Circolare 107 del 5 luglio 2017
OGGETTO:
Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale.
SOMMARIO:
1. Quadro normativo
2. Le prestazioni di lavoro occasionali
3. Le assicurazioni sociali obbligatorie
4. Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori
5. Libretto Famiglia
5.1 Regime generale
5.2 Comunicazioni dell’utilizzatore del Libretto Famiglia
6. Contratto di Prestazione Occasionale
6.1 Regime generale
6.2 Limiti all’utilizzo
6.3 Comunicazioni dell’utilizzatore del Contratto di Prestazione occasionale
6.4 Il regime per le Pubbliche Amministrazioni
6.5 Il regime per l’agricoltura
7. La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori
8. La gestione dell’erogazione dei compensi ai prestatori
9. Profili sanzionatori e regolarizzazioni
10. Il bonus baby sitting e gestione dell’utilizzo buoni di lavoro accessorio
1. Quadro normativo.
L’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017) ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali.
La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia (di seguito, anche “LF”) e il Contratto di prestazione occasionale (di seguito, anche “Cpo”) . Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto.
2. Le prestazioni di lavoro occasionali.
Sulla base delle previsioni del comma 1, dell’art. 54-bis, del citato d.l. n. 50/2017, per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma - Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. a);
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. b);
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. c).
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori – lettera b) – la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Pertanto, i limiti di compenso complessivo, di cui alle lettere a) e c) del comma 1, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico di cui alla lettera b) del comma 1, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.
Nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore.
Sulla base delle disposizioni recate dal comma 4, dell’art. 54-bis, del decreto legge in oggetto, i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
E’, inoltre, previsto, al comma 20, dell’art. 54-bis, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. Per il settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500,00 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione individuata ai sensi del comma 16 del citato art. 54-bis (vedi paragrafo 6.5).
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa Analogo divieto opera nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 54-bis, comma 5).
Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (art. 54-bis, comma 3).
L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Istituto. In particolare, l’Istituto provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasione (LF e Cpo) rese nell’ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all’atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici ovvero, in mancanza dell’indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste Italiane S.p.A..
La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto - www.inps.it - al seguente servizio: Prestazioni Occasionali.
Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori (v. par. 4), nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa (v. par. 5.2 e 6.3) possono essere svolti:
- direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla citata piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
- avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi).
Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte:
dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;
dagli enti di patronato di cui alla 30 marzo 2001, n. 152, esclusivamente per i seguenti servizi:
- registrazione del prestatore;
- tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell’utilizzatore e del prestatore.
Gli sviluppi della piattaforma informatica preordinati a consentire l’operatività di intermediari e patronati saranno resi disponibili entro il mese di luglio 2017.
3. Le assicurazioni sociali obbligatorie.
Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Gli oneri relativi all’assicurazione per l’invalidità vecchiaia e superstiti (ivs) e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono interamente a carico dell’utilizzatore e sono stabiliti nelle misure di seguito indicate, con riguardo al Libretto Famiglia (par. 5.1) e al Contratto di prestazione occasionale (par. 6.1).
L'Istituto provvede all'accreditamento alla Gestione Separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore contestualmente all’erogazione del compenso nei confronti del prestatore medesimo.
Il trasferimento all'INAIL dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionali del periodo rendicontato, avverrà due volte l’anno sulla base di modalità concordate fra l’INPS e l’INAIL.
4. Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori.
Ai fini dell’accesso alle prestazioni del LF e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, registrarsi preventivamente al seguente servizio: www.inps.it/ Prestazioni Occasionali.
Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:
- per le Pubbliche Amministrazioni;
- per le imprese agricole;
- per gli altri utilizzatori.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.
I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Si fa presente che deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo.
Considerato che le somme accreditate sul conto corrente del prestatore non hanno natura di prestazioni previdenziali a carico dell’Istituto, bensì costituiscono il compenso per la prestazione di lavoro occasionale svolta, allo scopo di agevolare gli adempimenti a carico del prestatore, non è richiesta la consegna, presso le sedi territoriali dell’Istituto, delle attestazioni previste allo scopo di ridurre il rischio di frodi ai danni dell’Istituto (es. mod. SR163, ecc.).
Al riguardo, si sottolinea che, in ragione della semplificazione adottata, l’Istituto non ha contezza in ordine alla corrispondenza dei dati bancari/postali a estremi di conto corrente effettivamente intestato/cointestato al prestatore. Pertanto, il prestatore è tenuto a porre particolare attenzione nella registrazione dei dati relativi all’Iban del proprio conto corrente o della propria carta di credito, anche accedendo, una volta effettuata la registrazione ai report esposti dalla procedura informatica contenenti, oltre agli altri dati identificativi, il numero di Iban presso cui sarà accreditato il compenso relativo alle prestazioni occasionali svolte, anche rivolgendosi al proprio Istituto di credito o ufficio postale ovvero alla società emittente la carta di credito dotata di Iban, e, in caso di errore, ad effettuare tempestivamente la variazione delle informazioni utilizzando la procedura di registrazione messa a disposizione dall’Istituto.
In caso di errata compilazione dei dati relativi all’Iban, l’INPS è esente da ogni forma di responsabilità in caso di erogazione del compenso a beneficiari diversi dal prestatore.
In caso di mancata indicazione dell’Iban, l’INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A.. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, allo stato pari a € 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore.
Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.
Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.
5. Libretto Famiglia.
5.1 Regime generale.
Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.
Mediante il Libretto Famiglia l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:
a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare.
Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
5.2. Comunicazioni dell’utilizzatore del Libretto Famiglia.
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l’ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017 - titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettore di di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l’utilizzatore, nell’ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.
Allo scopo di favorire la trasparenza dei processi di informazione che afferiscono allo svolgimento della prestazione di lavoro occasione, contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.
6. Contratto di prestazione occasionale.
6.1. Regime generale.
Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti economici di cui al comma 1 dell’articolo 54-bis citato (cfr. par. 2) e degli ulteriori vincoli di seguito evidenziati, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.
Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:
- contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
- premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.
In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL).
Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0 %.
Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.
6.2. Limiti all’utilizzo.
Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è delimitato da ulteriori limiti rispetto a quelli generali già descritti al paragrafo 2.
In particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Al riguardo, allo scopo di semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte dell’Istituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).
Ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell’elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nel cui novero rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato.
In particolare, ai fini del computo di cui si tratta, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del d.lgs n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del citato d.lgs n. 81/2015.
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.
Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.
E’, altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:
a) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13,04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);
b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
c) in agricoltura, salvo quanto previsto al paragrafo 6.5.
6.3. Comunicazioni relative al Contratto di prestazione occasionale.
Allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l’esigenza di disporre delle informazioni afferenti l’attività lavorativa prima del suo svolgimento, il Legislatore ha inteso integrare nell’ambito di un’unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.
A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017 - titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l’utilizzatore, nell’ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.
Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Si sottolinea che detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera.
Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l’INPS procede pertanto ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.
Allo scopo di favorire l’approntamento di ogni forma di tutela nei confronti del lavoratore, la piattaforma telematica INPS supporta:
a) l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l’indicazione dei termini generali della medesima;
b) l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, il prestatore, avvalendosi della procedura telematica INPS, può comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all’accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;
c) la conferma, da parte del prestatore o dell’utilizzatore, dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica INPS. Una volta comunicato l’avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all’utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell’avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.
Si evidenzia che l’Istituto, anche in raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.
6.4. Il regime per le pubbliche amministrazioni.
Le Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’art. 54-bis, del d.lgs. n. 50/2017 (cfr. par. 9), del citato articolo 54-bis, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Alle Pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
6.5. Il regime per l’agricoltura.
Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, il comma 14, lettera b), prevede la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato - OTD di più recente pubblicazione.
Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’Area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal CCNL stipulato dalla Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti) è la seguente:
- area 1: € 7,57;
- area 2: € 6,94;
- area 3: € 6,52.
L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.
Sempre allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l’esigenza di disporre delle informazioni afferenti l’attività lavorativa prima del suo svolgimento, il Legislatore ha inteso integrare nell’ambito di un’unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.
A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a tre giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.
Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).
Una volta decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l’INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.
Nel caso in cui l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.09.2017 al 02.10.2017, pagamento del compenso entro il 15.11.2017).
Gli sviluppi della piattaforma informatica preordinati a consentire l’operatività della dichiarazione su un arco temporale superiore a quello giornaliero saranno resi disponibili entro il mese di settembre 2017.
7. La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori.
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore (LF o Cpo) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:
versamento a mezzo modello F24Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale. In particolare:
- per il Libretto Famiglia (LF), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “LIFA” ;
- per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “CLOC”.
Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. E’ esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno il modello F24EP;
2. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà possibile entro il mese di luglio 2017.
A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento.
Per il Libretto Famiglia, ogni versamento è pari a € 10,00 ovvero a multipli di € 10,00. Ogni versamento alimenta il portafoglio virtuale destinato all’utilizzo del Libretto Famiglia.
Per il Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata dall’utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell’utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale.
La trattenuta delle somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali, nella misura prevista per ogni tipologia di prestazione occasionale, è effettuata al momento dell’acquisizione della dichiarazione/comunicazione di prestazione lavorativa tramite la piattaforma informatica INPS. Nel Contratto di prestazione occasionale, in caso di revoca della dichiarazione andata a buon fine, l’importo sarà riaccreditato nel portafoglio virtuale dell’utilizzatore.
8. La gestione dell’erogazione dei compensi ai prestatori.
Come anticipato ai paragrafi precedenti, il prestatore riceverà notifica dell’avvenuto inserimento in procedura della comunicazione da parte dell’utilizzatore della prestazione lavorativa, o della sua revoca, mediante comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) o MyINPS.
Il compenso al prestatore verrà pagato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.
Il pagamento dei compensi al prestatore avviene:
1. tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;
2. in assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall’INPS dall’importo del compenso da erogare. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione. Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.
9. Profili sanzionatori e regolarizzazioni.
Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di cui al comma 1, lettera c), - importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’art. 54-bis, del d.l. n. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Tale disposizione non si applica se utilizzatore è una Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. Il bonus baby sitting e la gestione dell’utilizzo dei buoni lavoro accessorio.
Come reso noto con messaggio n. 1657 del 14 aprile 2017, l’Istituto continuerà ad emettere i voucher baby sitting di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012, fino al 31/12 del corrente anno mediante le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.
Dal mese di gennaio 2018 il contributo Bonus baby sitting sarà erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”, sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate.
Come reso noto dall’Istituto con messaggi n. 1652 del 14 aprile 2017 e n. 1266 del 21 marzo 2017, resta ferma l’utilizzabilità, entro il 31/12/2017, dei buoni di lavoro accessorio di cui al d.lgs n. 81/2015 già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 25 del 2017. Per gli stessi si continueranno ad utilizzare le procedure informatiche del lavoro accessorio.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Circolare 112 del 13 luglio 2017
OGGETTO:
prestazioni antitubercolari.
SOMMARIO:
con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo della normativa inerente alle prestazioni antitubercolari.
Indice:
1. Premessa
2. Normativa di riferimento
3. Il diritto e i requisiti
3.1 Diritto
3.2 Requisiti
4. Decorrenza delle prestazioni
5. Le indennità
5.1 Indennità giornaliera (IG)
5.1.1 Incompatibilità con altre prestazioni
5.1.2 Assegno per Nucleo familiare
5.2 Indennità post sanatoriale (IPS)
5.2.1 Compatibilità e cumulabilità con altre prestazioni
5.2.2 IPS anticipata
5.2.3 Assegno per Nucleo familiare
5.3 Assegno di cure o sostentamento (ACS)
5.3.1 Incompatibilità con altre prestazioni
5.4 Assegno natalizio (AN)
6. Flusso gestionale
6.1 Presentazione della domanda
6.2 Trasmissione della certificazione sanitaria
Con la circolare n. 73 del 14 marzo 1995, sono state fornite indicazioni in merito alla gestione delle pratiche per il riconoscimento delle tutele previdenziali in caso di malattia tubercolare. Ciò allo scopo di garantire omogeneità nell’erogazione delle prestazioni in argomento e disciplinare i rapporti con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in materia di accertamento del rischio sanitario.
Più recentemente, nell’ambito dell’estensione e del potenziamento dei servizi telematici per il cittadino, è stata pubblicata la circolare n. 45 del 27 marzo 2012, avente per oggetto le nuove modalità di presentazione delle domande di assistenza per cure tubercolari.
Ai fini di una completa telematizzazione del flusso gestionale e nell’ottica di una ottimizzazione e razionalizzazione dello stesso, successivamente, con la circolare n. 147 dell’8 agosto 2016 è stata presentata la nuova modalità - obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2017 – per la trasmissione telematica, da parte dei medici, dei certificati necessari per il riconoscimento delle tutele antitubercolari di competenza dell’Istituto, mediante utilizzo dei servizi presenti sul sito istituzionale (Certificati medici introduttivi ai fini delle domande per prestazioni antitubercolari).
Recentemente, si è, inoltre, provveduto alla reingegnerizzazione dell’applicativo gestionale per l’erogazione delle prestazioni in argomento, alla creazione di apposita sezione medico legale in SIGAS ed al rilascio della nuova procedura, attualmente in fase di sperimentazione, denominata “Domande ACT: colloquio amministrativo/sanitario” (msg. Hermes n. 4099 del 12 ottobre 2016), per lo scambio di informazioni tra gli uffici amministrativi e sanitari, nell’ambito dell’istruttoria delle pratiche e nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Tenuto conto delle suddette innovazioni procedurali, si è provveduto, infine, ad un ridisegno dell’intero flusso gestionale che con la presente circolare si intende illustrare insieme ad un riepilogo della normativa vigente.
Con apposito messaggio intranet, saranno impartite ulteriori istruzioni amministrative e procedurali, allo scopo di fornire uno strumento utile a tutti gli operatori coinvolti nel processo ed a garantire la massima omogeneità ed efficienza nella trattazione delle pratiche.
R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827;
R.D.L. 14 aprile 1939, n.636 art. 15 ss; D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818;
legge 14 dicembre 1970, n. 1088 e ss.mm.ii;
legge 6 agosto 1975, n. 419;
legge 4 marzo 1987, n.88.
Il diritto alle indennità antitubercolari sorge al verificarsi del rischio medico legale e cessa nel caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo.
Hanno diritto alla tutela previdenziale per le indennità antitubercolari i lavoratori subordinati del settore privato, i pensionati e titolari di rendita ed alcune categorie di dipendenti pubblici.
E’ bene tenere presente - per identificare correttamente, qualora ricorra, la fattispecie - che la tubercolosi configura, in alcuni casi, una malattia-infortunio tutelata dall’INAIL, come rischio professionale riconosciuto a talune categorie di lavoratori (tra queste, gli operatori della sanità).
a) Lavoratori privati
Hanno diritto alla tutela previdenziale per le indennità antitubercolari i lavoratori dipendenti del settore privato comprese le seguenti tipologie:
lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro - appalto - distacco -
lavoro intermittente - lavoro ripartito - lavoro a tempo parziale - contratto di inserimento (circ. 41 del 13 marzo 2006);
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 13 marzo 1958, n. 250);
coloni e mezzadri (decreto legge 19 marzo 1936, n. 761, convertito dalla legge 9 luglio 1936, n. 1702);
detenuti lavoratori curati nei sanatori giudiziari (circ. n. 132279 PRS del 4 settembre 1962 punto IX);
lavoratori domestici (colf e badanti);
religiosi e religiose in servizio retribuito presso datori di lavoro privati (legge 3 maggio 1956, n. 392).
Non hanno diritto alla tutela previdenziale i coltivatori diretti, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti e i religiosi e le religiose in servizio presso enti ecclesiastici, associazioni e case di cura religiose.
b) Lavoratori pubblici
Le categorie aventi diritto sono:
personale dipendente di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presti la sua opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, cliniche, consorzi antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitaria (legge 1 luglio 1955, n. 552);
maestri delle scuole elementari statali (R.D.L. n. 21 dicembre 1938 n.2202, convertito in legge 2 giugno 1939 n. 739) ;
direttori didattici (R.D.L. n. 21 dicembre 1938 n.2202, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739) e assistenti di ruolo di scuola materna statale (circ. n. 573 del 8 ottobre 1981);
personale non di ruolo assunto per un periodo inferiore a un anno (legge 24 dicembre 1924 n. 2114, richiamata dall’art. 38 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827);
dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536 - art. 6, comma 28; circ. n. 92 del 7 maggio 1988);
personale assunto a tempo determinato (DPR 31 marzo 1971 n. 276);
personale dipendente INAIL ed ENAOLI;
personale supplente, docente e non docente con incarico annuale (circ. n. 539 del 24 settembre 1980);
dipendenti da comunità montane ed altri enti non elencati nell’articolo 38 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827;
personale delle IPAB (circ. n. 10 del 15 gennaio 1996).
c) Altri soggetti aventi diritto
Altri soggetti aventi diritto alle tutele previdenziali in argomento sono i pensionati e i titolari di rendita (art. 1, legge 6 agosto 1975, n. 419 - circ.134342/1975 punto II), per se stessi e per i componenti della propria famiglia, secondo le seguenti specifiche:
titolari di pensione di reversibilità categoria SO;
titolari di pensioni derivanti dall’assicurazione generale obbligatoria Invalidità Vecchiaia Superstiti (IVS) e delle altre forme di previdenza obbligatoria riconosciute sostitutive dell'assicurazione obbligatoria predetta;
titolari di pensioni o rendite corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni, anche se sia stato concesso l’esonero dall’assicurazione generale obbligatoria e dalle forme sostitutive in base alle norme vigenti (anche qualora l’esonero medesimo non risulti ancora deciso);
titolari di rendite INAIL da infortunio sul lavoro o da malattia professionale;
titolari di pensioni in convenzione (circ. n. 99 del 26 aprile 1993, punto 2.6).
Non hanno diritto i titolari di pensione a carico delle gestioni assicurative per i lavoratori autonomi e i titolari di pensione sociale - in quanto non riconducibile all’assicurazione obbligatoria IVS né alle forme sostitutive od esonerative della stessa – purché, ovviamente, non abbiano almeno un anno di contribuzione da lavoro nell’intero arco della vita lavorativa o non siano soggetti aventi diritto in qualità di familiari di assicurato.
Il diritto, laddove sussiste, si estende anche ai familiari ammalati di tubercolosi degli assicurati (circ. n. 134342/1975 - art. 2 legge n. 419 del 6 agosto 1975), ovvero:
il coniuge senza alcuna limitazione di età e di convivenza;
la persona dello stesso sesso unita civilmente senza alcuna limitazione di età e di convivenza (art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76);
i figli, gli affiliati, i minori regolarmente affidati, i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge, fino al 21° anno di età, senza obbligo di vivenza a carico;
i figli non oltre il 26° anno di età se iscritti all’Università o istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori che non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente e a carico dell'assicurato;
i figli di cui al punto precedente permanentemente inabili al lavoro senza limiti di età e senza obbligo di vivenza a carico;
i fratelli, le sorelle a carico fino al 21° anno di età e comunque non oltre il 26° anno se studenti universitari;
i fratelli, le sorelle a carico a prescindere dall'età, se permanentemente inabili;
i genitori e gli equiparati, il patrigno e la matrigna, le persone alle quali il capo famiglia fu affidato come esposto, tutti viventi a carico, purché abbiano superato i 60 anni di età per l’uomo ed i 55 anni per la donna.
I limiti di età, ove ricorrano, si considerano al momento del verificarsi dell'evento.
I figli, i fratelli e le sorelle viventi, a carico dell'assicurato, conservano il diritto alle prestazioni sanitarie e all’ indennità post-sanatoriale, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero precedente o dalla dichiarazione di guarigione clinica o di stabilizzazione, anche qualora abbiano superato i limiti di età previsti dall'art. 1 della legge stessa (art. 29, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818).
Infine, per completa informazione, si rammenta che, laddove non sussista il diritto alla tutela previdenziale, l’articolo 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88, ha previsto anche una tutela assistenziale, riservata alle fasce deboli della popolazione, erogata dal Servizio Sanitario Nazionale ed a carico dello Stato.
Per poter fruire delle prestazioni erogate dall’Istituto connesse con la patologia tubercolare, occorre che risulti accreditato almeno un anno di contribuzione da lavoro nell'arco dell’ intera vita lavorativa (legge n. 419 del 6 agosto 1975, art. 3). Dal 1° gennaio 1999 è stato soppresso il contributo previsto per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e, pertanto, il requisito contributivo si intende soddisfatto qualora siano presenti versamenti di contribuzione all’assicurazione IVS contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (legge 23 dicembre 1998, n. 448 art. 3 commi 1 e 14 - circ. n. 73 del 31/3/1999); l’esistenza del requisito medesimo dovrà essere accertata con riferimento alla data iniziale dell’evento (circ. n. 134342/1975 punto I).
In materia di prestazioni antitubercolari trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni (art. 27 R.D.L. 14 aprile 1039, n.636; lettera circ. n. 3655 OBG del 15 marzo 1941; circ. n. 134342 del 26 settembre 1975, punto I).
La competenza territoriale alla trattazione amministrativa e medico legale è determinata sulla base della residenza del richiedente la prestazione, anche qualora il richiedente medesimo sia soggetto diverso dall’assicurato e non convivente con quest’ultimo. Nei casi in cui l’assistito sia ricoverato o effettui cura ambulatoriale in località diversa dalla propria residenza, la Struttura competente – individuata come sopra detto - si raccorda, ove necessario, con la Struttura INPS nel cui territorio si trova il luogo di cura, per eventuali accertamenti di tipo sanitario.
4. Decorrenza delle prestazioni
Le prestazioni economiche decorrono dalla data del ricovero; nel caso di cura ambulatoriale/domiciliare, decorrono dalla data in cui è pervenuta all'Istituto la certificazione sanitaria attestante l'effettuazione della cura. Qualora, invece, la malattia ritenuta inizialmente “comune” si accerti essere poi “specifica”, “ la decorrenza delle indennità antitubercolari deve coincidere con la data di effettuazione della prima visita (medico di base), quale risulta dalla certificazione prodotta ai fini dell'indennità di malattia ferma restando, peraltro, la necessità della domanda” (circ. n. 73 del 14 marzo 1995, punto 6.1).
Per le prestazioni in esame vige la prescrizione quinquennale che va applicata a partire dalla data del ricovero ovvero dalla data di ricezione della documentazione sanitaria di cui sopra, nell’ipotesi di cura ambulatoriale/domiciliare.
Sono di seguito riportate le indennità antitubercolari erogate dall’INPS.
5.1 Indennità Giornaliera (IG)
Detta indennità viene riconosciuta, a seguito di apposita domanda da parte dell’interessato, per il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali/domiciliari. L’indennità giornaliera viene corrisposta senza limite di tempo e dura fino a quando l'assistito necessiti di cure o fino alla data della stabilizzazione o guarigione clinica, e può riprendere al verificarsi di un nuovo evento. L’invio, da parte delle Strutture sanitarie competenti, della certificazione sanitaria attestante il perdurare dello stato di malattia deve avvenire con cadenza periodica mensile (circ. n. 73/1995). Qualora la citata certificazione non venga trasmessa nei termini previsti, la prestazione deve essere temporaneamente sospesa.
Ai soggetti aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, l’indennità giornaliera spetta nelle stesse percentuali della malattia comune - comprese le domeniche e le altre festività – fino al limite dei 180 giorni; dal 181° giorno si riduce nella misura fissa stabilita annualmente con decreto ministeriale (art. 1, legge n. 1088 del 14 dicembre 1970).
Se l’indennità di malattia è inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa, dovrà essere erogata quest’ultima.
Si precisa che la misura fissa è correlata per legge (art. 4, legge n. 419 del 6 agosto 1975 e art. 2, co. 2, della legge n. 88 del 4 marzo 87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Ai soggetti non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, l’indennità giornaliera spetta nella citata misura fissa. L’indennità giornaliera è incompatibile con la normale retribuzione. In caso di riduzione dell’intera retribuzione, dovrà essere corrisposta in misura fissa (circolare n. 134330 Prs del 2 febbraio 1974, paragrafo II).
I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare l'indennità giornaliera per TBC ai propri dipendenti – aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia - con le modalità e secondo le procedure previste per l’erogazione dell’indennità di malattia medesima.
L’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari, è pari alla metà della misura fissa.
L’indennità, decorre, come già specificato nel precedente paragrafo, dal giorno dell'inizio della malattia tubercolare, anche se originariamente sia stata certificata come comune e, a seguito di accertamenti, sia poi risultata di natura specifica e comunque dalla data di insorgenza del rischio medico legale, a seguito della valutazione dell’ufficio medico legale (UOC/UOST) INPS di competenza.
Occorre precisare che, nel caso dell’adozione di presidi terapeutici alternativi assimilabili alle cure, verso le quali l’assistito ha manifestato una grave intolleranza, l’ufficio medico legale (UOC/UOST) INPS dovrà pronunciarsi sull’opportunità della scelta effettuata. Solo a fronte del parere favorevole del citato ufficio, permane il diritto a ricevere l’IG.
5.1.1 Incompatibilità con altre prestazioni
Indennità giornaliera e disoccupazione
L’indennità giornaliera è incompatibile con le prestazioni connesse allo stato di disoccupazione che, pertanto, non possono essere corrisposte durante il periodo di ricovero o cura ambulatoriale/domiciliare per tubercolosi (art. 76 R.D. legge 4 ottobre 1935, n. 1827; circ. 53159 Obg del 23 settembre 1953, punto V). L’indennità di disoccupazione può essere erogata al termine dell’IG ove perdurasse lo stato di disoccupazione (circ. n. 328 Prs del 30 gennaio 1964).
Indennità giornaliera e cassa integrazione (CIGO e CIGS)
L’indennità giornaliera è incompatibile con la CIGO e con la CIGS; si applicano al riguardo le stesse disposizioni previste per l’indennità di malattia (circ. n. 82 del 16 giugno 2009).
Indennità giornaliera e maternità
La maternità obbligatoria prevale sull’ IG; l’indennità di maternità per astensione facoltativa non può essere, invece, corrisposta nel caso di concomitante diritto all’IG che, pertanto, prevale sul diritto alla maternità facoltativa.
Indennità giornaliera e mobilità
L’indennità giornaliera viene sostituita dall’indennità di mobilità (art.7, comma 8, legge n. 233 del 23 luglio 1991; circ. n. 3 del 2 gennaio 1992).
Indennità giornaliera e malattia comune
Sul rapporto tra prestazioni economiche antitubercolari e indennità di malattia si veda la circolare n. 199 del 29 settembre 1981.
La prestazione in argomento è incompatibile con la pensione di inabilità.
Il reddito derivante da prestazioni antitubercolari incide sulle prestazioni assistenziali.
5.1.2 Assegno per Nucleo familiare
L’assegno è riconosciuto, a fronte di apposita domanda, in caso di erogazione in modalità diretta dell’IG e dell’Indennità Post-sanatoriale (IPS).
5.2 Indennità Post-Sanatoriale (IPS)
L’indennità spetta d’ufficio dalla data del raggiungimento della guarigione clinica o della stabilizzazione, a condizione che l’assistito non abbia svolto attività lavorativa e che si sia sottoposto ad almeno 60 giorni di cura (ricovero o cura ambulatoriale/domiciliare) attestata da certificazione sanitaria per l’intero periodo (art. 5 legge 6 agosto 1975, n. 419).
L’IPS spetta agli assicurati in misura fissa, stabilita ed aggiornata annualmente; per i familiari, i pensionati o titolari di rendita e i loro familiari, ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari, la misura fissa si riduce del 50%; la stessa viene corrisposta per 24 mesi dopo la data della guarigione clinica o della stabilizzazione (art. 2, comma 1, legge 14 dicembre 1970, n. 1088).
La prestazione rimane sospesa nei casi di nuovo ricovero o di cura ambulatoriale/domiciliare inferiore a 60 giorni (parentesi neutra - circ. 53 P.M.M.C./213 del 1 settembre 1987).
Al momento delle dimissioni ospedaliere o della cessazione della cura ambulatoriale/domiciliare, sono corrisposte le giornate residue di IPS, fino ai complessivi 24 mesi.
Nel caso in cui il nuovo ricovero o cura ambulatoriale/domiciliare abbia durata superiore a 60 giorni, inizia un nuovo ciclo di assistenza e l’erogazione dell’indennità viene interrotta. L’assistito acquisirà l’eventuale diritto ad un nuovo intero biennio di indennità post-sanatoriale al termine di quest’ultimo evento (circ. 53 P.M.M.C./213 del 1 settembre 1987).
La data di stabilizzazione o di guarigione clinica viene determinata dai medici dell'INPS su proposta dei medici curanti delle strutture del SSN.
L’indennità post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettono volontariamente dal luogo di cura durante il periodo di erogazione dell’IG, senza conseguimento della guarigione o della stabilizzazione clinica, cui è equiparato l’abbandono volontario delle cure (art. 2, legge 14 dicembre 1970, n. 1088).
Per maggior chiarezza, si precisa che rimane esclusa da questa fattispecie la dimissione volontaria presso un luogo di cura per ricoverarsi e riprendere la cura specifica presso un altro centro/reparto specializzato per le cure antitubercolari. In tale caso, il diritto a ricevere l’IPS permane, purché la data di dimissione e la data di nuovo ricovero risultino contigue.
Qualora una cura ambulatoriale o ospedaliera venga interrotta per l’insorgere di gravi effetti collaterali – prima che siano stati effettuati almeno 60 giorni di cure - l’Ufficio medico legale (UOC/UOST) INPS dovrà esprimersi sulla congruità dell’interruzione, prevedendo un opportuno periodo di osservazione durante il quale è accettabile la sospensione del trattamento. A fronte del parere favorevole del citato Ufficio, permane il diritto a ricevere l’IPS.
Come già precisato nel precedente paragrafo 5.1, nel caso in cui – a seguito della grave intolleranza alle cure manifestata dall’assistito - vengano adottati presidi terapeutici alternativi assimilabili alle cure medesime, il citato ufficio medico legale INPS dovrà pronunciarsi sull’opportunità della scelta effettuata ai fini del riconoscimento dell’IG.
5.2.1 Compatibilità e cumulabilità con altre prestazioni
Ai sensi dell’ art. 2, comma 2, legge 14 dicembre 1970, n. 1088 l’indennità post-sanatoriale spetta anche ove l’assicurato “attenda a proficuo lavoro o fruisca, comunque, dell’intera retribuzione”. L’IPS è compatibile con le altre prestazioni previdenziali diverse da quelle antitubercolari (ovviamente non è compatibile con l’IG – circ. 134379 A.G.O./199 del 29 settembre 1981, punto 2.2.3) ed è cumulabile con la pensione di inabilità.
Qualora l’assistito non abbia diritto all’indennità giornaliera per il mantenimento del diritto all’intera retribuzione, può essere riconosciuta l’IPS anticipata, che viene concessa su presentazione di domanda (attualmente cartacea) nei seguenti casi:
alla dimissione da ricovero non inferiore a 60 giorni con proseguimento di cura ambulatoriale/domiciliare;
nei casi eventuali di ripresa del lavoro successiva a ricovero/cura ambulatoriale di durata complessiva non inferiore a 60 giorni e non ancora guarito o stabilizzato;
qualora l’assistito venga ricoverato per malattia specifica durante il biennio di godimento dell’indennità post-sanatoriale; in tale ipotesi può, eventualmente, richiedere di continuare a percepire l’IPS invece dell’IG non spettante (circolare n. 213 del 1 settembre 1987).
5.2.3 Assegno per Nucleo familiare
L’assegno è riconosciuto, a fronte di apposita domanda, in caso di erogazione in modalità diretta dell’IG e dell’IPS.
5.3 Assegno di Cura o Sostentamento (ACS)
L’assegno spetta a coloro che abbiano fruito dell’indennità post sanatoriale.
E’ corrisposto, dietro presentazione di apposita domanda, in misura fissa, stabilita ed aggiornata annualmente con decreto ministeriale, qualora la capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare (art. 4, legge 14 dicembre 1970, n. 1088 – modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1975 , n. 419 e dalla legge 4 marzo 1987, n. 88). La malattia tubercolare, quindi, deve costituire la causa (o almeno la concausa principale) ai fini della determinazione della ridotta capacità di guadagno.
L'accertamento relativo alla capacità di guadagno viene effettuato dall’Ufficio medico legale (UOC/UOST) della Struttura INPS territorialmente competente.
L’assegno, la cui misura è stabilita annualmente con decreto ministeriale, viene corrisposto per 24 mesi ed è rinnovabile di 24 mesi in 24 mesi, senza limiti di tempo, fino a quando permangono i requisiti (art. 4, legge 14 dicembre 1970, n. 1088).
Decorre dal giorno successivo alla fine dell'indennità post-sanatoriale (IPS) o del precedente assegno di cura o sostentamento, se la domanda viene presentata entro 90 giorni, o dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre i 90 giorni dalla fine dell'IPS o del precedente ACS.
L’erogazione della prestazione si interrompe qualora l’assicurato, durante il godimento dell’assegno, inizi lo svolgimento di attività lavorativa retribuita continuativa e a tempo pieno; viene successivamente ripristinato, per il periodo residuo, qualora la suddetta attività lavorativa (continuativa e a tempo pieno) cessi prima del compimento del biennio di legge (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 21 marzo 1986; circ. 21 P.M.M.C./105 del 16 maggio 1986) e sempre che sussistano i requisiti sanitari.
5.3.1 Incompatibilità con altre prestazioni
La prestazione non è cumulabile con una normale retribuzione a tempo pieno, né con gli altri trattamenti economici a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi (indennità giornaliera e indennità post-sanatoriale) (circ. 134379 A.G.O./199 del 29 settembre 1981, punto 2.2.3). E’, invece, compatibile con la retribuzione da rapporto di lavoro a tempo parziale anche se con rapporto a tempo indeterminato (circ. n. 38 del 20 febbraio 1988).
L’assegno natalizio spetta d’ufficio a tutti gli assistiti che nel corso del mese di dicembre stiano fruendo di una prestazione antitubercolare e corrisponde ad una indennità aggiuntiva, pari a trenta giorni del trattamento economico in atto. Qualora nello stesso mese di dicembre spettassero due indennità, sarà presa a riferimento per il calcolo dell’AN, l’indennità più favorevole (ad esempio in caso di pagamento di IG e IPS, l’assegno natalizio sarà calcolato sulla misura fissa spettante per IPS). L’assegno natalizio viene erogato direttamente dall’INPS senza presentazione di apposita domanda e compete per intero anche se l’assistito abbia fruito di prestazione antitubercolare per un solo giorno in dicembre.
La presentazione della domanda in modalità telematica e la trasmissione della certificazione medica normativamente prevista, rappresentano il primo atto per l’avvio dell’attività amministrativa finalizzata all’erogazione delle prestazioni antitubercolari. Solo in caso di richiesta di IPS anticipata non è attualmente prevista la domanda telematica e l’interessato, pertanto, potrà avanzare richiesta in modalità cartacea.
L’attività di gestione prevede adempimenti diversi a seconda che si tratti di domanda per indennità giornaliera (IG) o per assegno di cure o sostentamento (ACS).
6.1 Presentazione della domanda
La domanda di prestazioni antitubercolari e gli eventuali ricorsi in via amministrativa possono essere presentati sia dall’assicurato sia dal familiare infermo. Qualora quest’ultimo sia un minore o interdetto, la domanda può essere presentata dalla persona che esercita la patria potestà o la tutela (circolare n. 134327 del 29 novembre 1972).
Per la presentazione della domanda da parte dell’interessato (assicurato o familiare di assicurato) è stata attivata, a decorrere dal 1° aprile 2012, la modalità di presentazione telematica attraverso i seguenti canali (circolare n. 45 del 27 marzo 2012):
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – menu Prestazioni e servizi>Tutti i servizi e selezionando dall’elenco alfabetico il servizio “Assegno cure antitubercolari”;
PATRONATI – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
CONTACT CENTER MULTICANALE – attraverso il numero verde 803.164.
Una volta compilata la domanda, il sistema produce, in automatico, la ricevuta di presentazione della stessa e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti.
Tenuto conto dell’obbligatorietà della presentazione telematica della domanda (Determinazione del Presidente dell’Istituto n. 277 del 24 giugno 2011 – circolare n. 110 del 30 agosto 2011), qualora pervenga una domanda di IG o di ACS in forma cartacea, sarà cura dell’operatore informare il richiedente la prestazione, in merito alla necessità di presentare l’istanza mediante la citata procedura.
6.2 Trasmissione della certificazione sanitaria
A partire dal 1° ottobre 2016 (circolare n. 147 dell’8 agosto 2016) è stata attivata, per i medici certificatori, la modalità telematica di redazione dei certificati medici - necessari per il riconoscimento, da parte dell’Istituto, della tutela previdenziale e dei conseguenti benefici normativamente previsti - che sostituiscono i modelli cartacei ACT3 (mod. richiesta di assegno di cura o sostentamento), ACT22 (certificazione attestante la fase attiva della malattia tubercolare) e ACT37 (relazioni mensili).
Pur considerando quanto detto nella citata circolare n. 147/2016 in merito all’introduzione in via esclusiva (a partire dal 1° gennaio 2017) della suddetta modalità telematica, la certificazione cartacea dovrà essere, comunque, accolta in tutti i casi di impossibilità all’utilizzo del servizio telematico (anche al fine di consentire i necessari adeguamenti a carico delle strutture sanitarie coinvolte).
Si evidenzia che la trasmissione telematica delle certificazioni in argomento costituisce un flusso comunicativo che non coinvolge i datori di lavoro eventualmente interessati. Pertanto, resta in carico al lavoratore l’onere di giustificare le assenze dal lavoro con le modalità e la tempistica previste dagli specifici contratti di lavoro.
Come precisato in premessa, con apposito messaggio operativo saranno fornite le opportune istruzioni amministrative e indicazioni procedurali alle Strutture territoriali competenti alla trattazione delle pratiche.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Circolare 186 del 21 dicembre 2017
OGGETTO:
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2018.
SOMMARIO:
SOMMARIO: Si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2018.
Sommario
Premessa. 2
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali 3
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2017. 3
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2018. 4
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione. 4
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo). 5
2.1 Quadro normativo. 5
3 Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio. 7
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali 7
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV). 7
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche. 8
4 Tabelle. 8
5 Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015. 8
6 Cessazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21 della legge n. 214/2011. 9
7 Nuovi requisiti anagrafici 9
8 Gestione fiscale. 9
8.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017 (CU2018). 10
8.2 Addizionali all’IRPEF. 10
8.3 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani 10
9 Pensioni delle gestioni private. 10
9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario. 10
9.2 Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito per l’anno 2014. 11
9.3 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti 11
9.3.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2018. 11
9.3.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti 11
9.3.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia. 11
9.3.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria. 12
9.3.5 Gestione fiscale a consuntivo 2017. Casistiche particolari 12
9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio. 12
9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero. 12
9.6 Aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italo-venezuelana. 13
9.6.1 Residenti in Venezuela. 13
9.6.2 Non residenti in Venezuela. 13
10 Gestione pubblica. 13
10.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione. 13
10.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario. 14
10.3 Gestione dei conguagli 14
10.4 Gestione fiscale. 14
10.4.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017. 14
10.4.2 Esenzioni fiscali anno 2017 – vittime del dovere. 14
10.4.3 Gestione delle istanze di detassazione relative a pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali 15
11 Prestazioni assistenziali 15
11.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria. 15
11.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie. 15
11.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale. 16
12 Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33, 199-VESO92). 16
12.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2018. 16
13 Certificato di pensione per l’anno 2018. 16
Premessa
L’Istituto ha concluso le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2018.
Si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 280 del 30 novembre 2017, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Decreto del 20 novembre 2017 recante il “ Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017” (allegato 1).
Si rammenta che la rivalutazione viene effettuata con i criteri di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni.
Pertanto, per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione, vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni erogate da Enti diversi dall’INPS, e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS, ad esclusione:
delle prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
delle prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge n. 206 del 2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
delle prestazioni di accompagnamento a pensione (VOCRED, VOCOOP, VOESO, CRED27, COOP28, VESO92, VESO33), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata.
Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale Pensioni, nel campo GP1AV35N di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n.102 del 6 luglio 2004.
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2017
A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva tra il periodo gennaio - dicembre 2015 ed il periodo gennaio – dicembre 2016 nella misura di - 0,1, l’articolo 1 del decreto 20 novembre 2017 ha confermato in via definitiva nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno 2017.
Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2017.
Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2017 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza |
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi |
Assegni vitalizi |
1° gennaio 2017 |
501,89 |
286,09 |
IMPORTI ANNUI |
6.524,57 |
3.719,17 |
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2018
L’articolo 2 del medesimo decreto stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018 è determinata in misura pari a 1,1 dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Si riportano di seguito i valori provvisori dell’anno 2018 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza |
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi |
Assegni vitalizi |
1° gennaio 2018 |
507,42 |
289,24 |
IMPORTI ANNUI |
6.596,46 |
3.760,12 |
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),ha procrastinato al 2018 l’articolo 1, comma 483, della legge n. 147/2013.
Resta pertanto in vigore il modulo perequativo utilizzato dal 2014:
“Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
Le fasce di garanzia operano quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite perequato della fascia precedente.
dal |
Fasce trattamenti complessivi |
% indice perequazione da attribuire |
Aumento del |
Importo trattamenti complessivi |
||
da |
a |
Importo garanzia |
||||
1° gennaio 2018: |
Fino a 3 volte il TM |
100 |
1,100 % |
- |
1.505,67 |
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
1.505,68 |
1.506,49 |
1.522,23 |
||
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM |
95 |
1,045 % |
1.505,68 |
2.007,56 |
||
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
2.007,57 |
2.011,94 |
2.028,54 |
||
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM |
75 |
0,825 % |
2.007,57 |
2.509,45 |
||
Fascia di Garanzia* |
Importo garantito |
2.509,46 |
2.516,31 |
2.530,15 |
||
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM |
50 |
0,550 % |
2.509,46 |
3.011,34 |
||
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
3.011,35 |
3.012,99 |
3.027,90 |
||
Oltre 6 volte il TM |
45 |
0,495% |
3.011,35 |
- |
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo)
2.1 Quadro normativo
L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1º gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della legge n. 206 del 2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:
a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
ovvero
b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25 per cento calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
2.2 Scelta dell’indice di rivalutazione
L’incremento illustrato al punto b) è alternativo a quello descritto alla lettera a) e viene applicato nel caso in cui l’indice di rivalutazione risulti inferiore a 1,25%:
Occorre pertanto verificare annualmente se l’indice di rivalutazione applicato alla generalità delle pensioni è minore, uguale o maggiore di 1,25.
Nel caso in cui l’indice sia uguale o maggiore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura stabilita all’intero trattamento.
Nel caso in cui l’indice sia minore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura dell’1,25 in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quindi come di seguito illustrato:
FASCIA DI IMPORTO |
MISURA |
INDICE |
Fino a 3 volte il TM |
100 |
1,25% |
tra 3 e 5 volte il TM |
90 |
1,13% |
oltre 5 volte il TM |
75 |
0,94% |
Deve essere comunque salvaguardato l’aumento complessivo che verrebbe erogato in applicazione dell’indice di rivalutazione generale.
Sotto il profilo applicativo:
viene calcolato l’importo complessivo della rivalutazione all’1,25 per fasce;
viene calcolato l’importo complessivo dell’aumento spettante applicando all’intero trattamento l’indice ordinario;
viene attribuita la rivalutazione nella misura più favorevole.
2.3 Rivalutazione per l’anno 2018
Per il 2018, poiché l’indice ordinario di perequazione è inferiore a 1,25, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura dell’1,25 in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
FASCIA DI IMPORTO |
LIMITE FASCIA |
MISURA |
INDICE |
IMPORTO MASSIMO DI RIVALUTAZIONE PER FASCIA |
Fino a 3 volte il TM |
1.505,67 |
100 |
1,25% |
18,80963 |
tra 3 e 5 volte il TM |
2.509,45 |
90 |
1,13% |
11,28578 |
oltre 5 volte il TM |
- |
75 |
0,94% |
VARIABILE |
Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.
3 Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali
Gli indici di rivalutazione definitivo per l’anno 2017 e provvisorio per l’anno 2018, riportati rispettivamente ai precedente paragrafi 1.1 e 1.2, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.
Si riportano di seguito gli importi definitivo per l’anno 2017 e provvisorio per l’anno 2018 e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.
FASCIA DI IMPORTO |
LIMITE FASCIA |
MISURA |
INDICE |
IMPORTO MASSIMO DI RIVALUTAZIONE PER FASCIA |
Fino a 3 volte il TM |
1.505,67 |
100 |
1,25% |
18,80963 |
tra 3 e 5 volte il TM |
2.509,45 |
90 |
1,13% |
11,28578 |
oltre 5 volte il TM |
- |
75 |
0,94% |
VARIABILE |
* se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene proporzionalmente ridotto
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
La determinazione della perequazione, definitiva per l’anno 2017 e previsionale per l’anno 2018, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dello 0,8%.
Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.
limite di reddito annuo personale |
importo mensile |
||
Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti |
Invalidi parziali, minori |
||
1.1.2017 |
16.532,10 |
4.800,38 |
279,47 |
1.1.2018 |
16.664,36 |
4.853,29 |
282,55 |
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche
La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla L. 160/75) tra il periodo agosto 2016 - luglio 2017 e il periodo precedente agosto 2015 – luglio 2016 è risultata del + 0,40.
Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata dello 0,40 per cento. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.
L’indice dello 0,40 si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche.
Le relative tabelle verranno rese note non appena saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4 Tabelle
In allegato 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2018.
5 Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015
Com’è noto, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali per l'anno 2014 è stata determinata, dal 1° gennaio 2015, nella misura definitiva pari a +0,2%, a fronte della misura provvisoria dello 0,3%.
Pertanto, in sede di conguaglio di perequazione effettuato per il successivo anno 2016, il differenziale è risultato pari a -0,1.
Considerato l’indice di rivalutazione provvisoria fissato in misura pari a zero per l’anno 2016, la legge di stabilità 2016 ha differito al 2017 il recupero del conguaglio in argomento (art. 1, c. 288, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Per la stessa motivazione, la legge n. 19/2017 ha ulteriormente differito al 1°gennaio 2018 il recupero del debito di perequazione riferito all’anno 2015 (art. 3, c. 3-sexies).
Per l’anno 2018, dato l’indice di rivalutazione provvisoria pari all’1,1% il differenziale di perequazione viene recuperato in sede di conguaglio per l’anno precedente, con le seguenti modalità:
in unica soluzione sulla mensilità di gennaio per gli importi fino a 6 euro;
in due rate di pari importo sulle mensilità di gennaio e febbraio per i conguagli di importo superiore a 6 euro.
Gli importi posti a recupero per ciascun soggetto sono consultabili nell’applicazione dedicata disponibile sul sito intranet dell’Istituto al seguente percorso:
“Assicurato pensionato”>” Servizi al pensionato>“ Procedure di gestione delle pensioni”>“Consultazione conguagli per perequazione 2015 sospesi”.
6 Cessazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21 della legge n. 214/2011
Si rammenta che dal 2018 cessa l’applicazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21, della legge n. 214/2011.
Il contributo è stato applicato dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 ai trattamenti di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo corrisposti ai pensionati delle gestione previdenziali confluite nel FPLD:
fondo elettrici
fondo telefonici
fondo autoferrotranvieri
fondo volo
fondo dirigenti aziende industriali (INPDAI)
7 Nuovi requisiti anagrafici
Com’è noto, dal 2018, l’età per la pensione di vecchiaia e per l’assegno sociale vengono equiparate e allineate a 66 anni e 7 mesi.
La variazione interessa:
le lavoratrici dipendenti del settore privato (da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi);
le lavoratrici autonome (da 66 anni e 1 mese a 66 anni e 7 mesi);
l’accesso all’assegno sociale (da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi)
8 Gestione fiscale
Si rammenta che la tassazione opera con riferimento al “soggetto”.
La ritenuta IRPEF viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, e delle altre prestazioni corrisposte dall’INPS al soggetto
Parimenti, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
Per l’anno 2018 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2017.
La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno.
Pertanto per tutti i soggetti per il quali nell’anno 2017 era presente una tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale, è stata impostata la notizia della tassazione ordinaria con applicazione della detrazione personale.
La tassazione ad aliquota fissa o la richiesta di non usufruire delle detrazioni fiscali, è stata applicata solo se richiesta per l’anno 2018 tramite il sistema UNIDETRA.
8.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017 (CU2018)
Ove le ritenute erariali (IRPEF e addizionali regionale e comunale a saldo) non siano state effettuate mese per mese in misura congrua rispetto a quanto dovuto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2018, come di consueto, saranno recuperate le differenze a debito.
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre (art. 38, c. 7, legge n. 122/2010).
Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2018.
8.2 Addizionali all’IRPEF
Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:
addizionale regionale a saldo 2017: da gennaio a novembre 2018;
addizionale comunale a saldo 2017: da gennaio a novembre 2018;
addizionale comunale in acconto 2018: da marzo a novembre 2018.
L’importo delle addizionali è stato determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data di lavorazione. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2018.
8.3 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani
L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017), ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR, per l’importo eccedente euro 1.000.
Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto sulle mensilità di gennaio e febbraio.
9 Pensioni delle gestioni private
Si illustrano le ulteriori attività contestualmente effettuate per le pensioni delle gestioni private.
9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La rivalutazione nella misura dell’1,1% è stata attribuita anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:
M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
M5 Assegno alimentare per figli
M6 Assegno alimentare per ex coniuge.
Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Strutture territoriali per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.
Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
9.2 Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito per l’anno 2014
Con il messaggio n. 4472 del 10 novembre 2017, avente ad oggetto la revoca delle prestazioni collegate al reddito dell’anno 2014 (campagna 2015), era stato fra l’altro chiarito che, nei casi in cui per gli anni successivi a quelli omessi non risultasse presentata alcuna dichiarazione reddituale, l’informazione della sospensione, memorizzata per l’anno effettivamente non dichiarato, è stata impostata anche per gli anni successivi.
Per evitare di porre in pagamento, da gennaio 2018, importi ridotti in funzione del trascinamento della informazione della omissione reddituale, le pensioni interessate sono state individuate con il valore 666 nel campo CIDEMIN e poste in pagamento provvisoriamente nello stesso importo di dicembre 2017.
9.3 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
9.3.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2018
Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento per la sola quota del contitolare in essere.
Nel caso di assenza dei redditi dell’ultimo contitolare, necessari per la quantificazione dell’importo spettante, la posizione è stata individuata con il valore 997 nel campo CIDEMIN.
E’ stato comunque considerato, se presente, il reddito da casellario dell’anno in corso.
Le stesse situazioni, se riferite ad anni precedenti al 2018 e ancora non ricostituite dalle Strutture territoriali con l’inserimento dei redditi mancanti, sono individuabili con il valore 999 nel campo CIDEMIN.
9.3.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti
Per le pensioni ancora vigenti ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2018 (GP3CK02Z < 201802):
per le pensioni dell’AGO con importo in pagamento, già azzerato dal rinnovo precedente, il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 998.
Per le pensioni dei Fondi Speciali, la pensione è stata rinnovata per tutto l’anno e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 996.
9.3.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 12, della legge n. 14/2009 e, pertanto, in assenza di dichiarazione tali prestazioni non sono state revocate. Per evitare il pagamento di trattamenti indebiti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2013, il pagamento viene sospeso da gennaio 2018.
Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2017 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo GP2KF11 e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 903.
9.3.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
Gli assegni ordinari di invalidità con data revisione sanitaria (GP1AF06Z) nel 2018 sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.
9.3.5 Gestione fiscale a consuntivo 2017. Casistiche particolari
Le certificazioni fiscali non corrette dalle Strutture territoriali sono state sanate, ove possibile, con elaborazione centrale.
In particolare, per le pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999) sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2017, l’imponibile annuo del 2017 è stato azzerato.
Localizzazione pagamento presso ABI 99999= sede |
|
CAB |
Descrizione |
3300012 |
MOB - assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità |
3300013 |
RED – pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/1983 |
3300014 |
INV – assegno di invalidità sospeso in attesa conferma |
3300015 |
99V - mancata presentazione del certificato di esistenza in vita |
3300016 |
INE - pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles |
3300017 |
EST - pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all'estero |
9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2018 sono state poste in pagamento per l’anno 2018 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.
Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al punto 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.
Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2017 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.
Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2017 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.
L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.
9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero.
L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2018 con importo pari a “zero” è reperibile sul sito intranet dell’Istituto al seguente percorso:
“Assicurato Pensionato”>”Servizi al Pensionato”>“Reporting Operativo”>“Liste Parametriche WEB”.
Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
9.6 Aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italo-venezuelana.
Nel richiamare le istruzioni impartite con la circolare n. 84 del 12 aprile 1996 si comunica che in fase di rinnovo delle pensioni sono stati aggiornati gli importi delle pensioni venezuelane riferiti a gennaio 2018 con le modalità di seguito illustrate.
9.6.1 Residenti in Venezuela
A seguito all’incremento del salario minimo stabilito con decreto n. 3.068 del 07 09 2017, l’importo del pro-rata venezuelano a gennaio 2018 corrisponde a Bolivares 136.544,18.
I residenti in Venezuela sono individuati in base alla compilazione dei campi d’archivio di seguito indicati:
GP1AZ03=1 (residenza estera)
GP2BS02= YV (Stato di residenza Venezuela)
GP1AXBA=I (cittadinanza italiana)
Gli importi mensili con le variazioni intervenute dal 1°novembre 1991 in poi e gli importi al 1° gennaio di ciascun anno sono consultabili nella Intranet-Direzione Pensioni-Area procedure- Utilità.
9.6.2 Non residenti in Venezuela
Per tutte le pensioni in convenzione italo-venezuelana che invece non posseggono le caratteristiche sopra specificate, il pro- rata del 2017 (22.576,73) non è stato aggiornato.
Come di consueto si dovrà applicare il nuovo cambio (media di ottobre) utilizzando il tasso CENCOEX legato al Dollaro statunitense.
10 Gestione pubblica
10.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione
Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a tre volte il trattamento minimo, pari a € 1.505,67, è stato incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata rispetto a quella spettante al 31 dicembre 2017.
Tale situazione sarà individuata mediante l’apposizione del codice “£” nel campo “PQ” della maschera 020.
Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2018 è pari a € 777,07; l’importo della stessa indennità sulla 13^ mensilità è determinato in € 757,07.
Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previdenziali, si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.
In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2017 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.
Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “D7”.
Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “C7”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4” e “D5”.
Si conferma che anche per l’anno 2018, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione dipendenti pubblici, la procedura informatica, sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni, ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria”, attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.
Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, c. 41, della legge n. 335/95), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2018 considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data, a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.
10.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.
Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Strutture territoriali - Gestione Dipendenti Pubblici.
10.3 Gestione dei conguagli
Il recupero del conguaglio perequazione di cui al paragrafo 6, è registrato nella sezione ritenute con codice DP e viene portata a scomputo imponibile anno corrente.
10.4 Gestione fiscale
10.4.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti superiore a 18.000 euro e conguaglio a debito, si procede al recupero sulle rate di gennaio e febbraio 2018 fino al totale azzeramento della cedola di pensione.
10.4.2 Esenzioni fiscali anno 2017 – vittime del dovere
Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare nell’anno 2018 si rimanda al messaggio 1768 del 27/04/2017.
Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2018.
Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell’anno 2017:
nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2017 (entro rata dicembre 2017), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2018;
nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2018, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale.
10.4.3 Gestione delle istanze di detassazione relative a pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2018.
Per le modalità operative si rimanda al messaggio n. 2205 del 29 maggio 2017.
Nel caso le Strutture territoriali debbano provvedere all’applicazione dell’esenzione in argomento anche per l’anno 2017, si rammenta che:
se entro la rata di dicembre 2017 è stata già impostata l’esenzione fiscale per il 2017, il conguaglio a credito verrà rimborsato centralmente sulle rate successive a gennaio 2018;
se invece la detassazione non è stata indicata, la variazione dovrà essere effettuata nella piattaforma fiscale non appena sarà disponibile la relativa procedura di rettifica.
11 Prestazioni assistenziali
11.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2017 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.
11.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2018 adeguandone l’importo al trattamento minimo.
11.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
L’articolo18, comma 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Il requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 è pari a 66 anni e 7 mesi.
Conseguentemente, in occasione delle operazioni di rinnovo, sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasei anni e sette mesi di età entro il 31 dicembre 2018 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasei anni e sette mesi è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 lire) e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).
Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.
12 Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33, 199-VESO92)
Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 92/2012 di categoria 027-VOCRED; 028-VOCOOP; 029-VOESO; 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33; 199- VESO92, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.
Si rammenta inoltre che il pagamento viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.
La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuato con le generali regole del cumulo fiscale.
12.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2018
Le prestazioni con scadenza nel 2018 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato (GP1AF06).
Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità.
13 Certificato di pensione per l’anno 2018
Per le prestazioni previdenziali e assistenziali viene messo a disposizione il certificato di pensione per il 2018, fruibile fra i servizi on line sul sito istituzionale www.inps.it
Il certificato non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione che, come richiamato al precedente paragrafo 12, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata, ad eccezione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, che viene corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene conseguentemente rivalutato.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Allegato N.1
Allegato N.2
Circolare 180 del 7 dicembre 2017
OGGETTO:
Articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito soggettivo di applicazione della norma.
Come è noto l’articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dispone, in via eccezionale, che i dipendenti del settore privato, le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, al compimento di 64 anni di età, possono conseguire: a) la pensione anticipata, se lavoratori in possesso al 31 dicembre 2012 dei requisiti di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, con almeno 35 anni di anzianità contributiva; b) la pensione di vecchiaia, se lavoratrici in possesso alla medesima data di 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età.
In applicazione della predetta norma, con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, punto 6 e con il messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013, punto 9, sono state fornite le prime istruzioni operative.
Con la circolare n. 196 dell’11 novembre 2016 sono state recepite le indicazioni ministeriali contenute nella nota n. 13672 del 26 ottobre 2016 e con i messaggi n. 2054 e n. 2218 del 2017 sono stati forniti ulteriori chiarimenti.
Con la successiva nota n. 7190 del 6.12.2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento ai lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato (circ. n. 196 del 2016, punto 2.2) ha espresso l’avviso che, in considerazione della formulazione della norma e dei principi generali in materia previdenziale, si ritiene possibile specificare che anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa sono utili allorquando, congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato, consentano di raggiungere il requisito di anzianità contributiva richiesta dal comma 15-bis dell’articolo 24 del D.l. n. 201 del 2011.
Con la presente circolare, nel recepire le predette indicazioni ministeriali, a parziale modifica delle istruzioni già diramate, si chiarisce che ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto dal citato articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, maturato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato, sono utili anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Resta fermo, tuttavia, che la valorizzazione di detti periodi è possibile solo allorquando quest’ultimi determinino il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva, richiesta dal menzionato comma 15-bis, congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato.
Per le modalità di trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi trovano applicazione le istruzioni fornite al punto n. 3 della circolare n. 196 del 2016.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele