Circolare 244 del 30 dicembre 1983
Oggetto:
D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito nella legge n.638 dell'11 novembre 1983: istruzioni applicative dell'art.6 per la parte che riguarda i lavoratori dipendenti. Criteri di prima attuazione per l'istruttoria delle domande di pensione.
La Gazzetta ufficiale n. 310 dell'11 novembre 1983 ha pubblicato la
legge n.638 dell'11 novembre 1983, di conversione del decreto-legge 12
settembre 1983, n.463, concernente "Misure urgenti in materia previden-
ziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini".
Il testo del provvedimento legislativo in parola e' stato gia'
portato a conoscenza delle Sedi con il messaggio n. 09297 dell'11 novembre
1983. Per una sua piu' agevole consultazione si allega, ad ogni modo, il
testo coordinato degli articoli in materia previdenziale (all. n. 1).
Le disposizioni introdotte con il decreto-legge citato comportano
rilevanti e sostanziali innovazioni al preesistente assetto normativo in materia di pensioni, con conseguenti consistenti riflessi sulla attivita' dell'Istituto.
Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni per
l'applicazione, nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti e nelle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e per i
minatori, della normativa introdotta dall'art.6 del provvedimento in
esame, con esclusione delle disposizioni contenute nei commi 8, 9, 10,
10/bis e 10/ter del predetto articolo, che riguardano specificamente le
pensioni erogate dalle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi; le
istruzioni applicative delle suddette disposizioni verranno fornite con
successiva circolare.
ARTICOLO 6 DEL D.L. n. 463/1983
Premessa
L'articolo 6 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella
legge n. 638 dell'11 novembre 1983 regolamenta ex novo, a decorrere dal 1
ottobre 1983, la materia della integrazione al minimo delle pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria; delle gestioni sostitu-
tive, esclusive ed esonerative della medesima; delle gestioni speciali per
i lavoratori autonomi e per i minatori; dell'ENASARCO.
In estrema sintesi la nuova normativa:
- stabilisce che il diritto alla integrazione al trattamento minimo
e' da accertare unicamente in funzione del reddito assoggettabile all'IR-
PEF del soggetto interessato e che il diritto stesso non e' riconosciuto
qualora il reddito posseduto sia superiore al limite prefissato;
- prevede una totale o parziale integrazione al minimo nel caso che
il predetto limite di reddito non sia superato;
- stabilisce, fermi restando i limiti di reddito, che ai titolari di
piu' pensioni la integrazione al minimo spetta una sola volta e dispone,
per i vari casi di plurititolarita', su quale trattamento pensionistico la
stessa deve essere attribuita:
- prevede, per le pensioni non integrate al trattamento minimo, la
stessa disciplina di perequazione automatica vigente nelle rispettive
gestioni per le pensioni al trattamento minimo;
- fissa, per l'ipotesi che l'interessato perda, successivamente alla
decorrenza della pensione, il diritto alla integrazione al minimo per
superamento dei limiti di reddito, i criteri per la determinazione
dell'importo della pensione non integrata e garantisce il mantenimento del
trattamento minimo di pensione in essere alla data di cessazione del
diritto alla integrazione fino al riassorbimento della eccedenza per
effetto dei successivi aumenti per perequazione cui sara' assoggettata la
pensione sottostante;
- detta norme specifiche in materia di recupero delle somme indebi-
tamente erogate a titolo di integrazione al minimo.
Con riferimento ai vari aspetti ora evidenziati, si forniscono, nei
paragrafi che seguono, le prime istruzioni.
1 - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
IN FUNZIONE DEL REDDITO (commi 1 e 2)
1-1. Limiti di reddito
Il 1 comma dell'articolo 6 della legge in esame stabilisce che, a
decorrere dal 1 ottobre 1983, non spetta la integrazione al trattamento
minimo ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'impo-
sta sul reddito delle persone fisiche per un importo pari a due volte
l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore
al 1 gennaio di ciascun anno (1).
Per l'anno 1983 il limite di reddito e' percio' fissato in L.
7.177.300, pari all'importo del trattamento minimo del F.P.L.D. vigente al
1 gennaio 1983 (L. 276.050) moltiplicato per 26. Per l'anno 1984 tale
limite e' stabilito in L. 8.325.200 (2).
1-2. Individuazione dei redditi
Per l'accertamento della situazione reddituale ai fini della deter-
minazione del diritto alla integrazione al minimo secondo la normativa in
esame, il 4 comma dell'articolo 6 della legge n. 638/83 prevede la pre-
sentazione della dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13
aprile 1977, n. 114 (3).
La disposizione citata stabilisce, come e' noto, che i soggetti
tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non
tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli Uffici
delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale posso-
no, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certifica-
zione; alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4
gennaio 1968, n. 15 (4).
Riguardo al contenuto della dichiarazione, si evidenzia che la nuova
normativa non contiene alcuna indicazione circa la collocazione temporale
dei redditi da prendere in considerazione al fine di stabilire se il
limite di reddito, quale risultera' determinato anno per anno, sia o meno
superato. In mancanza di riferimenti temporali, si ritiene che la norma
non possa che essere interpretata nel senso della contestualita' tra
possesso di redditi e integrazione al trattamento minimo e che occorra,
pertanto, riferirsi, ai fini di cui trattasi, ai redditi relativi allo
stesso anno in cui la integrazione andrebbe corrisposta.
Per quanto concerne i redditi da computare, essi, come espressamente stabilisce la norma in esame, sono quelli assoggettabili all'IRPEF, alla cui normativa occorre,quindi, far riferimento.
A tale riguardo si fa presente che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, a proposito dell'analoga situazione riguardante l'applicazione delle norme in materia di maggiorazione degli assegni
familiari di cui al decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 convertito con
modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79 (59) ha precisato che il
concetto di "reddito assoggettabile all'IRPEF astrae, nella particolare
materia, dal concetto di reddito assoggettato all'imposta stessa, con la
conseguenza che debbono computarsi anche quei redditi sui quali - solo
per alleviare la pressione di imposta ai singoli soggetti mediante detra-
zioni variamente specificate (oneri deducibili, detrazioni di imposta) -
non si applica materialmente l'imposta".
In conformita' a tale criterio, i redditi da computare ai fini
dell'applicazione della norma in esame debbono essere dichiarati al lordo
delle suddette deduzioni e devono essere dichiarati anche quando, in
relazione alla loro entita', non vi e' obbligo di dichiarazione fiscale.
I soli redditi che non devono essere indicati sono quelli esenti
perche' esclusi da ogni imposta sul reddito (6), quelli gia' tassati per
intero alla fonte (7) ed infine quelli espressamente esclusi dalla stessa
norma in esame e, cioe', i trattamenti di fine rapporto comunque denomi-
nati, il reddito della casa d'abitazione e l'importo della pensione da
integrare al minimo.
Per i lavoratori autonomi agricoli, in sede di conversione in legge
del decreto n.463 e' stato inserito un emendamento che prevede che il
reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'IRPEF deve
essere imputato a ciascun componente attivo del nucleo aziendale, indi-
pendentemente dalla effettiva percezione, in proporzione alla quantita' e
qualita' del lavoro effettivamente prestato da ciascuno in modo continua-
tivo, in base a quanto e' dichiarato dallo stesso titolare d'azienda.
1-3. Valutazione dei dati reddituali al fine di stabilire il diritto o
meno alla integrazione, totale o parziale, al minimo.
Acquisita la situazione reddituale dell'interessato, le Sedi dovranno
stabilire se sulla base dei dati forniti i limiti di reddito siano o meno
superati.
E' evidente che una dichiarazione dei redditi negativa oppure una
dichiarazione attestante il possesso di redditi di importo superiore al
limite fissato dalla legge non pongono ulteriori problemi di applicazione
in quanto sulla base della sola dichiarazione si riconosce o si esclude il
diritto alla integrazione al trattamento minimo.
Nel caso, invece, di dichiarazione attestante un reddito inferiore al
limite di legge, occorre determinare la misura della integrazione, totale
o parziale, cui l'interessato ha diritto in applicazione del 2 comma
dell'articolo 6, a norma del quale in tale ipotesi la integrazione e'
riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite di
reddito annuo.
La misura massima di integrazione annua possibile e' data dalla
differenza tra il limite di reddito stabilito per ciascun anno e il
reddito dichiarato dall'interessato per lo stesso anno. Per stabilire,
poi, la quota massima di integrazione mensile attribuibile si dovra'
dividere l'importo annuo come sopra determinato per 13, se la pensione
spetta per l'intero anno, ovvero per il numero di mesi, compresa la
tredicesima, in cui la pensione effettivamente spetta.
Tenuto conto di quanto precede, una differenza, ad esempio, di L.
650.000 tra il limite di reddito e reddito annuo dichiarato comporta
l'attribuzione massima mensile a titolo di integrazione di L. 50.000 per
l'intero anno considerato. E' evidente che tale cifra comporta la inte-
grazione totale per una pensione che a calcolo e', per esempio, inferiore
di L. 30.000 all'importo del trattamento minimo vigente, e la integrazione
parziale per una pensione a calcolo inferiore di L. 80.000 all'importo del
trattamento minimo; quest'ultima pensione rimarra', infatti, di L. 30.000
al disotto del trattamento minimo.
L'importo massimo di integrazione mensile attribuibile secondo i
criteri che precedono va aggiunto all'importo della pensione a calcolo,
nei limiti ovviamente, dell'importo del trattamento minimo.
In occasione della successiva perequazione, i relativi aumenti
percentuali, ai sensi del 5 comma dell'art.6 del decreto in esame (cfr.
successivo paragrafo n.3), opereranno sull'importo della pensione non
integrata; all'importo risultante sara' aggiunta la quota spettante a
titolo di integrazione.
Si fa riserva di precisare con successiva circolare se, in caso di
integrazione parziale della pensione, all'interessato spetti o meno la
maggiorazione prevista dall'articolo 14 quater, 3 comma, della legge 29
febbraio 1980, n.33 (8) qualora la pensione risulti attribuita per effetto
di un numero di settimane di assicurazione e di contribuzione obbligatoria
effettiva non inferiore a 781. Detta questione sara' sottoposta quanto
prima agli Organi dell'Istituto per le valutazioni e le determinazioni di
competenza.
2 - INTEGRAZIONE AL MINIMO NEL CASO DI CONCORSO
DI DUE O PIU' PENSIONI (comma 3)
Il 3 comma dell'articolo 6 del provvedimento in esame detta una nuova
disciplina della integrazione al trattamento minimo delle pensioni nella
ipotesi di contemporanea titolarita' di due o piu' pensioni a carico della
assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle
gestioni sostitutive, esclusive od esonerative della medesima, delle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi e per i minatori, dell'ENAS-
ARCO.
Per quanto riguarda l'applicazione di tale disposizione, si fa
riserva di successive istruzioni.
3 - PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI
NON INTEGRATE AL TRATTAMENTO MINIMO (comma 5)
Il comma 5 dell'articolo 6 del provvedimento in esame testualmente
dispone: "Le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui al
presente articolo sono assoggettate alla disciplina della perequazione
automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i
rispettivi ordinamenti".
Ai fini della applicazione della disposizione citata, occorre in
primo luogo stabilire a quali tipi di pensione esattamente la norma
intende riferirsi.
In proposito si ritiene che il riferimento "...alle pensioni... di
cui al presente articolo" consente di comprendere nel campo di applica-
zione della norma stessa non solo le pensioni che non conseguono o perdono
la integrazione al minimo per il motivo che il titolare possiede redditi,
assoggettabili all'IRPEF, di importo superiore ai limiti fissati al 1
comma dell'articolo 6, ma altresi le pensioni che non sono o non vengono
integrate al trattamento minimo perche' l'interessato e' titolare di altra
pensione sulla quale, soltanto, a norma del comma 3 dello stesso articolo
6, l'integrazione al minimo puo' essere concessa. Ambedue le situazioni
ora descritte sono infatti disciplinate dall'articolo 6 del provvedimento
in esame e possono quindi essere ricomprese nella locuzione "...pensio-
ni... di cui al presente articolo" usata dal legislatore del delimitare il
campo di applicazione della norma in parola.
Cio' posto e tenuto conto che in base alla nuova normativa i motivi
per cui non spetta la integrazione al minimo sono essenzialmente ricondu-
cibili ai due prima illustrati e cioe' al fatto che l'interessato o
possiede redditi superiori ai limiti fissati dalla legge o e' titolare di
altra pensione sulla quale soltanto la integrazione deve essere attribui-
ta, ne deriva che tutte le pensioni non integrate al minimo e di importo
inferiore ad esso rientrano nel campo di applicazione della norma di cui
al 5 comma dell'articolo 6 in esame. Detta norma stabilisce che le
pensioni in parola sono assoggettate alla disciplina della perequazione
automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i
rispettivi ordinamenti.
Pertanto, le pensioni non integrate al minimo e d'importo inferiore
ad esso, che, secondo la preesistente normativa, avevano titolo solo alla
perequazione annuale prevista dall'art.10, 1 comma, della legge 3 giugno
1975, n.160 (9) avranno ora titolo, con effetto dal 1 ottobre 1983, alle
stesse perequazioni previste per i trattamenti minimi.
La nuova normativa trova applicazione, con effetto dal 1 ottobre
1983, anche sulle pensioni in corso di pagamento. Con successiva circolare
saranno portati a conoscenza delle Sedi i modi e i tempi di attuazione
della normativa stessa su dette pensioni.
4 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE
NON INTEGRATA ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE
DEL DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE (comma 6)
Il comma 6 dell'articolo 6 prevede la ipotesi che il titolare di
pensione integrata al minimo avente decorrenza sia anteriore che
successiva al 30 settembre 1983 perda il diritto alla integrazione stessa
successivamente alla data di decorrenza della pensione per aver superato i
limiti di reddito fissati al 1 comma dello stesso articolo 6.
La norma in esame stabilisce, al riguardo, che nella ipotesi prima
descritta le pensioni di cui trattasi "... sono assoggettate alle dispo-
sizioni di cui ai commi precedenti dalla cessazione del diritto alla
integrazione". Per quanto qui interessa, cio' sta a significare che dalla
cessazione del diritto alla integrazione deve trovare applicazione la
norma contenuta nel 5 comma dell'articolo in esame che, come specificato
al precedente paragrafo n.3 disciplina con effetto dal 1 ottobre 1983, la
perequazione delle pensioni non integrate al trattamento minimo. Pertanto,
dalla cessazione del diritto alla integrazione, le pensioni di cui trat-
tasi debbono essere perequate secondo il sistema previsto per le pensioni
integrate al trattamento minimo.
La seconda parte della disposizione stabilisce poi che all'atto della
cessazione del diritto alla integrazione deve essere rideterminato l'im-
porto della pensione non integrata spettante all'interessato e specifica
che l'importo stesso e'stabilito applicando all'importo "in vigore alla
data di decorrenza della pensione calcolato sulla base dei periodi di
contribuzione utili le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi
di pensione nel frattempo intervenute".
In proposito si precisa, in via preliminare, che tale disposizione
riguarda unicamente le pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i
minatori. Essa non si applica alle pensioni liquidate a carico di una
stabilite nei successivi commi 8,9 e 10, dello stesso articolo 6, parti-
colari e specifiche disposizioni che come gia' detto, verranno illustrate
con apposita circolare.
Cio' posto, si sottolinea che anche se la norma fa riferimento
"all'importo in vigore alla data di decorrenza della pensione", che
letteralmente non comprende quello dei supplementi eventualmente liquidati
successivamente a tale data, si ritiene che anche tali supplementi debbano
essere computati ai fini di stabilire l'ammontare della pensione non
integrata, avuto riguardo al riferimento, contenuto nella norma in esame,
all'importo della pensione "calcolato sulla base dei periodi di contribu-
zione utili" nei quali sono necessariamente compresi quelli che hanno dato
luogo alla liquidazione di uno o piu' supplementi con effetti dalla data
delle rispettive decorrenze.
Si chiarisce, poi, che sull'importo a calcolo in essere alla data di
decorrenza originaria nonche' sui diversi importi spettanti alle date di
decorrenza degli eventuali supplementi dovranno essere applicate le
percentuali di rivalutazione previste per i trattamenti minimi.
L'importo della pensione risultante dai calcoli di cui prima e' cenno
costituira' la pensione non integrata spettante all'interessato all'atto
della cessazione del diritto all'integrazione e su tale importo, a norma
del 5 comma, saranno successivamente applicate le percentuali di perequa-
zione previste per i trattamenti minimi di pensione.
5 - MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
EROGATO ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL DIRITTO ALLA
INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO (comma 7)
Il comma 7 dell'art. 6 dispone che le pensioni integrate al trattamento minimo le quali, successivamente alla data di decorrenza, perdono il diritto alla integrazione perché il titolare possiede redditi superiori al limite stabilito, continuano ad essere corrisposte nell'importo erogato alla data di cessazione del diritto finché l'importo stesso non risulterà superato per effetto delle successive perequazioni automatiche cui e' assoggettato, a norme del comma 5, l'importo della pensione sottostante, determinato ai sensi del comma 6.
Preliminare all'applicazione della suddetta disposizione e' la determinazione della data dalla quale deve farsi decorrere la cessazione del diritto all'integrazione.
Per l'anno 1983 tale data, per le pensioni in essere, e' quella del 1 ottobre 1983, espressamente indicata al 1 comma dell'articolo 6. Per gli anni successivi gli effetti della cessazione debbono decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare nel quale sono superati i limiti di reddito. Ciò nella considerazione che la portata della norma e' chiaramente finalizzata a correlare il diritto all'integrazione all'entità dei redditi in termini annui.
Pertanto, anche nella ipotesi di redditi conseguiti dal pensionato in data successiva al 1 gennaio, i redditi stessi devono essere valutati con riferimento all'intero anno solare e, se nell'anno i limiti di reddito sono superati, gli effetti della cessazione del diritto all'integrazione devono decorrere dal 1 gennaio.
Da quanto premesso consegue che per tutte le pensioni che perdono il diritto all'integrazione al trattamento minimo dall'anno 1984 in poi, l'importo della pensione rimarrà cristallizzato in quello del trattamento minimo vigente al 31 dicembre dell'anno precedente finché lo stesso sarà superato per effetto della perequazione della pensione a calcolo o finché non risulteranno modificate le situazioni di reddito: in quest'ultima ipotesi,alla pensione sarà nuovamente attribuito il trattamento minimo con effetto dal 1 gennaio dell'anno nel corso del quale i redditi sono diminuiti al disotto del limite.
Fanno eccezione, come gia' detto, le pensioni che perdono il diritto all'integrazione nell'anno 1983, per le quali il trattamento minimo cristallizzato e' quello vigente al 30 settembre 1983.
Si fa presente, da ultimo, che il comma 7 in esame esplicitamente garantisce "l'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione". Dal che si ricava che in aggiunta al trattamento minimo "cristallizzato" deve continuare a corrispondersi anche l'eventuale maggiorazione di cui all'articolo 14 quater, 3 comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33 nella misura in essere alla data di cessazione del diritto all'integrazione.
6 - PENSIONI AI SUPERSTITI CON PIU' TITOLARI (comma 11/bis)
Il comma 11/bis dell'art. 6 del provvedimento in esame stabilisce che le disposizioni contenute nell'articolo stesso non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano piu' titolari.
Con riguardo alle norme che disciplinano l'integrazione al minimo in funzione del reddito la disposizione citata sta a significare che il diritto all'integrazione al trattamento minimo e' riconosciuto o e' mantenuto indipendentemente da quella che possa essere la situazione di reddito dei singoli titolari, ai quali, pertanto, non deve essere richiesta la relativa dichiarazione.
Se e allorquando, per successiva cessazione dei contitolari dal diritto, la pensione ai superstiti risultasse dovuta ad un unico titolare, dovra' procedersi nei confronti di questi all'accertamento del permanere del diritto all'integrazione al trattamento minimo, secondo le istruzioni dei precedenti paragrafi. In tal caso, il limite di reddito e i redditi da
dichiarare sono quelli dell'anno solare nel corso del quale la pensione cessa di avere piu' contitolari.
Qualora dalla dichiarazione reddituale fornita dall'interessato dovesse risultare che i limiti di reddito sono stati superati, il diritto all'integrazione deve cessare dal mese successivo a quello nel quale la
pensione cessa di avere piu' contitolari e l'importo del trattamento
minimo da "cristallizzare" e' quello vigente nel mese stesso.
Allo scopo di evitare situazioni di indebito si richiama l'attenzione
delle Sedi sulla necessita' di acquisire nei casi in argomento la dichia-
razione reddituale dell'unico titolare con ogni sollecitudine e tenendo le
relative pratiche in apposita, particolare evidenza.
Con riferimento alla normativa del comma 3 che disciplina l'integra-
zione al minimo nel caso di concorso di due o piu' pensioni la disposi-
zione del comma 11/bis in esame sta a significare che anche dopo l'entrata
in vigore della legge n. 638 dell'11 novembre 1983 continuano a trovare
applicazione le norme di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1962, n.
1338 (10) secondo cui nell'ipotesi di piu' contitolari di pensione indi-
retta o di riversibilita'integrata al minimo, tale pensione continua ad
essere integrata al minimo anche quando uno dei beneficiari diviene
titolare di pensione diretta e, per converso, l'integrazione al minimo
spetta sulla pensione diretta anche quando l'interessato sia contitolare
di pensione ai superstiti, sempreche', naturalmente, in questo caso
l'interessato non superi i limiti di reddito stabiliti dalla legge.
7 - ANNULLAMENTO O RIDETERMINAZIONE DELLA INTEGRAZIONE
CONCESSA E RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE
(commi 11 quater e 11 quinquies)
Il comma 11 quater dell'art. 6 in esame stabilisce che qualora la
integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di "una
dichiarazione non conforme al vero" l'integrazione stessa deve essere
"annullata", nel caso che essa non fosse spettata affatto, o "rideter-
minata" nel caso che essa fosse spettata in misura parziale.
Il comma in esame stabilisce poi che nei casi in parola le somme
indebitamente erogate a titolo di integrazione non dovuta possono essere
recuperate senza tenere conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente
in materia. Di conseguenza, nelle fattispecie in esame non puo' mai essere
invocata la sanatoria prevista dall'art. 80, comma 3, del Regolamento
approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 e, pertanto, i recuperi delle
somme indebitamente corrisposte possono essere disposti in qualunque
momento, fatta salva soltanto la prescrizione ordinaria decennale che
dovesse essere per ipotesi intervenuta.
Il comma 11 quinquies dell'art. 6 in esame stabilisce, a sua volta,
che le somme indebitamente erogate a titolo di integrazione al minimo non
dovuta possono essere recuperate sui trattamenti di pensione in atto in
deroga ai limiti posti dalla normativa vigente. Di conseguenza, non
debbono trovare applicazione le limitazioni poste in materia dall'art. 69
della legge 3o aprile 1969, n. 153 (11) e, pertanto, i recuperi sui
trattamenti di pensione possono essere effettuati anche oltre i limiti di
un quinto del loro ammontare e senza garantire la salvaguardia dell'im-
porto corrispondente al trattamento minimo.
8 - DOMANDE DI PENSIONE IN CORSO DI ISTRUTTORIA
Si forniscono di seguito le istruzioni per la trattazione delle
domande in corso di istruttoria, con riferimento all'applicazione sia del
citato articolo 6, sia dell'articolo 8.
Per l'applicazione delle norme contenute negli articoli 6 e 8 nei
confronti dei titolari di pensione, l'Istituto ha predisposto, come noto,
l'apposito modulo contraddistinto dalla sigla Red. 1 per la cui consegna
agli interessati sono gia' state fornite le prime istruzioni con messaggio
E.A.D. n. 02029 del 14 ottobre 1983 (all. n. 2).
Con circolare in corso di predisposizione verranno illustrati gli
adempimenti che le Sedi dovranno effettuare al rientro dei suddetti
modelli.
Per le pratiche in corso di trattazione, le Sedi dovranno provvedere
direttamente a richiedere la dichiarazione relativa ai redditi goduti dai
richiedenti la pensione. A tale scopo si e' provveduto ad adattare il
testo del modello Red. 1. Il modello, che e' stato contraddistinto dalla
sigla Red. 2 e di cui si allega il fac-simile (all. n. 3), dovra' per il
momento essere riprodotto dalle Sedi a mezzo duplicatore per un primo
fabbisogno di immediato utilizzo.
Le Sedi dovranno, altresi', riprodurre a duplicatore l'ulteriore
modulo (all. n. 4), da inviare agli interessati unitamente al mod. Red. 2,
predisposto per la dichiarazione che deve essere resa dal titolare d'a-
zienda qualora il richiedente la pensione possegga redditi da lavoro
agricolo autonomo.
La richiesta della dichiarazione reddituale dovra' essere effettuata
per tutte le domande di pensione in corso di trattazione, per le quali sia
stato accertato il relativo diritto, qualunque sia la decorrenza da
attribuire alla prestazione (ante 1 ottobre 1983, ovvero 1 ottobre o
successiva), con la sola eccezione delle pratiche di pensione da liquidare
con decorrenza ante 1 ottobre 1983 che non siano comunque integrabili al
trattamento minimo per la presenza di motivi ostativi diversi dalla
situazione reddituale e, specificamente, in relazione alla titolarita' di
altra pensione integrata al trattamento minimo.
I modelli Red. 2 relativi a domande di pensione da liquidare con
decorrenza ante 1 ottobre 1983 dovranno essere predisposti dalle Sedi in
duplice copia, una delle quali verra' conservata per costituire apposita
evidenza come di seguito specificato.
In ordine ai criteri cui attenersi una volta inviati i moduli di cui
trattasi agli interessati, si forniscono le seguenti precisazioni. Le
domande in relazione alle quali venga accertato il diritto alla pensione
con decorrenza anteriore al 1 ottobre 1983 - escluse quelle di invalidita'
riguardanti soggetti in eta' infrapensionabile - devono essere definite
indipendentemente dalla valutazione immediata dei dati emergenti dalla
dichiarazione reddituale e anche precedentemente alla restituzione da
parte dell'interessato del modello Red. 2 inviatogli dalla Sede. Le
pensioni in questione devono, quindi, essere poste in pagamento avendo
cura, peraltro, di costituire apposita evidenza con le copie dei modelli
Red. 2.
In attesa che vengano diramate le istruzioni relative al nuovo
sistema di calcolo delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi previsto al medesimo art. 6, le pensioni stesse da
liquidare con decorrenza ante 1 ottobre 1983 dovranno continuare ad essere
definite in base alla normativa preesistente.
Le dichiarazioni di modello Red. 2 restituite dagli interessati
saranno elaborate, alla stregua di quelle consegnate ai titolari di
pensione per il tramite degli Uffici pagatori, allorche' verranno impar-
tite le istruzioni operative per l'acquisizione dei dati reddituali e per
l'adozione dei provvedimenti conseguenziali a tale valutazione.
Le domande di pensione di invalidita' riguardanti soggetti in eta'
infrapensionabile - da liquidare sempre con decorrenza ante 1 ottobre 1983
- dovranno essere definite, invece, solo dopo aver acquisito la dichiara-
zione reddituale. Se tale dichiarazione dovesse comportare la sospensione
della pensione stessa a far tempo dal 1 ottobre 1983 le Sedi dovranno
provvedere solo al pagamento di quanto spettante fino al 30 settembre 1983
e non effettuare pagamenti per i periodi successivi; altrimenti la pen-
sione potra' essere regolarmente liquidata e posta in pagamento attenen-
dosi ai criteri innanzi illustrati per tutte le altre pensioni da liqui-
dare con decorrenza ante 1 ottobre 1983.
La definizione delle domande di pensione da liquidare con decorrenza
1 ottobre 1983 e successiva dovra' avvenire solo dopo aver acquisito la
dichiarazione reddituale, attenendosi ai criteri che saranno forniti con
apposita circolare operativa di prossima emanazione.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) E' bene sottolineare che per quanto concerne i titolari di
pensione di invalidita' in eta' inferiore a quella pensionabile,
le disposizioni del presente paragrafo trovano applicazione solo
se ed in quanto la corresponsione della pensione stessa non debba
essere sospesa ai sensi del 1 comma dell'art. 8 della legge in
esame.
(2) L'importo del trattamento minimo di pensione del F.P.L.D. al 1
gennaio 1984 e' pari a L. 320.200 per effetto dell'aumento del
16% accertato con D.M. del 19 novembre 1983.
(3) V. "Atti Ufficiali", 1977, pag. 573.
(4) V. "Atti Ufficiali", 1968, pag. 13.
(5) V. "Atti Ufficiali", 1983, pag. 705.
(6) Ad esempio, le pensioni di guerra, le rendite erogate dall'INAIL
esclusa l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea
assoluta e gli interessi su titoli del debito pubblico e dei
buoni postali.
(7) Ad esempio gli interessi,i premi, ed altri frutti corrisposti ai
possessori di obbligazioni.
(8) V. "Atti Ufficiali", 1980, pag. 284.
(9) V. "Atti Ufficiali", 1975, pag. 1135.
(10) V. "Atti Ufficiali", 1962, pag. 709.
(11) V. "Atti Ufficiali", 1969, pag. 446.
ALLEGATO 1
Ministero di Grazia e Giustizia. Testo di decreto-legge coordinato con la
legge di conversione. (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria
e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini).
- OMISSIS -
ALLEGATO 2
I.N.P.S. - E.A.D. PENSIONI - Messaggio n. 02029 del 14 ottobre 1983: Artt.
6 e 8 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463.
- OMISSIS -
ALLEGATO 3
Mod. Red. 2.
- OMISSIS -
ALLEGATO 4
Mod. Red/int.
- OMISSIS -
Circolare 149 del 23 luglio 1983
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e di maternita'. Questioni
varie. Chiarimenti.
In relazione ai quesiti posti in ordine all'applicazione di alcuni
criteri afferenti l'erogazione delle prestazioni economiche illustrati con
circolare n. 134368 AGO/14 del 28 gennaio 1981 (1), n. 134381 AGO/246 del
4 dicembre 1981 (2), n. 134382 AGO/17 del 26 giugno 1982 (3) e circolare
n, 396 S.L./139 e del 21 gennaio 1982 - quest'ultima, finalizzata
prevalentemente a rendere noti i vari orientamenti giurisprudenziali - si
forniscono i seguenti chiarimenti.
1) Lavoratori aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia.
Hanno titolo all'indennita' giornaliera di malattia esclusivamente i
lavoratori dipendenti da privati di cui al paragrafo 1 del compendio
allegato alla circolare n. 134368 AGO/14 del 28 gennaio 1981:
l'estensione, ai soggetti di cui all'art. 3 bis del D.L. 26 novembre 1981,
n. 678, risultante dalla legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12,
dell'obbligo assicurativo di malattia nella misura prevista per i
lavoratori gia' assicurati presso l'INAM, deve intendersi limitata alle
sole prestazioni sanitarie.
2) Ritardato inoltro della certificazione sanitaria.
Nelle ipotesi di inoltro tardivo della certificazione sanitaria
trovano applicazione le istruzioni gia' illustrate nel compendio allegato
alla circolare n. 134368 AGO/14 del 28 gennaio 1981 - paragrafo 9 -
modificate dalla circolare n.134399 AGO/21 del 27 gennaio 1983.
3) Lavoratori in stato di detenzione.
Si deve avere riguardo, ai fini della corresponsione dell'indennita'
giornaliera di malattia a favore dei lavoratori in stato di detenzione,
alla disciplina delineata nel compendio allegato alla circolare n. 134368
AGO/14 del 28 gennaio 1981, - punto 14.1, lettera D e relativa nota 36 -.
4) Malattie insorte durante il periodo feriale.
Nell'ipotesi di malattia insorta durante il periodo feriale trovano
applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 134381 AGO/246 del 4
dicembre 1981, - punto 1.2 - conformi al principio successivamente
enunciato dalla Corte di Cassazione - Sez. Unite - con la sentenza n. 1892
del 26 marzo 1982.
5) Lavoratori ricoverati in luoghi di cura.
L'importo dell'indennita' giornaliera di malattia da corrispondere ai
lavoratori ricoverati in luoghi di cura e' determinato sulla base delle
misure indicate al punto 10.4 del compendio allegato alla circolare n.
134368 AGO/14 del 28 gennaio 1981.
6) Periodo di conservazione del diritto.
Il diritto all'indennita' giornaliera di malattia e' riconosciuto ai
lavoratori richiamati dal punto 3.1 del compendio allegato alla circolare
n. 134368 AGO/14 del 28 gennaio 1981 per gli eventi morbosi insorti entro
due mesi (o 6O giorni, se il conteggio a giorni anziche' a mesi risulta
piu' favorevole al lavoratore) dalla data di sospensione o cessazione (5)
del rapporto di lavoro.
7) Lavoratori aventi titolo alle prestazioni pensionistiche.
Ai lavoratori aventi titolo alle prestazioni pensionistiche cessati
dal lavoro non compete il diritto alle prestazioni economiche di malattia
per gli eventi morbosi insorti successivamente alla data di estinzione del
rapporto di lavoro.
8) Malattie connesse con lo stato di gravidanza.
I periodi di malattia connessi con lo stato di gravidanza debbono
ritenersi esclusi ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile
(180 giorni) in un anno solare (v. opuscolo "denuncia delle retribuzioni e
versamento dei contributi di pertinenza dell'I.N.P.S. e dei contributi di
malattia e di maternita'. Erogazione delle prestazioni economiche per
malattia e per maternita' - Roma gennaio 1980 - pag. 7, punto 1.3").
Detta concessione deve, comunque, essere comprovata dalle competenti
UU.SS.LL.
9) Decorrenza della prescrizione del diritto all'indennita' di malattia e
di maternita'.
L'azione per conseguire l'indennita' giornaliera di malattia si
prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui la medesima e' dovuta
(art. 6, u.c., della legge 11 gennaio 1943, n. 138): pertanto, nelle
ipotesi di pagamento diretto, il termine di prescrizione decorre dal
giorno successivo alla data di cessazione dell'evento morboso.
Qualora l'indennita' debba essere, per legge, corrisposta a cura del
datore di lavoro, la prescrizione del diritto decorre dal giorno
successivo a quello di scadenza del periodo di paga nel corso del quale si
e' verificata la ripresa dell'attivita' lavorativa.
Qualora il datore di lavoro sia tenuto, a norma dei contratti
collettivi, ad effettuare anticipazioni, la prescrizione del diritto
all'indennita' di malattia - limitatamente all'importo oggetto
dell'anticipazione - decorre dal giorno successivo a quello in cui il
lavoratore, nel corso dell'evento morboso, puo' pretendere la
corresponsione della prestazione.
Per effetto del rinvio operato dall'art. 15, 3 comma, della legge n.
1204/1971, i criteri sopra illustrati trovano applicazione in materia di
prestazioni economiche per astensione obbligatoria e facoltativa dal
lavoro.
10) Diritto all'indennita' di maternita' - data di rilascio del
certificato d'urgenza.
Le lavoratrici agricole, al fine di fruire dell'indennita'
giornaliera di maternita', possono comprovare la qualifica con il
certificato di urgenza di cui all'art. 4, 4 comma, del D.L. lgt. 9 aprile
1946, n. 212, a prescindere dalla data del rilascio del certificato
medesimo (v. compendio allegato alla circolare n. 134382 AGO/17 del 26
gennaio 1982 - punto 3.3.) (6).
11) Diritto all'indennita' di maternita' - lavoratrici disoccupate.
La locuzione "indennita' di disoccupazione" di cui all'articolo 17,3
comma, della legge n. 1204/1971 deve essere riferita sia al trattamento
ordinario che a quello speciale di disoccupazione (v. compendio allegato
alla circolare n. 134383 AGO/17 del 26 gennaio 1982 - nota n. 20).
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
-----------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 185.
(2) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 2877.
(3) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 240.
(4) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1944.
(5) Per i lavoratori a tempo determinato la cessazione del rapporto
di lavoro determina l'estinzione del diritto all'indennita' (v.
art.5 D.L. 12 maggio 1983, n. 176, sostituito dal D.L. 11 luglio
1983,n. 317).
(6) Nei casi di specie (prima iscrizione) per le lavoratrici agricole
a tempo determinato il requisito lavorativo delle 51 giornate
deve essere stato perfezionato prima dell'inizio dell'astensione
obbligatoria.
Circolare 175 del 24 agosto 1983
Oggetto:
Pensione sociale ai rifugiati politici
Da parte di alcune Sedi e' stato posto, in passato, il quesito circa
il diritto alla pensione sociale da parte dei rifugiati politici
ultrasessantacinquenni.
Nei casi in parola, di volta in volta e' stata data risposta
affermativa, e cio' in base alle considerazioni piu' appresso riportate.
Ora, stante un certo incremento di dette richieste, si forniscono con
la presente circolare criteri di carattere generale cui le Sedi si
atterranno in presenza di domande di pensione sociale presentate dai
rifugiati in parola, criteri che si fondono sulle seguenti, accennate
considerazioni:
- rifugiato e' colui che, per essere vittima attuale o potenziale di
persecuzioni da parte delle autorita' del proprio Paese di origine, in
violazione dei diritti umani, si trovi fuori del Paese stesso e non voglia
o non possa rientrarvi;
- in Italia l'assistenza ai rifugiati politici e' assicurata dalla
Convenzione di Ginevra relativa allo Statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dallo Stato italiano con legge 24
luglio 1954, n. 722;
- la qualifica di rifugiato viene attribuita ai cittadini stranieri,
che ne facciano richiesta, dalla Commissione Paritetica di eleggibilita';
- ai sensi degli artt. 23 e 24 della Convenzione stessa, i rifugiati
politici, tali riconosciuti dalla menzionata Commissione paritetica, sono
parificati ai cittadini italiani agli effetti dell'assistenza pubblica e
sicurezza sociale, alle stesse condizioni previste per il riconoscimento
del relativo diritto nei confronti dei cittadini italiani.
Quanto sopra premesso, si comunica che l'Istituto non ritiene di
potersi esimere dal riconoscere il diritto alla pensione sociale ai
rifugiati politici ultrasessantacinquenni, sempreche' gli stessi siano in
possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153 (1) e successive modificazioni ed integrazioni, tra i
quali quelli reddituali.
Tra i redditi di cui trattasi, sono da comprendere, ovviamente, anche
le prestazioni di carattere assistenziale "erogate con carattere di
continuita' dallo Stato o da altri Enti pubblici o da Stati esteri" (art.
3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (2).
Pertanto, nei singoli casi di specie in cui i rifugiati politici
fruiscano, in virtu' dello status loro riconosciuto, di prestazioni
assistenziali la cui natura rientri nella sopra riportata definizione
usata dal legislatore, tali prestazioni sono da considerare tra i redditi
preclusivi del diritto alla pensione sociale o, se di misura inferiore ai
limiti di legge, del diritto alla pensione sociale in misura intera.
In relazione ai criteri sopra illustrati vanno riesaminati anche
eventuali casi in cui la pensione sociale ai rifugiati politici sia stata
negata, ovviamente con provvedimento non ancora definitivo.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 446
(2) V. "Atti ufficiali" 1974, pag. 549.
Circolare 216 del 18 novembre 1983
Oggetto:
Pensione privilegiata da invalidità: criteri interpretativi dell'art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
Com'e' noto l'art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (1)
riconosce al lavoratore iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria
e ai suoi superstiti il diritto alla pensione privilegiata di invalidita'
o indiretta per causa di servizio in deroga ai normali requisiti
assicurativi e contributivi richiesti per l'ordinario pensionamento di
invalidita'.
In particolare la norma dispone che il diritto alla prestazione
insorge a condizione "che l'invalidita' o la morte risultino in rapporto
causale diretto con finalita' di servizio" e che dall'evento non derivi
all'assicurato o ai superstiti il diritto a una rendita secondo le norme
che regolano l'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali.
Per quel che concerne il menzionato nesso di causalita' fra servizio
ed evento lesivo o mortale, l'Istituto ha costantemente ritenuto che si
trattasse di un collegamento con lo svolgimento dell'attivita' lavorativa
in termini di diretta consequenzialita' e che quindi rientrassero
nell'ipotesi normativa solo gli eventi ricollegabili al servizio da quel
"rischio specifico" o da quel "rischio generico aggravato" che, secondo la
consolidata giurisprudenza, caratterizzano necessariamente la "occasione
di lavoro"; la quale - come e' noto - rappresenta una delle condizioni
richieste ai fini della indennizzabilita' di certi eventi lesivi o della
morte in base alle disposizioni che riguardano la tutela
antinfortunistica.
La preferenza interpretativa per un siffatto rigoroso nesso
eziologico, accompagnata dalla menzionata esclusione, dalla tutela
dell'art. 12, degli eventi per i quali sussiste il diritto a una rendita a
carico dell'I.N.A.I.L. o di Enti assimilati, hanno in pratica finito per
limitare la concessione della pensione ai soli casi in qualche modo
caratterizzati da aspetti infortunistici ma non indennizzabili, come ad
esempio quelli in cui l'infortunio non rientra nell'ambito delle
"attivita' protette", oppure non si e' verificato per "causa violenta".
Tipica esclusione dal beneficio dell'art. 12 e' stata - nella logica
di detto orientamento - quella riguardante l'infortunio (c.d.in itinere)
che, al di fuori della "occasione di lavoro" e in connessione quindi con
un rischio generico comune a tutti gli assicurati, colpisce il lavoratore
quando si reca al lavoro o ne torna.
Proprio in relazione a casi di infortuni in itinere non tutelati
dall'ordinamento infortunistico, l'interpretazione data dall'Istituto
all'art. 12 e' stata recentemente e piu' volte smentita dalla Suprema
Corte di Cassazione la quale, ai fini del diritto a pensione privilegiata,
ha ritenuto riconducibili nell'ambito delle "finalita' di servizio" tutte
le situazioni che, pur senza un rapporto causale diretto con la
prestazione lavorativa, sono tuttavia anche semplicemente finalizzate
all'espletamento del servizio, come per l'appunto si verifica nel viaggio
che si effettua per raggiungere il luogo di lavoro o per tornarne.
Ha infatti affermato e ribadito la Suprema Corte - cosi' confermando
il nuovo indirizzo in materia - che per il riconoscimento del diritto a
pensione ex art. 12 il nesso di casualita' diretto fra finalita' di
servizio ed evento non si identifica con la "occasione di lavoro" e
neppure che l'attivita' ricollegabile al servizio sia caratterizzata dal
"rischio specifico" o dal c.d. "rischio generico aggravato", bensi' si
realizza allorche' l'evento lesivo o mortale sia riconducibile nella sfera
del c.d. "rischio generico" connaturato alla prestazione lavorativa.
A tale estensiva interpretazione dell'art. 12 la Corte di Cassazione
e' pervenuta sulla base del riconoscimento della funzione sostitutiva e
sussidiaria della pensione privilegiata di invalidita' rispetto alla
correlata rendita prevista dal T.U. delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro: l'art. 12 soccorre infatti -
ha sostenuto la Corte - quando l'evento non rientra tra le ipotesi
contemplate nella predetta assicurazione antinfortunistica o quando per la
sua indennizzabilita' manca il requisito della occasione di lavoro.
In sostanza, per quel che concerne il criterio da seguire, deve
ritenersi configurata l'ipotesi prevista dall'art. 12 ogni qualvolta
l'invalidita' o la morte si siano verificate per cause di lavoro non
costituenti infortunio sul lavoro o malattia professionale. Inoltre,
sempre ai fini dell'applicabilita' della norma, per "rapporto causale
diretto fra invalidita' (o morte) e finalita' di servizio" deve intendersi
qualsiasi attivita' o comportamento del lavoratore finalizzato
all'espletamento del servizio.
L'adozione del principio anzidetto comporta naturalmente - giova
sottolinearlo - la concedibilita' della pensione di cui trattasi anche nel
caso di infortunio "in itinere", non coperto dall'assicurazione
antinfortunistica per difetto di rischio specifico o di rischio generico
aggravato.
In proposito va tuttavia considerato come proprio in tale situazione
-astrattamente riconducibile nell'ambito del rischio generico comune - non
e' impossibile che modalita' e circostanze dell'infortunio evidenzino o
facciano fondatamente ritenere che in realta' l'evento e' esclusivamente
imputabile al comportamento dell'assicurato (2), come appunto talvolta
accade negli incidenti stradali in cui rimangono coinvolti gli stessi
lavoratori a bordo di propri automezzi.
Per tale eventualita' la concessione della pensione e' da escludersi
in quanto, secondo il combinato disposto degli artt. 1886 e 1900 del
codice civile, l'Istituto non e' obbligato per i "sinistri cagionati da
dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario".
In relazione a quanto sopra devono ritenersi modificate e integrate
le istruzioni in precedenza impartite sull'argomento.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
---------
(1) V. "Atti ufficiali" 1965, pag. 786
(2) Le Sedi dovranno acquisire agli atti le sentenze e la
documentazione dalle quali risulti l'esistenza del dolo o colpa
grave esclusiva.