha effetto limitatamente alle somme gia' stanziate alla data di entrata in vigore della presente legge.
236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni sono autorizzati a procedere all'alienazione di beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare eventuali debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003. Le modalita' di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa generale sull'alienazione dei beni immobili pubblici.
237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale gia' individuati, ai siti interessati dalla presenza di amianto, nonche' alle aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
238. Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.
239. Al comune di Lampedusa e' riconosciuto un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2004 per fronteggiare l'emergenza profughi.
240. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
242. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
243. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
244. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
245. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
246. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
247. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.
248. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
249. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di 25 milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004.
251. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 21 ottobre 2004 n. 308 (in G.U. 1a s.s. 27/10/2004 n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale: 1) dell'art. 4, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 2) dell'art. 4, comma 103, della stessa legge, nella parte in cui non prevede che l'abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario.
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 206) che "I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalita' di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto l'anno 2005". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 457) che "Per la prosecuzione degli interventi previsti all'articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005".
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AGGIORNAMENTO (17)
La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 424 (in G.U. 1a s.s. 05/01/2005, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 204 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (19)
La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 2005, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 23/02/2005, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 209, 210 e 211 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (22)
La Corte costituzionale, con sentenza 7-18 marzo 2005, n. 107 (in G.U. 1a s.s. 23/3/2005, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 215, 216 e 217 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 aprile 2005, n. 162 (in G.U. 1a s.s. 27/04/2005, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 83 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro delle attivita' produttive sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.
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AGGIORNAMENTO (29)
La Corte costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 222 (in G.U. 1a s.s. 15/06/2005, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 157 del presente articolo, nella parte in cui prevede che la dotazione del fondo venga ripartita "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", anziche' stabilire che tale decreto sia adottato previa intesa con la Conferenza stessa.
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AGGIORNAMENTO (30)
La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 giugno 2005, n. 231 (in G.U. 1a s.s. 22/06/2005, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 113 e 114 del presente articolo in quanto non prevede alcuno strumento volto a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni.
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AGGIORNAMENTO (31)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 giugno 2005, n. 242 (in G.U. 1a s.s. 29/06/2005, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 110 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che l'approvazione da parte del CIPE delle condizioni e delle modalita' di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
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AGGIORNAMENTO (38)
La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio -1 giugno 2006, n. 213 (in G.U. 1a s.s. 07/06/2006, n.23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 29 e 30 del presente articolo, nella parte in cui non stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie ivi prevista, nonche' l'approvazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004, avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 1, comma 17) che l'autorizzazione di spesa prevista per l'attivita' della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dal presente articolo, comma 61, secondo periodo, e' ridotta a 4 milioni di euro annui.
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AGGIORNAMENTO (40)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 510) che i termini previsti dal comma 92 del presente articolo, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 936) che "Per le finalita' di cui al comma 61 dell' articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del "made in Italy" e' incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1062) che "Le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4, comma 31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonche' dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui ai commi 1059 e 1060".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 847) che in attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che viene soppresso.
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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 3-quater, comma 1)che "per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui al comma 90 del presente articolo, e' differito al 31 luglio 2007".
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AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha disposto (con l'art. 16, comma 7) che le disposizioni "si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori".
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AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che l'abrogazione dei commi 99 e 100 del presente articolo ha effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.
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AGGIORNAMENTO (63)
La L. 14 gennaio 2013, n. 9 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente:
«49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-bis, e' punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale»".
TABELLA 1
(Articolo 4, comma 176)
==================================================================== 2004 2005 2006 Anno terminale ==================================================================== (in migliaia di euro) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreto-legge 30 gen- naio 1998, n. 6, con- vertito, con modifica- zioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, articolo 15, comma 1: Contributi straordina- ri alle regioni Marche e Umbria per la ricostru- zione delle zone colpi- te dagli eventi sismici (3.2.10.3 - cap. 7443/p) - 15.000 - 2019 Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 50, comma 1, lettera f): Mutui uffici giudiziari (4.2.3.15 - cap. 7528) . 3.000 - - 2018 - 7.000 - 2019 MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 - cap. 7420) .. - 50.000 - 2019 - - 50.000 2020 Legge 24 dicembre 1985, n. 808, e legge 23 di- cembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 3: Interventi per lo svi- luppo di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2,3.8 - cap. 7421) .. 10.000 - - 2018 - 30.000 - 2019 MINISTERO DELL'INTERNO Legge 30 luglio 2002, n. 174, articolo 2, comma 1: Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utili- ta' sociale, in Milano, ed altri interventi (2.2.3.6 - cap. 7253) .. - 2.500 - 2024 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Legge 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche (3.2.3.4 - cap. 7645) ................. - 20.000 - 2019 MINISTERO DELLE INFRA- STRUTTURE E DEI TRASPORTI Legge 1 agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p) - 195.500 - 2019 - - 245.000 2020 Decreto-legge 8 mag- gio 1989, n. 166, con- vertito, con modifica- zioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (3.2.3.3 - cap. 7374) .................. - 7.500 - 2019 Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 11: Sistema idroviario padano-veneto (4.2.3.7 - cap. 7900) ........... - 20.000 - 2019 Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 45, comma 3: Mobilità Fiere (5.2.3.9 - capp. 8186- 8169) .................. - 2.000 - 2019 ------------------------------- TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI ............ 13.000 349.500 295.000 ------------------------------- SPESA COMPLESSIVA ANNUA 13.000 362.500 657.500 =============================== --------------------------------------------------------------------
ALLEGATO 1
(Articolo 4, comma 246)
MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(Articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
==================================================================== 2004 2005 2006 Anno terminale -------------------------------------------------------------------- (in migliaia di euro) AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1.549.000 796.000 910.000 1. Commissario liqui- datore indennita' buonuscita poste (3.1.2.29 - cap. 1688) ............. 214.000 40.000 40.000 2007 2. Somme da rimbor- sare all'Ipost per trattamento di quiescenza (3.1.2.19 - cap. 1620) ............. 350.000 150.000 200.000 P 3. Copertura del di- savanzo del Fondo pensioni ferrovie (3.1.2.15 - cap. 1587) ............. 797.000 507.000 569.000 P 4. INPS - Abolite imposte di consumo (3.1.2.15 - cap. 1583) ............. 149.000 79.000 81.000 P 5. Fondo per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, legge n. 89 del 2001 (4.1.5.11 - cap. 2829) 39.000 20.000 20.000 P MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 2.227.000 1.362.000 1.419.000 1. Spesa per invali- dita' civile (3.1.2.28 - cap. 2310) ............. 1.843.000 1.019.000 1.019.000 P 2. Oneri per pensiona- mento anticipato lavoratori esposti all'amianto (3.1.2.28 - cap. 2307) ............. 141.000 239.000 285.000 P 3. Fondo nazionale po- litiche sociali (agevolazioni in ma- teria di handicap, assegno ai nuclei familiari, assegni di maternita') (3.1.5.1 - cap. 1711) 243.000 104.000 115.000 P MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 310.000 310.000 310.000 1. Spese di giustizia (2.1.2.1 - cap. 1360) ............. 310.000 310.000 310.000 P MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ................. 21.565 21.565 21.565 1. Legge 13 lu- glio 1965, n. 932 (9.1.2.2 - cap. 2202) ............. 532 532 532 P 2. Legge 4 giu- gno 1997, n. 170 (9.1.2.3 - cap. 2302) ............. 72 72 72 P 3. Legge 15 mar- zo 1986. n. 103 (10.12.2.2 - cap. 2740) 15 15 15 P 4. Decreto legislativo del Capo provviso- rio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1558 (10.1.2.3 - cap. 2752/1) .... 8.941 8.941 8.941 P 5. Legge 11 giu- gno 1960, n. 723 (10.1.2.3 - cap. 2752/3) ........... 21 21 21 P 6. Legge 11 giu- gno 1960, n. 723 (10.1.2.3 - cap. 2752/4) ........... 17 17 17 P 7. Legge 11 feb- braio 1958, n. 340 (10.1.2.3 - cap. 2752/5) ........... 40 40 40 P 8. Legge 23 dicem- bre 1972, n. 920 (10.1.2.3 - cap. 2752/6) ........... 1.026 1.026 1.026 P 9. Legge 10 mar- zo 1982, n. 127 (10.1.2.3 - cap. 2752/7) ........... 378 378 378 P 10. Legge 27 mag- gio 1985, n. 253 (11.1.2.3 - cap. 3104) ............. 723 723 723 P 11. Legge 13 novem- bre 1947, n. 1622 (11.1.2.5 - cap. 3108/1) ........... 1.002 1.002 1.002 P 12. Legge 18 novem- bre 1995, n. 496 (12.1.2.3 - cap. 3393/13) .......... 291 291 291 P 13. Legge 12 lu- glio 1999, n. 232 (12.1.2.3 - cap. 3394) ............. 1.734 1.734 1.734 P 14. Legge 28 mar- zo 1962, n. 232 (13.1.2.2 - cap. 3750/3) ........... 4.777 4.777 4.777 P 15. Legge 16 mag- gio 1947, n. 546 (13.1.2.2 - cap. 3750/2) ........... 1.050 1.050 1.050 P 16. Legge 19 lu- glio 1956, n. 1015 (13.1.2.2 - cap. 3751) ............. 197 197 197 P 17. Legge 23 lu- glio 1949. n. 433 (15.1.2.5 - cap. 4051/1) ........... 749 749 749 P MINISTERO DELL'INTERNO .. 505.191 230.106 230.106 1. Fondo ordinario enti locali (2.1.2.6 - cap. 1316) ............. 97.191 26.106 26.106 P 2. Finanziamento enti locali - Fondo svi- luppo investimenti (2.2.3.5 - cap. 7232) ............. 408.000 204.000 204.000 P ------------------------------- TOTALE ................. 4.612.756 2.719.671 2.890.671 =============================== --------------------------------------------------------------------
P onere permanente
ALLEGATO 2
(Articolo 4, comma 247)
====================================================================
AMMINISTRAZIONE STANZIAMENTI 2004
(in euro)
-------------------------------------------------------------------- Ministero dell'economia e delle finanze Calamita' naturali ............................. 168.558.000 Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, comma 1 168.558.000 Incentivi alle imprese ......................... 333.631.000 Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono .................................. 25.823.000 Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2 .. 25.823.000 Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 16 febbra- io 1995, n. 35, art. 2, comma 1 ................ 281.985.000 Difesa del suolo e tutela ambientale ........... 319.709.000 Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12 .......... 258.228.000 Legge 31 gennaio 1994, n. 97 ................... 61.481.000 Totale Ministero dell'economia e delle finanze . 821.898.000 Ministero della giustizia Edilizia penitenziaria e giudiziaria ........... 137.367.207 Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 14 novem- bre 2002, n. 259 ............................... 20.658.276 Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 ........... 116.708.931 Totale Ministero della giustizia ............... 137.367.207 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Universita' e ricerca 238.074.622 Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5 ............ 28.405.000 Legge 10 gennaio 2000, n. 6 .................... 10.329.138 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104 ....... 115.493.707 Legge 21 febbraio 1980, n. 28 .................. 34.783.372 Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 ...... 49.063.405 Edilizia universitaria ......................... 196.992.393 Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8 153.773.000 Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, comma 2 ... 820.393 Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 90 42.399.000 Totale Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ............... 435.067.015 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Difesa del suolo e tutela ambientale ........... 937.168.772 Legge 9 dicembre 1998, n. 426 .................. 185.825.827 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ................. 12.911.000 Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49 ........ 206.583.000 Legge 8 ottobre 1997, n. 344 ................... 13.118.005 Legge 22 febbraio 2001, n. 36 .................. 1.032.914 Legge 23 marzo 2001, n. 93 ..................... 1.549.371 Legge 5 marzo 1963, n. 366 ..................... 11.568.634 Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 ......................................... 206.583.000 Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 ........... 41.316.552 Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .... 2.006.705 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 ........................ 2.220.764 Legge 18 maggio 1989, n. 183 ................... 200.000.000 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ................. 45.000.000 Legge 31 luglio 2002, n. 179 ................... 7.453.000 Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ................................. 937.168.772 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Opere strategiche .............................. 391.650.000 Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 13 ........... 391.650.000 Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ...................................... 391.650.000 Ministero della difesa Ricerca scientifica ............................ 115.000.000 Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 ..... 115.000.000 Totale Ministero della difesa .................. 115.000.000 Ministero delle politiche agricole e forestali Agricoltura, foreste e pesca ................... 222.267.520 Legge 15 dicembre 1998, n. 441 ................. 1.549.371 Legge 27 luglio 1999, n. 268 ................... 1.549.371 Legge 25 febbraio 2000, n. 39 .................. 2.582.285 Legge 2 dicembre 1998, n. 423 .................. 2.582.284 Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2 6.870.908 Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4 ......... 103.291.000 Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, comma 1 ... 10.329.000 Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, comma quarto ......................................... 551.060 Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 19 ................................ 67.139.397 Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, comma 1 ........................ 25.822.844 Totale Ministero delle politiche agricole e forestali .................................... 222.267.520 Ministero per i beni e le attivita' culturali Patrimonio culturale ........................... 323.624.661 Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 .... 211.897.564 Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1 . 5.164.569 Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1 206.583 Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32 2.582.285 Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83 77.468.535 Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 ....................... 896.793 Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 .... 11.387.874 Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ..................... 6.504.001 Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 23, comma 1 .. 5.000.000 Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 42, comma 6 .. 2.000.000 Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 ...... 516.457 Totale Ministero per i beni e le attivita' culturali ...................................... 323.624.661 --------------------------------------------------------------------
PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 4, comma 248)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
==================================================================== 2004 2005 2006 -------------------------------------------------------------------- (importi in milioni di euro) 1) ONERI DI NATURA CORRENTE Nuove o maggiori spese correnti Articolato: ......................... 7.981 7.080 7.365 Disposizioni per enti locali ........ 377 157 157 Pubblico impiego .................... 2.014 2.973 2.967 Eccedenze di spesa .................. 2.419 2.516 2.687 Missioni di pace .................... 1.200 0 0 Sicurezza (incluso aumenti contrattuali) ....................... 552 692 810 Previdenza e assistenza 254 290 376 Altri interventi 1.039 293 196 Effetti indotti ..................... 127 159 172 Tabella "A" ......................... 81 381 434 Tabella "C" ......................... 775 278 294 Minori entrate correnti Articolato: ......................... 725 429 214 Sgravi fiscali ...................... 725 429 214 ------------------------------ Totale oneri da coprire ............ 9.563 8.169 8.307 ============================== 2) MEZZI DI COPERTURA Nuove o maggiori entrate Articolato: ......................... 1.683 1.765 1.715 Accisa tabacchi ..................... 650 650 650 Rideterminazione accise bevande ..... 126 126 126 Estensione condono 2002 ............. 236 0 0 Rivalutazione imposta registro ...... 140 140 140 Effetti indotti ..................... 381 703 710 Interventi vari ..................... 150 146 89 Riduzione spese correnti Articolato: 987 1.648 1.646 Effetti indotti (effetto netto) ..... 725 1.289 1.316 Interventi vari ..................... 262 360 331 Tabella "E" ......................... 22 47 2 Interventi per favorire lo sviluppo e di correzione dei conti pubblici .. 9.126 8.315 8.649 ------------------------------ Totale mezzi di copertura .......... 11.817 11.775 12.013 ------------------------------ Margine ............................. 2.254 3.607 3.706 ------------------------------ --------------------------------------------------------------------
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)
==================================================================== ASSESTATO 2003 INIZIALI 2004 2005 2006 ----------------------------------------------------------
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza
-------------------------------------------------------------------- ENTRATE 19.887 19.887 23.663 23.663 24.842 26.258 Rimborsi Iva .... 16.268 16.268 18.774 18.774 19.953 21.369 Anticipo conces- sionari . 3.619 3.619 4.889 4.889 4.889 4.889 Tit. III- F, Amm.ti titoli di Stato ... SPESA CORRENTE 35.119 37.051 27.773 27.773 28.609 30.025 Rimborsi Iva (com- presi i pregressi) 16.268 16.268 18.774 18.774 19.953 21.369 R.S.O. - perdita gettito accisa benzina . 343 343 343 343 - - Invalidi civili .. - - - - - - Anticipa- zioni pregresse INPS .... 2.224 2.224 - - - - Enti locali .. - - - - - - Fondo speciale di parte corrente 617 617 617 617 617 617 Anticipo conces- sionari . 3.619 3.619 4.889 4.889 4.889 4.889 Regola- zioni anni pre- gressi -fondo pensioni FS ...... - - - - - - Ammassi agricoli - - - - - - FSN-saldo IRAP .... - 1.906 - - - - Tassa conces- sione go- vernativa - - - - - - Rimborso imposte dirette pregressi 3.410 3.410 3.150 3.150 3.150 3.150 Chiusura servizi autonomi di cassa 99 99 - - - - Regola- zione con- cessionari riscos- sioni ... 195 608 - - - - Ferrovie (mancato impegno) 387 - - - - - Rimborsi IVA pre- gressi compresi interessi 2.700 2.700 - - - - Rimborsi altre imposte pregresse 2.610 2.610 - - - - Fondo riasse- gnazione residui passivi . 2.647 2.647 - - - - SPESA IN CONTO CAPITALE 8.247 13.247 120 120 101 101 Fondo globale . - - - - - - Disavanzi USL .... 1.549 6.549 19 19 - - Profughi istriani e dalmati 26 26 26 26 26 26 Enti locali .. 1 1 - - - - Cartola- rizzazione immobili 6.596 6.596 - - - - Disavanzi pregressi univer- sita' ... 75 75 75 75 75 75 TOTALE SPESA ... 43.366 50.298 27.893 27.893 28.710 30.126 Tabella C FSN IRAP 1999 .... - - 903 903 - - Debiti pregressi: Spese di giustizia - - 823 823 - - Accaser- mamento e fitto locali PS - - 171 171 171 171 Eccedenze di spesa - quota 2003 (1) - - 1.786 1.786 - - Debiti pregressi ex Ministero finanze . - - 100 100 150 150 Fondo globale nuova le- gislazione - - - 617 - 617 - 617 - 617 TOTALE SPESA CON LEGGE FI- NANZIARIA 43.366 50.298 31.059 31.059 28.414 29.830 --------------------------------------------------------------------
(1)
Com.liq.
indennita'
buonuscita
poste - - 145 145 - -
IPOST ... - - 175 175 - -
Copertura
del disa-
vanzo
fondo
pensioni
Ferrovie - - 357 357 - -
INPS:
abolite
imposte
di consumo - - 73 73 - -
Invalidi
civili - - 933 933 - -
Fondo
nazionale
politiche
sociali - - 103 103 - -
--------------------------------------------------------------------
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE
==================================================================== MINISTERI 2004 2005 2006 -------------------------------------------------------------------- (migliaia di euro) Ministero dell'economia e delle finanze ................. 64.674 85.830 73.716 Di cui: regolazione debitoria 2004: - 2005: - 2006: - ---------------------------------- Ministero delle attivita' produttive ...................... 3.374 3.280 3.316 ---------------------------------- Ministero del lavoro e delle politiche sociali ............... 529.558 770.841 771.048 ---------------------------------- Ministero della giustizia ....... 40.869 38.480 41.519 ---------------------------------- Ministero degli affari esteri ... 193.656 167.489 175.861 ---------------------------------- Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3.000 11.500 11.500 ---------------------------------- Ministero dell'interno .......... 35.623 54.706 55.273 ---------------------------------- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ... 3.293 2.793 7.693 ---------------------------------- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ................. 372 58.756 87.558 ---------------------------------- Ministero delle comunicazioni ... 4.578 658 672 ---------------------------------- Ministero della difesa .......... 12.427 405.082 406.568 ---------------------------------- Ministero delle politiche agricole e forestali ............ 41.087 39.736 40.242 ---------------------------------- Ministero per i beni e le attivita' culturali ........ 600 1.600 3.100 ---------------------------------- Ministero della salute .......... 146.025 141.389 148.950 ---------------------------------- TOTALE TABELLA A ................ 1.079.136 1.782.140 1.827.016 ----------------------------------
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA .... - - -
----------------------------------
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO ......... - - -
================================== --------------------------------------------------------------------
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE
==================================================================== MINISTERI 2004 2005 2006 -------------------------------------------------------------------- (migliaia di euro) Ministero dell'economia e delle finanze ................. 541.919 1.051.120 1.116.120 Di cui: limite di impegno 2004: 4.520 2005: 20 2006: 20 ---------------------------------- Ministero delle attivita' produttive ...................... 32.750 32.750 15.000 ----------------------------------
Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 4.100 4.100 -
---------------------------------- Ministero dell'interno .......... 17.800 4.500 - ---------------------------------- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ... 75.550 72.050 - ---------------------------------- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ................. 80.048 146.368 57.758 Di cui: limite di impegno 2004: - 2005: 12.500 2006: 12.500 ----------------------------------
Ministero delle politiche
agricole e forestali ............ 1.500 1.500 -
---------------------------------- Ministero per i beni e le attivita' culturali ......... 79.059 83.884 59.155 ---------------------------------- Ministero della salute .......... 23.400 7.900 - ---------------------------------- TOTALE TABELLA B ................ 856.126 1.404.172 1.248.033 ----------------------------------
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA .... - - -
---------------------------------- DI CUI LIMITE D'IMPEGNO ......... 4.520 12.520 12.520 ================================== --------------------------------------------------------------------
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella
riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il
relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.
==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2004 2005 2006 -------------------------------------------------------------------- (migliaia di euro) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamen- to del Consiglio superiore del- la magistratura (3.1.5.19 - Consiglio superiore della magi- stratura - cap. 2195) ......... 27.358 27.358 27.358 Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favo- re del Consiglio nazionale del- l'economia e del lavoro (3.1.5.18 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - cap. 2192) .................. 14.742 14.742 14.742 Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al merca- to mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560) .................. 27.768 27.768 27.768 Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) .................. 11.026 11.026 11.026 Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026) ........ 50.000 50.000 50.000 Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio: - ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di na- tura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) . 508.914 161.000 162.000 Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed in- teressi in territori gia' soggetti alla sovranita' ita- liana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256) ... 25.823 25.823 25.823 Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - ART. 36: Assegnazione a fa- vore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680) ......................... 149.235 149.235 149.235 Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442) ....... 480.119 475.119 480.119 Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539) .................. 286 286 286 Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa col- pite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmo- sferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Con- siglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) ......... 154.937 154.937 154.937 - ART. 6, comma 1: Provvedimen- ti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Pro- tezione civile - cap. 7446/p) . 103.294 103.294 103.294 Legge n. 225 del 1992: Istitu- zione del Servizio nazionale della protezione civile: - ART. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184) .................. 46.198 41.648 41.648 - ART. 3: Attivita' e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447) .................. 555.884 555.884 555.884 Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatiz- zati delle amministrazioni pubbliche: - ART. 4: Istituzione dell'Au- torita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707) .. 11.820 11.820 11.820 Legge n. 20 del 1994: Disposi- zioni in materia di giurisdi- zione e controllo della Corte dei conti: - ART. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160) 223.633 223.633 223.633 Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: - ART. 4: Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) .................. 18.710 18.710 18.710 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri orga- nismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613) .................. 2.214 2.214 2.214 Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri sog- getti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - cap. 1733) ......................... 10.018 10.018 10.018 Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e in- tegrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato: - ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'istituto di stu- di e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiuntu- rali - cap. 1321) ............. 10.173 10.173 10.173 Legge n. 249 del 1997: istitu- zione dell'Autorita' per le ga- ranzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle teleco- municazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) .................. 22.768 22.768 22.768 Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attivita' produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazio- ne FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debito- ria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701) ........ 902.500 - - Legge n. 128 del 1998: Disposi- zioni per l'adempimento di ob- blighi derivanti dalla appar- tenenza dell'Italia alle Comunita' europee: - ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazio- nale per la sicurezza del volo - cap. 1723) .................. 4.554 4.554 4.554 Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: - ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) ........ 119.239 119.239 119.239 Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il rior- dino degli incentivi all'occu- pazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associa- zione per lo sviluppo dell'in- dustria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330) .................. 1.753 1.753 1.753 Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525) .................. 250.425 250.425 250.425 Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200) ......................... 13.706 13.706 13.706 Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola su- periore della pubblica ammini- strazione e riqualificazione del personale delle amministra- zioni pubbliche, a norma del- l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935) .................. 17.736 4.650 4.650 Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizza- zione del Governo, a norma del- l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 70, comma 2: Finanzia- mento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agen- zia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) .......... 2.316.307 2.316.310 2.316.310 - ART. 70, comma 2: Finanzia- mento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 - Agenzia del demanio - cap. 7777) .................. 211.970 211.970 211.970 - ART. 70, comma 2: Finanzia- mento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territorio - cap. 7779) .................. 428.014 428.014 428.014 - ART. 70, comma 2: Finanzia- mento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agen- zia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781) ........... 528.820 528.820 528.820 Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presi- denza del Consiglio dei mini- stri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) .................. 315.408 295.908 300.826 Legge n. 205 del 2000: Disposi- zioni in materia di giustizia amministrativa: - ART. 20: Autonomia finanzia- ria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consi- glio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170) .................. 156.738 156.738 156.738 Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820) .......... 10.329 10.329 10.329 Legge n. 388 del 2000: Disposi- zioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - ART. 74, comma 1: Previdenza complementare (3.1.5.9 - Previ- denza complementare - cap. 2156) 154.937 154.937 154.937 Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza lingui- stica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia: - ART. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p) ....... 5.000 5.000 5.000 Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordi- namento del lavoro alle dipen- denze delle amministrazioni pubbliche: - ART. 46: Agenzia per la rap- presentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) .................. 4.098 4.098 4.098 ------------------------------------ 7.896.454 6.603.907 6.614.825 ==================================== MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato: - ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) .................. 22.768 22.768 22.768 Legge n. 292 del 1990: Ordina- mento dell'Ente nazionale ita- liano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270) ....... 25.171 24.171 24.171 Legge n. 282 del 1991, decreto -legge n. 496 del 1993, conver- tito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto -legge n. 26 del 1995, conver- tito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630) .................. 201.419 201.419 201.419 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280) ......................... 34.968 34.968 34.968 Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero: - ART. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101) ........... 111.784 111.784 111.784 - ART. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attivita' promozionale (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102) .................. 73.034 73.034 73.034 ------------------------------------ 469.144 468.144 468.144 ==================================== MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico ob- bligatorio e complementare: - ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990) 2.277 2.277 2.277 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Con- tributi ad enti ed altri orga- nismi - cap. 1395) ............ 2.277 2.277 2.277 Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711) ......................... 1.215.333 1.215.333 1.215.333 Legge n. 448 del 2001: Dispo- sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): - ART. 70, comma 8: Fondo asili nido (3.1.2.2 - Protezione e assistenza sociale - cap. 1771) - - - ------------------------------------ 1.219.887 1.219.887 1.219.887 ====================================
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990:
Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza:
- ART. 135: Programmi finaliz-
zati alla prevenzione e alla
cura dell'AIDS, al trattamento
socio-sanitario, al recupero e
al successivo reinserimento dei
tossicodipendenti detenuti
(4.1.2.1 - Mantenimento, assi-
stenza, rieducazione e traspor-
to detenuti - cap. 1768) ...... 5.678 5.678 5.678
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della
finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (1.1.2.1 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap.
1160) ......................... 137 137 137
------------------------------------ 5.815 5.815 5.815 ==================================== MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Legge n. 1612 del 1962: Riordi- namento dell'Istituto agronomi- co per l'oltremare, con sede in Firenze: - ART. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) ......... 3.132 3.132 3.132 Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costitu- zione dell'Istituto italo -latino-americano, firmata a Roma il 1 giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) 2.559 2.559 2.559 Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Associazioni ed enti che ope- rano per l'assistenza delle collettivita' italiane al- l'estero (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3105) .................. 2.744 2.744 2.744 Legge n. 883 del 1977: Approva- zione ed esecuzione dell'accor- do relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novem- bre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749) ......................... 944 944 944 Legge n. 140 del 1980: Parteci- pazione italiana al Fondo euro- peo per la gioventu' (15.1.2.5 - Accordi ed organismi interna- zionali - cap. 4052) .......... 273 273 273 Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funziona- mento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di svi- luppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) ............. 616.516 616.516 616.516 Legge n. 960 del 1982: Rifinan- ziamento della legge 14 mar- zo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettivita' ita- liana all'estero - capp. 4061, 4063) ......................... 2.733 2.733 2.733 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) ......................... 7.216 7.216 7.216 Legge n. 299 del 1998: Finan- ziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurez- za comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione del- l'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organi- smi internazionali - cap. 4534) 4.968 4.968 4.968 Legge n. 58 del 2001: Istitu- zione del fondo per lo smina- mento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210) .................. 2.582 2.582 2.582 ------------------------------------ 643.667 643.667 643.667 ==================================== MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 no- vembre 1971 nell'ambito del programma europeo di coopera- zione scientifica e tecnologi- ca, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipa- zione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del pro- gramma medesimo (25.2.3.4 - Ac- cordi internazionali per la ri- cerca scientifica - cap. 8973) . 4.648 4.648 4.648 Legge n. 394 del 1977: Poten- ziamento dell'attivita' spor- tiva universitaria (25.1.2.9 - Altri interventi per le uni- versita' statali - cap. 5547) . 7.830 7.830 7.830 Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, ef- fettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), av- venuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193) .................. 373 373 373 Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attua- zione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell'uni- versita' - cap. 5496) ......... 121.724 121.724 121.724 Legge n. 243 del 1991: Univer- sita' non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Uni- versita' ed istituti non sta- tali - cap. 5502) ............. 114.149 114.149 114.149 Legge n. 147 del 1992: Modifi- che ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recan- te norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - Dirit- to allo studio - cap. 5517) ... 144.208 144.208 144.208 Legge n. 537 del 1993: Inter- venti correttivi di finanza pubblica: - ART. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamen- to ordinario delle universita' (25.1.2.5 - Finanziamento ordi- nario delle universita' statali - cap. 5507) .................. 6.545.000 6.545.000 6.545.000 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (25.1.2.1 - Ricerca scien- tifica - cap. 5483) ........... 18.500 18.500 18.500 Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta for- mativa (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1722) .................. 198.732 198.723 198.723 Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coor- dinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922) .................. 1.639.705 1.639.705 1.639.705 Legge n. 338 del 2000: Disposi- zioni in materia di alloggi e residenze per studenti univer- sitari: - ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 - Edilizia universi- taria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8967) 30.987 30.987 30.987 ------------------------------------ 8.825.856 8.825.847 8.825.847 ==================================== MINISTERO DELL'INTERNO Legge n. 451 del 1959: Istitu- zione del capitolo "Fondo scor- ta" per il personale della Po- lizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) 24.842 24.842 24.842 Legge n. 968 del 1969 e decreto -legge n. 361 del 1995, conver- tito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): "Fondo scorta" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) .... 19.873 19.873 19.873 Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Te- sto unico delle leggi in mate- ria di disciplina degli stupe- facenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita- zione dei relativi stati di tossicodipendenza: - ART. 101: Potenziamento delle attivita' di prevenzione e re- pressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psi- cotrope (5.1.1.1 - Spese gene- rali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815) .................. 3.378 3.378 3.378 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286) ......................... 122 122 122 ------------------------------------ 48.215 48.215 48.215 ==================================== MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Legge n. 979 del 1982: Disposi- zioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646) ........... 47.696 47.696 47.696 Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e de- tenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzio- ne (2.1.1.0 Funzionamento - capp. 1388, 1389) ........... 248 248 248 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551) ......................... 58.672 58.672 58.672 Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizza- zione del Governo, a norma del- l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 38: Agenzia per la pro- tezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621; 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831) .......... 93.216 93.216 93.216 ------------------------------------ 199.832 199.832 199.832 ==================================== MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Legge n. 721 del 1954: Istitu- zione del fondo scorta per le Capitanerie di porto: (6.1.1.1 - Spese generali di funziona- mento - cap. 2661) ............ 4.968 4.968 4.968 Legge n. 267 del 1991: Attua- zione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito pesche- reccio, nonche' di riconversio- ne delle unita' adibite alla pe- sca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi ope- rativi e strumentali - cap. 2719) ......................... 1.495 1.495 1.495 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032) ......................... 409 409 409 Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al "Centro internazionale radio -medico CIRM" (4.1.2.7 - Cen- tro internazionale radio-medico - cap. 2098) .................. 727 727 727 Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente na- zionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazio- ne civile - cap. 2161) ........ 63.441 63.441 63.441 Legge n. 431 del 1998: Disci- plina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abi- tative - cap. 1690) ........... 246.010 246.010 246.010 ------------------------------------ 317.050 317.050 317.050 ==================================== MINISTERO DELLA DIFESA Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'ammi- nistrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabili- menti militari: - ART. 17, primo comma: Eserci- to, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253) .... 45.460 45.460 45.460 - ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 - Spe- se generali di funzionamento - cap. 4840) .................. 16.147 16.147 16.147 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352) ......................... 910 910 910 Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizza- zione del Governo, a norma del- l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 22, comma 1: Agenzia in- dustrie difesa (3.1.2.8 - Agen- zia industrie difesa - capp. 1360, 1367; 3.2.3.6 - Agenzia industrie difesa - cap. 7145) . 14.800 14.800 14.800 Legge n. 267 del 2002: Disposi- zioni in materia di correspon- sione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione i- drografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di archi- tettura navale (INSEAN) - ART. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore del- l'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1354) .................. 4.394 4.394 4.394 - ART. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 1345) ... 68 68 68 ------------------------------------ 81.779 81.779 81.779 ==================================== MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Legge n. 267 del 1991: Attua- zione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito pesche- reccio, nonche' di riconversio- ne delle unita' adibite alla pe- sca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funziona- mento - capp, 1173, 1413/p, 1414, 1415; 2.1.2.1 - Enti e i- stituti di ricerca, informazio- ne, sperimentazione e controllo - cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482) ..... 30.358 30.358 30.358 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200) ......................... 5.641 5.641 5.641 Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del set- tore della ricerca in agricol- tura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istitu- ti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083) .................. 19.377 19.377 19.377 ------------------------------------ 55.376 55.376 55.376 ==================================== MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento del- la biblioteca nazionale centra- le "Vittorio Emanuele II" di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941) .................. 2.732 2.732 2.732 Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambien- tali - Assegnazioni per il fun- zionamento degli istituti cen- trali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262; 3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1942, 1943) ......................... 6.056 6.056 6.056 Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo u- nico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo u- nico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645) 500.000 500.000 500.000 Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeolo- gica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - cap. 2363) .................. 967 967 967 Legge n. 466 del 1988: Contri- buto all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - cap. 2052) 3.188 3.188 3.188 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100) ......................... 35.626 33.248 33.248 ------------------------------------ 548.569 546.191 546.191 ==================================== MINISTERO DELLA SALUTE Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Orga- nizzazione mondiale della sani- ta' (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanita' - cap. 4320) ......................... 19.631 19.631 19.631 Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453) ... 34.467 34.467 34.467 Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - ART. 12: Fondo da destinare ad attivita' di ricerca e spe- rimentazione (3.1.2. 10 - Ri- cerca scientifica - cap. 3392) 206.809 206.809 206.809 Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Isti- tuto superiore di sanita' (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanita'- cap. 3443/p) ..... 91.070 91.070 91.070 Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Isti- tuto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447) ........... 68.302 68.302 68.302 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organ- ismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412) ......................... 6.400 6.400 6.400 Legge n. 434 del 1998: Finan- ziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randa- gismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340) ... 4.635 4.635 4.635 Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i ser- vizi sanitari regionali - cap. 3457) ......................... 5.829 5.829 5.829 ------------------------------------ 437.143 437.143 437.143 ------------------------------------ TOTALE GENERALE ............... 20.748.787 19.452.853 19.463.771 ====================================
TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI
TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella -
indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il
riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo
codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo, nonche' il settore
della tabella F in cui si riflettono.
==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2004 2005 2006 --------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Legge n. 26 del 1986: Incentivi
per il rilancio dell'economia
delle province di Trieste e
Gorizia:
- ART. 6, primo comma, lette-
ra b): Fondo per Trieste (Set-
tore n. 6) (4.2.3.7 - Fondo per
gli interventi nel territorio
di Trieste - cap. 7490) ....... 3.078 - -
Legge n. 183 del 1987: Coordi-
namento delle politiche riguar-
danti l'appartenenza dell'Ita-
lia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento
interno agli atti normativi
comunitari:
- ART. 5: Fondo destinato al
coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza del-
l'Italia alle Comunita' europee
(Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fon-
do di rotazione per le politi-
che comunitarie - cap. 7493/p) 500.000 500.000 1.950.000
Legge n. 67 del 1988: Disposi-
zioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1988):
- ART. 15, comma 43: Fondo per
il concorso statale nel pagamento
degli interessi (Settore n. 10)
(3.2.3.19 - Artigiancassa
- cap. 7165) .................. 10.000 - -
Legge n. 86 del 1989: Norme ge-
nerali sulla partecipazione del-
l'Italia al processo normativo
comunitario e sulle procedure
di esecuzione degli obblighi
comunitari (articolo 3) (Setto-
re n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di
rotazione per le politiche
comunitarie - cap. 7493/p) .... - - 50.000
Legge n. 321 del 1990: Aumento
del fondo per il concorso nel
pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore
delle imprese artigiane, costi-
tuito presso la Cassa per il
credito alle imprese artigiane
(Settore n. 10) (3.2.3.19
- Artigiancassa - cap. 7165) .. 50.000 - -
Legge n. 185 del 1992: Nuova
disciplina del Fondo di soli-
darieta' nazionale:
- ART. 1, comma 3: Fondo di so-
lidarieta' nazionale (Settore
n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di so-
lidarieta' nazionale - cap.
7411) ......................... 100.000 100.000 100.000
Legge n. 662 del 1996: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 2, comma 14: Apporto al
capitale sociale delle Ferrovie
dello Stato spa (Settore n. 11)
(3.2.3.15 - Ferrovie dello
Stato - cap. 7122) ............ - - 6.700.000
Legge n. 448 del 1998: Misure
di finanza pubblica per la sta-
bilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1, lettera c):
Edilizia sanitaria pubblica
(Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edi-
lizia sanitaria - cap. 7464) .. - - 1.840.000
Legge n. 289 del 2002: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
2003):
- ART. 61, comma 1: Fondo per
le aree sottoutilizzate ed in-
terventi nelle medesime aree
(Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree
sottoutilizzate - cap. 7576) .. 100.000 1.611.000 6.350.000
- ART. 69, comma 9: Interventi
autorizzati dall'Unione europea
nel settore bieticolo-saccari-
fero (Settore n. 21) (3.2.3.46
- Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - cap. 7375) ...... 10.000 - -
- ART. 74, comma 1: Potenzia-
mento apparati di sicurezza
nelle piccole e medie imprese
commerciali (Settore n. 27)
(4.2.3.21 - Regioni a statuto
ordinario - cap. 7559) ........ 10.000 - -
----------------------------------- 783.078 2.211.000 16.990.000 ===================================
MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Legge n. 752 del 1982: Norme
per l'attuazione della politi-
ca mineraria:
- ART. 9: Programmi di ricerca
(Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo
investimenti - Incentivi alle
imprese - cap. 7420/p) ........ 1.000 - -
- ART. 17: Ricerca mineraria
all'estero (Settore n. 2)
(3.2.3.8 - Fondo investimenti
- Incentivi alle imprese - cap.
7420/p) ....................... 1.000 - -
Legge n. 448 del 1998: Misure
di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 52, comma 1: Fondo unico
per gli incentivi alle imprese
(Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo
investimenti - Incentivi alle
imprese - cap. 7420/p) ........ 50.000 50.000 50.000
Legge n. 273 del 2002: Misure
per favorire l'iniziativa
privata e lo sviluppo della
concorrenza:
- ART. 18: Interventi a soste-
gno della proprieta' industria-
le (Settore n. 2) (3.2.3.12
- Proprieta' industriale - cap.
7475) ......................... 2.000 - -
------------------------------------ 54.000 50.000 50.000 ====================================
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993:
Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione:
- ART. 1, comma 7: Fondo per
l'occupazione (Settore n. 27)
(2.2.3.3 - Occupazione - cap.
7141) ......................... 218.000 - -
------------------------------------ 218.000 - - ==================================== MINISTERO DELL'INTERNO Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in mate- ria di finanza locale per l'an- no 1994 (Settore n. 27) (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - cap. 7232) ........... 116.203 116.203 116.203 ------------------------------------ 116.203 116.203 116.203 ==================================== MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Legge n. 183 del 1989 e decreto -legge n. 398 del 1993, conver- tito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto or- ganizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ri- partire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) ................ - 200.000 200.000 Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: - ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino am- bientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fon- do unico da ripartire - Investi- menti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) ..... 18.807 18.807 18.807 Legge n. 388 del 2000: Disposi- zioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - ART. 145, comma 51: Finanzia- mento parchi nazionali (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti di- fesa del suolo e tutela ambien- tale - cap. 7090/p) ........... 5.000 - - ------------------------------------ 23.807 218.807 218.807 ==================================== MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Legge n. 979 del 1982: Disposi- zioni per la difesa del mare: - ART. 4: Costruzione, acquisto, noleggio di unita' navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (Settore n. 27) (6.2.3.4 - Mezzi navali ed aerei - capp. 8344, 8345) .. 5.000 - - Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli inter- venti per la salvaguardia di Venezia: - ART. 3, primo comma, lettera a): Riequilibrio idrogeologico laguna (Settore n. 6) (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - cap. 7191) ......................... 13.000 3.000 3.000 Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 2, comma 63: Programmi di riqualificazione urbana (Settore n. 25) (2.2.3.3 - Edi- lizia abitativa - cap. 7131) .. 10.000 - - ------------------------------------ 28.000 3.000 3.000 ==================================== MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Legge n. 448 del 2001: Disposi- zioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): - ART. 46, comma 4: Fondo inve- stimenti (Settore n. 27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ri- partire - Investimenti agricol- tura, foreste e pesca - cap. 7003) ......................... 192.000 334.025 334.025 ------------------------------------ 192.000 334.025 334.025 ====================================
MINISTERO DELLA SALUTE
Legge n. 448 del 1998: Misure
di finanza pubblica per la sta-
bilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 71, comma 1: Interventi
sanitari nei grandi centri ur-
bani (Settore n. 25) (2.2.3.3
- Riqualificazione assistenza
sanitaria - cap. 7111) ........ - - 160.000
------------------------------------ - - 160.000 ==================================== TOTALE GENERALE ............... 1.415.088 2.933.035 17.872.035
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
Nella colonna "definanziamento" il codice "0" indica che la ridu-
zione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni
relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il
codice "1" indicata che la riduzione viene disposta in via perma-
nente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione
di spesa.
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella -
indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il rife-
rimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice,
sotto la quale e' ricompreso il capitolo, nonche' il settore della
tabella F in cui eventualmente si riflettono.
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
===================================================================
OGGETTO
DEL 2004 2005 2006 Definan
PROVVEDIMENTO ziamento
--------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)
MINISTERO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Legge n. 662 del
1996: Misure di
razionalizzazione
della finanza
pubblica:
- ART. 2, comma 14:
Apporto al capitale
sociale delle Fer-
rovie dello Stato
spa (Settore n. 11)
(3.2.3.15 - Ferro-
vie dello Stato
- cap. 7122) ...... - - - 5.314.000 0
Decreto legislativo
n. 143 del 1998:
Disposizioni in
materia di commer-
cio con l'estero:
- ART. 8, comma 2:
Fondo di riserva e
indennizzi SACE
(Settore n. 27)
(3.2.4.1 - SACE
- cap. 7400) ...... - 50.000 - - 0
Legge n. 289 del
2002: Disposizioni
per la formazione
del bilancio an-
nuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 2003):
- ART. 83, comma 1:
Mutui agevolati so-
cieta' Sviluppo
Italia spa
(3.1.2.46 - Impren-
ditorialita' giova-
nile nel Mezzogior-
no - cap. 1880) ... - 20.000 - 45.000 - 0
MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI
Legge n. 28 del
2000: Disposizioni
per la parita' di
accesso ai mezzi
di informazione
durante le campa-
gne elettorali e
referendarie e
per la comunica-
zione politica
(4.1.2.5 - Radio-
diffusione tele-
visiva locale
- cap. 3123) ..... - 2.000 - 2.000 - 2.000 1
MINISTERO PER
I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
Legge n. 426 del
2001: Misure con-
tro la violenza
nello sport e il
doping. Istitu-
zione del Museo
dello sport
italiano:
- ART. 1, comma 1:
Funzionamento Mu-
seo dello sport
italiano (2.1.2.3
- Contributi ad en-
ti ed altri organi-
smi - cap. 1509) . - 258 - 258 - 258 1
------------------------------------------------- TOTALE GENERALE .. - 72.258 - 47.258 - 5.316.258 =================================================
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella -
indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente -
riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il
relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle "D" (Rifinanziamento) ed "E" (Defi-
nanziamento).
Nelle autorizzazioni di spesa che confluiscono nei fondi investi-
menti di cui all'articolo 46 della legge finanziaria 2002 (Allegato
2 - Fondo investimenti) viene indicato il capitolo relativo al fondo
pertinente.
I limiti di impegno figurano nella tabella solo uno spostamento di
decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto
l'importo complessivo residuale successivo al triennio, ne' l'anno
terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.
Per quanto sopra la tabella non espone piu' i limiti con decorrenza
anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.
Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2005 ed esercizi successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2005 e
successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2005 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre
2003 e quelli derivanti da spese di annualita'.
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamita' naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed
aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle
Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande
comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Universita' (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi
N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 14,
15, 18, 22, 26.
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
====================================================================
ESTREMI ED OGGETTO
DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER
SETTORI DI
INTERVENTO ED
AMMINISTRAZIONE 2007
2004 2005 2006 e Anno Limite
succes- Termi- impeg.
sivi nale
====================================================================
(migliaia di euro)
1. Infrastrut-
ture portuali
e delle capi-
tanerie di
porto.
INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI
Legge n. 166
del 2002: Di-
sposizioni in
materia di in-
frastrutture e
trasporti:
- ART. 36,
comma 2: Ammo-
dernamento e
riqualifica-
zione delle
infrastruttu-
re portuali
(limite impe-
gno) (4.2.3.3.
- Opere marit-
time e portua-
li - cap.
7849) 64.000 64.000 64.000 - 3
----------------------------------------------------- 64.000 64.000 64.000 - ===================================================== 2. Interventi a favore delle imprese industriali. ECONOMIA E FINANZE Legge n. 144 del 1999: Misu- re in materia di investimen- ti, delega al Governo per il riordino degli incentivi al- l'occupazione e della norma- tiva che disci- plina l'INAIL, nonche' dispo- sizioni per il riordino degli enti previden- ziali: - ART. 22: Ristrutturazione finanziaria del- l'Istituto poli- grafico e zecca dello Stato (3.2.3.39 - Ser- vizi del Poligra- fico dello Stato - cap. 7335) ... 32.817 32.817 32.817 426.621 2019 3 ATTIVITA' PRODUTTIVE Legge n. 752 del 1982: Norme per l'attuazione della politica mineraria: - ART. 9: Programmi di ricerca (3.2.3.8 - Fondo inve- stimenti - In- centivi alle imprese - cap. 7420/p). 1.000 - - - - ART. 17: Ricerca mine- raria all'e- stero (3.2.3.8 - Fondo inve- stimenti - In- centivi alle imprese - cap. 7420/p) ........ 1.000 - - - Legge n. 266 del 1997: In- terventi ur- genti per l'economia: - ART. 4, comma 3: In- terventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 - Fon- do investimen- ti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) 100.000 100.000 100.000 - 2018 Legge n. 448 del 1998: Mi- sure di finan- za pubblica per la stabi- lizzazione e lo sviluppo: - ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8 - Fondo investi- menti - Incenti- vi alle imprese - cap. 720/p) .. 408.228 150.000 50.000 - 3 Legge n. 273 del 2002: Misure per favorire l'ini- ziativa privata e lo sviluppo del- la concorrenza: - ART. 8, comma 1: Sviluppo economia infor- matica piccole e medie imprese (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) ...... 9.240 - - - - ART. 12, comma 1: Inter- venti nel set- tore delle fon- derie ghisa e acciaio (3.2.3.8 - Fondo investi- menti - Incenti- vi alle imprese - cap. 7420/p) . 13.500 - - - - ART. 13, comma 1: Inter- venti in favore delle produzio- ni di ceramiche artistiche e di qualita' (3.2.3.8 - Fondo investi- menti - Incenti- vi alle imprese - cap. 7425) . 2.590 - - - - ART. 18: Interventi a sostegno del- la proprieta' industriale (3.2.3.12 - Proprieta' industriale - cap. 7475) . 2.000 - - - - ART. 27, comma 4: Ap- provvigiona- mento gas na- turale(3.2.3.8 - Fondo in- vestimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) 136.051 - - - ----------------------------------------------------- 706.426 282.817 182.817 426.621 ===================================================== 3. Interventi per calamita' naturali. ECONOMIA E FINANZE Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Prov- vedimenti in favore delle popolazioni delle provin- ce di Siracusa, Catania e Ra- gusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore del- le zone dan- neggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - ART. 6, comma 1: Rein- tegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) ...... 391.811 227.000 - - 3 Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la rico- struzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa: - ART. 1, comma 1: Con- tributo straor- dinario alla Regione si- ciliana per la ricostru- zione dei co- muni colpiti da eventi si- smici (4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremo- tate - cap. 7451) ........ 168.558 100.000 - - 3 Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori in- terventi ur- genti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Um- bria e di al- tre zone col- pite da eventi calamitosi: - ART. 15, comma 1: Con- tributi straor- dinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostru- zione delle zone colpite dagli eventi sismici (li- mite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) ...... 92.962 92.962 92.962 754.029 2019 3 - ART. 21, comma 1: Con- tributi stra- ordinari alla regione Emilia -Romagna e al- la provincia di Crotone (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) ...... 18.076 18.076 18.076 198.836 2017 3 Decreto-legge n. 180 del 1998, conver- tito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzio- ne del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da di- sastri franosi nella regione Campania: - ART. 4, comma 5: Piani di insediamen- ti produttivi e rilocalizza- zione delle at- tivita' produt- tive (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) ...... 2.066 2.066 2.066 2.066 2007 3 Decreto-legge n. 132 del 1999, conver- tito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Inter- venti urgenti in materia di protezione civile: - ART. 4, comma 1: Con- tributi in fa- vore delle re- gioni Basili- cata, Calabria e Campania col- pite da eventi calamitosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) ...... 24.273 24.273 24.273 315.556 2019 3 - ART. 4, comma 2: Con- tributi per il recupero degli edifici monu- mentali priva- ti (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) ...... 1.549 1.549 1.549 20.659 2019 3 - ART. 7, comma 1: Con- tributi a fa- vore delle re- gioni Emilia -Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Ligu- ria e Toscana colpite da eventi calami- tosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) ..... 17.043 17.043 17.043 221.560 2019 3 Legge n. 289 del 2002: Di- sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato (legge finanziaria 2003): - ART. 80, comma 29: Com- pletamento in- terventi per le opere pubbliche e risarcimento a privati in seguito agli eventi allu- vionali veri- ficatisi negli anni 1994, 2000 e 2002 (limite impe- gno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) ...... 10.000 10.000 10.000 - 3 - ART. 80, comma 29: Ac- censione mutui per ricostru- zioni, per danni provoca- ti da fenomeni alluvionali (limite impe- gno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) ...... 10.000 10.000 10.000 - Decreto-legge n. 15 del 2003, conver- tito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 62 del 2003: Misure urgenti per il finanzia- mento di in- terventi nei territori col- piti da cala- mita' naturali e per l'attua- zione delle - disposizioni di cui all'ar- ticolo 13, comma 1, della legge 10 ago- sto 2002, n. 166: Dispo- sizioni urgenti per il supera- mento di situa- zioni di emer- genza ambien- tale: - ART. 1, comma 1: Prov- videnze econo- miche di ca- rattere gene- rale per le imprese colpi- te da calami- ta' (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) ...... 10.000 10.000 10.000 - 3 AMBIENTE E TERRITORIO Decreto-legge n. 180 del 1998, conver- tito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da di- sastri franosi nella regione Campania: - ART. 1, comma 2: Misu- re di preven- zione per le aree a rischio (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) 106.583 100.000 - - 3 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge n. 166 del 2002: Di- sposizioni in materia di in- frastrutture e trasporti: - ART. 42, comma 4: Even- ti sismici 1980-1981, provincia di Foggia (3.2.3.4 - Risanamento e ricostruzio- ne zone terre- motate - cap. 7417) ........ 1.000 - - - BENI E ATTIVITA' CULTURALI Legge n. 166 del 2002: Di- sposizioni in materia di in- frastrutture e trasporti: - ART. 42, comma 6: In- terventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1997 (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p) 2.000 - - - ----------------------------------------------------- 855.921 612.969 185.969 1.512.706 ===================================================== 4. Interventi nelle aree sottoutilizzate. ECONOMIA E FINANZE Legge n. 64 del 1986 e ar- ticolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disci- plina organica dell'interven- to straordina- rio nel Mezzo- giorno (4.2.3.27 - Aree sotto- utilizzate - cap. 7576/p) 677.914 674.685 300.000 - 2006 3 Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare in- terventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rota- tivo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoria- le nelle aree depresse: - ART. 1, comma 1: Pro- secuzione deg- li interventi per le aree depresse (4.2.3.27 - Aree sotto- utilizzate - cap. 7576/p) 1.659.245 - - - 3 Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la forma- zione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan- ziaria 2000): - ART. 27, comma 11: Disposizioni per la razio- nalizzazione degli inter- venti per la imprenditoria- lita' giovani- le (4.2.3.27 - Aree sotto- utilizzate - cap. 7576/p) 216.975 - - - Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la forma- zione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan- ziaria 2001): - ART. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogior- no (3.2.3.17 - Metanizza- zione - cap. 7150) ........ 51.646 - - - Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la forma- zione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan- ziaria 2003): - ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (4.2.3.27 - Aree sotto- utilizzate - cap. 7576/p) 730.000 5.640.896 7.550.000 2.700.000 3 - ART. 94, comma 14: Estensione credito d'im- posta occupa- zione (4.2.3.27 - Aree sotto- utilizzate - cap. 7576/p) 2.000 2.000 - - 3 ATTIVITA' PRODUTTIVE Decreto-legge n. 415 del 1992, conver- tito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinan- ziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disci- plina organica dell'interven- to straordina- rio nel Mezzo- giorno: - ART. 1, comma 2: In- terventi di agevolazione alle attivita' produttive (3.2.3.8 - Fondo inve- stimenti - in- centivi alle imprese - cap. 7420/p) ...... 893.925 750.000 - - 3 Legge n. 208 del 1998: At- tivazione del- le risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di re- alizzare in- terventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rota- tivo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoria- le nelle aree depresse: - ART. 1, comma 1: Pro- secuzione de- gli interventi per le aree depresse (3.2.3.8 - Fondo inve- stimenti - In- centivi alle imprese - cap. 7420/p) ...... 1.032.914 2.375.702 - - 3 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Decreto legi- slativo n. 297 del 1999: Ri- ordino della disciplina e snellimento delle procedu- re per il so- stegno della ricerca scien- tifica e te- cnologica, per la diffusione delle tecno- logie, per la mobilita' dei ricercatori: - ART. 5: Fon- do agevolazio- ni per la ri- cerca (25.2.3.2 - Ricerca ap- plicata - cap. 8932/p; 25.2.3.10 - Fondi rota- tivi - cap. 9015) ........ 246.583 40.000 - - 3 ----------------------------------------------------- 5.511.202 9.483.283 7.850.000 2.700.000 ===================================================== 6. Interventi a favore del- la regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia. ECONOMIA E FINANZE Legge n. 798 del 1984; leg- ge n. 295 del 1998, artico- lo 3, comma 2: legge n. 448 del 1998, ar- ticolo 50, comma 1, let- tera h): Pro- secuzione de- gli interventi per la salva- guardia di Venezia: - ART. 3, primo comma: Prosecuzione degli inter- venti per la salvaguardia di Venezia (limite impe- gno) (3.2.3.30 - Interventi per Venezia - cap. 7270) . 9.007 9.007 9.007 - 3 Legge n. 26 del 1986: In- centivi per il rilancio del- l'economia delle provin- ce di Trieste e Gorizia: - ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (4.2.3.7 - Fondo per gli interven- ti nel terri- torio di Trie- ste - cap. 7490) ........ 13.078 5.000 - - 3 ATTIVITA' PRODUTTIVE Legge n. 26 del 1986: In- centivi per il rilancio del- l'economia delle province di Trieste e Gorizia: - ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Go- rizia (3.2.3.6 - Aree depres- se - cap. 7380) 5.000 5.000 - - 3 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Legge n. 798 del 1984: leg- ge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, ar- ticolo 50, comma 1, let- tera b): Pro- secuzione de- gli interventi per la salva- guardia di Venezia: - ART. 3, primo comma: Prosecuzione degli inter- venti per la salvaguardia di Venezia (limite impe- gno) (25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 9005) . 361 361 361 - 3 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge n. 798 del 1984; leg- ge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, ar- ticolo 50, comma 1, let- tera b): Pro- secuzione de- gli interventi per la salva- guardia di Venezia: - ART. 3, pri- mo comma, let- tera a): Rie- quilibrio i- drogeologico laguna (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - cap. 7191) . 13.000 3.000 3.000 - - ART. 3, pri- mo comma: Pro- secuzione de- gli interventi per la salva- guardia di Ve- nezia (limite impegno) (2.2.3.7 - In- terventi per Venezia - capp. 7186, 7187, 7188, 7189, 7193, 7194, 7195; 4.2.3.3 - Opere marit- time e portua- li - capp. 7846, 7860; 4.2.3.12 - En- te nazionale per l'aviazio- ne civile - cap. 7954) . 21.618 21.618 21.618 - 3 ----------------------------------------------------- 62.064 43.986 33.986 - =====================================================
7. Provvidenze
per l'editoria.
BENI E ATTIVITA'
CULTURALI
Legge n. 549
del 1995: Mi-
sure di razio-
nalizzazione
della finanza
pubblica:
- ART. 2,
comma 32: Mu-
tui agevolati
per l'editoria
libraria
(2.2.10.3
- Fondo unico
da ripartire
- Investimenti
patrimonio
culturale
- cap. 7370/p) 2.582 2.582 - - 3
----------------------------------------------------- 2.582 2.582 - - 8. Edilizia residenziale e agevolato. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge n. 662 del 1996: Mi- sure di razio- nalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 63, let- tera b): Edi- lizia residen- ziale (3.2.3.5 - Edilizia abitativa - cap. 7437) . 41.317 - - - ----------------------------------------------------- 41.317 - - - =====================================================
9. Mediocredito
centrale.
ECONOMIA
E FINANZE
Decreto-legge
n. 251 del
1981, conver-
tito, con mo-
dificazioni,
dalla legge
n. 394 del
1981: Provve-
dimenti per il
sostegno delle
esportazioni
italiane:
- ART. 2: Fon-
do rotativo
finanziamento
imprese espor-
tatrici
(3.2.3.33
- Sostegno fi-
nanziario del
sistema pro-
duttivo - cap.
7301) ........ 123.000 102.000 - - 3
Legge n. 730
del 1983: Di-
sposizioni per
la formazione
del bilancio
annuale e plu-
riennale dello
Stato (legge
finanziaria
1984):
- ART. 18,
commi ottavo e
nono: Fondo
per il finan-
ziamento di
esportazioni a
pagamento dif-
ferito (1.2.3.4
Legge 326 del 24 novembre 2003
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
Vigente al: 31-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269
All'articolo 1:
al comma 1, lettera a), le parole da: "nonche' degli
investimenti"a"e organizzative"sono soppresse; e sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "le stesse percentuali si applicano
all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese,
come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti
industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non
inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri
strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni
informatiche. L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo
e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea";
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti
detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su
apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.
L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalita' di
comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della
stessa Agenzia";
al comma 3, dopo 1e parole: "Ai fini di cui al comma 1,
l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute e' rilasciata",
sono inserite le seguenti: "con riferimento a quanto indicato nel
prospetto sezionale di cui al comma 2-bis";
il comma 5 e' soppresso.
All'articolo 3:
al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: "ricercatori", sono
inserite le seguenti: ", che in possesso di titolo di studio
universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti
all'estero e abbiano svolto documentata attivita' di ricerca
all'estero presso universita' o centri di ricerca pubblici o privati
per almeno due anni continuativi", e la parola: "iniziano"e'
sostituita dalla seguente: "vengono"; nel secondo periodo, dopo le
parole: "nei due periodi di imposta successivi", sono aggiunte le
seguenti: "sempre che permanga la residenza fiscale in Italia".
All'articolo 4:
al comma 5, nel secondo periodo, le parole: "dalla
istituzione"sono sostituite dalle seguenti: "dalla sua istituzione";
al comma 6, l'espressione: "art."e' sostituita dalla parola:
"articolo".
All'articolo 5:
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, e' approvato lo Statuto della CDP spa e sono nominati
i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo
periodo restano in carica i componenti del collego dei revisori
indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13
maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP
spa e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi
periodi sono deliberate a norma del codice civile";
al comma 7, lettera a), dopo le parole: "Poste italiane spa o
societa'"la lettera: "d"e' sostituita dalla parola: "da";
al comma 7, lettera b), dopo le parole:'"raccolta di fondi a
vista", e' aggiunto il seguente periodo: "La raccolta di fondi e'
effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali";
al comma 27, nel primo periodo, le parole: "il settimo periodo e'
sostituito"sono sostituite dalle seguenti: "i periodi quinto, sesto,
settimo ed ottavo sono sostituiti".
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"ART. 5-bis. - (Registro italiano dighe). - 1. All'articolo 6
della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
"4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con
cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti
delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione
all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonche' alla
vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno
tenuti ad espletare sulle medesime opere".
2. All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "31 marzo 1998, n. 112"sono
aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dell'emanazione della normativa
tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva
competenza del Registro italiano dighe - RID".
All'articolo 6:
ovunque ricorrano, le espressioni: "d. lgs."e"art."sono
sostituite, rispettivamente, dalle parole: "decreto
legislativo"e"articolo";
al comma 9, nel terzo periodo, dopo le parole: "decreti di natura
non regolamentare,"sono inserite le seguenti: "da emanare di concerto
con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attivita'
produttive,".
All'articolo 10, al comma 1, nel primo periodo, le parole: ", la
liquidita' e l'esigibilita'"sono sostituite dalle seguenti: "e la
liquidita'"; e, nel secondo periodo, dopo le parole:
"L'attestazione"sono inserite le seguenti: ", che non e' utilizzabile
ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di
ingiunzione,".
All'articolo 11, ai commi 3 e 4, l'espressione: "art."e'
sostituita dalla parola: "articolo".
All'articolo 12:
ovunque ricorrano, le espressioni: "D.P.R."e"art."sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "decreto del Presidente della
Repubblica"e"articolo";
al comma 4, dopo le parole: "decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni", la parola: "della"e' sostituita
dalla seguente: "dalla";
dopo il comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n.
19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 luglio 1999, n. 392, nonche' il regolamento di cui al decreto del
Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari
esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n.
508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del"Centro di
servizi finanziari ed assicurativi di Trieste"".
All'articolo 13:
ovunque ricorra, l'espressione: "art."e' sostituita dalla parola:
"articolo";
al comma 1, dopo le parole: "del Ministro delle attivita'
produttive", sono inserite le seguenti: "e del Ministro delle
politiche agricole e forestali"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del
terzo esercizio, il consiglio di amministrazione e' composto dai
soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n.
1068, e successive modificazioni";
al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", come
definite dalla disciplina comunitaria";
al comma 10, dopo le parole: "componenti di ciascun organo
resti"la parola: "riservato"e' sostituita dalla seguente:
"riservata";
al comma 11, le parole: "trova applicazione"sono sostituite dalle
seguenti: "si applica";
al comma 15, le parole: "dal comma 12"sono sostituite dalle
seguenti: "dal comma 14";
dopo il comma 20, e' inserito il seguente:
"20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi
che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare
complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro";
al comma 22, le parole: "pari a 1 per mille dei finanziamenti
complessivamente garantiti"sono sostituite dalle seguenti: "pari allo
0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti";
al comma 23, le parole: "pari a 1 per mille dei finanziamenti
complessivamente garantiti"sono sostituite dalle seguenti: "pari allo
0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti"; ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I confidi, operanti nel
settore agricolo, la cui base associativa e' per almeno il 50 per
cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del
Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni";
al comma 25, nel primo periodo, dopo le parole: "Mediocredito
centrale spa", le parole: "dall'articolo"sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi dell'articolo"; nel secondo periodo, sono
aggiunte, in une, le seguenti parole: "e con il Ministro delle
politiche agricole e forestali"; ed e' aggiunto, alla fine del comma,
il seguente periodo: "Le operazioni di garanzia effettuate dalla
societa' per azioni di cui al presente comma beneficiano della
garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie
attribuite";
al comma 26, e' soppresso l'ultimo periodo;
il comma 27 e' sostituito dal seguente:
"27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le
caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono discipli
nate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";
ai commi 29 e 30 le parole: "decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385"sono sostituite dalle seguenti: "testo unico bancario";
al comma 30, le parole: "nei commi"sono sostituite dalle seguenti:
"negli articoli"e le parole: "il Capo V, sezione II,"dalle seguenti:
"da 33 a 37";
al comma 32, capoverso 4-quater, i segni: "-", sono sostituiti
dalle seguenti lettere: "a)","b)"e"c)";
al comma 36, i numeri: "1)","2)","3)"e"4)"sono sostituiti
rispettivamente, dalle seguenti lettere: "a)","b)","c)"e"d)"; le
parole: "nei numeri 1) e 2)"sono sostituite dalle seguenti: "nelle
lettere a) e b)"; le parole: "nel numero 1) del presente comma"sono
sostituite dalle seguenti: "nella lettera a)"e dopo le parole:
"articolo 2615, secondo comma", sono inserite le seguenti: "del
codice civile";
al comma 39, nell'ultimo periodo, sono soppresse le parole: "di
credito cooperativo";
al comma 40, le parole: "gli articoli 2501 e seguenti del codice
civile;"sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui al
libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data
dal 1 ° gennaio 2004,";
al comma 57, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le
seguenti parole: "di cui all'articolo 107 del testo unico bancario";
al comma 60, dopo le parole: "in ogni caso"e' inserita la
seguente: "per";
al comma 61, le parole da: "dalla seguente: "confidi", da
intendersi"fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"dalle seguenti: "confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269"";
dopo il comma 61, sono aggiunti i seguenti:
"61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, puo' essere concessa
alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte
di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la
partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese
agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari
finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia
della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e' estesa,
nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti
nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50
per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo
testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' per la concessione delle garanzie della Sezione speciale
e la gestione delle sue risorse, nonche' le eventuali riserve di
fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.
61-ter. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli
organi sociali della societa' di cui al comma 25, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662".
All'articolo 14:
ovunque ricorra, la parola: "epigrafe"e' sostituita dalla
seguente: "rubrica"; al comma 1, lettera b), il capoverso 1 e'
sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le
modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali
concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed
integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre
disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche
normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del
presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16
marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164";
al comma 1, lettera d), i numeri: "1)","2)"e"3)"sono sostituiti,
rispettivamente, dalle lettere: "a)","b)"e"c)";
al comma 1, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:
"h-bis) dopo il comma 15-bis e' aggiunto il seguente:
"15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis,
puo' essere differito ad una data successiva, previo accordo,
raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni
sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del
suddetto termine si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla
costituzione di una nuova societa' capace di servire un bacino di
utenza complessivamente non inferiore a due volte quello
originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi il
differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si
trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero
territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto
dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni"".
All'articolo 16, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Ai relativi oneri si provvede con quota parte delle entrate
recate dal
presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
All'articolo 17..
al comma 3, dopo le parole: "articolo 11-ter,", le parole: "comma
7"sono sostituite dalle seguenti: "comma 6-bis";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. All'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 30
settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 354, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in
cui l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che
gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento,
l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh
forniti dal comune, e' presentata congiuntamente da quest'ultimo e
dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta e' usufruito
direttamente dal fornitore".
3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento
e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare
riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalita', e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attivita' ed
il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto.
3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, rispettivamente
pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 19:
al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui
all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS,
sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attivita'
etiche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri
soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti, diversi da quelli
elencati nel precedente periodo, per l'accesso ai benefici previsti
dal presente articolo";
al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 20, al comma 1, dopo la parola: "autoambulanze", sono
inserite le seguenti: "e di beni mobili iscritti' in pubblici
registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del
fuoco volontari".
All'articolo 21:
al comma 4, dopo le parole: "nell'ambito dei decreti"e' inserita
la seguente: "di";
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli
a carico di cittadini extra-comunitari e' in ogni caso certificato
nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia
rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali
cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente
documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi
della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come
conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi
provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale
vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo
grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo
nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione
morale e percio' senza corresponsione di compensi ed essere prestate
nel caso di temporanea impossibilita' dell'imprenditore artigiano
all'espletamento della propria attivita' lavorativa. E' fatto,
comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
All'articolo 23:
al comma 2, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle
finanze", sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive";
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte
delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema
coordinato di monitoraggio riferito all'entita' ed all'efficienza
della rete distributiva nonche' dell'intera filiera produttiva,
comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione,
commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la
costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche
rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei
consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese
industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e dei
lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale
costituito presso il Ministero delle attivita' produttive"".
All'articolo 26:
ovunque ricorrano, le parole: "23 dicembre 2001"sono sostituite
dalle seguenti: "23 novembre 2001";
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Nei
casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora
l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente
rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo
periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un
periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento
dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo
2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato
rinnovato"";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "ad uso residenziale", sono
inserite le seguenti: ", delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei
terreni".";
al comma 4, le parole: "del 8 per cento"sono sostituite dalle
seguenti: "dell' 8 per cento";
al comma 8, capoverso 17-bis, dopo le parole: "Il medesimo
divieto"sono inserite le seguenti: "di cui al terzo periodo del comma
17"e, dopo le parole: "disagio economico di cui", le parole:
"all'articolo 3,"sono sostituite dalla seguente: "al";
dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
"9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili
statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di
stabilita' e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere
autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni
immobili dello Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le
disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1
dell'articolo 29 del presente decreto";
nel comma 10, capoverso 6-bis, dopo il terzo periodo, e' aggiunto
il seguente: "Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente
comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo,
si applicano a tutte le societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni";
dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
"11-bis. E' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla regione
Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere
infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni
interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.
11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((. . .))
11-septies. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per
l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per investimenti nel
settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal
presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 27:
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "da
valutarsi da parte del Ministero interessato";
il comma 5 e' soppresso;
al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli
articoli 6 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490
del 1999 ed e' trascritto nei modi previsti dall'articolo 8 del
medesimo testo unico";
al comma 9, dopo le parole: "schede descrittive"sono inserite le
seguenti: ", nonche' le modalita' di trasmissione dei predetti
elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre
amministrazioni interessate"e dopo le parole: "Agenzia del
demanio"sono inserite le seguenti: "e con la Direzione generale dei
lavori e del demanio del Ministero della difesa per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa";
al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La mancata
comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla
ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica";
al comma 11, dopo le parole: "Le schede descrittive", sono
inserite le seguenti: "degli immobili di proprieta' dello Stato
oggetto di verifica positiva";
((. . .))
All'articolo 28:
al comma 1, le parole: "legge 23 dicembre 2001"sono sostituite
dalle seguenti: "legge 23 novembre 2001";
al comma 1, capoverso, nel secondo periodo, le parole: "ai
conduttori"sono sostituite dalle seguenti: "agli affittuari"; e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Agli affittuari coltivatori
diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione
per l'acquisto, e' concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo
secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che
esercitano il diritto di opzione possono procedere all'acquisto dei
terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato
dalla Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001)
D/288933 del 3 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni
fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001
le disposizioni' previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965,
n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali
operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina previste
dalla legge 6 agosto 1954, n. 604";
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "I
decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto
previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine
di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei
soggetti che ne sono titolari";
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "dei conduttori"sono
inserite le seguenti: "e degli affittuari dei terreni"e, dopo le
parole: "l'irregolarita'", sono inserite le seguenti: "dell'affitto
o";
c) al comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I
terreni e le unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i .conduttori non hanno
esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in
vendita ai miglior offerente individuato con procedura competitiva,
le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma
1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5";
d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: "dei canoni di",
sono inserite le seguenti: "affitto o";
e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: "In caso di
cessione"sono inserite le seguenti: "agli affittuari o"".
All'articolo 29:
al comma 1:
nel primo periodo, le parole: "l'alienazione di tali immobili e'
considerata urgente"sono sostituite dalle seguenti: "in funzione del
patto di stabilita' e crescita, si provvede alla alienazione di tali
immobili";
nel secondo periodo, le parole: "con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze"sono sostituite dalle seguenti: "con
decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con i Ministeri interessati"; e dopo le parole:
"nell'articolo 27"sono inserite le seguenti: "del presente decreto";
nel terzo periodo, la parola: "gratuito"e' sostituita dalle
seguenti: ", ovvero l'uso pubblico";
dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: "Una quota,
stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
delle risorse di cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, non impegnate al termine
dell'esercizio finanziario 2003, e' versata all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo,
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che le risorse di
cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999, affidate al
citato fondo sono destinate alla spesa per i canoni di locazione di
immobili per il Corpo della Guardia di finanza; la rimanente parte
delle risorse stanziate per l'anno 2000 e non impegnate al termine
dell'esercizio finanziario 2003 e' destinata all'incremento delle
dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma di
interventi infrastrutturali del Corpo";
nel sesto periodo, la parola: "previsionale"e' sostituita dalla
seguente: "previsionali";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste
dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 30 del presente
decreto si applicano le disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e
dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Per le
opere rientranti nelle procedure di valorizzazione e dismissione
indicate nel primo periodo del presente comma, ai soli fini
dell'accertamento di conformita' previsto dagli articoli 2 e 3 del
citato regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione
ad uffici pubblici e' equiparata alla destinazione, contenuta negli
strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad attivita'
direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta ferma, per quanto
attiene al contributo di costruzione, la disciplina contenuta nella
sezione II del capo II del titolo II della parte I del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380".
All'articolo 30:
al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Ai fini
della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione
del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al
primo periodo del comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, vengono promosse le societa' di trasformazione
urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio ambito
di intervento immobili di proprieta' dello Stato, anche con la
partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze,
attraverso l'Agenzia del demanio, delle regioni., delle province, e
delle societa' interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel
caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla
costituzione di tali societa' entro centottanta giorni dalla
comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione
dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia
e delle finanze, mediante l'Agenzia del demanio, ne promuove la
costituzione"ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
predetti programmi prevedono una quota, di norma pari al 25 per
cento, di alloggi da destinare ai soggetti indicati nei primi due
periodi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410";
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione svolta
dall'Agenzia del demanio anche nella fase di trasformazione in ente
pubblico economico e di garantire la massima efficienza nello
svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del presente articolo,
nonche' degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale in
servizio presso la predetta Agenzia puo' esercitare l'opzione
irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o
per il passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di
approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio
2004. L'eventuale opzione gia' esercitata ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende
confermata ove, entro il predetto termine, non venga revocata.
All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il
comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in
ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e quello
relativo alla indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per
il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti
possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui e'
iscritto il personale assunto successivamente a detta data"".
All'articolo 31:
al comma 1 sono premesse le seguenti parole: "Per l'anno 2003,"e,
nel secondo periodo, la parola: "stato"e' sostituita dalla seguente:
"stata";
al comma 2, l'espressione: "art."e' sostituita dalla parola:
"articolo".
All'articolo 32:
ovunque ricorrano, le parole:
"d.P.R.","art.","d.lgs","mc","G.U."sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "decreto del Presidente della
Repubblica","articolo","decreto legislativo","metri cubi","Gazzetta
Ufficiale";
al comma 1, dopo le parole: "in conseguenza del condono"sono
inserite le seguenti: "di cui al presente articolo";
al comma 7, lettera c-bis), nel secondo periodo, dopo le parole:
"e' adottato"sono inserite le seguenti: "su proposta del Ministro
dell'interno"e sono soppresse le parole: "Le disposizioni di cui alla
presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi
tenuti all'adozione di strumenti urbanistici";
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. All'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono
essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti
inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto
ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli
enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi,
previsti dallo statuto secondo criteri di neutralita', di
sussidiarieta' e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine
di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento
del consiglio"";
al comma 9, nel secondo periodo, dopo le parole: "delle
infrastrutture e dei trasporti", sono inserite le seguenti: "di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
per i beni e le attivita' culturali"; le parole: "sentita la
Conferenza unificata"sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la
Conferenza unificata"; dopo le parole: "sono individuati gli ambiti
di rilevanza ed interesse nazionale oggetto di riqualificazione
urbanistica, ambientale e culturale"sono inserite le seguenti: ",
attribuendo priorita' alle aree oggetto di programmi di
riqualificazione gia' approvati di cui al decreto Ministro dei lavori
pubblici dell' 8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui
all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267";
al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "del
presente articolo";
al comma 10, le parole: "sentita la Conferenza unificata"sono
sostituite dalle seguenti: "di intesa con la Conferenza unificata";
al comma 11, nel secondo periodo, la parola: "peri"e' sostituita
dalla seguente: "per"; dopo le parole: "attivita' culturali", sono
inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio"; le parole: "sentita la Conferenza
unificata"sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con la
Conferenza unificata"e le parole: "e' assegnata alle regioni per
l'esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione
paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree
comprese nel programma"sono sostituite dalle seguenti: "e' assegnata
alla soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per
l'esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione
paesaggistica, dopo avere individuato, d'intesa con le regioni, le
aree vincolate da ricomprendere nel programma";
al comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: "Fondo di
rotazione"sono inserite le seguenti: ", denominato Fondo per le
demolizioni delle opere abusive,"; le parole: "ai commi 55 e 56
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,"sono sostituite
dalle seguenti: "all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,";
al comma 13, le parole: "di cui alla legge 21 giugno 1985, n.
298"sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 298";
al comma 14, dopo le parole: "demanio statale", sono inserite le
seguenti: "ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale,
nonche' dei terreni gravati da diritti di uso civico";
al comma 16, e' aggiunto, in fzne, il seguente periodo: "Resta
ferma la necessita' di assicurare, anche mediante specifiche clausole
degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del
diritto
al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il
conseguente diritto pubblico di passaggio";
al comma 19, dopo le parole: "Tabella B"sono inserite le seguenti:
"allegata al presente decreto";
dopo il comma 19, e' inserito il seguente:
"19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al
patrimonio disponibile dello Stato, per le quali e' stato rilasciato
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale
competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla
data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle
quali insistono le opere medesime";
al comma 24, dopo le parole: "e dei trasporti", sono inserite le
seguenti: "e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano";
al comma 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a
condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i
3.000 metri cubi";
al comma 26, lettera a), dopo le parole: "comma 27"sono inserite
le seguenti: "del presente articolo";
al comma 27, lettera f), nel primo periodo, dopo le parole: "del
piano regionale di cui", la parola: "la"e' sostituita dalla seguente:
"al";
al comma 29, ultimo periodo, le parole: "articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni"sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 46 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
al comma 30, le parole: "di cui al comma 28"sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al comma 29";
ai commi 33 e 34, rispettivamente dopo le parole: "tabella C
allegata"e: "tabella D allegata", sono inserite le seguenti: "al
presente decreto"e al predetto comma 34, nel secondo periodo, la
parola: "alla"e' sostituita dalla seguente: "alle";
al comma 35, lettera a), le parole: "articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni"sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 47, comma 1, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445";
al comma 36, la parola: "produce"e' sostituita dalla seguente:
"producono";
al comma 37, la parola: "equivale"e' sostituita dalla seguente:
"equivalgono";
al comma 38, dopo le parole: "nell'allegato 1", sono aggiunte le
seguenti: "al presente decreto";
al comma 40, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in
sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al
precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre
l'orario di lavoro ordinario
al comma 41, le parole: "trenta per cento"sono sostituite dalle
seguenti: "50 per cento";
al comma 43, capoverso"ART. 32", comma 2, . lettera c),
l'espressione: "D.M."e' sostituita dalle parole: "decreto
ministeriale";
al comma 43, capoverso"ART. 32", comma 4, la parola:
"abilitativi"e' sostituita dalla seguente: "abilitativo";
al comma 43, capoverso"ART. 32", comma 5, nel primo periodo, le
parole: "dello Stato o"sono soppresse; nel secondo periodo le parole:
"dallo Stato o"sono soppresse e, nel quarto periodo, le parole: "del
costo della vita, cosi' come definito dall'ISTAT"sono sostituite
dalle seguenti: "dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati";
dopo il comma 43, e' inserito il seguente:
"43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo
concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23
dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande gia' presentate
ai sensi delle predette leggi";
i commi 48 e 49 sono soppressi;
dopo il comma 49, sono inseriti i seguenti:
"49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e
2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a
quello terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il
secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in
bilancio".
49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal
seguente:
"ART. 41. - (Demolizione di opere abusive) - 1. Entro il mese di
dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio
trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali
il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto
alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei
procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6
dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e
regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle
demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il
nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli
estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle
opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi
di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti
all'intervenuto trasferimento della titolarita' dei beni e delle aree
interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al
responsabile dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la
rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica
incolumita', e' disposta dal prefetto. I relativi lavori sono
affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti,
ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto puo'
anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere
pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della
difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della
difesa".
49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante vigilanza
sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici di
servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione
dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco
del comune ove e' ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai
pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della
concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri
titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria
presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle
somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo
comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro
10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di
servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad
euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui
sia imputabile la stipulazione dei contratti"". al comma 50, dopo le
parole: "si provvede"sono inserite le seguenti: ", nei limiti
stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82
milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori
entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per
ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per
essere rassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base, anche
di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante
parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede".
Dopo l'articolo 32, e' inserito il seguente:
"ART. 32-bis. - (Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. A1 fine di contribuire
alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per
quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte
ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree
metropolitane e delle citta' d'arte e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il
triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari. A
tal fine e' autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e
di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti
beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito delle
disponibilita' del fondo.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000
per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
L'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"ART. 33. - (Concordato preventivo). - 1. In attesa dell'avvio a
regime del concordato preventivo triennale, e' introdotto in forma
sperimentale un concordato preventivo biennale per il periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo.
2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di
impresa e gli esercenti arti e professioni.
3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al
concordato preventivo comporta:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in
talune ipotesi, dei contributi;
b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli
obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della
ricevuta fiscale;
c) la limitazione dei poteri di accertamento.
4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma
restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro
autonomo minimo di 1.000 euro:
a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o
compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonche' il relativo reddito
del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in
dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore
aggiunto;
b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o
compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo
reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di
adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul
valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o
compensi, e' consentito solo se la predetta soglia puo' essere
raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili.
5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in
corso al 1 ° gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti
dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione
al concordato preventivo e' subordinata all'adeguamento a questi
ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di
sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di
presentazione della comunicazione di adesione.
6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre,
degli atti di accertamento divenuti non piu' impugnabili, ancorche'
definiti per adesione, nonche' delle integrazioni e definizioni di
cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle
dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che
abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o
compensi dichiarati.
7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito
d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo
al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta e'
determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota
e', invece, del 33 per cento per i soggetti di cui all'articolo 87
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli
altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo
al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiore
a 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato
secondo le modalita' di cui al comma 4 non sono dovuti contributi
previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il
contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono
commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.
8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i
redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di
accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base
agli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo
periodo, e secondo comma, lettera c), 40 e 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano
altresi' applicabili le disposizioni di cui all'articolo 54, commi
secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' quelle
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui al comma
4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:
a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;
b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o
compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti
straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova
applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
c) gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di
scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui
e' stata data la comunicazione.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
11. Nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "pari al cento",
sono sostituite dalle seguenti: "pari al centocinquanta".
12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di
reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:
a) non erano in attivita' il 31 dicembre 2000;
b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a
5.154.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001;
non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) hanno titolo a regimi forfettari di determinazione
dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al
1° gennaio 2001, o per quello in corso al l° gennaio 2003;
d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma
4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello
scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in
essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione.
Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore
aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto
dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizio effettuate.
14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi
quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle
lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del medesimo articolo; si
considerano compensi quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, del
medesimo testo unico.
15. Le disposizioni del presente articolo non incidono
sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma
1, lettera e), numero 3), della legge 7 aprile 2003, n. 80.
L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione
resa tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale , sono stabilite le modalita' di presentazione della
comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5".
All'articolo 34:
al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) nel comma 2-sexies dell'articolo 1, il primo periodo e'
sostituito dai seguenti: "Per i contribuenti che non provvedono, in
base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo
2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il
termine per la proposizione del ricorso avverso atti
dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso
articolo 15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino al 18 marzo
2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti
al contraddittorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della
legge n. 289 del 2002"; nel medesimo comma, secondo periodo, le
parole: "16 ottobre 2003"sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo
2004"";
al comma 4, le parole: "31 dicembre 2000"sono sostitute dalle
seguenti: "31 dicembre 2002"e le parole: "cinquanta per cento"sono
sostitute dalle seguenti: "10 per cento";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che
il versamento della penalita' ridotta avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci
giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia
delle entrate";
al comma 6, le parole: "o regolate contabilmente"sono soppresse;
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati
ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei
flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il
ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma
pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei
criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a
condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il
ritardato riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme
incassate fino al 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle
penalita' ridotte avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci
giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia
delle entrate.
6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle
penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
All'articolo 35:
al comma 1, lettere a) e b), l'espressione: "lett."e' sostituita
dalla parola: "lettera";
al comma 1, lettera c), le parole: "nell'ottavo e nel nono
comma"sono sostituite dalle seguenti: "nel settimo e nell'ottavo
comma"e, dopo la parola: "concernente", e' inserita la seguente:
"disposizioni";
al comma 1, lettera d), numero 1), le parole: "l'ottavo comma e'
sostituito"sono sostituite dalle seguenti: "il settimo comma e'
sostituito"e l'espressione: "artt."e' sostituita dalla parola:
"articoli";
al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), e' inserito il
seguente:
"1-bis) all'ottavo comma e' aggiunta la seguente lettera:
"e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)"";
al comma 1, lettera d), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) i commi nono e decimo sono abrogati".
L'articolo 36 e' soppresso.
All'articolo 38:
ovunque ricorra, l'espressione: "art."e' sostituita dalla parola:
"articolo";
al comma 11, nell'ultimo periodo, dopo le parole: "somma
depositata", il segno di interpunzione: ";"e' soppresso.
All'articolo 39:
al comma 1, il numero: "99"e' sostituito dal seguente: "98";
al comma 6, dopo le parole: ""la durata della partita""sono
inserite le seguenti: "; le parole: "non e' inferiore a dieci
secondi"sono sostituite dalle seguenti: "e' compresa tra sette e
tredici secondi"";
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma
7, lettera b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' prorogato al 30 aprile 2004
relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma
7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e' stato
rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte. A
decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi in cui non e' stato
rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al periodo
precedente, e dal 1° maggio 2004, nei casi in cui e' stato rilasciato
il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo
precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione
della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n.
773 del 1931:
a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il
31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalita' stabilite
con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto
articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia;
c) all'autorita' amministrativa e' preclusa la possibilita' di
rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo
di cinque anni";
dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. Nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono
riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue
regole fondamentali"";
dopo il comma 12, e' inserito il seguente:
"12-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari
incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei
regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 3, comma 230, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni
dell'articolo 8, commi, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7
sopra indicato";
il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati
in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del
13,5 per cento delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al
collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di acconto:
a) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1° gennaio al
31 maggio 2004, il nulla osta di' cui al comma 5 dell'articolo 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da
effettuarsi in due rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta
stesso;
2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui
al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni;
b) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1° giugno al
31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un
versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta
stesso;
2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento
obbligatorio";
dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti:
"13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro il
31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalita' di
assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al
comma 13.
13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle
attivita' produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio,
le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e
gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli
articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma
1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si
intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di
controllo sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali
scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi.
13-quater. A1 fine di razionalizzare e semplificare i compiti
amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del
monopolio statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a
carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio,
il Ministero delle attivita' produttive trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni
preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.
430, nonche' dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal
ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al periodo
precedente, il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora
individui coincidenza tra il concorso a premio e una attivita' di
giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso,
assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle
attivita'. Il provvedimento e' comunicato al soggetto interessato e
al Ministero delle attivita' produttive. Ferma l'irrogazione delle
sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del
regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive
modificazioni, e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la
prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con
la comunicazione di cui al primo periodo, e' punita con l'arresto
fino ad un anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle
attivita' produttive e del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei
concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via
telematica. Il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della
completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate
modalita' di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al
primo periodo del presente comma.
13-quinquies. A1 fine di evitare fenomeni di elusione del
monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le
attivita' richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e
comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una
autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e
con le modalita' stabilite con provvedimento dirigenziale di tale
Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte
del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta
all'effettuazione delle attivita' di cui al primo periodo; entro lo
stesso termine, il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo'
espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di
specifiche prescrizioni circa le modalita' di svolgimento delle
attivita' predette, affinche' le stesse non risultino coincidenti con
attivita' di giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui al citato regio decreto-legge 19
ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, lo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, in
caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle
prescrizioni eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad
un anno.
13-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali amatoriali,
ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni'
organizzate dalle stesse";
dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
"14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data del 1° gennaio 2004, all'articolo 1, comma 5, ultimo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni, dopo le parole: "sei viaggi mensili,"sono inserite le
seguenti: "o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine".
14-ter. Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente
alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed
opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire
l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le
violazioni degli articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge
29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonche'
dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione
dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati gia' definiti
cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni
irrogate.
14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate nelle
collettivita' ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante
trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi
ultravioletti purche' specificamente approvate dal Ministero della
salute in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro
della sanita' 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi
parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali.
14-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999,
n. 136, dopo le parole: "che abbiano la proprieta'", sono inserite le
seguenti: "o che abbiano in corso le procedure di acquisto con
stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e
trascritto".
14-sexies. All'articolo 31, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "sei
mesi"sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche agli atti e
provvedimenti amministrativi adottati dai sindaci, anche in qualita'
di funzionari delegati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre
la data del 31 dicembre 1991, diretti a realizzare gli obiettivi
debitamente accertati dal comune, previsti dalla legge per la
ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
14-octies. All'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo
il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4
tengono conto della riforma del diritto societario attuata con il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6".
14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole: "non superiore a
tre"sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a cinque".
14-decies. E' istituita nell'ambito della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, una apposita sezione, denominata Istituto
superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea. Con i decreti
legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 6
luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della predetta sezione
e si disciplina l'organizzazione della stessa, con particolare
riferimento alla nomina, in sede di prima applicazione, del
responsabile e dei docenti.
14-undecies. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27, le parole: "16 maggio 2003", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004"".
All'articolo 40:
al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: "accantonati a
riserva", sono inserite le seguenti: ", ivi intendendosi incluse le
distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con
utili,";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle
distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso
antecedentemente al 31 dicembre 2003, ad esclusione di quelle
deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1°
settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata
dell'esercizio sociale".
All'articolo 41, l'espressione: "art.", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla parola: "articolo".
Dopo l'articolo 41, e' inserito il seguente:
"ART. 41-bis. - (Altre disposizioni in materia tributaria). - 1.
All'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da
soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel
territorio dello Stato e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta
sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva
puo' essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni
estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di
prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto
tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con
l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento
dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il
percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le
informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando,
anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una
dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed
informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente
all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i redditi
percepiti dal 1° gennaio 2004.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
"2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al l°
gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano
anche alle imprese di' assicurazione operanti nel territorio dello
Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi. L'imposta di
cui al comma 2 e' commisurata al solo ammontare delle riserve
matematiche ivi specificate relativo ai contrattai di assicurazione
stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono
direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 2-ter ovvero
possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio
dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli
obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme dovute".
4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24
ottobre 2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "ai rivenditori
autorizzati e"sono inserite le seguenti: "il corrispondente
identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico,
nonche' il";
b) al comma 7, dopo le parole: "decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;"sono inserite le seguenti: "i
documenti di acquisto loro rilasciati da parte dei soggetti di cui al
comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai
sensi del comma 2, sono integrati con l'elencazione
dell'identificativo unitario o codice seriale assegnato a ciascun
mezzo tecnico oggetto della cessione;".
5. L'articolo 1, nota II-bis), comma 4, secondo periodo, della
parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito
dal seguente: "Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul
valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono
stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli
acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota
applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante
dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la
sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza
medesima".
6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e
alienati anche con le modalita' e alle condizioni di cui all'articolo
29 i beni immobili non strumentali di proprieta' dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio
con uno o piu' decreti dirigenziali, sulla base di elenchi
predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410.
7. Nell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresi'
individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si
riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la
societa' di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso
sulla sostituzione della societa' di gestione del risparmio, sulla
richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle
modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea e' convocata dal
consiglio di amministrazione della societa' di gestione del risparmio
anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 5 per
cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
approvate con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano
almeno il 30 per cento delle quote emesse. Le deliberazioni
dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione.
Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato
entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti
si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e
dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3".
8. Nell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
i commi 2 e 3 sono abrogati.
9. L'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e' sostituito dal seguente:
"ART. 7. - (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui proventi
di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a
fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma
1, la societa' di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50
per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi
riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici
redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
distribuiti in costanza di partecipazione nonche' sulla differenza
tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo
di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto
e' documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il
costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo d'acconto
nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono relative all'impresa commerciale; b) societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; societa' ed enti
indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla
lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri
soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito
delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La
ritenuta non e' operata sui proventi percepiti dalle forme di
previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma
1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6
del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2004.
11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i proventi
percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004 sempre che riferiti a
periodi di attivita' dei fondi che hanno inizio successivamente al 31
dicembre 2003.
12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e
riferiti a periodi di attivita' dei fondi chiusi fino al 31 dicembre
2003 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del
decretolegge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in
vigore alla predetta data.
13. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro
15.000.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo".
All'articolo 42:
l'espressione: "art.", ovunque ricorra, e' sostituita dalla
parola: "articolo";
al comma 1, nel terzo periodo, le parole da: "in base"fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "in base ad apposite
convenzioni stipulate con l'INPS e con l'INAIL, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da
questi enti";
al comma 4, nel primo periodo, le parole: "di cui al comma 1"sono
sostituite dalle seguenti: "di invalidita' civile, cecita' e
sordomutismo"; e, nel terzo periodo, la parola: "definite"e'
sostituita dalla seguente: "definiti";
al comma 7, capoverso 2, l'espressione: "ASL"e' sostituita dalle
parole: "delle aziende sanitarie locali";
al comma 10, nel primo periodo, le parole: "2 milioni euro sono
sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro"e, nel secondo periodo,
la parola: "corrispondete"e' sostituita dalla seguente:
"corrispondente";
al comma 11, alinea, le parole: "di attuazione del codice di
procedura civile"sono sostituite dalle seguenti: "per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie";
al comma 11, capoverso"ART. 152", e' inserita la seguente rubrica:
"(Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi
per prestazioni previdenziali)"; le parole: "del decreto legislativo
30 maggio 2002, n. 113"sono sostituite dalle seguenti: "del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115"e le parole: "citato decreto legislativo n.
113 del 2002"sono sostituite dalle seguenti: "citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002".
All'articolo 43:
al comma 1, l'espressione: "DPR"e' sostituita dalle parole:
"decreto del Presidente della Repubblica";
al comma 4, le parole: "a detto importo"sono sostituite dalle
seguenti: "all'importo di cui al comma 3".
All'articolo 44:
ovunque ricorrano, le espressioni: "c.p.c."e"art."sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "del codice di procedura
civile"e"articolo";
al comma 1, le parole: "ai commi 5 e 6"sono sostituite dalle
seguenti: "al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n.
64, e successive modificazioni, e al comma 6";
al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: "versamento dei
contributi previdenziali"la parola: "dell'"e' sostituita dalla
seguente: "dall'"e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti
periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti
attivita' di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle
vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo
qualora il reddito annuo derivante da dette attivita' sia superiore
ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti
esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale si applicano le
modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e
continuativi iscritti alla predetta gestione separata";
al comma 3, alinea, le parole da: "successivamente"fino alla fine
dell'alinea, sono sostituite dalle seguenti: "e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: ";
al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) al
comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Prima di
tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata
ne' alla notifica di atto di precetto"e, nell'alinea della lettera
b), la parola: "sostituire"e' soppressa;
al comma 5, nel primo periodo, la parola: "contenute"e' sostituita
dalla seguente: "contenuti"e, nel quarto periodo, l'espressione:
"leg.vo"e' sostituita dalla parola: "legislativo";
al comma 6, le . parole: "2° comma"sono sostituite dalle seguenti:
"secondo comma", e le parole: "cosi' come modificato dall'art. 1
della legge 19 luglio 1994, n. 451"sono sostituite dalle seguenti: "e
successive modificazioni";
al comma 7, l'espressione: "e/o"e' sostituita dalla parola: "o";
al comma 8, nel primo periodo, le parole: "e di quelle esercenti
attivita' commerciali di cui all'art. 2"sono sostituite dalle
seguenti: ", nonche' di quelle esercenti attivita' commerciali di cui
all'articolo 1";
al comma 9, dopo 1a parola: "(INPDAP)", sono inserite le seguenti:
"con riferimento"e, ovunque ricorrano, le parole: "all'articolo 7-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,"sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, commi 6-ter e
6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni";
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e' sostituito dal seguente:
"7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano
anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle
aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE)
n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico
superiore alle 2.000 unita' lavorative, nel settore della sanita'
privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di
riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350
unita'. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione
figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare,
e' corrisposto in misura pari al massimo dell'indennita' di mobilita'
prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai
lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del
trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonche'
le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b),
e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono soppresse le parole: "di 6.667.000 euro per l'anno
2003". Al medesimo comma le parole: "di 10.467.000 euro per l'anno
2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005"sono sostituite dalle
seguenti: "di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007".
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate
nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro
per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005,
2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale"Fondo speciale"dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
dicastero.
9-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni,
che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione
figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le
modalita' previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto
legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo
2004".
All'articolo 45:
nella rubrica, le parole: "legge 335/95"sono sostituite dalle
seguenti: "legge 8 agosto 1995, n. 335";
al comma 1, dopo la parola: "contributiva"e' inserita la seguente:
"pensionistica".
All'articolo 47:
al comma 3, nel primo periodo, le parole: "all'articolo 13, comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257"sono sostituite dalle seguenti:
"al comma 1"e le parole: "iscritti all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL"sono soppresse
e, nel secondo periodo, le parole: "approvato con D.P.R."sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto del Presidente della
Repubblica";
al comma 5, le parole: "al comma 3"sono sostituite dalle seguenti:
"al comma 1";
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i
lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche
in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' coloro che alla data di
entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di
mobilita', ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di
lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente
articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992,
n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora
siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto
ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso
al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianita' contributiva,
hanno facolta' di optare tra i predetti benefici e quelli previsti
dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i
benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano gia' usufruito
dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e
6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante da
sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il
beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257,
riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente
previdenziale, non si da' luogo al recupero degli importi ancora
dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
All'articolo 48:
le espressioni: "%"e"art.", ovunque ricorrano, sono sostituite,
rispettivamente, dalle parole: "per cento"e"articolo";
al comma 5, alinea, l'espressione: "d.P.R."e' sostituita dalle
parole: "regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica";
al comma 5, lettera a), la parola: "farmacologia"e' sostituita
dalla seguente: "farmacologica";
al comma 5, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero
dell'economia e delle finanze";
al comma 5, lettera c), dopo le parole: "criteri di costo"sono
inserite le seguenti: "e di", e l'espressione: "G.U."e' sostituita
dalle parole: "Gazzetta Ufficiale n. 207";
al comma 5, lettera f), nel terzo periodo, dopo le parole:
"articolo 4, comma 3", sono inserite le seguenti: "del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla"e la
parola: "della"e' soppressa;
al comma 5, lettera l), dopo le parole: "delle terapie"le parole:
"e delle"sono sostituite dalle seguenti: "contro le";
al comma 6, le parole: "del comma 5"sono soppresse;
al comma 15, le parole: "articoli 8 e seguenti"sono sostituite
dalle seguenti: "articoli 8 e 9";
al comma 20, le parole: "un migliore"sono sostituite dalle
seguenti: "una migliore";
ai commi 23 e 31, la parola: "abrogate"e' sostituita dalla
seguente: "soppresse";
al comma 32, le parole: "art. 9, comma 5, della legge 8 agosto
2002, n. 178"sono sostituite dalle seguenti: "articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405";
al comma 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", n. 3,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001".
L'articolo 50 e' sostituito dal seguente:
"ART. 50. - (Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa
nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni
sanitarie). - 1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica
nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di
misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per
l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di
farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con
il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i
parametri della Tessera del cittadino (TC); il Ministero
dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva
consegna della TC, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti
gia' titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno
richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo
stesso e' attribuito d'ufficio. La TC reca in ogni caso il codice
fiscale del titolare, anche in codice a barre nonche' in banda
magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle
prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli
di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura
ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende
sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle
regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed
ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la
consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalia regione
ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della
relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno
delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata ai sensi
del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e,
sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le
nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle
vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e'
sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo
regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre e' stampato sulla
ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura
di separazione del tagliando di cui all'articolo 87 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in
ogni caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, e'
riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli
accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della
ricetta e' sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in
luogo del codice sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i
ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito,
secondo le loro necessita', e comunicano immediatamente al Ministero
dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il
cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e' effettuata la
consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero
l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi
operano, nonche' la data della consegna e i numeri progressivi
regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale
del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il
collegamento, mediante la propria rete telematica, delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici
universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private,
dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e
strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, di
seguito denominati, ai fini del presente articolo,"strutture di
erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione
del software certificato che deve essere installato dalle strutture
di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi
informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici
rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati
predetti.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la
rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7,
secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le
disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno
progressivamente applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del
software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di
cui al primo periodo del medesimo comma e' riconosciuto un contributo
pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il
Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica
alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e
funzionamento del predetto software. Il credito d'imposta non
concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte
sui redditi, nonche' del valore della produzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. A1 relativo onere, valutato in 4 milioni di
euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al
comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la
prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle
singole confezioni dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre
della TC; sono comunque rilevati i' dati relativi alla esenzione.
All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la
prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente
i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della
ricetta nonche' il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i
dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici del
nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, e'
previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del
titolare della TC con quello dell'assistito riportato sulla ricetta;
in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non
puo' essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga
pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica
senza la contestuale esibizione della TC, il codice fiscale
dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze; il
software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano
rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle
strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione,
relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie,
pubbliche e private. Il predetto software assicura altresi' che in
nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o
conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e
private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente
ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con
modalita' esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi
distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia
assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo
al codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e gli altri enti
pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica,
nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del predetto
provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle regioni e
alle strutture di erogazione di servizi sanitari, l'allineamento
dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti e per
disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e
al nomenclatore ambulatoriale.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e' consentito
trattare i dati rilevati dalla TC degli assistiti; allo stesso e'
consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire
periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria
dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso
esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie
locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati
occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme
spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di
erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle
regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che
possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione.
11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4,
lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni
2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle
disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende
rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome
dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio
sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di
copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e
di efficienza ed effettivita', verificati d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli
realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1°
gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo agli
anni 2004 e 2005, e' ricompresa anche l'adozione di tutti i
provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero
dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende
sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. II Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono stabilite le modalita' per il successivo e
progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, della TC nella carta nazionale dei servizi di
cui all'articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
All'articolo 51:
al comma 1, le parole: "e di 330 milioni"sono sostituite dalle
seguenti: "e 330 milioni";
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Alla regione Sicilia, per la definizione dei rapporti
finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001 con lo Stato, e'
riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo d'intesa
sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione
Sicilia, un limite di impegno quindicennale dell'importo di 65
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
1-ter. All'onere recato dal comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale"Fondo speciale"dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quater. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento,
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a
completamento della relazione previsionale e programmatica, un'unica
relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo
alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale
degli interventi".
1-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e' abrogato".
Dopo l'articolo 52, e' inserito i1 seguente:
"ART. 52-bis. - (Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 22
ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
dicembre 2001, n. 441). - 1. All'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge - 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive
modificazioni, le parole: "e' prorogato di due anni"sono sostituite
dalle seguenti: "e' prorogato di tre anni".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro per l'anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di
spesa di cui al decreto legislativo 18 marmo 2001, n. 228.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'allegato 1:
nel titolo, le parole: "articolo 7, comma 2,"sono sostituite dalle
seguenti: "articolo 32";
nel paragrafo: "Procedura per la sanatoria edilizia", secondo
periodo, alla lettera a), le parole: "tabella A"sono sostituite dalle
seguenti: "tabella C" e, alla lettera b), le parole: "tabella B" sono
sostituite dalle seguenti: "tabella D".