Eureka Previdenza

Circolare 11 del 29 gennaio 2019

OGGETTO:     

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata. Pensione quota 100, pensione di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci. Monitoraggio delle domande di pensione
SOMMARIO:     

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti.

INDICE

Premessa

1.     Pensione anticipata quota 100 (articolo 14)

1.1 Destinatari della norma

1.2 Cumulo dei periodi assicurativi

1.3 Decorrenza del trattamento pensionistico

1.3.1 Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni e lavoratori autonomi

1.3.2 Lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

1.3.3 Cumulo dei periodi assicurativi

1.4 Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro

2.     Disposizione in materia di pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articolo 15)

3.     Pensione anticipata c.d. opzione donna (articolo 16)

4.     Pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci (articolo 17)

5.     Monitoraggio delle domande di pensione (articolo 28)

Premessa

Il decreto-legge 28 gennaio 2019,  n. 4, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale -  n. 23 del 28 gennaio 2019 introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti (Allegato n. 1).

In particolare, gli articoli da 14 a 17 del citato decreto attribuiscono, a determinate categorie di soggetti, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle seguenti condizioni:

-      al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall’Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (cfr. articolo 14);

-      al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 15);

-      al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2018, di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed un’età anagrafica non inferiore a 58 anni se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, e 18 mesi, per le lavoratrici autonome, dalla maturazione dei prescritti requisiti, c.d. finestra (cfr. articolo 16);

-      al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, per i lavoratori c.d. precoci, di un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 17).

L’articolo 28 del decreto in esame prevede un apposito monitoraggio delle domande di pensione anticipata di cui agli articoli 14, 15 e 16.

Con il messaggio n. 395/2019 sono state fornite le istruzioni sulle modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata in oggetto.

Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 1003 del 29 gennaio 2019, si forniscono istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in argomento.

1. Pensione quota 100 (articolo 14)

1.1  Destinatari della norma

Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni possono conseguire il diritto alla “pensione quota 100”.

Il suddetto requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, la gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.

Con particolare riferimento agli iscritti alla gestione ex Enpals, titolari di contribuzione presso l'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti, restano ferme le disposizioni vigenti di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420[1].

Alla predetta prestazione è possibile accedere anche mediante l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e l’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, al ricorrere dei prescritti requisiti[2].

Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra di cui al successivo punto 1.3.

Restano ferme le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l’accesso al pensionamento. Dette disposizioni, di settore e speciali, non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti prescritti per il conseguimento della “pensione quota 100”.

Alla predetta prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il personale della Guardia di finanza.

1.2 Cumulo dei periodi assicurativi (articolo 14, comma 2)

Il requisito contributivo richiesto per la “pensione quota 100” può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14, tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, indicate al precedente paragrafo 1.1.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza         dei periodi contributivi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli versati o accreditati presso la gestione nella quale risultino presenti il maggior numero di contributi.

Esempio

Un soggetto con anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dal 1982 al 2019 e con anzianità contributiva presso la Gestione separata dal 1996 al 2019 può conseguire la “pensione quota 100” avendo perfezionato 38 anni di anzianità contributiva di cui, ai fini del diritto, 14 anni dal 1981 al 1995 presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 24 anni di anzianità contributiva, dal 1996 al 2019, presso la Gestione separata.

La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, indicate al precedente paragrafo 1.1, preclude l’esercizio della facoltà in argomento.

Legestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Per la determinazione del sistema di calcolo, l’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato considerando l'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni interessate dal cumulo in argomento. Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.

Nel caso in cui tra le gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

Anche gli iscritti alla gestione ex Enpals, titolari di contribuzione presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti possono esercitare la facoltà di cumulo, di cui al comma 2 dell’articolo 14, ferme restando le disposizioni vigenti di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.

1.3 Decorrenza del trattamento pensionistico

Il decreto in oggetto reca una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

1.3.1 Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e lavoratori autonomi

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni ed i lavoratori autonomi:

    che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018,  conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
    che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

Con riferimento ai lavoratori di cui al presente paragrafo, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.

Esempio 1

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 20 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico dell’AGO dal 1° settembre 2019.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.

Esempio 2

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell’AGO dal 31 agosto 2019.

1.3.2 Lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

I lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[3]:

    che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
    che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge (articolo 14, comma 6, lett. b), conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019.

Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.

Esempio 1

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 29 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell’AGO dal 30 novembre 2019.

Con riferimento ai lavoratori in commento, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.

Esempio 2

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO dal 1° dicembre 2019.

Per il personale del comparto Scuola ed AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le istruzioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni contestualmente iscritti presso più gestioni pensionistiche.

 1.3.3 Cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 14 comma 2

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo è determinato, secondo le indicazioni dei precedenti paragrafi 1.3.1 e 1.3.2, in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni o di lavoratore autonomo.

Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.3.2.

Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.

1.4 Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro

L’articolo 14, comma 3, del decreto-legge in parola prevede l’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui.

Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.

Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.

Per l’individuazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, rilevanti ai fini dell’incumulabilità, deve farsi riferimento a quello previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

In caso di trattamento pensionistico conseguito con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14, si deve tener conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione.

Nell’ipotesi di maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo, in più gestioni interessate al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico meno elevato.

Qualora non risulti maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia in alcuna gestione interessata al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo.

Esempio 1

Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra) e 3 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo l’assicurato maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia a carico del solo Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.  

Esempio 2

Assicurato con 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra) e 6 mesi di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia presso la gestione interessata al cumulo che prevede il requisito anagrafico meno elevato (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo).

Esempio 3

Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo  e 8 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 67° anno di età – requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestione Separata) - non avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia in nessuna delle medesime gestioni.

Il trattamento pensionistico è cumulabile con la produzione di redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. Il superamento di tale limite reddituale annuo comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l’intero anno di produzione del suddetto reddito.

Nel caso di superamento del citato limite reddituale nell’anno di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa fino al perfezionamento del predetto requisito.

Si specifica che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità (cfr. la circolare n. 9 del 2004).

I titolari di pensione devono dare immediata comunicazione all’INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito inferiore a 5.000 Euro lordi annui. L’Istituto provvede alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti.

I titolari del trattamento pensionistico che svolgano attività lavorativa autonoma occasionale da cui derivino, anche in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5.000 Euro lordi annui, sono tenuti a darne immediata comunicazione all’INPS che provvede alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti.

Le rate di pensione indebitamente corrisposte devono essere recuperate ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile.

2. Disposizioni in materia di pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Articolo 15)

L’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019 sostituisce l’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

A decorrere dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1°  al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto (articolo 15, comma 3) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Esempio

Il lavoratore che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 gennaio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.  

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito (c.d. finestra), secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

Esempio

Il lavoratore iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico del predetto fondo dal 1° giugno 2019. Il lavoratore iscritto alla CTPS che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico della predetta gestione dal 21 maggio 2019.

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012, dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.

Per il personale del comparto Scuola ed AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

Ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 il requisito contributivo tempo per tempo vigente non si applica la c.d. finestra.

Si chiarisce che ai requisiti contributivi per l’accesso alla pensione  indipendentemente dall’età anagrafica, diversi da quelli  previsti dall’articolo 24, comma 10, in argomento, (es. pensione in totalizzazione)  continuano a trovare applicazione gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3.  Pensione anticipata c.d. opzione donna (articolo 16)

L’articolo 16 del decreto-legge in oggetto prevedechele lavoratriciche hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180.

Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alle lavoratrici madri che accedono al predetto trattamento non si applicano le disposizioni previste dal comma 40, dell’articolo 1 della legge n. 335 del 1995.

Le lavoratrici di cui al presente paragrafo conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

a)   dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

b)   diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, al ricorrere dei prescritti requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico  rispettivamente a decorrere  dal 1° settembre e dal 1° novembre 2019.

Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al giorno successivo al 30 gennaio 2019, giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.

4. Pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci (articolo 17)

I lavoratori di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. precoci,  possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026.

A decorrere dal 1 gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.

5. Monitoraggio delle domande di pensione (articolo 28)

L’articolo 28 del decreto in commento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, stabilisce che l’Istituto provveda, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al monitoraggio delle domande di pensione presentate ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 della norma in esame, inviando, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alla domande di pensione accolte.

Il monitoraggio è effettuato tenendo conto del maggior onere derivante dall’anticipo di pensione rispetto alla maturazione del primo tra i requisiti pensionistici previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche proiettando, dalla data di entrata in vigore della norma, l’anzianità contributiva posseduta alla data di accesso alla pensione.

Le misure previdenziali, di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge in parola, trovano copertura nell’apposito Fondo istituito dall’articolo 1, comma 256, della citata legge n. 145/2018, denominato “Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani”, con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 ed a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il successivo comma 257 del citato articolo 1 prevede che “l'amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi 255 e 256 effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi 255 e 256 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 255 e 256. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui”.

 
      Il Direttore Generale     
      Gabriella Di Michele     

[1] L’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 1420/1971 prevede che i soggetti che possono far valere contribuzione sia presso la gestione ex ENPALS sia presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti hanno diritto a conseguire una sola prestazione pensionistica attraverso la totalizzazione dei contributi versati ed accreditati in ambedue le gestioni. Il criterio secondo il quale viene stabilita la competenza ad erogare la prestazione è quello della prevalenza contributiva. Pertanto, provvede alla liquidazione del trattamento il Fondo presso cui sono stati accreditati il maggior numero di contributi utili per il diritto a pensione, valutati secondo la normativa vigente presso i due fondi. La competenza è sempre attribuita alla gestione Spettacolo e Sport, qualora la contribuzione versata ed accreditata alla gestione dia diritto ad autonoma prestazione.

[2] L’articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996 dispone che  “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”. L’esercizio della facoltà di computo è subordinato allaverifica che il richiedente, con il cumulo di contribuzione, sia in possesso delle condizioni previste per l’opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.

[3] Per Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Circolare 147 dell'11 dicembre 2019

Allegato n.2
    
OGGETTO:     

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2020
SOMMARIO:     

Con la presente circolare si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2020.
 

INDICE
Premessa
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2019
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2020
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione
1.4 Importi dell’indennità integrativa speciale
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche
4. Tabelle
5. Requisiti anagrafici
6. Gestione fiscale
6.1 Conguagli fiscali a consuntivo
6.2 Addizionali all’IRPEF
6.3 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani
7. Riduzione delle pensioni di importo elevato
7.1 Verifica a consuntivo per l’anno 2019
7.2 Importi e fasce di applicazione della riduzione per l’anno 2020
8.  Pensioni delle Gestioni private
8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2020
8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
8.5 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio
8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
9. Pensioni della Gestione pubblica
9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
9.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
9.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
10. Prestazioni assistenziali
10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
11. Prestazioni di accompagnamento a pensione
11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2020
12. Periodicità e date di pagamento
12.1 Calendario di pagamento
12.2 Pagamenti annuali e semestrali
13. Certificato di pensione per l’anno 2020

 
Premessa

L’Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2020.

Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.

 
1.   Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

Sulla G.U. n. 278 del 27.11.2019 è stato pubblicato, il decreto 15 novembre 2019, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, , recante il “Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019” (Allegato n. 1).

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS ad esclusione delle seguenti:

    prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
    prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge n. 206/2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
    prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
    pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, dellalegge n. 228/2012, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge n. 232/2016.

Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo “GP1AV35N” di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

Per le pensioni in totalizzazione e cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.

 
1.1    Indice di rivalutazione definitivo per il 2019

A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva nel periodo gennaio - dicembre 2017 ed il periodo gennaio – dicembre 2018, nella misura di + 1,1%, l’articolo 1 del decreto citato ha confermato in via definitiva nella misura dell’1,1 per cento l'aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno 2019.

Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2019.

Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2019 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

 

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2019

513,01 €

292,43 €

IMPORTI ANNUI

6.669,13 €

3.801,59 €

 

 
1.2    Indice di rivalutazione provvisorio per il 2020

L’articolo 2 del decreto citato stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in misura pari a +0,4 dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Si riportano di seguito i valori provvisori del 2020 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2020

515,07 €

293,60 €

IMPORTI ANNUI

6.695,91 €

3.816,60 €

 

 
1.3    Modalità di attribuzione della rivalutazione

Le modalità di rivalutazione per il 2020 sono disciplinate dall’articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a)   per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;

b)   per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

    nella misura del 97%per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    nella misura del 77%per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    nella misura del 52%per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    nella misura del 40%per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

dal

Fasce trattamenti complessivi

% indice perequazione da attribuire

Aumento percentuale

Importo trattamenti complessivi

da

a

Importo garanzia

1° gennaio 2020

Fino a 3 volte il TM

100

0,400 %

-

1.539,03€

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

1.539,04€

1.539,21€

1.545,19€

Oltre 3 e fino a 4 volte il TM

97

0,388 %

1.539,04€

2.052,04€

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

2.052,05€

2.053,68€

2.060,00€

Oltre 4 e fino a 5 volte il TM

77

0,308 %

2.052,05€

2.565,05€

 

Fascia di Garanzia*

Importo garantito

 

2.565,06€

2.567,61€

2.572,95€

Oltre 5 e fino a 6 volte il TM

52

0,208 %

2.565,06€

3.078,06€

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

3.078,07€

3.078,67€

3.084,46€

Oltre 6 e fino a 8 volte il TM

47

0,188 %

3.078,07€

4.104,08€

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

4.104,09€

4.104,41€

4.111,80€

Oltre 8 e fino a 9 volte il TM

45

0,180%

4.104,09€

4.617,09€

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

4.617,10€

4.618,01€

4.625,40€

Oltre 9 volte il TM

40

0,160%

4.617,10€

-

 

 

 
1.4    Importi dell’indennità integrativa speciale
 

L’articolo 3 del decreto stabilisce che gli indici di rivalutazione provvisorio e definitivo si applicano separatamente sull’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n 324, e successive modificazioni e integrazioni, ove competa, e sulla pensione.

 

IMPORTI INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE

 

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2019

513,01 €

292,43 €

IMPORTI ANNUI

6.669,13 €

3.801,59 €

 

 
2.    Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1º gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206/2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:

a)   in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

ovvero, in alternativa

b)   un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.

Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.

Poiché l’indice ordinario per il 2020 è risultato inferiore all’1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera b), come di seguito indicato:

dal

Fasce trattamenti complessivi

% indice perequazione da attribuire

Aumento del

Importo trattamenti complessivi

da

a

1° gennaio 2020:

Fino a 3 volte il TM

100

1,2500 %

-

1.539,03€

Oltre 3 e fino a 5 volte il TM

90

1,1250 %

1.539,04€

2.565,05€

Oltre 5 volte il TM

75

0,9375 %

2.565,06€

qualsiasi

 

 
3.  Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

 
3.1   Pensioni sociali e assegni sociali

Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2019 e provvisorio per il 2020, riportati al precedente paragrafo 1, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.

Si riportano di seguito i valori definitivo per il 2019 e provvisorio per il 2020, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.

 

Pensione sociale

Assegno sociale

Decorrenza

Importi

mensile

annuo

mensile

annuo

1° gennaio 2019

377,44 €

4.906,72 €

457,99 €

5.953,87 €

1° gennaio 2020

378,95 €

4.926,35 €

459,83 €

5.977,79 €

 

Limiti reddituali massimi *

personale

coniugale

personale

coniugale

1° gennaio 2019

4.906,72 €

16.905,90 €

5.953,87 €

11.907,74 €

1° gennaio 2020

4.926,35 €

16.973,53 €

5.977,79 €

11.955,58 €

*Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto.

 
3.2   Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2019 e previsionale per l’anno 2020, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell’1,0%.

Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.

dal

limite di reddito annuo personale

importo mensile

Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti

Invalidi parziali, minori

Invalidi, sordomuti

Ciechi parziali

Ciechi assoluti

1.1.2019

16.814,34 €

4.906,72 €

285,66 €

212,01 €

308,93 €

1.1.2020

16.982,49 €

4.926,35 €

286,81 €

212,86 €

310,17 €

 

 
3.3   Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche

La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla L. n. 160/75) tra il periodo agosto 2018 - luglio 2019 e il periodo precedente agosto 2017 – luglio 2018 è risultata del + 1,07.

Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata dell’1,07%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.

L’indice dell’1,07% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle finanze.

 
4. Tabelle

Nell’Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2020.

 
5. Requisiti anagrafici

Si rammenta che per l’anno 2020 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.

 
6. Gestione fiscale

Come noto, la tassazione opera con riferimento al “soggetto”. La ritenuta IRPEF viene quindi determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto.

Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Per l’anno 2020 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2019.

La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il messaggio n. 3853/2019 pubblicato sul sito istituzionale. Le relative procedure sono disponibili online, a partire dal 15 ottobre scorso, accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”, disponibile sul sito www.inps.it.

Per i soggetti per i quali nel 2019 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale:

    se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per l’anno 2020, è stata applicata anche da gennaio 2020 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale;
    se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata effettuata la richiesta per l’anno 2020, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione personale.
     
     

6.1 Conguagli fiscali a consuntivo

Ove le ritenute erariali relative all’anno 2019 (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2020.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre (art. 38, comma 7, della legge n. 122/2010).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2020.

 
6.2 Addizionali all’IRPEF

Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

    addizionale regionale a saldo 2019: da gennaio a novembre 2020;
    addizionale comunale a saldo 2019: da gennaio a novembre 2020;
    addizionale comunale in acconto 2020: da marzo a novembre 2020.

L’importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2020.

 
6.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per l’importo eccedente 1.000 euro.

Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto dalla mensilità di marzo.

 
7. Riduzione delle pensioni di importo elevato

 
7.1    Verifica a consuntivo per l’anno 2019

Contestualmente alle operazioni di consuntivazione fiscale è stata effettuata la verifica della congruità degli importi trattenuti nel corso del 2019 a titolo di riduzione delle pensioni di importo elevato di cui all’articolo 1, commi 261 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Si è tenuto conto sia delle pensioni eventualmente liquidate al titolare nel corso del 2019 sia della eventuale variazione di importo delle pensioni da assoggettare alla riduzione.

I conguagli a debito o a credito saranno effettuati dalla mensilità di febbraio 2020.

 
7.2    Importi e fasce di applicazione della riduzione per l’anno 2020

Il comma 262 dell’articolo 1 della citata legge n. 145/2018 stabilisce che gli importi di pensione da considerare ai fini della riduzione siano annualmente rivalutati secondo il meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Si fornisce di seguito la tabella di riduzione valida per l’anno 2020.

Anno 2020

Da

A

% riduzione

 0

100.160,00 €

zero

100.160,01 €

130.208,00 €

15%

130.208,01 €

200.320,00 €

25%

200.320,01 €

350.560,00 €

30%

350.560,01 €

500.800,00 €

35%

500.800,01 €

 

40%

 

 
8. Pensioni delle Gestioni private

Si illustrano le ulteriori attività effettuate per le pensioni delle gestioni private contestualmente alle operazioni di rivalutazione.

 
8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La rivalutazione nella misura dello 0,4% è stata attribuita anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:

    M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
    M5 Assegno alimentare per figli;
    M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.

Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

 
8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

 
8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2020

Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola quota del contitolare in essere.

Come noto, dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, è necessario disporre dei redditi per verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito.

Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il valore 997 nel campo “CIDEMIN”.

È stato comunque considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni collegate al reddito sulla pensione, l’eventuale reddito da Casellario delle Pensioni dell’anno in corso.

 
8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti

Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2020 (GP3CK02Z < 202002), il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 998 sia per le pensioni dell’AGO sia dei Fondi speciali e ex ENPALS.

 
8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 12, della legge n. 14/2009. Per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2015, il pagamento viene sospeso da gennaio 2020.

Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2019 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo “GP2KF11” e il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 905.

 
8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

Gli assegni ordinari di invalidità delle Gestioni AGO ed ex ENPALS con data revisione sanitaria (GP1AF06) nel 2020, nonché con scadenza del triennio nel 2020, sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.

Per i Fondi Speciali l’azzeramento opera per i soli assegni ordinari di invalidità del Fondo telefonici (categoria 054).

Per le altre categorie dei Fondi Speciali, il pagamento è stato localizzato presso la Cassa Sede da gennaio 2020.

 
8.5 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2020 sono state poste in pagamento per l’anno 2020 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo “GP1AF05R”.

Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.

Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2019 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo “GP1AF05R”.

Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2019 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo “GP1AF05R” e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.

L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo “CPRD” della riga di movimentazione relativa al rinnovo.

 
8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2020 con importo pari a “zero” è disponibile nella Intranet fra le liste parametriche, dal percorso: “Assicurato pensionato” > “Servizi al pensionato” > “Reporting operativo” > “Liste parametriche web”.

Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
 
9. Pensioni della Gestione pubblica

 
9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale

Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a tre volte il trattamento minimo, pari a € 1.539,03, è stato incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione, mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata rispetto a quella spettante al 31 dicembre 2019. Tale situazione sarà individuata mediante l’apposizione del codice “β” nel campo “PQ” della maschera 020.

Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2020 è pari a € 788,77; l’importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in € 768,77.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2019 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “D9”.

Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “C7”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4”, “D5”, “D7” e “D8”.

Si conferma che anche per l’anno 2020, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla Gestione Dipendenti Pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria” attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.

Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 di cui sopra), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della Gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2020, considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

 
9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - Gestione Dipendenti Pubblici.

 
9.3    Esenzione fiscale per le vittime del dovere

Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare nell’anno 2020 si rimanda al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017.

Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2020.

Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell’anno 2019:

    nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2019 (entro rata dicembre 2019), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2020;
    nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2020, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale.

 
9.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2020.

Per le modalità operative si rinvia al messaggio n. 2205 del 29 maggio 2017.

 
10. Prestazioni assistenziali

 
10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato confermato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.

 
10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2020 adeguandone l’importo al trattamento minimo.

 
10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

L’articolo 18, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2020 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 lire), e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).

Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

 
11. Prestazioni di accompagnamento a pensione

Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 92/2012 di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129 – VESO29; 143 – APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta inoltre che il pagamento viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.

La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuato con le generali regole del cumulo fiscale.

 
11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2020

Le prestazioni con scadenza nel 2020 sono stati azzerate al mese indicato nel campo dedicato (“GP1AF06”).

Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità.

 
12. Periodicità e date di pagamento

 
12.1 Calendario di pagamento

Si rammenta che i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, e le rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2020.

mensilità

Poste italiane

Istituti di credito

Data pagamento in base

alla localizzazione del pagamento

Gennaio

venerdì 3

Febbraio

sabato 1°

Lunedi 3

Marzo

Lunedi 2

Aprile

mercoledì 1°

Maggio

sabato 2

lunedì 4

Giugno

lunedì 1°

Luglio

mercoledì 1°

Agosto

sabato 1°

lunedì 3

Settembre

martedì 1°

Ottobre

giovedì 1°

Novembre

lunedì 2

Dicembre e tredicesima

martedì 1°

 

 
12.2 Pagamenti annuali e semestrali

Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.

Si riportano pertanto di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per l’anno 2020:

Importo mensile lordo

mensilità

Data pagamento

Da 0,01 € a 10,00 €

Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima)

venerdì 3 gennaio

 

Da 10,01 € a 75 €

Da gennaio a giugno

venerdì 3 gennaio

Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima)

mercoledì 1° luglio

 

13. Certificato di pensione per l’anno 2020

Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2020 sarà pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.

 
      Il Direttore Generale     
      Gabriella Di Michele     


Allegato N.2

Circolare 148 del 12 dicembre 2019

OGGETTO:     

Periodo indennizzabile di maternità. Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso. Istruzioni operative
SOMMARIO:     

Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei cinque mesi di congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo l’evento del parto, così come disposto dal comma 1.1 dell’articolo 16 del D.lgs n. 151/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

INDICE

Premessa

1.  Fruizione del congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti del settore privato

1.1 Documentazione sanitaria

1.2 Parto anticipato rispetto alla data presunta, avvenuto prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione (c.d. parto “fortemente” prematuro)

1.3 Rinvio e sospensione del congedo di maternità

1.4 Flessibilità

1.5 Interdizione anticipata e prorogata

1.6 Prolungamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità

1.7 Malattia

1.8 Rinuncia alla facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto

1.9 Lavoro a tempo parziale (part-time)

1.10 Paternità

2.  Fruizione dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto per gli iscritti alla Gestione separata

3.  Presentazione della domanda

 
Premessa

L’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha aggiunto il comma 1.1 all’articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Tale nuovo comma riconosce alle lavoratrici, in alternativa a quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 16, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

Premesso quanto sopra, con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in merito alla disposizione di legge in commento.

 
1.  Fruizione del congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato

Il novellato articolo 16 del D.lgs n. 151/2001 dispone:

“1. È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.

1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.

1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".

La disposizione in esame, di cui al comma 1.1 dell’articolo 16, comporta la facoltà per le lavoratrici gestanti di fruire di tutti i cinque mesi di congedo di maternità a partire dal giorno successivo al parto.

Tale facoltà è alternativa alla modalità di fruizione del congedo di maternità prevista al comma 1 del medesimo articolo 16 e il suo esercizio comporta, a prescindere dal fatto che il parto avvenga prima, in coincidenza o dopo la data presunta indicata sul certificato telematico di gravidanza, che la lavoratrice madre si astenga dal lavoro per i cinque mesi successivi alla data del parto.

 
1.1  Documentazione sanitaria

Per poter esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto è necessario che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Si precisa che la predetta documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.

Le certificazioni mediche dovranno, pertanto, attestare esplicitamente l’assenza di pregiudizio alla salute fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto[1] qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta. Le certificazioni che conterranno il solo riferimento alla data presunta del parto, attestando l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro solo fino a tale data, saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi cinque mesi.

Esempio: gestante che prosegue l’attività lavorativa fino alla data effettiva del parto a fronte di certificazione sanitaria attestante l’assenza di pregiudizio solo fino alla data presunta del parto

Data presunta parto: 26/6/2019

Data effettiva del parto: 30/6/2019

Riferimento temporale nella certificazione sanitaria:26/6/2019

Durata del congedo di maternità: dal 26/6/2019 al 26/11/2019.

Periodo indennizzato: dal 30/6/2019 al 26/11/2019.   
I giorni intercorrenti tra la data presunta del parto (26/6/2019) ed il giorno prima del parto (29/6/2019) sono conteggiati nel congedo di maternità[2] ma non possono essere indennizzati in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi.

Durante la fruizione della flessibilità di cui all’articolo 20 del citato D.lgs n. 151/2001, è possibile prolungare ulteriormente la propria attività lavorativa utilizzando la facoltà di fruire della maternità dopo il parto, secondo le indicazioni fornite al successivo paragrafo 1.4

Le predette attestazioni devono essere prodotte al proprio datore di lavoro e all’Istituto entro la fine del settimo mese di gestazione (salvo il caso della flessibilità di cui al successivo punto 1.4). Ad ogni modo, tali attestazioni, se prodotte all’INPS oltre tale termine, devono essere state redatte nel corso del settimo mese di gravidanza.

 
1.2  Parto anticipato rispetto alla data presunta, avvenuto prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione (c.d. parto “fortemente” prematuro)

In caso di parto avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta e, nello specifico, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione, essendo il congedo di maternità già fruito totalmente dopo il parto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 1, lettera d), dell’articolo 16 (cfr. la circolare n. 69 del 28/4/2016), peraltro più favorevoli per la lavoratrice, in quanto ricomprendono anche i giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi ante partum.

Pertanto l’opzione della lavoratrice, eventualmente già esercitata, di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto ai sensi del comma 1.1 dell’articolo 16 sarà considerata come non effettuata.

 
1.3  Rinvio e sospensione del congedo di maternità

Alla luce di quanto disposto nel predetto comma 1.1, circa la  facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, risulta preclusa la possibilità di sospendere e rinviare il congedo di maternità per il ricovero del minore in una struttura pubblica o privata ai sensi dell’articolo 16-bis del D.lgs n. 151/2001, in quanto non consentirebbe di rispettare il limite temporale dei cinque mesi entro cui fruire del congedo di maternità.

 
1.4  Flessibilità

La lavoratrice gestante che fruisca della flessibilità di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 151/2001 (continuando quindi a lavorare nell’ottavo mese di gravidanza) può comunque scegliere, nel corso dell’ottavo mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto.

Resta fermo l’obbligo di attestare, entro la fine dell’ottavo mese di gravidanza, l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.

Si precisa che la documentazione sanitaria deve essere redatta da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro e che, se prodotte all’INPS dopo la fine dell’ottavo mese, devono comunque essere state redatte nel corso dell’ottavo o del settimo mese di gravidanza.

Si ricorda, inoltre, che l’interruzione della flessibilità – volontaria o per fatti sopravvenuti – determina l’inizio del congedo di maternità (cfr. la circolare n. 152/2000), con conseguente impossibilità per la lavoratrice di esercitare l’opzione di fruire del congedo di maternità dopo il parto di cui all’articolo 16, comma 1.1, del D.lgs n. 151/2001.

 
1.5  Interdizione anticipata e prorogata

L’interdizione dal lavoro, di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a), del D.lgs n. 151/2001, per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell’inizio del congedo di maternità ante partum.

Di contro l’interdizione dal lavoro, di cui all’articolo 17, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, non risulta compatibile con la facoltà di cui al comma 1.1 del citato articolo 16, in quanto non è possibile riprendere l’attività lavorativa fino alla conclusione dell’interdizione prorogata.

 
1.6  Prolungamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità

Le lavoratrici che all’inizio del periodo di congedo di maternità non prestino attività lavorativa, ma alle quali sia riconosciuto il diritto all’indennità di maternità secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.lgs n. 151/2001, non possono avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto.

 
1.7  Malattia

La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto è condizionata all’attestazione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante o del nascituro. Pertanto, l'insorgere di un periodo di malattia prima dell’evento del parto - in analogia con le indicazioni fornite nel punto a) della circolare n. 43/2000 del 7 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, in materia di flessibilità – comporta l’impossibilità di avvalersi dell’opzione di cui al comma 1.1 dell’articolo 16 del D.lgs n. 151/2001; ciò in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro", superando di fatto il giudizio medico precedentemente espresso nell’attestazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Il certificato di malattia eventualmente prodotto non produrrà quindi alcun effetto ai fini della tutela previdenziale della malattia, mentre rimangono confermati gli effetti giuridici e medico-legali dello stesso.

Ne consegue che, dal giorno di insorgenza dell’evento morboso (anche qualora fosse un singolo giorno), la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi.

Esempio 1: malattia che interviene prima dell’evento del parto e prima della data presunta del parto durante il quale la gestante lavora in virtù dell’opzione di fruizione dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto

Data parto: 30/6/2019

Data presunta parto: 26/6/2019 (inizio dei due mesi ante partum: 26/4/2019)

Data insorgenza evento malattia: 5/6/2019

Durata del congedo di maternità: dal 5/6/2019 al 9/11/2019

Tale congedo comprende:

- il periodo che va dal 5/6/2019, giorno di insorgenza della malattia (giorno a partire dal quale inizia il periodo di congedo di maternità ante partum), fino al 29/6/2019 (ultimo giorno di congedo ante partum);

- la data del parto + tre mesi post partum (dal 30/6/2019 al 30/9/2019) + i 40 giorni di congedo di maternità ante partum lavorati (dal 26/4/2019, data di inizio del teorico periodo di maternità, al 4/6/2019, ultimo giorno prima dell’insorgenza della malattia).

Esempio 2: malattia che interviene prima dell’evento del parto e dopo la data presunta del parto durante il quale la gestante lavora in virtù dell’opzione di fruizione dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto

Data parto: 30/6/2019

Data presunta parto: 26/6/2019 (inizio dei due mesi ante partum: 26/4/2019)

Data insorgenza evento malattia: 28/6/2019

Durata del congedo di maternità: dal 28/6/2019 al 2/12/2019

Tale congedo comprende:

- il periodo che va dal 28/6/2019, giorno di insorgenza della malattia (giorno a partire dal quale inizia il periodo di congedo di maternità ante partum), fino al 29/6/2019 (ultimo giorno di congedo ante partum);

- la data del parto + tre mesi post partum (dal 30/6/2019 al 30/9/2019) + i 63 giorni di congedo di maternità ante partum lavorati (dal 26/4/2019, data di inizio del teorico periodo di maternità, al 27/6/2019, ultimo giorno prima dell’insorgenza della malattia).

Esempio 3: malattia che interviene prima dell’evento del parto accaduto anticipatamente rispetto alla data presunta e nel periodo ante partum durante il quale la gestante lavora in virtù dell’opzione di fruire dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto

Data parto: 22/6/2019

Data presunta parto: 26/6/2019 (inizio dei due mesi ante partum: 26/4/2019)

Data insorgenza evento malattia: 5/6/2019

Durata del congedo di maternità: dal 5/6/2019 al 5/11/2019

Tale congedo comprende:

- il periodo che va dal 5/6/2019, giorno di insorgenza della malattia (giorno a partire dal quale inizia il periodo di congedo di maternità ante partum), fino al 21/6/2019 (ultimo giorno di congedo ante partum);

- la data del parto + tre mesi post partum (dal 22/6/2019 al 22/9/2019) + i 40 giorni di congedo di maternità ante partum lavorati (dal 26/4/2019, data di inizio del teorico periodo di maternità, al 4/6/2019, ultimo giorno prima dell’insorgenza della malattia) + 4 giorni di ante partum non goduti (dal 23/6/2019, giorno successivo al parto, al 26/6/2019 data presunta del parto).

 
1.8  Rinuncia alla facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto

La scelta della lavoratrice di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, come già evidenziato, è una opzione alternativa alla tradizionale modalità di fruizione del congedo di maternità ante e post partum. Di conseguenza è possibile rinunciare alla scelta di avvalersi di tale opzione solo prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità ante partum (ossia prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza).

Qualora, tuttavia, la lavoratrice gestante manifestasse, espressamente o implicitamente (ad esempio, presentando una nuova domanda di maternità), la decisione di non volersi più avvalere della predetta opzione dopo l’inizio del periodo di maternità ante partum, il congedo di maternità indennizzabile sarà computato secondo le consuete modalità di cui al comma 1 del citato articolo 16 (due mesi ante partum e tre mesi post partum). Da ciò deriva che i periodi ante partum lavorati prima della rinuncia saranno comunque computati come periodo di maternità, ma non saranno indennizzati, in quanto la lavoratrice non si è astenuta dall’attività lavorativa. Di conseguenza alla lavoratrice saranno indennizzati solo i periodi di congedo ante partum successivi alla rinuncia e i tre mesi di congedo post partum, mentre per quelli lavorati, antecedenti alla rinuncia, la stessa sarà regolarmente retribuita dal datore di lavoro e coperta sul piano degli obblighi contributivi.

I giorni lavorati durante il periodo ante partum si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto solo nell’ipotesi di cui al precedente paragrafo 1.7, in quanto trattasi di fatto sopravvenuto e non dipendente dalla volontà della gestante.

 
1.9  Lavoro a tempo parziale (part-time)

Per quanto concerne l’erogazione dell’indennità di maternità nei casi di lavoro a tempo parziale, come da indicazioni fornite con la circolare n. 41 del 13/3/2006, la stessa deve essere riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Con la predetta circolare l’Istituto ha definito le modalità di riproporzionamento dei soli casi di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto e non anche del part-time di tipo orizzontale, in quanto, in quest’ultima fattispecie, il riproporzionamento è insito nella dinamica del rapporto medesimo, essendo il trattamento economico previdenziale di per sé rapportato all’effettiva entità della retribuzione (già ridotta) percepita. Si precisa, inoltre, che laddove il congedo di maternità non rientri totalmente nella fase lavorativa, ma cada in tutto o in parte durante la pausa contrattuale, l’indennità è erogabile, con il riproporzionamento della retribuzione media giornaliera, per l’intero periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa.

Pertanto, così come nella consueta modalità di fruizione del congedo di maternità di cui all’articolo 16, comma 1, del D.lgs n. 151/2001, anche nei casi di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, l’Istituto eroga l’indennità di maternità anche in presenza di pause lavorative.

Ne consegue che la certificazione medica di cui al paragrafo 1.1 della presente circolare può non essere prodotta all’Istituto nel solo caso in cui, fino alla data effettiva del parto, non vi siano giorni o periodi di ripresa lavorativa.

In caso di contemporaneo svolgimento di due o più rapporti di lavoro a tempo parziale, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso deve essere opzionata per tutti i rapporti di lavoro subordinato in essere. Ne consegue che le condizioni richieste dalla norma per l’esercizio dell’opzione devono sussistere per tutti i rapporti di lavoro in essere.

Pertanto, se su un rapporto di lavoro a tempo parziale è stata disposta l’interdizione dal lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, lettere b) e c), non è possibile avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto sugli altri rapporti di lavoro in essere.

 
1.10 Paternità

In caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, quest’ultimo ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, anche nel caso in cui quest’ultima si sia avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso.

 
2. Fruizione dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto per gli iscritti alla Gestione separata

La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto si applica anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che vogliano astenersi dall’attività lavorativa; ciò in quanto l’articolo 64 del D.lgs n. 151/2001 dispone che la tutela della maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata “avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente”.

Il medesimo articolo 64 dispone altresì che l’indennità di maternità spetta a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, pertanto la predetta facoltà è opzionabile dalle sole lavoratrici iscritte alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro. Tali lavoratrici devono produrre al proprio committente (e non all’INPS) la documentazione medica di cui al citato articolo 16, comma 1.1, acquisita nel settimo mese di gestazione.

Ai fini della sola erogazione dell’indennità, invece, le predette lavoratrici sono tenute a comunicare all’Istituto, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, la scelta di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, al fine di consentire l’individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la sussistenza del requisito contributivo richiesto dalla legge per l’accesso alla prestazione, che coincide con i dodici mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall’interessata.

Qualora prima del parto insorga un periodo di malattia, trovano applicazione le indicazioni fornite al paragrafo 1.7 della presente circolare, in quanto, come per le lavoratrici dipendenti, ogni processo morboso nel periodo ante partum comporta un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro", superando di fatto il giudizio medico precedentemente espresso nell’attestazione che la lavoratrice gestante ha prodotto al proprio committente.

Il certificato di malattia eventualmente prodotto non produrrà quindi alcun effetto ai fini della tutela previdenziale della malattia, mentre rimangono confermati gli effetti giuridici e medico-legali dello stesso.

Ne consegue che dal primo giorno di malattia inizia a decorrere il periodo indennizzabile a titolo di maternità, venendo meno l’opzione di cui al comma 1.1 dell’articolo 16 del D.lgs n. 151/2001, e le giornate antecedenti all’evento di malattia si aggiungono al periodo indennizzabile di maternità dopo il parto. La data di inizio del periodo di maternità, come sopra individuata, determina anche un diverso periodo di riferimento per l’individuazione dei dodici mesi interi nei quali verificare la presenza del requisito contributivo.

Al pari delle lavoratrici dipendenti, anche quelle iscritte alla Gestione separata, che stiano usufruendo della flessibilità di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 151/2001, possono avvalersi, nel corso dell’ottavo mese, dell’ulteriore facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 1.4 della presente circolare, ma senza obbligo di produrre all’INPS la documentazione medica, che dovrà quindi essere prodotta soltanto al proprio committente.

In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, avvenuto prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione, nonché di rinvio e sospensione del congedo di maternità e di interdizione anticipata e prorogata, si rinvia alle indicazioni fornite ai paragrafi 1.2, 1.3 e 1.5 della presente circolare.

Da ultimo, si precisa che in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il lavoratore iscritto alla Gestione separata ha diritto all’indennità di paternità per tutta la durata del periodo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, anche nel caso in cui quest’ultima si sia avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso.

 
3.   Presentazione della domanda

La scelta di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso deve essere effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione.

Si rammenta che la domanda di maternità deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all'indennità) ed esclusivamente per via telematica, direttamente sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo), tramite Patronato oppure tramite Contact center.

La documentazione medico-sanitaria di cui al paragrafo 1.1 della presente circolare deve essere presentata in originale direttamente allo sportello presso la Struttura territoriale oppure spedita a mezzo raccomandata (cfr. l’articolo 49 del D.P.R. 445/2000), in un plico chiuso riportante la dicitura “Contiene dati sensibili”. Ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di trattamento di tali dati, le Strutture territoriali avranno cura di attenersi alle istruzioni di cui alla circolare n. 123/2015.

 
 
 
      Il Direttore Generale     
      Gabriella Di Michele     
 

[1] L’attestazione di assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro non dovrà contenere l’indicazione di una data precisa del parto, attesa l’imprevedibilità della collocazione temporale dell’evento stesso, ma sarà sufficiente che riporti una generica dicitura fino all’evento del parto.

[2] Il datore di lavoro non avrebbe dovuto consentire l’accesso della gestante al luogo di lavoro poiché la documentazione sanitaria prevista dalla legge consente la prosecuzione dell’attività lavorativa senza pregiudizio per la tutela della salute della gestante e del nascituro solo fino alla data presunta del parto.

Circolare 141 del 19 novembre 2019

OGGETTO:     

Ampliamento delle tutele per malattia e degenza ospedaliera in favore degli iscritti alla Gestione separata. Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128
SOMMARIO:     

Il decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, ha ampliato la tutela previdenziale relativa all’indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata. Con la presente circolare si illustrano le novità normative e si forniscono le prime istruzioni.

INDICE

1. Premessa

2. Lavoratori interessati

3. Eventi rientranti nell’ambito di applicazione della norma

4. Requisiti reddituali e contributivi

5. Misura delle prestazioni

 
1. Premessa

L’articolo 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ha apportato modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con l’inserimento dell’articolo 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata) che testualmente recita:

    al 1° comma, “per i soggetti iscritti  alla  gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di  pensione  e  non  iscritti  ad  altre  forme previdenziali obbligatorie, l'indennità  giornaliera  di  malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, […] sono  corrisposti,  fermi  restando  i  requisiti reddituali vigenti, a condizione che  nei  confronti  dei  lavoratori interessati risulti attribuita  una  mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti  la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile”;
    al 2° comma, “per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.”

Con la presente circolare si illustrano le citate novità normative, rinviando, per quanto non diversamente specificato, alle istruzioni già fornite in materia dall’Istituto con la circolare n. 77/2013.
2.  Lavoratori interessati

La tutela previdenziale della malattia è stata progressivamente estesa nel corso del tempo - attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali (cfr. la citata circolare n. 77/2013) - a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.

L’espressione letterale della citata disposizione normativa fa ritenere che le modifiche introdotte riguardino appunto tutte le categorie di lavoratori iscritti alla predetta gestione con aliquota contributiva piena.
 3.  Eventi rientranti nell’ambito di applicazione della norma

L’articolo 16 del decreto-legge n. 101/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 128/2019, stabilisce che la norma entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal 5 settembre 2019. Pertanto, gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente – anche se ancora in corso alla citata data del 5 settembre 2019 - ricadono nell’ambito di applicazione della previgente normativa.
 4.  Requisiti reddituali e contributivi

La disposizione normativa in commento modifica il requisito contributivo richiesto ai lavoratori per accedere alle tutele in argomento (precedentemente fissato in 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia) mentre conferma quello reddituale.

Pertanto le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, vengono riconosciuti se:

    nei 12 mesi precedenti l’evento risulti attribuito, cioè accreditato, almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione separata;
    nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per lo stesso anno.

 5.  Misura delle prestazioni

A) Degenza ospedaliera(art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - D.M. 12 gennaio 2001)

A seguito dell’entrata in vigore della norma in esame, la misura dell'indennità di degenza ospedaliera di cui al D.M. 12 gennaio 2001 è aumentata del 100%. Conseguentemente, sono state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio la degenza. Pertanto, per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

    44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
    67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
    89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

B) Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 – art. 24, comma 26, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011)

La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, anche l’indennità di malattia viene quindi raddoppiata. Anche in tal caso dunque sono state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.

Conseguentemente, per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità viene calcolata su 280,94 euro e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

    22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
    33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
    44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

C) Indennità di malattia (art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017)

I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera (circolare n. 139/2017). Pertanto, anche in tali casi, agli eventi intervenuti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019, si applicano le nuove disposizioni, sia con riguardo ai requisiti contributivi richiesti sia alle percentuali da applicare per il calcolo dell’indennità.

Si ribadisce che alle degenze ospedaliere e agli eventi di malattia (compresa quella di cui all’articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017) iniziati precedentemente e ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma si continuano ad applicare le previgenti disposizioni legislative di cui al D.M. 12 gennaio 2001.

* * *

Verranno fornite, con apposito messaggio, alle Strutture territoriali specifiche istruzioni operative per la gestione delle domande e/o dei certificati relativi agli eventi di malattia e di degenza ospedaliera insorti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019.
      Il Direttore Generale     
      Gabriella Di Michele

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