Eureka Previdenza

Decreto Legge 4 del 20 gennaio 1998

Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.

Vigente al: 2-11-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare

disposizioni in materia di sostegno al reddito e incentivazione all'occupazione, di contenimento del costo del lavoro, attraverso la riduzione delle aliquote contributive, al fine di rilanciare l'attivita' edilizia, nonche' di definire l'operativita' di talune norme previdenziali ed il funzionamento di organi collegiali operanti presso enti ed organismi gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di

provvedere all'adeguamento delle disposizioni in materia di promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno, attraverso il cosidetto "prestito d'onore", nonche' alla ridotazione finanziaria del Fondo per l'occupazione, per consentire gli interventi occupazionali allo stesso connessi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella

riunione del 16 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole;

E m a n a

il seguente decretolegge:


Art. 1

Disposizioni in materia di sostegno al reddito


1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4,

comma 17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, e' prorogato al fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il ((31 dicembre 2009)) ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 nonche' di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 45 milioni di euro per il 2006 nonche' di 37 milioni di euro per il 2007 ((e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009)) a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al ((31 dicembre 2009)). Alle finalita' del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire.

3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi:

a) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese

in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

b) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5,

comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati e' ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera b), per indennita' e contribuzione figurativa e l'onere complessivo e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'

prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

4. La possibilita' prevista dall'articolo 4, comma 25, del

decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilita', trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 31, del

decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilita' non antecedentemente al 1 gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennita' non e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi.

6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui

all'articolo 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attivita', da parte di giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi numeri 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani e' corrisposta una indennita' aggiuntiva di lire 800 mila mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, nonche' una indennita' pari a lire 200 mila mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennita' di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato obiettivo n. 2, le indennita' aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel caso che le attivita' formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza. Il Governo deve riferire alle commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attivita'. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo.

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n.

129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, le parole: "una quota pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota non inferiore al 70 per cento". Al comma 2 dell'articolo 3 del citato decretolegge n. 129 del 1997 le parole: "stipulati entro il 15 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997".

Art. 2.

Disposizioni in materia contributiva


1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in

vigore del presente decreto, per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia ((e del settore lapideo)) e' dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in

vigore del presente decreto, per gli istituti di patronato e di assistenza sociale cessa il regime diesonero previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, per il personale dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia nella misura stabilita dall'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e di maternita' nella misura prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. Gli istituti medesimi sono, altresi', soggetti alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I contributi versati anteriormente restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni erogate, fino a tale data.

3. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.

669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo le parole: "gli addebiti contributivi" sono inserite le seguenti: "e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi assicurativi".

4. La disposizione di cui all'articolo 53, comma 6, lettera a),

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito ((dovuto all'Istituto postelegrafonici)) nella misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 3.

Integrazione del Fondo per l'occupazione


1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,

del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per

l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo

al Ministero per le politiche agricole.

Art. 4

Disposizioni varie


1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 MARZO 1998, N. 52)).

2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 MARZO 1998, N. 52)).

3. All'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.

608, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "durata di quattro mesi", sono

sostituite dalle seguenti: "durata massima di tre mesi";

b) al comma 4, lettera b), le parole: "con garanzie da acquisire

sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;" sono sostituite dalle seguenti: "con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;".

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Ciampi, Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione

economica

Pinto, Ministro per le politiche agricole

Visto, il Guardasigilli: Flick

 

Decreto Legislativo 114 del 31 marzo 1998

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Vigente al: 2-6-2019

Titolo I
Principi generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata la disciplina delle attivita' economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la competitivita' delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1998;

Visto il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Visto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e finalita'


1. Il presente decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attivita' commerciale.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di

attuazione

3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalita':

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilita' di approvvigionamento, al servizio di prossimita', all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;

c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonche' l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;

d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.

Art. 2.

Liberta' di impresa e libera circolazione delle merci


1. L'attivita' commerciale si fonda sul principio della liberta' di

iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed e' esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

Art. 3.

Obbligo di vendita


1. In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice

civile, il titolare dell'attivita' commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

Art. 4.

Definizioni e ambito di applicazione del decreto


1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta da chiunque

professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

b) per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta da chiunque

professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area

destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita

non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie

superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie

superiore ai limiti di cui al punto e);

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di

vendita nella quale piu' esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

h) per forme speciali di vendita al dettaglio:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o

imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri

sistemi di comunicazione;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.

2. Il presente decreto non si applica:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni

assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n.

362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora

vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai

sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali

esercitino attivita' di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n.

125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;

e) alle vendite di carburanti nonche' degli oli minerali di cui

all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32;

f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo

comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonche' ai

cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attivita' e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte,

nonche' quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi

dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

l) all'attivita' di vendita effettuata durante il periodo di

svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purche' riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle

quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attivita'.

3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale

cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonche' dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Titolo II
Requisiti per l'esercizio
dell'attivita' commerciale

Art. 5.

Requisiti di accesso all'attivita'


1. Ai sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.

6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)).

7. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio piu' rappresentative e gli enti da queste costituiti.

8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresi' materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

9. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita'. Possono altresi' prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.

11. ((L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.)) L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e' soppresso.

Titolo III
Esercizio dell'attivita' di vendita al dettaglio
sulle aree private in sede fissa

Art. 6

Programmazione della rete distributiva


1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del

presente decreto definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in

collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttivita' del sistema e la qualita' dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di

sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli

insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilita', il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;

d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche

attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone

di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;

f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero

delle piccole e medie imprese gia' operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facolta' di prevedere a tale fine forme di incentivazione;

g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita' ed all'efficienza della rete distributiva nonche' dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza (( delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi )), delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attivita' produttive.

2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i

criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinche' gli strumenti urbanistici comunali individuino:

a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in

particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;

b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali

in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonche' dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle localita' di particolare interesse artistico e naturale;

c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli

inerenti la disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita' minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;

d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione

o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualita'.

3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma

1, tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:

a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una

programmazione integrata tra centro e realta' periferiche;

b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di

utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;

c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la

presenza delle attivita' commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attivita' commerciali e artigianali;

d) i centri di minore consistenza demografica al fine di

svilupparne il tessuto economicosociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari.

4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al

presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresi', alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta

giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in

via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.

Art. 7.

Esercizi di vicinato


1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.

2. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso;

c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).

3. Fermi restando i requisiti igienicosanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.

Art. 8.

Medie strutture di vendita


1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della

superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la

superficie di vendita dell'esercizio;

c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e

3, del presente decreto.

3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli

obiettivi indicati all'articolo 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.

4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le

domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

Art. 9.

Grandi strutture di vendita


1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della

superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la

superficie di vendita dell'esercizio;

c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e

3, del presente decreto.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata da una

conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformita' dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta

pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.

5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le

domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

Art. 10.

Disposizioni particolari


1. La regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della

rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonche' per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:

a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione

inferiore a 3.000 abitanti, nonche' nelle zone montane e insulari, la facolta' di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attivita' commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettivita', eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attivita' da tributi regionali; per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza;

b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico,

archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilita', alla mobilita' dei consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;

c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6,

comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.

2. La regione stabilisce criteri e modalita' ai fini del

riconoscimento della priorita' alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente, ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorita'.

3. La regione stabilisce altresi' i casi in cui l'autorizzazione

all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita e' dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione la regione tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

4. La regione puo' individuare le zone del proprio territorio alle

quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socioeconomiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica.

5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto

dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stesso scopo i dati relativi al settore merceologico e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale di cui al predetto articolo 6.

Titolo IV
Orari di vendita

Art. 11.

Orario di apertura e di chiusura


1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi

di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali

di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente puo' liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

3. L'esercente e' tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di

effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura

domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1,

individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonche' ulteriori otto domeniche o festivita' nel corso degli altri mesi dell'anno.

Art. 12.

Comuni ad economia prevalentemente turistica e citta' d'arte


1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle citta'

d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4.

2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di

maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le citta' d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facolta' di cui al comma 1.

Art. 13.

Disposizioni speciali


1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle

seguenti tipologie di attivita': le rivendite di generi di monopolio;

gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonche' le stazioni di servizio autostradali, qualora le attivita' di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura

al pubblico in caso di piu' di due festivita' consecutive. Il sindaco definisce le modalita' per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.

3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza

e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attivita' di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

Titolo V
Offerta di vendita

Art. 14.

Pubblicita' dei prezzi


1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine

esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso

valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi

gia' impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo

dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unita' di misura.

Art. 15.

Vendite straordinarie


1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di

liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente

dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attivita' commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere

stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente

dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il

ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le

organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalita' di svolgimento, la pubblicita' anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.

7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno

o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati.

8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si

avvale della facolta' prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n.59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n.287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3.

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.

Titolo VI
Forme speciali di vendita al dettaglio

Art. 16.

Spacci interni


1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.

3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneita' dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Art. 17.

Apparecchi automatici


1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.

3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonche', se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, e' soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

Art. 18

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione


1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.

2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206.

Art. 19

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori


1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.

3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita.

5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.

6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206.

Art. 20.

Propaganda a fini commerciali


1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di

qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 4, 5, 6 e 8.

Art. 21.

Commercio elettronico


1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:

a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;

b) tutelare gli interessi dei consumatori;

c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed

apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;

d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la

competitivita' globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;

e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualita'

volte a garantire l'affidabilita' degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;

f) garantire la partecipazione italiana al processo di

cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.

2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato puo' stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonche' con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.

Titolo VII
Sanzioni

Art. 22.

Sanzioni e revoca


1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto ((e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,)) e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.

2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

4. L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il titolare:

a) non inizia l'attivita' di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessita';

b) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;

c) non risulta piu' provvisto dei requisiti ((di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59));

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.

5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

a) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;

b) non risulta piu' provvisto dei requisiti ((di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59));

c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.

6. In caso di svolgimento abusivo dell'attivita' il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Titolo VIII
Organismi associativi

Art. 23.

Centri di assistenza tecnica


1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete

distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attivita' previste nello statuto con modalita' da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attivita' di

assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonche' attivita' finalizzate alla certificazione di qualita' degli esercizi commerciali.

3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri

medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.

Art. 24

Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi


1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire societa' finanziarie aventi per finalita' lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel

turismo e nei servizi.

2. I requisiti delle societa' finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, sono i

seguenti:

a) siano ispirate ai principi di mutualita', richiamati

espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti;

b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero

territorio nazionale;

c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformita'

al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalita' di cui al presente articolo, possono promuovere societa' finanziarie che abbiano i requisiti nel

medesimo previsti.

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((13))

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((13))

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((13))


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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Titolo IX
Disposizioni transitorie e finali

Art. 25.

Disciplina transitoria


1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e all'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, nonche' quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio

e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561.

2. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sono soggette a previa comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della proprieta' o della gestione dell'attivita', il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di vendita entro i limiti di superficie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). Resta fermo l'obbligo per il subentrante del possesso dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio secondo quanto previsto dall'articolo 49 del decreto ministeriale 4 agosto

1988, n. 375.

3. Fino al termine di cui all'articolo 26, comma 1, non puo' essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla data di pubblicazione del presente decreto, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi indicati alla predetta lettera d), tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli

autorizzatori preesistenti.

4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio prevista dall'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esaminate ai sensi della predetta legge n. 426 del 1971 e decise con provvedimento espresso entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al termine del periodo di cui all'articolo 26, comma 1, e' sospesa la presentazione delle domande, tranne nel caso di cui

al comma 3.

5. Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, gia' trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma secondo attestazione del responsabile del procedimento, sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data.

6. Fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo 31, alle domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, non trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, nonche' alle domande per il rilascio delle medesime autorizzazioni presentate successivamente e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, non e' dato seguito. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'emanazione delle disposizioni di cui

all'articolo 6 e' sospesa la presentazione delle domande.

7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((13))

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento definisce criteri e modalita' per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entita' dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianita' di esercizio dei titolari, della eventuale esclusivita' dell'attivita' commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e

della tipologia dell'attivita' svolta.

9. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 7 e' stabilita nel limite di 20 miliardi di lire per l'anno 1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire le somme suddette ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della

legge 17 febbraio 1982, n 46.


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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Art. 26.

Disposizioni finali


1. Ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 10, dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, dell'articolo 21, dell'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione.

((2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita e' presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attivita'.))

3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 APRILE 1999, N. 108.

5. E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, nonche' la cessazione dell'attivita' relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.

6. Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217; la legge 28 luglio 1971, n. 558; la legge 19 marzo 1980, n. 80, come modificata dalla legge 12 aprile 1991, n. 130; l'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121; l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384; l'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561; l'articolo 2, commi 89 e 90 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ogni altra norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile. Sono soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407

Titolo X
Commercio al dettaglio su aree pubbliche

Art. 27.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intendono:

a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attivita' di vendita di

merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese

quelle di proprieta' privata gravate da servitu' di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata

della quale il comune abbia la disponibilita' che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attivita' commerciale;

d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune

abbia la disponibilita', composta da piu' posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei

giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilita', di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivita';

f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che

l'operatore si e' presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita';

g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che

l'operatore ha effettivamente esercitato l'attivita' in tale fiera.

Art. 28

Esercizio dell'attivita'


1. Il commercio sulle aree pubbliche puo' essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;

b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.

((2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto ad

apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a societa' di persone, a societa' di capitali regolarmente costituite o cooperative.))

2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potesta' normativa in

materia di disciplina delle attivita' economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresi' stabilite le modalita' attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attivita' di verifica della sussistenza e regolarita' della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio e' in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle

aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

((4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle

aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'.

L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.))

5. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda

esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sulle aree

pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle

aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti

alimentari e' soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalita' di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanita' con apposita ordinanza.

9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo

nelle aree demaniali marittime e' soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorita' marittime che stabiliscono modalita' e condizioni per l'accesso alle aree predette.

10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore e' vietato

il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della

relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il piu' alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del

presente decreto, emanano le norme relative alle modalita' di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'articolo 29, nonche' la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attivita' per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresi' gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.

13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio piu' idoneo a

soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresi', sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densita' della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante ((limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale e sociale, di viabilita' rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio e alla normale mobilita'. In ogni caso resta ferma la finalita' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entita' delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche)), i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attivita', per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonche' per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresi', le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonche' le modalita' di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorita' nell'assegnazione dei posteggi fondato sul piu' alto numero di presenze effettive.

14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono

all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione,

stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attivita', nonche' le modalita' di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 . Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate

altresi' le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo e' vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilita', di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresi' deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale

nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attivita' effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono

in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

Art. 29.

Sanzioni


1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la

prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonche' senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per

l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

3. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo'

disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. L'autorizzazione e' revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita' entro sei

mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessita';

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per

mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulti piu' provvisto dei

requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.

c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del

DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28.

((4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso di

mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 )).

5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita'

competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Art. 30.

Disposizioni transitorie e finali


1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono

sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purche' esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.

2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui

all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.

3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima

dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28.

4. La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai

coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attivita' in forma itinerante.

5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande

alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonche' il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari.

6. Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112, come modificata

dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e dalla legge 25 marzo 1997, n.

77; l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25; il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350. E' soppressa la voce n. 62 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.

Titolo XI
Inadempienza delle regioni

Art. 31.

Intervento sostitutivo


1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15

marzo 1997, n. 59, qualora le regioni non esercitino le funzioni amministrative ad esse conferite dal presente decreto nei tempi dal medesimo previsti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede l'adempimento ponendo un termine non inferiore a sessanta giorni. Qualora la regione inadempiente non provveda nel termine assegnato, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione inadempiente previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Bersani, Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato

Bassanini, Ministro per la

funzione pubblica e gli affari

regionali

Ciampi, Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione

economica

Flick, Ministro di grazia e

giustizia

Visto, il Guardasigilli: Flick

 

Decreto del Presidente della Repubblica 322 del 22 luglio 1998

Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Vigente al: 13-5-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitali;

Visto l'articolo 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale e' stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' di riordino della disciplina dei tributi locali;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione puo' essere effettuata con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

Considerato che al fine di semplificare le modalita' di presentazione delle dichiarazioni tramite centri autorizzati di assistenza fiscale, e' opportuno modificare anche il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del l992;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 giugno 1998;

Considerato che il rilievo del Consiglio di Stato in ordine all'articolo 1, comma 5, puo' essere rispettato attraverso una modifica della disposizione indicata con la quale e' chiarito che la mancata sottoscrizione della dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche da parte delle persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo non costituisce causa di nullita' e che la stessa puo' essere regolarizzata salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:


Art. 1

Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, ((...)) per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (10)

2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite altre modalita' di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.

3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e' sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. (3)

5. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali e' sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.

Art. 2

Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.


1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. (10)

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248;

b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. (10)

3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3. (3)

3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio.

4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. (3)

4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. (3)

5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. (3)

6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

8. Salva l'applicazione delle sanzioni ((e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,)), le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreche' il rimborso stesso non sia stato gia' erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo. (3)


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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.

Art. 3

Modalita' di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni


1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. LA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 HA CONFERMATO LA SOPPRESSIONE DEL PRESENTE PERIODO. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. (5) (10) (21) ((22))

2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3. (8) (10)

2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (8)

2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

3-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. (18)

4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di assistenza fiscale.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica, la dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.

6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.

7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11. (10)

7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.

7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.

8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.

9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.

9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.

10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5.

11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222. (5)

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo. (3) (12)


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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 34, comma 4) che "Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2002, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni."

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 2, comma 10-bis) che "I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, hanno facolta', a partire dal 1° febbraio 2006, di effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato".

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.

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AGGIORNAMENTO (18)

La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 35) che "le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attivita' svolte a decorrere dall'anno 2012".

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AGGIORNAMENTO (21)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.

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AGGIORNAMENTO (22)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016.

Art. 4

Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta

1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1. (3) (21) ((22))

2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. (3)

3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo' essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.

3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi', trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. (3) (4) (10) (14)

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno. (3) (10)

5. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.

6. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. (3)

6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. (3)

6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. (10)

6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.


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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la disposizione di cui al comma 3-bis del presente articolo, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2003.

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.

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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' fissato al 10 luglio 2008."

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AGGIORNAMENTO (21)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.

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AGGIORNAMENTO (22)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016.

Art. 5

Dichiarazione nei casi di liquidazione


1. In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e ((la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della societa' ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,)) entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, in via telematica. (3) (10)

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. (3)

3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.

((3-bis. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non e' tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.))

4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le medesime modalita', esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio. Il reddito d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo 183 del testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la societa' fallita o liquidata vi e' soggetta, dell'imposta sulreddito delle societa'. In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di imprese individuali o di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore o il commissario liquidatore,contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si e' chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno degli immobili di cui all'articolo 183, comma 4, secondo periodo, del testo unico il curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari del relativo importo, determinato a norma dell'articolo 25 del testo unico. (3)

5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.


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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.

Art. 5-bis

(Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e di scissione).


1. In caso di trasformazione di una societa' non soggetta

all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del ((nono)) mese successivo a tale data in via telematica. (10)

2. In caso di fusione di piu' societa' deve essere presentata dalla

societa' risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle societa' fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l'ultimo giorno del ((nono)) mese successivo a tale data in via telematica. (10)

3. In caso di scissione totale la societa' designata a norma del

comma 14 dell'articolo 123-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della societa' scissa, con le modalita' e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili,

valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle societa'. (3)

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma

1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla

L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.

Art. 5-ter

(( (Adempimenti dei curatori e amministratori di eredita). ))


((1. I curatori di ereditagiacenti e gli amministratori di eredita'

devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela o l'amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:

a) le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo

d'imposta nel quale si e' aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d'imposta gia' decorsi anteriormente a quest'ultimo;

b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo

d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente.

2. I curatori e gli amministratori devono inoltre:

a) adempiere per i periodi d'imposta indicati nell'alinea del

comma 1, se nell'asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle

funzioni, le dichiarazioni di sostituto d'imposta relative ai pagamenti effettuati nei periodi d'imposta considerati nelle lettere a) e b) del comma 1;

c) comunicare mediante raccomandata all'ufficio dell'Agenzia

delle entrate, entro 60 giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni; la comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi.

3. L'erede, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d'imposta nel quale e' cessata la curatela o l'amministrazione, deve darne comunicazione e indicare l'ufficio dell'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi e la propria quota di eredita'. Nella stessa dichiarazione puo' essere esercitata, per ciascuno degli anni per i quali i redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi sono stati determinati in via provvisoria, la facolta' prevista nell'articolo 17, comma 3, dello stesso testo unico.

4. Dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma

3, o, in mancanza, dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, decorre il termine per la liquidazione definitiva delle imposte a norma dell'articolo 187 del citato testo unico.

5. Nei confronti del curatore o dell'amministratore, salvo quanto

disposto nel comma 1, i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi.))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435))

Art. 8

Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti


1. Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese di febbraio, in via telematica la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui e' utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2008, N. 207, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2009, N. 14. La dichiarazione annuale e' presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19-bis2 del medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative. (3) (10) (21) ((22))

2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonche' gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate e' in grado di acquisire direttamente. (3)

3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, e' presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalita' e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui e' dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e' anche presentata, in via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. (3)

5. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.

6. Per la sottoscrizione, la presentazione e la conservazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9, e all'articolo 3. (3)

7. I soggetti di cui all'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto secondo le modalita' e i termini indicati nel capo terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.

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AGGIORNAMENTO (21)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.

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AGGIORNAMENTO (22)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016.

Art. 8-bis


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 (21) ((22))


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AGGIORNAMENTO (21)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che l'abrogazione del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.

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AGGIORNAMENTO (22)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che l'abrogazione del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016.

Art. 9.

Disposizioni finali e transitorie


1.Per l'anno 1998, le dichiarazioni predisposte mediante l'utilizzo

dei sistemi informatici sono presentate all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata, mentre le altre sono presentate per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate, secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 1. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 3.

2. Per l'anno 1999 sono presentate esclusivamente per il tramite di

una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a.,

convenzionate:

a) le dichiarazioni dei redditi, comprese quelle riguardanti

imposte sostitutive delle imposte sui redditi, da redigere su modelli approvati con decreti emanati nel corso del 1998;

b) le dichiarazioni di cui all'articolo 74-bis del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da redigere su modelli approvati con decreto ministeriale 15 gennaio 1998.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8, comma 1,

lettere b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1998.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si intendono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lettera a), 11, comma 1, lettera e), e 12, comma 4, e, nel decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, si intende abrogato l'articolo 4, comma 1, lettera c).

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle

dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999.

6. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma

2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i commi 11 e 12 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si intendono abrogati. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il primo comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, si intende abrogato.

7. Qualora sia presentata dai coniugi dichiarazione separata

essendo stata presentata per l'anno precedente dichiarazione congiunta e, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore l'acconto rispetto all'imposta dovuta da uno dei coniugi, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti per l'omesso o insufficiente versamento degli acconti.

8. Dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, si intende abrogato l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalla stessa data si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 5, e 4 del presente regolamento.

9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli articoli 8, 9, 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli articoli 28 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i commi 172, lettera e), 178 e 179, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono abrogati e nell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le parole da: "e devono" a "decreto n. 600" sono soppresse.

10. I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti,

contenuti in ogni atto normativo, si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 luglio 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Visco, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1998

Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 5

Art. 9.

 

Decreto Legislativo n. 278 del 29 giugno 1998

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1998

Oggetto:
"Disposizioni correttive dei decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, numeri 157, 180 e 184, in materia pensionistica"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, commi 24 e 39, 2, comma 22, e 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, recanti deleghe al Governo per l'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, di decreti legislativi in materia, rispettivamente: di esercizio dell'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo; di riordino, armonizzazione e razionalizzazione delle discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria; di armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria; di potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale;

Visto l'articolo 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417, il quale dispone che i termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997;

Visti i decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, n. 157, n. 180 e n. 184, recanti norme in materia, rispettivamente: di contribuzione figurativa e contribuzione assicurativa per periodi non coperti da contribuzione; di potenziamento delle attivita' di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e inabilita'; di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo; di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali; di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici;

Visto l'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale dispone che, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni correttive, nel rispetto dei termini e modalita' di cui allo stesso comma 22;

Visto l'articolo 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che il termine per l'emanazione di disposizioni correttive relative al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e' prorogato al 30 giugno 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, le parole: "in base a quanto stabilito dall'articolo 1", sono sostituite dalle seguenti: "su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1";
b) nel comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La contribuzione annua e' data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione.".
c) nel comma 8, le parole: "i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1", sono sostituite dalle seguenti: "quanto disposto dall'articolo 1".

Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, le parole: "nella gestione presso la quale" sono sostituite dalle seguenti: "nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della medesima presso il quale".

Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564

1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventidue mesi";
2) i commi 5 e 6 sono abrogati;
b) all'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, dopo le parole: ''servizio militare'', sono inserite le seguenti: ''di maternita',''";
c) all'articolo 3:
1) nel comma 3, primo periodo, le parole: "entro il 31 marzo dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre dell'anno successivo";
2) nel comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
3) nel comma 6, dopo le parole: "al comma 5" sono inserite le seguenti: ", per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento,";
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
" 7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31 dicembre 1998, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Il relativo debito puo' essere regolarizzato in trenta rate bimestrali con le stesse modalita' di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998.";
d) all'articolo 8, nella rubrica, dopo le parole: "di tipo verticale" e' aggiunta la seguente: ", orizzontale"; al comma 1, dopo le parole: "di tipo verticale" e' inserita la seguente: ", orizzontale".

2. La domanda per l'accredito figurativo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 1998, sia per i periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, sia per i periodi di aspettativa relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del predetto decreto e quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181

1. Al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) nel comma 1, lettera a), le parole: "da 6,20 per cento a 2,48 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di 3,72 punti percentuali";
2) nel comma 2, lettera a), le parole: "da 6,20 per cento a 4,84 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di 1,36 punti percentuali"; nel medesimo comma, lettera b), le parole: "da 4,84 per cento a 3,34 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di 1,5 punti percentuali"; nello stesso comma, lettera c), le parole: "da 3,34 per cento a 2,48 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di 0,86 punti percentuali";
b) all'articolo 4:
1) nel comma 1, dopo le parole: "si applicano" e' inserita la seguente: "esclusivamente";
2) il comma 3 e' abrogato.

Art. 5.
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis (Riconoscimento degli stati di invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le modalita' idonee a garantire unita' di indirizzo e di coordinamento in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza.
2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per l'accertamento sanitario degli stati di invalidita', con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le modalita' ed i criteri di trasmissione alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidita' civile del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte degli organi sanitari ai quali e' demandata la determinazione dello stato di invalidita'. Le predette commissioni, che assumono la denominazione di commissioni mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento, possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello stato di invalidita' oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre l'interessato a visita diretta.
3. L'INPDAP, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione e la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di pensione conseguente ad uno stato di invalidita'. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti gli aspetti connessi alla eventuale revoca dei trattamenti.".

Art. 6.
Norme finali

1. Le disposizioni modificative e correttive di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto entrano in vigore dalla stessa data di entrata in vigore delle norme contenute nei relativi decreti legislativi che esse modificano o correggono.

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