Circolare 220 dell'11 settembre 1992
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e maternita'. Lavoratori
agricoli a tempo determinato.
Come e' noto, l'art. 5, comma 6, del D.L. 12 settembre 1983, n.
463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, prevede la
concessione dell'indennita' di malattia, entro determinati limiti
annui, ai "lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi
diritto all'iscrizione negli elenchi" anagrafici "a condizione che
risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per
almeno 51 giornate".
I criteri impartiti con circolare n. 134420 AGO/157 del
16.7.1984 prevedevano che fosse considerata utile, ai fini del
raggiungimento del suddetto numero minimo di giornate necessarie per
il diritto alle prestazioni di malattia e di maternita', la sola
attivita' lavorativa svolta a tempo determinato, nel settore
agricolo.
Al riguardo si fa ora presente che la questione e' stata di
recente piu' volte esaminata dalla Corte di Cassazione, Sez. lav.
(vds. sentenze nn. 3568, 9500, 10530, 11275/1990 e n. 11551/1991).
In tali sentenze e' stato manifestato l'orientamento - diverso dalla
impostazione assunta dall'Istituto - che il diritto all'indennita'
di malattia debba essere riconosciuto anche in favore del lavoratore
agricolo a tempo determinato il quale, nell'anno precedente la
richiesta di prestazione, sia stato iscritto, per almeno 51
giornate, negli elenchi nominativi quale lavoratore agricolo a tempo
indeterminato, non distinguendo, l'art. 5, 6 comma, della legge n.
638/1983 citata, quanto all'attivita' lavorativa prestata nel
settore nell'anno anteriore a quello di insorgenza dell'evento
morboso, fra attivita' svolta quale lavoratore a tempo determinato o
indeterminato.
Dovendosi quindi ritenere ormai fugate, secondo quanto espresso
dalla Corte, le incertezze interpretative all'epoca emerse, si
dispone che, ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche di
malattia e di maternita', il relativo diritto debba essere
riconosciuto anche in favore del lavoratore a tempo determinato che
nell'anno precedente la richiesta della prestazione possa comunque
far valere almeno 51 giornate di effettivo lavoro agricolo
subordinato, sia con attivita' a tempo determinato che
indeterminato.
Qualora l'interessato abbia diritto all'indennita' per entrambe
le attivita' lavorative suddette - ovviamente per l'attivita' a
tempo indeterminato dovrebbe trattarsi della c. d. protezione
assicurativa - sara' erogata la prestazione in concreto piu'
favorevole.
Resta confermata l'ininfluenza, ai fini in questione, delle
giornate di lavoro svolto dagli stessi lavoratori in settore
extra-agricolo.
Le presenti disposizioni sono da intendersi applicabili ai casi
di malattia e di maternita' non ancora definiti alla data della
presente circolare nonche', su richiesta degli interessati, agli
eventi definiti, comprovati da adeguata certificazione, per i quali
non siano decorsi i termini di prescrizione annuale vigenti nella
materia ovvero non siano intervenute sentenze passate in giudicato.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
Circolare 287 del 18 dicembre 1992
Oggetto: Indennita' di malattia durante i periodi di cure
idrotermali. D.M. 12 agosto 1992.
Con decreto 12.8.1992 (pubblicato sulla G.U. n.193 del
18.8.1992, all.1), attuativo del disposto di cui all'art.16,
comma 4, della legge n.412 del 30 dicembre 1991 -in ordine al
quale sono state gia' impartite le prime istruzioni applicative
con circolare n. 140 del 16.5.1992- oltre all'elencazione delle
patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali
(tassativamente elencate nell'allegato al decreto stesso), sono
stati piu' dettagliatamente precisati i criteri e le modalita' di
ammissione dei lavoratori subordinati a fruire delle cure in
questione al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari; tale
ultima fattispecie e' stata come e' noto equiparata, in
determinate condizioni, dalla Corte Costituzionale (sent.
n.559/1987) alla malattia, con conseguente obbligo per l'Istituto
di corrispondere ai soggetti assicurati per tale evento il
relativo trattamento previdenziale.
Per quanto concerne in particolare la problematica della
fruibilita' delle cure stesse al di fuori di periodi feriali,
dette disposizioni (art.2, c.1, del D.M. citato in premessa)
stabiliscono che lo specialista USL debba esprimersi in ordine
alla "maggiore efficacia ed utilita' terapeutica o riabilitativa
della cura termale se non differita sino alle ferie e ai congedi
ordinari".
Tale esplicito riferimento all'istituto delle ferie o dei
congedi ordinari, va interpretato, nell'ambito degli obiettivi,
sottolineati dallo stesso decreto, di razionalizzazione e di
contenimento della spesa pubblica, a base della citata norma
della legge n.412/1991, e nelle linee di rigorosita' evidenziate
dalla citata Corte, quale ulteriore parametro di valutazione ai
fini della ammissione alle cure in questione e della conseguente
concedibilita' delle prestazioni economiche di cui trattasi. In
base alla suddetta impostazione, condivisa dal Comitato
amministratore della gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, l'intervento erogativo dell'Istituto -da
valutarsi, quindi, anche in rapporto alla disponibilita', o meno,
nei singoli casi concreti, di periodi di ferie (o di congedo
ordinario) utili per l'esecuzione della cura- e' da ritenersi non
dovuto per le fattispecie in cui il lavoratore risulti in
condizioni di utilizzare, nell'ambito della contrattazione
collettiva, nel periodo previsto per la cura, ferie o congedi
ordinari.
Cio' implica, sul piano operativo, la necessita' di
acquisire, unitamente alla documentazione prevista (motivata
prescrizione dello specialista e autorizzazione/impegnativa USL),
dichiarazione del datore di lavoro che il lavoratore non puo'
essere collocato in ferie nel periodo indicato per l'esecuzione
della cura, perche non consentito dal contratto o per mancanza o
insufficienza di residui giorni di ferie. Allo scopo e' stato
predisposto l'unito modello (all.2) da compilarsi in due copie,
contenente anche le avvertenze per il lavoratore e la
dichiarazione dello stesso.
Per quanto concerne in particolare i rapporti tra periodi di
cure idrotermali e ferie collettive (quelle, cioe', che non
possono essere spostate ad altra data), la relativa problematica
sara' risolta nel senso di non procedere ad erogazioni di
indennita' quando la cura possa essere fruita interamente
nell'ambito di un periodo di ferie ovvero a distanza di meno di
15 giorni dalle stesse (1).
Non potranno pertanto essere indennizzati periodi di cure
idrotermali ai lavoratori che, dalla dichiarazione aziendale,
risultino poter effettuare le cure durante i periodi feriali.
Tutto cio' premesso, si impartiscono, a scioglimento
della riserva formulata con la citata circolare n.140/1992, le
seguenti istruzioni, che assorbono, salvo diverso esplicito
rinvio, quelle emanate in precedenza.
A) Generalita' e condizioni
In adeguamento al disposto di cui al D.M. 12.8.1992 in
argomento (art.2, commi 1 e 3), il riconoscimento del trattamento
previdenziale di malattia avverra' se lo specialista USL -previa
presentazione, da parte del lavoratore interessato, alla USL di
residenza della relativa proposta del medico di base entro 5
giorni dalla data di redazione- riconosca con "motivato giudizio"
la maggiore efficacia ed utilita' terapeutica o riabilitativa
della cura "se non differita sino alle ferie e ai congedi
ordinari"; quanto precede con riferimento sia alla specificita'
e/o alla gravita' della malattia riscontrata o allo stato
evolutivo della stessa sia alle modalita' di effettuazione del
trattamento termale sia all'eventuale programma terapeutico o
riabilitativo in cui questo e' inserito e sulla base, di norma,
di accertamenti strumentali o di laboratorio. Lo specialista deve
anche fissare un termine, non superiore ai trenta giorni previsti
dalle precedenti disposizioni, entro cui l'interessato deve
iniziare la cura.
Tenuto conto delle disposizioni vigenti e dei criteri
interpretativi sopra esposti, devono pertanto essere esclusi dal
riconoscimento dell'indennita' di malattia posta a carico
dell'INPS:
1) le cure per le quali non sia attestata dallo specialista USL,
ovviamente della branca, la sussistenza dei requisiti sopra
indicati -esistenza della malattia, riconoscimento della
maggiore efficacia terapeutica o riabilitativa della cura se
non differita fino alle ferie- (art.2, c.1, D.M.12 agosto
1992);
2) le cure non riconosciute dalla USL di residenza attraverso
l'emissione dell'autorizzazione/impegnativa, su cui deve
essere attestata, anche mediante stampigliatura, la
sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art.16, comma 5,
della legge 30 dicembre 1991,n.412. Sono pertanto escluse,
ovviamente, anche le cure meramente preventive (art.2, c.1 e
4, D.M.);
3) le prestazioni termali prescritte per patologie non elencate
nell'allegato al decreto ministeriale in esame (art.1, c.1,
D.M.); sono escluse anche quelle transitoriamente
autorizzabili dalle USL con oneri a carico della finanza
pubblica ancorche non elencate nell'allegato suddetto (es.
affezioni renali), in quanto le stesse sono fruibili, come
esplicitamente sancito (art.4, c.1, D.M.), solo utilizzando
periodi feriali;
4) le cure iniziate oltre la data fissata dallo specialista
-max. 30 giorni dalla relativa redazione- (art.2, c.1, D.M.);
5) le fattispecie in cui la proposta del curante risulti presen-
tata alla USL oltre i 5 giorni previsti (art.2, c. 3, D.M.);
6) i casi di omesso o ritardato invio, ai previsti destinatari,
della documentazione richiesta -vds. par.C- (art.2, c.4,
D.M.);
7) i periodi di cure termali fruite presso stabilimenti non
convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se
effettuate per una delle affezioni elencate nel decreto
(art.2, c.5, D.M.);
8) le cure effettuate in periodi nei quali i datori di lavoro
abbiano attestato la possibilita', nei confronti del
lavoratore interessato, di fruire di ferie o di congedi
ordinari (art.2, c.1, D.M);
9) i periodi di cura eccedenti i quindici giorni per anno solare
(art.13, c.4, legge n.638/1983);
10) le cure effettuate senza l'osservanza di un periodo di inter-
vallo di almeno quindici giorni con i congedi ordinari o le
ferie (art.13, c.5, legge n.638/1983);
11) le cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari
(art.13, c.6, legge n.638/1983);
12) i periodi di cura comunque retribuiti (art.6, legge
n.138/1943);
13) le cure autorizzate dall'INPS nei propri Stabilimenti o in
strutture convenzionate ai fini della prevenzione degli stati
di invalidita' pensionabile (legge n.8/1990, confermata dalla
legge 30.12.1991, n.412);
14) le cure concesse dai medici dell'INAIL (artt.5 e 6 legge
n.138/1943);
15) le cure parzialmente o non continuativamente eseguite, fatti
salvi, per i giorni relativi, i motivi di forza maggiore,
compresa la chiusura dello stabilimento (vds. par. D);
2
B) Documentazione (art.2, c.4, D.M. 12.8.1992)
All'Istituto dovra' essere trasmessa la copia della
autorizzazione/impegnativa rilasciata dalla USL di residenza (su
cui, come accennato, a cura della stessa USL viene, se ne
ricorrono i presupposti, stampigliato espresso riferimento
all'art.16, comma 5, della legge 30.12.1991, n.412, che
disciplina, appunto, la concessione delle cure in periodi extra
feriali); tale documentazione non e' peraltro sufficiente per
l'erogazione dell'indennita', essendo necessario accludere anche
copia della motivata prescrizione dello specialista, che deve
esprimersi, secondo quanto sopra precisato, in ordine alla
maggiore efficacia ed utilita' terapeutica o riabilitativa della
cura se non differita sino alle ferie o ai congedi ordinari.
Copia della suddetta autorizzazione/impegnativa deve essere
parallelamente inviata anche al datore di lavoro.
All'Istituto dovra' pure essere inviata una copia del
modello allegato 2, contenente (parte B) la dichiarazione del
datore di lavoro attestante l'impossibilita' di collocare in
ferie il lavoratore nel periodo di esecuzione della cura.
Ancorche non previsto espressamente, e' poi da ritenere
implicito che, all'atto dell'invio della documentazione di cui
sopra, il lavoratore debba comunicare all'INPS anche il periodo
prescelto, il recapito temporaneo (quello abituale risulta
dall'impegnativa) e la denominazione dello stabilimento;
sufficiente allo scopo e' comunque il modello allegato 2 (parte
A). Analoghe informazioni devono essere ovviamente fornite anche
al datore di lavoro, che peraltro ne viene a conoscenza con ancor
maggiore tempestivita', all'atto della compilazione della parte
B, a lui riservata, dell'allegato 2.
Al termine della cura viene poi compilata e consegnata
all'assistito, a cura dello Stabilimento termale,
l'autorizzazione/impegnativa piu' volte menzionata, con
l'attestazione, in apposito riquadro, del periodo di svolgimento
delle cure, il che fa fede della regolare esecuzione delle stesse
nel periodo certificato. Per i lavoratori interessati, a cura
dello Stabilimento stesso, deve essere pure rilasciata una
dichiarazione, con la specifica delle prestazioni erogate, dei
giorni di loro effettuazione nonche di quelli di eventuale
sospensione della cura per inattivita' della struttura.
Tutta la documentazione suddetta va ugualmente trasmessa
all'INPS e al datore di lavoro.
C) Termini (art.2, c.4, D.M.)
Trovano conferma gli indirizzi gia' assunti dall'Istituto
(del. C. di A. n.15/1991 -vds.circ.n.85/1991) secondo i quali
l'assimilazione, nei casi previsti , dell'assenza per cure
termali a quella per malattia comune implica che, ai fini della
percezione della relativa indennita', incomba sul lavoratore
l'onere di trasmettere all'INPS (e al datore di lavoro) la
documentazione necessaria, entro i termini stabiliti per l'invio
della normale certificazione (due giorni), termini che devono
intendersi decorrenti, non dalla data di rilascio della
prescritta autorizzazione/impegnativa, ma da quella di effettivo
inizio delle cure, in quanto quest'ultimo potrebbe, al momento
del rilascio dell'autorizzazione suddetta, non essere esattamente
determinato. Alla documentazione suddetta dovra' essere accluso
anche il modello allegato 2, compilato nelle parti di interesse.
L'ulteriore documentazione descritta al paragrafo precedente
deve essere inviata dall'interessato dopo l'effettuazione della
cura.
D) Criteri e modalita' di erogazione
Sono confermate integralmente le istruzioni gia' fornite
sull'argomento con circolare n. 85 del 27.3.1991, parte I, par.
2, per cio' che si riferisce a:
- giornate indennizzabili;
- casi e giornate indennizzabili nonostante l'incompleta
effettuazione del ciclo di cura autorizzato;
- registrazione del numero di cure indennizzate, ai fini della
valutazione degli oneri sostenuti annualmente al titolo in
argomento;
- tipo di controlli effettuabili durante i periodi di cura (vds.
anche par. E);
- sanzioni applicabili in caso di precedenti o successive
assenze a visita di controllo;
- notifica tempestiva agli interessati della inesistenza delle
condizioni per il riconoscimento dell'indennita';
- modalita' di erogazione dell'indennita'.
E) Controlli
Nessuna valutazione circa la prescrizione dello specialista
dovra' essere operata dall'Istituto, che si limitera' a
verificare, ad ogni buon conto, che la affezione rientri tra
quelle dell'allegato al decreto.
Il decreto (art. 3) ha inoltre previsto l'introduzione a
cura degli stabilimenti, entro 180 giorni, di sistemi che
consentano la rilevazione nominativa dei soggetti ammessi alle
cure in questione, l'identificazione personale dei lavoratori con
modalita' che permettano, anche a posteriori, la verifica della
loro partecipazione ad ogni seduta.
In tale quadro e' stata anche formalizzata la possibilita'
-per la quale erano gia' state fornite istruzioni con la citata
circolare n. 85/1991- che l'INPS operi diretti controlli sulla
reale esecuzione delle cure, ovviamente per i soggetti aventi
titolo all'indennita' di malattia.
F) Decorrenza
Le istruzioni che precedono devono essere osservate per
tutte le cure idrotermali iniziate dal 18.8.1992, data di
pubblicazione del decreto ministeriale in oggetto, ai fini
dell'erogazione, ai lavoratori appartenenti a categorie aventi
3
diritto all'indennita' di malattia, delle relative prestazioni
economiche durante i periodi di cure di cui trattasi.
I particolari criteri sopra esposti in materia di
disponibilita' di ferie, secondo l'attestazione del datore di
lavoro, durante il periodo di cure termali, andranno applicati
dalla data di emanazione della presente circolare, fermo restando
in ogni caso che l'eventuale, sia pure temporanea, imputazione a
ferie di cure gia' eseguite e' da intendersi quale circostanza
preclusiva del diritto all'indennita' di malattia.
G) Informazione
Le disposizioni per poter fruire di indennita' di malattia
durante le cure idrotermali, con particolare rilievo circa la
necessita' di attestazione del datore di lavoro della non
fruibilita' di ferie nel relativo periodo, dovranno essere
portate a conoscenza delle categorie interessate con i mezzi piu'
opportuni, con la precisazione che sara' disponibile apposito
modello con le istruzioni del caso.
Il modulo allegato 2 sara' riprodotto a stampa a livello
regionale (utilizzando all'uopo i fondi a disposizione
sull'apposito capitolo), nel quantitativo necessario, curando
anche la distribuzione alle USL -in ordine alla quale dovranno
essere assunti opportuni contatti con il competente Assessorato a
cura delle Sedi regionali- per la consegna agli interessati
all'atto delle richieste di autorizzazioni di competenza.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to BILLIA
----------------------
(1) Si indicano, per maggiore chiarezza, alcuni esempi:
- cure da iniziare e terminare all'interno di un periodo di
ferie collettive: non e' erogabile alcuna prestazione
economica;
- cure da iniziare prima delle ferie collettive:
a) se alla data di inizio delle ferie il ciclo di cura risulta
completato da oltre 15 giorni potra' procedersi
all'indennizzo;
b) se la cura e' ultimata all'interno del periodo di ferie,
ovvero prima dell'inizio di queste, ma da meno di 15
giorni, non potra' essere erogata indennita' (per mancanza
dell'intervallo minimo di 15 gg. tra ferie e cure termali);
- cure da iniziare prima dell'ultimo giorno di ferie collettive
-ovvero entro il 15 giorno da tale data- : nessuna indennita'
e' erogabile (vds. sopra es. b);
- cure che possono essere iniziate oltre il quindicesimo giorno
dalla fine delle ferie collettive: l'indennita' e' erogabile
(il lavoratore ha facolta' di dar corso alle cure in qualsiasi
momento, nell'ambito del periodo massimo prescritto dallo
specialista), sempreche, ovviamente, dopo le ferie collettive,
4
non residui altro periodo feriale di durata sufficiente per le
cure.
Allegato n 1
llegato, consultabile sulla G.U. n.193 del 18.8.1992, viene
ortato nel solo testo a stampa.
legato n 2
INDENNITA' DI MALATTIA DURANTE LE CURE TERMALI
GO AVVERTENZE PER IL LAVORATORE
(VALGONO SOLO PER I LAVORATORI APPARTENENTI A CATEGORIE
AVENTI DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MALATTIA)
aver diritto all'indennita' di malattia a carico dell'INPS durante
eriodo di effettuazione di cure idrotermali e' necessario:
presentare alla USL di residenza la richiesta del medico di
famiglia, entro 5 giorni dal rilascio;
essere visitato dal medico specialista USL per una delle malattie
previste dalla legge, il quale giudichi la cura termale:
a) necessaria ai fini terapeutici o riabilitativi,
b) piu' utile e efficace se non rinviata fino alle ferie o ai
congedi ordinari,
c) da effettuarsi entro un massimo di 30 giorni;
richiedere alla USL l'autorizzazione-impegnativa sulla quale
compaia l'indicazione che e' stata rilasciata ai sensi della legge
30.12.1991, n. 412;
comunicare al datore di lavoro il periodo prescelto per le cure,
compilando (in due copie) la parte A) riportata sul retro del
presente modulo;
farsi rilasciare dal datore di lavoro, in due copie, la
dichiarazione (parte B) sul retro del presente modulo), che durante
il periodo suddetto, ai sensi della contrattazione collettiva, non
possono essere usufruite ferie o congedi ordinari, in quanto sono
gia' state programmate ferie collettive in altro periodo ovvero non
residua nell'anno un numero di giorni di ferie sufficiente per il
completamento del ciclo di cure.
IN CASO CONTRARIO LE CURE TERMALI DEVONO ESSERE SVOLTE DURANTE LE
FERIE;
inviare all'INPS, entro due giorni dall'inizio delle cure da
effettuare al di fuori dei periodi di ferie, la prescrizione dello
specialista, copia della autorizzazione-impegnativa della USL e una
copia del presente modulo compilato sul retro sia dal lavoratore
che dal datore di lavoro;
inviare al datore di lavoro, sempre entro due giorni, copia della
documentazione in possesso e la seconda copia del presente modulo
debitamente compilato sul retro;
effettuare le cure prescritte senza interruzioni (salvo per le
giornate di chiusura dello stabilimento termale e per quelle di
documentata forza maggiore);
inviare all'INPS (in originale) e al datore di lavoro (in copia),
al termine delle cure, l'autorizzazione-impegnativa compilata dallo
stabilimento termale.
(Da compilare in due copie)
) RISERVATO AL LAVORATORE
sottoscritto ................................. nato a ..............
......... residente a ........................ via .................
..... CAP ......... codice fiscale .................................
endente dell'azienda .................... .........................
hiara che in caso di autorizzazione a fruire di cure termali al di
ri delle ferie si rechera', per il trattamento, presso lo
bilimento termale di ...............................................
periodo dal ......... al ......... , con temporaneo recapito nella
uente localita': .................... via ................... n ....
......... presso ..................................................
a ............... Firma del lavoratore .........................
) RISERVATO ALL'AZIENDA
sottoscritta Ditta .................................................
e/Stabilimento di .................... via .................. n ...
ricola INPS ....................... dichiara che il lavoratore sopra
icato, qualifica di ....................,
puo'
ante il periodo dallo stesso indicato (1) -----------, ai sensi
non puo' (2)
la contrattazione collettiva, usufruire di congedi ordinari o ferie
uali.
a .............. Timbro e firma della Ditta .......................
_________________
Cancellare l'ipotesi che non ricorre
V. avvertenze sul retro, punto 5
Circolare 135 del 19 maggio 1992
Oggetto:
CD/CM occupati in altra attività lavorativa alla data del 31 dicembre degli anni dal 1957 al 1961. Chiarimenti per l'applicazione della circolare n. 34 del 5 febbraio 1992.
Con circolare n. 34 del 5 febbraio 1992, nel richiamare
l'attenzione delle Sedi sul contenuto dell'art. 5, comma 5,
della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (1), in virtu' del
quale l'accreditamento annuale dei contributi I.V.S. a
favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il
periodo 1957/61 doveva essere effettuato sulla base della
composizione del nucleo familiare risultante alla data del
31 dicembre, e' stato precisato che, nell'ipotesi di assi-
curati che figurano iscritti negli elenchi nominativi dei
CD/CM in uno degli anni compresi nel periodo in questione e
che risultino essere stati in servizio militare ovvero
occupati in altra attivita' lavorativa al 31 dicembre dello
stesso anno, le situazioni predette devono essere segnalate,
in applicazione della norma citata, ai competenti Uffici
provinciali dello SCAU per gli eventuali provvedimenti di
cancellazione dagli elenchi.
A seguito delle predette direttive la Direzione Gene-
rale dello SCAU ha diramato la circolare n. 33 del 1 aprile
1992, che si allega in copia, con la quale ha chiarito ai
propri Uffici provinciali che la semplice indicazione
dell'esistenza di altra attivita' lavorativa alla data del
31 dicembre non puo' essere considerata come motivo suffi-
ciente per procedere alla cancellazione dagli elenchi
"potendo ammettersi che l'interessato, oltre alla abituale e
manuale coltivazione dei terreni, si sia dedicato contempo-
raneamente ad altra attivita' di lavoro".
Pertanto, conclude la circolare dello SCAU, la circo-
stanza suddetta puo' essere presa in considerazione, ai fini
della cancellazione dagli elenchi dei CD/CM, soltanto se
accompagnata da altri elementi di fatto che provino l'in-
sussistenza dell'attivita' di coltivatore diretto, mezzadro
o colono, come ad esempio nel caso di un iscritto negli
elenchi CD/CM la cui seconda occupazione risulti svolta in
una localita' talmente distante da quella dell'azienda
agricola da far ritenere inverosimile una contemporaneita'
di attivita'.
Al riguardo si osserva che, in effetti, lo svolgimento
di un'altra attivita' lavorativa non puo' oggettivamente
considerarsi preclusiva dell'attivita' di coltivatore
diretto, colono o mezzadro, attivita' per la quale la legge
1047 prescrive, ai fini della tutela previdenziale, il
semplice requisito dell'abitualita'.
Pertanto le Sedi, in linea con quanto precisato nella
circolare dello SCAU e a modifica della direttiva preceden-
temente impartita, dovranno d'ora in poi limitarsi a segna-
lare agli Uffici dell'Ente predetto i soli casi in cui, come
nell'esempio fatto, risulti fondatamente dimostrato, in base
ad ulteriori circostanze di fatto, che lo svolgimento di
un'altra attivita' lavorativa abbia impedito all'interes-
sato di essere presente come unita' attiva nel nucleo
familiare alla data del 31 dicembre.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
(1) V. "Atti ufficiali" 1957, pag. 877
Allegato
SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO A.C.L.A.A.
Circolare n. 33
Roma, li 1 aprile 1992
AI SERVIZI CENTRALI
SEDE
AGLI UFFICI PROVINCIALI
LORO SEDI
Oggetto: Accertamento coltivatori diretti nel quinquennio
1957/1961.
Con messaggio n. 40889 del 5 febbraio 1992, avente per
oggetto "Art. 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047" la
Direzione Generale dell'INPS ha impartito istruzioni alle
proprie Sedi periferiche in merito alle modalita' di accre-
ditamento dei contributi obbligatori i.v.s. dei coltivatori
diretti e dei mezzadri e coloni per il periodo 1957/1961.
Con il predetto messaggio e' stato peraltro disposto
che, nell'ipotesi di soggetti iscritti negli elenchi nomi-
nativi dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni in
uno degli anni compresi nel periodo 1957/1961, "che risul-
tino essere stati in servizio militare ovvero occupati in
altra attivita' lavorativa al 31 dicembre dello stesso
anno", le Sedi comunichino tali situazioni agli Uffici
provinciali dello S.C.A.U. perche' siano adottati provvedi-
menti di cancellazione dagli elenchi.
Si sottolinea al riguardo che non sussistono partico-
lari problemi per coloro che debbono essere cancellati dagli
elenchi in questione qualora dagli atti in possesso
dell'INPS i medesimi risultino aver prestato servizio
militare alla data del 31 dicembre, data alla quale vanno
riferiti gli accreditamenti dei contributi secondo quanto
dispone l'art. 5, comma 6, della legge 26 ottobre 1957, n.
1047.
Nel caso invece di segnalazioni riguardanti soggetti
iscritti negli elenchi 1957/1961, che risultino essere stati
occupati in altra attivita' lavorativa al 31 dicembre di uno
o piu' dei predetti anni, non sembra che possa disporsi il
provvedimento di cancellazione sulla base di una semplice
indicazione circa la esistenza del rapporto di lavoro alla
data del 31 dicembre.
A tale riguardo si ritiene opportuno sottolineare che
gli elenchi i.v. 1957/1961, atteso il lungo periodo ormai
trascorso, hanno il carattere della definitivita' e pertanto
e' da ritenere esclusa, in linea di massima, la possibilita'
di regolarizzazioni anche in tema di cancellazioni a meno
che non risulti provato il mancato svolgimento
dell'attivita' diretto coltivatrice.
La circostanza che un coltivatore diretto abbia atteso
nello stesso tempo ad altra occupazione di lavoro non e' di
per se' motivo di preclusione della tutela previdenziale dei
lavoratori autonomi potendo ammettersi che l'interessato,
oltre alla abituale e manuale coltivazione dei terreni, si
sia dedicato contemporaneamente ad altra attivita' di
lavoro.
Oltretutto negli anni dal 1957 al 1962 la legge
1047/1957, ai fini del riconoscimento della qualifica di
coltivatore diretto, richiedeva la presenza del solo requi-
sito soggettivo della continuita' (abitualita') della
prestazione di lavoro ma non prevedeva che, nel caso di
duplice attivita', si dovesse far ricorso al criterio della
prevalenza, criterio che e' stato recepito dalla legge
9/1963 a decorrere dal 1963.
Gli Uffici pertanto, in presenza di siffatte segnala-
zioni dell'INPS, daranno corso ai provvedimenti di cancel-
lazione nelle sole ipotesi in cui risulti provata la insus-
sistenza dell'attivita' diretto coltivatrice; potrebbe
essere ad es. il caso di un iscritto negli elenchi dei
coltivatori diretti, la cui seconda occupazione di lavoro
sia stata svolta in una localita' molto distante da quella
dell'azienda agricola tale comunque da ritenere inverosimile
una contemporaneita' di attivita'.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Borgia)
Circolare 34 del 5 febbraio 1992
Oggetto:
Art. 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 : modalità di accreditamento dei contributi obbligatori IVS dei CD/CM per il periodo 1957/61 e suoi riflessi sull'accreditamento dei contributi figurativi per servizio militare.
In base ai quesiti da piu' parti pervenuti si e'
rilevato che le Sedi non sempre seguono gli stessi criteri
nella definizione delle richieste di accreditamento dei
contributi figurativi per periodi di servizio militare
prestato durante gli anni dal 1957 al 1961 da assicurati che
per gli anni medesimi risultano iscritti negli elenchi
nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Allo scopo di assicurare in materia la necessaria
uniformita' di indirizzo si forniscono le seguenti precisa-
zioni.
Si rammenta, innanzitutto, che per gli anni dal 1957 al
1961 l'accreditamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria I.V.S. dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni e' disciplinato dall'art. 5 della legge 26 ottobre
1957, n. 1047 (1), istitutiva dell'assicurazione predetta.
Il comma 1 di detto articolo dispone che: "i contributi
accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo
familiare in base alle disposizioni di cui al secondo comma
dell'art. 3 sono accreditati agli appartenenti al nucleo
stesso attribuendo le giornate lavorative per le quali i
suddetti contributi sono stati versati", secondo particolari
criteri di ripartizione stabiliti dal medesimo comma 1.
Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce poi che:
"gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente
articolo sono effettuati, a norma dell'art. 3 della presente
legge, sulla famiglia quale risulta alla data del 31 dicem-
bre dell'anno cui si riferiscono".
In particolare dall'applicazione delle predette dispo-
sizioni e' derivato che:
- i soggetti presenti nel nucleo familiare come unita'
attive alla data del 31 dicembre conseguivano il titolo per
l'iscrizione negli elenchi e per il conseguente accredita-
mento dei contributi per l'intero anno, anche nei casi in
cui avessero iniziato l'attivita' nel corso dell'anno;
- i soggetti non presenti nel nucleo familiare come unita'
attive alla data del 31 dicembre non avevano titolo
all'iscrizione negli elenchi e quindi all'accreditamento dei
contributi per l'intero anno, anche nei casi in cui avessero
svolto l'attivita' per una parte dell'anno.
Cio' premesso, nell'ipotesi di soggetti iscritti negli
elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni in uno degli anni compresi nel periodo 1957/61, che
risultino essere stati in servizio militare ovvero occupati
in altra attivita' lavorativa al 31 dicembre dello stesso
anno, le Sedi sono tenute, in relazione al disposto del
richiamato comma 5 dell'art. 5 della legge n. 1047, a
segnalare i singoli casi ai competenti Uffici provinciali
dello SCAU per la cancellazione degli interessati dagli
elenchi.
La cancellazione predetta, facendo venir meno la
copertura assicurativa, consente l'accreditamento dei
contributi figurativi per il periodo di servizio militare
svolto nell'anno considerato.
Di contro, nell'ipotesi di soggetto presente come unita'
attiva nel nucleo familiare alla data del 31 dicembre,
l'accreditamento dei contributi obbligatori per l'intero
anno, conseguente all'applicazione del citato art. 5 della
legge n. 1047, rende impossibile l'accreditamento dei
contributi figurativi per l'eventuale servizio militare
prestato nel periodo iniziale dell'anno medesimo. Cio' in
base al principio secondo il quale l'accreditamento figura-
tivo e' consentito solo per i periodi scoperti di assicura-
zione.
Tale preclusione non deve essere considerata peraltro
assoluta, nel senso che essa opera solo nell'ipotesi in cui
l'iscrizione abbia comportato un' attribuzione di almeno 156
giornate, che costituiscono l'anno pieno di contribuzione,
mentre, in caso di attribuzione di un numero di giornate
inferiore, i contributi figurativi possono essere accredi-
tati fino a concorrenza del predetto limite di 156 giornate
annue.
Per una maggiore comprensione si fa l'esempio di un
assicurato che risulta iscritto negli elenchi CD/CM per gli
anni 1959, 1960 e 1961 per 156 giornate all'anno e che ha
prestato servizio militare dal 1 settembre 1959 al 28
febbraio 1961.
Le Sedi dovranno chiedere ai competenti Uffici provin-
ciali dello SCAU la cancellazione del lavoratore dagli
elenchi per gli anni 1959 e 1960, in quanto alla data del 31
dicembre degli anni predetti egli non risultava presente
come unita' attiva nel nucleo familiare.
A cancellazione avvenuta, potra' essere accreditato a
favore dell'interessato il servizio militare per il periodo
dal 1 settembre al 31 dicembre 1959 e per l'intero anno
1960, per cui rimarra' scoperto di contribuzione il periodo
dal 1 gennaio al 31 agosto 1959.
Non potra', invece, essere accreditato il periodo di
servizio militare per il periodo 1 gennaio - 28 febbraio
1961, in quanto il periodo stesso e' coperto di assicura-
zione obbligatoria con l'iscrizione negli elenchi per un
numero di 156 giornate annue.
Peraltro, nell'ipotesi in cui l'iscrizione per il 1961
risultasse effettuata, ad esempio, per 150 giornate, po-
tranno essere accreditate 2 settimane di contribuzione
figurativa per il servizio militare prestato nel periodo dal
1 gennaio al 28 febbraio 1961. Infatti, essendo ciascuna
settimana pari a 3 giornate, le 6 giornate risultanti
dall'accredito figurativo sono sufficienti a far conseguire
all'interessato le 156 giornate necessarie per la piena
copertura dell'anno.
Invece nell'ipotesi di iscrizione per 129 giornate,
potranno essere accreditate tutte le 9 settimane di durata
del servizio militare, in quanto corrispondendo esse a 27
giornate, verrebbe complessivamente raggiunto il limite
annuo di 156 giornate.
A maggior ragione, ovviamente, l'intero accredito delle
9 settimane di contribuzione figurativa potra' essere
effettuato nei casi di iscrizione negli elenchi per un
numero di giornate inferiori alle 129 (ad esempio 70 gior-
nate), in quanto in tal caso non verrebbe mai raggiunto il
limite delle 156 giornate annue.
Si fa presente che in presenza di domande di riscatto
presentate ai sensi dell' art. 11 della legge 2 agosto 1990,
n. 233 (2), l'accreditamento del servizio militare effet-
tuato, con i criteri suindicati, per l'anno per il quale
risultano attribuite meno di 156 giornate di contribuzione
obbligatoria ha riflessi, ovviamente, anche sul numero di
giornate da ammettere a riscatto. Detto numero dovra',
infatti, essere determinato in relazione al numero di
giornate di lavoro e di contribuzione figurativa per servi-
zio militare complessivamente accreditate all' interessato.
Pertanto, nei primi due esempi sopra riportati,
all'interessato non potra' essere concessa la facolta' di
riscatto, in quanto con l'accreditamento dei contributi
figurativi egli ha gia' conseguito la piena copertura
contributiva dell'anno.
Nel terzo esempio (iscrizione negli elenchi per 70
giornate), tenuto conto che con l'accreditamento delle 9
settimane di contribuzione figurativa - pari come si e'
detto a 27 giornate - l'assicurato ha raggiunto complessi-
vamente 97 contributi giornalieri nell'anno, dovranno,
invece, essere ammesse a riscatto le residue 59 giornate
necessarie a conseguire l'anno pieno di contribuzione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
(1) V. "Atti Ufficiali" 1957, pag. 1829
(2) V. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 877