Eureka Previdenza

Circolare 120 del 6 agosto 2013

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Legge 24 dicembre 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012.
SOMMARIO:
1. Costituzione della posizione assicurativa ai sensi dell’art.1, comma 238, della legge 228/2012; recesso dalle istanze di ricongiunzioni ai sensi dll’art.1, comma 247, della medesima legge.
1.1 Disciplina.
1.2 Norma transitoria. Costituzione di posizione assicurativa e facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2, legge 29/1979.
2. Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’art. 1, dai commi 239 al comma 246, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
2.1 Cumulo dei periodi ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 1, commi 239 e 241).
2.2 Decorrenza.
2.3 Cumulo dei periodi ai fini della pensione di inabilità (articolo 1, commi 239, 240 e 242).
2.3.1 Determinazione della misura della pensione di inabilità
2.3.2 Decorrenza.
2.3.3 Rinvio alle norme di carattere generale per la pensione di inabilità.
2.4 Cumulo ai fini del diritto alla pensione indiretta ai superstiti (articolo 1, comma 242).
2.4.1 Decorrenza.
2.4.2 Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335: cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario.
3. Calcolo del “PRO-QUOTA” dei trattamenti pensionistici liquidati in regime di cumulo e determinazione dell’anzianità contributiva per
l’individuazione del sistema di calcolo del trattamento pensionistico
3.1. Conversione dei periodi di iscrizione
4. Individuazione dell’Ente istruttore per le domande in regime di cumulo e modalità di presentazione delle domande
5. Pagamento dei trattamenti pensionistici
6. Norma transitoria. Cumulo e facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui gli artt. 1 e 2 della legge 29/1979.
7. Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione
8. Perequazione automatica
9. Trattamento minimo, art. 6 della legge 638 dell’11/11/1983 e s.m.i.
10.Disciplina delle deroghe di cui al d.lgs. n. 503 del 1992: articolo 1, commi 6 e 8; articolo 2, comma 3,
11. Somma aggiuntiva (quattordicesima) articolo 5, commi da 1 a 4, legge 127/2007
12. Maggiorazione sociale
13. Trattamenti di famiglia
14. Supplementi
15. Pensione supplementare
16. Titolarità di assegno ordinario di invalidità
17. Ricorsi
18.Procedura di liquidazione dei trattamenti

PREMESSA
Nel supplemento ordinario n. 212/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 è stata pubblicata la Legge 24 dicembre 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
L’articolo 1, commi da 238 a 248 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (allegato 1), interviene in materia di:
a) costituzione, a domanda, di posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria esclusivamente per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l’iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione;
b) facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2, legge 29/1979;
c) rinuncia alla domanda di pensione in regime di totalizzazione;
d) cumulo dei i periodi assicurativi non coincidenti che consente ai soggetti, iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di conseguire un’unica pensione.
Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 29/0002882 del 17 luglio 2013, si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa in argomento.
1. Costituzione della posizione assicurativa ai sensi dell’articolo 1, comma 238, della legge 228/2012
1.1 Disciplina
L’articolo 12-undecies della legge 30 luglio 2010, n. 122 ha previsto, tra l’altro, l’abrogazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, disposizione legislativa che consentiva agli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap, cessati senza diritto a pensione, di costituire la posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria.
L’abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione della posizione assicurativa ha prodotto, tuttavia, effetti diversi nei confronti dei lavoratori assicurati presso le casse previdenziali gestite dall’ex INPDAP, cessati dal servizio in data anteriore al 31 luglio 2010.
Per quanto riguarda gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato presso la medesima cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione genale obbligatoria ai sensi della legge n. 322/58, salvo che l’interessato non chieda l’applicazione di altri istituti come ad es. la prosecuzione volontaria, o non intenda attendere, essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta, la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto a pensione di vecchiaia.
Diversamente, nei confronti dei soggetti già iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG), ancorché cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010, tale possibilità era preclusa, per effetto di quanto previsto all’art. 38, comma 2, ultimo periodo, della legge 22 novembre 1962 n. 1646, ove non avessero presentato la relativa domanda prima dell’abrogazione della legge n. 322/58.
Con l’articolo 1, comma 238, della legge n. 228/2012 il legislatore ha reintrodotto esclusivamente per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l’iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, la possibilità di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria.
Il trasferimento della contribuzione afferente il periodo di iscrizione presso le predette casse avviene secondo le modalità disciplinate dagli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e dall’articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274 già in precedenza applicabili alla costituzione della posizione assicurativa operata ai sensi della legge n. 322/1958.
Si evidenzia che l’esercizio della facoltà prevista dal citato articolo 1, comma 238, della legge 228/2012 non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione.
Pertanto, sia in sede di prima liquidazione che di ricostituzione della pensione non potranno essere riconosciuti arretrati riferiti a periodi anteriori alla data della domanda per la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria.
In caso di decesso dei soggetti di cui all’art.1, comma 238, legge n. 228/2012, la facoltà – come sopra disciplinata - può essere esercitata dai superstiti ai fini del diritto e della misura della pensione di reversibilità o indiretta loro spettante.
1.2 Norma transitoria. Costituzione di posizione assicurativa e facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2, legge 29/1979 (articolo 1, comma 247) .
Il comma 247 dell’articolo 1, legge n. 228/2012, disciplina una particolare facoltà di recesso dalle istanze di ricongiunzione presentate ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 29/1979. Sul punto si forniscono i seguenti chiarimenti.
La disposizione riguarda coloro che, entro il 30 luglio 2010, siano cessati dal servizio che aveva dato luogo all’iscrizione alla CPDEL, CPS, CPI, e CPUG senza diritto a pensione e che, non potendo accedere alla costituzione di posizione assicurativa nel FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria in ragione di quanto riportato al punto 1.1, capoverso 4, della presente circolare, abbiano, dunque, esercitato la facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 29/1979.
In forza di quanto previsto dal comma 247, i soggetti sopraindicati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno recedere dall’operazione di ricongiunzione, con restituzione dell’onere, a condizione che contestualmente chiedano la costituzione della posizione assicurativa di cui all’art. 1, comma 238, della legge n. 228/2012.
Nell’ipotesi in cui l’operazione di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979 abbia riguardato anche periodi di contribuzione diversi da quelli provenienti dalla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, l’assicurato avrà facoltà di rinunciare alla ricongiunzione per la sola parte corrispondente alla contribuzione CPDEL, CPS, CPI, CPUG. In quest’ultimo caso l’onere di ricongiunzione dovrà essere rideterminato. Resta inteso che anche questa facoltà è esercitabile dall’assicurato alla condizione della contestuale richiesta di costituzione della posizione assicurativa per i periodi CPDEL, CPS, CPI, CPUG.
La facoltà di cui al comma 247 va limitata ai casi in cui le istanze di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 29/1979 siano state presentate tra il 1° luglio 2010 e l’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 (1° gennaio 2013).
Si rimarca che la facoltà in parola può essere esercitata entro e non oltre un anno dall’entrata in vigore della legge n. 228/2012 ed è comunque preclusa nei casi in cui l’operazione di ricongiunzione ex articoli 1 e 2 della legge n. 29/1979 abbia comportato la liquidazione del trattamento pensionistico.
In caso di decesso dei soggetti di cui all’art.1, comma 238, la facoltà di recesso - come sopra disciplinata – può essere esercitata dagli aventi diritto alla pensione per i superstiti. Anche in questo caso resta inteso che la facoltà di recesso è preclusa ai superstiti nei casi in cui l’operazione di ricongiunzione ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 29/1979 abbia comportato la liquidazione del trattamento pensionistico diretto al loro dante causa ovvero indiretto o di reversibilità loro spettante.
2.Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’art. 1, dai commi 239 al comma 246, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
L’art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge) un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione; tale facoltà può essere esercitata qualora i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle predette gestioni e non abbiano maturato i requisiti per il diritto al predetto trattamento pensionistico, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Tale facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti è finalizzata a consentire ai lavoratori iscritti presso le forme di assicurazione sopra illustrate il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
Il comma 242 del citato articolo 1 ha altresì disposto che il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in base a quanto statuito dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e s.m.i.
Il successivo comma 243 ha altresì stabilito che la facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti i periodi contributivi accreditati nelle gestioni assicurative come individuate nel comma 239 del medesimo articolo 1.
Detta facoltà di cumulo può essere esercitata esclusivamente dai soggetti come individuati nell’articolo 1, comma 239, della più volte citata legge n. 228.
Si precisa che, nel caso in cui un soggetto sia titolare, ad esempio, di periodi di contribuzione nella gestione separata, presso la gestione ex Inpdap, presso la gestione ex Enpals e presso una Cassa libero-professionale, il cumulo a domanda potrà riguardare i periodi di contribuzione con esclusione di quelli presso la Cassa libero-professionale; in tal caso, infatti, il periodo di iscrizione presso la Cassa libero-professionale non è preclusivo della cumulabilità della contribuzione presente presso le gestioni individuate dall’articolo 1, comma 239 della legge n. 228/2012, fermo restando che il periodo presso una Cassa non indicata dalla norma richiamata non potrà essere oggetto della facoltà di cumulo.
Anche gli iscritti alla gestione ex Enpals, titolari di contribuzione INPS/AGO/FPLD, possono esercitare la facoltà di cumulo di cui all’art 1 comma 239 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, ferme restando le disposizioni vigenti, di cui all’articolo 16 del DPR 31/12/1971 n. 1420.
2.1 Cumulo dei periodi ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 1,commi 239 e 241)
Destinatari della disposizione in esame sono i soggetti iscritti alle forme assicurative esclusivamente indicate nel comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012.
Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può essere richiesto dai lavoratori e/o lavoratrici per conseguire la pensione di vecchiaia esclusivamente con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214/2011, ove ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
non siano già titolari di trattamento pensionistico diretto presso una delle predette gestioni;
non abbiano maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo in argomento.
Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, ai sensi del comma 241 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, si consegue in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e sempreché sussistano gli ulteriori requisiti diversi da quelli di età e anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto, quali ad esempio la cessazione dell’attività lavorativa dipendente alla data di decorrenza della pensione.
Il cumulo, ai sensi del comma 243 del citato articolo 1, deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni assicurative menzionate nel comma 239 del medesimo articolo 1.
2.2 Decorrenza
Il comma 239 ha disposto che i soggetti interessati alla facoltà di cumulo oggetto della presente circolare accedono alla pensione di vecchiaia in base ai requisiti di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011.
Stante il richiamo alla predetta legge il trattamento pensionistico di che trattasi, decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti di legge per il diritto a detto trattamento ovvero, su richiesta dell’interessato, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Si precisa che le disposizioni in argomento sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013, e pertanto la decorrenza della pensione di vecchiaia non può essere anteriore al 1° febbraio 2013.
2.3 Cumulo dei periodi ai fini della pensione di inabilità (articolo 1, commi 239, 240 e 242)
Si forniscono le istruzioni relative ai soggetti già individuati al precedente punto 2 che esercitano la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire la pensione di inabilità, rinviando a successive istruzioni l’approfondimento del comma 240 che ha apportato modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per espressa disposizione normativa i soggetti citati al punto 2 della presente circolare che si avvalgono della facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti possono conseguire la pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non essendo prevista detta facoltà ai fini dell’assegno di invalidità.
Il trattamento di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (esteso agli iscritti alla gestione ex Inpdap nonché agli iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al Fondo di Quiescenza Poste dall’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335), ferme restando le condizioni di non titolarità di trattamento pensionistico e di cumulo di periodi non coincidenti, deve essere liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate.
Con tale previsione il legislatore ha inteso valorizzare tutta la contribuzione a favore dell’interessato, presente nelle diverse gestioni, ai fini di un unico trattamento di inabilità.
Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in conformità con quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.
Pertanto, il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti di cui all’articolo 2 della legge n. 222/1984, richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
Sarà la gestione di ultima iscrizione a provvedere all’accertamento della sussistenza del prescritto requisito sanitario.
In particolare qualora il soggetto risulti iscritto alla gestione ex Inpdap al momento dell’evento invalidante, oltre alla pensione di cui al citato articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995, il cumulo dei periodi assicurativi è consentito anche nelle ipotesi di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell’articolo 7, lettera a) della legge n. 379/1955 ovvero, per il personale statale, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1092/1973.
2.3.1 Determinazione della misura della pensione di inabilità
La misura del trattamento pensionistico di inabilità da liquidare con il cumulo si compone di due quote:
a) una quota riferita all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità;
b) una quota costituita dalla maggiorazione convenzionale dell’importo di cui alla lettera a) (v. articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222).
Tenuto conto di quanto disposto dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 24, comma 2, la maggiorazione convenzionale si calcola secondo le regole del sistema contributivo (v. articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Il calcolo della maggiorazione dell’anzianità contributiva, secondo le regole del sistema contributivo, tiene conto delle istruzioni fornite con circolare n. 180 del 1996, punto 3, richiamata dalla circolare n. 35 del 2012 punto 1.5 e, per quanto riguarda la gestione ex Inpdap, circolare n. 37 del 2012.
Pertanto, detta maggiorazione si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, indipendentemente dal sesso dell'assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.
In ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici l’importo del trattamento di pensione di inabilità non può superare l’ottanta per cento della base pensionabile né l’ammontare del trattamento privilegiato spettante, ove applicabile tale tipologia di pensione, in caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio (articolo 9, comma 4, del DM n. 187/1997).
2.3.2 Decorrenza
La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
La facoltà di conseguire il diritto alla pensione di inabilità in base alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 può essere esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2013.
2.3.3 Rinvio alle norme della gestione ove il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante
Si rinvia alle norme della gestione ove il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante per quanto riguarda:
- le incompatibilità;
- l’incumulabilità con rendita INAIL per stesso evento inabilitante;
- le revisioni;
- la pensione privilegiata di inabilità.
2.4. Cumulo ai fini del diritto alla pensione ai superstiti (articolo 1, comma 242).
La facoltà di cumulo di cui al comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 può essere esercitata per la liquidazione della pensione indiretta ai familiari superstiti di soggetto assicurato, deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.
Il diritto alla pensione indiretta si consegue, secondo quanto disposto dal comma 242 dell’articolo 1 della legge n. 228 in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e cioè in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti prescritti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.
Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni assicurative ove il dante causa sia stato iscritto.
Il diritto alla facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico in parola può essere utilmente esercitato dai familiari aventi diritto alla pensione indiretta per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 228 e cioè a decorrere dal 1° gennaio 2013.
2.4.1 Decorrenza
Fermo restando che la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa, le pensioni ai superstiti liquidate in base alle disposizioni di che trattasi non potranno avere decorrenza antecedente al 1° febbraio 2013.
Le pensioni dirette liquidate con il cumulo sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.
Pertanto, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta (pensione di vecchiaia e pensione di inabilità) liquidata in regime di cumulo, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni singola gestione per l’individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.
La titolarità di una pensione diretta da parte del familiare superstite non è causa ostativa al riconoscimento della pensione indiretta in regime di cumulo.
La contribuzione accreditata a favore del dante causa in una forma assicurativa non menzionata nel comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, ancorché dia luogo ad una pensione ai superstiti, è irrilevante ai fini dell’esercizio per la facoltà di cumulo da parte del familiare superstite per il diritto alla pensione indiretta in regime di cumulo.
2.4.2 Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario.
Alla pensione ai superstiti liquidata in base alle disposizioni in materia di cumulo illustrate nella presente circolare, si applicano le percentuali di cumulabilità con i redditi di cui all’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, ove applicabili (v. in proposito circolare n. 234 del 1995).
3. Calcolo del “PRO-QUOTA” dei trattamenti pensionistici liquidati in regime di cumulo e determinazione dell’anzianità contributiva per l’individuazione del sistema di calcolo del trattamento pensionistico (articolo 1, commi 245 e 246)
Il comma 245 dell’articolo 1 della più volte citata legge n. 228 ha stabilito che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.
Il successivo comma 246 del citato articolo 1 ha statuito altresì che per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative come individuate dal comma 239 del medesimo articolo 1.
L’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato, pertanto, tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall’interessato nelle gestioni interessate al cumulo purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.
Nel medesimo comma 246 il legislatore ha precisato che la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo (articolo 24, comma 2, del d.l. n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, v. in proposito circolare n. 35 del 2012, punto 4), circolari n. 36 e n. 37 del 2012).
Si precisa che, ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota, vengono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
3.1 Conversione dei periodi di iscrizione
I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini del cumulo di che trattasi, nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
- sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
- ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
- settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
- trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
Si precisa che tali parametri hanno la funzione di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni, ferma restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della misura della prestazione.
Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.
Pertanto, le maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi, ovvero le contrazioni della contribuzione utile per il diritto a pensione, dovranno essere attribuiti senza alcun riguardo al tipo di trattamento previsto per analoghe fattispecie negli ordinamenti delle altre gestioni ove il soggetto possiede contribuzione da cumulare.
4. Individuazione dell’Ente istruttore per le domande in regime di cumulo e modalità di presentazione delle domande.
Il nuovo istituto del cumulo dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
Qualora al momento della domanda di prestazione con il cumulo il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni, ha facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda.
L’Ente/gestione che riceve la domanda (Ente istruttore) dovrà attivarsi per avviare il procedimento contattando gli Enti/gestioni presso i quali è stato iscritto il lavoratore e che dovranno risultare nella domanda presentata dallo stesso lavoratore, ovvero dai suoi familiari superstiti.
Una volta ricevuta la comunicazione relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, l’Ente istruttore dovrà verificare la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.
Al termine dell’accertamento dovrà essere data comunicazione agli altri Enti/gestioni interessati affinché comunichino le quote di pensione di propria competenza.
Si rammenta che ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili con il regime di cumulo, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola.
5. Pagamento dei trattamenti pensionistici (articolo 1, comma 244)
Il comma 244 del più volte citato articolo 1 fa rinvio, per il pagamento dei trattamenti liquidati in base alle disposizioni illustrate nella presente circolare, alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 42 del 2006.
Pertanto il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’Inps che stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli enti interessati al regime di cumulo.
L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
6. Norma transitoria. Cumulo e facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29/1979 (articolo 1, comma 247).
Come già rilevato, il comma 247 dell’art.1, legge n. 228/2012, disciplina una particolare facoltà di recesso dalle istanze di ricongiunzione presentate ai sensi degli artt.1 e 2 della legge n. 29/1979.
Oltre ai soggetti di cui al punto 1.2 della presente circolare, la summenzionata facoltà di recesso spetta anche ai soggetti che, in conseguenza dell’annullamento dell’operazione di ricongiunzione effettuata, si troverebbero nelle condizioni per accedere al trattamento pensionistico di cui al comma 239.
In forza di quanto previsto dal comma 247 in discussione, i summenzionati soggetti potranno recedere dall’operazione di ricongiunzione, con restituzione dell’onere, a condizione che contestualmente chiedano il cumulo di cui al comma 239, art. 1, della legge n. 228/2012.
Anche in questo caso, la facoltà di recesso di cui al comma 247 va limitata alle istanze di cui agli artt.1 e 2 della legge n. 29/1979 inoltrate fra l’ 1 luglio 2010 e l’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 ( 1 gennaio 2013).
La facoltà di recesso può essere esercitata entro e non oltre un anno dall’entrata in vigore della legge n. 228/2012 ed è comunque preclusa nei casi in cui l’operazione di ricongiunzione ex artt. 1 e 2 della legge n. 29/1979 abbia comportato la liquidazione del trattamento pensionistico.
La facoltà di recesso – come sopra disciplinata – può essere esercitata dai familiari di deceduto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 228/2012 ( 1 gennaio 2013 ), aventi diritto ad esercitare il cumulo ai sensi del punto 2.4 della presente circolare. Anche in questo caso resta inteso che la facoltà di recesso è preclusa ai superstiti nei casi in cui l’operazione di ricongiunzione ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 29/1979 abbia comportato la liquidazione del trattamento pensionistico diretto in favore del dante causa ovvero indiretto o di reversibilità loro spettante.
7. Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione (articolo 1, comma 248)
I lavoratori titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, nonché i soggetti di cui al comma 238 del medesimo articolo che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 (1° gennaio 2013) e il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 239.
La facoltà di rinuncia alla domanda in totalizzazione può essere esercitata anche dai superstiti di assicurato.
8. Perequazione automatica
La pensione in regime di cumulo, liquidata in base alle disposizioni illustrate nella presente circolare, costituisce un’unica pensione.
Pertanto, gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati, in base alle disposizioni previste per la generalità dei lavoratori, con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.
9.Trattamento minimo, art. 6 della legge 638 dell’11/11/1983 e s.m.i.
In presenza delle condizioni reddituali di legge, ai titolari di pensione in regime di cumulo liquidata nel sistema retributivo o misto, è riconosciuto il diritto al trattamento minimo in base alle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge n. 638 del 1983, applicabile sulle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni sostitutive ed esclusive, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata, ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.
10. Disciplina delle deroghe di cui al d.lgs. n. 503 del 1992
a) Requisito anagrafico
Nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è prevista la disciplina delle deroghe di cui all’articolo 1, commi 6 e 8, del d.lgs. del 503 del 1992, dette deroghe continuano ad operare, per quanto riguarda l’età anagrafica, come precisato al punto 1.1.1 della circolare n. 35 del 2012.
Nel predetto punto è stato precisato che nulla è modificato in materia di età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti:
- non vedenti (art. 1, comma 6, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65 del 1995 e art. 5, comma 1 del d. lgs. n. 503/1992; circ. Inpdap n. 16 del 1993 qualora l’ultima gestione di iscrizione sia quella dei pubblici dipendenti);
- invalidi in misura non inferiore all’80% (art. 1, comma 8, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. 65 del 1995). La deroga in esame non si applica nel caso in cui la cessazione dal servizio avvenga con iscrizione alla gestione dei dipendenti pubblici (cfr. circ. Inpdap n. 16 del 1993 – paragrafo 1.1).
Le predette deroghe non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo di Quiescenza Poste (cfr. mess. 18072 del 7/11//2012)
Nei confronti dei soggetti in argomento operano le disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi speranza di vita dell’età anagrafica nonché la disciplina delle decorrenze (c.d. finestra mobile).
b) Requisito contributivo
Con circolare n. 16 del 2013, in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo di concerto con i Ministeri vigilanti, è stato reso noto che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, per quanto concerne il requisito contributivo di 15 anni per il diritto alla pensione di vecchiaia continuano ad operare per i soggetti che accedono al regime retributivo/misto, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 214 del 2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011.
In tale contesto è stato precisato che nei confronti delle categorie di lavoratori come individuate dall’articolo 2, comma 3, del citato d.lgs. n. 503 trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto di cui dall’art. 24 comma 6 della legge n. 214 del 2011 (v. circolare n. 35 del 2012 punto 1.1.1. e n. 37 del 2012) nonché la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dalla legge n. 214 del 2011.
Ciò posto, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente punto operano anche nei confronti di coloro che accedono al regime di cumulo che liquidano la pensione con le modalità di calcolo misto, sempreché dette disposizioni operino anche nei singoli ordinamenti delle gestioni interessate al regime di cumulo introdotto dal comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012.
11.Somma aggiuntiva (quattordicesima) articolo 5, commi da 1 a 4, legge 127/2007
L’articolo 5, commi da 1 a 4, della predetta legge ha previsto a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva (cosiddetta 14.ma), in presenza di determinate condizioni reddituali, in favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, ferma restando la disciplina prevista dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388, in materia di importo aggiuntivo (circolare n. 119 del 2007).
Tale disposizione, in presenza dei requisiti di legge, opera anche nei confronti di coloro che accedono al regime di cumulo oggetto della presente circolare, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali tale benefico è previsto.
12. Maggiorazione sociale
In presenza delle condizioni reddituali di legge, ai titolari di pensione in regime di cumulo è riconosciuto il diritto alle maggiorazioni sociali previste dall’articolo 1, della legge n. 544 del 1988, nonché alle maggiorazioni sociali previste dall’articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come interpretato dall’articolo 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, applicabili alla generalità dei trattamenti pensionistici sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata, ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.
13. Trattamenti di famiglia
Qualora tra le quote che hanno dato luogo alla pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti, al pensionato, ove ricorrano i prescritti requisiti, deve essere riconosciuto l’assegno al nucleo familiare.
In mancanza di una quota a carico di una delle suddette forme assicurative dei lavoratori dipendenti, troverà applicazione la disciplina dei trattamenti di famiglia, ove ricorrano i prescritti requisiti, prevista per i titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
14. Supplementi
I contributi accreditati, successivamente alla titolarità della pensione in regime di cumulo, presso una delle Gestioni interessate a detto regime danno luogo alla liquidazione del supplemento sempreché in detta gestione sia previsto l’istituto del supplemento.
In tale caso il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in regime di cumulo di cui al comma 239 del più volte citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012.
15. Pensione supplementare
Il lavoratore che, successivamente al conseguimento della pensione in regime di cumulo derivante da contribuzione accreditata in un fondo sostitutivo e/o esclusivo, si iscriva per la prima volta ad una Gestione dell’AGO (FPLD, Commercianti, Artigiani e Coltivatori diretti e mezzadri) e/o alla Gestione separata ha diritto alla pensione supplementare in base alle disposizioni di cui all’articolo 5 della legge n. 1338 del 1962, qualora in dette Gestioni non perfezioni un diritto autonomo a pensione (circolare n. 53281 Prs. del 4/8/1962 e circolare n. 112 del 1996).
Al riguardo, si fa rinvio ai chiarimenti forniti da ultimo con messaggio n. 219/2013.
16. Titolarità di assegno ordinario di invalidità
La facoltà di cumulo è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità in quanto il comma 239 del più volte citato articolo 1 della legge n. 228 stabilisce che la predetta facoltà è preclusa ai titolari di trattamento pensionistico.
Al riguardo, si precisa che qualora le condizioni di salute del titolare di assegno ordinario di invalidità si aggravino e il soggetto venga riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in regime cumulo ai sensi della legge n. 228/2012, in quanto si è in presenza di una revoca del precedente trattamento e della liquidazione del nuovo trattamento di inabilità.
La facoltà di cumulo è preclusa in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità, ovvero della pensione di invalidità, in pensione di vecchiaia. Nel caso di specie, infatti, non si è in presenza di una perdita di titolarità della prima prestazione, ma vi è un mutamento del titolo della stessa.
17. Ricorsi
I provvedimenti assunti dall’Ente istruttore potranno essere impugnati in sede di ricorso amministrativo con le modalità previste per gli altri provvedimenti di competenza della gestione liquidatrice.
Le altre gestioni dovranno concorrere alla fase istruttoria del ricorso per quanto di competenza.
La decisione del ricorso è deliberata previa acquisizione del parere di tutte le gestioni pensionistiche coinvolte nel cumulo per la parte di rispettiva competenza.
18. Procedura di liquidazione dei trattamenti.
Al fine di ridurre i tempi di liquidazione delle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo a favore degli aventi diritto, sarà predisposta una procedura informatica che consentirà di acquisire in tempo reale le domande degli interessati, rilevare i dati contributivi e assicurativi presenti nelle forme assicurative interessate al regime di cumulo di che trattasi, nonché di evidenziare l’esito della domanda e il trattamento pensionistico spettante.
Si fa riserva di comunicazioni al riguardo.

Il Direttore Generale
Nori 

Allegato N.1

LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013). (12G0252)
Vigente al: 29-12-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.

omissis

238. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS),alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di
lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del
suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.
239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà puo' essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
240. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato
i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.
241. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
242. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
243. La facoltà di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239.
244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006.
245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
246. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
247. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonché per i soggetti di cui al comma 238, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
248. I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonché i soggetti di cui al comma 238, che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 239 e al comma 238.


omissis

Circolare 16 del 1° febbraio 2013

Allegati n.1
OGGETTO:
Art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503:
deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione.
SOMMARIO:
Chiarimenti.
1. PREMESSA

Come è noto, l’art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.
L’Istituto, con le circolari n. 35, n. 36 e n. 37 del 14.03.2012, ha fornito le istruzioni relative all’applicazione delle nuove disposizioni di cui alla legge n. 214 del 2011, rispettivamente per quanto riguarda l’Istituto, la Gestione ex Enpals e la Gestione ex Inpdap.
Nelle predette circolari, con particolare riferimento al requisito contributivo, è stato precisato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 24 della legge n. 214 del 2011, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Ciò posto, essendo pervenute al riguardo istanze di chiarimento da parte dei lavoratori interessati e delle parti sociali, è emersa l’esigenza di approfondire se a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 214 del 2011, sia attualmente ancora operante la disciplina delle deroghe di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di requisito contributivo, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto.
2. Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992
Con circolare INPS n. 65 del 1995, sono state illustrate le disposizioni introdotte dal d.lgs, n. 503 del 1992 (allegato 1) che, come è noto, ha elevato a decorrere dal 1° gennaio 1993, il requisito contributivo minimo da 15 anni a 20 anni per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Peraltro, l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all’elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell’età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori.
Al punto 2.1 della citata circolare n. 65 del 1995 è stato precisato che possono accedere alla pensione di vecchiaia, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni, le seguenti categorie di lavoratori:
a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente
I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503).Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.
b) Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992
L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992. Per tali lavoratori rimangono pertanto confermati i requisiti previsti dalla normativa previgente (articolo 2, comma 3, del decreto n.503).
Per usufruire di tale deroga è necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.
c) Lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare
L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare (articolo 2, comma 4, del decreto n. 503). Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, a nulla rileva la circostanza che nell'anno solare nel quale il lavoratore sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane.
La deroga in parola non opera nei confronti dei lavoratori occupati per l'intero anno ai quali venga attribuito, per l'anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche.
d) Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa
Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile, i requisiti stessi sono ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.
In pratica il numero dei contributi richiesti par tali lavoratori è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile.
Tutto ciò premesso, in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo di concerto con i Ministeri vigilanti, si è pervenuti alla considerazione che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del d.lgs. 503 del 1992 operano anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n 214 del 2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate dall’articolo 24 più volte citato.
Si precisa inoltre che nei confronti delle suddette categorie di lavoratori trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto di cui dall’art. 24 comma 6 della legge n. 214 del 2011(v. circolare n. 35 del 2012 punto 1.1.1. e n. 37 del 2012) nonché la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dal D.L. n. 201 del 2011 (disapplicazione della c.d. finestra mobile).
2.1. Applicazione del’art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti fondo speciale dipendenti della ferrovie dello stato italiane s.p.a.
Le deroghe di cui all’ art. 2, comma 3, del Decreto legislativo n. 503/1992 non hanno mai trovato applicazione nei confronti degli iscritti al Fondo speciale FS, secondo quanto stabilito nel successivo art. 6, comma 1,.
Infatti, la normativa previgente alla data di entrata in vigore del citato Decreto, prevedeva, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, oltre al limite di età anagrafica, un requisito contributivo di almeno 25 o 30 anni a seconda del profilo professionale rivestito.
2.2. Applicazione del’art.2, comma 3, lettera c, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti fondo di quiescenza poste.
Nei confronti degli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste che maturano i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6, della legge 214 del 2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012 trova applicazione la deroga prevista dall’art. 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 503/1992 nei termini specificati al paragrafo 2 lettera d) della presente circolare.
Pertanto, l’anzianità contributiva maturata entro il 31/12/1992 sommata a quella successiva a tale data fino al compimento dell’età pensionabile consente l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
2.3. Applicazione dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992 per gli iscritti alla gestione ex Inpdap
L’art. 6, comma 1, del D.lgs. 503/92 dispone che: “per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati”.
Per quanto sopra ed in considerazione della necessità di procedere all’armonizzazione applicativa delle regole sopra esposte nelle diverse gestioni previdenziali dell’Istituto, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nel regime misto, maturano i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall’art. 24, comma 6, della legge n. 214/2011 le deroghe relative al requisito contributivo minimo previste dall’art. 2, comma 3, lettere a) e c) del citato decreto legislativo n. 503/92 trovano applicazione per gli iscritti alla gestione ex Inpdap nei termini specificati al paragrafo 2 lettere a) e d) della presente circolare.
2.2. Applicazione del’art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti alla gestione ex enpals
I lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico iscritti alla gestione ex Enpals che:
abbiano maturato al 31 Dicembre 1992 i requisiti di assicurazione e contribuzione vigenti alla suddetta data per la pensione di vecchiaia;
siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 31.12.1992;
possano far valere al 31.12.1992 un periodo di assicurazione e contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile
possono accede alla prestazione, con i requisiti assicurativi e contributivi di seguito riportati, sempre che abbiano maturato i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema misto adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti dal D.M. 6 Dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
REQUISITI VIGENTI AL 31.12.1992
a) Lavoratori dello spettacolo

I lavoratori appartenenti alle categorie artistiche e tecniche indicate dal n.1 al n.14 dell’art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, così come stabilito all’art.6 comma 1 del d.p.r. 31.12.1971 n.1420, quando siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato e risultano versati o accreditati n. 900 contributi giornalieri dei quali almeno due terzi si devono riferire ad effettive prestazioni nel campo dello spettacolo.
I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.15 al 23 del dell’art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, così come stabilito dall’art.34 della legge 4. 4.1952 n.218 e dall’art.6 comma 1 del d.p.r. 31.12.1971 n.1420, quando siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato e risultino versati almeno 2.700 contributi giornalieri.

b) Sportivi Professionisti

Le categorie dei sportivi professionisti collocate al n. 22 dell’elenco delle categorie assicurate all’Enpals di cui all’art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, così come stabilito dall’art.3 della legge 14 giugno 1973 n.366 e dall’art.9 della legge 23 marzo 1981 n.91 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia quando siano trascorsi 20 anni dalla data del primo contributo versato o accreditato e risultino versati almeno 3.600 contributi giornalieri con la qualifica di sportivo professionista, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria nella gestione sportivi.

3. Disciplina adeguamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi agli incrementi della speranza di vita (decreto 6 dicembre 2011, G.U. n. 289 del 13-12-2011)

Si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche nei confronti dei soggetti rientranti nelle deroghe di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema misto devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti con D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. Adempimenti delle Sedi con riferimento alle domande di pensione già presentate

Eventuali domande di pensione di vecchiaia presentate dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. n. 503 del 1992 e in possesso dei requisiti anagrafici introdotti dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, che risultino pendenti alla data di pubblicazione della presente circolare, devono essere definite in conformità ai suddetti criteri applicativi.

Del pari, devono essere definite in conformità alle presenti istruzioni le controversie giudiziarie pendenti, per le quali dovrà essere richiesta la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Alla luce dei predetti principi devono altresì essere riesaminate tutte le domande già respinte dalle Sedi, anche nell’ipotesi in cui vi sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in giudicato.


Il Direttore Generale
Nori

Allegato N.1


DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503
Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre
1992, n. 421.

Vigente al: 25-1-2013

TITOLO I
REGIME DELL'ASSICURAZIONE
GENERALE OBBLIGATORIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 novembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:

omissis

Art. 2.
Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di
vecchiaia

1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla
pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando siano trascorsi almeno
venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o
accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di
contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente
normativa per le pensioni ai superstiti.

2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono
stabiliti in base alla tabella B allegata.

3. In deroga ai commi 1 e 2:

a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione
e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei
soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992,
ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla
prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed
integrazioni;

b) per i lavoratori subordinati che possono far valere
un'anzianita' assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per
almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane
nell'anno solare, e' fatto salvo il requisito contributivo per il
pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;

c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31
dicembre 1992 una anzianita' assicurativa e contributiva tale che,
anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data
e quella riferita all'eta' per il pensionamento di vecchiaia, non
consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2,
questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo
previsto dalla previgente normativa.

omissis
TITOLO II
FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE
ED ESCLUSIVE
Art. 5.
Eta' per il pensionamento di vecchiaia

1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto
disposto dall'articolo 1, fermi restando, se piu' elevati, i limiti
di eta' per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31
dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per
raggiunti limiti di eta' previsto dai singoli ordinamenti nel
pubblico impiego.

2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori
iscritti al Fondo di previdenza per il personale volo, dipendente da
aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n.
480, per i lavoratori di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto
1990, n. 248, per il personale viaggiante iscritto al Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto,
di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui
all'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai
casi di cui di cui agli articoli 4, commi 2, lettera c), e 3, e 31
della legge 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori iscritti
all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14
dell'articolo 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388, nonche' per i giocatori di calcio,
gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui
rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23
marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di eta' stabiliti dalle
disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992. (11)

3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco restano ferme le particolari norme dettate dai rispettivi
ordinamenti relativamente ai limiti di eta' per il pensionamento di
cui al presente articolo. (5) (13) (15) ((19))

4. In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza
sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base
alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992,
requisiti di eta' inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione
dell'eta' medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a
decorrere dal 1 gennaio 1994 e le opzioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare,
rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il
superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento
complessivo stabiliti dalle vigenti normative.

---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 23
dicembre 1993, n. 546, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che
"L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto
personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "A partire dal 1 gennaio 1997 per i lavoratori dello
spettacolo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995,
l'eta' pensionabile e' gradualmente elevata in ragione di un anno
anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell'eta' prevista
dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal
comma 2".
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ha disposto (con l'art. 5, comma 5)
che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia
ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 6, comma
5) che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al
predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso
decreto".
---------------


AGGIORNAMENTO (19)
La L. 30 settembre 2004, n. 252 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco si interpreta nel senso che al predetto personale non si
applica l'articolo 16 del medesimo decreto legislativo".



Art. 6.

Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia

1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime
generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2
del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e
contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu' elevati.

2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualita'
di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, si
considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri
per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952,
n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre
categorie previste dal medesimo articolo.

omissis

Circolare 77 del 13 maggio 2013

OGGETTO:     

Estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
SOMMARIO:     

1.Premessa

2. Evoluzione normativa

3. Indennità di malattia

   3.1. Ambito di applicazione

   3.2. Certificazione di malattia

   3.3. Eventi esclusi

   3.4  Requisiti contributivi e reddituali

   3.5. Controlli di accertamento medico legale

   3.6. Durata e misura della prestazione di malattia

   3.7. Modello di dichiarazione

   3.8. Contenzioso

4. Indennità per congedo parentale.

   4.1. Ambito di applicazione

   4.2. Requisiti contributivi

   4.3. Condizioni per l’erogazione della prestazione

   4.4. Durata e misura della prestazione

   4.5. Modello di domanda

   4.6. Contenzioso

 
1. PREMESSA

Le tutele previdenziali dell’indennità di malattia e del trattamento economico per congedo parentale sono state, come è noto, progressivamente estese, attraverso provvedimenti normativi e  indicazioni ministeriali, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.
Si procede di seguito con una ricostruzione dell’evoluzione delle suddette tutele al fine di fornire indirizzi interpretativi univoci e istruzioni operative per l’erogazione delle prestazioni.

 
 2.  EVOLUZIONE NORMATIVA

Con l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) sono state introdotte, in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata di cui sopra, specifici istituti previdenziali per la malattia e per il congedo parentale.
Sulla base dell’espressione letterale contenuta nella disposizione (“lavoratori a progetto e categorie assimilate”), l’Istituto, con le circolari n. 76 del 16 aprile 2007 e n. 137 del 21 dicembre 2007 (punto 2), ha individuato, quali lavoratori aventi diritto, i collaboratori a progetto (di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), i collaboratori coordinati e continuativi e i soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente di durata complessiva superiore a 30 giorni, nel corso dell’anno solare, o di durata inferiore ma con diritto ad un compenso superiore a 5.000 euro.
Successivamente, alla luce di un’evoluzione interpretativa, con la risposta ad interpello n. 42 dell’ 11 novembre 2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito, tra l’altro, chiarimenti in merito al contenuto del citato art. 1, comma 788, della legge 296 del 2006, precisando che con l’espressione “categorie assimilate” ai lavoratori a progetto devono essere ricompresi, senza alcuna distinzione, tutti i lavoratori per i quali l’onere contributivo risulta a carico di un committente o associante in partecipazione (denominati in seguito ‘parasubordinati’) e per i quali sussiste l’obbligo di iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata con aliquota contributiva piena di cui all’art. 59, comma 16, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449.

Da ultimo, l’articolo 24, comma 26, del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 241, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’estensione delle citate tutele anche ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata (lavoratori libero professionisti).

A seguito di quanto sopra esposto, con il messaggio n. 4143 del 7 marzo 2012, sono state fornite prime indicazioni operative in merito alla presentazione delle istanze di prestazioni da parte delle ulteriori tipologie di lavoratori tutelati per i quali sono individuabili, come già indicato, due ‘macrocategorie’: lavoratori ‘parasubordinati’ (con committente o associante) e lavoratori libero professionisti.

In proposito, è necessario precisare che la vasta categoria dei ‘parasubordinati’ come sopra individuata, include nel suo ambito tipologie eterogenee di lavoratori per i quali il reddito imponibile ai fini previdenziali è definito in maniera diversa in virtù della diversa qualificazione ai fini IRPEF.

 
3.   INDENNITA’ DI MALATTIA

 
3.1.  AMBITO DI APPLICAZIONE

Come indicato in premessa, i destinatari della prestazione sono tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.

La tutela economica è prevista, con riferimento ai lavoratori libero professionisti, per gli eventi morbosi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2012 mentre per i lavoratori parasubordinati (con committente o associante) – come individuati dal citato interpello - per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, tenuto conto anche degli eventuali atti interruttivi.

 
3.2. CERTIFICAZIONE DI MALATTIA

Per il riconoscimento dell’evento morboso è necessario che sia stato trasmesso all’Istituto un valido certificato attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro.

Al riguardo si richiamano le norme relative alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps attuate a seguito della pubblicazione del decreto del Ministero della Salute 26 febbraio 2010 e del disciplinare tecnico ad esso collegato.

 
3.3. EVENTI ESCLUSI

La tutela della indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni. Diversamente, in caso di eventi che configurano continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso (di durata inferiore a 4 giorni), l’indennizzo è previsto per l’intera durata dell’evento, compresi i primi 3 giorni. Per tale motivo, anche in caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni è necessario che venga trasmessa all’Istituto idonea certificazione di malattia.

 
3.4.     REQUISITI CONTRIBUTIVI E REDDITUALI

Presupposto per il diritto alla prestazione dell’indennità di malattia è la sussistenza dell’attività lavorativa in corso al momento del verificarsi dell’evento morboso e l’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato.

Ulteriori condizioni, valide per tutte le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, sono il requisito contributivo e quello reddituale così come previsti dal D.M. 12.01.2001 e richiamati dal citato art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006.

E’ indispensabile, pertanto, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, che risultino accreditati contributi, nella suddetta gestione, corrispondenti ad almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia.

Per il 2013 l’aliquota contributiva (comprensiva della quota dello 0,72%), dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, risulta pari al 27,72% (circolare n. 27 del 12 febbraio 2013).

Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene applicando l’aliquota del 27,72% sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990) pari per l’anno 2013 a euro 15.357,00. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 354,75.

Per quanto concerne il requisito reddituale è necessario che il reddito individuale assoggettato a contributo nella Gestione separata, nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento di malattia, non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335, valido per lo stesso anno. Per gli eventi insorti nel 2013, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia corrisponde a euro 67.304,30.

Con riferimento ai suddetti requisiti, richiesti come già specificato per tutte le tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, occorre distinguere tra le citate due ‘macrocategorie’:

    lavoratori ‘parasubordinati’ (con committente o associante) - l’onere contributivo risulta a carico del committente con obbligo di rivalsa sul collaboratore per la quota a carico (nella misura di due terzi per il committente e un terzo per il collaboratore). In caso di associazione in partecipazione l’onere, in carico all’associante, è ripartito nella misura del 55% per l’associante e 45% per l’associato.
    Il committente e l’associante sono tenuti ai sensi della normativa vigente a versare i contributi spettanti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso mediante modello F24 (telematico per i possessori di partita IVA).
     lavoratori libero professionisti – l’onere contributivo è interamente a carico dei soggetti interessati che versano, con modello telematico F24, i contributi dovuti relativi sia al saldo dell’attività lavorativa dell’anno precedente sia agli acconti dell’anno in corso, alle scadenze previste dalla dichiarazione dei redditi (Modello Unico). Ovviamente, le informazioni contributive per l’anno in corso sono da considerarsi provvisorie e come tali debbono essere gestite nell’apposita procedura di pagamenti (liquidazione provvisoria), fino alla liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della suddetta dichiarazione fiscale del lavoratore.
    Anche con riferimento al requisito reddituale i dati contenuti nelle   dichiarazioni fiscali divengono definitivi al momento della citata liquidazione della suddetta dichiarazione fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
    In merito, infine, all’esistenza dell’attività lavorativa è necessario riferirsi alla dichiarazione presentata in via telematica dal lavoratore all’Istituto (vedi circolare n. 52 del 6 aprile 2012 applicativa della determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini”) procedendo successivamente alla verifica del dato con le informazioni contenute nella dichiarazione fiscale del soggetto o con le informazioni relative all’apertura e/o chiusura di partita IVA.

 
3.5. CONTROLLI DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE

Anche per i soggetti di cui trattasi, l’Istituto può legittimamente effettuare accertamenti medico legali domiciliari e/o ambulatoriali al fine di poter verificare la sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro. Pertanto, per consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, tali lavoratori sono tenuti a rendersi disponibili durante le fasce orarie previste dalla normativa vigente (10.00-12.00 e 17.00-19.00) e a porre la massima attenzione affinché venga indicato nel certificato di malattia il corretto indirizzo ai fini della reperibilità durante la prognosi.

 
3.6. DURATA  E MISURA DELLA PRESTAZIONE DI MALATTIA

Come è noto l'art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006 dispone che “l’evento di malattia è indennizzato, ai sensi della normativa citata, per un numero massimo di giornate, pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare”.

Per la durata complessiva del rapporto di lavoro deve essere preso a riferimento il medesimo periodo considerato ai fini contributivi e cioè i 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia.

Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni; la tutela è comunque riconosciuta per un minimo annuo di 20 giorni (circolare n. 76 del 16 aprile 2007).

L’indennità spetta per tutte le giornate di malattia, purchè non sia stata irrogata una sanzione (ad esempio a seguito di eventuale assenza a visita medica di controllo domiciliare), comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare.

Pertanto, anche per quanto riguarda gli aspetti connessi con il numero delle giornate lavorate - e conseguentemente con quello delle giornate indennizzabili -  è necessario fare riferimento alla dichiarazione presentata in via telematica dal lavoratore all’Istituto citata al precedente punto 3.4.

Tali dichiarazioni sono successivamente verificabili sulla base di ulteriori informazioni a seconda delle citate due ‘macrocategorie’:

    lavoratori ‘parasubordinati’ (con committente o associante) - data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro;
    lavoratori libero professionisti - informazioni contenute nella dichiarazione fiscale del soggetto ovvero relative all’apertura e/o chiusura di partita IVA.

Con riferimento alla misura della prestazione, l’indennità viene calcolata  - come previsto nella circolare n. 76 del 2007 – sulla base delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento. Pertanto, per le malattie iniziate nell’anno 2013 l’indennità giornaliera sarà pari a:

    euro 10,85, se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
    euro 16,28, se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
    euro 21,71, se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

 
3.7. MODELLO DI DICHIARAZIONE

Il lavoratore che intende richiedere il riconoscimento della prestazione è tenuto a presentare apposita dichiarazione contenente gli elementi utili alla corresponsione della relativa indennità. Tale dichiarazione deve essere presentata in modalità telematica secondo quanto previsto dalla citata circolare n. 52 del 2012, fermo restando quanto precisato nel citato messaggio n. 4143 del 2012, ultimo capoverso.

 
3.8. CONTENZIOSO

Gli eventuali ricorsi inerenti alla prestazione in oggetto debbono essere presentati, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, in modalità telematica secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 32 del 10 febbraio 2011. Competente a decidere in unica istanza i ricorsi è il Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Si precisa, infine, che per gli eventuali aspetti non espressamente indicati si rinvia alla citata circolare n. 76 del 16 aprile 2007.

   

 
4.      INDENNITA’ PER CONGEDO PARENTALE

 
4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Alla luce delle disposizioni richiamate in premessa è stato esteso il riconoscimento del diritto al trattamento economico per congedo parentale, limitatamente a un periodo di tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino, a tutti i lavoratori  iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, ivi compresi i genitori adottivi e affidatari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi titolo all’indennità di maternità.

Il diritto, come precisato nel citato messaggio n. 4143 del 2012, decorre, per i lavoratori libero professionisti,dal 1° gennaio 2012. Pertanto, attesa la fruibilità del beneficio entro il primo anno di vita del bambino, lo stesso deve essere riconosciuto anche per gli eventi di nascita e gli ingressi in famiglia  verificatisi anteriormente  alla predetta data e relativamente ai quali non sia ancora trascorso il suddetto limite temporale di un anno.

Per i lavoratori ‘parasubordinati’ con committente o associante – come individuati dal citato interpello n. 42 del 2011 - la tutela è riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2007, purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, tenuto conto anche degli eventuali atti interruttivi della stessa.

Come precisato in premessa la categoria dei ‘parasubordinati’ comprende tipologie eterogenee di lavoratori, per i quali il reddito imponibile ai fini previdenziali - a cui sono commisurate le relative prestazioni - è definito in maniera diversa in virtù della  diversa qualificazione ai fini IRPEF e della coincidenza, nella quasi totalità dei casi, della base imponibile previdenziale con quella fiscale. Si sottolinea, al riguardo, che l’inclusione delle singole tipologie di lavoratori nella macrocategoria dei ‘parasubordinati’ ha effetto unicamente ai fini della decorrenza del diritto al trattamento economico per congedo parentale (dal 1° gennaio 2007), indipendentemente dalle modalità di calcolo dello stesso, che coincidono con quelle attualmente in uso per l’erogazione dell’indennità di maternità.

Alla luce di quanto sopra, si pone l’accento in particolare sulla  disciplina degli associati in partecipazione, i quali sono inclusi fra i ‘parasubordinati’ in ragione dell’onere contributivo posto a carico dell’associante, ma il cui reddito è qualificato come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR). Per tali soggetti, ferma restando la decorrenza del diritto dal 1° gennaio 2007, si applicano, con riferimento all’individuazione del reddito le disposizioni già utilizzate per la prestazione dell’indennità di maternità.

 
4.2 REQUISITI CONTRIBUTIVI

La prestazione è riconosciuta in favore dei soggetti aventi titolo al congedo di maternità, e cioè delle lavoratrici/lavoratori in favore delle quali risultano attribuite, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità, almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata, con l’aliquota contributiva piena (attualmente pari al 27,72%) di cui alle vigenti disposizioni normative.

In particolare, con riferimento ai suddetti requisiti, richiesti per tutte le tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, è necessario tenere presente le differenti modalità di versamento della contribuzione dovuta per le due ‘macrocategorie’ sopra individuate e già precisate al precedente punto 3.4, lettere a) e b).

 
4.3 REQUISITI OGGETTIVI PER L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità per congedo parentale, come già precisato nella citata circolare n. 137 del 21 dicembre 2007, punto 2, ultimo capoverso, è richiesta  la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento al momento  della fruizione del congedo, nonché l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Tali dati sono successivamente verificabili sulla base di ulteriori informazioni a seconda delle citate due ‘macrocategorie’:

a)  lavoratori parasubordinati con committente o associante: data inizio e data fine del rapporto di lavoro;  verifica dell’effettiva astensione dal lavoro in base ai dati presenti  negli archivi dell’Istituto derivanti dalle denunce contributive inviate dai committenti/associanti; comunicazione di effettiva astensione dall’attività lavorativa  nel periodo di fruizione del congedo parentale  resa dal committente/associante e dal lavoratore nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

b) lavoratori libero professionisti: informazioni contenute nella dichiarazione   fiscale del soggetto ovvero relative all’apertura e/o chiusura di partita IVA; dichiarazione, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di effettiva astensione dall’attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo parentale.

Relativamente all’età del minore al momento dell’adozione, va precisato che  il congedo parentale,  in analogia con quanto previsto per i lavoratori dipendenti dall’art. 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni,  spetta alle madri adottive o affidatarie a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento e comunque entro il compimento del diciottesimo anno di età dello stesso.

 
4.4 DURATA E MISURA DELLA PRESTAZIONE

Il trattamento economico per congedo parentale, come sopra specificato, spetta limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita (o ingresso in famiglia) del bambino e dà titolo a un’indennità la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l’erogazione dell’indennità di maternità.

Il diritto ai periodi di congedo, in caso di parto – o adozione/affidamento - plurimi, è riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto del limite temporale previsto per tale categoria  di lavoratori, in relazione all’età (fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia), come enunciato al punto 2, nella citata circolare n. 137 del 2007.

L’indennità è calcolata, per entrambe le ‘macrocategorie’ di lavoratori, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità, di cui all’art. 4 del citato decreto ministeriale 4 aprile 2002 (circolari nn. 138 del 2002, punto 1.4, 137 del 2007 punto 2.1, e per quanto riguarda gli associati in partecipazione, 99 del 10 agosto 2005, par. “Tutela della maternità”). Occorre, pertanto, considerare il reddito utile a fini contributivi tenendo conto del massimale annualmente previsto (pari, per il 2013, come indicato nella circolare n. 27 del 12 febbraio 2013, a euro 99.034,00), percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo previsto ai fini della titolarità del diritto.

Alla luce di quanto sopra,

    riguardo ai lavoratori ‘parasubordinati’ con committente o associante, viene preso a riferimento l’imponibile contributivo dei suddetti dodici mesi risultante dalle denunce presentate dal committente e riferite al lavoratore interessato. All’interno di tale macrocategoria è necessario, peraltro, distinguere, secondo quanto precisato al punto 4.1, gli associati in partecipazione, per i quali viene preso a riferimento il reddito risultante dalla denuncia dei redditi percepiti per attività di associato e relativi all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, conformemente a quanto avviene per i lavoratori di cui alla successiva lettera b);
    nel caso di attività libero professionale, occorre considerare, per ciascuno dei mesi compresi nel periodo dei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.

Nel caso di anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi e negli altri casi particolari illustrati nella circolare n. 93 del 26 maggio 2003, si richiamano le disposizioni ivi impartite ai fini dell’individuazione della base di calcolo da prendere a riferimento.

Si precisa che i periodi per i quali è corrisposta l’indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa, secondo quanto disposto dall’art. 35 comma 1 del citato d.lgs. n. 151 del 2001 (T.U. della maternità/paternità).

 
4.5. DOMANDA

I soggetti che intendono richiedere il riconoscimento della prestazione devono presentare apposita domanda contenente gli elementi utili alla corresponsione della relativa indennità. Tale domanda deve essere presentata in modalità telematica, secondo quanto indicato nella circolare n. 53 del 6 aprile 2012, fermo restando quanto precisato nel citato messaggio n. 4143 del 2012, ultimo capoverso.

 
4.6. CONTENZIOSO

Analogamente a quanto previsto per la prestazione di malattia, gli eventuali ricorsi inerenti al congedo parentale richiesto dai lavoratori iscritti alla Gestione separata devono essere presentati in modalità telematica, secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 32 del 10 febbraio 2011, entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Organo competente a decidere in unica istanza i predetti ricorsi è il Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Si precisa, infine, che per gli aspetti non espressamente indicati si rinvia alla citata circolare n. 137 del 21 dicembre 2007, punto 2.

 
      Il Direttore Generale     
      Nori

Circolare 11 del 24 gennaio 2013

Allegati n.1

OGGETTO: 
Calcolo automatizzato delle retribuzioni figurative da attribuire agli eventi registrati negli estratti conto.
Nuove modalità di esercizio del diritto di accredito figurativo. Ridefinizione dei criteri di calcolo della retribuzione figurativa e risoluzione di alcune problematiche connesse alle modalità di calcolo fissate dall'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
SOMMARIO:
Vengono illustrate le modalità di calcolo automatizzato delle retribuzioni da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente e nuove modalità di esercizio del diritto di accredito figurativo.
Sono riepilogate le modalità di determinazione della retribuzione figurativa e definiti i criteri di valorizzazione in presenza di situazioni contributive particolari ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della legge n. 155/1981, per carenza di alcuni elementi di calcolo
PREMESSA

La presente circolare illustra il calcolo automatizzato della contribuzione figurativa; riepiloga e coordina la normativa succedutasi nel tempo, concernente la valorizzazione dei periodi figurativi caduti all'interno ed all'esterno del rapporto di lavoro; definisce i criteri di valorizzazione dei periodi figurativi in presenza di situazioni particolari; detta disposizioni tecnico operative per le sedi territoriali.

Nell'ambito della procedura UNICARPE è stato realizzato un applicativo finalizzato a determinare il valore retributivo da assegnare agli eventi figurativi registrati negli estratti conto.

Detto valore, a seconda dei casi, viene calcolato applicando i criteri fissati dai primi 3 commi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 ovvero quelli di cui all'articolo 35, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sulla base – rispettivamente – della retribuzione percepita dall'interessato o di una retribuzione "convenzionale", uguale per tutti.

In concomitanza con la realizzazione dell'applicativo di valorizzazione sono state affrontate e risolte una serie di problematiche che si erano determinate nel corso degli anni, in conseguenza dei principi su cui si basava l'accredito della contribuzione figurativa (d'ufficio e a domanda) e delle modalità di esposizione negli estratti conto delle informazioni retributive/contributive acquisite attraverso le denunce individuali.

Si è posta perciò, come condizione imprescindibile, la necessità di raccordare i criteri operativi già seguiti per l'accredito dei contributi figurativi con l'esigenza di fornire ai diretti interessati estratti conto il più possibile aggiornati ed in linea con le risultanze degli archivi automatizzati, tenuto conto che:
gli eventi riconoscibili figurativamente sono stati fino ad ora accreditati a domanda, fatta eccezione per quelli di disoccupazione, malattia specifica ex lege 88/1989, integrazione salariale e mobilità;
per i periodi di vigenza delle marche assicurative non sono di norma desumibili i valori IVS e – laddove presenti – quasi mai sono scissi per anno solare;
per i periodi antecedenti il 1989 è disponibile il valore complessivo delle retribuzioni (le competenze correnti sono distinte dalle altre competenze a partire dal 1989 e solo raramente per gli anni 1987 e 1988) e mancano le informazioni della sezione D delle denunce annuali;
gli eventi figurativi accreditati in ARPA, a seguito di domanda, hanno dato luogo a duplicazioni contributive con i medesimi eventi dichiarati nel quadro D dei modelli O1/M ovvero con il flusso EMens;
per alcuni eventi figurativi (ad esempio, la malattia) è previsto per legge un limite di utilizzo.

Sono stati inoltre definiti criteri specifici in merito alla valorizzazione degli eventi esterni al rapporto di lavoro (disoccupazione, malattia, maternità) da effettuare sulla base dei dati dichiarati dalle aziende con le denunce mensili e fissate le modalità di definizione dei valori retributivi da accreditare figurativamente in corrispondenza degli eventi interni al rapporto di lavoro e comunicati con denunce EMens.

Per quanto riguarda la valorizzazione dei particolari eventi figurativi individuati dall'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, accreditabili esclusivamente in favore di coloro che avranno titolo ad una pensione interamente contributiva, si ribadisce quanto già indicato con circolare n. 220 del 14 novembre 1996.

In tali casi, la valorizzazione seguirà i criteri generali fissati dall'articolo 8 della Legge n. 155 del 1981, tenendo conto della struttura dei dati contributivi/retributivi dichiarati dalle aziende con i modelli di denuncia vigenti pro tempore.

1) NECESSITÀ DI VALORIZZARE GLI ACCREDITI FIGURATIVI

La previsione di attribuire un valore retributivo a tutti gli eventi registrati in estratto conto si basa sulle considerazioni di seguito espresse.

La valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente è necessaria non solo nei casi in cui i relativi periodi rientrino fra quelli utili a definire la retribuzione pensionabile in base alla quale calcolare la misura di una prestazione secondo il sistema retributivo ma anche quando gli stessi siano oggetto di trasferimento ad altro ordinamento pensionistico ovvero contribuiscano alla determinazione del montante individuale da utilizzare per liquidare una prestazione secondo il sistema contributivo.

In linea generale, la valorizzazione è comunque opportuna per tutti i periodi successivi al 1983: tale operazione rappresenta infatti un elemento di verifica degli effetti, positivi o negativi, determinati dai periodi figurativi in rapporto al valore settimanale minimo richiesto per l'integrale riconoscimento dell'anzianità contributiva in favore dei soggetti interessati.

Solo attraverso la valorizzazione generalizzata è possibile verificare se la durata dell'evento accreditato figurativamente debba o meno essere "contratta", per effetto della retribuzione riconosciuta alrelativoperiodo (inferiore al minimale) ovverose la valorizzazione possa concorrere al recupero di settimane di contribuzione obbligatoria, diversamente non riconoscibili in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 638/1983.

Considerata la rilevanza che può assumere la valorizzazione degli eventi figurativi e tenuto conto che le informazioni necessarie al calcolo della retribuzione figurativa (competenze correnti, altre competenze, retribuzioni ridotte e relative settimane) sono disponibili, in linea generale, solo a partire dall'anno 1989, sarà cura dell'operatore acquisire in ARPA (con i codici 141 e 142, come specificato nel msg n. 4945 del 23 febbraio 2007 e ribadito al punto 7 della presente circolare) i dati necessari alla valorizzazione di tutti gli eventi compresi entro il 1988, purché rilevabili da dichiarazioni delle aziende già agli atti della sede.

2) ACCREDITI A DOMANDA

I riconoscimenti figurativi a domanda discendono dalla previsione dall'articolo 56, lettera a), del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, norma che trovava il suo fondamento nell'allora evidente impossibilità dell'Istituto di conoscere autonomamente l'esistenza e la durata degli eventi per i quali era prevista una tutela ai fini previdenziali.

Il principio dell'accredito a domanda - fissato dalla suddetta norma per i periodi di servizio militare, di malattia tempestivamente accertata e quelli di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio - è stato poi esteso ad eventi riconoscibili figurativamente da momenti successivi (donazioni sangue ex lege 107/1990, permessi ex lege 104/1992, congedi straordinari ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001, ulteriori eventi quali i permessi per allattamento, malattie figli, donazioni di midollo osseo).

Il suddetto criterio ha continuato ad essere applicato anche a seguito di sostanziali modifiche, intervenute nel sistema di accredito dei contributi, che hanno consentito di individuare natura e durata (anche se in termini di sole settimane) di tutti gli eventi intervenuti nel corso di un rapporto di lavoro, di procedere alla loro esposizione in estratto conto e, laddove necessario, di effettuarne la relativa valorizzazione utilizzando le informazioni contributive/retributive fornite dai datori di lavoro attraverso le denunce individuali.

L'attuale possibilità di utilizzo sistematico ed uniforme delle informazioni già presenti negli archivi automatizzati consente peraltro di fornire un estratto più completo, evitando il ricorso ad ulteriore documentazione di parte e ad interventi di acquisizione manuale. Ciò consente inoltre, di realizzare una più fedele corrispondenza fra le anzianità contributive dei periodi a suo tempo indennizzati/dichiarati dalle aziende e quelle riconosciute figurativamente, facilitandone la corretta e più favorevole valutazione ai fini delle prestazioni.

Detta scelta consente anche di estendere l'ambito di intervento degli applicativi realizzati, creando un valore aggiunto rispetto alle procedure già in uso: diversamente, la valorizzazione avrebbe interessato i soli periodi acquisiti in ARPA.

Apposita domanda dovrà essere presentata dagli interessati per il riconoscimento degli eventi collocati al di fuori di un periodo lavorativo (servizio militare, malattia e maternità fuori rapporto di lavoro), per i quali non sono presenti informazioni negli archivi di gestione ovvero degli eventi che, seppure verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, si riferiscono ad anni in cui non era o non è prevista la relativa dichiarazione a carico del datore di lavoro.

3) RINUNCIA ALL'UTILIZZO DI PERIODI FIGURATIVI A DOMANDA REGISTRATI IN ESTRATTO

La registrazione automatica in estratto conto e la valutabilità ai fini delle prestazioni degli eventi figurativi per il cui accredito è di norma prevista la domanda degli interessati non limita in alcun modo la facoltà degli stessi di disporre del proprio conto assicurativo, né compromette il loro potere decisionale. Anche in presenza delle rinnovate modalità di esercizio del diritto all'accredito, gli interessati potranno decidere di rinunciare all'accredito ai fini pensionistici, chiedendo espressamente l'esclusione di tutti i periodi figurativi registrati in estratto conto o solo di alcuni di essi e di scegliere, per quanto riguarda la malattia, i periodi da considerare ai fini delle prestazioni e quelli da escludere, perché eccedenti i previsti limiti di legge.

Per gestire le operazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di rinuncia agli accrediti già effettuabili a domanda è stato istituito in UNICARPE un pannello riepilogativo di tutti gli eventi figurativi diversi dalla malattia e presenti in estratto conto ("sett.1" e/o "sett.2"), che consente all'operatore di "marcare", registrazione per registrazione, i periodi da non utilizzare ai fini del calcolo.

La rinuncia all'accredito potrà riguardare l'intero periodo dell'evento considerato ovvero una sola parte dello stesso.

In tale ultima ipotesi, quindi, sarà possibile limitare la valutazione alle sole settimane dell'evento espressamente indicate dall'interessato.

In merito a quanto precede si rinvia al punto 5 dell'allegato alla presente circolare.

Per consentire all'assicurato di attivarsi per indicare le modalità di utilizzo (totale o parziale) della contribuzione figurativa ovvero per esplicitare la volontà di non avvalersene, i contributi figurativi accreditabili a domanda, già presenti in estratto conto, saranno contrassegnati da apposita nota esplicativa del seguente tenore "Contribuzione figurativa rinunciabile a richiesta, fino al suo utilizzo ai fini delle prestazioni".

3.1) Esclusione della facoltà di rinuncia

La possibilità di rinunciare alla valutazione di periodi di contribuzione figurativa resta ovviamente subordinata, come già nel passato, all'assenza di motivi ostativi. Non è infatti possibile esercitare tale facoltà in relazione a periodi figurativi già utilizzati per liquidare precedenti prestazioni.

Non possono essere pertanto esclusi i periodi di contribuzione figurativa già valutati nel calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione, quelli considerati ai fini del calcolo dell'assegno di invalidità e quelli che sono stati oggetto di "neutralizzazione" ai fini della ricerca del requisito contributivo per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Si precisa, inoltre, che l'accredito figurativo di periodi antecedenti il 1.1.1996, facendo assumere al lavoratore la qualità di "vecchio iscritto" ai fini della non applicazione del massimale contributivo, vale quale "utilizzo" della contribuzione figurativa stessa ai fini delle prestazioni ed è quindi causa ostativa all'esercizio della facoltà di rinuncia all'accredito.

Resta inteso che la facoltà di rinuncia in esame è limitata agli eventi figurativi riconoscibili a domanda dell'interessato, non potendo costituire oggetto di rinuncia la contribuzione figurativa accreditabile d'ufficio in forza di norme imperative.

4) LIMITI DI UTILIZZO DEI PERIODI DI MALATTIA

Il riconoscimento d'ufficio dei periodi di malattia registrati in estratto conto non può prescindere dal rispetto del limite di utilizzo previsto dalla normativa vigente in materia (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 564/1996, modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 278/1998).

Il predetto limite, già fissato in 52 settimane dall'articolo 56, n. 2, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, è stato progressivamente elevato fra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2008 e si è ormai attestato a 96 settimane (limite massimo), con effetto dal 1° gennaio 2009, come rilevabile dal prospetto che segue

Valutabilità dei periodi di malattia rispetto alla collocazione temporale degli eventi

Collocazione eventi

Limiti di utilizzo

Limiti e collocazione periodi utili

fino al  31.12.1996

12 mesi = 52 sett.

nella vita assicurativa

1.1.1997

31.12.1999

14 mesi = 61 sett.

di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.1996

1.1.2000

31.12.2002

16 mesi = 70 sett.

di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.1999

1.1.2003

31.12.2005

18 mesi = 78 sett.

di cui almeno 8 sett. successive al 31.12.2002

1.1.2006

31.12.2008

20 mesi = 87 sett.

di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.2005

1.1.2009

31.12.2011

22 mesi = 96 sett.

di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.2008

     dal  1.1.2012

22 mesi = 96 sett.

nella vita assicurativa

Fino al 31 dicembre 2011 andrà tuttavia rispettato il criterio previsto al punto 2.1.1 della circolare n. 220/1996, in base al quale l'incremento degli ultimi due mesi è riconoscibile a condizione che i relativi eventi di malattia siano relativi a periodi successivi al 31 dicembre 2008 (almeno 9 settimane devono collocarsi dopo il 2008). A partire dal 1° gennaio 2012 sarà poi possibile riconoscere fino ad un massimo di 96 settimane nella vita assicurativa, salvo quanto precisato al successivo punto 4.1).

Si ritiene utile ricordare che concorrono al raggiungimento del limite massimo di utilizzo sia le settimane di malattia interamente prive di retribuzione (sett. 1), sia quelle parzialmente retribuite (sett. 2).

Ove l'esclusione per superamento dei limiti di utilizzo riguardi periodi caratterizzati da "settimane di tipo2", in fase di determinazione della retribuzione pensionabile verranno esclusi dal calcolo anche i corrispondenti valori delle retribuzioni ridotte, sempre che gli stessi siano rilevabili in automatico dalla procedura.

Non sono invece neutralizzabili le retribuzioni ridotte riferite a periodi di malattia inferiori a 7 giorni (v. anche msg. n. 20499 del 19 luglio 2006) e quelle relative a periodi di malattia esclusi dal calcolo per rinuncia espressa dell'interessato.

4.1) Superamento dei limiti di utilizzo dei periodi di malattia (art. 45, legge n.183/2010)

In merito al riconoscimento figurativo dei periodi di malattia è intervenuto l'articolo 45 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (in vigore dal 24 novembre 2010), che ha integrato l'articolo 1 del DLgs. n. 564/1996, aggiungendo il comma 1bis.

Secondo la nuova previsione normativa il limite dei ventidue mesi (96 settimane) di cui all'articolo 1, comma 1, del citato DLgs. n. 564/1996 "non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale".

In altri termini, viene esclusa l'applicazione del limite di durata, attualmente fissato in 22 mesi, nei casi in cui l'accredito figurativo riguardi periodi di inabilità al lavoro (ossia l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa) derivante da infortunio sul lavoro.

L'innovazione legislativa ha efficacia con la stessa decorrenza della norma integrata: ne consegue che i periodi per i quali è possibile derogare all'applicazione del limite di durata devono collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1996.

In merito a quanto precede si precisa inoltre che - fermo il riconoscimento degli eventuali periodi di malattia antecedenti all'insorgenza dello stato di inabilità, entro i limiti previsti dall'articolo 1, comma 1, del DLgs. n. 564/1996 – i periodi di assenza dal lavoro decorrenti da tale momento sono riconoscibili figurativamente senza limiti di durata, laddove non sia liquidata la pensione di inabilità a carico delle Forme pensionistiche gestite da questo Istituto.

L'efficacia della contribuzione figurativa accreditata nei periodi in esame è regolata dalla disciplina generale degli accrediti figurativi.

Posto che la norma in esame ha previsto unicamente il superamento del limite di durata dei periodi di malattia/infortunio, nulla disponendo in merito all'efficacia della contribuzione figurativa accreditata ai periodi in esame ai fini pensionistici, si ritiene applicabile agli stessi la disciplina generale, che ne esclude il computo per il perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità, ferma la loro la valutazione per il raggiungimento del maggior requisito contributivo.

Per l'acquisizione in ARPA dei periodi in argomento - che, come detto, devono essere temporalmente successivi al 31 dicembre 1996 - è stato appositamente istituito il codice tipo contribuzione 314, da utilizzare, eventualmente anche in sostituzione del codice 310, al verificarsi delle condizioni fissate dal sopra citato articolo 45.

5) ACCREDITI AD INTEGRAZIONE PER PERIODI ANTECEDENTI IL 1989

In fase di elaborazione dell'estratto conto si possono "rilevare" eventi anteriori al 1989, acquisiti figurativamente in ARPA, per i quali non è possibile effettuare l'accredito in quota integrativa, per assenza dei dati necessari. Ciò in quanto:
le disposizioni emanate in materia hanno frequentemente ribadito il principio del ricorso a documentazione di parte solo per informazioni non altrimenti acquisibili, escludendo la possibilità di richiedere dichiarazioni sostitutive per l'accredito di periodi figurativi in assenza di istanze di liquidazione di prestazioni (v. anche circ. n. 203 DSEAD del 30 marzo 1974);
la delibera del CDA n. 212/1980 ha previsto che le domande di accredito di tutti i periodi figurativi da far valere potessero essere presentate in occasione del loro utilizzo (per prestazioni, per ricongiunzione o riscatto, ecc.) e che, comunque, le Sedi dovessero rinviare la definizione delle domande stesse a tali occasioni (v. circ. n. 169 del 6 agosto 1981);
le aziende - ancorché attive - potrebbero non disporre più degli elementi utili alla corretta applicazione dell'articolo 8 della legge n. 155/1981, dato il lungo tempo trascorso.

La carenza di informazioni determinatasi per le predette motivazioni, pregiudica di fatto la puntuale applicazione della norma sopra richiamata, con possibili effetti penalizzanti per i diretti interessati ai fini del raggiungimento del diritto a pensione e/o ai fini della quantificazione del relativo importo.

L'impossibilità di accreditare retribuzione in quota integrativa non determina particolari effetti negativi quando i periodi figurativi da integrare sono anteriori al 1984 ovvero quando, pur essendo collocati fra il 1984 ed il 1988, la loro mancata integrazione non comporta riduzione delle settimane di contribuzione obbligatoria per applicazione dell'articolo 7 della legge n. 638/1983. Quanto precede sempre che i relativi imponibili non debbano, ovviamente, rientrare nel calcolo della pensione.

Diverse sono invece le conseguenze della mancata integrazione quando l'applicazione del richiamato articolo 7 determina l'abbattimento dell'anzianità contributiva obbligatoria, ovvero quando i suddetti periodi rientrano nell'arco temporale di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, con conseguenze sul raggiungimento del diritto a pensione e/o sulla base di calcolo della relativa misura.

Si ritiene pertanto che - in presenza di eventi accreditati per periodi compresi fra il 1984 ed il 1988, incorrispondenza dei quali dovrebbe essere riconosciuta un'integrazione figurativa non quantificabile per carenza dei dati necessari - debba essere accreditato un valore figurativo integrativo a compensazione del minimale di retribuzione vigente nell'anno interessato, quando il valore medio settimanale della retribuzione di detto anno sia inferiore al predetto minimale. A tal fine a ciascuna delle settimane del periodo figurativo accreditato dovrà essere attribuito un importo pari alla differenza fra il minimale di retribuzione vigente nell'anno in cui si colloca l'evento e la retribuzione media settimanale effettiva, determinata sulla base degli elementi rilevati dalla denuncia relativa al medesimo anno.

6) VALUTAZIONE DEI DATI RETRIBUTIVI DI PERIODI ANTERIORI ALLA DELIBERA DEL CDA N. 200/1986

Come noto, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con deliberazione n. 200 del 5 dicembre1986, hamodificato i criteri di determinazione della retribuzione figurativa già definiti con delibera n. 100 del 30 aprile1982, stabilendo l'esclusione degli emolumenti ultramensili dall'imponibile annuo e confermando la già prevista esclusione delle retribuzioni percepite in misura ridotta in conseguenza:
- di eventi per i quali è dovuto l'accredito figurativo
- di prestazione lavorativa ad orario ridotto interessata da trattamenti di integrazione salariale.

La disponibilità delle informazioni relative a competenze correnti, altre competenze, retribuzioni ridotte e relative settimane si è concretizzata peraltro in modo generalizzato solo a partire dalle denunce individuali dell'anno 1989.

Pertanto al fine di assicurare la massima semplificazione delle operazioni di accredito per eventi relativi ad anni nei quali non siano interamente disponibili i dati necessari al calcolo e quindi non siano integralmente applicabili i criteri della delibera n. 200/1986, si procederà a riconoscere a ciascuna settimana dei periodi privi di copertura un valore retributivo, calcolato tenendo conto dell'intero importo delle retribuzioni dichiarate nella denuncia individuale di riferimento.

Va perciò escluso il ricorso a qualsiasi soluzione diversa dall'utilizzo dell'imponibile complessivo in tutti i casi in cui non sia disponibile il dettaglio di informazioni fornito dalle aziende con l'allegato 2 alla circolare n. 171 del 24 luglio 1982, tenuto peraltro conto che la richiamata delibera nulla ha previsto relativamente alla scissione dei valori retributivi relativi a periodi pregressi.

Resta ferma invece l'integrale applicazione della delibera n. 200/1986 in presenza di tutte le informazioni già disponibili agli atti delle sedi, che consentano il rispetto della previsione del comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 155/1981; nessuna richiesta in tal senso dovrà essere comunque rivolta alle aziende, dato il lungo tempo trascorso.

Esclusivamente nei casi in cui siano disponibili tutti i dati necessari (altre competenze, retribuzioni ridotte e relative settimane) le sedi dovranno memorizzarli negli archivi ARPA utilizzando i codici 141 e 142 di cui al msg. 4945 del 23 febbraio 2007. Diversamente, tali codici non dovranno essere utilizzati ed il valore figurativo da determinare con riferimento alle retribuzioni degli anni in argomento verrà calcolato dalla procedura sulla base dell'imponibile complessivo.

7) PERIODI FIGURATIVI DICHIARATI CON LE DENUNCE MENSILI (EMENS)

Sulla base delle considerazioni già espresse in ordine alla valutazione degli eventi figurativi presenti in estratto conto, devono essere considerati utilizzabili ai fini delle prestazioni anche gli eventi dichiarati nelle denunce individuali mensili (EMens), compresi quelli istituzionalmente riconosciuti a richiesta degli assicurati.

Il passaggio all'attuale sistema EMens e la difficoltà di mutuare nella denuncia mensile i criteri di calcolo della retribuzione figurativa - dettati dalla legge n. 155/1981 con evidente riferimento all'allora vigente sistema di denuncia annuale - ha imposto, fra l'altro, un adattamento dei criteri di esposizione e di valorizzazione degli eventi figurativi.

Diversamente, sarebbe stato necessario rinviare all'anno successivo l'aggiornamento dei conti individuali, vanificando in tal modo gli effetti di maggiore tempestività conseguenti alla mensilizzazione e richiedendo peraltro una specifica dichiarazione aggiuntiva a carico delle aziende, con ulteriore rielaborazione dei dati già trasmessi mensilmente, secondo uno schema analogo a quello dell'ormai superata denuncia annuale.

Si è ritenuto quindi opportuno abbandonare il sistema di calcolo per medie imposto dalle informazioni strutturate su base annua e, nel pieno rispetto dello spirito della normativa vigente, fare riferimento ai valori retributivi in atto nei periodi di assenza del lavoratore, quali sarebbero stati corrisposti in costanza di normale prestazione lavorativa.

In merito a quanto precede, l'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è intervenuto a disciplinare le diverse modalità di determinazione della retribuzione figurativa da attribuire agli eventi che si sono verificati successivamente al 31 dicembre2004 incostanza di attività lavorativa, perfezionando gli effetti derivanti dall'introduzione della denuncia contributiva mensile disposta dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e realizzando in tal modo gli obiettivi di un più tempestivo aggiornamento degli estratti conto individuali, anche relativamente a tali periodi contributivi.

In base alla norma citata - che lascia inalterate, rispetto al sistema esistente, le voci retributive che concorrono a determinare la retribuzione da attribuire ai periodi accreditati figurativamente - gli eventi collocati nel corso di un rapporto di lavoro e dichiarati con i flussi EMens vengono valorizzati con una "differenza" retributiva pari alla quota di retribuzione "persa" dal lavoratore nei periodi di assenza.

Il valore retributivo figurativo comunicato con EMens – quantificato dalle aziende sulla base dei criteri già precisati con msg. n. 16329 del 22 aprile 2005 - comprende tutte le competenze che sono normalmente presenti nella retribuzione mensile. Restano perciò escluse le voci retributive non collegate all'ordinaria prestazione lavorativa e quelle riferite a retribuzioni ultramensili (tredicesima, gratifiche, compensi dovuti per ferie e festività non godute, arretrati relativi ad anni precedenti). Gli eventi in esame, che vengono esposti in estratto conto già completi del valore retributivo, non vengono perciò considerati dall'applicativo di valorizzazione figurativa, attivo in UNICARPE.

Peraltro, nel caso in cui risultino errori evidenti nelle denunce EMens, la variazione dei dati deve avvenire esclusivamente sulla base di nuove comunicazioni aziendali, secondo le segnalazioni effettuate dall'operatore come da msg. n. 11324 del 4 maggio 2007 (v anche msg. n. 29965 del 9 novembre 2006 e manuale di gestione interna).

Resta inteso che continua a rientrare fra le competenze dell'Istituto la verifica della congruità delle informazioni fornite dai datori di lavoro mediante acquisizione di documentazione idonea al controllo dei dati retributivi in base ai quali deve essere effettuata la valorizzazione degli accrediti figurativi.

In particolare, per gli eventi intervenuti nel corso del 2008 la "retribuzione teorica mensile", che è disponibile nelle denunce trasmesse all'Istituto in data successiva al 30 giugno 2008, costituirà un utile elemento di raffronto in ordine alla correttezza del dato "differenze accredito" fornito dalle aziende con il flusso EMens.

8) RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PERIODI FIGURATIVI NON INTERESSATI DALLA DENUNCIA EMENS

Per la valorizzazione dei periodi figurativi non interessati dalla denuncia EMens, trova applicazione l'articolo 8 della legge n. 155/1981; secondo le linee generali dettate dalla norma citata, il valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana dei periodi riconosciuti figurativamente è pari alla media delle retribuzioni intere, percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso entro la data di decorrenza della prestazione (si veda anche circolare n.171/1982).

8.1) RETRIBUZIONE TEORICA

Come detto, in applicazione della delibera n. 200 del 5 dicembre1986, insede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente, siano essi interni o esterni al rapporto di lavoro, gli emolumenti ultramensili devono essere esclusi dall'imponibile annuo.

In ordine a tale criterio, nella valorizzazione degli eventi figurativi si deve tenere conto della struttura dei dati contributivi/retributivi dichiarati dai datori di lavoro con i modelli di denuncia pro tempore vigenti (modelli O1/M fino al 31.12 2004 e denunce mensili dall'1.1.2005) e del fatto che a decorrere dal mese di luglio 2008 i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere, con il flusso EMens, il valore della "retribuzione teorica" mensile.

Il dato della "retribuzione teorica" mensile non comprende le competenze ultramensili e quelle correlate alla effettiva prestazione lavorativa e corrisponde, di fatto, al valore "intero" delle "competenze correnti" di cui alle denunce annuali, cioè alla normale retribuzione che verrebbe corrisposta al lavoratore - mese per mese - se non intervenissero eventi accreditabili figurativamente ovvero eventi non tutelati.

La denuncia EMens relativa al mese nel quale vengono corrisposte anche retribuzioni ultramensili riporta, alla voce "imponibile", il dato complessivo degli emolumenti percepiti dal lavoratore (retribuzione mensile e extramensile), mentre indica - alla voce "retribuzione teorica" - il valore teorico mensile della retribuzione corrente, nel senso sopra descritto.

Le modalità di determinazione della "retribuzione teorica" da utilizzare per la valorizzazione di eventi esterni ad un rapporto di lavoro sono specificate al punto 6 dell'allegato.

9) ATTRIBUZIONE DELLA GESTIONE IN CUI VALUTARE IL PERIODO FIGURATIVO

In presenza di contribuzione versata e/o accreditata in più gestioni pensionistiche (FPLD, Gestioni autonome, Fondi speciali, ... ) ovvero in corrispondenza di periodi di occupazione in diversi settori di attività (lavoro agricolo, lavoro domestico, apprendistato, pescatore autonomo, ecc.), prima di procedere alla valorizzazione del periodo figurativo va individuata la gestione/categoria a cui attribuire l'evento, verificandone la relativa riconoscibilità sulla base della normativa di riferimento e l'esistenza del requisito amministrativo necessario a convalidare l'accredito.

Qualora l'accredito figurativo sia richiesto per eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro e i requisiti per il relativo riconoscimento risultino perfezionati in più gestioni, l'accredito sarà subordinato alla scelta formalizzata dall'interessato.

Dopo le suddette operazioni - che la procedura UNICARPE, a regime, effettuerà in automatico, anche relativamente alla quantificazione della "retribuzione figurativa" – il periodo considerato verrà valorizzato sulla base delle sole retribuzioni relative ai periodi maturati nel regime obbligatorio interessato dall'accredito, con esclusione delle retribuzioni o dei redditi relativi ai periodi contributivi fatti valere dall'interessato in altre gestioni.

Va tenuto comunque presente che - qualunque sia l'ordinamento pensionistico in cui avviene l'accredito - il periodo riconosciuto figurativamente deve essere in ogni caso privo di altra copertura assicurativa, non solo nella gestione interessata ma anche in tutte le gestioni nelle quali il soggetto risulta titolare di contribuzione.

Per quanto riguarda la valorizzazione dei periodi figurativi riconosciuti in favore degli iscritti alle Gestioni dei lavoratori autonomi si rinvia al successivo paragrafo.
Relativamente agli accrediti figurativi previsti per i titolari di contribuzione agricola e per gli iscritti ai Fondi speciali gestiti da questo Istituto - tenuto conto della specificità delle disposizioni che disciplinano la materia - si ritiene opportuno rinviarne la trattazione ad apposite, successive circolari.

9.1) Accrediti figurativi per i lavoratori Autonomi

Di norma, gli accrediti figurativi in favore dei lavoratori autonomi vengono effettuati nel FPLD e non nella gestione speciale in tutti i casi in cui esista anche un solo contributo versato nel regime obbligatorio dei lavoratori dipendenti.

In deroga al predetto criterio ed in presenza del requisito per l'accredito nella gestione autonoma è comunque salva la facoltà dell'interessato di ottenere, a domanda, il riconoscimento figurativo in detta gestione.

Nel caso in cui il requisito per l'accredito risultasse perfezionato in più gestioni, l'intero periodo dovrà essere accreditato in base alla scelta formalizzata dall'interessato.

In presenza dei prescritti requisiti contributivi, in favore dei lavoratori autonomi sono accreditabili figurativamente i periodi di:
- servizio militare,
- malattia,
- congedo parentale,
- malattia specifica ex lege n. 88/1987

Fatta eccezione per il servizio militare, accreditabile anche come periodo di inizio assicurazione (il contributo obbligatorio da far valere può essere anche successivo all'evento), per gli altri eventi sopra elencati è necessario che il contributo obbligatorio sia precedente all'evento da riconoscere. Va peraltro ricordato che per il riconoscimento figurativo dei periodi di assistenza per malattia specifica è necessario far valere, unitamente al contributo obbligatorio precedente l'evento, almeno 52 settimane di contribuzione obbligatoria.

Quando nel regime generale dei lavoratori dipendenti non esiste contribuzione o quando non esiste un contributo precedente l'inizio del periodo figurativo (fatto salvo quello di servizio militare) e l'accredito figurativo avvenga in una delle Gestioni speciali dei lavoratori ART/COM e CDCM valgono sostanzialmente le disposizioni di carattere generale previste dall'articolo 8 della legge n. 155/1981 per i lavoratori dipendenti, fatta eccezione per i criteri di integrazione figurativa, non compatibili con quelli che disciplinano la copertura contributiva nelle gestioni autonome (è consentito solo l'accredito a copertura di periodi privi di contribuzione).

Ai lavoratori autonomi non si applicano neppure le modalità dell'accredito convenzionale, posto che sono previste solo in corrispondenza di eventi figurativi non riconoscibili nelle gestioni ART/COM e CDCM.

Il valore figurativo da attribuire ad eventi riconosciuti in una gestione dei lavoratori autonomi viene pertanto determinato con riferimento all'ammontare medio dei redditi assoggettati a contribuzione obbligatoria nell'annoin cui si colloca l'accredito, per quanto riguarda gli iscritti nelle gestioni ART/COM.
Per quanto concerne invece gli eventi accreditati nella gestione CDCM, il valore figurativo verrà determinato sul reddito medio convenzionale della fascia di reddito agrario relativo al periodo obbligatorio preso a riferimento per il calcolo.

In ogni caso, il valore figurativo da attribuire al periodo riconosciuto viene quantificato prendendo a base del calcolo il solo imponibile della gestione interessata dall'accredito.

Il Direttore Generale
Nori

Allegato N.1

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