Eureka Previdenza

Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017

Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'. (17G00161)

Vigente al: 23-11-2017

Capo I
DEFINIZIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante: «Delega recante norme relative al contrasto della poverta', al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», ed in particolare l'articolo 1, comma 386, che istituisce, tra l'altro, il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, ed in particolare l'articolo 1, comma 238, che dispone, tra l'altro, l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'articolo 81, comma 29 e seguenti, che istituisce la carta acquisti e il relativo Fondo;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», e in particolare l'articolo 13, commi da 1 a 5, che istituisce il casellario dell'assistenza;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'articolo 16 che istituisce l'assegno di disoccupazione (ASDI);

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante: «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 9 giugno 2017;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 6 luglio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2017;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Sentito il Ministro della salute in ordine alla promozione degli accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute;


E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni:

a) «poverta'»: la condizione del nucleo familiare la cui situazione economica non permette di disporre dell'insieme di beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, come definita, ai soli fini dell'accesso al reddito di inclusione, all'articolo 3;

b) «cittadino dell'Unione o suo familiare»: i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

c) «ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

e) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; in tutti gli altri casi, l'ISEE e' calcolato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

f) «ISR»: l'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

g) «scala di equivalenza»: la scala di equivalenza, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

h) «ISRE»: l'ISR diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare;

i) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al Reddito di inclusione - ReI;

l) «casa di abitazione»: la casa indicata come residenza familiare nella DSU;

m) «patrimonio immobiliare»: il valore del patrimonio immobiliare determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

n) «patrimonio mobiliare»: il valore del patrimonio mobiliare determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

o) «persona con disabilita'»: persona per la quale sia stata accertata una condizione di disabilita' media, grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

p) «trattamenti»: il valore delle prestazioni sociali di natura monetaria percepite dai componenti il nucleo familiare;

q) «presa in carico»: funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonche' attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia;

r) «Fondo Poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

s) «Fondo carta acquisti»: il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

t) «carta acquisti»: la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, con le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 16 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281, e successive modificazioni;

u) «stato di disoccupazione»: lo stato di disoccupazione definito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato dalla previsione di cui all'articolo 3, comma 3;

v) «SIA»: la misura di contrasto alla poverta' da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, gia' denominata sostegno per l'inclusione attiva (SIA) dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

z) «ASDI»: l'assegno di disoccupazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

aa) «NASpI»: la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

Capo II
MISURA NAZIONALE UNICA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Art. 2

Reddito di inclusione - ReI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, e' istituito il Reddito di inclusione, di seguito denominato «ReI», quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale.

2. Il ReI e' una misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di poverta'.

3. Il ReI e' riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di poverta', come definita, ai soli fini dell'accesso al ReI, all'articolo 3, ed e' articolato in due componenti:

a) un beneficio economico, definito ai sensi dell'articolo 4;

b) una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare di cui all'articolo 5, nel progetto personalizzato di cui all'articolo 6.

4. I servizi previsti nel progetto personalizzato, afferenti alla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, sono rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo poverta', ai sensi dell'articolo 7.

5. La progressiva estensione della platea dei beneficiari e il graduale incremento dell'entita' del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Poverta', sono disciplinati con il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, definito ai sensi dell'articolo 8.

6. Il ReI e' richiesto presso specifici punti per l'accesso identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale, e' riconosciuto dall'INPS previa verifica del possesso dei requisiti ed e' erogato, per la componente di cui al comma 3, lettera a), per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico secondo le modalita' di cui all'articolo 9.

7. Al fine di semplificare gli adempimenti e migliorare la fedelta' nelle dichiarazioni, la situazione economica e' dichiarata mediante DSU precompilata sulla base delle informazioni gia' disponibili presso l'INPS e l'anagrafe tributaria, avuto riguardo alla possibilita' di aggiornare la situazione reddituale, secondo le modalita' di cui all'articolo 10.

8. Il ReI e' compatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa secondo i limiti definiti ai sensi dell'articolo 11.

9. Il progetto personalizzato connesso al ReI prevede impegni a cui i beneficiari sono tenuti ad attenersi, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12. Sanzioni sono altresi' applicate ai sensi del medesimo articolo nel caso in cui si accertino discordanze tra le componenti reddituali e patrimoniali rilevanti a fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto delle quali si accede illegittimamente alla prestazione o si incrementa il beneficio economico.

10. All'attuazione territoriale del ReI provvedono i comuni coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgendo le funzioni di cui all'articolo 13. Le regioni e le province autonome adottano specifici atti di programmazione per l'attuazione del ReI con riferimento ai servizi territoriali di competenza, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla poverta', di cui all'articolo 14. Le regioni e le province autonome possono rafforzare il ReI con riferimento ai propri residenti a valere su risorse regionali, secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 14.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione del ReI nelle modalita' di cui all'articolo 15.

12. Al fine di agevolare l'attuazione del ReI, nonche' di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio, sono istituiti un Comitato per la lotta alla poverta', che riunisce i diversi livelli di governo, e un Osservatorio sulle poverta', che, oltre alle istituzioni competenti, riunisce rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. Le modalita' di funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio sono definite all'articolo 16.

13. Il ReI costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Poverta'.

Art. 3

Beneficiari

1. Il ReI e' riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:

1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'ISEE, in corso di validita', non superiore ad euro 6.000;

2) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;

3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;

5) un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata nei casi e secondo le modalita' di cui agli articoli 10 e 11;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, ai fini dell'accesso al ReI il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni:

a) presenza di un componente di eta' minore di anni 18;

b) presenza di una persona con disabilita' e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore;

c) presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. La documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto e' rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che puo' essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto;

d) presenza di almeno un lavoratore di eta' pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

3. Per le finalita' di cui al presente decreto, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il ReI non e' in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Art. 4

Beneficio economico

1. Il beneficio economico del ReI e' pari, su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nonche' per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento. Il beneficio non puo' eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il valore mensile del ReI e' pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

2. In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del ReI di cui al comma 1 e' ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. A tal fine, nel caso di erogazioni che hanno periodicita' diversa da quella mensile, l'ammontare dei trattamenti considerato e' calcolato posteriormente all'erogazione in proporzione al numero di mesi a cui si riferisce. In caso di erogazioni in una unica soluzione, incluse le mensilita' aggiuntive erogate ai titolari di trattamenti con periodicita' mensile, tali trattamenti sono considerati in ciascuno dei dodici mesi successivi all'erogazione per un dodicesimo del loro valore.

3. Nel valore mensile dei trattamenti di cui al comma 2, non rilevano:

a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

b) le indennita' per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;

d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonche' eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;

e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

4. In caso di percezione di redditi da parte dei componenti il nucleo familiare, il beneficio di cui al comma 1, eventualmente ridotto ai sensi del comma 2, e' ridotto dell'ISR del nucleo familiare, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore. I redditi eventualmente non gia' compresi nell'ISR sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3.

5. Il beneficio economico del ReI e' riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non puo' essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne e' cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata e' fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi. Il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, anche in esito a valutazioni sull'efficacia del ReI in termini di fuoriuscita dall'area della poverta' in relazione alla durata del beneficio, puo' prevedere la possibilita' di rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con sospensioni definite dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di cui al primo periodo per ciascun rinnovo e la previsione di un periodo di sospensione antecedente al rinnovo.

6. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, i limiti temporali di cui al comma 5 si applicano al nucleo familiare modificato ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione.

7. Nell'ipotesi di interruzione nella fruizione del beneficio, diversa dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12, il beneficio puo' essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.

Art. 5

Punti per l'accesso al ReI e valutazione multidimensionale

1. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano, mediante gli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 1, punti per l'accesso al ReI, presso i quali in ogni ambito territoriale e' offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del ReI. I punti per l'accesso sono concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne da' diffusione sul proprio sito istituzionale.

2. Agli interventi di cui al presente decreto, i nuclei familiari accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilita' del nucleo, nonche' dei fattori ambientali e di sostegno presenti. In particolare, sono oggetto di analisi:

a) condizioni e funzionamenti personali e sociali;

b) situazione economica;

c) situazione lavorativa e profilo di occupabilita';

d) educazione, istruzione e formazione;

e) condizione abitativa;

f) reti familiari, di prossimita' e sociali.

3. La valutazione multidimensionale e' organizzata in un'analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI, e in un quadro di analisi approfondito, laddove necessario in base alla condizione del nucleo.

4. In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata l'analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo identificata, al fine di orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le successive scelte relative alla definizione del progetto personalizzato. L'analisi preliminare e' effettuata da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di poverta' emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa, il progetto personalizzato e' sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato.

6. Nei casi di cui al comma 5, il responsabile dell'analisi preliminare verifica l'esistenza del patto o del programma e, in mancanza, contatta nel piu' breve tempo consentito il competente centro per l'impiego, affinche' gli interessati siano convocati e il patto di servizio venga redatto entro il termine di venti giorni lavorativi dalla data in cui e' stata effettuata l'analisi preliminare. Entro il medesimo termine, il patto e' comunicato ai competenti servizi dell'ambito territoriale per le successive comunicazioni all'INPS ai fini della erogazione del ReI, ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la necessita' di sviluppare un quadro di analisi approfondito, e' costituita una equipe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo piu' rilevanti emersi a seguito dell'analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione. Nel caso la persona sia stata gia' valutata da altri servizi e disponga di un progetto per finalita' diverse, la valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della valutazione di cui al presente comma. Le equipe multidisciplinari operano a livello di ambito territoriale secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, disciplinate dalle regioni e dalle province autonome senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Non si da' luogo alla costituzione di equipe multidisciplinari, oltre che nei casi di cui al comma 5, anche laddove, in esito all'analisi preliminare e all'assenza di bisogni complessi, non ne emerga la necessita'. In tal caso, al progetto personalizzato eventualmente in versione semplificata, provvede il servizio sociale.

9. Al fine di assicurare omogeneita' nei criteri di valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla poverta', e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale.

10. I servizi per l'informazione e l'accesso al ReI e la valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

Progetto personalizzato

1. In esito alla valutazione multidimensionale, e' definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in cui e' stata effettuata l'analisi preliminare. Entro lo stesso termine, contestualmente alla sottoscrizione del progetto, eventualmente nelle forme di cui all'articolo 5, comma 5, la medesima sottoscrizione e' comunicata dagli ambiti territoriali all'INPS ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI. In assenza di sottoscrizione del progetto, il ReI non e' erogato, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all'articolo 25, comma 2.

2. Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare come emersi nell'ambito della valutazione multidimensionale:

a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di poverta', all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;

b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI;

c) gli impegni a svolgere specifiche attivita', a cui il beneficio economico e' condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.

3. Gli obiettivi e i risultati di cui al comma 2, lettera a), sono definiti nel progetto personalizzato e devono:

a) esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei sostegni attivati;

b) costituire l'esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e astratte;

c) essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione, con l'indicazione dei tempi attesi di realizzazione.

4. I sostegni di cui al comma 2, lettera b), includono gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7, nonche' gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente. I beneficiari del ReI accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. I sostegni sono richiamati nel progetto personalizzato in maniera non generica con riferimento agli specifici interventi, azioni e dispositivi adottati.

5. Gli impegni a svolgere specifiche attivita', di cui al comma 2, lettera c), sono dettagliati nel progetto personalizzato con riferimento almeno alle seguenti aree:

a) frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto; di norma la frequenza e' mensile, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalita' organizzative dell'ufficio;

b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilita' alle attivita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio stipulato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ovvero al programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo e, in caso si rendano opportune integrazioni, e' redatto in accordo con i competenti centri per l'impiego;

c) frequenza e impegno scolastico;

d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari.

6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla poverta'. L'attivita' di tali enti e' riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. Sono in particolare promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l'accesso al ReI dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni.

7. Il progetto e' definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalita', appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessita' di sostegno del nucleo familiare rilevate, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta allocazione delle risorse medesime. La durata del progetto puo' eccedere la durata del beneficio economico.

8. Il progetto personalizzato e' definito con la piu' ampia partecipazione del nucleo familiare, in considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze con la previsione del suo coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella valutazione, nonche' promuovendo, laddove possibile, anche il coinvolgimento attivo dei minorenni per la parte del progetto a loro rivolto.

9. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessita' di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attivita' di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.

10. Il progetto definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze dei componenti il nucleo familiare.

11. Nel caso il componente del nucleo familiare sia gia' stato valutato dai competenti servizi territoriali e disponga di un progetto per finalita' diverse da quelle di cui al presente decreto a seguito di precedente presa in carico, la valutazione e la progettazione sono integrate secondo i principi e con gli interventi e i servizi di cui al presente articolo.

12. Al fine di assicurare omogeneita' e appropriatezza nell'individuazione degli obiettivi e dei risultati, dei sostegni, nonche' degli impegni, di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla poverta' e d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione dei progetti personalizzati, redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del ReI.

13. Il progetto personalizzato e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

Interventi e servizi sociali per il contrasto alla poverta'

1. I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono:

a) segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1;

b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;

c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;

e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimita';

f) sostegno alla genitorialita' e servizio di mediazione familiare;

g) servizio di mediazione culturale;

h) servizio di pronto intervento sociale.

2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Poverta' e' attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.

3. La quota del Fondo Poverta' destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, e' pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, inclusivi delle risorse di cui al comma 9. La quota puo' essere rideterminata, in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, mediante il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 8. Gli specifici rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Poverta' attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una volta valutata la coerenza dello schema dell'atto di programmazione ovvero del Piano regionale con le finalita' del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i criteri di riparto della quota di cui al comma 2 con riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna regione, nonche' le modalita' di monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

5. Le regioni possono integrare per le finalita' di cui al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2. In tal caso, le regioni possono richiedere il versamento della quota medesima sul bilancio regionale per il successivo riparto, integrato con le risorse proprie, agli ambiti territoriali di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'effettivo versamento delle risorse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, concorrono con risorse proprie alla realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. I servizi di cui al comma 1 sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 3.

7. Alle finalita' di cui al presente articolo, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono altresi' le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale, fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le regioni e le province autonome individuano le modalita' attraverso le quali i POR rafforzano gli interventi e i servizi di cui al presente decreto, includendo, ove opportuno e compatibile, i beneficiari del ReI tra i destinatari degli interventi, anche con riferimento all'obiettivo tematico della promozione dell'occupazione sostenibile e di qualita'.

8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l'anno 2017, al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operativita' mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a valere sul Fondo Poverta', risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime modalita' adottate per il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000.

9. Nell'ambito della quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresi' le condizioni di poverta' estrema, nonche' si indentificano le priorita' di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.

Art. 8

Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale

1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entita' del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Poverta', il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di seguito denominato «Piano», puo' modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) gli indicatori del tenore di vita, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

c) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 2, a partire da quelli con persone di eta' pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma 2;

d) il valore di euro 3.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a), nonche' il parametro per cui tale valore e' moltiplicato, pari, in sede di prima applicazione, al settantacinque per cento, fino all'unita';

e) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche di cui alla lettera d), assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o piu' componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico puo' essere elevato oltre detto ammontare;

g) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al quindici per cento, delle risorse disponibili a valere sul Fondo Poverta', di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Poverta' non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;

h) le modalita' di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 4, comma 5;

i) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale, della progettazione personalizzata, per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 9;

l) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta ReI, nonche' le categorie di beni e servizi di prima necessita' acquistabili mediante la medesima Carta.

2. Ai fini della progressiva estensione dei beneficiari del ReI, in caso le eventuali risorse aggiuntive non siano sufficienti alla universale copertura di tutti i nuclei familiari nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, il Piano puo' introdurre una scala di valutazione del bisogno per individuare, nei limiti delle risorse disponibili le caratteristiche dei nuclei. La scala di valutazione e' costruita avuto riguardo alla condizione economica, ai carichi familiari e di cura e alla situazione occupazionale.

3. Il Piano puo' procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Poverta', laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento. L'estensione della platea e' individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di eta' pari o superiore a 55 anni non gia' inclusi all'articolo 3, comma 2.

4. Il Piano e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Art. 9

Richiesta, riconoscimento ed erogazione del ReI

1. Il ReI e' richiesto presso i punti per l'accesso di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero presso altra struttura identificata dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sulla base di apposito modulo di domanda predisposto dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riferimento alle informazioni gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda e' successivamente associata dall' INPS.

2. Gli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, comunicano all'INPS, anche attraverso il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), secondo adeguate modalita' telematiche predisposte dall'Istituto non oltre il 31 ottobre 2017, le informazioni contenute nel modulo di domanda del ReI, inclusive del codice fiscale del richiedente, in assenza del quale le richieste non sono esaminate.

3. Gli ambiti territoriali e i comuni procedono, contestualmente alle attivita' di cui al comma 2, alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). L'esito delle verifiche e' comunicato all'INPS nelle modalita' di cui al comma 2 e, comunque, non oltre i quindici giorni lavorativi dalla richiesta del ReI.

4. L'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il possesso dei requisiti per l'accesso al ReI sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del ReI. Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, e' verificato dall'INPS con cadenza trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validita' dell'indicatore.

5. In caso di esito positivo delle verifiche di competenza dei comuni e degli ambiti territoriali, comunicate all'INPS ai sensi del comma 3, nonche' delle verifiche effettuate dall'INPS, ai sensi del comma 4, il ReI e' riconosciuto dall'INPS, condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva di occupazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5. Il riconoscimento condizionato del beneficio e' comunicato dall'INPS agli ambiti territoriali e ai comuni interessati entro il termine di cui al comma 4, primo periodo.

6. Il versamento del beneficio e' disposto dall'INPS successivamente alla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all'articolo 25, comma 2, e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio. Le erogazioni sono disposte mensilmente.

7. Il beneficio economico e' erogato per il tramite della Carta acquisti, ridenominata per le finalita' del presente decreto «Carta ReI». Oltre che per l'acquisto dei generi previsti per la Carta acquisti, la Carta ReI garantisce la possibilita' di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore alla meta' del beneficio massimo attribuibile. In esito al monitoraggio e alla valutazione del ReI, il limite mensile di prelievo puo' essere rideterminato dal Piano nazionale per la lotta alla poverta'.

8. Alla Carta ReI possono essere associate specifiche agevolazioni e servizi definiti mediante convenzioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Al fine di permettere l'erogazione nelle modalita' di cui al comma 7, le disponibilita' del Fondo Poverta', al netto della quota di cui all'articolo 7, comma 2, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, per essere eventualmente trasferite su un conto acceso presso il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio.

10. I beneficiari del ReI accedono all'assegno per i nuclei familiari con tre o piu' figli di eta' inferiore ai 18 anni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, a prescindere dalla presentazione di apposita domanda.

11. Le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono attivate in favore dei beneficiari del ReI, secondo le modalita' previste per i beneficiari della Carta acquisti, ai quali e' parimenti estesa l'agevolazione per la fornitura di gas naturale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, possono essere adottate modalita' semplificate di estensione del beneficio.

12. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dagli ambiti territoriali, dai comuni, dall'INPS e dalle altre amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati.

Art. 10

ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica

1. A decorrere dal 2018, l'INPS precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonche' le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa.

2. La DSU precompilata puo' essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti gia' dichiarate a fini fiscali, per le quali e' assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2, e' stabilita la data a partire dalla quale e' possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalita' precompilata di presentazione della DSU, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente ai sensi del comma 5. Con il medesimo decreto sono stabilite le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione.

4. A decorrere dal 1° settembre 2018 la modalita' precompilata rappresenta l'unica modalita' di presentazione della DSU. A decorrere dalla medesima data, la DSU ha validita' dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, all'avvio del periodo di validita' fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.

5. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validita', qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Resta ferma, anteriormente alla data indicata nel decreto di cui al comma 3, la possibilita' di richiedere l'ISEE corrente alle condizioni previste dalla disciplina vigente.

6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione della DSU per l'ISEE corrente, nonche' la verifica delle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, da parte dell'INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 3, da parte degli organi competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.

Art. 11

Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa

1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il ReI e' compatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare.

2. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del ReI, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione e' variata, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' e, comunque, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2, o all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 22 del 2015.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate anche all'atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualita' nell'ISEE in corso di validita' utilizzato per l'accesso al beneficio.

4. Nei casi di cui al comma 2, esclusivamente al fine della verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il valore dell'ISEE e dell'ISRE e' aggiornato dall'INPS sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del medesimo comma 2, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

5. In caso di permanenza dei requisiti ai sensi del comma 3, il valore del beneficio economico connesso al ReI e' corrispondentemente rideterminato tenuto conto dell'ISR aggiornato.

Art. 12

Sanzioni, sospensione e decadenza

1. I componenti il nucleo familiare beneficiario del ReI sono tenuti ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato.

2. Oltre che per i contatti previsti nel progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera a), i componenti in eta' attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo modalita' concordate nel medesimo progetto personalizzato.

3. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui al comma 2 ovvero agli appuntamenti previsti nel progetto, di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di un quarto di una mensilita' del beneficio economico del ReI, in caso di prima mancata presentazione;

b) la decurtazione di una mensilita' alla seconda mancata presentazione;

c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

4. In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione;

b) la decadenza dalla prestazione e, per gli interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

5. La mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), e all'articolo 23, comma 5, lettera e), del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, definita ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo, in assenza di giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, comporta la decadenza dal beneficio e, per gli interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione.

6. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 6, comma 5, lettere c) e d), ovvero di altri impegni specificati nel progetto personalizzato, in assenza di giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, la figura di riferimento del progetto di cui all'articolo 6, comma 9, richiama formalmente il nucleo familiare al rispetto degli impegni medesimi. Nel caso in cui il richiamo non produca l'adesione agli impegni previsti, la figura di riferimento effettua un nuovo richiamo in cui si esplicitano puntualmente gli impegni e i tempi in cui adeguarsi, a pena di sospensione dal beneficio. In caso sia adottato il provvedimento di sospensione, sono specificati impegni e tempi per il ripristino del beneficio per la durata residua prevista al momento della sospensione. In caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni richiamati, successivi al provvedimento di sospensione, e' disposta la decadenza dal beneficio.

7. Nel caso in cui si accerti una discordanza tra le componenti reddituali e patrimoniali rilevanti a fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto della quale il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del ReI in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, non si applica la sanzione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di una mensilita', nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;

b) la decurtazione di due mensilita', nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;

c) la decadenza dal beneficio, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari o superiore a 200 euro.

8. Nel caso in cui si accerti una discordanza tra le componenti reddituali e patrimoniali rilevanti a fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto della quale il nucleo familiare abbia percepito illegittimamente il beneficio del ReI, altrimenti non spettante, ferma restando la restituzione dell'indebito e la decadenza dal beneficio, la sanzione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, si applica nei seguenti ammontari:

a) nella misura minima, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;

b) nella misura di 1.000 euro, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;

c) nella misura di 2.000 euro, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un beneficio su base mensile da 200 euro a meno di 300 euro;

d) nella misura di 3.000 euro, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari a 300 euro o superiore;

e) la sanzione e' comunque applicata nella misura massima nel caso in cui i valori dell'ISEE, o delle sue componenti reddituali o patrimoniali accertati, siano pari o superiori a due volte le soglie indicate all'articolo 3, comma 1, lettera b).

9. In caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla variazione una DSU aggiornata, a pena delle sanzioni di cui ai commi 7 e 8 in ragione dell'ammontare del beneficio su base mensile indebitamente percepito.

10. L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, nonche' il recupero dell'indebito, di cui ai commi 7 e 8, avviene ad opera dell' INPS. Gli indebiti recuperati e le sanzioni irrogate nelle modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo Poverta'. L'INPS dispone altresi', ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta ReI.

11. In caso di decadenza dal beneficio ai sensi del presente articolo, il ReI puo' essere richiesto solo decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza nei casi di cui al comma 8, e decorsi sei mesi negli altri casi.

12. I servizi competenti comunicano all'INPS i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui ai commi da 3 a 6, ivi compresi i casi di cui all'articolo 23, comma 5, lettera e), del decreto legislativo n. 150 del 2015, nelle modalita' stabilite dal medesimo Istituto, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare e, comunque, in tempo utile ad evitare il versamento della mensilita' successiva. L'INPS rende noto agli ambiti territoriali gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.

13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 13

Funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali per l'attuazione del ReI

1. I comuni, in forma singola o associata, rappresentano congiuntamente con l'INPS i soggetti attuatori del ReI. I comuni cooperano con riferimento all'attuazione del ReI a livello di ambito territoriale, come identificato dalla regione e dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 23, comma 2, al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute.

2. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) favoriscono con la propria attivita' istituzionale la conoscenza del ReI tra i potenziali beneficiari, anche mediante campagne informative nell'ambito dell'attivita' di comunicazione istituzionale;

b) assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunita' territoriale, nelle attivita' di promozione degli interventi di lotta alla poverta';

c) effettuano le verifiche di competenza sul possesso dei requisiti per la concessione del ReI da parte dei nuclei familiari, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, nonche' ogni altro controllo di competenza, in particolare con riguardo all'effettiva composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE, atto a verificare l'effettiva situazione di bisogno;

d) adottano atti di programmazione, ordinariamente nella forma di una sezione specificamente dedicata alla poverta' nel piano di zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328 del 2000, e comunque, in sede di prima applicazione, specificamente in attuazione dell'atto di programmazione o del Piano regionale per la lotta alla poverta', entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo, in cui a livello di ambito territoriale si definiscono gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, integrando la programmazione con le risorse disponibili a legislazione vigente e le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale;

e) favoriscono la piu' ampia partecipazione dei nuclei familiari beneficiari del ReI nell'adozione degli interventi che li riguardano, secondo i principi di cui all'articolo 6, comma 8;

f) operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 6, nell'attuazione degli interventi, favorendo la co-progettazione, avendo cura di evitare conflitti di interesse e assicurando il rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e concorrenza;

g) facilitano e semplificano l'accesso dei beneficiari del ReI alle altre prestazioni sociali di cui il comune ha la titolarita', ove ricorrano le condizioni stabilite dalla relativa disciplina.

Art. 14

Funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del ReI

1. Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla poverta', di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla poverta'. L'atto di programmazione ovvero il Piano regionale e' comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla sua adozione.

2. Gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono, individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, anche per la gestione associata del ReI, sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai fini del riparto della quota del Fondo Poverta' di cui all'articolo 7, comma 2. Ogni successiva variazione nella composizione degli ambiti e' comunicata entro i trenta giorni successivi alla determinazione della variazione.

3. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla poverta', le regioni definiscono, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'.

4. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla poverta' le regioni e le province autonome individuano, qualora non gia' definite, le modalita' di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all'attuazione del ReI, disciplinando in particolare le modalita' operative per la costituzione delle equipe multidisciplinari di cui all'articolo 5, comma 7, e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati. In caso di ambiti territoriali sociali, sanitari e del lavoro non coincidenti, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 2, le regioni e le province autonome individuano specifiche modalita' per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari residenti in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti.

5. Nei casi in cui, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 2, gli ambiti territoriali ovvero uno o piu' comuni tra quelli che li compongono, siano gravemente inadempienti nell'attuazione del ReI, e non risulti possibile avviare interventi di tutoraggio da parte della regione o provincia autonoma, ne' da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), le regioni e le province autonome esercitano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge n. 328 del 2000. Le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi sono indicate nel Piano regionale di cui al comma 1.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il ReI, a valere su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla poverta' dalle caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, che amplino la platea dei beneficiari o incrementino l'ammontare del beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il Fondo Poverta' con le risorse necessarie all'intervento richiesto. Tali risorse affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato nelle modalita' di cui all'articolo 9, comma 9.

7. Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di utilizzo, in favore dei residenti nel territorio di competenza, delle risorse versate ad integrazione del Fondo Poverta', ai sensi del comma 6. I rapporti finanziari sono regolati con apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste al comma 7, le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al ReI e alle misure locali di contrasto alla poverta' disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del ReI unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con l'INPS al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della Provincia autonoma.

Art. 15

Funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del ReI

1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono attribuite le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, definiti con riferimento al ReI agli articoli da 3 a 6 del presente decreto.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l'attuazione del ReI attivando, nell'ambito della Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale di cui all'articolo 22, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) e' responsabile del monitoraggio dell'attuazione del ReI e predispone il Rapporto annuale di cui al comma 4; a tal fine definisce entro la data di avvio del ReI, sentito il Comitato per la lotta alla poverta', gli indicatori per il monitoraggio dell'attuazione del ReI con riferimento al rispetto dei livelli essenziali di cui agli articoli da 3 a 6;

b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualita' degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, sentito il Comitato per la lotta alla poverta';

c) predispone protocolli formativi e operativi, previo parere del Comitato per la lotta alla poverta' e successiva intesa in sede di Conferenza unificata;

d) identifica gli ambiti territoriali che presentano particolari criticita' nell'attuazione del ReI, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito e d'intesa con la regione, fermi restando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 14, comma 5, sostiene interventi di tutoraggio; nel monitoraggio delle criticita', specifica attenzione e' rivolta alla presenza in organico di adeguate professionalita' in materia sociale e alle ragioni delle eventuali carenze;

e) fornisce segreteria tecnica al Comitato per la lotta alla poverta' e all'Osservatorio sulle poverta', anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (di seguito denominato «INAPP»), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

3. Anche al fine di facilitare l'esercizio delle competenze di cui al comma 1, per l'identificazione di ambiti territoriali che presentino le particolari criticita' di cui al comma 2, lettera d), per la predisposizione del rapporto di cui al comma 4, per il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, e' costituita una apposita sezione denominata «Banca dati ReI» del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'articolo 24, secondo le modalita' ivi definite, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui progetti personalizzati, sugli esiti dei progetti medesimi, nonche', con riferimento all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalita' impiegate.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla poverta', predispone, sulla base delle informazioni di cui al comma 3 e delle altre informazioni disponibili in materia, un Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI, nonche' sulle altre prestazioni finalizzate al contrasto alla poverta', pubblicato sul sito internet istituzionale.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' responsabile della valutazione del ReI. La valutazione e' operata, anche avvalendosi dell'INAPP secondo un apposito progetto di ricerca redatto in conformita' all'articolo 3 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla poverta', e' individuato un campione di ambiti territoriali, corrispondente a non piu' del dieci per cento dei nuclei beneficiari, nel quale e' effettuata la somministrazione di questionari di valutazione, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono individuate le modalita' di composizione dei gruppi di controllo, mediante procedura di selezione casuale, unicamente per i quali, in deroga a quanto previsto ordinariamente, l'erogazione del beneficio puo' non essere condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato. I dati raccolti con i questionari sono acquisiti dalla Banca dati ReI di cui al comma 3 e messi a disposizione, con le modalita' di cui all'articolo 24, comma 4, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di valutazione previste dal progetto di ricerca. I dati anonimi possono essere altresi' messi a disposizione di universita' e enti di ricerca su richiesta motivata, per finalita' di ricerca e valutazione.

6. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con esclusione di quanto previsto all'articolo 20, comma 5, e con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale «Inclusione» riferito all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei.

Art. 16

Comitato per la lotta alla poverta' e Osservatorio sulle poverta'

1. Al fine di agevolare l'attuazione del ReI, e' istituito il Comitato per la lotta alla poverta', di seguito denominato «Comitato», come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. Il Comitato costituisce una specifica articolazione tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21.

2. Il Comitato e' presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale, ed e' composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale. La composizione del Comitato e' definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa designazione dei rappresentanti da parte delle amministrazioni competenti.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta il principale organismo di condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati a livello locale nel contrasto alla poverta';

b) propone, per la successiva adozione le linee guida di cui all'articolo 5, comma 9, e all'articolo 6, comma 12;

c) esprime il proprio parere su atti di coordinamento operativo per l'attuazione del ReI, inclusi protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c);

d) collabora al monitoraggio dell'attuazione del ReI e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della poverta' ed esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI, di cui all'articolo 15, comma 4.

4. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio del ReI, nonche' degli altri interventi di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, e' istituito un Osservatorio sulle poverta', di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e dell'inclusione sociale.

5. L'Osservatorio e' costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla poverta', per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e' rinnovabile.

6. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) predispone un Rapporto biennale sulla poverta', trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla poverta', anche con riferimento alla poverta' educativa, alla poverta' alimentare e alla poverta' estrema;

b) promuove l'attuazione del ReI, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;

c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI.

7. Dalla istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato e dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Capo III
RIORDINO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI FINALIZZATE AL CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Art. 17

SIA

1. A far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non e' piu' riconosciuto.

2. Per coloro ai quali il SIA sia stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, il beneficio continua ad essere erogato per la durata e secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, come modificato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fatta salva la possibilita' di richiedere il ReI con le modalita' di cui al comma 3. Ai soggetti di cui al presente comma e' consentita la possibilita' di prelievi di contante entro il limite mensile di cui all'articolo 9, comma 7.

3. I soggetti di cui al comma 2 in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell'articolo 3, possono richiedere la trasformazione del SIA in ReI secondo le modalita' di cui all'articolo 9, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore. Per l'anno 2018 e' posta a carico del Fondo Poverta' esclusivamente l'eventuale integrazione del beneficio economico nella trasformazione del SIA in ReI. La durata del beneficio economico del ReI ai sensi dell'articolo 4, comma 5, e' corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si e' goduto del SIA, fatto salvo l'adeguamento del progetto personalizzato secondo le modalita' di cui all'articolo 6, ove necessario. Nei casi in cui non sia stata richiesta la trasformazione del SIA in ReI nel corso di fruizione del beneficio, il ReI puo' essere comunque richiesto senza soluzione di continuita' nell'erogazione, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 3 e comunque non prima della data di cui all'articolo 25, comma 1. L'intero periodo di fruizione del SIA e' comunque dedotto dalla durata del ReI come definita dall'articolo 4, comma 5.

Art. 18

ASDI

1. A far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI non e' piu' riconosciuto, fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i requisiti richiesti.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, e successive modificazioni e integrazioni, confluisce integralmente nel Fondo Poverta' a decorrere dal 2019.

3. Per gli effetti delle previsioni di cui al comma 1, nell'anno 2018 e' accantonata una quota di 15 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Poverta'. In relazione all'effettivo utilizzo delle risorse di cui al primo periodo, a seguito di comunicazione dell'INPS dell'esaurimento delle erogazioni, nonche' dell'ammontare complessivamente erogato, la quota non utilizzata e' disaccantonata. Ogni altro accantonamento disposto sulle risorse del Fondo Poverta' a legislazione vigente a partire dall'anno 2018 e' rimosso.

Art. 19

Carta acquisti

1. A far data dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI e' erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente gia' riconosciuto.

2. Per effetto delle previsioni di cui al comma 1, i risparmi a valere sulle risorse attribuite al Fondo carta acquisti dall'articolo 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, confluiscono nel Fondo Poverta' che e' conseguentemente integrato per 55 milioni di euro nel 2018 e per 93 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 55 milioni di euro nel 2018 e 93 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014.

3. In relazione all'effettivo numero di beneficiari della carta acquisti, laddove, in esito al monitoraggio della spesa, effettuato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle rendicontazioni inviate dall' INPS, emerga una strutturale e certificata possibilita' di far fronte ai relativi oneri con un ammontare di risorse inferiore all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014, come rideterminata ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati l'integrazione del Fondo Poverta' di cui al medesimo comma 2 e i conseguenti limiti di spesa di cui all'articolo 20, comma 1.

Art. 20

Disposizioni finanziarie

1. Per gli effetti degli articoli 18 e 19, la dotazione del Fondo Poverta' e' rideterminata in 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, e in 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

2. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS accantona, alla concessione di ogni beneficio economico del ReI, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il beneficio e' erogato. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, secondo periodo e non accantonate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

3. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del ReI, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma 2, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica, in ogni caso, nel piu' breve tempo consentito, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, il raggiungimento, da parte dell'ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 2, del novanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1, secondo periodo.

4. Le risorse afferenti al Fondo Poverta' eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possono esserlo in quello successivo, con priorita' rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.

5. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, le risorse non destinate al beneficio economico del ReI, ai sensi degli articoli 3 e 4, ovvero al rafforzamento degli interventi e dei servizi territoriali per il contrasto alla poverta', ai sensi dell'articolo 7, possono essere destinate al finanziamento di programmi straordinari volti a rafforzare e a favorire soluzioni innovative nei servizi di presa in carico, in particolare, mediante specifico supporto tecnico e di formazione sulla base dei protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), nonche' al finanziamento degli interventi di tutoraggio di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d). Le risorse possono altresi' essere utilizzate per agevolare l'implementazione della Banca dati ReI, per la valutazione degli interventi ai sensi dell'articolo 15, comma 5, nonche' per le iniziative di comunicazione e informazione sul ReI. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse di cui al presente comma e gli specifici utilizzi in ciascun anno.

Capo IV
RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

Art. 21

Rete della protezione e dell'inclusione sociale

1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita' territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi, e' istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di seguito denominata «Rete», quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000.

2. La Rete e' presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre ad un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) un componente per ciascuna delle giunte regionali e delle province autonome, designato dal Presidente;

b) venti componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti, cinque sono individuati in rappresentanza dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque in rappresentanza di comuni il cui territorio sia coincidente con quello del relativo ambito territoriale.

3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualita' di invitato permanente, un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

4. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno nonche' in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee di indirizzo di cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle linee di indirizzo, la Rete puo' costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma.

5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalita' di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonche' la partecipazione e consultazione dei soggetti di cui al comma 4, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonche' del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali. Gli atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a livello territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. La Rete e' responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani:

a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;

b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta' di cui all'articolo 7, comma 2;

c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si riferiscono nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i Piani individuano le priorita' di finanziamento, l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento, nonche' i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si riferiscono sono ripartiti alle regioni.

8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani di cui al comma 6 e costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di assicurare maggiore omogeneita' nell'erogazione delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni per i profili di competenza e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

9. Ferme restando le competenze della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, la Rete puo' formulare proposte e pareri in merito ad atti che producono effetti sul sistema degli interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime, in particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la lotta alla poverta', prima dell'iscrizione all'ordine del giorno per la prevista intesa.

10. Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le modalita' di funzionamento sono stabilite con regolamento interno, approvato dalla maggioranza dei componenti. La segreteria tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di lavoro di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale. Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello regionale e territoriale, non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 22

Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. In relazione ai compiti attribuiti dal presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle more di una riorganizzazione del medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituita la Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e i posti di funzione di un dirigente di livello generale e cinque uffici dirigenziali di livello non generale. Alla Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale e' altresi' trasferito un ufficio dirigenziale di livello non generale dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della costituzione del servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico per l'attuazione del ReI di cui all'articolo 15, comma 2, fermi i limiti della dotazione organica vigente e nei limiti del personale in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'atto della costituzione della Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale e' contestualmente soppressa la Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e sono contestualmente trasferite le relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

2. All'individuazione delle funzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale di cui al comma 1 si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentita la Direzione generale interessata, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo, n. 300 del 1999.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura, attraverso l'ANPAL sulla base di appositi atti d'indirizzo, nell'ambito dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, nonche' dei programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo sociale europeo, la programmazione integrata e il coordinamento tra le politiche per la lotta alla poverta' e la promozione dell'inclusione sociale, le politiche di promozione dell'occupazione sostenibile e di qualita' e le politiche relative agli altri obiettivi tematici.

4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, secondo periodo, cessa a far data dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che recepisce le conseguenti modifiche, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 23

Coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali

1. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono con propri atti di indirizzo accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta integrata di interventi e di servizi.

2. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non gia' previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attivita' di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego.

3. Sulla base di principi di riconoscimento reciproco, gli accordi di cui al comma 1 a livello di ambito territoriale includono, ove opportuno, le attivita' svolte dagli enti del Terzo settore impegnati nell'ambito delle politiche sociali.

4. L'offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalita' coordinate definite dalle regioni e province autonome ai sensi del presente articolo, costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono, ove non gia' previsto nei rispettivi ordinamenti, all'individuazione di specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa la forma del consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 232 del 2016, finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e continuita' nella gestione associata all'ente che ne e' responsabile, fermo restando che dalla medesima gestione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le province autonome individuano altresi' strumenti di rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza. Analoghi meccanismi premiali possono essere previsti dai programmi operativi nazionali.

Art. 24

Sistema informativo unitario dei servizi sociali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di seguito denominato «SIUSS», per le seguenti finalita':

a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;

b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;

c) rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite;

d) disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli interventi mediante l'integrazione con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonche' con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni gia' nella disponibilita' dei comuni;

e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio.

2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e il casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.

3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:

a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in:

1) Banca dati delle prestazioni sociali;

2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;

3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato in:

1) Banca dati dei servizi attivati;

2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali.

4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), e' organizzato su base individuale. I dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dall'INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili.

5. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilita' erariale del funzionario responsabile dell'invio.

6. Le modalita' attuative del sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le prestazioni sociali oggetto della banca dati di cui al comma 3, lettera a), numero 1, sono quelle di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, resta ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema informativo dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

7. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera b), e' organizzato avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e assicura una compiuta conoscenza della tipologia, dell'organizzazione e delle caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e i servizi territoriali residenziali per le fragilita', anche nella forma di accreditamento e autorizzazione, nonche' le caratteristiche quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato.

8. I dati e le informazioni di cui al comma 7 sono raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome. Le modalita' attuative del comma 7 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

9. Con riferimento ai beneficiari del ReI, sono identificate specifiche sezioni dei sistemi informativi di cui al comma 3, lettere a) e b), che costituiscono la Banca dati ReI. Le informazioni sono integrate dall'INPS con le altre informazioni relative ai beneficiari del ReI disponibili nel SIUSS, nonche' con le informazioni disponibili nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nella banca dati delle politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nei sistemi informativi del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica con riferimento ai dati sulla frequenza e il successo scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative della Banca dati ReI sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Con riferimento alle persone con disabilita' e non autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera a), anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute nelle modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Per la programmazione dei servizi e per le altre finalita' istituzionali di competenza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui ai commi 9 e 10, sono rese disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza, con le modalita' di cui al comma 4. Le medesime informazioni sono rese disponibili agli ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e delle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza.

12. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche sociali degli enti locali, attesa la complementarieta' tra le prestazioni erogate dall'INPS e quelle erogate a livello locale, l'Istituto rende disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa e con riferimento ai relativi residenti, le informazioni, corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle erogate dal comune stesso.

13. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, sulla base delle informazioni del SIUSS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle politiche sociali, riferito all'anno precedente.

14. Le Province autonome di Trento e Bolzano adempiono agli obblighi informativi previsti dal presente articolo secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Disposizioni transitorie e finali

1. A far data dal 1° dicembre 2017, il ReI puo' essere richiesto nelle modalita' di cui all'articolo 9. Per coloro che effettuano la richiesta del ReI nel mese di dicembre 2017 e non sono gia' beneficiari del SIA, l'ISEE deve essere aggiornato entro il termine del primo trimestre 2018.

2. In sede di avvio del ReI, per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 6, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato prevista all'articolo 6, comma 1. Il beneficio e' comunque sospeso in assenza della comunicazione di cui al primo periodo decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione. Il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, sulla base del monitoraggio dei flussi informativi tra INPS, ambiti territoriali e centri per l'impiego e dei tempi di definizione dei progetti, nonche' dei patti di servizio, puo' rideterminare il periodo per cui e' prevista la deroga alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 6, nonche' prevedere un periodo piu' breve decorso il quale, in assenza di comunicazione, il beneficio e' sospeso ai sensi del secondo periodo.

3. Ai soggetti che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017 in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), l'INPS dispone il versamento di un bimestre aggiuntivo al fine di permettere ai medesimi soggetti la richiesta del ReI senza soluzione di continuita' nelle erogazioni. L'intero periodo di fruizione del SIA e' comunque dedotto dalla durata del ReI come definita dall'articolo 4, comma 5.

4. Ai fini della detrazione dei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 4, comma 2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, e' dedotto dal ReI il solo incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui.

5. Alle attivita' previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3 e 8, e all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

7. Sono in ogni caso fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 26

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 21 e 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) articolo 16, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2. A far data dal 1° gennaio 2018, fatto salvo quanto disposto all'articolo 18, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

b) articolo 21, commi 3 e 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 settembre 2017


MATTARELLA


Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri


Poletti, Ministro del lavoro e

delle politiche sociali


Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze


Madia, Ministro per la

semplificazione e la pubblica

amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto Legge 50 del 24 aprile 2017

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

Vigente al: 17-6-2017

TITOLO I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure finanziarie e per il contenimento della spesa pubblica;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali, una migliore perequazione delle risorse e la programmazione di nuovi o maggiori investimenti;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuove iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite da eventi sismici nell'anno 2016 e 2017;

Considerata l'urgenza di misure volte a favorire la crescita economica del Paese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2017;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale)

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, citta' metropolitane, comuni, unioni di comuni;

c) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle societa' di cui alle lettere a) e b), ancorche' queste ultime rientrino fra le societa' di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.";

c) il comma 2 e' abrogato.

2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "degli enti pubblici" sono sostituite dalla parola "dei".

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Art. 2

(Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo."

2. All'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: ", ovvero" a "imposta." sono sostituite dalle seguenti: "nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno."

Art. 3

(Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni)

1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono soppresse le parole: "di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602" e le parole "15.000 euro annui" sono sostituite con le parole "5.000 euro annui";

b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformita' o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalita' di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonche' all'irrogazione delle sanzioni."

2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 7:

1. al primo periodo, le parole: "15.000 euro annui" sono sostituite con le parole: "5.000 euro annui";

2. dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente:

"Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di previa apposizione del visto di conformita' o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalita' di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonche' all'irrogazione delle sanzioni."

b) al numero 7-bis le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "5.000 euro".

3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "per importi superiori a 5.000 euro annui," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi".

4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non e' possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non e' ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122")).

((4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: "a partire dal giorno sedici del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal decimo giorno successivo";

b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi' indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato al soggetto interessato".

4-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "i soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalita' previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407".

4-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonche' dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 e' assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori.

4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, valutato in 417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2019, a 820.000 euro per l'anno 2020, a 1.163.000 euro per l'anno 2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000 euro per l'anno 2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000 euro per l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 4-quinquies, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)).

Art. 4

(Regime fiscale delle locazioni brevi)

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

4. I soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa ne' del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line al fine di definire le modalita' di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.

Art. 5

(Disposizione in materia di accise sui tabacchi)

1. Le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 1 e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

(Disposizioni in materia di giochi)

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata in misura pari al 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e' fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' fissata all'otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017.

3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, e' fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, e' fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Art. 7

(Rideterminazione della base Ace)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 5 le parole "dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "del quinto esercizio precedente";

b) al comma 6-bis le parole "all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al quinto esercizio precedente".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.

3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 552 e' sostituito dal seguente: "552. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo:

a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;

b) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica detto articolo 1.".

4. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle societa' relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 8

(Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari)

1. All'articolo 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "del bene" sono sostituite dalle seguenti: "dei beni".

Art. 9

(Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise)

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole "e' incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "e' incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020";

b) alla lettera b), le parole "e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota e' ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed e' fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021";

c) alla lettera c), le parole "2018", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "2019".

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 10

(Reclamo e mediazione)

1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantamila euro".

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: "ente", sono inserite le seguenti: "e dell'agente della riscossione".


Art. 11

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)


1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione e' dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalita' diverse dalla presente definizione.

3. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non e' ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, e' fissata al 30 novembre; b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, e' fissata al 30 giugno. Per ciascuna controversia autonoma e' effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volonta' di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, puo' usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. . La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli gia' versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonche' quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avra' depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.

10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7.

12. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.

13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n, 232, nonche', per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA


Art.12

(Rimodulazione delle risorse)


1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le nuove modalita' e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della medesima legge n. 208 del 2015, e' rimodulata, per gli anni 2017-2019, 507 milioni di euro per l'anno 2017 e 672 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.


Art. 13

(Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri)


1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017 presentato alle Camere, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, di cui all'elenco allegato al presente decreto, sono ridotte, per l'anno 2017, degli importi ivi indicati in termini di competenza e cassa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili gli importi indicati in termini di competenza e cassa nell'elenco allegato al presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Titolo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI


Art. 14

(Riparto del Fondo di solidarieta' comunale)


1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 450, le parole: "8 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento";

b) dopo il comma 450 e' inserito il seguente: "450-bis. Per il solo anno 2017, la quota di cui alla lettera b) del comma 449 non distribuita, nel limite di 14 milioni di euro, unitamente al contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro, sono accantonati per essere attribuiti a favore dei comuni che presentino contemporaneamente una variazione negativa degli effetti perequativi derivanti dall'aggiornamento della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2017, una variazione negativa della dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta considerata per il calcolo delle risorse storiche di riferimento di cui al comma 450 e una variazione negativa superiore al 1.3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016. Il riparto viene effettuato in proporzione alla distanza dalla percentuale del -1.3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale del 2017 e la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale del 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento cosi' come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450.".


Art. 15

(Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della citta' metropolitana di Cagliari)


1. Alle province della Regione Sardegna e alla citta' metropolitana di Cagliari e' attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Il contributo spettante a ciascun ente e' comunicato dalla Regione Sardegna al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio.

2. Il contributo spettante a ciascuna Provincia e Citta' Metropolitana, di cui al comma 1, e' versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo -27, comma 1.


Art. 16

(Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e citta' metropolitane)


1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle citta' metropolitane. ".

2. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e citta' metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

3. Per gli anni 2017 e 2018 il concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle citta' metropolitane previsto dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' determinato per ciascun ente nell'importo indicato nella tabella 2 allegata al presente decreto.


Art. 17

(Riparto del contributo a favore delle Province e delle Citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario)


1. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare del contributo di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e citta' metropolitana delle regioni a statuto ordinario , e' stabilito nell'importo indicato nella tabella 3 allegata al presente decreto.


Art. 18

(Disposizioni sui bilanci di Province e Citta' metropolitane)


1. Per l'esercizio 2017, le province e le citta' metropolitane:

a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualita' 2017;

b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.

2. Al comma 3, dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016 e 2017" e le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno precedente".

3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 462 e' inserito il seguente: "462-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016.


Art. 19

(Sospensione termini certificazione enti locali dichiarazione di dissesto)


1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , dopo il comma 470, e' inserito il seguente: "470-bis. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del medesimo decreto legislativo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli obblighi di certificazione di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.".


Art. 20

(Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario)


1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' attribuito un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per l'attivita' di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario e' autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2017.


Art. 21

(Contributo per fusioni di comuni)


1. Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dalla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e' incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.


Art. 22

(Disposizioni sul personale e sulla cultura)


1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, gia' incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali

2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti" sono sostituite da: "nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.".

3. All'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "90 per cento".

4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, infine i seguenti periodi: "Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purche' la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale e' rivestita la carica elettiva. In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale e' rivestita la carica elettiva. Il conferimento e' effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.".

5. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n.190, non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalita' tecniche e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86 , delle legge 7 aprile 2014, n. 56.

6. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e di promuovere l'interazione e la collaborazione tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, fino al 31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, puo' avvalersi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per sostenere il buon andamento degli istituti e garantirne l'attivazione. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo, che altresi' assicura il rispetto degli obblighi in materia di pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

7. Per le medesime finalita' di cui al comma precedente, gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni.

8. In favore del teatro di rilevante interesse culturale "Teatro Eliseo", per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuita' delle sue attivita' in occasione del centenario dalla sua fondazione e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni che restano acquisite all'erario.


Art. 23

(Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana)


1. A decorrere dall'anno 2017 sono confermati nella misura determinata per l'anno 2016:

a) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti le province della regione Sardegna, tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e ripartendo i valori finanziari nei confronti degli enti subentranti per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio;

b) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti gli enti subentrati alle province della Regione siciliana.


Art. 24

(Fabbisogni standard e capacita' fiscali per Regioni)


1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 534, sono inseriti i seguenti:

"534-bis. Previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata, segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, del rapporto sulla determinazione della effettiva entita' e della ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi livelli di governo fino all'annualita' 2016 e con la proiezione dell'entita' a legislazione vigente per il 2017 - 2019, a decorrere dall'anno 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 24 dicembre 2015, n. 208, - sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A, attraverso l'eventuale predisposizione di appositi questionari, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni - provvede all'approvazione di metodologie per la determinazioni di fabbisogni standard e capacita' fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e nelle materie diverse dalla sanita'.

534-ter. A decorrere dall'anno 2018, il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio di ciascun anno, e' ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis e delle capacita' fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacita' fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente e' ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato."

2. A decorrere dall'anno 2018:

a) all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il secondo e il quinto periodo sono soppressi;

b) all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo e' soppresso.


Art. 25

(Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e citta' metropolitane)


1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140, sono inseriti i seguenti:

"140-bis. Per l'anno 2017 una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 400 milioni di euro, e' attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalita' ed e' ripartita secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017. A tal fine, entro il 31 luglio 2017, le medesime Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito al periodo precedente, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017 - 2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata;

b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati nella tabella di seguito riportata rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo 2018, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.

                                -------------------------------------
                                |       SNF      |        IN
---------------------------------------------------------------------
                                  Riparto quota    Quote investimenti
  Regioni           Percentuale        fondo       nuovi e aggiuntivi
                                   investimenti
---------------------------------------------------------------------
Abruzzo                3,16%        12.650.315,79     4.187.920,33
Basilicata             2,50%         9.994.315,79     3.308.644,54
Calabria               4,46%        17.842.315,79     5.906.745,60
Campania              10,54%        42.159.368,42    13.956.969,86
Emilia-Romagna         8,51%        34.026.315,79    11.264.501,39
Lazio                 11,70%        46.813.263,16    15.497.653,96
Liguria                3,10%        12.403.157,89     4.106.098,06
Lombardia             17,48%        69.930.105,26    23.150.545,37
Marche                 3,48%        13.929.473,68     4.611.388,92
Molise                 0,96%         3.828.842,11     1.267.548,25
Piemonte               8,23%        32.908.842,11    10.894.558,78
Puglia                 8,15%        32.610.736,84    10.795.870,25
Toscana                7,82%        31.269.263,16    10.351.771,86
Umbria                 1,96%         7.848.210,53     2.598.170,75
Veneto                 7,95%        31.785.473,68    10.522.664,71
TOTALE               100,00%       400.000.000,00   132.421.052,63
---------------------------------------------------------------------

140-ter. Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, e' attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle province e alle citta' metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale. Tali risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 140. Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta' metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 140".

2. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 142, le parole "di cui ai commi 140 e 141" sono sostituite dalle seguenti parole: "di cui ai commi 140, 140-bis e 140-ter e 141.


Art. 26

(Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio)


1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 468, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) all'articolo 175, comma 5- quater, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;";

b) al comma 468, alla lettera e), dopo le parole "economie di spesa" sono inserite le seguenti ", le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilita' della spesa".

c) dopo il comma 468 e' inserito il seguente comma:

"468-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui e' allegato il prospetto di cui al comma 468. La giunta e' autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011.".


Art. 27

(Misure sul trasporto pubblico locale)


1. All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:

"534-quater. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminata nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi.

534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013 non trova applicazione a decorrere dall'anno 2017.

2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo di cui al comma 1 e' effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il suddetto riparto e' operato sulla base dei seguenti criteri:

a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Negli anni successivi, la quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo;

b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi standard, di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi la quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere regionale;

c) suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le percentuali regionali di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati di servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sostituiscono le predette percentuali regionali, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso;

d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonche' nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorita' di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonche' per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), e' pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre Regioni con le modalita' di cui al presente comma, lettere a), b) e c);

e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d) non puo' determinare per ciascuna regione una riduzione annua maggiore del cinque per cento rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, tale limite e' rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel primo quinquennio di applicazione il riparto non puo' determinare per ciascuna regione, una riduzione annua maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite e' rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo.

3. Al fine di garantire un'efficace programmazione delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione e' effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse a titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza mensile.

5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgono dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attivita' di pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico.

6. Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalita', in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilita', nonche' assicurando l'eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di mobilita' nelle aree a domanda debole, quali scelte di sostituzione modale. Le regioni provvedono alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni e provvedono, altresi', contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,. In caso di inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' abrogato il comma 6 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea sono apportate al predetto articolo 16-bis del citato decreto-legge le seguenti ulteriori modificazioni:

a) i commi 3 e 5 sono abrogati;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3," e le parole: ", in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3," sono soppresse e le parole: "le Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le Regioni";

c) al comma 9, primo periodo, le parole: "il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso puo' essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda materiale rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per veicoli di anzianita' massima di dodici anni adibiti al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno.

10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole, " trasporto di persone" sono inserite le seguenti: "i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone".

11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non pubblicistica, possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale, ferma restando la destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi.

12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n 19, e' sostituito dal seguente: "2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza".


Art. 28

(Diverse modalita' di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica)


1. All'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "inclusa la possibilita' di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate," sono soppresse.


Art. 29

(Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche)


1. Per gli anni 2016 e 2017 relativamente allo sfondamento definitivo dei tetti della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si avvale anche dei dati recati dalla fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, secondo modalita' definite con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute.

2. A decorrere dall'anno 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici e' fatto obbligo di recare le informazioni sul Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo. A decorrere dalla stessa data, le suddette fatture sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sono disciplinate le modalita' tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonche' le modalita' di accesso da parte di AIFA ai dati ivi contenuti ai fini dell'acquisizione delle suddette fatture per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. E' fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al presente comma.

3. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 30

(Altre disposizioni in materia di farmaci)


1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 402, e' inserito il seguente:

"402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali e' stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovativita' condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non accedono alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401.".


Art. 31

(Edilizia sanitaria)


1. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017.


Art. 32

(Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri)


1. Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, gia' attribuite al Ministero dell'Interno, sono trasferite al Ministero della salute, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in coerenza con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio dello Stato in apposito capitolo di spesa.

2. Il Ministero della salute si fa carico della gestione del pregresso, a seguito della ricognizione che deve essere effettuata da parte delle regioni e province autonome in contraddittorio con le prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate al Ministero della salute entro il 30 aprile 2017.

3. Il finanziamento di cui al comma 1, nei limiti delle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, avviene sulla base delle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute debitamente consolidati e validati. A decorrere dal primo anno di applicazione della presente disposizione, le risorse di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di bilancio, sono ripartite a titolo provvisorio tra le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati risultanti dagli elementi informativi presenti nel NSIS del Ministero della salute con riferimento all'anno precedente o comunque all'ultimo anno disponibile e consolidato. Alla regolazione finanziaria dei saldi regionali di cui al periodo precedente si provvede, a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli esercizi precedenti, desunti dal sistema NSIS, tramite compensazione tra ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, in sede di ripartizione delle risorse degli anni successivi, sempre nei limiti dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1.

Art. 33

(Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni)


1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il

comma 495, e' inserito il seguente:

"495-bis. Per l'anno 2017, gli spazi finanziari di cui al comma 495

sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base della tabella di seguito riportata. La tabella di seguito riportata puo' essere modificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017. Le Regioni utilizzano gli spazi finanziari di cui al alla tabella di seguito riportata per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti anni, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nella tabella di seguito riportata. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito ai periodi precedenti, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti

condizioni:

a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione

incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella

tabella di seguito riportata;

b) gli investimenti per l'anno di riferimento devono essere

superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo

pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti

di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al

comma 475.

+-------------------------------------------------------------------+ | | | Riparto | | | | | spazi | | |Regioni |Percen-| finanziari | Profilo investimenti | | | tuale | 2017 | | |--------+-------+----------------+---------------------------------| |Abruzzo | 3,16% | 15.812.894,74 | 2017 | 2018 | | | | | | | | | | | 5.534.513,16 | 4.332.733,16 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | 4.111.352,63 | 1.676.166,84 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 158.128,95 | | |--------+-------+----------------+----------------+----------------| |Basili- | | | 2017 | 2018 | |cata | 2,50%| 12.492.894,74 | | | | | | | 4.372.513,16 | 3.423.053,16 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | 3.248.152,63 | 1.324.246,84 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 124.928,95 | | |--------+-------+----------------+----------------+----------------| |Calabria| 4,46%| 22.302.894,74 | 2017 | 2018 | | | | | | | | | | | 7.806.013,16 | 6.110.993,16 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | 5.798.752,63 | 2.364.106,84 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 223.028,95 | | |--------+-------+----------------+----------------+----------------| |Campania| 10,54%| 52.699.210,53 | 2017 | 2018 | | | | | | | | | | | 18.444.723,68 | 14.439.583,68 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | 13.701.794,74 | 5.586.116,32 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 526.992,11 | | |--------+-------+----------------+----------------+----------------| |Emilia- | | | 2017 | 2018 | |Romagna | 8,51%| 42.532.894,74 | | | | | | | 14.886.513,16 | 11.654.013,16 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | 11.058.552,63 | 4.508.486,84 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 425.328,95 | | |--------+-------+----------------+----------------+----------------| |Lazio | 11,70%| 58.516.578,95 | 2017 | 2018 | | | | | | | | | | | 20.480.802,63 | 16.033.542,63 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | 15.214.310,53 | 6.202.757,37 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 585.165,79 | | |--------+-------+----------------+----------------+----------------| |Liguria | 3,10%| 15.503.947,37 | 2017 | 2018 | | | | | | | | | | | 5.426.381,58 | 4.248.081,58 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | 4.031.026,32 | 1.643.418,42 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 155.039,47 | | |--------+-------+----------------+----------------+----------------| |Lombar- | | | 2017 | 2018 | |dia | 17,48%| 87.412.631,58 | | | | | | | 30.594.421,05 | 23.951.061,05 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | 22.727.284,21 | 9.265.738,95 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 874.126,32 | | |--------+-------+----------------+----------------+----------------| |Marche | 3,48%| 17.411.842,11 | 2017 | 2018 | | | | | | | | | | | 6.094.144,74 | 4.770.844,74 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | 4.527.078,95 | 1.845.655,26 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 174.118,42 | | |--------+-------+----------------+----------------+----------------| |Molise | 0,96%| 4.786.052,63 | 2017 | 2018 | | | | | | | | | | | 1.675.118,42 | 1.311.378,42 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | 1.244.373,68 | 507.321,58 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 47.860,53 | | |--------+-------+----------------+----------------+----------------| |Piemonte| 8,23%| 41.136.052,63 | 2017 | 2018 | | | | | | | | | | | 14.397.618,42 | 11.271.278,42 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | 10.695.373,68 | 4.360.421,58 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 411.360,53 | | |--------+-------+----------------+----------------+----------------| |Puglia | 8,15%| 40.763.421,05 | 2017 | 2018 | | | | | | | | | | | 14.267.197,37 | 11.169.177,37 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | 10.598.489,47 | 4.320.922,63 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 407.634,21 | | |--------+-------+----------------+----------------+----------------| |Toscana | 7,82%| 39.086.578,95 | 2017 | 2018 | | | | | | | | | | | 13.680.302,63 | 10.709.722,63 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | 10.162.510,53 | 4.143.177,37 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 390.865,79 | | |--------+-------+----------------+----------------+----------------| |Umbria | 1,96%| 9.810.263,16 | 2017 | 2018 | | | | | | | | | | | 3.433.592,11 | 2.688.012,11 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | 2.550.668,42 | 1.039.887,89 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 98.102,63 | | |--------+-------+----------------+----------------+----------------| |Veneto | 7,95%| 39.731.842,11 | 2017 | 2018 | | | | | | | | | | | 13.906.144,74 | 10.886.524,74 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | 10.330.278,95 | 4.211.575,26 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 397.318,42 | | |--------+-------+----------------+----------------+----------------| |TOTALE |100,00%| 500.000.000,00 | 2017 | 2018 | | | | | | | | | | | 175.000.000,00 | 137.000.000,00 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | 130.000.000,00 | 53.000.000,00 | | | | |----------------+----------------| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 5.000.000,00 | | +-------------------------------------------------------------------+ ".


Art. 34

(Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale)


1. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "nell'esercizio 2015" sono inserite le seguenti: "e in quelli antecedenti".

2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole "e per l'anno 2016", sono sostituite dalle seguenti: ", per l'anno 2016 e per l'anno 2017.

3. All'articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale, il riparto delle quote distinte e vincolate del relativo finanziamento destinato alle regioni, ivi comprese le quote indicate dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' effettuato, ove non siano gia' fissati altri termini ai sensi della legislazione vigente, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, secondo i criteri e i dati ultimi disponibili. A seguito della relativa Intesa raggiunta nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle more della deliberazione del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare alle regioni fino all'80 per cento degli importi assegnati, purche' non siano stabilite condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini dell'effettiva erogabilita' delle risorse. Sono fatti salvi i diversi regimi di anticipazione delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale gia' stabiliti dalla legislazione vigente.

2-ter. Il regime di anticipazione di cui al comma 2-bis si applica anche alle somme da erogare a titolo di compensazione per minori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more delle deliberazioni del CIPE, e' autorizzato ad effettuare le erogazioni delle somme di cui ai commi 2-bis e 2-ter anche con riferimento ai relativi finanziamenti riferiti agli esercizi 2016 e precedenti sui quali sia stata raggiunta la prevista Intesa.

2-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater comunque entro i limiti degli stanziamenti del bilancio statale. Sono in ogni caso autorizzati recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.".

4. All'articolo 77-quater, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:

"A decorrere dall'anno 2017:

a) fermo restando il livello complessivo del finanziamento erogabile alle regioni in corso d'anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna alle regioni le rispettive quote di compartecipazione all'IVA, in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare quote di compartecipazione all'IVA facendo riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nella contestuale individuazione delle relative quote di finanziamento, come risultanti dall'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, ovvero dai decreti interministeriali di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione all'IVA per l'anno di riferimento non puo' fissare, per ciascuna regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nell'individuazione delle relative quote di finanziamento di cui al richiamato articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo n. 68 del 2011;

c) il Ministero dell'economia e delle finanze, in funzione dell'attuazione della lettera a) del presente comma, e' autorizzato, in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad applicare le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti.".


Art. 35

(Misure urgenti in tema di riscossione)


Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole da "dei comuni" a "essi" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle societa' di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse";

b) all'articolo 2, il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate.".


Art. 36

(Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro)


1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:

"1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e societa' partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio".

2. L'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e' sostituito dal seguente:

"457. L'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e' sostituito dal seguente:

"1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.

2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 e' gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facolta' dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche' a quelli, gia' in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non e' stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.".

4. All'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole "debiti fuori bilancio" sono aggiunte le seguenti: "anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorche' relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto ".


Art. 37

(Modifiche all'articolo 1, comma 467, legge 11 dicembre 2016, n. 232)


1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "per le quali l'ente" sono aggiunte le seguenti: "abbia gia' avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o".


Art. 38

(Disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici )


1. All'articolo 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e successive modificazioni, dopo il comma 12, e' inserito il seguente: "12-bis. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo 37, comma 3, lett. c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e all'articolo 2, comma 4, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa alle erogazioni a favore dell'INPS e' autorizzata sulla base del fabbisogno di cassa dell'ente approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, l'INPS presenta, entro il mese di gennaio di ogni anno, il fabbisogno annuale con evidenza delle esigenze mensili e il successivo aggiornamento non oltre il mese di giugno.".

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dalla societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica.". L'INPS provvede all'attuazione di quanto disposto dal presente comma nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 1, comma 84, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "al comma 82 del presente articolo e di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 8-ter e 8-quater".


Art. 39

(Trasferimenti regionali a province e citta' metropolitane per funzioni conferite)


1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformita' alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione e' formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.

2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 e' deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali.


Art. 40

(Rideterminazione delle sanzioni per le province e le citta' metropolitane)


1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione nei confronti delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016, nella misura eventualmente eccedente l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 756, lettera b), e 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali interessati sono tenuti ad inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it , entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione attestante l'ammontare dell'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 756, lettera b), e 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La certificazione di cui al periodo precedente e' firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco metropolitano, dal responsabile finanziario dell'ente e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

TITOLO III
ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE


Art. 41

(Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito di eventi sismici)


1. Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, e' stanziata la somma di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Al fine di permettere l'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e' disposto con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle risorse destinate annualmente alle finalita' di cui al comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese.

3. Le risorse del Fondo sono destinate a:

a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli edifici scolastici di cui dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico;

2) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli edifici pubblici strategici e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico;

3) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 «Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone», Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 11 maggio 2006, diversi da quelli di cui alla lettera a):

1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i relativi progetti di adeguamento, il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attivita', previa intesa con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca per il coordinamento degli interventi di cui al presente comma con quelli gia' previsti a legislazione vigente;

2) per le verifiche di vulnerabilita' degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attivita'.

c) incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, provvede alle relative attivita'.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, puo' essere destinata con le medesime modalita', su richiesta delle amministrazioni interessate, all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.


Art. 42

(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016)


1. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attivita' di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

2. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017.

3. Le risorse di cui al comma 2, confluiscono nella contabilita' speciale di cui all'articolo, 4 comma, 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.


Art. 43

(Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi)


1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole del "30 novembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2017".

b) al comma 10, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Per i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.45, il termine del 30 novembre 2017 e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017".

c) al comma 12, le parole: "dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "febbraio 2018";

d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: "12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 i tributi non versati per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione e' autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.

12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario alla ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017.".

2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.45, le parole "al 30 novembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

3. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e di interessi" sono aggiunte le seguenti: "e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018."

4. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45, le parole "nei termini previsti" sono sostituite dalle seguenti "entro il 16 dicembre 2017" e dopo le parole "pagamento dei tributi" sono aggiunte le seguenti "oggetto di sospensione".

5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei tributi locali, pari a 101 milioni di euro nell'anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


Art. 44

(Proroga incentivi)


1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2019".


Art. 45

(Compensazione perdita gettito TARI)


1. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.".


Art. 46

(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)


1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unita' locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si e' verificato l'evento, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attivita' nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attivita' economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi', alle imprese che avviano la propria attivita' all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.

4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quello successivo.

5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unita' locale nei comuni di cui al predetto allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e' autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

TITOLO IV
MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE
CAPO I
MISURE NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE


Art. 47

(Interventi per il trasporto ferroviario)


1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilita' degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, previa intesa tra le Regioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e' individuata quale unico soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.

2. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le Regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente l'organismo preposto alla sicurezza.

3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze di mobilita' dei viaggiatori e delle merci, di ampliamento della connettivita' della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e le aree metropolitane, di potenziamento delle connessioni verso i sistemi portuali ed aeroportuali, sono individuate, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee.

4. Le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono altresi' concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione a favore della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. delle reti ferroviarie regionali, ivi comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura.

5. Con uno o piu' decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate, tra quelle di cui al comma 3, le linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale, previa individuazione delle risorse da destinare alla gestione ai sensi del secondo periodo, ivi incluse quelle iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato che sono corrispondentemente riallocate. Tali linee sono trasferite, a titolo gratuito, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 ottobre 2000 n. 138 T.

6. Al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a rendere gli interventi piu' aderenti alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera, individua le risorse annuali disponibili, di cui alle delibere del CIPE, n. 10 del 14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n. 61 del 22 luglio 2010, n.2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo 2012, tenendo conto di eventuali obblighi giuridicamente vincolanti sorti in base alle predette delibere, provvede alla loro revoca e alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail, nonche' alla contestuale approvazione di nuovi progetti ovvero delle necessarie varianti progettuali.

7. All'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Fermi restando gli obblighi di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Le relative risorse sono trasferite alla societa' Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. per essere utilizzate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia e nell'ambito del piano di risanamento della societa', esclusivamente a copertura delle passivita', anche pregresse, e delle esigenze finanziarie del comparto infrastruttura. Restano fermi gli atti, i provvedimenti e le operazioni gia' realizzati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2016, n.218.

8. E' autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle somme dovute in relazione all'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario gia' eserciti nella Regione Siciliana per l'anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a partire dall'anno 2014, nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali, nel limite delle risorse gia' impegnate, ivi inclusi i residui perenti, nonche' di quelle iscritte in bilancio e nel rispetto della vigente normativa europea.

9. Nelle more della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione ai fini dell'avvio della realizzazione dell'Opera con le modalita' di cui all'articolo 2, commi 232, lettere b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come previsto dalla legge 5 gennaio 2017, n. 1, sono autorizzate le attivita' propedeutiche all'avvio dei lavori a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 allo scopo finalizzate a legislazione vigente. L'opera e' monitorata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

10. Al fine di promuovere, in applicazione del Regolamento (UE) 1304/2014, il rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci per l'abbattimento del rumore prodotto da tali carri e compensare le imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.

11. Le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono destinate in favore delle imprese ferroviarie o dei detentori dei carri ferroviari, nel rispetto del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, con modalita' stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Art. 48

(Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)


1. I bacini di mobilita' per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo, sono determinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le citta' metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di Provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento. La definizione dei bacini di mobilita' rileva anche ai fini della pianificazione e del finanziamento degli interventi della mobilita' urbana sostenibile.

2. I bacini di cui al comma 1 comprendono un'utenza minima di 350.000 abitanti ovvero inferiore solo se coincidenti con il territorio di enti di area vasta o di citta' metropolitane. Agli enti di governo dei bacini possono essere conferite in uso le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti pubblici associati. In tal caso gli enti di governo costituiscono societa' interamente possedute dagli enti conferenti, che possono affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Al capitale di tali societa' non e' ammessa la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati.

3. La determinazione dei bacini di mobilita' avviene in base a una quantificazione ovvero una stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalita' che si intende soddisfare, avvalendosi di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico di linea e non, nonche' delle fonti informative presenti all'interno dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli operatori gia' attivi nel bacino sono tenuti a fornire le informazioni e i dati rilevanti in relazione ai servizi effettuati entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta di regioni ed enti locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili. Le Regioni hanno la facolta' di far salvi i bacini determinati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove coerenti con i criteri di cui al presente articolo.

4. Ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti affidanti, con l'obiettivo di promuovere la piu' ampia partecipazione alle

medesime, articolano i bacini di mobilita' in piu' lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalita' e da altre ragioni di efficienza economica, nonche' relative alla specificita' territoriale dell'area soggetta alle disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni. Tali eccezioni sono disciplinate con delibera dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f) del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 6, lettera a), del presente articolo. Per quanto riguarda i servizi ferroviari l'Autorita' puo' prevedere eccezioni relative anche a lotti comprendenti territori appartenenti a piu' Regioni, previa intesa tra le regioni interessate.

5. Nelle more della definizione dei bacini di mobilita' e dei relativi enti di governo, gli enti locali devono comunque procedere al nuovo affidamento nel rispetto della vigente normativa, dei servizi di trasporto pubblico per i quali il termine ordinario dell'affidamento e' scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero scadra' tra la predetta data e fino all'adozione dei provvedimenti di pianificazione e istituzione di enti di governo.

6. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera f) sono anteposte le seguenti parole: "a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa vigente, nonche' ";

b) al comma 2, lettera f), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ". Con riferimento al trasporto pubblico locale l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte in regime di servizio pubblico e le altre attivita'.".

7. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale l'Autorita' di regolazione dei trasporti detta regole generali in materia di:

a) svolgimento di procedure che prevedano la facolta' di procedere alla riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario, che se ne assume il rischio di impresa, ferma restando la possibilita' di soluzioni diverse con particolare riferimento ai servizi per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra piu' lotti di gara;

b) obbligo, per chi intenda partecipare alle predette procedure, del possesso, quale requisito di idoneita' economica e finanziaria, di un patrimonio netto pari almeno al quindici per cento del corrispettivo annuo posto a base di gara, nonche' dei requisiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) adozione di misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio, anche relative all'acquisto, alla

cessione, alla locazione o al comodato d'uso a carico dell'ente affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico e per la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni;

d) in alternativa a quanto previsto sulla proprieta' dei beni strumentali in applicazione della lettera c), limitatamente all'affidamento di servizi di trasporto pubblico ferroviario, facolta' per l'ente affidante e per il gestore uscente di cedere la proprieta' dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali a soggetti societari, costituiti con capitale privato ovvero con capitale pubblico e privato, che si specializzano nell'acquisto dei predetti beni e di beni strumentali nuovi per locarli ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, a condizioni eque e non discriminatorie;

e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti e nel rispetto della normativa europea in materia, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante sono versati all'INPS dal gestore uscente.

8. Alle attivita' di cui ai commi 6 e 7 l'Autorita' di regolazione dei trasporti provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

9. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalita' esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio e ad ogni singola uscita, se prevista, in conformita' alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

10. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in conformita' alle apposite prescrizioni previste dal gestore, in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.

11. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con legge regionale. In assenza di legge regionale, la sanzione e' pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro.

12. All'articolo 71 del decreto dei Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di assicurare il piu' efficace contrasto al fenomeno dell'evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attivita' di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente abilitati dall'impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la responsabilita' del corretto svolgimento dell'attivita' di verifica e che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identita', nonche' tutte le altre attivita' istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge.

Il Ministero dell'interno puo' mettere a disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma precedente, con copertura dei costi a completo carico dell'ente richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi.".

13. Le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata possono essere utilizzate ai fini del contrasto dell'evasione tariffaria e come mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, per l'identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalita' agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell'ordine.


Art. 49

(Disposizioni urgenti in materia di riordino di societa')


1. Con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale, ANAS S.p.A. sviluppa le opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche attraverso appositi contratti e convenzioni al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti nel 2017 di almeno il 10 per cento rispetto al 2016 ed un ulteriore incremento di almeno il 10 per cento nel 2018.

2. Al fine di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze in ambiti industriali omogenei, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere al trasferimento, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e delle condizioni di cui al comma 3, a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. tramite conferimento in natura. L'aumento di capitale e' realizzato per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS S.p.A. risultante da una situazione patrimoniale approvata dal Consiglio di amministrazione della societa' e riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dal conferimento. Pertanto, all'operazione di trasferimento non si applicano gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater, nonche' l'articolo 2441 del codice civile. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento di ANAS S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

3. Il trasferimento di cui al comma 2 deve essere realizzato senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea ed e' subordinato alle seguenti condizioni:

a) perfezionamento del Contratto di Programma 2016/2020 tra lo Stato e ANAS S.p.A. secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) acquisizione di una perizia giurata di stima da cui risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio ANAS, anche considerato quanto disposto dal comma 5, rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere; il perito incaricato viene nominato da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. nell'ambito di una terna di esperti proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ad esito del trasferimento di cui al comma 2, restano in capo ad ANAS S.p.A. le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque denominati.

5. Intervenuto il trasferimento della partecipazione detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., qualsiasi deliberazione o atto avente ad oggetto il trasferimento di ANAS S.p.A. o operazioni societarie straordinarie sul capitale della societa' e' oggetto di preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Alla data di trasferimento della partecipazione detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, al terzo periodo dopo le parole: "successive modifiche" le parole: "dello statuto o" sono soppresse e il comma 6 del medesimo articolo 7 e' abrogato.

7. ANAS S.p.A. e' autorizzata per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalita' ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Societa' stessa, nonche' apposita preventiva informativa all'Autorita' nazionale anticorruzione.

8. La quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, e' destinata, con esclusione delle somme cadute in perenzione, alle finalita' di cui al comma precedente. Il CIPE individua le risorse annuali effettivamente disponibili in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse da destinare alle predette finalita', nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

9. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati.

10. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 5 e' abrogato.

11. Al fine di favorire l'attuazione del presente articolo, non si applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere dal trasferimento di cui al comma 2, le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguenti all'applicazione delle suddette norme, da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

12. Nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare la societa' ANAS S.p.A., nel limite del 5% delle risorse complessivamente finalizzate al contratto dalla medesima legge n. 208 del 2015, ad effettuare la progettazione di interventi nonche', nel limite di un ulteriore 15%, per attivita' di manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo devono essere distintamente indicate nel Contratto di programma 2016-2020 e le relative spese sostenute devono essere rendicontate secondo le modalita' del "Fondo Unico ANAS", come definite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 869, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


Art. 50

(Investimenti nel settore dei trasporti)


1. Al fine di favorire le attivita' di investimento nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a deliberare e sottoscrivere, anche in piu' soluzioni, un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017.


Art. 51

(Contenimento dei costi del trasporto aereo)


1. Al fine di contenere i costi per l'utenza del trasporto aereo, ENAV S.p.A. destina al contenimento degli incrementi tariffari previsti nel contratto di programma 2016-2019 per gli aeroporti con traffico annuo inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo soggetto alle regole del volo-IFR una quota pari a 26 milioni di euro delle risorse riscosse e consuntivate per l'anno 2014 per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, non di sua spettanza.


Art. 52

(Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche)


1. All'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole "Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)" sono aggiunte le seguenti parole: "ciclovia del Garda, ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica".

CAPO II
MISURE PER IL LAVORO, LA PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI


Art. 53

(APE)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attivita' lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attivita' lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attivita' lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attivita' lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

3. All'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' aggiunto il seguente periodo: "I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalita' e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento."


Art. 54

(Documento Unico di Regolarita' Contributiva)


1. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e' rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarita' di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.

3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarita' contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio "Durc On Line" in sede di consultazione del DURC gia' prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC e' richiesto.

4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 54-bis.

(( (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale).))

((1. Entro i limiti e con le modalita' di cui al presente articolo e' ammessa la possibilita' di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalita' degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalita' dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.

7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di poverta', di disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi;

c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita';

b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'universita';

c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facolta' di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), puo' acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilita'; c) insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale e' fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche' ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

13. Il contratto di prestazione occasionale e' il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalita' semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entita', entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi 14 e seguenti.

14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze piu' di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche' non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attivita' di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalita' di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo e' pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.

19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della societa' Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresi' all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attivita' lavorative disciplinate dal presente articolo)).


Art. 55

(Premi di produttivita')


1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 189 e' sostituito dal seguente: "189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalita' specificate nel decreto di cui al comma 188, e' ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non e' dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma e' corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici."

2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni gia' vigenti alla medesima data.


Art. 56

(Patent box)


1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

a) al comma 39, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonche' da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarieta', ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli indicati nel primo periodo.";

b) al comma 40 la parola "terzo" e' sostituita dalla seguente: "quarto";

c) il comma 42-ter e' abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

a) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;

b) per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

3. Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto interministeriale 30 luglio 2015 recante le disposizioni di attuazione dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 nonche' di stabilire le modalita' per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.


Art. 57

(Attrazione per gli investimenti)


1. All'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "start-up innovative" e "start-up innovativa", ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: "PMI."

2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 91, secondo periodo, dopo le parole: "periodo minimo di investimento", le parole: "sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie," sono sostituite dalle seguenti: "sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie,";

b) al comma 94, dopo le parole: "I redditi", le parole: "diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono soppresse;

c) dopo il comma 95, sono aggiunti i seguenti:

"95-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste dai commi 88 e 92, nonche' l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresi' dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate.

95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92 e 95 devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati di cui al comma 89.

95-quater. Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 concorrono a formare la base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.";

d) al comma 101, dopo le parole: "investimenti qualificati indicati al", le parole: "comma 90" sono sostituite dalle seguenti: "comma 102";

e) al comma 106, ultimo periodo, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni";

f) il comma 113 e' sostituito dal seguente: "113. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale e' costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti, nonche' degli investimenti qualificati effettuati.".

3. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "4 anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".


Art. 58

(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime)


1. All'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche a seguito di cessazione dell'attivita', le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti e' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo."


Art. 59

(Transfer pricing)


1. All'articolo 110, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa' non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma.".

2. Dopo l'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' inserito il seguente:

"Articolo 31-quater: 1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere riconosciuta:

a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990;

b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attivita' di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;

c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalita' e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale e' in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.".


Art. 60

(Proventi da partecipazioni a societa', enti o OICR di dipendenti e amministratori)


1. I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a societa', enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali societa', enti od organismi di investimento collettivo di risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzatisi considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se:

a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di societa' o enti;

b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;

c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

2. Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari e, nel caso di soggetti non residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia.

3. Ai fini della determinazione dell'importo di cui al comma 1, lettera a), si considera anche l'ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, societa' o enti residenti o istituiti nel territorio dello Stato ed a quelli residenti ed istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

CAPO III
INVESTIMENTI PER EVENTI SPORTIVI


Art. 61

(Eventi sportivi di sci alpino)


1. Al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, e' nominato un commissario con il compito di provvedere al piano di interventi volto:

a) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonche' all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;

b) alla progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilita' statale, tra gli impianti a fune, nonche' all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;

c) alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonche' all'adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;

d) alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e all'attivita' turistico-ricettiva. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita' comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.

2. Entro trenta giorni dalla data della sua nomina, il commissario, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 12 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale, predispone il piano degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto dei progetti gia' approvati dagli enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport. Salva la possibilita' di rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone la durata e le stime di costo.

3. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 2, il commissario, entro trenta giorni dalla trasmissione del piano medesimo al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, alla quale partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Tale conferenza si svolge in forma simultanea, in modalita' sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. I termini sono dimezzati e il commissario e' il soggetto competente ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi vengono trasmesse dal commissario senza indugio al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi.

4. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport e del Comitato organizzatore; sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento; puo' costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale e' trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

5. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, nonche' nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere e' esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.

6. La consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019. Il piano indica altresi' quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione degli interventi del progetto sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate oltre detto termine.

7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4 sono dichiarati di pubblica utilita' e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi stessi.

8. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 puo': nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalita' in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti. Il commissario puo', nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalita' nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4.

10. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il commissario invia alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport una relazione sulle attivita' svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.

11. Gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto, previa intesa, mettono a disposizione della struttura funzionale al commissario nominato ai sensi del comma 1 i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attivita', nel limite di quelle gia' disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Per le finalita' di cui al comma 1, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. Sempre al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il presidente pro tempore della societa' ANAS S.p.a. e' nominato commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilita' statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima societa'. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita' comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.

14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il commissario di cui al comma 13 puo' avvalersi delle strutture della societa' ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

15. Il commissario di cui al comma 13, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispone un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilita' locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport. Il piano contiene la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilita' di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibili.

16. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 15, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

17. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. I decreti commissariali di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo Sport e della societa' ANAS S.p.a.

18. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi di cui al comma 5 per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano approvato ai sensi del comma 17.

19. Soggetto attuatore degli interventi contenuti nel piano approvato ai sensi del comma 17 e' ANAS S.p.a., che svolge funzioni di stazione appaltante.

20. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica utilita' e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi stessi.

21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 17. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019.

22. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario di cui al comma 13 invia alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo Sport una relazione sulle attivita' svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.

23. La realizzazione del piano di cui al comma 17 e' eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS S.p.a. e sulle risorse disponibili autorizzate dall'articolo 1, comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Commissario nominato ai sensi del comma 13, per eventuali temporanee esigenze finanziarie, puo' provvedere in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

24. I soggetti di cui al comma 8 per il piano approvato ai sensi del comma 4, e l'ANAS S.p.a. per il piano di cui al comma 17, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprieta' privata nel territorio della regione Veneto, preordinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo. Essi hanno la facolta' di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprieta' privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui ai commi 4 e 17 qualora l'occupazione si renda necessaria a integrare le finalita' delle infrastrutture e degli impianti stessi ovvero a soddisfarne le prevedibili e ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti esercitano tale facolta' anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attivita' sportive. La suddetta facolta' e' esercitata mediante decreto, che determina altresi' in via provvisoria le indennita' di occupazione spettanti ai proprietari, determinandola ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai proprietari degli immobili, secondo le risultanze catastali, e' notificato almeno quindici giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione del decreto che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine, il suddetto avviso e' pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'albo del comune o dei comuni in cui e' situato l'immobile e nei siti internet istituzionali dei medesimi enti. In caso di irreperibilita' del proprietario dell'immobile la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. Le indennita' di occupazione e di espropriazione fanno carico alle stazioni appaltanti nella misura definitivamente accertata anche all'esito di eventuali controversie giudiziarie.

25. Al termine delle manifestazioni sportive di svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le opere in attuazione del piano degli interventi di cui al comma 4 restano acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri enti locali territorialmente competenti. Le opere realizzate in attuazione del programma di interventi alla viabilita' statale di cui al comma 17 restano acquisite al patrimonio di ANAS S.p.a.

26. Le imprese affidatarie dei lavori di realizzazione degli interventi ricompresi nei piani di cui ai commi 4 e 17, ferme tutte le garanzie e le coperture assicurative previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono obbligate a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 20 per cento dell'importo dei lavori, destinata a garantirne l'ultimazione entro il termine fissato dal bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

27. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi dei commi 4 e 17, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennita' espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; dette controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.


Art. 62

(Costruzione di impianti sportivi)


1. Lo studio di fattibilita' di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, puo' ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilita' dell'impianto. Tale studio puo' prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con diverse volumetria e sagoma, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la sua riconversione o riutilizzazione. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilita' puo' contemplare la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie o del diritto di usufrutto dell'impianto sportivo e/o di altri immobili di proprieta' della pubblica amministrazione per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per piu' di novanta e trenta anni.

2. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalita' sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Il verbale conclusivo puo' costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il verbale e' trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Lo studio di fattibilita' di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, puo' prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attivita' commerciali e' consentita solo all'associazione o alla societa' sportiva utilizzatrice dello stadio. In tal caso, le autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della societa' sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima societa' sportiva.

4. In relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 304, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la societa' o l'associazione sportiva di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti.

5. Rispetto agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, alle controversie aventi a oggetto il verbale conclusivo della conferenza di servizi e l'aggiudicazione della concessione si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.


Art. 63

(Misure per la Ryder Cup 2022)


1. Per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022, relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato, e' concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. La garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' di operativita' della garanzia dello Stato.

2. La Federazione Italiana Golf provvede a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attivita' svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI


Art. 64

(Servizi nelle scuole)


1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attivita' didattiche nell'anno scolastico 2016/2017, in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione - quadro Consip l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonche' degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti gia' destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, fino al 31 agosto 2017.

2. L'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione - quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non e' intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip.

3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, e al fine di consentire il regolare avvio delle attivita' didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nonche' di assicurare la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, Consip S.p.A., nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, svolge, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, anche utilizzando lo strumento di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, tenendo conto anche delle finalita' occupazionali, con il relativo livello di aggregazione, delle istituzioni scolastiche ed educative interessate e stipula il relativo contratto - quadro attraverso cui dette istituzioni procedono all'acquisizione dei servizi mediante la stipula di appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale gia' utilizzato dalla precedente impresa o societa' affidataria.

4. L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3, nonche' la prosecuzione dei servizi di pulizia e degli interventi di piccola manutenzione e decoro previsti sino alla scadenza dei contratti attuativi della Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi siano ancora vigenti, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.


Art. 65

(Autorita' nazionale di regolazione del settore postale)


1. A decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorita' nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalita' di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261.


Art. 66

(Disposizioni finanziarie)


1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 109 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 86 milioni di euro per l'anno 2023 e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2018, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 44, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.150,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.203,30 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.698,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.765,2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.736,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.150,6 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.309,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.771,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.758,7 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.815,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.786,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 3.746,2 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.150,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.203,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.698,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.765,2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.736,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

b) quanto a 69,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. Gli effetti migliorativi, per l'anno 2017, derivanti dal presente decreto e pari a 2.415 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e 3.100 milioni di euro in termini di indebitamento netto, sono destinati al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2017 presentato alle Camere.

5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.


Art. 67

(Entrata in vigore)


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

((...)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 24 aprile 2017


MATTARELLA


Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri


Padoan, Ministro dell'economia e delle

finanze


Delrio, Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti


Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato 1


Parte di provvedimento in formato grafico
 

Decreto Legge 25 del 17 marzo 2017

Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonche' per la modifica delle disposizioni sulla responsabilita' solidale in materia di appalti. (17G00044

Vigente al: 28-7-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di superare l'istituto del lavoro accessorio al fine di contrastare pratiche elusive, nonche' di modificare la disciplina della responsabilita' solidale negli appalti al fine di elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1

Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015

((1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto)) legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Art. 2

Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti,» sono soppresse;

b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 marzo 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e

delle politiche sociali

Delrio, Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 150 del 4 settembre 2017

Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). (17G00164)

Vigente al: 18-10-2017

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 175, della predetta legge n. 232 del 2016, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 166 a 174 dell'articolo 1 della medesima legge e degli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonche' la disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di funzionamento del fondo di garanzia di cui al comma 173 dell'articolo 1 della medesima legge e della garanzia di ultima istanza dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che modifica l'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Sentito l'INPS, per i profili di competenza inerenti alle misure previste dalle citate disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della citata legge n. 232 del 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2017;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 26 luglio 2017;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per:

a) accordi quadro: congiuntamente l'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana, e l'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come regolati dall'articolo 11;

b) anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE): il prestito di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) contratto di finanziamento: il contratto concluso tramite flusso telematico tra il richiedente e l'istituto finanziatore di cui alla lettera l), mediante il quale sono regolati i termini e le condizioni, in conformita' all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, al presente decreto nonche' agli accordi quadro di cui alla lettera a), ai fini dell'erogazione e del rimborso del finanziamento di cui alla lettera d);

d) finanziamento: l'ammontare complessivo del prestito erogato a titolo di APE durante la fase di erogazione, comprensivo dell'importo dei premi assicurativi complessivamente pattuiti e della commissione di accesso al fondo di garanzia, anticipati dall'istituto finanziatore per conto del richiedente;

e) fondo di garanzia o fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i cui interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza;

f) gestore: l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), al quale e' affidata la gestione del fondo di garanzia, sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto ed i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

g) impresa assicuratrice: l'impresa assicuratrice che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto;

h) interessi contrattuali: l'ammontare complessivo degli interessi contrattuali maturati sul finanziamento;

i) debito residuo: l'ammontare del finanziamento e dei relativi interessi contrattuali non ancora rimborsati, da restituire secondo il piano di ammortamento;

l) istituto finanziatore: la banca o l'intermediario finanziario che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto;

m) piano di ammortamento: il piano di ammortamento per il rimborso del debito residuo, definito ai sensi degli accordi quadro di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di accesso all'APE, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere l'APE i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali individuate dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che risultino in possesso, congiuntamente, dei requisiti previsti dal medesimo comma.

2. Il requisito anagrafico che consente la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla data di domanda di APE tiene conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 24, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il 1° maggio 2017 e la data di entrata in vigore del presente decreto, come certificata dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, possono richiedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso la domanda di APE di cui all'articolo 7, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di maturazione dei requisiti.

4. Non possono ottenere l'APE i soggetti gia' titolari di un trattamento pensionistico diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. In caso di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, l'erogazione dell'APE viene interrotta e, fatto salvo il ricorso del soggetto richiedente all'estinzione anticipata di cui all'articolo 12, l'istituto finanziatore comunica all'INPS il piano di ammortamento rideterminato e l'importo della nuova rata di ammortamento da trattenere sulla pensione, con le modalita' previste dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1. In tale ipotesi, l'impresa assicuratrice rimborsera' al soggetto richiedente la parte di premio non goduta, secondo le modalita' e i termini stabiliti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2, e il fondo di garanzia corrispondera' la quota parte non utilizzata della commissione per l'accesso al fondo, secondo le modalita' previste dalle istruzioni operative di cui all'articolo 19.

Art. 4

Domanda di certificazione del diritto all'APE

1. La domanda di certificazione del diritto all'APE e' presentata dal soggetto richiedente all'INPS direttamente o attraverso un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, specificamente delegato dal richiedente, rispetto al quale l'INPS verifica, in conformita' alle norme vigenti, la validita' della delega. La domanda, predisposta secondo il modello di cui all'allegato 1, e' inviata secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al richiedente e' rilasciata l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5

Certificazione del diritto all'APE

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'APE, l'INPS comunica al richiedente per via telematica tramite il sito istituzionale, nella sezione riservata al richiedente e con contestuale invio dell'avviso di comunicazione di avvenuta pubblicazione all'indirizzo di posta elettronica fornito dal richiedente nella domanda di certificazione:

a) la certificazione del diritto all'APE, qualora sia accertato il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3. In tal caso, l'INPS comunica al soggetto richiedente la data di maturazione dei requisiti anagrafici per la domanda di APE di cui all'articolo 3, nonche' gli importi minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile, in base ai criteri di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, vigenti alla data della certificazione, fermo restando che tali importi saranno successivamente riverificati ai sensi dell'articolo 6 al momento della domanda di APE;

b) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 commi 1, 2 e 3.

2. La certificazione del diritto all'APE e' effettuata tenendo conto delle disposizioni e condizioni vigenti al momento della domanda di certificazione, sulla base degli elementi e delle informazioni presenti negli archivi dell'INPS.

Art. 6

Importo minimo e massimo del diritto di APE ottenibile

1. L'importo minimo della quota di APE ottenibile e' pari a 150 euro mensili.

2. Ai fini della determinazione dell'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile, l'INPS determina l'importo mensile del trattamento pensionistico al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolato sulla base dei coefficienti di trasformazione vigenti alla data della domanda di APE, e relativi all'eta' posseduta alla stessa data per i soggetti con anzianita' contributiva dal 1° gennaio 1996 e relativi all'eta' di pensionamento di vecchiaia per i soggetti con anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995. A tal fine, il calcolo dell'importo mensile del trattamento pensionistico deve essere effettuato sulla base degli elementi presenti negli archivi dell'INPS.

3. L'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non puo' superare rispettivamente:

a) il 75 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata dell'erogazione dell'APE e' superiore a 36 mesi;

b) l'80 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 24 e 36 mesi;

c) l'85 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 12 e 24 mesi;

d) il 90 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' inferiore a 12 mesi.

4. In aggiunta ai limiti di cui al comma 3, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in merito all'importo della pensione al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare, al momento della domanda di APE, di cui all'articolo 7, una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE, non risulti superiore al 30 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

6. Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile ai sensi del comma 5, l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile e' calcolato sulla base degli elementi forniti sotto la responsabilita' del richiedente e con piena manleva dell'INPS.

7. Ai soli fini dei commi 3 e 5, l'importo di cui al comma 2 e' considerato al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il solo reddito da pensione, inclusa l'addizionale regionale, escluse le addizionali comunali e applicando le detrazioni di imposta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla data della certificazione del diritto all'APE.

Art. 7

Domanda di APE

1. Il soggetto in possesso della certificazione di cui all'articolo 5 presenta la domanda di APE all'INPS attraverso l'uso dell'identita' digitale SPID almeno di secondo livello, secondo i modelli di cui agli allegati 2, 3 e 4. La domanda e' sottoscritta con firma elettronica avanzata ed inviata per via telematica tramite il sito istituzionale dell'INPS, direttamente o attraverso un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, specificamente delegato dal richiedente, rispetto al quale l'INPS verifica, in conformita' alle norme vigenti, la validita' della delega. Al richiedente e' inoltre rilasciata da parte dell'istituto finanziatore e dell'impresa assicuratrice, con adeguate modalita' informatiche, l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nella domanda di APE sono ricomprese:

a) la proposta del contratto di finanziamento, con indicazione dell'istituto finanziatore prescelto;

b) la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, con indicazione dell'impresa assicuratrice prescelta;

c) l'istanza di accesso al fondo di garanzia.

3. Contestualmente alla domanda di APE, il soggetto richiedente presenta all'INPS domanda di pensione di vecchiaia, secondo il modello di cui all'allegato 5.

4. Si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, secondo e terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermo restando che i termini per il recesso decorrono dalla data di perfezionamento dell'APE di cui al comma 15. In caso di recesso dal contratto di assicurazione, la domanda di APE, il contratto di finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci. Parimenti, in caso di recesso dal contratto di finanziamento, il contratto di assicurazione, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci.

5. Ai fini della sottoscrizione della domanda di APE, della proposta del contratto di finanziamento e della proposta del contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, l'identificazione del soggetto richiedente e' effettuata dall'INPS con il sistema SPID almeno di secondo livello. Si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, sesto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6. Nella domanda di APE il soggetto richiedente indica:

a) di voler accedere o meno al finanziamento supplementare al fine di poter garantire l'erogazione dell'APE fino all'effettiva eta' di pensionamento qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi della normativa vigente;

b) l'ammontare della quota mensile di APE, nei limiti dell'importo minimo e dell'importo massimo ai sensi dell'articolo 6;

c) l'importo di eventuali rate per debiti erariali;

d) l'importo di eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE;

e) l'importo di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

7. Sulla base della quota mensile di APE richiesta, anche per le finalita' di cui all'articolo 8, e' determinata la rata di ammortamento mensile che deve essere compatibile con l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile determinato ai sensi dell'articolo 6. Il piano di ammortamento e' definito sulla base di quanto previsto nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.

8. Nella domanda di APE, il soggetto di cui al comma 1 dichiara, sotto la sua responsabilita', di:

a) non avere, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti (intendendosi con cio' l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in assenza di apertura di credito, ovvero in eccedenza rispetto all'apertura di credito concessa) e non pagati da oltre novanta giorni;

b) non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi della centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia e non aver ricevuto comunicazioni relative all'iscrizione in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati, per l'inadempimento di uno o piu' prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento;

c) non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

d) non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori;

e) non avere protesti a proprio carico e non essere registrato nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia, denominato centrale di allarme interbancaria - CAI.

9. Ai fini della mancata accettazione della domanda di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), non saranno considerate quali condizioni ostative:

a) in relazione alla lettera a) del comma 8, i debiti che al momento della domanda sono estinti per qualunque causa;

b) in relazione alle lettere c) ed e) del comma 8, rispettivamente, qualora si sia verificata, la chiusura della procedura di composizione della crisi, la cancellazione dell'elevazione del protesto e la cancellazione della registrazione dall'archivio presso la centrale di allarme interbancaria - CAI;

c) in relazione alla lettera d) del comma 8, l'essere decorsi trentasei mesi dall'estinzione non satisfattiva della procedura esecutiva.

10. Al momento di presentazione della domanda di APE, e' resa disponibile l'informativa precontrattuale e contrattuale, anche ai fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, rilasciata dall'istituto finanziatore e dall'impresa assicuratrice con modalita' informatiche adeguate.

11. L'INPS trasmette all'istituto finanziatore indicato dal richiedente, mediante flusso telematico, secondo le modalita' stabilite dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1, la domanda di APE con la proposta di contratto di finanziamento e con evidenza dell'importo della commissione di accesso al fondo di cui all'articolo 13; l'INPS trasmette la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza all'impresa assicuratrice scelta dal richiedente.

12. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione della proposta di contratto di finanziamento, ovvero l'eventuale comunicazione di mancata accettazione della stessa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, nei termini e con le modalita' previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.

13. L'INPS mette a disposizione dell'impresa assicuratrice indicata dal soggetto richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione della proposta di contratto di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore.

14. L'impresa assicuratrice accetta la proposta di assicurazione e la trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, nei termini e con le modalita' previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2.

15. L'APE si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico, nella sezione riservata al richiedente sul sito istituzionale INPS, l'accettazione del contratto di finanziamento e l'accettazione della proposta di assicurazione. La pubblicazione dei predetti documenti e' contestualmente comunicata dall'INPS al richiedente all'indirizzo di posta elettronica fornito dallo stesso nella domanda di APE, con modalita' che rispettino il principio di minimizzazione dei dati. Il richiedente puo' delegare un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, alla verifica dello stato della documentazione relativa alla domanda di APE.

16. Qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, l'ammontare del finanziamento e la relativa durata sono rideterminati in misura corrispondente alle variazioni disposte ai sensi della normativa vigente, a meno che il richiedente non abbia espresso, in sede di domanda di APE, la volonta' di non voler accedere a tale finanziamento supplementare. L'ammontare massimo del finanziamento supplementare e le modalita' di rideterminazione del finanziamento e del debito residuo, comprensivo della quota relativa al premio assicurativo, e del relativo piano di ammortamento, sono disciplinati nell'ambito dei rispettivi accordi quadro di cui all'articolo 11, fermo restando che il finanziamento supplementare, qualora richiesto in sede di domanda di APE, e' incluso nelle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 6 ai fini dell'accertamento delle cause di mancata accettazione della proposta di finanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e, pertanto, previsto originariamente nel contratto di finanziamento, senza alcuna successiva verifica da parte dell'istituto finanziatore al momento dell'adeguamento. Ai fini dell'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la rideterminazione dell'ammontare del finanziamento ai fini dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, non costituira' un aumento significativo dell'importo totale del credito.

Art. 8

Mancata accettazione del contratto di finanziamento

1. L'istituto finanziatore, sulla base delle verifiche abitualmente svolte per analoghe tipologie di finanziamento, nei termini e con le modalita' definite ai sensi dell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1, non accetta la proposta di contratto di finanziamento nei seguenti casi:

a) errori o mancanze nelle dichiarazioni effettuate dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di APE, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 6;

b) se la quota mensile di APE richiesta e' superiore all'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile determinato ai sensi dell'articolo 6;

c) il soggetto richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 8, ovvero abbia reso dichiarazioni non veritiere in relazione a una o piu' delle predette situazioni.

2. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, la mancata accettazione della proposta di contratto di finanziamento.

3. In caso di mancata accettazione della proposta di contratto di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore, la domanda di pensione di vecchiaia, la proposta di assicurazione e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono prive di effetti. E' sempre possibile procedere ad una nuova domanda di APE.

4. Le controversie che possono sorgere tra il soggetto richiedente e l'istituto finanziatore in relazione alla domanda di APE e al contratto di finanziamento possono essere devolute, anche per gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie definiti in sede di accordi quadro di cui all'articolo 11, che saranno altresi' inclusi nel modello di contratto di finanziamento. Gli accordi quadro, per i rispettivi profili di competenza, disciplinano i profili di vincolativita' dei suddetti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, prevedendo l'obbligo per gli istituti finanziatori di conformarsi a quanto stabilito in sede di mediazione o proposta conciliativa, qualora accettata dal richiedente.

Art. 9

Obblighi degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici

1. Gli obblighi previsti dall'articolo 125-bis, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si considerano assolti mediante la messa a disposizione gratuita da parte dell'istituto finanziatore di una tabella relativa al piano di ammortamento e di un quadro dell'andamento del rapporto, aggiornati almeno una volta l'anno, in formato elettronico. Tale documentazione e' resa disponibile al soggetto finanziato tramite il sito istituzionale dell'INPS, per conto dell'istituto finanziatore.

2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazioni periodiche, l'impresa assicuratrice mette gratuitamente a disposizione del soggetto assicurato le informazioni relative al premio versato, in formato elettronico. Tale documentazione e' resa disponibile al soggetto finanziato tramite il sito istituzionale dell'INPS, per conto dell'impresa assicuratrice.

3. L'erogazione del prestito ha inizio entro il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data del perfezionamento dell'APE di cui all'articolo 7, comma 15, tempestivamente comunicata dall'INPS all'istituto finanziatore. L'istituto finanziatore accredita sul conto corrente indicato dal richiedente ed a lui intestato o cointestato, il prestito erogato su base mensile fino alla data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente e dall'articolo 3, comma 2, ovvero fino alla precedente data di accesso alla pensione diretta.

4. L'istituto finanziatore provvede al versamento della commissione di accesso al fondo, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dandone comunicazione al gestore, e provvede al pagamento del premio della copertura assicurativa all'impresa assicuratrice indicata dal richiedente.

Art. 10

Obblighi dell'INPS

1. Fermo restando quanto previsto dal sesto periodo dell'articolo 1, comma 171, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in caso di incapienza della pensione mensile, l'INPS trattiene dalla pensione il massimo importo consentito dalla legge e lo versa all'istituto finanziatore. Nei successivi centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata, l'INPS trattiene dalle rate di pensione mensili erogate al richiedente l'importo mancante per il completamento del pagamento della rata inevasa e lo versa all'istituto finanziatore unitamente alle rate correnti.

2. L'INPS predispone sul suo portale uno strumento di simulazione che consente al richiedente di calcolare l'ammontare della rata di ammortamento in funzione dell'importo del finanziamento.

3. In caso di premorienza del richiedente, l'INPS si impegna ad informare, in via telematica, l'istituto finanziatore e l'impresa assicuratrice della morte del soggetto richiedente entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della variazione anagrafica per decesso da parte dell'ufficiale d'anagrafe, ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, o del certificato di accertamento del decesso da parte del medico necroscopo, ai sensi dell'articolo 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non rispondendo di eventuali ritardi nelle comunicazioni da parte dei soggetti preposti, come identificati. L'impresa assicuratrice provvede al pagamento della prestazione assicurata nei termini e con le modalita' previsti dagli accordi quadro.

4. L'INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relazioni trimestrali contenenti informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, ripartite anche in base all'eta' dei soggetti richiedenti, all'ammontare del finanziamento richiesto, alle richieste di estinzione anticipata ed altre variazioni dei piani di ammortamento al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dell'APE.

Art. 11

Accordi Quadro con gli istituti finanziatori e le imprese assicurative

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipulano con l'associazione bancaria italiana un accordo quadro per definire, in particolare, il tasso di interesse da corrispondere sul finanziamento, in relazione all'evoluzione dei parametri di riferimento, i termini e le modalita' di adesione da parte degli istituti finanziatori nonche' le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi tra INPS, istituti finanziatori e imprese assicurative, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e trasmesso all'Autorita' della concorrenza e del mercato per i profili di competenza. Nell'accordo quadro sono regolati anche gli effetti della liquidazione dei trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia e quelli derivanti dall'adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita di cui all'articolo 3, comma 2, il modello di contratto di finanziamento e le relative condizioni, nonche' la definizione del piano di ammortamento per il rimborso del debito residuo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipulano con l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie un accordo quadro per definire, in particolare, la misura del premio assicurativo del rischio di premorienza, i termini e le modalita' di adesione da parte delle imprese assicuratrici, le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi tra INPS, istituti finanziatori e imprese assicurative, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e trasmesso all'Autorita' della concorrenza e del mercato per i profili di competenza. Nell'accordo quadro sono regolati anche gli effetti della liquidazione dei trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia e gli effetti di un eventuale adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita di cui all'articolo 3, comma 2, nonche' le condizioni generali e particolari di assicurazione che devono essere utilizzate dalle imprese assicuratrici per la stipula dei relativi contratti.

3. Possono aderire all'accordo quadro di cui al comma 2 le imprese assicuratrici operanti in Italia da almeno 3 anni, che presentino fondi propri, come definiti al Capo IV del regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilita' II ), per un ammontare non inferiore al 140 per cento del solvency capital requirement determinato secondo la formula standard, di cui alla direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o secondo i propri modelli interni, se previamente autorizzati dall'Autorita' di vigilanza.

4. Gli istituti finanziatori e le imprese assicurative aderenti agli accordi quadro possono, con successivo accordo di servizio stipulato con l'INPS, affidare all'ente previdenziale il compimento delle attivita' di loro competenza previste e disciplinate dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal presente decreto, relativamente alla domanda di APE, al perfezionamento dell'APE, alle eventuali modifiche contrattuali ai sensi degli accordi quadro, alla domanda di recesso o di estinzione anticipata, alla trasmissione delle informazioni periodiche, ai rapporti con il fondo di garanzia, ad eccezione di quelle che costituiscono esercizio del credito, di agenzia in attivita' finanziaria, di mediazione creditizia.

5. Gli istituti finanziatori e le imprese assicurative sottoscrittrici dell'accordo di servizio esonerano l'INPS da responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale connessa allo svolgimento dei compiti affidati allo stesso ente con la stipula dell'accordo di servizio, eccetto dolo e colpa grave.

Art. 12

Estinzione anticipata del finanziamento

1. I percettori dell'APE possono fare domanda di estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento all'istituto finanziatore tramite il sito istituzionale dell'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'identificazione del soggetto richiedente l'estinzione e' effettuata dall'INPS con il sistema SPID almeno di secondo livello. L'estinzione anticipata totale comporta l'estinzione della relativa copertura assicurativa e della relativa garanzia del fondo. Qualora l'estinzione anticipata totale intervenga nella fase di erogazione del finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia di cui all'articolo 7 si intende priva di effetti.

2. A seguito della presentazione della domanda di estinzione anticipata, l'istituto finanziatore determina l'importo da restituire e lo comunica al richiedente. In caso di estinzione anticipata parziale, l'istituto finanziatore comunica all'INPS, che ne informa il richiedente, e all'impresa assicuratrice, il nuovo piano di ammortamento e l'importo della nuova rata di ammortamento da trattenere sulla pensione.

3. L'estinzione anticipata si perfeziona con il pagamento dell'importo da restituire, da parte del richiedente, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istituto finanziatore di cui al comma 2. In caso di estinzione anticipata parziale, e' previsto il pagamento di un indennizzo a ristoro dei costi amministrativi e di gestione, ai sensi dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 385, da definire nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.

4. A seguito dell'estinzione anticipata totale, l'istituto finanziatore trasmette all'impresa assicuratrice la comunicazione di avvenuta estinzione e all'INPS la comunicazione di avvenuta estinzione e la relativa liberatoria. L'INPS provvede a interrompere la trattenuta sul primo rateo di pensione utile. L'istituto finanziatore provvede a rimborsare al richiedente le trattenute sui ratei di pensione indebitamente incassate successivamente all'avvenuta estinzione anticipata, totale o parziale.

5. A seguito dell'estinzione anticipata, l'impresa assicuratrice rimborsa al richiedente la parte di premio non goduta, secondo le modalita' e i termini stabiliti nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2.

6. A seguito dell'estinzione anticipata, il fondo di garanzia rimborsa al richiedente la quota parte non goduta della commissione per l'accesso al fondo, con le modalita' previste nelle istruzioni operative di cui all'articolo 19.

Art. 13

Condizioni e modalita' di funzionamento del fondo di garanzia

1. Il fondo di garanzia garantisce l'80 per cento del debito residuo, nei casi previsti dall'articolo 14.

2. Il fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto a quello del gestore, e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

3. La concessione della garanzia e' subordinata all'avvenuto pagamento della commissione di accesso al fondo pari all'1,6 per cento dell'importo di ciascun finanziamento, comunicato tempestivamente al gestore.

4. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, il gestore effettua, a valere sulle risorse del fondo, un accantonamento a copertura del rischio di importo non inferiore a quello della commissione di accesso di cui al comma 3. Tale percentuale puo' essere incrementata dal gestore in base all'andamento delle escussioni del fondo, dandone informativa al Ministero dell'economia e delle finanze. Il gestore provvede, all'atto della ricezione della richiesta di intervento del fondo di cui all'articolo 14, ad accantonare un ammontare corrispondente all'importo del debito residuo garantito per il quale e' stato richiesto l'intervento del fondo.

Art. 14

Attivazione della garanzia del fondo

1. La garanzia del fondo puo' essere attivata nei seguenti casi:

a) ove sia revocata la pensione da parte dell'INPS;

b) qualora l'ammontare totale delle rate di ammortamento dell'APE non corrisposte all'istituto finanziatore risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi centottanta giorni dalla data di scadenza dell'ultima rata che ha concorso al superamento del limite di 200 euro;

c) ove l'impresa assicuratrice non adempia all'obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell'APE;

d) qualora il soggetto finanziatore, che non e' stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l'APE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei centottanta giorni successivi.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), successivamente alla comunicazione di revoca della pensione da parte dell'INPS all'istituto finanziatore, quest'ultimo notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla ricezione della comunicazione dell'INPS, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'istituto finanziatore, trascorsi ulteriori novanta giorni dalla scadenza indicata nella stessa lettera b), notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dal decorso degli ulteriori novanta giorni di cui al presente comma, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'istituto finanziatore, verificato il mancato rimborso dell'impresa assicuratrice, notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dall'inadempimento, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore, corredata della documentazione ivi prevista.

5. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), l'istituto finanziatore notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla scadenza del termine di cui alla stessa lettera d), a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia nei limiti delle somme erogate dopo il decesso e non recuperate, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore.

6. Entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il gestore, verificati i presupposti, provvede al pagamento all'istituto finanziatore di quanto dovuto.

7. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al comma 4, il termine di cui al comma 6 e' sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del fondo decade qualora la documentazione non pervenga al gestore entro il termine di centottanta giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante.

Art. 15

Surroga del fondo di garanzia

1. Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento del fondo di garanzia, l'INPS si avvale degli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti dell'istituto finanziatore previsti dall'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, nonche' dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, delle trattenute sulla pensione e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. Le somme recuperate confluiscono nel fondo di garanzia.

2. In caso di attivazione del fondo ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), l'impresa assicuratrice provvede a rimborsare al fondo l'80 per cento dell'importo del premio non goduto calcolato alla data di risoluzione del contratto di finanziamento e all'istituto finanziatore il restante 20 per cento.

Art. 16

Inefficacia della garanzia

1. La garanzia del fondo e' inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del fondo, ove risulti che tale non veridicita' di dati, notizie o dichiarazioni era nota all'istituto finanziatore.

2. Il gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica al richiedente ed all'istituto finanziatore, entro il termine di trenta giorni, l'avvio del relativo procedimento.

Art. 17

Operativita' della garanzia dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli interventi del fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.

3. In caso di inadempimento parziale da parte del fondo, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima, ridotto di eventuali pagamenti gia' effettuati dal fondo.

4. Trascorsi sessanta giorni dall'inadempimento, parziale o totale, del fondo di garanzia, l'istituto finanziatore puo' trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, e all'INPS.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli interventi del fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.

6. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestivita' di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Art. 18

Trattamento e riservatezza dei dati personali

1. L'INPS, gli istituti finanziatori e le imprese assicuratrici sono titolari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, dei trattamenti di dati personali necessari all'attuazione dell'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del presente decreto.

2. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono svolti e conservati esclusivamente per le finalita' indicate dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. I flussi informativi previsti dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 ed i dati trattati dall'INPS devono attuarsi nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alle misure di sicurezza, alla modalita' di trasmissione e di accesso selettivo e ai termini e modalita' di conservazione dei dati, oltre alla registrazione delle operazioni effettuate.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Il gestore puo' provvedere alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del fondo di garanzia, nell'ambito e nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 e dalla convenzione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, 4 settembre 2017

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Padoan

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Poletti

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2017

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2046

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

 
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