Eureka Previdenza

Circolare 46 del 17 Marzo 2006

OGGETTO:
Congedo parentale e accredito figurativo dei relativi periodi nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Nuovo modello di domanda (valido anche per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali).

SOMMARIO:
    

Disposizioni operative per la richiesta dei periodi di congedo parentale e dell’accredito figurativo per le lavoratrici iscritte alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Facendo seguito alla circolare n. 136 del 26 luglio 2002, con la quale sono state illustrate le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nei confronti delle lavoratrici  autonome artigiane e commercianti, si da’ comunicazione  delle modalità di gestione dell’accredito figurativo dei periodi di congedo parentale, richiesti dalle lavoratrici contestualmente alla sospensione dell’obbligo contributivo IVS.

1. Diritto al congedo parentale

L’articolo 69 del D.Lgs. n. 151/2001, nel ribadire il diritto delle lavoratrici autonome, madri -analogo diritto, si rammenta, non è riconosciuto ai padri lavoratori autonomi- di bambini nati dal 1° gennaio 2000, all’astensione facoltativa (congedo parentale) di cui all’articolo 32 del medesimo T.U. ed al relativo trattamento economico, ha confermato i limiti temporali già stabiliti dall’articolo 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53, prevedendo un periodo di astensione facoltativa dal lavoro non superiore a tre mesi, da effettuare entro il primo anno di età del bambino .

Come precisato con  messaggio n. 569 del 27 giugno 2001, in favore delle lavoratrici autonome, il diritto ai periodi di congedo, in caso di parto plurimo, è riconoscibile “per ogni bambino”, ovviamente nel rispetto del diverso limite temporale previsto per tale categoria di lavoratrici in relazione all’età del neonato (in sintesi, fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di  età).

In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre lavoratrice autonoma e padre lavoratore dipendente) il limite massimo complessivo di congedo parentale  tra i due  è pari a 10 mesi (3 per la madre e 7 per il padre).

L’indennizzabilità del congedo, invece, non può superare complessivamente i 6 mesi, nei primi tre anni: nell’ipotesi in cui, ad esempio, la madre lavoratrice autonoma fruisca del proprio congedo di tre mesi (ovviamente entro il primo anno) e del correlativo trattamento economico per il medesimo periodo, al padre lavoratore dipendente, spetterà, indipendentemente dalle condizioni reddituali e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (o fino al diverso limite previsto per i casi di adozione o affidamento), l’indennità per congedo parentale per un periodo non superiore a tre mesi. Periodi ulteriori potranno essere indennizzati al padre,  anche entro il terzo anno, subordinatamente alle condizioni di reddito previste. Si ricorda che in caso di superamento dei limiti reddituali anzidetti permane il diritto del padre (lavoratore subordinato) al congedo, ma non all’indennità.

Correlativamente, laddove il padre lavoratore dipendente fruisca, entro il primo anno, di un periodo di sei mesi di congedo parentale indennizzato, la madre lavoratrice autonoma, pur conservando il diritto all’astensione fino a 3 mesi, non avrà diritto alla relativa indennità, stante il raggiungimento da parte del padre del limite massimo indennizzabile complessivo tra i due genitori.

     

Com’è noto, la domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario, soltanto i periodi successivi alla data della domanda.

Il relativo trattamento economico, pari al 30% della retribuzione convenzionale, è  subordinato all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Restando sospeso, come già precisato nella circ. 136/2002 (punti 2.1 e 2.2), l’obbligo contributivo durante il congedo parentale (non necessariamente indennizzato -vds. quinto cpv. del presente paragrafo), il diritto all’indennità nei confronti delle artigiane e commercianti è riconoscibile in presenza del pagamento dei contributi relativi all’ultimo periodo contributivo scaduto, precedente all’ inizio del congedo richiesto.

2. Sospensione dell’obbligo contributivo

La disposizione in esame riconosce il diritto all’accredito figurativo del periodo di congedo parentale; da tale previsione normativa consegue la sospensione, per detto periodo, dell’obbligo contributivo alle gestioni Artigiani e Commercianti, stante la non compatibilità della duplice copertura assicurativa (obbligatoria e figurativa) per lo stesso evento: entrambe le operazioni sono effettuate d’ufficio, in connessione con l’accoglimento della domanda di congedo.

Per quanto ovvio, si ribadisce che la sospensione dell’obbligo contributivo può riguardare solo mesi solari interi, attesa la periodicità e l’indivisibilità del contributo obbligatorio, dovuto anche per i mesi nei quali viene prestata attività parziale (a titolo di esempio, per un congedo parentale dal 2 agosto al 1 novembre, il versamento del contributo obbligatorio IVS potrà essere sospeso per i soli mesi di settembre ed ottobre).

Come già previsto al punto 2.2, 2° cpv., della richiamata circolare n. 136/2002, sulla base delle indicazioni di cui al msg. n. 2439 del 29 agosto 1996, le Sedi –utilizzando la specifica funzione di “Sospensione dell’obbligo assicurativo IVS”, disponibile nella procedura automatizzata di gestione dei contributi ART/COM- sulla base della comunicazione fornita dal settore che ha liquidato l’indennità, dovranno provvedere tempestivamente all’aggiornamento delle informazioni d’archivio, segnalando il mese e l’anno di inizio e fine del periodo di sospensione (l’acquisizione di tale informazione annulla l’imposizione contributiva e gli eventuali oneri accessori per detto periodo, operando il relativo sgravio).

3. Accredito figurativo dei periodi di congedo

Come accennato, l’accredito della contribuzione figurativa per il periodo di congedo parentale non necessita di apposita domanda. Il periodo, è rilevato dagli archivi di liquidazione delle prestazioni e verrà esposto nell’Estratto Conto, con specifica descrizione, non appena la procedura che collega gli archivi contributivi inserirà, tra questi, anche quelli di liquidazione delle prestazioni di malattia e maternità a pagamento diretto.

Atteso che il periodo di congedo in esame si colloca nell’ambito di un rapporto assicurativo in corso presso la gestione alla quale l’interessata è iscritta per effetto dell’attività autonoma esercitata e che l’obbligo contributivo viene sospeso per mesi contributivi interi, va da sé che l’accredito figurativo del predetto congedo riguarderà lo stesso numero di mesi di sospensione dell’imposizione contributiva, non potendo coesistere, nello stesso periodo, contribuzione figurativa e contribuzione obbligatoria.

Definita quindi la durata del periodo accreditabile figurativamente, la procedura calcolerà il valore figurativo da attribuire allo stesso facendo riferimento ai criteri di carattere generale di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Tali criteri trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli Artigiani e dei Commercianti, in virtù del rinvio alle norme che disciplinano l’Assicurazione generale obbligatoria, operato dalle leggi 4 luglio 1959, n. 563 e 22 luglio 1966, n. 613, istitutive delle due citate Gestioni.

L’applicazione dell’articolo 8, in sostanza, comporta l’attribuzione - ai fini del calcolo della pensione – di un valore “reddituale” pari a quello del reddito medio mensile assoggettato a contribuzione obbligatoria nell’anno solare in cui si colloca il periodo da riconoscere figurativamente, rapportato al numero dei mesi accreditati e ragguagliato a settimana.

Quindi, per determinare il suddetto valore figurativo di copertura, la procedura in automatico opererà nel seguente modo:

·        divide il reddito assoggettato al contributo IVS nell’anno interessato per il numero   dei mesi di imposizione contributiva relativi allo stesso anno;

·         moltiplica il reddito medio mensile di cui sopra per il numero dei mesi di congedo parentale (corrispondenti al numero dei mesi di sospensione dell’obbligo contributivo).

Di conseguenza, quando il periodo di congedo interessa due diversi anni solari, il valore figurativo da accreditare a ciascuno dei due periodi verrà determinato distintamente, sulla base degli importi reddituali dei rispettivi anni solari.

Poiché il valore di copertura verrà attribuito sulla media dei redditi assoggettati al contributo IVS negli anni in cui si colloca il periodo accreditato figurativamente, consegue che l’importo di copertura sarà compreso – di norma- fra il minimale ed il massimale di reddito vigenti negli anni stessi, salvo quanto precisato al successivo punto 4.

Nel caso in cui, nell’anno interessato, non risulti versato alcun contributo obbligatorio IVS, il valore del “reddito figurativo” verrà determinato risalendo all’anno solare immediatamente precedente, nel quale sia presente contribuzione obbligatoria.

A tale proposito si rinvia al punto 3 della circolare n. 56 del 6 marzo 1985, che illustra i criteri da applicare nei casi in cui i periodi presi a base per la determinazione del valore figurativo ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 155/1981 e quelli da coprire figurativamente interessino anni solari diversi; ciò al fine di evitare che, nella fase di liquidazione delle pensioni, gli importi figurativi accreditati assumano un valore maggiore o minore rispetto a quello dei redditi. sui quali è avvenuto il relativo calcolo, per effetto del previsto meccanismo di rivalutazione.

Quindi il valore da attribuire al periodo in esame verrà correttamente determinato solo quando risulterà completato il versamento della contribuzione obbligatoria relativa all’anno nel quale si colloca l’evento da riconoscere, cioè quando sarà possibile individuare l’entità del reddito preso a riferimento per il calcolo dei contributi IVS versati.

Poiché, come é noto, la contribuzione figurativa da riconoscere ai lavoratori autonomi deve essere accreditata a settimane (contrariamente a quella obbligatoria, che ha periodicità mensile), una volta individuati i mesi interi di congedo e determinato il corrispondente numero di settimane (sett. = gg di calendario: 7, arrotondato per eccesso), si verificherà che le settimane riconosciute figurativamente, sommate a quelle di contribuzione obbligatoria risultanti dall’applicazione del previsto coefficiente di conversione 4,333 (mesi x 4,333, arrotondato per eccesso) non ecceda la capienza massima del periodo complessivamente considerato (anno solare o frazione di esso).

A titolo di esempio si ipotizza il caso di seguito illustrato.

Iscrizione alla Gestione dl 1° febbraio 2001

Congedo parentale dal 1 novembre 2001 al 31 gennaio 2002 (3 mesi = 13 settimane)

Dati contributivi e reddituali dell’anno 2001

-        copertura obbligatoria ( feb/ott. 9 mesi = 39 settimane )

-        reddito prodotto ed assoggettato a contribuzione € 14.400

Dati contributivi e reddituali dell’anno 2002

-        copertura obbligatoria ( feb/dic. 11 mesi = 48 settimane )

-        reddito prodotto ed assoggettato a contribuzione € 26.400

Per determinare il valore di copertura dei periodi 1° novembre/31 dicembre 2001 e 1° gennaio/31 gennaio 2002 è necessario calcolare il reddito medio mensile (risultante dal rapporto reddito/mesi coperti) di ciascun anno interessato :

-        il reddito medio mensile relativo all’anno 2001 è pari a € 1.600 (14.400 : 9)

-        il reddito medio mensile relativo all’anno 2002 è pari a € 2.400 (26.400 : 11)

L’accredito del periodo di congedo parentale (3 mesi = 13 settimane) verrà effettuato nel modo seguente

        anno  2001settimane     9       €   3.200    ( cioè € 1.600 x 2 )

         anno  2002settimane     4       €   2.400    ( cioè € 2.400 x 1 )

Dopo l’operazione di accredito, l’interessata potrà far valere la seguente situazione contributiva

  anno               2001    mesi     9         €   14.400     (copertura da contribuzione obbligatoria)

                      sett.     9      €     3.200     (copertura figurativa per 2 mesi di congedo)

  anno 2002    mesi   11      €   26.40       (copertura da contribuzione obbligatoria)

                      sett.     4      €     2.400     (copertura figurativa per 1 mese di congedo)

Infatti :

nell’anno 2001 risulteranno 11 mesi (da febbraio a dicembre) coperti da contribuzione (effettiva e figurativa), per un totale di 48 settimane (mesi 11 x 4,333 = sett. 47,663 arrotondate a 48), così distinte :

39 settimane di contribuzione effettiva (mesi 9 x 4,333 = sett. 38,997 arrotondate a 39)

9 settimane di contribuzione figurativa (mesi 2 x 4,333 = sett. 8,666 arrotondate a 9)           

nell’anno 2002 risulteranno 12 mesi (da gennaio a dicembre) coperti da contribuzione (effettiva e figurativa), per un totale di  52 settimane (mesi 12 x 4,333 = sett. 51,996 arrotondate a 52), così distinte:

48 settimane di contribuzione effettiva (mesi 11 x 4,333 = sett. 47,663 arrotondate a 48)

4 settimane di contribuzione figurativa (mesi 1 x 4,333 = sett. 4,333 arrotondate a 4)

    In tale ultimo caso verrà effettuato un arrotondamento per difetto, per rispettare il limite della capienza massima del periodo.

4. Lavoratori esercenti attività di affittacamere e produttori di assicurazione

   di terzo e quarto gruppo

Nel ricordare che le lavoratrici esercenti attività in argomento, tenute alla iscrizione alla gestione dei Commercianti, sono soggette alla contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente prodotto, anche nel caso in cui lo stesso sia inferiore al livello minimo imponibile determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 233/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che tali assicurate debbono comunque l’intero contributo annuo per la maternità anche quando il reddito imponibile ai fini IVS, risultando inferiore al suddetto minimale, dia luogo ad una copertura parziale dell’anno interessato.

Per effetto dell’assicurazione di maternità, le lavoratrici in esame hanno diritto all’indennità economica calcolata con gli stessi criteri previsti per la generalità delle lavoratrici autonome iscritte alla gestione  Commercianti.

Per quanto riguarda, invece, l’accredito della contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici, è peraltro noto che le assicurate in esame hanno titolo alla copertura dell’intero anno solare solo quando l’importo del contributo IVS versato risulti almeno pari a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito per tale anno dalle norme vigenti in materia.

Nel caso di versamento inferiore al suddetto limite minimo, viene riconosciuta la copertura assicurativa per un numero di mesi proporzionale alla contribuzione versata (si accredita il valore intero ottenuto dividendo il contributo versato per il contributo mensile minimo, senza tener conto delle eventuali  frazioni) con attribuzione temporale a partire dall’inizio dell’anno solare interessato (o dalla data di inizio attività) e fino alla concorrenza dei mesi accreditabili.

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 3, per i casi in cui il versamento obbligatorio consenta il riconoscimento dell’intero periodo di imposizione contributiva, per l’accredito figurativo dei periodi di congedo parentale in favore di assicurate che abbiano titolo ad una copertura proporzionalmente ridotta la procedura dell’Estratto Conto, in automatico, opererà nel seguente modo:

-        determinerà il valore medio mensile del reddito prodotto nell’anno interessato, dividendo il relativo importo  per il numero dei mesi di imposizione contributiva ;

-        moltiplicherà il suddetto valore medio per il numero dei mesi di sospensione dell’obbligo contributivo (relativi ai mesi di congedo parentale fruito).

A ciascun mese di congedo parentale fruito verrà accreditato il valore figurativo medio  ottenuto dal rapporto fra il reddito effettivo (inferiore al minimale) ed il numero dei mesi di imposizione contributiva (anziché dei mesi di copertura riconoscibile). Poiché tale valore risulterà inferiore al predetto limite minimo, verrà riconosciuta ai fini pensionistici una copertura figurativa proporzionalmente ridotta, da determinare sulla base dei medesimi criteri applicati per la contribuzione obbligatoria.

5. Modulistica.

Le domande di congedo parentale devono essere presentate utilizzando il facsimile del nuovo modello AST.FAC./LAV.AUT. (1) appositamente aggiornato (prelevabile dal sito internet dell’Istituto –www.Inps.it- sezione “moduli”), modello che -ovviamente in caso di accoglimento della domanda- implica anche la sospensione dell’obbligo contributivo IVS per il periodo contributivo -mesi interi- sopra precisato (v. par. 2) e l’accredito della contribuzione figurativa per il periodo medesimo.

Si precisa che il nuovo modulo è utilizzabile anche dalle lavoratrici agricole autonome (coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali), per le quali valgono le istruzioni di cui alla circ. 177/2000 e al messaggio n. 000035 dl 24/07/2003.

Considerata la pluralità di funzioni del modello, nell’ottica di un necessario coordinamento tra i diversi settori operativi delle singole Sedi, si dispone che il funzionario responsabile in materia di prestazioni di maternità provveda a trasmettere d’ufficio, al settore competente in materia di contribuzione, la comunicazione -prodotta dalla procedura automatizzata di pagamento del congedo parentale per le domande accolte - recante l’indicazione del periodo di congedo e di sospensione contributiva, al fine di aggiornare tempestivamente la posizione assicurativa della richiedente ed evitare, pertanto, a fronte dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’eventuale mancata sospensione dell’obbligo contributivo IVS per il periodo di congedo parentale richiesto (e accolto).

Si fa presente che il modello così aggiornato è utilizzabile dalle lavoratrici di cui all’oggetto anche in caso di adozione e affidamento, considerata l’estensione apportata dall’art. 6, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 115/2003 (recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 151/2001 – T.U. sulla Maternità) all’art. 69 dello stesso D.Lgs. 151/2001. Pertanto, tenuto anche conto dei criteri previsti per il lavoro subordinato (v. circ. 33/2004) il congedo parentale, compreso il relativo trattamento economico, è riconoscibile, in caso di adozione e affidamento sia nazionali che internazionali (2) fino al compimento dei 12 anni di età, per un periodo complessivo di 3 mesi, purché fruito entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Sono, quindi, modificate le disposizioni impartite sullo specifico aspetto con la circ. 109/2000 (par. 3).

                                                                                   Il Direttore Generale

                                                                                              Crecco

 
Note

(1)  Il nuovo modulo sostituisce quello inviato con circ. 136/2002 (domanda di congedo parentale e di sospensione dell’obbligo contributivo), il quale, pertanto, non deve essere più utilizzato. Ovviamente non dovrà essere più utilizzato neppure il modulo a suo tempo trasmesso con circ. 63/1997 né quello per la domanda di astensione facoltativa delle lavoratrici dipendenti, impropriamente utilizzati da parte di alcune Sedi.

(2)    Si rammenta che in caso di “affidamenti internazionali” ci si riferisce soltanto a quelli preadottivi.

Circolare 29 del 23 febbraio 2006

Oggetto:
Articolo 8, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 - Copertura dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time dai lavoratori dipendenti iscritti al FPLD ed alle altre forme pensionistiche gestite dall’INPS. Criteri di autorizzazione ai versamenti volontari.

Allegati 4

SOMMARIO:
    

Vengono chiariti  i criteri per l’applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.In presenza del previsto requisito contributivo i  versamenti volontari sono ammessi  in tutte le fattispecie di rapporto di lavoro a tempo parziale

 

Premessa

L’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nel testo integrato dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278   (v. allegato n. 1), concede, a domanda, a tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l’IVS ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive, la possibilità di coprire di assicurazione, mediante riscatto o versamenti volontari, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro a part-time di tipo verticale, orizzontale e ciclico.
Le istruzioni di cui alla presente circolare, che tratta le sole modalità di esercizio della facoltà dei versamenti volontari, riguardano pertanto gli assicurati del FPLD, gli iscritti in apposita evidenza contabile separata del predetto Fondo (autoferrotranviari, elettrici, telefonici, dipendenti degli Enti creditizi, dirigenti ex INPDAI), i lavoratori assicurati ai Fondi “Volo” e “Dazio” (sostitutivi dell’AGO), nonché gli iscritti al Fondo Ferrovieri.
LE DIVERSE TIPOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Fino all’emanazione del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 61 il rapporto di lavoro a tempo parziale – che comporta prestazione lavorativa resa in periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno con una durata inferiore a quella ordinaria prevista dai contratti collettivi - è stato disciplinato dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Secondo tale ultima norma il rapporto a tempo parziale era distinto in tre diverse tipologie:

·        il part-time orizzontale, conattività prestata quotidianamente ad orario ridotto;

·        il part-time verticale, con prestazione lavorativa concentrata in alcuni giorni della settimana;

·        il part-time ciclico, con concentrazione dell’attività in alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell’anno, alternata a periodi di non attività.

Il citato D.Lgs. n. 61/2000 - all’articolo 1, comma 2 - nel ridefinire il concetto di lavoro a tempo parziale, distingue tale tipologia di prestazione in:

·        “part-time di tipo orizzontale”, quando la riduzione dell’orario di lavoro previsto per il tempo pieno avviene su base giornaliera;

·        “part-time di tipo verticale”, quando l’attività lavorativa viene prestata a tempo pieno solo in periodi prefissati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.

Appare evidente che il D.Lgs. n. 61/2000 ha accorpato nel part-time verticale due delle forme di prestazione lavorativa già individuate dall’articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863:

·        il part-time di tipo verticale, che comportava prestazione lavorativa ad orario pieno o ridotto, concentrata in alcuni giorni della settimana;

·        il part-time di tipo ciclico, con prestazioni concentrate in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell’anno.

Secondo la previsione del D.Lgs. n. 61/2000 (v. articolo 1, comma 3), i contratti collettivi possono peraltro consentire che l’attività regolata da un contratto di lavoro a tempo parziale possa essere prestata secondo una combinazione (cosiddetto part-time misto) delle due tipologie di part-time (orizzontale e verticale) sopra indicate.
Ne consegue che le prestazioni lavorative a tempo parziale potranno essere rese in periodi prestabiliti (alcuni giorni della settimana, alcune settimane del mese o alcuni mesi dell’anno), anche ad orario ridotto, con le possibili, seguenti situazioni lavorative:

    attività prestata in tutti i giorni lavorativi della settimana, con orario ridotto (part-time orizzontale);

    prestazioni effettuate in alcuni giorni della settimana, in alcune settimane del mese ovvero in alcuni mesi dell’anno, con orario pieno (part-time verticale);
    attività prestata in alcuni giorni della settimana, in alcune settimane del mese ovvero in alcuni mesi dell’anno, con orario ridotto (part-time misto).

 
1) VALUTAZIONE DEI PERIODI DI PART-TIME AI FINI PENSIONISTICI

L’articolo 9, comma 4, del D.Lgs. n. 61/2000 ha confermato il criterio della duplice valutazione dei periodi di lavoro a part-time ai fini della verifica del requisito per il diritto a pensione e del calcolo del relativo ammontare.
Il requisito contributivo per il diritto a pensione deve essere peraltro accertato secondo i principi generali dell’assicurazione obbligatoria IVS e nel rispetto dei criteri fissati dall’articolo 7, commi da 1 a 5, della legge n. 638/1983, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 389/1989. Non è infatti ammessa alcuna deroga alle disposizioni che disciplinano la determinazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione, ancorché riferita a periodi di lavoro a tempo parziale.
Detti periodi verranno valutati per intero ai fini del diritto a pensione in presenza di una retribuzione media settimanale almeno pari all’importo del “minimale” di retribuzione previsto per l’anno considerato, fermo restando che – in difetto – verrà riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto fra imponibile retributivo annuo e minimale settimanale vigente nello stesso anno (v. allegato n. 2).
L’anzianità contributiva dei periodi di attività a part-time da utilizzare per il calcolo dell’importo della pensione è invece proporzionale all’orario di lavoro svolto e risulta dal rapporto fra le ore retribuite in ciascun anno solare ed il numero delle ore settimanali previste dal contratto per i lavoratori a tempo pieno.
La valutazione proporzionale dell’anzianità contributiva utile ai fini della misura della pensione è prevista anche quando la prestazione lavorativa sia stata svolta unicamente a part-time.
Sull’argomento si rinvia alla circolare n. 158 del 29 luglio 1999 ed alla circolare n. 123 del 27 giugno 2000  (in particolare al punto 8.2).
2) APPLICABILITÀ DELLA NORMA A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RAPPORTO A PART-TIME

Le condizioni richieste dalla norma per esercitare la facoltà dei versamenti volontari (non effettuazione della prestazione lavorativa e assenza di contribuzione obbligatoria) possono apparire non realizzabili nei casi di part-time orizzontale e di part-time verticale con svolgimento di attività in alcuni giorni della settimana. Secondo quanto previsto dall’articolo 5 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, infatti, sono da considerare coperte da contribuzione anche le settimane parzialmente lavorate e retribuite. Ciò consente agli interessati di maturare un’anzianità contributiva, utile ai fini del diritto a pensione, pari alla durata del periodi di attività a tempo parziale, salvi gli eventuali effetti prodotti dall’applicazione dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 nei casi di retribuzione media settimanale inferiore al limite minimo previsto per il riconoscimento della copertura assicurativa.
Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 5, tuttavia, anche nelle forme di part-time orizzontale e verticale con prestazione in ciascuna settimana si verificano:

·        assenza di attività lavorativa (la prestazione non viene resa per una parte di giornata o di settimana),

·        assenza di retribuzione (essa non viene corrisposta per le ore o giornate non lavorate)

·        assenza di contribuzione (il versamento contributivo è ovviamente correlato alla retribuzione corrisposta in rapporto alla sola prestazione lavorativa).

Nei casi di tempo parziale caratterizzato da prestazione lavorativa alternata a periodi di non attività sono chiaramente individuabili i periodi coperti da contribuzione e quelli privi di copertura (le anzianità contributive utili per diritto e misura della pensione coincidono). Nel part-time orizzontale ed in quello verticale con attività svolta in alcuni giorni di ciascuna settimana, invece, l’assenza della prestazione lavorativa viene evidenziata dal confronto fra anzianità contributiva utile per il diritto a pensione ed anzianità contributiva utile per la relativa misura (il numero delle settimane non lavorate corrisponde alla differenza fra i due valori). Risultano quindi realizzate le condizioni di non effettuazione della prestazione lavorativa e di assenza della contribuzione obbligatoria richieste dalla norma per l’accesso ai versamenti volontari.
Il numero delle settimane utili per la misura della pensione, che viene determinato sulla base dell’orario contrattuale previsto per il full-time, rappresenta di fatto l’anzianità contributiva di una attività prestata a “tempo pieno”, alla quale corrispondono una retribuzione ed una contribuzione “allineate” al valore teorico che si sarebbe realizzato nel caso di lavoro ad orario intero.

 
3) NATURA DEI VERSAMENTI VOLONTARI NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PART-TIME

Come detto, la norma in esame riconosce (come alternativa alla facoltà di riscatto) la possibilità di effettuare versamenti volontari a tutti i lavoratori occupati a tempo parziale. Pertanto, in presenza del requisito contributivo richiesto, deve essere garantito l’esercizio di tale facoltà a prescindere dalla tipologia del contratto che disciplina le modalità di svolgimento della relativa prestazione.
Ne consegue che, in relazione alla collocazione temporale dell’attività lavorativa ed agli effetti che ne derivano ai fini della verifica dei requisiti per il diritto a pensione e del calcolo della relativa misura, anche i versamenti volontari assumeranno una valenza diversa se riferiti a periodi:

·        di totale assenza della prestazione nella settimana (part-time verticale);

·        di attività settimanale con orario ridotto (part-time orizzontale e misto).

Nella prima ipotesi, i versamenti volontari – oltre che attribuire un imponibile ai periodi interessati – aumenteranno contemporaneamente l’anzianità contributiva utile per il diritto e per la misura della pensione.
Nella seconda ipotesi, invece, l’esercizio della facoltà in esame produrrà, di norma, un incremento della sola anzianità contributiva utile per la misura della pensione e la contestuale integrazione della retribuzione dell’anno interessato, salvi gli eventuali effetti prodotti dall’incremento retributivo sull’anzianità utile per il diritto alla pensione (articolo 7 della legge n. 638/1983).

 
4) REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI

L’articolo 8 in esame, al comma 2, stabilisce che possono essere autorizzati ai versamenti volontari per i periodi di occupazione a tempo parziale successivi al 31 dicembre 1996, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l’IVS ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive che facciano valere almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la data della relativa domanda.
Occorre altresì ricordare che, secondo il comma 3 del medesimo articolo 8, gli interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale per tutto il periodo che intendono coprire e/o integrare in forma volontaria. Tuttavia, considerato che lo status di lavoratore a tempo parziale è rilevabile direttamente dagli archivi di questo Istituto, si ritiene che nessuna particolare documentazione debba essere prodotta in tal senso dagli interessati.

In merito agli effetti derivanti dalla contribuzione volontaria in esame potranno verificarsi le seguenti ipotesi:

a)    il versamento avrà funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - nei casi di part-time verticale con prestazioni lavorative a tempo pieno in alcune settimane del periodo richiesto, intervallate da settimane interamente non lavorate;

b)    il versamento avrà, di norma, funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - nei casi di part-time orizzontale con prestazioni lavorative in ogni settimana del periodo richiesto, salva l’ipotesi in cui il versamento, incrementando l’imponibile annuo, riduca o annulli gli effetti prodotti dall’applicazione dell’articolo 7 della legge n. 638/1983 ed assuma perciò efficacia anche ai fini del diritto a pensione;

c)     il versamento avrà funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione -per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto e funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - per i periodi interamente non lavorati, nei casi di part-time misto.

 
5) EFFICACIA DELL’AUTORIZZAZIONE, TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECADENZA DALLA FACOLTÀ

Considerato che i lavoratori a tempo parziale possano essere ammessi ai versamenti volontari non solo in costanza di attività lavorativa ma anche sulla base di un requisito contributivo ridotto, è di tutta evidenza che la relativa autorizzazione sarà finalizzata unicamente alla copertura dei periodi di attività a part-time.
Pertanto, al fine di verificare la validità della richiesta e di determinare correttamente il contributo volontario da versare, si ritiene che tale particolare autorizzazione - finalizzate alla copertura intera e/o integrativa dei periodi di non attività, correlati allo specifico rapporto di lavoro a tempo parziale - debba essere rilasciata sulla base di apposite domande di volta in volta prodotte dagli interessati con riferimento ad anni già conclusi ed a situazioni contributive consolidate.
Allo scopo è stato predisposto uno specifico modulo di domanda (v. allegato n. 3), che consente agli interessati di indicare i periodi di part-time per i quali viene richiesta l’autorizzazione ai versamenti volontari. Lo stesso modulo potrà essere utilizzato da coloro che, avendo cessato l’attività lavorativa, intendono richiedere anche l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Il modello dovrà essere riprodotto a cura delle Sedi e messo a disposizione degli interessati. Con successiva comunicazione verrà resa nota la disponibilità in INTERNET/INTRANET della versione editabile del modello in esame.
Gli interessati potranno essere autorizzati ai versamenti volontari in esame a condizione che presentino domanda di autorizzazione, pena la decadenza, entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori della certificazione CUD riferita all’anno interessato.
Si sottolinea che, una volta decorso il suddetto termine, non sarà più possibile coprire il relativo periodo con versamenti volontari, ma potrà essere esercitata la sola facoltà di riscatto, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 8.

 
6) VERIFICA DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO E CALCOLO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO

È appena il caso di ricordare che, ai fini della verifica del requisito contributivo necessario al rilascio dell’autorizzazione, dovranno essere prese in considerazione tutte le settimane durante le quali è stata svolta attività lavorativa, ancorché a tempo parziale, cioè le settimane utili ai fini del diritto a pensione, nel rispetto, ovviamente, della previsione del più volte citato articolo 7 della legge n. 638/1983.
Una volta verificato il requisito contributivo ed individuato il numero delle settimane per le quali può essere autorizzato il versamento, l’importo del contributo volontario dovuto dovrà essere quantificato sul valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dal richiedente nell’anno interessato.
A tal fine si ricorda che il valore medio settimanale della retribuzione utile per il calcolo del contributo volontario dovrà essere determinato dividendo l’importo complessivo delle retribuzioni relative all’anno considerato per il numero delle settimane utili per la misura della pensione (vedere esempi all’allegato n. 4).
Il predetto valore costituisce l’ammontare medio teorico della retribuzione di una settimana interamente lavorata è dovrà essere indifferentemente utilizzato per determinare l’importo settimanale dei contributi volontari da versare:

·        per i periodi interamente privi di assicurazione (contributo settimanale per numero delle settimane di part-time verticale interamente non lavorate, da coprire ai fini del diritto e della misura della pensione);

·        per le settimane parzialmente lavorate nel part-time orizzontale e nel part-time misto (contributo settimanale per numero delle settimane di part-time che si vogliono coprire ai fini della misura della pensione).

Per il calcolo del contributo da porre a carico dei richiedenti dovrà essere applicata l’aliquota percentuale IVS vigente nella gestione interessata e nel periodo da coprire o da integrare in forma volontaria.

 
7) NOTIFICA DELL’AUTORIZZAZIONE E TERMINI DI VERSAMENTO

Il provvedimento di autorizzazione ed il bollettino predisposto per il versamento volontario dovranno essere inviati al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
I versamenti autorizzati dovranno essere effettuati dall’interessato entro e non oltre la fine del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, pena la decadenza. I versamenti effettuati in ritardo sono inefficaci e dovranno essere rimborsati, senza maggiorazione per interessi.
Si ribadisce che, una volta decorso il previsto termine di versamento, l’interessato non potrà più avvalersi dei versamenti volontari per coprire i periodi scaduti, ma potrà ottenerne la relativa copertura unicamente mediante riscatto (articolo 8,  comma 1, del D.Lgs. in esame)

 
8) RILASCIO DI DUPLICE AUTORIZZAZIONE

Qualora l’autorizzazione ai versamenti volontari per periodi di part-time venisse richiesta da un assicurato che faccia anche valere i requisiti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria (cessazione dell’attività lavorativa, assenza di ulteriori cause ostative e requisito contributivo di tre anni nel quinquennio, ovvero di cinque anni della vita assicurativa), dovrà essere concessa una duplice autorizzazione:

·        la prima, specifica e con validità limitata alla copertura e/o all’integrazione dei periodi di part-time già trascorsi;

·        la seconda, con efficacia a tempo indeterminato, per la copertura dei periodi successivi alla decorrenza assegnata (1° sabato successivo alla domanda) e delle eventuali settimane prive di contribuzione, comprese nel semestre anteriore alla domanda.

L’utilizzo di ciascuna delle autorizzazione comporterà, ovviamente, il rispetto dei corrispondenti termini di versamento della contribuzione volontaria. I pagamenti dovranno essere effettuati:

·        entro l’ultimo giorno del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, se finalizzati alla copertura e/o all’integrazione dei periodi di lavoro a part-time (pagamento in unica soluzione);

·        entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre solare successivo a quello cui si riferiscono i contributi, per la copertura di periodi successivi alla cessazione dell’attività lavorativa (pagamento trimestrale, per ciascuno dei trimestri solari che verranno coperti volontariamente).  

Le Sedi verranno informate con apposito messaggio in merito al rilascio delle procedure di calcolo del contributo volontario dovuto in costanza di lavoro a tempo parziale di cui alla presente circolare.

 
9) CONSIDERAZIONI FINALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Alla luce di quanto sopra illustrato appare evidente che, in presenza del requisito contributivo richiesto dalla norma in trattazione, tutti coloro che facciano valere periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 31 dicembre 1996, potranno essere autorizzati ai versamenti volontari indipendentemente dal tipo di contratto che regola lo svolgimento della relativa attività.
Devono ritenersi conseguentemente superate le disposizioni di cui alla parte seconda, punto 1 della circolare n. 123 del 31 maggio 1993  (veniva esclusa la possibilità di effettuare versamenti volontari per i lavoratori a tempo parziale con contratto di tipo orizzontale o verticale), nonché le disposizioni riguardanti i versamenti volontari dei lavoratori occupati a part-time, di cui al punto 1 della circolare n. 111 del 18 maggio 1999.
Peraltro, tenuto conto che le istruzioni impartite con le predette circolari possono aver indotto gli interessati a non richiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari ai sensi della norma in trattazione, si dispone che vengano favorevolmente decise le richieste finalizzate alla copertura volontaria dei periodi di attività svolta a part-time dal 1° gennaio 1997 in poi, presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, pena la decadenza. Analogamente potranno essere riesaminate, su istanza degli interessati - da presentare entro il suddetto termine di tre mesi, pena la decadenza - le pratiche già definite sulla base di criteri non conformi a quelli sopra illustrati.
Sarà pertanto cura delle Sedi dare la massima diffusione alla circostanza di cui sopra, per consentire ai diretti interessati di avvalersi in tempo utile della predetta opportunità.
In relazione a tali domande ed in via del tutto eccezionale, il requisito contributivo per il rilascio dell’autorizzazione dovrà essere verificato alla data di presentazione della domanda a prescindere dagli anni per i quali viene richiesta l’autorizzazione al versamento.
Decorsi tre mesi dalla pubblicazione della presente circolare l’autorizzazione ai versamenti volontari potrà essere rilasciata solo con riferimento a periodi per i quali non è ancora decorso il termine di presentazione della relativa domanda (entro 12 mesi dalla scadenza fissata per la consegna del CUD dell’anno interessato).
Con l’occasione si fa presente che i ricorsi inerenti le problematiche oggetto della presente circolare, ancora giacenti presso la scrivente Direzione, verranno restituiti alle competenti Strutture periferiche per la relativa definizione sulla base delle istruzioni che precedono e per la successiva notifica ai diretti interessati delle decisioni assunte in merito.

Il Direttore Generale
Crecco

Allegato 2

Allegato 4

Circolare 53 del 12 Aprile 2006

OGGETTO: contributi volontari per l’anno 2006

SOMMARIO:

1.                  Contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, da versare per l’anno 2006.

2.                  Contributi volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo.

3.                  Chiarimenti  

1) Contributi volontari dovuti dai lavoratori dipendenti non agricoli, da    versare per l'anno 2006

L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2004- dicembre 2004 ed il periodo gennaio 2005 - dicembre 2005 è risultata dell’1,70%.

Le retribuzioni medie settimanali su cui sono calcolati i contributi volontari per l’anno 2006 subiranno pertanto lo stesso aumento percentuale.

L’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 184/97 dispone che l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 638/1983, e successive modificazioni.   

Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2006:

la retribuzione minima settimanale è pari a € 171,03;

la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva del 1% (art. 3 L. 438/92) è di  € 39.297,00;

il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di € 85.478,00.

Per l'anno 2006 non si è verificata alcuna variazione dell'aliquota IVS dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all'anno 2005. Conseguentemente, non sono variati i coefficienti di ripartizione dei contributi versati.

Si ricorda che l’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria da decorrenza compresa entro il 31/12/1995,  è pari al 27,57%.

Le aliquote IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati dopo il 31/12/1995, sono invece riepilogate - per anno solare, dal 1997 ad oggi - nella tabella che segue.

Con l’occasione appare utile riepilogare – per il medesimo periodo - anche i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile) ed ai massimali di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995.

Anno

Aliquota

IVS

Retr. Minima

Settimanale

Prima fascia

retribuzione annua

Massimale art.2 co.18, L.335/95

1997

28,37%

£    274.420

£      63.054.000

£      137.148.000

1998

28,17%

£    279.080

£      64.126.000

£      139.480.000

1999

28,57%

£    284.100

£      65.280.000

£      141.991.000

2000

£    288.640

£      66.324.000

£      144.263.000

2001

29,07%

£    296.140

£      68.048.000

£      148.014.000

2002

€      157,08

€        36.093,00

€          78.507,00

2003

29,57%

€      160,85

€        36.959,00

€          80.391,00

2004

€      164,87

€        37.883,00

€          82.401,00

2005

30,07%

€      168,17

€        38.641,00

€          84.089,00

2006

€      171,03

 €       39.297,00

€          85.478,00

 

     

2) Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD ed al Fondo Volo

Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotramvieri, Elettrici, Telefonici  e dirigenti ex INPDAI) continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 32,70 %.

Per i prosecutori volontari del Fondo Volo sono invece previste aliquote contributive differenziate in relazione alla decorrenza della rispettiva iscrizione al Fondo:

·         per i soggetti già iscritti al 31 dicembre 1995 si conferma l’aliquota del 40,82 %,

·         per quelli iscritti dopo tale data, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per il FPLD, pari al 32,70 %.

3) Chiarimenti

A chiarimento dei quesiti pervenuti da più Sedi si ritiene opportuno precisare alcuni concetti di massima.

3.1) Criteri di attribuzione della categoria professionale (qualifica).

L’aspetto relativo all’attribuzione della categoria nella quale effettuare la prosecuzione volontaria nei casi di “contribuzione mista” è tuttora disciplinato dall’articolo 8, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

Detta norma dispone che “gli assicurati nei confronti dei quali risulti accreditata contribuzione mista si considerano appartenenti alla categoria nella quale hanno contribuito prevalentemente nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione, ovvero nelle settimane di contribuzione esistenti qualora queste siano inferiori a 156.”.

Le disposizioni successive al citato decreto hanno, infatti, modificato i requisiti di accesso alla prosecuzione volontaria (v. art. 1, legge 18 febbraio 1983, n. 47) e la base imponibile sulla quale calcolare il contributo dovuto (v. art. 7, c. 1, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184) ma non hanno apportato alcuna modifica ai criteri fissati dalla norma richiamata in merito alla categoria da assegnare al prosecutore volontario all’atto dell’autorizzazione, che va ricercata applicando il criterio della prevalenza, nel senso sopra specificato.

Sull’argomento si rinvia alle istruzioni pubblicate nella parte seconda, punto 4, della circolare n. 312 C. e V. del 3 agosto 1972 ed in particolare - per i casi di contribuzione mista agricola e non agricola – alle modalità illustrate al punto 17 della circolare n. 146 DSEAD del 9 luglio 1973.
 
 
3.2) Contributi volontari e congedi parentali

Come precisato con circolare n. 85 del 26 aprile 2002, in corrispondenza dei periodi di congedo straordinario fruito ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001 è dovuto l’accredito di contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto e della misura delle pensioni, compresa la pensione di anzianità.

In merito si sottolinea che, pur trattandosi di periodi durante i quali il rapporto di lavoro viene sospeso, per effetto della contribuzione figurativa non viene comunque meno il rapporto assicurativo, circostanza che costituisce causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione, come disposto dall’art. 5 del DPR 31.12.1971, n. 1432.

 
3.3)  Documentazione contributiva

Come noto, con effetto dalle retribuzioni del mese di gennaio 2005, i dati retributivi e le informazioni che implementano le posizioni assicurative individuali vengono inviate  all’Istituto con periodicità mensile attraverso il nuovo tracciato, denominato “EMens” (tale sistema di denuncia riguarda i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C - dati previdenziali ed assistenziali INPS - del modello 770 semplificato, i committenti già obbligati alla compilazione del modello GLA e gli associanti in partecipazione).

Nel richiamare il msg. 36298 del 3 novembre 2005 – con cui sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di valutazione dei dati retributivi/contributivi esposti nelle singole denunce EMens - si ribadisce che le Sedi non dovranno più richiedere dichiarazioni e/o documenti sostitutivi (mod. SA sost) per i periodi oggetto di dichiarazione mensile, ma dovranno utilizzare le informazioni disponibili nel flusso EMens, secondo l’attuale tracciato, ancorché dette informazioni non risultino ancora registrate negli estratti conto.

                                                                                   Il Direttore Generale

                                                                                                     Crecco

Circolare 97 del 25 settembre 2006

OGGETTO:
Donazione del midollo osseo - Legge 6 marzo 2001, n. 52.
Modalità di compilazione del mod. DM10/2 e della denuncia EMens.
Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:
Il lavoratore dipendente che dona il midollo osseo ha diritto a conservare la “normale retribuzione” per le assenze (giornaliere e/o orarie) dal lavoro occorrenti per la donazione del midollo osseo e per quelle necessarie al completo ripristino del suo stato fisico.

1. GENERALITA’
La legge n. 52 del 6 marzo 2001 (all. 1) disciplina la donazione di midollo osseo ed integra le disposizioni normative in materia di prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto dettate dalla legge 4 maggio 1990, n.107, oggi abrogata per effetto della legge n. 219 del 21.10.2005 (“Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”).
Con particolare riguardo ai diritti del donatore, l’art. 5 della legge 52/2001 riconosce al lavoratore dipendente, il diritto a conservare la “normale retribuzione” per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo del sangue midollare nonché per le successive giornate di convalescenza che l’équipe medica che ha effettuato il trapianto ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso.
La legge prevede inoltre il diritto a conservare la normale retribuzione anche per i permessi orari concessi al lavoratore per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti preliminari alla donazione (art. 5, comma 1):
a) prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici (definizione del sistema genetico HLA);
b) prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell’idoneità alla donazione.

Il datore di lavoro, a sua volta, ha facoltà di richiedere all’Istituto il rimborso delle retribuzioni corrisposte per le donazioni effettuate dopo l’entrata in vigore della legge 52/2001, ossia successivamente al 16 marzo 2001 (art. 5, comma 2).

In tal caso, le giornate ed i permessi predetti sono coperti da contribuzione figurativa ed i relativi oneri sono posti a carico dello Stato ai sensi dell’art. 11 della legge in questione.

Si precisa che per le donazioni effettuate precedentemente al 16 marzo 2001 rimangono ferme le istruzioni fornite al punto 3 della circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 la quale, relativamente al “prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di infusione” di cui alla legge 107/90, ha previsto l’erogazione dell’indennità di malattia per le giornate di degenza effettiva e per quelle di convalescenza necessarie al recupero delle energie lavorative del donatore.

2. LAVORATORI INTERESSATI

Come si deduce dal contesto normativo individuato dal comma 2 dell’art. 5 della L. 52/2001, hanno diritto all’indennità per le giornate ed i permessi occorrenti alla donazione tutti i lavoratori dipendenti assicurati all’INPS per le prestazioni pensionistiche, a prescindere dalla qualifica e dal settore lavorativo di appartenenza.

Si rammenta che la donazione consiste nell’offerta volontaria e gratuita del midollo osseo da parte del cittadino maggiorenne iscritto nel Registro nazionale italiano oppure nei registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo (art. 4).

3. MISURA DELL’INDENNITA’

Come premesso, l’indennità spettante al donatore per le assenze (giornaliere e/o orarie) correlate alla procedura della donazione deve essere equivalente alla “normale retribuzione”, ossia alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta qualora avesse prestato la normale attività lavorativa.

In particolare, l’indennità deve essere corrisposta per le giornate di degenza necessarie al prelievo, a prescindere dalla quantità di sangue midollare donato, nonché per le giornate di convalescenza che, successivamente, sono necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore.

L’indennità spetta, inoltre, per le ore di permesso occorrenti agli accertamenti ed ai prelievi preliminari di cui al comma 1, dell’art. 5 (v. punto 1, della presente circolare), anche nel caso in cui a tali atti non abbia fatto seguito la donazione.

La misura dell’indennità va determinata sulla base dei criteri con i quali si determina la retribuzione corrisposta ai lavoratori per le assenze dal lavoro previste in caso di donazione di sangue; a tal fine trovano applicazione le istruzioni fornite al punto 4 della circolare n. 25 del 5 febbraio 1981- 134367 A.G.O.

Pertanto, relativamente alle donazioni effettuate successivamente al 16 marzo 2001 (data di entrata in vigore della L. 52/2001), devono ritenersi modificate le disposizioni di cui al punto 3 della circolare n. 192 del 7 ottobre 1996, che prevedevano l’erogazione dell’indennità di malattia per le giornate di ricovero e convalescenza a seguito di prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di infusione per successivi trapianti.

4. ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Le assenze verificatesi a partire dal 16 marzo 2001 sono accreditabili figurativamente e sono coperte con un valore retributivo determinato, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 155/1981, sulla base della retribuzione effettiva degli interessati (art. 5, comma 2).

L’accredito figurativo riguarda le ore di permesso necessarie per gli accertamenti preliminari, nonché i giorni di degenza ospedaliera e di convalescenza, debitamente certificati dalle strutture sanitarie che hanno reso le prestazioni attinenti alla procedura della donazione.

I periodi in esame sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa quella di anzianità, e sono efficaci con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

Per i lavoratori interessati dalla denuncia EMens, l’accredito dei periodi in esame, collocati dal 1° gennaio 2005 in poi, avviene d’ufficio sulla base dei dati dichiarati dalle aziende (codice evento DMO;v. sub punto 7). Detto accredito avviene invece su istanza degli interessati nel caso in cui gli stessi siano occupati alle dipendenze di datori di lavoro attualmente non tenuti alla presentazione della denuncia mensile.

Deve essere effettuato anche a domanda degli interessati l’accredito dei periodi compresi fra il 16 marzo 2001 ed il 31 dicembre 2004, per le motivazioni di seguito espresse. Deve infatti ritenersi che anche i periodi di assenza al titolo in esame, collocati dalla data di entrata in vigore della legge 52/2001 ed entro il 31 dicembre 2004, siano stati dichiarati dalle aziende come periodi di malattia nelle denunce annuali e come tali siano registrati nelle posizioni assicurative degli interessati.

Considerata la diversa efficacia ai fini pensionistici della nuova tipologia di contributi figurativi rispetto a quelli per malattia, eventualmente già riconosciuta, dovranno essere pertanto modificati gli accrediti dei periodi in trattazione, mediante sostituzione dei codici 310 e/o 319 con i codici 381 (di nuova istituzione) relativamente al diritto ed alla misura delle prestazioni e 389 (già istituito per le donazioni di sangue) ad integrazione utile ai fini della misura della prestazione medesima.

La modifica dell’accredito figurativo dovrà essere effettuata, a domanda degli interessati, allegando la certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie presso le quali si è svolta la procedura di donazione.

Per quanto riguarda gli iscritti ai Fondi di previdenza Volo e Ferrovieri e all’evidenza contabile separata dell’Ago dei soppressi Fondi Elettrici, Telefonici, Autoferrotranvieri, si provvederà all’accredito figurativo nella gestione di rispettiva competenza utilizzando il motivo MO di nuova istituzione.

5. DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA DENUNCIA CONTRIBUTIVA CON MODELLO DM 10/2

5.1 Periodi correnti
I datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva devono porre a conguaglio nel modello DM 10/2 le indennità anticipate ai donatori con i contributi e le altre somme dovute all’INPS con la denuncia di competenza del mese in cui sono state corrisposte le indennità medesime o con quella del mese successivo (vedi delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 e circolare n. 292/1993, punto 2), secondo le istruzioni di seguito illustrate. In caso di ritardo, gli emolumenti erogati dal datore di lavoro sono da intendersi corrisposti a titolo di retribuzione e, conseguentemente, rimangono assoggettati alla normale contribuzione.

Ai fini del conguaglio delle indennità di cui trattasi, i datori di lavoro devono farsi consegnare dal donatore specifica certificazione sanitaria rilasciata dalle strutture ospedaliere ovvero dai Centri trasfusionali autorizzati che hanno reso le prestazioni sanitarie inerenti alla procedura della donazione (art. 5, comma 2, legge 52/2001).

In particolare, dalla certificazione devono rilevarsi:
i dati anagrafici del donatore;
le ore di permesso occorrenti agli accertamenti ed ai prelievi preliminari alla donazione, specificati al comma 1 dell’art. 5, legge 52/2001;
le giornate di degenza occorrenti per il prelievo del midollo osseo;
le giornate di convalescenza successive al prelievo ritenute necessarie dall’équipe medica del Centro trasfusionale di cui sopra per il completo ripristino dello stato fisico del donatore ed effettivamente fruite.

La suddetta certificazione deve essere conservata a cura del datore di lavoro per un periodo di 10 anni al fine di permettere all’Istituto le verifiche di competenza.

Per le operazioni di conguaglio dell’indennità i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

calcoleranno l’ammontare dell’indennità e la indicheranno in uno dei righi in bianco del quadro “D” del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione “S112” avente il significato di “indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52”

eventuali importi dovuti a seguito di rideterminazione in aumento dell’indennità per ricalcolo o rinnovi contrattuali, dovranno essere esposti in uno dei righi in bianco del quadro “D” del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione “S113” avente il significato di “differenza indennità donatori midollo osseo”.

eventuali importi dovuti a seguito di rideterminazione in diminuzione dell’indennità, dovranno essere esposti in uno dei righi in bianco del quadro “B/C” del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione “E790” avente il significato di “differenza indennità donatori midollo osseo”.

Analogamente a quanto previsto al punto 5 della circolare n. 25 del 5 febbraio 1981 per le donazioni di sangue, qualora i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze anche lavoratori per i quali il versamento dei contributi non è effettuato a mezzo del modello DM10/2 possono porre a conguaglio nella denuncia contributiva anche le retribuzioni eventualmente corrisposte per le donazioni effettuate da questi ultimi dipendenti; è il caso delle aziende agricole aventi alle dipendenze impiegati (per i quali la denuncia dei contributi è effettuata con il modello DM10/2) e operai agricoli (per i quali la denuncia è effettuata con modello DMAG).Nel caso specifico sarà da utilizzare, per il conguaglio, la posizione utilizzata per il personale con qualifica di impiegato.
Nel caso di cooperative ex lege 240/1984 per le quali è stata aperta apposita posizione per gli operai a tempo indeterminato (c.s.c. 1.01.06) per il conguaglio sarà utilizzata quest’ultima posizione.

5.2 Periodi pregressi

Relativamente alle retribuzioni corrisposte nelle giornate e/o ore di assenza dal lavoro occorrenti alla donazione, eventualmente fruite dai lavoratori tra il 16 marzo 2001 (data di entrata in vigore della legge 52/2001) e l’attuazione delle presenti istruzioni, trova applicazione il criterio enunciato nel punto 1 della delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 07.10.1993 e circolare n. 292 sopra citata, punto 1) .
Rimane fermo l’obbligo per il datore di lavoro di farsi consegnare dal lavoratore la relativa certificazione sanitaria e di conservarla per un periodo di 10 anni.
I datori di lavoro, per la sistemazione dei periodi pregressi, possono operare nel modo seguente:

a) Datori di lavoro che hanno conguagliato le giornate di assenza come indennità di malattia.
I datori di lavoro che hanno conguagliato le giornate di assenza per la donazione di midollo come indennità di malattia, dovranno operare con le seguenti modalità, entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare:

determineranno l’importo conguagliato come indennità di malattia e lo indicheranno nel quadro “B/C” del modello DM10/2 con il previsto codice “E775” (restituzione indennità di malattia);

riporteranno l’importo spettante per donazione midolloosseo nel quadro “D” del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione “S114” avente il significato di “arretrati indennità donatori midollo osseo” e provvederanno alla rettifica delle denunce 770 (parte previdenziale) per i periodi fino a tutto il 12/2004.Per i periodi dal gennaio 2005 si rimanda al successivo punto 7).

Nel caso in cui l’azienda abbia corrisposto retribuzioni a titolo di integrazione, l’intera operazione di regolarizzazione dei periodi pregressi deve essere effettuata con la procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10/V).

b) Datori di lavoro che hanno erogato l’intera retribuzione.
Per la sistemazione delle retribuzioni corrisposte per i periodi pregressi e per i conguagli delle indennità di donatori midollo osseo, possono attivare la procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10/V).

6. DATORI DI LAVORO NON TENUTI ALLA DENUNCIA CONTRIBUTIVA CON MODELLO DM 10/2

6.1 Periodi correnti

Fatto salvo quanto precisato al punto 5 della presente circolare - relativamente alle aziende agricole che occupano sia operai che impiegati ed alle cooperative ex lege 240/84 - i datori di lavoro attualmente non tenuti alla denuncia contributiva tramite modello DM 10/2 possono chiedere direttamente all’INPS il rimborso delle retribuzioni erogate ai propri dipendenti nelle giornate e/o ore di permesso occorrenti alla donazione di midollo osseo.

La domanda di rimborso, da inoltrare all’INPS territorialmente competente mediante Mod. RIMB./MID.OSSEO (all. 2), dev’essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui sono state corrisposte le predette retribuzioni. Unitamente alla domanda deve essere presentata anche la certificazione sanitaria consegnata dal lavoratore, indicata al punto 5.1 della presente circolare.

Si precisa che devono essere accettate anche le domande non complete della prescritta certificazione sanitaria (o per le quali la certificazione stessa sia incompleta o inesatta), purchépervenute entro il suddetto termine; in tal caso, tuttavia, non potrà procedersi al rimborso fino a quando il datore di lavoro interessato non abbia provveduto alla integrazione della domanda medesima.

Il rimborso delle retribuzioni lorde anticipate, ove nulla osti, deve essere effettuato utilizzando la procedura dei “Pagamenti Vari” con l’indicazione dell’indirizzo e della modalità di pagamento precisati dal datore di lavoro nella domanda di rimborso. Il nome della collezione è scelto dall’operatore che avrà cura di riportare come causale del pagamento la dicitura “indennità midollo osseo – L. n.52/2001”.

6.2 Periodi pregressi

Per le giornate e/o ore di assenza dal lavoro fruite, successivamente all’entrata in vigore della legge 52/2001 (ossia dal 16 marzo 2001), fino all’attuazione delle presenti istruzioni, i datori di lavoro di cui trattasi possono chiedere il rimborso delle retribuzioni corrisposte entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Le domande devono essere corredate della certificazione sanitaria specificata al punto 5.1; quelle prive di certificazione (o la cui certificazione risulti inesatta o incompleta), sempre che presentate entro il predetto termine, possono essere liquidate subordinatamente all’avvenuta integrazione.

Nell’ipotesi in cui le giornate di effettiva degenza e/o di convalescenza siano state indennizzate a titolo di malattia direttamente dall’INPS al donatore si procederà – secondo le disposizioni fornite nel punto 3 della circolare n. 192/1996 – nei limiti della prescrizione, su istanza di parte, al recupero della prestazione di malattia ed alla riliquidazione della prestazione a titolo di indennità ex lege 52/2001, applicando sulla differenza da corrispondere allo stesso donatore le ritenute fiscali di legge.

Anche in questo caso, per il pagamento, si utilizza una collezione della procedura “Pagamenti Vari” che va inizializzata, nei campi “nomi/conti”, con le sigle degli elementi utili alla compilazione del pannello fiscale e delle specifiche che accompagneranno il pagamento stesso.

Le sigle da utilizzare sono:
INDENAP o INDENAC per indicare l’importo lordo della differenza riferito ad anni precedenti o all’anno in corso
IRPEFAP o IRPEFAC per indicare l’importo delle trattenute fiscali relative ad anni precedenti o all’anno in corso
RECUPER per indicare l’importo lordo dell’indennità di malattia da recuperare

La causale va impostata con la dicitura “indennità midollo osseo – L. n.52/2001”.

In acquisizione di ogni pagamento sono da inserire i dati anagrafici e l’indirizzo del donatore, l’importo netto della differenza da corrispondere, le modalità di pagamento, “S” nel campo “agg.to archivio fiscale” e vanno indicati, accanto alle sigle sopra precisate, rispettivamente l’importo lordo della differenza, le relative ritenute fiscali e l’importo lordo della indennità di malattia già liquidata.
Sulla base delle totalizzazioni prodotte dalla procedura deve essere predisposto apposito biglietto contabile per l’imputazione, secondo le modalità previste al successivo punto 8., dell’indennità spettante per donazione di midollo osseo (pari alla somma della differenza da erogare e dell’importo lordo dell’indennità di malattia da recuperare); del recupero dell’indennità lorda di malattia liquidata precedentemente (recuper); delle ritenute erariali e dell’importo netto da corrispondere ai beneficiari.

6.3. Aziende Agricole

Relativamente alle aziende agricole assuntrici di operai a tempo indeterminato e/o determinato le disposizioni di cui ai punti 5 e 6 trovano applicazione fino a quando non saranno ultimate le procedure gestionali di attuazione dell’art.1, co. 10, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81.

Tale comma, infatti, espressamente prevede che: “A decorrere dal 1 luglio 2006 i datori di lavoro agricolo che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell’INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati…”

Si fa pertanto riserva di fornire istruzioni in merito.

7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA “EMENS” (per gli eventi verificatisi dal 1°gennaio 2005)

Per i soli eventi verificatisi dal 1°gennaio 2005, le aziende tenute alla presentazione delle denunce mensili devono compilare il flusso EMens, attribuendo alle settimane o alle frazioni di settimana del mese interessate da tali assenze ed accreditabili figurativamente:

il codice evento DMO (donazione midollo osseo), di nuova istituzione;
il “tipo copertura” 1 (settimana interamente non retribuita ma interamente indennizzata a causa dell’evento “DMO”) ovvero 2 (settimana parzialmente retribuita e parzialmente indennizzata a causa dell’evento “DMO”), da stabilire sulla base degli stessi criteri seguiti per le altre tipologie di eventi accreditabili figurativamente.

Poiché la norma che disciplina le donazioni in esame stabilisce l’accredito di una “retribuzione figurativa” determinata secondo l’articolo 8 della legge n. 155/1981, in corrispondenza del codice evento DMO deve essere indicata la “differenza accredito”, come già previsto nei casi di copertura figurativa da calcolare sulla retribuzione effettiva.

La “differenza accredito”, che corrisponde all’importo della retribuzione complessivamente persa nel mese dal lavoratore in conseguenza dell’evento in trattazione (sommatoria degli imponibili persi per detto evento nelle varie settimane del mese dichiarato), deve essere quantificata dalle aziende secondo le indicazioni di cui al messaggio n. 16329 del 22 aprile 2005 (si vedano, in particolare, le precisazioni fornite per il “calcolo delle differenze da accreditare sulla base della retribuzione effettiva”).

Considerato che – secondo le disposizioni fino ad ora vigenti – per le giornate di assenza in trattazione era prevista l’erogazione dell’indennità di malattia, si ritiene utile precisare che dovrà essere inviata una nuova denuncia EMens, in sostituzione di quella già trasmessa, per ciascuno dei mesi in cui i lavoratori interessati hanno effettuato assenze correlate alle procedure di donazione in esame, qualora dichiarate come periodi di malattia (codice evento MAL).

8. ISTRUZIONI CONTABILI

Ai fini della rilevazione contabile delle indennità sostitutive della retribuzione corrisposte dai datori di lavoro ai lavoratori donatori di midollo osseo - poiché la norma, come precisato al punto 1, ha posto a carico dello Stato i relativi oneri - sono stati istituiti i seguenti conti nell’ambito della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle Gestioni Previdenziali (GIAS):

GAU 30/110
per l’imputazione delle indennità ai lavoratori corrisposte dalle aziende ammesse al conguaglio mediante mod. DM 10/2 ed evidenziate dalle stesse con i codici “S112”, “S113” e “S114”;


GAU 30/108
per l’imputazione delle indennità rimborsate direttamente ai datori di lavoro.


Al conto GAU 30/108 devono essere imputate, eccezionalmente, anche le indennità corrisposte direttamente al donatore nei casi in cui lo stesso abbia già percepito l’indennità di malattia come stabilito al precedente punto 6.2. Al riguardo si precisa che il biglietto contabile ivi previsto deve contenere la seguente scrittura in P.D.:

GAU 30/108 a PTP 24/030
(importo lordo dell’indennità (recupero dell’indennità lorda
spettante per donazione midollo di malattia)
osseo)
GPA 27/009
(ritenute erariali)


GPA 10/099
(importo da corrispondere ai
beneficiari)


Naturalmente, in tali casi, il pagamento va imputato in DARE del suddetto conto GPA 10/099.
Riguardo alle modalità di evidenziazione, nell’ambito del partitario del conto GPA 10/031, di eventuali somme non riscosse dai beneficiari, si precisa che le stesse devono essere contraddistinte con il codice di bilancio “03077 – Somme non riscosse dai beneficiari – indennità midollo osseo L. n. 52/2001 – GIAS”, di nuova istituzione.

Le partite in argomento, che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire, devono essere imputate al conto GAU 10/131 il cui saldo deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Eventuali recuperi delle indennità di che trattasi devono essere rilevati al conto GAU 24/108 al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice di bilancio “01094”, già esistente, che assume la seguente nuova denominazione: “Prestazioni indebite diverse a sostegno del reddito”.

Qualora al termine dell’esercizio dovessero risultare partite creditorie a tale titolo, le stesse vengono imputate al conto GAU 00/030 sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla suddetta procedura “recupero crediti per prestazioni” che viene opportunamente aggiornata.

I crediti divenuti inesigibili devono essere contraddistinti con il previsto codice “01094” nell’ambito del partitario del conto GPA 00/069.

Al suddetto conto GAU 24/108 vanno altresì imputati i recuperi delle indennità in questione evidenziate nei modd. DM 10/2 con il codice “E790”.

Infine, giova rammentare che gli eventuali importi indicati dalle aziende, sempre nei modd. DM 10/2, con il codice “E775” vengono imputati al conto PTP 24/030, già esistente.

Nell’allegato n. 3 vengono riportati i conti GAU 10/131, GAU 24/108, GAU 30/108 e GAU 30/110, di nuova istituzione.



Il Direttore Generale
Crecco

Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3

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