Eureka Previdenza

Circolare 53 del 16 marzo 2011

OGGETTO:
Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. Chiarimenti
SOMMARIO:
Integrazioni e modifiche delle istruzioni fornite con circolare n. 126 del 25 settembre 2010 in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici
Premessa

Con circolare n. 126 del 25 settembre 2010, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 22 settembre 2010 prot.04/UL/004915/l, è stata illustrata, tra l’altro, la nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia introdotta dall’art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 2010.
Preliminarmente si ritiene opportuno precisare, in relazione ad alcune richieste di chiarimenti pervenute da parte delle Strutture territoriali, che:

le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007;

la legge n. 122 del 2010 non ha modificato i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007 (v. in proposito circolare n. 60 del 2008). Infatti la legge n. 122 ha introdotto soltanto una nuova disciplina in materia di decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici.
Ciò premesso con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso dal Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 04/UL/000911/P del 22/02/2011 in merito ad alcune problematiche interpretative sottoposte all’esame del predetto Dicastero, si forniscono precisazioni al fine di assicurare l’uniforme applicazione sul territorio della normativa sopra indicata.

1) Soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004.


Con la nota di cui sopra è cenno, il Ministero del Lavoro in sintonia con le linee interpretative concordate con il covigilante Ministero dell’Economia, ha interessato l’Istituto a rettificare gli ultimi due capoversi contenuti nel punto 1.1 della circolare n. 126 del 2010.

Nei predetti due capoversi della circolare da ultimo citata , è stato precisato che “Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina coloro che accedono al trattamento pensionistico di anzianità sulla base di una disciplina diversa da quella prevista dall’articolo 1, comma 6, delle legge n. 243/2004.
Pertanto si ritiene che la nuova disciplina delle decorrenze introdotta dalle disposizioni in oggetto non sia applicabile alle lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004.”

Ciò posto, al riguardo il predetto Ministero ha precisato che la nuova disciplina in materia di decorrenze delle pensioni, dettata dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 deve essere applicata anche ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e alle donne che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.

Relativamente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, si conferma che qualora gli stessi maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010, potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l’accesso alla pensione di anzianità .

Si rammenta, inoltre, che non è richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti volontari.

Resta fermo che anche le lavoratrici che accedono al regime sperimentale qualora maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica richiesti entro il 31 dicembre 2010 potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l’accesso alla pensione di anzianità.



2) Pensione supplementare.


Le nuove decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici introdotte dalla legge n. 122 del 2010 devono trovare applicazione anche in relazione a domande intese ad ottenere la pensione supplementare, in presenza di maturazione dei prescritti requisiti successivamente al 31 dicembre 2010, da lavoratori iscritti all'AGO o alla Gestione separata che abbiano conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO stessa.

A tal proposito, si precisa che nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione supplementare il differimento di 12 e/o 18 mesi opera dalla data di compimento dell’età pensionabile richiesta per accedere alla predetta prestazione, mentre non rileva la decorrenza della pensione principale liquidata o in corso di liquidazione a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO (v.msg. n.9632 del 2009).

I trattamenti in parola decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi ed il relativo diritto rimane in ogni caso soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione.

Peraltro, qualora gli interessati presentino la domanda di pensione supplementare successivamente al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia (60 donne e 65 uomini), in presenza di tutti i requisiti di legge richiesti, si dovrà applicare il differimento dei 12 e/o 18 mesi dalla data di compimento dell’età anagrafica richiesta per detta prestazione.

Qualora alla data di presentazione della domanda siano già trascorsi i 12 o 18 mesi dal compimento dell’età pensionabile, potrà essere liquidato il trattamento in parola dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

3) Pensione di vecchiaia da liquidare, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del d.lgs n. 503 del 1992, in favore di assicurati portatori di grado di invalidità non inferiore all’80%.


Al riguardo si richiamano i criteri illustrati con messaggio n. 11136 del 2008.

Pertanto qualora lo stato di invalidità sia accertato nella misura richiesta dal d.lgs 503 del 1992, per la determinazione della decorrenza della pensione si dovrà tener conto della data di compimento dell’età richiesta (55 donne e 60 uomini) e da questa far trascorrere il periodo di 12 mesi richiesto dalla legge n. 122 del 2010.

Qualora lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell’età pensionabile di cui sopra, si dovrà tener conto del mese in cui è sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge e da questo applicare il differimento dei 12 mesi.

4) Assegno ordinario di invalidità: trasformazione in pensione di vecchiaia.


L’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 stabilisce che “al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia”.

La disciplina introdotta dalla legge n. 122/2010 in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia si applica nella predetta fattispecie.

In tale contesto, l’assegno ordinario di invalidità, ove ricorrano i requisiti sanitari, continuerà ad essere erogato in attesa del verificarsi delle condizioni di accesso al pensionamento di vecchiaia.

Nell’ipotesi di assegno ordinario di invalidità soggetto a conferma, si precisa che il titolare, ancorchè abbia compiuto l’età pensionabile, ha l’onere di presentare la domanda di conferma secondo le regole generali (v. circolare n. 262 del 3/12/1984, p. 1.7) in attesa dell’apertura della finestra di accesso alla pensione di vecchiaia.

5) Fondo Volo.


Il diritto a pensione di vecchiaia o anzianità nel Fondo Volo si consegue quando i tre requisiti previsti di età , contribuzione e contribuzione minima sono soddisfatti. Pertanto se anche uno solo dei requisiti viene conseguito successivamente agli altri, è da quel momento che decorrono i 12 mesi previsti dalla legge 122.
6) Pensione di vecchiaia a carico della Gestione Separata
Il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, secondo quanto statuito dall’articolo 12, comma 2 lett. b) , si consegue trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi, a nulla rilevando che il soggetto sia iscritto o non iscritto, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica obbligatoria.

Come già evidenziato nella premessa della presente circolare, la più volte citata legge n. 122 non ha modificato i requisiti contributivi e anagrafici per il conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici, pertanto anche per quanto riguarda la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo le innovazioni sono relative alla sola disciplina di accesso a detto trattamento.

Sull’argomento si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

La legge n. 247 del 2007, relativamente ai requisiti amministrativi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti degli iscritti alla gestione separata, ha distinto i soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria da quelli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.

Pertanto, per i soggetti iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, il periodo di scorrimento dei 18 mesi si applicherà dalla data in cui saranno perfezionati i requisiti di età e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori dipendenti (v. circolare n. 60 del 2008 – parte prima: punto 2.3.1).

Relativamente, invece, ai soggetti assicurati alla gestione separata e iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, detto slittamento decorrerà dal momento in cui saranno perfezionati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti per gli iscritti alle gestioni autonome (v. circolare n. 60 del 2008 – parte prima: punto 2.3.2).

Per completezza, si richiama il messaggio n. 23916 del 29/10/2008 con il quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla data cui fare riferimento per stabilire la condizione di iscritto o meno ad altra forma pensionistica.

7) Lavoratori ex LSU o ASU collocati in prepensionamento anticipato di vecchiaia


I soggetti in argomento conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti richiesti per la liquidazione del trattamento definitivo di vecchiaia.

8) Lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.


Con circolare n. 126 del 2010, per quanto riguarda i lavoratori collocati in mobilità ordinaria, secondo quanto previsto dal comma 5, del citato articolo 12, è stato precisato che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuano altresì ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 12, comma 5):
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, si rende noto che l’articolo 1, comma 37 della legge n. 220 del 2010, ha disposto la sostituzione alla lettera a) del comma 5 dell’art. 12 del d.l. n. 78/2010 delle parole: “comma 2” con le seguenti “commi 1e 2”.

In relazione a tale modifica sono da ricomprendere tra i beneficiari dell’articolo 12, comma 5 lett.a) anche i lavoratori collocati in mobilità ordinaria nelle Aree non ricomprese nel testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 .

Si ribadisce che rimane fermo che detti lavoratori devono essere stati collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 30 aprile 2010 e che devono maturare i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
Il comma 37 dell’articolo 1 della legge n. 220 ha aggiunto anche il comma 5 bis in base al quale il Ministro del Lavoro di concerto con quello dell'Economia, può disporre il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico per quei lavoratori che non siano inclusi nella platea dei 10.000 beneficiari della salvaguardia prevista dall’articolo 12, comma 5, del d.l. n. 78/2010; tale periodo non può superare quello che intercorre tra la data computata sulla base di norme sui trattamenti pensionistici vigenti prima del D.L. 78/2010 e quella computata in conformità all'articolo 12 del suddetto Decreto (c.d. finestra mobile).
In merito a quest’ultima disposizione si fa riserva di comunicazione al riguardo.

Il Direttore Generale
Nori

Circolare 116 del 9 settembre 2011

OGGETTO:     

Articolo 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, come modificato da articolo 1, comma 76, lett. b) della legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Cumulo dei periodi assicurativi”. Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi.
SOMMARIO:     

Per i lavoratori,  la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,  l’art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, prevede la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, restando a carico delle singole gestioni l’erogazione in proquota della succitata prestazione.

 
PREMESSA

Il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (G.U.- serie generale - n. 148 del 27 giugno 1997 – allegato 1), in attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, contiene disposizioni in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi, di riscatto e di prosecuzione volontaria.

In particolare, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, l’articolo 1 del predetto decreto, rubricato “cumulo di periodi assicurativi”, innovando la legislazione vigente,ha previsto, al primo comma, che per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995 n. 335, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità”.

Il citato articolo 1 è stato successivamente modificato dall’articolo 1, comma 76, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, (pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007) che ha soppresso, al primo comma, le parole “che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale”.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, possono avvalersi della facoltà prevista dalla disposizione in oggetto anche i lavoratori che, in una delle gestioni presso le quali hanno effettuato versamenti contributivi, hanno maturato il diritto ad un trattamento pensionistico autonomo.

Nessuna modifica è stata, invece, apportata ai commi successivi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 184 del 1997.

Il secondo comma del predetto articolo 1 dispone che “il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile”.

Il successivo comma 3 dispone che “Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione”.

Al quarto comma è stabilito che “Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento”.

A tale proposito, si precisa che la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato.

All’ultimo comma, che peraltro esula dalle competenze dell’Istituto, è precisato, infine, che “Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima”.

Con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso in materia dal Ministero del Lavoro con nota del 13 aprile 2010, prot. 04/UL/0003472/P, si illustrano i criteri applicativi delle  richiamate disposizioni normative.

1. Campo di applicazione

1.1 Destinatari (articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 184 del 1997)

L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, come modificato dall’articolo 1, comma 76, della legge n. 247 del 2007, individua coloro che possono avvalersi della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

Si tratta dei lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo iscritti a due o più gestioni previdenziali dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive edesclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995; nonché dei lavoratori di cui all’art.1, comma 23, della medesima legge, che abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali, in merito all’ambito di applicazione del cumulo in argomento, con nota  di cui sopra è cenno, ha precisato che “Ai fini del riconoscimento, da parte dell’Inps del cumulo dei periodi assicurativi, tra i soggetti destinatari vanno inseriti anche gli iscritti alle casse previdenziali  di cui al d.lgs. n. 103 del 1996 e, con riferimento ai restanti regimi previdenziali dei liberi professionisti, solo quei soggetti la cui cassa di appartenenza abbia adottato il sistema contributivo definito dalla legge n. 335 del 1995”.

Tenuto conto di quanto sopra illustrato, devono intendersi quali destinatari della norma in esame i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive edesclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 nonché ai regimi dei liberi professionistici disciplinati dal d.lgs. n. 103 del 1996 ed  alle casse disciplinate dal  d.lgs. n. 509 del 1994 , qualora queste ultime abbiano optato, ai sensi del comma 12 dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995, per l’adozione del sistema contributivo.

Nella considerazione che l’articolo 1 del decreto effettua un richiamo ai soli lavoratori di cui all’articolo 1, comma 19, della legge n. 335 del 1995, cioè ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, non possono avvalersi della facoltà in esame i lavoratori cui si applicano i cosiddetti sistemi di calcolo retributivo o misto.

Tuttavia, in analogia con quanto esplicitato al secondo capoverso del punto 1.1 della presente circolare, sono parimenti inclusi nell’ambito di applicazione della disposizione in parola gli assicurati che hanno optato per il sistema di calcolo contributivo ai sensi di tale norma.

Come detto in premessa, ai sensi della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2007, la facoltà di cumulo in argomento non poteva essere esercitata dai lavoratori che avessero maturato il diritto ad un trattamento pensionistico autonomo in una delle gestioni nelle quali erano iscritti.

L’articolo 1, comma 76, della legge n. 247 del2007, adecorrere dal 1° gennaio2008, hasoppresso tale limite consentendo anche a coloro che hanno raggiunto il diritto a pensione in una delle gestioni in cui sono assicurati di avvalersi della facoltà in argomento.

Nell’ipotesi in cui i lavoratori che hanno raggiunto un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni intendano beneficiare del cumulo, la decorrenza della pensione, conseguita utilizzando i contributi posseduti nelle diverse gestioni, non potrà essere anteriore al 1° febbraio 2008.

E’ invece preclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto in questione a coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni nell’ambito delle quali si chiede il cumulo.

1.2 Prestazioni pensionistiche (articolo 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 184 del 1997)

L’istituto del cumulo dei periodi assicurativi è consentito ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, così come definita dall’art.1, comma 19, della L.335/95, alla pensione di inabilità e alla pensione ai superstiti indiretta, mentre non è  utilizzabile per il conseguimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità in quanto prestazione non prevista dal d.lgs. n. 184 del 1997.

Le prestazioni pensionistiche conseguite avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi di cui al primo comma costituiscono un'unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale previsti per i trattamenti liquidati col sistema di calcolo contributivo.

Al riguardo, si precisa che, a seguito dell’armonizzazione operata dalla legge n. 335 del 1995, i requisiti amministrativi richiesti per i trattamenti pensionistici conseguibili con il cumulo dei periodi assicurativi sono i medesimi in tutte le forme assicurative ricomprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto n. 184 del 1997
2. Periodi di contribuzione cumulabili.

Il cumulo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile il cumulo parziale sia per quanto riguarda le gestioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto in esame, così come indicato dal Ministero del Lavoro, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti temporalmente.

Pertanto, l’ente competente all’istruttoria dovrà valutare una sola volta i periodi eventualmente coincidenti.

2.1. Periodi di contribuzione utili per la misura della pensione e per l’importo minimo necessario per il diritto a pensione

La misura del trattamento pensionistico deve essere calcolata utilizzando i periodi di contribuzione, anche coincidenti, versati in tutte le forme assicurative in cui è stato iscritto il lavoratore, escludendo, però, i contributi versati nelle casse professionali di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 e al d.lgs. n. 103 del 1996.

Infatti, l’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 1997 recita: “Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima”.

Il legislatore ha previsto che la concessione da parte delle Casse professionali di una pensione con il cumulo gratuito dei periodi contributivi versati presso forme assicurative gestite da Enti previdenziali pubblici, valutando ai fini della misura i contributi versati presso le Casse stesse, sia subordinata ad una loro deliberazione, nel rispetto del principio di autonomia riconosciuto dalla legge n. 335 del 1995.

Pertanto, i contributi versati presso le Casse professionali possono essere cumulati con quelli versati presso forme assicurative obbligatorie gestite da Enti previdenziali pubblici solo ai fini del diritto, ma non per la misura della prestazione.

Ne consegue che l’importo complessivo della pensione non può tenere conto dei contributi maturati presso le Casse professionali nemmeno ai fini del raggiungimento dell’importo minimo di pensione pari ad almeno 1,2 volte l’assegno sociale necessario, ai sensi del suddetto articolo 1, comma 20, per l’accesso alla pensione contributiva prima del compimento del 65° anno di età.

3. Esercizio del diritto. Individuazione Ente istruttore e modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici (articolo 1, comma 3, del d.lgs. n.184 del 1997)

Qualora il soggetto al momento della domanda di pensione di vecchiaia, del verificarsi dell’evento inabilitante ovvero del decesso sia iscritto presso una delle Casse di cui ai decreti n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, dovrà presentare la domanda all’ultimo Ente in cui è stato precedentemente iscritto. Sarà quest’ultimo Ente ad attivare la procedura istruttoria per la determinazione del diritto a pensione, richiedendo anche notizie sull’anzianità contributiva che il lavoratore ha maturato presso le Casse professionali.

Se, al momento della domanda di prestazione con il cumulo dei periodi assicurativi, il lavoratore dovesse risultare iscritto contemporaneamente a più gestioni gli è data la facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda.

Qualora l’Inps risulti l’Ente di ultima iscrizione o quello cui l’interessato ha scelto di presentare la domanda, sarà a carico dell’Istituto l’avvio del procedimento ed il compimento dell’istruttoria per il riconoscimento della prestazione richiesta.

Al fine di consentire la predetta istruttoria, l’assicurato o il suo superstite  dovranno indicare, nella domanda, le altre gestioni previdenziali e Casse in cui sono accreditati i contributi da cumulare.

La Struttura territoriale Inps richiederà agli Enti ed alle Casse interessati dal cumulo di comunicare le informazioni necessarie per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la prestazione pensionistica richiesta.

Al termine dell’accertamento dovrà essere data comunicazione agli altri Enti interessati affinché procedano, secondo quanto stabilito al comma 3 dell’articolo in esame, al pagamento delle quote di pensione di propria competenza.

4.  Pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 19, della legge n. 335 del 1995)

Nel caso in cui l’assicurato eserciti la facoltà di cumulo per il conseguimento della pensione di vecchiaia,la Strutturaterritoriale Inps, ove risulti ente istruttore, dovrà verificare che il lavoratore, al momento della domanda,  abbia perfezionato i requisiti di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995, come modificato dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Pertanto, il lavoratore potrà accedere alla pensione di vecchiaia:

    al compimento di 60 anni di età, se donna, e 65, se uomo, e purché abbia maturato, cumulando i periodi di contribuzione non coincidenti posseduti nelle diverse gestioni, comprese le Casse se presenti, almeno cinque anni di contribuzione effettiva, con esclusione, cioè, di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

    Relativamente alle lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria il comma 12-sexies dell’articolo 12 del decreto legge  31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.122, hadisposto la sostituzione del 1° comma dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 2009, prevedendo a decorrere dal 2012 per le lavoratrici in argomento l’elevazione a 65 anni del requisito anagrafico già elevato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

oppure

    a prescindere dal requisito anagrafico, con un’anzianità contributiva maturata complessivamente nelle varie gestioni, comprese le Casse, se presenti, pari o superiore a 40 anni. Si ricorda che, ai fini del computo della predetta anzianità, non concorrono i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria mentre  la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995). Per le pensioni con decorrenza non anteriore al 1°gennaio 2008, è utile anche l’anzianità derivante dal riscatto dei periodi di studio.

    Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 l’accesso alla pensione di vecchiaia  è concessa, in alternativa alle sopra citate ipotesi, anche al raggiungimento di un’anzianità contributiva complessiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età, per i lavoratori dipendenti, e di 59 per quelli autonomi. Dal 1° luglio 2009 si applica il sistema delle “quote” introdotto dalla legge n. 247 del 2007 ed illustrato nella circolare n. 60 del 15 maggio 2008, al punto 2.

Anche per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva si utilizzano i criteri già illustrati per il computo dei 40 anni di contribuzione (vedi messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007).

Nei casi sopra descritti, qualora il lavoratore o la lavoratrice presenti domanda di pensione di vecchiaia prima del compimento dei 65 anni di età, l’ente istruttore dovrà verificare che, alla decorrenza del trattamento, l’importo della pensione di vecchiaia non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995).

Al fine di accertare la sussistenza di tale condizione, la Strutturaterritoriale Inps competente  dovrà richiedere agli altri Enti interessati, l’ammontare della quota di pensione maturata presso di essi secondo le regole vigenti nel rispettivo ordinamento al momento della presentazione della domanda (art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 184 del 1997). La somma di tutti i prorata non dovrà risultare inferiore al limite sopra richiamato.

Nel caso in cui, tra le gestioni interessate dal cumulo vi sia anche una Cassa e, quest’ultima non abbia riconosciuto, con delibera, il predetto cumulo, l’assicurato avrà diritto alla pensione “cumulata” solo se il  relativo importo, senza la quota a carico della Cassa, non risulti inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.

Resta fermo che per l’accesso alla pensione, l’assicurato – alla data di decorrenza del trattamento pensionistico - deve aver cessato l’attività di lavoro dipendente eventualmente svolta (circolare n. 65 del 6 marzo 1995, punto 3; circolare n. 97 del 5 aprile 1995, punto 2).

4.2. Pensione di inabilità.

Per la liquidazione della pensione di inabilità deve preliminarmente essere verificato il requisito sanitario da parte dell’Ente o dalla Cassa al quale il soggetto è iscritto al momento dell’evento inabilitante.

Una volta riconosciuto lo stato di inabilità, l’Ente istruttore deve verificare la sussistenza del requisito contributivo minimo richiesto per il diritto al trattamento in esame.

Il diritto alla pensione di inabilità si consegue in presenza  di almeno 5 anni di assicurazione e di contribuzione, di cui almeno 3 anni accreditati e/o dovuti nel quinquennio precedente la domanda.

Il lavoratore riconosciuto inabile ha diritto alla maggiorazione convenzionale che dovrà essere attribuita con le modalità previste dall’articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995;  la maggiorazione è determinata in relazione al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età, indipendentemente dal sesso dell’interessato.

La maggiorazione convenzionale incrementerà le singole quote di pensione a carico degli Enti interessati in misura proporzionale alle anzianità contributive maturate dal lavoratore presso ciascuna di esse.

La maggiorazione in argomento va comunque riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima di 2080 settimane (articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995), conseguentemente l’Ente istruttore deve tenere conto dei contributi complessivamente versati dal lavoratore presso tutte le gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo.

I periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni nelle quali l’assicurato è stato iscritto concorrono con quelli maturati nella gestione “accertatrice” alla determinazione dell’anzianità contributiva massima riconoscibile come maggiorazione convenzionale.

Nel sistema di calcolo contributivo, detta maggiorazione si determina aggiungendo al montante contributivo individuale effettivamente maturato dall’assicurato all’atto del pensionamento, un’ulteriore quota contributiva riferita al periodo di maggiorazione, determinato quest’ultimo secondo le modalità e le regole della medesima gestione (circolare n. 180 del 1996 paragrafo 3).

Nel calcolo della quota di maggiorazione convenzionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rilevano esclusivamente le retribuzioni esistenti in tale gestione.

La ripartizione dell’onere derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni, si effettua tenendo conto del rapporto tra l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e l’anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni totalizzate.

Ove il lavoratore ottenga la pensione di inabilità prima del compimento dei 57 anni di età, per determinare la quota di pensione a carico delle forme assicurative gestite dall’Istituto dovrà essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni.

4.3. Pensione indiretta ai superstiti (articolo 1, comma 2, d.lgs. n.184 del 1997).

Il cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitato per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, ancorchè  il lavoratore sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.

L’Ente istruttore deve, quindi, accertare se il richiedente o i richiedenti la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi  rientrino tra i soggetti aventi titolo alla stessa e se, considerando tutti i periodi di contribuzione non coincidenti, compresi quelli posseduti nelle casse, se presenti, il de cuius abbia complessivamente maturato almeno:

- cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno tre anni nel quinquennio  precedente la data del decesso   

                                               ovvero

- quindici anni di  assicurazione e di contribuzione

Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto prima del compimento dei 57 anni di età, per determinare la quota di pensione a carico di ciascuna delle forme assicurative presso cui il de cuius aveva una posizione assicurativa dovrà essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni (circolare n. 180 del14 settembre 1996, par. 2.2).

Qualora il decesso del dante causa sia intervenuto anteriormente al 1° gennaio 2008, agli aventi diritto potrà essere riconosciuta la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi, solo se il de cuius, al momento della morte, non risultava aver perfezionato un autonomo diritto a pensione in alcuna delle gestioni presso cui era stato iscritto.

 
5. Decorrenza dei trattamenti pensionistici conseguiti con il cumulo.

L’articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 184 del 1997 stabilisce che “gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento”.

Tale disposizione opera nei confronti di coloro che abbiano perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2007.

Quanto sopra in relazione alle norme c.d. di “salvaguardia del diritto a pensione” contenute nella legge n. 243 del 2004 (articolo 1, comma 3).

Ciò posto, si richiama  l’articolo 1, comma 5, della legge n. 247 del 2007 che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008, le finestre di accesso alla pensione di vecchiaia (v. in proposito circolare n. 60 del 2008).

Conseguentemente,  per le pensioni di vecchiaia aventi decorrenza 1° gennaio 2008, si dovrà tener conto della disciplina in materia di decorrenza introdotta dal menzionato articolo 1, comma 5, della legge n. 247.

In particolare dovranno essere applicate le finestre di accesso previste per i lavoratori dipendenti qualora i periodi di contribuzione cumulati siano tutti maturati in forme assicurative per i lavoratori dipendenti.

Nei rimanenti casi (quindi anche nelle fattispecie in cui siano interessate le Casse) dovranno essere applicate le “finestre di accesso” alla pensione di vecchiaia stabilite per i lavoratori autonomi.

Inoltre, come illustrato al punto 1.1. della presente circolare, la facoltà di cumulare i periodi contributivi ai sensi della disposizione in esame è stata estesa anche ai lavoratori che hanno maturato il requisito autonomo a pensione in una delle gestioni interessate al cumulo secondo quanto stabilito  dal citato articolo 1, comma 76, lettera b), della legge n. 247 del 2007.

Pertanto in tali fattispecie la pensione non può avere decorrenza anteriore al febbraio 2008 e conseguentemente nei confronti degli interessati si dovrà tener conto della disciplina in materia di decorrenza introdotta dal menzionato articolo 1, comma 5, della legge n. 247.

 
5.1 NOVITA’ INTRODOTTE  IN MATERIA PREVIDENZIALE DALLE LEGGI N. 122 DEL 2010 E N. 111  del 2011.
A) Legge n. 122/2010

Com’è noto l’articolo 12, commi 1 e  2,  del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, haprevisto nuove disposizioni in materia previdenziale, illustrate con circolari n. 126  del 2010 e n. 53 del 2011,

Di seguito, sommariamente, si riepilogano le disposizioni in materia di decorrenza per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Relativamente alle pensioni  di vecchiaia aventi decorrenza 1° gennaio 2011, l’articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 30 luglio 2010, che ha convertito con modificazioni il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,  ha tra l’altro introdotto, dal 1° gennaio 2011, un’ulteriore nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia  rispetto alle disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti che maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo le disposizioni in esame potranno accedere alla pensione di vecchiaia:

    trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti richiesti nei confronti di coloro che liquidano le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
    trascorsi diciotto mesi  dalla data di maturazione dei requisiti richiesti nei confronti di coloro che liquidano le pensioni  a  carico delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1,  comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

In particolare, dovranno essere applicate le finestre di accesso previste per i lavoratori dipendenti qualora i periodi di contribuzione cumulati siano tutti maturati in forme assicurative per i lavoratori dipendenti.

Nei rimanenti casi, quindi, anche nei casi in cui siano interessate le Casse, dovranno essere applicate le “finestre di accesso” alla pensione di vecchiaia stabilite per i lavoratori autonomi e parasubordinati.
B) Legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Con  apposita circolare saranno forniti gli approfondimenti per quanto riguarda le novità introdotte dalla legge n. 111/2011.
6. Rivalutazione delle pensioni liquidate con il cumulo dei periodi assicurativi. Integrazione al trattamento minimo.

Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi sono liquidati con un meccanismo analogo a quello previsto per i trattamenti da totalizzazione di cui al d.lgs. n. 42 del 2006.

Infatti, la pensione conseguita in applicazione della normativa in esame deve essere considerata come un’unica pensione.

Gli oneri di perequazione sono poi ripartiti proporzionalmente sulle singole quote in relazione al loro importo e posti a carico delle gestioni interessate.

Non si applicano ai trattamenti liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 16 dell’art. 1 della legge n. 335 del 1995, le disposizioni sull’integrazione al minimo.

7. Trattamenti di famiglia

Sulle pensioni conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi è possibile erogare, in presenza, ovviamente, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, i trattamenti di famiglia.

Per quanto concerne la normativa da applicare, il Ministero ha chiarito, con nota del 13 aprile 2010, prot. 04/UL/0002372/P, che si deve far riferimento ai medesimi criteri utilizzati per le pensioni in totalizzazione.

Pertanto, qualora tra le quote che hanno dato luogo alla pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti, al pensionato deve essere riconosciuto l’assegno al nucleo familiare.

In mancanza di una quota a carico di una delle suddette forme assicurative dei lavoratori dipendenti, troverà applicazione la disciplina dei trattamenti di famiglia prevista per i titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

 
      Il Direttore Generale     
      Nori     


Allegato N.1

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997 n. 184

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1997 n. 148)


Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

IL Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della camera dei deputati e del senato della repubblica;

Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri e del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi

Art. 1.

Cumulo di periodi assicurativi

    Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, [che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale [1], é data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.
    Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.
    Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.
    Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento.
    Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima.

omissis


Capo IV

Norme finali

Art. 9.

Norme transitorie e finali

    Nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo.

[1] Parole soppresse dall’articolo 1, comma 76, lettera b), della legge24 dicembre 2007, n. 247.

Circolare 79 dell'8 giugno 2011

OGGETTO:     

Modalità di pagamento dei contributi volontari.
SOMMARIO:     

    Premessa
    Modalità di pagamento dei contributi
    Chiusura dei conti correnti postali
    Istruzioni contabili

1. Premessa

Come noto, l’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184  demanda agli enti previdenziali presso i quali è previsto il regime di prosecuzione volontaria la scelta della modalità di versamento dei contributi volontari.

Le innovazioni intervenute nell’offerta dei servizi bancari, le possibilità create dall’informatizzazione nei sistemi di pagamento, i mutamenti avvenuti nei flussi contabili, hanno suggerito l’opportunità di superare la modalità di pagamento mediante bollettino di c/c postale, ritenuto non più funzionale alle attuali esigenze, e di optare per diversi sistemi di pagamento. Le modalità di pagamento di seguito illustrate, in particolare, consentono la verifica dell’effettività dei versamenti eseguiti in tempi molto brevi ed un conseguente, tempestivo accreditamento dei contributi sulla posizione assicurativa del lavoratore, nonché la tempestiva verifica della correttezza del versamento, effettuata dalla procedura informatica già al momento stesso della generazione del documento di pagamento.

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, i contributi volontari potranno essere versati esclusivamente con le modalità di seguito illustrate. 
2. Modalità di pagamento dei contributi volontari.

I contributi volontari possono essere versati:

    utilizzando ilbollettino MAV - Pagamento mediante avviso
    A partire dalla data sopraindicata, il pagamento dei contributi volontari sarà possibile utilizzando il MAV, senza commissioni aggiuntive se pagato presso una qualunque banca.
    L’INPS, in una prima fase introduttiva del pagamento tramite MAV, provvederà  all’invio a tutti i prosecutori volontari di quattro MAV utili per il pagamento dei contributi volontari relativi all’anno 2011.
    In caso di necessità è possibile ottenere l’immediata generazione di un altro MAV dal sito Internet sezione Servizi on line - per tipologia di utente – cittadino - Pagamento contributi versamenti volontari.

    online sul sito Internet www.inps.it nella sezione Servizi on line - Per tipologia di utente – Cittadino - Pagamento contributi versamenti volontari, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento. Per accedere al servizio Pagamento contributi versamenti volontari, sia per la stampa del MAV che per il pagamento online, l’utente dovrà autenticarsi inserendo:   - in caso di singola autorizzazione codice fiscale del titolare della pratica e il codice prosecutore (solo le ultime otto cifre);
    -in caso di una o più autorizzazioni codice fiscale e il PIN rilasciato dall’INPS. Il riconoscimento dell’utente permette la visualizzazione della singola autorizzazione o della lista delle autorizzazioni facenti capo all’utente. Una volta selezionato il codice prosecutore per cui l’utente intende effettuare il pagamento, il sistema presenta il piano dei “pagamenti eseguibili” relativi al periodo di riferimento del trimestre in scadenza, al saldo degli arretrati, ai  trimestri arretrati o alle integrazioni PartTime.  La procedura propone  anche la possibilità di pagare il trimestre, entro la data di scadenza, in importi frazionati, calcolati  sempre proporzionalmente al numero dei contributi.

    telefonando al numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito.
    La banca affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa SanPaolo SpA, invierà la notifica di avvenuto addebito dell’importo all’indirizzo e-mail  che sarà comunicato  all’operatore mentre l’Istituto invierà la ricevuta analitica di pagamento all’indirizzo del prosecutore risultante nell’archivio INPS.

    attraverso il rapporto interbancario diretto  (RID) con il quale il prosecutore  - o altro soggetto a suo favore -  richiede l’addebito sul conto corrente, attivabile compilando l’apposito modulo fornito dall’Istituto al momento dell’autorizzazione al versamento, e lo presenta all’istituto di credito presso il quale è acceso il conto corrente. L’Istituto invierà apposita comunicazione che riporta l’indicazione della data di inizio dalla quale il RID sarà attivato e l’assicurato dovrà avere cura di verificare il prelievo periodico.
    L’Istituto provvederà all’invio, all’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti,  di un’attestazione utile a fini fiscali.

 

Qualunque sia la modalità prescelta, il sistema di pagamento prevede che, inserendo il codice fiscale del prosecutore volontario e il codice prosecutore, la procedura informatica proponga l’importo complessivo calcolato in base ai dati relativi all’autorizzazione rilasciata. E’ sempre possibile provvedere alla copertura contributiva per periodi inferiori al trimestre, modificando di conseguenza l’importo :

-      dichiarando i dati da sostituire all’operatore, se il pagamento avviene tramite  Contact Center Multicanale;

-      utilizzando la procedura a disposizione sul sito Internet per pagamenti on line o per generare un nuovo Mav stampabile.

 
3. Chiusura dei conti correnti postali

A partire dal 1settembre 2011 le sedi provvederanno ad inoltrare a Poste Italiane  la richiesta di chiusura dei conti correnti postali - RISC.CTR.VOL.BOLL.LETT.OTT.INTEGR. - che dovrà avvenire improrogabilmente entro il 10 settembre 2011. Il saldo e le competenze maturate dovranno essere riversate sul conto corrente postale - SEDI PROV. - RISCOSSIONI della sede medesima, mentre in caso di blocchi per pignoramenti presenti sul conto corrente postale in chiusura, questi dovranno essere spostati sul predetto conto corrente postale -" RISCOSSIONI". Al momento di presentazione della richiesta dovranno altresì essere riconsegnati i postagiro ancora in possesso della sede.

 
4. Istruzioni contabili

Le procedure contabili sono state implementate per recepire tutte le modalità di pagamento dei contributi volontari previste nella presente circolare e sono stati inviati i relativi messaggi con le istruzioni contabili.

In particolare, per quanto riguarda le istruzioni per la rilevazione contabile delle riscossioni tramite RID e tramite MAV, si rimanda a quanto comunicato con i messaggi n. 20687 del 5 agosto 2010 e n. 9090 del 19 aprile 2011.

 
      Il Direttore Generale     
      Nori

Circolare 99 del 22 luglio 2011

OGGETTO:     

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Obbligo assicurativo in capo ai soggetti iscritti ad enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Interpretazione autentica dell'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.
SOMMARIO:     

Premessa.

    Obbligo contributivo a carico dei soggetti pensionati che risultino percepire redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale.
    Soggetti destinatari della norma di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26.
    Contribuzione relativa all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).

Premessa

Il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata nella G.U. n. 164 del 16 luglio2011 haintrodotto, all’art. 18, comma 11 ss., disposizioni volte a chiarire la posizione previdenziale dei soggetti iscritti agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

La norma ha altresì definitivamente chiarito la portata della disposizione di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata Inps.

1. Permanenza dell’obbligo contributivo a carico dei soggetti pensionati che risultino percepire redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale.

L’art. 18, comma 11 del decreto in parola impone agli enti previdenziali privati di provvedere, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, all’adeguamento dei propri statuti e regolamenti, nell’ottica dell’obbligatorietà dell’imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di trattamento pensionistico che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali e che risultano percepire un reddito da tale attività.  

Pertanto i soggetti già pensionati, ove svolgano attività professionale, dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti.

Il successivo comma 12 inoltre, con norma di interpretazione autentica, riconosce la loro esclusione dall’ambito di operatività dell’art. 2, co. 26 della l. 335 del 1995 e dal conseguente obbligo contributivo degli stessi alla gestione separata Inps. Si evidenzia, peraltro, che la disposizione contenuta nel comma 12 fa salvi i versamenti già effettuati alla citata gestione, che non costituiranno oggetto di ripetizione e che saranno valorizzati nella posizione individuale.

Al contrario, saranno oggetto di restituzione, a seguito di domanda presentata dall’interessato, i contributi che erano stati eventualmente versati con espressa riserva di ripetizione.

2. Soggetti destinatari della norma di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26.

Il comma 12 dell’articolo 18 del decreto legge 98 introduce una norma di interpretazione autentica della legge n. 335/95, art. 2, comma26, inordine al novero dei soggetti destinatari dell’obbligo contributivo presso la gestione separata.

Tale disposizione conferma l’orientamento costantemente seguito dall’Istituto sin dall’istituzione della citata gestione e ribadisce che rientrano nell’ambito della gestione separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali.

Vi rientrano, inoltre, tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

A titolo esemplificativo, si possono verificare le seguenti ipotesi, che comportano l’assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza:

-        mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito

-        esercizio di attività di tirocinio o praticantato

-        esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della qualela Cassadi appartenenza esclude l’obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale.

Tali soggetti continueranno ad essere destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Infatti il principio contenuto nell’art. 2, co. 26 della l. 335/95, che aveva previsto, tra l’altro, l’obbligo contributivo alla gestione separata da parte dei “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi”, deve essere letto in coordinato disposto con il precedente art. 2, co. 25, che prevede testualmente “la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi”.

In tale senso il D.M. 281/96, recante modalità e termini per il versamento contributivo alla gestione separata, all’art. 6 haesplicitato che “Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”, chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria.

Si rammenta che l’eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata (cfr. circolare n. 124/96).

3. Contribuzione relativa all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).

La disposizione contenuta nel comma 13 dell’art. 18, nulla aggiungendo rispetto alla normativa e prassi vigente, conferma la natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco dagli agenti e rappresentanti di commercio. Pertanto, pur trattandosi di un ente compreso tra quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, i relativi iscritti, ricorrendone i requisiti, sono altresì soggetti all’obbligo di versamento contributivo presso la gestione commercianti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613.

 
      Il Direttore Generale     
      Nori

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