Circolare 39 del 18 febbraio 1998
OGGETTO:
98-39. INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE. ESTENSIONE AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO E AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.
1 - IL DECRETO LEGISLATIVO 28 MARZO 1996, N. 207, HA ISTITUITO, A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1996, UN INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO, COME TITOLARI O COADIUTORI, ATTIVITÀ COMMERCIALE AL MINUTO IN SEDE FISSA, ANCHE ABBINATA AD ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, OVVERO CHE ESERCITANO ATTIVITÀ COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE.
A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1998 LA DISCIPLINA DI CUI AL DECRETO N. 207/96 È STATA ESTESA DALL’ARTICOLO 59, COMMA 58, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449 (MISURE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA) AI SOGGETTI DI CUI ALLA LEGGE 3 MAGGIO 1985, N. 204, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ AI SOGGETTI PREVISTI DALLA LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 287.
PER EFFETTO DELL’ANZIDETTA DISPOSIZIONE, LA NORMATIVA CONTENUTA NEL DECRETO N. 207/96 SI APPLICA, A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1998, ANCHE AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, NONCHÉ AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E DI BEVANDE CHE FACCIANO VALERE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 1998 AL 31 DICEMBRE 1998 I REQUISITI RICHIESTI DALL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO N. 207/96 E, QUINDI:
PIÙ DI 62 ANNI DI ETÀ, SE UOMINI, OVVERO PIÙ DI 57 ANNI DI ETÀ, SE DONNE;
ISCRIZIONE, AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE INTERVENUTA IN DATA NON ANTECEDENTE AL 1 GENNAIO 1998, PER ALMENO 5 ANNI, IN QUALITÀ DI TITOLARI O COADIUTORI, NELLA GESTIONE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI PRESSO L’INPS.
L’EROGAZIONE DELL’INDENNIZZO È SUBORDINATA ALTRESÌ, NEL PERIODO INDICATO (1 GENNAIO 1998/31 DICEMBRE 1998) ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE;
RICONSEGNA DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, NONCHÉ DI QUELLA PER L’ATTIVITÀ COMMERCIALE AL MINUTO, QUALORA QUEST’ULTIMA SIA ESERCITATA CONGIUNTAMENTE;
CANCELLAZIONE DEL SOGGETTO TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, OVVERO DI UN SUO DELEGATO, DAL REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N. 426 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DAL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA C.C.I.A.A.;
LIMITATAMENTE AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO OCCORRE CHE GLI STESSI PROVVEDANO ALLA CANCELLAZIONE DAL RUOLO ISTITUITO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DELLA PROVINCIA IN CUI RISIEDONO.
I NUOVI BENEFICIARI, QUALORA AVESSERO GIÀ PRESENTATO DOMANDA DI INDENNIZZO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 207/96 E PERTANTO PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 449/1997 (1 GENNAIO 1998), DEVONO PRESENTARE NUOVA DOMANDA CHE, SE FAVOREVOLMENTE DECISA DALL’APPOSITO COMITATO DI GESTIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 6 DEL CITATO DECRETO, CONSENTIRÀ L’EROGAZIONE DELL’INDENNIZZO DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DI DETTA NUOVA DOMANDA.
L’INDENNIZZO SARÀ EROGATO NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITÀ DEL RELATIVO GETTITO CONTRIBUTIVO CHE AFFLUISCE ALL’APPOSITO FONDO DEGLI INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE, PREVISTO DALL’ARTICOLO 5 DEL PREDETTO DECRETO LEGISLATIVO 207/96.
LE SEDI PROVVEDERANNO ALLA ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRODOTTE DAI SOGGETTI DI CHE TRATTASI SULLA BASE DELLE ANZIDETTE PRECISAZIONI E DELLE DIPOSIZIONI GIÀ EMANATE PER I BENEFICIARI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 207/96, NONCHÉ A CURARNE L’EVIDENZA SECONDO L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE AL FINE DI PROVVEDERE ALLA LORO TRASMISSIONE ALLA SEDE CENTRALE ALLORQUANDO NE SARÀ FATTA ESPLICITA RICHIESTA.
ALLE SCHEDE ISTRUTTORIE DOVRANNO ESSERE APPORTATE, OVVIAMENTE, LE MODIFICHE DERIVANTI DALLA NUOVA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA.
2 - AD INTEGRAZIONE DI QUANTO COMUNICATO CON CIRCOLARE N.268 DEL 24 DICEMBRE 1997 TRASMESSA IN PARI DATA CON MESSAGGIO N. 2539, IN ORDINE AL RILASCIO DELLA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 207/96, SI FA PRESENTE CHE LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEVE ESSERE ATTIVATA CON LA MASSIMA URGENZA PER LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI RELATIVAMENTE ALLE QUALI SIANO GIÀ PERVENUTE, IN COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, LE DELIBERAZIONI DI ACCOGLIMENTO DISPOSTE DAL COMITATO DI GESTIONE E TRASMESSE ALLE DIPENDENZE PERIFERICHE CON APPOSITA LETTERA.
CON LA MASSIMA SOLLECITUDINE DOVRANNO ALTRESÌ ESSERE ELABORATE LE DELIBERAZIONI DI ACCOGLIMENTO CHE SARANNO A BREVE TRASMESSE, RELATIVAMENTE ALLE QUALI NON SI PONE PERTANTO LA NECESSITÀ DI PROCEDERE ALL’EROGAZIONE DI ACCONTI.
PER LE DOMANDE DI INDENNIZZO NON ACCOLTE DAL COMPETENTE COMITATO, NELLA LETTERA DI REIEZIONE DA INVIARE AGLI INTERESSATI DOVRÀ ESSERE INDICATA MANUALMENTE, DOPO AVER DIGITATO "S" NEL CAMPO 34 DEL PANNELLO EAD75, LA MOTIVAZIONE DELLA REIEZIONE, DI NORMA RIPORTATA AI CAPOVERSI 5 E 6 DELLE SINGOLE DELIBERAZIONI CHE, IN COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, VENGONO TRASMESSE CON APPOSITA LETTERA.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 156 del 17 luglio 1998
OGGETTO:
PROGETTO PENSIONI E PENSIONESUBITO. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 335 DEL 1995, DELLA LEGGE N. 449 DEL 1997 E DELL’ART.3, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 503 DEL 1992.
PREMESSA
SI ILLUSTRANO GLI AGGIORNAMENTI E LE IMPLEMENTAZIONI APPORTATE ALLA PROCEDURA PENSIONI E ALLA PROCEDURA PENSIONESUBITO IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI SECONDO IL SISTEMA CONTRIBUTIVO, DELL’ART.59 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449, E DELL’ART.3, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 503.
LA PRESENTE CIRCOLARE AGGIORNA E INTEGRA LA CIRCOLARE N. 185 DEL 17.6.1994
1 - CONVALIDA DEL CONTO ASSICURATIVO
NELLA FASE DI GESTIONE DEL CONTO ASSICURATIVO VENGONO VERIFICATI E CONVALIDATI TUTTI I CONTRIBUTI, ANCORCHÈ NON IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE.
PERTANTO, NEL CASO DI LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE NELL’AGO LA PROCEDURA VERIFICA E CONVALIDA ANCHE GLI EVENTUALI CONTRIBUTI DA LAVORO AUTONOMO, RILEVANDO LE SOVRAPPOSIZIONI CONTRIBUTIVE E RIDUCENDO I PERIODI TEMPORALMENTE SOVRAPPOSTI. INOLTRE, PUR UTILIZZANDO AI FINI DEL DIRITTO E DEL CALCOLO DELLA PENSIONE LA SOLA CONTRIBUZIONE ACCREDITATA NELL’AGO, AI FINI DELLA SCELTA DEL SISTEMA DI CALCOLO DELLA QUOTA DI PENSIONE RELATIVA ALLE ANZIANITÀ MATURATE DALL’1.1.96, LA PROCEDURA PROVVEDE AD ACCERTARE L’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA COMPLESSIVAMENTE MATURATA AL 31.12.95 NELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI E NELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI.
2 - CALCOLO DEI CONTRIBUTI UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI MINIMI DI CONTRIBUZIONE PER IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ.
2.1 - REQUISITO DEI 35 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
PER TUTTE LE PENSIONI DI ANZIANITÀ LA PROCEDURA DETERMINA IN VIA AUTOMATICA LA DATA ALLA QUALE L’ASSICURATO MATURA IL REQUISITO DI 35 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA, COMPUTANDO A TAL FINE I SOLI CONTRIBUTI UTILI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ.
IN PRESENZA DI CONTRIBUZIONE AGRICOLA, LA PROCEDURA EFFETTUA IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI UTILI AL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ SECONDO I CRITERI FISSATI DAL DECRETO LEGGE N. 510 DEL 1 OTTOBRE 1996, CONVERTITO NELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, E ILLUSTRATI CON CIRCOLARE N. 3 DEL 9 GENNAIO 1997
INOLTRE, AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ, I CONTRIBUTI SETTIMANALI AGRICOLI ED EXTRA AGRICOLI ACCREDITATI AL 31.12.83 VENGONO AUTOMATICAMENTE RIDOTTI NELLA CAPIENZA DELLE SETTIMANE INTERCORRENTI TRA LA DATA DI INIZIO DELL’ASSICURAZIONE E IL 31.12.1983.
2.2 - REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
QUALORA IL REQUISITO DEI 35 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA, RISULTI MATURATO IN DATA SUCCESSIVA AL 31.12.93, LA PROCEDURA DETERMINA ANCHE LA DATA ALLA QUALE L’ASSICURATO MATURA IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA RICHIESTA PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE INDIPENDENTEMENTE DALL’ETÀ. A TAL FINE COMPUTA SIA I CONTRIBUTI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ, SIA QUELLI NON UTILI PER IL DIRITTO, MA UTILI ALLA MISURA DELLA PENSIONE, IN CONFORMITÀ AI CRITERI DI CALCOLO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA ILLUSTRATI CON CIRCOLARI N. 44 DEL 24 FEBBRAIO 1996 E N. 2 DEL 5 GENNAIO 1998, PUNTO 1.6, E CON MESSAGGIO N. 11054 DEL 10.3.1998, PUNTO 4, ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 81 DEL 9 APRILE 1998.
2.2.1 - CALCOLO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR REQUISITO CONTRIBUTIVO INDIPENDENTEMENTE DAL REQUISITO DI ETÀ
COME PRECISATO NELLE CIRCOLARI CITATE AL PRECEDENTE PUNTO 2.2, AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DEL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA, DEVE ESSERE COMPUTATA TUTTA LA CONTRIBUZIONE, IVI COMPRESA QUELLA NON UTILE AL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ. PUÒ QUINDI VERIFICARSI CHE LE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE UTILI PER IL MAGGIOR REQUISITO CONTRIBUTIVO SIANO INFERIORI A QUELLE UTILI PER IL DIRITTO A PENSIONE E VICEVERSA, FERMA RESTANDO IN OGNI CASO LA NECESSITÀ CHE SUSSISTANO I 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE UTILI PER IL DIRITTO.
TALE ULTIMA CONDIZIONE SI VERIFICA, OLTRE CHE NEL CASO DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER DISOCCUPAZIONE E MALATTIA, ANCHE IN PRESENZA DI CONTRIBUZIONE AGRICOLA.
INFATTI, PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELL’AGO PER EFFETTO DELLA COMPUTABILITÀ AI FINI DEL DIRITTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI ED EXTRA AGRICOLI ANTECEDENTI IL 1984 ENTRO IL LIMITE DEL NUMERO DELLE SETTIMANE INTERCORRENTI TRA IL PRIMO CONTRIBUTO E IL 31.12.83, PUÒ VERIFICARSI L’IPOTESI CHE IL NUMERO DEI CONTRIBUTI CALCOLATI AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE RISULTI INFERIORE A QUELLO DEI CONTRIBUTI CALCOLATI AI FINI DELLA MISURA.
PARIMENTI, PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI, PER EFFETTO DEI CRITERI DI CALCOLO DESCRITTI NELLA CIRCOLARE N. 185 DEL 17 GIUGNO 1994 AL PUNTO 2.1.3 (PENSIONI A CARICO DELLE GESTIONI DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI) E AL PUNTO 2.1.2 (PENSIONI A CARICO DELLA GESTIONE COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI), IL NUMERO DEI CONTRIBUTI UTILI AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE PUÒ RISULTARE INFERIORE A QUELLO DEI CONTRIBUTI UTILI AI FINI DELLA MISURA.
CIÒ PREMESSO, LA PROCEDURA DETERMINA LA DATA ALLA QUALE VIENE PERFEZIONATO IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ, CALCOLA E TRASFORMA IN SETTIMANE CON LE CONSUETE MODALITÀ IL NUMERO DELLE GIORNATE AGRICOLE COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUIBILI PER IL DIRITTO E LA MISURA DELLA PENSIONE; APPLICA AI FINI DEL CALCOLO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ I CRITERI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR NUMERO DI SETTIMANE.
2.2.1.1 - PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
QUALORA SIA RISULTATO MAGGIORE IL NUMERO DELLE SETTIMANE UTILI AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE, LA PROCEDURA PROVVEDE ALLE SEGUENTI OPERAZIONI:
TOTALIZZA I CONTRIBUTI GIORNALIERI RELATIVI AI PERIODI COMPRESI NELL’ARCO TEMPORALE IN CUI È VERIFICATO IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E TRASFORMA IN SETTIMANE IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE GIORNATE AGRICOLE CON I PARAMETRI PREVISTI PER IL DIRITTO A PENSIONE;
LIMITA ENTRO LA CAPIENZA TRA LA DATA DEL PRIMO CONTRIBUTO E IL 31.12.83 I CONTRIBUTI AGRICOLI ACCREDITATI ENTRO TALE DATA E GLI EVENTUALI CONTRIBUTI EXTRA AGRICOLI CONCOMITANTI;
AI CONTRIBUTI SETTIMANALI AGRICOLI TOTALIZZA I CONTRIBUTI EXTRA AGRICOLI UTILI E NON UTILI AL DIRITTO A PENSIONE, ACCREDITATI FINO ALLA DATA ALLA QUALE È DA VERIFICARE IL REQUISITO.
IL NUMERO COMPLESSIVO DI SETTIMANE NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE IL NUMERO DELLE SETTIMANE INTERCORRENTI TRA IL PRIMO CONTRIBUTO E LA DATA ALLA QUALE VIENE EFFETTUATO IL CALCOLO.
NEL CASO IN CUI IL REQUISITO SIA DA VERIFICARE NEL CORSO DI UN ANNO DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI, I CONTRIBUTI GIORNALIERI VALUTATI PER CIASCUNA SETTIMANA SONO PARI AL QUOZIENTE CHE SI OTTIENE DIVIDENDO IL NUMERO DELLE GIORNATE DELL’ANNO PER LE SETTIMANE DI ISCRIZIONE.
QUALORA SIA RISULTATO MAGGIORE IL NUMERO DELLE SETTIMANE UTILI AI FINI DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER IL CALCOLO DELLA MISURA, LA PROCEDURA PROVVEDE A SVOLGERE LE SEGUENTI OPERAZIONI:
TOTALIZZA I CONTRIBUTI GIORNALIERI UTILI ALLA MISURA RELATIVI AI PERIODI COMPRESI NELL’ARCO TEMPORALE IN CUI È DA VERIFICARE IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E TRASFORMA IN SETTIMANE IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE GIORNATE AGRICOLE, CON I PARAMETRI PREVISTI PER LA MISURA DELLA PENSIONE;
AI CONTRIBUTI SETTIMANALI AGRICOLI TOTALIZZA I CONTRIBUTI EXTRA AGRICOLI OBBLIGATORI E FIGURATIVI UTILI E NON UTILI AL DIRITTO ACCREDITATI FINO ALLA DATA ALLA QUALE È DA VERIFICARE IL REQUISITO.
IL NUMERO COMPLESSIVO DI SETTIMANE NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE IL NUMERO DELLE SETTIMANE INTERCORRENTI TRA IL PRIMO CONTRIBUTO E LA DATA ALLA QUALE VIENE EFFETTUATO IL CALCOLO.
NEL CASO IN CUI IL REQUISITO SIA DA VERIFICARE NEL CORSO DI UN ANNO DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI, I CONTRIBUTI GIORNALIERI VALUTATI PER CIASCUNA SETTIMANA SONO PARI AL QUOZIENTE CHE SI OTTIENE DIVIDENDO IL NUMERO DELLE GIORNATE DELL’ANNO PER LE SETTIMANE DI ISCRIZIONE.
2.2.1.2 - PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI
QUALORA SIA RISULTATO MAGGIORE IL NUMERO DELLE SETTIMANE UTILI AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE, LA PROCEDURA PROVVEDE A SVOLGERE LE SEGUENTI OPERAZIONI:
TOTALIZZA I CONTRIBUTI GIORNALIERI RELATIVI AI PERIODI COMPRESI NELL’ARCO TEMPORALE IN CUI È VERIFICATO IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E TRASFORMA IN SETTIMANE IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE GIORNATE AGRICOLE CON I PARAMETRI E I LIMITI PREVISTI PER IL DIRITTO NELLA GESTIONE DELLA PENSIONE IN LIQUIDAZIONE. IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE SETTIMANE RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE NON VIENE PRESO IN CONSIDERAZIONE PER LA PARTE ECCEDENTE IL NUMERO DEGLI ANNI AGRARI VALUTATI PER 52;
AL NUMERO DI SETTIMANE COSÌ DETERMINATO VENGONO AGGIUNTE LE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE EXTRA AGRICOLA OBBLIGATORIA E FIGURATIVA UTILE E NON UTILE AL DIRITTO A PENSIONE.
IL NUMERO COMPLESSIVO DI SETTIMANE NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE IL NUMERO DELLE SETTIMANE INTERCORRENTI TRA IL PRIMO CONTRIBUTO E LA DATA ALLA QUALE VIENE EFFETTUATO IL CALCOLO.
NEL CASO IN CUI IL REQUISITO SIA DA VERIFICARE NEL CORSO DI UN ANNO DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI, I CONTRIBUTI GIORNALIERI VALUTATI PER CIASCUNA SETTIMANA SONO PARI AL QUOZIENTE CHE SI OTTIENE DIVIDENDO IL NUMERO DELLE GIORNATE DELL’ANNO PER LE SETTIMANE DI ISCRIZIONE.
QUALORA IL MAGGIOR NUMERO DELLE SETTIMANE SIA RISULTATO QUELLO AI FINI DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER IL CALCOLO DELLA MISURA, LA PROCEDURA PROVVEDE A SVOLGERE LE SEGUENTI OPERAZIONI:
TOTALIZZA I CONTRIBUTI GIORNALIERI RELATIVI AI PERIODI COMPRESI NELL’ARCO TEMPORALE IN CUI È DA VERIFICARE IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E TRASFORMA IN SETTIMANE IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE GIORNATE AGRICOLE CON I PARAMETRI PREVISTI PER LA MISURA DELLA PENSIONE;
IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE SETTIMANE RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE NON VIENE PRESO IN CONSIDERAZIONE PER LA PARTE ECCEDENTE IL NUMERO DEGLI ANNI AGRARI VALUTATI PER 52;
AL NUMERO DI SETTIMANE COSÌ DETERMINATO VENGONO AGGIUNTE LE SETTIMANE RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA GIORNALIERA PER DISOCCUPAZIONE E PER INTEGRAZIONE SALARIALE AGRICOLA, NONCHÈ LE ALTRE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA E OBBLIGATORIA UTILI E NON UTILI AL DIRITTO A PENSIONE.
IL NUMERO COMPLESSIVO DI SETTIMANE NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE IL NUMERO DELLE SETTIMANE INTERCORRENTI TRA IL PRIMO CONTRIBUTO E LA DATA ALLA QUALE VIENE EFFETTUATO IL CALCOLO.
NEL CASO IN CUI IL REQUISITO SIA DA VERIFICARE NEL CORSO DI UN ANNO DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI, I CONTRIBUTI GIORNALIERI VALUTATI PER CIASCUNA SETTIMANA SONO PARI AL QUOZIENTE CHE SI OTTIENE DIVIDENDO IL NUMERO DELLE GIORNATE DELL’ANNO PER LE SETTIMANE DI ISCRIZIONE.
2.3 - VERIFICA DEL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ
LA DATA DI MATURAZIONE DEI REQUISITI CONTRIBUTIVI E IL NUMERO DELLE SETTIMANE CALCOLATO A TALE DATA, SONO EVIDENZIATI SUL PANNELLO DI VERIFICA DEL DIRITTO A PENSIONE.
SULLA BASE DEGLI ELEMENTI CALCOLATI, LA PROCEDURA DETERMINA:
LA DECORRENZA ‘TEORICÀ VALUTATA SULLA BASE DEI SOLI REQUISITI CONTRIBUTIVI E ANAGRAFICI;
LA DECORRENZA ‘EFFETTIVÀ CALCOLATA SULLA BASE:
- DELLE EVENTUALI DEROGHE, PREVISTE DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449, QUALORA RISULTINO ACQUISITI NEL PANNELLO DELLE INFORMAZIONI ISTRUTTORIE GLI ELEMENTI PER LA LORO APPLICAZIONE (VEDI SUCCESSIVO PUNTO 8.1);
- DELLA DATA DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA;
- DELLA DATA DELLA DOMANDA DI PENSIONE.
PER LE PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NEL PERIODO DI VIGENZA DELLA LEGGE N. 335/95, LA PROCEDURA NON GESTISCE INVECE LE DEROGHE PREVISTE DALLA CITATA LEGGE N. 335.
3 - CALCOLO CONTRIBUTIVO
LA PROCEDURA TOTALIZZA TUTTI I CONTRIBUTI UTILI E NON UTILI AL DIRITTO A PENSIONE, NONCHÈ, PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, I CONTRIBUTI ACCREDITATI NELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI, ALLA DATA DEL 31.12.95.
QUALORA IL NUMERO DELLE SETTIMANE CALCOLATE AL 31.12.95 SIA INFERIORE A 936, PER LE ANZIANITÀ SUCCESSIVE AL 31.12.95 VIENE PREDISPOSTO IL CALCOLO CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO. QUALORA INVECE IL NUMERO DELLE SETTIMANE CALCOLATE AL 31.12.95 SIA PARI O SUPERIORE A 936, PER LE ANZIANITÀ SUCCESSIVE AL 31.12.95 VIENE PREDISPOSTO IL CALCOLO RETRIBUTIVO.
IL CALCOLO PER TUTTE LE CATEGORIE DI PENSIONI VIENE ESEGUITO SECONDO CRITERI ILLUSTRATI CON CIRCOLARI N. 180 DEL 1 4 SETTEMBRE 1996 E N. 267 DEL 24 DICEMBRE 1997.
3.1 - ACCERTAMENTO DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31.12.95 PER GLI ASSICURATI CHE POSSANO FAR VALERE CONTRIBUZIONE AGRICOLA
CON CIRCOLARE N. 180 DEL 14 SETTEMBRE 1996 SONO STATI DETTATI I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MATURATA AL 31.12.95 AL FINE DI STABILIRE IL SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO, DA SEGUIRE PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PENSIONE RELATIVA ALLE ANZIANITÀ MATURATE SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.95.
COME ILLUSTRATO AL PUNTO 6 DELLA CITATA CIRCOLARE, AL FINE DELL’INDIVIDUAZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA, PARI O SUPERIORE A 18 ANNI OVVERO INFERIORE, MATURATA AL 31.12.95, DEVONO ESSERE COMPUTATI TUTTI I PERIODI DI CONTRIBUZIONE FATTI VALERE NEL REGIME GENERALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, UTILI NON UTILI E NON UTILIZZATI PER IL DIRITTO A PENSIONE, PURCHÈ COMPATIBILI E NON SOVRAPPOSTI TEMPORALMENTE.
POICHÈ I CONTRIBUTI AGRICOLI COMPATIBILI CON CONTEMPORANEA CONTRIBUZIONE EXTRA AGRICOLA POSSONO ESSERE ATTRIBUITI - OVE NE RICORRANO LE CONDIZIONI - NELL’AMBITO DI UNA CAPIENZA MAGGIORE DELLA LORO COLLOCAZIONE TEMPORALE, SI PUÒ VERIFICARE DI FATTO L’ATTRIBUZIONE DI UNA COLLOCAZIONE DIFFERENTE DA QUELLA DI ACCREDITO E CORRISPONDENTE AI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE.
PERTANTO ANCHE A QUESTO FINE, COME STABILITO PER IL CALCOLO DEL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER LE PENSIONI DI ANZIANITÀ, SONO COMPUTABILI I CONTRIBUTI AGRICOLI NON UTILIZZABILI AL FINE DEL DIRITTO A PENSIONE, MA UTILIZZATI AL FINE DELLA MISURA DELLA STESSA.
LE OPERAZIONI SVOLTE DALLA PROCEDURA SONO LE STESSE DESCRITTE AL PRECEDENTE PUNTO 2.2.1, CON L’AVVERTENZA CHE TUTTI I RIFERIMENTI ALLA DATA DI VALUTAZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA SONO DA INTENDERSI ALLA DATA DEL 31.12.95. INOLTRE, PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, PER L’ACCERTAMENTO DELL’ANZIANITÀ AL 31.12.1995, OLTRE AI CONTRIBUTI AGRICOLI ED EXTRA AGRICOLI, VENGONO SOMMATI ANCHE GLI EVENTUALI CONTRIBUTI ACCREDITATI NELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI, NON UTILIZZATI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE.
4 - PENSIONI DI INABILITÀ
LA PROCEDURA PROVVEDE A CALCOLARE AUTOMATICAMENTE LA MAGGIORAZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DA ATTRIBUIRE ALLE PENSIONI DI INABILITÀ E ALLE PENSIONI AI SUPERSTITI DI ASSICURATO RICONOSCIUTO INABILE.
4.1 - PENSIONI DA LIQUIDARE A FAVORE DI ASSICURATI CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 18 ANNI AL 31.12.95.
IL NUMERO DELLE SETTIMANE DI MAGGIORAZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA VIENE DETERMINATO CON RIFERIMENTO AL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DECORRENZA DELLA PENSIONE E LA DATA DI COMPIMENTO DELL’ETÀ DELL’ASSICURATO, STABILITA COME DI SEGUITO DESCRITTO:
A) - 60 ANNI PER GLI UOMINI, 55 PER LE DONNE, PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELL’AGO;
B) - 65 ANNI PER GLI UOMINI, 60 PER LE DONNE, PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI.
PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON CONTRIBUZIONE VERSATA IN PIÙ GESTIONI PENSIONISTICHE, A NORMA DELL’ARTICOLO 2, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 222 LA MAGGIORAZIONE È DA ATTRIBUIRE A CARICO DELLA GESTIONE DA LAVORO AUTONOMO ALLA QUALE L’ASSICURATO HA CONTRIBUITO PREVALENTEMENTE, NELL’ULTIMO TRIENNIO DI LAVORO AUTONOMO. CIÒ ANCHE NEI CASI IN CUI L’ULTIMO PERIODO CONTRIBUTIVO SIA DA LAVORATORE DIPENDENTE. IL LIMITE DI 40 ANNI COMPLESSIVI DI CONTRIBUZIONE È DA INDIVIDUARE NEI CONTRIBUTI UTILI ALLA MISURA DELLA QUOTA DI PENSIONE DELLA GESTIONE PENSIONISTICA ALLA QUALE È ATTRIBUITA LA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA.
QUALORA L’ULTIMA ATTIVITÀ DELL’ASSICURATO RISULTI ESSERE CON RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME E OVE, PER EFFETTO DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, L’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA UTILE ALLA MISURA DELLA PENSIONE SIA DA COMPUTARE PROPORZIONALMENTE ALL’ORARIO EFFETTIVAMENTE SVOLTO, I PERIODI DI INABILITÀ VENGONO RIDOTTI IN RELAZIONE AL RAPPORTO TRA LE SETTIMANE UTILI ALLA MISURA E LE SETTIMANE UTILI AD DIRITTO RILEVATE DAL MODELLO O1/M.
4.2- PENSIONI DA LIQUIDARE A FAVORE DI ASSICURATI CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI AL 31.12.95.
IL NUMERO DELLE SETTIMANE DI MAGGIORAZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA VIENE DETERMINATO CON RIFERIMENTO AL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DECORRENZA DELLA PENSIONE E LA DATA DI COMPIMENTO DI 60 ANNI DELL’ASSICURATO, INDIPENDENTEMENTE DAL SESSO E DALLA GESTIONE NELLA QUALE VIENE LIQUIDATA LA PENSIONE.
PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI, LE SETTIMANE DI MAGGIORAZIONE SONO ATTRIBUITE FINO AL LIMITE COSTITUITO DALLA DIFFERENZA TRA 2080 E I CONTRIBUTI UTILI ALLA MISURA DELLA PENSIONE.
PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON CONTRIBUZIONE VERSATA IN PIÙ GESTIONI PENSIONISTICHE LA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA È DA ATTRIBUIRE A CARICO DELLA GESTIONE DA LAVORO AUTONOMO ALLA QUALE L’ASSICURATO HA CONTRIBUITO PREVALENTEMENTE, NELL’ULTIMO TRIENNIO DI LAVORO AUTONOMO. CIÒ ANCHE NEI CASI IN CUI L’ULTIMO PERIODO CONTRIBUTIVO SIA DA LAVORATORE DIPENDENTE. IL LIMITE DI 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A NORMA DELL’ART.1, COMMA 15 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1995, N. 335, È INVECE DA INDIVIDUARE CON RIFERIMENTO ALLA CONTRIBUZIONE COMPLESSIVAMENTE ACCREDITATA.
PERTANTO, PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE IN UNA DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI - CON CONTRIBUZIONE MISTA - LE SETTIMANE DI MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE SONO ATTRIBUITE ENTRO IL LIMITE COSTITUITO DALLA DIFFERENZA TRA 2080 E IL NUMERO DEI CONTRIBUTI COMPLESSIVAMENTE ACCREDITATI PER LA MISURA DELLA PENSIONE, PURCHÈ NON SOVRAPPOSTI AI FINI DEL DIRITTO.
5 - RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEI PERIODI DI MOBILITÀ DI DURATA CONTINUATIVA SUPERIORE ALL’ANNO - ART.3, COMMA 6, DEL DECRETOLEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 503
IN APPLICAZIONE DELL’ART.3, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 503, I PERIODI DI MOBILITÀ MEMORIZZATI NEGLI ARCHIVI, SE COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A 52 SETTIMANE, VENGONO RIVALUTATI, CON CADENZA MENSILE, IN BASE ALLE VARIAZIONI DELL’INDICE ISTAT DELLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI DEL SETTORE DI APPARTENENZA.
A TAL FINE, QUALORA SIANO INDIVIDUATE LE CONDIZIONI PREVISTE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI, PRIMA DEL PANNELLO DEI DATI RETRIBUTIVI, VENGONO VISUALIZZATI I PERIODI DI MOBILITÀ RILEVATI DALL’ARCHIVIO DS.
NEL CASO IN CUI I PERIODI DI MOBILTÀ RISULTINO SOSPESI PER ATTIVITÀ LAVORATIVA SUBORDINATA CON CONTRATTO A PART-TIME OVVERO A TEMPO DETERMINATO, LA PROCEDURA PROVVEDE A SOMMARE I PERIODI ANTE E POST SOSPENSIONE E, SE COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A 52 SETTIMANE, AD OPERARE LA RIVALUTAZIONE.
L’OPERATORE DOVRÀ FORNIRE, IN CORRISPONDENZA DEI PERIODI RIVALUTABILI, IL CODICE ISTAT DEL SETTORE DI APPARTENENZA DELL’AZIENDA, RILEVABILE DALLE TABELLE TRASMESSE ALLE SEDI, E LA QUALIFICA DEL LAVORATORE: 1 SE OPERAIO, 2 SE IMPIEGATO.
CON SUCCESSIVA IMPLEMENTAZIONE, IL CODICE ISTAT SARÀ RICAVATO AUTOMATICAMENTE DAL CODICE STASTICO CONTRIBUTIVO (C.S.C.) REGISTRATO SUL MODELLO O1/M DELL’AZIENDA INTERESSATA.
AL COMANDO INVIO LA PROCEDURA RIVALUTA I PERIODI, ATTRIBUENDO PER I PERIODI INFERIORI AL MESE INTERO UN NUMERO DI SETTIMANE PARI AI GIORNI DI CALENDARIO DIVISI PER 7, A CIASCUN MESE INTERO 4,333 SETTIMANE, ALL’ULTIMO PERIODO DI CIASCUN ANNO IL NUMERO DELLE SETTIMANE RESIDUE.
DIGITANDO IL TASTO F2, VIENE VISUALIZZATO IL CALCOLO SVOLTO PER CIASCUN PERIODO. QUALORA SIANO STATI ACQUISITI DEI CODICI ERRATI, DIGITANDO IL TASTO F6 SUL PANNELLO DEI PERIODI DI MOBILITÀ DA RIVALUTARE, È CONSENTITA LA RETTIFICA DEI CODICI E IL RICALCOLO DELLE RETRIBUZIONI.
LE RETRIBUZIONI DI MOBILITÀ, RIVALUTATE IN BASE ALLA VARIAZIONE DELL’INDICE ISTAT DELLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI, VENGONO SUCCESSIVAMENTE RIVALUTATE APPLICANDO IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PREVISTO PER L’ANNO NEL QUALE SI COLLOCANO LE RETRIBUZIONI STESSE.
6 - APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 388 DEL 20-26 LUGLIO 1995
NEL CASO IN CUI, PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA DA LIQUIDARE A CARICO DELL’AGO, TROVI APPLICAZIONE LA SENTENZA N. 388, LA PROCEDURA, OLTRE AL CALCOLO DELLA PENSIONE CON LA TOTALITÀ DEI CONTRIBUTI, EFFETTUA AUTOMATICAMENTE ANCHE IL CALCOLO CON ESCLUSIONE DEI CONTRIBUTI ACCREDITATI PER INTEGRAZIONE SALARIALE, SECONDO I CRITERI ILLUSTRATI CON CIRCOLARE N. 158 DEL 30 LUGLIO 1996 SONO MEMORIZZATI NELL’ARCHIVIO DELLA PROCEDURA IVS74 I DATI DI INPUT UTILIZZATI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE RISULTATO PIÙ FAVOREVOLE.
LE DISPOSIZIONI DELLA SENTENZA N. 388 SI AFFIANCANO A QUELLE DELLE SENTENZE N. 307 DEL 1989, N. 428 DEL 1993 E N. 264 DEL 1994. PERTANTO, IN PRESENZA DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER CIG, LA PROCEDURA EFFETTUA I DIFFERENTI CALCOLI:
SENZA BENEFICI, CON I BENEFICI DI CIASCUNA DELLE SENTENZE E CON I BENEFICI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DI ENTRAMBE. ANCHE IN QUESTO CASO SARÀ PRIVILEGIATO IL TRATTAMENTO RISULTATO PIÙ FAVOREVOLE, SEMPRECHÈ SENZA I PERIODI DI CONTRIBUZIONE RIDOTTA, VOLONTARIA E/O FIGURATIVA PER CIG PERMANGANO I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA.
LA DESCRIZIONE DEL TIPO DI CALCOLO RISULTATO PIÙ FAVOREVOLE È VISUALIZZATA SUL PANNELLO DI SINTESI DEI DATI CALCOLATI; DIGITANDO IL TASTO F10 DALLO STESSO PANNELLO SONO CONSULTABILI TUTTI I CALCOLI SVILUPPATI FINO AL CORRISPONDENTE IMPORTO DI PENSIONE.
7 - COMPUTO PROPORZIONALE DELLE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA ACCREDITATA PER PERIODI LAVORO A TEMPO PARZIALE
QUALORA LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA RISULTI ACCREDITATA PER PERIODI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE, OVE, PER EFFETTO DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, L’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA UTILE ALLA MISURA DELLA PENSIONE SIA DA COMPUTARE PROPORZIONALMENTE ALL’ORARIO EFFETTIVAMENTE SVOLTO, LA PROCEDURA DETERMINA AUTOMATICAMENTE IL NUMERO DELLE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA UTILI ALLA MISURA DELLA PENSIONE.
A TAL FINE LE SETTIMANE ACCREDITATE PER I PERIODI FIGURATIVI VENGONO MOLTIPLICATE PER IL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE RILEVATO DALL’O1/M PER IL PERIODO DI LAVORO PART-TIME DI RIFERIMENTO (SETTIMANE UTILI ALLA MISURA/ SETTIMANE UTILI AL DIRITTO).
8 - MODIFICHE AL PANNELLO ‘INFORMAZIONI ISTRUTTORIE'
8.1 - PENSIONI DI ANZIANITÀ
È STATO PREDISPOSTO UN NUOVO PANNELLO PER L’ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI ISTRUTTORIE NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ.
SONO STATI INSERITI I SEGUENTI CAMPI:
A) DATA CESSAZIONE ATTIVITÀ SUBORDINATA:
L’ACQUISIZIONE DELLA DATA DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ È OBBLIGATORIA PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI. PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI L’ACQUISIZIONE NON È OBBLIGATORIA, PERALTRO, LA DATA DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI LAVORO DIPENDENTE DEVE ESSERE ACQUISITA NEL CASO IN CUI SIA L’ULTIMA ATTIVITÀ LAVORATIVA PRIMA DEL PENSIONAMENTO.
B) MOBILITÀ:
IL CAMPO È PRECOMPILATO CON IL CODICE ‘N’; DEVE ESSERE ACQUISITO IL CODICE ‘S’IN CORRISPONDENZA DEL ‘TIPÒ DI MOBILITÀ PERCEPITA DALL’ASSICURATO.IL CODICE S DEVE ESSERE ACQUISITO NEL SOLO CASO IN CUI L’ASSICURATO MATURI IL REQUISITO CONTRIBUTIVO CON I PERIODI DI MOBILITÀ.
PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI, IL CODICE S NON DEVE ESSERE ACQUISITO IN CORRISPONDENZA DELLA MOBILITÀ ORDINARIA PERCEPITA IN BASE AD ACCORDI STIPULATI ENTRO IL 3.11.97, PREVISTI DALLA LEGGE N. 223/91 E IN BASE AD ACCORDI STIPULATI ENTRO IL 31.3.98, PREVISTI DALLA LEGGE N. 229/97, IN QUANTO PER TALI SOGGETTI NON SONO PREVISTI PARTICOLARI BENEFICI DI LEGGE AI FINI DEL PENSIONAMENTO NELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 1997. SE SI TRATTA DI MOBILITÀ "LUNGA" O DI MOBILITÀ ORDINARIA RICONOSCIUTA A SEGUITO DI ACCORDI INTERVENUTI ANTERIORMENTE AL 17 AGOSTO 1995, LA LEGGE N. 335 PREVEDE PARTICOLARI BENEFICI (NO ETÀ NO FINESTRE) ANCHE PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON DECORRENZA ANTERIORE AL 1998.
C) CIG ALLA DATA DEL 3.11.97:
IL CAMPO È PRECOMPILATO CON IL CODICE ‘N’. DEVE ESSERE ACQUISITO IL CODICE ‘S’ QUALORA, PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE NELL’AGO, L’ASSICURATO RISULTI AVER PERCEPITO L’INDENNITÀ DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN BASE AD ACCORDI AVVIATI ANTERIORMENTE AL 3.11.97 E MATURI IL REQUISITO CONTRIBUTIVO CON I PERIODI DI CIG.
D) OPERAI E ASSIMILATI:
IL CAMPO È PRECOMPILATO CON IL CODICE N. DEVE ESSERE ACQUISITO IL CODICE S NEL CASO IN CUI LA PENSIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SIA DA LIQUIDARE AD ASSICURATO CHE RISULTI AVER SVOLTO, IMMEDIATAMENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO, ATTIVITÀ SUBORDINATA CON LA QUALIFICA DI OPERAIO O ASSIMILATO. PER QUEST’ULTIMA QUALIFICA NON SONO STATI ANCORA EMANATI I DECRETI INTERMINISTERIALI PREVISTI DALLA LEGGE N. 449.
E) PRECOCI:
IL CAMPO È PRECOMPILATO CON IL CODICE N. DEVE ESSERE ACQUISITO IL CODICE S NEL CASO IN CUI LA PENSIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SIA DA LIQUIDARE AD ASSICURATO PER IL QUALE RISULTINO ACCREDITATE ALMENO 52 SETTIMANE IN ETÀ DAI 14 AI 19 ANNI IN UN REGIME PENSIONISTICO OBBLIGATORIO.
F) DATA AUTORIZZAZIONE VV:
DEVE ESSERE ACQUISITA LA DATA DALLA QUALE DECORRE L’AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI NEL CASO IN CUI IL REQUISITO CONTRIBUTIVO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE A CARICO DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI SIA MATURATO CON I VERSAMENTI VOLONTARI ENTRO IL 1998 E A CONDIZIONE CHE L’AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI SIA INTERVENUTA ANTERIORMENTE AL 3.11.1997.
8.2 - PENSIONI AI SUPERSTITI DI ASSICURATO
PER LE PENSIONI AI SUPERTITI DI ASSICURATO È STATO PREDISPOSTO UN NUOVO CAMPO DENOMINATO ‘ASSICURATO INABILE'.
IL CAMPO È PRECOMPILATO CON IL CODICE ‘N’ E DEVE ESSERE ACQUISITO IL CODICE ‘S’ NEL CASO IN CUI L’ASSICURATO SIA STATO RICONOSCIUTO INABILE.
IN PRESENZA DEL CODICE ‘S’, LA PROCEDURA PROVVEDERÀ A CALCOLARE IN VIA AUTOMATICA, COME DESCRITTO AL SUCCESSIVO PUNTO 2 PER LE PENSIONI DI INABILITÀ, IL NUMERO DELLE SETTIMANE DI INCREMENTO CONTRIBUTIVO DALLA DECORRENZA DELLA PENSIONE ALLA DATA DI COMPIMENTO DELL’ETÀ PENSIONABILE DELL’ASSICURATO.
8.3 - PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI
PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI È STATO PREDISPOSTO UN CAMPO DEFINITO IND. COM. IL CAPO È PRECOMPILATO CON IL CODICE ‘N’ E DEVE ESSERE ACQUISITO L CODICE ‘S’ NEL CASO IN CUI SIA STATA PERCEPITO L’INDENNIZZO PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ COMMERCIALE. SE ACQUISITO IL CODICE ‘S’, DOVRÀ ESSERE ACQUISITO, SUL PANNELLO RICHIAMATO CON IL TASTO FUNZIONALE F6, IL NUMERO DELLE SETTIMANE DEL PERIODO INDENNIZZATO UTILE PER IL DIRITTO A PENSIONE, DA ACQUISITE LE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA. L’OPERAZIONE DEVE ESSERE CONVALIDATA DIGITANDO IL TASTO F3.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 89 del 28 aprile 1998
Oggetto:
Promotori finanziari. Riscatto ai fini pensionistici degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari, di cui all’art.1, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
SOMMARIO: 1) Soggetti aventi titolo al riscatto;
2) Modalità e termini d’esercizio della facoltà di riscatto;
3) Pagamento dell’onere di riscatto.
Con circolare n. 17, punto 4, del 25 gennaio 1997, è stato precisato che ai soggetti di cui al comma 198 dell’art.1 della legge 662/1996, che svolgono attività in qualità di praticanti promotori finanziari ai sensi dell’art.8 del regolamento Consob n. 5388/1991, è consentita - all’atto dell’iscrizione all’Istituto - la facoltà di riscatto per i periodi di praticantato non coperti da contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici.
A scioglimento della riserva contenuta nella citata circolare, si evidenzia che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 22 ottobre 1997 - pubblicato sulla G.U. n.263 dell’11 novembre 1997, ha dettato le modalità e termini d’esercizio della facoltà di riscatto attribuita ai promotori finanziari per gli anni di "praticantato".
1) Soggetti aventi titolo al riscatto ai fini pensionistici degli anni di praticantato
I promotori finanziari, al fine di avvalersi della facoltà enunciata, dovranno risultare iscritti - in qualità di promotori finanziari - oltre che all’Istituto anche nell’apposita sezione dell’albo dei promotori finanziari, così come previsto dall’articolo 13 del regolamento n.10629/1997 approvato dalla Consob con deliberazione dell’8 aprile 1997.
2) Modalità e termini d’esercizio della facoltà di riscatto
L’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto citato ha in particolare stabilito quanto segue:
a) la presentazione - da parte dei soggetti abilitati della domanda di riscatto deve essere effettuata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di iscrizione del promotore finanziario all’Istituto;
b) la domanda di riscatto, da presentare alla competente Sede dell’Istituto, deve essere corredata dalla certificazione della Consob attestante il periodo di svolgimento del praticantato, ovvero, in subordine, da autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
c) per i periodi di praticantato esauriti anteriormente all’11 novembre 1997, data di entrata in vigore del decreto medesimo, il termine di sei mesi - di cui al comma 1 - decorre da tale data e, conseguentemente, la domanda deve essere presentata entro l’11 maggio 1998.
La domanda può essere formulata in forma libera. Per semplificare ed uniformare gli adempimenti degli interessati e delle Sedi sono stati predisposti gli uniti moduli (All.1) da duplicare a cura delle Sedi.
3) Pagamento dell’onere di riscatto
Le Sedi provvederanno ad istruire le domande di riscatto presentate nei termini e a concedere l’autorizzazione al versamento dei contributi nella gestione commercianti per il periodo di praticantato oggetto della domanda.
Si fa presente che l’importo dei contributi da versare proporzionalmente alla durata del periodo stesso - è determinato dagli oneri previsti dalle norme che regolano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo ovvero con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’art.1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La disciplina per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistemi predetti, è dettata dall’articolo 2, commi 3,4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (1).
Si richiamano pertanto le disposizioni impartite in materia al punto 3 della circolare n. 162 del 19 luglio 1997 nonché le disposizioni a suo tempo impartite in materia di determinazione della riserva matematica con le modalità previste dall’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 (2) da inquadrare, ovviamente, nella specifica normativa concernente la previdenza dei promotori finanziari.
Il comma 2, dell’articolo 3 del decreto in parola stabilisce che "il pagamento dell’onere di riscatto deve essere effettuato, a pena di decadenza, in unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera con cui l’INPS comunica l’accoglimento della domanda di autorizzazione al riscatto.
Il successivo comma 3, del decreto prevede infine la possibilità per l’interessato di richiedere - entro il termine indicato nel comma 2 (sessanta giorni), il versamento rateale dell’onere di riscatto contributivo per il quale è ammessa una rateizzazione in misura non superiore a quattro rate semestrali, con applicazione dell’interesse annuo al tasso legale.
Ai fini della determinazione dell’importo di cui al comma 3, dell’art.3 del decreto medesimo, si comunica che il valore dell’onere di riscatto deve essere moltiplicato per il coefficiente 0,265623.
Si porta a conoscenza delle Sedi che, in attesa del rilascio della procedura automatizzata di acquisizione, di gestione e di calcolo, le Sedi medesime - al fine di permettere agli interessati il pagamento del riscatto dei periodi di praticantato - dovranno effettuare manualmente le operazioni di calcolo tenendo presenti le richieste più urgenti (contestuale richiesta di pensione).
In prosieguo di tempo, verrà comunicato il numero del conto di imputazione relativo alle riserve matematiche ai fini del riscatto dei promotori finanziari.
Il contenuto della presente circolare dovrà essere portato a conoscenza degli interessati, delle organizzazioni di categoria e dei consulenti del lavoro, utilizzando i consueti canali d’informazione.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
1) V. "G.U. n. 148 del 27/6/97. (2) V. "Atti Ufficiali" 1962, pag. 715.
RISCATTO DEI PERIODI DI PRATICANTE PROMOTORE FINANZIARIO
(art.1, comma 198, legge 23.12.1996, n.662 e DM 22.10.1997)
Alla Sede INPS di______________________
Il sottoscritto ______________________nato a________________ Prov.____ il _____________ cod. fiscale _______________________ residente a _______________________ CAP ____________Prov._____ Via/piazza _________________________________________ n. ______
chiede il riscatto nella gestione degli esercenti attività commerciali dei sottoelencati periodi di attività di praticante promotore finanziario con iscrizione all’Albo CONSOB di cui all’art.8 del Regolamento n.5388/1991, producendo i redditi per ciascun periodo indicato (1):
dal _____________ al ______________ reddito ______________________
dal _____________ al ______________ reddito ______________________
dal _____________ al ______________ reddito ______________________
dal _____________ al ______________ reddito ______________________
Ad ogni buon fine dichiara:
1. di svolgere l’attività di promotore finanziario di cui all’art.5 della legge 1/1991 dal ____________________;
di essere/non essere (2) titolare di posizione assicurativa presso l’INPS per attività lavorativa anteriore al 1. 1.1992;
di aver chiesto, in data ______________, l’iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali a norma dell’art.1, comma 196, della legge 662/1996;
di aver chiesto/di non aver chiesto (2), in data ________, l’autorizzazione di cui all’art.1, c.199, della legge 662/ 1996, a versare contribuzione nella Gestione Commercianti per l’attività svolta come promotore finanziario nel periodo compreso fra il 1.1.1992 ed il 31.12.1996.
Il sottoscritto chiede inoltre di versare l’importo dovuto a titolo di riscatto ___ in unica soluzione ___in quattro rate semestrali
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da false attestazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra esposto corrisponde al vero.
Data________________ firma___________________
(1) indicare i periodi distinti per anno solare ed esporre i relativi redditi, dichiarati ai fini IRPEF per ciascun anno.
(2) cancellare l’ipotesi che non ricorre.
Circolare 185 dell'11 agosto 1998
ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 229/1997 E ARTICOLO 1-SEPTIES DELLA LEGGE N. 176/1998: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ LUNGA.
I.N.P.S. DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONIDIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE
CIRCOLARE N. 185
DEL 11.08.1998
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICIAI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALIAL COORDINATORE GENERALE MEDICO-LEGALE E PRIMARI MEDICO-LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI E DELLE AGENZIE URBANE
E, PER CONOSCENZA
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:
ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 229/1997 E ARTICOLO 1-SEPTIES DELLA LEGGE N. 176/1998: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ LUNGA.
SOMMARIO: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER IL COLLOCAMENTO IN MOBILITÀ LUNGA DI ANZIANITÀ DI 4.500 LAVORATORI LICENZIATI O CHE SARANNO LICENZIATI ENTRO IL 31.12.1999. REQUISITI INDIVIDUALI PER IL PENSIONAMENTO. ONERI A CARICO DELLE IMPRESE CHE COLLOCANO IN MOBILITÀ LUNGA I LAVORATORI.
1) - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ LUNGA
CON LE PRECEDENTI CIRCOLARI (N. 231/1995, N. 96/1996 E N. 16/1997) SONO STATE FORNITE ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 4, COMMI 26 E 27, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, IN MATERIA DI MOBILITÀ LUNGA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI LICENZIATI NEL PERIODO 1.1.1995/30.6.1997.
IL D.L. 19 MAGGIO 1997, N. 129, CONVERTITO DALLA LEGGE 18 LUGLIO 1997, N. 229, PUBBLICATA SULLA G.U. N. 167 DEL 19.7.1997, CONTIENE, ALL'ARTICOLO 3, ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ LUNGA.
TALE ARTICOLO, INFATTI, HA ESTESO IL BENEFICIO DELLA MOBILITÀ LUNGA, DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 7, DELLA LEGGE N. 223/1991, IN FAVORE DI ALTRI 3.500 LAVORATORI CHE SONO STATI O SARANNO COLLOCATI IN MOBILITÀ, ENTRO LA DATA DEL 31.12.1998, DA IMPRESE AVENTI UNITA PRODUTTIVE UBICATE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE E, ENTRO LA DATA DEL 31.12.1999, DALLE IMPRESE INTERESSATE AI CONTRATTI DI AREA, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 203, LETT. F), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1990, N. 662, STIPULATI ENTRO IL 15.10.1997.
L'ARTICOLO 1-SEPTIES DEL D.L. 8 APRILE 1998, N. 78 - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 5 GIUGNO 1998, N. 176, PUBBLICATA SULLA G.U. DEL 6.6.1998, N. 130 - HA STABILITO INOLTRE CHE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL D.L. N.129/97 CITATO, TROVANO APPLICAZIONE, NEI LIMITI DI ULTERIORI MILLE UNITA , AI LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITÀ ENTRO IL 31.12.1999 DALLE IMPRESE INTERESSATE AI CONTRATTI D AREA DI CUI SOPRA.
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROCEDE ALLA INDIVIDUAZIONE CON PROPRI DECRETI DELLE IMPRESE CHE POSSONO AVVALERSI DI TALI DISPOSIZIONI; TALI IMPRESE PROVVEDONO A PREDISPORRE GLI ELENCHI DEI LAVORATORI NEI CUI CONFRONTI TROVANO APPLICAZIONE LE NORME IN PAROLA, ELENCHI CHE SARANNO TRASMESSI ALL'INPS E MESSI A DISPOSIZIONE DELLE SEDI DALLA DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA CON APPOSITO MESSAGGIO.
SI PRECISA CHE, PER EFFETTO DI QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 229/1997, AI LAVORATORI IN QUESTIONE E STATO ESTESO SOLTANTO IL BENEFICIO DELLA MOBILITÀ LUNGA PER PENSIONE DI ANZIANITÀ, DI CUI AL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 223/1991, E NON ANCHE QUELLO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DI CUI AL COMMA 6 DELLO STESSO ARTICOLO.
PERTANTO POSSONO BENEFICIARE DELLA MOBILITÀ LUNGA IN PAROLA LE PERSONE CHE, ALL'ATTO DEL COLLOCAMENTO IN MOBILITÀ, ABBIANO UN ETÀ INFERIORE DI NON PIU DI 10 ANNI RISPETTO A QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA, COSI COME STABILITO DALL'ARTICOLO 6, COMMA 10-BIS, DELLA LEGGE N. 236/1993, E DALL'ARTICOLO 5, COMMA 7, DELLA LEGGE N. 451/1994 (50 ANNI PER GLI UOMINI E 45 PER LE DONNE) E CHE FACCIANO VALERE UNA CONTRIBUZIONE UTILE AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ NON INFERIORE A 28 ANNI NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA , LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI.
POICHÉ POSSONO RIENTRARE NELL'AMBITO DEL SUDDETTO LIMITE MASSIMO DI UNITA ANCHE LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITÀ LUNGA DA IMPRESE ESERCENTI MINIERE, CAVE E TORBIERE, DI CUI ALLA LEGGE N. 5/1960, SI RINVIA, PER TALI LAVORATORI, ALLE SPECIFICHE ISTRUZIONI FORNITE CON CIRCOLARE N. 16 DEL 23.1.1997 PUNTO 3.
L'ART.9, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 468/1997 DISPONE LA DECADENZA DAL DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ DEL LAVORATORE CHE NON ACCETTI DI ESSERE UTILIZZATO IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI CHE SI SVOLGONO IN UN LUOGO CHE DISTI NON PIU DI 50 CHILOMETRI, O CHE SIA COMUNQUE RAGGIUNGIBILE ENTRO 60 MINUTI CON MEZZI PUBBLICI, DAL LUOGO IN CUI LO STESSO RISIEDE. A TALE RIGUARDO SI FA PRESENTE CHE RESTANO INOLTRE APPLICABILI GLI ALTRI CASI DI DECADENZA ESPRESSAMENTE PREVISTI DALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 223/1991.
SI PRECISA CHE, PER EFFETTO DEL COMBINATO DISPOSTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ E DI PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ, PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI CESSAZIONE DELLA MOBILITÀ E QUELLA DI DECORRENZA INIZIALE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI ANZIANITÀ, PERIODO DURANTE IL QUALE AGLI INTERESSATI DEVE CONTINUARE AD ESSERE CORRISPOSTA L'INDENNITÀ DI MOBILITÀ, GLI STESSI VANNO CONSIDERATI A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE COME LAVORATORI AVENTI TITOLO ALLA MOBILITÀ LUNGA E QUINDI RIENTRANTI NEI MASSIMALI DI LEGGE PIU SOPRA INDICATI.
2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONE
L'ARTICOLO 59, COMMA 7, LETTERA C), DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449 DISPONE, TRA L'ALTRO, CHE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE SIANO STATI COLLOCATI IN MOBILITÀ PER EFFETTO DI ACCORDI COLLETTIVI STIPULATI ENTRO IL 3 NOVEMBRE 1997, IVI COMPRESI I LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL D.L. 19 MAGGIO 1997, N. 129, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 LUGLIO 1997, N. 229, PER IL NUMERO DI LAVORATORI DA COLLOCARE IN MOBILITÀ INDICATO NELLA DOMANDA MEDESIMA E PER I QUALI L'ACCORDO COLLETTIVO INTERVENGA ENTRO IL 31 MARZO 1998, TROVANO APPLICAZIONE I REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ DI CUI ALLA TABELLA B) ALLEGATA ALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.
2.1 -
LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 229/1997.
A NORMA DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 229/1997, DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 129/1997, I LAVORATORI INCLUSI NEGLI ELENCHI PREDISPOSTI DALLE IMPRESE, COLLOCATI IN MOBILITÀ A NORMA DEGLI ARTICOLI 4 E 24 DELLA LEGGE N. 223/1991 ED AVENTI TITOLO ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ALL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ LUNGA PREVISTA DALL'ARTICOLO 7, COMMA 7, DELLA STESSA LEGGE N. 223, SONO AMMESSI A FRUIRE DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ, SECONDO LE INDICAZIONI MINISTERIALI ILLUSTRATE CON LA CIRCOLARE N. 81, PUNTO 2.2, DEL 9 APRILE 1998, AL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI INDIVIDUALI PREVISTI DALLA DISCIPLINA VIGENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PREDETTO DECRETO E CIOE ALLA DATA DEL 21 MAGGIO 1997.
PERTANTO GLI ANZIDETTI LAVORATORI POSSONO CONSEGUIRE LA PENSIONE DI ANZIANITÀ A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DAL 1 GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI PERFEZIONAMENTO DEI 35 ANNI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE E AL COMPIMENTO DEL 52 ANNO DI ETÀ OVVERO, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA, AL PERFEZIONAMENTO DI 36 ANNI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE.
I LAVORATORI IN QUESTIONE POSSONO CONSEGUIRE LA PENSIONE DI ANZIANITÀ A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON IL CUMULO DI CONTRIBUZIONE PREGRESSA IN TALI GESTIONI, DAL 1 GIORNO DEL MESE SUCESSIVO A QUELLO DI PERFEZIONAMENTO DEI 35 ANNI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE E AL COMPIMENTO DEL 56 ANNO DI ETÀ OVVERO, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA, AL PERFEZIONAMENTO DEI 40 ANNI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE (ARTICOLO 1, COMMI 25, 26 E 28 DELLA LEGGE N. 335).
PER I LAVORATORI INCLUSI NEGLI ELENCHI IN ARGOMENTO, AVENTI TITOLO ALL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ LUNGA DI ANZIANITÀ, IL REQUISITO DI ETÀ PENSIONABILE, AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI, RIMANE CONFERMATO AL 60 ANNO DI ETÀ PER GLI UOMINI E AL 55 ANNO PER LE DONNE.
PER I LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE ISCRITTI NELLA GESTIONE SPECIALE DI CUI ALLA LEGGE N. 5/1960 CONTINUANO A TROVARE APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 30 APRILE 1969, N.153, DELL'ARTICOLO 11, COMMA 8, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, E DELL'ARTICOLO 1, COMMA 6, DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1994, N.451, SECONDO I CRITERI ENUNCIATI DAL MINISTERO DEL LAVORO CON LETTERA DEL 21 APRILE 1998 ED ILLUSTRATI CON CIRCOLARE N. 101 DELL 11 MAGGIO 1998
PERTANTO I LAVORATORI INCLUSI NEGLI ELENCHI IN QUESTIONE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 5/1960, AVENTI TITOLO ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ALL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ LUNGA DI ANZIANITÀ, CONSEGUONO IL DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ AL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO DI 35 ANNI CON LA MAGGIORAZIONE DI ANZIANITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE N. 153, A DECORRERE DAL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA LORO MATURAZIONE, SEMPRECHÉ PRESENTINO LA RELATIVA DOMANDA DI PENSIONE ENTRO IL MESE DI PERFEZIONAMENTO DI DETTO REQUISITO.
CON L'OCCASIONE SI RICORDA CHE PER TALI LAVORATORI L'ETÀ PENSIONABILE E FISSATA A 55 ANNI DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 5/1960 E CHE I REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA VENGONO GRADUALMENTE ELEVATI SECONDO LA PROGRESSIONE STABILITA NELLA TABELLA B) ALLEGATA AL DECRETO LEGISLATIVO N. 503/1992. LA PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA PUO PERTANTO ESSERE LIQUIDATA, IN PRESENZA DEGLI ALTRI REQUISITI DI LEGGE, QUANDO GLI INTERESSATI ABBIANO COMPIUTO IL 55 ANNO DI ETÀ ED ABBIANO MATURATO I REQUISITI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE RICHIESTI NELL'ANNO DI COMPIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE (CIRCOLARE N. 65 DEL 6 MARZO 1995, CAPITOLO I, PUNTO 5.1).
2.2 -
LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 1-SEPTIES DELLA LEGGE N. 176/1998
A NORMA DELL'ARTICOLO 1-SEPTIES DELLA LEGGE 5 GIUGNO 1998, N. 176, DI CONVERSIONE DEL D.L. 8 APRILE 1998, N. 78, I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AZIENDE UBICATE NEI TERRITORI INTERESSATI ALLE PROROGHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 21, DEL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, INCLUSI NEGLI ELENCHI PREDISPOSTI DALLE IMPRESE, COLLOCATI IN MOBILITÀ A NORMA DEGLI ARTICOLI 4 E 24 DELLA LEGGE N. 223/1991 ED AVENTI TITOLO ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ALL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ LUNGA PREVISTA DALL'ARTICOLO 7, COMMA 7, DELLA STESSA LEGGE N. 223, SONO AMMESSI A FRUIRE DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ AL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO E DI DECORRENZA PREVISTI DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
2.2.1 - PERTANTO I PREDETTI LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITÀ PER EFFETTO DI ACCORDI COLLETTIVI INTERVENUTI ENTRO IL 31 MARZO 1998 CHE PERFEZIONANO I REQUISITI DURANTE IL PERIODO DI FRUIZIONE DELL INDENNITÀ DI MOBILITÀ, POSSONO CONSEGUIRE LA PENSIONE DI ANZIANITÀ A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI CON I REQUISITI DI CUI ALLA TABELLA B) ALLEGATA ALLA LEGGE N. 335/1995, QUINDI, PER L'ANNO 1998, CON 53 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI CONTRIBUTI OVVERO 36 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA; PER L'ANNO 1999 CON 53 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE OVVERO 37 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA; PER L'ANNO 2000 CON 54 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE OVVERO 37 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA, ECC. (CIRCOLARE N. 2 DEL 5 GENNAIO 1998, ALLEGATO 3).
LA DECORRENZA DELLA PENSIONE PER GLI ANZIDETTI LAVORATORI E STABILITA A NORMA DELL'ARTICOLO 59, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 449, SECONDO CUI PER TALI LAVORATORI RESTANO CONFERMATI I TERMINI DI CUI ALLE PREVIGENTI DISPOSIZIONI .
PERTANTO, OVE PERFEZIONINO I REQUISITI RICHIESTI DURANTE IL PERIODO DI FRUIZIONE DELL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ, POSSONO CONSEGUIRE LA PENSIONE DI ANZIANITÀ A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DAL 1 GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI PERFEZIONAMENTO DEI PREDETTI REQUISITI.
I LAVORATORI IN QUESTIONE POTRANNO CONSEGUIRE LA PENSIONE DI ANZIANITÀ A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON IL CUMULO DI CONTRIBUZIONE PREGRESSA IN TALI GESTIONI SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE GESTIONI STESSE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI E DELLE DECORRENZE (CIRCOLARI N. 2 DEL 5 GENNAIO 1998, PUNTI 2.1 E 2.2, E N. 81 DEL 9 APRILE 1998, PUNTO 5.1).
2.2.2 - I LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITÀ PER EFFETTO DI ACCORDI COLLETTIVI INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL 31 MARZO 1998, PERFEZIONERANNO I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ SECONDO LE NORME PREVISTE PER LA GENERALITA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DALL'ARTICOLO 59, COMMA 6, (TABELLA C ALLEGATA ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449), QUINDI, PER L'ANNO 1998, CON 54 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI CONTRIBUTI OVVERO 36 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA; PER L'ANNO 1999 CON 55 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE OVVERO 37 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANGRAFICA; PER L'ANNO 2000 CON 55 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE OVVERO 37 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA, ECC. (CIRCOLARE N. 2 DEL 5 GENNAIO 1998, ALLEGATO 1).
QUALORA GLI ANZIDETTI LAVORATORI SIANO COMUNQUE DA RICOMPRENDERE IN UNA DELLE CATEGORIE DISCIPLINATE DALL'ARTICOLO 59, COMMA 7 (OPERAI E PRECOCI), SI DEVE AVERE RIGUARDO AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI ALLA TABELLA B) ALLEGATA ALLA LEGGE N. 335/1995, QUINDI, PER L'ANNO 1998, CON 53 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI CONTRIBUTI OVVERO 36 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA; PER L'ANNO 1999 CON 53 ANNI DI ETÀ E 35 DI CONTRIBUZIONE OVVERO 37 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA; PER L'ANNO 2000 CON 54 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE OVVERO 37 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA (CIRCOLARE N. 2 DEL 5 GENNAIO 1998, ALLEGATO 3).
PER QUANTO RIGUARDA LA DECORRENZA DELLA PENSIONE, I LAVORATORI CHE RISULTINO IN POSSESSO DEI RELATIVI REQUISITI ENTRO IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO POSSONO ACCEDERE AL PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ DAL 1 LUGLIO DELLO STESSO ANNO, SE COMPIONO I 57 ANNI ENTRO GIUGNO; ENTRO IL SECONDO TRIMESTRE, POSSONO ACCEDERE AL PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ DAL 1 OTTOBRE DELLO STESSO ANNO, SE COMPIONO 57 ANNI ENTRO SETTEMBRE; I LAVORATORI CHE PERFEZIONINO I REQUISITI ENTRO IL TERZO TRIMESTRE POSSONO ACCEDERE AL PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ DAL 1 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO; ENTRO IL QUARTO TRIMESTRE POSSONO ACCEDERE AL PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ DAL 1 APRILE DELL ANNO SUCCESSIVO.
PER L'ANNO 1998 I TERMINI DI ACCESSO DEL 1 LUGLIO E DEL 1 OTTOBRE SONO DIFFERITI DI TRE MESI.
PERTANTO, I LAVORATORI CHE ABBIANO PERFEZIONATO ENTRO IL 31 MARZO 1998 I REQUISITI DI ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE RICHIESTI E COMPIUTO ENTRO IL 30 GIUGNO 1998 L'ETÀ DI 57 ANNI, POTRANNO CONSEGUIRE LA PENSIONE DI ANZIANITÀ DAL 1 OTTOBRE 1998, ANZICHE DAL 1 LUGLIO 1998.
DEL PARI, I LAVORATORI CHE ABBIANO PERFEZIONATO ENTRO IL 30 GIUGNO 1998 I REQUISITI DI ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE RICHIESTI E COMPIUTO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 1998 L'ETÀ DI 57 ANNI, POTRANNO CONSEGUIRE LA PENSIONE DI ANZIANITÀ DAL 1 GENNAIO 1999, ANZICHE DAL 1 OTTOBRE 1998.
I LAVORATORI IN QUESTIONE POTRANNO CONSEGUIRE LA PENSIONE DI ANZIANITÀ A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON IL CUMULO DI CONTRIBUZIONE PREGRESSA IN TALI GESTIONI SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE GESTIONI STESSE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI E DELLE DECORRENZE (CIRCOLARI N. 2 DEL 5 GENNAIO 1998, PUNTI 2.1 E 2.2, E N. 81 DEL 9 APRILE 1998, PUNTO 5.1).
2.2.3 - PER I LAVORATORI INCLUSI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 1-SEPTIES, AVENTI TITOLO ALL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ LUNGA DI ANZIANITÀ, IL REQUISITO DI ETÀ PENSIONABILE, AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI, RIMANE CONFERMATO AL 60 ANNO DI ETÀ PER GLI UOMINI E AL 55 ANNO PER LE DONNE.
2.2.4 - PER I LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE ISCRITTI NELLA GESTIONE SPECIALE DI CUI ALLA LEGGE N. 5/1960 CONTINUANO A TROVARE APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, DELL'ARTICOLO 11, COMMA 8, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, E DELL'ARTICOLO 1, COMMA 6, DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1994, N. 451, SECONDO I CRITERI ENUNCIATI DAL MINISTERO DEL LAVORO CON LETTERA DEL 21 APRILE 1998 ED ILLUSTRATI CON CIRCOLARE N. 101 DELL 11 MAGGIO 1998
PERTANTO I LAVORATORI INCLUSI NEGLI ELENCHI IN QUESTIONE, RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 5/1960 E AVENTI TITOLO ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ALL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ LUNGA DI ANZIANITÀ, CONSEGUONO IL DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ AL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO DI 35 ANNI CON LA MAGGIORAZIONE DI ANZIANITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE N. 153, A DECORRERE DAL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA LORO MATURAZIONE, SEMPRECHÉ PRESENTINO LA RELATIVA DOMANDA DI PENSIONE ENTRO IL MESE DI PERFEZIONAMENTO DI DETTO REQUISITO.CON L'OCCASIONE SI RICORDA CHE PER TALI LAVORATORI L'ETÀ PENSIONABILE E FISSATA A 55 ANNI DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 5/1960 E CHE I REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA VENGONO GRADUALMENTE ELEVATI SECONDO LA PROGRESSIONE STABILITA NELLA TABELLA B) ALLEGATA AL DECRETO LEGISLATIVO N. 503/1992. LA PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA PUO PERTANTO ESSERE LIQUIDATA, IN PRESENZA DEGLI ALTRI REQUISITI DI LEGGE, QUANDO GLI INTERESSATI ABBIANO COMPIUTO IL 55 ANNO DI ETÀ ED ABBIANO MATURATO I REQUISITI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE RICHIESTI NELL'ANNO DI COMPIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE (CIRCOLARE N.65 DEL 6 MARZO 1995, CAPITOLO I, PUNTO 5.1).
3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI PER LE IMPRESE
L'ARTICOLO 4, COMMA 27, DEL D.L. 1 FEBBRAIO 1996, N. 39, PIÙ VOLTE REITERATO E CONFLUITO NELL'ARTICOLO 4, COMMA 27, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, E SUCCESSIVAMENTE L'ARTICOLO 3 DEL D.L. 19 MARZO 1997, N. 129, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 LUGLIO 1997, N. 229, PREVEDONO CHE PER I LAVORATORI POSTI IN MOBILITÀ LUNGA AI SENSI DI TALI NORME GLI ONERI CONSEGUENTI DAL PERMANERE NELLE LISTE DI MOBILITÀ OLTRE I LIMITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7, COMMI 1, 2 E 4, DELLA LEGGE N. 223/1991, SONO POSTI A CARICO DELLE IMPRESE, IVI COMPRESO L'ONERE RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA, CHE A TAL FINE CORRISPONDERANNO ALL'INPS I RELATIVI IMPORTI ALLA FINE DI CIASCUN ANNO SOLARE, NELLA MISURA CORRISPONDENTE ALL'ONERE SOSTENUTO.
I LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 SOPRACITATO, OLTRE I QUALI VA CALCOLATO L'ONERE SUDDETTO, SONO:
12 MESI, ELEVATI A 24 MESI PER COLORO CHE HANNO DA 40 A 50 ANNI E A 36 MESI PER COLORO CHE HANNO PIU DI 50 ANNI;
NELLE AREE DI CUI AL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218, L'INDENNITÀ SPETTA PER ULTERIORI 12 MESI.
QUALORA IL LAVORATORE ABBIA UN ANZIANITÀ AZIENDALE INFERIORE ALLE DURATE SOPRAINDICATE I LIMITI SUDDETTI SONO RIDOTTI AL PERIODO PARI ALL'ANZIANITÀ MEDESIMA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 223/1991.
GLI ONERI DA PORRE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO COMPRENDONO:
L'IMPORTO DELL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ SPETTANTE A CIASCUN LAVORATORE OLTRE LA SCADENZA DEI LIMITI SOPRAINDICATI;
L'ONERE RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA DA ACCREDITARE IN RELAZIONE AI PERIODI DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI CUI ALLA LETTERA A). L'AMMONTARE DELL'ONERE PER I CONTRIBUTI FIGURATIVI SARA DETERMINATO APPLICANDO SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE FIGURATIVA ACCREDITATA L'ALIQUOTA PENSIONISTICA VIGENTE PRO TEMPORE (DAL 1.1.1996: 32,70%).
AL TERMINE DI CIASCUN ANNO SOLARE, PER CIASCUN LAVORATORE, PER I PERIODI ECCEDENTI I LIMITI DI CUI SOPRA LE SEDI INVIERANNO AI DATORI DI LAVORO UNA COMUNICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. CON L'INDICAZIONE DEGLI ONERI DI CUI SOPRA, CORREDATA DA UN PROSPETTO RECANTE PER CIASCUN NOMINATIVO GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DEBITO, CON INVITO AL PAGAMENTO - ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA RICEZIONE - A MEZZO DI BOLLETTINO DI C/C POSTALE PREDISPOSTO A CURA DELLA SAP.
QUALORA IL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE NON VENGA ESEGUITO ENTRO IL TERMINE ASSEGNATO SARA APPLICATA LA SOMMA AGGIUNTIVA NELLA MISURA PREVISTA PER I CASI DI OMISSIONE CONTRIBUTIVA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 217, LETT. A), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 (TASSO DI INTERESSE DI DIFFERIMENTO E DI DILAZIONE MAGGIORATO DI TRE PUNTI).
PER GLI EVENTUALI PERIODI SCADUTI AL 31.12.1997 LE SEDI RICHIEDERANNO CON LA MASSIMA URGENZA, OVE NON ABBIANO GIA PROVVEDUTO, LE SOMME IN PAROLA.
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO PRAUSCELLO