Circolare 132 del 7 Dicembre 2007
OGGETTO:
Trattamenti di famiglia per i nipoti minori viventi a carico dell’ascendente
SOMMARIO:
Si forniscono chiarimenti sull’equiparazione a figli dei nipoti minori diretti viventi a carico dell’ascendente introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99 .
Premessa
Da diverse Strutture Periferiche sono stati formulati numerosi quesiti relativi all’ambito di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99 che, com’è noto, dichiarando “l’illegittimità costituzionale dell’art.38 del d.p.r. n.818 del 26 aprile 1957 nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico”, ha sostanzialmente equiparato a figli i nipoti minori diretti, viventi a carico degli ascendenti.
Con Circolari n.195/1999 e 213/2000 sono state impartite istruzioni conseguenti all’equiparazione introdotta dalla citata Sentenza e sono stati adottati dei criteri applicativi per i trattamenti di famiglia e per le pensioni ai superstiti.
Con la presente Circolare si forniscono ulteriori precisazioni in merito all’applicazione della suindicata sentenza.
1. Ambito di applicazione dell’equiparazione tra nipoti diretti e figli
Ai fini dei trattamenti di famiglia, poiché la sentenza n.180/99 ha fatto espresso riferimento ai minori, l’equiparazione a figli dei nipoti in linea retta viene meno con il compimento del diciottesimo anno di età da parte dei nipoti stessi.
Tale limite di durata dell’equiparazione nipoti-figli comporta che, con il raggiungimento della maggiore età, si determini un diverso regime giuridico per i nipoti rispetto ai figli in materia di trattamenti di famiglia.
Si fornisce, di seguito, un’elencazione delle principali differenze tra la disciplina vigente per i figli e quella prevista per i nipoti equiparati a figli ai sensi della sentenza n.180/99 sopra citata.
a) I nipoti diretti viventi a carico dell’ascendente, con il raggiungimento della maggiore età, non possono essere equiparati a figli. Ne consegue che il nipote diretto, anche se studente o apprendista tra i 18 ed i 21 anni e facente parte del c.d. nucleo numeroso (un nucleo familiare con almeno 4 figli fino a 26 anni), non può essere compreso nel nucleo ai fini della corresponsione dell’anf non essendo assimilabile a figlio. Ciò a differenza di quanto previsto dalla Legge n. 296del 27 dicembre 2006, per i figli e gli altri soggetti equiparati che, se studenti o apprendisti tra i 18 e i 21 anni ed appartenenti al c.d. nucleo numeroso, conservano il diritto all’anf fino al ventunesimo anno (Circolare n.13/2007).
Inoltre, con il compimento del diciottesimo anno (a differenza di quanto previsto per i figli ed equiparati), per i nipoti diretti cessa anche il diritto agli assegni familiari (quote di maggiorazione) previsto per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed i pensionati dei lavoratori autonomi, e ciò sia nel caso di rapporto di lavoro in corso, che di pensione diretta che di pensione ai superstiti.
b) I nipoti diretti viventi a carico dell’ascendente, una volta compiuto il 18° anno di età, non vengono computati tra i soggetti che rilevano ai fini dell’individuazione dei nuclei numerosi a differenza di quanto stabilito per i figli e per gli altri soggetti equiparati che assumono rilevanza fino al 26° anno di età.
c) L’equiparazione nipoti-figli, valida fino al raggiungimento della maggiore età, si riscontra anche nella disciplina vigente in materia di inabilità: pertanto i nipoti maggiorenni inabili a proficuo lavoro non possono rientrare tra i componenti del nucleo e, conseguentemente, non sono titolari delle suddette prestazioni mentre i figli maggiorenni inabili fanno parte del nucleo e conservano il diritto finché dura lo stato di inabilità con l’unica condizione, nel caso di anf e af su pensione ai superstiti, che siano inabili al momento del decesso del dante causa .
d) I nipoti che diventano inabili tra la morte del dante causa ed il compimento del diciottesimo anno perdono il diritto ai trattamenti di famiglia con il compimento dei diciotto anni, mentre i figli che diventano inabili tra la morte del dante causa ed il compimento del diciottesimo anno conservano il diritto finché dura lo stato di inabilità.
2. Vivenza a carico
Come accennato in premessa, i nipoti minori diretti sono equiparati a figli se viventi a carico dell’ascendente e, come precisato con le Circolari citate in premessa, la vivenza a carico sussiste in caso di mantenimento abituale dei minori da parte dell’ascendente, di non autosufficienza economica degli stessi e di impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori dei minori di provvedere al mantenimento di questi ultimi.
Affinché i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti è necessario quindi che i genitori dei minori non svolgano alcuna attività lavorativa e non percepiscano alcun reddito da intendersi quest’ultimo quale percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita .
Dette circostanze, autocertificabili ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono essere oggetto di approfondito accertamento da parte delle Strutture periferiche mediante consultazione degli archivi a disposizione dell’Istituto nonché in collaborazione con le Amministrazioni pubbliche (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ed Enti territoriali).
Al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, il requisito dell’assenza di reddito in capo ai genitori dei minori è soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa di abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce una reddito virtuale e non effettivo.
Analogamente, al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, non si considera reddito l’eventuale indennità di accompagnamento percepita dai genitori dei minori, poiché quest’ultima, essendo un’erogazione finalizzata in via esclusiva al pagamento di un servizio di assistenza per il soggetto bisognoso, è direttamente destinata a tale impiego e non invece all’ incremento del patrimonio del genitore stesso.
Il Direttore generale
Crecco
Circolare 75 del 12 aprile 2007
OGGETTO: Integrazioni salariali - decadenza ex art. 8 co. 5 L. 160/88.
SOMMARIO:
Chiarimenti sulla decorrenza della decadenza ex art. 8 co. 5 L. 160/88, in base ai criteri enunciati nell’ordinanza n. 190/96 della Corte Costituzionale e delle sentenze n.11679/05 e 4004/07 della Corte di Cassazione.
L’art. 8 comma 4 della L. 160/88 dispone che «il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate».
Lo stesso articolo, al comma 5, dispone che «il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività».
Con circolari n.171 del 4.8.1988 punto 5) e n.179 del 12.12.2002, questo Istituto ha dato istruzioni in merito alla succitata norma.
L’ordinanza n.190/96 della Corte Costituzionale e la sentenza n.4004/07 della Corte di Cassazione hanno enunciato dei principi riguardanti l’ambito di operatività della suddetta norma e in particolare il termine iniziale da cui decorre la decadenza in oggetto.
Visti i numerosi quesiti che sono giunti e continuano a giungere sull’argomento e premesso che le interpretazioni giuridiche fornite dalla magistratura hanno confermato gli orientamenti espressi da questo Istituto, si riportano di seguito i chiarimenti riguardanti il termine iniziale da cui far decorrere la decadenza ex art. 8 co. 5 L. 160/88.
L'individuazione dell'ambito oggettivo delle prestazioni che dalla decadenza di cui al 5° comma del citato articolo 8 risultano colpite discende dalla finalità che la medesima intende perseguire. Al riguardo, la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n.190 del 1996, ha affermato che la norma in esame "si propone di garantire che le risorse disponibili per gli interventi di integrazione salariale siano effettivamente destinate ai disoccupati" e che "la natura della sanzione e del fatto sanzionato escludono la possibilità di graduazione secondo un criterio di proporzione", onde la suddetta decadenza non si limita alle giornate di lavoro effettuate o all'importo equivalente al reddito da lavoro percepito dal lavoratore posto in integrazione salariale. L'orientamento del Giudice delle leggi è stato recepito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n.11679 del 2005, ha affermato che l'eventuale decadenza limitata al periodo concomitante all'attività lavorativa svolta condurrebbe alla "sostanziale e irragionevole equiparazione del lavoratore osservante l'obbligo di comunicazione (di cui all'art. 8 c. 5 L. 160/88) al lavoratore inadempiente".
Tali principi sono stati ripresi e ulteriormente sviluppati dalla sent. Cass. n.4004/07 la quale ha affrontato il caso di un lavoratore che aveva percepito la CIGS per più periodi consecutivi di concessione derivanti da altrettanti decreti.
Per la Suprema Corte il lavoratore che non ha adempiuto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 8 co. 5 L. 160/88, decade dall’intero periodo di CIGS, anche se derivante da più di un provvedimento di concessione.
Tale soluzione è basata sul principio di unicità del trattamento straordinario, che costituisce una prestazione assistenziale unitaria discendente da un unico decreto di concessione, la cui efficacia temporale quantunque prorogata perdura ininterrotta per l’intero periodo in cui si estende il beneficio.
"La domanda iniziale del datore di lavoro, volta al riconoscimento del relativo trattamento, è diretta all’emanazione di un provvedimento amministrativo sulla base di una valutazione, da parte della competente autorità amministrativa, della situazione di fatto illustrata dal programma presentato dall’impresa interessata, mentre le richieste successive intervengono in relazione ad un rapporto già costituito, nell’ambito del quale il datore di lavoro è già titolare di posizioni di diritto soggettivo (cfr. in tali termini tra le numerose: Cass., Sez. Un., 5 maggio 1999 n.30, Cass. 10 marzo 2004 n.4922; Cass. 27 ottobre 2003 n.16117, per la riaffermazione del principio che le richieste di proroga sono dirette alla conferma del trattamento di integrazione salariale ed intervengono nell’ambito di un rapporto già costituito; Cass. 3 agosto 2000 n.9236, che precisa altresì come gli enunciati principi valgono non solo per le ipotesi di cassa integrazione per «ristrutturazione» o «riconversione industriale» in senso proprio, ma anche per i caso di «crisi aziendali» - non ricollegati a suddetti processi – che comportano un ridimensionamento delle attività e degli elementi attivi e passivi dell’azienda)."
Nei limiti della prescrizione decennale, le Direzioni di produzione provvederanno al recupero delle somme percepite indebitamente dai beneficiari di integrazione salariale, salvo nel caso in cui sentenze passate in giudicato abbiano accertato il il debito in misura minore.
Il Direttore Generale
Crecco
Circolare 70 del 3 Aprile 2007
OGGETTO:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 755 e seguenti. Decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze 30 gennaio 2007. Istituzione del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”.
SOMMARIO:
La legge finanziaria per l’anno 2007 ha istituito il”Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria INPS). Il Fondo è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Disciplina del contributo e delle modalità di versamento. Prestazioni liquidate dal Fondo di Tesoreria e modalità di erogazione.
Parte prima
(Istituzione del Fondo di Tesoreria INPS)
Premessa.
L’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 – Serie Generale) – ALL. 1 - ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, le cui modalità di finanziamento rispondono al criterio della ripartizione, che viene gestito dall’Istituto per conto dello Stato su apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato.
Il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti allo stesso effettuati ai sensi dell’articolo 1, comma 756.
I Decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze del 30 gennaio 2007 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007 - Serie Generale) emanati, rispettivamente, ex art. 1, co. 757 e ex art. 1, co. 765 della predetta legge n. 296 (ALL. 2 e 3), disciplinano le modalità di attuazione delle nuove previsioni normative e approvano i moduli (TFR1 e TFR2) per l’espressione della volontà da parte dei lavoratori in relazione al conferimento o meno del TFR alla previdenza complementare (art. 8, co. 7 D.Lgs 252/2005) (1).
Di seguito si forniscono sulla materia istruzioni, condivise, peraltro, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
1. Finanziamento del Fondo di Tesoreria INPS.
Il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria INPS) è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
Si precisa che, per effetto delle previsioni della norma in esame, l’accantonamento datoriale ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile a titolo di trattamento di fine rapporto, da versare all’Istituto, viene ad assumere la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
In ordine all’obbligo contributivo in questione, il decreto ministeriale ex art. 1, co. 757 della legge n. 296/2006 prevede:
- nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria INPS in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito;
- diversamente, in caso di manifestazione della volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS, dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione se successiva, secondo le istruzioni di seguito fornite;
- in relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 (che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro) che conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del TFR.
2. Datori di lavoro obbligati al versamento.
La specifica disciplina contenuta nella norma in esame trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato. Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo tutti i datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Ai fini della loro individuazione la norma pone due specifici requisiti di seguito illustrati:
a) Appartenenza al settore privato del datore di lavoro.
Il requisito, prioritariamente, attiene alla natura privatistica del datore di lavoro. Si intendono inclusi nel settore privato anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale e con riferimento ai dipendenti per i quali è prevista l’applicazione dell’articolo 2120 del codice civile, nonché gli Enti cui sia stata conferita la natura giuridica di “ente pubblico economico” e con riferimento agli stessi dipendenti.
Non sono ricompresi nel “settore privato” e, quindi, sono esclusi dall’applicazione della norma, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
Tuttavia, la natura pubblica del datore di lavoro non esclude che si debba accertare in concreto che dai rapporti di lavoro instaurati derivi per tutti i lavoratori la qualificazione di “dipendenti pubblici”.
Solo in tale ipotesi, per gli stessi rapporti, ricorre la condizione di esclusione sopra enunciata. Diversamente, qualora, in deroga a quanto disposto dal D.lgs. n.165/2001, i rapporti di lavoro siano tutti costituiti e regolamentati (es. Autorità Portuali) secondo la normativa di diritto comune dalla quale, per quanto in trattazione, deriva l’applicazione ai lavoratori della normativa di cui all’articolo 2120 del c.c., i medesimi saranno inclusi nel campo di applicazione della presente disciplina.
Per l’individuazione e la codifica degli organismi pubblici diversi dalle Pubbliche Amministrazioni si rinvia alla “Parte Seconda” della presente circolare, punto 1.
b) Limite dimensionale del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve avere alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. A tale proposito il DM 30 gennaio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 della legge finanziaria 2007, precisa che nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro.
Pertanto ogni lavoratore, qualunque siano le particolarità che caratterizzano il suo contratto di lavoro subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio, ecc.) vale come una unità ai fini del calcolo del predetto limite dimensionale.
Fanno eccezione i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, che sono computati in base alle previsioni dell’articolo 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.
Anche il lavoratore assente (qualunque sia la causa, compresa l’aspettativa per cariche elettive o sindacali, aspettativa motivi famiglia e altre) è computato nel limite, a meno che in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, nel qual caso sarà computato quest’ultimo.
I lavoratori “somministrati” sono computati in capo all’impresa di somministrazione e, pertanto non devono essere computati dall’impresa utilizzatrice.
I lavoratori “distaccati” all’estero o in Italia sono computati nella forza aziendale del distaccante, in quanto titolare unico del rapporto di lavoro.
Sono altresì computati nel limite dimensionale i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato.
Il limite dimensionale si calcola, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Pertanto, eventuali modifiche che dovessero successivamente intervenire in relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell’obbligo al versamento, sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento in data successiva al 31 dicembre 2006 di un numero di addetti pari o superiore a 50.
Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, si prenderà a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Nel computo del limite dimensionale sono inclusi sia i lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile, che i lavoratori non destinatari di quest’ultima norma. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all’Istituto apposita dichiarazione.
Per i criteri di calcolo della dimensione aziendale vedi “Parte Seconda” della presente circolare, punto 2.
3. Lavoratori per i quali deve essere adempiuto l’obbligo di versamento.
L’obbligo del versamento sussiste solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120 del codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto salvo quanto precisato al precedente punto 2, lett. a).
Sono in ogni caso esclusi:
Ø lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; a tale proposito, si prende a riferimento, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della norma, il termine di durata del rapporto previsto dal contratto e, in caso di eventuale proroga, il termine complessivo di durata del rapporto. Al riguardo si precisa che l’obbligo del versamento al Fondo di tesoreria decorre dal periodo della proroga. Si fa presente altresì che l’esclusione dall’obbligo del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei 3 mesi;
Ø lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento, per es. il termine della campagna saccarifera);
Ø lavoratori a domicilio;
Ø impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l’ENPAIA);
Ø lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR (es. marittimi componenti gli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/1984; personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro di cui alla circolare n. 162 del 1998; personale marittimo in turno particolare); pertanto non rilevano, al fine di escludere dall’obbligo del versamento, previsioni aventi tale contenuto in fonti diverse;
Ø lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi (es. lavoratori dell’edilizia con TFR accantonato presso le Casse Edili).
Sono altresì esclusi i lavoratori assicurati presso il “Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici” e i lavoratori iscritti al “Fondo delle abolite imposte di consumo”, in quanto assoggettati a specifica disciplina in materia di trattamenti di fine rapporto (prestazioni in capitale).
In merito ai lavoratori coinvolti in operazioni societarie, si precisa che:
- nel caso in cui, a seguito di operazione societaria (es. acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione, ecc.) o di cessione di contratto, effettuate da datore di lavoro obbligato al versamento del contributo in esame, si realizzi il passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro non assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto al versamento del contributo anche per tale personale a partire dal periodo di paga in corso alla data dell’acquisizione del dipendente;
- nel caso in cui, sempre a seguito di operazione societaria o cessione di contratto, si realizzi il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in esame di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale.
I datori di lavoro, relativamente ai lavoratori occupati all’estero (indipendentemente dalla esistenza di convenzione di sicurezza sociale e del conseguente regime previdenziale applicato) nei confronti dei quali, anche a seguito di applicazione di clausole contrattuali di miglior favore, viene comunque accantonato presso il datore di lavoro il trattamento di fine rapporto ex 2120 c.c., sono assoggettati all’obbligo contributivo in questione.
Si precisa, da ultimo, che non costituiscono trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile le indennità di fine mandato previste per gli amministratori locali dal D.Lgs. n. 267/2000 e le eventuali indennità di fine carica, comunque denominate, attribuite ai lavoratori dipendenti in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 300/1970. Diversamente, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2120 citato le quote di accantonamento per il TFR alle quali i lavoratori abbiano comunque diritto durante i periodi di aspettativa fruiti ai sensi delle stesse norme.
4. Base imponibile
La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è quella determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile, e quindi non trovano applicazione le ordinarie previsioni in materia di individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Ai sensi di tale norma, la retribuzione annua da prendere a riferimento ai fini dell’applicazione delle modalità di calcolo dalla stessa indicate comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Si tratta di un concetto ispirato al criterio di onnicomprensività della retribuzione nella quale vanno ricompresi, in base alla consolidata giurisprudenza, “tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce una mera occasione contingente per la loro fruizione” (2). Sono dunque da escludere soltanto quelle voci retributive aventi titolo specifico ed autonomo rispetto al rapporto di lavoro.
Al fine di valutare la non occasionalità dei compensi, nell’ambito della nozione legale di retribuzione di cui all’articolo 2120 del codice civile, si deve tenere conto non solo della ripetitività e della frequenza degli stessi ma anche, in caso di saltuarietà, della non riconducibilità dell’evento al quale sono connessi (prestazioni) a ragioni eventuali, imprevedibili, fortuite.
Sono fatte salve ai fini del calcolo del contributo eventuali espresse disposizioni di contratto collettivo che individuino diversamente, rispetto alla previsione legale, la retribuzione utile ai fini del calcolo TFR.
Si precisa che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali, la determinazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR deve operarsi con riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento degli accantonamenti. Pertanto l’esclusione di voci retributive dal calcolo eventualmente contenuta in contratto collettivo ha effetto solo a decorrere dalla data di conclusione dello stesso.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro per una delle cause di cui all’articolo 2110 del codice civile e in caso di sospensione totale o parziale assistita dalla cassa integrazione guadagni (3), deve essere computato ai fini del TFR l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività di lavoro.
La quota di retribuzione da accantonare e da versare per ciascun anno si calcola dividendo l’importo della retribuzione annua, come sopra individuata, per 13,5. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Per il calcolo della contribuzione dovuta al Fondo di Tesoreria, corrispondente alla quota mensile da versare, si veda il successivo punto 3 della “Parte Seconda” .
5. Modalità di versamento
Il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria dovrà essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e ai fini dell’accertamento e della riscossione dello stesso troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.
Si precisa che tale particolare contribuzione non potrà godere di alcuna forma di agevolazione contributiva tra quelle previste nell’ordinamento.
Peraltro, il contributo affluisce al Fondo al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore (si veda il successivo punto 3 della “Parte Seconda”).
6. Decorrenza dell’obbligo di versamento e relativo importo.
In relazione a quanto illustrato al punto 1, per la decorrenza dell’obbligo contributivo occorre distinguere:
a) Lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006.
Questi lavoratori possono manifestare la volontà, entro il 30 giugno 2007, di mantenere in tutto o in parte (nei limiti e con le condizioni previste dall’art. 8, c. 7 del D.Lgs. 252/2005) il proprio TFR secondo la disciplina ex. 2120 c.c.; in tal caso il datore di lavoro versa in tutto o in parte il contributo al Fondo di Tesoreria INPS, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1 (allegato al decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 765, della predetta legge n. 296 del 2006); l’importo da versare è pari alle quote di TFR maturate per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorate, con riferimento alle mensilità antecedenti quella di effettivo versamento, di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento.
Al riguardo si precisa che il riferimento ai criteri dettati in tema di rivalutazione dall’articolo 2120 del c.c., deve intendersi come un semplice meccanismo indicato dal legislatore al fine di individuare un “tasso di interesse” in linea con questa tipologia di versamento.
b) Lavoratori che iniziano un rapporto di lavoro successivamente al 31 dicembre 2006.
Questi lavoratori, ove non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro, possono, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestare la volontà di mantenere in tutto o in parte (nei limiti e con le condizioni previste dall’art. 8, c. 7 del D.Lgs. 252/2005) il proprio TFR secondo la disciplina dell’articolo 2120 c.c.; in tal caso, il datore di lavoro versa in tutto o in parte il contributo al predetto Fondo di Tesoreria, a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2 (allegato al decreto ministeriale di cui al predetto articolo 1, comma 765), per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata della somma aggiuntiva di cui al precedente punto, relativamente alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento.
Diversamente da quanto il decreto ministeriale prevede per il lavoratore con rapporto in essere al 31 dicembre 2006, se il lavoratore il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 e che non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro, conferisce, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del TFR.
7. Prestazioni liquidate dal Fondo di Tesoreria
7.1 Liquidazione del trattamento di fine rapporto
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2007, il Fondo di Tesoreria è deputato ad erogare il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni secondo le consuete modalità di cui all’art. 2120 c.c., in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007.
Di conseguenza, il trattamento di fine rapporto continuerà ad essere calcolato sommando, per ciascun anno di servizio del lavoratore, una quota pari all’importo globale della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5; detta quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. Le quote annuali, salvo quella maturata nell’anno in corso, sono indicizzate, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (ISTAT). Peraltro, nulla è innovato per il lavoratore, il quale deve continuare a presentare domanda di trattamento di fine rapporto o di eventuali anticipazioni al datore di lavoro, che provvede a liquidare le prestazioni dovute.
Tenuto conto che al Fondo di Tesoreria affluiscono i contributi e che lo stesso eroga le somme ai lavoratori che ne acquisiscono il diritto, secondo il principio della ripartizione, il Fondo è configurabile come una gestione di natura previdenziale.
Pertanto, le prestazioni erogate sono soggette al generale principio di automaticità di cui all’art. 2116 del Codice Civile e nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell’ambito del vigente periodo prescrizionale.
La liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo.
Nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR, le aziende provvedono al conguaglio delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità:
1) contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
2) in caso di incapienza, contributi obbligatori dovuti all’Istituto (contributi IVS e altri minori).
Nel caso di aziende che versano i contributi IVS ad altri Enti (ENPALS, IPOST, INPGI, INPDAP) saranno prioritariamente utilizzati i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria e le eventuali contribuzioni minori dovute all’INPS. In caso di incapienza si dovrà effettuare il conguaglio con i contributi IVS dovuti ai predetti Enti previdenziali, con i quali saranno presi i necessari accordi.
Con riferimento al conguaglio con i contributi pensionistici INPDAP, si precisa che lo stesso è possibile limitatamente ai lavoratori – dipendenti di aziende privatizzate e titolari di TFR ex articolo 2120 del c.c. – i quali abbiano optato per il mantenimento all’INPDAP del solo regime pensionistico.
Resta fermo, in ogni caso, il conguaglio nella denuncia mensile delle somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS (ANF, indennità economiche di malattia e di maternità, ecc.) anche se la denuncia stessa, per effetto di dette somme, risulti con saldo a credito azienda.
7.2 Liquidazione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
L’articolo 2, comma 5, del D.M. 30 gennaio 2007, che regola la disciplina delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, relativamente a quei lavoratori per i quali una parte o tutta la quota di accantonamenti effettuati ai sensi del testé citato articolo 2120 del codice civile sia confluita nel Fondo di Tesoreria, al primo periodo prevede che:”le anticipazioni di cui all’articolo 2120 del Codice Civile sono calcolate sull’intero valore del TFR maturato dal lavoratore”.
Pertanto, la materia delle anticipazioni sul TFR è disciplinata dall’articolo 2120 del Codice Civile, coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni di cuiall’articolo 1, commi 755 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le predette anticipazioni, come specificato dal citato art. 2, comma 5, del D.M. 30 gennaio 2007, sono calcolate sull’intero valore del TFR maturato dal lavoratore, sommando la quota parte di pertinenza del datore di lavoro con quella spettante al Fondo.
Dette anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006.
Nei casi in cui l’importo complessivo dell’anticipazione eccede la quota maturata presso il datore di lavoro, questi effettua il pagamento anche della quota residua da porre a carico del Fondo, salvo conguaglio da effettuarsi con le medesime modalità precedentemente esposte.
Al riguardo, si riportano i seguenti esempi:
ESEMPIO 1
Anticipazione concessa per acquisto prima casa
Quota di TFR maturata presso il datore di lavoro: 150
Prestazione maturata presso il Fondo di Tesoreria: 50
Anticipazione (70%): 140
Il datore di lavoro eroga un’anticipazione pari a 140 a valere interamente sull’accantonamento presso il datore di lavoro e pertanto nessun conguaglio va operato sulla quota versata al Fondo.
ESEMPIO 2
Anticipazione concessa per acquisto prima casa
Quota di TFR maturata presso il datore di lavoro: 100
Prestazione maturata presso il Fondo di Tesoreria: 50
Anticipazione (70%): 105
Il datore di lavoro eroga un’anticipazione pari a 105 e può conguagliare un importo pari a 5 con la denuncia mensile riferita al mese di erogazione.
Per le modalità di conguaglio con la denuncia DM10 si veda il successivo punto 5 della “Parte Seconda” della presente circolare.
7.3. Incapienza dei contributi dovuti agli Enti previdenziali
Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione - ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste.
In quest’ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.
Parte Seconda
(Modalità operative)
1. Individuazione delle aziende destinatarie in relazione all’appartenenza al settore privato e codifica delle stesse
Come precisato al punto 2, lett. a) della “Parte Prima” sono esclusi dal campo di applicazione della normativa in esame i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001.
Le u.d.p. aziende con dipendenti dovranno porre particolare attenzione all’esame delle posizioni classificate con codice statistico contributivo 2.XX.XX per le quali la non corretta qualificazione della natura privatistica del rapporto di lavoro potrebbe determinare una errata valutazione ai fini della disciplina di cui alla presente circolare.
Al riguardo, si rammenta che il c.s.c. 2.XX.XX è stato correttamente assegnato anche agli Enti pubblici economici, alle Aziende speciali o agli Istituti che, in quanto privatizzati, sono usciti dal novero delle Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, ai fini della disciplina in discorso, si precisa che rientrano nel settore privato le aziende di Stato privatizzate, anche solo nella forma giuridica, quali Ferrovie, Poste Italiane, ANAS, ENAV, etc. che convenzionalmente sono state classificate con il medesimo c.s.c.. Parimenti, ai fini della disciplina in discorso, rientra nel settore privato la società CONI Servizi, avendo la stessa completato il processo di privatizzazione.
Ai soli fini della individuazione delle Amministrazioni pubbliche, si rinvia alle elencazioni di cui alla circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, “Parte seconda”, par. 1.1..
Al riguardo, a parziale modifica ed integrazione di quanto in essa disposto, si precisa che l’Agenzia del Demanio, già ricompresa tra le Agenzie fiscali, in quanto ente pubblico economico, ai sensi dell’art. 61, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2003 n.173, rientra nel settore privato.
Alle posizioni aziendali codificate con c.s.c. 2.XX.XX che, in relazione a quanto esposto al punto 2, lett. a), della prima parte di questa circolare, sono tenute al versamento della contribuzione in esame, dovrà essere attribuito, con decorrenza 1.1.2007, il codice di autorizzazione “0V”, avente il significato di “Azienda non rientrante nell’elencazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero Pubblica Amministrazione con rapporti di lavoro interamente costituiti e regolamentati secondo la normativa di diritto comune”
2. Calcolo del limite dimensionale e codifica delle aziende con almeno 50 dipendenti
Come precisato al punto 2, lett. b) della “Parte Prima” della presente circolare i datori di lavoro destinatari della normativa sono quelli che occupano almeno 50 addetti. Ai fini del calcolo occorre considerare che:
- per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 deve essere presa a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006 ovvero nel minor periodo per le aziende che hanno iniziato l’attività nel corso dello stesso anno.
A tal fine dovranno essere presi in considerazione tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro, compresi quelli a tempo parziale.
Questi ultimi, indipendentemente dal tipo di part-time (orizzontale, verticale o misto), saranno computati in proporzione all’orario, sommando ciascun mese i singoli orari individuali, rapportandoli all’orario svolto nel mese dal lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (art. 6 D.Lgs. n.61/2000).
I lavoratori a qualsiasi titolo assenti, saranno esclusi dal computo solamente se, in loro sostituzione, siano stati assunti altri lavoratori. In tal caso saranno questi ultimi ad essere computati.
Per ciascun lavoratore sarà preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività (escludendo i periodi di disponibilità per i lavoratori intermittenti e per i somministrati), riconducendo il periodo di attività al numero di giornate convenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore in forza all’azienda per l’intero mese ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese. La sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori sarà divisa per 312 (26 x12) ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel corso del 2006.
Esempio:
periodo di attività: intero anno 2006
orario normale: 40 ore settimanali
lavoratori occupati nell’anno:
- 40 lavoratori a tempo pieno e indeterminato, di cui 30 che hanno lavorato tutto l’anno, 5 assunti il 1° luglio e 5 che hanno dato le dimissioni dal 1° ottobre;
- 20 lavoratori a tempo determinato e intermittenti che hanno lavorato ciascun per 6 mesi e per 9 giornate al mese;
- 40 lavoratori a tempo parziale di cui 10 verticale che hanno lavorato tutto l’anno e 10 che hanno lavorato solo 6 mesi, entrambi con orario al 40% di quello normale e 20 con part-time orizzontale al 50% che hanno lavorato metà tutto l’anno e l’altra metà solo 6 mesi.
Il totale degli addetti (teste) è 100
La media nell’anno è pari a: 53,21 (vedi tabella seguente)
Lavoratori full-time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero lavoratori |
Tipologia |
n. giornate mensili |
n. mesi |
Totale giornate | |||||
30 |
Full-time - Tempo indeterminato |
26 |
12 |
9.360 |
|||||
5 |
Full-time - Tempo indeterminato |
26 |
6 |
780 |
|||||
5 |
Full-time - Tempo indeterminato |
26 |
9 |
1.170 |
|||||
20 |
Tempo determinato ed intermittenti |
9 |
6 |
1.080 |
|||||
Lavoratori part-time | |||||||||
Tipologia |
% p.time |
Rapporto p.t./f.t. indiv. |
Mesi Lavoro |
Calcolo | |||||
10 |
Verticale |
40% |
16:40=0,4* |
12 |
4x26x12=1248 |
1.248 |
|||
10 |
Verticale |
40% |
16:40=0,4* |
6 |
4x26x 6= 624 |
624 |
|||
10 |
Orizzontale |
50% |
20:40=0,5* |
12 |
5x26x12=1560 |
1.560 |
|||
10 |
Orizzontale |
50% |
20:40=0,5* |
6 |
5x26 x 6= 780 |
780 |
|||
Totale complessivo giornate lavorate |
16.602 |
16.602 : 312= 53,21 media annua
(*) i valori indicati vanno moltiplicati per il numero dei lavoratori interessati.
Il numero di giornate che fa scattare l’obbligo contributivo deve essere pari, almeno, per l’intero anno di attività, a 15.600 (50x26x12).
Ne consegue che qualunque valore inferiore, individuato con i criteri sopra enunciati, non determina l’obbligo del versamento al Fondo di Tesoreria.
Esempio:
Totale complessivo giornate lavorate pari a 15.599, corrispondente alla media di 49,99 lavoratori (15.599:312), è escluso l’obbligo del versamento.
I datori di lavoro con almeno 50 dipendenti sono tenuti a rilasciare all’Istituto, anche per via telematica, apposita dichiarazione. Le u.d.p., al fine del monitoraggio dei datori di lavoro destinatari della nuova disciplina, provvederanno ad attribuire a tutte le posizioni aziendali facenti capo alla stessa azienda il codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda con almeno 50 addetti”
2) Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunga il limite dei 50 addetti come sopra individuato.
In tal caso le aziende saranno tenute al versamento del contributo in parola anche per i mesi pregressi a far tempo da quello di inizio dell’attività.
In tale ipotesi rilasceranno la dichiarazione di cui sopra ed effettueranno il versamento con le operazioni di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo dovuto di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella di versamento.
3. Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria
Ai fini della determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, si precisa che, per ciascun lavoratore interessato, si dovrà prendere in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR (secondo i criteri ex 2120 c.c. illustrati al punto 4. della Parte Prima), riferita al periodo di paga interessato; tale importo dovrà essere moltiplicato per l’aliquota del 7,41% (1/13,5) e dallo stesso, sarà detratto – per i lavoratori destinatari - il contributo dello 0,50% di cui all’art. 3 ultimo comma della Legge 297/1982 (contributo che continuerà ad essere esposto unitamente agli altri contributi previdenziali dovuti), salvo conguaglio alla fine dell’anno. La quota così determinata sarà versata al Fondo di Tesoreria in tutto o in parte in relazione alle scelte dei lavoratori.
Con riguardo al contributo dello 0,50% di cui sopra, si precisa altresì che la detrazione trova applicazione anche per i dirigenti industriali (4) e che, con riferimento ai lavoratori assunti con misure agevolate, in sede di determinazione del contributo da portare in detrazione, il datore di lavoro terrà conto della misura di detto contributo effettivamente versata (5).
4. Modalità operative per il versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria
Il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria, corrispondente alla quota integrale o parziale di TFR maturato, deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e, quindi, di norma entro il 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota mensile maturata.
Come già detto nella prima parte, tale contribuzione, equiparata ai fini dell’accertamento e della riscossione a quella obbligatoria, non potrà godere di alcuna forma di agevolazione contributiva tra quelle previste nell’ordinamento.
a) Lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006.
A1) lavoratori che esprimono la propria volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR secondo la disciplina di cui all’art. 2120 c.c..
Periodi correnti
A decorrere dal mese successivo a quello di consegna da parte del lavoratore del modulo TFR1, i datori di lavoro esporranno il contributo dovuto al Fondo di Tesoreria, utilizzando nel quadro B-C del DM10 il codice di nuova istituzione “CF01” avente il significato di “contr.finanziamento Fondo Tesoreria L.296/06”.
In corrispondenza di detto codice dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e “retribuzioni”.
Si precisa, al riguardo, che in materia di adempimenti contributivi da effettuarsi con il sistema DM10, per “mese successivo” deve intendersi il periodo di paga successivo a quello della consegna da parte del lavoratore del citato modulo. A titolo esemplificativo si riportano i seguenti esempi:
Esempio n. 1
Lavoratore che decide di mantenere integralmente il proprio TFR in regime ex art. 2120 c.c. e consegna il mod. TFR1 il giorno 20 maggio 2007; contributo da esporre sul DM10 di “giugno 2007”, con il codice CF01, da versare entro il 16 luglio 2007, pari all’intero TFR maturato nel mese.
Esempio n. 2
Lavoratore, non iscritto alla previdenza complementare al 31.12.2006 che decide di trasferire solo in parte il proprio TFR alla previdenza complementare e consegna il mod. TFR1 il giorno 30 giugno 2007 (data della scelta); contributo da esporre sul DM10 di “luglio 2007”, con il codice CF01, da versare entro il 16 agosto 2007, pari alla quota di TFR non destinata alla previdenza complementare.
Periodi pregressi
Per il periodo da “gennaio 2007” fino al mese di consegna da parte dei lavoratori del modello TFR1, i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi pari alle quote di TFR maturate per i medesimi lavoratori in detto periodo, maggiorate di un importo corrispondente alle rivalutazioni calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006.
Per il versamento dei contributi pari alle quote di TFR, i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione ”CF02” avente il significato di “versamento arretrati quote TFR L. 296/2006”.
Per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione “CF11” avente il significato di “versamento maggiorazioni TFR L. 296/2006”.
In corrispondenza dei suddetti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e “retribuzioni”.
Per la rivalutazione delle somme dovute per i periodi pregressi dovrà essere applicato, su ciascuna mensilità antecedente quella dell’effettivo versamento il tasso di incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, pari al 2,74% (6).
Nel precedente Esempio n. 1, nel DM10 di “giugno 2007”, sarà esposto anche il codice “CF02” relativo agli arretrati da versare entro il 16 luglio 2007, pari all’intero TFR maturato dal 1° gennaio 2007 al 31 maggio 2007. Su ciascuna quota mensile maturata sarà applicato il tasso del 2,74% da calcolare dalla data di scadenza fino a quella di versamento (sulla rata maturata a gennaio sarà calcolata la maggiorazione per il periodo dal 16 febbraio al 16 luglio; su quella di febbraio, dal 16 marzo al 16 luglio, ecc). Il totale delle rivalutazioni sarà esposto separatamente con il codice CF11 (7)
Nel precedente Esempio n. 2, nel DM10 di “luglio 2007”, sarà esposto anche il codice “CF02” relativo agli arretrati da versare entro il 16 agosto 2007, pari all’intero TFR maturato dal 1° gennaio 2007 al 31 maggio 2007 e della quota residuale per il mese di giugno. Ciascuna quota mensile maturata sarà rivalutata come nel caso precedente. Il totale delle rivalutazioni sarà esposto separatamente con il codice CF11.
a2) lavoratori che, secondo modalità tacite o esplicite, decidono di destinare l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito.
In tale ipotesi non è dovuto alcun versamento al Fondo di Tesoreria.
b) Lavoratori che iniziano un rapporto di lavoro dopo il 31 dicembre 2006.
b.1) lavoratori che, entro sei mesi dalla data di assunzione, esprimono la propria volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR secondo la disciplina di cui all’art. 2120 c.c..
Anche per tali lavoratori il contributo al Fondo di Tesoreria deve essere versato a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata della somma aggiuntiva a titolo di rivalutazione relativamente alle mensilità antecedenti a quella dell’effettivo versamento.
A tal fine, i datori di lavoro opereranno come segue:
Periodi correnti
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello di consegna da parte dei lavoratori del modulo TFR2, i datori di lavoro esporranno il contributo al Fondo di Tesoreria utilizzando nel quadro B-C del DM10 il codice “CF01” di cui al punto precedente.
In corrispondenza di detto codice dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e “retribuzioni”.
Periodi pregressi
Per il versamento del contributo riferito al periodo che intercorre tra la data di assunzione del lavoratore e la data di consegna da parte del medesimo del modulo TFR2, i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice ”CF02” di cui al punto precedente.
Per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione “CF11” di cui al punto precedente (8).
In corrispondenza di detti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e “retribuzioni”.
b.2) lavoratori che, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano – espressamente o tacitamente - la propria volontà di destinare l’intero TFR a forme pensionistiche complementari.
In tale ipotesi, il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria è comunque dovuto per il periodo intercorrente dalla data di assunzione dei lavoratori a quella in cui manifestano (espressamente o tacitamente) la volontà di conferire il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari.
Per il versamento di detto contributo i datori di lavoro esporranno nel quadro B-C del DM10/2 il già citato codice ”CF02”
Per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazioni i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice “CF11” di cui al punto precedente.
In corrispondenza di detti codice dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e “retribuzioni”.
4.1 Regolarizzazione dei periodi pregressi.
I datori di lavoro possono regolarizzare le quote di TFR per i periodi pregressi, come in precedenza individuati, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della predente circolare. Resta ferma l’applicazione del tasso di rivalutazione del 2,74% fino alla data di effettivo versamento.
5. Modalità operative per il conguaglio della quota di trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni di competenza del Fondo di Tesoreria erogate dal datore di lavoro.
5.1. Conguaglio trattamento fine rapporto
I datori di lavoro, come precisato al punto 7 della “Parte Prima”, conguagliano le prestazioni erogate al lavoratore per la quota parte di competenza del Fondo di Tesoreria, utilizzando prioritariamente i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria per gli altri lavoratori, esponendo, nel quadro D del modello DM10 il codice di nuova istituzione “PF10” avente il significato di “rec.prest.TFR su contrib.Fondo di Tesoreria”
Qualora il totale delle prestazioni ecceda l’ammontare del contributo dovuto al Fondo di Tesoreria riferito al mese di erogazione della prestazione, per il recupero della restante parte, da conguagliare sull’ammontare dei contributi obbligatori complessivamente dovuti, dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice di nuova istituzione “PF20”avente il significato di “rec.prest.TFR sui contr.previd.e assist.”.
5.2. Conguaglio anticipazioni sul TFR
Qualora l’importo dell’anticipazione non trovi interamente capienza negli accantonamenti maturati presso il datore di lavoro al 31 dicembre 2006, i datori di lavoro, come precisato al punto 7 della Parte Prima, conguagliano le anticipazioni erogate al lavoratore per la quota parte di competenza del Fondo di Tesoreria, utilizzando prioritariamente i contributi dovuti al Fondo stesso per gli altri lavoratori, esponendo, nel quadro D del modello DM10 il codice di nuova istituzione “PA10” avente il significato di “rec.antic.TFR su contrib.Fondo di Tesoreria”.
Qualora il totale delle anticipazioni ecceda l’ammontare del contributo dovuto al Fondo riferito al mese di erogazione dell’anticipazione, per il recupero della restante parte, da conguagliare sull’ammontare dei contributi obbligatori complessivamente dovuti, dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice di nuova istituzione “PA20”avente il significato di “rec.antic..TFR sui contr.previd.e assist.”.
Ai fini delle operazioni descritte ai precedenti punti 5.1 e 5.2, si precisa che i datori di lavoro titolari di più posizioni contributive, in caso di incapienza, potranno effettuare il conguaglio sulla denuncia DM10/2 riferita alla posizione contributiva nella quale l’ammontare della contribuzione dovuta consenta detto recupero, ovvero su più posizioni, utilizzando i codici sopra indicati.
6. Misure compensative
L’articolo 10 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’articolo 1, comma 764, della legge n. 296/2006 - introduce, dal 1° gennaio 2007, una serie di misure compensative in favore dei datori di lavoro relativamente ai lavoratori che destinano il TFR maturando a previdenza complementare ovvero lo trasferiscono al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.
In particolare il secondo comma del citato articolo 10 prevede che i datori di lavoro siano esonerati dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni (0,20% ovvero 0,40% per i dirigenti industriali), nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.
Con circolare n. 23 del 24 gennaio 2007 sono state fornite indicazioni per l’operatività di detta disposizione in favore dei datori di lavoro che, alla data del 31 dicembre 2006, conferivano già percentuali di TFR a previdenza complementare.
Con la presente circolare si forniscono precisazioni per la fruizione della misure compensative connesse a conferimenti a previdenza complementare ovvero a versamenti al Fondo di tesoreria effettuati in seguito alla scelte manifestate dai lavoratori con i previsti modelli TFR1 e TFR2 (9)
6.1 Esonero del contributo ex art. 2 L. 297/82 a seguito conferimenti a previdenza complementare.
I datori di lavoro che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, conferiscono, in tutto o in parte, TFR a previdenza complementare possono, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello di consegna della prevista modulistica ovvero dalla scadenza del semestre utile all’esercizio dell’opzione, fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.
A tal fine, opereranno come segue:
- continueranno ad esporre i contributi nei quadri “B/C” della denuncia DM10/2 comprensivi dell’aliquota 0,20% e 0,40%;
- determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare;
- riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10/2 con il previsto codice “TF01”, avente il significato di “rec. contr.TFR L. 297/82 – prev. compl.”. Detto codice sarà utilizzato anche per il recupero dell’esonero contributivo in oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal periodo di paga in corso alla data della scelta, e, comunque, non antecedente al 1° gennaio 2007. Il medesimo codice sarà altresì utilizzato per il recupero - ove non effettuato - dell’esonero spettante, dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2006, conferivano già percentuali di TFR a previdenza complementare.
Al riguardo si precisa che, ai fini dell’accesso alla misura compensativa, rileva la destinazione delle somme alle forme di previdenza complementare, ancorché l’effettivo versamento ai fondi prescelti sia effettuato alle scadenze fissate dai singoli statuti.
6.2 Esonero del contributo ex art. 2 L. 297/82 a seguito versamenti al Fondo di Tesoreria.
I datori di lavoro che versano al Fondo di Tesoreria i contributi pari alle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare, a decorrere dal mese di versamento dei contributi al Fondo stesso, possono fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.
A tal fine, opereranno come segue:
- continueranno ad esporre i contributi nei quadri “B/C” della denuncia DM10/2 comprensivi dell’aliquota 0,20% e 0,40%;
- determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria;
- riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10/2 con il codice di nuova istituzione “TF02”, avente il significato di “rec. contr.TFR L. 297/82 – Fondo Tesoreria.”.Detto codice sarà utilizzato anche per il recupero dell’esonero contributivo in oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione.
6.3 Esemplificazione degli esoneri di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2.
A titolo esemplificativo, si forniscono i seguenti esempi:
Esempio n. 1
Dirigente di azienda industriale con almeno 50 dipendenti che versa al Fondo XX una quota pari al 3% dell'imponibile utile ai fini del TFR
imponibile utile ai fini del TFR € 4.950
imponibile previdenziale € 5.200
TFR spettante nel mese € 340,67 (€ 4.950 ) – (€ 5.200 X 0,50%)
13,5
percentuale da versare al Fondo XX 3%
quota € 148,5 (€ 4.950 X 3%)
TFR spettante nel mese € 340,67
Quota Fondo XX € 148,50
% di Fondo XX 43,59% € 148,50
€ 340,67
Quota Fondo tesoreria € 192,17
% Fondo tesoreria 56,41%
Calcolo misura compensativa
aliquota totale fondo di garanzia TFR 0,40%
% di riduzione fondo di tesoreria 56,41%
sgravio applicabile su previdenza complementare 0,17% ( 0,40 X 43,59%)
sgravio applicabile su fondo di tesoreria 0,23% ( 0,40 X 56,41%)
importi da recuperare sul DM10 € 21,00 (0,40% X € 5.200)
cod .TF01 € 9,00
cod .TF02 € 12,00
Esempio n. 2 Dirigente di azienda industriale con meno di 50 dipendenti che versa al Fondo XX una quota pari al 3% dell'imponibile utile ai fini del TFR imponibile utile ai fini del TFR € 4.950 imponibile previdenziale € 5.200 TFR spettante nel mese € 340,67 (€ 4.950 ) – (€ 5.200 X 0,50%) 13,5 percentuale da versare al Fondo XX 3% quota € 148,5 (€ 4.950 X 3%) TFR spettante nel mese € 340,67 Quota Fondo XX € 148,50 % di Fondo XX 43,59% € 148,50 € 340,67 Calcolo misura compensativa
aliquota totale fondo di garanzia TFR 0,40% % di riduzione previdenza complementare 43,59% sgravio applicabile su previdenza complementare 0,17% ( 0,40 X 43,59%) importi da recuperare sul DM10 € 9,00 (0,17% X € 5.200) cod .TF01 € 9,00 |
Esempio n. 3
Impiegato metalmeccanico vecchio iscritto che versa al Fondo YY il 40% del TFR azienda con meno di 50 dipendenti
imponibile utile ai fini del TFR € 1.750
imponibile previdenziale € 2.000
TFR spettante nel mese € 119,63 (€ 1.750 ) – (€ 2000 X 0,50%)
13,5
percentuale da versare al Fondo YY 40%
quota € 47,85 (€119,63 X 40%)
TFR spettante nel mese € 119,63
Quota Fondo YY € 47,85
% di Fondo YY 40%
Calcolo misura compensativa
aliquota totale fondo di garanzia TFR 0,20%
% di riduzione previdenza complementare 40,00%
sgravio applicabile su previdenza complementare 0,8% (0,20 X 40%)
importo da recuperare sul DM10 € 2,0 (0,8% X € 2.000 = € 1,6 arrotondato a € 2,00)
cod .TF01 € 2,00
Note
1) L’art. 1, comma 749 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha anticipato al 1.1.2007 l’entrata in vigore della nuova disciplina della previdenza complementare di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
2) Sentenza Cassazione civile, Sezione Lavoro, 10 agosto 1996, n. 7431 e 25 novembre 2004, n. 22264.
3) In caso di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, che cessano dal servizio al termine del periodo di sospensione, resta fermo l’intervento della CIGS per le quote di TFR maturate dal lavoratore. Per tale periodo è comunque dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria.
4) Cfr. INPDAI – Comunicato 28/1/2000, n. 70.
5) Per i lavoratori con qualifica di apprendista il contributo dello 0,50% ex lege n. 297/1982, non è previsto.
6) Il coefficiente di rivalutazione ex art. 2120 del c.c, al 31 dicembre 2006 è pari a 2,747031; lo stesso viene utilizzato, al fine di cui trattasi, con troncamento alle sole due cifre decimali.
7) Esempio di calcolo per determinare le maggiorazioni:
[(quota TFR 01/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/2 al 16/7)/365] + [(quota TFR 02/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/3 al 16/7)/365] + [(quota TFR 03/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/4 al 16/7)/365] + [(quota TFR 04/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/5 al 16/7)/365] + [(quota TFR 05/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/6 al 16/7)/365]
8) Per i nuovi assunti, le quote dovute al Fondo di tesoreria dalla data di assunzione e fino a quella dell’effettivo versamento sono maggiorate delle rivalutazioni, ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, con applicazione del tasso di incremento riferito all’anno precedente, rapportato alla durata del periodo medesimo. Per le assunzioni, le cui quote arretrate dovute al Fondo si collocano a cavallo dell’anno, si applicheranno i rispettivi tassi di incremento riferiti all’anno precedente.
9) Per i giornalisti iscritti INPGI la misura compensativa sarà operata con detto Ente previdenziale (cfr Circolare n. 2 - PC/02/CV del 05/02/2007)
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato 1
LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296.
(S.O. n. 244/L alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006)
……. Stralcio
755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
765.
(omissis…)
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall’articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.
Allegato 2
DECRETO 30 gennaio 2007 (GU n. 26 del 1-2-2007)
Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria).
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2120 del codice civile;
Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile»;
Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della medesima e le prestazioni da esso erogate;
Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma 757 della predetta legge n. 296 del 2006;
Decreta:
Art. 1.
Finanziamento del «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile»
1. Il Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito definito Fondo, é finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2. La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo é determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all'art. 2120 del codice civile. Dal predetto contributo i datori di lavoro detraggono l'ammontare corrispondente all'importo del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.
3. Ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dall'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
4. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 3, il versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
5. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), l'art. 2120 del codice civile.
6. Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Per le aziende che iniziano l'attività successivamente al 31dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.
7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all'art. 2120 del codice civile. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore assente é escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) apposita dichiarazione.
8. L'obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con riferimento ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonché ai lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR ovvero l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.
9. I datori di lavoro integrano le denunce individuali di cui all'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con:
a) l'indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR;
b) le informazioni relative alla scelta effettuata esplicitamente dal lavoratore sulla base del modulo TFR1 o TFR2 allegato al decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero attraverso modalità tacite, e con l'indicazione degli importi del contributo di cui al comma 1, nonché delle correlate prestazioni di cui all'art. 2.
10. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) individua, d'intesa con l'I.N.P.S., le informazioni circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al conferimento del TFR ai fondi pensione, necessarie al fine di consentire all'I.N.P.S. di riscontrare le informazioni di cui al comma 9, trasmesse dai datori di lavoro. Entro trenta giorni dalla trasmissione delle informazioni relative alla scelta effettuata dal lavoratore, l'I.N.P.S. comunica ai datori di lavoro le eventuali inesattezze riscontrate. A tal fine, la COVIP trasmette all'I.N.P.S. le informazioni raccolte dai fondi pensione circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al conferimento del TFR. In fase di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2007 la COVIP comunica all'I.N.P.S. le informazioni di cui al periodo precedente relativamente ai fondi pensione negoziali.
Art. 2.
Prestazioni erogate dal Fondo
1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese.
3. Gli enti previdenziali interessati sono tenuti a comunicare al Fondo le informazioni necessarie ad ottemperare agli obblighi previsti dal comma 2.
4. L'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva.
Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro é tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso.
5. Le anticipazioni di cui all'art. 2120 del codice civile sono calcolate sull'intero valore del TFR maturato dal lavoratore. Dette anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro nei limiti della capienza dell'importo maturato in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31dicembre 2006. Qualora l'importo dell'anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il datore di lavoro, la differenza é erogata secondo le disposizioni del presente articolo.
Art. 3.
Manifestazioni di volontà circa la destinazione del TFR
1. Per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 5:
a) con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l'intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, non é dovuto alcun contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1 allegato al decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 765, della predetta legge n. 296 del 2006, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento;
b) il cui rapporto di lavoro é iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro e conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, detto TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall'assunzione, il contributo al Fondo é dovuto fino al momento del conferimento del TFR. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2 allegato al decreto ministeriale di cui al predetto art. 1, comma 765, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, con applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente, del tasso d'incremento del TFR applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2007
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Damiano
Padoa Schioppa
Allegato 3
DECRETO 30 gennaio 2007 (GU n. 26 del 1-2-2007)
Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2120 del codice civile;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l'espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto
maturando, e 9, che prevede la costituzione della forma pensionistica complementare alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3) del
decreto legislativo medesimo;
Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile»;
Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della medesima legge e le prestazioni da esso erogate;
Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;
Visto l'art. 1, comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite le modalità di attuazione di quanto previsto nei citati articoli 8 e
9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma 765 della predetta legge n. 296 del 2006;
Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
Decreta:
Art. 1.
Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando
1. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito: Decreto»),
ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile, ferma restando l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale é stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.
2. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 1, si determinano i seguenti effetti:
a) in caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del Decreto;
in tal caso, l'importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 é rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007;
b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine del 30 giugno 2007, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;
c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, é obbligato al versamento del contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto di cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno già effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto.
4.I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto,
ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di cui all'art. 2120 del codice civile, fermo restando l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge finanziaria 2007.
Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale é stata espressa la manifestazione di volontà dal lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata per ricevuta.
5. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti:
a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi dell'anno 2007 resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l'importo del TFR é rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a);
b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine di sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento
del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;
c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, é obbligato al versamento al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge n. 296 del 2006.
6. Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del presente decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, é fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2, allegato al presente decreto, entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione.
Art. 2.
Denominazione
1. La forma di previdenza complementare a contribuzione definita costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Decreto, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di «Fondo complementare I.N.P.S.», di seguito definito «FONDINPS».
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, FONDINPS é disciplinato dalle norme del Decreto.
Art. 3.
Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
1. Le risorse di FONDINPS costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio dell'INPS.
2. Il patrimonio di FONDINPS é destinato all'erogazione delle prestazioni agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio di FONDINPS non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'INPS o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi.
4. L'INPS si dota di strumenti e procedure atte a garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile di FONDINPS rispetto al complesso delle attività svolte dallo stesso Istituto.
Art. 4.
Comitato amministratore
1. FONDINPS é amministrato dal Comitato amministratore previsto dall'art. 9, comma 2, del Decreto.
2. Il suddetto Comitato é composto da nove componenti, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con il decreto di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto.
3. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni e non possono essere nominati per più di due volte, anche non consecutive. I compensi dei componenti del Comitato sono stabiliti con il decreto di nomina e possono essere determinati in misura che varia in funzione dell'entità del patrimonio di FONDINPS.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, é nominato il responsabile della forma pensionistica complementare FONDINPS, il quale deve essere in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti per i responsabili delle forme pensionistiche complementari dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto.
5. Alle riunioni del Comitato amministratore di FONDINPS assiste il direttore generale dell'INPS o un suo rappresentante all'uopo delegato.
6. Nei confronti dei componenti del Comitato amministratore e del responsabile di FONDINPS si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.
Art. 5.
Servizi amministrativo-contabili
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del Decreto, al fine di garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile, é stipulata apposita convenzione tra l'INPS e FONDINPS per la gestione dei servizi amministrativi e contabili di FONDINPS e per le modalità di raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni.
Art. 6.
Destinatari e contribuzione
1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, l'adesione a FONDINPS é consentita in forma individuale, secondo le modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto.
2. L'aderente può decidere di destinare a FONDINPS una quota di contribuzione a proprio carico nella misura e secondo le modalità determinate dal regolamento di FONDINPS.
3. L'aderente ha la facoltà di sospendere e di riattivare successivamente, secondo le modalità determinate dal regolamento di FONDINPS, la contribuzione volontaria, fermo restando l'obbligo, per i soggetti di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto, del versamento del TFR maturando.
Art. 7.
Scelte di investimento
1. Il TFR conferito tacitamente é destinato, al momento dell'adesione, al comparto avente le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto.
2. FONDINPS può articolarsi in più comparti la cui politica di investimento é deliberata dal Comitato di cui all'art. 4 del presente decreto.
3. L'aderente può successivamente decidere di variare il comparto di destinazione, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto.
Art. 8.
Portabilità
1. Nel rispetto dell'art. 9, comma 3, del Decreto, la posizione individuale costituita presso FONDINPS può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.
Art. 9.
Regolamento
1. Le modalità di funzionamento di FONDINPS sono disciplinate da un apposito regolamento, emanato sulla base degli schemi deliberati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ed approvato dalla stessa Commissione ai sensi del Decreto.
Successivamente alla approvazione del regolamento, la COVIP provvederà ad iscrivere FONDINPS nell'albo delle forme pensionistiche complementari vigilate dalla stessa COVIP.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2007
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Damiano
Padoa Schioppa
Circolare 7 dell'11 gennaio 2007
OGGETTO:
Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335. - Aliquote contributive e aliquote di computo per l’anno 2007.
SOMMARIO:
Misura delle aliquote contributive e delle aliquote di computo in vigore dal 1° gennaio 2007 per gli iscritti alla Gestione separata, così come disposto dalla legge finanziaria 2007.
1) Aliquote contributive
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, con l’articolo 1, comma 770, ha introdotto importanti innovazioni riguardanti le aliquote contributive e di computo dovute dal 2007 per tutti gli iscritti alla Gestione separata.
Dispone, il predetto articolo, “che con effetto dal 1° gennaio 2007 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta Gestione, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento”.
Dalla lettura della norma emerge con chiarezza la sola distinzione tra gli iscritti alla Gestione separata dei soggetti che non risultino assicurati ad altre forme obbligatorie per i quali viene stabilita l’aliquota del 23 per cento, e dei rimanenti soggetti iscritti alla gestione stessa.
Pertanto, si ritiene superata la preesistente norma introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall’articolo 45 del D. L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, relativa all’equiparazione dell’aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla Gestione separata, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, a quella prevista per la gestione previdenziale dei commercianti.
Tra i rimanenti soggetti iscritti alla Gestione separata, così come si esprime il legislatore, per i quali viene stabilita l’aliquota contributiva pensionistica al 16 per cento, sono compresi anche i lavoratori pensionati nonché i titolari di ulteriori rapporti assicurativi e pertanto viene meno, a decorrere dal corrente anno 2007 la distinzione delle aliquote tra i soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) o già assicurati in altre forme obbligatorie, così come a suo tempo disposto dall’articolo 46, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003).
E’ opportuno precisare in merito agli associati in partecipazione che, risultando gli stessi iscritti alla gestione separata al 1 gennaio 2007, si ritiene superata la distinzione relativamente all’aliquota contributiva introdotta dall’art. 43 della legge n. 326/2003, come come modificato dall’art. 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Pertanto, in assenza di un esplicito richiamo da parte del legislatore alla categoria degli associati in partecipazione, agli stessi si applicano le aliquote del 23% e del 16% previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla gestione.
Rimane tuttavia dovuta, per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, l’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,50 per cento, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, comma 788 della citata legge finanziaria 2007.
Conseguentemente le aliquote contributive dovute alla Gestione separata, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono complessivamente fissate come segue e descritte nell’allegato n. 1:
a) 23,50 per cento (23,00 aliquota I. V. S. più 0,50 di aliquota aggiuntiva) dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
b) 16,00 per cento, dovuto dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e dai soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria .
2) Massimale annuo di reddito.
Le predette aliquote del 23,50 per cento e del 16,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per il quale, in attesa di ricevere da parte dell’ISTAT gli indici percentuali armonizzati di crescita dei beni di consumo, si fa espressa riserva di successiva comunicazione.
3) Ripartizione dell’onere contributivo.
Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e di due terzi (2/3).
Per i soli associati in partecipazione, resta altresì ferma la ripartizione disposta dall’articolo 43 della legge n. 326/2003, fissata nella misura del 55 per cento a carico dell’associante e del 45 per cento a carico dell’associato.
4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2007.
Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 (già 48) del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato). Consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2007, riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2006, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2006.
5) Accredito contributivo.
Per quanto concerne l’accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si fa parimenti riserva di successiva comunicazione in attesa di ricevere dati ufficiali da parte dell’ISTAT.
6) Aliquote di computo
Con la presente circolare si aggiornano altresì, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, le aliquote di computo per gli iscritti alla gestione separata per l’anno 2007.
Come già accennato in precedenza, le novità in merito alle aliquote di computo sono state introdotte dall’articolo 1, comma 770, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, ove si prevede che, con effetto dal 1° Gennaio 2007, l’aliquota contributiva di computo è allineata alle aliquote contributive.
Pertanto per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica l’aliquota di computo è stabilita nella misura del 23%, mentre per i rimanenti iscritti alla predetta gestione, compresi gli associati in partecipazione già titolari di pensione o iscritti ad altra gestione pensionistica, l’aliquota di computo è stabilita nella misura del 16%.
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, le aliquote di computo per gli iscritti alla gestione separata per l’anno 2007 sono state aggiornate come indicato nella tabella contenuta nell’allegato n. 2.
Per completezza di informazione in merito alle aliquote di computo si ricordano le norme che si sono succedute nel tempo in tale materia:
· l’art. 59, comma 16, della legge 449 del 1997 nel disporre per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° Gennaio 1998, l’elevazione graduale del contributo dovuto alla gestione separata, stabilisce che “ La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale ”;
· l’art. 51, comma 1, della legge 23 Dicembre 1999, n. 488, ha stabilito che tale maggiorazione sia di due punti percentuali rispetto all’aliquota contributiva, nei limiti di una complessiva aliquota di 20 punti percentuali;
· l’art. 44, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto per gli iscritti alla gestione che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, l’incremento di 2,5 punti percentuali dal 1° Gennaio 2003, e di ulteriori 2,5 punti percentuali dal 1° Gennaio 2004 dell’aliquota di computo della pensione.
· l’art. 45 del decreto legge 30 Settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 Novembre 2003, n. 326, dispone che, con effetto dal 1° Gennaio 2004 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata, non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, è stabilita in misura identica a quella prevista per la Gestione pensionistica dei Commercianti (cfr. circolare n. 45 del 10 Marzo 2004 e circolare n. 8 del 27 Gennaio 2005).
· l’articolo 43, comma 7, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall’articolo 1, comma 157, della legge n. 311 del 2004 ha stabilito che gli associati in partecipazione siano iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ad essi si applicano, pertanto, le medesime aliquote di computo previste per gli iscritti alla gestione che non risultano iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato n. 1
Allegato n. 2
Allegato n. 1
Gestione Separata
Aliquote contributive per l’anno 2007
C A T E G O R I E |
Aliquote % per il 2007 |
||
I. V. S. |
Malattia, Maternità e A. N. F. |
TOTALE aliquota |
|
Iscritti che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
23,00 |
0,50 |
23,50 |
PENSIONATI o ISCRITTI ad altra forma pensionistica obbligatoria |
16,00 |
0,00 |
16,00 |
Allegato n. 2
Aliquote di computo
per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26
Anno |
Iscritti che non risultano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
Titolari di pensione diretta |
Titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti ad altra gestione |
Associati in partecipazione |
||
1996 |
10% |
10% |
10% |
-- |
||
1997 |
10% |
10% |
10% |
-- |
||
1998 |
12.50% |
10% |
10% |
-- |
||
1999 |
12.50% |
10% |
10% |
-- |
||
2000 |
14.50% |
10% |
10% |
-- |
||
2001 |
14.50% |
10% |
10% |
-- |
||
2002 |
15,50% |
10% |
10% |
-- |
||
2003 |
15,50% |
12,50% |
10% |
-- |
||
2004 |
Reddito fino a 37.883,00 euro 19,30% |
Reddito oltre 37.883,00 euro 20% |
15% |
10% |
Reddito fino a 37.883,00 euro 19,30% |
Reddito oltre 37.883,00 euro 20% |
2005 |
Reddito fino a 38.641,00 euro 19,50% |
Reddito oltre 38.641,00 euro 20% |
15% |
10% |
Reddito fino a 38.641,00 euro 19,50% |
Reddito oltre 38.641,00 euro 20% |
2006 |
Reddito fino a 39.297,00 euro 19,70% |
Reddito oltre 39.297,00 euro 20% |
15% |
10% |
Reddito fino a 39.297,00 euro 19,70% |
Reddito oltre 39.297,00 euro 20% |
Iscritti che non risultano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria |
|||||
2007 |
23,00% |
16,00% |