Eureka Previdenza

Circolare 126 del 25 ottobre 2012

OGGETTO:     

Accordi bilaterali di sicurezza sociale . Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Pensione di vecchiaia a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 7) - Pensione anticipata a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 11). Precisazioni in materia di pensioni in regime bilaterale e cd. importo soglia.
SOMMARIO:     

Pensioni in regime bilaterale- importo del pro-rata estero da considerare anche nel calcolo del c.d. importo soglia – parere del Ministero del Lavoro.

In base al comma 7 dell’articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione di vecchiaia spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).

In base al successivo comma 11 dell’articolo 24 della legge succitata, per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione anticipata spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che ai fini della determinazione del c.d. importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero, in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione di una prestazione pensionistica.

In particolare il Ministero precisa che, come ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la concessione dell’integrazione al trattamento minimo delle pensioni in regime internazionale, si tiene conto delle prestazioni percepite dall’interessato anche a carico di altri Stati, per analogia, anche nella valutazione dell’importo soglia debbano essere seguiti gli stessi criteri applicati nella determinazione del diritto all’integrazione al trattamento minimo.

In considerazione di quanto sopra, anche al fine di non penalizzare i lavoratori con mobilità internazionale, si dispone che, dal 1 gennaio 2012, l’importo del pro-rata estero deve essere considerato nella verifica della ricorrenza del requisito introdotto dalle norme citate, in tutti i casi in cui ciò sia richiesto per la concessione di una pensione in regime bilaterale.

L’importo del pro-rata estero, cioè, dovrà essere sommato all’importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato, così calcolato, non sia inferiore all’importo soglia.

Gli Accordi bilaterali di sicurezza sociale, per espressa valutazione del citato Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, sebbene non prevedano il ricorso al principio di assimilazione di prestazioni, di cui all’art. 5 del regolamento (CE) 883/2004, non possono risultare in contrasto con quanto analogamente previsto in ambito comunitario, in quanto sarebbe penalizzante per i lavoratori migranti, esponendoli ad un alto rischio di rifiuto di prestazioni pensionistiche.

I singoli Accordi, riesaminati nel loro testo integrale, nulla contengono di ostativo al riconoscimento del pro-rata estero nel calcolo dell’importo soglia per coloro che rientrano totalmente nel sistema contributivo.

 
      Il Direttore Generale     
      Nori

Circolare 95 del 12 luglio 2012

OGGETTO:     

Nuovi regolamenti comunitari. Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Pensione di vecchiaia a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 7) - Pensione anticipata a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 11). Precisazioni in materia di pensioni in regime comunitario e cd. importo soglia.
SOMMARIO:     

Pensioni in regime comunitario- importo del pro-rata estero da considerare anche nel calcolo del c.d. importo soglia – parere del Ministero del Lavoro.

In base al comma 7 dell’articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, inpresenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione di vecchiaia spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).

In base al successivo comma 11 dell’articolo 24 della legge succitata, per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, inpresenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione anticipata spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che ai fini della determinazione del c.d. importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero in quanto il concetto di “importo soglia”, introdotto dal legislatore quale garanzia di prestazione adeguata per coloro che rientrano totalmente nel sistema contributivo, deve essere considerato anche alla luce del principio di assimilazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 (vedi circolare n. 82 del 1° luglio 2010, punto 8).

Pertanto, al fine di non penalizzare i lavoratori che fanno uso del loro diritto alla libera circolazione, si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’importo del pro-rata estero deve essere considerato anche nel calcolo dell’importo soglia, in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione di una pensione in regime comunitario.

 
      Il Direttore Generale     
      Nori

Circolare 47 del 27 marzo 2012

Allegati n.1

OGGETTO:     

istruzioni organizzative ed operative per l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
SOMMARIO:     

1. Premessa

2. Decertificazione e telematizzazione nei rapporti tra PP.AA. e privati

3. Decertificazione nell’ambito delle prestazioni in regime internazionale

4. Fattispecie escluse dall’autocertificazione

5. Modalità di acquisizione delle informazioni

   5.1 Modalità di acquisizione in materia di contratti pubblici

6. Stati, qualità personali e fatti accertati dall’INPS

7. Rapporti tra PP.AA. in ordine all’accesso alle informazioni ed ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive

8. Ruolo della Direzione Generale

9. Ruolo delle Direzioni regionali

    Premessa

Il 22 dicembre 2011 il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione ha emanato la Direttivan. 14/2011, avente ad oggetto “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183”.

La Direttivasopra citata mira a dare attuazione alle importanti novità introdotte - attraverso la modifica di alcuni articoli del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) - dall'art. 15 della legge n. 183/2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)” e chiarisce che le nuove disposizioni hanno quale obiettivo ultimo la completa "decertificazione" del rapporto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini.

Le nuove norme si pongono in rapporto di continuità e coerenza con i principi generali di trasparenza e celerità dei procedimenti amministrativi contenuti nel citato D.P.R. n. 445/2000 ed ancora prima nella legge n.241/1990.

La ratio fondamentale della novella normativa è il rafforzamento del criterio dell’acquisizione d’ufficio da parte dell’amministrazione procedente delle informazioni necessarie allo svolgimento dell’istruttoria.

Infatti, non soltanto è imposto alle PP.AA. l’assoluto divieto di richiedere al cittadino dati o elementi dei quali abbiano la diretta disponibilità ma, laddove questi siano detenuti da altre amministrazioni, ma anche l’obbligo di acquisirli d’ufficio, tendenzialmente attraverso collegamenti telematici alle pertinenti banche dati, salvo quanto specificato al successivo par.5 inordine all’acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà quando ciò sia funzionale alla rapida definizione del procedimento.

Il ricorso al canale informativo rappresentato dal reperimento diretto da parte del pubblico ufficio, dunque per effetto della nuova norma assume il carattere dell’ordinarietà.

A corollario di questi principi generali, l’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 pone il divieto per le Pubbliche Amministrazioni non più soltanto di richiedere certificati o atti di notorietà, ma anche di accettarli.

A completamento del ridisegno del sistema di gestione dei procedimenti amministrativi, la norma in epigrafe ha anche previsto la configurazione, presso le amministrazioni certificanti, di un ufficio ad hoc che ha il compito di gestire, garantire e verificare le operazioni di messa a disposizione dei dati alle amministrazioni procedenti e ciò sia per i casi di trasmissione degli stessi sia per le ipotesi di accesso diretto dall’esterno alle banche dati; a tale ufficio sono altresì ascritte competenze esclusive in materia di predisposizione delle convenzioni per l’accesso ai dati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 58, comma 2, del d. Lgs. n. 82/2005.

Tale previsione normativa rimarca la necessità di mettere a sistema ed integrare le diverse PP.AA., di modo tale che non soltanto ne risultino semplificati i processi di lavoro e snellite le relazioni con gli utenti, ma che anche il costo complessivo degli adempimenti burocratici a carico dei cittadini e delle imprese venga significativamente ridotto.

Tutto ciò premesso, nei paragrafi che seguono sono indicate le prime istruzioni organizzative ed operative necessarie ad allineare l’azione amministrativa dell’Istituto al nuovo assetto normativo sopra delineato.

2. Decertificazione e telematizzazione nei rapporti fra PP.AA. e privati.

Come si è detto, la novellata formulazione dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, ha premesso il comma 01, che testualmente recita :

“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”.

Le nuove norme sono finalizzate all’eliminazione, a partire dal 1° gennaio 2012, della produzione di certificazioni da parte dei cittadini alle amministrazioni pubbliche o ai gestori di pubblici servizi e sanciscono l’obbligo per i pubblici uffici di acquisire le informazioni, i dati e i documenti di cui necessitano per lo svolgimento della propria attività istituzionale direttamente presso le altre amministrazioni che li possiedono oppure di accettare dall’utenza soltanto dichiarazioni sostitutive.

Alla luce di tale previsione, a corredo delle domande di servizionon è più possibile ricevere certificazioni rilasciate all’utenza da altre amministrazioni ovvero atti di notorietà.

La previgente normativa al riguardo prevedeva il divieto di richiedere certificati o atti di notorietà, ma non anche quello di accettarli.

La perentorietà della nuova norma non ammette deroghe e, pertanto, gli uffici dell’Istituto non soltanto non potranno richiedere tali documenti, come già stabilito con circolare n.12 /2002, ma neppure accettarli, laddove siano prodotti d’iniziativa dell’utente.

L’Amministrazione, dunque, non potrà più richiedere né accettare le certificazioni o gli atti di notorietà da parte dei privati, tanto che, a norma del riformato art. 74, comma 2, lett. a), D.P.R. 445/2000, entrambi i comportamenti costituiscono violazione dei doveri d'ufficio.

A tale proposito occorre  fare presente che per la chiara individuazione degli atti definibili come certificazioni, l’art. 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000, in linea con la regola delineata dal comma 01, detta l’obbligo - a pena di nullità del documento - di apporre la seguente formula sui certificati che le amministrazioni oggi possono rilasciare agli interessati, che potranno utilizzarli esclusivamente nei rapporti tra privati:" il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" .

Il funzionario che richieda o accetti un documento recante la suddetta formula commette un illecito disciplinare.

Ribadendo il principio dell’ordinarietà dell’acquisizione d’ufficio da parte di tutte le strutture organizzative dell’Istituto delle informazioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, nei casi in cui l’utente produca a supporto della propria istanza una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, questa dovrà essere accettata.

Gli articoli 46, 47 e 48 del Testo Unico in argomento sono risultati confermati nel testo originario e, pertanto, si richiamano al riguardo le istruzioni fornite con circolare n.12/2002.

Giova in ogni caso rammentare in questa sede, a proposito della dichiarazione sostitutiva di certificazione, che la stessa :

-      deve essere sottoscritta dall’interessato;

-      può essere prodotta anche contestualmente all’istanza;

-      può essere presentata anche da persona diversa dal dichiarante, o inviata via fax, o trasmessa per via telematica (senza necessità di allegare fotocopia non autenticata del documento di identità ove questa sia stata prodotta a corredo dell’istanza di prestazione/servizio);

-      ha la stessa validità del certificato o dell’atto che sostituisce.

Si ritiene, altresì, utile ricordare che è escluso l’obbligo di far  autenticare la sottoscrizione per tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e istanze  rivolte alla pubblica amministrazione.

Il requisito della autenticità della firma si intende infatti soddisfatto allorché la dichiarazione o l’istanza sia sottoscritta dall’interessato in presenza del responsabile del procedimento o del dipendente addetto,  oppure venga inoltrata o trasmessa anche via fax, unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da includere nel fascicolo, oppure, infine, trasmessa per via telematica.

In relazione  a quanto precede va, in  particolare , precisato che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rivolte all’Istituto, non sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ma inoltrate tramite ente di patronato, dovranno essere corredate da fotocopia  non autenticata del documento di identità.

A tale riguardo è anche il caso di richiamare testualmente la disposizione contenuta nel comma 6 dell’articolo 43 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa: “ I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.”

L’INPS, al fine di reperire direttamente ed automaticamente tutti gli elementi necessari alla definizione delle istanze, sta implementando i canali telematici di acquisizione d’ufficio sia delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dalle amministrazioni competenti per la loro certificazione, che di tutti i dati e i documenti conferenti ai procedimenti che siano in possesso di altre pubbliche istituzioni.

                                                                                          

La progressiva transizione all’esclusività del canale telematico per la presentazione all’INPS delle istanze di servizio o prestazione, crea le condizioni per la concreta attuazione dei  principi dell’ordinarietà dell’acquisizione d’ufficio delle informazioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, nonché della piena partecipazione del cittadino al procedimento.

Infatti, le procedure di presentazione telematica delle domande sono state strutturate in maniera da prelevare, contestualmente all’acquisizione dell’istanza,  dagli archivi dell’Istituto e da quelli delle altre PP.AA. in collegamento funzionale, le informazioni e gli elementi necessari all’istruttoria,  che il richiedente dovrà confermare ovvero rettificare.

Laddove,  invece, queste siano carenti, per agevolarne la ricerca le procedure richiederanno al cittadino utente di indicare “…gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti” e non solo gli elementi indispensabili per l’individuazione dell’ufficio pubblico.

Per maggior chiarezza, si ritiene utile  prendere ad esempio le domande di prestazione o servizio che richiedano necessariamente l’acquisizione di informazioni contenute in provvedimenti dell’autorità giudiziaria, che, come noto, non rientrano nel novero di quelle che possono essere sostituite da dichiarazioni del cittadino.

In tali casi è indispensabile per la procedibilità dell’istanza acquisire un atto giudiziario (sentenza, ordinanza, ecc.)  ed è, perciò, necessario che l’utente, ove non l’abbia  allegato alla domanda in copia conforme all’originale, abbreviando in tal maniera i tempi di definizione del procedimento,  indichi non solo il Tribunale che lo ha assunto,  ma anche quegli elementi che ne consentano il reperimento ( la sezione che ha emanato il provvedimento, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero ).

Giova, infine, segnalare che per effetto dell’articolo 16 comma 8 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, per tutte le istanze di servizio o prestazione per le quali sia prevista l’esclusiva presentazione per il canale telematico, gli atti e la documentazione da allegare dovranno essere trasmessi soltanto mediante analoghi sistemi.

Tale norma, inoltre, stabilisce che con le medesime modalità l’INPS comunicherà gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati e degli istituti di patronato.

L’ultimo capoverso del sopra citato comma, infine,  prevede che rimanga in capo ai beneficiari l’obbligo di conservazione dei documenti in originale.

3. Decertificazione nell’ambito delle prestazioni in regime internazionale

Con riferimento ai procedimenti posti in essere dall'Istituto in attuazione della normativa internazionale di sicurezza sociale, si precisa che le disposizioni in argomento si applicano solo ai rapporti tra amministrazioni nazionali con esclusione di quelli tra amministrazioni nazionali ed estere.

In particolare non si applicano alle certificazioni rilasciate attraverso formulari comunitari o formulari previsti da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

Si ribadisce (vedi circolare n.164 del 27 dicembre 2011, punto 2.1), altresì, che per le domande di pensione in regime comunitario presentate on-line dovrà essere prodotto alla Sede, in originale o copia autenticata, qualunque documento (esempio tessere assicurative tedesche o libretto di lavoro romeno) che, per la definizione della pratica, l'ente estero richieda in originale o, eventualmente, in copia autenticata.

Per le domande di pensione in regime di convenzione bilaterale, invece, deve essere sempre presentata alla Sede l’apposita modulistica in originale stabilita di comune intesa tra le autorità amministrative dei due Paesi contraenti, regolarmente firmata e corredata di tutta la documentazione richiesta. Su tali modelli è indicato se la documentazione da allegare deve essere in originale o, come in qualche caso, in copia autenticata.

Per i Paesi extracomunitari per i quali non è prevista un'apposita modulistica, qualunque documentazione richiesta in originale dall'ente estero per la definizione della pratica deve essere presentata in originale alla Sede competente.

Quanto sopra esposto trova applicazione anche nei confronti delle domande di prestazioni a sostegno del reddito in regime internazionale.

4. Fattispecie escluse dall’autocertificazione

L’articolo 49 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 non è stato modificato dalla norma citata in oggetto e, pertanto,  “ i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”.

Per quanto concerne il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nel confermare nella sostanza la precedente disciplina il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha precisato che l’articolo 44 bis definisce esclusivamente una modalità di acquisizione del DURC da parte delle Pubbliche Amministrazioni senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (INPS, INAIL, Cassa Edile) non possono essere sostituite da un’autocertificazione, che non insiste, evidentemente né su fatti, né su "status" né tantomeno su qualità personali.

Peraltro, come precisato nel messaggio n. 1462 del 26 gennaio 2012 lo stesso Ministero ha chiarito l’inapplicabilità dell’articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445 del2000, inquanto nei casi previsti dal legislatore e, in particolare, dall’articolo 90, comma 9 del D.Lgs. n.81/2008, il DURC può essere espressamente presentato dai privati alla Pubblica Amministrazione.

Analoghe considerazioni vanno svolte per il certificato di agibilità relativo alle imprese del settore dello spettacolo, iscritte alla gestione ex ENPALS e per le attestazioni di regolarità contributiva in generale.

Le medesime considerazioni valgono per la certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’Inail e per i verbali relativi ad accertamenti medico legali redatti da strutture sanitarie pubbliche , in quanto documenti rilasciati all’esito di valutazioni effettuate da organismi tecnici.

Inoltre,  deve ritenersi che quanto previsto dall’art. 4 comma 2 Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, per i verbali di invalidità civile, possa essere esteso al certificato di esposizione all’amianto ed ai verbali di invalidità ordinaria.

Pertanto, detti documenti  possono essere presentati in copia, con dichiarazione  sostitutiva   dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall’istante ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445 del 2000,  il quale deve altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

5.    Modalità di acquisizione  delle informazioni.

Come accennato al punto 2 della presente circolare, l’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183 hariformulato come segue l’articolo 43 comma 1 del DPR n.445/2000:

“ Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. “ .

A ciò si aggiunga che l’articolo 7 comma 2 lettere g) e h) della Legge 12 luglio 2011 di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n.70 prevede il divieto per gli enti previdenziali ed assistenziali di richiedere informazioni già disponibili nei propri sistemi informativi.

Dal  combinato disposto dell’art. 40 comma 1 citato e dell’art. 43 emerge chiaramente che l’intento del legislatore è stato quello di incidere, in termini fortemente preclusivi, sull’istituto della "certificazione", senza intaccare la facoltà delle amministrazioni di richiedere l’autocertificazione, al fine di evitare un aggravio del procedimento.

A tale conclusione si perviene anche raffrontando la nuova formulazione dell’art. 43  con la precedente.

In proposito, si rileva che la circostanza di fare salva, anche nella precedente versione, la possibilità per le PP.AA. procedenti di accettare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, consente all’INPS di ricorrere all’istituto dell’ autocertificazione.

Dunque, fermo restando che il reperimento diretto delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari allo svolgimento dei procedimenti d’ufficio assume il carattere dell’ordinarietà, l’Istituto, ove ritenuto necessario od opportuno, può richiedere dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46) o di atti di notorietà (art. 47), nell’interesse del migliore e più rapido perfezionamento del procedimento.

Sulla base di quanto sopra, l’Istituto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, può richiedere, a pena di esclusione, dichiarazioni sostitutive nelle procedure, che possono avere  una platea estremamente ampia di partecipanti, nelle quali è necessario procedere ad una valutazione comparativa di titoli.

Per quanto attiene in particolare agli interventi dei Fondi di Garanzia, in attesa della definizione di convenzioni e procedure per il collegamento telematico con i Tribunali, il richiedente, per la pronta liquidazione della prestazione, dovrà presentare le seguenti dichiarazioni:

-        che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo reso esecutivo con decreto del giudice;

-        che il credito ammesso allo stato passivo non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 98 LF o, in caso di concordato preventivo, che lo stesso non è stato appellato o reclamato dinanzi alla Corte di Appello;

salvo che il responsabile della procedura concorsuale fornisca con propria dichiarazione tali informazioni esonerandone il lavoratore.

5.1 Modalità di acquisizione in materia di contratti pubblici

Le disposizioni introdotte dall’art. 15 della L. 183/11, rafforzano quanto già previsto, in materia di appalti pubblici, dal D.Lgs. 163/06 in merito alla verifica da parte delle Stazioni Appaltanti del possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del predetto decreto, vale a dire dei requisiti di idoneità morale e professionale necessari per la partecipazione alle procedure di gara.

Ai sensi, infatti, di quanto previsto all’art. 38, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 163/06: «Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 […]; Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’art. 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 […]»

Il comma 2 del predetto articolo dispone l’obbligo in capo al candidato/concorrente di attestare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica mediante una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/00,  in cui è tenuto ad indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Il comma 3 dispone, invece, che ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06, trova applicazione quanto previsto all’art. 43 del d.P.R. 445/00 in merito agli accertamenti d’ufficio da parte delle pubbliche amministrazioni.

6.    Stati, qualità personali e fatti accertati dall’INPS

L’art. 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000, in linea con la regola delineata dal comma 01, detta l’obbligo - a pena di nullità del documento - di apporre una precisa formula sui certificati che le amministrazioni oggi possono rilasciare agli interessati, che potranno utilizzarli esclusivamente nei rapporti tra privati.

Infatti, al fine di non incorrere nell’ipotesi di nullità, i certificati dovranno riportare la locuzione: " il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" e la mancata apposizione della citata dicituracostituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile ai sensi del comma 2, lettera c-bis), dell’articolo 74 del D.P.R. n. 445/2000.

La Direzione CentraleSistemi Informativi e Tecnologici sta predisponendo gli interventi atti ad adeguare, mediante inserimento della formula prescritta, le certificazioni emesse dall’Istituto.

Nelle more del completamento di tale attività, all’atto del rilascio di ogni certificazione in favore dei privati, sarà compito delle strutture in indirizzo disporre affinché la formula prescritta dalla legge sia immediatamente apposta su tutti i documenti che ne siano privi e che ricadano nelle fattispecie indicate dal secondo comma dell’articolo 40 del medesimo D.P.R. 445/2000.

Ai fini dell’applicazione della disposizione in argomento, si rinvia alla definizione di certificato contenuta all’art. 1, comma 1 lett. f), del D.P.R. n. 445/2000, ove si dispone che si ricada in questa fattispecie in presenza di un “documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”.

Sulla base di tale generale definizione l’INPS, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è amministrazione certificante rispetto ai seguenti stati, qualità e fatti:

    qualità di pensionato, categoria di pensione ed eventuale integrazione al minimo;
    fruizione di prestazioni a sostegno del reddito;
    misura delle prestazioni pensionistiche ed a sostegno del reddito;
    qualità di assicurato come lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato;
    ISE/ISEE;
    assolvimento degli obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto (estratto conto);
    iscrizione elenchi (agricoli);
    qualità di dipendente dell’Inps.

7.    Rapporti tra PP.AA. in ordine all’accesso alle informazioni ed ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Come ribadito dalla Direttiva n. 14 del 2011, l’intero impianto normativo in materia impone che le amministrazioni procedenti - attesa la novità circa la totale indisponibilità all’utilizzo di certificati e atti notori - operino per assicurare, comunque, la certezza degli atti, dei fatti e dei dati giuridicamente rilevanti attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie ed effettuino gli idonei controlli, anche a campione, previsti agli articoli 71 e 72 del DPR n. 445 del 2000,sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute dagli interessati.

Come già previsto al comma 5, articolo 43 del D.P.R. 445/2000, le amministrazioni procedenti potranno accedere direttamente, senza oneri, alle informazioni attinenti a stati, qualità personali e fatti presso le amministrazioni competenti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza.

In tale contesto, un efficace strumento per implementare la cooperazione telematica tra le diverse amministrazioni è stato utilmente predisposto già dall'articolo 58, comma 2, del vigente Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), dove si dispone che le stesse concludano apposite convenzioni quadro,  aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate, volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati, sempre senza oneri a loro carico.

Su tale fronte l’Istituto si è impegnato a concludere accordi con diverse amministrazioni pubbliche (Agenzia delle Entrate, Ministero degli Interni, Enti locali, ecc.) al fine di disciplinare il reciproco accesso alle banche dati e potere così disporre delle informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Obiettivo dell’Istituto è, infatti, attingere direttamente, quanto più possibile,  alle informazioni possedute dalle altre amministrazioni, in modo da ridurre al minimo le incombenze dei cittadini e delle imprese nella presentazione delle istanze di prestazione o servizio.

Tali accordi sono non solo preordinati ad agevolare, reciprocamente, l'acquisizione d'ufficio dei dati ma, anche, a rendere operativi i controlli sulle dichiarazioni sostitutive ricevute.

La predisposizione degli schemi di convenzione quadro, sulla base delle linee guida a tal fine pubblicate da DigitPA il 22 aprile 2011 e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, avverrà esclusivamente a livello centrale.

Sarà compito della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici adeguare le procedure in modo da rendere operativi gli accordi, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività e con le misure di sicurezza previste dalla normativa posta per i trattamenti di dati personali.

 

Accesso da parte delle strutture dell’Istituto alle informazioni in possesso di altre PP.AA.

Fino alla sottoscrizione ed all’attivazione delle convenzioni quadro sopra descritte, per quanto attiene all’acquisizione d’ufficio delle informazioni conferenti ai processi di lavoro, le strutture centrali e periferiche valorizzeranno ulteriormente il patrimonio conoscitivo già disponibile, che consente una visione completa degli aspetti rientranti nella competenza accertativa/certificativa di altri soggetti pubblici, correlati e pertinenti alle domande  di prestazione o servizio rivolte all’Istituto.

Per le modalità di espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive pervenute, le Sedi, continueranno a fare riferimento alle disposizioni impartite  con circolare INPS n. 1 del 2000.

Accesso agli archivi dell’Istituto da parte delle amministrazioni procedenti

Per quanto attiene alla disciplina dell’accesso ai dati detenuti dall’Istituto da parte delle amministrazioni procedenti, nelle more dell’attuazione delle convenzioni quadro e per i casi che non saranno in esse ricompresi, a seconda che le richieste siano finalizzate all’acquisizione diretta delle informazioni ovvero al controllo delle dichiarazioni sostitutive, le Sedi opereranno secondo le seguenti modalità.

Nell’ipotesi in cui le strutture a livello locale dovessero essere destinatarie di richieste di accesso nell’ambito di accertamenti d’ufficio condotti da altra amministrazione, le Direzioni territoriali invieranno le stesse ai team “Organizzazione” delle Direzioni regionali, che , effettuata una prima valutazione in ordine alla pertinenza e non eccedenza  dei dati richiesti per lo svolgimento dell’attività istituzionale del soggetto pubblico richiedente, daranno corso tempestivamente alle richieste.

Nei casi dubbi, potrà essere inviato specifico quesito alla Direzione Centrale Organizzazione, che assicurerà  in tale ambito la necessaria omogeneità applicativa sull’intero territorio nazionale.

Laddove le richieste  di accesso siano finalizzate al controllo delle dichiarazioni sostitutive ricevute dall’Amministrazione procedente, relative a stati, fatti e qualità personali certificati dall’INPS, di cui al precedente punto 5,  le Direzioni procederanno a fornire tempestivo riscontro.

Pare opportuno evidenziare che, ai sensi del nuovo comma 3 dell’art. 72 del DPR n. 445 del 2000, la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è un comportamento preso in considerazione ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.

8.    Ruolo della Direzione Generale

In attuazione delle recenti disposizioni di legge, le competenti strutture centrali di questa Direzione Generale hanno avviato un processo di completa rivisitazione dei processi di lavoro, degli applicativi informatici e della modulistica cartacea relativa alle residue istanze per le quali non sia ancora prevista l’esclusività della trasmissione per via telematica.

Le procedure informatiche di trasmissione delle domande da parte dell’utenza e dei relativi intermediari sono state razionalizzate ed adeguate alla nuova normativa, prevedendo a carico dell’utente esclusivamente l’indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento presso le altre pubbliche amministrazioni delle informazioni o dei dati necessari ai procedimenti amministrativi e di quegli eventuali ulteriori elementi non acquisibili d’ufficio, salvo nei casi previsti dal par. 5.

Per quanto riguarda, invece, le convenzioni da stipulare con le altre PP.AA. in ordine alla condivisione dei database informativi, viene individuato nella Direzione Centrale Organizzazione l’ufficio responsabile della predisposizione delle convenzioni quadro e di tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

9.    Ruolo delle Direzioni regionali

Le Direzioni regionali, attraverso i team Organizzazione, monitoreranno e garantiranno la piena applicazione sul territorio di competenza delle disposizioni contenute nella presente circolare.

Alla presente circolare dovrà essere data ampia diffusione ed i Responsabili delle strutture in indirizzo cureranno che la stessa, con le consuete modalità, sia portata a conoscenza di tutto il personale, anche se assente.

 
      Il Direttore Generale     
      Nori

Circolare 32 del 06 marzo 2012

Allegati n.2
OGGETTO:
Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”.
Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità.
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Prolungamento del congedo parentale
3. Congedo straordinario
3.1. Soggetti aventi diritto
3.2.Referente unico
3.3. Durata del congedo straordinario
3.4.Misura della prestazione
4. Permessi per l’assistenza a più persone disabili in situazione di gravità
5. Documentazione necessaria in caso di distanza dalla residenza della persona da assistere superiore a 150 km
6. Requisiti oggettivi per il riconoscimento dei permessi e del congedo straordinario
7. Modulistica
8. Ambito di applicazione
9. Accertamento delle condizioni
10. Istruzioni procedurali.

1. PREMESSA


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011 è stato pubblicato il Testo del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, ”Attuazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”. Il decreto legislativo è entrato in vigore l’11 agosto 2011.
Il suddetto decreto apporta modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave.
In particolare:
l’articolo 3 modifica l’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al fine di chiarire che il diritto al prolungamento del congedo, comunque entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, spetta alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprendente i periodi di cui all’art.32 del d.lgs.151/2001. Inoltre, si prevede che il prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati se i sanitari chiedono la presenza del genitore;
l’art. 4 interviene sull’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001 eliminando la condizione che imponeva la fruizione dei permessi “successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità”. Inoltre il medesimo art. 4, sostituendo il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, ridefinisce la platea dei beneficiari e prevede un ordine di priorità tra gli stessi, in ossequio ai nuovi orientamenti assunti dalla Corte costituzionale in materia di soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario.
La novella stabilisce, altresì, che il congedo e i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (art. 42 sopracitato, comma 5-bis).
Si chiarisce, inoltre, che l’indennità dovuta durante il periodo di congedo straordinario deve essere calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative dell’ultima retribuzione (art. 42, comma 5-ter).
Nel comma successivo, la nuova disposizione normativa precisa che i soggetti i quali fruiscono dei congedi straordinari per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo senza, però, il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa (art. 42, comma 5-quater).
Infine, i periodi di congedo straordinario non rilevano ai fini della maturazione di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto (art. 42, comma 5-quinquies).
L’art. 6 apporta modifiche all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 restringendo la platea dei lavoratori dipendenti che hanno diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità. Introduce, inoltre, il comma 3-bis, prevedendo l’obbligo, per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona residente in un comune situato a distanza superiore a150 Kmrispetto a quello di residenza del lavoratore, di attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in merito alle disposizioni introdotte dagli articoli 3, 4, e 6 del citato decreto legislativo n. 119/2011 (all. 1).
Si ricorda che, come già precisato nella circolare n. 155/2010, i soggetti con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, verranno individuati con il termine “persona disabile in situazione di gravità” o, più sinteticamente, “persona con disabilità grave”.

2. PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE

L’art. 3 del decreto legislativo n. 119/2011 ridefinisce le modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale.
Il previgente dettato normativo (art. 33, decreto legislativo n. 151/2001) prevedeva il prolungamento, fino a tre anni del normale congedo parentale, con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.
Il novellato art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce, invece, la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso (con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione).
Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (msg. n. 22578 del 17.9.2007).
La novella legislativa non interviene, altresì, sul comma 1 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001.
Ne deriva che i genitori del disabile in situazione di gravità, in alternativa a tale beneficio, continuano a poter fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Alla luce del vigente disposto normativo, pertanto:
i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero delle ore di riposo giornaliere, ovvero del prolungamento del congedo parentale;
i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale;
i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.
Si chiarisce che i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni.

3. CONGEDO STRAORDINARIO

L’art. 4 sostituisce il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo. n. 151/2001 ridefinendo criteri e modalità per la concessione del congedo straordinario.
In particolare:

3.1. SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Il nuovo disposto ridefinisce la platea dei destinatari del congedo straordinario recependo i contenuti delle sentenze della Corte costituzionale intervenute sulla normativa in materia (sentenze n. 233 del 16/6/2005, n. 158 del 18/4/2007, n. 19 del 26 /1/2009).
Il testo novellato del comma 5 dell’ art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, preso atto del dictum della Consulta, stabilisce un nuovo ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi. In particolare, i beneficiari usufruiranno del congedo straordinario, secondo il seguente ordine:
il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Anche in tale fattispecie la possibilità di concedere il beneficio ai fratelli conviventi si verifica solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, entrambi i genitori e tutti i figli conviventi) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti).
Con riguardo al concetto di convivenza, si rimanda a quanto specificato al paragrafo 6.
Si ribadisce, inoltre, quanto precisato con la circolare Inps n. 155/2010 in merito alle espressioni “mancanti” e “patologie invalidanti”.
Per quanto concerne la “mancanza”, si precisa che essa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.
In tale ipotesi il richiedente dovrà indicare gli elementi necessari per l’individuazione dei provvedimenti, ovvero produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
Ai fini dell’individuazione delle patologie invalidanti, invece, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 (all. 2).
In tale caso il richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all’ Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale.
3.2. REFERENTE UNICO
Il nuovo comma 5-bis dell’ art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 estende anche al congedo straordinario il principio del “referente unico” già introdotto dall’art. 24 della legge n. 183/2010 per i permessi ex lege 104/92.
In particolare stabilisce che il congedo straordinario di cui all’ art. 42 citato ed i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.
Pertanto, qualora per l’assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di permessi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/92, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell’altro beneficio.
Il nuovo comma 5-bis, tuttavia, dando rilievo alla particolarità del rapporto genitoriale, prevede specifiche disposizioni in deroga a favore dei genitori. Infatti, ai genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.
La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

3.3. DURATA DEL CONGEDO STRAORDINARIO

Il novellato comma 5-bis dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 precisa che “il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”.
Destinatario della norma in esame è la persona disabile in situazione di gravità: questi ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari individuati dalla legge.
Al riguardo si deve tener conto, altresì, che “i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni” (art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53).
Pertanto, dovendosi considerare il congedo straordinario compreso nell’ambito massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, si chiarisce, a titolo esemplificativo, che utilizzati i due anni, ad esempio per il primo figlio, il genitore avrà esaurito anche il limite individuale per “gravi e documentati motivi familiari”.
In tale caso il congedo straordinario potrà essere fruito, oltre che dall’altro genitore, anche, nei casi previsti dalla legge, dal coniuge, dai figli o dai fratelli del soggetto con handicap grave (es. il secondo figlio disabile), naturalmente con decurtazione di eventuali periodi dagli stessi utilizzati a titolo di congedo per gravi e documentati motivi familiari.
Si chiarisce, altresì, che, trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o una lavoratrice che nel tempo avesse fruito (anche per motivi non riguardanti il disabile in situazione di gravità), ad es., di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti “per gravi e documentati motivi familiari”, il congedo straordinario di cui trattasi potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi: ovviamente la differenza fino ai due anni - e cioè un anno e quattro mesi - potrà invece essere riconosciuta all’altro genitore (purchè questi non abbia mai fruito di congedo per motivi familiari o ne abbia beneficiato per non oltre otto mesi: si veda al riguardo la circolare n. 64/2001).

3.4. MISURA DELLA PRESTAZIONE
Il nuovo comma 5-ter dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce che il richiedente il congedo straordinario ha diritto a percepire un’ indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento.
L’indennità, pertanto, è corrispostanella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Ai sensi del successivo comma 5-quater (anch’esso introdotto dall’ art. 4 del decreto legislativo n. 119/2011) la fruizione di un periodo di congedo straordinario continuativo non superiore a sei mesi, matura il diritto a fruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
Il comma 5-quinquies stabilisce che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

4. PERMESSI PER L’ASSISTENZA A PIÙ PERSONE DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

L’art. 6 del decreto legislativo n. 119/2011 restringe la platea dei destinatari dei permessi per l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità.
Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104/92, «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».
Tale disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per assistere più disabili in situazione di gravità.
La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

5. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI DISTANZA DALLA RESIDENZA DELLA PERSONA DA ASSISTERE SUPERIORE A 150 KM


L’art. 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 119/2011 inserisce un nuovo comma 3 bis all’art. 33 della legge n. 104/92.
Tale comma introduce l’obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Kmrispetto a quello della sua residenza, di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
Pertanto, tenuto conto che il disposto del decreto legislativo n. 119/2011 pone in capo al dipendente l’onere della prova, il soggetto che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea.
Conseguentemente, a titolo esemplificativo, dovrà essere preferito l’uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc…, in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio.
Sempre in riferimento all’onere della prova, in via del tutto residuale e nell’ipotesi dell’impossibilità o non convenienza dell’uso del mezzo pubblico,
l’utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l’effettiva presenza in loco.
Tale documentazione dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto lavorativo (circolare n. 53/2008).
L’assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ex lege 104/92 nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista.

6. REQUISITI OGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI E DEL CONGEDO STRAORDINARIO

La nuova normativa (art. 3, comma 1, lett. a ed art. 4, comma 1, lett. b del decreto legislativo n. 119/2011), nel ribadire l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità quale presupposto per la concessione sia dei permessi ex lege 104/92 sia del congedo straordinario, introduce alcune eccezioni.
I genitori potranno fruire del prolungamento del congedo parentale (art. 33, decreto legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità, qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;
gli aventi diritto potranno fruire del congedo straordinario (art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del familiare.
Si ribadisce che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
A titolo esemplificativo, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi ex lege 104/92, si elencano di seguito alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al congedo straordinario:
interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010);
ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3);
ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3).
Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del congedo straordinario, sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Analogamente, anche per la fruizione dei permessi per assistere un familiare disabile in situazione di gravità, residente in comune distante oltre i 150 Km da quello di residenza del lavoratore, sarà rilevante, ai fini della distanza da dichiarare, la dimora temporanea accertata d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento di tale dato, ovvero prodotta dallo stesso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000.

7. MODULISTICA

Sono in corso di aggiornamento i modelli di domanda che terranno conto delle innovazioni introdotte e saranno pubblicati nel sito INTERNET alla sezione “modulistica on line”.

8. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 è entrato in vigore l’11 agosto 2011.
Dovranno essere riesaminate, tenendo conto delle novità introdotte e illustrate nei paragrafi precedenti, le istanze pervenute prima di tale data e ancora in fase di istruttoria, nonché i provvedimenti già adottati relativamente ai benefici fruiti a partire dall’11 agosto 2011.
In particolare, per quanto concerne il congedo straordinario, si dovranno riesaminare le domande pervenute da genitori, figli e fratelli di soggetti disabili in situazione di gravità nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare dei permessi ex lege 104/92 (a meno che non si tratti dei genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.
Nel primo caso sarà necessario richiedere ai beneficiari tutti gli elementi utili ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti indicati al paragrafo 3.1 della presente circolare.
Nel secondo caso, poiché i permessi e i congedi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore (referente unico) per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, si dovranno richiedere ai soggetti interessati le informazioni necessarie all’individuazione del lavoratore dipendente che richiede entrambi i benefici.

Relativamente ai permessi ex lege 104/92, si dovranno riesaminare le domande relative a parenti e affini di secondo o terzo grado dei soggetti disabili in situazione di gravità per l’assistenza a più soggetti, nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare del congedo straordinario (a meno che non si tratti dei genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto disabile in situazione di gravità.
Nel primo caso sarà necessario richiedere ai beneficiari tutti gli elementi utili ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti indicati al paragrafo 4 della presente circolare.
Nel secondo caso, poiché i permessi e i congedi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore (referente unico) per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, si dovranno richiedere ai soggetti interessati le informazioni necessarie all’individuazione del lavoratore dipendente beneficiario di entrambi i benefici.
9. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI

È opportuno ribadire che, come evidenziato nella circolare Inps n. 155/2010, il lavoratore decade dal diritto a fruire dei tre giorni di permessi mensili qualora il datore di lavoro o l’Inps accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto (comma 7 bis dell’art. 33 della legge n. 104/1992).
Si evidenzia, inoltre, che il richiedente i permessi o il congedo si impegna, a comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d’ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva.
E’ opportuno richiamare, al riguardo, le previsioni dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 secondo cui “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Si richiamano, altresì, le disposizioni contenute nell’art. 20, comma 2, della legge n. 102/2009 sul contrasto delle frodi in materia di invalidità civile, handicap e disabilità, nonché quelle contenute nell’art. 10, n. 3 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.
L’INPS, anche annualmente, provvederà alla verifica a campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi in argomento.

10. ISTRUZIONI PROCEDURALI

Sono in corso di aggiornamento le procedure informatiche che terranno conto delle innovazioni introdotte e le specifiche istruzioni per gli operatori sul territorio saranno comunicate tramite gli usuali canali di messaggistica interna all’Istituto.

Il Direttore Generale
Nori

Allegato N.1: Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 “Attuazione dell’art.23 della legge 4 novembre 2010, n. 183 recante Delega per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi affidata al governo dall’art. 2”. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011).
Allegato N.2: Decreto Ministeriale - Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278 - "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari." (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 ottobre 2000).

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