Eureka Previdenza

Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa. (Testo A).
Vigente al: 17-12-2013
CAPO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340;
Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-citta', ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli alti normativi nell'adunanza del 18 settembre
2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
dell'interno e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 1 (R)
(Definizioni).

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque
formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita'
amministrativa. Le relative modalita' di trasmissione sono quelle
indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico
o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri
Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta d'identita' ed ogni altro
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalita'
prevalente di dimostrare l'identita' personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla
carta d'identita' elettronica rilasciato dal comune fino al
compimento del quindicesimo anno di eta';
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione
pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o
partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti
in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche;
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento,
sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del
certificato di cui alla lettera f);
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento
sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualita' personali
e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme
previste dal presente testo unico;
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di
un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che
sottoscrive;
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale
qualita' di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della firma stessa;
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una
pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato;
n) FIRMA DIGITALE e' un particolare tipo di firma elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una
pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave
privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici;
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti
con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le
dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero
provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i
dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti
direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli
43 e 71;
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate
alla registrazione di protocollo e alla classificazione,
organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito
del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa e'
effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle
risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e
delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la
gestione dei documenti;
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile
delle informazioni riguardanti il documento stesso;
t) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
u) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
v) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
z) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
aa) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
bb) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
cc) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
dd) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
ee) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
ff) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
gg) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
hh) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
ii) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
ll) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
mm) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
nn) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
oo) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
Art. 2 (L)
Oggetto

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il
rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione
di atti e documenti da parte di organi della pubblica
amministrazione; disciplinano altresi' la produzione di atti e
documenti agli organi della pubblica amministrazione nonche' ai
gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con
l'utenza, e ai privati che vi consentono. ((PERIODO ABROGATO DAL
D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82)).
Art. 3 (R)
Soggetti

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai
cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche,
alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti,
alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno
dei Paesi dell'Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati,
alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani. (R) (13)((14))
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio
dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed
il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le
qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato
estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita'
all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater)
che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano
efficacia a far data dal 1º gennaio 2013".
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 17, comma
4-quater, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha conseguentemnte
disposto (con l'art. 1, comma 388) le disposizioni di cui al comma 2
decorrono dal 30 giugno 2013.
Art. 4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

1. La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare e' raccolta
dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identita' del
dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione e'
stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a
sottoscrivere.
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una
situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato
di salute, e' sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa
indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in
sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in
linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale,
previo accertamento dell'identita' del dichiarante. (R)
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in
materia di dichiarazioni fiscali. (R)
Art. 5 (L)
Rappresentanza legale

1. Se l'interessato e' soggetto alla potesta' dei genitori, a
tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal
presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore
esercente la potesta', dal tutore, o dall'interessato stesso con
l'assistenza del curatore.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE I
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI

Art. 6 (L-R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 7 (L)
Redazione e stesura di atti pubblici

1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti
pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con
qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere
lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.
Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua
straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare
variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura
resti leggibile.
SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO

Art. 8 (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 9 (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 10 (L)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 11 (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 12 (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 13 (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
SEZIONE III
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Art. 14 (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 15 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile

1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato
civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le
disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
Art. 15-bis
(( (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) ))

(( 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi
delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati
o da persone da essi delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi
circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei
biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le
informazioni strettamente necessarie a tale fine. ))
Art. 16 (R)
Riservatezza dei dati personali
contenuti nei documenti trasmessi

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui
agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i
certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche
amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a
stati, fatti e qualita' personali previste da legge o da regolamento
e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalita' per le
quali vengono acquisite.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196)).
Art. 17 (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
SEZIONE IV
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE Dl SOTTOSCRIZIONI

Arti. 18 (L-R)
Copie autentiche

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti
possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia
della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse
possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie puo' essere fatta dal pubblico
ufficiale dal quale e' stato emesso o presso il quale e' depositato
l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonche' da
un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di
conformita' con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del
pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresi' indicare la
data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il
proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonche' apporre la
propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia
dell'atto o documento consta di piu' fogli il pubblico ufficiale
appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per
le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle
amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di
un documento, l'autenticazione della copia puo' essere fatta dal
responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente
competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale
e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione
procedente. In tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata
solo nel procedimento in corso. (R)
Art. 19 (R)
Modalita' alternative all'autenticazione di copie

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'articolo 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un
atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di
titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale
dichiarazione puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale
della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente
conservati dai privati.
Art. 19-bis (L)
(( (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva). ))

(( 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui
all'articolo 19, che attesta la conformita' all'originale di una
copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una
pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di
un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai
privati, puo' essere apposta in calce alla copia stessa. ))
Art. 20 (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni

1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli
organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi
pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e
comma 3. (R)
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al
comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi
di benefici economici, l'autenticazione redatta da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere
la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale
ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla
sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la
sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di
identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio
nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria
firma e il timbro dell'ufficio. (R)
SEZIONE V
(( FIRME ELETTRONICHE ))

Art. 22 (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 23 (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 24 (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 25 (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 26 (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 27 (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 27-bis (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 28 (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 28-bis (L)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 29 (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 29-bis (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 29-ter (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 29-quater (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 29-quinquies (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 29-sexies (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 29-septies (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 29-octies (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
SEZIONE VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE

Art. 30 (L)
Modalita' per la legalizzazione di firme

1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome
di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale
legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la
propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Art. 31 (L)
Atti non soggetti a legalizzazione

1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette
a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici
ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi
rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data
e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
Art. 32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole
parificate o legalmente riconosciute

1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente
riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da
prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la
scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Art. 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto,
legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del
Ministero competente, o di altri organi e autorita' delegati dallo
stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati da autorita' estere e da
valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti
dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a
legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in
lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore
ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare
estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle
prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione
e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Art. 34 (L)
Legalizzazione di fotografie

1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti
personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie
presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di
quest'ultimo le fotografie possono essere, altresi', legalizzate dal
dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio
dei documenti personali non e' soggetta all'obbligo del pagamento
dell'imposta di bollo.
SEZIONE VII
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA'

Art. 35 (L-R)
Documenti di identita' e di riconoscimento

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto
un documento di identita', esso puo' sempre essere sostituito dal
documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identita' il passaporto, la
patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il
porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purche' munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate
da un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non e' necessaria
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica
istanza del richiedente. (L)
Art. 36 (L)
Carta d'identita' e documenti elettronici

1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
7. La carta di identita', ancorche' su supporto cartaceo, puo'
essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la
scadenza.
SEZIONE VIII
REGIME FISCALE

Art. 37 (L)
Esenzioni fiscali

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono
esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non e' dovuta quando per le leggi vigenti sia
esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale e' apposta
la firma da legalizzare.
CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE I
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 38 (L-R)
Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono
essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica((, ivi
comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per
l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche
amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi
tenuti presso le pubbliche amministrazioni,)) sono valide se
effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'
da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. ((La copia dell'istanza sottoscritta
dall'interessato e la copia del)) documento di identita' possono
essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione
di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge
15 marzo 1997, n. 59. (L)
((3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la
presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre
attestazioni nonche' per il ritiro di atti e documenti presso le
pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi
puo' essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalita'
di cui al presente articolo)).
Art. 39 (L)
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche
amministrazioni, nonche' ad esami per il conseguimento di
abilitazioni, diplomi o titoli culturali non e' soggetta ad
autenticazione.
SEZIONE II
CERTIFICATI

Art. 40 (L)
Certificati

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in
ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. (12) ((13))
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e'
apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato
non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi". (12) ((13))
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine
a stati, qualita' personali e fatti, concernenti la stessa persona,
nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico
documento.

-------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma
9) che "Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e
02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, e' differito al 30 giugno 2012
relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri
immobiliari per l'esecuzione di formalita' ipotecarie, nonche' ai
certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del
territorio".
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "In
deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto
articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre
al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di
formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio."
Art. 41 (L)
Validita' dei certificati

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati, qualita' personali e fatti non soggetti a
modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni
hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di
legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)).
Art. 42 (R)
Certificati di abilitazione

1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di
formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di
determinate attivita', ancorche' definiti "certificato", sono
denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
SEZIONE III
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI

Art. 43 (L-R)
Accertamenti d'Ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi
sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche' tutti
i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva
prodotta dall'interessato (L). (12)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di
cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si
considera operata per finalita' di rilevante interesse pubblico, ai
fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi
dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento
d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso
diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono
indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la
riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)
((3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio,
ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica
(L))).
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e
dati relativi a stati, qualita' personali e fatti, contenuti in albi,
elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono
tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la
consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
direttamente informazioni relative a stati, qualita' personali e
fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione,
il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque
mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di
provenienza. (R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano
il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del documento originale. (R)

-------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma
9) che "Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e
02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, e' differito al 30 giugno 2012
relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri
immobiliari per l'esecuzione di formalita' ipotecarie, nonche' ai
certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del
territorio".
Art. 43-bis
(( (Certificazione e documentazione d'impresa).

1. Lo sportello unico per le attivita' produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel
procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti,
qualita', stati soggettivi, nonche' gli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati
rilasciati dallo stesso sportello unico per le attivita' produttive o
acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o
dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di
qualita' o ambientali;
b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento
nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al
fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per
ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla
lettera a).
2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attivita'
produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le
imprese avvengono esclusivamente in modalita' telematica secondo le
disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti
interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del
comma 1, lettera a).
4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie di sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).
Art. 44 (R)
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di
stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile
in Italia o dalle autorita' consolari italiane all'estero, vengono
acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni
possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo
quando cio' sia indispensabile.
Art. 44-bis (L)
(( (Acquisizione d'ufficio di informazioni) ))

(( 1. Le informazioni relative alla regolarita' contributiva sono
acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71,
dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della
specifica normativa di settore )).
SEZIONE IV
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO

Art. 45 (L-R)
Documentazione mediante esibizione

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la
cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti
di identita' o di riconoscimento in corso di validita', possono
essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. E'
fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento
di identita' o di riconoscimento, di richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. E',
comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e
gli esercenti di pubblici servizi la facolta' di verificare, nel
corso del procedimento, la veridicita' e l'autenticita' dei dati
contenuti nel documento di identita' o di riconoscimento. (L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
informazioni relative a stati, qualita' personali e fatti attraverso
l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identita' o
di riconoscimento in corso di validita', la registrazione dei dati
avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non
autenticata del documento stesso. (R)
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di
identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati,
le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere
comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
(R)
SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della
concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione (( di
misure di sicurezza e )) di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
(( bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti
giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231; ))
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di concordato. (R) ((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55,
comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal
quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del
suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'

1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o
fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito
da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalita' di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante
puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti
non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la
denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio
del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti
stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
Art. 48 (R)
Disposizioni generali in materia
di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale
degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per
la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati
hanno facolta' di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle
dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo
alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo
contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa
formula nei moduli per le istanze.
Art. 49 (R)
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di
conformita' CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da
altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di
settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle
istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di
attivita' sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un
unico certificato di idoneita' alla pratica non agonistica di
attivita' sportive rilasciato dal medico di base con validita' per
l'intero anno scolastico.
CAPO IV
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI SEZIONE I
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Art. 50 (R)
Attuazione dei sistemi

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani
di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la
realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione
delle disposizioni del presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti
esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con
sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo
unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1( gennaio 2004
a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati
finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei
procedimenti amministrativi in conformita' alle disposizioni del
presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali, nonche' dell'articolo 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di
attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio
ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o
coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee,
assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione,
nonche' di comunicazione interna tra le aree stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione
informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di
protocollo gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente
testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che
a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di
bilancio, le segreterie di gabinetto.
Art. 51 (R)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 52 (R)
Il sistema di gestione informatica dei documenti

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma
abbreviata "sistema" deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrita' del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei
documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun
documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa
formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i
documenti registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle
informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel
rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del
sistema di classificazione d'archivio adottato.
Art. 53 (R)
Registrazione di protocollo

1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o
spedito dalle pubbliche amministrazioni e' effettuata mediante la
memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal
sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal
sistema e registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il
destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati
in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via
telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado
di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma
non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro
giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni
inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di
uno stesso giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di
registrazione di protocollo e' effettuata dal sistema in unica
soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti,
da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera
operazione di modifica o registrazione dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni previste nelle operazioni di registrazione di
protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti
e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne
sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i
notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle
circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti
preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali
pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti gia'
soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
Art. 54 (R)
Informazioni annullate o modificate

1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53 lett.
a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al
presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere
memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle
elaborazioni previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i
casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale,
comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni
originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed
agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.
Art. 55 (R)
Segnatura di protocollo

1. La segnatura di protocollo e' l'apposizione o l'associazione
all'originale del documento, in forma permanente non modificabile,
delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di
individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni
minime previste sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato
all'articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o
dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50,
comma 4.
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata
contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo puo' includere il codice
identificativo dell'ufficio cui il documento e' assegnato o il codice
dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di
classificazione del documento e ogni altra informazione utile o
necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili gia' al
momento della registrazione di protocollo.
4. Quando il documento e' indirizzato ad altre amministrazioni ed
e' formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di
protocollo puo' includere tutte le informazioni di registrazione del
documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico puo'
utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di
registrazione di protocollo del documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate
al documento informatico ai sensi del comma 4.
Art. 56 (R)
Operazioni ed informazioni minime del sistema
di gestione informatica dei documenti

1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le
operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonche'
le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie
e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei
documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 57 (R)
Numero di protocollo

1. Il numero di protocollo e' progressivo e costituito da almeno
sette cifre numeriche. La numerazione e' rinnovata ogni anno solare.
SEZIONE SECONDA
ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA


Art. 58 (R)
Funzioni di accesso ai documenti
e alle informazioni del sistema

1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti
all'amministrazione, nonche' la ricerca, la visualizzazione e la
stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti
sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal
responsabile della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.
2. La ricerca delle informazioni del sistema e' effettuata secondo
criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni
registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da
espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro
per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da
testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di
ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilita' di elaborazioni
statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le
attivita' di controllo.
Art. 59 (R)
Accesso esterno

1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del
sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante
l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e
strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da
parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel
rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza
dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad
assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i
criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via
telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il
reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei
documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono
l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte
dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche
indicate al comma 2 determinano, altresi', le modalita' di
identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti
informatici per la firma digitale del documento informatico, come
disciplinati dal presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla
pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e
di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a
disposizione, anche per via telematica, attraverso gli uffici
relazioni col pubblico.
Art. 60 (R)
Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni
informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei
documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4
dell'articolo 50, adottano le modalita' di interconnessione stabilite
nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la
realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione
informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per
ottenere le seguenti informazioni:
a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti,
ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta
dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del
destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento
ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del
numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento
spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni
provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla
determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai
documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei
documenti.
SEZIONE TERZA
TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA Dl GESTIONE DEI DOCUMENTI

Art. 61 (R)
Servizio per la gestione informatica dei documenti,
dei flussi documentali e degli archivi

1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta
del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e
degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee
individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio e' posto alle
dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.
2. Al servizio e' preposto un dirigente ovvero un funzionario,
comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di
professionalita' tecnico archivistica acquisita a seguito di processi
di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla
disciplina vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle
funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla
consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle
informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di
protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del
presente testo unico;
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro
giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;
d) cura che le funzionalita' del sistema in caso di guasti o anomalie
siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle
attivita' e, comunque, nel piu' breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri
differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e
dell'organizzazione delle attivita' di registrazione di
protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali,
incluse le funzionalita' di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e
le attivita' di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68
e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico
da parte del personale autorizzato e degli incaricati.
Art. 62 (R)
Procedure di salvataggio e conservazione
delle informazioni del sistema

1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione
informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle
operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico
rimovibile.
2. E' consentito il trasferimento su supporto informatico
rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che
fanno riferimento a procedimenti conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine,
il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei
documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la
riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi
supporti informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti
costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di
organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di
conservazione sostitutiva.
Art. 63 (R)
Registro di emergenza

1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi
autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di
registrazione di protocollo su uno o piu' registri di emergenza, ogni
qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale
procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la
causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonche' la data e
l'ora del ripristino della funzionalita' del sistema. (R)
2. Qualora l'impossibilita' di utilizzare la procedura informatica
si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale
gravita', il responsabile per la tenuta del protocollo puo'
autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di
non piu' di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati
gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza e' riportato sul
registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate
manualmente. (R)
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza,
anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire
l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del
sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza
sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita
funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle
funzionalita' del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun
documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di
protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a
mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in
emergenza. (R)
SEZIONE QUARTA
SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Art. 64 (R)
Sistema di gestione dei flussi documentali

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione
dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi
automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto
tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i
procedimenti amministrativi di cui al comma 1 e' finalizzata al
miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi
delle amministrazioni secondo i criteri di economicita', di efficacia
dell'azione amministrativa e di pubblicita' stabiliti dalla legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il
sistema di gestione informatica dei documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo
coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalita' di
attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai
relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione
d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a
registrazione di protocollo.
Art. 65 (R)
Requisiti del sistema per la
gestione dei flussi documentali

1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il
sistema per la gestione dei flussi documentali deve:
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento
registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso e'
associato;
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i
fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonche' la
gestione delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attivita' dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione
dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di
determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.
Art. 66 (R)
Specificazione delle informazioni previste
dal sistema di gestione dei flussi documentali

1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni
previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati
relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi
documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dell'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione
pubblica.
SEZIONE QUINTA
DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI

Art. 67 (R)
Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito

1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la
gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire
fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un
apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna
amministrazione. (R)
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando
l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio
corrente. (R)
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi
documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei
fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R)
Art. 68 (R)
Disposizioni per la conservazione degli archivi

1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli
archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi,
integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei
criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di
conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti
disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia
del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei
documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali.
Art. 69 (R)
Archivi storici

1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono
trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono
l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella
separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.
SEZIONE SESTA
ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI


Art. 70 (R)
Aggiornamenti del sistema

1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni
aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione
delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.
CAPO V
CONTROLLI

Art. 71 (R)
Modalita' dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le
modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi
dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima,
anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta
della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino
delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non
costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la
documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'.
Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive
presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2,
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a
fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del
dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)
Art. 72 (L)
(( (Responsabilita' in materia di accertamento d'ufficio e di
esecuzione dei controlli)

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei
controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle
convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio
responsabile per tutte le attivita' volte a gestire, garantire e
verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi
da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di
cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure
organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva
acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli
medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta
giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni
caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei responsabili
dell'omissione.))
CAPO VI
SANZIONI

Art. 73 (L)
Assenza di responsabilita' della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi
di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli
atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non piu'
rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da terzi.
Art. 74 (L-R)
Violazione dei doveri d'Ufficio

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
atto di notorieta' rese a norma delle disposizioni del presente testo
unico. (L)
2. Costituiscono altresi' violazioni dei doveri d'ufficio:
((a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di
notorieta' (L)));
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare
l'attestazione di stati, qualita' personali e fatti mediante
l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli
ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato
di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.
(R)
((c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto
all'articolo 40, comma 02 (L))).
Art. 75 (R)
Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 76 (L)
Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a
verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e
47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per
ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu'
gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione e arte.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77 (L-R)
Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n. 15; l'articolo 2, comma 15,
primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'articolo 2 commi
3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito
dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della
legge 15 maggio 1997 n. 127; l'articolo 2, comma 11 della citata
legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24
novembre 2000, n.340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre
2000, n.342. (L)
2. Sono altresi' abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il
D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i
commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
Art. 77-bis (L)
(( (Applicazione di norme) ))

(( 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa
contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in
cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi
comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e
affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilita', di servizi e
di forniture, ancorche' regolate da norme speciali, salvo che queste
siano espressamente richiamate dall'articolo 78. ))
Art. 78 (L-R)
Norme che rimangono in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano
comunque in vigore:
a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia
di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10
marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al
decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e
le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate;
b) il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 in materia di imposta di
bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
d) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24
dicembre 1993 n. 537;
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in
attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n.
344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le
direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonche' le
regole tecniche gia' emanate alla data di entrata in vigore del
presente testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione
di beni archivistici di cui al capo il del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli
articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e
di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte
delle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre
1996, n. 675.


TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA


=====================================================================
ARTICOLATO DEL TESTO UNICO | RIFERIMENTO PREVIGENTE

=====================================================================
Articolo 1 (Definizioni) | | articolo 22, comma 2 L. 241/90
e
comma 1 lettera a) |art. 7, comma 6 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera b) | articolo 1, comma 1, lett. a)
| D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettere c), d) | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera e) |articolo 1, comma 1, lett.b)
|D.P.C.M. n. 437/99
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettere f), g), h) | ----
---------------------------------------------------------------------
|articolo 20, secondo comma L.
comma 1 lettera i) |15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera l) |articolo 15, primo comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera m) | ----
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. b)
comma 1 lettera n) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettere o), p) | ----

---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera q), primo periodo |articolo 1 D.P.R. 428/98

---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera q), secondo periodo |articolo 2, comma 1 D.P.R.428/98

---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera r) |articolo 1 D.P.R. 428/98

---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera s) |articolo 1 D.P.R. 428/98;
---------------------------------------------------------------------
Articolo 2 (Oggetto)
comma 1 |articolo 1 L. 15/68 e articolo 2
|comma 1,primo periodo L.340/2000
---------------------------------------------------------------------
Articolo 3 (Soggetti) |
comma 1 |articolo 5,comma 1 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 5,comma 2 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
comma 3 | ----

---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 2 comma 2 D.P.R. 394/99

---------------------------------------------------------------------
Articolo 4 (Impedimento alla |
sottoscrizione e alla |
dichiarazione) |
comma 1 |articolo 4 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
comma 2 | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 3 | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 5 (Rappresentanza legale) |
comma 1 |articolo 8 L. 15/68

---------------------------------------------------------------------
Articolo 6 (Riproduzione e |
conservazione di documenti) |
comma 1 |articolo 25 L. 15/68 e art. 15
|D.P.R. 513/1997
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 2, comma 15, primo
|periodo L. 537/1993

---------------------------------------------------------------------
comma 3 | ----

---------------------------------------------------------------------
comma 4 | ----

---------------------------------------------------------------------
Articolo 7 (Redazione e stesura di |
atti pubblici) |
comma 1 |articolo 12,primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 2 | articolo 13 primo e secondo
| comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 8 (Documento informatico) |
comma 1 |articolo 2 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 3, comma 1 e 2 D.P.R.
comma 2 |513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 3,comma 3 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 3,comma 4 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
Articolo 9 (Documenti informatici |
delle pubbliche amministrazioni) |

comma 1 |articolo 18,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 18,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 22,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 18 comma 3 D.P.R.513/97

---------------------------------------------------------------------
Articolo 10 (Forma ed efficacia |
del documento informatico) |

comma 1 |articolo 4, comma 1 D.P.R.513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 4, comma 2 D.P.R.513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 5, comma 1 D.P.R.513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 5, comma 2 D.P.R.513/97

---------------------------------------------------------------------
Articolo 11 (Contratti stipulati |
con strumenti informatici o per |
via telematica) |
comma 1 |articolo 11,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 11,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 12 (Pagamenti informatici) |
comma 1 |articolo 14 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 13 (Libri e scritture) |
comma 1 |articolo 15 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 14 (Trasmissione del |
documento informatico) |
comma 1 |articolo 12,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 12,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 12,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 15 (Trasmissione |
dall'estero di atti agli uffici di |
stato civile) |
comma 1 |articolo 19 L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 16 (Riservatezza dei dati |
personali contenuti nei documenti |
trasmessi) |
comma 1 |articolo 8,comma 1 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 8,comma 2 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 8,comma 2 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
Articolo 17 (Segretezza della |
corrispondenza trasmessa per via |
telematica) |
comma 1 |articolo 13,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 13,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 18 (Copie autentiche) |articolo 14, primo comma e
comma 1 |articolo 7, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
|articolo 14, secondo comma L.
comma 2 |15/68

---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 3,comma 4 D.P.R.403 /98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 19(Modalita' alternative |
all'autenticazione di copie) |
comma 1 |articolo 2,comma 2 D.P.R.403/98

---------------------------------------------------------------------
Articolo 20 (Copie di atti e |
documenti informatici) |
comma 1 |articolo 6,comma 1 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 6,comma 2 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 6,comma 3 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 6,comma 4 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 5 |articolo 6,comma 5 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
Articolo 21 l'autenticazione delle |
sottoscrizioni) |
comma 1 | ----

---------------------------------------------------------------------
comma 2 | ----

---------------------------------------------------------------------
Articolo 22 (Definizioni) |
|articolo 1, comma 1 lett. c)
comma 1, lettera a) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. d)
comma 1, lettera b) |D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. e)
comma 1, lettera c) |D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. f)
comma 1, lettera d) |D.P.R. 513197

---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. g)
comma l. lettera e) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. h)
comma 1, lettera f) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. i)
comma 1, lettera g) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. l)
comma 1, lettera h) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. m)
comma 1, lettera i) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. n)
comma 1, lettera l) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. o)
comma 1, lettera m) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. p)
comma 1, lettera n) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. q)
comma 1, lettera o) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 23 (Firma digitale) |
comma 1 |articolo10, comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 10,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 10,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 10,comma 4 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 5 |articolo 10,comma 5 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 6 |articolo 10,comma 6 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 7 |articolo 10,comma 7 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 24 (Firma digitale |
autenticata) |
comma 1 |articolo 16,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Comma 2 |articolo 16,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 16,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 16,comma 4 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 5 |articolo 16,comma 5 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 6 |articolo 16.comma 6 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 25 (Firma di documenti |

informatici delle pubbliche |

amministrazioni) |

---------------------------------------------------------------------
comma 1 |articolo 19, comma 1 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 19, comma 2 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 26 (Deposito della chiave |
privata) |
comma 1 |articolo 7,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 7,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 7,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 27 (Certificazione delle |
chiavi) |
comma 1 |articolo 8,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 8,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 8,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 8,comma 4 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 28 (Obblighi dell'utente |
e del certificatore) |
---------------------------------------------------------------------
comma 1 |articolo 9,comma 1 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 9,comma 2 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 29 (Chiavi di cifratura |
della pubblica amministrazione) |
comma 1 |articolo 17,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 17,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 17,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 17,comma 4 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 30 (Modalita' per la |
legalizzazione di firme) |
comma 1 |articolo 15 secondo comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 31 (Atti non soggetti a |
legalizzazione) |
---------------------------------------------------------------------
|articolo 18,primo e secondo comma
comma 1 |L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 32 (Legalizzazione di |
firme di capi di scuole parificate |
o legalmente riconosciute) |
---------------------------------------------------------------------
comma 1 |articolo 16 L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 33 (Legalizzazione di |
firme di atti da e per l'estero) |
---------------------------------------------------------------------
comma 1 |articolo 17, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
|articolo 17, secondo comma L.
comma 2 |15/68

---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 17, terzo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 17, quarto comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 5 |articolo 17, quinto comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 34 (Legalizzazione di |
fotografie) |
---------------------------------------------------------------------
|articolo 2,comma 7 L. 127/97 come
|modificato dall'articolo 55 comma
comma 1 |3 della L. 342/2000
---------------------------------------------------------------------
Articolo 35(Documenti di identita |
e di riconoscimento) |
---------------------------------------------------------------------
comma 1 | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 292 R.D. n. 635/40

---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 2, comma 9 L. 127/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 36 (Carta d'identita' e |
documenti elettronici) |
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2,
comma 1 |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2,
comma 2 |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2,
comma 3 |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2,
comma 4 |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2,
comma 5 |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2,
comma 6 |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2,
comma 7 |comma 4 L.191/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 37 (Esenzioni fiscali) |
---------------------------------------------------------------------
comma 1 |articolo 21, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 23, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 38 (Modalita' di invio e |
sottoscrizione delle istanze) |
---------------------------------------------------------------------
|art. 3 comma 11 della L. 127/97
|come modificato dall'art. 2 comma
comma 1 |10 della L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 | ----
---------------------------------------------------------------------
|articolo 3, comma 11 L. 127/97,
|come modificato dall'art.2 comma
comma 3 |10 della L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 39 (Domande per la |
partecipazione a concorsi |
pubblici) |
comma 1 |articolo 3, comma 5 L. 127/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 40 (Certificazioni |
contestuali) |
comma 1 |articolo 11 L.15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 41 (Validita' dei |
certificati) |
|articolo 2, comma 3 L. 127/97,
|come modificato dall'art. 2 comma
comma 1 |2 della L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 2, comma 4 L. 127/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 42 (Certificati di |
abilitazione) |
comma 1 |articolo 12 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 43 (Accertamenti |
d'ufficio) |
comma 1 | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 3, comma 1 L.3 40/2000
---------------------------------------------------------------------
comma 3 | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 4 | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 5 |articolo 7, comma 2 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 6 |articolo 7, comma 3 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
Articolo 44 (Acquisizione di |
estratti degli atti dello stato |
civile) |
comma 1 |articolo 9, comma 1 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 9, comma 2 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 45 (Documentazione |
mediante esibizione) |
comma 1 |articolo 3, comma 1 L. 127/97

---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 7, comma 4 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
comma 3 | ----
--------------------------------------------------------------------
Articolo 46 (Dichiarazioni |
sostitutive di certificazioni) |
|articolo 2,primo comma L. 15/68 e
|articolo 1, comma 1 D.P.R.
comma 1 |403/1998
---------------------------------------------------------------------
Articolo 47 (Dichiarazioni |
sostitutive dell'atto di |
notorieta') |
comma 1 |articolo 4, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 2, comma 1 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4 | ----

---------------------------------------------------------------------
Articolo 48 (Disposizioni generali |
in materia di dichiarazioni |
sostitutive) |
comma 1 |articolo 6, comma 1 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 6, comma 2 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 6, comma 3 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 49 (Limiti di utilizzo |
delle misure di semplificazione) |
comma 1 |articolo 10,comma 1 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 10,comma 2 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 50 (Attuazione dei |
sistemi) |

comma 1 |articolo 21,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 21,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 21,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 2, comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 5 |articolo 2, comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 51 (Sviluppo dei sistemi |
informativi delle pubbliche |
amministrazioni) |

comma 1 |articolo 20,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 20,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 20,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 52 (Sistema di gestione |
informatica dei documenti) |
comma 1 |articolo 3 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 53 (Registrazione di |
protocollo) |
comma 1 |articolo 4,comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 4,comma 2 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 4,comma 3 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 4,comma 4 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 5 |articolo 4,comma 5 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 54 (Informazioni |
annullate o modificate) |
|articolo 5 comma 1 e comma 2
comma 1 |D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 5 comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 55 (Segnatura di |
protocollo) |
comma 1 |articolo 6,comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 6,comma 2 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 6,comma 3 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 6,comma 4 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 5 |articolo 6,comma 5 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 56 (Informazioni minime |
del sistema di gestione |
informatica dei documenti) |
comma 1 |articolo 7 D.P.R. 428/98

--------------------------------------------------------------------
Articolo 57 (Numero di protocollo) |
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 8 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 58 (Funzioni di accesso |
ai documenti e alle informazioni |
del sistema) |
comma 1 |articolo 9,comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 9,comma 2 D.P.R. 428/98

---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 9,comma 3 D.P.R. 428/98

---------------------------------------------------------------------
Articolo 59 (Accesso esterno) |
---------------------------------------------------------------------
comma 1 |articolo 10,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 10,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 10,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 10,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 60 (Accesso effettuato |
dalle pubbliche amministrazioni) |
---------------------------------------------------------------------
comma 1 |articolo 11,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 11,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 11,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 61 (Servizio per la |
gestione informatica dei documenti |
dei flussi documentali e degli |
archivi) |
comma 1 |articolo 12,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 12,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 12,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 62 (Procedure di |
salvataggio e conservazione delle |
informazioni del sistema) |

comma 1 |articolo 13,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 13,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 13,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 13,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 63 (Registro di |
emergenza) |
comma 1 |articolo 14,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 14,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 14,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 14,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 5 |articolo 14,comma 5 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 64 (Sistema di gestione |
dei flussi documentali) |
comma 1 |articolo 15,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 5,comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 15,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 15,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 65 (Requisiti del sistema |
per la gestione dei flussi |
documentali) |
comma 1 |articolo 16 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 66 (Specificazione delle |
informazioni previste dal sistema |
di gestione dei flussi |
documentali) |
comma 1 |articolo 17 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 67 (Trasferimento dei |
documenti all'archivio di |
deposito) |
comma 1 |articolo 18,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 18,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 | ----

---------------------------------------------------------------------
Articolo 68 (Disposizioni per la |
conservazione degli archivi) |
comma 1 |articolo 19,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 19,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 19,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 69 (Archivi storici) |
comma 1 |articolo 20 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 70 (Aggiornamenti del |
sistema) |
comma 1 |articolo 22 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 71 (Modalita' dei |
controlli) |
comma 1 |articolo 11,comma 1 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 11,comma 2 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 | ----
---------------------------------------------------------------------
|articolo 2 comma 1, secondo
comma 4 |periodo L. 340/2000
---------------------------------------------------------------------
Articolo 72 (Responsabilita' dei |
controlli) |
comma 1 | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 2 | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 73 (Assenza di |
responsabilita' della pubblica |
amministrazione) |
---------------------------------------------------------------------
comma 1 |articolo 24 L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 74 (Violazione dei doveri |
d'ufficio) |
comma 1 |articolo 3, comma 4 L. 127/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2, lettera a) |articolo 3, comma 3 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2, lettera b) |articolo 7, comma 5 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2, lettera c) | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 75 (Decadenza dai |
benefici) |
comma 1 |articolo 11,comma 3 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 76 ( Norme penali) |
comma 1 |articolo 26, primo comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
|articolo 26, secondo comma L.
comma 2 |15/68
---------------------------------------------------------------------
|articolo 26, secondo comma L.
comma 3 |15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 26,terzo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 77 (Norme abrogate) |
comma 1 | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 2 | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 78 (Norme che rimangono |
in vigore) |
comma 1 | ----

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2000

CIAMPI AMATO,

Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
BIANCO, Ministro dell'interno
FASSINO, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 368

Decreto Legislativo 181 del 21 aprile 2000

"Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144".
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), che, al fine di realizzare il riordino del sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed al controllo dell'effettiva situazione di disagio;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che riserva allo Stato l'esercizio di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150))
Finalita' e definizioni

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto individuano i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro di cui all'articolo 3 e definiscono a tal fine le condizioni di disoccupazione, dettando criteri di indirizzo in materia anche per adeguare il sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro agli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "adolescenti", i minori di eta' compresa fra quindici e diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;
b) "giovani", i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;
c) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da piu' di dodici mesi;
d) "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi;
e) "donne in reinserimento lavorativo", quelle che, gia' precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
f) "stato di disoccupazione", la condizione del disoccupato o dell'inoccupato che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attivita' lavorativa;
g) "servizi competenti", i centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale sono individuati, in riferimento ai periodi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 2, limiti massimi temporali di espletamento di eventuale attivita' lavorativa compatibili con le condizioni definite dalle predette lettere e possono altresi', al medesimo fine, essere individuati limiti reddituali.

Art. 2.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150))
Stato di disoccupazione

1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che attesti l'eventuale attivita' lavorativa precedentemente svolta, nonche' l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.

3. A far data dalla prima presentazione presso il servizio competente decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini dell'assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio medesimo eventualmente disposti, nonche' dell'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d).

4. I servizi competenti sono comunque tenuti a verificare l'effettiva persistenza della condizione di disoccupazione, provvedendo all'identificazione dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione di attivita' diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresi' tenuti a verificare la veridicita' della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attivita' in questione e la sua cessazione. Ai fini dell'applicazione del presente comma i servizi competenti dispongono indagini a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del personale delle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro.

5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione e' comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonche' in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi inferiori a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione fino all'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, di norme che prevedono modalita' e termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori previste nel regolamento di semplificazione di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-bis, e successive modificazioni.

Art. 3.
Indirizzi generali ai servizi per l'impiego ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata

1. I servizi competenti, nel quadro della programmazione regionale, al fine di favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione e l'inoccupazione di lunga durata, sottopongono i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche, offrendo almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, cosi' come accertato ai sensi dell'articolo 2, con riguardo ai giovani ed agli adolescenti;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale:
1) nei confronti delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
2) nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata, non oltre dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, o in caso di disoccupati che godano di trattamenti previdenziali previsti dalla legislazione vigente e successive modificazioni, non oltre i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.

Art. 4.
Perdita dello stato di disoccupazione

1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:

((a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.));

b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;

c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata ((fino a sei mesi)).

Art. 4-bis

Modalita' di assunzione e adempimenti successivi

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori di lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

Il datore di lavoro pubblico puo' assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente. (2)

5. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

a) proroga del termine inizialmente fissato;

b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato. (2)

e-bis) trasferimento del lavoratore;

e-ter) distacco del lavoratore;

e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;

e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle province, ai fini delle assunzioni Obbligatorie.((8))

6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse.

6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma.

7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche' le modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata. (2)

8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.

 

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che "la violazione degli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato".

Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 3) che "la violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato".

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che "Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province."

Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali

1. In attesa della attuazione della delega di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell'indennita' di mobilita', di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono individuati criteri e modalita' di raccordo tra l'attivita' svolta dai servizi competenti ai sensi del presente decreto e quella delle strutture private autorizzate all'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Decreto 157 del 28 aprile 2000

Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo.

Vigente al: 24-11-2014

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477 con cui e' stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo";

Sentite le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la richiesta, formulata dal Consiglio di Stato, di valutare, nell'ambito degli interventi atti a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalita', l'opportunita' di dare priorita' ai finanziamenti di programmi formativi, i quali abbiano ottenuto finanziamenti comunitari;

Ritenuto di non dare seguito all'indicazione di cui sopra, avanzata dal Consiglio di Stato, in quanto detto criterio di priorita' farebbe venir meno i criteri di precedenza e turnazione, cosi' come concordati dalle parti sociali nel predetto contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 4 febbraio 2000;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1

Costituzione del Fondo

1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo".

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Art. 2

Finalita' del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei

lavoratori dipendenti da tutti i datori di lavoro, ivi compresi i datori di lavoro facenti parte di gruppi creditizi del credito cooperativo, cui si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo/Casse rurali ed artigiane, e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro:

a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalita';

b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 3

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo e' gestito da un "Comitato amministratore" composto da

cinque esperti designati da Federcasse e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonche' da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.

2. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso tra i

propri membri.

3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il

collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina

non puo' essere effettuata per piu' di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o piu' componenti del comitato stesso, si provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1.

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1

provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

Art. 4

Compiti del comitato amministratore del Fondo


1. Il comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare gli interventi in conformita' alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro, di cui all'articolo 9;

c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito cooperativo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonche' la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;

d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 5;

e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita';

f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di

amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilita' di cui all'articolo 11;

i) fare proposte, alle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e' stata convenuta

l'istituzione del Fondo, per l'incremento della contribuzione

ordinaria di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), qualora le

prestazioni richieste, non risolvibili con criteri di precedenza e

turnazione, si inquadrino in progetti, su base territoriale,

promossi dalle federazioni locali o dalla Federazione italiana e

riconosciuti di valenza strategica in ordine agli obiettivi del

credito cooperativo;

l) determinare i criteri e le modalita' operativi per il versamento del contributo straordinario dovuto in attuazione dell'intervento

previsto all'articolo 6, comma 4.

Art. 5

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo

2, comma 1:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria: all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazioni all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

((2. A detti interventi sono ammessi, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all'articolo 2.))

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si deve tenere conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6

Finanziamento


1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),

e' dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato

sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i

lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Tale

contributo puo' essere incrementato, dalle parti stipulanti il

contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e'

stata convenuta l'istituzione del Fondo, qualora le prestazioni

richieste, non risolvibili con criteri di precedenza e turnazione,

si inquadrino in progetti, su base territoriale, promossi dalle

federazioni locali o dalla federazione italiana e riconosciuti di

valenza strategica in ordine agli obiettivi del credito

cooperativo;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,

lettera a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%,

calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a),

con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto

tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai

dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che

restano in carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello

0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5 comma 1,

lettera b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare e' determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di

provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario di cui al comma 3, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, puo' essere surrogato nel versamento del citato contributo di solidarieta' da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro del credito ooperativo, indicati da Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.

5. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello

0,50% e' sospeso, su deliberazione del comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno della categoria del credito cooperativo.

6. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno

dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.

7. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni

conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

8. Le disponibilita' che, all'atto della cessazione della gestione

liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, nel credito cooperativo, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilita' non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino tenuti alla predetta contribuzione a forme di previdenza, sono devolute all' assicurazione generale obbligatoria.

9. Ai predetti fini l'importo delle disponibilita' di pertinenza

delle sopra citate forme di previdenza, e' determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato, da ciascun datore di lavoro, tenuto alla contribuzione alle predette forme di previdenza, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.

10. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato

amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

11. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel

termine di cui al comma 11, la stessa e' assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonche' il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato:

a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del  personale;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle legislative laddove espressamente previste;

c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' altresi' subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

Art. 8

Individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, legge 23

luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concernera', in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianita' o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini

dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimita' alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore eta'.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai comma 1 e 2, ove il numero dei

lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarieta', che va esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.

Art. 9

Criteri di precedenza e turnazione


1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni

ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalita' delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1,

formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5,

comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento e' determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5,

comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento e' determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi

dell'articolo 10, risulti superiore ai limiti individuati ai comma 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo

5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni

ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 10

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e' pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 15 minuti annui procapite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.

3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000; e di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' superiore a detto ultimo limite.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2). le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi procapite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non piu' di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, e' quella individuata sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato con il criterio specifico di un trecentosessantesimo della retribuzione annua per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianita' prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianita';

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianita', alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione

correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle

prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta' o anzianita' contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianita', e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di

lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione

correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata

sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennita' sostitutiva, nonche' ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennita' di mancato preavviso

sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati un'indennita' una tantum, d'importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi

i benefici.

Art. 11

Cumulabilita' della prestazione straordinaria


1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono

incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di altri soggetti (ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonche' dei fondi comuni e servizi di investimento), che svolgono attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1,

cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonche' il versamento dei contributi figurativi.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili

entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario

dovesse superare il predetto limite, si procedera' ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro

autonomo, derivanti da attivita' prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della

contribuzione correlata, nei casi di cui sopra, e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della

contribuzione correlata, nei casi di cui sopra, e' ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno

straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. Nel caso di omissione dell'obbligo previsto dal comma 8 il

lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, legge n. 662 del 1996.

Art. 12

Trasferimento di rapporti attivi e passivi


Entro 3 mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti

attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' trasferita - secondo le modalita' concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 - al "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo", il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.

Art. 13

Contributi sindacali


Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario

di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, e' salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.

Art. 14

Scadenza


Il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,

dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo", disciplinato dal presente regolamento, ((scade alla data del 30 giugno 2020)), e e' liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 8, 9, 10 e 11.

Art. 15

Norme finali


Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 aprile 2000


Il Ministro del lavoro e

della previdenza sociale

Salvi

p. Il Ministro del tesoro del bilancio e

della programmazione economica

Solaroli

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2000

Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 173

 

Decreto 158 del 28 aprile 2000

Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

Vigente al: 16-2-2014

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E

DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno delreddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui e' stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con

cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";

Sentite le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del

presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;

Sentito il parere del consiglio di Stato, espresso nell'adunanza

del 30 agosto 1999;

Vista la richiesta, formulata dal Consiglio di Stato, di valutare,

nell'ambito degli interventi atti a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalita', l'opportunita' di dare priorita' ai finanziamenti di programmi formativi, i quali abbiano ottenuto finanziamenti comunitari;

Ritenuto di non dare seguito all'indicazione di cui sopra, avanzata

dal Consiglio di Stato, in quanto detto criterio di priorita' farebbe venire meno i criteri di precedenza e turnazione, cosi' come concordati dalle parti sociali nel predetto contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con

nota del 4 febbraio 2000;

A d o t t a

il seguente regolamento:


Art. 1

Costituzione del Fondo


1. E' istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarieta' per il

sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito".

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale,

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Art. 2

Finalita' del Fondo


1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei

lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro:

a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalita';

b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 3

Amministrazione del Fondo


1. Il Fondo e' gestito da un "Comitato amministratore" composto da

cinque esperti designati da Abi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonche' da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.

2. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso tra i

propri membri.

3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il

collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina

non puo' essere effettuata per piu' di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o piu' componenti del comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1.

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1

provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.((2))

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto (con l'art. 49, comma 1)

che "la nomina dei componenti del comitato amministratore del Fondo di cui al presente articolo puo' essere effettuata per piu' di due volte".

Art. 4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

Il comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare gli interventi in conformita' alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all'articolo 9((e deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 11-bis del presente decreto;));

c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonche' la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3 ; ((Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), da destinare alla sezione emergenziale di cui all'articolo 11-bis del presente decreto.))

d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

((e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita', anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate fra le prestazioni di cui all'articolo 5, lettere a) e c);))

f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;

h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilita' di cui all'articolo 11. ((3))

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AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 12 marzo 2012, n. 180 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011".

Art. 5

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria: all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

((b-bis) in via emergenziale: all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente articolo, dei trattamenti di cui all'articolo 11-bis del presente decreto.)) ((3))

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi nell'ambito del periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all'articolo 2.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovra' tenere conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 12 marzo 2012, n. 180 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011".

Art. 6

Finanziamento


1. ((Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b-bis), del presente decreto e' dovuto al Fondo:))

a) un contributo ordinario dello 0,5%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro. ((3))

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare e' determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% e' sospeso, su deliberazione del comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

5. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.

6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

7. Le disponibilita' che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilita' non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di cui al presente comma, sono devolute al Fondo pensione lavoratori dipendenti presso l'assicurazione generale obbligatoria.

8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilita' di pertinenza di ciascun datore di lavoro, e' determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.

9. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa e' assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonche' il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 12 marzo 2012, n. 180 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011".

Art. 7

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato:

a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle legislative laddove espressamente previste;

((c) per le prestazioni di cui all' articolo 5, comma 1, lettere b) e b-bis), del presente decreto, all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.)) ((3))

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' altresi' subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).

((4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e lettere b) e b-bis), del presente decreto, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria)). ((3))

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AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 12 marzo 2012, n. 180 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011".

Art. 8

Individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, legge 23

luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianita' o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini

dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimita' alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore eta'.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai comma 1 e 2, ove il numero dei

lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarieta', che e' esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.

Art. 9

Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni

ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalita' delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1,

formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5,

comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5,

comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi

dell'articolo 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo

5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni

ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 10

Prestazioni: criteri e misure


1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.

((2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), del presente decreto, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.)) ((3))

3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

((4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: ? 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' inferiore a ? 1.984; di ? 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa tra ? 1.984 e ? 3.137 e di ? 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' superiore a detto ultimo limite.)) ((3))

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non piu' di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, e' quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioe' la retribuzione sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianita' prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianita':

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianita', alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

11. La contribuzione correlata per i periodi di zerogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione deI rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta' o anzianita' contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianita', e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennita' sostitutiva, nonche', in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennita' di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrispondera' al lavoratore, sempreche' abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennita' una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 12 marzo 2012, n. 180 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011".

Art. 11

Cumulabilita' della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonche' dei fondi comuni e servizi di investimento, che svolgono attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonche' il versamento dei contributi figurativi.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attivita' prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Art. 11-bis

((Sezione emergenziale))

((1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto:

a) all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;

b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari.

2. L'accesso alle predette prestazioni e' condizionato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' all'ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge e finche' permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, di una somma, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, fino al raggiungimento delle seguenti misure:

a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di ? 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a ? 38.000;

b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di ? 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da ? 38.001 a ? 50.000;

c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di ? 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre ? 50.000.

4. In caso di erogazione della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Fondo provvede al versamento della contribuzione correlata calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare e' pari alla meta' delle prestazioni erogate dal Fondo.

6. Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata.

7. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al precedente comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato Amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera b), del presente decreto, la differenza resta a carico del datore di lavoro;

8. Qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andra' a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a) del comma 1.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 sono erogate senza oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e al comma 5 del presente articolo.)) ((3))

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AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 12 marzo 2012, n. 180 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011".

Art. 12

Trasferimento di rapporti attivi e passivi


Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti

attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' trasferita, secondo le modalita' concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, al "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.

Art. 13

Contributi sindacali


Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario

di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e' stata convenuta l'istituzione del fondo, e' salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.

Art. 14

Scadenza


(( Il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,

dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", disciplinato dal presente regolamento, scade alla data del 30 giugno 2020 ed e' liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10. ))

Art. 15

Norme finali


Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si

applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 aprile 2000


Il Ministro del lavoro e

della previdenza sociale

Salvi

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica

Solaroli

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2000

Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 172-bis

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