Eureka Previdenza

Circolare 242 del 20 novembre 1990

Allegati 2
OGGETTO: Legge 2 agosto 1990, n.233, recante "Riforma dei
   trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi". Criteri di
   applicazione delle disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche.
  La  Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n.  188,  del  13  agosto 1990 ha
pubblicato la legge 2 agosto 1990,  n.233,  avente  per  oggetto  "Riforma  dei
trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi" (allegato 1).
  Il    provvedimento    introduce,   con   effetto   dal   1    luglio   1990,
radicali    innovazioni    nel    sistema    previdenziale    dei    lavoratori
autonomi,   sia   per   quanto   riguarda  i  criteri  di  finanziamento  delle
relative   gestioni   assicurative   sia    per    cio'    che    concerne    i
trattamenti   pensionistici,   per   i   quali   viene   stabilito   un   nuovo
sistema  di  calcolo  commisurato  al  reddito,   sostanzialmente   analogo   a
quello retributivo in vigore per i lavoratori dipendenti.
  In    materia    di    prestazioni    pensionistiche   le   disposizioni   di
piu'  diretto  rilievo   sono   contenute   negli   articoli   5   e   6,   che
dettano   la   disciplina   per  il  calcolo  delle  pensioni  degli  artigiani
e  dei  commercianti,  negli  articoli  8  e  9,  che   regolano   il   calcolo
delle    pensioni    dei    coltivatori   diretti,   mezzadri   e   coloni,   e
nell'articolo   16,   che   disciplina   il   calcolo   delle    pensioni    da
liquidare   con   il   cumulo   di   contributi   versati   in   piu'  gestioni
assicurative.
  Disposizioni     che      influiscono      sulla      determinazione      dei
trattamenti     pensionistici    sono    inoltre    contenute    anche    negli
articoli 1, 3 e 7 del provvedimento.
  Nell'ambito       della      gestione      dei      coltivatori      diretti,
mezzadri  e  coloni  assume  poi  particolare  rilievo   l'articolo   12,   per
effetto   del   quale  vengono  rimosse,  a  far  tempo  dal  1  gennaio  1991,
le   residue   limitazioni   al   diritto   a   pensione   indiretta    o    di
reversibilita'    nei    confronti    dei    superstiti    di   iscritti   alla
gestione   e   viene   esteso   ai   superstiti    degli    assicurati    nella
gestione    medesima    il    diritto   all'indennita'   per   morte   prevista
dall'articolo  13  della  legge  4  aprile   1952,   n.   218,   e   successive
modificazioni ed integrazioni.
  Cio'     premesso,     si    illustrano    i    criteri    di    applicazione
della nuova normativa.
1 - CALCOLO    DELLE    PENSIONI    DEGLI    ARTIGIANI    E   DEGLI   ESERCENTI
 ATTIVITA' COMMERCIALI
  Gli   articoli   5   e   6   della   legge   n.   233   dettano    i    nuovi
criteri    per    il    calcolo   in   forma   "retributiva"   delle   pensioni
autonome  e  supplementari  e  dei  supplementi  di   pensione   da   liquidare
a   carico   delle   gestioni   degli   artigiani   e   dei   commercianti  con
decorrenza successiva al 30 giugno 1990.
  Si    tratta    di    criteri    articolati    che    tengono    conto    del
diverso    sistema    di    versamento   dei   contributi   in   vigore   nelle
gestioni,  rispettivamente,  per  i  periodi  dal   1   luglio   1990   e   per
quelli anteriori a tale data.
1.1 - Determinazione del reddito annuo pensionabile per i periodi di
      contribuzione successivi al 30 giugno 1990
1.1.1 - Periodi di contribuzione obbligatoria
         L'articolo 5, comma 1, stabilisce che la misura delle
pensioni da liquidare, con effetto dal 1  luglio 1990, nei confronti
degli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti
attivita' commerciali e' pari, per ogni anno di iscrizione e
contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito
annuo di impresa determinato, per ciascun assicurato, ai sensi
dell'articolo 1 della stessa legge n. 233, quale risulta dalla media
dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti di
contribuzione, o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza
della pensione.
         Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, la misura massima
della percentuale di commisurazione della pensione al reddito e'
stabilita nell'80 per cento, corrispondente ad un'anzianita'
contributiva di 40 anni, mentre le misure intermedie sono pari a
quelle determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile
1969, n. 153.
         Per la individuazione del reddito di impresa da attribuire
a ciascun anno, va tenuto presente che, ai sensi dell'articolo 1 del
provvedimento in esame,a decorrere dal 1 luglio 1990 per i soggetti
iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei
commercianti il reddito assoggettabile a contributo e' il "reddito
annuo derivante dall'attivita' di impresa che da' titolo
all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo
all'anno precedente".
         Per i periodi di contribuzione successivi al 30 giugno 1990
e' pertanto stabilita una piena correlazione, nell'ambito di ciascun
anno, tra reddito imponibile ai fini contributivi e reddito da
utilizzare per lo stesso anno ai fini del calcolo della pensione.
         A seguito della nuova disciplina di calcolo delle pensioni
in forma "retributiva", il comma 3 dell'articolo in esame abroga
espressamente le disposizioni sul calcolo delle pensioni dei
lavoratori autonomi introdotte dall'art.6, commi 8 e 9, della legge
11 novembre 1983, n.638, disposizioni emanate con carattere di
provvisorieta', in attesa della riforma del sistema pensionistico.
         Il comma 4 dell'articolo 5 stabilisce che, qualora il
reddito imponibile ecceda il limite di retribuzione annua
pensionabile al quale si applica la percentuale massima di
commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, sulla parte eccedente e fino a concorrenza
dell'importo preso in considerazione ai fini del versamento dei
contributi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21,
comma 6, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni
ed integrazioni, secondo le corrispondenti percentuali di
commisurazione ivi previste.
         Per effetto di tale disposizione vengono estesi alle
gestioni degli artigiani e dei commercianti i criteri in vigore per
i lavoratori dipendenti ai fini della determinazione della pensione
in presenza di redditi di importo superiore a quello al quale si
applica la percentuale massima di commisurazione del trattamento
pensionistico.
         Peraltro, considerato che il nuovo sistema di versamento
dei contributi, quale risulta dalla disciplina contenuta
nell'articolo 1 della legge in esame, prevede un "massimale" di
reddito imponibile ai fini contributivi, il legislatore ha ritenuto
di dover precisare che il reddito utilizzabile ai fini pensionistici
e' soltanto quello "preso in considerazione ai fini del versamento
dei contributi".
         Ai sensi del comma 6 dell'articolo 5, il reddito annuo di
impresa di cui all'articolo 1 deve essere rivalutato in misura
corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della
vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile dei lavoratori
dell'industria, tra l'anno solare "cui il reddito si riferisce" e
quello precedente la decorrenza della pensione.
         Trattasi dello stesso indice e degli stessi criteri di
rivalutazione delle retribuzioni in vigore per il calcolo delle
pensioni dei lavoratori dipendenti; anche per il calcolo delle
pensioni degli artigiani e dei commercianti sono quindi esclusi
dalla rivalutazione sia il reddito dell'anno di decorrenza della
pensione sia il reddito dell'anno precedente.
         Quanto all'espressione "anno solare cui il reddito si
riferisce", essa va interpretata tenendo conto del sistema delineato
dalla legge n. 233. In tale sistema che, come si e' rilevato,
realizza una stretta interdipendenza tra reddito imponibile in un
determinato anno e reddito utile a pensione per lo stesso anno,
l'anno cui il reddito si riferisce e' quello nel quale il reddito
stesso viene assoggettato a contribuzione ed e' conseguentemente
valutabile anche ai fini pensionistici. Pertanto e' a tale anno che
deve essere fatto riferimento per l'individuazione del coefficiente
di rivalutazione da applicare e non a quello nel quale il reddito e'
stato prodotto.
         Qualora nel periodo utile per il calcolo del reddito
pensionabile vi siano periodi di iscrizione alle gestioni per i
quali il reddito di impresa sia assente ovvero sia inferiore al
livello minimo imponibile di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge n.233, deve essere preso in considerazione, ai sensi del comma
8 dell'articolo 5, un reddito di ammontare pari al livello minimo
imponibile.
         Al riguardo va considerato che il comma 3 dell'articolo 1
ha introdotto un livello minimo di reddito imponibile ai fini
contributivi in misura pari al minimale annuo di retribuzione che si
ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al
1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai
del settore artigianato e commercio; per effetto di quanto disposto
dal comma 8 dell'articolo 5, per i periodi successivi al 30 giugno
1990  per i quali il versamento dei contributi risultera' effettuato
sul "minimale" in quanto il reddito di impresa e' assente o e'
inferiore al livello minimo imponibile, deve essere preso in
considerazione ai fini pensionistici un reddito di ammontare pari al
"minimale" assoggettato a contribuzione.
         Anche i redditi di ammontare pari al livello minimo
imponibile hanno titolo alla rivalutazione di cui al comma 6
dell'articolo 5 in esame, con esclusione ovviamente del reddito
dell'anno di decorrenza della pensione e di quello dell'anno
precedente.
1.1.2 - Periodi di contribuzione volontaria
         Ai fini della individuazione del reddito da valutare per i
periodi di contribuzione volontaria successivi al 30 giugno 1990,
vanno tenuti presenti i nuovi criteri di determinazione della classe
di reddito da attribuire ai prosecutori volontari, stabiliti
dall'art. 3 della legge n. 233.
         In applicazione di tali criteri, per i periodi di
contribuzione volontaria compresi tra il 1 luglio 1990 ed il 31
dicembre 1990 deve essere attribuito il reddito medio imponibile
stabilito, per la classe di reddito assegnata, dalla Tabella A
allegata alla stessa legge n. 233. Per i periodi successivi al 31
dicembre 1990 saranno valutati i redditi che verranno determinati,
per ciascun anno, con i criteri indicati dal comma 2 del citato
articolo 3.
         Per i periodi di contribuzione volontaria inferiori
all'anno solare, l'importo del reddito da valutare sara' determinato
dividendo per 52 il reddito medio imponibile relativo all'intero
anno e moltiplicando il quoziente cosi' ottenuto per le settimane di
contribuzione volontaria dell'anno.
1.2 - Determinazione del reddito per i familiari collaboratori
         Il comma 7 dell'articolo 5 dispone che per i familiari
iscritti in qualita' di collaboratori il reddito da prendere a base
per il calcolo della pensione e' rappresentato dalla quota di
reddito denunciata per ciascuno di essi dal titolare ai fini del
versamento dei contributi, ai sensi dell'articolo 1 della legge.
         Nel nuovo sistema contributivo introdotto, con effetto dal
1 luglio 1990, dall'articolo 1 della legge n. 233 e' previsto
infatti che, ai fini del versamento dei contributi il titolare
dell'impresa indichi la quota di reddito di pertinenza di ciascun
collaboratore; il complesso delle quote dei collaboratori non puo'
in ogni caso superare il 49 per cento del reddito di impresa.
         Per i periodi di contribuzione successivi al 30 giugno
1990, il reddito da valutare ai fini pensionistici per ciascun
componente (titolare e collaboratore) dell'impresa artigiana e
commerciale sara' pertanto determinato sulla base della quota
indicata dal titolare all'atto del versamento dei contributi
relativi all'anno considerato.
         In proposito occorre sottolineare che il comma 5
dell'articolo 1 citato, con disposizione di portata generale,
precisa che la ripartizione del reddito tra titolare e collaboratori
operata ai fini del versamento dei contributi "ha effetto anche ai
fini della commisurazione del reddito per il diritto alle
prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori
autonomi artigiani ed esercenti attivita' commerciali".
         Viene cosi' risolto in via legislativa il problema della
ripartizione del reddito tra titolare e collaboratori; in
applicazione di quanto e' stabilito dalla disposizione richiamata,
in tutti i casi in cui per il diritto ad una prestazione
previdenziale e assistenziale assume rilievo il reddito di un
familiare assicurato in qualita' di collaboratore di impresa
artigiana o commerciale (ad esempio, per l'accertamento del
requisito della vivenza a carico ai fini del diritto alle quote di
maggiorazione su pensioni dei lavoratori autonomi; per la
corresponsione dei trattamenti di famiglia; per la determinazione
del diritto al trattamento minimo), il reddito stesso, per i periodi
di attivita' successivi al 30 giugno 1990, sara' individuato nella
quota indicata per il familiare in questione dal titolare all'atto
del versamento dei contributi relativi all'anno che interessa.
Con gli stessi criteri va ovviamente determinato il reddito di
pertinenza del titolare.
1.3 - Determinazione del reddito per i periodi di contribuzione
      anteriori al 1  luglio 1990
         I commi 9 e 10 dell'articolo 5 dettano i criteri per la
determinazione del reddito da attribuire ai periodi di contribuzione
anteriori al 1 luglio 1990.
         Si tratta di criteri diversi a seconda che il periodo da
valutare sia o meno anteriore al 1 gennaio 1982, data dalla quale il
contributo aggiuntivo aziendale dovuto dagli artigiani e dai
commercianti e' stato destinato, per espressa previsione dell'art. 2
della legge 26 febbraio 1982, n. 54, "anche ai fini del calcolo
della pensione".
         In particolare, secondo il disposto del comma 9, i periodi
di contribuzione anteriori al 1 gennaio 1982 vengono considerati
coperti con un reddito "convenzionale" , da attribuire sia al
titolare dell'impresa che a ciascuno dei familiari collaboratori, il
cui importo e' indicato nelle tabelle B e C allegate alla legge,
rispettivamente, per gli artigiani e per gli esercenti attivita'
commerciali.
         A proposito della tabella C si precisa che anche per l'anno
1965, che risulta omesso nella tabella, va attribuito un reddito di
lire 124.400, coincidente con quello previsto nella tabella B per
gli artigiani.
         Per i periodi di contribuzione inferiori all'anno deve
essere attribuito un reddito pari ad un dodicesimo di quello annuo
per i mesi interi e ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i
periodi inferiori al mese.
         Per quanto riguarda quest'ultima indicazione, va precisato
che nei confronti degli artigiani e dei commercianti la necessita'
di valutare un periodo di contribuzione inferiore al mese non puo'
verificarsi ne' per i periodi di iscrizione obbligatoria ne' per
quelli di prosecuzione volontaria, essendo i relativi contributi
mensili non frazionabili.
         Ai sensi del comma 10 dell'articolo 5, per i periodi di
contribuzione compresi tra il 1 gennaio 1982 ed il 30 giugno 1990,
il reddito da attribuire e' quello corrispondente alla quota di
imponibile che si ricava considerando versato in base all'aliquota
del 12 per cento il contributo in cifra fissa ed in percentuale
dovuto per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti per
ciascuno degli anni del periodo in questione.
         A titolo di esempio, se un artigiano ha versato per l'anno
1989 un importo complessivo di contribuzione I.V.S. pari a
lire 1.758.780 (lire 1.358.780 di contributo in cifra fissa e lire
400.000 di contributo in percentuale), il reddito da valutare per
tale anno e' di importo pari a lire 14.656.500 (1.758.780 x 100:12).
         Lo stesso comma 10 dell'articolo 5 dispone che qualora vi
siano familiari collaboratori il reddito deve essere ripartito sulla
base delle quote indicate dal titolare ai sensi del comma 5
dell'articolo 1.
         Trattandosi di periodi anteriori al 1 luglio 1990, la
ripartizione prevista dal comma 10 in questione riguardera' il solo
contributo in percentuale e servira' per determinare la quota di
tale contributo riferibile all'interessato per l'anno considerato.
L'ammontare di detta quota, sommato all'importo del contributo in
cifra fissa dovuto per lo stesso anno, costituira' la contribuzione
complessiva sulla cui base sara' determinato il reddito
corrispondente.
         Per i periodi di contribuzione che coprono solo una parte
dell'anno solare, il reddito calcolato in base ai criteri indicati
sara' attribuito al minor periodo di assicurazione esistente
nell'anno.
         In coerenza con il nuovo sistema di calcolo introdotto
dalla legge n. 233, anche i redditi relativi a periodi anteriori al
1 luglio 1990, determinati con i criteri di cui ai commi 9 e 10
dell'articolo 5, debbono essere rivalutati ai sensi del comma 6
dello stesso articolo, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice annuo del costo della vita calcolato tra l'anno solare
cui i redditi si riferiscono e quello precedente la decorrenza della
pensione.
         I criteri di rilevazione del reddito stabiliti dai commi 9
e 10 dell'articolo 5 si applicano anche per i periodi di
contribuzione volontaria anteriori al 1 luglio 1990.
         Si precisa al riguardo che per i periodi successivi al 1
gennaio 1982 per i quali i versamenti volontari siano stati
effettuati nella misura minima stabilita per i lavoratori dipendenti
comuni, il reddito corrispondente sara' determinato considerato
versato in base all'aliquota del 12% il contributo dovuto per la
prosecuzione volontaria.
1.4 - Determinazione dell'importo della pensione
         In sintesi, per la determinazione dell'importo della
pensione ai sensi dell'articolo 5 della legge in esame occorre:
- individuare le ultime 520 settimane di contribuzione, o il minor
  numero di esse, anteriori alla decorrenza della pensione. Si
  precisa che, al fine di determinare direttamente la misura della
  pensione mensile, anche per artigiani e commercianti si fara'
  riferimento a valori settimanali;
- sommare i redditi previamente rivalutati relativi agli anni che si
  collocano nel priodo cosi' individuato. Si ricorda che non devono
  essere rivalutati i redditi che si riferiscono all'anno di
  decorrenza della pensione o all'anno anteriore. Per l'anno di
  decorrenza della pensione e per l'anno iniziale del periodo utile
  per il calcolo del reddito pensionabile deve essere preso in
  considerazione il reddito risultante dalla moltiplicazione
  dell'importo del reddito medio settimanale determinato per
  ciascuno degli anni in questione per il numero delle settimane
  dell'anno stesso valutabili;
- dividere l'importo cosi' ottenuto per le 520 settimane o il minor
  numero di esse, che hanno concorso a determinarlo. Il quoziente
  della divisione costituisce il reddito settimanale pensionabile.
         Si ritiene utile precisare che l'ipotesi che il reddito
medio pensionabile debba essere determinato sulla base di un numero
di settimane inferiore a 520 puo' verificarsi, oltre che nei casi di
prestazioni il cui diritto sia stato conseguito con un periodo di
assicurazione inferiore a dieci anni (prestazioni per invalidita',
pensioni ai superstiti, pensioni supplementari, supplementi), anche
nei casi di prestazioni liquidate con il cumulo di contribuzione
versata in piu' gestioni assicurative, per le quali debbano essere
seguiti, ai fini del calcolo della relativa misura, i criteri
dettati dall'articolo 16 della legge n. 233 in esame (v. punto 3).
         Una volta determinato l'importo del reddito medio
settimanale, qualora lo stesso risulti non superiore al limite
massimo pensionabile in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti nell'anno di decorrenza della
pensione da liquidare, si determinera' l'importo mensile della
pensione stessa moltiplicando il reddito settimanale per il numero
delle settimane di anzianita' contributiva e per il coefficiente
0,00153846.
         Nel caso che il reddito medio settimanale risulti superiore
a detto limite massimo, si procedera' alla suddivisione del reddito
stesso in fasce, come previsto dall'articolo 21 della legge
n.67/1988, e si determinera' la misura della pensione con i criteri
indicati nella circolare n.133 del 9 giugno 1988 per le pensioni da
liquidare nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti.
1.5 - Integrazione al minimo
         Il comma 5 dell'articolo 5 conferma integralmente la
disciplina previgente per quanto riguarda l'integrazione al minimo
delle prestazioni pensionistiche liquidate secondo i nuovi criteri.
1.6 - Riliquidazione delle pensioni con decorrenza anteriore al 1
      luglio 1990
         La seconda parte del comma 10 dell'articolo 5 prevede che,
con effetto dal 1 luglio 1990, vengano riliquidate secondo le nuove
disposizioni, se piu' favorevoli, le "pensioni" con decorrenza
compresa tra il 1  gennaio 1982 e il 30 giugno 1990.
         Considerato il generico riferimento alle "pensioni", hanno
titolo alla riliquidazione tutte le pensioni, autonome e
supplementari, aventi decorrenza compresa nel periodo indicato dalla
legge.
         Per le pensioni di reversibilita' occorre far riferimento,
per accertare il diritto alla riliquidazione, alla data di
decorrenza della pensione diretta.
         Non hanno titolo alla riliquidazione i supplementi atteso
che, come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.1118
del 12-20 dicembre 1988, essi hanno natura di prestazione
previdenziale autonoma alla quale non e' estensibile la disciplina
dettata per le pensioni, in assenza di un'espressa previsione
legislativa in tal senso.
         Alla stregua dei criteri seguiti per la riliquidazione in
forma retributiva delle pensioni contributive dei lavoratori
dipendenti, la riliquidazione sara' operata tenendo conto di tutta
la contribuzione versata antecedentemente al 1 luglio 1990, sia
stata o meno utilizzata per la liquidazione di supplementi.
         Ai fini del calcolo del reddito medio settimanale
pensionabile dovra' essere preso in considerazione il reddito degli
ultimi dieci anni di contribuzione, o del minor periodo, anteriori
al 1 luglio 1990, determinato con i criteri di cui ai commi 9 e 10
dell'articolo 5 (v. punto 1.3). Il reddito degli anni anteriori al
1989 sara' rivalutato con i coefficienti previsti per le pensioni
con decorrenza compresa nell'anno 1990.
         L'importo del reddito medio settimanale, moltiplicato per
il numero delle settimane di anzianita' contributiva maturate al 30
giugno 1990 e per il coefficiente 0,00153846, costituira' l'importo
mensile della pensione riliquidata.
         Qualora l'importo cosi' determinato risulti piu' elevato di
quello "da calcolo" spettante al 1  luglio 1990 in base alla
normativa previgente, dal 1  luglio 1990 verra' posta in pagamento
la pensione riliquidata.
         Per le pensioni riliquidate l'eventuale contribuzione
versata per periodi successivi al 30 giugno 1990 potra' essere
utilizzata per la liquidazione di supplementi con la periodicita'
stabilita dall'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155,
facendo riferimento alla data di decorrenza della riliquidazione.
         La riliquidazione di cui al comma 10 dell'articolo 5 deve
essere operata d'ufficio.
         Ovviamente vanno comunque definite le domande eventualmente
presentate dagli interessati.
1.7 - Pensioni con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995
         Il comma 11 dell'articolo 5 dispone che per le pensioni
aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1990 ed il 31 dicembre
1995 deve essere fatto salvo, se piu' favorevole, l'importo
risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti
anteriormente all'entrata in vigore della legge n.233.
         Considerato che queste ultime prevedevano a loro volta la
salvaguardia dell'importo determinato secondo le norme vigenti
anteriormente al 1  ottobre 1983, se piu' favorevole, ne discende
che per le pensioni degli artigiani e commercianti con decorrenza
compresa nel periodo in questione dovranno essere effettuati, ai
fini della scelta dell'importo da porre in pagamento, tre distinti
calcoli: con il nuovo sistema introdotto dalla legge n.233/1990; con
i criteri di cui all'articolo 6, commi 8 e 9, della legge
n.638/1983; con il sistema contributivo vigente anteriormente alla
legge n.638/1983.
         Si precisa che ai fini del calcolo "contributivo" si dovra'
continuare a far riferimento, per i periodi di contribuzione
successivi al 30 giugno 1990, all'importo del contributo "base" in
essere alla data di entrata in vigore della legge, pari a lire 390
mensili sia per gli artigiani che per i commercianti.
1.8 - Pensioni supplementari e supplementi.
         L'articolo 6 della legge n. 233 estende alle pensioni
supplementari ed ai supplementi di pensione da liquidare a carico
delle gestioni degli artigiani e dei commercianti con decorrenza dal
1 luglio 1990 le nuove disposizioni per il calcolo delle pensioni
introdotte dall'articolo 5, fatta eccezione per le norme relative
all'integrazione al minimo.
         La disposizione precisa inoltre che per il calcolo della
misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi "di
cui all'articolo 1" ed i periodi relativi.
         Peraltro l'articolo 1 richiamato detta la disciplina per
l'individuazione del reddito imponibile e pensionabile per i soli
periodi successivi al 30 giugno 1990. Qualora per il calcolo del
supplemento debbano essere presi in considerazione periodi di
contribuzione anteriori al 1 luglio 1990, i relativi redditi debbono
necessariamente essere determinati utilizzando i criteri dettati dai
commi 9 e 10 dell'articolo 5, illustrati al punto 1.3.
         Anche per le pensioni supplementari e per i supplementi di
pensione con decorrenza compresa entro il 1995 si dovra' procedere
al calcolo sia secondo le nuove norme sia secondo le disposizioni
previgenti, al fine di garantire l'importo piu' favorevole.
         In proposito, si ricorda che i supplementi di pensione sono
stati esclusi dal sistema di calcolo disciplinato dai commi  8 e 9
dell'articolo 6 della legge n.638/1983, il cui ambito di
operativita' e' rimasto circoscritto, com'e' noto, alle sole
pensioni, autonome e supplementari.
         Al riguardo, si ritiene utile far presente che la Corte
Costituzionale, con sentenza n.1118 del 12-20 dicembre 1988, ha
dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale
sollevata dal Pretore di Modena con riferimento alla mancata
inclusione dei supplementi tra le prestazioni alle quali si applica
l'articolo 6, commi 8 e 9, della legge n. 638 citata; a giudizio
della Corte la diversita' di disciplina non risulta in contrasto con
i principi costituzionali in quanto e' giustificata dalla diversa
natura del supplemento rispetto al trattamento di pensione.
         Si precisa, infine, che il nuovo sistema di calcolo
introdotto dalla legge n. 233 si applica a tutti i supplementi da
liquidare con decorrenza successiva al 30 giugno 1990 sulla base di
contribuzione versata nelle gestioni degli artigiani e dei
commercianti, qualunque sia la gestione cui fa carico la pensione
alla quale gli stessi accedono.
2 - CALCOLO DELLE PENSIONI DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E
    COLONI
         I nuovi criteri di calcolo delle pensioni, autonome e
supplementari, e dei supplementi di pensione a carico della gestione
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono contenuti negli
articoli 8 e 9 della legge n.233.
         Anche per le pensioni in argomento sono dettati criteri
differenziati per la determinazione del reddito pensionabile,
rispettivamente, per i periodi di contribuzione successivi al 30
giugno 1990 e per quelli compresi entro tale data.
2.1 - Determinazione del reddito pensionabile per i periodi di
      contribuzione successivi al 30 giugno 1990
2.1.1 - Periodi di contribuzione obbligatoria
         Ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, la misura dei
trattamenti pensionistici da liquidare con effetto dal 1  luglio
1990 in favore degli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni e' pari, per ogni anno di iscrizione e
contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito
pensionabile.
         Secondo quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo,
la misura massima della percentuale di commisurazione e' stabilita
nell'80 per cento, corrispondente ad un'anzianita' contributiva di
40 anni, e le misure intermedie della percentuale stessa sono pari a
quelle determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile
1969, n.153.
         Il comma 3 dell'articolo 8 precisa che il reddito
pensionabile e' pari alla media dei redditi relativi agli ultimi
dieci anni di contribuzione, o al minor numero di essi, anteriori
alla decorrenza della pensione.
         Per i periodi di iscrizione alla gestione successivi al 30
giugno 1990, il reddito da valutare per ciascun anno e' quello
determinato ai fini del calcolo dei contributi, ai sensi
dell'articolo 7 del provvedimento. Esso e' pari al reddito medio
convenzionale, determinato per ciascun anno su base nazionale con
decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  per la
fascia di reddito agrario nella quale risulta inclusa l'azienda,
moltiplicato per il numero di giornate indicate per la fascia stessa
nella tabella D allegata alla legge n.233.
         Il comma 4 dell'articolo 8 stabilisce che il reddito
relativo a ciascun anno deve essere rivalutato in misura
corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della
vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di
riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.
         Anche per il calcolo delle pensioni in argomento restano
quindi esclusi dalla rivalutazione sia il reddito dell'anno di
decorrenza della pensione sia quello dell'anno precedente.
2.1.2 - Periodi di contribuzione volontaria
         Per i periodi di contribuzione volontaria successivi al 30
giugno 1990 il reddito pensionabile sara' determinato in misura pari
al reddito medio imponibile della classe di contribuzione assegnata.
         Qualora il versamento dei contributi volontari venga
effettuato nella misura minima stabilita per i lavoratori dipendenti
comuni, il reddito corrispondente sara' determinato considerando
versato in base all'aliquota del 14 per cento il contributo dovuto
per la prosecuzione volontaria.
2.2 - Determinazione del reddito pensionabile per i periodi di
      contribuzione anteriori al 1 luglio 1990
         Per i periodi di iscrizione anteriori al 1  luglio 1990,
per gli iscritti alla gestione in attivita' a tale data, ai sensi
del comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 233 si tiene conto di un
reddito di importo pari a quello determinato per il 1990, primo anno
di applicazione della legge stessa.
         Per coloro che hanno cessato l'attivita' prima del 1
luglio 1990, si tiene conto del reddito attribuibile per l'anno 1990
alle unita' appartenenti alle aziende classificate nella prima
fascia di reddito della tabella D allegata alla legge.
         Il comma 6 dell'articolo 8 precisa che ai fini della
rivalutazione i redditi degli anni "anteriori al 1989" sono valutati
alla stessa stregua del reddito dell'anno 1990.
         L'espressione letterale della disposizione sembrerebbe
escludere dalla rivalutazione il reddito relativo all'anno 1989.
         Considerata peraltro la chiara motivazione della norma che,
per la scelta del coefficiente di rivalutazione da applicare per gli
anni anteriori al 1990, tiene conto della circostanza che per tali
anni deve essere valutato lo stesso reddito previsto per il 1990, e'
senz'altro da ritenere che anche il reddito dell'anno 1989 debba
essere ricompreso tra quelli da rivalutare con il coefficiente
previsto per l'anno 1990.
         Particolare rilievo assume il comma 9 dell'articolo 7 il
quale precisa che "ai fini dell'accertamento del diritto e
dell'anzianita' contributiva per la determinazione della misura
delle pensioni di vecchiaia, di anzianita', di inabilita' ed ai
superstiti, o dell'assegno di invalidita', non possono comunque
essere computate, in favore degli iscritti, piu' di 156 giornate per
anno".
         Per effetto di tale disposizione, il limite delle 156
giornate per anno, pari a 52 settimane, gia' stabilito ai fini
dell'accertamento del diritto a pensione a carico della gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e' ribadito anche ai fini
della determinazione dell'anzianita' contributiva utile per il
calcolo della misura della pensione "retributiva".
         In assenza di specifiche diverse disposizioni, i criteri
stabiliti dal comma 5 dell'articolo 8 ai fini dell'individuazione
del reddito pensionabile valgono anche per i periodi di
contribuzione volontaria anteriori al 1 luglio 1990.
2.3 - Integrazione al minimo
         Il comma 7 dell'articolo 8 conferma integralmente la
disciplina contenuta negli articoli 6 della legge 11 novembre 1983,
n. 638, 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per quanto
riguarda l'integrazione al minimo delle pensioni da liquidare a
carico della gestione con decorrenza dal 1 luglio 1990.
2.5 - Riliquidazione delle pensioni con decorrenza anteriore al 1
      luglio 1990
         La prima parte del comma 8 dell'articolo 8 prevede che, con
effetto dal 1 luglio 1990, vengano riliquidate secondo le nuove
disposizioni, se piu' favorevoli, le pensioni con decorrenza
compresa tra il 1  gennaio 1982 e il 30 giugno 1990.
         Per quanto riguarda le pensioni di reversibilita', per
accertare il diritto alla riliquidazione occorre far riferimento
alla data di decorrenza della pensione diretta.
         Come gia' chiarito a proposito dell'analoga disposizione
contenuta nell'articolo 5, sono senz'altro esclusi dalla
riliquidazione i supplementi, mentre sono da ritenere ricomprese
nell'ambito di applicazione della disposizione le pensioni
supplementari.
         Ai fini della riliquidazione dovra' essere presa in
considerazione, sia per la determinazione dell'anzianita'
contributiva che per il calcolo della retribuzione pensionabile,
tutta la contribuzione versata fino al 30 giugno 1990, sia stata o
meno utilizzata per la liquidazione di supplementi.
         Qualora l'importo cosi' determinato risulti piu' elevato di
quello " da calcolo" spettante al 1 luglio 1990 in base alla
normativa previgente, verra' posta in pagamento la pensione
riliquidata.
         Per la valutazione della contribuzione successiva alla
decorrenza della riliquidazione, si rinvia ai criteri di cui  al
punto 1.6.
2.6 - Pensioni con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995
         La seconda parte del comma 8 dell'articolo 8 dispone che
per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1  luglio 1990 ed
il 31 dicembre 1995 deve essere fatto salvo, se piu' favorevole,
l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti
anteriormente all'entrata in vigore della legge n.233.
         Anche per le pensioni dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri con decorrenza compresa nel periodo in questione dovranno
essere effettuati, ai fini della scelta dell'importo da porre in
pagamento, tre distinti calcoli: con il sistema introdotto dalla
legge n.233/1990; con i criteri di cui agli articoli 8 e 9 della
legge n.638/1983; con il sistema contributivo vigente anteriormente
alla legge n.638/1983.
         Si precisa che ai fini del calcolo in forma "contributiva"
si dovra' continuare a far riferimento, per i periodi di
contribuzione successivi al 30 giugno 1990, all'importo del
contributo "base" in essere alla data di entrata in vigore della
legge pari a lire 6 giornaliere.
2.7 - Pensioni supplementari e supplementi
         L'articolo 9 della legge n. 233 estende alle pensioni
supplementari ed ai supplementi di pensione da liquidare a carico
della gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri con
decorrenza dal 1 luglio 1990 le nuove disposizioni per il calcolo
delle pensioni introdotte dall'articolo 8 fatta eccezione per le
norme relative all'integrazione al minimo.
         Anche per le pensioni supplementari e per i supplementi di
pensione con decorrenza compresa entro il 1995 si dovra' pertanto
procedere al calcolo sia secondo le nuove norme sia secondo le
disposizioni previgenti al fine di garantire l'importo piu'
favorevole.
         I nuovi criteri di calcolo si applicano a tutti i
supplementi con decorrenza successiva al 30 giugno 1990, qualunque
sia la gestione cui fa carico la pensione alla quale accedono .
3 - CALCOLO DELLE PENSIONI LIQUIDATE CON IL CUMULO DEI CONTRIBUTI
    VERSATI IN DIVERSE GESTIONI ASSICURATIVE
         Com'e' noto, le norme che disciplinano la liquidazione
delle pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi
consentono il cumulo dei contributi versati nelle gestioni stesse e
nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della
prestazione (articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613).
         Per quanto riguarda la determinazione della misura secondo
il nuovo sistema, l'articolo 16 della legge n. 233 stabilisce al
comma 1 che, per i lavoratori che liquidano la prestazione con il
cumulo di contributi versati in diverse gestioni, l'importo della
pensione e' determinato dalla somma della quota di pensione
calcolata ai sensi degli articoli 5 e 8, per i periodi di iscrizione
alle gestioni dei lavoratori autonomi, e della quota di pensione
calcolata con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, per
i periodi di iscrizione a tale assicurazione.
         Ai sensi del comma 2 dell'articolo 16, gli oneri relativi
alle quote di pensione determinate con i criteri di cui al comma 1
sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
         Per determinare l'importo delle pensioni costituite sulla
base di contribuzione versata in piu' gestioni, da liquidare con
decorrenza dal 1 luglio 1990, occorre pertanto procedere, in
applicazione di quanto disposto dall'articolo 16 in esame, al
calcolo di tante distinte quote di pensione per quante sono le
gestioni nelle quali sono stati versati i contributi.
         In particolare, per ciascuna gestione l'anzianita'
contributiva e' quella corrispondente al periodo di contribuzione
fatto valere nella stessa gestione; il reddito pensionabile deve
essere calcolato sulla base dei redditi relativi agli ultimi dieci
anni, o al minor periodo, di contribuzione nella gestione,
rivalutati con i criteri in vigore alla data di decorrenza della
pensione.
         Il limite dei 40 anni di anzianita' contributiva massima
(pari a 2080 settimane) deve essere osservato nell'ambito della
singola gestione; va inoltre considerato che puo' legittimamente
verificarsi che per uno stesso periodo temporale risultino versati
contributi in piu' gestioni assicurative (ad esempio, iscrizione ad
una gestione per lavoratori autonomi contemporanea a prosecuzione
volontaria nell'AGO).
         Per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1 luglio
1990 e il 31 dicembre 1995, le quote a carico delle gestioni dei
lavoratori autonomi saranno determinate in base alle norme vigenti
anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 233, se piu'
favorevoli.
         Per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1 gennaio
1982 ed il 30 giugno 1990 da riliquidare con effetto dal 1 luglio
1990, devono essere applicati i criteri di calcolo stabiliti
dall'articolo 16, qualora la contribuzione utile per la
riliquidazione risulti versata in piu' gestioni assicurative.
4 - SUPERSTITI DI ISCRITTI ALLA GESTIONE DEI COLTIVATORI DIRETTI,
    MEZZADRI E COLONI. DIRITTO ALLA PENSIONE INDIRETTA O DI
    REVERSIBILITA' ED ALL'INDENNITA' PER MORTE
4.1 - Requisiti per il diritto alle prestazioni
         L'articolo 12 della legge n. 233 realizza la completa
parificazione delle norme in materia di trattamenti spettanti ai
superstiti di iscritti alla gestione dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni con quelle in vigore nelle altre gestioni dei
lavoratori autonomi e nell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti.
         A tal fine il primo comma dell'articolo riconosce, a
decorrere dal 1 gennaio 1991, il diritto a pensione indiretta o di
reversibilita' con le stesse norme stabilite per l'assicurazione
generale obbligatoria, in favore dei superstiti di assicurati nella
gestione deceduti anteriormente al 2 maggio 1969 nonche' dei
superstiti di titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1
gennaio 1970.
         Si tratta, com'e' noto, delle residue ipotesi per le quali,
ai sensi dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il
diritto a pensione indiretta o di reversibilita' continuava ad
essere regolato dalle piu' restrittive disposizioni dell'articolo 18
della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nella formulazione risultante
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 20 -
25 febbraio 1975.
         In coerenza con le finalita' di completa parificazione dei
trattamenti ai superstiti perseguite dal legislatore, il secondo
comma dell'articolo 12 abroga i commi primo e secondo dell'articolo
18 della legge n. 1047/1957 e i commi secondo, terzo e quarto
dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n.153.
         In assenza di diverse indicazioni l'abrogazione delle norme
citate ha effetto dal 28 agosto 1990, data di entrata in vigore
della legge n. 233.
         In proposito, non si pongono particolari problemi per
quanto riguarda il primo comma dell'articolo 18: la sua abrogazione
fa venir meno anche la preclusione alla liquidazione dell'indennita'
per morte, dalla quale i superstiti di iscritti alla gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni erano rimasti esclusi.
         Correlativamente il comma 3 dell'articolo 12 estende
espressamente agli anzidetti superstiti il diritto all'indennita'
per morte.
         Pertanto, nel caso di assicurati nella gestione deceduti a
far tempo dal 28 agosto 1990 senza che sussista diritto a pensione,
ai superstiti indicati dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952,
n. 218, spetta, alle condizioni ivi previste, un'indennita' pari a
45 volte l'ammontare dei contributi versati e, comunque, in misura
non inferiore a lire 43.200 ne' superiore a lire 129.000 (art. 23
della legge 21 luglio 1965, n. 903).
         Problemi nascono invece per l'abrogazione del secondo comma
dell'articolo 18 della legge n. 1047/1957 e dei commi secondo, terzo
e quarto dell'articolo 25 della legge n. 153/1969, sotto il profilo
del coordinamento con quanto disposto dal primo comma dell'articolo
12 in merito alla decorrenza del diritto a pensione ai superstiti
secondo le nuove norme.
         A stretto rigore, per i decessi di titolari di pensione con
decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970 intervenuti dal 28 agosto
1990 al 30 novembre 1990 la liquidazione della pensione di
reversibilita' non potrebbe avere decorrenza anteriore al 1 gennaio
1991, anche in presenza delle condizioni richieste per il diritto a
pensione dall'articolo 18 della legge n. 1047/1957, dal momento che
tale norma risulta abrogata dalla data di entrata in vigore della
legge n. 233.
         Considerato, peraltro, l'evidente contrasto con le
intenzioni del legislatore, quali emergono dall'intero contesto
dell'articolo 12, di una applicazione della legge fatta nei termini
sopra prospettati, si ritiene che nei casi di cui e' cenno si debba
procedere ugualmente alla liquidazione della pensione ai superstiti
in favore degli aventi diritto con decorrenza dal mese successivo a
quello della morte del dante causa.
    Per quanto riguarda il riconoscimento del diritto a pensione
indiretta o di reversibilita' a far tempo dal 1 gennaio 1991, va
tenuto presente quanto segue:
- qualora il dante causa sia un assicurato deceduto prima del 2
  maggio 1969, alla data della morte dovevano sussistere nei suoi
  confronti i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti
  dalle norme all'epoca vigenti per il diritto a pensione;
- al momento della morte dell'assicurato o del pensionato i
  superstiti dovevano essere in possesso dei requisiti soggettivi
  richiesti per il diritto a pensione dall'articolo 22 della legge
  21 luglio 1965, n.903;
- tra la data di morte del dante causa e il 1 gennaio 1991 non si
  deve essere verificato alcuno degli eventi che determinano la
  cessazione dal diritto a pensione in base alle norme vigenti.
         Le domande di pensione ai superstiti e i ricorsi pendenti
non definibili positivamente secondo la normativa previgente
dovranno essere esaminati e definiti sulla base delle indicazioni
fornite per l'applicazione della disposizione in esame.
 4.2 - Criteri di calcolo delle pensioni ai superstiti
         Per il calcolo delle pensioni ai superstiti spettanti ai
sensi dell'articolo 12 in esame, in assenza di diverse indicazioni
legislative saranno seguiti i criteri in atto per la generalita'
delle pensioni ai superstiti.
         In particolare, le pensioni da liquidare ai superstiti di
pensionato  saranno determinate applicando alla pensione spettante
al de cuius alla data della morte l'aliquota prevista in relazione
al numero ed alla qualita' dei superstiti aventi diritto a pensione;
alla pensione cosi' calcolata saranno applicati gli aumenti
intervenuti fino al 1 gennaio 1991. L'importo risultante dalle
anzidette operazioni costituira' l'importo "da calcolo" della
pensione di reversibilita' spettante al 1 gennaio 1991.
         Le pensioni da liquidare ai superstiti di assicurato
deceduto prima del 2 maggio 1969 saranno calcolate con i criteri
vigenti alla data della morte del dante causa e rivalutate con gli
aumenti intervenuti fino al 1 gennaio 1991. L'importo cosi'
determinato costituira' l'importo "da calcolo" della pensione
indiretta, spettante al 1 gennaio 1991.
5 - PROCEDURE AUTOMATIZZATE
         In attesa della predisposizione delle procedure
automatizzate per la liquidazione delle pensioni dei lavoratori
autonomi in base ai nuovi criteri, le pensioni in argomento
continueranno ad essere liquidate con i criteri stabiliti dalla
normativa previgente, secondo quanto precisato con messaggio n.
33496 del 30 luglio 1990 (allegato 2).
         Si ritiene comunque utile far presente che le pensioni da
ricalcolare secondo le nuove disposizioni, ivi comprese quelle con
decorrenza successiva al 30 giugno 1990 nel frattempo liquidate con
i criteri vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge n. 233, saranno individuate in via automatizzata e segnalate
alle Sedi per la riliquidazione.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                            BILLIA

Circolare 249 del 28 novembre 1990

OGGETTO: Istruttoria delle richieste di integrazione salariale ordinaria da parte di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere.
 Allo scopo di agevolare l'acquisizione di elementi  e dati concernenti la situazione aziendale sui quali deve
 fondarsi la valutazione di richieste di integrazioni
 salariali da parte di aziende soggette a contrazioni
 ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere, in
 applicazione dei criteri vigenti in materia (v. circolare n.
 3834 G.S. del 20 aprile 1984) si impartiscono le seguenti
 istruzioni ad integrazione di detti criteri.
 1) Temporaneita' dell'evento
          L'esame delle situazioni dichiarate deve essere
 volto ad accertare se il requisito di cui all'art. 1, n. 1,
 della legge n. 164/75 risulti o meno soddisfatto.
          In proposito deve essere valutato, pi  che la
 collocazione temporale delle contrazioni dell'attivita' in
 determinati periodi dell'anno, la entita' del ricorso in
 ciascun anno alle integrazioni salariali. Ed infatti non
 puo' essere considerato transitorio un evento che si
 ripresenta nel tempo con dimensioni di consistente entita'.
 2) Anni da prendere in esame
          La istruttoria delle richieste di cui trattasi deve
 far riferimento ad un numero di anni che deve essere congruo
 rispetto alle finalita' delle indagini da esperire.
          Tale numero, di norma, non puo' essere inferiore a
 cinque.
          Nei casi di imprese che abbiano iniziato
 l'attivita' da un numero di anni inferiore, non puo'
 escludersi "a priori" la insussistenza delle cause ostative
 alla concessione delle integrazioni salariali; tuttavia la
 valutazione delle stesse va condotta con rigore
 proporzionato alla minore durata dell'attivita' produttiva
 per cui la ricorrenza della sosta deve risultare con
 maggiore evidenza.
 2) Causale
          Le richieste da prendere in considerazione sono
 quelle originate da eventi attinenti il processo produttivo;
 devono quindi escludersi dall'esame quelle che non hanno
 rilevanza ai fini che interessano (ad es. guasti dei
 macchinari, incendio, etc.).
 3) Numero delle ore integrate
          In considerazione che le domande di integrazione
 salariale possono riguardare periodi non ancora scaduti alla
 data di presentazione, puo' verificarsi che nella redazione
 delle richieste il numero delle ore di integrazione
 salariale venga stimato in misura che puo' risultare
 maggiorata rispetto al numero delle ore effettivamente
 utilizzate.
          In tale ipotesi, il numero delle ore da prendere in
 considerazione e' quello effettivamente usufruito dalla
 azienda.
 4) Rapporto fra le ore di integrazione salariale e quelle
    lavorative
          Il numero delle ore usufruite in ciascuna fase
 lavorativa (primavera-estate ed inverno-autunno) e' gia' di
 per se' piu' significativo rispetto al semplice numero delle
 settimane di contrazione, stante che queste ultime possono
 essere di sospensione ovvero di riduzione dell'orario.
 Tuttavia maggiore valore puo' assumere il dato in questione,
 se e' rapportato al monte-ore potenziale di lavoro del
 periodo.
          Si ritiene in altri termini utile rapportare il
 numero complessivo delle ore di integrazione salariale
 usufruite con quello relativo alle ore lavorative
 complessive che potrebbero effettuare tutti gli operai
 dell'azienda (compresi quelli in integrazione salariale).
          In pratica, in ciascun semestre, sara' determinato
 il monte-ore lavorative e su tale dato sara' calcolata
 l'incidenza percentuale costituita dalle ore di integrazione
 salariale godute. Potra' conferirsi valore significativo
 all'elemento in questione solo se l'incidenza predetta
 assume apprezzabile rilevanza anche in relazione alla
 estensione del periodo.
 5) Ulteriori elementi
          Altri elementi indicativi della situazione
 aziendale possono essere dedotti dal numero di ore di lavoro
 straordinario effettuato nel corso del semestre in esame
 nonche' dall'avvenuto o meno utilizzo di istituti
 contrattuali costituenti soluzioni alternative al ricorso
 alle integrazioni salariali (riposi compensativi, orario
 flessibile, etc.).
          Per la raccolta degli elementi sopra illustrati,
 che ai fini di interesse vanno naturalmente valutati nel
 loro complesso, viene istituita una scheda che la ditta
 richiedente alleghera' alla domanda (Mod.IGi 15) e sulla
 quale la Sede competente effettuera' gli opportuni
 controlli.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                        F.to GIANNI BILLIA

Circolare 12 del 12 gennaio 1990

OGGETTO: Disciplina dell'assegno per il nucleo familiare.
Riepilogo e coordinamento dei criteri normativi.
Premessa
Le modalita' ed i tempi con i quali e' avvenuta
l'introduzione nell'ordinamento giuridico della normativa
sull'assegno per il nucleo familiare - art. 3 del D.L. 13
gennaio 1988, n. 5, reiterato nell'art. 2 del D.L. 13 marzo
1988, n. 69, poi convertito con modificazioni dalla legge 13
maggio 1988, n. 153 (all.1) - e la decorrenza della
prestazione dal 1' gennaio 1988 hanno comportato
l'emanazione di disposizioni applicative tese soprattutto a
consentire l'immediata operativita' della normativa stessa
nel suo svolgersi e nel suo perfezionarsi, di modo che ne
puo' essere risultata, anche da un punto di vista
strettamente applicativo, una disciplina di cui potrebbe
sfuggire l'insieme e la fondamentale linea interpretativa
seguita.
D'altro canto la stessa sollecitudine ad adempiere
all'obbligo normativo ha portato a dare per scontate, e
quindi applicabili nel nuovo sistema, soluzioni gia'
acquisite nel precedente campo normativo che negli anni dal
1983 al 1987 aveva regolato le prestazioni familiari,
anticipando alcuni dei criteri poi fatti propri dalle
disposizioni in materia di assegno per il nucleo familiare.
Si e' quindi manifestata l'esigenza di un
coordinamento riassuntivo, che necessariamente presuppone un
certo consolidamento degli indirizzi interpretativi e dei
criteri applicativi insieme ad una adeguata valutazione
critica degli stessi sulla base della esperienza e dei
suggerimenti acquisiti in fase di attuazione.
Sembra ora possibile poter affrontare una prima
ricognizione della materia per fornire un quadro il piu'
possibile riassuntivo e coordinato delle istruzioni emanate
in materia. Restano certamente problemi interpretativi
ancora irrisolti connessi soprattutto all'impatto di una
normativa che tronca in molti punti i contatti con quella
prima in vigore in tema di trattamento di famiglia e che
deve essere prevedibilmente ancora bene assimilata dagli
stessi fruitori.
La presente circolare ha, quindi, essenzialmente
carattere riassuntivo e di coordinamento e pertanto si rifa'
in linea di massima alle istruzioni gia' emanate. Laddove
ritenuto necessario e quando possibile allo stato della
problematica interpretativa, si forniscono anche nuovi
criteri applicativi e precisazioni apparse opportune, che
nel testo vengono evidenziati in carattere corsivo.
Ad ogni buon fine, viene altresi' riportato,
nell'ultimo allegato (all. 5), l'elenco delle circolari in
precedenza emanate sulla materia dell'assegno per il nucleo
familiare.
Parte Prima
1) La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare.
Criteri generali.
L'assegno per il nucleo familiare - che
sostituisce, a decorrere dal 1' gennaio 1988, gli assegni
familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato e la
"maggiorazione degli assegni familiari" prevista dalla
pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 29
gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1983, n. 79 (1) - compete, alle condizioni
previste nell'art. 2 del D.L. 13 maggio 1988, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n.
153 (all. 1), ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti,
dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche
previdenziali da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti
dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale
statale in servizio e in quiescenza e dei dipendenti e
pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.
Il riconoscimento e la determinazione dell'importo
dell'assegno avvengono tenendo conto del numero dei
componenti il nucleo familiare e del relativo reddito
complessivo: la prestazione e', infatti, prevista in importi
decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in
corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda
della tipologia familiare. I livelli di reddito,
(rivalutabili annualmente a decorrere dall'anno 1989, con
effetto dal 1 luglio di ogni anno) sono stabiliti nella
tabella allegata alla legge (all. 2).
Sono previsti aumenti degli scaglioni di reddito
per un importo di œ. 10 milioni per i nuclei che comprendono
soggetti inabili e di œ. 2 milioni per i nuclei
monoparentali. Anche tali aumenti sono rivalutati
annualmente con le stesse modalita' previste per i limiti
della tabella predetta.
Circa la composizione del nucleo, la legge vi
comprende i coniugi ed i figli ed equiparati ai sensi
dell'art. 38 del D.P.R 26 aprile 1957, n. 818 (2), di eta'
inferiore ai 18 anni ovvero senza limiti di eta' qualora
siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo
lavoro; ne esclude invece il coniuge legalmente ed
effettivamente separato.
Possono, inoltre, far parte del nucleo, alle stesse
condizioni dei figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle
ed i nipoti di eta' inferiore ai 18 anni, ovvero senza
limiti di eta' se inabili assolutamente e permanentemente a
proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di
entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a
pensione ai superstiti.
Avuto riguardo al reddito familiare, assume rilievo
quello assoggettabile all'IRPEF (nonche' i redditi di
qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, se superiori a due milioni di lire)
che sia stato conseguito dai predetti componenti nell'anno
solare immediatamente precedente il 1 luglio di ciascun
anno; esso ha valore per la corresponsione delle prestazioni
fino al 30 giugno dell'anno successivo, salvo le variazioni
del nucleo familiare.
Sempre con riferimento al reddito e' da notare che
l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro
dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale
che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70 per
cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
Infine, non puo' essere concesso piu' di un assegno
per lo stesso nucleo familiare e tale assegno, per i
componenti per i quali e' corrisposto, non e' compatibile
con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a
chiunque spettante.
La norma dispone inoltre che - per quanto non
previsto - trovano ancora applicazione la disciplina del
T.U. delle norme sugli assegni familiari e quelle che
disciplinano gli altri trattamenti familiari. E' stabilito,
poi, che i diritti e i benefici che dipendono dalla vivenza
a carico non vengono meno con la cessazione del diritto ai
trattamenti di famiglia sostituiti dall'assegno per il
nucleo familiare.
2) Compatibilita' della nuova disciplina con la normativa
preesistente.
La nuova disciplina fa rinvio (art. 2 citato, comma
3) alla preesistente normativa per quanto non disposto
espressamente.
La verifica della compatibilita' delle norme nel
sistema evidenzia in primo luogo il problema della
titolarita' del diritto all'assegno.
Ancorche' con il nuovo istituto si sia inteso
sopperire alle esigenze economiche del nucleo familiare
globalmente considerato, piuttosto che accordare una
specifica tutela al lavoratore o pensionato cui fa carico il
mantenimento dei componenti il suo nucleo familiare, emerge
tuttavia, in mancanza di espressa disposizione legislativa
nel senso anzidetto, la necessita' di fare riferimento alla
figura del lavoratore o pensionato, cui il nucleo familiare
fa capo, come soggetto titolare del diritto alla riscossione
e dell'azione per le eventuali controversie di carattere
amministrativo o giudiziario.
Restano, del pari, pienamente operanti tutte le
disposizioni tuttora compatibili con la nuova disciplina,
quali, principalmente, le norme che regolano la decorrenza
del diritto all'assegno (art. 11 T.U.), l'adeguamento
dell'assegno al periodo di paga (art. 12 T.U.) la
corresponsione dell'assegno per il periodo di ferie e di
preavviso (art. 13 T.U.) e per i periodi di infortunio,
malattia, gravidanza e puerperio e di richiamo alle armi
(artt. 14, 15, 16, 17, 18 T.U.), la corresponsione della
prestazione in caso di occupazione presso piu' datori di
lavoro (art.20 T.U.), i termini di prescrizione (artt. 23,
32 e 44 T.U.), il numero degli assegni da corrispondere per
il periodo di paga in relazione al lavoro svolto (art. 59
T.U. e art. 5, comma 6, del D.L. 30.10.84, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 13.12.84, n.
863).
Deve, invece, considerarsi del tutto superata la
disciplina delle posizioni soggettive della preesistente
normativa. Infatti, non ha piu' rilievo la posizione del
capo famiglia che, in presenza di determinate situazioni, il
vecchio sistema attribuiva al padre o alla madre nei
confronti dei figli (ed ai fratelli e sorelle, zii e nonni
nei confronti dei rispettivi fratelli e nipoti), al coniuge
nei confronti dell'altro coniuge, ai figli nei confronti dei
genitori, eccetera (artt. 1, 3, 6, 7, 8 e 19 T.U.).
Altrettanto superato essendo il principio del
carico, risulta del tutto irrilevante l'accertamento della
posizione economica di non autosufficienza del soggetto con
riferimento alla particolare situazione reddituale (artt. 5,
6 e 7 T.U. e art. 6 della L. 11 agosto 1972, n. 485).
Va infine opportunamente ricordato che le norme in
questione mantengono la loro validita' quando debba essere
accertata la vivenza a carico per altri diritti o benefici
prima connessi alla normativa degli assegni familiari ora
superata da quella sull'assegno per il nucleo familiare.
3) Esclusioni dalla disciplina sull'assegno al nucleo
familiare.
La nuova disciplina non riguarda i nuclei familiari
dei lavoratori autonomi e dei pensionati da lavoro autonomo,
perche' per espressa disposizione (1 comma art.2 D.L. 69/88)
l'assegno per il nucleo familiare sostituisce gli assegni
familiari ai lavoratori dipendenti ed ai titolari di
pensione e di prestazioni economiche previdenziali derivanti
da lavoro dipendente.
Sono, pertanto, esclusi:
- i lavoratori autonomi cui gli assegni familiari sono stati
estesi con particolari disposizioni di legge: caratisti
imbarcati sulla nave da loro stessi armata di cui all'art.
10 della legge 16 ottobre 1973, n. 676 (3), e armatori e
proprietari-armatori di cui all'art. 12 della legge 26
luglio 1984, n. 413 (4);
- i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni cui gli
assegni familiari sono stati estesi dall'art. 11 della legge
14 luglio 1967, n. 585 (5), e che sono stati equiparati ai
giornalieri di campagna dall'art. 8 della legge 12 marzo
1968, n. 334 (6), nonche' i piccoli coltivatori diretti per
le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano (ai
sensi del citato art. 8 della legge n. 334/1968) le giornate
di eventuale lavoro agricolo dipendente;
- i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai quali gli
assegni familiari sono stati estesi dall'art. 1 della legge
citata n. 585/1967;
- i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori
autonomi.
Ai lavoratori indicati continuano ad applicarsi le
specifiche normative degli assegni familiari e delle quote
di maggiorazione di pensione comprese le disposizioni di cui
agli artt. 20, commi 5 e 7, della legge 27 dicembre 1983, n.
730 (7), 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (8), 8,
comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (9) e 6, comma
17, 18, 20 e 23, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 48 del 29
febbraio 1988 (10).
Per i predetti soggetti l'erogazione degli assegni
familiari o delle quote di maggiorazione della pensione per
i familiari a carico previsti dalle specifiche normative (e
che non abbiano redditi individuali superiori ai relativi
limiti mensili) resta conseguentemente condizionata dal non
superamento dei limiti di reddito familiare stabiliti dai
suddetti artt. 23 della legge n. 41/1986 e 6, comma 17,
della legge n. 48/1988, rivalutati ogni anno in ragione del
tasso di inflazione programmato.
Parte seconda
Criteri applicativi
1. Area di applicazione della normativa
La normativa sull'assegno per il nucleo familiare
si applica, per l'area di competenza dell'Istituto, ai
nuclei familiari dei lavoratori dipendenti (compresi i
lavoratori in malattia, cassa integrazione, disoccupazione
indennizzata, ecc.) dei pensionati del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, dei pensionati dell'ENPALS, dei
pensionati dei Fondi speciali e dei lavoratori assistiti
dall'assicurazione contro la tubercolosi.
Tra i lavoratori dipendenti cui si applica la
normativa sull'assegno per il nucleo familiare sono compresi
assegni familiari) i lavoratori soci di organismi
cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita'
per conto degli organismi stessi.
Per i lavoratori ed i pensionati delle categorie
indicate e', comunque, espressamente previsto - e gia' ne e'
stato fatto cenno nella parte prima - che la cessazione del
diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia non
comporta la cessazione di altri diritti e benefici
dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi, tra
i quali, ad esempio, il diritto all'assistenza di malattia
per i familiari a carico secondo la disciplina degli assegni
familiari (11) o il diritto all'indennita' di malattia nella
misura normale ai lavoratori ricoverati in luogo di cura
qualora abbiano familiari a carico (12).
2) Il nucleo familiare
2.1) Composizione
L'individuazione dei componenti il nucleo va fatta
con riferimento al richiedente l'assegno.
I soggetti che concorrono alla formazione del
nucleo familiare sono (salvo le esclusioni di cui al punto
2.2):
- il richiedente appartenente alle categorie tutelate di cui
al precedente punto 1);
- il coniuge;
- i figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818 (13) di eta' inferiore ai diciotto anni
compiuti. Ai sensi della norma citata, ai figli legittimi o
legittimati sono equiparati i figli adottivi e gli
affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente
matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente
affidati dai competenti organi a norma di legge;
- i figli maggiorenni ed equiparati, ai sensi del predetto
art. 38, che si trovino, a causa di infermita' o difetto
fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilita'
di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore ai
diciotto anni compiuti, ovvero senza limiti di eta', qualora
si trovino, a causa di infermita' o di difetto fisico o
mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di
dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano
orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il
diritto a pensione ai superstiti.
Nel caso di pensione ai superstiti (derivante da
lavoro dipendente) i soggetti che concorrono alla formazione
del nucleo familiare sono:
- il coniuge superstite contitolare della pensione;
- i figli ed equiparati (ex art. 38 D.P.R. 818 citato)
minori, titolari o contitolari della pensione;
- i figli ed equiparati (ex art. 38 citato) maggiorenni
inabili ad un proficuo lavoro anche se non contitolari della
pensione.
Il nucleo familiare puo' essere composto di una
sola persona ove si tratti di orfano titolare di pensione ai
superstiti da lavoro dipendente che non abbia compiuto il
diciottesimo anno di eta' o sia maggiorenne inabile ad un
proficuo lavoro.
Poiche' i soggetti che formano il nucleo familiare
possono anche non essere conviventi, per la loro
individuazione deve essere presentato il relativo
certificato di stato di famiglia, sicche' per un nucleo
familiare puo' essere necessario piu' di uno stato di
famiglia.
Quando la domanda di assegno per il nucleo
familiare debba essere presentata all'Istituto, il
certificato di stato di famiglia puo' essere sostituito da
una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2.2) Esclusioni
a) Coniuge legalmente separato
Va escluso dal nucleo familiare il coniuge
legalmente ed effettivamente separato.
La separazione legale deve risultare dalla relativa
sentenza, mentre l'effettivita' della separazione deve
essere desumibile dalla certificazione anagrafica (stato di
famiglia dal quale risulti che i coniugi non coabitano),
salvo che nell'ipotesi in cui il provvedimento giudiziale di
separazione disponga il permanere, seppure solo in via
temporanea, della coabitazione fra i coniugi; in tale
ipotesi l'effettivita' della separazione dovra' essere
confermata dal richiedente l'assegno mediante attestazione
resa nel modulo di domanda nel quadro D "Eventuali
comunicazioni".
Al riguardo si chiarisce che gli effetti della
separazione legale cessano, ai sensi dell'art. 157 C.C., in
caso di comportamento non equivoco dei coniugi incompatibile
con lo stato di separazione.
b) Abbandono della famiglia.
L'abbandono della famiglia da parte di uno dei
coniugi determina l'esclusione dal computo del reddito
familiare del reddito relativo e, ovviamente, la esclusione
del coniuge medesimo dal numero dei componenti il nucleo
familiare.
Lo stato di abbandono della famiglia ai fini
indicati e' comprovato, oltre che dalla certificazione
anagrafica, da un documento dell'autorita' giudiziaria (ad
es. provvedimento del giudice dell'accertamento dello stato
di abbandono) o di altra pubblica autorita'.
Il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare
da parte dei datori di lavoro e' soggetto ad apposita
autorizzazione (v. secondo periodo del punto 2.4).
c) Figli ed equiparati coniugati.
I figli ed equiparati (sia minori che maggiorenni
inabili) non possono far parte del nucleo familiare del
genitore qualora siano coniugati perche' con il matrimonio
hanno conseguito uno "status" che di per se' e' capace di
generare, alle condizioni prescritte, il diritto all'assegno
per il proprio nucleo familiare.
Per lo stesso motivo non fanno parte del nucleo
familiare del richiedente i fratelli, le sorelle ed i nipoti
(minori o maggiorenni inabili) coniugati.
d) Familiari all'estero di cittadino straniero.
Non fanno parte del nucleo familiare il coniuge ed
i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano
la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che
dallo Stato di cui lo straniero e' cittadino non sia
riservato un trattamento di reciprocita' nei confronti dei
cittadini italiani ovvero non sia stata stipulata
convenzione internazionale in materia di trattamento di
famiglia.
Poiche' i fratelli, le sorelle ed i nipoti possono
far parte del nucleo alle stesse condizioni previste per i
figli ed equiparati, la disciplina di cui al periodo
precedente trova applicazione anche nei confronti dei nuclei
familiari che comprendono tali soggetti.
L'accertamento degli Stati nei quali vige il
principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli
Affari esteri. Tale accertamento risulta tuttora in corso:
si fa riserva, pertanto, di notizie non appena ne sara'
conosciuto l'esito.
Per quanto concerne la tutela derivante dagli
strumenti internazionali attualmente in vigore, si precisa
che devono essere computati tra i componenti del nucleo
familiare i congiunti, residenti all'estero, di cittadini
stranieri appartenenti a Stati membri delle Comunita'
Europee o dei seguenti Paesi: Austria, con esclusione dei
pensionati, Capo Verde, Jugoslavia, Liechtenstein,
Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Tunisia
(limitatamente, per quest'ultima, ad un numero di figli non
superiore a quattro), nonche', per quanto concerne i
pensionati, i congiunti dei cittadini dei seguenti Paesi:
Australia, Canada (e Quebec), Norvegia, Stati Uniti ed
Uruguay.
2.3) Particolari casi di equiparazione ai figli
Atteso il rinvio alla normativa del T.U. delle
norme sugli assegni familiari per quanto non espressamente
disposto dall'art. 2 della legge 153/1988, si richiamano i
seguenti casi di equiparazione ai figli gia' previsti dalla
disciplina applicativa della normativa sugli assegni
familiari (14):
- figli naturali del coniuge, da questi regolarmente
riconosciuti sia prima che dopo il matrimonio;
- minori regolarmente affidati al coniuge in epoca anteriore
al matrimonio;
2.4 Nuclei familiari in cui siano compresi figli di
divorziati o di separati legalmente, figli naturali
(propri o del coniuge) legalmente riconosciuti
dall'altro genitore ovvero figli dell'altro coniuge nati
da precedente matrimonio sciolto per divorzio ovvero
fratelli, sorelle e nipoti.
La corresponsione dell'assegno in tali casi, al
fine di evitare l'insorgere di eventuali situazioni di
conflittualita' nell'ambito familiare, e' subordinata a
determinati adempimenti da parte dell'Istituto
(individuazione del soggetto percettore e registrazione
dello stesso e dei figli su apposito schedario mod. AF 44),
sicche' il pagamento da parte dei datori di lavoro e'
soggetto ad autorizzazione da rilasciare sul mod. ANF 43. A
tal fine deve essere presentata alla competente Sede
dell'Istituto apposita domanda redatta sul mod. ANF 42.
La domanda di autorizzazione va anche presentata in
tutti i casi in cui sul modulo di domanda per ottenere
l'assegno per il nucleo familiare non venga rilasciata la
dichiarazione del coniuge del richiedente (ad es., in caso
di abbandono).
Alla domanda di autorizzazione deve essere,
naturalmente allegata la documentazione attestante la
relativa situazione (ad esempio, certificato di stato di
famiglia, sentenza di separazione legale o di divorzio;
certificato di morte dei genitori, documento attestante
l'abbandono ecc.) onde consentire alla Sede dell'Istituto i
necessari accertamenti.
Ovviamente le domande di pagamento diretto
dell'assegno al nucleo, quando cio' sia previsto, saranno
corredate dalla documentazione come sopra precisato.
3) Reddito familiare
Il reddito familiare e' costituito dalla somma dei
redditi del richiedente l'assegno e degli altri soggetti
componenti il suo nucleo familiare.
I redditi del coniuge non devono essere computati
nel caso in cui questi risulti legalmente ed effettivamente
separato ovvero quando risulti l'abbandono della famiglia
(v. punto 2.2). Del pari non vanno computati i redditi delle
altre persone escluse dal nucleo familiare (figli ed
equiparati coniugati, familiari residenti all'estero di
cittadino straniero senza trattamento di reciprocita').
3.1) Redditi che concorrono alla formazione del reddito familiare.
Concorrono a formare il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF e i redditi di
qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a œ. 2.000.000, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a

titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- tra i redditi assoggettabili all'IRPEF devono essere
compresi quelli a tassazione separata con esclusione dei
trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui
trattamenti stessi, nonche', con effetto dal 1 luglio 1989,
degli arretrati di integrazioni salariali riferiti ad anni
precedenti a quello di erogazione;
- devono essere computati anche i redditi prodotti
all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero di per se'
assoggettati al regime italiano dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, nonche' i redditi da lavoro
conseguiti presso Enti internazionali residenti nel
territorio della Repubblica non soggetti alla normativa
tributaria italiana nonche', ovviamente, le pensioni
accordate da organismi esteri o enti internazionali;
- i redditi da lavoro dipendente devono essere considerati
al netto dei contributi previdenziali e assistenziali
obbligatori per legge;
- il limite - naturalmente da intendersi annuo - di œ.
2.000.000, stabilito quale importo massimo per non prendere
in considerazione i redditi esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva (al lordo delle relative ritenute
erariali), va riferito alla somma dei redditi di tale tipo
di pertinenza del nucleo familiare nel suo complesso. A
titolo esemplificativo, tra i redditi da considerare se
complessivamente superiori a œ. 2.000.000 si citano tra
quelli esenti da imposta le pensioni sociali e le pensioni,
gli assegni e le indennita' a ciechi, sordomuti e invalidi
civili; tra i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, gli interessi
dei depositi e conti correnti bancari e postali, gli
interessi da CCT e da BOT, le vincite del lotto e dei
concorsi a pronostici, ecc.
3.2) Non computabilita' nel reddito familiare di taluni emolumenti
Nel reddito familiare non si computano i
trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui
trattamenti stessi nonche' l'assegno per il nucleo familiare
ed ogni altro trattamento di famiglia dovuto per legge.
nel reddito familiare nemmeno le somme corrisposte a titolo
di arretrato per prestazioni di integrazione salariale
riferite ad anni precedenti a quello di erogazione.
Le rendite vitalizie erogate dall'INAIL e le
pensioni di guerra, in virtu' del loro carattere
risarcitorio, non costituiscono reddito e quindi non vanno
computate nemmeno tra i redditi esenti.
Le indennita' di accompagnamento agli invalidi
civili totalmente inabili di cui alla legge 19 febbraio
1980, n. 18, per la loro natura di rimborso forfettario
delle spese vive sostenute dal beneficiario, devono essere
escluse dalla determinazione del reddito familiare.
Del pari devono essere escluse le indennita' di
accompagnamento aventi la stessa natura, quali ad esempio
quelle corrisposte ai ciechi civili assoluti, ai minori
invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilita' del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi non deambulanti e bisognosi
di assistenza continua, ai titolari di pensioni privilegiate
a carico dello Stato affetti da una delle mutilazioni o
invalidita' che danno titolo all'assegno di super
invalidita'.
In virtu' di quanto disposto dall'art. 48, quarto e
quinto comma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (15) le
indennita' di trasferta, per la parte non eccedente il
limite previsto per l'esclusione dall'assoggettamento ad
imposizione fiscale, non costituiscono reddito e, quindi,
non vanno computate nel reddito del nucleo familiare. Non
sono considerate nemmeno tra i redditi esenti.
4) Totale reddito da lavoro dipendente ed assimilati
L'assegno per il nucleo familiare non spetta se la
somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da
altra prestazione previdenziale derivante da lavoro
dipendente, relativi a tutto il nucleo familiare, e'
inferiore al 70 per cento del reddito familiare complessivo.
Nella predetta categoria di reddito rientrano :
- i redditi da lavoro dipendente od assimilati
assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione
separata (arretrati di retribuzione, indennita' di
preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di
pensioni, ecc.);
- i redditi sopra indicati conseguiti all'estero o presso
Enti internazionali residenti nel territorio della
Repubblica, non soggetti alla normativa tributaria italiana;
- i redditi da lavoro dipendente esenti da IRPEF, quali gli
assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1'
categoria concesse in relazione ad attivita' di lavoro
dipendente (ovviamente solo ove la somma di tali redditi con
gli altri esenti da imposte e di quelli soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva
superi nel complesso il limite di 2.000.000 di lire);
- le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi
civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, in quanto detti
trattamenti sono da considerare, ai sensi dell'art. 46,
secondo comma, del citato D.P.R. 917/1986, redditi da lavoro
dipendente pur non essendo assoggettati all'IRPEF in virtu'
di specifiche disposizioni (16);
- le pensioni a carico delle gestioni speciali per i
lavoratori autonomi in quanto anch'esse da considerare
redditi da lavoro dipendente ai sensi del predetto art. 46,
secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge - ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli -
in conseguenza di separazione legale o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433
c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria. Ai sensi dell'art. 47, primo
comma, lett. i) del citato D.P.R. 917/1986, tali redditi
costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro
dipendente (17).
Se dal provvedimento giudiziale non risulta la
ripartizione della somma destinata al mantenimento del
coniuge e dei figli, tali assegni, a norma dell'art. 3, del
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (18), costituiscono reddito
nella misura del 50 per cento.
4.1) Redditi negativi
Nei casi in cui il reddito complessivo di uno dei
componenti il nucleo familiare risulti negativo in relazione
a perdite di esercizio connesse ad attivita' di lavoro
autonomo o di impresa, il reddito stesso dovra' essere
considerato uguale a zero, senza che le anzidette perdite
possano essere sottratte dal reddito di altri componenti il
nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito
familiare.
Ove risulti, invece, soltanto diminuito per effetto
delle perdite stesse, puo' accadere (in mancanza di redditi
degli altri familiari o in presenza di perdite di esercizio
superiori ai redditi degli altri familiari) che il reddito
complessivo del nucleo familiare risulti inferiore
all'ammontare dei redditi da lavoro dipendente.
In tali casi il dichiarante dovra' indicare nel
quadro D "eventuali comunicazioni" del mod. ANF/dip.
l'importo delle anzidette perdite e l'indicazione
dell'attivita' da cui derivano.
4.2) Reddito familiare uguale a zero
Se l'incidenza percentuale dei redditi da lavoro
dipendente rispetto ai redditi di altra natura non sia
quantificabile in quanto nell'anno considerato entrambi
inesistenti (o in quanto risultino solo redditi negativi),
non diventa verificabile la condizione che comporta
l'esclusione dal diritto all'assegno. Il diritto va quindi
riconosciuto. Per converso, l'esistenza solo di redditi
diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, ancorche'
di modesta entita', non puo' che comportare l'esclusione dal
diritto.
5) Periodo di riferimento del reddito familiare
Il reddito familiare da prendere in considerazione
ai fini dell'assegno per il nucleo familiare e' la somma dei
redditi conseguiti dai singoli componenti nell'anno solare
precedente il 1' luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo (19).
Anche nel caso di coniugi che nell'anno solare
precedente non avevano contratto ancora il matrimonio, il
reddito da dichiarare e' quello conseguito da ciascuno di
essi in tale anno.
Fino al 30 giugno dell'anno successivo, pertanto,
il reddito del nucleo familiare del richiedente non puo'
subire variazioni se non per effetto dell'ingresso e della
fuoriuscita dal nucleo stesso di familiari fruitori di
redditi.
6) Dichiarazione del reddito familiare
L'attestazione del reddito familiare e' resa con
dichiarazione la cui sottoscrizione non deve essere
autenticata. La dichiarazione mendace e' soggetta alle
sanzioni penali previste (art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15) (20).
La dichiarazione reddituale e' inserita in un
modulo (della serie ANF) contenente la domanda a percepire
la prestazione. Per i lavoratori dipendenti da aziende che
operano a conguaglio il modulo e' denominato ANF/dip (21).
La domanda e' riferita al periodo intercorrente tra
il 1' luglio di ciascun anno ed il 30 giugno dell'anno
successivo.
La prestazione puo' essere comunque richiesta per
periodi diversi da quello sopra indicato, qualora il diritto
sorga successivamente al 1' luglio o sia previsto che cessi
prima del 30 giugno.
Il mod. ANF/dip, unitamente all'altra eventuale
prescritta documentazione, va presentato in duplice copia al
datore di lavoro da parte dei lavoratori dipendenti da
aziende che erogano per conto dell'Istituto l'assegno per il
nucleo familiare nonche' dai lavoratori dipendenti da datori
di lavoro di particolari categorie (aziende boschive,
organismi cooperativi) che, pur operando con l'Istituto con
il sistema del conguaglio, non sono tenuti a provvedervi
(cfr. punto 17.1) nonche' dei lavoratori ai quali l'assegno
viene pagato direttamente dall'Istituto per particolari
situazioni (dipendenti da ditte fallite, lavoratori in
aspettativa sindacale ecc.) (cfr. punto 17.2); l'apposito
analogo modulo previsto nei diversi casi di pagamento
diretto va presentato alle competenti Sedi periferiche.
Il modulo, comunque, va ripresentato in caso di
variazioni nel nucleo familiare (v. punto 10) o in caso di
rioccupazione presso diverso datore di lavoro.
7) Livelli di reddito familiare
La normativa stabilisce, a decorrere dal periodo di
paga in corso al 1' gennaio 1988, ai fini della
determinazione del diritto all'assegno e della relativa
misura, livelli di reddito familiare correlati al numero dei
componenti il nucleo familiare fino al massimo di sette.
Oltre tale numero resta invariato l'importo
dell'assegno sul valore massimo a parita' di reddito
familiare.
Secondo i valori iniziali indicati nella tabella
allegata alla legge, tali livelli costituiscono fasce limite
di reddito progredienti di tre milioni di lire a partire da
un minimo di 12 fino a un massimo di 42 (per i nuclei di 7 o
piu' persone), in relazione alle quali la misura
dell'assegno decresce progressivamente con l'aumentare del
reddito (v. tabella all. 2).
I livelli iniziali sono rivalutati annualmente, a
partire dal 1' luglio 1989, con effetto dal 1' luglio di
ogni anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno
di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
Per il periodo 1' luglio 1989 - 30 giugno 1990
detta variazione e' stata pari al 5%. Le relative tabelle
sono contenute negli allegati 2) e 3).
Per i periodi successivi i limiti di reddito
saranno indicati con apposite tabelle che saranno
annualmente rese note.
8) Aumento dei livelli reddituali in particolari condizioni
del nucleo familiare
In presenza delle particolari condizioni appresso
specificate sono previsti determinati aumenti delle fasce di
reddito cui vengono rapportati il diritto all'assegno e la
relativa misura.
Dette condizioni vanno indicate nello stesso modulo
di domanda (serie ANF) in cui e' contenuta la dichiarazione
reddituale (v. punto 6), che va quindi ripresentato in caso
di insorgenza o variazione delle condizioni stesse (v. punto
10).
8.1) Famiglie monoparentali
Se il richiedente o la richiedente l'assegno si
trova nelle condizioni di vedovo o vedova, separato o
separata legalmente, divorziato o divorziata, celibe o
nubile o in stato di abbandono (v. punto 2.2.b), i livelli
di reddito familiare (sempre secondo i valori iniziali
indicati nella tabella allegata alla legge) sono aumentati
di lire due milioni e, quindi, le fasce di reddito in
relazione alle quali vanno determinati il diritto
all'assegno e la relativa misura, progrediscono di tre
milioni di lire, a partire da 14 milioni.
Come gia' detto (v. punto 7) i predetti livelli
iniziali sono rivalutati annualmente.
Naturalmente l'aumento dei livelli va applicato
quando la condizione richiesta dalla norma risulti da atto
certo (certificato di stato di famiglia, sentenza,
certificato di morte).
Nel caso dei separati legalmente la condizione
opera se la separazione e' effettiva (nel senso gia'
chiarito nel punto 2.2.a).
L'aumento non si applica quando i vedovi o i
divorziati siano risposati o sia cessato lo stato di
separazione legale effettiva o di abbandono.
L'aumento, inoltre, va applicato anche nel caso di
nuclei familiari composti da minori orfani titolari o
contitolari di pensione ai superstiti derivante da lavoro
dipendente che su tale pensione chiedano l'assegno. Cio' al
fine di non determinare situazioni di disparita' tra nuclei
del tipo indicato e nuclei in cui sia presente il genitore
vedovo che percepisce l'assegno in relazione alla propria
posizione lavorativa.
8.2) Nuclei che comprendono soggetti inabili a proficuo
lavoro
Per i nuclei familiari che comprendano soggetti
che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovano nella
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, i livelli
di reddito (sempre secondo i valori iniziali indicati nella
tabella allegata alla legge) sono aumentati di lire dieci
milioni e, quindi, le fasce di reddito, in relazione alle
quali vanno determinati il diritto all'assegno e la relativa
misura, progrediscono di tre milioni a partire da 22
milioni.
Come gia' detto (v. punto 7) i predetti livelli
iniziali sono rivalutati annualmente.
Per i minorenni la norma prevede un appropriato
criterio di valutazione della inabilita' stabilendo che
questa si verifica quando il minore abbia difficolta'
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della
sua eta'.
8.3) Concomitanza delle condizioni di cui ai precedenti
punti 8.1 e 8.2
La concomitanza in uno stesso nucleo familiare
reddito familiare determina un aumento di tali livelli di
lire dodici milioni e quindi le fasce di reddito, in
relazione alle quali vanno determinati il diritto
all'assegno e la relativa misura, progrediscono di tre
milioni a partire da 24.
L'aumento di lire 12 milioni va applicato anche in
caso di nuclei familiari composti da orfani, titolari o
contitolari di pensione ai superstiti derivante da lavoro
dipendente, che siano inabili ad un proficuo lavoro o se
minori che abbiano persistenti difficolta' a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro eta'.
8.4) Rivalutazione delle maggiorazioni dei livelli
reddituali
La stessa norma (comma 12, dell'art. 2 L. 153/88)
che rivaluta annualmente i livelli reddituali a decorrere
dal 1' luglio 1989 (v. punto 7) opera anche nei confronti
delle maggiorazioni dei livelli di cui ai punti 8.1, 8.2 e
8.3.
Ne consegue che le dette maggiorazioni inizialmente
previste in lire 2 milioni, 10 milioni e 12 milioni, a
seguito della rivalutazione subiscono gli stessi aumenti
percentuali delle fasce di reddito.
Tali variazioni, che sono gia' riportate nella
tabella reddituale relativa al periodo 1' luglio 1989 - 30
giugno 1990, (v. all. 3), saranno contenute nelle tabelle
che annualmente saranno rese note (v. punto 7).
9) Accertamento della inabilita' ai fini delle maggiorazioni
dei livelli reddituali e della inclusione nel nucleo
familiare dei soggetti inabili ad un proficuo lavoro
L'inabilita' ad un proficuo lavoro comporta
l'inclusione nel nucleo familiare e la maggiorazione del
livello reddituale, se relativa ad un figlio od equiparato
maggiorenne (compreso il fratello, la sorella e il nipote
orfano di entrambi i genitori senza diritto alla pensione ai
superstiti).
L'inabilita' del richiedente (pensionato) o del
coniuge e la persistente difficolta' a compiere gli atti e
le funzioni proprie della sua eta' del figlio od equiparato
minore (compreso il fratello, la sorella e il nipote orfano
di entrambi i genitori senza diritto alla pensione ai
superstiti) consente, invece, solo l'aumento del livello
reddituale, trattandosi di soggetti di per se' gia' facenti
parte del nucleo familiare.
Il datore di lavoro puo' far luogo all'erogazione
dell'assegno per il nucleo familiare e alla valutazione del
livello maggiorato di reddito solo nelle seguenti ipotesi:
- per gli inabili maggiorenni, quando venga presentata la
documentazione comprovante lo stato di invalidita' al 100
per cento rilasciata dalle Commissioni mediche periferiche
per le pensioni di guerra e di invalidita' civile (22) o
dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali o
Commissioni sanitarie delle U.U.S.S.L.L.; per i titolari
di pensione di inabilita' a carico dell'INPS o di rendita
per inabilita' permanente assoluta a carico dell'INAIL, la
copia autentica dei relativi certificati (23);
- per i minori nelle previste condizioni di incapacita',
quando venga presentata la documentazione attestante il
diritto alla indennita' di accompagnamento ex lege 11
febbraio 1980, n. 18 o ex artt. 2 e 17 della legge 30
marzo 1971, n. 118, rilasciata dalle indicate Commissioni.
In mancanza della predetta documentazione lo
specifico stato di inabilita' o di incapacita' dovra' essere
accertato dall'ufficio sanitario della competente Sede
dell'Istituto.
A tal fine dovra' essere presentata apposita
domanda di autorizzazione compilata sul mod. ANF 42,
corredata dalla certificazione medica di parte, redatta sul
mod. SS 3/AF, attestante la situazione invalidante invocata.
Del pari la valutazione della inabilita' dei
soggetti maggiorenni, che pur non raggiungendo la totale
inabilita', siano stati dichiarati dalle competenti
Commissioni incollocabili al lavoro per motivi di salute e'
demandata al medico dell'Istituto ai fini del rilascio della
relativa autorizzazione.
Effettuati i necessari accertamenti (24) la Sede
dell'Istituto, se del caso, provvedera' (salvo l'ipotesi di
pagamento diretto) a rilasciare nel mod. ANF 43, apposita
autorizzazione da consegnare al datore di lavoro.
10) Variazioni del nucleo familiare e/o delle condizioni che
danno titolo all'aumento dei livelli di reddito
familiare
Il percettore dell'assegno deve comunicare al
soggetto tenuto alla corresponsione le variazioni del nucleo
familiare entro trenta giorni dal loro verificarsi allegando
la relativa documentazione (ad esempio: lo stato di
famiglia).
Analogamente deve comunicare il venir meno delle
condizioni che abbiano dato titolo all'aumento dei livelli
di reddito familiare sempre entro trenta giorni dal
verificarsi della circostanza (ad esempio: il celibe o la
nubile che contragga matrimonio).
Allo stesso modo l'interessato comunichera' anche
l'insorgere di tali condizioni allegando anche la relativa
documentazione (ad esempio sentenza di separazione).
Le variazioni sono comunicate a mezzo del mod. ANF
da consegnare al datore di lavoro in caso di pagamento a
conguaglio o alla Sede competente quando si tratti di
pagamento diretto.
Gli effetti della variazione decorrono dalla data
del suo verificarsi, piu' precisamente, se la variazione
comporta l'insorgenza del diritto alla corresponsione
dell'assegno o l'aumento della misura dello stesso,
l'erogazione del relativo importo ha effetto dal primo
giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si e'
verificata la variazione; se, invece, la variazione comporta
il venir meno del diritto alla corresponsione dell'assegno o
la riduzione dell'importo, la stessa ha effetto all'inizio
del periodo di paga successivo a quello in cui si e'
verificata.
Ovviamente se e' dovuto l'assegno giornaliero (ad
es. per giornate di disoccupazione agricola indennizzata) il
trattamento decorre o cessa dal giorno dell'evento.
11) Importo dell'assegno - Tabelle
L'importo mensile dell'assegno per il nucleo
familiare e' stabilito nella tabella allegata alla legge
(all. 2). Per lo stesso non e' prevista la rivalutazione
annuale.
Sono state, comunque, elaborate apposite ulteriori
tabelle che contengono gli importi giornaliero, settimanale,
quattordicinale e quindicinale dell'assegno da riferire alle
singole situazioni (all. 3.1 e 3.2).
Sono state, inoltre, approntate tabelle reddituali
che tengono conto della maggiorazione del reddito familiare
nelle situazioni dei nuclei monoparentali o che comprendono
soggetti inabili, e, infine, la tabella contentente la
maggiorazione per il cumulo delle due predette ipotesi.
12) Mobilita' dei soggetti interessati
Il mutamento della situazione del diritto a
percepire l'assegno per il nucleo familiare (cessazione del
rapporto di lavoro, cessazione disoccupazione ecc.) comporta
la restituzione al percettore dell'assegno, da parte del
soggetto erogatore, della documentazione attestante
particolari situazioni (inabilita' di un componente il
nucleo, provvedimento giudiziario di separazione ecc.) dopo
che di essa sia stata conservata copia agli atti.
Nella nuova situazione di diritto (inizio nuovo
rapporto di lavoro, pensionamento, disoccupazione ecc.)
dovra' essere compilata una nuova domanda ed essere allegata
la documentazione necessaria (v. punto 6).
13) Determinazione dell'assegno
La determinazione del diritto all'assegno per il
nucleo familiare e della relativa misura conseguono alle
seguenti operazioni:
a - individuazione del nucleo familiare;
b - rilevazione del reddito familiare;
c - accertamento dell'esistenza del requisito del 70 per
cento dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati;
d - accertamento dell'esistenza di eventuali condizioni
previste per l'aumento dei livelli di reddito;
e - individuazione della tabella da applicare in relazione
anche all'esistenza delle anzidette condizioni;
f - individuazione della fascia di reddito in cui si colloca
il reddito familiare considerato;
g - rilevazione dalla tabella prescelta dell'importo
dell'assegno corrispondente al numero dei componenti il
nucleo.
Dovra' procedersi alla rideterminazione
dell'assegno con le decorrenze previste quando l'interessato
comunichi variazioni del nucleo familiare o delle condizioni
che danno titolo all'aumento dei livelli reddituali.
Si precisa che, se un figlio od equiparato diventa
maggiorenne nel corso del periodo di corresponsione
dell'assegno, dovra' provvedersi d'ufficio, anche in
mancanza di espressa comunicazione della variazione da parte
dell'interessato, alla rideterminazione dell'assegno in
relazione alla nuova composizione del nucleo ovvero alla
cessazione del pagamento, ove ne ricorrano i presupposti,
considerando eventuali variazioni reddituali connesse
all'uscita del figlio dal nucleo solo se espressamente
dichiarate dal percettore dell'assegno o comunque risultanti
dal mod. ANF gia' presentato.
14) Incompatibilita' dell'assegno per il nucleo familiare
La normativa in materia ripropone, in sostanza, la
disciplina dell'incompatibilita' tra trattamenti di famiglia
diversi al fine di evitare duplicazioni nei confronti dei
medesimi familiari in relazione ai quali i trattamenti
stessi possano spettare.
E' esclusa, quindi, la possibilita' di duplicare
l'assegno per il nucleo familiare sia che la percezione
dello stesso possa spettare a titolo diverso allo stesso
soggetto (ad es. pensionato da lavoro dipendente che
continui ad esplicare attivita' di lavoratore dipendente)
sia che alla percezione abbiano titolo l'uno e l'altro dei
coniugi.
Del pari e' esclusa la possibilita' di duplicare,
relativamente ai medesimi beneficiari, i diversi trattamenti
di famiglia eventualmente spettanti (assegno per il nucleo e
assegni familiari o analogo trattamento) sia che gli stessi
possano spettare, a diverso titolo, al medesimo soggetto (ad
es., pensionato da lavoro autonomo occupato come lavoratore
dipendente) sia che possano invece spettare all'uno o
all'altro dei coniugi (ad es., uno lavoratore dipendente e
l'altro coltivatore diretto o pensionato autonomo). In tali
casi, comunque, rimane la possibilita' di percepire il
trattamento di famiglia diverso dall'assegno per il nucleo
per i familiari in relazione ai quali non si verifichi
alcuna duplicazione, cioe' per i familiari che non
concorrano alla formazione del nucleo familiare previsto per
l'erogazione del relativo assegno, come, ad esempio, i figli
ed equiparati maggiorenni studenti.
Devono, comunque, considerarsi operanti, unitamente
ai relativi criteri applicativi, le normative previste
dall'art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (25),
concernente la parita' tra uomo e donna in materia
previdenziale e dall'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n.
151 (26) che stabilisce il diritto del coniuge, legalmente
separato o divorziato, cui i figli sono affidati, a
percepire, il trattamento di famiglia anche sulla posizione
tutelata dell'altro coniuge o ex coniuge.
Gli anzidetti criteri, riferiti ai coniugi nei
confronti dei figli e degli equiparati ai sensi dell'art. 38
del D.P.R. 818/1957, si applicano anche nei confronti dei
genitori naturali che non siano tra loro coniugati ad
eccezione ovviamente dell'art. 211 della legge 151/75 che fa
riferimento ai coniugi genitori.
14.1) Coesistenza del diritto all'assegno per il nucleo
familiare con il diritto ad altro trattamento di
famiglia in relazione ad attivita' lavorativa
Qualora il diritto all'assegno per il nucleo
familiare coesista con il diritto ad altro trattamento di
famiglia in relazione ad attivita' lavorativa (in capo a
soggetti diversi, cioe' all'uno o all'altro dei coniugi)
(27) deve essere corrisposto l'assegno per il nucleo
familiare, mentre il diverso trattamento di famiglia puo'
essere corrisposto limitatamente ai familiari a carico non
compresi nel nucleo familiare determinato ai fini della
corresponsione del relativo assegno.
Si consideri, ad esempio, una famiglia costituita
dal richiedente l'assegno per il nucleo familiare in
qualita' di lavoratore dipendente, dal coniuge titolare del
diritto alla corresponsione degli assegni familiari quale
coltivatore diretto, da figli minori e figli maggiorenni
studenti. In questo caso l'assegno per il nucleo potra'
essere corrisposto al lavoratore dipendente per il nucleo
costituito dai coniugi e dai figli minori, mentre il diverso
trattamento di famiglia (assegni familiari) potra' essere
corrisposto al coniuge coltivatore diretto solo per i figli
maggiorenni studenti a carico (28).
14.2) Coesistenza del diritto all'assegno per il nucleo - o
ad altro trattamento di famiglia - su pensione con il
diritto all'assegno stesso ad altro titolo
In proposito si precisa che deve ritenersi tuttora
operante la norma di cui all'art. 16, secondo comma, del
D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito dalla legge 16 aprile
1974, n. 114 (29), che, come e' noto, stabilisce il
principio secondo il quale, nel caso in cui spettino due
trattamenti di famiglia - di cui uno relativo a pensione
dell'assicurazione generale obbligatoria o delle gestioni
speciali per i lavoratori autonomi - debba continuare ad
sull'anzidetta pensione e l'altro debba, invece, essere
pagato per differenza.
In relazione a cio' si possono verificare due
situazioni:
a) percezione dell'assegno per il nucleo su pensione del
F.P.L.D.
Ove sia stato gia' azionato il diritto all'assegno
per il nucleo familiare su pensione dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e
contemporaneamente, sussista, con riferimento allo stesso
soggetto o al suo coniuge, il diritto all'assegno stesso su
altra posizione tutelata (ad esempio, rapporto di lavoro
dipendente) sempre per lo stesso nucleo, deve continuare ad
essere corrisposto l'assegno sulla pensione.
Si puo' verificare l'ipotesi di una contemporanea
sussistenza del diritto all'assegno per il nucleo familiare
in presenza di nuclei diversamente costituiti a seconda
della posizione tutelata. Si consideri, ad esempio,
l'ipotesi di una lavoratrice dipendente vedova, contitolare
di pensione ai superstiti, per la quale il nucleo relativo
alla pensione sia meno ampio di quello relativo alla
posizione di lavoratrice dipendente, in quanto quest'ultimo
comprensivo anche di un altro figlio, nato successivamente
da diverso genitore non coniugato con la predetta
lavoratrice pensionata. In tal caso, ferma restando la
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare relativo
alla pensione ai superstiti, dovra' essere corrisposta,
sulla posizione di lavoro dipendente, la sola differenza tra
il maggior importo spettante e quello percepito sulla
pensione.
Ai fini del pagamento dell'anzidetta differenza, il
nucleo familiare da considerare per la corresponsione
dell'assegno sul rapporto di lavoro dipendente sara'
costituito dagli stessi componenti di quello determinato per
la corresponsione dell'assegno sulla pensione, oltre ai
nuovi familiari (nel caso specifico, figlio nato
successivamente da diverso genitore), in virtu' dei quali si
chiede l'integrazione della prestazione.
b) Percezione delle quote di maggiorazione su pensione delle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Quando sia stato gia' esercitato il diritto alle
quote di maggiorazione, per i familiari a carico, sulla
pensione di una delle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi dell'assicurazione generale obbligatoria, il
concomitante diritto all'assegno per il nucleo familiare
esistente, con riferimento allo stesso soggetto o al suo
coniuge, su altra posizione tutelata (ad es. rapporto di
lavoro dipendente) comportera' il pagamento di differenze da
parte del soggetto tenuto alla corresponsione dell'assegno
per il nucleo, ove tali differenze sussistano, detraendo
dall'importo dell'assegno stesso la somma complessiva delle
quote di maggiorazione relative agli stessi familiari
compresi nel nucleo per il quale viene corrisposto
l'assegno.
Si consideri, ad esempio, una famiglia costituita,
fra l'altro, da due coniugi, di cui uno titolare del diritto
alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare in
qualita' di lavoratore dipendente e l'altro pensionato di
una gestione speciale per i lavoratori autonomi e gia'
percettore di quote di maggiorazione per figli minori e
figli maggiorenni studenti a carico.
In questo caso, ferma restando la percezione delle
quote predette, al coniuge lavoratore dipendente l'assegno
per il nucleo familiare potra' essere corrisposto
limitatamente all'eventuale differenza di importo tra
l'assegno stesso e le quote di maggiorazione percepite per i
figli minori.
Ai fini della corresponsione delle due diverse
prestazioni, i nuclei familiari dovranno essere determinati
ciascuno sulla base della specifica normativa. Pertanto, nel
caso in esame, ai fini della corresponsione delle quote di
maggiorazione, il nucleo sara' costituito, ai sensi
dell'art. 23 legge 28 febbraio 1986, n. 41 (30), dal
richiedente pensionato autonomo, dal coniuge lavoratore
dipendente, dai figli minori e dai figli maggiorenni
studenti a carico; ai fini della corresponsione dell'assegno
per il nucleo familiare, invece, il nucleo sara' costituito
dal richiedente lavoratore dipendente, dal coniuge
pensionato autonomo e dai soli figli minori.
Ove l'assegno per il nucleo familiare debba essere
corrisposto in misura inferiore a quella mensile, le
differenze da erogare saranno ricavate ponendo a raffronto,
per le sole giornate di coesistenza del diritto ai due
trattamenti, gli importi giornalieri dell'assegno per il
nucleo e i corrispondenti importi delle quote di
maggiorazione ottenuti dividendo per 26 l'importo mensile
delle quote stesse.
14.3) Coesistenza del diritto all'assegno per il nucleo
familiare - o ad altro trattamento di famiglia - con
il diritto a prestazioni familiari estere
La maggior parte degli strumenti internazionali
attualmente in vigore (Regolamenti C.E.E. e numerose
convenzioni bilaterali) contengono norme specifiche in
materia di trattamenti di famiglia, intese ad evitare
l'erogazione di prestazioni a carico di piu' Stati per i
medesimi familiari.
A tale scopo le disposizioni in parola -
utilizzando differenti criteri a seconda delle differenti
situazioni (prevalenza dell'attivita' lavorativa o della
residenza dei familiari o di quella del pensionato) -
sospendono il diritto esistente in astratto in un
determinato Stato e attribuiscono agli interessati il
diritto ad ottenere in via esclusiva le prestazioni in base
alla concorrente legislazione di un altro Stato.
Peraltro, la configurazione dell'assegno per il
nucleo familiare come prestazione unica e complessiva
destinata alla famiglia nel suo insieme impedisce di
scorporare dal suo importo globale le quote dovute per i
familiari in favore dei quali spetti un trattamento di
famiglia estero.
Data questa premessa e considerato che nei casi e
per i periodi in cui le prestazioni familiari debbono - in
forza degli strumenti internazionali - essere erogate da un
altro Stato, viene meno il diritto ad un trattamento di
famiglia italiano, i familiari che beneficiano di
prestazioni estere non hanno titolo ad essere annoverati fra
i componenti della famiglia ai sensi dell'art. 2 della legge
153/1988.
Saranno, viceversa, computati a tutti gli effetti
nel nucleo anche i familiari che beneficino di prestazioni
familiari estere, allorche' manchino esplicite disposizioni
convenzionali in merito (com'e' il caso, attualmente, degli
accordi con Svizzera, Jugoslavia e Liechtenstein).
Di conseguenza in questa ipotesi saranno valutati
per l'attribuzione dell'assegno i redditi di tutti i
componenti del nucleo, ivi compresi quelli, per i quali lo
Stato estero eroghi un trattamento di famiglia, il quale
sara' peraltro - in deroga alla regola generale -
conteggiato fra i redditi del nucleo medesimo.
I criteri validi per le suddette tre convenzioni
sono applicabili, nei confronti del cittadino italiano,
anche per quanto concerne i Paesi non convenzionati in
materia di trattamenti familiari (31).
Al contrario, i membri della famiglia, residenti
fuori del territorio nazionale, di uno straniero, avente la
cittadinanza di un Paese non convenzionato, non vanno
annoverati a nessun effetto fra i componenti del nucleo, in
osservanza del disposto del comma 6 bis dell'art. 2 della
legge n. 153/1988: e cio' anche se non beneficiassero di
alcuna prestazione familiare estera.
Per completezza di informazione, si fa presente
che, per i trattamenti di famiglia diversi dall'assegno per
il nucleo familiare, rimangono impregiudicate le
disposizioni a suo tempo impartite in relazione ai vari
strumenti internazionali. Si sottolinea, comunque, che in
essi viene in generale recepito il principio della non
cumulabilita' delle prestazioni spettanti a carico di piu'
Stati (32).
15) Autorizzazioni
15.1) Autorizzazioni su mod. ANF 43
Il sistema delle autorizzazioni, istituito con la
normativa sugli assegni familiari, e' sembrato idoneo a
garantire la corretta corresponsione dell'assegno per il
nucleo familiare laddove fossero presenti particolari
condizioni cui e' collegata l'insorgenza del diritto o la
concomitanza possibile di situazioni di duplicazioni di
pagamenti (punti 2.4, 9) ovvero, infine, come nel punto
15.3, la necessita' della verifica da parte dell'Istituto di
determinate condizioni essenziali per l'erogazione della
prestazione.
Le procedure in vigore per gli assegni familiari
restano, quindi, nella sostanza convalidate, con particolare
riguardo alla compilazione ed alla utilizzazione delle
schede di mod. AF 44 (nelle quali dovranno confluire anche
le registrazioni relative ai casi di pagamento diretto
riguardanti situazioni analoghe), cui dovra' essere fatto
riferimento prima del rilascio di ogni autorizzazione.
Le domande dovranno essere redatte, come gia'
stabilito, sul mod. ANF 42 e dovranno essere accompagnate
dalla documentazione prevista per la particolare situazione;
le autorizzazioni verranno emesse sul mod. ANF 43.
Circa il periodo di validita' delle autorizzazioni
in questione, si ritiene, in relazione alla loro specifica
funzione, di poter fissare il termine di scadenza ad un
massimo di cinque anni dalla data di rilascio, fermo
restando, comunque, che per i figli minori tale termine non
puo' superare il compimento del diciottesimo anno di eta'.
Scadenze piu' prossime alla data di rilascio
possono essere stabilite dal sanitario qualora ritenga di
dover assoggettare a visita di controllo le persone
riconosciute inabili a proficuo lavoro od i minorenni per i
quali sono state riscontrate le previste condizioni di
incapacita'.
Le autorizzazioni rilasciate per i casi di cui al
secondo periodo del punto 2.4 (abbandono, ecc.) non
consentono di per se' il pagamento dell'assegno se per
ciascun periodo annuale di pagamento della prestazione non
viene apposta sul mod.ANF/dip a cura del richiedente
firmatario del modulo una dichiarazione attestante il
perdurare della situazione che ha dato luogo
all'autorizzazione.
La dichiarazione, che ovviamente non e' richiesta
per l'anno in cui viene emessa l'autorizzazione, va apposta
nel quadro D "Eventuali comunicazioni".
In calce al mod. ANF43, in tali casi, dovra' essere
apposta una avvertenza del seguente tenore: "Per il periodo
di validita' della presente autorizzazione il titolare deve
dichiarare annualmente nel quadro D "eventuali
comunicazioni" sul mod. ANF/dip il perdurare della
situazione che ha dato luogo all'autorizzazione".
Alle aziende deve essere confermato che le
autorizzazioni perdono la loro validita' alla scadenza
indicata e che a tale data devono essere restituite alla
Sede che le ha rilasciate; che delle stesse deve essere
preso nota nel libro matricola; che fatti o situazioni che
contraddicono quelli che hanno dato luogo al rilascio
dell'autorizzazione devono essere comunicati immediatamente
alla Sede che l'ha rilasciata; che in quest'ultimo caso deve
essere immediatamente sospeso il pagamento dell'assegno
ovvero che deve essere ridimensionato l'importo determinando
nuovamente l'ammontare dell'assegno come se
l'autorizzazione, da restituire, fosse cessata.
Per quanto concerne le autorizzazioni relative a
situazioni di separazione legale o divorzio e quelle
relative a figli naturali riconosciuti da entrambi i
genitori, e' tuttora in atto la sospensiva del rilascio di
quelle richieste dal coniuge o ex coniuge non affidatario
dei figli e quelle richieste dal genitore non convivente con
il figlio naturale riconosciuto, in attesa della risoluzione
di talune problematiche interpretative sottoposte all'esame
dei competenti Organi deliberanti.
15.2) Autorizzazioni per apprendisti
Con riguardo all'assegno per il nucleo familiare,
e' superata la normativa che prevede il rilascio
dell'autorizzazione all'apprendista che eserciti il diritto
alla specifica prestazione sulla propria posizione
lavorativa.
15.3) Autorizzazioni per l'inclusione nel nucleo familiare
di familiari, residenti all'estero, di cittadini
italiani o stranieri
Il rilascio dell'autorizzazione per l'inclusione
nel proprio nucleo familiare dei congiunti residenti
all'estero deve essere richiesto non solo dagli stranieri ma
anche dai cittadini italiani (33).
Alla relativa domanda redatta sull'apposito mod.
ANF/42 occorre allegare il certificato di cittadinanza,
nonche' il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli
uffici anagrafici del luogo ove risiedono i familiari. Tale
certificato puo' essere redatto sul mod. E 401, per gli
stati membri della CEE, e puo' essere sostituito, per gli
altri Stati, da certificazioni particolari valide secondo la
legge locale, convalidate dal Consolato Italiano competente;
il cittadino italiano potra' produrre in luogo del mod. E
401 o di altre certificazioni, una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, relativa ai componenti del nucleo familiare
residenti all'estero, resa innanzi alla competente autorita'
consolare.
Inoltre, ove si tratti di familiari maggiorenni
inabili a proficuo lavoro o minorenni con persistenti
difficolta' a svolgere le funzioni e i compiti della loro
eta', dovra' essere esibita la certificazione sanitaria di
cui al precedente punto 9; detta certificazione potra'
essere sostituita dal mod. E 404 per gli Stati membri della
CEE e da equivalente certificazione rilasciata da medici o
istituzioni pubbliche straniere, convalidata dal Consolato
italiano competente, per gli altri Stati.
In ogni caso, quale che sia la cittadinanza
(italiana o straniera) del richiedente, le Sedi prima di
indagini presso le istituzioni territorialmente competenti
degli Stati esteri di residenza dei familiari allo scopo di
accertare - in conformita' delle disposizioni dettate in
materia dagli strumenti internazionali - se per quei
familiari sussista o meno il diritto a un trattamento di
famiglia a carico dello Stato estero.
Denominazioni ed indirizzi di tali istituzioni si
possono in genere desumere dagli allegati 2 e 3 del
Regolamento CEE n. 574/72, per gli Stati membri della
Comunita' Economica Europea (34), e dalle apposite
indicazioni contenute nelle circolari diramate per ciascuna
convenzione bilaterale, per gli Stati extracomunitari. Gli
indirizzi esatti delle istituzioni competenti per i Paesi
che, come il Belgio, la Francia o la Germania, hanno
un'organizzazione territoriale assai articolata, potranno
essere individuati in base alle localita' di residenza dei
familiari interessati (35); in caso di difficolta', gli
accertamenti potranno essere richiesti direttamente agli
Organismi di collegamento dei vari Paesi, avendo tuttavia
sempre cura di precisare il domicilio dei predetti
familiari.
Per gli accertamenti in parola, dovra' farsi uso,
per quanto riguarda gli Stati CEE, del formulario E411
secondo le istruzioni dettate al punto IV della circolare
2081 C.I. del 29 marzo 1982 (36); per gli altri Paesi,
potra' essere utilizzato lo stesso modulo, opportunamente
adattato, oppure potra' essere predisposta una lettera-tipo
sulla falsariga del modulo in questione.
Soltanto qualora tali accertamenti diano esito
negativo, le Sedi procederanno al rilascio
dell'autorizzazione. Nell'ipotesi, invece, che gli
interessati abbiano diritto a prestazioni familiari estere,
l'autorizzazione sara' rifiutata, salva, beninteso, per i
richiedenti, la possibilita' di riproporre la domanda
all'atto della cessazione del diritto nei confronti
dell'istituzione previdenziale straniera.
Si richiama l'attenzione delle Sedi sulla
circostanza che le presenti istruzioni si riferiscono
esclusivamente a familiari residenti in Stati convenzionati.
Infatti, ove si tratti di soggetti residenti in
Paesi, con i quali non e' stata stipulata alcuna
convenzione, l'assegno per il nucleo familiare deve essere
sempre negato al richiedente che sia cittadino straniero
(comma 6 bis dell'art. 2 della legge 153/1988) (37) e deve,
viceversa, essere sempre accordato - senza procedure
autorizzative - al cittadino italiano in virtu'
dell'irrilevanza giuridica, per l'ordinamento nazionale, dei
sistemi previdenziali non riconosciuti (in quanto non ad
esso collegati da disposizioni di diritto internazionale).
16) Documentazione aziendale
16.1) Registrazioni sui libri paga e matricola.
I datori di lavoro devono registrare sul libro
matricola o sui documenti equipollenti l'ammontare del
reddito familiare, espresso in milioni di lire, ed il numero
dei componenti il nucleo (comprendendo ovviamente anche il
lavoratore) seguito dalla lettera "A", "B" o "C" ove
ricorrano le condizioni per l'aumento dei livelli
reddituali. Piu' precisamente indicheranno la lettera "A"
per l'aumento alle famiglie monoparentali (aumento di œ. 2
milioni), la lettera "B" per l'aumento ai nuclei che
comprendono gli inabili (aumento di œ. 10 milioni) o la
lettera "C" quando ricorrano entrambe le condizioni (aumento
di œ. 12 milioni); l'ammontare del reddito familiare va
arrotondato al milione superiore qualora l'arrotondamento
non comporti il superamento del limite superiore della
classe reddituale in cui si colloca, in base alla tabella
considerata, il reddito familiare da registrare; quando,
invece l'arrotondamento comporti il superamento della classe
predetta, lo stesso va effettuato al milione inferiore.
Ad esempio per l'anno 1' luglio 1989 - 30 giugno
1990 un reddito familiare di œ. 12.500.000 va arrotondato a
œ 12 milioni anziche' a œ. 13 milioni, poiche', se
effettuato a quest'ultima cifra, comporterebbe il
superamento della classe reddituale in cui si colloca il
reddito stesso, fissata per l'anno anzidetto a œ. 12.600.000
(38).
In pratica per un nucleo familiare, di 4 persone il
cui richiedente sia vedovo con un reddito di œ. 21.550.0000000000000000
deve essere effettuata la seguente registrazione:
. Se il reddito fosse stato di œ. 24.100.000 la regi
e avrebbe dovuto essere effettuata nel modo seguente
NF4/A/24, poiche' il limite superiore della relati
e reddituale in tale caso e' fissata a œ. 24.150.000
Sul libro paga o sui documenti equipollen
essere, altresi', registrato l'importo dell'assegn
corrisposto.
16.2) Modalita' per il conguaglio
I datori di lavoro chiederanno il rimbors
assegni per il nucleo familiare corrisposti attene
le istruzioni fornite per la compilazione del mod. D.
17) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro, che operano
con l'INPS con il sistema del conguaglio, ai quali
l'assegno per il nucleo familiare viene erogato
direttamente dalle Sedi dell'INPS.
17.1) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro di
particolari categorie (aziende boschive, organismi
cooperativi)
I datori di lavoro, per consentire alle Sedi che
provvedono al pagamento diretto dei trattamenti di famiglia
ai propri dipendenti di effettuare i necessari adempimenti
per la corresponsione dell'assegno, devono trasmettere alle
stesse Sedi i moduli di domanda (mod. ANF/dip) unitamente
alla prescritta documentazione.
17.2) Lavoratori dipendenti ai quali l'assegno per il nucleo
familiare viene erogato direttamente dalle Sedi INPS
per particolari situazioni
I lavoratori, ai quali in relazione a particolari
situazioni (dipendenti da aziende fallite, lavoratori in
aspettativa sindacale, ecc.) l'assegno per il nucleo
familiare viene erogato direttamente dalle Sedi
dell'Istituto, devono presentare a queste ultime il modulo
di domanda (mod. ANF/dip.) unitamente alla prescritta
documentazione.
Per quanto riguarda i lavoratori, ai quali
l'assegno viene erogato dalle Sedi dell'Istituto in
conseguenza del pagamento diretto delle integrazioni
salariali straordinarie, i datori di lavoro sono tenuti a
fornire i dati necessari a mezzo del mod. IG STR/AUT.
18) Trasmissione al Comune di residenza del dichiarante di
copia del modulo di domanda contenente le dichiarazioni
reddituali.
L'obbligo di trasmettere alla competente Sede
dell'Istituto una copia del modulo di domanda (ANF/dip) da
parte dei datori di lavoro per il successivo invio ai Comuni
di residenza dei lavoratori e' attualmente sospeso in attesa
di decisioni al riguardo.
Il mod. ANF/dip nell'edizione 1989, da valere per
piu' anni, e' costituito da un blocchetto di tre copie
autoricalcanti, una delle quali resta al lavoratore e due al
datore di lavoro, il quale non ha piu' l'obbligo di
trasmettere alla Sede competente la copia compilata nella
parte riservata alla determinazione dell'assegno spettante.
19) Esonero fiscale e non assoggettabilita' a contribuzione
dell'assegno per il nucleo familiare.
L'assegno per il nucleo familiare, come disposto
dall'art. 2, 11 comma, della legge 153/1988, non concorre a
formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Non e' soggetto, pertanto, a ritenuta
fiscale.
L'assegno, inoltre, in quanto prestazione a carico
di gestione previdenziale, non fa parte, ovviamente,
dell'imponibile contributivo.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA
-------------------------
(1) V. "Atti Ufficiali" 1983, pag. 1011.
(2) V. "Atti Ufficiali" 1957, pag. 649.
(3) V. "Atti Ufficiali" 1973, pag. 2624.
(4) V. "Atti Ufficiali" 1984, pag. 2548.
(5) V. "Atti Ufficiali" 1967, pag. 559.
(6) V. "Atti Ufficiali" 1968, pag. 433.
(7) V. "Atti Ufficiali" 1983, pag. 3244.
(8) V. "Atti Ufficiali" 1986, pag. 337.
(9) Cfr. circolare n. 136 GS ed altri del 23 gennaio 1987 in
"Atti Ufficiali" 1987, pag. 126.
(10) V. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 1005. Cfr. anche
circolare n. 1764 GS del 5 giugno 1987, in "Atti
Ufficiali" 1987, pag. 1601, e n. 5 del 15 gennaio 1988,
in "Atti Ufficiali 1988, pag. 69.
(11) V. art. 4 D.L. 2 luglio 1982, n. 402, convertito con
modificazioni nella legge 3 settembre 1982, n. 627.
"Atti Ufficiali" 1982, pag. 2114 e 2565.
(12) V. circolare n. 263 del 27 dicembre 1988 in "Atti
Ufficiali", pag. 2944.
(13) V. nota 2.
(14) Cfr. circolare (e relativo allegato) n. 60393 GS del 23
novembre 1938, "Atti Ufficiali" 1938, pag. 438.
(15) Gia' art. 48, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 597, "Atti Ufficiali" 1973, pag. 2416.
(16) Gia' art. 46 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, "Atti
Ufficiali" 1973, pag. 2416.
(17) Gia' art. 47 lett. f) del D.P.R. 29 settembre 1973 n.
597, "Atti Ufficiali" 1973, pag. 2416.
(18) V. Suppl. Ord. n. 1 alla G.U. n. 49 del 29 febbraio
1988.
(19) Per la corresponsione dell'assegno nel 1 semestre
1988, la norma ha stabilito il riferimento ai redditi
conseguiti nell'anno 1986.
(20) V. "Atti Ufficiali" 1968, pag. 13.
(21) V. allegato 4.
(22) A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L.
30 maggio 1988, n. 173, convertito nella legge 26
luglio 1988, n. 291 (v. "Atti Ufficiali" 1988, pag.
1763) la materia e' stata attribuita alla competenza di
dette Commissioni.
(23) A tal fine non interessano le pensioni di invalidita'
concesse in base alla normativa precedente l'entrata in
vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222 (v. "Atti
Ufficiali" 1984, pag. 1787) ne' gli assegni di
inabilita' concessi a norma di detta legge, ma soltanto
le pensioni di inabilita' previste dalla stessa legge
per i casi di assoluta e permanente impossibilita' a
svolgere qualsiasi attivita' lavorativa (invalidita' al
100%).
(24) V. circolare n. 195 del 5 settembre 1989.
(25) V. "Atti Ufficiali" 1977, pag. 1924.
(26) V. "Atti Ufficiali" 1975, pag. 949.
(27) Nell'ipotesi di contemporanea esplicazione da parte
dello stesso soggetto di attivita' di lavoro dipendente
e di attivita' di coltivatore diretto, mezzadro o
colono, spettano solo gli assegni familiari di cui alla
legge 14 luglio 1967, n. 585, ai sensi dell'art. 6,
ultimo comma, della legge stessa.
(28) Ai fini della determinazione del nucleo del richiedente
il diverso trattamento di famiglia, si dovra' comunque
tener conto di tutti i familiari previsti dall'art. 23
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (v. "Atti
Ufficiali" 1986, pag. 337), e quindi, nel caso
specifico, del richiedente, del coniuge, dei figli
minori e di quelli maggiorenni studenti a carico.
(29) V. "Atti ufficiali" 1974, pag. 1066.
(30) V. "Atti Ufficiali" 1986, pag. 337.
(31) Per quanto riguarda le convenzioni con il Canada (e
Quebec), gli Stati Uniti e l'Australia nonche' per piu'
dettagliati chiarimenti circa le modalita' applicative
dell'art. 2, legge 153, si rinvia alla circolare n. 118
del 5 giugno 1989 (v. "Atti Ufficiali" 1989, pag.
1365).
(32) V., a titolo esemplificativo, per i Regolamenti C.E.E.,
la circolare n. 2057 Prs. - n. 539 G.S. del 26 giugno
1975, parte V (in "Atti ufficiali" 1975, pag. 1319),
nonche' la circolare 2081 C.I. del 29 marzo 1982, punto
IV (in "Atti ufficiali" 1982, pag. 1222), per la
convenzione con l'Austria la circolare n. 4002 C.I. -
n. 746 Rg. del 29 febbraio 1984, punto 22 (in "Atti
ufficiali" 1984, pag. 712) e per la convenzione con la
Tunisia, la circolare n. 3200 C.I. del 1 settembre
1987, cap. IV, punti 2 e 5 (in "Atti ufficiali" 1987,
pag. 2288). Per quanto concerne, in particolare, il
computo e la documentazione dei redditi, si richiama il
punto 2 della circolare n. 1107 C.I. - n. 1327 G.S. del
19 maggio 1986 (in "Atti ufficiali" 1986, pag. 1431).
(33) L'autorizzazione e' stata, in effetti, sempre
prescritta in via generale, indipendentemente dalla
nazionalita' (V. circolare n. 2057 Prs. - n. 539 GS del
26 giugno 1975, punto II, in "Atti Ufficiali" 1975,
pag. 1319, per gli Stati membri della CEE nonche' tutte
le circolari successivamente emanate per l'applicazione
delle varie convenzioni bilaterali, che si estendono ai
trattamenti di famiglia).
(34) V. supplemento agli "Atti Ufficiali" dell'agosto 1983,
integrato - a seguito dell'adesione alla CEE della
Spagna e del Portogallo - dai testi riportati dalla
parte VIII dell'Allegato al Trattato di adesione,
(v. "Atti Ufficiali" 1986, pag. 651).
(35) Per gli indirizzi degli Uffici tedeschi
(Arbeitsamt-kindergeldkasse), potra' essere utilmente
consultato l'elenco figurante all'allegato 3 della
circolare n. 2058 Prs. del 22 ottobre 1975, in "Atti
ufficiali" 1975, pag. 2131.
(36) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1222.
(37) A meno che, ovviamente, non esista un trattamento di
reciprocita'.
(38) V. messaggio TP 00177 del 7 luglio 1989.
INDICE
Premessa pag.
Parte Prima
1) La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare. Criteri
generali. pag.
2) Compatibilita' della nuova disciplina con la normativa
preesistente. pag.
3) Esclusioni dalla disciplina sull'assegno per il nucleo
familiare. pag.
Parte Seconda
Criteri applicativi
1) Area di applicazione della disciplina pag.
2) Il nucleo familiare pag.
2.1) Composizione pag.
2.2) Esclusioni pag.
a) Coniuge legalmente separato
b) Abbandono della famiglia
c) Figli ed equiparati coniugati
2.3) Particolari casi di equiparazione ai figli pag.
2.4) Nuclei familiari in cui siano compresi figli di divorziati o
di separati legalmente, figli naturali (propri o del proprio
coniuge) legalmente riconosciuti dall'altro genitore ovvero
figli dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio
sciolto per divorzio ovvero fratelli, sorelle e nipoti.
pag.
3) Reddito familiare pag.
3.1) Redditi che concorrono alla formazione del reddito familiare
pag.
3.2) Non computabilita' nel reddito familiare di taluni
emolumenti pag.
4) Totale reddito da lavoro dipendente ed assimilati pag.
4.1) Redditi negativi pag.
4.2) Reddito familiare uguale a zero pag.
5) Periodo di riferimento del reddito familiare pag.
6) Dichiarazione del reddito familiare pag.
7) Livelli di reddito familiare pag.
8) Aumento dei livelli reddituali in particolari condizioni del
nucleo familiare pag.
8.1) Famiglie monoparentali pag.
8.2) Nuclei che comprendono inabili a proficuo lavoro pag.
8.3) Concomitanza delle condizioni di cui ai punti 8.1 e 8.2
pag.
8.4) Rivalutazione delle maggiorazioni dei livelli reddituali
pag.
9) Accertamento della inabilita' ai fini delle maggiorazioni dei
livelli reddituali e della inclusione nel nucleo familiare dei
soggetti inabili ad un proficuo lavoro pag.
10) Variazioni del nucleo familiare e/o delle condizioni che
danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare
pag.
11) Importo dell'assegno. Tabelle pag.
12) Mobilita' dei soggetti interessati pag.
13) Determinazione dell'assegno pag.
14) Incompatibilita' dell'assegno per il nucleo familiare pag.
14.1) Coesistenza del diritto all'assegno per il nucleo familiare
con il diritto ad altro trattamento di famiglia in
relazione ad attivita' lavorativa pag.
14.2) Coesistenza del diritto all'assegno per il nucleo o ad
altro trattamento di famiglia su pensione con il diritto
all'assegno stesso ad altro titolo pag.
a) percezione dell'assegno per il nucleo su pensione del
F.P.L.D.
b) percezione delle quote di maggiorazione su pensione delle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi
14.3) Coesistenza del diritto all'assegno per il nucleo familiare
- o ad altro trattamento di famiglia - con il diritto a
prestazioni familiari estere pag.
15) Autorizzazioni
15.1) Autorizzazioni su mod. ANF 43 pag.
15.2) Autorizzazioni per apprendisti pag.
15.3) Autorizzazioni per l'inclusione nel nucleo familiare di
familiari, residenti all'estero, di cittadini italiani o
stranieri pag.
16) Documentazione aziendale pag.
16.1) Registrazioni sui libri paga e matricola pag.
16.2) Modalita' per il conguaglio pag.
17) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che operano con
l'INPS con il sistema del conguaglio, ai quali l'assegno per
il nucleo familiare viene erogato direttamente dall'INPS
pag.
17.1) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro di particolari
categorie (aziende boschive, organismi cooperativi) pag.
17.2) Lavoratori dipendenti ai quali l'assegno per il nucleo
familiare viene erogato direttamente dalle Sedi dell'INPS
per particolari situazioni pag.
18) Trasmissione al Comune di residenza del dichiarante di copia
del modulo di domanda contenente le dichiarazioni reddituali
pag.
19) Esonero fiscale e non assoggettabilita' a contribuzione
dell'assegno per il nucleo familiare pag.
ALLEGATI
N. 1 Art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69 coordinato con il testo
della legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153, recante:
"Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle
gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.
N. 2 Tabella prevista dall'art. 2, comma 2 del citato D.L.
69/88.
N. 3 Tabelle per la determinazione dell'assegno per il nucleo
familiare elaborate dall'Istituto in relazione ai periodi di
paga mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e
quindicinali.
3.1 Tabelle per il periodo 1 gennaio 1988 - 30 giugno 1989.
3.2 Tabelle per il periodo 1 luglio 1989 - 30 giugno 1990.
N. 4 Modulo di domanda mod. ANF/dip.
N. 5 Elenco delle circolari emanate negli anni 1988 e 1989 sulla
materia dell'assegno per il nucleo familiare.
Allegato 1
Testo del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, coordinato con la
legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153 recante: "Norme in
materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli
enti portuali ed altre disposizioni urgenti" (pubblicato nella
"Gazzetta Ufficiale" del 20 giugno 1988, n. 143).
...OMISSIS...
---------------------------------------------------------------
Allegato 2
Tabella prevista dall'articolo 2, comma 2 per la "determinazione
dell'assegno per i nuclei familiari".
...OMISSIS...
--------------------------------------------------------------
Allegato 3
"Tabelle per la determinazione dell'importo mensile dell'assegno
per il nucleo familiare" elaborate dall'I.N.P.S.
...OMISSIS...
--------------------------------------------------------------
Allegato 4
"Domanda di assegno per il nucleo familiare" - mod. ANF/dip.
...OMISSIS...
-----------------------------------------------------------------------
Allegato 5
ELENCO DELLE CIRCOLARI EMANATE NEGLI ANNI 1988 e 1989
MATERIA DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
- Circ. n. 21 del 3 febbraio 1988.
"Art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5.
Istituzione dell'"assegno per il nucleo familiare".
Trasmissione della circolare per i datori di lavoro e dei
fac-simile dei moduli da utilizzare per il 1 semestre
1988".
- Circ. n. 59 del 24 marzo 1988.
"Art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
reiterativo del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5.
Istituzione dell'assegno per il nucleo familiare.
Ulteriori istruzioni e chiarimenti".
- Circ. n. 111
l 19 maggio 1988. "Liquidaz
trattamenti di famiglia a favore dei
lavoratori agricoli a saldo dell'anno 1987 ed in ac
per il 1988".
- Circ. n. 150 del 6 luglio 1988.
"Non computabilita' nel reddito familiare dell'indennita'
di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.
18, e delle pensioni di guerra ai fini della
corresponsione dei trattamenti di famiglia".
- Circ. n. 203 dell'8 ottobre 1988.
"Art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153. Chiarimenti ed istruzioni in materia di assegno
per il nucleo familiare".
- Circ. n. 39 del 23 febbraio 1989.
"Ulteriori chiarimenti in materia di assegno per il nucleo
familiare".
- Circ. n. 79 del 27 aprile 1989.
"Liquidazione dei trattamenti di famiglia a favore dei
lavoratori agricoli dipendenti a saldo dell'anno 1988 ed
in acconto per l'anno 1989".
- Circ. n. 91 dell'8 maggio 1989.
"Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.
Tabelle da applicare a decorrere dal 1 luglio 1989".
- Circ. n. 115 del 5 giugno 1989.
"Elaborazione delle dichiarazioni reddituali mod. ANF-PENS
88/89 ai fini dell'attribuzione dell'assegno per il nucleo
familiare alle pensioni F.P.L.D., in applicazione della
legge 13 maggio 1988, n. 153".
- Circ. n. 118 del 5 giugno 1989.
"Art. 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153. Modalita'
applicative nei confronti dei titolari di pensione in
regime internazionale".
- Circ. n. 137 del 19 giugno 1989.
"Decentramento della liquidazione dei trattamenti
familiari ai lavoratori domestici: descrizione della
procedura, norme operative e contabili".
- Circ. 168 del 27 luglio 1989.
"Pensioni del F.P.L.D. e pensioni dei lavoratori autonomi.
Acquisizione dei dati reddituali per la liquidazione e per
la gestione dei trattamenti di famiglia".
- Circ. n. 195 del 5 settembre 1989.
"Istruzioni operative al personale medico in materia di
concessione dell'assegno per il nucleo familiare (Legge 13
maggio 1988, n. 153)".
- Circ. n. 222 del 25 ottobre 1989.
"Assegno per il nucleo familiare. Esclusione dal computo
nel reddito familiare degli arretrati per prestazioni di
integrazioni salariali. D.L. 9 ottobre 1989, n. 338"
(conv. dalla legge 7 dicembre 1989, n. 309).

Circolare 148 del 26 giugno 1990

Oggetto: CONTRIBUTI FIGURATIVI CONNESSI CON LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE - NON AGRICOLA - CON REQUISITI RIDOTTI, PREVISTA DALL'ART. 7, P. 3, DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.


CON CIRCOLARE N. 139 DEL 20 GIUGNO 1988 SONO STATE IMPARTITE, AL PARAGRAFO
C), LE ISTRUZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA ALL'ART. 7, P.
3 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160, CHE HA PREVISTO L'INTRODUZIONE DI UN
REQUISITO LAVORATIVO RIDOTTO - IN MANCANZA DEL REQUISITO ORDINARIO DI CONTRI-
BUZIONE - E DI PARTICOLARI CRITERI, RICORRENDO TALE IPOTESI, PER LA LIQUIDA-
ZIONE DELL'INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE.
CON SUCCESSIVO MESSAGGIO N. 01946 DEL 25.10.1988 E' STATO PRECISATO CHE
L'ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI IN FAVORE DEI LAVORATORI NON AGRI-
COLI, CHE PERCEPISCANO LA SUDDETTA INDENNITA' CON REQUISITI RIDOTTI, SEGUE LA
DISCIPLINA GENERALE PREVISTA PER LA COPERTURA FIGURATIVA DEI PERIODI DI DISOC-
CUPAZIONE INDENNIZZATA.
CIO' VALE, IN PARTICOLARE, PER QUANTO CONCERNE LA DETERMINAZIONE DEL
VALORE RETRIBUTIVO DA ACCREDITARE.
CONSIDERATO, PERALTRO, CHE L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI
RIDOTTI, PER LA PECULIARE DISCIPLINA CHE LA REGOLA, E' PRIVA DI UNA PRECISA
COLLOCAZIONE NELL'AMBITO DELL'ANNO SOLARE DI COMPETENZA, ANCHE I CORRISPONDENTI
CONTRIBUTI FIGURATIVI RISULTANO PRIVI DI COLLOCAZIONE TEMPORALE.
TALE CIRCOSTANZA NON COMPORTA, DI NORMA, CONSEGUENZE PRATICHE, FATTA
ECCEZIONE PER LE IPOTESI IN CUI L'ANNO NEL CORSO DEL QUALE E' STATA PERCEPITA
L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE IN QUESTIONE RIENTRI NEL PERIODO AL QUALE
OCCORRE FARE RIFERIMENTO PER DETERMINARE L'ACQUISIZIONE DI UN DIRITTO O LA
MISURA DI UNA PRESTAZIONE.
VERIFICANDOSI LA SUDDETTA IPOTESI E POSTO CHE NESSUNA INDICAZIONE PUO'
DESUMERSI DALLA NORMA DI LEGGE IN ESAME, SI PRECISA CHE, QUALORA LE SETTIMANE
SCOPERTE DI CONTRIBUZIONE SIANO ECCEDENTI RISPETTO A QUELLE DA ATTRIBUIRE
FIGURATIVAMENTE, L'INDIVIDUAZIONE DELLE SETTIMANE ALLE QUALI RIFERIRE I CON-
TRIBUTI FIGURATIVI DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SECONDO IL CRITERIO DEL MAGGIOR
FAVORE PER L'INTERESSATO.
IN CONSIDERAZIONE DELLA PECULIARITA' DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'INDEN-
NITA' DI DISOCCUPAZIONE IN DISCORSO E, IN PARTICOLARE, DEL RIFERIMENTO AL
NUMERO DI GIORNATE LAVORATIVE COMPIUTE NELL'ANNO PER L'ACCERTAMENTO DEL REQUI-
SITO CONTRIBUTIVO E PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI GIORNATE INDENNI-
ZZABILI, SI PRECISA ALTRESI' CHE IL NUMERO DELLE SETTIMANE DA ATTRIBUIRE
FIGURATIVAMENTE SI OTTIENE DIVIDENDO IL NUMERO DELLE GIORNATE INDENNIZZATE PER
6 - ANZICHE' PER 7 - E ARROTONDANDO PER ECCESSO. (1)
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO BILLIA
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(1) IL CRITERIO DELLA DIVISIONE PER 7 DELLE GIORNATE INDENNIZZATE RESTA
OVVIAMENTE IN VIGORE PER LA COPERTURA FIGURATIVA DEI PERIODI DI PERCEZIONE
DELL'INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI.

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