Circolare 155 del 10 luglio 1993
Allegati 1
OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n.428 del 23
ottobre-10 novembre 1992.
1 - Con sentenza n. 428 del 23 ottobre-10 novembre 1992,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 novembre
1992 (allegato 1), la Corte Costituzionale ha dichiarato "
la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non
consente, in caso di pensione di anzianita', che, dopo il
raggiungimento dell'eta' pensionabile, la pensione debba
essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione
obbligatoria qualora porti ad un risultato piu' favorevole
per l'assicurato."
Come e' noto, tale norma individua, per le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982,
la retribuzione annua pensionabile nella quinta parte della
somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto
di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figura-
tivamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria,
risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione.
Sulla materia la Corte Costituzionale e' gia' intervenuta
con la sentenza n. 307 del 18-26 maggio 1989. A seguito di
tale sentenza, ai fini del calcolo delle pensioni di vec-
chiaia da liquidare con decorrenza dal mese successivo al
compimento dell'eta' pensionabile, deve escludersi il
computo della contribuzione volontaria sia ai fini
dell'anzianita' contributiva che ai fini della determina-
zione della retribuzione pensionabile, qualora i requisiti
per il diritto alla pensione siano maturati con la sola
contribuzione obbligatoria e figurativa e qualora da tale
esclusione consegua una pensione di importo piu elevato (v.
circolare n. 173 del 1 agosto 1989).
La legittimita' del citato ottavo comma dell'art. 3 della
legge n. 297/1982 e' stata messa nuovamente in discussione
dal Pretore di Torino in sede di giudizio promosso nei
confronti dell'Istituto da due titolari di pensione di
anzianita' conseguita anche sulla base di contribuzione
volontaria, i quali avevano perfezionato l'anzianita'
assicurativa e contributiva prescritta per ottenere la
pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'eta' pensio-
nabile, senza il computo della contribuzione volontaria.
Detti pensionati, avendo constatato di fruire, al raggiun-
gimento dell'eta' pensionabile, di un trattamento pensioni-
stico deteriore rispetto a quello che avrebbero percepito
sulla base dei soli contributi obbligatori, di per se'
sufficienti al riconoscimento del diritto alla pensione di
vecchiaia, chiedevano, in applicazione della citata sentenza
n. 307, che al compimento dell'eta' il loro trattamento
fosse ricalcolato sulla base della sola contribuzione
obbligatoria, con esclusione, quindi, di quella volontaria.
Il Pretore di Torino, pur negando la possibilita' di diretta
applicazione della sentenza n. 307 nelle fattispecie esami-
nate, ha peraltro ravvisato nelle situazioni in questione
gli estremi per sottoporre nuovamente la disposizione al
giudizio di costituzionalita'.
La Corte Costituzionale, dopo aver sottolineato che il caso
prospettato riguarda fattispecie diversa da quella che aveva
dato luogo al giudizio di costituzionalita' concluso con la
sentenza n. 307 del 1989, ha fatto presente che " la diver-
sita' di tale aspetto non influisce tuttavia sulla ratio
decidendi, che anche in questo caso resta la medesima di
quella sentenza: essere irragionevole un depauperamento del
trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volon-
taria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello
ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria", ed ha
pronunciato la declaratoria di incostituzionalita' citata in
premessa.
2 - Si precisa che, come gia' operato per la sentenza n.
307 del 1989, il campo di applicazione della sentenza n.428
e' limitato alle situazioni analoghe a quelle oggetto del
giudizio.
A seguito di tale sentenza hanno pertanto titolo al rical-
colo le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la cui
retribuzione pensionabile sia stata determinata, ai sensi
dell'articolo 3, comma 8 , della legge n. 297/1982, anche
sulla base di contribuzione volontaria, liquidate nei
confronti di assicurati che abbiano perfezionato il requi-
sito contributivo prescritto per la pensione di vecchiaia
con la sola contribuzione obbligatoria e figurativa.
Inoltre, poiche' la sentenza dichiara l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 3 della legge n. 297/1982, nel
campo di applicazione della sentenza stessa rientrano solo
le pensioni di anzianita' liquidate con decorrenza dal 1
luglio 1982 in poi.
La norma dichiarata incostituzionale non puo' avere piu'
applicazione dal l9 novembre 1992, primo giorno successivo
alla pubblicazione della sentenza n. 428 sulla Gazzetta
Ufficiale. Conseguentemente, a far tempo da tale data, la
sentenza stessa dovra' essere applicata d'ufficio al rag-
giungimento dell'eta' pensionabile da parte dei pensionati
di anzianita'. A tal fine le Sedi, all'atto della liquida-
zione delle pensioni di anzianita' interessate, costitui-
ranno apposita evidenza-scadenzario.
Per quanto riguarda l'individuazione dell'eta' pensionabile
si precisa che successivamente al 31 dicembre 1993 si dovra'
ovviamente fare riferimento all'eta' prevista dall'articolo
1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
3 - Per il ricalcolo delle pensioni rientranti nel campo di
applicazione della sentenza in esame le Sedi si atterranno
ai seguenti criteri.
3.1 - Per le pensioni di anzianita' il cui titolare compia
l'eta' pensionabile dal 19 novembre 1992 in poi, le Sedi
provvederanno d'ufficio al ricalcolo della pensione dalla
decorrenza originaria senza il computo della contribuzione
volontaria ne' ai fini della determinazione della retribu-
zione pensionabile ne' ai fini del computo dell'anzianita'
contributiva.
L'importo della pensione cosi' determinato, assoggettato a
tutti gli aumenti di legge intervenuti tra la data di
decorrenza originaria della pensione e il primo giorno del
mese successivo a quello di compimento dell'eta' pensiona-
bile, sara' posto a confronto con quello in pagamento a
quest'ultima data. Ai fini della determinazione del nuovo
importo di pensione potra' essere utilizzata l'opzione
VERIFY della procedura di calcolo passante PGM 3445. Qualora
il trattamento cosi' determinato risulti piu favorevole, si
dovra' procedere alla ricostituzione della pensione segna-
lando, con effetto dalla decorrenza originaria della pen-
sione di anzianita', in sostituzione dei dati di archivio,
la nuova anzianita' contributiva e la nuova retribuzione
pensionabile calcolate senza il computo dei contributi
volontari e, quale decorrenza calcolo arretrati, il primo
giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta'.
Considerato che per il momento la procedura automatizzata di
ricostituzione delle pensioni PGM 480 non consente la
segnalazione di una decorrenza calcolo arretrati successiva
al 1 gennaio 1991, qualora il mese di compimento dell'eta'
pensionabile sia successivo al dicembre 1990, le Sedi
dovranno provvedere direttamente alla sistemazione degli
arretrati calcolati dalla procedura relativamente al periodo
dal 1 gennaio 1991 al mese di compimento dell'eta' pensio-
nabile ed alla conseguente rettifica degli elaborati, prima
della spedizione agli interessati.
3.2 - Per le pensioni di anzianita' i cui titolari abbiano
compiuto l'eta' pensionabile anteriormente al 19 novembre
1992, il ricalcolo sara' effettuato d'ufficio con effetto
dal 1 dicembre 1992, primo giorno del mese successivo a
quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta
Ufficiale.
Ai fini della ricostituzione delle pensioni i dati dovranno
essere segnalati con le modalita' di cui al punto 3.1,
tenendo conto che gli arretrati potranno essere corrisposti
d'ufficio soltanto dal 1 dicembre 1992.
La corresponsione degli eventuali arretrati maturati tra il
primo giorno del mese successivo a quello di compimento
dell'eta' pensionabile e il 30 novembre 1992, potra' avere
luogo, nei limiti della prescrizione decennale, esclusiva-
mente su domanda degli interessati.
3.3 - La riliquidazione va effettuata anche per le pensioni
di reversibilita', derivanti da pensione diretta di anzia-
nita' avente decorrenza successiva al 30 giugno 1982, il cui
dante causa sia morto dopo aver compiuto l'eta' per il
pensionamento di vecchiaia, sempreche' per la pensione
diretta ricorressero le condizioni per l'applicazione della
sentenza n. 428 indicate al punto 2.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA
Circolare 143 del 23 giugno 1993
Oggetto: Decreto legge 5 giugno 1993, n. 169. Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto. Criteri applicativi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257
La Gazzetta Ufficiale n. 130, Serie generale, parte prima, del 5
giugno 1993 ha pubblicato il decreto legge 5 giugno 1993, n.169,
recante "Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore
dell'amianto".
Il provvedimento, emanato in sostituzione del decreto legge 5
aprile 1993, n. 95, decaduto per mancata conversione in legge, e'
entrato in vigore il 5 giugno 1993.
L'articolo 1 del decreto legge n. 169 sostituisce il comma 8
dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, con il testo
di seguito riportato:
"1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.
257, e' sostituito dal seguente:
"8. Per i lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono
amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in
corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o
fallite o dismesse, che siano stati esposti all'amianto per un
periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo
soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita
dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
2. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del comma 1,
valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37
miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo
delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1993.
3. Il Ministero del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Il nuovo testo della disposizione fornisce una ulteriore
chiarificazione al testo originario del comma 8 dell'articolo 13
della legge n. 257/1992 per quanto attiene alla sfera dei
destinatari del beneficio ivi previsto: eliminando, infatti, la
previsione che sia il CIPE ad individuare le imprese aventi
titolo ad usufruire della norma, ne dispone l'applicabilita' ai
lavoratori dipendenti da imprese che estraggano o utilizzino
amianto come materia prima.
Sulla scorta di tali indicazioni, a scioglimento della riserva
formulata con i messaggi n. 40459 del 21 luglio 1992 e n. 28703
del 23 aprile 1993 (allegati 1 e 2), si forniscono istruzioni per
la concreta attuazione delle disposizioni contenute ai commi 6, 7
e 8 del citato articolo 13.
1 - NATURA DEL BENEFICIO
L'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai commi 6, 7 e
8, prevede, in presenza di determinate condizioni, un meccanismo
di rivalutazione dei periodi di contribuzione obbligatoria
mediante il quale, ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche, l'anzianita' contributiva posseduta dagli
interessati deve essere moltiplicata per il coefficiente di 1,5,
fermo restando il limite massimo dei 40 anni di anzianita'
contributiva.
Da tale premessa deriva che la rivalutazione va rapportata
unicamente ai periodi di attivita' lavorativa espressamente
indicati dalle singole disposizioni, con esclusione dei periodi
di lavoro prestati in altri settori di attivita'.
Si precisa che tale coefficiente di maggiorazione, che esplica
effetti sia ai fini del diritto che della misura delle pensioni,
e' utilizzabile anche per il raggiungimento del requisito dei
trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva richiesto
dal comma 2 dell'articolo 13 ai fini del riconoscimento del
diritto al pensionamento anticipato di anzianita'.
2 - DESTINATARI
2.1 - ARTICOLO 13, COMMA 6
Venendo all'esame delle singole disposizioni, per quanto concerne
il comma 6 si fa rinvio al richiamato messaggio n. 40459 del 21
luglio 1992 chiarendo, peraltro, che i lavoratori interessati
hanno titolo alla rivalutazione ancorche' alla data di entrata in
vigore della legge o alla data di presentazione della domanda di
pensione non risultino svolgere attivita' lavorativa in miniera o
presso cava di amianto.
2.2 - ARTICOLO 13, COMMA 7
Ai sensi del successivo comma 7 hanno titolo ad usufruire della
maggiorazione dell'anzianita' contributiva i lavoratori che:
- siano dipendenti da imprese che utilizzano o estraggono
amianto, anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedure fallimentari o fallite;
- abbiano contratto malattie professionali a causa della
esposizione all'amianto documentate dall'INAIL.
Dalla dizione del comma 1 dell'articolo 13, espressamente
richiamato dal comma 7, che riguarda "i lavoratori occupati"
nelle imprese ivi indicate, si desume che rientrano nell'ambito
di applicazione della norma tutti i dipendenti, ancorche' non
addetti alla lavorazione dei prodotti in amianto.
Per effetto del combinato disposto del citato comma 7 con il
nuovo testo del comma 8 deve ritenersi che le imprese riguardate
dalla disposizione in esame si identifichino in quelle che
estraggono o utilizzano l'amianto come materia prima. A tal
proposito, e' utile fare riferimento, in via generale, ai codici
statistico - contributivi distintivi delle aziende (a titolo
esemplificativo, la fabbricazione di prodotti in amianto-cemento
e la produzione di articoli in amianto sono, rispettivamente,
classificate con i codici 243.1 e 244).
Come espressamente previsto dalla legge la sussistenza della
ulteriore condizione richiesta dal comma 7, vale a dire
l'insorgenza della malattia professionale causata
dall'esposizione all'amianto, deve essere comprovata con apposita
certificazione rilasciata dall'INAIL.
La stessa norma prevede, inoltre, che sono soggette a
rivalutazione le settimane di contribuzione relative a periodi di
provata esposizione all'amianto: pertanto, al fine di ottenere il
beneficio in questione, gli interessati, all'atto della
presentazione della domanda di pensione, devono produrre, oltre
alla anzidetta certificazione attestante la patologia connessa
alla attivita' lavorativa, una dichiarazione del datore di lavoro
da cui risultino i periodi di attivita' di lavoro con esposizione
all'amianto.
2.3 - ARTICOLO 13, COMMA 8
Per effetto del comma 8 del piu' volte citato articolo 13 della
legge n. 257/1992, hanno titolo a fruire della rivalutazione del
periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto,
gestita dall'INAIL, i lavoratori che:
- siano dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o
utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di
dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o
dismesse;
- siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a
dieci anni.
Ai fini della individuazione delle imprese interessate dalla
disposizione in esame valgono le considerazioni di cui al
precedente punto 2.2, fermo restando che per le imprese dismesse
puo' ritenersi idonea la documentazione dell'INAIL comprovante il
pagamento del premio assicurativo connesso al rischio derivante
dall'esposizione all'amianto.
Il coefficiente di rivalutazione dell'1,5 si applica all'intero
periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto
qualora il periodo stesso risulti superiore a dieci anni.
Analogamente a quanto gia' precisato per il comma 7, ai fini del
riconoscimento del diritto al beneficio in argomento i
richiedenti le prestazioni pensionistiche devono corredare la
domanda di documentazione idonea a comprovare lo svolgimento di
attivita' lavorativa soggetta allo specifico obbligo assicurativo
connesso all'esposizione all'amianto, rilasciata dall'INAIL,
nonche' di una dichiarazione dell'impresa datrice di lavoro
attestante la durata del periodo lavorativo stesso.
Eventuali problemi interpretativi ed operativi saranno
rappresentati a questa Direzione Generale - Direzione Centrale
per le Pensioni.
3 - DEROGA AL BLOCCO DELLA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI DI
ANZIANITA' PREVISTA DALL ' ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA
G), DELLA LEGGE N. 438/1992
Le indicazioni che precedono sono altresi' utili ai fini della
operativita' della deroga prevista dall'articolo 1, comma 2,
lettera g), ultima parte, della legge 14 novembre 1992, n. 438
che, secondo le precisazioni fornite al punto 6 della circolare
n. 293 del 22 dicembre 1992, deve ritenersi riferita a tutti i
pensionamenti per anzianita' dei lavoratori dipendenti dalle
imprese rientranti nell'ambito di applicazione della legge n.
257/1992.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA
N.B.: Per motivi tecnici si omette la trasmissione degli
allegati
Circolare 219 del 1° ottobre 1993
Oggetto:
Legge 4 agosto 1993, n.271. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, recante "Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto".
La Gazzetta Ufficiale n.181, serie generale, parte prima,
del 4 agosto 1993, ha pubblicato la legge 4 agosto 1993,
n.271, di conversione in legge, con modificazioni,del
decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, recante "Disposizioni
urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto".
L'articolo 1 del decreto n.169, come modificato dalla legge
di conversione, sostituisce il comma 8 dell'articolo 13
della legge 27 marzo 1992, n.257, stabilendo che: "Per i
lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un
periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo
soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali derivanti dall'esposizione all'amianto,
gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini delle presta-
zioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5."
La legge n.271 modifica altresi' il comma 7 dell'articolo 13
della legge n.257 il cui testo e' pertanto cosi' formulato:
"Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
per i lavoratori che abbiano contratto malattie professio-
nali a causa dell'esposizione all'amianto documentate
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto
da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di presta-
zione lavorativa per il periodo di provata esposizione
all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5".
Per espressa previsione legislativa le modifiche apportate
al decreto legge n.169 dalla legge n.271 hanno efficacia dal
5 agosto 1993, giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione.
L'articolo 1, comma 2, della legge n.271, conferma la
validita' degli atti e dei provvedimenti adottati e fa salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto legge 5 aprile 1993, n.95.
Si forniscono di seguito le istruzioni applicative delle
disposizioni contenute nel provvedimento in esame.
1 - DESTINATARI
Per quanto attiene alla sfera dei destinatari dei benefici
di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 13 della legge
n.257/1992 si precisa quanto segue.
1.1 - ARTICOLO 13, COMMA 7, DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, n.257.
Dalla nuova formulazione della norma in esame, che ha
eliminato la condizione della dipendenza dei lavoratori da
imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, prevista
dall'originaria formulazione del comma 7 dell'articolo 13
della legge n.257, deriva che destinatari del beneficio ivi
previsto sono tutti i lavoratori che abbiano contratto
malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto,
ancorche' non occupati nel settore dell'amianto.
Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione delle
settimane di contribuzione relative a periodi di provata
esposizione all'amianto e', pertanto, subordinato alla sola
condizione dell'insorgenza della malattia professionale
causata dall'esposizione all'amianto, documentata
dall'INAIL.
1.2- ARTICOLO 13, COMMA 8, DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, n.257.
Al comma 8 dell'articolo 13 della legge n.257 e' stata
eliminata la condizione della dipendenza da imprese che
estraggano o utilizzino amianto come materia prima, prevista
dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n.169.
Per effetto di tale modifica, destinatari del beneficio
previsto dalla norma in esame sono tutti i lavoratori che
possano far valere un periodo di esposizione all'amianto
superiore a dieci anni, ancorche' non occupati nel settore
dell'amianto.
Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell'intero
periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto gestita dall'INAIL e' pertanto subordinato alla
sola condizione che i lavoratori interessati siano stati
esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni.
In conformita' con le nuove disposizioni , a far tempo dal 5
agosto 1993, giorno successivo a quello di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della legge n.271, devono inten-
dersi parzialmente modificate le istruzioni di cui alla
circolare n. 143 del 23 giugno 1993, punti 2.2 e 2.3.
1.3 - TITOLARI DI PENSIONE
Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del
decreto n. 169, come modificato dalla legge n. 271, indivi-
duano nei lavoratori i destinatari del beneficio della
rivalutazione dei periodi di contribuzione ivi previsti ai
fini delle prestazioni pensionistiche.
Devono, pertanto, ritenersi esclusi dal beneficio in parola
i titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore
alla data di efficacia dei singoli provvedimenti.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to MANZARA
Circolare 255 del 10 novembre 1993
OGGETTO: Circolare n. 219 del 1 ottobre 1993. Chiarimenti.
Ad integrazione delle istruzioni diramate con circolare n. 219 del 1 ottobre 1993 concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sostituiti dai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 271, di conversione del decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, si trascrive la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interessato al riguardo da questo Istituto. "Riguardo ai fac-simili delle dichiarazioni dell'INAIL e dell'Azienda, che i lavoratori interessati dovranno unire alle richieste delle prestazioni di cui ai citati commi 7 e 8, si concorda sui modelli trasmessi, con la precisazione che dovranno, naturalmente, essere tolti i riferimenti all'utilizzo dell'amianto come materia prima e all'attivita' di estrazione dell'amianto stesso, secondo quanto disposto dalla citata legge n. 271/93. Per quanto concerne, inoltre, la valutazione dei periodi di cassa integrazione guadagni, di malattia e di maternita', ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici, di cui ai citati commi 7 e 8, si e' dell'avviso che siano da prendere in considerazione tutti i periodi lavorativi coperti da assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, derivanti dall'esposizione dell'amianto, gestita dall'INAIL. Piu' precisamente, si ritiene che i predetti periodi siano da ritenere utili sia ai fini del conseguimento del requisito dei 10 anni di esposizione all'amianto, sia ai fini, una volta posseduto tale requisito, della moltiplicazione di tali periodi per il coefficiente di 1,5." A seguito delle soprariportate precisazioni, la documentazione che i richiedenti dovranno produrre a corredo della domanda di pensione dovra' essere redatta secondo i fac-simili allegati. IL DIRETTORE GENERALE MANZARA Allegato 1 DICHIARAZIONE I.N.A.I.L. Si dichiara che l'Azienda .............................. ha versato il premio supplementare assicurativo contro l'asbestosi. Data ________ Timbro ___________________ Firma Allegato 2 DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA Si dichiara che il Sig. .................................... ha prestato servizio dal ............... al ................ presso l'Azienda...................................... in cui ha svolto attivita' lavorativa soggetta allo specifico obbligo assicurativo connesso all'esposizione all'amianto, come attestato dall'allegata dichiarazione INAIL. Data ________ _______________________________ Firma del legale rappresentante dell'Azienda