Mobilità ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.
In costanza del trattamento dell’indennità di mobilità, i lavoratori hanno facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato remunerato, a tempo parziale o a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista di mobilità (art. 8, commi 6 e 7 della Legge n. 223 del 1991), con la sospensione della relativa indennità. In tali ipotesi i lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità, anche in deroga, devono darne comunicazione alla competente struttura territoriale dell’INPS entro 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione.
Si evidenzia, inoltre che, a seguito della corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7 comma 5 della Legge 23 luglio 1991 n. 223, l’art. 3. del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142, di applicazione del predetto art. 7 comma 5, dispone l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare, entro 10 giorni, l’eventuale rioccupazione intervenuta nei 24 mesi successivi alla data della corresponsione dell’anticipazione, che determina la restituzione di quanto percepito.
Quindi, prima della novella legislativa in argomento, l’omissione di dette comunicazioni entro il termine di legge, determinava, in ogni caso nell’ipotesi di cui all’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991, come modificato dall’art. 4, comma 38, della Legge n. 608 del 1996 la cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dal diritto al trattamento con decorrenza dall’inizio della rioccupazione, mentre nel caso di cui all’art. 3. del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142, la restituzione di quanto corrisposto, maggiorato degli interessi.
La suddetta disciplina inerente all’indennità di mobilità di cui sopra, ordinaria e in deroga, si applica anche ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, comma 2, Legge n. 223 del 1991 e di cui all’art. 3, comma 3, decreto legge n. 299 del 1994 convertito dalla Legge n. 451 del 1994.