Circolare 126 del 28 dicembre 2018
OGGETTO:
Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
SOMMARIO:
Dal 1° gennaio 2019 non si applicano, ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, della legge n. 214/2011, gli incrementi alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
INDICE
1. Premessa
2. Fattispecie per le quali trova applicazione l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita
3. Destinatari
3.1 Lavoratori c.d. gravosi
3.2 Addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
4. Fattispecie per le quali non trova applicazione l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita
5. Elementi documentali di valutazione delle domande e verifica della sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio per i lavoratori c.d. gravosi
6. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate
7. Presentazione della domanda di pensione
1. Premessa
L’articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Allegato n. 1), reca disposizioni in materia di esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita stabilito per l’anno 2019 per alcune categorie di lavoratori, individuate dall’allegato B della medesima legge, nonché per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo n. 67/2011, a condizione che i medesimi siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; non sono destinatari della disposizione in esame coloro che accedono al beneficio di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, di cui alla legge n. 232/2016, e i soggetti che al momento del pensionamento sono titolari di indennità di Ape sociale.
Nei confronti dei lavoratori destinatari dell’esclusione, non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.
Con decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e finanze, sono state specificate le professioni di cui all’allegato B della legge n. 205/2017. Con il decreto 18 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, sono state definite le procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’articolo 1, commi 147 e 148, della legge n. 205/2017 e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’Istituto (Allegato n. 2).
Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano le modalità attuative dei commi 147 e 148 del citato articolo 1, con particolare riguardo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio e alla verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’INPS, ai sensi del citato decreto 18 aprile 2018.
2. Fattispecie per le quali trova applicazione l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita
L’articolo 1, comma 147, della legge n. 205/2017 prevede che “per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Pertanto, ai requisiti anagrafico e contributivo, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, della legge n. 214/2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016, commisurati rispettivamente a 3 e 4 mesi, non si applicano quelli relativi per il biennio 2019/2020, pari a 5 mesi ai sensi del decreto direttoriale 5 dicembre 2017 del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Direttore generale delle Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Ne consegue che nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di cui all’articolo 24, comma 6 della legge n. 214/2011, è fissato, anche per il biennio 2019/2020, al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi, a condizione che gli stessi abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti per il periodo previsto dalla legge e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Per i medesimi soggetti il requisito contributivo richiesto per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, comma 10, della legge n. 214/2011, rimane fissato per il biennio 2019/2020 a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Ai fini del conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici in esame, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, stante l’impossibilità di individuare, alla data di presentazione della domanda di pensione, il periodo richiesto dall’articolo 1, comma 148, della legge n. 205/2017, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 241, della legge n. 228/2012, che prevede il conseguimento del diritto a pensione solo in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle gestioni interessate.
Il comma 152 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 ha altresì disposto che “fermo restando quanto previsto dal comma 151, ai lavoratori di cui ai commi 147 e 148 non si applica la disposizione di cui all’articolo 24, comma 9, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni”.
Si rammenta che l’articolo 24, comma 9, primo periodo, della legge n. 214/2011, stabilisce che i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di cui al comma 6 del medesimo articolo, devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al pensionamento non inferiore a 67 anni per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento dall'anno 2021; il secondo periodo dello stesso comma 9 prevede che qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l'età minima di 67 anni, con un decreto direttoriale sono ulteriormente incrementati i predetti requisiti anagrafici.
Ai fini di quanto sopra, per le specifiche categorie di lavoratori individuate dall’allegato B della legge n. 205/2017 e per i lavoratori impegnati nelle attività particolarmente faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 67/2011, la disposizione in esame esclude, per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, l’incremento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia a 67 anni.
Pertanto, nei confronti dei predetti lavoratori che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, il requisito anagrafico previsto di 66 anni e 7 mesi dovrà essere adeguato in relazione alla variazione della speranza di vita dal 2021.
L’articolo 1, comma 148, della legge n. 205/2017, prevede che l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita si applichi alle seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa le professioni di cui all'allegato B della legge n. 205/2017, come specificato dall’allegato A del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
b) lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Si specifica che il requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Per il personale del comparto scuola e Afam, ai soli fini della sussistenza del requisito minimo contributivo dei 30 anni, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; conseguentemente il suddetto requisito deve essere interamente maturato.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 148, lettera a), come specificato dall’allegato A del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, sono considerati gravosi i seguenti profili lavorativi:
A. operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
B. conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
C. conciatori di pelli e di pellicce;
D. conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
E. conduttori di mezzi pesanti e camion;
F. personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
G. addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
H. insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
I. facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
L. personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
M. operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
N. operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
O. pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
P. lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67/2011;
Q. marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
L’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi a decorrere dall’anno 2019, trova applicazione nei confronti delle categorie professionali di cui sopra a condizione che il soggetto abbia svolto negli ultimi 10 anni di attività lavorativa almeno 7 anni di attività c.d. gravosa.
Ai fini del computo di tali periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo di attività lavorativa da parte dell’interessato (ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria) con inclusione dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria è integrato dall’accredito di contribuzione figurativa e con esclusione dei periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa (ad esempio, contribuzione figurativa correlata all’indennità di mobilità).
Ai fini del computo del requisito contributivo dei 10 e 7 anni si tiene altresì conto dei riscatti relativi a periodi effettivi di attività lavorativa (ad esempio, costituzione di rendita vitalizia). Con riferimento al requisito contributivo dei 7 anni si tiene conto, in particolare, dei soli riscatti relativi a periodi effettivi di attività lavorativa c.d. gravosa.
3.2 Addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
L’articolo 1, comma 148, lettera b), individua come destinatari dell’esclusione in esame gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67/2011, ossia le seguenti categorie di lavoratori:
lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale;
lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
lavoratori addetti alla c.d. linea catena;
conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo.
Per la verifica della sussistenza del requisito di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del D.lgs n. 67/2011 si richiamano le istruzioni fornite, da ultimo, con la circolare n. 90 del 2017.
4. Fattispecie per le quali non trova applicazione l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita
L’articolo 1, comma 149, della legge n. 205/2017 prevede che “al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo”.
Conseguentemente, l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto per l’anno 2019 non si applica ai lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 199 a 201, della legge n. 232/2016. Pertanto, a tali lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il requisito ridotto dei 41 anni è incrementato di ulteriori 5 mesi.
L’articolo 1, comma 150, della legge n. 205/2017 stabilisce, inoltre, che “la disposizione di cui al comma 147 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento godono dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai soggetti che al momento del pensionamento sono titolari dell’indennità di Ape sociale non si applica l’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita previsto dall’articolo 1, comma 147, della legge n. 205/2017.
5. Elementi documentali di valutazione delle domande e verifica della sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio per i lavoratori c.d. gravosi
Al fine dell’accoglimento della domanda di pensione, la sussistenza del requisito previsto dalla lettera a) del comma 148 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, relativo allo svolgimento delle professioni di cui all'allegato B della legge n. 205/2017, come specificato dall’allegato A del citato decreto 5 febbraio 2018 (cfr. precedente paragrafo 3.1), è accertata dall’Istituto, attraverso lo scambio dei dati con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, mediante verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro con i dati presenti nelle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolamentato da apposito addendum al Protocollo 2018.
Con successivo messaggio, a seguito dell’approvazione del citato addendum, saranno fornite le relative istruzioni procedurali.
6. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate
L’articolo 1, comma 151, della legge di bilancio 2018 prevede una particolare decorrenza dei termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto spettanti al personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale dipendente dagli Enti pubblici di ricerca, che soddisfano i descritti requisiti di cui ai citati commi 147 e 148.
Per tali lavoratori il termine di pagamento, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dell’indennità di fine servizio, comunque denominata, decorre dalla data in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa, secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.
In virtù di quanto disposto dal citato comma 151, il termine di pagamento decorre dal momento in cui l’interessato raggiungerà il requisito dell’anzianità contributiva o il requisito dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, come adeguati agli incrementi della speranza di vita.
Pertanto, i dipendenti pubblici, che accedono al trattamento pensionistico beneficiando dell’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita stabilito per il 2019, potranno percepire il trattamento di fine servizio o di fine rapporto non prima di 24 mesi o di 12 mesi decorrenti dalla data di conseguimento del primo requisito pensionistico teorico utile secondo la legislazione vigente.
Oltre il periodo temporale appena indicato, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 79/1997, l’Istituto deve provvedere al pagamento della prestazione al massimo entro tre mesi, decorsi i quali saranno dovuti gli interessi per ritardato pagamento della stessa.
7 . Presentazione della domanda di pensione
Per le modalità di presentazione delle domande di pensione in oggetto si rimanda al messaggio n. 4804 del 21/12/2018 “Articolo 1, commi 147 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019. Modalità di presentazione delle domande di pensione”.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Circolare 125 del 28 dicembre 2018
OGGETTO:
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019
SOMMARIO:
Dal 1° gennaio 2019 sono rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
INDICE
Premessa
Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2019
Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2019
1. Premessa
Le indicazioni fornite con la presente circolare trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:
8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2019
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2018 è stata pari all’1,7% per cento.
Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle dei limiti di reddito (allegati da 1 a 4) da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare, elencati in premessa.
Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.
3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2019
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato, dal 1° gennaio 2019 e per l'intero anno, nell'importo mensile di 555,76 euro.
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l'anno 2019:
722,49 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
1.264,36 euro per due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
Le Strutture territoriali sono invitate a portare a conoscenza delle Associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei Consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali il contenuto della presente circolare.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Circolare 122 del 27 dicembre 2018
OGGETTO:
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2019
SOMMARIO:
Si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2019.
INDICE
Premessa
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2018
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2019
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione per l’anno 2019
1.4 Importi dell’indennità integrativa speciale
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
2.1 Quadro normativo
3. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche
4. Tabelle
5. Nuovi requisiti anagrafici
6. Gestione fiscale
6.1 Conguagli fiscali a consuntivo
6.2 Tassazione per il 2019
6.3 Addizionali all’IRPEF
6.4 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani
7. Trattazione delle pensioni delle gestioni private
7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2019
7.2.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti
7.2.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
7.2.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
7.2.5 Gestione fiscale a consuntivo 2018. Casistiche particolari
7.3 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio
7.4 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
8. Trattazione delle pensioni della gestione pubblica
8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
8.2 Incumulabilità delle pensioni ai superstiti con il reddito del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge n. 335/95)8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
8.3 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
8.4 Esenzioni fiscali – vittime del dovere
8.5 Istanze di detassazione relative a pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
9. Trattazione delle prestazioni assistenziali
9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
10. Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 143 – APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92)
10.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2019
11. Date di pagamento per l’anno 2019
12. Certificato di pensione per l’anno 2019
Premessa
L’Istituto ha concluso le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2019.
La rivalutazione è stata effettuata sulla base della normativa vigente in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e assistenziali.
In previsione dell’entrata in vigore della legge di bilancio per l’anno 2019, gli incrementi per il 2019 descritti nella presente circolare potranno subire variazioni.
Con successiva circolare si illustreranno le eventuali modifiche apportate e la relativa applicazione, tenuto conto dei tempi necessari alla realizzazione delle implementazioni dei sistemi gestionali e della loro messa in esercizio.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
È stato pubblicato sulla G.U. n. 275 del 26 novembre 2018, il decreto 16 novembre 2018, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante il “Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018” (Allegato n. 1).
Si rammenta che la rivalutazione viene effettuata con i criteri di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale.
Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate sia dagli Enti diversi dall’INPS, e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, sia dall’INPS ad esclusione delle seguenti:
prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge n. 206 del 2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
prestazioni di accompagnamento a pensione (VOCRED, VOCOOP, VOESO, CRED27, COOP28, VESO92, VESO33, APESOCIAL), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata.
Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale Pensioni, nel campo GP1AV35N di ciascuna prestazione, e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004 e con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.
Per le pensioni in totalizzazione e cumulo la perequazione viene ripartita nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2018
A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva nel periodo gennaio 2016 - dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017, nella misura di +1,1%, l’articolo 1 del decreto citato ha confermato in via definitiva nella misura di + 1,1% l'aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno 2018.
Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2018.
Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2018 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza |
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi |
Assegni vitalizi |
1° gennaio 2018 |
507,42 € |
289,24 € |
IMPORTI ANNUI |
6.596,46 € |
3.760,12 € |
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2019
L’articolo 2 del decreto citato stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in misura pari a + 1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Si riportano di seguito i valori provvisori del 2019 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza |
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi |
Assegni vitalizi |
1° gennaio 2019 |
513,01 € |
292,43 € |
IMPORTI ANNUI |
6.669,13 € |
3.801,59 € |
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione per l’anno 2019
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001), dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001 la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%.
dal |
Fasce trattamenti complessivi |
% indice perequazione da attribuire |
Aumento del |
Importo trattamenti complessivi |
|
da |
a |
||||
1° gennaio 2019: |
Fino a 3 volte il TM |
100 |
1,100 % |
- |
1.522,26 € |
Oltre 3 e fino a 5 volte il TM |
90 |
0,990 % |
1.522,27 € |
2.537,10 € |
|
Oltre 5 volte il TM |
75 |
0,825 % |
2.537,11 € |
qualsiasi |
1.4 Importi dell’indennità integrativa speciale
L’articolo 3 del decreto stabilisce che gli indici di rivalutazione provvisorio e definitivo si applicano separatamente sull’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, ove competa sulla pensione.
IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE |
||
Decorrenza |
Indennità integrativa speciale |
Indennità integrativa speciale 13^ |
01.01.2018 |
777,07 € |
757,07 € |
01.01.2019 |
785,62 |
765,62 |
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
2.1 Quadro normativo
L’articolo 3, comma 4, della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica come di seguito indicato:
a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
ovvero
b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.
2.2 Scelta dell’indice di rivalutazione
L’incremento illustrato al punto b) del precedente paragrafo è alternativo a quello descritto alla lettera a) e viene applicato nel caso in cui l’indice di rivalutazione risulti inferiore all’1,25%.
Occorre pertanto verificare annualmente se l’indice di rivalutazione applicato alla generalità delle pensioni sia minore, uguale o maggiore di 1,25.
Nel caso in cui l’indice sia uguale o maggiore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura stabilita all’intero trattamento.
Nel caso in cui l’indice sia minore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura dell’1,25% in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come di seguito illustrato:
FASCIA DI IMPORTO DEL TRATTAMENTO |
% |
INDICE |
Fino a 3 volte il TM |
100 |
1,25 |
tra 3 e 5 volte il TM |
90 |
1,13 |
oltre 5 volte il TM |
75 |
0,94 |
Deve essere comunque salvaguardato l’aumento complessivo che verrebbe erogato in applicazione dell’indice di rivalutazione generale.
Conseguentemente, sotto il profilo applicativo, si procede nel seguente modo:
viene calcolato l’importo complessivo della rivalutazione all’1,25% per fasce;
viene calcolato l’importo complessivo dell’aumento spettante applicando all’intero trattamento l’indice ordinario;
viene attribuita la rivalutazione nella misura più favorevole.
2.3 Rivalutazione per l’anno 2019
Per il 2019, poiché l’indice ordinario di perequazione è inferiore all’1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura dell’1,25% in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come riportato nella seguente tabella:
dal |
Fasce trattamenti complessivi |
% indice perequazione da attribuire |
Aumento del |
Importo trattamenti complessivi |
|
da |
a |
||||
1° gennaio 2019: |
Fino a 3 volte il TM |
100 |
1,2500 % |
- |
1.522,26 € |
Oltre 3 e fino a 5 volte il TM |
90 |
1,1250 % |
1.522,27 € |
2.537,10 € |
|
Oltre 5 volte il TM |
75 |
0,9375 % |
2.537,11 € |
qualsiasi |
3. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali
Gli indici di rivalutazione, definitivo per il 2018 e provvisorio per il 2019, riportati al precedente paragrafo 1 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.
Si riportano di seguito i valori, definitivo per il 2018 e provvisorio per il 2019, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.
* Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto
Pensione sociale |
Assegno sociale |
|||
Decorrenza |
Importi |
|||
mensile |
annuo |
mensile |
annuo |
|
1° gennaio 2018 |
373,33 € |
4.853,29 € |
453,00 € |
5.889,00 € |
1° gennaio 2019 |
377,44 € |
4.906,72 € |
457,99 € |
5.953,87 € |
Limiti reddituali massimi * |
||||
personale |
coniugale |
personale |
coniugale |
|
1° gennaio 2018 |
4.853,29 € |
16.721,19 € |
5.889,00 € |
11.778,00 € |
1° gennaio 2019 |
4.906,72 € |
16.905,90 € |
5.953,87 € |
11.907,74 € |
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2018 e previsionale per l’anno 2019, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dello 0,9%.
Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.
LIMITE DI REDDITO ANNUO PERSONALE |
||
Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti |
Invalidi parziali, minori |
|
1.1.2018 |
16.664,36 € |
4.853,29 € |
1.1.2019 |
16.814,34 € |
4.906,72 € |
Si ricorda che, nelle ipotesi di assegno mensile di invalidità civile che si trasforma in assegno sociale sostitutivo dell’invalidità civile, nell’anno della trasformazione il limite reddituale è quello riportato in tabella fino al mese precedente la trasformazione mentre, nel mese della trasformazione, deve essere soddisfatto il limite reddituale previsto dall’articolo 67 della legge n. 448/1998 e dall’articolo 52 della legge n. 448/1999.
(*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo
ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999 |
||||
2018 |
Zero > 4.795,83 < 4.795,83 |
368,91 Zero (4.795,83 – RP) / 13 |
Zero > 10.684,83 < 10.684,83 |
368,91 Zero (10.684,83 - RC) / 13 |
2019 |
Zero > 4.848,74 < 4.848,74 |
372,98 Zero (4.848,74 – RP) / 13 |
Zero > 10.802,61 < 10.802,61 |
372,98 Zero (10.802,61 - RC) / 13 |
PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILESenza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999 |
||||
Anno |
Reddito annuo del pensionato (RP) |
Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT) |
Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale |
Importo mensile pensione sociale |
2018 |
ZERO > 3.760,12 < 3.760,12 < 3.760,12 < 3.760,12 |
< 11.868,62 qualunque > 15.628,74 < 11.868,62 11.868,62 e < 15.628,74 |
Zero 289,24 289,24 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT - 11.868,62) / 13 (*) |
289,24 zero zero |
2019 |
ZERO > 3.801,59 < 3.801,59 < 3.801,59 < 3.801,59 |
< 11.999,18 qualunque > 15.800,77 < 11.999,18 11.999,18 e < 15.800,77 |
Zero 292,43 292,43 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT - 11.999,18) / 13 (*) |
292,43 zero zero |
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche
La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla legge n. 160/75) tra il periodo agosto 2017 - luglio 2018 e il periodo precedente agosto 2016 – luglio 2017 è risultata del + 0,65.
Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata dello 0,65%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.
L’indice dello 0,65 si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche.
Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle finanze.
4. Tabelle
Nell’allegato n. 2 alla presente circolare sono riportate le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2019.
5. Nuovi requisiti anagrafici
Si rammenta che dal 2019 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.
6. Gestione fiscale
Si rammenta che la tassazione opera con riferimento alle somme imponibili erogate dall’INPS ad una stessa persona, a qualunque titolo.
6.1 Conguagli fiscali a consuntivo
Ove le ritenute erariali (IRPEF) non siano state effettuate mese per mese in misura congrua rispetto a quanto dovuto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2019, come di consueto, saranno recuperate le differenze a debito.
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro, è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre (art. 38, comma 7, della legge n. 122/2010).
Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2019.
6.2 Tassazione per il 2019
La ritenuta IRPEF viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale Pensioni e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto.
Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
Per l’anno 2019 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2018.
La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno.
Per i soggetti per il quali nel 2018 era presente una tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale è stato temporaneamente mantenuto lo stesso regime fiscale richiesto.
Se entro il termine del 16 gennaio 2019 la richiesta non viene rinnovata dall’interessato, sarà applicata la tassazione per scaglioni dalla prima rata di pensione utile.
6.3 Addizionali all’IRPEF
Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate mensili del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:
addizionale regionale a saldo 2018: da gennaio a novembre 2019;
addizionale comunale a saldo 2018: da gennaio a novembre 2019;
addizionale comunale in acconto 2019: da marzo a novembre 2019.
L’importo delle addizionali è stato determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di aprile 2019.
6.4 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani
L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l’importo eccedente 1.000 euro.
Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante a consuntivo agli interessati per il 2018 sarà corrisposto sulle mensilità di gennaio 2019.
7. Trattazione delle pensioni delle gestioni private
Si illustrano di seguito le ulteriori attività contestualmente effettuate per le pensioni delle gestioni private.
7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La rivalutazione nella misura dell’1,1% è stata attribuita anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:
M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
M5 Assegno alimentare per figli;
M6 Assegno alimentare per ex coniuge.
Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.
Si rinvia, in proposito, al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2019
Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento per la sola quota del contitolare in essere.
Nel caso di assenza dei redditi dell’ultimo contitolare, necessari per la quantificazione dell’importo spettante, la posizione è stata individuata con il valore 997 nel campo CIDEMIN.
È stato comunque considerato, se presente, il reddito da casellario dell’anno in corso.
7.2.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti
Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2019 (GP3CK02Z < 201802), con importo in pagamento, già azzerato dal rinnovo precedente, il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 998 sia per le pensioni dell’AGO sia dei fondi speciali e ex Enpals.
7.2.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 12, della legge n. 14/2009 e, pertanto, in assenza di dichiarazione tali prestazioni non sono state revocate. Per evitare il pagamento di trattamenti indebiti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2015, il pagamento viene sospeso da gennaio 2019.
Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2018 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo GP2KF11 e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 904.
7.2.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
Gli assegni ordinari di invalidità con data revisione sanitaria (GP1AF06Z) nel 2019 sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.
Il pagamento degli assegni ordinari di invalidità dei Fondi speciali per i quali non risulta presente la conferma triennale è stato localizzato a Cassa sede.
7.2.5 Gestione fiscale a consuntivo 2018. Casistiche particolari
Le certificazioni fiscali relative alle pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999) sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2018 sono state trasmesse a Piattaforma Fiscale con l’indicazione di non emettere nessun conguaglio.
Sulle stesse posizioni, con successiva elaborazione, sarà azzerato l’imponibile annuo del 2018.
Localizzazione pagamento presso ABI 99999= sede |
|
CAB |
Descrizione |
3300012 |
MOB - assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità |
3300013 |
RED – pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/1983 |
3300014 |
INV – assegno di invalidità sospeso in attesa conferma |
3300015 |
99V - mancata presentazione del certificato di esistenza in vita |
3300016 |
INE - pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles |
3300017 |
EST - pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all'estero |
7.3 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali, in sede di rinnovo, le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2019 sono state poste in pagamento per l’anno 2019 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.
Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.
Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2018 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.
Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2018 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.
L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.
7.4 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2019 con importo pari a “zero” è reperibile al seguente percorso Intranet: “Assicurato pensionato” > “Servizi al pensionato” > “Reporting operativo” > “Liste parametriche web”.
Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
8. Trattazione delle pensioni della gestione pubblica
8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2019 è pari a 785,62 €; l’importo della stessa indennità sulla 13° mensilità è determinato in 765,62 €.
In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2018 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.
Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “D8”.
Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “C7”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4”, “D5” e “D7”.
8.2 Incumulabilità delle pensioni ai superstiti con il reddito del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge n. 335/95)
Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge n. 335/95) si precisa che, per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2019, considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.
Nell’effettuare le verifiche reddituali, la gestione Dipendenti Pubblici agisce aggiornando il reddito delle sole pensioni per cui la verifica accerta un’indebita prestazione. L’aggiornamento del reddito avviene quindi su un solo anno.
L’ultimo anno verificato è stato il 2016.
Ciò significa che per le posizioni citate il reddito memorizzato relativo agli anni 2017 e 2018 potrebbe essere inferiore.
Per tale ragione, con l’apertura dell’anno 2019 si è provveduto centralmente a trascinare il reddito 2016 sull’anno 2019, per le sole posizioni trattate dall’ultima verifica reddituale (CR16). Vengono escluse le pensioni che hanno avuto una lavorazione da parte delle Strutture territoriali con la procedura on-line.
8.3 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.
Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - gestione Dipendenti Pubblici.
8.4 Esenzioni fiscali – vittime del dovere
Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare nell’anno 2019 si rimanda al messaggio n. 1768 del 27/04/2017.
Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2019.
Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell’anno 2018, si evidenzia quanto segue:
nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2018 (entro rata dicembre 2018), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2019;
nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2019, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale a cura delle Strutture territoriali.
8.5 Istanze di detassazione relative a pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2019.
Per le modalità operative si rinvia al messaggio n. 2205 del 29 maggio 2017.
Nel caso le Strutture territoriali debbano provvedere all’applicazione dell’esenzione in argomento anche per l’anno 2018, si rammenta quanto segue:
se entro la rata dicembre 2018 è stata già impostata l’esenzione fiscale per il 2018, il conguaglio a credito verrà rimborsato centralmente sulle rate successive a gennaio 2019;
se invece la detassazione non è stata indicata, la variazione dovrà essere effettuata a cura delle Strutture territoriali, nella piattaforma fiscale, non appena sarà disponibile la relativa procedura di rettifica.
9. Trattazione delle prestazioni assistenziali
9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall’entrata in vigore della citata legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.
9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2019 adeguandone l’importo al trattamento minimo.
9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
L’articolo 18, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.
Il requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2019 è pari a 67 anni.
Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro il 31 dicembre 2019 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 lire), e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).
Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.
10. Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 143 – APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92)
Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 92/2012, di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33, 199- VESO92, e l’anticipo pensionistico di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016, di categoria 143 – APESOCIAL, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.
Si rammenta inoltre che il pagamento viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.
La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuata con le generali regole del cumulo fiscale.
10.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2019
Le prestazioni con scadenza nel 2019 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato (GP1AF06).
Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità.
11. Date di pagamento per l’anno 2019
I pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, le rendite vitalizie dell'INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2019.
MESE |
LOCALIZZAZIONE PAGAMENTO |
|
POSTE |
BANCHE |
|
GENNAIO |
3 |
|
FEBBRAIO |
1 |
|
MARZO |
1 |
|
APRILE |
1 |
|
MAGGIO |
2 |
|
GIUGNO |
1 |
3 |
LUGLIO |
1 |
|
AGOSTO |
1 |
|
SETTEMBRE |
2 |
|
OTTOBRE |
1 |
|
NOVEMBRE |
2 |
4 |
DICEMBRE |
2 |
12. Certificato di pensione per l’anno 2019
Come di consueto, per le prestazioni previdenziali e assistenziali viene messo a disposizione sul sito istituzionale www.inps.it il certificato di pensione. Il servizio è utilizzabile dal titolare della prestazione con le ordinarie credenziali di accesso.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Allegato N.2
Circolare 109 del 16 novembre 2018
OGGETTO:
Indennità di maternità o paternità e congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Condizioni e modalità di fruizione a seguito delle novità introdotte dalla legge 22 maggio 2017, n. 81. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO:
La circolare illustra le novità introdotte dalla legge 22 maggio 2017, n. 81. In particolare, fornisce istruzioni amministrative, operative e contabili in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, e le nuove modalità di fruizione del congedo parentale a seguito dell’aumento da tre a sei mesi del periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, di fruizione del congedo medesimo e dell’elevazione dei limiti temporali di fruibilità dello stesso da uno a tre anni.
INDICE
1. Premessa
2. Diritto all’indennità di maternità o paternità a prescindere dall’effettiva astensione lavorativa
2.1 Parto fortemente prematuro e parto successivo alla data presunta
2.2 Flessibilità del congedo di maternità
2.3 Rinvio e sospensione del congedo di maternità o paternità
2.4 Interdizione anticipata e prorogata dal lavoro
2.5 Periodo transitorio
3. Diritto al trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, pari a sei mesi fruibile entro i primi tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale
3.1 Fruizione del congedo parentale indennizzato entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale
3.2 Fruizione del congedo parentale indennizzato dopo il primo ed entro il terzo anno di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale e nei casi in cui nel primo anno non si abbia titolo all’indennità di maternità/paternità
3.3 Periodo transitorio
4. Finanziamento degli oneri
5. Presentazione della domanda
6. Istruzioni operative per il pagamento del congedo parentale
6.1Collaboratori coordinati e continuativi ed equiparati
6.2 Ricercatori
6.3 Liberi professionisti/associati in partecipazione
7. Istruzioni contabili
7.1 Indennità di maternità o paternità
7.2 Congedo parentale
8. Regime fiscale
Nell’ottica di garantire un’adeguata tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e di favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato, la legge 22 maggio 2017, n. 81, ha introdotto rilevanti modifiche al T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.lgs n. 151/2001 (d’ora in avanti T.U.).
Nello specifico, l’articolo 13 della legge citata ha integrato l’articolo 64, comma 2, del T.U., disponendo il diritto all’indennità di maternità o paternità a prescindere dall’effettiva astensione lavorativa, mentre l’articolo 8, commi 4, 5, 6, 7 e 8, ha previsto nuove modalità di fruizione del congedo parentale, abrogando, al comma 8, il settimo e l’ottavo periodo dell’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
Le predette disposizioni sono entrate in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, ossia dal 14 giugno 2017.
Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito le istruzioni operative in merito alle nuove disposizioni in oggetto. Per quanto non modificato, rimangono salve le istruzioni fornite nel tempo sugli argomenti trattati.
2. Diritto all’indennità di maternità o paternità a prescindere dall’effettiva astensione lavorativa
Il nuovo articolo 64 del T.U. è così formulato:“Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente a prescindere, per quanto concerne l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa. A tal fine, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto”
La disposizione in esame, che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti), comporta che la tutela della maternità c.d. obbligatoria non è più condizionata, a differenza del previgente regime normativo, all’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.
La riforma si applica sia agli eventi “parto” sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità o paternità continua ad essere necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, del requisito contributivo delle tre mensilità, dovute o versate, comprensive dell’aliquota maggiorata, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
Alla luce della riforma non risulta più necessario, ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità o paternità, produrre le dichiarazioni di astensione dall’attività lavorativa di cui al paragrafo 1 della circolare n. 137/2007. Conseguentemente, il percepimento di compensi nel periodo di corresponsione dell’indennità di maternità o paternità non preclude l’erogazione dell’indennità stessa.
2.1 Parto fortemente prematuro e parto successivo alla data presunta
In relazione all’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, comma 1, lettere b) e d) del T.U., si precisa che, anche in caso di parto fortemente prematuro (ossia quello avvenuto in data antecedente all’inizio del periodo indennizzabile), nonché di parto avvenuto successivamente alla data presunta, l’indennità di maternità o paternità viene erogata a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, anche nel caso in cui il periodo indennizzato, per effetto degli eventi sopra menzionati, superi i cinque mesi e un giorno.
2.2 Flessibilità del congedo di maternità
Per gli iscritti alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro durante i periodi di maternità/paternità, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di flessibilità del congedo di maternità, di cui all’articolo 20 del T.U. Si precisa tuttavia che, alla luce della novità normativa, non è più necessario produrre all’INPS la certificazione medica di cui al citato articolo 20, comma 1, che la lavoratrice deve comunque acquisire prima dell’inizio della flessibilità e produrre al proprio committente. Permane, invece, l’obbligo per la lavoratrice di comunicare all’Istituto la scelta di avvalersi della flessibilità, al fine di consentire l’individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la presenza dei tre mesi di contribuzione, che coincide con i dodici mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall’interessata. Tale comunicazione è effettuata dalla lavoratrice stessa, selezionando la dichiarazione di avvalersi della flessibilità, nella domanda telematica di indennità di maternità.
2.3 Rinvio e sospensione del congedo di maternità o paternità
Per gli iscritti alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro durante i periodi di maternità/paternità, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di rinvio e sospensione del congedo di maternità, di cui all’articolo 16-bis del T.U. Si precisa tuttavia che, alla luce della novità normativa, diversamente da quanto indicato nella circolare n. 69/2016, l’Istituto necessita delle sole comunicazioni della data di sospensione e della data di fine della sospensione. Pertanto, i lavoratori non dovranno più rendere né le dichiarazioni di cui al paragrafo 2 della menzionata circolare n. 69/2016 (dichiarazione di responsabilità di aver comprovato il ricovero del figlio presso struttura sanitaria pubblica o privata e di aver consegnato preventivamente l’attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa) né la dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino.
Stante la nuova formulazione dell’articolo 64 del T.U., in base al quale l’Istituto eroga l’indennità di maternità o paternità a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, tali dichiarazioni non sono più rilevanti per l’erogazione dell’indennità medesima.
2.4 Interdizione anticipata e prorogata dal lavoro
Considerato che la novella normativa riguarda il solo congedo di maternità o paternità in senso stretto, in caso di provvedimenti di interdizione anticipata e prorogata dal lavoro, di cui all’articolo 17 del T.U., permane per gli iscritti alla Gestione separata l’obbligo di astensione dal lavoro durante i periodi di interdizione. Pertanto, in tali casi, in assenza di effettiva astensione, l’Istituto non erogherà la relativa indennità.
Le domande di indennità che hanno ad oggetto periodi di congedo di maternità o paternità ricadenti interamente o parzialmente nel periodo di vigenza della legge n. 81 del 22 maggio 2017 devono essere gestite nel seguente modo:
- sono indennizzabili, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa, i periodi di congedo di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva alla data di entrata in vigore della riforma (14 giugno 2017);
- non sono indennizzati, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa, i periodi di congedo di maternità o paternità conclusi prima dell’entrata in vigore della riforma. Tali periodi, pertanto, sono indennizzati solo a fronte dell’effettiva astensione;
- sono indennizzati, relativamente ai periodi di congedo di maternità o paternità in corso di fruizione alla data di entrata in vigore della riforma (14 giugno 2017), i giorni antecedenti alla predetta data solo se accertata l’effettiva astensione dal lavoro, mentre i giorni successivi all’entrata in vigore della riforma devono essere indennizzati a prescindere dall’accertamento di tale astensione.
Si ricorda che i periodi di interdizione anticipata e prorogata, non essendo stati interessati dalla riforma, possono essere indennizzati solo a fronte di effettiva astensione dal lavoro.
3. Diritto al trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, pari a sei mesi fruibile entro i primi tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale
L’articolo 8, comma 8, della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha abrogato il settimo e l’ottavo periodo dell’articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006, in materia di riconoscimento del diritto al congedo parentale per gli iscritti alla Gestione separata. Pertanto, a far data dall’entrata in vigore della riforma (14 giugno 2017), il congedo parentale per i lavoratori in questione è disciplinato dai commi 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 8.
In particolare, il comma 4 dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi”.
Pertanto, i mesi di congedo parentale fruibili dai lavoratori interessati dalla disposizione sopra riportata aumentano da tre a sei mesi. È stato altresì ampliato da uno a tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore (in caso di adozioni o affidamenti preadottivi) l’arco temporale di fruizione del congedo parentale.
I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi. Pertanto, l’Istituto continuerà a far dichiarare al soggetto richiedente i periodi di congedo fruiti da se stesso o dall’altro genitore in una cassa o gestione non amministrata dall’INPS.
Le nuove disposizioni non prevedono la possibilità per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di fruire del congedo parentale non indennizzato. Conseguentemente, si possono verificare le seguenti fattispecie:
se il padre lavoratore dipendente ha fruito di quattro mesi di congedo parentale indennizzato, alla madre iscritta alla Gestione separata residua la possibilità di fruire di due mesi di congedo parentale;
se il padre non fruisce del congedo parentale e la madre ha fruito di quattro mesi di congedo parentale indennizzato come lavoratrice iscritta alla Gestione separata, divenendo successivamente lavoratrice dipendente, potrà fruire di altri due mesi di congedo parentale indennizzato;
se la madre è genitore solo ed ha fruito, in qualità di lavoratrice iscritta alla Gestione separata, di sei mesi di congedo parentale indennizzato[1], divenendo successivamente lavoratrice dipendente (a cui si applica la tutela del genitore solo) potrà fruire di ulteriori quattro mesi di congedo parentale (indennizzabili in presenza delle condizioni reddituali di cui all’art. 34, comma 3, del T.U.).
Si ricorda che i lavoratori iscritti alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale anche in misura frazionata a mesi o a giorni, secondo le regole di conteggio dei giorni, festivi e feriali, applicate ai lavoratori dipendenti. Non trova applicazione, invece, la disciplina della fruizione del congedo parentale in modalità oraria di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del T.U.
Si rammenta, infine, che i periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale e all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
3.1 Fruizione del congedo parentale indennizzato entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale
Il comma 6 dell’articolo 8 della legge n. 81/2017 dispone che per il congedo parentale indennizzato e fruito nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) il periodo di riferimento all’interno del quale devono essere state accreditate le tre mensilità di contribuzione è il medesimo che si prende a riferimento per l’accertamento del diritto all’indennità di maternità o paternità. Pertanto, il lavoratore o la lavoratrice iscritta alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) del minore nel caso in cui abbiano titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
In merito al diritto al congedo parentale del padre si precisa quanto già rappresentato nella circolare n. 137/2007, ossia che il periodo di riferimento per la verifica della sussistenza del requisito contributivo con aliquota maggiorata è costituito dai dodici mesi precedenti l’insorgenza di una delle situazioni (morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del bambino al padre) previste per il riconoscimento dell’indennità di paternità oppure, in caso di adozione o affidamento preadottivo, dai dodici mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia del lavoratore e sempre che la madre non ne faccia richiesta.
Si ricorda altresì che, come precisato nella circolare n. 42/2016, non trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni ai fini del diritto all’indennità di congedo parentale, che continua quindi ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo delle tre mensilità di contribuzione nel periodo di riferimento.
Qualora i richiedenti non avessero titolo all’indennità di maternità/paternità, il trattamento economico per congedo parentale potrà essere erogato in presenza del requisito contributivo individuato nel comma 5 dell’articolo 8 della legge n. 81/2017, come specificato nel seguente paragrafo.
3.2 Fruizione del congedo parentale indennizzato dopo il primo ed entro il terzo anno di vita o dall’ingresso in famiglia del minore o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale e nei casi in cui nel primo anno non si abbia titolo all’indennità di maternità/paternità
Il comma 5 dell’articolo 8 della legge n. 81/2017 dispone che, se la fruizione del congedo parentale indennizzato è effettuata dopo il primo e fino al terzo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) del minore, il trattamento economico è corrisposto solamente a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità con contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto. Pertanto, in tale fattispecie, il requisito contributivo non è più legato a quello sulla base del quale si riconosce il diritto all’indennità di maternità o paternità, ma viene accertato in occasione di ciascuna richiesta di indennità di congedo parentale. Analogo criterio di individuazione del requisito contributivo trova applicazione qualora, nel caso di fruizione di congedo parentale nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) del minore, i richiedenti non abbiano titolo all’indennità di maternità/paternità.
In proposito si precisa quanto segue:
la novella normativa modifica sostanzialmente la natura del congedo parentale dei padri iscritti alla Gestione separata, trasformandola da diritto derivato dalla madre in un diritto autonomo, di cui i padri possono fruire dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore, entro i limiti individuali e di coppia sopra menzionati;
i genitori che abbiano avuto titolo all’indennità di maternità o paternità in virtù dell’automaticità delle prestazioni (per contribuzione dovuta ma non versata), possono fruire del congedo parentale a condizione che abbiano versato tre mensilità con contribuzione maggiorata nei dodici mesi antecedenti il periodo di congedo parentale richiesto nella domanda;
il genitore iscritto alla Gestione separata che, al momento dell’entrata in vigore della norma, abbia figli nati o adottati/affidati da più di un anno può fruire di tutto il periodo di congedo parentale o della parte residua, fino ad un massimo di sei mesi, entro i tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore (ad esempio, la lavoratrice con un figlio di due anni, che abbia fruito di tre mesi di congedo parentale nel primo anno di vita dello stesso, può presentare domanda per ulteriori tre mesi di congedo parentale se in possesso del requisito contributivo delle tre mensilità effettivamente versate con contribuzione maggiorata nei dodici mesi antecedenti il periodo di congedo parentale che intende richiedere).
In relazione ai periodi di congedo parentale fruiti prima dell’entrata in vigore della legge n. 81/2017 (14 giugno 2017) il riconoscimento dell’indennità rimane subordinato all’accertamento che il soggetto richiedente abbia titolo all’indennità di maternità o paternità. Per quanto concerne, invece, i periodi di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della predetta legge, il riconoscimento dell’indennità deve essere accertato con le modalità indicate nei precedenti paragrafi 3.1 e 3.2 della presente circolare.
A titolo esemplificativo si riporta il seguente esempio:
nel caso di madre iscritta alla Gestione separata – percettrice dell’indennità di maternità in forza dell’automaticità della prestazione – che abbia presentato, prima dell’entrata in vigore della legge n. 81/2018, una domanda di indennità per congedo parentale nel primo anno di vita del minore, per un periodo continuativo di 3 mesi (di cui il primo mese ricadente nella vecchia disciplina e gli altri due nella vigenza della novella normativa) la fattispecie dovrà essere gestita secondo le seguenti indicazioni.
Premessa la frazionabilità del congedo parentale, la richiesta di indennità relativa al primo mese di congedo non potrà essere accolta in quanto il diritto all’indennità di maternità è basato su contribuzione dovuta e non versata. Di contro, in vigenza della nuova normativa, i due mesi successivi potranno essere indennizzati in virtù del principio generale di cui al paragrafo 3.2, se riscontrati i 3 mesi di contribuzione maggiorata nei 12 mesi antecedenti il periodo di congedo parentale indennizzabile.
Ne consegue che alla richiedente (o all’altro genitore) residuerebbero ancora 4 mesi di congedo parentale da poter fruire entro il terzo anno di vita del minore.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 dell’articolo 13 della legge n. 81/2017, che prevede l’erogazione dell’indennità di maternità o paternità a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa dei Fondi di cui al comma 3 dell’articolo 25 della medesima legge e nella misura prevista nel medesimo comma. Pertanto, l’Istituto provvederà a verificare l’effettiva astensione dal lavoro del richiedente al solo fine di ripartire l’onere di spesa come segue:
in caso di effettiva astensione dal lavoro durante il congedo di maternità o paternità, il costo della relativa indennità grava sul consueto Fondo per la Gestione separata;
in caso, invece, di mancata astensione dal lavoro durante il congedo di maternità o paternità il costo della relativa indennità grava sui Fondi di cui al citato comma 3 dell’articolo 25 della legge n. 81/2017.
La corretta imputazione e ripartizione degli oneri nei casi di mancata astensione dal lavoro sarà effettuata a livello centrale.
Occorre tuttavia precisare che gli oneri di spesa previsti dal D.lgs n. 80/2015 restano comunque a carico dello specifico Fondo. Pertanto, per gli importi previsti nell’articolo 43, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, gli oneri graveranno sui seguenti Fondi:
le indennità di maternità o paternità erogate in applicazione dell’articolo 63-ter (automaticità delle prestazioni) continuano a gravare sul Fondo di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 80/2015, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 42/2016;
in caso di parto fortemente prematuro, il numero dei giorni pari all’intervallo temporale che va dal giorno successivo al parto al giorno precedente l’inizio dei due mesi ante partum continuano a gravare sul Fondo di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 80/2015, secondo le indicazioni fornite con circolare n. 69/2016.
Per quanto concerne, in ultimo, l’indennità di congedo parentale, secondo quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 8 della legge n. 81/2017, al relativo onere si provvederà mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa dei Fondi, di cui al comma 3 dell’articolo 25 della citata legge e nella misura prevista nel medesimo comma.
5. Presentazione della domanda
Le domande di congedo di maternità o paternità e le domande di congedo parentale devono essere presentate in modalità telematica.
L’applicazione di acquisizione online è stata aggiornata per consentire, a partire dall’entrata in vigore della legge n. 81/2017, ossia dal 14 giugno 2017, sia l’acquisizione di periodi di congedo parentale con giorni eccedenti tre mesi e fino a sei mesi sia di periodi superiori ad un anno e fino a tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.
6. Istruzioni operative per il pagamento del congedo parentale
L’applicazione “Domande di maternità online”, disponibile sulla Intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito”, è stata aggiornata come di seguito descritto. In particolare sono state aggiornate le seguenti voci del menù: “Manuali utente”, “Informazioni” e “Liste”.
La voce di menù “Liste” è stata integrata con l’aggiunta della voce “Domande legge n. 81/2017”, che permette di visualizzare e stampare la lista delle domande con le nuove condizioni di congedo parentale pervenute attraverso i consueti canali (cittadino, Contact Center, Patronato) ad esclusione di quelle annullate o con PIN non dispositivo. Gli operatori potranno visualizzare esclusivamente le domande acquisite online con PIN dispositivo. La funzionalità è disponibile, per gli utenti abilitati, relativamente alle domande di competenza della propria Struttura. Il Direttore della Struttura territoriale o il suo delegato possono abilitare altri utenti sia della propria che di altra Struttura territoriale.
Tali domande al momento non transitano nelle procedure gestionali. Pertanto, per le Strutture che utilizzano già la procedura gestionale “GESTIONE MATERNITÀ”, la definizione delle domande online presenti nella apposita lista dovrà essere fatta manualmente.
Per i periodi di congedo parentale rientranti nella citata normativa e non ancora implementati dagli applicativi gestionali è previsto il pagamento tramite la procedura “Pagamenti vari”.
Per consentire i controlli e per facilitare i futuri sviluppi applicativi è di particolare importanza che non si liquidino le prestazioni in oggetto al di fuori delle specifiche collezioni impostate centralmente e sotto descritte.
Per effettuare i pagamenti sono state preimpostate centralmente tre diverse collezioni, una per ciascuna delle tre seguenti tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione separata:
collaboratori coordinati e continuativi ed equiparati;
ricercatori iscritti;
liberi professionisti/associati in partecipazione.
6.1 Collaboratori coordinati e continuativi ed equiparati
Per il pagamento dell’indennità per periodi di congedo parentale con giorni eccedenti tre mesi e fino a sei mesi o periodi fruiti dopo il primo ed entro il terzo anno di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, gli operatori delle Strutture territoriali dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:
creare una collezione di pagamenti denominata “CP81/2017Cnn” (dove nn = 00 per la Sede e 01, 02, ……. per i Centri operativi), che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:
Campi “nomi/conti” impostati con le sigle: GAT30191, INDENAC, INTERAC, GAT30131, INDENAP, INTERAP, GAT34120, GPA27009, IRPEFAC, IRPEFAP, GAT10191
Causale: L. 81 22/05/2017 Coll. gestione separata - XXXXXXXXXXXXXXXX;
sostituire le XXXXXXXXXXXXXXXX presenti nella causale con il C.F. del minore dante causa;
accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento (Opz 5/1) per acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita). I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;
acquisire nei campi “Periodo dal” e “Periodo al” rispettivamente il primo e l’ultimo giorno del periodo liquidato;
acquisire l’importo totale netto della prestazione nel campo “Importo”;
indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta;
inserire nella sezione “nomi/conti” i seguenti importi:
- nel campo GAT30191l’importo lordo della prestazione per l’anno corrente;
- nel campo INTERAC eventuali interessi per l’anno corrente;
- nel campo INDENAC la somma degli importi inseriti nei campi GAT30191 e INTERAC;
- nel campo GAT30131 l’importo lordo della prestazione per anni precedenti;
- nel campo INTERAP eventuali interessi per anni precedenti;
- nel campo INDENAP la somma degli importi inseriti nei campi GAT30131 e INTERAP;
- nel campo IRPEFAC l’importo della trattenuta fiscale relativa alla tassazione anno corrente;
- nel campo IRPEFAP l’importo della trattenuta fiscale relativa alla tassazione per anni precedenti;
- nel campo GPA27009 l’importo totale della trattenuta fiscale uguale alla somma degli importi inseriti nei campi IRPEFAC e IRPEFAP;
- nel campo GAT10191 l’importo totale netto della prestazione uguale alla somma degli importi inseriti nei campi INDENAC e INDENAP meno la somma degli importi inseriti nei campi IRPEFAC e IRPEFAP e uguale all’importo inserito nel campo “Importo”;
eseguire la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di Sede.
Per il pagamento dell’indennità per periodi di congedo parentale con giorni eccedenti tre mesi e fino a sei mesi o periodi fruiti dopo il primo ed entro il terzo anno di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, gli operatori delle Strutture territoriali dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:
creare una collezione di pagamenti denominata “CP81/2017Rnn” (dove nn = 00 per la Sede e 01, 02, ……. per i Centri operativi), che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:
Campi “nomi/conti” impostati con le sigle: GAT30131, GAT30191, GAT10191
Causale: L. 81 22/05/2017 Ricercatori XXXXXXXXXXXXXXXX;
sostituire le XXXXXXXXXXXXXXXX presenti nella causale con il C.F. del minore dante causa;
accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento (Opz 5/1) per acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita). I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;
acquisire nei campi “Periodo dal” e “Periodo al” rispettivamente il primo giorno e l’ultimo giorno del periodo liquidato;
acquisire l’importo totale netto della prestazione nel campo “Importo”;
indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta;
inserire nella sezione “nomi/conti” i seguenti importi:
- nel campo GAT30191 l’importo lordo della prestazione per l’anno corrente;
- nel campo GAT30131 l’importo lordo della prestazione per anni precedenti;
- nel campo GAT10191 l’importo totale netto della prestazione uguale alla somma degli importi inseriti nei campi GAT30191 e GAT30131 e uguale all’importo inserito nel campo “Importo”;
eseguire la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di Sede.
6.3 Liberi professionisti/associati in partecipazione
Per il pagamento dell’indennità per periodi di congedo parentale con giorni eccedenti tre mesi e fino a sei mesi o periodi fruiti dopo il primo ed entro il terzo anno di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, gli operatori delle Strutture territoriali dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:
creare una collezione di pagamenti denominata “CP81/2017Pnn” (dove nn = 00 per la Sede e 01, 02, ……. per i Centri operativi), che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:
Campi “nomi/conti” impostati con le sigle: GAT30191, INDENAC, INTERAC, GAT30131, INDENAP, INTERAP, GAT34120, GPA25053, IRPEFAC, IRPEFAP, GAT10191
Causale: L. 81 22/05/2017 Liberi professionisti - XXXXXXXXXXXXXXXX;
sostituire le XXXXXXXXXXXXXXXX presenti nella causale con il C.F. del minore dante causa;
accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento (Opz 5/1) per acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita). I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;
acquisire nei campi “Periodo dal” e “Periodo al” rispettivamente il primo giorno e l’ultimo giorno del periodo liquidato;
acquisire l’importo totale netto della prestazione nel campo “Importo”;
indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta;
inserire nella sezione “nomi/conti” i seguenti importi:
- nel campo GAT30191 l’importo lordo della prestazione per l’anno corrente;
- nel campo INTERAC eventuali interessi per l’anno corrente;
- nel campo INDENAC la somma degli importi inseriti nei campi GAT30191 e INTERAC;
- nel campo GAT30131 l’importo lordo della prestazione per anni precedenti;
- nel campo INTERAP eventuali interessi per anni precedenti;
- nel campo INDENAP la somma degli importi inseriti nei campi GAT30191 e INTERAP;
- nel campo IRPEFAC l’importo della trattenuta fiscale relativa alla tassazione anno corrente;
- nel campo IRPEFAP l’importo della trattenuta fiscale relativa alla tassazione per anni precedenti;
- nel campo GPA25053 l’importo totale della trattenuta fiscale uguale alla somma degli importi inseriti nei campi IRPEFAC e IRPEFAP;
- nel campo GAT10191 l’importo totale netto della prestazione uguale alla somma degli importi inseriti nei campi INDENAC e INDENAP meno la somma degli importi inseriti nei campi IRPEFAC e IRPEFAP e uguale all’importo inserito nel campo “Importo”;
eseguire la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio contabile di Sede.
7. Istruzioni contabili
7.1 Indennità di maternità o paternità
Gli oneri derivanti dal riconoscimento del diritto all’indennità di maternità o paternità, c.d. “maternità obbligatoria”, in favore degli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, è rilevata secondo le istruzioni operative e contabili contenute nella circolare n. 66/2018 di recente pubblicazione.
Nel caso in cui, invece, il lavoratore non si astenga dal lavoro, il relativo onere dovrà essere rilevato, a cura della Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali, su rendicontazione amministrativa entro l’esercizio di riferimento, tramite storno dai conti di prima attribuzione, ai seguenti nuovi conti:
GAT30113 indennità di maternità/paternità in mancanza di astensione obbligatoria – art. 13 L. 81/2017 – anni precedenti;
GAT30173 indennità di maternità/paternità in mancanza di astensione obbligatoria – art. 13 L. 81/2017 – anno in corso.
7.2 Congedo parentale
Il riconoscimento del diritto al congedo parentale per gli iscritti alla Gestione separata è disciplinato dall’articolo 8, commi 4, 5, 6, 7 e 8, della legge n. 81/2017, il cui onere, a norma del successivo comma 9, è a carico dello Stato.
La rilevazione contabile del congedo parentale, complessivamente considerata nella fruizione massima di sei mesi nell’arco temporale dei primi tre anni di vita del bambino, verrà attribuita attraverso la procedura PAGAVARI, come illustrato nel precedente paragrafo 6, fino alla messa in esercizio della procedura di gestione in corso di modificazione ed adattamento alla nuova normativa, ai seguenti conti di nuova istituzione:
GAT30131 indennità per congedo parentale – art. 8, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge n. 81/2017 – anni precedenti;
GAT30191 indennità per congedo parentale – art. 8, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge n. 81/2017 – anno in corso;
GAT10191 debito vs/beneficiari per corresponsione dell’indennità congedo parentale - art. 8, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge n. 81/2017;
ed ai seguenti conti già in uso:
GAT34120 interessi passivi;
GPA27009 ritenute erariali su prestazioni temporanee;
GPA25053 ritenute erariali su redditi autonomi e compensi liberi professionisti.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere evidenziate, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con il nuovo codice di bilancio “03177 - Somme non riscosse dai beneficiari - Congedo parentale GS art. 8, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge n. 81/2017 - GAT”.
Eventuali recuperi dovranno essere rilevati al nuovo conto GAT24191. I relativi crediti risultanti alla fine dell’esercizio verranno imputati al conto esistente GAT00030 sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032 eseguita dalla procedura “Recupero crediti per prestazioni”.
I crediti divenuti eventualmente inesigibili dovranno essere evidenziati, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, con il nuovo codice di bilancio “01154” – Recupero del congedo parentale GS art. 8, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge n. 81/2017 - GAT.
Nell’allegato n. 1 è descritta la variazione apportata al piano dei conti.
Ai sensi dell’articolo 6 del TUIR l’indennità in argomento, percepita in sostituzione di una delle categorie di reddito ivi indicate, costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito. Pertanto, ove dovute, all’atto del pagamento l’Istituto effettua la ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 600/73, con l’applicazione delle aliquote previste dall’articolo 11 del TUIR, il riconoscimento delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del TUIR e il riconoscimento delle eventuali detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR se richieste.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Si ricorda che il limite individuale non cambia non essendo applicabile la tutela del genitore solo agli iscritti alla Gestione separata.