Regio decreto legge 1827 del 4 ottobre 1935
(G.U. n. 251 del 26 ottobre 1935 - Suppl. Ord)
Oggetto: Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.Art. 1.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma. L'Istituto ha la sede centrale e il domicilio legale in Roma; svolge la sua azione nella Repubblica italiana mediante il suo ordinamento amministrativo centrale e periferico.
Art. 2.
(Abrogato dal d.lg.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436).
Art. 3.
Per raggiungimento delle finalità accennate nell'articolo precedente, l'Istituto esplica le seguenti forme di attività:
1) Esercizio delle assicurazioni obbligatorie:
a) per la invalidità e per la vecchiaia;
b) per la tubercolosi;
c) per la disoccupazione involontaria;
d) (soppressa)
e) per la gente di mare e per il personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, secondo le leggi particolari che le governano;
f) per determinate categorie di lavoratori per le quali siano stabilite speciali norme di previdenza; e di ogni altra assicurazione obbligatoria che sia per legge affidata all'Istituto.
2) Esercizio, nei limiti fissati dal presente decreto, delle assicurazioni facoltative individuali e collettive.
Art. 4.
L'Istituto inoltre:
1) può gestire servizi assistenziali e attuare provvidenze intese a prevenire od attenuare i rischi delle assicurazioni obbligatorie e intensificare i vantaggi di queste, mediante convalescenziari, case di cura, ambulatori antitracomatosi, ed altre analoghe attività;
2) attua i compiti deferitigli nei riguardi della mutualità scolastica, e ogni altro compito che, in applicazione dell'art. 2 del presente decreto, entro la sfera di attività dell'Istituto, possa emanare da leggi o decreti speciali, e da accordi sindacali o da norme corporative;
3) può esplicare azione intesa a diffondere la pratica e l'educazione sociale della previdenza, con opportune iniziative di carattere tecnico culturale e propagandistico;
4) può stipulare accordi con le istituzioni che hanno tra i propri compiti l'assistenza sanitaria curativa e preventiva per la migliore reciproca utilizzazione dei propri ordinamenti sanitari, nell'apprestamento dell'assistenza sanitaria alle categorie di persone rientranti nella rispettiva competenza (1).
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(1) E' stata dichiarata da parte della Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369, l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nelle parti in cui non prevede le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana.
Art. 5.
L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale, per quanto riguarda i servizi sanitari, la esercita d'intesa col Ministero della sanità. A tale scopo i provvedimenti di carattere generale dell'Istituto, riguardanti l'organizzazione sanitaria, per divenire esecutivi debbono riportare l'approvazione anche del Ministero della sanità. Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a quello del tesoro devono essere trasmessi i bilanci annuali, i bilanci tecnici e tutte le notizie e i ragguagli che siano da essi richiesti.
Art. 6.
La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e del regolamento per la sua esecuzione è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo della Direzione regionale del lavoro.
Art. 7 - 21
(Abrogati dagli articoli 1-43 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639).
Art. 22.
Il Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto come segue:
1) il presidente;
2) sette esperti particolarmente competenti nei problemi dell'assicurazione e dell'assistenza per la tubercolosi, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
4) un rappresentante del Ministero del tesoro;
5) un rappresentante del Ministero della sanità;
6) il capo dell'ispettorato medico del lavoro;
7) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
8) un rappresentante dei Consorzi provinciali antitubercolari designato dal Ministero della sanità;
9) il direttore generale dell'Istituto.
Art. 23.
Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi:
1) fare proposte sulle questioni generali di natura sanitaria che abbiano riferimento all'assicurazione per la tubercolosi;
2) dar parere sui piani di costruzione dei luoghi di cura indicati nell'art. 66 e sui relativi collaudi nei riguardi costruttivi ed igienici;
3) fare proposte sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione dell'assicurazione per la tubercolosi, e dar parere su quelle che gli sono sottoposte dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo;
4) dar parere circa eventuali modificazioni alla misura dei contributi;
5) deliberare sui ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni;
6) far proposte al Consiglio di amministrazione per la concessione di contributi, a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in favore di iniziative attuate da Consorzi provinciali antitubercolari e da Istituti universitari di tisiologia in materia di prevenzione, profilassi e studi clinico- scientifici nel campo della tubercolosi.
L'ammontare dei contributi predetti non potrà eccedere complessivamente, per ciascun esercizio, l'importo corrispondente al 50% dei contributi base riscossi nell'esercizio precedente dalla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Le deliberazioni adottate, su richiesta motivata dagli enti interessati, dal Consiglio di amministrazione per la concessione dei contributi in favore delle iniziative predette, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Art. 24.
Il Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale ed è composto come segue:
1) il presidente;
2) sette esperti particolarmente competenti dei problemi del lavoro, del collocamento e della disoccupazione, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale;
4) un rappresentante del Ministero del tesoro;
5) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
6) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
7) il direttore generale dell'Istituto.
Art. 25.
Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria:
1) dar parere sulla concessione delle anticipazioni per la esecuzione dei lavori pubblici prevista dall'art. 84.
2) provvedere, ove occorra, alla istituzione dei corsi di istruzione professionale e di pratica di laboratorio a vantaggio dei disoccupati, ed assegnare contributi agli enti previsti dal regolamento, che esercitino l'istruzione professionale;
3) decidere sui ricorsi concernenti il diritto all'indennità di disoccupazione e la liquidazione dell'indennità stessa;
4) ordinare la sospensione della corresponsione dell'indennità, qualora abbia ragione di ritenerla illegittima, e deliberare sulla privazione della indennità nei casi contemplati dall'art. 115;
5) dar parere sull'impiego dei fondi disponibili della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;
6) dar parere, agli effetti del presente decreto, circa la compilazione degli elenchi delle lavorazioni di durata inferiore a sei mesi, e sui provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione, per le categorie di cui all'articolo 41;
7) dar parere circa la dichiarazione di obbligatorietà dell'assicurazione per particolari categorie di lavoratori agricoli;
8) dar parere circa la compilazione delle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, in base alle eventuali proposte dei Comitati provinciali della previdenza sociale;
9) dar parere circa le eventuali modificazioni alla misura dei contributi;
10) determinare le norme per la raccolta e la elaborazione delle notizie statistiche concernenti la disoccupazione indennizzata, nonché per la raccolta e la elaborazione delle notizie relative ai fenomeni finanziari ed economici, che possono occorrere per la revisione delle basi tecniche dell'assicurazione;
11) provvedere al controllo della disoccupazione indennizzata e dar parere su tutte le questioni ad esso demandate dal regolamento o ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo.
Art. 26.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636).
Art. 27.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636).
Art. 28.
La durata in carica dei componenti i Comitati speciali coincide con quella del Consiglio di amministrazione. Per la validità delle adunanze dei Comitati speciali è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.
Art. 29.
(Abrogato dagli articoli 34-37 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639).
Art. 30.
(Abrogato dagli articoli 34-37 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639).
Art. 31.
L'Istituto provvede direttamente, a mezzo di propri uffici, ai servizi relativi al controllo della disoccupazione indennizzata, all'istruttoria delle domande di indennità e al pagamento di esse, o può affidare i servizi predetti agli uffici pubblici di collocamento e alle amministrazioni comunali, che sono obbligate ad assumerli.
Art. 32.
Le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria costituiscono gestioni autonome e sono amministrate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo dell'Istituto.
Le assicurazioni per la gente di mare e per il personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati costituiscono anche esse gestioni autonome dell'Istituto e sono amministrate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato di cui agli artt. 6 e 7 della legge 9 aprile 1931, n. 456.
Art. 33.
L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia col 1º gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio deve essere compilato il bilancio consuntivo di ciascuna delle gestioni assicurative dell'Istituto.
Art. 34.
I bilanci consuntivi delle diverse gestioni devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.
Art. 35.
I capitali disponibili dell'Istituto per tutte le gestioni ad esso affidate, possono essere impiegati:
1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
2) in cartelle emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, ed in titoli legalmente equiparati alle dette cartelle;
3) in acquisto di annualità dovute dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche e per opere di bonifica e d'irrigazione;
4) in mutui fruttiferi alle Province, ai Comuni e loro Consorzi, ai Consorzi di bonifica e di irrigazione e a quelli per le opere idrauliche di terza categoria, con le stesse garanzie stabilite per i mutui che concede la Cassa depositi e prestiti;
5) in anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici, e iniziative di colonizzazione demografica, alle condizioni stabilite nell'art. 84;
6) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia, ed altri Istituti di credito di notoria solidità, da designarsi dal Comitato esecutivo;
7) in operazioni di riscatto di debiti vitalizi a carico dei bilanci delle Province e dei Comuni;
8) in mutui fruttiferi ipotecari per l'edilizia popolare, ed in mutui fruttiferi ipotecari ad istituzioni igienico-sanitarie che abbiano scopo di prevenzione, di cura o di assistenza;
9) in beni immobili urbani e rustici;
10) in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, in conformità alle leggi o ai decreti che specificatamente le autorizzano;
11) in tutti gli altri modi che sono o saranno stabiliti con leggi o con decreti emessi su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro. La somma da destinare alle operazioni di cui ai nn. 8 e 9, non può superare la decima parte dell'ammontare complessivo dei fondi dell'Istituto.
Art. 36.
L'Istituto può affidare la custodia dei valori e il servizio di cassa alla Cassa depositi e prestiti, che non percepirà per detti servizi alcun compenso.
Art. 37.
Le assicurazioni per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni stabilite dal presente decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.
Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e per la tubercolosi, in base a i criteri stabiliti dal regolamento, i lavoratori a domicilio che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.
(Soppresso)
Art. 38.
Non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria:
1) gli impiegati, la cui retribuzione, ragguagliata a mese superi le L. 800;
2) gli operai, agenti e impiegati delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle Province, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza.
Nulla è innovato alle disposizioni della legge (testo unico) 24 dicembre 1924, numero 2114, che stabiliscono l'assicurazione obbligatoria per la invalidità e per la vecchiaia dei salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni statali.
Art. 39.
Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e per la vecchiaia in conformità al presente decreto:
a) le persone della gente di mare durante il periodo di arruolamento su navi nazionali, quando per tale periodo contribuiscano alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare (1);
b) gli iscritti alla Cassa pensioni del personale delle aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati (1).
_________
(1) Le due Casse sono state unificate nella "Cassa nazionale per la previdenza marinara", la quale prevede due separate gestioni: la "gestione marittimi" e la "gestione speciale".
Art. 40.
Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria:
1) i lavoratori agricoli, salvo quelle categorie che siano dichiarate soggette all'obbligo dell'assicurazione, o in tutto la Repubblica italiana o in determinate località, con le norme stabilite dal regolamento ;
2) gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego;
3) i lavoratori a domicilio;
4) Abrogato dal d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.
5) il personale artistico, teatrale e cinematografico;
6) coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti secondo le disposizioni del codice civile;
7) coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda;
8) coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui;
9) coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi (1).
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(1) Con sentenza 16 luglio 1968, n. 103 è stata dichiarata, da parte della Corte costituzionale, l'illegittimità costituzionale del presente numero.
Art. 41.
Con decreto, promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, possono essere esonerati dall'obbligo di tale assicurazione anche limitatamente a talune località, speciali categorie di lavoratori per le quali non sia possibile un regolare controllo della disoccupazione.
Art. 42.
(Soppresso)
Art. 43.
Le categorie di lavoratori e di addetti a pubblici servizi, di cui alla lettera f) dell'art. 3 del presente decreto, sono le seguenti:
a) personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
b) personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
c) personale dipendente dalle esattorie delle imposte dirette;
d) personale delle gestioni delle imposte di consumo.
Art. 44.
L'istituto, quando ne sia legalmente incaricato, provvede alla organizzazione e gestione di casse o fondi di previdenza per ogni altra categoria di soggetti a regime speciale di previdenza obbligatoria od organizzata da accordi sindacali.
Art. 45.
L'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia ha per scopo principale l'assegnazione di una pensione nel caso di invalidità al lavoro o di vecchiaia. Essa ha inoltre per scopo la concessione di un assegno in caso di morte dell'assicurato e la prevenzione e la cura dell'invalidità.
L'assicurazione per la tubercolosi ha per scopo la cura degli assicurati e delle persone di famiglia mediante il ricovero in luoghi di cura, e la corresponsione della indennità temporanea ai sensi dell'art. 68. L'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.
(Soppresso)
Art. 46.
L'Istituto, sentiti i Consorzi provinciali interessati, provvede, previa approvazione del Ministero della sanità, alla costruzione ed all'arredamento degli istituti occorrenti per la cura della tubercolosi. L'Istituto può somministrare, per i fini indicati nel precedente comma le somme occorrenti, sino a concorrenza di 500 milioni di lire, prelevandole dalla gestione dell'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia. Tali somme saranno rimborsate, con i relativi interessi in un periodo non superiore ai venticinque anni, sul provento dei contributi riscossi per l'assicurazione per la tubercolosi.
Art. 47.
Si provvede agli scopi indicati nel capo precedente col contributo dai datori di lavoro e dei lavoratori.
Il datore di lavoro e responsabile, per tutte le assicurazioni obbligatorie contemplate dal presente decreto, del pagamento del contributo anche per la parte a carico del lavoratore. Qualunque patto in contrario è nullo. Dal regolamento è stabilito chi debba intendersi per datore di lavoro.
Art. 48.
I contributi per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico dell'assicurato e sono stabiliti, in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato nella seguente misura: (omissis).
I contributi di cui al comma precedente sono dovuti anche nel caso in cui l'assicurato non abbia prestato la sua opera per l'intera settimana. Per determinare il contributo per coloro che sono retribuiti a mese ovvero a quindicina, il rapporto fra la retribuzione settimanale e quella mensile è di 1 a 4, e il rapporto fra la retribuzione settimanale e quella a quindicina è di 1 a 2. La parte di contributo a carico dell'assicurato è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta all'assicurato stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.
Art. 49.
Per i lavoratori giornalieri di campagna i contributi assicurativi sono stabiliti per giornata o per settimana, nella misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto.
Alle modalità esecutive dell'assicurazione dei lavoratori anzidetti si provvede con disposizioni del regolamento, o con decreto promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636).
Le tabelle A e B possono essere modificate con decreto promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Comitato esecutivo.
Per le altre categorie di assicurati per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi possono essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi da stabilirsi con le norme indicate nel regolamento.
Art. 50.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636).
Art. 51.
I contributi sono riscossi normalmente per mezzo di marche da applicarsi entro cinque giorni dalla scadenza del periodo di paga sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato e rilasciato dagli uffici dell'Istituto. Possono essere adottati, per determinate categorie professionali, sistemi diversi da quello sopra indicato per la riscossione dei contributi, con deliberazione del Comitato esecutivo, da approvarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 52.
I contributi di assicurazione obbligatoria possono essere riscossi, per i lavoratori agricoli, anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette. Alla riscossione dei contributi, con le forme e la procedura privilegiata anzidette, l'Istituto provvederà direttamente, ovvero a mezzo di esattori da esso nominati, a norma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401. Con decreto, da emanarsi su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le tesoro, l'Istituto può altresì essere autorizzato a valersi delle disposizioni del presente articolo per la riscossione dei contributi ad esso dovuti per l'assicurazione obbligatoria di altre categorie professionali. Tale autorizzazione può essere limitata a determinate zone territoriali.
Art. 53.
(Abrogato dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662).
Art. 54.
I crediti di qualsiasi specie verso il datore di lavoro, derivanti dal mancato versamento di contributi assicurativi per il personale dipendente, hanno privilegio sulla generalità dei mobili nello stesso grado del privilegio spettante ai crediti dello Stato per l'art. 1957 del Codice civile, ai quali sono tuttavia posposti.
Art. 55.
I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, doro che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.
Art. 56.
Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato:
a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:
1) i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136;
2) i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi;
3) i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella L. 5 luglio 1934, n. 1347;
b) agli effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e della determinazione della misura di esse, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) e i periodi di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare;
c) agli effetti del diritto all'indennità di disoccupazione e della misura e durata di essa, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) i periodi di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare. Per i detti periodi scoperti di assicurazione lo Istituto computerà come versato a favore degli assicurati il contributo settimanale calcolato sulla media dei contributi effettivamente versati.
Art. 57.
(Abrogato dalla L. 4 aprile 1952, n. 218).
Art. 58.
(Abrogato dalla L. 4 aprile 1952, n. 218).
Art. 59.
Lo Stato contribuisce nelle forme seguenti alle prestazioni delle assicurazioni contemplate nel presente decreto:
a) concorre alla costituzione delle pensioni nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e per la vecchiaia con una quota di L. 100 all'anno per ogni pensione;
b) (Abrogata dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636);
c) assume a proprio carico le quote di pensione corrispondenti ai contributi considerati come versati nei casi previsti dall'art. 130;
d) (Abrogata dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636);
e) concorre alla costituzione delle pensioni dell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e per la vecchiaia con una quota complementare nella misura indicata nell'art. 94, e per le categorie indicate nei nn. 1, 3 e 4 dell'art. 85.
A partire dal 1º gennaio 1935 l'Istituto rende conto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a quello delle tesoro delle somme pagate ogni anno per conto dello Stato a norma delle precedenti lettere b) e d) e delle rate di pensione pagate nell'anno stesso a norma delle lettere a), c) ed e) sulle rendite costituite senza copertura dei rispettivi valori capitali da parte dello Stato.
Intervenuta l'approvazione del conto, il Ministero delle tesoro autorizza il rimborso delle predette somme, da disporsi con imputazione ad apposito capitolo del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I rimborsi relativi agli oneri di cui alle lettere a), b), c) ed e) del presente articolo, per i quali non sia stato eseguito l'accantonamento dei corrispondenti capitali di copertura, avranno però effetto dopo che, in base al rendiconto presentato dall'Istituto, risulterà esaurito il fondo accumulato, con i relativi interessi, presso l'Istituto stesso mediante i versamenti finora effettuati dallo Stato.
Art. 60.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636)
Art. 61.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636)
Art. 62.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636)
Art. 63.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636)
Art. 64.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636)
Art. 65.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636)
Art. 66.
In caso di tubercolosi gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura a tipo sanatoriale, ospedaliero sanatoriale e post-sanatoriale, gestiti dall'Istituto.
Art. 67.
In caso di mancanza di disponibilità di posti nei luoghi di cura dell'Istituto si può procedere:
a) al ricovero presso istituzioni ospedaliere debitamente autorizzate, con le quali l'Istituto abbia stipulato speciali convenzioni;
b) alla cura a domicilio nei modi e nei limiti fissati dal regolamento.
Art. 68.
(Abrogato dalla L. 28 febbraio 1953, n. 86).
Art. 69.
Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.
Quali componenti la famiglia si intendono:
a) la moglie dell'assicurato;
b) il marito invalido di donna assicurata;
c) i figli legittimi o naturali, i figli adottivi e gli affiliati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, i figli naturali del coniuge, i fratelli e le sorelle viventi a carico.
Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati. Il limite massimo di età per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi è fissato per tutte le persone di cui alla lettera c) fino a compimento degli anni 20. Per le persone di cui alla lettera c), che siano regolarmente inscritte ad Università o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e comunque non oltre il 26º anno di età, sempre che essi risultino a carico del lavoratore assicurato.
Le persone di cui ai commi precedenti, che risultino inabili permanentemente al lavoro, usufruiscono delle prestazioni sanitarie indipendentemente dai limiti di età.
Art. 70.
(Abrogato dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636)
Art. 71.
L'accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni è fatto dall'Istituto, il quale può a tale effetto servirsi dei propri istituti di cura, di quelli con i quali abbia stabilito speciali accordi, dei dispensari dipendenti dai Consorzi provinciali antitubercolari e di quegli organi che siano all'uopo indicati dal Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi.
(Abrogati)
Art. 72.
(Abrogato dalla l. 21 luglio 1965, n. 903).
Art. 73.
In caso di disoccupazione involontaria le persone assicurate hanno diritto ad una indennità giornaliera ragguagliata alla classe di contributi per la quale negli ultimi sei mesi è stato eseguito il maggior numero di versamenti settimanali, nella misura sottoindicata:
(Omissis).
L'indennità di disoccupazione è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro. Qualora all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l'indennità per disoccupazione è corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente per mancato preavviso ragguagliata a giornate.
Art. 74.
Il disoccupato non ha diritto alla indennità giornaliera se non risultano versati contributi per almeno 48 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione.
I periodi di malattia tempestivamente accertati sono esclusi dal computo del biennio. L'indennità giornaliera viene corrisposta fino ad un massimo di 90 giorni se nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione risultano versati contributi per almeno 68 settimane e fino ad un massimo di 120 giorni se risultano versati contributi per almeno 72 settimane.
Gli stessi limiti si applicano anche al numero massimo di giornate indennizzabili a favore dello stesso assicurato nel corso di un anno solare nei diversi periodi di disoccupazione. L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennità giornaliera per il periodo di 90 giornate, può entro lo stesso anno solare essere riammesso al godimento dell'indennità per altre 30 giornate, qualora, tenuto conto dei versamenti già eseguiti, risultino a suo favore contributi per almeno 72 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della nuova disoccupazione. L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennità per il periodo massimo di 120 giorni, non può esservi riammesso se non dopo che egli possa far valere almeno 24 nuove settimane di contribuzione, e sempre che si verifichino le condizioni previste nei precedenti comma.
Art. 75.
L'assicurato per ottenere l'indennità di disoccupazione deve provare la sua iscrizione all'Ufficio di collocamento che sia stato istituito per la categoria professionale cui egli appartiene. Il regolamento stabilisce le norme per disciplinare l'azione delle sedi provinciali dell'Istituto e degli Uffici di collocamento nei riguardi della disposizione del precedente comma.
Art. 76.
La disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto all'indennità.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Comitato speciale e delle Associazioni professionali interessate, saranno stabilite le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.
Quando la disoccupazione derivi da dimissioni, da licenziamento in tronco, o da astensione dal lavoro nei casi previsti dall'art. 502 del Codice penale, il periodo indennizzabile è ridotto di trenta giorni dalla data di cessazione dal lavoro, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 73. Non è dovuta l'indennità di disoccupazione durante il periodo di ricovero o di cura a domicilio per tubercolosi, o di ricovero in altro istituto di cura a carico dell'Istituto ai fini della prevenzione o della cura dell'invalidità.
Art. 77.
Per conseguire il diritto all'indennità di disoccupazione, il disoccupato deve farne domanda nei modi e termini stabiliti dal regolamento. Fermo restando quanto è disposto nel penultimo comma dell'art. 73 per il periodo di carenza, in caso di ritardata presentazione della domanda, l'indennità sarà corrisposta a decorrere dal quinto giorno dopo quella della presentazione stessa. Nel regolamento sono stabilite le norme per il controllo della disoccupazione, per l'accertamento delle condizioni per il diritto all'indennità e per la sospensione del diritto medesimo. Nel regolamento è disciplinata l'erogazione delle indennità di disoccupazione per le industrie nelle quali si verifichino lavorazioni a turno o lavorazioni saltuarie e sono altresì stabiliti i casi nei quali i periodi di disoccupazione interrotti da brevi periodi di lavoro possano essere considerati come disoccupazione continuata.
Art. 78.
(Soppresso)
Art. 79.
(Soppresso)
Art. 80.
(Soppresso)
Art. 81.
Nei casi in cui possa essere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare invalido ovvero possa essere attenuata o eliminata la invalidità già accertata, mediante opportune cure mediche o chirurgiche o con il ricovero in idoneo istituto di cura, l'Istituto può adottare tali rimedi assumendo a suo carico le spese del trattamento sanitario e del ricovero. Quando la cura o il ricovero non si propongano l'effetto di cui al precedente comma, ma solo il miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato o pensionato, l'Istituto può subordinarne la concessione alla condizione di un concorso nella spesa da parte dell'assicurato o pensionato stesso.
Art. 82.
Si sospende la liquidazione o il pagamento della pensione di invalidità agli assicurati o pensionati i quali senza giustificato motivo si rifiutino di sottostare alle cure che l'Istituto ritenga necessarie ai fini del primo comma dell'articolo precedente o pongano il medico nella impossibilità di eseguirle. Qualora l'Istituto non ritenga giustificato il rifiuto a sottostare alle cure, o vi sia disaccordo circa la cura fra l'assicurato o pensionato e l'Istituto, la decisione è rimessa ad un collegio di tre medici nominati rispettivamente: uno l'Istituto, uno dall'Associazione Professionale che rappresenta l'assicurato, e uno di comune accordo fra le parti stesse o, altrimenti, dal presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 100.
Art. 83.
L'Istituto ha facoltà di gestire, oltre i luoghi di cura indicati nell'art. 66, anche ospedali, convalescenziari, stabilimenti termali, ambulatori, preventori, ed attuare altre provvidenze igienico- sanitarie aventi per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidità.
Art. 84.
Allo scopo di combattere, attenuare o prevenire la disoccupazione, l'Istituto può concedere, con le necessarie cautele e garanzie, anticipazioni sulle disponibilità dei fondi dell'assicurazione per la disoccupazione, nei limiti di un quinto dell'ammontare di questi, per la esecuzione di lavori pubblici di interesse generale o di interesse locale, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa col Ministro per i lavori pubblici. Il rimborso di dette anticipazioni deve effettuarsi nel termine massimo di un anno dalla corresponsione della somma. L'Istituto può anche istituire o sussidiare corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio, di specializzazione e di avviamento al lavoro, a vantaggio dei disoccupati. Il pagamento dell'indennità al disoccupato potrà essere subordinato alla frequenza di tali corsi, secondo le norme stabilire dal regolamento.
(Soppresso)
Gli investimenti in dipendenza delle iniziative di cui al comma precedente non possono superare il quinto delle disponibilità dei fondi dell'assicurazione per la disoccupazione.
Art. 85.
Possono iscriversi nell'assicurazione facoltativa per pensioni di invalidità e di vecchiaia:
1) le persone appartenenti alle categorie soggette all'assicurazione obbligatoria, indicate nell'art. 37;
2) coloro che abbiano perduto la qualità di assicurato obbligatorio;
3) gli artigiani, i coltivatori agricoli diretti (proprietari, affittuari, coloni e mezzadri), i commercianti, gli industriali, gli esercenti professioni liberali, che paghino annualmente allo Stato per imposte dirette una somma non superiore a L. 1000;
4) le donne maritate che attendono alle cure domestiche ed il cui marito sia compreso in una delle precedenti categorie. Possono essere ammesse anche le donne che, con altro vincolo di parentela, accudiscono alle cure domestiche presso persone comprese nelle precedenti categorie, quando risulti che non hanno redditi di alcuna specie per i quali paghino annualmente allo Stato, per imposte dirette, una somma superiore a L. 120;
5) gli impiegati per i quali, pur essendo stato superato il limite di stipendio stabilito dall'articolo 38, con contratto collettivo di lavoro o norma equiparata sia stato assunto l'obbligo di continuare l'assicurazione ai sensi del presente titolo.
Art. 86.
Su richiesta di associazioni professionali, di casse mutue di malattia create in base a contratti collettivi di lavoro o a norme assimilate, di società di mutuo soccorso, di aziende industriali, commerciali, agricole e di amministrazioni pubbliche, l'Istituto può effettuare assicurazioni collettive di pensioni per tutti i rappresentati, iscritti o dipendenti dagli enti predetti.
Art. 87.
L'iscrizione nell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e per la vecchiaia può essere fatta in una delle seguenti due forme:
1) nel ruolo della mutualità con la rinunzia, cioè, al rimborso dei versamenti eseguiti, in caso di morte dell'assicurato;
2) nel ruolo dei contributi riservati, col vincolo, cioè, del rimborso dei versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, in caso di morte dell'assicurato prima della liquidazione della pensione. In mancanza di indicazione del ruolo, la iscrizione s'intende chiesta, e viene d'ufficio eseguita, nel ruolo del contributi riservati.
Art. 88.
Le donne che alla data del matrimonio cessano dal rapporto di lavoro prima di aver versato 240 contributi settimanali, ma dopo averne versati almeno 48, hanno diritto, quando siano riconosciute invalide ai sensi dell'art. 61, ovvero al compimento del 55º anno di età, di liquidare con le norme dell'assicurazione facoltativa la pensione corrispondente ai contributi versati.
Fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 57 in tutti gli altri casi in cui per una persona si interrompa o cessi il rapporto di lavoro prima che siano stati versati 480 contributi settimanali, essa può ottenere che tali versamenti le siano computati utili agli effetti della liquidazione di una pensione in caso d'invalidità o per la vecchiaia, purché effettuati versamenti nell'assicurazione facoltativa nella misura e secondo le norme stabilite dal regolamento. Sono computati utili agli effetti dei precedenti due comma anche i versamenti fatti alla Cassa nazionale di previdenza, anteriormente al 1º luglio 1920.
Art. 89.
La liquidazione della pensione per vecchiaia può essere effettuata, quando concorrano per l'iscritto le due condizioni seguenti:
1) che abbia compiuto almeno dieci anni di iscrizione;
2) che abbia compiuta l'età di 66 anni se uomo, e di 60 anni se donna, o se appartenga a speciali categorie di lavoratori addetti a industrie pericolose o insalubri indicate nel regolamento. Quando l'assicurato abbia raggiunto il 70º anno di età, ha facoltà di conseguire la liquidazione della pensione, anche senza avere compiuto dieci anni d'iscrizione.
Art. 90.
La liquidazione della pensione per invalidità può effettuarsi quando concorrano per l'iscritto le due condizioni seguenti:
1) che abbia compiuto almeno cinque anni di iscrizione;
2) che sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 61.
(Abrogato dalla L. 4 aprile 1952, n. 218).
Art. 91.
Gli assicurati obbligatori e coloro i quali hanno i requisiti per l'iscrizione nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, qualora si trovino nelle condizioni di età o di invalidità richieste per la liquidazione della pensione nell'assicurazione facoltativa medesima, possono costituirsi una rendita vitalizia immediata mediante versamento del valore capitale corrispondente.
Art. 92.
La determinazione delle quote di pensione per i versamenti effettuati nell'assicurazione facoltativa viene fatta in base a tariffe deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'iscritto può fare versamenti in qualunque tempo e in qualunque misura, con le norme stabilite nel regolamento.
Art. 93.
Le pensioni di invalidità e di vecchiaia liquidate in base ai versamenti facoltativi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.
Art. 94.
(Abrogato dalla l. 4 aprile 1952, n. 218).
Art. 95.
Se prima che sia liquidata la pensione avvenga la morte dell'iscritto nel ruolo dei contributi riservati, la somma costituita dai versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, sarà assegnata nell'ordine e con le norme seguenti:
a) al coniuge;
b) ai figli legittimi o naturali;
c) agli ascendenti;
d) agli altri discendenti non compresi sotto la lettera b) e ai fratelli e alle sorelle, purché, tanto per i discendenti quanto per i fratelli e per le sorelle, concorrano queste due condizioni: che siano minori di 18 anni o inabili al lavoro; che vivessero a carico del defunto.
Se il coniuge concorra con i figli, due quinti della somma saranno assegnati al coniuge e tre ai figli; se, in mancanza dei figli, il coniuge concorra con gli ascendenti, tre quinti della somma saranno assegnati al coniuge e due quinti agli ascendenti; in mancanza dei figli e degli ascendenti, la somma sarà interamente assegnata al coniuge.
In mancanza del coniuge la somma sarà interamente, e in parti eguali, assegnata ai figli, e in mancanza di questi, agli ascendenti, e, in mancanza degli uni e degli altri, sarà interamente, e in parti eguali, assegnata agli aventi diritto indicati sotto la lettera d). Per avere diritto alle assegnazioni stabilite dal presente articolo, deve esserne fatta domanda all'Istituto, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla morte dell'iscritto.
Art. 96.
L'Istituto è autorizzato ad effettuare assicurazioni facoltative per la tubercolosi, nei limiti e alle condizioni che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere dei competenti Comitati speciali, ed approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 97.
(Abrogato dagli artt. 44-47, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639).
Art. 98.
(Abrogato dagli artt. 44-47, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639).
Art. 99.
(Abrogato dagli artt. 44-47, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639).
Art. 100.
(Omissis)
Art. 101.
(Omissis)
Art. 102.
(Omissis)
Art. 103.
(Omissis)
Art. 104.
(Omissis)
Art. 105.
(Omissis)
Art. 106.
(Omissis)
Art. 107.
(Omissis)
Art. 108.
(Abrogato dal d.lg. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804).
Art. 109.
Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da ogni tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento ed i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria in esecuzione del presente titolo. Gli atti o scritti ed i documenti che venissero prodotti dalle parti sono pure esenti da tasse di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso. Nel regolamento sono stabiliti i diritti dovuti per le sentenze.
Art. 110.
Agli effetti della legge penale sono equiparate ai valori di bollo le marche emesse in esecuzione del presente decreto. Chiunque contraffà od altera le tessere assicurative o scientemente fa uso di tessere contraffatte od alterate, o le pone in vendita o altrimenti in circolazione, è punito con la multa da lire 20.000 a lire 200.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Alla stessa pena indicata nel comma precedente soggiace chi fa uso di marche annullate o le pone in vendita o le mette altrimenti in circolazione o fa uso illecito di tessere in bianco o ne rende possibile l'uso illecito.
Art. 111.
Qualora siasi omessa in tutto o in parte una o più delle assicurazioni contemplate dal presente decreto, o non siasi provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, o i contributi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro:
1) è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato;
2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1;
3) è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.00.
Il Comitato esecutivo dell'Istituto può ridurre la somma di cui al n. 2 del comma precedente quando sia presentata domanda di oblazione ai sensi dell'art. 112.
Art. 112.
(Omissis)
Art. 113.
Il datore di lavoro che trattiene alle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali è stabilita dal presente decreto la trattenuta, è punito con sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca reato.
Art. 114.
I datori di lavoro e in genere coloro che sono preposti ai lavori, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini di funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente decreto o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 600.000.
Art. 115.
Chi indebitamente riscuote con alterazioni di dati o con altri modi dolosi l'indennità di disoccupazione è punito con una multa dal doppio al decuplo dell'indennità o delle parti di indennità indebitamente percepite, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Indipendentemente da tali pene, il responsabile, su determinazione del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, sarà privato dell'indennità di disoccupazione per la durata massima di 120 giornate in occasione delle concessioni a lui spettanti nel biennio successivo alla data di accertamento dell'indebita riscossione. Uguale privazione dell'indennità di disoccupazione, salvo le eventuali pene stabilite dal Codice penale, è applicabile a carico di chi con alterazioni di dati o altri fatti fraudolenti tenta di ottenere l'indennità di disoccupazione.
Art. 116.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri prestazioni che rientrino nelle assicurazioni contemplate nel presente decreto è punito con la multa da lire 20.000 a lire 1.000.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Art. 117.
Nel regolamento può essere stabilita la pena della sanzione amministrativa fino a lire 400.000 per la inosservanza delle disposizioni del presente decreto, per la quale non sia già stabilita una pena speciale. La pena della sanzione amministrativa nella misura preveduta nel precedente comma, può essere stabilita per la inosservanza delle disposizioni del regolamento.
Art. 118.
I proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni al presente decreto e al regolamento per l'esecuzione di esso sono devoluti a beneficio dell'Istituto.
Art. 119.
Nelle province annesse, nelle quali è obbligatoria l'assicurazione malattie ai sensi del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, la riscossione dei contributi pertinenti all'Istituto è eseguita dall'Istituto stesso insieme con quella dei contributi di cui all'art. 10 del Regio decreto-legge citato, con le norme e i privilegi in vigore per le Casse di malattia.
Art. 120.
(Omissis)
Art. 121.
La denominazione di Istituto nazionale della previdenza sociale non può essere assunta da alcuna impresa, società o istituto. A richiesta dell'Istituto sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica a modificare le denominazioni degli enti le quali presentino elementi di omonimia pregiudizievoli per l'Istituto stesso.
Art. 122.
L'Istituto fruisce delle stesse esenzioni fiscali che sono e saranno concesse alle Casse di risparmio postali e ordinarie. Alle operazioni di trasformazione dei capitali in rendite vitalizie e a tutte le altre forme di assicurazione gestite dall'Istituto non si applicano le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.
Sono esenti dalle tasse di registro e bollo, di concessione governativa e da qualsiasi altra tassa o spesa, i tramutamenti dei titoli di debito pubblico in cui siano rinvestiti i capitali dell'Istituto, i registri, i certificati, gli avvisi affissi al pubblico, gli atti di notorietà, e gli altri documenti, atti e contratti che possono occorrere tanto all'Istituto per la propria attività e per il raggiungimento dei propri fini, conformemente al presente decreto e ad ogni altra legge presente e futura, quanto ai privati per realizzare i benefici ad essi spettanti in base alle assicurazioni gestite dall'Istituto.
Sono pure esenti dalle tasse di bollo, di registro, di successione ed ipotecarie, le donazioni e le elargizioni fatte o comunque venute all'Istituto per atto tra vivi e per causa di morte. I frutti annuali dei fondi dell'Istituto sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile. I beni dell'Istituto sono esenti dalla tassa di manomorta. Restano ferme le esenzioni fiscali concesse da leggi speciali alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ora Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.
Art. 123.
L'Istituto è ammesso di diritto al gratuito patrocinio quando concorra la condizione prevista dal n. 2 dell'art. 15 della legge approvata col R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282.
Art. 124.
Le quote di concorso e le somme comunque devolute ad incremento dei conti individuali degli iscritti, le pensioni, nonché gli assegni, i sussidi e le indennità da corrispondersi come prestazioni assicurative in forza del presente decreto non sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile. Sono esenti dalla tassa di successione le somme dovute agli eredi e beneficiari, ai termini del presente decreto.
Art. 125.
(Abrogato dal r.d. 3 giugno 1940, n. 1344).
Art. 126.
Gli atti e contratti stipulati dall'Istituto per impiegare i propri fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Qualora però tali impieghi di fondi siano diretti ad operazioni di finanziamento, anche contro la cessione di annualità dovute dallo Stato o di altri crediti di qualunque natura, i relativi atti e contratti sono soggetti alla tassa proporzionale di registro di cui all'art. 28 della tariffa allegato A del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, a carico della parte sovvenzionata, salvo che questa abbia diritto a speciale agevolazione tributaria.
Art. 127.
Le domande di prestazioni contemplate nel presente decreto debbono essere presentate dall'interessato agli uffici dell'Istituto.
Art. 128.
Le pensioni, gli assegni, e le indennità spettanti in forza del presente decreto non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili, eccezione fatta per le pensioni, che possono essere cedute, sequestrate e pignorate soltanto nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative, e non oltre l'importo di queste.
L'Istituto ha diritto di trattenere sulle pensioni, gli assegni e le indennità di cui al precedente comma, l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti della autorità giudiziaria (1).
Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato e temerario (2).
________
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio 1969, n. 22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui attribuisce all'I.N.P.S. il diritto di trattenere sulle pensioni l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
(2) Con sentenza 30 novembre 1988, n. 1041, la Corte costituzionale, si è pronunciata per l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni I.N.P.S.
Art. 129.
Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto.
L'azione per conseguire l'assegno di morte di cui all'art. 65 si prescrive nel termine di un anno dalla data della morte dell'assicurato; l'assegno non riscosso entro cinque anni dalla data della liquidazione è prescritto a favore dell'Istituto.
L'azione per conseguire l'assegno di maternità si prescrive nel termine di un anno dalla data del parto o dell'aborto. In caso di procedimento penale contro la donna, per infanticidio o per procurato aborto, la prescrizione decorre dalla data del provvedimento definitivo di proscioglimento.
Fino a quella data rimane sospeso il pagamento dell'assegno. Cessa il diritto nell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'indennità di disoccupazione ovvero di riscuotere l'indennità già concessagli qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione indennizzabile, ovvero da quello fissato per il pagamento, senza che l'assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione al pagamento dell'indennità o senza che si sia presentato per la riscossione dell'indennità concessagli.
Art. 130.
(Abrogato dalla L. 25 aprile 1961, n. 355).
Art. 131.
Gli impiegati dell'Istituto sono equiparati agli impiegati dello Stato agli effetti delle imposte dirette, delle riduzioni ferroviarie e delle disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.
Art. 132.
(Omissis)
Art. 133.
(Omissis)
Art. 134.
(Omissis)
Art. 135.
(Omissis)
Art. 136.
(Omissis)
Art. 137.
(Omissis)
Art. 138.
(Omissis)
Art. 139.
(Omissis)
Art. 140.
Il Governo è autorizzato a emanare le norme regolamentari per la esecuzione del presente decreto. Finché tali norme non saranno emanate, rimangono in vigore i regolamenti attuali, insieme a ogni altra vigente disposizione esecutiva, in quanto non siano contrari al presente decreto o con esso incompatibili.
Art. 141.
Sono abrogate le leggi e i Regi decreti seguenti:
Testo unico di legge approvato con R.D. 30 maggio 1907, n. 376;
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184;
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3158;
R.D.L. 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1132;
Legge 13 dicembre 1928, n. 2900;
R.D.L. 14 gennaio 1932, n. 275, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 852;
R.D.L. 27 marzo 1933, n. 371, convertito nella legge 3 gennaio 1934, n. 166;
R.D. 1º marzo 1934, n. 766, che approva lo statuto dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.
E' abrogata altresì ogni altra disposizione contraria al presente decreto o con esso incompatibile.
Art. 142.
Con decreto da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, sarà stabilita la data di entrata in vigore delle disposizioni del titolo V del presente decreto, rimanendo in vigore fino a tale data le attuali norme relative alla risoluzione delle controversie.
Con lo stesso decreto potranno essere emanate le norme transitorie ed ogni norma occorrente per l'attuazione delle anzidette disposizioni.
Art. 143.
Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.
Decreto Legge 4 del 20 gennaio 1998
Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.
Vigente al: 2-11-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
disposizioni in materia di sostegno al reddito e incentivazione all'occupazione, di contenimento del costo del lavoro, attraverso la riduzione delle aliquote contributive, al fine di rilanciare l'attivita' edilizia, nonche' di definire l'operativita' di talune norme previdenziali ed il funzionamento di organi collegiali operanti presso enti ed organismi gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
provvedere all'adeguamento delle disposizioni in materia di promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno, attraverso il cosidetto "prestito d'onore", nonche' alla ridotazione finanziaria del Fondo per l'occupazione, per consentire gli interventi occupazionali allo stesso connessi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 16 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole;
E m a n a
il seguente decretolegge:
Art. 1
Disposizioni in materia di sostegno al reddito
1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, e' prorogato al fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il ((31 dicembre 2009)) ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 nonche' di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 45 milioni di euro per il 2006 nonche' di 37 milioni di euro per il 2007 ((e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009)) a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al ((31 dicembre 2009)). Alle finalita' del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire.
3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi:
a) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese
in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
b) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5,
comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati e' ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera b), per indennita' e contribuzione figurativa e l'onere complessivo e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.
3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.
4. La possibilita' prevista dall'articolo 4, comma 25, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilita', trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 31, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilita' non antecedentemente al 1 gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennita' non e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi.
6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui
all'articolo 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attivita', da parte di giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi numeri 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani e' corrisposta una indennita' aggiuntiva di lire 800 mila mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, nonche' una indennita' pari a lire 200 mila mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennita' di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato obiettivo n. 2, le indennita' aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel caso che le attivita' formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza. Il Governo deve riferire alle commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attivita'. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo.
7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, le parole: "una quota pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota non inferiore al 70 per cento". Al comma 2 dell'articolo 3 del citato decretolegge n. 129 del 1997 le parole: "stipulati entro il 15 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997".
Art. 2.
Disposizioni in materia contributiva
1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia ((e del settore lapideo)) e' dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, per gli istituti di patronato e di assistenza sociale cessa il regime diesonero previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, per il personale dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia nella misura stabilita dall'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e di maternita' nella misura prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. Gli istituti medesimi sono, altresi', soggetti alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I contributi versati anteriormente restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni erogate, fino a tale data.
3. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo le parole: "gli addebiti contributivi" sono inserite le seguenti: "e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi assicurativi".
4. La disposizione di cui all'articolo 53, comma 6, lettera a),
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito ((dovuto all'Istituto postelegrafonici)) nella misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
Art. 3.
Integrazione del Fondo per l'occupazione
1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:
a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per
l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo
al Ministero per le politiche agricole.
Art. 4
Disposizioni varie
1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 MARZO 1998, N. 52)).
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 MARZO 1998, N. 52)).
3. All'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "durata di quattro mesi", sono
sostituite dalle seguenti: "durata massima di tre mesi";
b) al comma 4, lettera b), le parole: "con garanzie da acquisire
sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;" sono sostituite dalle seguenti: "con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;".
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Pinto, Ministro per le politiche agricole
Visto, il Guardasigilli: Flick
Decreto Legislativo 114 del 31 marzo 1998
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Vigente al: 2-6-2019
Titolo I
Principi generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata la disciplina delle attivita' economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la competitivita' delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1998;
Visto il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
Visto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attivita' commerciale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione
3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalita':
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilita' di approvvigionamento, al servizio di prossimita', all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonche' l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.
Art. 2.
Liberta' di impresa e libera circolazione delle merci
1. L'attivita' commerciale si fonda sul principio della liberta' di
iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed e' esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
Art. 3.
Obbligo di vendita
1. In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice
civile, il titolare dell'attivita' commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
Art. 4.
Definizioni e ambito di applicazione del decreto
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area
destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita
non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie
superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie
superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di
vendita nella quale piu' esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o
imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni
assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n.
362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora
vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai
sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali
esercitino attivita' di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n.
125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
e) alle vendite di carburanti nonche' degli oli minerali di cui
all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32;
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo
comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonche' ai
cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attivita' e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte,
nonche' quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi
dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
l) all'attivita' di vendita effettuata durante il periodo di
svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purche' riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle
quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attivita'.
3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale
cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonche' dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
Titolo II
Requisiti per l'esercizio
dell'attivita' commerciale
Art. 5.
Requisiti di accesso all'attivita'
1. Ai sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)).
7. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio piu' rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresi' materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita'. Possono altresi' prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.
10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.
11. ((L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.)) L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e' soppresso.
Titolo III
Esercizio dell'attivita' di vendita al dettaglio
sulle aree private in sede fissa
Art. 6
Programmazione della rete distributiva
1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del
presente decreto definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in
collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttivita' del sistema e la qualita' dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di
sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli
insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilita', il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche
attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone
di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero
delle piccole e medie imprese gia' operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facolta' di prevedere a tale fine forme di incentivazione;
g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita' ed all'efficienza della rete distributiva nonche' dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza (( delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi )), delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attivita' produttive.
2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i
criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinche' gli strumenti urbanistici comunali individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in
particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali
in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonche' dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle localita' di particolare interesse artistico e naturale;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli
inerenti la disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita' minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;
d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione
o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualita'.
3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma
1, tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una
programmazione integrata tra centro e realta' periferiche;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di
utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la
presenza delle attivita' commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attivita' commerciali e artigianali;
d) i centri di minore consistenza demografica al fine di
svilupparne il tessuto economicosociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al
presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresi', alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta
giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in
via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.
Art. 7.
Esercizi di vicinato
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
2. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).
3. Fermi restando i requisiti igienicosanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.
Art. 8.
Medie strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della
superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la
superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e
3, del presente decreto.
3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli
obiettivi indicati all'articolo 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le
domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
Art. 9.
Grandi strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della
superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la
superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e
3, del presente decreto.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata da una
conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformita' dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta
pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.
5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le
domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
Art. 10.
Disposizioni particolari
1. La regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della
rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonche' per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:
a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti, nonche' nelle zone montane e insulari, la facolta' di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attivita' commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettivita', eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attivita' da tributi regionali; per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza;
b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico,
archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilita', alla mobilita' dei consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;
c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6,
comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.
2. La regione stabilisce criteri e modalita' ai fini del
riconoscimento della priorita' alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente, ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorita'.
3. La regione stabilisce altresi' i casi in cui l'autorizzazione
all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita e' dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione la regione tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.
4. La regione puo' individuare le zone del proprio territorio alle
quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socioeconomiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica.
5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto
dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stesso scopo i dati relativi al settore merceologico e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale di cui al predetto articolo 6.
Titolo IV
Orari di vendita
Art. 11.
Orario di apertura e di chiusura
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi
di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali
di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente puo' liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. L'esercente e' tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di
effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura
domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1,
individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonche' ulteriori otto domeniche o festivita' nel corso degli altri mesi dell'anno.
Art. 12.
Comuni ad economia prevalentemente turistica e citta' d'arte
1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle citta'
d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4.
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di
maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le citta' d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facolta' di cui al comma 1.
Art. 13.
Disposizioni speciali
1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle
seguenti tipologie di attivita': le rivendite di generi di monopolio;
gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonche' le stazioni di servizio autostradali, qualora le attivita' di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura
al pubblico in caso di piu' di due festivita' consecutive. Il sindaco definisce le modalita' per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza
e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attivita' di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.
Titolo V
Offerta di vendita
Art. 14.
Pubblicita' dei prezzi
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine
esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso
valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi
gia' impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo
dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unita' di misura.
Art. 15.
Vendite straordinarie
1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di
liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente
dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attivita' commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere
stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente
dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il
ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalita' di svolgimento, la pubblicita' anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno
o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si
avvale della facolta' prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n.59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n.287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.
Titolo VI
Forme speciali di vendita al dettaglio
Art. 16.
Spacci interni
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneita' dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.
Art. 17.
Apparecchi automatici
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonche', se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, e' soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
Art. 18
Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206.
Art. 19
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206.
Art. 20.
Propaganda a fini commerciali
1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di
qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 4, 5, 6 e 8.
Art. 21.
Commercio elettronico
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:
a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed
apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la
competitivita' globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualita'
volte a garantire l'affidabilita' degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
f) garantire la partecipazione italiana al processo di
cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato puo' stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonche' con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.
Titolo VII
Sanzioni
Art. 22.
Sanzioni e revoca
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto ((e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,)) e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il titolare:
a) non inizia l'attivita' di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
b) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulta piu' provvisto dei requisiti ((di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59));
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;
b) non risulta piu' provvisto dei requisiti ((di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59));
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attivita' il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
Titolo VIII
Organismi associativi
Art. 23.
Centri di assistenza tecnica
1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete
distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attivita' previste nello statuto con modalita' da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attivita' di
assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonche' attivita' finalizzate alla certificazione di qualita' degli esercizi commerciali.
3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri
medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.
Art. 24
Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi
1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire societa' finanziarie aventi per finalita' lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel
turismo e nei servizi.
2. I requisiti delle societa' finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, sono i
seguenti:
a) siano ispirate ai principi di mutualita', richiamati
espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti;
b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero
territorio nazionale;
c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformita'
al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalita' di cui al presente articolo, possono promuovere societa' finanziarie che abbiano i requisiti nel
medesimo previsti.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((13))
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((13))
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((13))
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."
Titolo IX
Disposizioni transitorie e finali
Art. 25.
Disciplina transitoria
1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e all'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, nonche' quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561.
2. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sono soggette a previa comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della proprieta' o della gestione dell'attivita', il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di vendita entro i limiti di superficie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). Resta fermo l'obbligo per il subentrante del possesso dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio secondo quanto previsto dall'articolo 49 del decreto ministeriale 4 agosto
1988, n. 375.
3. Fino al termine di cui all'articolo 26, comma 1, non puo' essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla data di pubblicazione del presente decreto, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi indicati alla predetta lettera d), tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli
autorizzatori preesistenti.
4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio prevista dall'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esaminate ai sensi della predetta legge n. 426 del 1971 e decise con provvedimento espresso entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al termine del periodo di cui all'articolo 26, comma 1, e' sospesa la presentazione delle domande, tranne nel caso di cui
al comma 3.
5. Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, gia' trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma secondo attestazione del responsabile del procedimento, sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data.
6. Fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo 31, alle domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, non trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, nonche' alle domande per il rilascio delle medesime autorizzazioni presentate successivamente e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, non e' dato seguito. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'emanazione delle disposizioni di cui
all'articolo 6 e' sospesa la presentazione delle domande.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((13))
8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento definisce criteri e modalita' per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entita' dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianita' di esercizio dei titolari, della eventuale esclusivita' dell'attivita' commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e
della tipologia dell'attivita' svolta.
9. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 7 e' stabilita nel limite di 20 miliardi di lire per l'anno 1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire le somme suddette ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."
Art. 26.
Disposizioni finali
1. Ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 10, dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, dell'articolo 21, dell'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione.
((2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita e' presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attivita'.))
3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 APRILE 1999, N. 108.
5. E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, nonche' la cessazione dell'attivita' relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
6. Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217; la legge 28 luglio 1971, n. 558; la legge 19 marzo 1980, n. 80, come modificata dalla legge 12 aprile 1991, n. 130; l'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121; l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384; l'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561; l'articolo 2, commi 89 e 90 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ogni altra norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile. Sono soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407
Titolo X
Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intendono:
a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attivita' di vendita di
merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese
quelle di proprieta' privata gravate da servitu' di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata
della quale il comune abbia la disponibilita' che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attivita' commerciale;
d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune
abbia la disponibilita', composta da piu' posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei
giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilita', di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivita';
f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che
l'operatore si e' presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita';
g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che
l'operatore ha effettivamente esercitato l'attivita' in tale fiera.
Art. 28
Esercizio dell'attivita'
1. Il commercio sulle aree pubbliche puo' essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.
((2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto ad
apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a societa' di persone, a societa' di capitali regolarmente costituite o cooperative.))
2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potesta' normativa in
materia di disciplina delle attivita' economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresi' stabilite le modalita' attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attivita' di verifica della sussistenza e regolarita' della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio e' in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle
aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
((4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle
aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'.
L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.))
5. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda
esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sulle aree
pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle
aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti
alimentari e' soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalita' di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanita' con apposita ordinanza.
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo
nelle aree demaniali marittime e' soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorita' marittime che stabiliscono modalita' e condizioni per l'accesso alle aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore e' vietato
il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della
relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il piu' alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del
presente decreto, emanano le norme relative alle modalita' di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'articolo 29, nonche' la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attivita' per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresi' gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.
13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio piu' idoneo a
soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresi', sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densita' della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante ((limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale e sociale, di viabilita' rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio e alla normale mobilita'. In ogni caso resta ferma la finalita' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entita' delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche)), i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attivita', per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonche' per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresi', le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonche' le modalita' di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorita' nell'assegnazione dei posteggi fondato sul piu' alto numero di presenze effettive.
14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono
all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione,
stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attivita', nonche' le modalita' di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 . Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate
altresi' le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo e' vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilita', di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresi' deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale
nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attivita' effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono
in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.
Art. 29.
Sanzioni
1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la
prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonche' senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per
l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo'
disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione e' revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita' entro sei
mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per
mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
c) nel caso in cui il titolare non risulti piu' provvisto dei
requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del
DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28.
((4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso di
mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 )).
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita'
competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
Art. 30.
Disposizioni transitorie e finali
1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono
sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purche' esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui
all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima
dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28.
4. La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai
coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attivita' in forma itinerante.
5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonche' il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari.
6. Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112, come modificata
dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e dalla legge 25 marzo 1997, n.
77; l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25; il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350. E' soppressa la voce n. 62 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.
Titolo XI
Inadempienza delle regioni
Art. 31.
Intervento sostitutivo
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, qualora le regioni non esercitino le funzioni amministrative ad esse conferite dal presente decreto nei tempi dal medesimo previsti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede l'adempimento ponendo un termine non inferiore a sessanta giorni. Qualora la regione inadempiente non provveda nel termine assegnato, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione inadempiente previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica e gli affari
regionali
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Flick, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick
Decreto del Presidente della Repubblica 322 del 22 luglio 1998
Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Vigente al: 13-5-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitali;
Visto l'articolo 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale e' stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' di riordino della disciplina dei tributi locali;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione puo' essere effettuata con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;
Considerato che al fine di semplificare le modalita' di presentazione delle dichiarazioni tramite centri autorizzati di assistenza fiscale, e' opportuno modificare anche il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del l992;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 giugno 1998;
Considerato che il rilievo del Consiglio di Stato in ordine all'articolo 1, comma 5, puo' essere rispettato attraverso una modifica della disposizione indicata con la quale e' chiarito che la mancata sottoscrizione della dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche da parte delle persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo non costituisce causa di nullita' e che la stessa puo' essere regolarizzata salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1
Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.
1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, ((...)) per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (10)
2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite altre modalita' di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.
3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e' sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. (3)
5. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali e' sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.
Art. 2
Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.
1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. (10)
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. (10)
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3. (3)
3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. (3)
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. (3)
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. (3)
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni ((e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,)), le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreche' il rimborso stesso non sia stato gia' erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo. (3)
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.
Art. 3
Modalita' di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni
1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. LA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 HA CONFERMATO LA SOPPRESSIONE DEL PRESENTE PERIODO. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. (5) (10) (21) ((22))
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3. (8) (10)
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (8)
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
3-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. (18)
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica, la dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11. (10)
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222. (5)
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo. (3) (12)
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 34, comma 4) che "Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2002, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni."
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 2, comma 10-bis) che "I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, hanno facolta', a partire dal 1° febbraio 2006, di effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 35) che "le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attivita' svolte a decorrere dall'anno 2012".
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.
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AGGIORNAMENTO (22)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016.
Art. 4
Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta
1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1. (3) (21) ((22))
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. (3)
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo' essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.
3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi', trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. (3) (4) (10) (14)
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno. (3) (10)
5. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. (3)
6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. (3)
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. (10)
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la disposizione di cui al comma 3-bis del presente articolo, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2003.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' fissato al 10 luglio 2008."
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.
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AGGIORNAMENTO (22)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016.
Art. 5
Dichiarazione nei casi di liquidazione
1. In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e ((la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della societa' ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,)) entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, in via telematica. (3) (10)
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. (3)
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.
((3-bis. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non e' tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.))
4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le medesime modalita', esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio. Il reddito d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo 183 del testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la societa' fallita o liquidata vi e' soggetta, dell'imposta sulreddito delle societa'. In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di imprese individuali o di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore o il commissario liquidatore,contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si e' chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno degli immobili di cui all'articolo 183, comma 4, secondo periodo, del testo unico il curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari del relativo importo, determinato a norma dell'articolo 25 del testo unico. (3)
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.
Art. 5-bis
(Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e di scissione).
1. In caso di trasformazione di una societa' non soggetta
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del ((nono)) mese successivo a tale data in via telematica. (10)
2. In caso di fusione di piu' societa' deve essere presentata dalla
societa' risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle societa' fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l'ultimo giorno del ((nono)) mese successivo a tale data in via telematica. (10)
3. In caso di scissione totale la societa' designata a norma del
comma 14 dell'articolo 123-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della societa' scissa, con le modalita' e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.
4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili,
valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle societa'. (3)
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma
1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.
Art. 5-ter
(( (Adempimenti dei curatori e amministratori di eredita). ))
((1. I curatori di ereditagiacenti e gli amministratori di eredita'
devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela o l'amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:
a) le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo
d'imposta nel quale si e' aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d'imposta gia' decorsi anteriormente a quest'ultimo;
b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo
d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente.
2. I curatori e gli amministratori devono inoltre:
a) adempiere per i periodi d'imposta indicati nell'alinea del
comma 1, se nell'asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle
funzioni, le dichiarazioni di sostituto d'imposta relative ai pagamenti effettuati nei periodi d'imposta considerati nelle lettere a) e b) del comma 1;
c) comunicare mediante raccomandata all'ufficio dell'Agenzia
delle entrate, entro 60 giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni; la comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi.
3. L'erede, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta nel quale e' cessata la curatela o l'amministrazione, deve darne comunicazione e indicare l'ufficio dell'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi e la propria quota di eredita'. Nella stessa dichiarazione puo' essere esercitata, per ciascuno degli anni per i quali i redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi sono stati determinati in via provvisoria, la facolta' prevista nell'articolo 17, comma 3, dello stesso testo unico.
4. Dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma
3, o, in mancanza, dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, decorre il termine per la liquidazione definitiva delle imposte a norma dell'articolo 187 del citato testo unico.
5. Nei confronti del curatore o dell'amministratore, salvo quanto
disposto nel comma 1, i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi.))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435))
Art. 8
Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti
1. Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese di febbraio, in via telematica la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui e' utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2008, N. 207, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2009, N. 14. La dichiarazione annuale e' presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19-bis2 del medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative. (3) (10) (21) ((22))
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonche' gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate e' in grado di acquisire direttamente. (3)
3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, e' presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalita' e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui e' dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e' anche presentata, in via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. (3)
5. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.
6. Per la sottoscrizione, la presentazione e la conservazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9, e all'articolo 3. (3)
7. I soggetti di cui all'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto secondo le modalita' e i termini indicati nel capo terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.
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AGGIORNAMENTO (22)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016.
Art. 8-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 (21) ((22))
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che l'abrogazione del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.
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AGGIORNAMENTO (22)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che l'abrogazione del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016.
Art. 9.
Disposizioni finali e transitorie
1.Per l'anno 1998, le dichiarazioni predisposte mediante l'utilizzo
dei sistemi informatici sono presentate all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata, mentre le altre sono presentate per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate, secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 1. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 3.
2. Per l'anno 1999 sono presentate esclusivamente per il tramite di
una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a.,
convenzionate:
a) le dichiarazioni dei redditi, comprese quelle riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi, da redigere su modelli approvati con decreti emanati nel corso del 1998;
b) le dichiarazioni di cui all'articolo 74-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da redigere su modelli approvati con decreto ministeriale 15 gennaio 1998.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8, comma 1,
lettere b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1998.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si intendono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lettera a), 11, comma 1, lettera e), e 12, comma 4, e, nel decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, si intende abrogato l'articolo 4, comma 1, lettera c).
5. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle
dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999.
6. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i commi 11 e 12 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si intendono abrogati. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il primo comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, si intende abrogato.
7. Qualora sia presentata dai coniugi dichiarazione separata
essendo stata presentata per l'anno precedente dichiarazione congiunta e, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore l'acconto rispetto all'imposta dovuta da uno dei coniugi, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti per l'omesso o insufficiente versamento degli acconti.
8. Dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si intende abrogato l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalla stessa data si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 5, e 4 del presente regolamento.
9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli articoli 8, 9, 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli articoli 28 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i commi 172, lettera e), 178 e 179, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono abrogati e nell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le parole da: "e devono" a "decreto n. 600" sono soppresse.
10. I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti,
contenuti in ogni atto normativo, si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 luglio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 5
Art. 9.
Sottocategorie
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