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Legge 608 del 28 novembre 1996
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e
nel settore previdenziale.
Vigente al: 6-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni
urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 18 febbraio 1994, n. 112, 26 aprile
1994, n. 247, 24 giugno 1994, n. 405, 8 agosto 1994, n. 494, 7
ottobre 1994, n. 572, 9 dicembre 1994, n. 674, 8 febbraio 1995, n.
31, 7 aprile 1995, n. 105, 14 giugno 1995, n. 232, 4 agosto 1995, n.
326, 2 ottobre 1995, n. 416, 4 dicembre 1995, n. 515, 1 febbraio
1996, n. 39, 2 aprile 1996, n. 180, 3 giugno 1996, n. 300 e 2 agosto
1996, n. 404.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n. 34, 19 aprile 1993,
n. 110, 18 giugno 1993, n. 196, 12 agosto 1993, n. 308, 19 ottobre
1993, n. 416, 16 dicembre 1993, n. 523, 14 febbraio 1994, n. 106, 14
aprile 1994, n. 236, e 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 1 febbraio 1996, n. 40, 2 aprile 1996,
n. 181, 3 giugno 1996, n. 301, e 2 agosto 1996, n. 405, e del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511.
5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 262, 28 agosto 1995,
n. 363, 30 ottobre 1995, n. 449, 29 dicembre 1995, n. 554, 26
febbraio 1996, n. 84, 26 aprile 1996, n. 219, e 29 giugno 1996, n.
339.
6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996, n. 166, 27 maggio 1996,
n. 295, e 26 luglio 1996, n. 396, nonche' dei decreti-legge 25
novembre 1995, n. 500, 19 gennaio 1996, n. 28, e 19 marzo 1996, n.
135, recanti proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,
e del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499. ((1))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 novembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 73, comma 4)
che "L'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, va
interpretato nel senso che fra gli effetti dallo stesso fatti salvi
rientra anche l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora
passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge richiamati nel
predetto comma, ancorche' notificati, che si estende fino all'entrata
in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662."
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1996, N. 510
Gli articoli da 1 a 9 sono sostituiti dai seguenti:
"ART. 1. - (Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente
utili). - Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente
utili, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato ai sensi del
comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili, a cui si dovra' provvedere entro e non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, a questi ultimi trova applicazione la
normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini
della tempestivita' degli interventi per la promozione e
l'attivazione dei lavori socialmente utili:
a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le
deliberazioni in materia di promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, ai fini
dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la
immediata operativita' dei progetti, puo' ricorrere, previa
autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in
deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto
previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalita'
organizzata;
c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori
socialmente utili e' tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti,
secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonche'
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti
interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono,
anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del
progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si
intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata
al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche
necessarie;
e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
disporre, in considerazione della specificita', anche territoriale,
dell'emergenza occupazionale, modalita' straordinarie per
l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi
compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'eta'
anagrafica e il luogo di residenza;
f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili
nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministro dell'Interno, designa un
commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle
seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonche'
ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati
dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei
lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacita' dei
lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si
consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi
aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente
a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto
medesimo. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: 'Ai fini
dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli
elenchi ed albi di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a), della
legge 23 luglio 1991, n. 223, non costituisce impedimento qualora il
soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde
l'esercizio della relativa attivita' professionale'.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al
comma 3, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: 'Tale importo
puo' non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per
un numero di ore ridotto proporzionalmente alla misura del
trattamento previdenziale o sussidio spettante; il comma 4 e'
sostituito dal seguente: '4. I soggetti di cui al comma 1 che non
fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati
nell'ambito del progetto per non piu' di dodici mesi e per essi puo'
essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio
non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio e' erogato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso
trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilita' e di
indennita' di mobilita'. Ai lavoratori medesimi puo' essere
corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo
integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva
esecuzione delle prestazioni.
4. Con priorita' per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per
il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei
giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di
lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno
1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi
a decorrere dall' anno 1998. Nell'ambito delle disponibilita', per
l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento e'
ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori
di cui al comma 5 e all'articolo 3 e le relative risorse sono
impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi
lavoratori.
5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere b) e c), 3
e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i
trattamenti di mobilita' ovvero di disoccupazione speciale ed ai
soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.
56, nei cui confronti siano cessati nel periodo 1 dicembre 1994-31
maggio 1995 i trattamenti in cassa integrazione salariale, i quali
non abbiano piu' titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei
predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per
cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) del secondo comma
dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come
sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente
ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei
progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio e' a
carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti
delle risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo comma. I
lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di
mobilita' sino al 31 dicembre 1995.
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non
siano utilizzati in lavori socialmente utili e' corrisposto un
sussidio fissato:
a) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella
misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione
salariale, di mobilita' ovvero di disoccupazione speciale fruito;
tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo derivante
dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella
misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30
per cento; tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo
del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a).
7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse
finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione
professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai
lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 3, anche per i
periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi
di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al
completamento dei corsi e comunque non oltre al 31 dicembre 1995.
Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi,
possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con
fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che
sommato a quello del corso di formazione non puo' superare dodici
mesi.
8. Per il periodo dal 1 giugno al 31 luglio 1995 gli uffici
regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero
le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per
l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3
non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad
attivita' di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili.
Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici
della partecipazione alle attivita' predette, e' riconosciuto al
lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i casi in
cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente
utili alla data del 1 agosto 1995 il predetto sussidio e'
riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30
settembre 1995. Il sussidio e' a carico del Fondo per l'occupazione
di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle
finalita' di cui al medesimo comma.
9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione
le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita',
ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il
riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi
successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto
riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti
assicurativi per il diritto al pensionamento.
10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori
socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero
cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilita', ai
medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al
completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a
12 mesi a decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che
questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorita' determinate
dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei
limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti
utilizzatori comunicano alla commissione regionale per l'impiego la
prosecuzione dell'impegno di questi lavoratori nel progetto e
segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS l'elenco dei
lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento
di integrazione salariale e mobilita'. Dal giorno successivo la
scadenza di detti trattamenti e fino alla data di completamento del
progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare
il sussidio. Quest'ultima provvede altresi' a segnalare all'ente
utilizzatore, ai fini della determinazione dell'eventuale
integrazione al sussidio, la data di cessazione del trattamento di
integrazione salariale ovvero di mobilita'.
11. Per i soggetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma
4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorita' ai
lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed
all'articolo 3. Per i progetti approvati dal 1 agosto 1995 e sino al
31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i
lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di cui agli
obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio
del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilita' e'
scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31
maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che
non abbiano piu' diritto all'indennita' di mobilita'. Essi, se
avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono
il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati
successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la
disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente
articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui
all'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazione, della legge 19 luglio 1993, n.
236. Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che
dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di
residenza la loro disponibilita', con esclusione dei soggetti che
abbiano gia' dichiarato detta disponibilita' in applicazione
dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili
constituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora,
per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalita' con la
quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennita' di
mobilita' fino alla maturazione del diritto alla pensione di
anzianita' o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei
predetti lavoratori perche' essi provvedano ad impiegare direttamente
questi ultimi in attivita' socialmente utili ai sensi ed agli effetti
della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma
1, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223.
14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di
cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2,
della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare
applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto
1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima
disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto
1991, n. 274, non trova altresi' applicazione nei confronti degli
addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale
ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo
restando per essi quanto previsto dall'articolo 6, comma primo,
lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di
questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul
collocamento ordinario.
15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi
per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire
691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:
a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli
stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il
medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213
miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire
514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di
previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi;
b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui dei
capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato
di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma
5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno
1995, le modalita' e procedure di ripartizione previste dal medesimo
articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui
al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso
anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77
miliardi per l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno
1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche
nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il
sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 e' pari, fino al 31
gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili.
Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda
i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per
l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i
progetti gia' approvati, per adeguarne le modalita' organizzative, in
conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
come modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal 1
febbraio 1996.
18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere
presentati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito
dell'attivita' ordinaria delle cooperative medesime. I progetti
possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa.
Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti
condizioni:
a) l'attivita' della cooperativa deve essere stata avviata da
almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi
dell'articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991;
b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30
per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci,
rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 1 della predetta legge;
c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale
nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooper-
ative sociali che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente
utile ai sensi del presente comma possono presentare nuovi progetti
quando almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del
precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio
lavoratore.
19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti
a partecipare ad attivita' di orientamento organizzate dalle agenzie
per l'impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non
inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette
attivita', che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli
enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i
lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi
spettante durante i lavori socialmente utili.
20. Dal 1 gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di
cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente
utili, e non destinate al finanziamento dei progetti gia' approvati
nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello
regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti gia'
approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata
iscritti nelle liste di collocamento e di mobilita' nelle aree di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Per i progetti approvati dal 1 gennaio 1996, le commissioni regionali
per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del
comma 2, determinano criteri e priorita' nell'assegnazione dei
soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior
bisogno e delle professionalita' acquisite nell'attuazione dei
progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano un importo
non inferiore al 15 per cento delle risorse assegnate per
l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente
predisposti per i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera
a) della legge 23 luglio 1991, n. 223, cosi' come modificato dal
comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione
salariale o di mobilita'. Le predette commissioni potranno utilizzare
anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione
da parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini
dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei
progetti di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali
risorse competono, con l'applicazione della disciplina di cui al
presente articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i relativi
benefici accessori; l'erogazione puo' essere effettuata dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunita'
occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori
socialmente utili, i soggetti promotori di cui al comma 1
dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
possono costituire societa' miste ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che
il personale dipendente delle predette societa' sia costituito nella
misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori gia' impegnati nei
predetti progetti e nella misura non superiore al 40 per cento da
soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle
predette societa' miste e', comunque, consentita a cooperative
formate anche da lavoratori gia' impegnati in progetti di lavori
socialmente utili. Con tali societa', in via straordinaria e
limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori
possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto,
convenzioni o contratti, di durata non superiore a 36 mesi, aventi
esclusivamente ad oggetto attivita' uguali, analoghe o connesse a
quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili,
precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.
22. Il Fondo di cui al comma 4 e' incrementato di lire 400
miliardi per l'anno 1996. A tale fine il Ministro del tesoro e'
autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e
prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. Le somme derivanti dai
mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla
base degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego
e dall'INPS, riferisce semestralmente alle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del trattamento
straordinario di integrazione salariale, dell'indennita' di mobilita'
e del sussidio di cui al comma 3, ripartiti per eta', sesso,
professionalita' ed anzianita' contributiva, suddivisi per regione.
Analoga comunicazione e' resa per i lavoratori collocati in cassa
integrazione guadagni straordinaria e per quelli che fruiscono
dell'indennita' di mobilita' e di disoccupazione speciale per
l'edilizia. Con il rapporto del secondo semestre e', altresi',
fornito l'andamento del ricorso al trattamento ordinario di
integrazione salariale.
ART. 2. - (Misure di carattere previdenziale e contributivo). -
1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico
del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali,
istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:
a) con decorrenza 1 gennaio 1994:
1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono
elevati nella misura di cui all'allegata tabella A;
2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione
automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con
decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, e'
abrogato;
3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del
requisito di eta' per il diritto alla pensione ordinaria di cui
all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella A, sezione
uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503;
4) cessano di maturare le anzianita' utili ai fini del
calcolo dell'indennita' di buonuscita di cui all'articolo 32 del
regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma.
L'importo dell'indennita' di buonuscita, maturata al 31 dicembre
1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni
pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito
di eta' per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo.
All'importo dell'indennita' di buonuscita, maturato al 31 dicembre
1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma
dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1
della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al
presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad
ottenere indennita' di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31
dicembre 1993;
b) e' autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo
previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a
lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13
miliardi annui a decorrere dal 1996.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede,
quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per
l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello
successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto a
lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
3. Le posizioni assicurative costituite dalla Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso
l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano
utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato
dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di
posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno
richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere
ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della
legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla
predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianita'
contributiva, previsto dal citato articolo 8.
4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i
contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei
dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1 ottobre 1991-31
dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n.
274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono
trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori
interessati, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 7
febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione
dell'interesse composto ivi previsto.
5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma
1-bis, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' differito al 28
febbraio 1995.
6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a
carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli
effetti derivanti sui regimi pensionistici operanti presso il
predetto ente in conseguenza dell'esercizio delle deleghe di cui
all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in
riferimento al riequilibrio finanziario delle relative gestioni, e'
autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in
favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a
lire 173 miliardi per l'anno 1996, a lire 147 miliardi per l'anno
1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998.
7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35
miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno
1996, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi; quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100
miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno
1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli
incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi
delle attivita' dello spettacolo e dello sport professionistico, le
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
giugno 1991, n. 166, si applicano alla Societa' italiana autori ed
editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine
(UNIRE). L'ENPALS puo' stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE
per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione
dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello
spettacolo e dello sport.
9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel
senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi
dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli
operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in
applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla
data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro
efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale
data.
10. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
'9-bis. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in
relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro
espressa in ore.
9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di
calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 e' stabilita
con le modalita' di cui al comma 5.'.
11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5,
commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi
per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si
provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, si applica alle imprese industriali della
provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo
contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali
e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986,
n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti per i
periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2,
comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se
effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori
entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per
tale finalita' dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451.
13. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il personale ferroviario in
attivita' di servizio e' assicurato all'INAIL secondo la normativa
vigente e l'Ente ferrovie Spa e' tenuto al versamento dei relativi
premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla
medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte
le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi
infortunistici e alle manifestazioni di malattia professionali
verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro
tale data.
14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale
navigante dell'Ente ferrovie Spa e' assicurato all'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio
di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono
poste a carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le
altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi
infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali
verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro
tale data.
15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1
gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995,
nonche' di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate
da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi
entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie Spa provvedera' al
versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalita'
da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva
competenza, nonche' l'Ente stesso.
16. All'articolo 1, comma 32, lettera b), della legge 8 agosto
1995, n. 335, le parole: 'nel medesimo anno' sono sostituite dalle
seguenti: 'nel corso dell'anno 1996'.
17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, le parole: 'dall'articolo 5, comma 4,' sono sostituite dalle
seguenti: 'dall'articolo 2, comma 4.'.
ART. 3 - (Disposizioni per i dipendenti delle societa' costituite
dalla GEPI e dall'INSAR). - 1. In considerazione delle prospettive di
impiego nelle nuove attivita' intraprese dalla GEPI per effetto delle
misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili,
nonche' per effetto della costituzione di societa' miste con
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazione, della legge 19 luglio 1993, n.236, dipendenti dalle
societa' non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori
del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,e nelle aree di
crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento
CEE n. 2081/93, nonche' per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di
integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre
il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi,
con pari riduzione della durata del trattamento economico di
mobilita' e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di
mobilita' anche per il periodo per il quale non percepiscono le
relative indennita'. La proroga non si applica ai dipendenti in
possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' dei trattamenti pensionistici
di vecchiaia e di anzianita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria.
2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al
comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale
e' ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi
di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra
l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al
comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennita' di
mobilita', il trattamento di integrazione salariale e' fissato in
misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7,
commi 6-bis, 6-ter e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4,
comma 1, lettera d), del presente decreto, i trattamenti straordinari
di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 21
maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella
misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei
confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando
che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai
predetti soggetti spetti l'indennita' di mobilita'.
5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei
lavoratori da essi gia' dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui
trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai
sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente,
ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR
predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei
quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche
attivita' di mediazione sul mercato del lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui
all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati
in attivita' di formazione e riqualificazione professionale, entro il
limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del
presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a
lavori socialmente utili, non puo' superare la durata complessiva di
dodici mesi.
7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene
meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di
partecipare alle iniziative per essi predisposte.
8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla
data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di
cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:
a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in
nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese gia'
esistenti, in attivita' di servizio ovvero in iniziative di
autoimpiego;
b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati per lavori
socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;
c) numero di lavoratori impegnati in attivita' di formazione e
riqualificazione professionale;
d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.
9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo,
valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e lire 43 miliardi per il
1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capito
3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per
l'anno successivo.
10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attivita' istituzionali
a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima societa'
anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente
decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo.
11. La societa' INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei
propri lavoratori e' autorizzata in analogia a quanto previsto dal
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire societa'
per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in
societa' da essi partecipate anche per la gestione dei servizi
pubblici locali.
12. La GEPI Spa, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo
5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e nei limiti,
rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20
miliardi per l'anno 1996, puo' promuovere e favorire iniziative di
autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui
al comma 1 secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti
in favore dei quali verranno realizzate le predette iniziative non
potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6.
13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, la Nova, societa'
costituita dalla GEPI e dalla regione Sicilia, e' autorizzata ad
effettuare interventi nella regione Sicilia nei confronti dei
lavoratori diversi da quelli individuati dal presente articolo e
dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse
finanziarie a tal fine assicurate dalla regione Sicilia. Alla
societa' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6,
7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
14. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1996 nei limiti
delle risorse allo scopo preordinate.
ART. 4 - (Disposizioni in materia di interventi a sostegno del
reddito). - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16 le parole: 'fino al 30 giugno 1994' e le
parole: 'la somma di lire 9 miliardi' sono, rispettivamente,
sostituite dalle seguenti: 'fino e non oltre il 31 maggio 1995' e 'la
somma di lire 21,5 miliardi';
b) al comma 17 le parole: 'in scadenza alla data del 30 giugno
1994' sono sostituite dalle seguenti: 'in scadenza entro l'anno 1994'
e le parole: 'di ulteriori 4 mesi' sono sostituite dalle seguenti:
'fino al 31 dicembre 1994';
c) al comma 18 le parole: 'di ulteriori 4 mesi' sono
sostituite dalle seguenti: 'fino al 31 dicembre 1994';
d) al comma 19 le parole: 'di 4 mesi' sono sostituite dalle
seguenti: 'fino e non oltre il 31 maggio 1995'.
2. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 maggio
1995, per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle
disposizioni richiamate al comma 1, lettere a) e d), il trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e' fissato in misura
pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree
di cui al testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n.
2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento
di mobilita' e' scaduto o scade entro il II semestre 1994, il
medesimo e' prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da
inoltrarsi agli Uffici provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti
interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di
disoccupazione.
4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di
disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, per i quali il trattamento e' scaduto anteriormente alla data
del 31 dicembre 1994, il medesimo e' prorogato fino a tale data.
5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e' prorogato al 31
dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza
della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta
dell'impresa.
6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale
concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge
26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31
dicembre 1995, nonche' i periodi di durata del trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del
predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo
di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di
mobilita'. In tali casi il trattamento e' pari all'80 per cento del
trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale
proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle
disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2 del predetto articolo 1, non
abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di
mobilita'.
7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994,
previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31
dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla
decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla
richiesta dell'impresa.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre
1993, n. 559, vanno interpretate quali formale declaratoria di
soppressione del Fondo per la mobilita' della mano dopera, istituito
dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per
il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione
professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, erano gia' confluite, con effetto dal 1 gennaio 1993,
nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-
legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilita' relative
ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti
allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme
eventualmente gia' riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato
articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo
vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere
destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse
attivita'. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto
Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo'
stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte
dei fondi ai predetti istituti e' corrispondente all'effettivo
ammontare dei pagamenti da eseguire.
9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va
interpretato nel senso che ai contratti di solidarieta' stipulati nel
periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995,
che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4
dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-
legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne
l'entita' del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni
di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
citato decreto-legge n. 148 del 1993, e' incrementato per lire 230
miliardi per l'anno 1995.
10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla
scadenza delle sospensioni alla predetta data, come desunta dalla
richiesta dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel
campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale puo' disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la proroga
del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e dell'articolo 2, comma 2-ter del
decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi
di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale
comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali
di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del
trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, nel caso di aziende dichiarate fallite nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.
2052/88, quando sussistano fondate prospettive di ripresa
dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli
occupazionali, puo' altresi' disporre, nel limite delle risorse allo
scopo preordinate, per un importo non superiore a lire 8 miliardi
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la concessione
del beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili non
aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la
medesima azienda di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-
legge n. 299 del 1994.
11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisisti dai
lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto
presso le imprese dello stesso settore di attivita' che presentino
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in
rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati
licenziati nel periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
12. Ai lavoratori titolari di indennita' di mobilita', con
scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200
unita', da aziende ubicate in zone interessate da accordi di
programma gia' stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo
1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo
stesso, il trattamento di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e' prorogato fino alla realizzazione dei
progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla
scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della
citata legge n. 223 del 1991.
13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale per un massimo di 40 giorni, nei
casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le
valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato
di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
14. Nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 18, primo
comma,lettera h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono
essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che
siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative,
finalizzate all'esercizio di attivita' alle quali risultino
funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle
attivita' formative stesse. Per la individuazione degli aventi
diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la
regolarita' delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi
dei soci dell'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.
15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive
modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e
di trasporto che occupino piu' di cinquanta addetti e' prorogato al
31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si
applicano anche le norme in materia di mobilita' ed indennita' di
mobilita'. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7
dell'articolo 7 della citata legge n. 236 del 1993. All'articolo 2,
comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: 'con
piu' di 50 addetti' aggiungere le seguenti: 'e delle imprese di
vigilanza'.
16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento
ordinario di disoccupazione e' stabilita dal 1 gennaio 1995 al 30 per
cento.
17. E' differita al 31 dicembre 1997 la possibilita' di iscrizione
alla lista di mobilita' di cui all'articolo 6, comma 1, della legge
23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18. E' differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, gia' prorogati
dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I
trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1800 unita',
comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono,
altresi', essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi
nei confronti di lavoratori gia' in servizio alla data del 1 gennaio
1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con
prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1100 unita'. Ai
relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996
degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non
diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli
1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993.
20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'anche se il requisito
occupazionale sia pari a quindici unita' per effetto di decremento di
organico dovuto a pensionamento anticipato'.
21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento
ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
anche nel caso in cui in luogo degli accordi di programma di
reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia
stipulato protocolli di intesa o intese di programma con le regioni
ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree
interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede,
con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa
integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale puo' altresi' concedere, anche
in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di
integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 31 ottobre
1996 e per la durata massima di dodici mesi, a beneficio di unita'
produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate
nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia
stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla
reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali.
L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione
guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili,
approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in
deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per
l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di
integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo
incarico alla agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un
progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati.
Per i periodi successivi alla concessione del trattamento,
l'erogazione di quest'ultimo e' subordinato all'effettivo impegno dei
lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili, la cui durata
per i lavoratori collocati in mobilita' puo' essere prorogata, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di
iscrizione nelle liste di mobilita', con il diritto dei lavoratori
medesimi a percepire il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1,
comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali
non hanno titolo a percepire l'indennita' di mobilita', con onere a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre
1995 l'impresa puo' riservarsi, nella predetta istanza, di presentare
il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli
interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle
somme previste per tale finalita' dall'articolo 5, comma 8, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche' quanto a lire 30 miliardi
a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.
22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto a
comunicare tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'articolo
19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai
provvedimenti adottati ai sensi del comma 21 ed ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse
disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e'
tenuto, altresi', a comunicare mensilmente al predetto Comitato
tecnico i dati relativi alle concessioni dei trattamenti di
integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarieta', di
fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.
23. Le cessioni di beni relativi ad attivita' produttive dismesse,
effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali
territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale
(ASI), delle societa' di promozione a prevalente partecipazione
pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti
gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il
valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti e' ammesso in
deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in
parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o
la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano
effettuate a favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti
pubblici diversi da quelli indicati nell'articolo 3 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
e di societa' di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le
stesse sono soggette agli altri tributi indiretti sugli affari
relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili nella misura fissa di lire
150.000 per ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili e' ridotta al 25 per cento. In deroga alle
vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera
della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti
gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a
seguito di quanto sopra previsto, ovvero, la loro gratuita
concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono
attivita' commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto e alle disposizioni relative alle cessioni dei beni
patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imposta di
registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e
catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune,
con delibera della giunta, puo' sospendere l'applicazione di tributi
comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla
ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella
delibera la giunta comunale deve indicare il minor gettito che si
verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi
comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.
24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.
56, si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti puo'
essere riferita anche a piu' unita' produttive. La predetta
disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi
stipulati prima del 31 dicembre 1994.
25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo
stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura
dell'amministrazione straordinaria, consente la salvaguardia di un
rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle
caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale puo' concedere, con proprio decreto, al
datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui
all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i
benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma
9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento
aziendale, nonche' piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco
di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze
sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa
ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano
stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede
governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le
disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero quelle dell'articolo 3, comma 4, del decreto-
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, le medesime si applicano ai lavoratori
collocati in mobilita' entro il 30 giugno 1997 dalle imprese
interessate entro il limite massimo di 10.000 unita'. Per i predetti
lavoratori collocati in mobilita' per effetto dell'articolo 7, comma
7, della legge 23 luglio 1991; n. 223, trovano applicazione le
disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianita' in vigore
alla data del 1 settembre 1992.
27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui
al comma 26 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda,
entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilita'
entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unita', il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare alle
aziende che hanno gia' presentato la domanda nei termini previsti le
unita' residue, in base alle ulteriori domande presentate dalle
aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in relazione alle esigenze
derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali gia' posti
a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata
accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui
agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le medesime
aziende, se appartenenti al settore della manifattura e della
installazione di impianti di telecomunicazioni, possono presentare,
in relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che
formino oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni
sindacali, in sede governativa, una nuova istanza, entro il 31
ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei
presupposti richiesti, assegna alle aziende richiedenti le unita'
aggiuntive entro il limite massimo di 2.000 unita'. Per i lavoratori
collocati in mobilita' ai fini del presente comma, gli oneri
conseguenti dal permanere nelle liste di mobilita', oltre i limiti
previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere
relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine,
corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun
anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere
per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 114 miliardi per
l'anno 2000, in lire 233 miliardi per l'anno 2001, in lire 176
miliardi per l'anno 2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in
lire 118 miliardi per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno
2005 e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Qualora non vengano collocate in
mobilita' entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000 unita',
assegnate ai sensi del presente comma, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale provvede ad assegnare le unita' residue alle
aziende appartenenti al settore della manifattura e della
installazione di impianti di telecomunicazioni o ad imprese del
settore chimico relativamente, per queste ultime, ad unita'
produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2
del Regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che
presentino domanda entro il 31 gennaio 1997, per i lavoratori
collocati in mobilita' entro il 30 giugno 1997.
28. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, e' inserito il seguente:
'2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal
comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i
lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono
selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti
previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilita'
successivamente al 1 gennaio 1995'.
29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilita' aperte,
per piu' di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi
di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni
e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi collettivi,
stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori
il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti,
aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno
il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla
data di maturazione della pensione di anzianita' o di vecchiaia,
nonche' il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della
contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale puo' concedere contributi alle
predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione
volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della
retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari,
in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
per i lavoratori di cui al presente comma che superano il limite
massimo retributivo fissato nella tabella F allegata alla citata
legge, i versamenti vanno calcolati oltre l'ultima classe di
retribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo puo' essere
concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori
che, entro il 30 novembre 1996, maturino almeno 30 anni di
contribuzione comunque utili nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o in forme
sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996 inoltrino
domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze
delle aziende vanno presentate al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di
insufficienza delle risorse si provvede mediante riduzione lineare
delle richieste ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno
1996, e' a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, nel
limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15
miliardi.
30. L'Eni Spa e' responsabile in solido del pagamento di quanto
dovuto agli enti previdenziali dalle aziende del gruppo che
subentrano, con le modalita' stabilite nel comma 29, ai lavoratori,
aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono
consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai
riassetti organizzativi e produttivi del gruppo stesso, di cui
all'articolo 9-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In
tale caso, l'ENI Spa e' altresi' responsabile in solido delle
liberalita' aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a
carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a quelle di
cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento
pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento
medesimo.
31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attivita' di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali,
tossici e nocivi nelle regioni, ove e' stato dichiarato lo stato di
emergenza, i lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche
autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse,
nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attivita'
di smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del
settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non
antecedentemente al 1 gennaio 1996, nelle liste di mobilita' sino al
31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennita'
prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato
nell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento
alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31
dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di
mobilita' avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da
licenziare inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai
singoli lavoratori gia' licenziati, da parte del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, che provvedera' nel limite massimo di
spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali
figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.
32. I soggetti chiamati a gestire, allestire e costruire le
discariche sia direttamente che in regime di convenzione, appalto o
sub-appalto in esercizio provvisorio nonche' gli impianti definitivi
di nuova costituzione, ivi compresi le attivita' e i servizi
collegati, come individuati con decreto del Ministro dell'ambiente,
assumono, in via prioritaria, in deroga alla normativa vigente in
materia di avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 31
secondo criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati
possono presentare, entro il 30 giugno 1996, alla competente
commissione regionale per l'impiego progetti per lavori socialmente
utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine
di non disperdere la professionalita' dei predetti lavoratori,
possono organizzare altresi' appositi corsi di aggiornamento e di
specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e
trattamento dei rifiuti.
34. La durata dell'intervento salariale di cui all'articolo 7,
comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende in
deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
35. I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso.
36. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, dopo le parole: 'e degli operatori turistici' sono inserite le
seguenti: 'nonche' delle imprese di spedizione e di trasporto' e dopo
le parole: '31 dicembre 1997' sono inserite le seguenti: ', e per le
imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996'.
37. Il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 100
miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.
38. All'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 23 luglio
1991, n. 223, le parole: 'preventiva comunicazione' sono sostituite
dalle seguenti: 'comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione'.
39. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31
all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato
in complessive lire 1116 miliardi per l'anno 1995, in lire 748
miliardi per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed in
lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:
a) quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli
stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'anno 1995 nonche' a carico del capitolo 7765 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno,
rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per
lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni e
integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di
previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 330 miliardi
mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese
previste per i trattamenti di integrazione salariale;
b) quanto a lire 748 miliardi per l'anno 1996, a lire 740
miliardi per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno
1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
ART. 5. - (Disposizioni in materia di contratti di riallineamento
retributivo). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e
di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le
imprese industriali ed artigiane operanti nei territori individuati
all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' sospesa la
condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui
all'articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di
quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi
provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle
associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali
aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni
ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto
collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi provinciali debbono
prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale
riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli
previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai predetti accordi e' riconosciuta validita' pari a quella
attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento
quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le
normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale
sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale
di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo
provinciale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo
per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di
recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi
provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.
3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal
periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del
programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici
contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo
dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi
pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione
ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a
condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto
e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.
4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei
contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti e' quella
fissata dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione
deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative
alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva
di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e
dell'articolo 6, commi 9, lettera c), e 11, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti
contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
5. E' ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento
contributivo, compresi quelli gia' stipulati limitatamente ai tempi
ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purche' tale
modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti
eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle
valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo
territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia
sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo
accordo.
6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare
l'attivita' ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali,
sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.
ART. 6 - (Norme in materia di integrazione salariale, contratti
di solidarieta' e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo
parziale). - 1. Al fine di consentire maggiore celerita' nella
concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria,
fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale
straordinario per crisi aziendale puo' essere concesso anche in una
unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento
e, ove necessario, modalita' di gestione degli esuberi alternativi al
collocamento dei lavoratori in mobilita'. Tale disposizione trova
applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame
degli organi della procedura.
2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, le parole: 'mensile o annuale' sono sostituite dalle seguenti:
'o mensile'.
3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente
alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del
trattamento di integrazione salariale spettante e' pari al 60 per
cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.
4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarieta',
ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle
disponibilita' preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi,
ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed
assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla
riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.
La misura della riduzione e' del 25 per cento ed e' elevata al 30 per
cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo
disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la
predetta misura e' elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per
cento.
5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, si interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come
modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, segna esclusivamente il periodo entro il quale il
contratto di solidarieta' deve essere stipulato per poter accedere al
beneficio ivi previsto.
6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova
applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati
sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa
l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina
le modalita' della spesa e della sua attivazione attraverso le
commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una
parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle
imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.
7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, che trova applicazione anche
successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo.
ART. 7. -
(Gestione temporanea delle miniere carbonifere del
Sulcis). -
1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea
delle miniere carbonifere del Sulcis, e' prorogato al 31 gennaio
1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione
temporanea per un periodo non superiore a due anni.
2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle
attivita' di cui al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in
aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:
a) le risorse rinvenienti dalla medesima societa', accantonate
ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e
successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti
ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i
quali pertanto non e' piu' adottato alcun piano di recupero;
b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
m), della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi
complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla
costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente
quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle
disponibilita' della societa' costituita ai sensi della citata legge
n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme
di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si
provvede a stabilire i criteri e le modalita' di rendicontazione
delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.
4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del
nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994, nonche' l'assunzione di tutto il
personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre
trenta giorni dal momento rilascio delleautorizza zioni, necessarie
per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degliimpianti.
ART. 8 - (Norme in materia di finanziamento dei patronati). - 1.
Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di
assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente
ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno
stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle
aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai
legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai
predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le
ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.
2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di
patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono
definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno
operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:
a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti:
Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani
(ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto
nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e
assistenza ai lavoratori (ITAL);
b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di
patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA),
Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale
di assistenza sociale per gli esercenti attivita' commerciali
(ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli
artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per
gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani
(EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti
attivita' commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente
nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);
c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto
di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di
assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai
coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza ai lavoratori
(INAL), Patronato della confederazione delle libere associazioni
artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza
lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori
(INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero
italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi
sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana
artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).
3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai
singoli istituti, ciascun raggruppamento fara' pervenire, entro 15
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un
documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli
istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione
delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione
esistente ed alle attivita' assistenziali svolte su territorio
nazionale ed all'estero.
4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi
sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza
sociale per i liberi professionisti.
5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione
regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da
effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, una quota non superiore
allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione
del contributo al finanziamento degli istituti stessi e' utilizzata
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere,
con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in
materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero
finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attivita' di
tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le
predette somme non impegnate in ciascuno esercizio finanziario,
possono esserlo per le medesime finalita' nell'esercizio successivo.
6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, ha facolta' di integrare, con propri
decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi
all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo, limitatamente
ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto
a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.
ART. 9 - (Disposizioni diverse in materia di personale ed in
materia previdenziale). - 1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e
l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16 comma
14, secondo periodo, le parole: '30 settembre 1994' sono sostituite
dalle seguenti: '31 marzo 1995' e le parole: '31 dicembre 1994' sono
sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1995'; all'articolo 18, comma
1, le parole: 'ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del
decreto medesimo' sono soppresse. All'articolo 1, comma 45, della
legge 8 agosto 1995, n. 335: al terzo periodo le parole: 'membri
medesimi' vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri
collocati fuori ruolo e dopo le parole: 'di altre Amministrazioni
dello Stato' sono aggiunte le seguenti: ',enti ed organi pubblici'.
All'articolo 3, comma 3, lettera d), della citata legge n. 335 del
1995, dopo le parole: 'con funzioni di coordinamento' sono aggiunte
le seguenti: 'nonche' adozione di misure anche organizzative e
funzionali intese a rendere piu' incisiva ed efficace la difesa
diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in
materia di invalidita' civile, pensionistica, ivi compresa quella di
guerra'. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, dopo le parole: 'del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale' sono aggiunte le seguenti: ', di concerto con il
Ministro del tesoro'. La rappresentanza di parte datoriale nel
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e' ripartita tra due
rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed
uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8
giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero
dell'interno.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: '1. Entro tre mesi dalla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla
sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A puo'
optare per la permanenza del pubblico impiego. Ad esso si applicano
le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.' La
opzione di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
n. 509 del 1994, gia' esercitata alla data di entrata in vigore del
presente decreto, puo' essere revocata entro il 31 ottobre 1996,
ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo
esercizio, da parte del personale che non abbia trovato collocazione
verso le pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti
termini per l'esercizio della revoca il personale continua a prestare
servizio presso i rispettivi enti. Al comma 2 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e' aggiunto il seguente
periodo: 'Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto
di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione
nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino
a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso
l'ufficio legale predetto.'. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia
intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo
articolo 3, comma 2, lettera a), hanno facolta' di rievocare la
deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse
procedure e modalita' previste dall'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha
effetto di ripristino della previgente natura giuridica.
3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6,
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si
interpreta come destinato alle finalita' di promozione e sviluppo
della cooperazione previste al medesimo articolo 11.
4. Le somme erogate dalla Comunita' europea quali contributi per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, ed assegnato sullo stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non
impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo
in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno
esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul
capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio
finanziario potranno esserlo in quello successivo.
5. Fino al 31 dicembre 1998, la commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, puo' avvalersi, fino ad un
limite di venti unita', di dipendenti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o enti
pubblici che svolgano la propria attivita' nelle materie di
pertinenza della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso il
personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso
degli interessati, in posizione di comando o di distacco. Gli oneri
relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di
appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza,
unitamente a quelli dei componenti della precedente commissione di
vigilanza, gia' collocati fuori ruolo, che assumono la qualifica di
esperti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8
agosto 1995, n. 335. La predetta commissione puo' altresi'
effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette
disciplinate dalle norme di diritto privato, in misura non superiore
a dieci unita'.
6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, gli ultimi due periodi sono soppressi.
7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26
della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive integrazioni e
modificazioni, e' integrata da due rappresentanti dei datori di
lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3,
dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: 'La commissione dura in carica tre anni.'.
8. Il personale gia' dipendente dell'ente 'Colombo 92' ed in
servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di
liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1
luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in
apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione
del trattamento economico e giuridico del personale del comparto
regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato
nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di
Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa
spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.
9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali
per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare
l'elevazione dell'eta' massima prevista per la stipula del contratto
di formazione e lavoro.
10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui
all'articolo 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta
per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un
gettone di presenza il cui importo e modalita' di erogazione sono
determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento
dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresi', ai
propri componenti il trattamento economico di missione secondo
modalita' e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente
generale C dell'amministrazioni dello Stato. Al relativo onere
nonche' a quello per spese connesse ad attivita' di studio e ricerca
funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e da
quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106
milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel
capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
11. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione di
progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli
oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3
miliardi.
12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale
assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, con qualifica di esperto o direttore, puo' essere temporaneamente
impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi
al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di
provenienza, mentre quelli connessi con le indennita' e il rimborso
spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene
effettuata la prestazione.
13. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione
del Ministero dei beni culturali ed ambientali puo' essere utilizzato
anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti,
promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante
lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale
o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.
14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95, le parole: 'di lire 5 miliardi' sono sostituite
dalle seguenti: 'di lire 7 miliardi e 700 milioni'.
15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n.
345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n.
427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'ne' sono dovuti
interessi'.
16. All'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
aggiunto il seguente comma: '3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono
altresi' destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma
definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite
le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono
concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni
lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici
di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per
la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.'.
17. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', salvo che il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie
specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.'.
18. Al fine di consentire l'espletamento delle attivita' connesse
alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della
Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo
e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e il vice
presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di
parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori
e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto
a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di
permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o
di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle
agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3,
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati
fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Alle
medesime date e' differita, per la predetta Amministrazione,
l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
20. All'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle
imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ', nonche' il compenso corrisposto ai lavoratori
impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in
lavori socialmente utili'.
21. I lavoratori che a decorrere dal 1 dicembre 1994 abbiano
prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato alle
dipendenze dell'ente 'Poste italiane', hanno diritto di precedenza
nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito
accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a
tempo indeterminato da parte dell'ente 'Poste italiane' per la stessa
qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i
lavoratori interessati debbono manifestare la volonta' di esercitare
tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente
'Poste italiane', a decorrere dalla data della sua costituzione e
comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a
rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del
termine finale di ciascun contratto.
22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: 'degli istituti di
ogni ordine e grado' sono aggiunte le seguenti: 'degli archivi, delle
biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato'.
23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-
legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1996, n. 402, si interpreta nel senso che la
previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente
per il numero di unita' indicato negli accordi sindacali di cui al
medesimo comma.
24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti
presentati per il finanziamento nell'ambito della programmazione
comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, ovvero
di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993,
per i programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali dello Stato,
spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il
cui importo e modalita' di erogazione sono determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale adottati precedentemente in
materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta altresi' il
trattamento di missione secondo modalita' e misure fissate dalla
vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni
dello Stato. Gli oneri relativi alla presente disposizione fanno
carico alle linee finanziarie di assistenza tecnica previste per i
programmi operativi del Fondo sociale europeo relativi alle
programmazioni citate e, per la quota a carico del finanziamento
nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la
formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di
cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e succes-
sive modificazioni e integrazioni.
25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo', nel
limite complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1, con proprio decreto:
a) prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori socialmente
utili in scadenza a partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati
i lavoratori della regione Sardegna;
b) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione
salariale di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 21, terzo e
quinto periodo;
c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione
straordinaria dei lavoratori gia' sospesi dal lavoro a seguito di
cessazione dell'attivita', dismissioni anche parziali di rami di
attivita' ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le
aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in nuove
iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree;
d) prorogare fino a 12 mesi i contratti di solidarieta'
stipulati senza soluzione di continuita', con determinazione nella
misura del 70 per cento dell'ammontare del trattamento di
integrazione salariale. Le proroghe di cui al presente comma possono
interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento
CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.
26. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-bis del decreto-
legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in
servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, e'
inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneita' da espletarsi
con le modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel
ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n.
295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel
rapporto a tempo determinato. Detto personale e' assegnato alle
segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensione di
guerra e di invalidita' civile con le modalita' previste dalle norme
vigenti. La domanda e' presentata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in
mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza
originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento
nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso alla data
dell'11 novembre 1996. I posti che rimangono vacanti nel ruolo
speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono coperti
con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati
presso le commissioni e, per le ulteriori vacanze, ai sensi della
vigente normativa, con la mobilita' del personale delle altre
amministrazioni pubbliche in eccedenza.
27. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del
presente decreto-legge.
ART. 9-bis. - (Disposizioni in materia di collocamento). - 1.
Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento
ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e
gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni
nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.
Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle
liste di collocamento nonche' le disposizioni di cui all'articolo 8
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo 2, del decreto-
legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del
comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione
circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il
nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la
tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e
normativo.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro e' tenuto
a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una
dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione
effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si
applichi il contratto collettivo il datore di lavoro e' altresi'
tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicita' della
retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata
normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al
lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato
invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione
di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono
puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire
3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima
sanzione e' punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso
in cui da quest'ultima consegua l'impossibilita' di accertare che il
registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.
4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai
commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) prevista dalle vigenti
disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne
comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.
5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni
eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al
comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo
necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle
conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette
agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le
predette comunicazioni e dichiarazioni.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni
e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei
soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e
degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge
alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del
settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti
di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con riferimento alle
predette dichiarazioni e comunicazioni, la facolta' di cui
all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del
soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei
documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di
riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e' punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma
3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto.
Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non puo'
godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella
regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal
momento della violazione.
8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono
essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare
riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei
commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal
capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, puo' essere
temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non
ispettivo in possesso di adeguata professionalita'. A questo ultimo
personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e
di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di
riqualificazione professionale per il personale interessato,
finalizzati allo svolgimento della attivita' di vigilanza e di
ispezione. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500
milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di
missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto
nell'attivita' formativa, si provvede a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511,
conservano efficacia.
11-. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per
l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni,
i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni
locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si
presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel
giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni.
All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo
l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino gia'
inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatore di cui al comma 11
si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste nel limite
massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle
commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche
rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28
febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi
che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono
anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo
III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una piu'
efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono
dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a
semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi
concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo
decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche
con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n.
345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la
formazione delle graduatorie.
14. ((...))
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca
delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini
extracomunitari, nonche' contro i provvedimenti adottati dagli
ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei
libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori,
e' ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al
direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro,
competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo.
I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14
giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
ART. 9-ter. - (Disposizioni in materia di lavoro agricolo). - 1.
Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilita'
nelle modalita' di assunzione e di garantire nel contempo il
tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate, anche
con rapporti di compartecipazione, nel settore dell'agricoltura, i
datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui all'articolo 9-bis,
commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro di impresa di cui
all'articolo 9-quater. L'obbligo di cui all'articolo 9-bis, comma 2,
e' adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno nei confronti
di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema
telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto
ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data
del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'articolo 9-bis, commi 2
e 3, continuano ad essere assolti con le modalita' previste per gli
altri settori. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'onere della riserva
nelle assunzioni previsto dall'articolo 25 della legge 23 luglio
1991, n. 223, trova applicazione, con riferimento alle assunzioni a
tempo determinato, anche ai datori di lavoro agricolo che nell'anno
precedente hanno occupato lavoratori per un numero di giornate
superiore a 1350. Il potere di delibera previsto dai commi 5, lettera
c), e 6 del citato articolo 25 e' esercitato, anche con riferimento
ad ambiti circoscrizionali, dalle commissioni provinciali per la
manodopera agricola le quali possono altresi' determinare criteri e
modalita' di applicazione del predetto onere di riserva.
2. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed
assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della
commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai
sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la
decisione di accoglimento del ricorso di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo
dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di
giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonche' la
sentenza definitiva del giudice ordinario.
3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1,
3, lettera a), 6 e 7, all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli
articoli 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375. E' altresi' abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, l'articolo
15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'articolo 14, primo
comma, del citato decreto-legge n. 7 del 1970, non trova applicazione
con riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia
aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi
significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e
comunque quando si chieda il passaggio al modello semplificato del
registro d'impresa di cui all'articolo 9-quater, comma 1. Il comma 3
dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e'
sostituito dal seguente:
'3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione
determinato sulla base della stima tecnica e' significativamente
superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali,
l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il
termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita
adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori
utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede
all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle
retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni
ed integrazioni.'. I commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono sostituiti dai seguenti:
'1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata
finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde,
ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il
diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni
ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto
legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono
riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti
collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi
territoriali ivi previsti.'. L'articolo 14, comma 1, lettera b),
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il
versamento dei contributi nel settore agricolo.
4. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della
determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai
agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianita'
assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460
giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione
figurativa per malattia e per indennita' ordinaria di disoccupazione.
L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del
diritto a pensione di anzianita' e' costituito da 156 contributi
giornalieri.
5. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270,
riferite ad anni antecedenti il 1 gennaio 1984, la rivalutazione con
i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del
decreto-legge di cui al comma 4, non puo' determinare per ciascun
anno il superamento ne' delle 270 giornate complessive ne' delle 156
giornate utili per il diritto a pensione di anzianita'.
6. I termini relativi al versamento dei contributi agricoli
unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel
primo trimestre 1996 sono, rispettivamente, differiti, senza
interessi o altri oneri, al 10 ottobre 1996 e al 15 novembre 1996.
L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in lire 23
miliardi, e' a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9,
e' utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per
il concorso al finanziamento di servizi di trasporto contemplati da
convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai
sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per
programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che
interessino ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse
nelle aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per
l'impiego.
ART. 9-quater. - (Registro d'impresa nel settore agricolo). - 1.
I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa
previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 29 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 240 del 13 ottobre 1995. Il registro e'
rilasciato dall'INPS subordinatamente alla presentazione della
denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base di
dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, assumono per un
numero di giornate non superiore a 270 hanno facolta' di optare per
il modello semplificato di detto registro, salvo che occupino operai
a tempo indeterminato.
2. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre
1995, provvede ad inviare alle aziende agricole registrate nei propri
archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo
da tale data rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia
aziendale, il registro di impresa ovvero il modello semplificato di
quest'ultimo. In sede di prima applicazione, fermo rimanendo
l'obbligo della presentazione della denuncia aziendale, l'INPS
rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di
lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero
di giornate non superiore a 270, salvo che occupino operai a tempo
indeterminato.
3. Nella sezione matricola e paga del registro d'impresa debbono
essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro
assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale,
luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, contratto
collettivo applicato e livello d'inquadramento ovvero retribuzione
lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i lavoratori a
tempo determinato vanno inoltre indicate la tipologia della
lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di
svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro vanno altresi' indicati il tipo di contratto e la sua durata,
il livello iniziale e finale di inquadramento, gli estremi
dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta.
4. La sezione matricola e paga e' composta di fogli a lettura
ottica. Ciascun foglio e' riprodotto in cinque esemplari, predisposti
per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto
la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga.
Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data
di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego
e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data
di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'
assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va
conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso
di rapporti di durata non superiore al mese, puo' essere utilizzato
in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
I termini della comunicazione all'INPS e alla sezione
circoscrizionale per l'impiego si computano escludendo i giorni
festivi.
5. In caso di assunzione a tempo determinato la registrazione
nella sezione matricola e paga, con i relativi obblighi di cui al
comma 4, deve essere effettuata con riferimento a ciascuna fase o
periodo lavorativo. E' consentita altresi' un'unica registrazione
qualora l'assunzione riguardi piu' fasi o periodi lavorativi, a
condizione che gli stessi siano preventivamente indicati con le rela-
tive giornate.
6. Qualora l'assunzione avvenga sulla base di convenzione,
stipulata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, avente per oggetto programmi di assunzione di operai a tempo
determinato, il datore di lavoro, in deroga al comma precedente,
potra' effettuare un'unica registrazione e comunicazione delle
assunzioni programmate nell'anno, ovvero nel piu' breve periodo
previsto dalla convenzione medesima.
7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative
a ciascun trimestre solare, devono essere trascritti i dati
anagrafici del lavoratore, l'anno, il mese e il giorno in cui si
svolge la prestazione di lavoro e riportati in ordine progressivo i
numeri dei fogli di assunzione relativi, nel trimestre, allo stesso
lavoratore.
8. Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti
tutti gli operai nell'ordine cronologico della loro assunzione, con
l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di
svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione,
giornate di lavoro previste e relativo periodo di svolgimento,
contratto collettivo applicato a livello di inquadramento ovvero
retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione.
9. Il registro d'impresa semplificato e' composto di fogli a
lettura ottica. Ciascun foglio e' riprodotto in cinque esemplari,
predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre
contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti
anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro
cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione
circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura
entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al
lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio
sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro.
Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al
mese, puo' essere utilizzato in sostituzione del documento previsto
per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375. In caso di rapporti di lavoro di
durata superiore al mese, fermo restando l'obbligo di indicare nel
registro d'impresa la retribuzione complessiva corrisposta per
l'intero rapporto di lavoro, il datore di lavoro e' tenuto per
ciascun periodo di paga a rilasciare al lavoratore analogo documento.
10. La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro
d'impresa, nonche' il registro d'impresa semplificato devono essere
numerati in ogni pagina e devono contenere nell'ultima pagina
l'indicazione del numero dei fogli che li compongono, nonche' del
primo e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima indicazione deve
essere datata e sottoscritta da un incaricato dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
11. La sezione matricola e paga va compilata all'atto
dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale
della facolta' di tenere il predetto documento o parti di esso presso
i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 6, e' tenuto a darne
preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e
alla sede INPS competenti per territorio. Nel caso in cui il datore
di lavoro non si sia avvalso della predetta facolta', la sezione
matricola e paga deve essere disponibile nella sede aziendale e deve
essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla
vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di
legislazione sociale e del lavoro nonche' in materia di imposte.
12. La sezione presenze va tenuta presso la sede aziendale. Essa
va compilata entro il giorno successivo a quello in cui si e' svolta
la prestazione. Sul luogo di lavoro devono essere disponibili
informazioni sugli estremi della registrazione effettuata nella
sezione matricola e paga.
13. Il registro d'impresa semplificato va compilato all'atto
dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale
della facolta' di tenere il predetto documento presso i soggetti di
cui all'articolo 9-bis, comma 6, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS
competenti per territorio. Il datore di lavoro che esercita la
predetta facolta' deve tenere copia del registro sul posto di lavoro
e deve esibirla ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla
vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di
legislazione sociale e del lavoro nonche' in materia di imposte.
14. I sistemi di registrazione devono comunque garantire la
inalterabilita' e la indelebilita' dei dati assunti; ove siano
necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo che le
registrazioni corrette siano leggibili.
15. Il datore di lavoro puo' sostituire il registro d'impresa o
sue sezioni, rilasciato dall'INPS, con altri sistemi equipollenti, in
conformita' a quanto previsto per i datori di lavoro extra agricoli,
secondo le modalita' stabilite dal predetto Istituto.
16. All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme in materia
di iscrizione nelle liste di collocamento, il datore di lavoro deve
ritirare dal lavoratore l'attestato di disoccupazione (modello C/1)
ed allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione
circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura,
salvo che il lavoratore medesimo dichiari di non esserne
momentaneamente in possesso indicandone i motivi. Il datore di
lavoro, che ' tenuto a riportare sul registro d'impresa e sul modello
semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde della loro
veridicita'.
17. In sede di prima applicazione della presente normativa, gli
operai a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza alla data
del 3 febbraio 1996 devono essere registrati sui documenti di cui ai
commi 3 e 8. Il predetto obbligo puo' essere assolto entro un mese
dalla pubblicazione del presente decreto. Limitatamente agli operai a
tempo determinato le annotazioni relative alla durata del rapporto ed
al numero di giorni di lavoro devono essere riferite al periodo
residuo compreso tra la data di entrata in vigore del presente
decreto ed il termine del rapporto, indicato nella comunicazione di
assunzione.
18. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma
4 e l'infedele compilazione del registro di impresa sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per
ciascun lavoratore interessato. La medesima sanzione si applica a
carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i
documenti di cui ai commi 3 e 8 che egli e' obbligato a tenere nella
sede aziendale. Con la medesima sanzione e' punita l'omessa
esibizione del registro di impresa nel caso in cui da quest'ultima
consegna l'impossibilita' di accertare che il registro sia stato
compilato antecedentemente all'assunzione. Il presente commatrova
applicazione con riferimento alle violazioni che intervengano
successivamente al 31 dicembre 1996.
19. L'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei
termini prescritti, della dichiarazione della manodopera occupata
prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, e' punita con la sanzione amministrativa da lire
25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente.
20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo e dall'articolo 9-bis sono versati su apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis,
comma 9.
21. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano
applicazione le vigenti disposizioni in materia di tenuta,
compilazione e conservazione dei documenti di lavoro.
22. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali puo', con proprio decreto, sentite
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative del settore a livello nazionale, determinare nuovi
modelli dei registri d'impresa di cui al presente articolo, in
considerazione dell'esperienza applicativa.
ART. 9-quinquies. - (Accertamento delle giornate di lavoro nel
settore agricolo). - 1. Per l'accertamento ai fini previdenziali e
contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a
tempo determinato, l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della
manodopera occupata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, a decorrere dall'anno 1996 provvede a compilare
gli elenchi nominativi annuali, di cui all'articolo 12 del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.
Provvede, altresi', alla compilazione di elenchi nominativi
trimestrali.
2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di
lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati
entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di
presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante
affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di
residenza del lavoratore.
3. L'elenco nominativo annuale e' compilato e pubblicato entro il
31 maggio dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle
giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base alle
dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche
conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua
compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle
risultanze dell'attivita' ispettiva e di controllo.
4. L'elenco nominativo annuale e' notificato ai lavoratori
interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio
del comune di residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune
viene data notizia a cura dell'INPS attraverso i mezzi di
informazione. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di
giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione
dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica
al lavoratore interessato.
5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono
essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali
per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni
dall'avvenuta compilazione.
6. Il lavoratore, ove riscontri difformita' tra le giornate
lavorate e quelle risultanti nell'elenco nominativo trimestrale ed
intenda attivare la procedura di riconoscimento prevista
dall'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare al
capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per
territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata
relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta.
7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del datore di
lavoro, del luogo della prestazione, dei giorni lavorati, della
tipologia della lavorazione, delle mansioni svolte e della
retribuzione percepita.
8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta
modalita' e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del
lavoratore a non essere discriminato sul mercato del lavoro.
9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad inviare alle
commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura,
entro il 30 settembre successivo alla pubblicazione dell'elenco
annuale cui l'istanza si riferisce, una copia delle comunicazioni
ricevute, con l'esito degli accertamenti svolti.
10. La commissione circoscrizionale per il collocamento in
agricoltura puo' disporre l'integrazione dell'elenco nominativo
annuale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.
83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata
ai sensi del comma 6. L'integrazione e' disposta sulla base delle
risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e comunque
non oltre le giornate indicate dal lavoratore nella predetta
informazione.
11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le
giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e
piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo 8 della legge 12
marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi
nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375.
12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma
11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per singola
coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi del comma
15.
13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata da
copia autenticata del contratto registrato ovvero stipulato con
l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro agricolo, dai certificati catastali dei terreni in
concessione, dagli stati di famiglia del concedente e del
concessionario, nonche' dall'indicazione della prevedibile
ripartizione tra ciscun componente del nucleo familiare delle
giornate di lavoro derivanti dall'applicazione dei valori medi
d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
14. In presenza di contratti di piccola colonia e di
compartecipazione familiare in essere antecedentemente alla vigenza
delle norme contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203, compresi i
contratti in regime di proroga, la dichiarazione prevista
dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375, in assenza di contratto registrato, puo' essere corredata da
dichiarazione personale di responsabilita' resa ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la sussistenza di un accordo per
la coltivazione dei terreni.
15. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme
parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei
contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni
provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle
caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di
coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame,
nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia,
con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per
singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
16. I valori medi, determinati ai sensi del comma 15, valgono, a
decorrere dal 1 gennaio 1997, per l'accertamento ai fini
previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori
di cui al comma 11.
17. In fase di prima attuazione i valori medi saranno determinati
entro il 30 aprile 1997, sulla base di proposte delle commissioni
provinciali da inviare al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale non oltre il 31 marzo 1997. In caso di mancato invio delle
proposte nei termini sopraindicati si provvede con il solo parere
della commissione centrale.
18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti
a revisione almeno ogni tre anni.
19. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento
all'elenco anagrafico con il quale sono accertate le giornate di
lavoro agricolo dell'anno 1996 e seguenti, cessa la compilazione
degli elenchi suppletivi trimestrali di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
20. Ai fini dell'accertamento delle giornate di lavoro nel settore
agricolo e della formazione degli elenchi anagrafici principali e
supplettivi trimestrali, limitatamente all'anno 1995 e precedenti,
restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni,
nonche' l'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e
l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375.
ART. 9-sexies. - (Disposizioni in materia di soppressione del
Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). - 1. Per effetto
della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati
disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con
decorrenza 1 luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati
ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed e' attribuita
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone
la ripartizione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza.
2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta
dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza
1 luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo al soppresso SCAU.
3. E' costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
di cui al comma 1. La Commissione e' composta da tre rappresentanti
dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro
e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle
organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse
agricole, alimentari e forestali, nonche' dai direttori generali
dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.
4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie
tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o
impedimento, puo' delegare un componente della Commissione stessa.
5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti
dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo
11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione
annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo
determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di
manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;
esercita attivita' consultiva nei confronti del consiglio di
vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia
di previdenza agricola; esprime pareri sui ricorsi la cui decisione
e' attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale
gia' dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, e'
istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle
risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione
provvedera' ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale
dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli
adempimenti connessi alle funzioni di cui ai precedenti commi sara'
trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL
prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e
funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi
nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio,
da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dell'attivita' di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di
previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU
trasferito all'INPS puo', con il suo consenso, essere comandato a
prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo
di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per
cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due
amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli
oneri riflessi restano a carico dell'INPS.
7. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennita'
integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza
dello SCAU relativi al personale cessato da servizio fino al 30
settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad
esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura,
costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei
singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti
costituiti a fronte delle prestazioni del Fondo integrativo di
previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di
copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in
proporzione ai contingenti di persone trasferiti ai due Istituti.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono
confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel
periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in
vigore del presente decreto.
ART. 9-septies. - (Misure straordinarie per la promozione del
lavoro autonomo nella regioni del Mezzogiorno). - 1. Per favorire la
diffusione di forme di lavoro autonomo, la Societa' per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., costituita ai sensi del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento
e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attivita'
autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei
territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi
di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro
mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la
fattibilita' dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti
le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e
l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai criteri
previsti dall'unione europea per i programmi del Fondo sociale
europeo.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e
modalita' di concessione delle agevolazioni.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui
proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico,
le seguenti agevolazioni:
a) fino a trenta milioni, a fondo perduto, per l'acquisto,
documentato, di attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito, restituibili in cinque
anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione
di privilegio speciale;
c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di
esercizio sostenute nel primo anno di attivita';
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa' per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione
con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per
l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale
copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi
coofinanziati dall'Unione-europea.
7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al corso
possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio
previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n.
223.
ART. 9-octies. - (Piani per l'inserimento professionale dei
giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione). - 1. Il comma 3
dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e'
sostituito dal seguente:
'3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle
associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi
professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di
concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni
regionali per l'impiego.'.
2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, e' sostituito dal seguente:
'7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle
commissioni regionali per l'impiego.'.
3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre, in
considerazione della specificita', anche territoriale, dell'emergenza
occupazionale, modalita' straordinarie, ivi compresa l'adozione di
criteri quali il carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di
residenza.
4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998.
ART. 9-novies. - (Disposizioni per il settore siderurgico). - 1.
All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le
parole: 'di 15.500 unita'' sono sostituite dalle seguenti: 'di 17.100
unita''.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15
miliardi per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per i
medesimi anni per l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
TABELLA A
(prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1)
A) Valore marche previdenziali.
Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni
definitive, per temporanee importazioni e per temporanee
esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in
deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare
merci estere:
Lire
se il valore dichiarato della merce non supera
L. 30.000.000............................................ 2.000
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non
L. 60.000.000............................................ 2.600
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non
L. 160.000.000........................................... 4.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non
L. 300.000.000........................................... 7.000
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non
L. 500.000.000........................................... 20.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000 40.000
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per
nave:
di stazza netta fino a 1.000 tonnellate............ 5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non
a 5.000 tonnellate....................................... 10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non
a 10.000 tonnellate...................................... 20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate...... 40.000
Per ogni estratto manifesto............. 2.600
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci
arrivate per aeromobili.................................. 5.000
Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento
ad essa inerente......................................... 2.600
Per ogni istanza................................... 4.000
Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'articolo
20 del decreto del Ministro delle finanza in data 30 ottobre 1973,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, il
valore del contributo e' quello stabilito per le dichiarazioni
doganali da essi sostituite o in essi comprese.
Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione
doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi
1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5
per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante
versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non
oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.
B) Contributo personale.
Contributo personale annuo L. 3.840.000.
C) Contributo globale annuo.
L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun
iscritto al fondo non puo' essere inferiore a L. 6.000.000 cosi'
suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e
L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).
Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai
contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli
interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno
successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al
raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000".