Eureka Previdenza

Decreto Legge 90 del 24 giugno 2014

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)

Vigente al: 3-10-2014

TITOLO I
MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
CAPO I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI
LAVORO PUBBLICO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la piu' razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici, a realizzare interventi di semplificazione dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e ad introdurre ulteriori misure di semplificazione per l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione;

RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre disposizioni volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire lo svolgimento dell'evento Expo 2015;

RITENUTA altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'efficiente informatizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario, nonche' misure per l'organizzazione degli uffici giudiziari, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e il piu' efficace impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2014;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

 

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

 

(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)

 

1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.

3. Al fine di salvaguardare la funzionalita' degli uffici giudiziari, ((i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni)), sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

((3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuita' didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal 1º settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

3-ter. Con le procedure di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'eta' per il collocamento in quiescenza)).

4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).

((5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorita' indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1º gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresi' ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.))

6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni ((di euro)) per l'anno 2014, 75,2 milioni ((di euro)) per l'anno 2015, 113,4 milioni ((di euro)) per l'anno 2016, 123,2 milioni ((di euro)) per l'anno 2017 e 152,9 milioni ((di euro)) a decorrere dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalita':

a) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";

b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole "a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016" sono sostituite dalle seguenti "a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018";

c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;

d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-bis

 

(( (Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti).))

 

((1. Per le finalita' di cui all'articolo 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: "all'importo massimo di 20 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020".

2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale gia' presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.

3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilita' speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni di euro per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019.

6. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni di euro per l'anno 2015.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).

Art. 2

 

(Incarichi direttivi ai magistrati)

 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive:

a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;

b) negli altri casi, entro ((sei mesi)) dalla pubblicazione della vacanza.

((1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni, provvede alla formulazione della proposta))".

((1-bis. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, le parole: "Prima che siano trascorsi due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Prima che sia trascorso un anno")).

2. ((Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano)) alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno ((tre anni di servizio dalla vacanza)) prima della data di collocamento a riposo.

4. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo le parole: "del processo amministrativo", sono aggiunti i seguenti periodi: "((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)). Per la tutela giurisdizionale nei confronti ((dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi)) si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.".

((4-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "15 luglio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2014)).

Art. 3

 

(Semplificazione e flessibilita' nel turn over)

 

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. ((Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di settore.))

2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

((3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte con decorrenza dal 1º settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.

3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1º gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-ter del presente articolo e di quelle gia' previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria.

3-sexies. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, gia' previste per l'anno 2015 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis del presente articolo.

3-septies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-octies. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.030 unita'; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'.

3-novies. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-octies, e' autorizzata l'assunzione di 1.000 unita' mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unita' secondo le modalita' di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalita' ivi previste.

3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-octies e 3-novies sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

3-undecies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016)).

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.

((4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalita' e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, e' autorizzato ad assumere i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno 2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri)).

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti ((, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo)).

((5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente:

"557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1º gennaio 2014" sono soppresse)).

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

((6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalita' e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali cosi' come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "Per il quinquennio 2010-2014" sono sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2010-2013".

8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) e' abrogato il comma 9;

b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo.

((9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 e' abrogato;

b) al comma 28, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:

"I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti)).

10. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "all'avvio delle procedure concorsuali" sono inserite le seguenti: "e alle relative assunzioni".

((10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresi' verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto)).

Art. 4

 

(Mobilita' obbligatoria e volontaria)

 

1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i ((requisiti e le competenze professionali richieste)), pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e ((fino all'introduzione)) di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.

((1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

2.((Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile.)) Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,((previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e)) previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.((Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in un'altra sede)).

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione-delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale ((e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56)). Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, ((il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato)) ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.".

((1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilita', sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

1-quater. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi di volo dell'ambito militare alla societa' ENAV Spa negli aeroporti di Roma-Ciampino, Verona-Villafranca, Brindisi-Casale, Rimini e Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di controllore del traffico militare ivi impiegato, puo' transitare, a domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa, entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di mobilita' geografica e di anzianita' di servizio e senza limite di eta' anagrafica, nonche' nei limiti della sostenibilita' finanziaria consentita dal bilancio della medesima societa'. L'inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale civile dell'ENAV Spa e quelli del personale appartenente al corpo militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).

2. E' abrogato l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis.

Art. 5

 

(Assegnazione di nuove mansioni)

 

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.";

b) ((al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:)) "Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria ((di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie)), al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8 ((. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilita' volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo)).".

c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresi', avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 567 e' inserito il seguente:

"567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale puo' presentare istanza alla societa' da cui e' dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa societa' o in altra societa'.".

Art. 6

 

(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

 

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da "a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni ((di cui al primo periodo e degli enti e societa' da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia)).".

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7

 

(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)

 

1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, gia' attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

((1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo e con la stessa decorrenza, per ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale non direttivo e non dirigente, e di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato nel medesimo supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale direttivo e dirigente. Eventuali ulteriori permessi per le predette finalita' devono essere computati nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico di ciascuna organizzazione sindacale)).

2. Per ciascuna associazione sindacale, la ((rideterminazione)) dei distacchi di cui al comma 1 e' operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unita' superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.

3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti puo' essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali. ((In tale ambito e' possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali)).

Art. 8

 

(Incarichi negli uffici di diretta collaborazione)

 

1. All'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) le parole: "compresi quelli di titolarita' dell'ufficio di gabinetto," sono sostituite dalle seguenti: "compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione,"));

b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "E' escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa.".

2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non e' adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonche' sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.

Art. 9

 

(( (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).))

 

((1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme e' destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresi' i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parita' di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonche' il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1º gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli gia' previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica)).

Art. 10

 

(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)

 

1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' abrogato.

2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.".

((2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote gia' maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente e' parte e autentica")).

Art. 11

 

(Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali)

 

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo e' sostituito dal seguente: "1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto dell' incarico.";

((b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.")).

((2. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:

"6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente")).

3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato ((ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione pubblica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo,)) ((puo' raggiungere il livello massimo del)) dieci per cento.

4. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e' parametrato a quello dirigenziale.".

((4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." e' inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza.

4-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 31 e' aggiunto il seguente:

"31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente")).

Art. 12

 

(Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita' di volontariato a fini di utilita' sociale)

 

1. In via sperimentale, per il biennio 2014-2015, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attivita' di volontariato a fini di utilita' sociale in favore di Comuni o enti locali.

((1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e' destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, gia' costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attivita' di utilita' sociale nei territori montani)).

2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.".

3. Al fine di promuovere la prestazione di attivita' di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilita' sociale in corso con le associazioni di volontariato. L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti modalita' e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attivita' prestata ai sensi del comma 1.

Art. 13

 

(( (Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione).))

 

((1. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati)).

Art. 13-bis

 

(( (Fondi per la progettazione e l'innovazione).))

 

((1. Dopo il comma 7 dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva e' stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilita' connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessita' delle opere, escludendo le attivita' manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresi' i criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa per centri di costo nonche' all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo")).

Art. 14

 

(Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale)

 

1. I lavori delle commissioni nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222 riferiti alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono, senza soluzione di continuita', fino alla data del 30 settembre 2014.

2. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle Universita' sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

((3. Le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240)).

((3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 2, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "venti";

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: "durata quadriennale" sono sostituite dalle seguenti: "durata di sei anni";

2) al comma 3:

2.1) alla lettera a), la parola: "analitica" e' soppressa, le parole: "area disciplinare" sono sostituite dalle seguenti: "settore concorsuale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentiti il CUN e l'ANVUR";

2.2) alla lettera b), la parola: "dodici" e' sostituita dalla seguente: "dieci";

2.3) alla lettera c), le parole: "con apposito decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo biennio";

2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalita' individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)";

2.5) alla lettera f), la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque", le parole da: "e sorteggio di un commissario" fino a: "(OCSE)" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione";

2.6) alla lettera g), le parole da: "la corresponsione" fino alla fine della lettera sono soppresse;

2.7) alla lettera i), le parole da: "il sorteggio" fino a: "ordinari" sono sostituite dalle seguenti: "il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;" e dopo le parole: "delle caratteristiche di cui alla lettera h);" sono inserite le seguenti: "il parere e' obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione;";

2.8) alla lettera m), le parole da: "a partecipare" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa";

2.9) dopo la lettera m) e' inserita la seguente:

"m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236".

3-ter. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a decorrere dal 1º marzo 2015. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 e' di sei anni.

3-quater. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da: "previo parere di una commissione" a: "proposta la chiamata" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale e' proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere".

3-quinquies. La qualita' della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale e' considerata prioritaria nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento prevista dall'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49)).

4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono effettuate entro il ((30 giugno 2015)).

Art. 15

 

(Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica)

 

((1. Al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: "da emanare entro il 31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "da emanare entro il 31 dicembre 2014".

1-bis. Il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialita' nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalita' determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis")).

2. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2014, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. La procedura di cui all'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato non puo' eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.

((3-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le universita'")).

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA

Art. 16

 

(Nomina dei dipendenti nelle societa' partecipate)

 

1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non piu' di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali societa', ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non puo' superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di onnicomprensivita' della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della societa' controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla societa' di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio";

b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. A tali societa' si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4")).

2. ((Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi,)) Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore ((del presente)) decreto.

Art. 17

 

(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle societa' partecipate)

 

1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. ((Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto.)) Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. ((Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.)) Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e' vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.

2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attivita' delle amministrazioni statali, con le modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalita' di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. ((Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto)). Nello stesso termine e con le stesse modalita' di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilita' dirigenziale del dirigente competente.

((2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresi', con le stesse modalita', la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma)).

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalita' fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche' quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica e' garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attivita' istituzionali.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni ((in societa' ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni)). L'acquisizione delle predette informazioni puo' avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle societa' da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalita' tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione e' pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

Art. 17-bis.

(( (Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati gia' presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente). ))

 

((1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati gia' presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni)).

Art. 18

 

(Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana)

 

((1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1º luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalita' per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonche' delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1º luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.

1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonche' del grado di informatizzazione. Alla relazione e' allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari)).

2. ((A decorrere dal 1º luglio 2015, all'articolo)) 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) al terzo comma, le parole: "Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi," sono soppresse));

b) al quinto comma, le parole: ", oltre una sezione staccata," sono soppresse.

((3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzioni, i compiti e le attribuzioni gia' svolti dal magistrato delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. E' altresi' soppresso il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato di cui al primo periodo e' competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le funzioni gia' esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla citta' metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della citta' di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonche' di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresi', le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa citta' metropolitana in relazione alle funzioni trasferite)).

4. ((All'articolo 47, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole da: ", presieduto")) fino a "Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del predetto Tavolo e' individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione".

Art. 19

 

(Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorita' nazionale anticorruzione)

 

1. L'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e' soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione.

3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla:

a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 ((, specificando che il personale attualmente in servizio presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel piano di riordino di cui all'alinea del presente comma));

b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;

c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.

4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ((, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri)).

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita' nazionale anticorruzione:

a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

((a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale));

b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

((5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera b), e' competente il tribunale in composizione monocratica.

5-ter. Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorita' nazionale anticorruzione da' altresi' conto dell'attivita' svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili criticita' del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.))

6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali. ((Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorita' nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalita' di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione)).

7. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. ((Il presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione segnala all'autorita' amministrativa di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato articolo 47, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo)).

8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4.

9. Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, ((8, 9,)) 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ((Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorita' nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono piu' opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorita' nazionale anticorruzione)).

10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della ((legge 23 agosto 1988, n. 400)), entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

((a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialita' nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111));

b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;

c) raccordo con il sistema dei controlli interni;

d) ((valutazione indipendente)) dei sistemi e risultati;

e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.

11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance.

12. Il comma 7, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e' abrogato.

13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' abrogato;

b) al comma 5, secondo periodo, le parole: "sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono soppresse.

14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 e' soppresso.

((14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)).

15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di ((trasparenza e)) prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 ((, commi 4, 5 e 8,)) della legge 6 novembre 2012 n. 190, ((e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,)) sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione.

16. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20

 

(Associazione Formez PA)

 

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la continuita' nella gestione delle attivita' dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il piano e' presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti.

((1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

Art. 21

 

(Unificazione delle Scuole di formazione)

 

1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonche' le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni ((di reclutamento e di formazione)) degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie gia' stanziate e destinate all'attivita' di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica," sono soppresse;

((2) le parole: "da due rappresentanti" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non piu' di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri")).

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti principi:

1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;

2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorita' indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attivita' di formazione iniziale e permanente.

4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi ((e' applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e' rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianita'. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo.

((Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attivita' formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuita' e il compimento delle attivita' formative, di reclutamento e concorsuali gia' disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti)).

Art. 21-bis.

(( (Riorganizzazione del Ministero dell'interno). ))

 

((1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. Il termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni)).

Art. 22

 

(Razionalizzazione delle autorita' indipendenti)

 

1. I componenti dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorita' nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorita' indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a ((cinque)) anni.

2. ((Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29 e' aggiunto il seguente: "Art. 29-bis. - (Incompatibilita' per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico).)) - 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti ((...)) della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ((nei due anni successivi)) alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati ((ne' con societa' controllate da questi ultimi)). I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che ((negli ultimi due anni)) di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. ((Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)).".

3. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

((0a) al primo periodo, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "due"));

a) dopo le parole: "i componenti" sono inserite le seguenti: "e i dirigenti ((...))";

b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.".

4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli organismi di cui al comma 1 sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e l'imparzialita' delle procedure e la specificita' delle professionalita' di ciascun organismo. Sono nulle le procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. A decorrere dal 1° luglio 2014, gli organismi di cui ai comma 1 provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.

6. A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1 riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.

7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.

8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole "e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: " nonche' le autorita' indipendenti,";

b) all'articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165," sono aggiunte le seguenti: " nonche' le autorita' indipendenti,".

((9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:

a) sede in edificio di proprieta' pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;

b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;

c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;

d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;

e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;

f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.

9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9, entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o piu' edifici di proprieta' pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorita'. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere d), e) e f) del citato comma 9, l'organismo interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entita' dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario)).

10. L'articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' abrogato.

11. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).

12. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).

13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' soppresso.

14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, nono comma, e' inserito, prima delle parole "I predetti regolamenti", il seguente periodo: "Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.";

b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole "dalla Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "con non meno di quattro voti favorevoli.";

c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le parole "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "e con non meno di quattro voti favorevoli.";

d) all'articolo 2, ottavo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.".

15. Ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a 480.000 euro annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati.

16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.

Art. 23

 

(Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle citta' metropolitane ((nonche' norme speciali sul procedimento di istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni)). )

 

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

((0a) al comma 14:

1) le parole da: ", comunque" fino a: "'testo unico'," sono soppresse;

2) al quarto periodo, dopo le parole: "Restano a carico della provincia" sono inserite le seguenti: ", anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo," e le parole: "di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato 'testo unico'"));

a) al comma 15, ((al primo periodo, le parole: "30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "12 ottobre 2014" e)) all'ultimo periodo le parole "il consiglio metropolitano" sono sostituite con le seguenti: "la conferenza metropolitana";

((a-bis) al comma 24, secondo periodo, le parole: "di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico";

a-ter) al comma 26, dopo le parole: "non inferiore alla meta' dei consiglieri da eleggere" sono inserite le seguenti: "e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere"));

b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel primo periodo, dopo le parole: "Provincia di Milano" sono inserite le seguenti: "e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza".

2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.";

3) l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente: "Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla citta' metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza";

c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti:

"49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della citta' metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, e' quanto dovuto rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla citta' metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della citta' metropolitana e della nuova Provincia, che sara' oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa controllate, nelle societa' partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette societa' decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,)) fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle societa' partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della citta' metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi".

((c-bis) dopo il comma 61 e' inserito il seguente:

"61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: 'legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,'";

c-ter) al comma 74, primo periodo, le parole: "ai singoli candidati all'interno delle liste" sono sostituite dalle seguenti: "a liste di candidati concorrenti";

c-quater) al comma 76, le parole: "un solo voto per uno dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "un voto" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ciascun elettore puo' esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto e' ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34";

c-quinquies) il comma 77 e' sostituito dal seguente:

"77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38"));

d) al comma 79, le parole "l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, e' indetta" sono sostituite dalle seguenti "l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si svolge" ((e alla lettera a) le parole: "30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "12 ottobre 2014"));

e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;

f) il comma 82, e' sostituito con il seguente: "82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonche' la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione ((...)) e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78". Conseguentemente, al secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole ", secondo le modalita' previste dal comma 82";

((f-bis) al comma 84 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico";

f-ter) dopo il comma 118 e' inserito il seguente:

"118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito dal seguente:

'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1º settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'";

f-quater) dopo il comma 130 e' inserito il seguente:

"130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni"));

g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo "Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito".

((1-bis. All'allegato A annesso alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alla lettera e), le parole: ", con approssimazione alla terza cifra decimale," sono soppresse e dopo le parole: "medesima fascia demografica," sono inserite le seguenti: "approssimato alla terza cifra decimale e".

1-ter. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione della citta' metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:

a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenere nel turno elettorale ordinario del 2015;

b) la citta' metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della citta' metropolitana nei successivi centoventi giorni;

c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla lettera b), si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

1-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente articolo, dal 1º gennaio 2015 le attivita' ivi previste a cui occorra dare continuita' fino all'entrata in funzione della citta' metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

1-quinquies. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014")).

Art. 23-bis

 

(( (Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni). ))

 

((1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione".))

Art. 23-ter

 

(( (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici).))

 

((1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle localita' dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.))

Art. 23-quater

 

(( (Disposizioni finanziarie in materia di citta' metropolitane e province).))

 

((1. All'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "mese di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "10 ottobre".))

Art. 23-quinquies

 

(( (Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico).))

 

((1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.

2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalita' di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato articolo 2)).

TITOLO II
INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE
CAPO I
ACCESSO DEI
CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 24

 

(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)

 

1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attivita' delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attivita' per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, e' istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato interistituzionale ((e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno)).

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano gia' provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese ((, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti)).

((2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574)).

3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese ((; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini)).

((3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione)).

4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi ((sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attivita' produttive)) conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.

((4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 e' pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it ed e' resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione.

4-ter. All'articolo 62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresi' essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali")).

Art. 24-bis

 

(( (Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni).))

 

((1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:

a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

b) limitatamente all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle societa' e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

3. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190".))

Art. 24-ter

 

(( (Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana).))

 

((1. Le regole tecniche previste per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, come definita dall'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, sono adottate con le modalita' previste dall'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo. Qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole tecniche per l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale possono essere dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

2. Al comma 1 dell'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole".))

Art. 24-quater

 

(( (Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni).))

 

((1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del presente decreto.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.))

Art. 24-quinquies

 

(( (Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni),))

 

((1. Il comma 2 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi".

2. Il comma 3 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato".

3. Il comma 3-bis dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' abrogato)).

Art. 25

(Semplificazione per i soggetti con invalidita')

((01. All'articolo 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "sia richiesto" sono inserite le seguenti: "da disabili sensoriali o")).

1. All'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "laurea in ingegneria" sono inserite le seguenti: ", ((nonche' dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidita' individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario)). La partecipazione del rappresentante ((di quest'ultima)) e' comunque a titolo gratuito".

2. All'articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita' della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4.".

3. All'articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "Il comune puo' inoltre stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune inoltre stabilisce"; dopo le parole: "n. 503, e" e' inserita la parola: "puo'".

4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola "novanta" e' sostituita dalla parola "quarantacinque";

2) le parole "ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151";

((2-bis) dopo le parole: "da un medico specialista nella patologia denunciata" sono inserite le seguenti: "ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate"));

b) al comma 3-bis dell'articolo 2, la parola "centottanta" e' sostituita dalla parola "novanta";

c) dopo il comma 3-ter dell'articolo 2, e' inserito il seguente comma: "3-quater . Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, e' autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS .".

5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta', le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

6. Ai minori titolari dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennita' di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche' ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore eta'((...)) le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

((6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilita' conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilita', e' di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) )).

7. All'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione" sono soppresse.

8. All'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo e' soppresso.

9. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' aggiunto in fine il seguente comma:

"2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.".

((9-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "se non versino in stato di disoccupazione e" sono soppresse)).

Art. 26

 

(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche)

 

1. All'articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purche' gia' utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorni di terapia.".

Art. 27

 

(Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria)

 

1. All'articolo 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole "di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie" sono aggiunte le seguenti: "((, anche nell'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria,)) nei limiti delle risorse del fondo stesso";

b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole "in misura definita in sede di contrattazione collettiva" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b)";

c) al comma 4, primo periodo, le parole " Per i contenuti" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti".

((1-bis. A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi e' fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilita' civile verso terzi (RCT) e per la responsabilita' civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).

3. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole " da quaranta" sono sostituite dalle seguenti: " da trenta".

4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di sanita' decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanita' e' ricostituito nella composizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

Art. 27-bis.

 

(( (Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie).))

 

((1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonche' ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, e' riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento e' subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilita' dell'istanza. La liquidazione degli importi e' effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravita' dell'infermita' derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entita', secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilita' annuale di bilancio.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 e' subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione e' effettuata al netto di quanto gia' percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.

3. La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.

4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)).

Art. 28

 

(( (Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria).))

 

((1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, e' ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Societa' per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).

TITOLO III
MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E
CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI
CAPO I
MISURE DI
CONTROLLO PREVENTIVO

Art. 29

 

(Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)

 

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 e' sostituito dai seguenti:

"52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria ((da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,)) e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta.".

2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attivita' indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.159 del 2011. ((In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione e' obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo)).

CAPO II
((MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE, SERVIZI E FORNITURE))

Art. 30

 

(Unita' operativa speciale per Expo 2015)

 

1. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una apposita Unita' operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. ((Per le finalita' di cui al presente comma l'Unita' operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.))

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta ai compiti attribuiti all'ANAC in conseguenza della soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici:

a) verifica, in via preventiva, la legittimita' degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonche', per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Societa' Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalita' sottoscritti con la Prefettura di Milano;

b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati gia' attribuiti alla soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9, dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri di accesso alla banca dati di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Il Presidente dell'ANAC puo' partecipare, altresi', alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

4.((All'attuazione del presente articolo)) si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC ((e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

Art. 31

 

(Modifiche all'Art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001)

 

1. Al comma 1, dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "Corte dei conti," sono inserite le seguenti "o all'Autorita' nazionale anticorruzione ((. . .)) (ANAC),"

Art. 32

 

(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione)

 

1. Nell'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ((ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale)), il Presidente dell'ANAC ((ne informa il procuratore della Repubblica e)), in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, ((comma 5)), lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente ((in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante)), alternativamente:

a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ((o della concessione));

b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ((o della concessione)).

2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita' dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica ((, al servizio o alla fornitura)) oggetto del contratto ((e comunque non oltre il collaudo)).

3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.

4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa e' considerata di pubblica utilita' ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.

5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ((ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorita' giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto)).

6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in apposito fondo e non puo' essere distribuito ne' essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ((ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva)).

8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma e' disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalita' di cui al comma 2, alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.

9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuita' di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.

Art. 33

 

(Parere su transazione di controversie)

 

1. La societa' Expo 2015 p.a. nel caso di transazione di controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, puo' chiedere che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 34

 

(Contabilita' speciale per Expo Milano 2015)

 

1. Gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalita', individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilita' della contabilita' speciale intestata al Commissario, nell'ambito delle spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015 ((, con l'obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell'Evento Expo Milano 2015 in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate)).

((1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

Art. 35

 

(Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa' o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta' o il controllo)

 

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalita' nell'attivita' amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, e' vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e societa' o enti esteri, per i quali, in virtu' della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non e' possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprieta' del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilita' della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica.

2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della societa' o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 36

 

(Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi)

 

1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il controllo dei flussi finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 e' attuato secondo le modalita' e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalita' di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonche' alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3.

2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.

3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto articolo 176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.

4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la medesima annualita' con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno 2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 37

 

(( (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera). ))

 

((1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006)).

TITOLO IV
MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E
L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
CAPO I
PROCESSO
AMMINISTRATIVO

Art. 38

 

(Processo amministrativo digitale)

 

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso.

((1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il comma 2-bis dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' sostituito dal seguente:

"2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica")).

Art. 39

 

(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)

 

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale ((degli elementi e)) delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».

2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarita' ((degli elementi e)) delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

((3-bis. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo e' soppresso)).

Art. 40

 

(Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)

 

1. All'articolo 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il giudizio, ferma la possibilita' della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi ((entro quarantacinque giorni)) dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando e' necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni. ((Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticita' di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, puo' essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello))";

b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne ((puo' subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore)). Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119";

c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio ((entro trenta giorni)) dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilita' di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

((2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione)).

Art. 41

 

(Misure per il contrasto all'abuso del processo)

 

1. All'articolo 26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ((comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati)).";

b) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria puo' essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.".

Art. 42

 

(Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo)

 

1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente:

« 17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo. ».

Art. 43

 

(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile)

 

1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalita' informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purche' sia garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrita' dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformita' ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i decreti di cui all'articolo 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1.

3. Il pubblico ministero contabile puo' effettuare, secondo le regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

CAPO II
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO
TELEMATICO

Art. 44

 

(Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali)

 

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.

2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;

b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

« 5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.».

c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, e' aggiunto il seguente:

«9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico. ».

Art. 45

 

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)

 

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

«Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.»;

b) all'articolo 133, secondo comma, le parole: "il dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza» ((ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325"));

c) all'articolo 207, secondo comma, le parole: "che le sottoscrive" sono soppresse.

((1-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 111, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando le comparse sono depositate con modalita' telematiche, il presente comma non si applica";

b) all'articolo 137, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalita' telematiche, il presente comma non si applica")).

Art. 45-bis

 

(( (Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalita' telematiche). ))

 

((1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il difensore deve altresi' indicare il proprio numero di fax".

2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-ter:

1) al comma 1, le parole: "dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2";

2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa";

b) dopo l'articolo 16-sexies e' inserito il seguente:

"Art. 16-septies. - (Tempo delle notificazioni con modalita' telematiche). - 1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".

3. All'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax e' eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax".

4. All'articolo 13, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, le parole: "Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile")).

Art. 46

 

(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)

 

1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "ovvero a mezzo di posta elettronica certificata" sono soppresse;

2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;

b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) e' soppressa;

c) all'articolo 7 dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;

((c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:

"1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis"));

d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.».

2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».

Art. 47

 

(Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione)

 

1. All'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo, le parole: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014».

Art. 48

 

(Vendita delle cose mobili pignorate con modalita' telematiche)

 

1. All'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma e' sostituito dal seguente:

«Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonche' il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 49

 

(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato)

 

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: "atto difensivo" sono aggiunte le seguenti: «; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria».

2. All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

« 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e' depositato presso l'ufficio.».

Art. 50

 

(Ufficio per il processo)

 

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-septies e' inserito il seguente:

" ART. 16-octies

 

(Ufficio per il processo)

 

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un piu' efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale ((dei laureati)) a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresi' parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

((1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonche' i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari)).

((2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "i tribunali ordinari," sono inserite le seguenti: "gli uffici requirenti di primo e secondo grado,";

2) il secondo periodo e' soppresso;

b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:

"11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio")).

Art. 50-bis

 

(( (Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98). ))

 

((1. Dopo il comma 8 dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono inseriti i seguenti:

"8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonche' i termini e le modalita' di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica")).

Art. 51

 

(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica)

 

1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno ((quattro)) ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.».

2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ((al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di cui ai commi da 1 a 4" sono sostituite dalle seguenti: "con modalita' telematiche";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): «Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

Art. 52

 

(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)

 

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:

« 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale. ((Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine)). Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;

b) dopo l'articolo 16-quinquies e' inserito il seguente:

" ART. 16-sexies

 

(Domicilio digitale)

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

« 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

b) all'articolo 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

c) all'articolo 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

« 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.».

Art. 53

 

(Norma di copertura finanziaria)

 

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;

b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85» sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;

c) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»;

d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»;

e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;

f) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;

g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;

h) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 168.»;

i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti: «euro 851».

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate ((di cui al presente capo)) e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 54

 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 giugno 2014

 

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Orlando, Ministro della giustizia Lanzetta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Alfano, Ministro dell'interno Guidi, Ministro dello sviluppo economico Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lorenzin, Ministro della salute Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato 1

 

(art. 1, comma 6)

(in milioni di euro)

=====================================================================
|                  |       |         |        |        |   2018 e   |
|    MINISTERO     | 2014  |  2015   |  2016  |  2017  | successivi |
+==================+=======+=========+========+========+============+
|MINISTERO         |       |         |        |        |            |
|DELL'ECONOMIA E   |       |         |        |        |            |
|DELLE FINANZE     |  355,7|    448,4|   504,5|   511,9|       523,6|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DELLO   |       |         |        |        |            |
|SVILUPPO ECONOMICO|   55,6|     88,5|    90,5|    83,6|        85,1|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DEL     |       |         |        |        |            |
|LAVORO E DELLE    |       |         |        |        |            |
|POLITICHE SOCIALI |   21,5|      7,0|     6,0|     6,0|         6,1|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DELLA   |       |         |        |        |            |
|GIUSTIZIA         |   13,5|     37,2|    47,5|    49,0|        50,5|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DEGLI   |       |         |        |        |            |
|AFFARI ESTERI     |   13,5|     25,2|    30,5|    31,3|        32,2|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO         |       |         |        |        |            |
|DELL'INTERNO      |   30,9|     58,9|    66,2|    68,0|        70,0|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO         |       |         |        |        |            |
|DELL'AMBIENTE E   |       |         |        |        |            |
|DELLA TUTELA DEL  |       |         |        |        |            |
|TERRITORIO E DEL  |       |         |        |        |            |
|MARE              |    2,9|      6,7|     8,5|     8,7|         8,9|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DELLE   |       |         |        |        |            |
|INFRASTRUTTURE E  |       |         |        |        |            |
|DEl TRASPORTI     |  113,0|    165,0|   170,0|   163,7|       165,7|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DELLA   |       |         |        |        |            |
|DIFESA            |   89,5|    254,6|   362,7|   373,6|       382,9|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DELLE   |       |         |        |        |            |
|POLITICHE AGRICOLE|       |         |        |        |            |
|ALIMENTARI E      |       |         |        |        |            |
|FORESTALI         |   11,1|      8,4|     9,2|     9,5|         9,7|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DELLA   |       |         |        |        |            |
|SALUTE            |    2,8|      4,2|     4,6|     4,7|         4,9|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|TOTALE            |  710,0|  1.104,0| 1.300,1| 1.309,9|     1.339,6|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
 

Decreto 82761 del 20 giugno 2014

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Fondo   di   solidarieta'   per   il   sostegno   dell'occupabilita',
dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.  (Decreto
n. 82761). (14A07681)

(GU n.236 del 10-10-2014)

 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
 
                           di concerto con
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Visto l'art. 3  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  volto  ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa  in
materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di  rapporto
di  lavoro  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione   dell'attivita'
lavorativa per le  cause  previste  dalla  normativa  in  materia  di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
  Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che
modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28
giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99,  che  modifica
ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato  art.  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti
dalla  normativa  in  materia  d'integrazione   salariale,   che   si
costituiscano, previa  stipula  di  accordi  collettivi  e  contratti
collettivi, anche  intersettoriali,  da  parte  delle  organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'  rappresentative  a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la  finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in  costanza  di  rapporto  di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa
per le cause previste dalla  normativa  in  materia  di  integrazione
salariale ordinaria o straordinaria;
  Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3  della  legge
28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi  di
cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;
  Visto, in particolare,  il  comma  42  del  citato  art.  3,  della
medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come  modificato  dall'art.  7,
comma 5, lettera c), punto 5, del decreto-legge n. 76 del  28  giugno
2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, nella  parte  in  cui
prevede che la disciplina dei  fondi  di  solidarieta'  istituiti  ai
sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n.  92  e  successive
modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del Lavoro e  delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi,  da  stipulare
tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale;
  Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3,  della  legge
28 giugno 2012, n. 92,  che  prevede  che  l'entrata  in  vigore  dei
decreti di cui al menzionato comma 42 determinino  l'abrogazione  del
decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto il decreto n. 157 del 28 aprile 2000, del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, adottato ai sensi del predetto  art.  2,  comma  28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo
di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e  riqualificazione  professionale  del  personale  del
credito cooperativo;
  Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato in  data  30  ottobre
2013  tra  Federcasse,  Dircredito,  Fabi,   Fiba/Cisl,   Fisac/Cgil,
Sincra/Ugl Credito, Uilca - Uil Credito e Assicurazioni, con  cui  in
attuazione delle disposizioni di legge  sopra  richiamate,  e'  stato
convenuto di adeguare e  modificare  il  Regolamento  istitutivo  del
Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione  professionale  del  personale
del credito cooperativo alle disposizioni di  cui  all'art.  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92;
  Visto il successivo accordo  del  13  novembre  2013,  sottoscritto
dalle medesime parti stipulanti l'accordo del 30 ottobre 2013, con il
quale sono state apportate modifiche al  precedente  accordo  del  30
ottobre 2013;
  Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto  n.
157 del 28 aprile 2000 con quanto convenuto negli accordi citati  del
30 ottobre  2013  e  del  13  novembre  2013  in  applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
 
                       Costituzione del Fondo
 
  1.  E'  istituito  presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale il «Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita',
dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo»
che continua la gestione del Fondo di solidarieta'  per  il  sostegno
del  reddito,  dell'occupazione  e  della   riconversione   e   della
riqualificazione professionale del personale del credito  cooperativo
gia' istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 28 legge  n.
662/1996, che viene adeguato alla normativa dell'art. 3  della  legge
n. 92/2012.
  2. Il Fondo non  ha  personalita'  giuridica  e  gode  di  autonoma
gestione  finanziaria  e  patrimoniale  presso  l'INPS,   del   quale
costituisce gestione.
  3. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente Documento di Economia e Finanza e  relativa  Nota
di  aggiornamento,  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento  in
corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.

                               Art. 2
                         Finalita' del Fondo
 
  1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che nei confronti dei
lavoratori    dipendenti    dalle    aziende     gia'     rientranti,
indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati,  nel  campo  di
applicazione di cui all'art. 2 decreto  del  ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia  e
delle finanze 28 aprile 2000, n. 157, nell'ambito  e  in  connessione
con  processi  di  ristrutturazione,  di  situazioni  di  crisi,   di
riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o  sospensione
temporanea di attivita' o di lavoro:
  a)   favoriscano   il   mutamento   e   il    rinnovamento    delle
professionalita';
  b) realizzino politiche attive per il sostegno  dell'occupabilita',
dell'occupazione e del reddito.

                               Art. 3
                      Amministrazione del Fondo
 
  1. Il Fondo e' gestito da un Comitato  amministratore  composto  da
cinque esperti designati da Federcasse  e  cinque  esperti  designati
dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, con  Federcasse,
il CCNL di Categoria  per  le  Banche  di  Credito  Cooperativo/Casse
rurali in possesso di specifica competenza e  pluriennale  esperienza
in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali nonche'  da  due  rappresentanti
con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente,   rispettivamente   del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  2. Per la validita' delle  sedute  e'  necessaria  la  presenza  di
almeno  sette  componenti  del  Comitato,  aventi  diritto  al   voto
deliberativo.
  3. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso  tra  i
propri membri con criterio di alternanza tra la parte datoriale e  la
parte sindacale.
  4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale  dell'INPS,   nonche'   il   direttore   generale
dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
  5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni,  e,  in
ogni caso, fino al  giorno  d'insediamento  del  nuovo  Comitato.  La
nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte  consecutive.
Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica,  per
qualunque causa, uno  o  piu'  componenti  del  comitato  stesso,  si
provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro
componente designato, secondo le modalita' di  cui  al  comma  1.  Il
periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo  componente  cosi'
designato, ove pari o superiore a 12 mesi, viene considerato come  un
mandato intero ai fini del raggiungimento del limite di quattro  anni
di cui al primo periodo del presente comma. Il periodo effettuato dal
componente cessato, se superiore ai 12 mesi, sara'  considerato  come
un mandato  intero  ai  fini  del  limite  di  quatto  anni  e  della
consecutivita' della nomina di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma.
  6. Le organizzazioni sindacali di cui  al  comma  1  provvedono  ad
effettuare le  designazioni  di  propria  competenza  sulla  base  di
criteri di rotazione.
  7.  Ai  componenti  del  Comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' o rimborso spese.
  8. Le deliberazioni del  Comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza dei presenti e,  in  caso  di  parita'  nelle  votazioni,
prevale il voto del Presidente.
  9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato  puo'  essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita',  da  parte  del
Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento  di  sospensione  deve
essere adottato nel termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata,  al  Presidente
dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5,  del
decreto  legislativo  30  giugno   1994,   n.   479,   e   successive
modificazioni; entro tre  mesi,  il  Presidente  stabilisce  se  dare
ulteriore corso  alla  decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale
termine la decisione diviene esecutiva.
  10. Al fine di garantire la continuita' dell'azione  amministrativa
e gestionale del Fondo nella fase transitoria e di adeguamento  della
disciplina di cui alla legge 28 giugno  2012,  n.  92,  e  successive
modifiche e integrazioni, i componenti  del  comitato  amministratore
previsto dall'art. 3 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  del  28  aprile  2000,  n.  157,  in  carica  alla  data  di
pubblicazione   in   Gazzetta   Ufficiale   del   presente   decreto,
continueranno a svolgere  i  rispettivi  incarichi  fino  alla  prima
costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.
  11. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 28 giugno  2012,  n.
92, gli oneri di amministrazione derivanti  all'INPS  dall'assunzione
della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti
dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a  carico
del  Fondo  e  vengono  finanziati  nell'ambito  della  contribuzione
dovuta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di  gestione  sono  a
carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli
all'Istituto distintamente.
  12. Il Fondo opera nel  rispetto  del  principio  del  bilancio  in
pareggio.

                               Art. 4
            Compiti del Comitato amministratore del Fondo
 
  1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:
  a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal  consiglio  di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci  annuali  della  gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui
bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
  b) presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni  basato
sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente  Documento
di economia  e  finanza  e  relativa  Nota  di  aggiornamento,  fermo
restando  l'obbligo  di   aggiornamento   in   corrispondenza   della
presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine  di  garantire
l'equilibrio dei saldi di bilancio;
  c) sulla base del bilancio di previsione a otto anni, di  cui  alla
precedente lettera b), con propria  delibera  proporre  modifiche  in
relazione all'importo delle prestazioni o alla  misura  dell'aliquota
di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed  adeguate.
Le modifiche  sono  adottate,  anche  in  corso  d'anno,  secondo  la
normativa vigente, verificate le compatibilita'  finanziarie  interne
al Fondo, sulla base della proposta del comitato;
  d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  delle
prestazioni e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
degli istituti previsti dal regolamento in conformita' alle regole di
precedenza e turnazione di cui all'art. 9 e all'art. 12 , comma 6;
  e) deliberare, sentite le parti nazionali, le regole di  precedenza
e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun
datore di lavoro per le prestazioni di cui all'art. 10 e all'art.  12
del presente decreto;
  f)  fare  proposte  in  materia   di   contributi,   interventi   e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3,  commi  6  e  29  della
legge 28 giugno 2012, n.  92,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
successivo comma 30 del medesimo art. 3, al  fine  di  assicurare  il
pareggio di bilancio;
  g)   vigilare   sulla   corretta    affluenza    dei    contributi,
sull'erogazione delle prestazioni e sull'ammissione agli  interventi,
nonche' sull'andamento  della  gestione,  studiando  e  proponendo  i
provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del  Fondo,  nel
rispetto del criterio di massima economicita';
  h)  decidere,  in  unica  istanza,  sui  ricorsi  in   materia   di
contributi, prestazioni e su ogni altra materia di competenza;
  i) assolvere ad ogni altro compito che sia  ad  esso  demandato  da
leggi o regolamenti;
  l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non
cumulabilita' di cui all'art. 11;
  m) non erogare prestazioni in carenza di disponibilita',  concedere
interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie
ed entro il limite  delle  risorse  gia'  acquisite,  secondo  quanto
previsto dall'art. 3, commi 26 e 27, legge 92/2012.

                               Art. 5
                             Prestazioni
 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2:
    a) in via ordinaria:
  1)  a  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi  di
riconversione o riqualificazione professionale, a livello  aziendale,
provinciale, regionale o interregionale, anche in  concorso  con  gli
appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione;
  2)  al  finanziamento  di  specifiche  prestazioni  a  favore   dei
lavoratori interessati  da  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o  da
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per  cause  previste
dalla legislazione  vigente  in  materia  di  integrazione  salariale
ordinaria o straordinaria, e anche  in  concorso  con  prestazioni  o
strumenti  di  sostegno  e/o  previsti  da  accordi   collettivi   di
categoria;
  3)  al  finanziamento  di  specifiche  prestazioni  a  favore   dei
lavoratori  interessati  da  riduzione  dell'orario  di   lavoro   in
applicazione  di  contratti  di  solidarieta'  espansivi   ai   sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
    b) in via straordinaria, all'erogazione di  assegni  straordinari
per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento  della
contribuzione correlata, di cui all'art. 3, comma 34, della legge  n.
92 del 28 giugno 2012, riconosciuti ai lavoratori ammessi  a  fruirne
nel  quadro  dei  processi   di   agevolazione   all'esodo.   Qualora
l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica  soluzione,
l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente  al  60%
del valore attuale, calcolato  secondo  il  tasso  ufficiale  BCE  di
riferimento alla data di  decorrenza  della  prestazione,  di  quanto
sarebbe spettato, esclusa la contribuzione  correlata,  che  pertanto
non verra' versata, se  detta  erogazione  fosse  avvenuta  in  forma
rateale.
    c)  in  via  emergenziale,  all'erogazione,  nei  confronti   dei
lavoratori in esubero non  aventi  i  requisiti  per  l'accesso  alle
prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente  comma,
dei trattamenti di cui all'art. 12 del  presente  decreto,  anche  al
fine di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, integrativa  rispetto  all'Assicurazione  Sociale
per l'Impiego (ASpI).
  2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di
cui all'art. 2.
  3. Gli assegni  straordinari  per  il  sostegno  del  reddito  sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore
di  lavoro  e  fino  alla  decorrenza  dei  trattamenti  di  pensione
anticipata  o  di  vecchiaia  a  carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria,  a  favore  dei  lavoratori  che  maturino  i  predetti
requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi,
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si deve
tener conto della complessiva anzianita' contributiva  rilevabile  da
apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
  5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al  precedente
comma 1, lettera a) punto 2), lettere b) e c), dovuta alla competente
gestione assicurativa obbligatoria.

                              Art. 6
                            Finanziamento
 
  1. Per le prestazioni di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a)  e
lettera c) e' dovuto al Fondo:
  a) un contributo ordinario dello 0,36%, di cui due terzi  a  carico
del datore di lavoro e un terzo a carico  dei  lavoratori,  calcolato
sulla retribuzione  imponibile  ai  fini  previdenziali  di  tutti  i
lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con  contratto  a  tempo
indeterminato;
  b) un contributo addizionale, a carico del  datore  di  lavoro,  in
caso di fruizione delle prestazioni  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera a) punti 2 e  3  nella  misura  dell'1,  5%  calcolato  sulle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali  perse  dai  lavoratori
interessati dalle prestazioni.
  2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario  sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione  degli  stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
  3. Per la prestazione straordinaria di cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera b) e' dovuto, da parte del datore  di  lavoro  un  contributo
straordinario,  relativo  ai   soli   lavoratori   interessati   alla
corresponsione degli assegni medesimi, in  misura  corrispondente  al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e  della
contribuzione correlata.
  4. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di
provvedere autonomamente al versamento del  contributo  straordinario
di cui al comma 3, ferma restando la sua obbligazione  nei  confronti
del Fondo, puo' essere surrogato nel versamento del citato contributo
di solidarieta' da altri datori di lavoro, destinatari dei  contratti
collettivi nazionali di lavoro  stipulati  dalle  parti  nazionali  e
indicati da Federcasse al Fondo e alle organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.
  5. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo e  di
cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e  straordinari,  si
applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di   contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di  quelle  relative  agli
sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall'art. 3,  comma  25,
della legge 92/2012 e l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.

                               Art. 7
                      Accesso alle prestazioni
 
  1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' subordinato:
  a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
1), all'espletamento delle  procedure  contrattuali  previste  per  i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
  b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
2), all'espletamento delle  procedure  contrattuali  previste  per  i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero
determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle
legislative laddove espressamente previste;
  c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
3),  all'espletamento  delle  procedure  contrattuali  e   di   legge
finalizzate ad incrementare gli organici, prevedendo una  programmata
riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione e la contestuale
assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale;
  d) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e  c),
all'espletamento delle procedure  contrattuali  e  preventive  per  i
processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
  2. L'accesso  alle  prestazioni  di  cui  all'art.  5  e'  altresi'
subordinato alla condizione che le  procedure  sindacali  di  cui  al
comma 1 si concludano con accordo  aziendale  nell'ambito  del  quale
siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere b),  c)
e d) una  pluralita'  di  strumenti  secondo  quanto  indicato  dagli
accordi collettivi di categoria vigenti in materia  di  processi  che
modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero  determinano
la riduzione dei livelli occupazionali e dalla legislazione vigente.
  3.  Nei  processi  che  determinano  la   riduzione   dei   livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui all'art. 5, comma 1, lettera
b), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5,  comma
1, lettera a), punti 1), 2) e art. 5, comma 1, lettera c).
  4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera  a),  punto
2), lettere b) e c), nell'ambito dei  processi  di  cui  all'art.  2,
possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di  legge
e di contratto applicabili alla categoria.

                               Art. 8
              Individuazione dei lavoratori in esubero
 
  1. Ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  1,  legge  23
luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in  esubero,  ai
fini del presente  decreto,  concerne,  in  relazione  alle  esigenze
tecnico  -  produttive  e  organizzative  del  complesso   aziendale,
anzitutto il personale che, alla data stabilita  per  la  risoluzione
del rapporto di lavoro,  sia  in  possesso  dei  requisiti  di  legge
previsti per aver diritto alla pensione anticipata  o  di  vecchiaia,
anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
  2. L'individuazione degli  altri  lavoratori  in  esubero  ai  fini
dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5,  comma
1, lettera b), avviene adottando, in  via  prioritaria,  il  criterio
della  maggiore  prossimita'  alla  maturazione   dell'accesso   alla
pensione  a  carico  dell'assicurazione  generale   obbligatoria   di
appartenenza, ovvero della maggiore eta'
  3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il  numero  dei
lavoratori in possesso dei suddetti requisiti  risulti  superiore  al
numero  degli  esuberi,  si  favorisce,  in   via   preliminare,   la
volontarieta' che va esercitata dagli interessati nei termini e  alle
condizioni aziendalmente concordate e ove ancora risultasse superiore
il numero dei lavoratori in  possesso  dei  requisiti  di  cui  sopra
rispetto al numero degli esuberi,  si  tiene  conto  dei  carichi  di
famiglia.

                               Art. 9
                 Criteri di precedenza e turnazione
 
  1. L'accesso dei  soggetti  di  cui  all'art.  2  alle  prestazioni
ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti  1,  2  e  3,
avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del
principio della proporzionalita' delle erogazioni.
  2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5,  comma
1, lettera a), formulate nel rispetto delle procedure e  dei  criteri
individuati all'art. 7, sono prese in esame su base  trimestrale  dal
Comitato amministratore, che delibera gli interventi secondo l'ordine
cronologico di presentazione  delle  domande  e  tenuto  conto  delle
disponibilita' del Fondo. Le domande di accesso alle  prestazioni  di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, non possono  riguardare
interventi superiori ai dodici mesi.
  3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera  a),  punto  1,  l'intervento  e'  determinato,  per  ciascun
trimestre  di  riferimento,  in  misura  non  superiore  alla   meta'
dell'ammontare  dei  contributi   ordinari   dovuti   nel   trimestre
precedente dalla stessa azienda, tenuto conto degli oneri di gestione
e amministrazione e al netto delle prestazioni, di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettera a), punto 1 gia' deliberate.
  4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 2 o punto 3), ovvero nei casi di ricorso  congiunto
alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,
ovvero di cui  all'art.  5,  comma  1,  lettera  a),  punti  1  e  3,
l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi  ordinari
dovuti nel trimestre precedente  dall'azienda  stessa,  tenuto  conto
degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di  cui
all'art. 5 comma 1 lettera a punti 1, 2 e 3 gia' deliberate.
  5. Nei casi in cui la misura dell'intervento  ordinario,  ai  sensi
dell'art. 10, risulti superiore ai limiti individuati  ai  precedenti
commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di
lavoro  secondo  le  modalita'  stabilite   dall'Inps   con   propria
circolare.
  6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui  all'art.  5,
comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, da parte dello stesso datore  di
lavoro,   possono   essere   prese    in    esame    subordinatamente
all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di  lavoro
aventi titolo di precedenza.
  7. I soggetti di cui all'art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie
di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e che abbiano conseguito  gli
obiettivi prefissati  con  l'intervento  del  Fondo,  possono  essere
chiamate a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme  di
intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni  fruite
tramite  finanziamenti  ottenuti  dagli  appositi  Fondi   nazionali,
dell'Unione Europea o della cooperazione, mediante un piano  modulato
di restituzione.

                               Art. 10
                    Prestazioni: criteri e misure
 
  1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  a)  punto  1,  il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi   formativi    di    riconversione    o    riqualificazione
professionale,  e'  pari  alla  corrispondente   retribuzione   lorda
percepita dagli interessati, ridotto  dall'eventuale  concorso  degli
appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione.
  2. L'importo dell'assegno ordinario e'  pari  alla  prestazione  di
integrazione salariale, con  i  relativi  massimali,  ridotta  di  un
importo pari ai contributi  previsti  dall'art.  26  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilita'  del
Fondo. Nel caso di sospensione temporanea  dell'attivita'  di  lavoro
con ricorso all'ASpI, ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge  n.
92 del 28 giugno 2012, e subordinatamente al possesso  da  parte  dei
lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, legge
n. 92/2012, qualora il predetto assegno ordinario a carico del  Fondo
sia inferiore  al  20%  dell'importo  dell'indennita'  stessa,  detto
assegno viene determinato in tale misura.
  3. Per l'accesso alle prestazioni  ordinarie  di  cui  all'art.  5,
comma 1,  lettera  a),  punto  2),  le  riduzioni  o  le  sospensioni
temporanee dell'attivita' lavorativa devono avere una durata  massima
non superiore alle durate massime previste dall'art. 6, commi 1, 3  e
4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti
all'utilizzo  in  via  continuativa  dell'istituto  dell'integrazione
salariale
  4. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro di cui  all'art.  5,
comma  1,  lettera  a),  punto  3),  il  Fondo  eroga  ai  lavoratori
interessati un assegno ordinario per il sostegno al reddito calcolato
nella misura dell'80% della retribuzione lorda  mensile  che  sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non  prestate,  le  quali
non possono essere complessivamente superiori al 60%  dell'orario  di
lavoro  settimanale  previsto  dal   CCNL   di   categoria,   normata
dall'accordo di cui  all'art.  7,  comma  2,  ridotto  dell'eventuale
concorso  degli  appositi  strumenti  di  sostegno   previsti   dalla
legislazione  vigente  o  dalla  contrattazione  collettiva,  secondo
criteri e modalita' in atto per la cassa  integrazione  guadagni  per
l'industria in quanto compatibili. Detto assegno viene erogato per la
durata massima di 24 mesi,  prorogabili  per  ulteriori  12  mesi,  e
comunque nel limite complessivo di 36 mesi nel quinquennio.
  5. La misura degli assegni di cui ai precedenti commi 2,  3,  e  4,
considerata in concorso con le prestazioni  di  sostegno  al  reddito
pubbliche o di categoria, non potra' essere comunque superiore ad  un
importo che assicuri al lavoratore un importo eccedente  l'80%  della
retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore  stesso
per le ore o per le giornate non lavorate.
  6. Durante il periodo di riduzione  dell'orario  o  di  sospensione
temporanea  del  lavoro,  l'erogazione  degli  assegni  di   cui   ai
precedenti commi 2, 3 e 4  e'  subordinata  alla  condizione  che  il
lavoratore destinatario non svolga attivita' lavorativa in favore  di
soggetti terzi, fatta salva la prestazione di  lavoro  accessorio  di
cui agli articoli 70 e ss. del d.lgs. 276/2003. Resta comunque  fermo
quanto previsto dalle normative  vigenti  in  materia  di  diritti  e
doveri del personale.
  7.  La  retribuzione  mensile   dell'interessato   utile   per   la
determinazione dell'assegno ordinario e per la paga oraria di cui  ai
commi 1, 2 e 4 e' la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
  8. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo  eroga
un assegno straordinario di sostegno al  reddito  il  cui  valore  e'
pari:
    a)  per  i  lavoratori  che  possono   conseguire   la   pensione
anticipata, alla somma dei seguenti importi:
  1)  l'importo  netto  del   trattamento   pensionistico   spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria, alla data di cessazione del
rapporto di lavoro compresa la quota di pensione calcolata sulla base
della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
  2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
    b) Per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di
vecchiaia  prima  di  quella  anticipata,  alla  somma  dei  seguenti
importi:
  1)  l'importo  netto  del   trattamento   pensionistico   spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione  del
rapporto di lavoro, compresa la quota  di  pensione  calcolata  sulla
base della contribuzione mancante per il  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia;
  2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
  9. Nei casi di cui al comma 8, il  versamento  della  contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei  requisiti  minimi  richiesti
per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia;
l'assegno straordinario, esclusa pertanto la  predetta  contribuzione
correlata, e' corrisposto sino  alla  fine  del  mese  antecedente  a
quello previsto per la erogazione della pensione  fermo  restando  il
limite del periodo massimo di 60 mesi di cui all'art. 5, comma 3.
  10. Il Fondo provvede anche al versamento alla competente  gestione
assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi
di erogazione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma  1,  lettera
a), punti 2 e 3.
  11. La contribuzione correlata, per le prestazioni di cui  all'art.
5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), nonche'  di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettera b), e' calcolata ai sensi  dell'art.  3,  comma  34,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  12.  Le  somme  occorrenti  alla  copertura   della   contribuzione
correlata,  nei  casi  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o   di
sospensione  temporanea  dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per  i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il  sostegno  al
reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a  carico  del
Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
  13. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione  correlata
sono corrisposti  previa  rinuncia  esplicita  al  preavviso  e  alla
relativa  indennita'  sostitutiva,  nonche'  ad  eventuali  ulteriori
benefici   previsti   dalla   contrattazione   collettiva,   connessi
all'anticipata risoluzione del rapporto  per  riduzione  di  posti  o
soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
  14. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso
sia superiore  all'importo  complessivo  degli  assegni  straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre  che
abbia formalmente effettuato la rinuncia al  preavviso,  in  aggiunta
agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di  importo  pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
  15. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da  entrambi
i benefici.

                               Art. 11
            Cumulabilita' della prestazione straordinaria
 
  1.  Gli  assegni  straordinari  di   sostegno   al   reddito   sono
incompatibili  con  i  redditi  da  lavoro  dipendente  o   autonomo,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, nei limiti della legislazione vigente.
  2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma  1,
cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al
reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati.
  3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono  cumulabili
nei limiti delle previsioni della legislazione vigente.
  4. Qualora il cumulo tra detti redditi  e  l'assegno  straordinario
dovesse  superare  il  predetto  limite,   si   procedera'   ad   una
corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
  5. La  base  retributiva  imponibile,  considerata  ai  fini  della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta  in  misura
pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti figurativi.
  6.  E'  fatto  obbligo  al  lavoratore  che  percepisce   l'assegno
straordinario  di  sostegno  al  reddito,  nell'atto  dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore
di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di  successivi  rapporti  di
lavoro dipendenti o autonomi, con  specifica  indicazione  del  nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata.
  7. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma  6,  il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata.

                               Art. 12
                        Sezione emergenziale
 
  1. Il Fondo provvede, in via emergenziale:
  a) al finanziamento, per la durata massima di 24 mesi, di specifici
trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori licenziati
e non destinatari delle prestazioni straordinarie di cui all'art.  5,
comma 1, lettera b), subordinatamente al permanere  della  condizione
di disoccupazione involontaria, anche in concorso con  prestazioni  o
strumenti  di  sostegno  eventualmente  previsti  dalla  legislazione
vigente;
  b) al finanziamento, per un  massimo  di  12  mesi,  a  favore  dei
predetti lavoratori e su loro richiesta,  di  programmi  di  supporto
alla ricollocazione professionale, definiti dall'accordo  di  cui  al
successivo comma 2, ridotto dell'eventuale  concorso  degli  appositi
fondi nazionali, dell'Unione europea o della cooperazione.
  2. L'accesso alle  prestazioni  di  cui  al  presente  articolo  e'
condizionato dall'espletamento delle vigenti  procedure  contrattuali
di prevenzione dei conflitti collettivi e di  legge  previste  per  i
processi che determinano  la  riduzione  dei  livelli  occupazionali,
nonche' all'ulteriore condizione che queste ultime si concludano  con
accordo aziendale.
  3. L'assegno emergenziale e' calcolato nelle seguenti misure:
  a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda  mensile  spettante
al lavoratore, con la riduzione di  un  importo  pari  ai  contributi
previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n.  41,  che  non
sono dovuti, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.252  lordi
mensili  se  la  retribuzione  tabellare  annua  dell'interessato  e'
inferiore ad Euro 38.000;
  b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda  mensile  spettante
al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare  annua  compresa
tra Euro 38. 000 ed Euro 53.000, con un massimale pari ad un  importo
di Euro 3.029 lordi mensili;
  c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda  mensile  spettante
al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua  superiore
ad Euro 53.000, con un massimale pari ad un  importo  di  3.523  euro
lordi mensili.
  La misura del predetto assegno e' ridotta in  caso  di  ricorso  al
trattamento ASpI, per tutta la  durata  di  percezione  e  in  misura
corrispondente al valore lordo della  prestazione.  L'erogazione  del
predetto assegno e' comunque soggetta alle regole  di  sospensione  e
decadenza dal trattamento previste per l'ASpI.
  4. Il  Fondo  provvede  anche  al  versamento  della  contribuzione
correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile
spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa
obbligatoria. E' escluso il versamento della contribuzione  correlata
per tutto il periodi di percezione da parte del lavoratore dell'ASpI.
  5. Per le prestazioni di cui al presente  articolo  e'  dovuto,  da
parte del  datore  di  lavoro,  un  contributo  emergenziale  il  cui
ammontare e' pari alla meta'  delle  prestazioni,  comprensive  della
correlata contribuzione, deliberate dal Fondo.
  6. Le domande di accesso di cui al comma 1, sono prese in esame dal
Comitato,   su   base   trimestrale,   in   ordine   cronologico   di
presentazione, tenuto conto delle disponibilita' del Fondo.
  7. Hanno comunque diritto di precedenza le  domande  presentate  da
aziende nei casi di dichiarazione di fallimento,  di  emanazione  del
provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa   ovvero   di
sottoposizione   all'amministrazione   straordinaria    qualora    la
continuazione dell'attivita' non sia disposta o sia cessata.
  8. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di
provvedere autonomamente al versamento del contributo emergenziale di
cui al comma 5, ferma restando la sua obbligazione nei confronti  del
Fondo, puo' essere surrogato nel versamento del citato contributo  da
altri  datori  di  lavoro,  destinatari  dei   contratti   collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle parti  nazionali  e  indicati  da
Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali  dei  lavoratori
rappresentate nel Fondo stesso.

                              Art. 13
                        Contributi sindacali
 
  I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario  di  sostegno
al reddito hanno facolta' di versare i contributi sindacali a  favore
delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti
collettivi vigenti di cui al presente decreto in  forza  di  apposita
clausola inserita nel documento di  rinuncia  del  preavviso  di  cui
all'art. 10.

                               Art. 14
 
 
                            Norme finali
 
  1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto,  si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012,  n.  92  e
successive modifiche ed integrazioni.
  2. Il Fondo continuera' ad erogare secondo le regole  pregresse  le
prestazioni gia' deliberate alla data di pubblicazione  del  presente
decreto, in relazione alle quali rimangono  confermati  gli  obblighi
contributivi connessi alle predette prestazioni.
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 20 giugno 2014
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali
                                                     Poletti          
 
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
          Padoan

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 4081

  

Decreto Interministeriale 83486 del 28 luglio 2014

Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell' articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 83486). (14A08168)

(GU n.247 del 23-10-2014)

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; Visto, in particolare, il comma 42 del citato art. 3, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 7, comma 5, lettera c), punto 5, del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 99, nella parte in cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l'entrata in vigore dei decreti di cui al menzionato comma 42 determinino l'abrogazione del decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto n. 158 del 28 aprile 2000 e successive modifiche e integrazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del predetto art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito; Visti gli accordi sindacali nazionali stipulato in data 20 dicembre 2013 tra ABI e DIRCREDITO FD, FABI, FIBA - CISL, FISAC - CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e Unita' Sindacale FALCRI - SILCEA, con cui in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di adeguare e modificare il Regolamento del Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n. 158 del 28 aprile 2000 con quanto convenuto negli accordi citati del 20 dicembre 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Decreta:

Art. 1 Costituzione del Fondo

1. Il Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, gia' istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 28 legge n. 662/1996 viene adeguato alla normativa dell'art. 3 della legge n. 92/2012.

2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione dell'INPS all'interno del quale gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 92/2012, gli oneri di amministrazione derivanti dall'assunzione della gestione da parte dell'INPS, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono e finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.

                               Art. 2 
                         Finalita' del Fondo 
 
  1. Il Fondo ha lo scopo di attuare  interventi  nei  confronti  dei
lavoratori delle aziende, gia' rientranti nell'ambito di applicazione
definito dall'art. 2 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze del 28 aprile 2000, n. 158, ivi comprese quelle facenti parte
di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno  di
quindici dipendenti che, nell'ambito e in connessione con processi di
ristrutturazione o di  situazioni  di  crisi  o  di  riorganizzazione
aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o lavoro, sono
volti a: 
    a) assicurare ai lavoratori non coperti  dalla  disciplina  della
cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, una tutela in costanza
di  rapporto  di  lavoro  nei  casi  di   riduzione   o   sospensione
dell'attivita' lavorativa  per  cause  previste  dalla  normativa  in
materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
    b) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione  del
rapporto di lavoro, integrativa  rispetto  all'assicurazione  sociale
per l'impiego; 
    c) prevedere assegni straordinari per  il  sostegno  al  reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi di  agevolazione  all'esodo,  ai
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
    d)  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea. 
                               Art. 3 
                      Amministrazione del Fondo 
  1. Il Fondo e' gestito da un Comitato  amministratore  composto  da
cinque esperti designati da ABI  e  cinque  esperti  designati  dalle
Organizzazioni  Sindacali  stipulanti,  il  verbale  di  accordo   20
dicembre 2013, in possesso  di  specifica  competenza  e  pluriennale
esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  nonche'  da  due
funzionari con qualifica non inferiore a dirigente in rappresentanza,
rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di oltre
la meta' dei componenti del Comitato, aventi diritto al voto. 
  3. Il Presidente ed il vice presidente del Comitato sono eletti dal
Comitato stesso tra i propri membri. 
  4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale  dell'INPS,   nonche'   il   direttore   generale
dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 
  5. I componenti del comitato durano in carica  quattro  anni  e  in
ogni caso fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. Nel caso
in cui durante  il  mandato  vengano  a  cessare  dall'incarico,  per
qualunque causa, uno o piu' componenti del Comitato, si provvede alla
loro  sostituzione  con  altro  componente  designato,   secondo   le
modalita' di cui al comma 1. In caso di assenza ingiustificata a  tre
riunioni consecutive il Comitato, su proposta  del  Presidente,  puo'
deliberare  la  decadenza  del   componente.   Fino   alla   relativa
sostituzione il componente decaduto non e' computato ai fini  di  cui
al comma 1. 
  6. Le organizzazioni sindacali di cui  al  comma  1  provvedono  ad
effettuare le designazioni  di  propria  competenza  sulla  base  del
criterio di maggiore rappresentativita'. 
  7.  Ai  componenti  del  Comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' o rimborso spese. 
  8. Le deliberazioni del  Comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza dei presenti e,  in  caso  di  parita'  nelle  votazioni,
prevale il voto del Presidente. 
  9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato  puo'  essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita',  da  parte  del
direttore generale dell'INPS. Il provvedimento  di  sospensione  deve
essere adottato nel termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata,  al  Presidente
dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5,  del
decreto  legislativo  30  giugno   1994,   n.   479,   e   successive
modificazioni; entro tre  mesi,  il  Presidente  stabilisce  se  dare
ulteriore corso  alla  decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale
termine la decisione diviene esecutiva. 
  10. Al fine di garantire la continuita' dell'azione  amministrativa
e gestionale del Fondo nella fase  transitoria  di  adeguamento  alla
disciplina di cui alla legge n. 92/2012,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  i  componenti  del  Comitato  amministratore  previsto
dall'art. 3 del decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
del 28 aprile 2000, n. 158, in carica alla data di  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a  svolgere  i
rispettivi  incarichi  fino  alla  prima  costituzione  del  Comitato
amministratore di cui al presente articolo. 
                               Art. 4 
            Compiti del Comitato amministratore del Fondo 
  1. Il Comitato amministratore del Fondo deve: 
    a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci  annuali  della  gestione,
preventivo e  consuntivo,  corredati  da  una  propria  relazione,  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
    b) predisporre bilanci tecnici di previsione a otto  anni  basati
sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente  Documento
di economia e  finanza,  e  relativa  nota  di  aggiornamento,  fermo
restando  l'obbligo  di   aggiornamento   in   corrispondenza   della
presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine  di  garantire
l'equilibrio dei saldi di bilancio; 
    c) sulla base del bilancio di previsione  a  otto  anni,  nonche'
degli accordi intercorsi tra le parti firmatarie  degli  accordi  del
settore del credito,  proporre  modifiche  in  relazione  all'importo
delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di  contribuzione  tali
da garantire risorse continuative  ed  adeguate.  Le  modifiche  sono
adottate,  anche  in  corso  d'anno,  con  decreto  direttoriale  dei
Ministeri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  dell'economia  e
finanze; 
    d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle
prestazioni e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
degli istituti previsti dal regolamento in conformita' alle regole di
precedenza e turnazione tra i datori di lavoro, di cui all'art.  9  e
deliberare, per le prestazioni di cui all'art. 12, sentite  le  parti
firmatarie degli accordi  del  settore  del  credito,  le  regole  di
precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte
di ciascun datore di lavoro; 
    e) fare proposte, sentite le parti firmatarie degli  accordi  del
settore del credito, in ordine alla misura del contributo addizionale
di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), nonche' deliberare la  misura
del contributo straordinario di cui all'art. 6, comma 3. Il  Comitato
fissa la quota del contributo ordinario di cui all'art. 6,  comma  1,
lettera a), da destinare alla sezione emergenziale  di  cui  all'art.
12; 
    f)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3,  commi  6  e  29  della
legge n. 92/2012, fermo restando quanto previsto dal successivo comma
30 del medesimo  art.  3,  al  fine  di  assicurare  il  pareggio  di
bilancio; 
    g)  vigilare  sull'affluenza  dei   contributi,   sull'erogazione
dei trattamenti   e   sull'ammissione   agli   interventi,    nonche'
sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti
necessari per il miglior funzionamento del Fondo,  nel  rispetto  del
criterio di massima economicita', anche attraverso  la  riallocazione
di risorse eventualmente non utilizzate tra  le  prestazioni  di  cui
all'art. 5, lettera a) e c); 
    h) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza; 
    i) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso  demandato  da
leggi o regolamenti; 
    l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei  casi  di
non cumulabilita' di cui all'art. 11; 
    m) assicurare il pareggio di bilancio, non erogare prestazioni in
carenza  di  disponibilita',   concedere   interventi   solo   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite, secondo quanto  previsto  dall'art.  3,
commi 26 e 27, della legge n. 92/2012. 
                               Art. 5 
                             Prestazioni 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2: 
    a) in via ordinaria: 
      1) a contribuire al finanziamento  di  programmi  formativi  di
riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso  con
gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea; 
      2) al finanziamento  di  specifici  trattamenti  a  favore  dei
lavoratori interessati  da  riduzione  o  sospensione  dell'attivita'
lavorativa,   ivi   comprese   le   prestazioni    di    solidarieta'
intergenerazionale di cui all'art. 10, comma 6; 
    b) in via straordinaria: 
      all'erogazione di  assegni  straordinari  per  il  sostegno  al
reddito, in forma  rateale,  ed  al  versamento  della  contribuzione
correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a  fruirne  nel  quadro
dei processi di agevolazione all'esodo. 
      Qualora l'erogazione avvenga su  richiesta  del  lavoratore  in
unica soluzione,  l'assegno  straordinario  e'  pari  ad  un  importo
corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il  tasso
ufficiale di  riferimento  della  BCE  (TUR)  vigente  alla  data  di
decorrenza  della  prestazione  stessa,  dedotta   la   contribuzione
correlata, che pertanto non verra' versata. 
    c) in via emergenziale: 
      all'erogazione, nei confronti dei  lavoratori  in  esubero  non
aventi i requisiti per l'accesso alle  prestazioni  straordinarie  di
cui alla lettera b)  del  presente  comma,  dei  trattamenti  di  cui
all'art. 12 del presente decreto. 
  2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di
cui all'art. 2. 
  3. Gli assegni  straordinari  per  il  sostegno  del  reddito  sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore
di  lavoro  e  fino  alla  decorrenza  dei  trattamenti  di  pensione
anticipata  o  di  vecchiaia  a  carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita),  a
favore dei lavoratori che maturino  i  predetti  requisiti  entro  un
periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a  60  mesi,  dalla  data  di
cessazione del rapporto di lavoro. 
  4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di  cui  al  comma  3,  si
dovra'  tener  conto  della   complessiva   anzianita'   contributiva
rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori. 
  5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al  precedente
comma 1, lettera b), dovuta  alla  competente  gestione  assicurativa
obbligatoria. 
  6. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese
le misure di sostegno  del  reddito  relative  alla  risoluzione  del
rapporto di lavoro, tutte le prestazioni del Fondo  sono  ridotte  in
misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi
compresa la contribuzione correlata. 
                               Art. 6 
                            Finanziamento 
  1. Per le prestazioni di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a)  e
lettera c) e' dovuto al Fondo: 
    a) un contributo ordinario dello 0, 2%, di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico  dei  lavoratori,  calcolato
sulla retribuzione  imponibile  ai  fini  previdenziali  di  tutti  i
lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con  contratto  a  tempo
indeterminato; 
    b) un contributo addizionale, a carico del datore di  lavoro,  in
caso di fruizione delle prestazioni  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera a) punto 2 nella misura non inferiore all'1,5%, calcolato  in
rapporto alle retribuzioni perse. In fase di  prima  applicazione  la
misura e' fissata nell'1,5%. 
  2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario  sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione  degli  stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a). 
  3. Per la prestazione straordinaria di cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera b) e' dovuto, da parte del datore  di  lavoro  un  contributo
straordinario,  il  cui  ammontare  e'   determinato   dal   Comitato
amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera  e),  relativo  ai  soli
lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in
misura  corrispondente  al  fabbisogno  di  copertura  degli  assegni
straordinari erogabili e della contribuzione correlata. 
  4. Il  Comitato  amministratore  del  Fondo  provvede  con  cadenza
annuale a valutare il fabbisogno della gestione ordinaria del  Fondo,
in conformita' a quanto previsto dagli  articoli  4  e  6,  comma  1,
lettera a), ai fini della  eventuale  adozione  di  appositi  decreti
direttoriali di  modifica  della  contribuzione  ordinaria  ai  sensi
dell'art. 3, comma 29, della legge n. 92/2012. 
  5. Ai Contributi di finanziamento di cui al presente articolo e  di
cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e  straordinari,  si
applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di   contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di  quelle  relative  agli
sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall'art. 3,  comma  25,
della legge n. 92/2012 e dalle disposizioni  dell'art.  3,  comma  9,
della legge n. 335/1995. 
                               Art. 7 
                      Accesso alle prestazioni 
  1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' subordinato: 
    a) per le prestazioni di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a),
punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste  per
i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale; 
    b) per le prestazioni di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a),
punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste  per
i processi che modificano le  condizioni  di  lavoro  del  personale,
ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di
quelle legislative laddove espressamente previste; 
    c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,  lettere  b)  e
c), all'espletamento delle procedure  contrattuali  preventive  e  di
legge previste per  i  processi  che  determinano  la  riduzione  dei
livelli occupazionali. 
  2. L'accesso  alle  prestazioni  di  cui  all'art.  5  e'  altresi'
subordinato alla condizione che le  procedure  sindacali  di  cui  al
comma 1 si concludano con accordo aziendale o di  gruppo  nell'ambito
del quale siano stati individuati per i  casi  di  cui  al  comma  1,
lettere b) e c), una pluralita' di strumenti secondo quanto  indicato
dalle normative vigenti in materia  di  processi  che  modificano  le
condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano  la  riduzione
dei livelli occupazionali. 
  3.  Nei  processi  che  determinano  la   riduzione   dei   livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui all'art. 5, comma 1, lettera
c), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5,  comma
1, lettera a), punti 1) e 2). 
  4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, nell'ambito dei processi  di
cui all'art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le
norme di legge e di contratto applicabili alla categoria. 
                               Art. 8 
              Individuazione dei lavoratori in esubero 
  1. Ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  1,  legge  23
luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in  esubero,  ai
fini del presente  decreto,  concerne,  in  relazione  alle  esigenze
tecnico  -  produttive  e  organizzative  del  complesso   aziendale,
anzitutto il personale che, alla data stabilita  per  la  risoluzione
del rapporto di lavoro,  sia  in  possesso  dei  requisiti  di  legge
previsti per aver diritto alla pensione anticipata  o  di  vecchiaia,
anche se abbia diritto al mantenimento in servizio. 
  2. L'individuazione degli  altri  lavoratori  in  esubero  ai  fini
dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5,  comma
1, lettera b), avviene adottando, in  via  prioritaria,  il  criterio
della maggiore prossimita' alla maturazione del diritto a pensione  a
carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  di  appartenenza,
ovvero della maggiore eta'. 
  3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il  numero  dei
lavoratori in possesso dei suddetti requisiti  risulti  superiore  al
numero  degli  esuberi,  si  favorisce,  in   via   preliminare,   la
volontarieta', che va esercitata dagli interessati nei termini e alle
condizioni  aziendalmente  concordate  e,   ove   ancora   risultasse
superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti  di  cui
sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di
famiglia. 
                               Art. 9 
                 Criteri di precedenza e turnazione 
  1. L'accesso dei  soggetti  di  cui  all'art.  2  alle  prestazioni
ordinarie di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  a),  punti  1  e  2,
avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del
principio della proporzionalita' delle erogazioni. 
  2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui  al  comma  1  del
presente articolo, formulate  nel  rispetto  delle  procedure  e  dei
criteri individuati all'art. 7, sono  prese  in  esame  dal  Comitato
amministratore  su  base  trimestrale.  Il  Comitato   delibera   gli
interventi  secondo  l'ordine  cronologico  di  presentazione   delle
domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Dette  domande
non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi. 
  3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera  a),  punto  1,  l'intervento  e'  determinato,  per  ciascun
trimestre di riferimento, in misura non superiore  all'ammontare  dei
contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo
di  riferimento,   tenuto   conto   degli   oneri   di   gestione   e
amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all'art. 5, comma
1, lettera a) gia' deliberate. 
  4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 2,  ovvero  nei  casi  di  ricorso  congiunto  alle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera  a),  punti  1  e  2,
l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi  ordinari
dovuti dalla singola azienda nello  stesso  periodo  di  riferimento,
tenuto conto degli  oneri  di  gestione  e  amministrazione  e  delle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, gia'
deliberate. 
  5. Nei casi in cui la misura dell'intervento  ordinario,  ai  sensi
dell'art. 10, risulti superiore ai limiti individuati  ai  precedenti
commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di
lavoro con le modalita' definite dall'Inps con propria circolare. 
  6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui  all'art.  5,
comma 1, lettera a), punti 1 e 2, da parte  dello  stesso  datore  di
lavoro,   possono   essere   prese    in    esame    subordinatamente
all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di  lavoro
aventi titolo di precedenza. 
  7. I soggetti di cui all'art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie
di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,  e  che  abbiano
conseguito gli  obiettivi  prefissati  con  l'intervento  del  Fondo,
possono essere chiamati a provvedere,  prima  di  poter  accedere  ad
ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale,  delle
prestazioni fruite  tramite  finanziamenti  ottenuti  dagli  appositi
Fondi  nazionali  o  comunitari,  mediante  un  piano   modulato   di
restituzione. 
                               Art. 10 
                    Prestazioni: criteri e misure 
  1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  a)  punto  1,  il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi   formativi    di    riconversione    o    riqualificazione
professionale,  e'  pari  alla  corrispondente   retribuzione   lorda
percepita dagli interessati, ridotto  dall'eventuale  concorso  degli
appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea. 
  2. Nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa su
base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma  1,
lettera a), punto 2, il Fondo, ai sensi dell'art. 3, comma 31,  della
legge  n.  92/2012,  eroga  ai  lavoratori  interessati  un   assegno
ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del  60%
della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata  al  lavoratore
per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un  importo  di:
Euro  1.140  lordi  mensili,  se  la   retribuzione   lorda   mensile
dell'interessato e' inferiore a  Euro  2.099;  di  Euro  1.314  lordi
mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa
tra Euro 2.099 ed Euro 3.318 e di Euro  1.660  lordi  mensili  se  la
retribuzione lorda mensile  dell'interessato  e'  superiore  ad  Euro
3.318. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire  dal  1°
gennaio 2014, gli importi di cui al presente comma e  quelli  di  cui
all'art. 12, comma 3, sono aumentati con i criteri  e  le  misure  in
atto  per  la  cassa  integrazione  guadagni  per   l'industria.   La
retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dei
trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo e' quella
individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore,
e cioe' la retribuzione sulla base dell'ultima  mensilita'  percepita
dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione
annua per ogni giornata.  Qualora  l'importo  dell'assegno  ordinario
cosi' calcolato sia inferiore al trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni, si applica il trattamento piu' favorevole al lavoratore. 
  3. Nel caso di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro  con
ricorso all'indennita' ASpI, ai sensi dell'art. 3,  comma  17,  della
legge n.  92/2012,  e  subordinatamente  al  possesso  da  parte  dei
lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, della
legge n. 92/2012, e' previsto un intervento integrativo a carico  del
Fondo, pari almeno al 20% dell'importo dell'indennita' stessa. 
  4. Il trattamento di cui al comma 2 e' subordinato alla  condizione
che il lavoratore destinatario durante  il  periodo  di  riduzione  o
sospensione  dell'attivita'  lavorativa  non  svolga  alcun  tipo  di
attivita' lavorativa in favore  di  soggetti  terzi.  Resta  comunque
fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema  di  diritti  e
doveri del personale. 
  5. Alle durate di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa
di cui al comma 2 si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  3,
comma 31, della legge n. 92/2012. 
  6. Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro,  attuate  con
l'assenso dei lavoratori  interessati,  per  un  periodo  massimo  di
quarantotto  mesi  pro-capite  con  riduzione   proporzionale   della
retribuzione e la contestuale assunzione  a  tempo  indeterminato  di
nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.
726, convertito nella legge 19 dicembre  1984,  n.  863,  nonche'  le
ulteriori  disposizioni  nazionali  e  territoriali  in  materia   di
solidarieta' intergenerazionale, anche in concorso con  le  eventuali
prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del  settore  del
credito. 
  7. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo  eroga
un assegno straordinario di sostegno al  reddito  il  cui  valore  e'
pari: 
    a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata
prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi: 
      1) l'importo  netto  del  trattamento  pensionistico  spettante
nell'assicurazione  generale  obbligatoria   con   la   maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il  diritto  alla  pensione
anticipata.  Nei  confronti  dei  lavoratori   il   cui   trattamento
pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e'  integralmente  calcolato
con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto  dell'8%  qualora
l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000  euro
ovvero  dell'11%  qualora  l'ultima  retribuzione  annua  lorda   sia
superiore  a  38.000  euro.  Tali  riduzioni  non  si  applicano   ai
lavoratori  destinatari  dell'assegno  straordinario  sulla  base  di
accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni
si applicano con riguardo alle quote  di  trattamento  relative  alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012,
al lordo dell'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma
10, dell'art. 24, legge n. 214/2011. 
      2)   l'importo   delle   ritenute   di    legge    sull'assegno
straordinario. 
    b) Per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di
vecchiaia  prima  di  quella  anticipata,  alla  somma  dei  seguenti
importi: 
      1) l'importo  netto  del  trattamento  pensionistico  spettante
nell'assicurazione  generale  obbligatoria   con   la   maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di
vecchiaia.  Nei  confronti  dei   lavoratori   il   cui   trattamento
pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e'  integralmente  calcolato
con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto  dell'8%  qualora
l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000  euro
ovvero  dell'11%  qualora  l'ultima  retribuzione  annua  lorda   sia
superiore  a  38.000  euro.  Tali  riduzioni  non  si  applicano   ai
lavoratori  destinatari  dell'assegno  straordinario  sulla  base  di
accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni
si applicano con riguardo alle quote  di  trattamento  relative  alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012. 
      2)   l'importo   delle   ritenute   di    legge    sull'assegno
straordinario. 
  8. Ai fini della riduzione di cui al comma 7, lettera a), punto 1 e
lettera b), punto 1), la  retribuzione  annua  lorda  e'  determinata
sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato  secondo
i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. 
  9. Nei casi di cui al comma 7, il  versamento  della  contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di  lavoro  e  il  mese  precedente  il  raggiungimento  dei
requisiti  per  l'accesso  al  trattamento  pensionistico;  l'assegno
straordinario e' corrisposto sino alla fine del  mese  antecedente  a
quello previsto per la decorrenza della pensione  fermo  restando  il
limite massimo di cui all'art. 5, comma 3. 
  10. La contribuzione correlata per i periodi  di  erogazione  delle
prestazioni a  favore  dei  lavoratori  interessati  da  riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa di cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera a) punto  2  e  per  i  periodi  di  erogazione  dell'assegno
straordinario di sostegno del reddito di cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di  lavoro  e  il
mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della  pensione,
fermo il limite massimo di cui all'art. 5,  comma  3,  e'  versata  a
carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento  del  diritto  alla
pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro
misura. 
  11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione o  sospensione
dell'attivita'  lavorative,  nonche'  per  i  periodi  di  erogazione
dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' determinata
in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4  novembre  2010,
n. 183. 
  11-bis. Le somme  occorrenti  alla  copertura  della  contribuzione
correlata,  nei  casi  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o   di
sospensione  temporanea  dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per  i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il  sostegno  al
reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a  carico  del
Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. 
  12. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione  correlata
sono corrisposti  previa  rinuncia  esplicita  al  preavviso  e  alla
relativa indennita'  sostitutiva,  ad  eventuali  ulteriori  benefici
previsti dalla  contrattazione  collettiva,  connessi  all'anticipata
risoluzione del rapporto per riduzione  di  posti  o  soppressione  o
trasformazione di servizi o uffici. 
  13. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso
sia superiore  all'importo  complessivo  degli  assegni  straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre  che
abbia formalmente effettuato la rinuncia al  preavviso,  in  aggiunta
agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di  importo  pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. 
  14. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da  entrambi
i benefici. 
                               Art. 11 
            Cumulabilita' della prestazione straordinaria 
  1.  Gli  assegni  straordinari  di   sostegno   al   reddito   sono
incompatibili  con  i  redditi  da  lavoro,  dipendente  o  autonomo,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi e derivati da attivita'  lavorativa  prestata  a  favore  di
altri soggetti, ad esempio, banche, concessionari della  riscossione,
altri soggetti operanti nell'ambito  creditizio  o  finanziario,  ivi
compresi  quelli  operanti  nel  campo  degli  strumenti  finanziari,
nonche' dei fondi  comuni  e  servizi  d'investimento,  che  svolgono
attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui  prestava
servizio l'interessato. 
  2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma  1,
cessa la corresponsione degli assegni  straordinari  di  sostegno  al
reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati. 
  3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono  cumulabili
entro   il   limite   massimo   dell'ultima   retribuzione   mensile,
ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio
comune di cui all'art.  10,  con  i  redditi  da  lavoro  dipendente,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, derivanti da attivita'  lavorativa  prestata  a  favore  di
soggetti diversi da quelli di cui al comma 1. 
  4. Qualora il cumulo tra detti redditi  e  l'assegno  straordinario
dovesse  superare  il  predetto  limite,   si   procedera'   ad   una
corrispondente riduzione dell'assegno medesimo. 
  5. I predetti assegni sono  cumulabili  con  i  redditi  da  lavoro
autonomo, derivanti  da  attivita'  prestata  a  favore  di  soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1,  compresi  quelli  derivanti  da
rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza
di lavoro,  nell'importo  corrispondente  al  trattamento  minimo  di
pensione del Fondo  pensione  lavoratori  dipendenti  e  per  il  50%
dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo. 
  6.  La  base  retributiva  imponibile  considerata  ai  fini  della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra e'  ridotta  in  misura
pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti figurativi. 
  7.  E'  fatto  obbligo  al  lavoratore  che  percepisce   l'assegno
straordinario  di  sostegno  al  reddito,  all'atto   dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore
di lavoro e al Fondo dell'instaurazione  di  successivi  rapporti  di
lavoro dipendenti o autonomi, con  specifica  indicazione  del  nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata. 
  8. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma  7,  il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, e cancellazione della contribuzione correlata. 
                               Art. 12 
                        Sezione emergenziale 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui  all'art.  2,
comma 1, per i lavoratori in esubero, che non sono  in  possesso  dei
requisiti  per  l'accesso  alle  prestazioni  straordinarie  di   cui
all'art. 5, comma 1, lettera b): 
    a) all' erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno  per
il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione
involontaria; 
    b) al finanziamento, per un massimo di  12  mesi,  a  favore  dei
predetti lavoratori e su loro richiesta,  di  programmi  di  supporto
alla ricollocazione professionale,  ridotto  dell'eventuale  concorso
degli appositi fondi nazionali e dell'Unione europea. 
  2.   L'accesso   alle   predette   prestazioni   e'    condizionato
all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e  di  legge
previste per i processi che  determinano  la  riduzione  dei  livelli
occupazionali, nonche'  all'ulteriore  condizione  che  le  procedure
sindacali di cui sopra si  concludano  con  accordo  aziendale  o  di
gruppo. 
  3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a),  il  Fondo  provvede  al
riconoscimento, ad integrazione del trattamento di indennita' ASpI  e
finche' permanga tale condizione, fermo quanto previsto al  comma  8,
fino ad una somma pari: 
    a)  all'80%  dell'ultima  retribuzione  tabellare  lorda  mensile
spettante al lavoratore, con la riduzione,  ove  applicabile,  di  un
importo pari ai contributi  previsti  dall'art.  26  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41, con un massimale pari ad  un  importo  di  Euro
2.348 lordi mensili, per retribuzioni tabellari  annue  fino  a  Euro
40.197. Tale riduzione, rimane nella disponibilita' del Fondo. 
    b)  al  70%  dell'ultima  retribuzione  tabellare  lorda  mensile
spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di  Euro
2.645 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da Euro 40.197 a
Euro 52.890; 
    c)  al  60%  dell'ultima  retribuzione  tabellare  lorda  mensile
spettante al lavoratore pari  ad  un  importo  di  Euro  3.702  lordi
mensili per retribuzioni tabellari annue oltre Euro 52.890. 
  L'integrazione di cui al comma 1,  lettera  a),  e'  soggetta  alle
regole sulla sussistenza dei requisiti,  sulla  sospensione  e  sulla
decadenza previste per la indennita' ASpI. 
  4. Il  Fondo  provvede  anche  al  versamento  della  contribuzione
correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile
spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa
obbligatoria. E' escluso il versamento della contribuzione  correlata
per  tutto  il  periodo  di  percezione  da  parte   del   lavoratore
dell'indennita' ASpI. 
  5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 e' dovuto, da  parte
del datore di lavoro, un contributo il cui  ammontare  e'  pari  alla
meta' delle prestazioni, comprensive della  correlata  contribuzione,
deliberate dal Fondo. 
  6.  Le  domande  di  accesso   alle   prestazioni   della   sezione
emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base
trimestrale, in ordine cronologico  di  presentazione,  tenuto  conto
delle disponibilita' del Fondo. 
  7. Hanno comunque diritto di precedenza le  domande  presentate  da
aziende nei casi di dichiarazione di fallimento,  di  emanazione  del
provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa   ovvero   di
sottoposizione   all'amministrazione   straordinaria    qualora    la
continuazione dell'attivita' non sia disposta o sia cessata. 
  8. Nei casi in cui la misura degli interventi di  cui  al  comma  1
risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di
lavoro delle  risorse  della  sezione  emergenziale  individuati  dal
Comitato  amministratore  ai  sensi  dell'art.  4,  lettera  d),   la
differenza resta a carico del datore di lavoro. 
                               Art. 13 
                        Contributi sindacali 
  1.  I  lavoratori  che  fruiscono  dell'assegno  straordinario   di
sostegno al reddito  o  emergenziale  hanno  facolta'  di  versare  i
contributi sindacali  a  favore  delle  Organizzazioni  Sindacali  di
appartenenza stipulanti i contratti  collettivi  vigenti  di  cui  al
presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento
di rinuncia del preavviso di cui all'art. 10, ovvero nella domanda di
prestazione emergenziale di cui all'art. 12. 
                               Art. 14 
                            Norme finali 
  Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 3 della legge n. 92/2012 e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
  Il Fondo continuera' ad erogare  secondo  le  regole  pregresse  le
prestazioni gia' deliberate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto o comunque derivanti da accordi  sottoscritti  prima
di tale data,  in  relazione  alle  quali  rimangono  confermati  gli
obblighi contributivi connessi alle predette prestazioni. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 luglio 2014 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                       Poletti        
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
           Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 4417 
 

Decreto 78642 del 24 gennaio 2014

Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane. (Decreto n. 78642). (14A02971)

(GU n.86 del 12-4-2014)

 
 
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 3 della legge 28 giugno  2012,  n.  92,  volto  ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa  in
materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di  rapporto
di  lavoro  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione   dell'attivita'
lavorativa per le  cause  previste  dalla  normativa  in  materia  di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visto l'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
che modifica l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto  legge  n.  76
del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto  2013,  n.  99,  che
modifica ulteriormente l'articolo 3 della legge 28  giugno  2012,  n.
92; 
  Visto l'articolo 1, comma 185, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147; 
  Visti, in particolare, i commi da 4 a  13  del  citato  articolo  3
della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i  settori  non
coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale,  che  si
costituiscano, previa  stipula  di  accordi  collettivi  e  contratti
collettivi, anche  intersettoriali,  da  parte  delle  organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'  rappresentative  a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la  finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in  costanza  di  rapporto  di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa
per le cause previste dalla  normativa  in  materia  di  integrazione
salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visti, in particolare, i commi da 20 a  41  dell'articolo  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92 che  disciplinano  il  funzionamento  dei
Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; 
  Visto, in particolare, il comma 42 del  citato  articolo  3,  della
medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come  modificato  dall'articolo
7, comma 5, lettera c), punto 5, del  decreto  legge  n.  76  del  28
giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, nella parte in
cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti  ai
sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, e' adeguata alle norme della legge  28  giugno  2012,  n.  92  e
successive modifiche e integrazioni  con  decreto  del  Ministro  del
Lavoro e  delle  Politiche  Sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sulla  base  di  accordi  e  contratti
collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale; 
  Visto, in particolare, il comma 43 del  citato  articolo  3,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l'entrata in vigore  dei
decreti di cui al menzionato comma 42 determinino  l'abrogazione  del
decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo; 
  Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto n. 178 del 1 luglio 2005, del Ministro del  Lavoro
e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro  dell'Economia
e delle Finanze, adottato ai sensi del predetto articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo
di solidarieta' per il sostegno al reddito,  dell'occupazione,  della
riconversione e della riqualificazione professionale del personale di
«Poste Italiane S.p.A.»; 
  Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato  in  data  27  giugno
2013 tra Poste Italiane spa e SLC - CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE,  FAILP
CISAL, CONFSAL Com.ni,  UGL  Com.ni  con  cui,  in  attuazione  delle
disposizioni  di  legge  sopra  richiamate,  e'  stato  convenuto  di
adeguare la disciplina del Fondo di solidarieta' per il sostegno  del
reddito, dell'occupazione e della  riconversione  e  riqualificazione
professionale del personale di Poste Italiane spa alle previsioni  di
cui  all'articolo  3  della  legge  28   giugno   2012,   n.   92   e
contestualmente di estendere l'ambito di applicazione  del  Fondo  ad
altre Societa' del Gruppo Poste Italiane; 
  Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto  n.
178 del 1° luglio 2005 con quanto convenuto nell'accordo  citato  del
27 giugno 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
                        Adeguamento del fondo 
 
  1.  Il  Fondo  di  solidarieta'  per  il  sostegno   del   reddito,
dell'occupazione   e   della   riconversione    e    riqualificazione
professionale del personale delle Poste Italiane spa  gia'  istituito
presso l'INPS e del quale rappresenta una gestione, e' adeguato  alle
previsioni di cui all'articolo 3, legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 28  giugno  2012,
n.   92   gli   oneri   di   amministrazione   derivanti    dall'INPS
dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo  i
criteri  previsti  dal  regolamento  di  contabilita'  del   predetto
Istituto, sono a carico del Fondo e  vengono  finanziati  nell'ambito
della contribuzione dovuta. 
Per gli assegni straordinari gli oneri  di  gestione  sono  a  carico
delle singole  aziende  esodanti,  le  quali  provvedono  a  versarli
all'Istituto distintamente. 
                               Art. 2 
                  Finalita' e destinatari del Fondo 
 
  1. Il Fondo ha lo scopo di attuare  interventi  nei  confronti  dei
lavoratori delle Poste Italiane spa e delle societa' del Gruppo Poste
Italiane di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto legge  n.
101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n.  125,
che, nell'ambito ed in connessione con processi di  ristrutturazione,
di  situazioni  di  crisi,  o  di  riorganizzazione  aziendale  o  di
riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro, con le finalita'
previste dall'articolo 3, commi 4 e 11, legge 28 giugno 2012, n. 92: 
    a)   favoriscano   il   mutamento   e   il   rinnovamento   delle
professionalita'; 
    b)  realizzino  politiche  attive  di  sostegno  del  reddito   e
dell'occupazione. 
  2. Il Fondo non puo' erogare prestazioni  a  favore  di  lavoratori
dipendenti di societa'  derivate  o  derivanti  dalle  imprese  sopra
indicate in seguito ad operazioni societarie. 
  3. Il Fondo  viene  ridenominato  "Fondo  di  solidarieta'  per  il
sostegno  del  reddito,  dell'occupazione  e  della  riconversione  e
riqualificazione  professionale  del  personale  del   Gruppo   Poste
Italiane". 
  4. Le somme accantonate nel Fondo di Solidarieta' per  il  sostegno
del   reddito,   dell'occupazione    e    della    riconversione    e
riqualificazione professionale del  personale  delle  Poste  Italiane
spa, di cui al decreto 1° luglio 2005, n. 178,  fino  all'entrata  in
vigore del presente decreto, rimangono acquisite al  fondo  medesimo,
cosi' come adeguato alle previsioni di cui all'articolo 3,  legge  28
giugno 2012, n. 92. 
                               Art. 3 
                      Amministrazione del Fondo 
  1. Il Fondo e' gestito da un Comitato  amministratore  composto  da
cinque esperti designati  da  Poste  Italiane  e  da  cinque  esperti
designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti  l'accordo  o  il
contratto collettivo nazionale di lavoro, in  possesso  di  specifica
competenza  e  pluriennale  esperienza  in  materia   di   lavoro   e
occupazione, nonche' da due funzionari con qualifica di dirigente  in
rappresentanza rispettivamente  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Il Comitato amministratore e' nominato con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. 
  3. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle
connesse a cariche nell'ambito delle Organizzazioni sindacali. 
  4.  Ai  componenti  del  Comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' o rimborso spese. 
  5. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza dei  due
terzi dei componenti del Comitato  amministratore.  Le  deliberazioni
vengono assunte a maggioranza dei presenti  e,  in  caso  di  parita'
nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. 
  6. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale  dell'INPS,   nonche'   il   direttore   generale
dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 
  7. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso  tra  i
propri membri. 
  8. I componenti  del  Comitato  durano  in  carica  4  anni,  senza
possibilita'  di  rielezione  e,  in  ogni  caso,  fino   al   giorno
d'insediamento del nuovo Comitato. Nell'ipotesi  in  cui  durante  il
mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale,  uno  o
piu'  componenti  del  Comitato  stesso,  si  provvedera'  alla  loro
sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato,
secondo le modalita' di cui al comma 1. 
  9. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e
gestionale del Fondo  nella  fase  transitoria  di  adeguamento  alla
disciplina di cui alla legge 28 giugno  2012,  n.  92,  e  successive
modifiche ed integrazioni, i componenti del  Comitato  amministratore
previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  del  1°  luglio  2005,  n.  178  in  carica  alla  data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, continueranno  a  svolgere  i
rispettivi  incarichi  fino  alla  prima  costituzione  del  Comitato
amministratore di cui al presente articolo. 
                               Art. 4 
            Compiti del Comitato amministratore del Fondo 
 
  1. Il Comitato amministratore del Fondo deve: 
    a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci  annuali  della  gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui
bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
    b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  dei
trattamenti e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
degli istituti previsti dal regolamento; 
    c)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e
trattamenti, anche ai fini di cui all'articolo 3, commi 6 e 29  della
legge 28 giugno 2012, n.  92,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
successivo comma 30 del medesimo articolo 3, al fine di assicurare il
pareggio di bilancio; 
    d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione  delle
prestazioni  nonche'  sull'andamento  della   gestione   del   Fondo,
adottando i provvedimenti necessari per assicurare  al  funzionamento
del medesimo la massima economicita' e trasparenza; 
    e)  proporre  modifiche  alla  contribuzione  ordinaria,  di  cui
all'articolo 6, comma  1,  lettera  a),  al  fine  di  assicurare  la
copertura finanziaria delle prestazioni; 
    f)  decidere,  in  unica  istanza,  sui  ricorsi  in  materia  di
contributi e prestazioni; 
    g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei  casi  di
non cumulabilita' di cui al successivo articolo 11; 
    h) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso  demandato  da
leggi o regolamenti. 
                               Art. 5 
                             Prestazioni 
 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui  all'articolo
2, comma 1: 
    a) in via ordinaria: 
      1) a contribuire al finanziamento  di  programmi  formativi  di
riconversione e/o riqualificazione professionale, anche  in  concorso
con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione Europea; 
      2) al finanziamento  di  specifici  trattamenti  a  favore  dei
lavoratori dipendenti, interessati da riduzione dell'orario di lavoro
o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa  per  le  cause
previste  dalla  normativa  in  materia  di  integrazione   salariale
ordinaria  o  straordinaria  anche  in  concorso  con  gli   appositi
strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.  Il  Fondo
versa, altresi', la contribuzione  correlata,  di  cui  al  comma  33
dell'articolo 3 della legge  n.  92/2012,  alla  competente  gestione
assicurativa obbligatoria; 
    b) in via straordinaria, all'erogazione di  assegni  straordinari
per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al  versamento  della
contribuzione   correlata,   tenendo   conto   di   quanto   previsto
dall'articolo 3,  comma  34  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,
riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei  processi
di agevolazione all'esodo. 
Qualora l'erogazione avvenga su richiesta  del  lavoratore  in  unica
soluzione,  l'assegno  straordinario  sara'  pari   ad   un   importo
corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il  tasso
ufficiale di  riferimento  della  BCE  (TUR)  vigente  alla  data  di
erogazione  della  prestazione  stessa,  dedotta   la   contribuzione
correlata. 
  2. Agli interventi definiti dal comma 1, vengono ammessi i soggetti
di cui all'articolo 2. 
  3. Gli assegni  straordinari  per  il  sostegno  del  reddito  sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore
di lavoro, a  favore  dei  lavoratori  che  raggiungano  i  requisiti
previsti per il pensionamento di  vecchiaia  o  anticipato  a  carico
della gestione previdenziale obbligatoria  di  riferimento  entro  un
periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a  60  mesi,  dalla  data  di
cessazione del rapporto di lavoro. 
  4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di  cui  al  comma  3,  si
dovra'  tener  conto  della  complessiva  anzianita'  rilevabile   da
apposita  certificazione  prodotta  dai  lavoratori  (estratto  conto
contributivo   rilasciato   dal   competente    ente    o    gestione
previdenziale). 
  5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al  precedente
comma  1,  lettera  b),   alla   competente   gestione   assicurativa
obbligatoria. 
                               Art. 6 
                            Finanziamento 
 
  1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e'
dovuto al Fondo: 
    a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico dei  lavoratori),  calcolato
sulla retribuzione  imponibile  ai  fini  previdenziali  di  tutti  i
lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi  i
dirigenti, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate, da verificare anche sulla base dei bilanci  di
previsione; 
    b) un contributo addizionale, a carico del datore di  lavoro,  in
caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5,  comma  1,
lettera  a),  punto  2  nella  misura  dell'1,5%,   calcolato   sulle
retribuzioni imponibili  ai  fini  previdenziali  ed  applicato  alle
retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni. 
  2. Eventuali  variazioni  della  misura  del  contributo  ordinario
(0,50%) sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore  in  ragione
degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a). 
  3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b) e' dovuto mensilmente da parte del  datore  di  lavoro  un
contributo straordinario, relativo  ai  soli  lavoratori  interessati
dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente
al fabbisogno di copertura degli  assegni  straordinari  erogabili  e
della contribuzione correlata. 
  4. Il Fondo ai sensi dell'articolo 3, comma  26  e  ss.,  legge  28
giugno 2012, n. 92 ha obbligo di bilancio  in  pareggio  e  non  puo'
erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 
  5.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite. 
  6. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota
di  aggiornamento,  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento  in
corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio. 
  7.  Sulla  base   del   bilancio   di   previsione,   il   Comitato
amministratore ha la facolta'  di  proporre  modifiche  in  relazione
all'importo  delle  prestazioni  o  alla  misura   dell'aliquota   di
contribuzione. Le modifiche sono adottate anche in corso  d'anno  con
decreto direttoriale del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche
Sociali e  dell'Economia  e  Finanze,  verificate  le  compatibilita'
finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del  Comitato
amministratore. 
  8. In caso di necessita' di  assicurare  il  pareggio  di  bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o  da  deliberare,
ovvero  di  inadempienza  del  Comitato  amministratore,   l'aliquota
contributiva puo' essere  modificata  con  decreto  direttoriale  dei
Ministeri del Lavoro e delle  Politiche  Sociali  e  dell'Economia  e
delle  Finanze,  anche  in  mancanza   di   proposta   del   Comitato
Amministratore.   In   ogni   caso,   in   assenza   dell'adeguamento
contributivo, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. 
  9. Ai  contributi  di  finanziamento  del  Fondo  si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo  3,  comma  25,  della  legge  n.
92/2012, compreso l'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995. 
                               Art. 7 
                      Accesso alle prestazioni 
 
  1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato: 
    a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
punto 1, all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale; 
    b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
punto 2, all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero
determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle
legislative ove previste; 
    c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),
all'espletamento delle procedure contrattuali e di legge previste per
i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali. 
  2. L' accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato
alla condizione  che  le  suddette  procedure  sindacali  di  cui  al
precedente comma 1 si concludano con accordo  aziendale,  nell'ambito
del quale siano stati individuati, per i casi  di  cui  al  comma  1,
lettere b) e c), un pluralita' di strumenti secondo  quanto  indicato
dalle normative vigenti in materia  di  processi  che  modificano  le
condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano  la  riduzione
dei livelli occupazionali. 
  3.  Nei  processi  che  determinano  la   riduzione   dei   livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera  c),  si
puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma  1,
lettera a), punti 1 e 2. 
  4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, nell'ambito dei
processi di cui all'articolo 2,  puo'  accedere  tutto  il  personale
dipendente delle Poste Italiane spa e delle Societa' del Gruppo, come
individuate dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, esclusi i
dirigenti. 
                               Art. 8 
       Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie 
 
  1. Le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  b)  sono
rivolte ai lavoratori che, nell'ambito ed in connessione con processi
di ristrutturazione, di situazioni di crisi,  o  di  riorganizzazione
aziendale o di riduzione  o  di  trasformazione  di  attivita'  o  di
lavoro, raggiungano i requisiti  previsti  per  il  pensionamento  di
vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni. 
  2. Le parti, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, comma
1, lettera c) e 2,  individueranno  le  modalita',  i  criteri  e  le
priorita' di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b). 
                               Art. 9 
                        Criteri di precedenza 
 
  1. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie, formulate  nel
rispetto delle procedure e dei criteri di cui  all'articolo  7,  sono
prese in esame dal Comitato amministratore con cadenza non  superiore
a due mesi, deliberando gli interventi secondo  l'ordine  cronologico
di presentazione delle domande in base alle disponibilita' del  Fondo
e alle  valutazioni  di  priorita'  espresse  dallo  stesso  Comitato
amministratore. Le domande di accesso alle prestazioni  ordinarie  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2,  devono  riguardare
interventi  di  durata  massima  almeno  pari   a   quella   prevista
dall'articolo 3, comma 31, della  legge  28  giugno  2012,  n.  92  e
successive modifiche e integrazioni. 
                               Art. 10 
                    Prestazioni criteri e misure 
 
  1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) punto 1,  il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi   formativi    di    riconversione    o    riqualificazione
professionale,  e'  pari  alla  corrispondente   retribuzione   lorda
percepita dagli interessati, ridotto  dell'eventuale  concorso  degli
appositi Fondi nazionali o dell'Unione Europea. 
  2. Nei casi di riduzione dell'orario di  lavoro  o  di  sospensione
temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 5, comma  1,
lettera a), punto 2, (superiore a 36  ore  annue  pro  -  capite)  il
Fondo,  per  le  ore  eccedenti  tale  limite,  eroga  ai  lavoratori
interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto
dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti
dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in  atto  per
la  cassa  integrazione  guadagni  per  l'industria.   Tale   assegno
ordinario di sostegno al reddito deve riguardare interventi di durata
massima almeno pari a quella prevista dall'articolo 9. 
  3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione
che il lavoratore  destinatario,  durante  il  periodo  di  riduzione
dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga  alcun
tipo di attivita' lavorativa  in  favore  di  soggetti  terzi.  Resta
comunque  fermo  quanto  previsto   dalle   normative   vigenti   che
disciplinano il rapporto di lavoro in essere tra le parti. 
  4. L'importo dell'assegno ordinario e'  pari  alla  prestazione  di
integrazione salariale, con  i  relativi  massimali,  ridotta  di  un
importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26 della  legge  28
febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilita'  del
Fondo. 
  5. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  b),  il  Fondo
eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il  cui  valore
e' pari: 
    a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata
prima di quella di vecchiaia , alla somma dei seguenti importi: 
      1) l'importo  netto  del  trattamento  pensionistico  spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione  del
rapporto di lavoro, compresa la quota  di  pensione  calcolata  sulla
base della  contribuzione  mancante  per  il  diritto  alla  pensione
anticipata; 
      2)   l'importo   delle   ritenute   di    legge    sull'assegno
straordinario, cosi' come stabilito dall'articolo 17, comma 4  bis  ,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d),  n.  1),  del  decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 314; 
    b) Per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di
vecchiaia  prima  di  quella  anticipata,  alla  somma  dei  seguenti
importi: 
      1) l'importo  netto  del  trattamento  pensionistico  spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione  del
rapporto di lavoro, compresa la quota  di  pensione  calcolata  sulla
base della contribuzione mancante per il  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia; 
      2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario
cosi' come stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  aggiunto
dall'articolo 5, comma 1, lettera d), n. 1), del decreto  legislativo
2 settembre 1997, n. 314. 
  6. Nei casi di cui al comma 5, il  versamento  della  contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei  requisiti  minimi  richiesti
per il diritto  a  pensione  anticipata  o  di  vecchiaia;  l'assegno
straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione  correlata,
e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello  previsto
per la decorrenza della pensione. 
  7. La contribuzione correlata per i  periodi  di  erogazione  delle
prestazioni a favore  dei  lavoratori  interessati  da  riduzione  di
orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), punto  2,  e  per  i  periodi  di  erogazione
dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione  del  rapporto  di
lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta'  e/o  anzianita'
contributiva richiesti per la  maturazione  del  diritto  a  pensione
anticipata o di vecchiaia, e' versata a carico del Fondo ed e'  utile
per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi  compresa  quella
anticipata, e per la determinazione della sua misura. 
  8. La contribuzione correlata nei casi di riduzione  dell'orario  o
di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa,  nonche'  per  i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il  sostegno  al
reddito, e' calcolata sulla base  della  retribuzione  imponibile  ai
fini previdenziali. 
  9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata
nei  casi  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o  di  sospensione
temporanea  dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per  i  periodi  di
erogazione dell'assegno straordinario per  il  sostegno  al  reddito,
sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della  forma
di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori  dipendenti
interessati e versate a carico  del  Fondo,  per  ciascun  trimestre,
entro il trimestre successivo. 
  10. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione  correlata
sono corrisposti  previa  rinuncia  esplicita  al  preavviso  e  alla
relativa indennita' sostitutiva. 
  11. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso
sia superiore  all'importo  complessivo  degli  assegni  straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre  che
abbia formalmente effettuato la rinuncia al  preavviso,  in  aggiunta
agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di  importo  pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. 
  12. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da  entrambi
i benefici. 
                               Art. 11 
            Cumulabilita' della prestazione straordinaria 
 
  1. Gli  assegni  straordinari  di  sostegno  al  reddito  non  sono
cumulabili,  in  quanto  incompatibili,  con  i  redditi  da   lavoro
dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo  di
fruizione degli assegni medesimi, derivanti da  attivita'  lavorativa
prestata a  favore  di  altri  soggetti  che  svolgono  attivita'  in
concorrenza con le attivita' delle imprese del Gruppo Poste  Italiane
come individuate dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto. 
  2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma  1,
e' sospesa la corresponsione degli assegni straordinari  di  sostegno
al reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati. 
  3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono  cumulabili
entro   il   limite   massimo   dell'ultima   retribuzione   mensile,
ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio
comune  richiamato  dall'articolo  10  con  i   redditi   da   lavoro
dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo  di  fruizione
degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata  a
favore di datori di lavoro diversi da quelli di cui al comma 1. 
  4. Qualora il cumulo tra detti redditi  e  l'assegno  straordinario
dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente
riduzione dell'assegno medesimo. 
  5. I predetti assegni sono  cumulabili  con  i  redditi  da  lavoro
autonomo, derivanti  da  attivita'  prestata  a  favore  di  soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1,  compresi  quelli  derivanti  da
rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza
di lavoro,  nell'importo  corrispondente  al  trattamento  minimo  di
pensione  erogabile  dal  fondo   di   previdenza   obbligatoria   di
appartenenza dell'interessato e per il 50% dell'importo eccedente  il
predetto trattamento minimo. 
  6. La  base  retributiva  imponibile,  considerata  ai  fini  della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta  in  misura
pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti correlati. 
  7.  E'  fatto  obbligo  al  lavoratore  che  percepisce   l'assegno
straordinario  di  sostegno  al  reddito,  all'atto   dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore
di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di  successivi  rapporti  di
lavoro dipendenti o autonomi, con  specifica  indicazione  del  nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata. 
  8. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma  7,  il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione  correlata  di
cui all'articolo 3, comma 34, legge 28 giugno 2012, n. 92. 
                               Art. 12 
                        Contributi sindacali 
 
  1.  I  lavoratori  che  fruiscono  dell'assegno  straordinario   di
sostegno al reddito hanno facolta' di versare i contributi  sindacali
a favore delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti  i
contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in  forza  di
apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di
cui all'articolo 10. 
                               Art. 13 
                            Norme finali 
 
  1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto,  si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n.  92
e successive modifiche ed integrazioni. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 24 gennaio 2014 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Giovannini       
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 751 
 
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