Eureka Previdenza

Circolare 155 del 10 luglio 1993

Allegati 1
OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n.428 del 23
ottobre-10 novembre 1992.
1 - Con sentenza n. 428 del 23 ottobre-10 novembre 1992,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 novembre
1992 (allegato 1), la Corte Costituzionale ha dichiarato "
la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non
consente, in caso di pensione di anzianita', che, dopo il
raggiungimento dell'eta' pensionabile, la pensione debba
essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione
obbligatoria qualora porti ad un risultato piu' favorevole
per l'assicurato."
Come e' noto, tale norma individua, per le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982,
la retribuzione annua pensionabile nella quinta parte della
somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto
di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figura-
tivamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria,
risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione.
Sulla materia la Corte Costituzionale e' gia' intervenuta
con la sentenza n. 307 del 18-26 maggio 1989. A seguito di
tale sentenza, ai fini del calcolo delle pensioni di vec-
chiaia da liquidare con decorrenza dal mese successivo al
compimento dell'eta' pensionabile, deve escludersi il
computo della contribuzione volontaria sia ai fini
dell'anzianita' contributiva che ai fini della determina-
zione della retribuzione pensionabile, qualora i requisiti
per il diritto alla pensione siano maturati con la sola
contribuzione obbligatoria e figurativa e qualora da tale
esclusione consegua una pensione di importo piu elevato (v.
circolare n. 173 del 1 agosto 1989).
La legittimita' del citato ottavo comma dell'art. 3 della
legge n. 297/1982 e' stata messa nuovamente in discussione
dal Pretore di Torino in sede di giudizio promosso nei
confronti dell'Istituto da due titolari di pensione di
anzianita' conseguita anche sulla base di contribuzione
volontaria, i quali avevano perfezionato l'anzianita'
assicurativa e contributiva prescritta per ottenere la
pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'eta' pensio-
nabile, senza il computo della contribuzione volontaria.
Detti pensionati, avendo constatato di fruire, al raggiun-
gimento dell'eta' pensionabile, di un trattamento pensioni-
stico deteriore rispetto a quello che avrebbero percepito
sulla base dei soli contributi obbligatori, di per se'
sufficienti al riconoscimento del diritto alla pensione di
vecchiaia, chiedevano, in applicazione della citata sentenza
n. 307, che al compimento dell'eta' il loro trattamento
fosse ricalcolato sulla base della sola contribuzione
obbligatoria, con esclusione, quindi, di quella volontaria.
Il Pretore di Torino, pur negando la possibilita' di diretta
applicazione della sentenza n. 307 nelle fattispecie esami-
nate, ha peraltro ravvisato nelle situazioni in questione
gli estremi per sottoporre nuovamente la disposizione al
giudizio di costituzionalita'.
La Corte Costituzionale, dopo aver sottolineato che il caso
prospettato riguarda fattispecie diversa da quella che aveva
dato luogo al giudizio di costituzionalita' concluso con la
sentenza n. 307 del 1989, ha fatto presente che " la diver-
sita' di tale aspetto non influisce tuttavia sulla ratio
decidendi, che anche in questo caso resta la medesima di
quella sentenza: essere irragionevole un depauperamento del
trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volon-
taria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello
ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria", ed ha
pronunciato la declaratoria di incostituzionalita' citata in
premessa.
2 - Si precisa che, come gia' operato per la sentenza n.
307 del 1989, il campo di applicazione della sentenza n.428
e' limitato alle situazioni analoghe a quelle oggetto del
giudizio.
A seguito di tale sentenza hanno pertanto titolo al rical-
colo le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la cui
retribuzione pensionabile sia stata determinata, ai sensi
dell'articolo 3, comma 8 , della legge n. 297/1982, anche
sulla base di contribuzione volontaria, liquidate nei
confronti di assicurati che abbiano perfezionato il requi-
sito contributivo prescritto per la pensione di vecchiaia
con la sola contribuzione obbligatoria e figurativa.
Inoltre, poiche' la sentenza dichiara l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 3 della legge n. 297/1982, nel
campo di applicazione della sentenza stessa rientrano solo
le pensioni di anzianita' liquidate con decorrenza dal 1
luglio 1982 in poi.
La norma dichiarata incostituzionale non puo' avere piu'
applicazione dal l9 novembre 1992, primo giorno successivo
alla pubblicazione della sentenza n. 428 sulla Gazzetta
Ufficiale. Conseguentemente, a far tempo da tale data, la
sentenza stessa dovra' essere applicata d'ufficio al rag-
giungimento dell'eta' pensionabile da parte dei pensionati
di anzianita'. A tal fine le Sedi, all'atto della liquida-
zione delle pensioni di anzianita' interessate, costitui-
ranno apposita evidenza-scadenzario.
Per quanto riguarda l'individuazione dell'eta' pensionabile
si precisa che successivamente al 31 dicembre 1993 si dovra'
ovviamente fare riferimento all'eta' prevista dall'articolo
1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
3 - Per il ricalcolo delle pensioni rientranti nel campo di
applicazione della sentenza in esame le Sedi si atterranno
ai seguenti criteri.
3.1 - Per le pensioni di anzianita' il cui titolare compia
l'eta' pensionabile dal 19 novembre 1992 in poi, le Sedi
provvederanno d'ufficio al ricalcolo della pensione dalla
decorrenza originaria senza il computo della contribuzione
volontaria ne' ai fini della determinazione della retribu-
zione pensionabile ne' ai fini del computo dell'anzianita'
contributiva.
L'importo della pensione cosi' determinato, assoggettato a
tutti gli aumenti di legge intervenuti tra la data di
decorrenza originaria della pensione e il primo giorno del
mese successivo a quello di compimento dell'eta' pensiona-
bile, sara' posto a confronto con quello in pagamento a
quest'ultima data. Ai fini della determinazione del nuovo
importo di pensione potra' essere utilizzata l'opzione
VERIFY della procedura di calcolo passante PGM 3445. Qualora
il trattamento cosi' determinato risulti piu favorevole, si
dovra' procedere alla ricostituzione della pensione segna-
lando, con effetto dalla decorrenza originaria della pen-
sione di anzianita', in sostituzione dei dati di archivio,
la nuova anzianita' contributiva e la nuova retribuzione
pensionabile calcolate senza il computo dei contributi
volontari e, quale decorrenza calcolo arretrati, il primo
giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta'.
Considerato che per il momento la procedura automatizzata di
ricostituzione delle pensioni PGM 480 non consente la
segnalazione di una decorrenza calcolo arretrati successiva
al 1 gennaio 1991, qualora il mese di compimento dell'eta'
pensionabile sia successivo al dicembre 1990, le Sedi
dovranno provvedere direttamente alla sistemazione degli
arretrati calcolati dalla procedura relativamente al periodo
dal 1 gennaio 1991 al mese di compimento dell'eta' pensio-
nabile ed alla conseguente rettifica degli elaborati, prima
della spedizione agli interessati.
3.2 - Per le pensioni di anzianita' i cui titolari abbiano
compiuto l'eta' pensionabile anteriormente al 19 novembre
1992, il ricalcolo sara' effettuato d'ufficio con effetto
dal 1 dicembre 1992, primo giorno del mese successivo a
quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta
Ufficiale.
Ai fini della ricostituzione delle pensioni i dati dovranno
essere segnalati con le modalita' di cui al punto 3.1,
tenendo conto che gli arretrati potranno essere corrisposti
d'ufficio soltanto dal 1 dicembre 1992.
La corresponsione degli eventuali arretrati maturati tra il
primo giorno del mese successivo a quello di compimento
dell'eta' pensionabile e il 30 novembre 1992, potra' avere
luogo, nei limiti della prescrizione decennale, esclusiva-
mente su domanda degli interessati.
3.3 - La riliquidazione va effettuata anche per le pensioni
di reversibilita', derivanti da pensione diretta di anzia-
nita' avente decorrenza successiva al 30 giugno 1982, il cui
dante causa sia morto dopo aver compiuto l'eta' per il
pensionamento di vecchiaia, sempreche' per la pensione
diretta ricorressero le condizioni per l'applicazione della
sentenza n. 428 indicate al punto 2.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA

Circolare 143 del 23 giugno 1993

Oggetto: Decreto legge 5 giugno 1993, n. 169. Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto. Criteri applicativi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257

La Gazzetta Ufficiale n. 130, Serie generale, parte prima, del  5
giugno  1993 ha pubblicato il decreto legge 5 giugno 1993, n.169,
recante  "Disposizioni  urgenti  per  i  lavoratori  del  settore
dell'amianto".
Il  provvedimento, emanato in  sostituzione del decreto  legge  5
aprile 1993, n. 95, decaduto per mancata conversione in legge,  e'
entrato in vigore il 5 giugno 1993.
L'articolo  1  del decreto legge n. 169 sostituisce  il  comma  8
dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, con il  testo
di seguito riportato:
"1.  Il  comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo  1992,  n.
257, e' sostituito dal seguente:
 "8.  Per  i lavoratori dipendenti dalle imprese  che  estraggono
amianto  o  utilizzano amianto come materia prima,  anche  se  in
corso  di  dismissione o sottoposte a  procedure  fallimentari  o
fallite  o dismesse, che siano stati esposti all'amianto  per  un
periodo  superiore  a  dieci anni,  l'intero  periodo  lavorativo
soggetto   all'assicurazione  obbligatoria  contro  le   malattie
professionali  derivanti  dall'esposizione  all'amianto,  gestita
dall'INAIL,   e'   moltiplicato,   ai   fini   delle   prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
 2.  Al  maggiore onere derivante dall'attuazione  del  comma  1,
valutato  in  lire  35  miliardi per l'anno 1994  e  in  lire  37
miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante parziale  utilizzo
delle  proiezioni,  per gli  anni  medesimi,  dell'accantonamento
relativo  al  Ministero  del lavoro e  della  previdenza  sociale
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al  capitolo
6856  dello  stato  di previsione del Ministero  del  tesoro  per
l'anno 1993.
3. Il Ministero del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Il   nuovo  testo  della  disposizione  fornisce  una   ulteriore
chiarificazione al testo originario del comma 8 dell'articolo  13
della  legge  n.  257/1992  per quanto  attiene  alla  sfera  dei
destinatari  del beneficio ivi previsto: eliminando, infatti,  la
previsione  che  sia  il CIPE ad individuare  le  imprese  aventi
titolo  ad usufruire della norma, ne dispone  l'applicabilita'  ai
lavoratori  dipendenti  da imprese che  estraggano  o  utilizzino
amianto  come materia prima.
Sulla  scorta di tali indicazioni, a scioglimento  della  riserva
formulata  con i messaggi n. 40459 del 21 luglio 1992 e n.  28703
del 23 aprile 1993 (allegati 1 e 2), si forniscono istruzioni per
la concreta attuazione delle disposizioni contenute ai commi 6, 7
e 8 del citato articolo 13.
1 - NATURA DEL BENEFICIO
L'articolo 13 della legge 27 marzo  1992, n. 257, ai commi 6, 7 e
8, prevede, in presenza di determinate condizioni, un  meccanismo
di  rivalutazione  dei  periodi  di  contribuzione   obbligatoria
mediante  il quale, ai fini del conseguimento  delle  prestazioni
pensionistiche,   l'anzianita'   contributiva   posseduta    dagli
interessati deve essere moltiplicata per il coefficiente di  1,5,
fermo  restando  il  limite  massimo dei  40  anni  di  anzianita'
contributiva.
Da  tale  premessa  deriva che  la  rivalutazione  va  rapportata
unicamente  ai  periodi  di  attivita'  lavorativa   espressamente
indicati  dalle singole disposizioni, con esclusione dei  periodi
di lavoro prestati in altri settori di attivita'.
Si  precisa che tale coefficiente di maggiorazione,  che  esplica
effetti sia ai fini del diritto che della misura delle  pensioni,
e'  utilizzabile  anche per il raggiungimento  del  requisito  dei
trenta  anni di anzianita' assicurativa e  contributiva  richiesto
dal  comma  2  dell'articolo 13 ai fini  del  riconoscimento  del
diritto al pensionamento anticipato di anzianita'.
2 - DESTINATARI
2.1 -  ARTICOLO 13, COMMA 6
Venendo all'esame delle singole disposizioni, per quanto concerne
il  comma 6 si fa rinvio al richiamato messaggio n. 40459 del  21
luglio  1992  chiarendo, peraltro, che i  lavoratori  interessati
hanno titolo alla rivalutazione ancorche'  alla data di entrata in
vigore della legge o alla data di presentazione della domanda  di
pensione  non risultino svolgere attivita' lavorativa in miniera o
presso cava di amianto.
2.2 - ARTICOLO 13, COMMA 7
Ai  sensi del successivo comma 7 hanno titolo ad usufruire  della
maggiorazione dell'anzianita' contributiva i lavoratori che:
- siano   dipendenti  da  imprese  che  utilizzano  o  estraggono
  amianto,  anche  se  in corso di dismissione  o   sottoposte  a
  procedure fallimentari o fallite;
- abbiano   contratto   malattie  professionali  a  causa   della
  esposizione all'amianto documentate dall'INAIL.
Dalla  dizione  del  comma  1  dell'articolo  13,   espressamente
richiamato  dal  comma 7, che riguarda  "i  lavoratori  occupati"
nelle  imprese ivi indicate, si desume che rientrano  nell'ambito
di  applicazione  della norma tutti i  dipendenti,  ancorche'  non
addetti alla lavorazione dei prodotti in amianto.
Per  effetto  del combinato disposto del citato comma  7  con  il
nuovo testo del comma 8 deve ritenersi che le imprese  riguardate
dalla  disposizione  in  esame si  identifichino  in  quelle  che
estraggono  o  utilizzano  l'amianto come materia  prima.  A  tal
proposito,  e' utile fare riferimento, in via generale, ai  codici
statistico  -  contributivi distintivi delle  aziende  (a  titolo
esemplificativo, la fabbricazione di prodotti in  amianto-cemento
e  la  produzione di articoli in amianto  sono,  rispettivamente,
classificate con i codici 243.1 e 244).
Come  espressamente  previsto dalla legge  la  sussistenza  della
ulteriore   condizione  richiesta  dal  comma  7,  vale  a   dire
l'insorgenza     della     malattia     professionale     causata
dall'esposizione all'amianto, deve essere comprovata con apposita
certificazione rilasciata dall'INAIL.
La   stessa   norma  prevede,  inoltre,  che  sono   soggette   a
rivalutazione le settimane di contribuzione relative a periodi di
provata esposizione all'amianto: pertanto, al fine di ottenere il
beneficio   in   questione,  gli  interessati,   all'atto   della
presentazione  della domanda di pensione, devono produrre,  oltre
alla  anzidetta certificazione attestante la  patologia  connessa
alla  attivita' lavorativa, una dichiarazione del datore di lavoro
da cui risultino i periodi di attivita' di lavoro con  esposizione
all'amianto.
2.3 - ARTICOLO 13, COMMA 8
Per  effetto del comma 8 del piu' volte citato articolo  13  della
legge n. 257/1992, hanno titolo a fruire della rivalutazione  del
periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria  contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto,
gestita dall'INAIL, i lavoratori che:
- siano  dipendenti   dalle  imprese  che  estraggono  amianto  o
  utilizzano  amianto  come materia prima, anche se in  corso  di
  dismissione  o sottoposte a procedure fallimentari o fallite  o
  dismesse;
- siano  stati  esposti all'amianto per un  periodo  superiore  a
  dieci anni.
Ai  fini  della individuazione delle  imprese  interessate  dalla
disposizione  in  esame  valgono  le  considerazioni  di  cui  al
precedente punto 2.2, fermo restando che per le imprese  dismesse
puo' ritenersi idonea la documentazione dell'INAIL comprovante  il
pagamento  del premio assicurativo connesso al rischio  derivante
dall'esposizione all'amianto.
Il  coefficiente di rivalutazione dell'1,5 si applica  all'intero
periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria  contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione  all'amianto
qualora  il periodo stesso risulti superiore a dieci anni.
Analogamente  a quanto gia' precisato per il comma 7, ai fini  del
riconoscimento   del   diritto  al  beneficio  in   argomento   i
richiedenti  le  prestazioni pensionistiche devono  corredare  la
domanda  di documentazione idonea a comprovare lo svolgimento  di
attivita' lavorativa soggetta allo specifico obbligo  assicurativo
connesso  all'esposizione  all'amianto,  rilasciata   dall'INAIL,
nonche'  di  una  dichiarazione  dell'impresa  datrice  di  lavoro
attestante la durata del periodo lavorativo stesso.
Eventuali   problemi   interpretativi   ed   operativi    saranno
rappresentati  a questa Direzione Generale -  Direzione  Centrale
per  le  Pensioni.
3  -  DEROGA AL  BLOCCO  DELLA  LIQUIDAZIONE  DELLE   PENSIONI DI
      ANZIANITA'   PREVISTA DALL ' ARTICOLO 1, COMMA  2,  LETTERA
      G), DELLA LEGGE N. 438/1992
Le  indicazioni  che precedono sono altresi' utili ai  fini  della
operativita'  della  deroga  prevista dall'articolo  1,  comma  2,
lettera  g), ultima parte, della legge 14 novembre 1992,  n.  438
che,  secondo le precisazioni fornite al punto 6 della  circolare
n.  293 del 22 dicembre 1992, deve ritenersi riferita a  tutti  i
pensionamenti  per  anzianita'  dei  lavoratori  dipendenti  dalle
imprese  rientranti  nell'ambito di applicazione della  legge  n.
257/1992.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                               F.to  D.ssa MANZARA
N.B.:  Per  motivi  tecnici  si omette la trasmissione degli
allegati

Circolare 219 del 1° ottobre 1993

Oggetto:

Legge   4 agosto 1993, n.271. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 giugno 1993,  n. 169,   recante  "Disposizioni   urgenti   per  i  lavoratori del settore dell'amianto".

La  Gazzetta  Ufficiale  n.181, serie generale, parte prima,

del 4 agosto 1993, ha pubblicato la  legge  4  agosto  1993,

n.271,   di  conversione  in  legge,  con  modificazioni,del

decreto legge 5 giugno 1993, n. 169,  recante  "Disposizioni

urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto".

L'articolo  1 del decreto n.169, come modificato dalla legge

di conversione, sostituisce  il  comma  8  dell'articolo  13

della  legge  27  marzo  1992, n.257, stabilendo che: "Per i

lavoratori  che  siano  stati  esposti  all'amianto  per  un

periodo  superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo

soggetto all'assicurazione obbligatoria contro  le  malattie

professionali    derivanti   dall'esposizione   all'amianto,

gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini  delle  presta-

zioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5."

La legge n.271 modifica altresi' il comma 7 dell'articolo 13

della legge n.257 il cui testo e' pertanto cosi'  formulato:

"Ai  fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche

per i lavoratori che abbiano contratto  malattie  professio-

nali   a   causa  dell'esposizione  all'amianto  documentate

dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   gli

infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto

da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di  presta-

zione  lavorativa  per  il  periodo  di  provata esposizione

all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5".

Per espressa previsione legislativa le  modifiche  apportate

al decreto legge n.169 dalla legge n.271 hanno efficacia dal

5 agosto 1993, giorno successivo a quello della sua  pubbli-

cazione.

L'articolo  1,  comma  2,  della  legge  n.271,  conferma la

validita' degli atti e dei provvedimenti adottati e fa salvi

gli  effetti  prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla

base del decreto legge 5 aprile 1993, n.95.

Si forniscono di seguito  le  istruzioni  applicative  delle

disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

1   - DESTINATARI

Per quanto attiene alla sfera dei destinatari  dei  benefici

di  cui  ai  commi  7  e  8  dell'articolo  13  della  legge

n.257/1992 si precisa quanto segue.

1.1 - ARTICOLO 13, COMMA 7, DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, n.257.

Dalla nuova  formulazione  della  norma  in  esame,  che  ha

eliminato  la  condizione della dipendenza dei lavoratori da

imprese che utilizzano ovvero estraggono  amianto,  prevista

dall'originaria  formulazione  del  comma 7 dell'articolo 13

della legge n.257, deriva che destinatari del beneficio  ivi

previsto  sono  tutti  i  lavoratori  che  abbiano contratto

malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto,

ancorche' non occupati nel settore dell'amianto.

Il  riconoscimento  del  diritto  alla  rivalutazione  delle

settimane di contribuzione relative  a  periodi  di  provata

esposizione  all'amianto e', pertanto, subordinato alla sola

condizione  dell'insorgenza  della  malattia   professionale

causata     dall'esposizione     all'amianto,    documentata

dall'INAIL.

1.2- ARTICOLO 13, COMMA 8, DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, n.257.

Al  comma  8  dell'articolo  13  della  legge n.257 e' stata

eliminata la condizione  della  dipendenza  da  imprese  che

estraggano o utilizzino amianto come materia prima, prevista

dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n.169.

Per effetto di  tale  modifica,  destinatari  del  beneficio

previsto  dalla  norma  in esame sono tutti i lavoratori che

possano far valere un  periodo  di  esposizione  all'amianto

superiore  a  dieci anni, ancorche' non occupati nel settore

dell'amianto.

Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell'intero

periodo  lavorativo  soggetto all'assicurazione obbligatoria

contro le malattie professionali derivanti  dall'esposizione

all'amianto  gestita dall'INAIL e' pertanto subordinato alla

sola condizione che i  lavoratori  interessati  siano  stati

esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni.

In conformita' con le nuove disposizioni , a far tempo dal 5

agosto 1993, giorno successivo  a  quello  di  pubblicazione

sulla  Gazzetta  Ufficiale  della legge n.271, devono inten-

dersi parzialmente modificate  le  istruzioni  di  cui  alla

circolare n. 143 del 23 giugno 1993, punti 2.2 e 2.3.

1.3 -  TITOLARI DI PENSIONE

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis,  del

decreto  n. 169, come modificato dalla legge n. 271, indivi-

duano nei  lavoratori  i  destinatari  del  beneficio  della

rivalutazione  dei  periodi di contribuzione ivi previsti ai

fini delle prestazioni pensionistiche.

Devono, pertanto, ritenersi esclusi dal beneficio in  parola

i  titolari  di  pensione liquidata con decorrenza anteriore

alla data di efficacia dei singoli provvedimenti.

                       IL DIRETTORE GENERALE

                           F.to  MANZARA

Circolare 255 del 10 novembre 1993

OGGETTO:  Circolare n. 219 del 1  ottobre 1993. Chiarimenti.

Ad integrazione  delle  istruzioni  diramate  con  circolare n.   219   del   1   ottobre  1993  concernenti  l'applicazione  delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo  13  della  legge  27 marzo  1992,  n.  257,  sostituiti dai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 271, di conversione del decreto legge  5 giugno  1993,  n. 169, si trascrive la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interessato al riguardo da questo Istituto. "Riguardo   ai   fac-simili   delle   dichiarazioni    dell'INAIL    e dell'Azienda,   che  i  lavoratori  interessati  dovranno  unire  alle richieste delle prestazioni di cui ai citati commi 7 e 8, si  concorda sui   modelli   trasmessi,   con   la   precisazione   che   dovranno, naturalmente, essere tolti  i  riferimenti  all'utilizzo  dell'amianto come  materia prima e all'attivita' di estrazione dell'amianto stesso, secondo quanto disposto dalla citata legge n. 271/93. Per quanto concerne, inoltre, la  valutazione  dei  periodi  di  cassa integrazione  guadagni,  di  malattia  e  di  maternita',  ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici, di cui ai citati commi  7  e 8,  si  e' dell'avviso che siano da prendere in considerazione tutti i periodi lavorativi coperti da  assicurazione  obbligatoria  contro  le malattie   professionali,   derivanti  dall'esposizione  dell'amianto, gestita dall'INAIL. Piu' precisamente, si ritiene che i predetti periodi siano da ritenere utili  sia  ai  fini  del  conseguimento  del requisito dei 10 anni di esposizione  all'amianto,  sia  ai  fini,  una  volta  posseduto  tale requisito,  della  moltiplicazione di tali periodi per il coefficiente di 1,5." A seguito delle soprariportate precisazioni, la documentazione  che  i richiedenti  dovranno  produrre  a  corredo  della domanda di pensione dovra' essere redatta secondo i fac-simili allegati.                                    IL DIRETTORE GENERALE                                            MANZARA                                              Allegato 1                   DICHIARAZIONE I.N.A.I.L. Si dichiara che l'Azienda .............................. ha versato il premio supplementare assicurativo contro l'asbestosi.   Data ________                    Timbro                             ___________________                                    Firma                                              Allegato 2                  DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA Si dichiara che il Sig. .................................... ha prestato servizio dal ............... al ................ presso  l'Azienda......................................  in   cui   ha svolto   attivita'   lavorativa   soggetta   allo   specifico  obbligo assicurativo  connesso  all'esposizione  all'amianto,  come  attestato dall'allegata dichiarazione INAIL.   Data ________                          _______________________________                          Firma del legale rappresentante                          dell'Azienda

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