Circolare 147 del 15 luglio 1996
Oggetto: Prestazioni economiche di malattia e di maternita'.
Questioni varie.
Sommario:
1) giornate da includere nel periodo massimo indennizzabile
annuo spettante ai lavoratori agricoli a tempo determinato;
2) atti interruttivi della prescrizione;
3) computo del 1 giorno di malattia documentato;
4) comunicazioni preventive dell'assenza durante le fasce di
reperibilita' ai fini della sanzione ex art.5, legge
n.638/83;
5) diritto alle prestazioni in presenza di particolari benefici
contributivi;
6) irrilevanza autorizzazioni ad astensioni anticipate dal
lavoro concesse alle lavoratrici autonome.
1) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO. LIMITE TEMPORALE
ANNUO DEL DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MALATTIA.
Come e' noto, ai fini del raggiungimento del periodo massimo
indennizzabile (annuo e per evento) previsto nella materia delle
prestazioni economiche di malattia sono computate anche le
giornate per le quali, per vari motivi (carenza, festivita' e
sanzioni), non si e' fatto luogo alla corresponsione della
prestazione.
Il principio, stante il rinvio, quanto ai criteri erogativi,
alle disposizioni concernenti i lavoratori dell'industria,
operato, per la categoria dei lavoratori agricoli, dall'art. 1,
3 comma, della legge 8.8.1972, n. 457, era stato ritenuto
applicabile ai lavoratori agricoli a tempo determinato pure dopo
l'emanazione dell'art. 5, comma 6, del D.L. n. 463/1983,
convertito nella legge n. 638/1983 (v. circ. n. 134420 AGO/157
del 16.7.1984).
Secondo il piu' recente orientamento giurisprudenziale, da
ritenersi ormai consolidato (1), la formulazione dell'art. 5,
comma 6, del D.L. n. 463 citato - il quale, a differenza che in
altre norme (2) , attribuisce ai lavoratori in esame il diritto
all'indennita' di malattia non "per un periodo" bensi' "per un
numero di giornate" - va interpretata nel senso che ai predetti
lavoratori agricoli va assicurata l'indennita' di malattia "per
un numero di giornate corrispondente a quelle di iscrizione negli
elenchi dell'anno precedente".
A modifica delle istruzioni impartite si dispone, pertanto,
che il periodo massimo di malattia indennizzabile spettante ai
lavoratori agricoli a tempo determinato sia conteggiato tenendo
conto del numero effettivo netto di indennita' giornaliere da
corrispondere.
Cio' comporta sul piano concreto che le giornate - per le
quali si conferma, ad ogni buon conto, che non e' dovuta
l'indennita'- di carenza e di festivita' cadenti nei singoli
periodi di malattia non vanno valutate nel massimo annuo di cui
trattasi (e' ovvio che eventuali giornate festive comprese nel
periodo di "carenza" vanno calcolate una sola volta); di
conseguenza, un lavoratore ammalato nel corso dell'anno per un
numero di giornate superiore a quello di iscrizione negli elenchi
dell'anno precedente avra' diritto all'indennita' di malattia
fino al raggiungimento di un numero effettivo di giornate di
indennita' pari a quelle di lavoro risultanti negli elenchi
anagrafici (3), nei limiti ovviamente del massimo complessivo
indennizzabile annuo di 180 giornate.
Restano invece computabili nel periodo massimo in questione
eventuali giornate di malattia non indennizzate a seguito di
infrazioni commesse dal lavoratore (es. ritardato invio della
certificazione, assenza a visita di controllo, ecc.), in quanto,
diversamente, verrebbe a vanificarsi, come evidente, l'effetto
della sanzione applicata.
La procedura di calcolo della indennita' di malattia per
l'applicazione di tali disposizioni sara' adeguata entro il mese
di agosto p.v.
Le presenti disposizioni sono applicabili, su richiesta
degli interessati, anche ai casi definiti per i quali non sia
ancora decorso il termine di prescrizione annuale vigente nella
materia ovvero non sia intervenuta decadenza o sentenza passata
in giudicato.
2) PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E DI MATERNITA'. ATTI
INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE.
Ai sensi dell'art. 2944 c.c. il decorso della prescrizione
e' interrotto, tra l'altro, dal "riconoscimento del diritto da
parte di colui contro il quale il diritto stesso puo' essere
fatto valere". Agli effetti in questione non e' indispensabile
che il riconoscimento del diritto sia operato esplicitamente,
potendo anche risultare implicito.
Cio' posto, per quanto attiene alla materia di cui trattasi,
si precisa innanzitutto che in linea di massima la semplice
richiesta, da parte dell'Istituto, di documentazione o notizie
all'assicurato che ha chiesto la prestazione economica di
malattia o di maternita' non si configura come implicito
riconoscimento del relativo diritto, essendo detta richiesta
fatta, generalmente, per meri fini istruttori, finalizzati cioe'
proprio all'accertamento dell'esistenza di un diritto e/o alla
sua estensione, altrimenti indeterminate.
Perche' possa riconoscersi l'effetto interruttivo della
prescrizione, e' necessario quindi che l'atto dell'Istituto
implichi necessariamente, in maniera non equivoca, l'ammissione
dell'esistenza del diritto, ovvero sia incompatibile con una
volonta' contraria, nel senso che lo stesso (atto) non sarebbe
stato compiuto ove non si fosse gia' accertato il diritto
vantato. Tali possono configurarsi, ad esempio, la liquidazione
di acconti ed eventuali comunicazioni di accoglimento della
richiesta.
Ad evitare comunque possibilita' di equivoci sulla
attribuzione di effetti interruttivi all'atto di richiesta di
documenti, e' opportuno inserire nelle richieste stesse avanzate
dall'Istituto nei confronti degli assicurati (e negli eventuali
relativi solleciti), ove occorra, una esplicita salvaguardia
della prescrizione estintiva, come segue: "La presente richiesta
non implica il riconoscimento del diritto alla prestazione, che
questa Sede si riserva di accertare, e quindi non interrompe la
prescrizione di un anno vigente nella materia. Il lavoratore
dovra' percio' attivarsi in tal senso, se ne ha ancora interesse,
prima del compimento dell'anno suddetto".
Considerazioni in parte diverse si pongono relativamente
all'interruzione della prescrizione ad opera dell'interessato.
Allo scopo, poiche' la prescrizione del diritto si produce
per effetto dell'inerzia del titolare del diritto stesso,
prolungata per il periodo di tempo previsto, si conferma che e'
da considerare utile qualsiasi atto scritto relativo alla pratica
(ovviamente se avanzato nei confronti dell'Istituto prima del
compimento della prescrizione stessa), da cui risulti la
volonta', anche implicita, dell'interessato di far valere il
proprio diritto alla specifica prestazione. Si chiarisce che in
tale ambito rientrano, ad esempio, i solleciti, le istanze, la
presentazione di documentazione attestante l'esistenza del
diritto alla prestazione richiesta (lav. agricoli: iscrizione
d'urgenza o mod. ind. mal.4 (4); lav. autonomi: copia dei
bollettini di versamento).
3) DECORRENZA DELL'INDENNITA' DI MALATTIA.
Secondo i criteri in atto, il quarto giorno di malattia, da
cui spetta il corrispondente trattamento economico previdenziale,
viene computato di massima dalla data di rilascio della relativa
certificazione.
L'Istituto ammette, peraltro, la possibilita' di
riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato
morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello
del rilascio della certificazione, purche' sulla stessa risulti
compilata la voce "dichiara di essere ammalato dal....".
Il criterio, valido anche per la certificazione di
continuazione e ricaduta della malattia, e' da collegare
unicamente, come piu' volte esplicitato, alla facolta',
confermata da ultimo con D.P.R. 28.9.1990, n. 314, art. 20, di
effettuare la visita medica, richiesta dopo le ore 10, il giorno
immediatamente successivo.
In relazione a quanto precede si chiarisce che la
particolare regola non va applicata quando la data riportata alla
predetta voce retroagisce di oltre un giorno dalla data di
rilascio, essendo, nell'ipotesi, da escludere che la data stessa
possa assumere il significato di indicazione della data di
chiamata del medico.
La medesima preclusione opera, parimenti, quando, se pure la
data apposta sulla certificazione risulti anteriore di un solo
giorno rispetto a quella di redazione, emerga (ad es. in sede di
giustificazione per assenza a visita di controllo) che trattavasi
di visita ambulatoriale.
Nelle situazioni sopra rappresentate le giornate anteriori
alla data del rilascio, non valutabili sulla base di quanto sopra
precisato, sono da considerare come "non documentate" (e percio'
non indennizzabili). Di conseguenza, la decorrenza della
validita' del certificato, e percio' della malattia
indennizzabile, sara' da conteggiare dalla data del rilascio del
certificato stesso.
Tanto vale, oltre che, ovviamente, per i certificati di
inizio, anche nel caso di certificati di continuazione della
malattia o ad altra conseguenziale, relativamente ai quali, per i
motivi sopra descritti, la continuita' tra i rispettivi periodi
della certificazione risulti interrotta. In tal caso, fermo
restando il non riconoscimento, ai fini dell'indennizzabilita',
delle giornate come sopra individuate, il periodo di malattia
potra' invece essere ritenuto unico agli altri effetti (carenza,
computo del 20 giorno) quando l'eventuale interruzione tra i due
periodi coincida con una giornata festiva (o sabato e domenica),
salvo che non risulti altrimenti che trattasi di episodi morbosi
a se' stanti (v.circ. n. 4377 AGO del 6.8.1981).
4) COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLE ASSENZE DURANTE LE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'.
E' stato segnalato che talvolta i lavoratori adducono a
giustificazione dell'assenza a visita di controllo il fatto di
avere preventivamente dato notizia, specificando o meno i
relativi motivi, all'Istituto e al datore di lavoro
dell'allontanamento dal proprio domicilio durante le fasce di
reperibilita'.
In tali situazioni si invita a voler rappresentare agli
interessati che l'assenza a visita di controllo puo' essere
considerata giustificata solo se ricorrono le condizioni di
imprescindibilita' e di indifferibilita' ordinariamente previste
(v. deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.99/1984).
Allo scopo e' pertanto opportuno suggerire al lavoratore di
non trascurare, nella circostanza, di acquisire la documentazione
probatoria atta a giustificare l'assenza qualora una visita di
controllo venga comunque effettuata nella giornata perche' gia'
disposta o richiesta dal datore di lavoro.
In tale ottica vanno recepite le comunicazioni di cui
trattasi.
5) DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN PRESENZA DI PARTICOLARI BENEFICI
CONTRIBUTIVI.
Si conferma, sul piano generale, che la previsione
legislativa di benefici contributivi consistenti
nell'abbattimento o nella riduzione delle relative aliquote,
ovvero nella applicazione di particolari regimi contributivi (ad
esempio, casi di contratti di formazione e lavoro o di assunzioni
agevolate con pagamento del contributo per apprendisti) non
comporta l'esclusione dal diritto alle prestazioni economiche di
malattia e di maternita', sempreche' l'esclusione stessa non sia
sancita da esplicita disposizione o sia connessa alla qualifica o
al settore di inquadramento dei lavoratori interessati (ad
esempio, impiegati dell'industria, per la malattia).
In materia di contratti di formazione e lavoro, si ricorda
altresi' (5) che la Corte Costituzionale, con sentenza n.
149/1993, ha affermato che il verificarsi, nel corso degli stessi
di fatti -tra cui la malattia, v la gravidanza ed il puerperio-
oggettivamente impeditivi della formazione professionale, ne deve
consentire la proroga per un periodo pari a quello della
sospensione, ai fini del completamento della formazione prevista.
6) AUTORIZZAZIONI ALL'ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO A FAVORE
DELLE LAVORATRICI AUTONOME.
Si e' rilevato che, da parte di alcuni Ispettorati del
Lavoro, vengono autorizzate astensioni anticipate dal lavoro
anche per le varie categorie di lavoratrici autonome aventi
titolo ad indennita' economiche di maternita' a carico
dell'Istituto.
Si precisa che per le suddette lavoratrici non e' prevista
dalla legge n. 546/87, istitutiva dell'indennita' a beneficio
delle stesse, alcuna astensione obbligatoria dal lavoro, ma e'
indicato soltanto un periodo indennizzabile, compreso tra i due
mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi
successivi alla data effettiva dello stesso.
I provvedimenti autorizzativi di cui trattasi non possono,
pertanto, dar luogo ad alcun indennizzo da parte dell'Istituto.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
NOTE
(1) V. sentenze Corte di Cassazione 23.6.1992, n. 7670;
15.10.1992, n. 11324; 12.1.1993, n. 236.
(2) v. ad.es. il comma 1 del medesimo articolo 5, relativo ai
lavoratori a tempo determinato di settori diversi da quello
agricolo.
(3) Es: lavoratore iscritto per 60 gg. nell'anno precedente.
1 malattia:
dall'1.1.1995 al 15.2.1995 = gg.46
gg. indennizzati =36 (al netto di quelli -n.10- di carenza
e di festivita')
residuo giornate indennizzabili = 24 (60-36);
2 malattia:
dall'1.5.1995 al 15.6.1995 = gg.46
L'evento potra' essere indennizzato fino al 31 maggio
(infatti nel mese di maggio, tolta la carenza e le
festivita', l'ultimo dei 24 giorni di effettiva
indennizzabilita' scade appunto in tale giorno).
(4) A seguito del trasferimento all'Istituto dei compiti gia'
svolti dallo SCAU (legge 23.12.94, n.724, art.19), si fa
comunque riserva di istruzioni in merito alla documentazione
di cui trattasi.
(5) V. anche circolare n. 1 del 3 gennaio 1994.
Circolare 112 del 25 maggio 1996
Oggetto: Gestione dei lavoratori autonomi. Contributo
previsto dall'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
Sommario: Modalita' e termini per il pagamento del
contributo del 10% dovuto ai sensi dello
art.2, comma 26, della legge 2 agosto 1995,
n 335, dai lavoratori autonomi che eserci-
tano un'attivita' professionale per la qua-
le non e' prevista una forma assicurativa ai
fini pensionistici, da coloro che intratten-
gono con terzi un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa e dagli incaricati
alla vendita a domicilio di cui all'art.36
della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Il supplemento ordinario n. 82 della Gazzetta
Ufficiale del 23 maggio 1996 pubblica i decreti
interministeriali previsti dall'art. 2, commi 30 e
32, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il decreto
ministeriale n. 281 contiene il regolamento recante
modalita' e termini per il versamento del contributo
previsto dall'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto
1995, n. 335. Il decreto ministeriale n. 282 contiene
invece il regolamento recante la disciplina del
rapporto organizzativo e funzionale della gestione
asicurativa.
I due decreti presentano rilevanti modifiche
rispetto alle bozze di cui e' stata data notizia, per
doverosa informazione, con il messaggio n. 19072 del
2 aprile scorso e completano il quadro normativo gia'
parzialmente delineato dal D.L. 28 marzo 1996, n.
166. Si ritiene pertanto utile riassumere in un
unico testo le principali disposizioni legislative ed
amministrative che, allo stato attuale, regolano la
materia.
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ASSETTO CONTRIBUTIVO
1 - PREMESSE.
L'art. 2, comma 26, della legge n.335/1995
stabilisce che i soggetti che esercitano per profes-
sione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art.49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integra-
zioni, nonche' i titolari di rapporti di collabora-
zione coordinata e continuativa, di cui al comma 2,
lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico
e gli incaricati alle vendite a domicilio, di cui
all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426,
debbono essere iscritti ad una gestione separata
istituita presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Il successivo comma 30 del citato art.2/335
stabilisce inoltre che, "Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con i
Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro
il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalita' e i
termini per il versamento del contributo stesso,
prevedendo, ove coerente con la natura dell'attivita'
soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella
misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due
terzi a carico del committente dell'attivita' esple-
tata ai sensi del comma 26". In attuazione di tale
disposizione, e' stato in un primo tempo emanato il
decreto ministeriale 24 novembre 1995, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre scorso,
successivamente sospeso dal TAR del Lazio. L'intera
normativa e' ora contenuta nei decreti sopra menzio-
nati e nel decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166.
2 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
2.1 Redditi professionali.
Sono soggetti al versamento del contributo del
10% i percettori di redditi professionali considerati
tali dalla normativa fiscale. Al riguardo, si ricorda
che, ai sensi dell'art. 49 del testo unico n.917
citato, "Per esercizio di arti e professioni si
intende l'esercizio per professione abituale, ancor-
che' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo
diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso
l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c)
del comma 3 dell'art. 5". Le attivita' considerate
nel capo VI del Testo unico delle imposte sui redditi
sono quelle consistenti nell'esercizio di imprese
commerciali in senso lato, indicate nell'art. 51 del
medesimo testo; le attivita' di cui all'art. 3 del
comma 5 sono le attivita' svolte da persone fisiche
riunite in associazioni senza personalita' giuridica
costituite per l'esercizio in forma associata di arti
e professioni.
Ai fini che interessano, non sono tenuti a
pagare il contributo di cui trattasi coloro che
producono redditi d'impresa (artigiani, commercianti,
ecc.) e coloro che, pur producendo redditi di lavoro
autonomo, siano soggetti ad altre forme assicurative
ad esempio, ostetriche soggette ai sensi dell'art. 2
della legge 7 agosto 1990,n. 249 all'iscrizione alla
gestione dei contributi e delle prestazioni previ-
denziali degli esercenti attivita' commerciali
gestita dall'Istituto o lavoratori dello spettacolo,
soggetti a contribuzione obbligatoria ENPALS),
sempreche' non abbiano redditi di natura diversa,
soggetti come tali alla disciplina della normativa in
esame.
Sono espressamente esclusi dall'obbligo gli
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa attivita'.
Sono inoltre da considerare esclusi dall'obbligo
assicurativo i liberi professionisti gia' assicurati
presso casse professionali, relativamente ai redditi
assoggettati a contribuzione presso le casse stesse,
in conformita' a quanto disposto dall'art. 6 del
regolamento n 281.
A decorrere dal 30 giugno 1996 - come meglio
precisato nel successivo punto 3 - sono invece da
considerare soggetti al contributo i liberi profes-
sionisti iscritti a casse di categoria, relativa-
mente ai redditi professionali non assoggettati a
contribuzione alle casse stesse, nonche' i pensionati
e i lavoratori dipendenti per i redditi prodotti
nell'esercizio di arti e professioni.
Si fa comunque presente che l'art.4 del regola-
mento n. 282 dispone che, per la durata di un quin-
quennio a decorrere, rispettivamente,dal 30 giugno
1996 per coloro che risultano gia' pensionati o
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1
aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti
alle predette forme, i soggetti che svolgono le
attivita' lavorative di cui al comma 26 dell'articolo
2 della legge 8 agosto 1995, n. 335:
a) se sono in possesso del requisito di 65 anni di
eta' alla medesima data hanno facolta' di iscriversi
alla nuova gestione (in altri termini, per i soggetti
in parola, per il periodo transitorio di un quin-
quennio, l'iscrizione alla nuova gestione e' facol-
tativa);
b) al conseguimento, nel corso del quinquennio
sopraindicato, del sessantacinquesimo anno di eta',
possono richiedere la cancellazione dalla gestione;
(tali soggetti potranno eventualmente ottenere la
restituzione dei contributi ai sensi di quanto
successivamente stabilito).
Nel quinquennio di cui sopra, i soggetti in
possesso del requisito di 60 anni di eta' alla data
sopra indicata e che alla cessazione dell'attivita'
lavorativa non conseguono il diritto alla pensione
autonoma o ai trattamenti di cui all'articolo 3 del
decreto hanno facolta' di chiedere la restituzione
dei contributi versati alla gestione, maggiorati
dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per
cento, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n.
45 del 5 marzo 1990.
2.2 Redditi da collaborazioni coordinate e continua-
tive.
Rientrano nel campo di applicazione della norma
in esame i soggetti indicati nell'art. 49 del Testo
unico n. 917 sopra citato e cioe' i percettori di
redditi derivanti dagli uffici di amministratore,
sindaco o revisore di societa', associazioni e altri
enti con o senza personalita' giuridica, dalla
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e
simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni
e da altri rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa. A norma del citato art. 49, comma 2,
lettera a),"Si considerano tali i rapporti aventi per
oggetto la prestazione di attivita', non rientranti
nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal
contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo
contenuto intrinsecamente artistico o professionale
sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore
di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi
organizzati e con retribuzione periodica presta-
bilita".
Sono invece espressamente esclusi:
- i percettori di redditi diversi da quelli indicati
nell'art. 49, primo comma e secondo comma, lettera
a);
- i percettori di redditi indicati dal citato
art.49,lettere da b) ad f).
Secondo le istruzioni fornite dal Ministero
delle Finanze (si veda, al riguardo, il decreto 14
febbraio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n.38 del 15 febbraio 1996,
contenente le istruzioni per la compilazione del mod.
740, quadro "E", rigo 34), non rientrano fra i
compensi derivanti da collaborazione a giornali,
riviste, enciclopedie e simili - attivita' questa
espressamente qualificata dall'art. 49, comma 2,
lett. a) come collaborazione coordinata e continua-
tiva - quelli corrisposti a titolo di diritto
d'autore in relazione alla redazione di articoli per
riviste o giornali ecc.
3 - DECORRENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO E TERMINE
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.
Il comma 1 dell'art. 4 del citato D.L.
n.166/1996 ha spostato la decorrenza dell'obbligo
assicurativo:
a) al 1 aprile 1996 per i soggetti che non sono
pensionati o non sono iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie;
b) al 30 giugno 1996 per coloro che risultano gia'
pensionati o che sono iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie.
In conseguenza, il termine per l'iscrizione alla
gestione separata istituita dall'art 2, comma 26,
della citata legge n.335/1995 - gia' differito al 31
marzo dall'art. 5 del decreto-legge 26 febbraio
1996, n. 84 - e' stato ulteriormente spostato al 30
aprile 1996 per i soggetti indicati alla precedente
lettera a) e al 31 luglio per quelli di cui alla
lettera b).
Si precisa al riguardo che, ai fini di cui
sopra, devono essere considerati iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie coloro che erano parti
di un rapporto assicurativo in atto alla data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 166 (30 marzo
1996).
In particolare, pertanto, il differimento al 30
giugno della data di inizio dell'obbligo assicurativo
in relazione alle attivita' di lavoro autonomo di cui
trattasi riguarda:
- i lavoratori subordinati con rapporto di lavoro in
atto, qualunque sia la forma assicurativa (assicu-
razione generale obbligatoria e forme sostitutive o
esclusive della medesima);
- gli artigiani, i commercianti, i CDCM regolarmente
iscritti alle rispettive forme assicurative;
.
- i liberi professionisti assicurati presso la cassa
pensionistica di categoria.
Agli assicurati in regime obbligatorio devono
essere equiparati:
- coloro che, sempre alla data di entrata in vigore
del D.L. n.166 citato, possono far valere il diritto
alla copertura figurativa;
- i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria - qualunque sia la
gestione assicurativa interessata - che abbiano
provveduto o provvedano nei termini previsti dalla
legge alla copertura assicurativa del primo trimestre
dell'anno 1996.
4 - MASSIMALE
L'art. 4, comma 4, del D.L. n 166 per i profes-
sionisti e gli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2 del
regolamento n.181, rispettivamente per i soggetti con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
e per i venditori porta a porta, stabiliscono che il
contributo del 10% e' dovuto nel limite del massimale
contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della
legge n. 335/1995.
5 - ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI DA ASSICURARE.
Ai sensi del comma 27 dell'art.2 predetto, i
soggetti tenuti all'iscrizione prevista al comma 26 -
sia come percettori di redditi professionali, sia
come percettori di redditi da collaborazioni coordi-
nate e continuative - debbono comunicare all'Isti-
tuto la tipologia dell'attivita' svolta, i propri
dati anagrafici, il numero di codice fiscale, il
proprio domicilio.
5.1 - Professionisti.
Il comma 3 dell'art 4 del D.L.n. 166 dispone che
"I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di
cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni, fermo
restando l'obbligo del versamento alla gestione
separata di cui al comma 26 dell'articolo 2 della
legge 8 agosto 1995, n.335, del contributo del 10 per
cento commisurato ai predetti redditi netti risul-
tanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
degli accertamenti definitivi, hanno titolo ad
addebitare ai committenti, in via definitiva, una
percentuale nella misura del 4 per cento dei corri-
spettivi lordi".
Viene pertanto affermato con norma avente valore
di legge il diritto di addebitare ai committenti una
somma pari al 4 per cento del fatturato lordo. La
norma, inoltre, qualifica come definitivo il paga-
mento di quest'ultima somma. In altri termini,
l'obbligo di pagare la somma stessa e il diritto da
parte del professionista di pretenderla restano
nell'ambito dei rapporti fra cliente e professionista
che e' l'unico obbligato al pagamento dei contributi
nei confronti dell'Istituto.
La normativa si riferisce, ovviamente, ai
redditi soggetti alla contribuzione dovuta alla
gestione separata costituita presso l'INPS e non ai
redditi professionali, soggetti a contribuzione
presso la cassa di categoria.
5.2 - Collaborazioni coordinate e continuative e
venditori porta a porta.
Per quanto riguarda il pagamento del contributo,
il regolamento n. 281 conferma che il relativo
obbligo grava sul committente (1).
Al riguardo, si precisa che il regolamento
stesso prevede, all'art.3, che "Gli Enti previden-
ziali diversi dall'INPS i cui iscritti o pensionati
siano iscritti anche alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995
hanno facolta' di curare la riscossione dei contri-
buti dovuti ai sensi del presente decreto dai sog-
getti iscritti all'apposita gestione istituita presso
l'INPS. La riscossione e' effettuata per conto della
predetta gestione separata. Resta, comunque, salva la
facolta' dei predetti soggetti di optare per il
versamento dei contributi all'Ente previdenziale di
appartenenza ovvero all'INPS; tale opzione deve
essere esercitata all'atto dell'iscrizione alla
gestione ovvero entro 90 giorni dalla stipula della
convenzione di cui al successivo comma 2".
2. "I rapporti tra l'INPS e gli Enti di cui al primo
comma saranno regolamentati da convenzioni soggette
all'approvazione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministero del tesoro".
Si tratta di situazioni in cui il professionista
svolge anche attivita' di collaborazione coordinata e
continuativa o - in casi piu' limitati - attivita'
professionali senza obbligo di assoggettare i rela-
tivi proventi alla cassa di appartenenza.
La norma sara' operativa solamente dopo l'ap-
provazione delle previste convenzioni.Si fa pertanto
riserva di fornire ulteriori notizie sull'argomento
appena possibile.
6 - MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI
CONTRIBUTI
a) Redditi derivanti da rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e da attivita' di vendita a
domicilio.
Il versamento dei contributi a favore dei
soggetti di cui trattasi dovra' essere effettuato
dalle imprese committenti - utilizzando i bollet-
tini di conto corrente postale allo scopo predispo-
sti, allegati al mod. GLA 21 di nuova istituzione -
entro il giorno 20 del mese successivo a quello della
corresponsione dei compensi (art. 1, comma 4, e art.
2, comma 2 del regolamento n.281.
Per i soggetti nei cui confronti l'obbligo
contributivo decorre dal 1 aprile 1996, il versame-
nto del contributo dovuto in relazione ai compensi
corrisposti per i mesi di aprile e maggio deve essere
effettuato entro il 20 giugno prossimo.
Ai sensi del'art. 4 del regolamento n.282, le
imprese tenute al pagamento in parola, se rivestono
la qualifica di sostituti di imposta ai fini delle
imposte sui redditi, saranno poi tenute alla tra-
smissione all'INPS, nei termini stabiliti per la
presentazione della dichiarazione di sostituto
d'imposta, di un copia del mod. 770/D e del mod
770/D1 ovvero dei relativi supporti magnetici, co
esclusione dei dati elativi ai percettori di redditi
di lavoro indicati nell'articlo 49, comma 2, lettere
da b) a f), nonche' nell'articolo 81 , comma 1,
lettera l),del testo unico delle imposte sui redditi
n. 917 gia' citato.
Ai sensi del successivo art. 5, I soggetti che
non rivestono tale qualifica sono invece tenuti a
comunicare all'Istituto, entro il 31 ottobre di
ciascun anno, per ciascun percipiente, le generalita'
il comune di iscrizione anagrafica, l'indirizzo e
l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno
precedente (art. 5 del regolamento n. 281).
Le imprese committenti dovranno riportare sui
bollettini utilizzati per il versamento dei contri-
buti a favore dei propri collaboratori i seguenti
dati:
- denominazione del committente o cognome e nome del
committente;
- codice fiscale del committente;
- sede amministrativa o filiale del committente;
- cognome, nome del beneficiario;
- codice fiscale del beneficiario;
- importo del contributo versato;
- data (mese e anno) della corresponsione del com-
penso.
I bollettini di cui trattasi debbono contenere il
versamento dei contributi dovuti per un solo lavora-
tore. Tuttavia, qualora il numero dei collaboratori
sia superiore a cinque, le aziende committenti hanno
la facolta' di versare l'importo globalmente dovuto
con un bollettino unico. In tale ipotesi, le aziende
stesse dovranno presentare alla Sede INPS nel cui
ambito territoriale e' ubicata la propria sede
amministrativa o filiale richiesta scritta in tal
senso. Tale richiesta sara' registrata nel costi-
tuendo archivio con le modalita' indicate nel
manuale di cui al messaggio n. 26293 del 14 maggio
scorso. In quest'ultima ipotesi, il committente
dovra' omettere di trascrivere sul bollettino i dati
identificativi dei beneficiari del versamento e i
loro codici fiscali, e dovra' barrare la casellina
predisposta per l'indicazione di un versamento
cumulativo.
Nell'ipotesi di versamento cumulativo, deve
essere compilato un elenco dei soggetti ai quali il
versamento stesso si riferisce. Tale elenco deve
essere trasmesso, entro la fine del mese durante il
quale viene effettuato il pagamento, esclusivamente
mediante supporto magnetico avente le caratteristiche
tecniche indicate dalla Direzione Centrale tecnologia
Informatica con il messaggio n.11459 del 19 febbraio
1996 e deve contenere, per ciascun soggetto, oltre
ai dati sopra riportati,l'indicazione:
- della data del versamento cumulativo;
- delle modalita' utilizzate per il versamento (posta
o banca).
b) Professionisti per i quali e' gia' operante
l'obbligo di iscrizione ad una cassa di
previdenza.
L'art. 3, comma 4, del D.L.n.166 citato stabi-
lisce esplicitamente che il contributo in parola e'
dovuto nel limite del massimale contributivo annuo di
cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 (L.
132.000.000 di reddito imponibile, L. 13.200.000 di
contribuzione) e detta disposizioni sulla misura e
sui termini di pagamento. In particolare, viene
stabilito che:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del
contributo dovuto, deve essere versata una somma pari
al 40 per cento dei redditi risultanti dalla dichia-
razione relativa all'anno precedente e dagli accer-
tamenti definitivi;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, sempre in
acconto del contributo dovuto, deve essere effettuato
un secondo versamento, di importo pari a quello di
cui alla lettera a);
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, deve essere
pagato il saldo del contributo dovuto per il periodo
compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno
precedente (2).
Il comma 5 detta disposizioni particolari per
l'ipotesi in cui vengano versate somme superiori al
10 per cento dei redditi netti da assoggettare a
contribuzione. In tale caso, l'eccedenza viene
contabilizzata dall'Istituto come acconto degli
eventuali importi dovuti nell'anno successivo oppure,
su richiesta degli assicurati, viene restituita agli
stessi con applicazione degli interessi nella misura
e secondo le modalita' stabilite dall'art. 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1993, n. 602. Sul punto si fa riserva di fornire
ulteriori precisazioni.
Il comma 6 detta disposizioni transitorie per
l'anno 1996. In particolare, viene stabilito che:
- i versamenti a titolo di acconto devono essere
effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per
l'anno 1995 rideterminati proporzionalmente in
relazione alla decorrenza dell'obbligo di cui al
comma 1;
- il versamento a saldo del contributo dovuto per
l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i ricavi
relativi a fatture emesse fino alle date di decor-
renza del predetto obbligo e riscosse in periodi
successivi.
Il DL n. 166 citato, nel dettare disposizioni
di carattere generale sulla scadenza dei versamenti,
non contiene indicazioni sull'obbligo di pagare
l'acconto del maggio 1996 da parte dei soggetti per i
quali l'inizio dell'assicurazione viene fissato al 30
giugno prossimo. Peraltro, considerato che non appare
giuridicamente possibile chiedere il pagamento di un
contributo ad un soggetto non assicurabile alla data
del 31 maggio, il pagamento del suddetto acconto deve
essere spostato a data successiva. Sul punto, si fa
riserva di fornire ulteriori direttive appena possi-
bile.
Le istruzioni sopra riportate riguardano, come
si e' detto, il pagamento dei contributi sui redditi
di natura professionale non assoggettati a contribu-
zione presso le casse di appartenenza. Gli eventuali
redditi di natura non professionale (cioe' quelli
derivanti da collaborazioni coordinate e continuati-
ve) rientrano nella disciplina di cui al precedente
punto a). Si ritiene utile ricordare al riguardo che,
ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. a), del testo
unico delle norme sulle imposte sui redditi gia'
citato, non si considerano redditi derivanti da
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
i redditi prodotti nell'esercizio dell'arte o pro-
fessione svolta dal contribuente. Si cita, a titolo
di esempio, l'attivita' di sindaco di societa'
esercitata da ragionieri e dottori commercialisti
iscritti negli albi professionali.
c) Professionisti per i quali non possono essere
costituite casse previdenziali.
Coloro che svolgono attivita' autonoma di libera
professione, il cui esercizio non e' condizionato
all'iscrizione in appositi albi o elenchi - lavora-
tori per i quali non e' possibile la costituzione di
apposite casse di previdenza - restano soggetti
all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni
dell'art. 2, commi da 26 a 30, della legge 335/1995.
Tali lavoratori dovranno effettuare gli adempimenti
contributivi con le modalita' ed entro i termini
indicati alla precedente lettera b).
In particolare, per quanto riguarda l'acconto in
scadenza il 31 maggio 1996, si precisa che tale data,
essendo contenuta nel D.L. n. 166/1996, non ha subito
spostamenti in relazione alla data di entrata in
vigore dei regolamenti sopra indicati.
7 - SANZIONI
Per i soggetti che non provvedono entro i
termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero
vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si
applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive
previste per la gestione previdenziale degli eser-
centi attivita' commerciali e cioe' le ordinarie
sanzioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 30
dicembre 1987, n.536, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
8 - MODULISTICA
Per eventuali esigenze supplementari delle SAP
e' disponibile presso il magazzino stampati di
Roma-Ciampino un limitato quantitativo di moduli.
Eventuali richieste di fornitura dovranno essere
indirizzate alla Direzione Centrale Approvvigiona-
menti e Patrimonio, Ufficio Stampati FAX
n.06/59054799.
PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI PENSIONI-
STICHE, DI PROSECUZIONE VOLONTARIA E DI
ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE
1 - Requisiti di accesso alle prestazioni
L'articolo 1 del decreto ministeriale emanato ai
sensi del comma 32 del citato art. 2/335 dispone che
gli iscritti alla nuova gestione hanno diritto alla
pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilita',
all'assegno di invalidita' e alla pensione ai super-
stiti, secondo le disposizioni previste per la
gestione previdenziale degli esercenti attivita'
commerciali, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233,
come modificata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
In applicazione delle disposizioni innanzi
richiamate, i soggetti nei cui confronti opera il
nuovo obbligo contributivo e i loro superstiti
avranno titolo:
- alla pensione di vecchiaia contributiva istituita
dall'articolo 1, comma 19, della legge n. 335, a
condizione che risultino perfezionati i requisiti
richiesti dal comma 20 dello stesso articolo 1 (eta'
di almeno 57 anni, cinque anni di contribuzione e
importo di pensione non inferiore a 1,2 volte
l'importo dell'assegno sociale, ovvero 65 anni di
eta' e cinque anni di contribuzione, indipendente-
mente dall'importo della pensione);
- all'assegno di invalidita' e alla pensione di
inabilita', a condizione che risultino perfezionati i
requisiti contributivi (cinque anni di contribuzione
di cui almeno tre nel quinquennio precedente la
domanda) e sanitari stabiliti dalla legge 12 giugno
1984, n. 222;
- alla pensione ai superstiti, alle condizioni
soggettive e oggettive stabilite dall'articolo 22
della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive
modificazioni;
- all'indennita' una tantum in favore dei superstiti
di assicurato, alle condizioni previste dall'ultima
parte del comma 20 dell'articolo 1 della legge n.
335, qualora non sussistano i requisiti assicurativi
e contributivi per la pensione ai superstiti.
2 - Modalita' di calcolo delle prestazioni
I trattamenti di pensione spettanti in relazione
alla contribuzione versata nella gestione di nuova
istituzione sono liquidati con il sistema contribu-
tivo. L'aliquota di computo, di cui all'articolo 1,
comma 8, della legge n. 335 del 1995 e' stabilita
dall'art. 1 del regolamento n.282 nella misura del
10%.
3 - Pensioni supplementari
Qualora gli iscritti alla gestione non raggiun-
gano i requisiti per il diritto ad una pensione
autonoma, ma conseguano la titolarita' di un tratta-
mento pensionistico a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti
attivita' commerciali, nonche' delle gestioni
previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti,
hanno diritto alla liquidazione della pensione
supplementare di cui all'art. 5 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreche'
risultino in possesso del requisito di eta' di almeno
57 anni previsto dal comma 20 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
4 - Utilizzazione della contribuzione versata per periodi successivi successivi alla decorrenza della pensione
I contributi versati nella gestione separata per
periodi successivi alla data di decorrenza della
pensione a carico della gestione stessa danno titolo
a un supplemento di pensione.
La liquidazione del supplemento puo' essere
richiesta, per la prima volta, quando siano trascorsi
almeno due anni dalla data di decorrenza della
pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla
decorrenza del precedente supplemento. Per i soggetti
che abbiano liquidato l'assegno di invalidita', la
liquidazione del primo supplemento puo' essere
effettuata dopo due anni dalla data di decorrenza
dell'assegno, sempreche' l'interessato abbia compiuto
l'eta' pensionabile di 57 anni.
5 - Opzione per la liquidazione della pensione nella
nuova gestione, sulla base anche della
contribuzione versata in altre forme
assicurative.
L'articolo 3 del regolamento n. 282 dispone che
gli iscritti alla gestione separata che possano far
valere periodi contributivi nell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
nelle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nelle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti
attivita' commerciali, hanno facolta' di chiedere il
computo dei predetti contributi ai fini del diritto e
della misura della pensione a carico della nuova
gestione, alle condizioni previste per la facolta' di
opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge
n. 335 del 1995 (15 anni di contribuzione, di cui
almeno 5 dal 1 gennaio 1996).
6 - Versamenti volontari.
6.1 - Versamenti volontari nella gestione separata.
L'art. 2 del regolamento n. 282 stabilisce che
l'iscritto alla gestione separata, qualora cessi
l'attivita' lavorativa autonoma che ha dato luogo
all'obbligo dell'iscrizione alla predetta gestione,
puo' conseguire il requisito contributivo per il
diritto a pensione mediante il versamento di contri-
buti volontari alla gestione medesima. L'accoglimento
della domanda e' subordinato al possesso del requi-
sito contributivo previsto dalle disposizioni vigenti
in materia nella gestione previdenziale degli eser-
centi attivita' commerciali, di cui alla legge 2
agosto 1990, n. 233. Per coloro che esercitano il
diritto alla prosecuzione volontaria entro il 31
dicembre 2000, il requisito e' ridotto ad un anno.
La contribuzione volontaria e' effettuata, nei
termini e secondo le modalita' stabilite dall'Isti-
tuto, nella misura dovuta per l'anno precedente a
quello della cessazione dell'attivita' lavorativa.
6.2 - Soggetti gia' autorizzati alla prosecuzione
volontaria in altra gestione.
L'articolo 5 del regolamento n. 282 dispone che,
fermo restando l'obbligo contributivo alla nuova
gestione, i soggetti autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione presso altre forme di
previdenza obbligatoria possono proseguire tale
contribuzione volontaria al fine di conseguire il
requisito contributivo per il diritto a pensione a
carico delle predette forme.
7 - Organo di gestione
Ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 166/1996, alla
gestione presiede un Comitato Amministratore formato
da rappresentanti sia delle categorie interessate,
sia della Pubblica Amministrazione.
Il suddetto Comitato svolge nell'ambito della
gestione gli stessi compiti indicati nell'articolo 36
della legge 9 marzo 1989, n.88 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni e decide in unica istanza i
ricorsi anche in materia di prestazioni.
E' inoltre previsto che, fino alla nomina del
Comitato - da effettuarsi entro il 30 giugno 1996 -
la gestione sia retta da un Commissario di nomina
ministeriale.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
(1) Il regolamento citato non riporta la disposizione
contenuta nel decreto di cui e' stata data notizia
con il messaggio n.12656 del 29 febbraio 1996 che
poneva a carico dell'assicurato l'obbligo di pagare
il contributo nell'ipotesi in cui il committente
fosse sottoposto a procedura concorsuale o di liqui-
dazione coatta amministrativa.
(2) Il D.L. n. 166 non riporta la disposizione di cui
all'art. 5 del decreto interministeriale del 24
novembre 1995 - la cui efficacia e' stata, come e'
noto, sospesa dal TAR del Lazio nel gennaio scorso -
in merito alla possibilita' di differire di venti
giorni, pagando l'interesse dello 0,50%, i pagamenti
in acconto e a saldo. Si deve pertanto concludere che
i pagamenti stessi devono essere effettuati entro le
scadenze fissate dal decreto-legge. Considerato che
il mod. GLA 21 - stampato quando erano in vigore le
disposizioni dell'art. 5 del citato decreto intermi-
nisteriale - riporta la disposizione di cui trattasi,
si interessano le Sedi ad avvertire gli interessati
del cambiamento.
Circolare 208 del 24 ottobre 1996
Oggetto:
Assegno Sociale
In relazione alle richieste di chiarimenti formulate da
parte di alcune Sedi in materia di assegno sociale, si
forniscono le seguenti precisazioni.
Come e' noto, l'assegno sociale e' stato istituito dall'ar-
ticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335, con
effetto dal 1 gennaio 1996,in luogo della pensione sociale
e relativo aumento.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO.
Hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani che
abbiano compiuto il 65 anno di eta', risiedano effettiva-
mente e abitualmente in Italia e posseggano redditi di
importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.
MISURA DELL'ASSEGNO
Per l'anno 1996 l'importo dell'assegno e' stabilito in lire
6.240.000 annue, pari a lire 480.000 mensili per 13 mensi-
lita'.
REQUISITI REDDITUALI PER IL DIRITTO ALL'ASSEGNO
SOGGETTO NON CONIUGATO
Il soggetto non coniugato ha diritto alla misura intera
dell'assegno se non possiede alcun reddito; alla misura
ridotta, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno, se
possiede redditi di ammontare inferiore all'assegno;non ha
diritto all'assegno nel caso di possesso di redditi supe-
riori all'ammontare dell'assegno.
SOGGETTO CONIUGATO
L'assegno e' corrisposto in misura intera quando il reddito
personale, sommato a quello del coniuge, e' inferiore
all'ammontare annuo dell'assegno; in misura ridotta quando
la somma del reddito personale e di quello del coniuge e'
superiore all'ammontare annuo dell'assegno ed inferiore al
doppio dell'ammontare annuo dell'assegno. Il soggetto
coniugato non ha diritto all'assegno se il reddito persona-
le, sommato a quello del coniuge, supera di due volte
l'ammontare annuo dell'assegno.
COMPUTO DEI REDDITI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE
Ai fini dell'attribuzione dell'assegno sociale devono essere
valutati i redditi del richiedente e del coniuge di seguito
specificati:
- redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto della
imposizione fiscale e contributiva;
- redditi esenti da imposta ( prestazioni assistenziali in
denaro erogate con carattere di continuita' dallo Stato o
da altri enti pubblici o da Stati esteri; sussidi
corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici a titolo
assistenziale; prestazioni aventi natura risarcitoria
erogate dallo Stato Italiano o da Stati esteri);
- pensioni ed assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai
ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;
- pensioni di guerra;
- rendite vitalizie erogate dall'INAIL, anche se liquidate
in capitale;
- pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermita'
contratte durante il servizio militare di leva;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta ( vincite derivanti dalla sorte, da giochi di
abilita', da concorsi a premi, da pronostici e da
scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche
pubbliche e private );
- redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali
e bancari; interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo
di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e
societa' per azioni;interessi delle obbligazioni e degli
altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n.601/1973
ed equiparati,compresi i titoli emessi da enti pubblici
economici trasformati per legge in societa' per azioni: si
tratta cioe' dei titoli del debito pubblico,dei buoni
postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e
provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle
altre obbligazioni e titoli similari emessi da
Amministrazioni statali,anche con ordinamento autonomo,da
regioni,province e comuni e da enti pubblici istituiti per
legge per l'adempimento di funzioni statali o per
l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di
monopolio);
- assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Nel computo del reddito deve essere compreso anche
l'eventuale assegno sociale di cui sia titolare il
coniuge del richiedente.
Ai fini della corresponsione dell'assegno sociale non
costituiscono reddito:
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le
anticipazioni su tali trattamenti;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- le indennita' di accompagnamento di ogni tipo; gli assegni
per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INAIL
nei casi di invalidita' permanente assoluta conseguente
alle menomazioni di cui alla tabella allegato 3 del D.P.R.
30 giugno 1965,n.1124; gli assegni per l'assistenza
personale e continuativa erogati dall'INPS ai pensionati
per inabilita';
- l'indennita' di comunicazione per i sordomuti di cui
all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n.508;
- l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della
guerra 1915/1918 e precedenti, i soprassoldi connessi alle
Medaglie al Valor Militare, le pensioni o assegni connessi
alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia;
- un terzo della pensione liquidata secondo il sistema con-
tributivo previsto dalla legge n.335/1995, nel limite di
un terzo dell'importo dell'assegno sociale.
Non deve essere computato nel reddito l'ammontare
dell'assegno sociale spettante al richiedente.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 229 del 21 novembre 1996
Oggetto: Art. 9, comma 9, della legge n. 223/1991
SOMMARIO: Possibilita' di cumulare l'indennita' di mobilita'
con il reddito da lavoro subordinato od autonomo per i
lavoratori destinatari della mobilita' lunga di
vecchiaia.
L'art. 9, comma 9, della legge n. 223/1991 stabilisce
che i lavoratori destinatari della mobilita' lunga per
pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 7, comma 6, della
stessa legge, qualora svolgano attivita' di lavoro
subordinato od autonomo possono cumulare l'indennita' di
mobilita' in misura sufficiente a garantire la percezione di
un reddito complessivo pari alla retribuzione spettante
all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. La stessa
norma stabilisce altresi' che l'importo di tale retribuzione
deve essere rivalutato sulla base della variazione
dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini
della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori
dell'industria.
Al riguardo, tenuto conto dei criteri recentemente
definiti con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, si forniscono di seguito le necessarie precisazioni.
Il raffronto della retribuzione spettante all'atto della
risoluzione del rapporto di lavoro con quella percepita in
conseguenza dello svolgimento di un'attivita' di lavoro
subordinato (a tempo indeterminato, determinato o parziale)
va effettuato sulla base dei dati rilevabili dalle relative
buste-paga.
L'importo da erogare mensilmente - con riserva di
conguagli successivi - a titolo di indennita' di mobilita' e'
quello risultante dalla differenza tra la retribuzione del
precedente rapporto di lavoro presa a base per la
liquidazione dell'indennita' stessa e quella riportata sulla
prima busta-paga del nuovo rapporto. La prima di tali
retribuzioni deve essere pero' rivalutata, dal mese di
collocamento in mobilita' a quello di rioccupazione, sulla
base degli indici ISTAT e secondo le istruzioni contenute
nell'allegato alla presente circolare. Tali indici riguardano
il periodo agosto 1991/agosto 1996. Per i mesi successivi
verranno effettuate apposite comunicazioni da parte del
Coordinamento Generale Statistico-attuariale.
Naturalmente, se la nuova retribuzione risultera' pari
o superiore alla vecchia retribuzione rivalutata, non verra'
corrisposta alcuna somma, mentre se la differenza tra dette
retribuzioni risultera' uguale o superiore all'importo del
trattamento di mobilita' in atto continuera' ad essere
erogato tale importo.
All'inizio di ciascun anno solare le SAP, tenendo conto
delle retribuzioni riportate sulle buste-paga presentate dal
lavoratore per i mesi di rioccupazione dell'anno precedente,
ricalcoleranno l'importo del trattamento di mobilita'
spettante per tale anno e, se necessario, effettueranno i
conguagli. Le somme eventualmente corrisposte in eccedenza
verranno portate in detrazione dagli importi mensili da
erogare a titolo di indennita' ovvero, se del caso, a titolo
di pensione; se il conguaglio risultera' invece a favore del
lavoratore il relativo importo verra' corrisposto in unica
soluzione.
Qualora la nuova attivita' di lavoro sia a tempo
determinato deve essere anche predisposto il ripristino
automatico della corresponsione per intero del trattamento di
mobilita' alla data di scadenza del rapporto.
Per quanto riguarda la determinazione dell'importo
mensile dell'indennita' di mobilita' spettante ai lavoratori
destinatari della norma in parola che svolgano un'attivita'
di lavoro autonomo, il reddito annuo conseguito deve essere
diviso per dodici e il quoziente ottenuto va raffrontato con
la retribuzione mensile spettante al lavoratore all'atto del
collocamento in mobilita', cioe' quella in base alla quale e'
stata liquidata la relativa indennita'. Se l'attivita'
autonoma inizia in corso d'anno, il reddito complessivo deve
essere invece diviso per il numero dei giorni compresi
nell'arco temporale di svolgimento dell'attivita' stessa. Il
relativo quoziente deve essere moltiplicato per 30 ed il
risultato ottenuto va raffrontato con la retribuzione mensile
spettante al momento del licenziamento.
L'importo da erogare mensilmente - con riserva di
conguagli successivi - a titolo di indennita' di mobilita' e'
quello risultante dalla differenza tra l'ultima retribuzione
mensile percepita dall'interessato e il reddito mensile, come
sopra determinato, ricavato dal lavoro autonomo.
La predetta retribuzione deve essere pero' rivalutata,
fino al mese di inizio dell'attivita' autonoma, in modo
analogo a quello gia' indicato per la rioccupazione presso
altro datore di lavoro.
Per la corresponsione dell'indennita' spettante
nell'anno di avvio dell'attivita' autonoma e' indispensabile
che il lavoratore dichiari il reddito che presume di
conseguire in tale anno, mentre per gli anni successivi
l'erogazione della prestazione in parola avra' luogo - con
riserva di conguagli successivi - sulla base del reddito
indicato nell'ultima dichiarazione annuale dei redditi
presentata dall'interessato.
Entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza del
termine annuale per la presentazione della dichiarazione dei
redditi, l'interessato deve documentare il reddito
effettivamente conseguito nell'anno precedente in conseguenza
dello svolgimento dell'attivita' autonoma, presentando copia
della dichiarazione stessa.
Sulla base della documentazione pervenuta le Sedi
determineranno l 'importo del trattamento di mobilita'
spettante per l'anno precedente ed opereranno i relativi
conguagli, procedendo in modo analogo a quello indicato per
l'attivita' di lavoro dipendente.
Con effetto dal primo gennaio di ciascun anno successivo
a quello di inizio della nuova attivita' di lavoro
subordinato od autonomo, le SAP dovranno nuovamente
rivalutare l'ultima retribuzione del precedente rapporto
sulla base della variazione dell'indice ISTAT di cui sopra. A
tal fine dovra' tenersi conto della relativa variazione media
dell'anno precedente riportata nell'unito allegato o nelle
successive comunicazioni del Coordinamento Generale
Statistico-attuariale.
L'importo della retribuzione rivalutata dovra' essere
preso a base per determinare, con i criteri di cui sopra,
l'importo dell'indennita' di mobilita' eventualmente da
corrispondere per l'anno in corso, con riserva di conguagli
successivi.
Cosi', ad esempio, nel caso di un lavoratore collocato
in mobilita' in data 10.4.1992 e rioccupatosi in data
20.10.1994, l'importo della retribuzione che ha dato luogo
alla liquidazione iniziale del trattamento di mobilita' deve
essere rivalutato, dal mese di aprile 1992 al mese di ottobre
1994, ai fini della determinazione dell'indennita' da
corrispondere dalla data di rioccupazione (differenza tra il
predetto importo cosi' rivalutato e quello del reddito
derivante dalla nuova occupazione); il medesimo importo gia'
rivalutato deve essere ancora rivalutato all'1.1.1995 e
all'1.1.1996, ai fini della determinazione dell'indennita'
da corrispondere rispettivamente per gli anni 1995 e 1996.
Si sottolinea che, per non incorrere nella decadenza dal
diritto all'indennita' di mobilita', anche i lavoratori
destinatari della disposizione in oggetto sono tenuti a
comunicare, nei tempi e nelle forme previste per la
generalita' dei lavoratori in mobilita', la data di inizio
della nuova attivita' di lavoro subordinato od autonomo.
L'istanza con la quale l'interessato dichiara di volersi
avvalere del cumulo previsto dalla disposizione di legge in
oggetto deve essere presentata alla Sede che eroga il
trattamento di mobilita' e deve essere corredata della
necessaria documentazione ( busta-paga, iscrizione Camera di
commercio, partita IVA, dichiarazione di reddito presunto,
ecc.).
Per cio' che concerne l'utilizzazione della procedura
automatizzata di gestione delle domande di mobilita' per i
casi in argomento, la corresponsione dell'indennita'
nell'intera misura deve essere sospesa con decorrenza
dall'inizio dell'attivita' stessa.
Per la liquidazione della quota di indennita' di
mobilita', che - in considerazione del limitatissimo numero
di casi segnalati - va calcolata manualmente, nel rispetto
delle regole sopra specificate, si deve utilizzare la
procedura dei "Pagamenti Vari" (pgm 4422) creando un'apposita
collezione sulla quale riportare mensilmente i pagamenti da
effettuare. Per ogni singola posizione, oltre ai dati
anagrafici e di residenza del lavoratore, deve essere
acquisito il numero della domanda di mobilita' originaria, la
categoria "I. MOB.", l'importo da corrispondere, il periodo
cui si riferisce il pagamento e, come causale dello stesso,
la specifica "INT. ART. 9 L. 223/91". La collezione deve
essere elaborata utilizzando le funzioni proprie della
procedura in argomento.
Si aggiunge, per completezza, che il piu' volte citato
art. 9, comma 9, stabilisce che, per la determinazione
della retribuzione pensionabile, i lavoratori in questione
hanno la facolta' di richiedere l'accredito della
contribuzione figurativa prevista per l'indennita' di
mobilita' in luogo della contribuzione effettiva relativa
alla nuova attivita' lavorativa.
A tale riguardo si fa riserva di successive istruzioni.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato
NUMERI INDICI DEL COSTO DELLA VITA VALEVOLI AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELLA SCALA MOBILE DELLE RETRIBUZIONI NEI
SETTORI DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO, AGRICOLTURA E ALTRI
SETTORI INTERESSATI (*)
Indici mensili: base Agosto-Ottobre 1982=100
1991 1992 1993 1994 1995 1996
Media anno
precedente 192,40 201,43 210,02 218,98 233,06
Gennaio 198,24 204,83 215,38 225,87 239,59
Febbraio 198,70 205,34 215,75 227,41 240,19
Marzo 199,38 206,20 216,01 229,39 241,23
Aprile 200,65 208,14 216,70 231,41 243,94
Maggio 201,15 208,94 217,27 232,66 243,98
Giugno 201,34 209,61 217,95 233,36 244,11
Luglio 202,40 211,36 219,77 234,67 244,59
Agosto 194,06 201,77 211,64 219,45 234,59 244,75
Settembre 194,54 202,33 211,70 220,13 235,12
Ottobre 196,01 203,34 213,36 221,79 236,63
Novembre 196,76 203,76 214,42 222,95 237,47
Dicembre 197,49 204,14 214,70 224,58 238,14
(*) La tabella e' stata opportunamente elaborata per tenere conto,
a partire dal febbraio 1992, della esclusione, dal calcolo degli
indici, della voce "tabacchi".
ISTRUZIONI ED ESEMPI
Per ciascuna retribuzione da rivalutare si dovranno
preliminarmente individuare la data iniziale e quella finale
del periodo per il quale essa deve essere rivalutata.
Si procedera' poi ad individuare nella tabella degli
indici del costo della vita i valori corrispondenti ai mesi
nei quali si collocano, rispettivamente, le due date in
questione.
Si calcolera' il rapporto tra l'indice del mese finale e
quello del mese iniziale, arrotondando il risultato alla
quarta cifra decimale. L'arrotondamento sara' effettuato per
eccesso se il quinto decimale e' maggiore o uguale a 5, per
difetto negli altri casi (ad esempio, un rapporto pari a
2,14514 sara' arrotondato a 2,1451, mentre un rapporto pari a
2,14515 sara' arrotondato a 2,1452).
La retribuzione rivalutata sara' pari al prodotto tra
l'importo della retribuzione e il coefficiente di
rivalutazione cosi' determinato.
Si riportano qui di seguito due diverse esemplificazioni
di calcolo.
Esempio n. 1
Retribuzione di œ 1.000.000 da rivalutare dal mese di
dicembre 1991 al mese di settembre 1994.
L'indice corrispondente alla data iniziale (dicembre 1991) e'
pari a: 197,49.
L'indice corrispondente alla data finale (settembre 1994) e'
pari a: 220,13.
Il rapporto tra i due indici, opportunamente arrotondato con
le avvertenze dianzi indicate, e' pari a:
220,13 : 197,49 = 1,1146
La retribuzione rivalutata sara quindi pari a:
œ 1.000.000 x 1,1146 = œ 1.114.600
Esempio n. 2
Retribuzione di œ 1.000.000 da rivalutare dal mese di
maggio 1995 al mese di agosto 1996.
L'indice corrispondente alla data iniziale (maggio 1995) e'
pari a: 232,66.
L'indice corrispondente alla data finale (agosto 1996) e'
pari a: 244,75.
Il rapporto tra i due indici, opportunamente arrotondato con
le avvertenze dianzi indicate, e' pari a:
244,75 : 232,66 = 1,0520
La retribuzione rivalutata sara' quindi pari a:
œ 1.000.000 x 1,0520 = œ 1.052.000
Il Direttore Generale
Cioffi
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- CI 1996
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