Eureka Previdenza

Circolare 138 del 26 maggio 1987

Oggetto:

Art. 9 della legge 29 marzo 1985,n. 113. Benefici pensionistici ai centralinisti non vedenti.


L'art.9, comma secondo, della legge 29 marzo 1985,n.113 (1) "Aggiornamento"
della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei
centralinisti non vedenti" dispone testualmente:
"In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, le
prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui
all'art.2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti.
Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni
anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettiva-
mente svolto, il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli
fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva".
La norma citata costituisce un'applicazione del principio della graduazione
della tutela previdenziale in funzione della natura piu' o meno usurante del-
l'attivita' svolta dall'assicurato.
La concreta attuazione di tale principio, che dovrebbe trovare piu' ampia
applicazione nella riforma generale del sistema pensionistico, ha reso
necessaria la preventiva consultazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri la quale ha fatto recentemente conoscere i propri orientamenti al
riguardo.
Sulla scorta di tali indicazioni si forniscono le istruzioni per l'applica-
zione pratica della norma nell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S.
1) Natura ed entita' del beneficio.
Il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come un
accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una
maggiorazione di anzianita' priva di collocazione temporale, che assume rile-
vanza solo in funzione della liquidazione del trattamento pensionistico.
Quanto all'entita' del beneficio, la norma stabilisce che l'anzianita' con-
tributiva del lavoratore deve essere maggiorata di quattro mesi per ogni anno
di attivita' prestata in qualita' di centralinista: per periodi di lavoro infe-
riori all'anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale
aumentando di un terzo il numero delle settimane di lavoro svolto.
Si precisa che la maggiorazione in argomento va rapportata solo ai periodi
di attivita', con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione
volontaria o figurativa.
Per quanto detto in precedenza la maggiorazione non e' riconoscibile ai
fini del raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l'acquisizione
di un diritto diverso da quello a pensione, quale il diritto alla prosecuzione
volontaria.
2) Periodi che danno titolo al riconoscimento.
La suddetta maggiorazione dell'anzianita' va attribuita,oltre che al perso-
nale assunto dopo la data di entrata in vigore della legge n.113/1985,(20 apri-
le 1985) anche a quello gia' occupato alla suddetta data, per attivita'
prestata, con iscrizione all'albo professionale istituito con legge 14 luglio
1957,n.594- di cui all'art.1 della legge in esame - e con la qualifica di
centralinista non vedente.
A tal fine devono essere presi in considerazione anche i periodi di lavoro
antecedenti la data di entrata in vigore della legge n.113, che siano valutabi-
li in pensione avente decorrenza successiva a tale data.
3) Momento dell'attribuzione della maggiorazione di anzianita'
Da quanto precisato al predente punto 1) discende che la maggiorazione di
anzianita' va attribuita all'atto della liquidazione della pensione.
Ne consegue che nelle operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurati-
ve tra diversi trattamenti previdenziali,(a norma delle leggi n.29/1979, in
"Atti ufficiali", pag.340 n.322/1958, e similari),debba prescindersi
dall'attribuzione del beneficio in parola.
Della maggiorazione spettante sara' tenuto conto direttamente nel fondo
destinatario della ricongiunzione, al momento della liquidazione della
pensione,in relazione ai vari periodi di servizio totalizzati dall'interessato
nei diversi trattamenti previdenziali.
Deve invece tenersi conto della maggiorazione di anzianita' in discorso in
sede di determinazione della riserva matematica, secondo i criteri dell'art.13
della legge n.1338/1962, nelle varie ipotesi in cui e' previsto il ricorso a
tali modalita' di calcolo.
4) Presentazione della domanda e della relativa documentazione
L'attribuzione del beneficio in argomento e' subordinata alla presentazione
di apposita richiesta da parte degli interessati,corredata di idonea documenta-
zione comprovante l'avvenuta prestazione di lavoro in qualita' di centralinista
non vedente e la sua durata, nonche' l'iscrizione al previsto albo professiona-
le.
Si precisa in merito che l'iscrizione nel suddetto albo agisce come fatto
costitutivo del diritto, per cui il periodo al quale commisurare il beneficio
decorre dalla data di iscrizione all'albo professionale.
La suddetta richiesta puo' essere validamente presentata anche dai
superstiti.
5) Liquidazione e ricostituzione delle prestazioni pensionistiche.
La maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva e' utile ai
fini della liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche
(assegni di invalidita', pensioni dirette e indirette (2) autonome e supplemen-
ti, di pensione) aventi decorrenza successiva al 20 aprile 1985, data di
entrata in vigore della L.n.113/1985 (3).
Al riguardo la norma in esame stabilisce espressamente che il beneficio "e'
utile ai soli fini del diritto alla pensione e all'anzianita' contributiva".
In applicazione di tale disposizione, l'anzianita' contributiva utile ai
fini del diritto (4) e della misura della prestazione deve essere determinata
maggiorando quella effettivamente posseduta dall'assicurato di un numero di
settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata ai sensi del-
l'art. 9.
La retribuzione media pensionabile utile ai fini della misura della pensio-
ne deve essere determinata, secondo le normi comuni, in corrispondenza delle
ultime 260 settimane di contribuzione effettiva, figurativa o volontaria versa-
ta o accreditata sulla posizione assicurativa dell'interessato.
Come e' stato precedentemete rilevato, il beneficio attribuito dall'art.9
consiste in una maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva priva
di una collocazione temporale:ne consegue che il requisito di contribuzione
relativo al quinquennio precedente la domanda di assegno di invalidita' o di
pensione di inabilita' (ovvero al quinquennio precedente il decesso in caso di
pensione ai superstiti) deve considerarsi automaticamente perfezionato nel caso
in cui,nel quinquennio considerato, risulti versato per lavoro svolto quale
centralinista un numero di contributi che, maggiorato ai sensi dell'art.9,
integri, eventualmente in concorso con gli altri contributi versati o accredi-
tabili nel quinquennio, il requisito di contribuzione richiesto.
Dalla natura convenzionale del beneficio deriva altresi' che la maggiora-
zione dell'anzianita' contributiva non influisce sull'anzianita' assicurativa
che deve essere sempre calcolata a far tempo dal primo contributo versato o
accreditato in favore dell'assicurato.
Si fa riserva di successive comunicazioni relative all'aggiornamento delle
procedure automatizzate e alla determinazione degli oneri derivanti dall'attri-
buzione del beneficio.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) v."Atti ufficiali"1985, pag.1071
(2) La maggiorazione convenzionale non e' utile ai fini della liquidazione
delle pensioni di riversibilita' spettanti ai superstiti di titolari di pensio-
ne diretta avente decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge n.
113/1985.
(3) In presenza di domande di pensione diretta in corso alla data anzidetta ed
accoglibili per effetto della maggiorazione dell'anzianita' contributiva, la
prestazione deve essere concessa,a norma dell'art.18 DPR n.488/1968, in "Atti
ufficiali" pag.459, dal 1 giorno del mese successivo a quello di perfeziona-
mento dei requisiti e comunque non anteriore al 1 maggio 1985.
(4) I requisiti di assicurazione e contribuzione per il riconoscimento del
diritto alla pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori ciechi sono quelli
stabiliti dal penultimo comma dell'art.9, sub art.2,della legge 4 aprile
1952,n.218 (v.circ.n.53401 PRS del 25.3.1970,par.3 in "Atti ufficiali"
pag.382).

Circolare 141 dell'1 giugno 1987

Oggetto:
Art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Genitori, fratelli e sorelle di assicurato o di pensionato: cause di soppressione della pensione ai superstiti.

L'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 stabilisce, fra
l'altro, che nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato "qualora
non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non
abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di
eta' superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data
della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In
mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle
sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione sempreche'
al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili
al lavoro e a suo carico".
Dalla formulazione della norma si evince che il riconoscimento del
diritto alla pensione ai superstiti e' condizionato alla circostanza che,
alla data del decesso del dante causa, i genitori ovvero i fratelli o le
sorelle non siano titolari di pensione: per i fratelli e le sorelle la
norma richiede ulteriormente che, sempre alla data del decesso del dante
causa, risultino rispettivamente celibi o nubili nonche' permanentemente
inabili al lavoro .
Assodato che per il riconoscimento del diritto alla pensione ai
superstiti in favore dei genitori, dei fratelli e delle sorelle le
condizioni sopra ricordate devono sussistere alla data del decesso del
dante causa, resta da stabilire se il successivo venir meno di una o piu'
di tali condizioni (acquisto della titolarita' di una pensione da parte
dei genitori, fratelli o sorelle, cessazione dello stato di inabilita' o
successivo matrimonio per i fratelli e le sorelle) debba o meno
costituire motivo di cessazione del diritto alla pensione stessa.
A questo interrogativo si e' ritenuto a suo tempo di dare risposta
negativa in considerazione del fatto che, mentre per il coniuge ed i
figli dell'assicurato o del pensionato l'articolo 3 del D.L.L. 18 gennaio
1945, n. 39 prevede espressamente le cause di cessazione del diritto alla
pensione, nessuna norma indica espressamente le cause di cessazione del
diritto per i genitori, fratelli o sorelle: ne' e' sembrano che, in
mancanza di una esplicita disposizione in tal senso, l'interprete potesse
sostituirsi al legislatore nell'attribuire efficacia soppressiva del
diritto gia' acquisito ad eventi verificatisi dopo il pensionamento.
Da qualche tempo a questa parte, peraltro, e' andato consolidandosi
presso la Corte di Cassazione, in materia di pensione ai superstiti, un
indirizzo giurisprudenziale le cui motivazioni hanno indotto a
riconsiderare il criterio interpretativo sopra illustrato.
Chiamata a pronunciarsi sulla portata dell'art. 18, secondo comma,
della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (1) la Corte Suprema ha
ripetutamente affermato che la "pensione di riversibilita' e'
condizionata alla sussistenza e al perdurare di alcuni elementi .... con
la conseguenza che non solo l'anteriore esistenza di una pensione diretta
preclude l'insorgere del diritto alla pensione di riversibilita', ma
anche la successiva attribuzione di tale pensione comporta il venir meno
della pensione ai superstiti.
Ritenuto che il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, pur
se riferito all'art. 18 della legge n. 1047/1957, non possa non
influenzare, per la sua valenza generale, le analoghe fattispecie
disciplinate dall'art. 22 della legge n. 903/1965, il Consiglio di
Amministrazione - all'esame del quale e' stata sottoposta la materia - ha
deliberato che l'acquisto di altra pensione da parte dei genitori, dei
fratelli o delle sorelle, la cessazione dello stato di inabilita' o il
matrimonio dei fratelli o delle sorelle dell'assicurato o del pensionato
danno luogo, se intervenuti dopo il conseguimento della pensione ai
superstiti, alla cessazione del diritto a quest'ultima prestazione
(deliberazione n. 30 del 13 marzo 1987. All 1).
Ne' consegue che, al verificarsi delle predette cause di cessazione
del diritto, deve procedersi alla soppressione della pensione ai
superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
insorgenza delle cause predette: vale a dire dal primo giorno del mese
successivo a quello di decorrenza della nuova pensione, di cessazione
dello stato di inabilita' o del sopravvenuto matrimonio.
Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto peraltro che
l'applicazione del principio giurisprudenziale recentemente consolidato
non possa incidere, anche in considerazione del principio di
affidabilita' degli atti della pubblica amministrazione e della esigenza
di tutela della buona fede di percepienti, sui diritti patrimoniali
finora maturati in favore dei genitori, dei fratelli e delle sorelle
titolari di pensione ai superstiti nei confronti dei quali le anzidette
cause di cessazione del diritto si siano verificate in passato.
In coerenza con tale premessa il Consiglio ha deliberato che, nei
casi in cui le cause di cessazione considerate si siano verificate
anteriormente alla data di adozione della deliberazione (13 marzo 1987),
la soppressione abbia effetto dal 1 aprile 1987 considerando legittime le
rate di pensione spettanti fino da tale data.
Le Sedi ,pertanto, nel liquidare pensioni dirette, indirette o di
riversibilita' nei confronti di soggetti che risultino gia' titolari di
pensione ai superstiti avranno cura di verificare se gli interessati
abbiano ottenuto detta pensione in qualita' di genitori, fratelli o
sorelle del de cuius.
Ricorrendo tale ipotesi, la pensione ai superstiti gia' in essere
andra' revocata - dandone comunicazione all'interessato - qualora questi
risulti unico titolare, ovvero ricostituita nei soli confronti di
eventuali altri contitolari, per i quali non sia sopravvenuta una causa
di cessazione dal diritto.
Non si ritiene invece di disporre particolari accertamenti in ordine
alla permanenza degli altri requisiti soggettivi (inabilita' e stato di
celibe o nubile per fratelli o sorelle) ritenendo che la comunicazione
delle eventuali variazioni di dette situazioni possa essere lasciata alla
responsabilita' degli interessati che all'atto della domanda di pensione
assumono un preciso obbligo in tal senso.
Per quanto attiene i casi di cessazione dal diritto alla pensione ai
superstiti che - in relazione ai nuovi criteri interpretativi -
potrebbero gia' essersi verificati, il Servizio E.A.D. ha allo studio una
procedura che consentira' la stampa di liste dei titolari di pensione ai
superstiti in qualita' di genitori, fratelli e sorelle distinte a seconda
che gli stessi risultino o meno anche titolari di altra pensione.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) L'art. 18, secondo comma, della legge n. 1047/57 avente ad
oggetto "estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai
coltivatori diretti, coloni e mezzadri recita testualmente: "Hanno
diritto alla riversibilita' della pensione la vedova di eta' superiore ai
60 anni o inabile al lavoro, purche' non abbia una pensione a titolo
personale, e gli orfani del capo famiglia qualora, con la morte di esso,
il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nella impossibilita' di
continuare l'attivita' abitualmente esercitata".
ALLEGATO
DELIBERAZIONE n. 30
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(seduta del 13 marzo 1987)
OGGETTO: Art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Genitori, fratelli e
sorelle di assicurato o di pensionato: cause di cessazione del
diritto alla pensione ai superstiti.
- omissis -

Circolare 258 del 9 novembre 1987

Oggetto:
Legge 6 marzo 1987, n. 74. Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

La legge 6 marzo 1987, contenente "Nuove norme sulla disciplina dei
casi di scioglimento del matrimonio" ha modificato la precedente
disciplina dettata in materia dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 (1) ed
integrata dalla legge 1 agosto 1978, n. 436 (2).
In particolare, l'art. 13 della nuova legge n. 74 ha sostituito
integralmente l'art. 9 della legge n. 898/1970, che a sua volta era stato
sostituito dall'art. 2 della legge n. 436/1978, prevedendo una piu' ampia
tutela economica del coniuge divorziato in caso di decesso dell'ex coniuge
(all. 1).
L'aspetto innovativo di maggior rilevanza sotto il profilo
previdenziale e' rappresentato dal fatto che, in caso di morte
dell'assicurato o del pensionato ed in assenza di un coniuge superstite
avente titolo alla pensione indiretta o di riversibilita', quest'ultima e'
attribuita, a determinate condizioni, al coniuge divorziato il quale viene
conseguentemente incluso nel novero degli aventi titolo ex lege alla
pensione ai superstiti.
Premessa tale notazione di ordine generale, si impartiscono qui di
seguito le istruzioni necessarie per l'applicazione delle norme contenute
nel citato art. 9 che investono l'INPS quale gestore dell'assicurazione
generale obbligatoria I.V.S.
1. DECESSO DELL'ASSICURATO O PENSIONATO IN ASSENZA DI UN CONIUGE
SUPERSTITE AVENTE I REQUISITI PER LA PENSIONE INDIRETTA O DI
RIVERSIBILITA' (3).
Il secondo comma dell'articolo 9 stabilisce che "in caso di morte
dell'ex coniuge (4) e in assenza di un coniuge superstite avente i
requisiti per la pensione di riversibilita' il coniuge rispetto al quale
e' stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio (4) ha diritto, se non passato a nuove nozze
e sempre che sia titolare dell'assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione
di reversibilita', sempre che il rapporto da cui trae origine il
trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza".
1.1 Condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione ai
superstiti. Misura della pensione.
Dal tenore del secondo comma dell'art. 9 si ricava che il diritto
alla pensione ai superstiti e' riconoscibile a condizione che (5):
a) non esista un coniuge superstite avente titolo alla pensione ai
superstiti il che si verifica quando manchi un coniuge superstite ovvero,
pur esistendo, non abbia titolo alla pensione ricorrendo nei suoi
confronti la preclusione di cui all'art. 7, n. 2 della legge 12 agosto
1962, n. 1338 nel testo sostituito dell'art. 24 della legge 30 aprile
1969, n. 53 (6);
b) il coniuge divorziato richiedente la pensione sia titolare
dell'assegno di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970, non risulti
passato a nuove nozze (7) ne' ricorra nei suoi confronti alcuna delle
cause di preclusione previste dal citato art. 7 della legge n. 1338/1962;
c) la data di inizio del rapporto assicurativo dell'assicurato o del
pensionato sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i
requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.
La pensione spettante al coniuge divorziato e' pari al 60% di quella
gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato.
1.2 Concorso del coniuge divorziato con figli, genitori e collaterali
superstiti dell'assicurato o del pensionato.
La piena equiparazione del coniuge divorziato al coniuge superstite -
sancita dal secondo comma dell'art. 9 - ha effetto anche nei confronti
delle altre categorie di superstiti considerate dall'art. 22 della legge
n. 903/1965.
Ne consegue che, in caso di concorso con figli superstiti, al coniuge
divorziato deve essere corrisposta una pensione pari al 60% della pensione
gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato mentre i figli
superstiti avranno diritto ad una pensione da determinarsi secondo le
aliquote per essi previste dall'articolo 22 della legge n. 903/1965 in
caso di concorso con il coniuge superstite.
In caso di concorso con genitori ovvero fratelli o sorelle
dell'assicurato o del pensionato, il coniuge divorziato esclude sia gli
uni che gli altri dal diritto a pensione essendo il suo titolo prevalente
e incompatibile con quello dei predetti superstiti.
1.3 Concorso di piu' coniugi divorziati.
E' possibile che alla data del decesso dell'assicurato o del
pensionato risultino esistenti piu' coniugi divorziati in possesso dei
requisiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 per il diritto alla
pensione ai superstiti.
In tale ipotesi, mancando nella norma qualsiasi previsione circa le
aliquote di pensione spettanti ai coniugi divorziati, la ripartizione
sara' operata dal Tribunale al quale gli interessati dovranno rivolgersi
per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e la determinazione
della relativa misura.
Tenuto conto del principio stabilito dal terzo comma dello stesso
articolo 9 per l'ipotesi di concorso del coniuge superstite con uno o piu'
coniugi divorziati e considerata altresi' la norma di salvaguardia dei
diritti degli altri superstiti contenuta nel successivo 4 comma deve
ritenersi che l'importo della pensione ai superstiti complessivamente
attribuibile ai coniugi divorziati sia pari al 60 per cento della pensione
gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato deceduto.
Puo' anche accadere che piu' coniugi divorziati concorrano con figli
superstiti dell'assicurato o del pensionato aventi titolo alla pensione di
riversibilita' o indiretta.
Verificandosi tale situazione la pensione ai superstiti sara'
determinata riservando ai coniugi divorziati il 60% della pensione diretta
e attribuendo ai figli le aliquote per essi stabilite dalla legge.
1.4 Cessazione del diritto.
Al precedente punto 1.1 e' stato precisato che il riconoscimento del
diritto alla pensione ai superstiti e' subordinato alla circostanza che il
coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze.
Tale circostanza non condiziona soltanto il riconoscimento del
diritto ma anche la sua permanenza: ne consegue che il passaggio a nuove
nozze dopo l'attribuzione della pensione ai superstiti comporta la
cessazione del relativo diritto con effetto dal primo giorno del mese
successivo al verificarsi della causa di cessazione.
In caso di cessazione del diritto per nuovo matrimonio il coniuge
divorziato non ha titolo all'assegno pari a due annualita' di pensione
previsto per il coniuge superstite dall'art. 3, ultimo comma, del D.L.L.
18 gennaio 1945, n. 39.
2. CONCORSO DEL CONIUGE DIVORZIATO CON IL CONIUGE SUPERSTITE
DELL'ASSICURATO O DEL PENSIONATO.
Il terzo comma dell'art. 9 stabilisce espressamente che "qualora
esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilita', una quota della pensione e degli altri assegni a questi
spettanti e' attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del
rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata la sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia
titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano
piu' persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e
gli altri assegni nonche' a ripartire tra i restanti le quote attribuite a
chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze".
2.1 Condizioni per il riconoscimento del diritto alla quota di pensione.
L'attribuzione al coniuge divorziato di una quota della pensione di
reversibilita' o indiretta spettante al coniuge superstite puo' essere
disposta unicamente dal Tribunale il quale vi provvede su istanza di parte
tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale.
L'attribuzione della quota di pensione puo' aver luogo a condizione
che il coniuge divorziato sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5:
deve ritenersi ugualmente preclusivo dell'attribuzione della quota
l'avvenuto passaggio a nuove nozze.
2.2 Concorso di piu' coniugi divorziati con il coniuge superstite.
In caso di concorso di piu' coniugi divorziati con il coniuge
superstite il Tribunale provvede alla determinazione delle singole quote
spettanti ai coniugi divorziati: in caso di cessazione del diritto di uno
di questi provvede ad una nuova determinazione delle quote ripartendo tra
i restanti la quota del coniuge cessato.
2.3 Concorso del coniuge divorziato con il coniuge superstite e con figli
del pensionato o dell'assicurato.
In caso di concorso del coniuge divorziato (o dei coniugi divorziati)
con il coniuge superstite e con figli del pensionato o dell'assicurato
trova applicazione il disposto del quarto comma dell'art. 9, in precedenza
richiamato, a mente del quale "restano fermi, nei limiti stabiliti dalla
legislazione vigente , i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali
in merito al trattamento di reversibilita'".
Tenuto conto che nelle fattispecie in esame la presenza del coniuge
superstite esclude dal diritto sia i genitori che i collaterali, l'ipotesi
concretamente configurabile e' quella del concorso con i figli del
pensionato o assicurato.
Ricorrendo tale ipotesi la pensione ai superstiti deve essere
attribuita tra i contitolari (coniuge superstite e figli) secondo le
aliquote previste dall'art. 22 della legge n. 903/1965; sara' poi il
Tribunale ad attribuire al coniuge divorziato una quota della pensione
spettante al coniuge superstite senza incidere sulle quote della pensione
spettanti ai figli contitolari.
2.4 Cessazione del diritto alla quota di pensione.
La quota di pensione attribuita dal Tribunale al coniuge divorziato
ha natura di assegno alimentare il che esclude che la sua assegnazione
attribuisca al beneficiario la qualita' di contitolare della pensione la
quale spetta unicamente al coniuge superstite eventualmente in concorso
con i figli del pensionato o dell'assicurato.
Da tale premessa discende, che cessando il diritto del coniuge
superstite (per morte o per altra causa), viene automaticamente meno il
diritto del coniuge divorziato alla quota di pensione attribuitagli dal
Tribunale ferma restando la potesta' del Tribunale stesso di
ripristinarla, nella stessa o in diversa misura, ad istanza
dell'interessato.
Il diritto alla quota di pensione viene meno altresi' in caso di
passaggio a nuove nozze del coniuge divorziato (8).
Istruttoria e definizione delle domande presentate da coniugi divorziati
in assenza di coniuge superstite avente diritto alla pensione di
reversibilita'.
Le domande di pensione ai superstiti presentate da coniugi divorziati
dovranno essere corredate, oltre che dalla consueta documentazione, da
copia della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio e da documentazione comprovante (ove non si evinca dalla
sentenza di cui sopra) la titolarita' dell'assegno di cui all'art. 5 della
legge n. 898/1970.
Nell'istruire le domande di cui trattasi, le Sedi - accertato
preliminarmente, sulla base dello stato di famiglia del dante causa, che
non esista coniuge superstite - dovranno esperire le possibili indagini
per verificare se vi siano figli legittimi o naturali del defunto che
abbiano chiesto od ottenuto autonomamente la pensione ai superstiti,
atteso che di tale circostanza il coniuge divorziato potrebbe non essere a
conoscenza.
Tali indagini andranno esperite ogni qualvolta dallo stato di
famiglia del defunto, esibito dal coniuge divorziato all'atto della
presentazione della domanda, ovvero da altro stato di famiglia
eventualmente contenuto nel fascicolo di pensione diretta, che andra'
sempre acquisito prima di effettuare la liquidazione, risultino figli del
dante causa presumibilmente a carico dello stesso.
Nel caso in cui la pensione diretta, ovvero la posizione assicurativa
del dante causa deceduto da assicurato, siano in carico presso altra Sede,
se ne dovra' richiedere il trasferimento demandando alla Sede trasferente
la verifica relativa all'esistenza di una domanda di pensione ai
superstiti presentata dai figli i cui nominativi compaiano sullo stato di
famiglia del dante causa.
Ove non risulti altra pensione in corso di definizione o gia'
liquidata, la domanda verra' definita in base alle norme vigenti, previa
annotazione dell'avvenuta liquidazione in favore del coniuge divorziato,
sul fascicolo di pensione - se il defunto era pensionato - ovvero sulla
posizione assicurativa.
Qualora invece dovesse essere accertata l'esistenza di altra domanda
presentata da figli del defunto i fascicoli andranno unificati e la
pensione liquidata predisponendo il pagamento scisso nei confronti dei
diversi beneficiari. Qualora le domande siano state presentate presso Sedi
diverse, competente a liquidare e prendere in carico la pensione sara' la
Sede cui e' stata presentata la domanda del coniuge divorziato.
Per l'ipotesi infine che venga rilevata l'esistenza di una pensione
ai superstiti gia' liquidata autonomamente in favore di figli del dante
causa, occorrera' procedere alla riliquidazione di tale pensione in favore
anche del coniuge divorziato e alla effettuazione dei relativi conguagli.
Anche in questo caso, per l'ipotesi di Sedi diverse interessate, la
pensione sara' trasferita alla Sede competente a definire la domanda del
coniuge divorziato.
Le eventuali situazioni non risolvibili in base ai criteri della
presente circolare dovranno essere segnalate al Servizio Prestazioni
A.G.O. per le direttive conseguenti.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
ALLEGATO
Legge 6 marzo 1987, n. 74: Nuove norme sulla disciplina dei casi di
scioglimento di matrimonio.
- OMISSIS -
--------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1970, Pag. 1532.
(2) V. "Atti ufficiali" 1978, pag. 1461.
(3) Pur facendo esclusivamente menzione della "Pensione di reversibilita'"
il secondo comma dell'art. 9 deve intendersi riferito anche alla pensione
indiretta.
(4) Per semplicita' di esposizione, nel testo della presente circolare
l'ex coniuge sara' indicato con la dizione "assicurato o pensionato: il
coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio sara' indicato con la
dizione "coniuge divorziato".
(5) Il diritto a pensione e' riconoscibile anche in caso di decesso
intervenuto anteriormente al 12 marzo 1987 data di entrata in vigore della
legge n. 74: in tali casi, il diritto a pensione deve essere riconosciuto
dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso ma la
prestazione deve essere corrisposta a far tempo dal 1 aprile 1987.
(6) V. "Atti ufficiali" 1969, n. 446.
(7) Il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto
alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell'assicurato
o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge
o per divorzio.
(8) Al riguardo occorre considerare che la quota di pensione attribuita al
coniuge divorziato dopo il decesso dell'assicurato o del pensionato
assolve la funzione alimentare precedentemente svolta dall'assegno
periodico di cui all'art. 5: e poiche' il diritto all'assegno periodico
"cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove
nozze" (Art. 5,comma 10) deve ritenersi che, in caso di nuove nozze, anche
il diritto alla quota di pensione venga a cessare.

Circolare 246 del 22 ottobre 1987

Oggetto:
Coniuge separato per colpa o con addebito della separazione. Diritto alla pensione ai superstiti. Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 dell'8 luglio 1987.

Con sentenza n. 286 dell'8 luglio 1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, 1 Serie speciale, n. 31 del 29 luglio 1987, la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo sostituito
dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e riprodotto
nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (1) nella parte in
cui esclude dalla erogazione della pensione ai superstiti il coniuge
separato per colpa con sentenza passata in giudicato.
La Corte Costituzionale ha osservato, tra l'altro, che la norma
in questione non e' stata abrogata a seguito dell'introduzione
dell'istituto della separazione con addebito (art. 33 della legge 19
maggio 1975, n. 151 in "Atti ufficiali" pag. 949. Riforma del
diritto di famiglia) ma ha trovato applicazione anche in danno del
coniuge al quale il giudice abbia addebitato la separazione.
Dopo aver posto l'accento sulla particolare solidarieta' che si
crea tra persone gia' legate dal vincolo coniugale e che puo'
continuare ad avere effetti rilevanti anche dopo lo scioglimento del
matrimonio, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che la norma
censurata, escludendo dalla pensione ai superstiti o coniuge
separato per colpa o con addebito della separazione, contrasta con i
precetti costituzionali (artt. 3 e 38 della Costituzione) e crea una
evidente disparita' di trattamento sia rispetto al coniuge
divorziato (al quale l'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898
nel testo novellato dalla legge 1 agosto 1978, n. 436 ed ora dalla
legge 6 marzo 1987, n. 74 riconosce, a determinate condizioni, il
diritto alla pensione ai superstiti o ad una quota di essa) sia
rispetto al coniuge del dipendente statale (al quale l'art. 81 del
testo unico
29 dicembre 1973, n. 1092 - in "Atti Ufficiali" pag. 1011 -
riconosce, in caso di separazione per colpa e sempreche' sussista lo
stato di bisogno, un assegno alimentare).
Per effetto della dichiarazione di incostituzionalita', la
preclusione di cui all'art. 1, n. 1) del d.l.l. 18 gennaio 1945, n.
39, nel testo di cui all'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153
cessa di essere operante: ne consegue che il coniuge superstite
dell'assicurato o del pensionato, anche se separato per colpa o con
addebito della separazione, ha diritto alla pensione indiretta o di
riversibilita'.
Devono essere definite in base ai criteri di cui alla presente
circolare le domande di pensione ai superstiti pendenti nonche'
quelle di futura presentazione.
Devono essere altresi' riesaminate, a richiesta degli
interessati, le domande gia' respinte ai sensi della norma
dichiarata incostituzionale sempreche' non sia trascorso il termine
decennale per la proposizione dell'azione giudiziaria ovvero non sia
intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato.
Resta fermo che i coniugi superstiti nei confronti dei quali si
sia verificata l'una o l'altra delle anzidette preclusioni (decorso
del termine decennale o sentenza negativa passata in giudicato)
possono presentare nuova domanda di pensione indiretta o di
riversibilita' da definirsi in base ai criteri della presente
circolare con il riconoscimento della prestazione a far tempo dal
primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa
fatti salvi gli effetti della prescrizione decennale.
Ricostituzione e soppressione delle pensioni indirette e di
riversibilita' gia' liquidate ad altre categorie di superstiti.
E' possibile che, vigente la preclusione sancita dalla norma
dichiarata costituzionalmente illegittima, la pensione indiretta o
di riversibilita' sia stata liquidata ad altre categorie di
superstiti il cui diritto risulti concorrente ovvero incompatibile
con quello spettante al coniuge superstite separato per colpa.
In tali ipotesi il riconoscimento del diritto a pensione in
favore di quest'ultimo comporta la ricostituzione o la soppressione
della pensione gia' liquidata.
Per la definizione dei casi anzidetti dovono trovare
applicazione le seguenti istruzioni (2).
1. DECESSI DI ASSICURATO O DI PENSIONATO CHE HANNO DATO LUOGO ALLA
LIQUIDAZIONE DI PENSIONI INDIRETTE O DI RIVERSIBILITA' IN FAVORE
DI FIGLI MINORI, STUDENTI O INABILI.
Nelle ipotesi in esame il riconoscimento del diritto a pensione
in favore del coniuge superstite comporta la necessita' di
rideterminare l'importo della pensione indiretta o di riversibilita'
attribuendo al coniuge e a ciascun figlio le aliquote della pensione
diretta stabilite dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
A tale fine e' necessario distinguere a seconda che alla data
del 1 agosto 1987 (primo giorno del mese successivo a quello di
pubblicazione della sentenza n. 286 nella Gazzetta Ufficiale) la
pensione indiretta o di riversibilita' fosse ancora in pagamento
ovvero non lo fosse piu' per avvenuto superamento dei limiti di eta'
da parte dei figli o per altra causa di cessazione.
1.1. Pensione in pagamento alla data del 1 agosto 1987.
La pensione indiretta o di riversibilita' liquidata ai figli
deve essere ricostituita secondo le aliquote di legge con effetto
dalla decorrenza originaria includendo tra i contitolari il coniuge
superstite.
Per il periodo antecedente il 1 agosto 1987 deve essere
corrisposto al coniuge superstite, nei limiti della prescrizione
decennale (3), l'eventuale differenza tra l'importo della pensione
ricostituita e quello della pensione corrisposta, per lo stesso
periodo, ai figli superstiti.
1.2. Pensioni non piu' in pagamento alla data del 1 agosto 1987.
La pensione indiretta o di riversibilita' deve essere
riliquidata secondo le aliquote di legge con effetto dalla
decorrenza originaria includendo tra i contitolari il coniuge
superstite.
Per il periodo antecedente la data di cessazione del diritto dei
figli deve essere corrisposta al coniuge superstite, entro i limiti
della prescrizione decennale, l'eventuale differenza tra l'importo
della pensione riliquidata e quello della pensione corrisposta, per
lo stesso periodo, ai figli superstiti.
2. DECESSI DI ASSICURATO O DI PENSIONATO CHE HANNO DATO LUOGO ALLA
LIQUIDAZIONE DI PENSIONI INDIRETTE O DI RIVERSIBILITA' A
GENITORI, FRATELLI O SORELLE.
Nelle ipotesi considerate il riconoscimento del diritto in
favore del coniuge superstite comporta la soppressione della
pensione liquidata ai genitori o ai collaterali essendo il diritto
del primo imcompatibile e prevalente rispetto a quello dei secondi.
Occore peraltro tener presente che le pensioni corrisposte ai
genitori e ai collaterali sono state a suo tempo liquidate
legittimamente per cui le prevalenti ragioni del coniuge superstite
dovono essere contemperate con l'esigenza di salvaguardare i diritti
patrimoniali maturati in favore degli altri superstiti.
In coerenza con tali premesse, i casi che dovessero ricorrere
saranno definiti secondo i seguenti criteri distinguendo a seconda
che le pensioni liquidate ai genitori o ai collaterali fossero
ancora in pagamento o meno alla data del 1 agosto 1987.
2.1. Pensioni in pagamento alla data del 1 agosto 1987.
La pensione liquidata ai genitori o ai collaterali deve essere
soppressa a far tempo dal 1 agosto 1987 con recupero di quanto
corrisposto indebitamente da tale data.
La pensione indiretta o di riversibilita' deve essere attribuita
al coniuge superstite a far tempo dal primo giorno del mese
successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato:
per il periodo antecedente il 1 agosto 1987, peraltro, al coniuge
superstite deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra la
pensione a lui spettante e quella corrisposta, per lo stesso
periodo, ai genitori, fratelli o sorelle.
2.2. Pensioni non piu' in pagamento alla data del 1 agosto 1987.
La pensione indiretta o di riversibilita' deve essere attribuita
al coniuge superstite a far tempo dal primo giorno del mese
successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato:
per il periodo antecedente la data di cessazione del diritto dei
genitori, fratelli o sorelle, deve essere peraltro corrisposta al
coniuge superstite, entro i limiti della prescrizione decennale,
l'eventuale differenza tra la pensione a lui spettante e quella
corrisposta, per lo stesso periodo, agli altri superstiti.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 446.
(2) Le istruzioni impartite per la definizione dei casi in esame
sono conformi ai principi a suo tempo dettati dal Consiglio di
amministrazione per la sistemazione degli analoghi casi
verificatisi a seguito della sentenza n. 6 del 25 - 30 gennaio
1980 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del R.D.L. 14
aprile 1939, n. 636 nella parte in cui stabilisce che "se
superstite e' il marito la pensione e' corrisposta solo nel caso
che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo
comma dell'art. 10" (V. circ. n. 53572 A.G.O. del 17 aprile 1980
in "Atti Ufficiali", pag. 1000, n. 53578 A.G.O. - n. 686 E.A.D.
del 29 aprile 1981 in "Atti ufficiali pag. 1034 e n. 53612
A.G.O. dell'8 novembre 1984 in "Atti ufficiali" pag. 3342).
(3) Il termine prescrizionale deve essere computato andando a
ritroso dalla data di presentazione della domanda di pensione
del coniuge superstite fatti salvi gli effetti di eventuali atti
interrutivi.

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