Eureka Previdenza

Circolare 101 del 5 maggio 1999

OGGETTO:

Legge 3 agosto 1998 , n.315. Borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.

SOMMARIO:
    

1. Normativa.

2. Base imponibile.

3. Contributi.

4. Adempimenti dei committenti.

5. Adempimenti dei beneficiari delle borse.

    Normativa.

L’articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n.315, recante "interventi finanziari per l'Università e la ricerca", aumenta l’importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e dispone l’applicazione alle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 1999, delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modifiche ed integrazioni, secondo criteri da determinarsi con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

In attuazione della predetta disposizione il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto dell’11 settembre 1998, ha disposto che dal 1° gennaio 1999 le borse di studio in parola siano assoggettate al contributo dovuto alla gestione separata istituita presso l’INPS nella misura, per l’anno 1999, dell’8% a carico dell’Amministrazione e del 4% a carico del soggetto beneficiario.

Con successivo decreto dello stesso Ministro è stato precisato che gli importi delle borse di studio devono intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico degli enti, relativi al contributo dovuto alla Gestione separata dell’INPS.

Per effetto di quanto precede deve ritenersi abrogata, a decorrere dal primo gennaio 1999 ed in relazione alle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, la disposizione contenuta nell’ultimo periodo del comma 26 dell’art.2 della citata legge n.335/1995, in base alla quale erano esclusi dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata tutti gli assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

Va evidenziato, in premessa, che il richiamo contenuto nella disposizione al comma 26 dell’art.2 della legge 8 agosto 1995, n.335 ed all’art.59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 individua, senza possibilità di diverse interpretazioni, nella Gestione separata istituita presso l’Istituto, l’amministrazione destinataria della contribuzione e nella disciplina per tale Gestione dettata, la regolamentazione dei conseguenti rapporti assicurativi e contributivi. E ciò ancorché i soggetti ammessi al dottorato di ricerca risultino già iscritti a casse professionali. In tal senso, del resto, si esprimono i citati decreti ministeriali.

2. Base imponibile.

Le disposizioni in esame introducono, inoltre, una deroga alla vigente disciplina della base imponibile contributiva che, come è noto, é individuata, per la generalità degli iscritti alla Gestione separata, nel reddito da lavoro autonomo di cui all’art.49, comma 1 e comma 2, lettera a) del T.U.I.R., determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Viceversa, il reddito imponibile da prendere a base per il calcolo della contribuzione dovuta alla Gestione, secondo quanto disposto dall’art. 1 della citata legge n.315/1998, è costituito dall'intero ammontare della borsa per la frequenza al corso di dottorato di ricerca, non inquadrabile, in base alle norme del T.U.I.R., tra i redditi di lavoro autonomo, ma tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

    Contributi.

In attuazione della disposizione contenuta nella legge in esame, il decreto ministeriale 11 settembre1998 citato in premessa determina nel 12%, per l’anno 1999, la misura dei contributi dovuti, ripartendo il relativo onere tra l’Istituto erogatore ed il beneficiario della borsa di studio nella misura, rispettivamente, di 2/3 e di 1/3.

Detto decreto fa quindi riferimento alla contribuzione prevista per la generalità degli iscritti alla Gestione separata che non siano, nel contempo, titolari di diversi rapporti assicurativi e contributivi o titolari di pensione, sia in relazione all’assicurazione IVS (11,5%), sia in relazione al trattamento di maternità ed all’assegno per il nucleo familiare (0,5%).

Ciò nonostante, anche in riferimento ai beneficiari delle borse di studio in argomento deve ritenersi che il contributo sia dovuto nella misura del 10% allorché, durante il periodo di svolgimento dei corsi, si sia in presenza di concomitanti rapporti assicurativi e contributivi. Resta in ogni caso ferma la ripartizione dell’onere nella misura di 2/3 e di 1/3.

4. Adempimenti degli Istituti erogatori.

L’Istituto erogatore è tenuto al pagamento dell’intero ammontare del contributo dovuto, alla scadenza del giorno 16 del mese successivo a quello nel quale viene erogato, in tutto o in parte, l’importo della borsa di studio, con le modalità previste per la generalità dei contribuenti. In relazione alle somme eventualmente già erogate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1999, il versamento dei contributi potrà essere effettuato entro il 16 giugno 1999, unitamente ai contributi relativi agli importi corrisposti nel mese di maggio 1999, elencando separatamente, se del caso, i relativi periodi di riferimento.

L’Istituto è tenuto, altresì, alla presentazione delle denunce trimestrali degli emolumenti erogati, tramite il mod.GLA/D, entro il mese successivo al trimestre di riferimento o, in caso di denuncia dei dati tramite supporto magnetico, entro il secondo mese successivo al medesimo trimestre. In fase di prima attuazione delle disposizioni in argomento la denuncia relativa al primo trimestre 1999, potrà essere prodotta entro i termini previsti in riferimento al secondo trimestre.

Nei modelli GLA/D i beneficiari delle borse di studio saranno contraddistinti dal codice attività "18" istituito per il dottorato di ricerca.

5. Adempimenti dei beneficiari delle borse di studio.

Per effetto di quanto disposto dalla legge n.315/1998 i soggetti beneficiari di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca sono obbligati all'iscrizione alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge 8-8-1995, n.335 - a far data dall'1-1-1999 - quali destinatari di tutte le disposizioni concernenti la materia contributiva e pensionistica della Gestione stessa.

Conseguentemente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione ai corsi di dottorato da parte dell'Università, gli interessati devono presentare domanda d'iscrizione alla Gestione separata, in qualità di collaboratori. Qualora l’ammissione ai corsi sia già intervenuta, l’iscrizione sarà ritenuta tempestiva se effettuata entro il mese di giugno 1999.

L'iscrizione dovrà richiedersi, su moduli già predisposti, preferibilmente presso la Sede INPS nella cui competenza territoriale è ubicata la Sede dell'Ente erogatore della borsa di studio. Ciò in quanto è quest'ultimo, in qualità di committente, a dover effettuare i pagamenti della contribuzione dovuta. Nelle domande sarà indicata la dizione " dottorato di ricerca" seguita dal codice 18.

Al termine dei corsi di dottorato, e qualora gli interessati non abbiano intrapreso altra diversa attività per la quale sia dovuto il pagamento dei contributi nella stessa Gestione separata, gli stessi dovranno comunicare la data di cessazione del corso presso la Sede INPS ove è avvenuta l'iscrizione.

Per quanto non previsto dalla presente circolare si applicano le direttive impartite per la generalità dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

      

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

Circolare 58 del 9 marzo 1999

OGGETTO:

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80. Ultime tre mensilità e trattamento speciale di integrazione salariale. Termini per la presentazione della domanda: prescrizione e decorrenza.

SOMMARIO:
    

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 . Ultime tre mensilità e trattamento speciale di integrazione salariale. Termini per la presentazione della domanda: prescrizione e decorrenza.

Con circolare n. 55 del 5 marzo 1998 , a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea del 10 luglio 1997 ( nei giudizi C-94/95, C-95/95, C-261/95, C-373/95 ), sono state impartite nuove disposizioni per la corresponsione ai lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro insolvente, delle ultime tre mensilità, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80.

Essendo pervenute richieste di chiarimenti da parte delle Sedi, si forniscono le seguenti precisazioni.

    Ultime tre mensilità e C.I.G.S. ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223: cumulabilità.

    Con la citata circolare n. 55 del 5 marzo 1998 è stato fatto presente, tra l’altro, che le ultime tre mensilità, in base a quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea, sono cumulabili con l’indennità di mobilità riconosciuta, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223, nell’arco dei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro e che permane l’incumulabilità con il trattamento C.I.G.S., prevista dall’art.2, comma 4, lett. a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 .

    In proposito si chiarisce che l’incumulabilità con il trattamento C.I.G.S. resta limitata ai soli periodi coincidenti con gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Di conseguenza, ad eccezione di detti periodi, la prestazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 deve essere erogata anche in presenza del trattamento C.I.G.S., concesso ai sensi dell’art.3 della legge 23 luglio 1991, n.223.

    Termini per la presentazione della domanda

2.1 Domande da definire .

L’art.2, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 prevede che il diritto alle ultime tre mensilità si prescrive in un anno.

Al riguardo si precisa che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, tale termine decorre dal momento del provvedimento di apertura della procedura concorsuale, la cui istanza deve essere avanzata al Tribunale entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro; è interrotto dalla tempestiva domanda di ammissione al passivo; è sospeso fino alla data del decreto di chiusura della procedura concorsuale e riprende a decorrere da tale momento.

Il termine decorre altresì dalla data del provvedimento di messa in liquidazione ovvero di cessazione dell’esercizio provvisorio o dell’autorizzazione dell’esercizio d’impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questo è intervenuto durante la continuazione dell’attività d’impresa.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali, il termine decorre dalla data del pignoramento, semprechè il credito del lavoratore sia stato azionato entro l’anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2.2 Domande di riesame

Le domande di riesame proposte a seguito delle decisioni della Corte di Giustizia Europea possono essere esaminate e decise in conformità, purchè siano state presentate nel rispetto della prescrizione breve annuale, che decorre dal momento e secondo le modalità precisate al precedente punto 2.1 .

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

Circolare 182 del 29 settembre 1999

Oggetto:

Legge 15 maggio 1997, n. 127, artt. 1, 2 e 3 e legge 16 giugno 1998, n. 191, artt. 1 e 2 in materia di misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo.

D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403. Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta legge in materia di semplificazione della documentazione amministrativa.

Circolare del Ministero dell’Interno- MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2 recante norme di attuazione rivolte a tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Disposizioni di attuazione in materia di semplificazione della documentazione amministrativa.

SOMMARIO:
    

    Premessa -

    Dichiarazioni sostitutive di certificazione -

    Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà -

    Impedimento alla sottoscrizione -

    Obbligo di accettare le dichiarazioni nei casi previsti -

    Verifica della veridicità delle dichiarazioni -

    Validità delle certificazioni trasmesse in via telematica dai comuni -

    Chiarimenti e risposte a quesiti -

    Ulteriori disposizioni -

    Revisione della modulistica

Premessa.

A seguito dell’emanazione delle disposizioni legislative di cui agli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle modifiche e integrazioni agli stessi apportate dagli artt. 1 e 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, del Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e, da ultimo, della Circolare MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2, redatta dal Ministero dell’Interno nell’ambito dell’Osservatorio per l’attuazione della legge 127/1997, recante interpretazioni e istruzioni rivolte a tutte le Pubbliche Amministrazioni, si forniscono disposizioni e chiarimenti, che valgono anche in risposta a quesiti e dubbi interpretativi emersi nell’esperienza maturata nella prima fase applicativa.

Dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Il Regolamento emanato con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 amplia notevolmente la sfera delle situazioni per le quali e’ riconosciuta all’interessato la facolta’ di avvalersi di una "dichiarazione sostitutiva" in luogo della prevista certificazione.

Infatti in base all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 potevano essere autocertificati la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, di coniugato o di vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita di un figlio, il decesso del coniuge di un ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.

Sulla base dell'art. 1 del detto decreto n. 403/1998 possono essere autocertificati anche i seguenti stati, fatti e qualita' personali:

    titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

    situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo, assolvimento di obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafica tributaria e inerente all'interessato;

    stato di disoccupazione, qualita' di pensionato e categoria di pensione, qualita' di studente o di casalinga;

    qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

    tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;

    di non aver riportato condanne penali;

    qualita' di vivenza a carico;

    tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

L’art. 10 del Regolamento emanato con il citato D.P.R. 403/1998 pone una eccezione all’uso dell’autocertificazione disponendo che i certificati medici, sanitari e quelli di conformita’ alle norme vigenti nella Comunita’ Europea, i brevetti e i marchi non possono essere sostituiti da altro documento.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione sono valide con la semplice sottoscrizione dell'interessato, modalita' applicativa che trovava anche precedentemente attuazione presso l'Istituto in base all'art.1, comma 8 bis della legge 26 febbraio 1986, n. 45 che disponeva l'esenzione dall'autenticazione delle sottoscrizioni di dichiarazioni di responsabilita' da rilasciarsi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali obbligatorie.

Dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'.

L'art. 2 del D.P.R. n.403/1998 ha previsto l'estensione dei casi di utilizzazione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' rispetto a quanto previsto dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Infatti detta disposizione prevedeva che la dichiarazione potesse sostituire l'atto di notorieta' concernente fatti stati e qualita' personali a diretta conoscenza dell'interessato.

La disposizione di cui al citato art. 2 prevede invece che, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio possa vertere su tutto cio' che non e' oggetto di certificazione da parte di una pubblica amministrazione o che riguardi stati, fatti e qualita' personali non compresi in elenchi.

Viene altresi' precisato che il dichiarante puo' rilasciare dichiarazioni che riguardano stati, fatti e qualita' personali relativi anche ad altri soggetti di cui abbia conoscenza, ma soltanto se sono rese nel proprio interesse.

Innovazioni significative sono state introdotte in tema di autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Infatti, nei casi in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ sia connessa ad una istanza rivolta alla Pubblica Amministrazione, e’ sostanzialmente venuto meno l’obbligo dell’autenticazione della sottoscrizione del dichiarante e, conseguentemente, e’ decaduto l’obbligo della corresponsione dell’imposta di bollo.

In particolare, qualora la dichiarazione sia resa dinanzi al responsabile del procedimento o al dipendente incaricato a riceverla, questi compilera’ semplice attestazione che la dichiarazione e’ stata sottoscritta in sua presenza, annotando le generalita’ del dichiarante e gli estremi di un suo documento di riconoscimento in corso di validita’.

L’attestazione sara’ sottoscritta dal responsabile del procedimento o dal dipendente addetto con l’annotazione della sua qualificazione e dell’ufficio di appartenenza.

Nel caso in cui la documentazione venga invece trasmessa per posta o tramite enti di patrocinio o altri soggetti il legislatore, con la disposizione di cui al comma 11 dell’art. 2 della legge 191/1998, ha disposto il venir meno dell’obbligo dell’autenticazione della sottoscrizione delle istanze non presentate direttamente alla amministrazione destinataria, ancorche’ le stesse contengano una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, purche’ siano accompagnate dalla fotocopia, anche non autenticata, di un valido documento di riconoscimento.

La successiva, sopracitata Circolare del Ministero dell’Interno MIACEL, 2 febbraio 1999, n. 2, attraverso una interpretazione logico-sistematica, ha disposto al riguardo che non e’ richiesta l’autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta’ che siano prodotte a corredo di una istanza, nella stessa richiamate o comunque alla stessa funzionalmente collegate, anche se non prodotte contestualmente ed inviate in un momento successivo.

Alla dispensa dall’autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta’ collegate ad una istanza consegue direttamente l’effetto della non applicabilita’ dell’imposta di bollo (che all’autenticazione della sottoscrizione e’ connessa), che pertanto, in base alla predetta disposizione, non dovra’ essere piu’ versata.

Quanto precede assume particolare rilievo per la trattazione delle domande inoltrate dagli eredi per il pagamento di ratei di pensione o di altre prestazioni previdenziali maturati e non riscossi o di somme, dovute a qualsiasi altro titolo, entrate a far parte dell’asse ereditario del titolare deceduto.

Impedimento alla sottoscrizione.

La dichiarazione di chi non sa o non puo’ firmare viene raccolta dal funzionario addetto che, previo accertamento e annotazione dell’identita’ del dichiarante, attesta che la dichiarazione e’ stata a lui resa dall’interessato, facendo menzione della causa dell’impedimento a sottoscriverla (art. 4 del gia’ citato D.P.R.n. 403/1998). Come chiarito nella citata Circolare MIACEL, 2 febbraio 1999, n. 2, nel caso in parola, non e’ piu’ richiesta l’assistenza dei due testimoni.

Rimangono esclusi dall’ipotesi sopra considerata i casi di incapacita’ di intendere e di volere, in relazione ai quali trovano applicazione le disposizioni gia’ in vigore.

Obbligo di accettare le dichiarazioni nei casi previsti.

Il rifiuto delle dichiarazioni sostitutive, quando esse possono essere prodotte in base alla legge o a regolamento, costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Verifica della veridicita' delle dichiarazioni.

Il comma 4 dell'art. 2 della stessa legge n.127/1997 dispone verifiche della veridicita' ed autenticita' delle dichiarazioni e documentazioni prodotte e prevede l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 o delle sanzioni penali di cui all'art. 489 c. p., per il caso in cui vengano esibiti documenti di riconoscimento recanti dati che abbiano subito variazioni dopo la data di rilascio (art. 3, 1° comma, l. n.127/1997).

Al riguardo si raccomanda di disporre accertamenti, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, sugli elementi oggetto di dichiarazione o documentazione in forma semplificata sulla base dei quali e’ stato disposto l’esborso di somme rilevanti o l’adozione di provvedimenti di particolare rilievo.

E’ rimesso alla valutazione dei Direttori di Area, anche in rapporto alle specifiche situazioni ambientali, determinare i criteri per l’effettuazione dei controlli, che in ogni caso dovranno interessare campioni in percentuale minima non inferiore al 5%, di volta in volta estratti casualmente, al fine di conseguire in concreto la finalita’ di deterrenza che la norma si propone.

Validità delle certificazioni trasmesse in via telematica dai comuni.

E' riconosciuta validità alle certificazioni trasmesse in via telematica dai comuni, anche fuori del territorio del Comune competente, e viene promossa, tramite convenzioni, la trasmissione da parte degli stessi, anche attraverso sistemi informatici o telematici, di dati ad altre pubbliche amministrazioni o concessionari di pubblici servizi, nel rispetto della riservatezza degli interessati (l. n. 127/1997, art. 2, c. 5).

Chiarimenti e risposte a quesiti.

Sulla base dei quesiti posti e dei dubbi interpretativi finora emersi si forniscono i seguenti chiarimenti e istruzioni:

Documentazione relativa al servizio militare

Può essere presentata dichiarazione sostitutiva di certificazione per attestare la posizione rispetto all’adempimento degli obblighi militari.

Al riguardo si precisa che oggetto della dichiarazione puo’ essere esclusivamente la posizione del dichiarante rispetto agli obblighi militari, e, pertanto, l’ipotesi considerata e’ quella della dichiarazione attestante l’avvenuto adempimento o meno di detti obblighi ovvero l’esenzione dagli stessi.

Ai fini dell’accreditamento di periodi di contribuzione figurativa o del ripristino o della concessione delle prestazioni di disoccupazione ovvero del riconoscimento di benefici connessi alla partecipazione a particolari campagne di guerra o all’appartenenza a determinati corpi militari, casi per i quali e’ necessario acquisire più precisi e specifici elementi, in base alla normativa vigente e’ necessario che venga acquisito al procedimento il foglio matricolare o lo stato di servizio del richiedente

In tal caso l’INPS, quale amministrazione procedente, acquisirà direttamente detta documentazione, presso il Distretto o l’Ufficio militare indicato dall’interessato.

Parimenti, l’interessato potrà avvalersi della facoltà di presentare copia autenticata per copia conforme del foglio matricolare o dello stato di servizio, fermo restando che l’autenticazione potrà essere effettuata anche presso gli uffici dell’Istituto, previa esibizione del documento originale, che, operata la verifica di conformità, verrà immediatamente restituito.

Accrediti contributivi per periodi di Malattia e Infortunio

In materia di accredito contributivo di periodi di malattia o infortunio continuano a trovare applicazione le disposizioni in vigore. L’eventuale autocertificazione di periodi di malattia o infortunio da parte degli interessati avrà valore di semplice segnalazione, a seguito della quale l’Istituto potrà disporre l’accredito contributivo soltanto qualora gli accertamenti condotti confermino la veridicità e l’esattezza di quanto dichiarato. Resta fermo, come si e’ visto, che è escluso l’uso dell’autocertificazione in sostituzione di certificati medici e sanitari.

Assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio

Ai fini del riconoscimento di periodi non coperti da contribuzione, l’istante che intenda avvalersi di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, per documentare l’assenza dal servizio per maternità, dovrà far riferimento all’esistenza e durata di un rapporto di lavoro già accertato e certificato dal Datore di lavoro, presso il quale dovrà essere reperita documentazione di data certa, nel rispetto delle norme che regolano l’accredito di tale contribuzione. L’interessato potrà avvalersi della facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia e dell’atto di nascita del figlio, in luogo delle rispettive certificazioni rilasciate dalla competente autorità, ma non potrà avvalersi in alcun modo dell’autocertificazione in sostituzione dei certificati medici e sanitari.

Assenza facoltativa per gravidanza e puerperio

Ai fini del riconoscimento di periodi non coperti da contribuzione, l’istante che intenda avvalersi di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, per documentare l’assenza dal servizio per maternità facoltativa o malattia del figlio, dovrà far riferimento all’esistenza e durata di un rapporto di lavoro già accertato e certificato dal Datore di lavoro, presso il quale dovrà essere reperita documentazione di data certa, nel rispetto delle norme che regolano l’accredito di tale contribuzione. L’interessato potrà avvalersi della facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia e dell’atto di nascita del figlio, in luogo delle rispettive certificazioni rilasciate dalla competente autorità, ma non potrà avvalersi in alcun modo dell’autocertificazione in sostituzione dei certificati medici e sanitari.

Riscatto Laurea

Ai fini dell’accoglimento della domanda di riscatto, nessuna autocertificazione può sostituire il Certificato di Laurea contenente l’indicazione degli Anni accademici di riferimento. Qualora l’interessato non presenti detta certificazione il responsabile del procedimento presso l’Istituto provvederà d’ufficio alla sua acquisizione presso l’Universita’ indicata dallo stesso interessato.

Costituzione di Rendita vitalizia

Ai fini dell’accoglimento dell’istanza, nulla è innovato: l’interessato dovrà dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro e la sua durata, con documentazione di data certa. Potranno essere presentate dichiarazioni sostitutive in luogo dell’atto di notorietà previsto per le prove testimoniali.

Riscatto per Lavoro all’estero

Ai fini dell’accoglimento dell’istanza, l’interessato dovrà dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro e la sua durata, con documentazione di data certa, sulla base delle norme preesistenti. Potranno essere presentate dichiarazioni sostitutive in luogo degli atti di notorietà previsti per eventuali prove testimoniali.

Dichiarazioni attestanti la qualita’ di legale rappresentante, tutore, curatore, etc.

Per quanto attiene alle dichiarazioni attestanti la qualita’ di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili, in ogni caso dovranno essere annotati gli estremi di un documento di identificazione in corso di validita’ del dichiarante.

Per il caso di dichiarazione attestante la qualita’ di rappresentante, si rammenta che atti comportanti manifestazioni di volonta’ o atti di disposizione potranno essere disposti personalmente dal titolare o sulla base di una specifica, formale procura dello stesso.

Qualora oggetto di richiesta siano informazioni o dati di carattere riservato o comprese nel regime di tutela di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di accertamento della legittimazione del soggetto richiedente e di enunciazione del motivo e dell’interesse all’accesso impartite nel Regolamento per la disciplina del diritto di accesso adottato dall’INPS in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (v. circ. n. 117 del 18 aprile 1994, in A. U. 1994), nonche’ le disposizioni in materia di "comunicazione" dei dati di cui all’art. 27 della citata legge n. 675/1996.Documentazione da produrre ai datori di lavoro per pratiche di prestazioni a pagamento diretto

Come si e’ visto e’ fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di accettare, nei casi previsti da legge o da regolamento, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio presentate dagli interessati.

Detto obbligo non sussiste, invece, per i privati, per i quali rimane in facolta’ di richiedere le certificazioni di volta in volta necessarie o di accettare, in loro luogo, le dichiarazioni sostitutive.

Tuttavia ai datori di lavoro che per conto dell’Istituto sono tenuti ad anticipare agli aventi diritto prestazioni economiche (A.N.F., indennita’ di malattia e maternita’), i cui importi sono successivamente posti in detrazione dai versamenti contributivi, possono essere presentate, quale documentazione valida ai fini del conseguimento delle prestazioni stesse, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio.

In questi casi potranno essere effettuati dall’INPS, anche presso le aziende, controlli volti ad accertare la veridicita’ delle circostanze oggetto delle predette dichiarazioni.

Documentazione delle domande di indennita’ di maternita’

L’art. 15, 1° comma, del D.P.R. n. 1026/1976 prevede che per fruire dei diritti conseguenti al parto la lavoratrice, a corredo della richiesta, debba presentare all’INPS e al datore di lavoro il certificato di assistenza al parto dal quale risulti la data dell’evento.

Tenuto conto, tuttavia, che il certificato stesso contiene, oltre al dato predetto, necessario alla definizione della domanda, ulteriori notizie, non rilevanti ai fini della trattazione della pratica, quali lo stato civile della madre, il nome del padre e informazioni sanitarie relative allo stato di salute della madre e del bambino, gia’ precedentemente era stata riconosciuta alla lavoratrice la facolta’ di presentare all’INPS, in sostituzione del certificato di assistenza al parto, un certificato di stato di famiglia, ovvero una dichiarazione dello stesso sostitutiva contenente esclusivamente i dati necessari alla trattazione della pratica.

Nel rispetto della tutela della privacy cui la lavoratrice ha comunque titolo in base alla l. 31.12.1996, n 675, si dispone che la stessa possa documentare la richiesta di indennita’ rivolta al datore di lavoro o mediante un certificato di assistenza al parto, previa cancellazione dei dati riservati e non necessari, atteso che quelli indispensabili sono la data di nascita del bambino e le generalita’ della madre, ovvero mediante un estratto del certificato di stato di famiglia contenente esclusivamente i dati predetti.

Inoltre, in applicazione del principio generale in base al quale e’ consentito esclusivamente il trattamento dei dati necessari, con esclusione dei dati eccedenti (l. 31.12.1996, n. 675, art. 9), nei casi in cui venga richiesta la produzione di una sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale contenente disposizioni in merito all’ affidamento o all’adozione del minore, sara’ sufficiente che della sentenza o del provvedimento vengano prodotte quelle parti del dispositivo contenenti gli elementi strettamente necessari alla trattazione della pratica.

Documentazione per i trattamenti di famiglia

Le considerazioni che precedono in merito alle sentenze o ai provvedimenti contenenti disposizioni riguardanti l’affidamento o l’adozione del minore valgono anche con riferimento alla documentazione da produrre a corredo delle richieste di trattamenti di famiglia rivolte direttamente ai datori di lavoro.

Deleghe alla riscossione delle pensioni o di altre prestazioni o somme poste in pagamento

Considerata la particolare delicatezza della materia, a garanzia della sicurezza e regolarita’ dei pagamenti e nell’interesse degli stessi pensionati o dei titolari della prestazione o del diritto al pagamento, si dispone che la sottoscrizione delle deleghe da parte dei titolari continui ad essere autenticata dal dipendente INPS che la riceve o dagli altri soggetti abilitati, secondo le modalita’ e la modulistica in uso.

Sulla base di quanto sopra esposto per i casi di impedimento alla sottoscrizione si dispone che nel caso in cui la delega venga rilasciata da persona che non sappia firmare o sia fisicamente impedita a sottoscriverla, la stessa possa essere ugualmente raccolta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, previo accertamento e annotazione dell’identita’ di chi la rilascia; di seguito alla formula di delega e di identificazione, dovra’ essere apposta l’attestazione che la stessa e’ stata resa dalla persona identificata, facendo menzione della causa che ne impedisce la sottoscrizione.

Al riguardo si precisa che la disposizione che precede trova applicazione esclusivamente nei casi in cui si tratti di impedimento fisico o di analfabetismo per cui rimangono esclusi i casi di incapacita’ di intendere e di volere, in relazione ai quali continuera’ a trovare applicazione la disciplina in vigore (cfr,. art. 8 della legge n. 15/1968) in materia di tutela, di curatela e potesta’ genitoriale.

Si fa presente, infine, che in base all’esenzione di cui all’art. 9 dell’allegato b) –Tabella, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (all. 4) l’imposta di bollo non e’ dovuta.

Dichiarazioni sostitutive di cittadini italiani e di cittadini comunitari

Nei confronti dei cittadini della Comunità Europea che si avvalgano della facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 precisa che destinatari delle disposizioni sono i cittadini italiani e i cittadini comunitari, senza alcuna limitazione o distinzione in ordine al luogo di residenza.

Ne deriva che la semplificazione delle certificazioni amministrative recata dalla menzionata normativa ha una portata generale tale da comprendere i cittadini italiani e i cittadini comunitari, anche se residenti all’estero.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui e’ stato richiesto un parere in proposito, nel confermare tale portata generale della normativa, ha precisato che i destinatari della medesima non dovranno piu’ recarsi presso i rispettivi Consolati o Uffici locali per l’autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificative o di quelle sostitutive di atto notorio, ma potranno spedire le stesse all’INPS unitamente ad una fotocopia di un proprio valido documento di identita’.

In relazione a quanto suesposto, le strutture dell’INPS, nell’applicare la normativa in esame si atterranno d’ora in poi alle seguenti istruzioni.

Ai cittadini italiani ed ai cittadini comunitari residenti all’estero (anche in paesi diversi da quelli di cui sono cittadini) non dovranno essere richieste certificazioni o autocertificazioni autenticate essendo sufficiente che gli interessati inviino all’INPS le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, unendovi la fotocopia di un documento di identita’ in corso di validita’.

Tale procedimento sara’ seguito anche nel caso di dichiarazioni autocertificative riguardanti l’esistenza in vita.

L’art. 11 del D.P.R. n. 403/1998 impone alle amministrazioni destinatarie delle autocertificazioni l’obbligo di effettuare controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicita’ delle dichiarazioni degli interessati.

In ogni caso, a prescindere dall’effettuazione dei predetti controlli a campione, nei casi in cui sulla base di elementi obiettivi, esistano fondati dubbi sulla veridicita’ delle dichiarazioni autocertificative, potranno essere richiesti i necessari riscontri alle istituzioni estere competenti o alle rappresentanze diplomatiche italiane, cui sono state fornite istruzioni in proposito dal Ministero degli Affari Esteri con circolare n. 4 del 12 aprile 1999.

In detta circolare e’ previsto, tra l’altro, che, laddove, stante le frequenti difficolta’ delle stesse rappresentanze a svolgere accertamenti presso gli Uffici esteri non sia possibile ottenere le necessarie conferme, gli enti potranno richiedere direttamente agli interessati la certificazione estera.

In applicazione della predetta circolare ministeriale nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicita’ della dichiarazione, sara’ richiesto alle istituzioni dei paesi convenzionati di confermare la veridicita’ delle notizie in loro possesso, richiamandosi, a tal fine, alla collaborazione amministrativa stabilita dagli stessi accordi di sicurezza sociale.

Qualora tali richieste di collaborazione non diano buon esito o si tratti di verificare dichiarazioni di residenti in paesi non convenzionati, le richieste potranno essere rivolte alle Rappresentanze diplomatiche e consolari presenti negli stati interessati.

Ove neppure da dette Rappresentanze riescano ad ottenere i riscontri richiesti, sarà richiesta agli stessi interessati di far pervenire la documentazione estera, precisando che si tratta di controllo previsto dalla legge.

Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri

I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni contenute nel Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Ne deriva che non possono far ricorso alla autocertificazione quei cittadini extracomunitari residenti in Italia che debbano comprovare stati, fatti e qualità personali di familiari residenti all’estero.

In tali casi, pertanto, dovrà essere prodotta la certificazione estera (v. circ. n. 99 del 26 aprile 1993, p. 3.6).

Per quanto riguarda i cittadini extra comunitari residenti all’estero, sia che risiedano nei paesi di origine che in paesi diversi da questi, tenuto conto di quanto precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, continuerà ad applicarsi la circolare n. 1092 del 27 dicembre 1984 e, pertanto, potranno essere riconosciute valide e accettate dagli uffici dell’INPS soltanto le dichiarazioni autenticate dalle autorità preposte a tale funzione in base alle rispettive normative nazionali, la cui competenza in materia risulti confermata dalla prevista attestazione consolare.

Ulteriori disposizioni.

Si richiama l'attenzione sulle seguenti, ulteriori disposizioni contenute nella legge n. 127/1997, volte a disciplinare i rapporti con il pubblico:

    i certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata; in caso diverso la validita' e' di 6 mesi (art. 2, c. 3);

    i certificati anagrafici e di stato civile sono ammessi anche oltre i limiti di validita' nel caso in cui l'interessato dichiari che le informazioni in essi contenute non hanno subito modificazioni dalla data del rilascio, con facolta' per l'amministrazione di effettuare verifiche ai fini dell'applicazione delle sanzioni ex art. 26 l. n. 15/1968 (l. n. 127/1997, art. 2, c. 4);

    rimangono in vigore le disposizioni inerenti all’autenticazione, dietro esibizione dell’originale, di documentazioni per copia conforme (art. 14, l. 4.1.1968, n. 15; art. 3, 4°c.; D.P.R. 20.10.1998, n. 403);

    l'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, puo' legalizzare le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali, purche' presentate personalmente;

    i dati relativi al cognome, nome, luogo di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validita' hanno lo stesso valore probatorio dei relativi certificati ed e' fatto divieto di richiedere le certificazioni stesse nei casi in cui, all'atto della presentazione dell'istanza, sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento contenente gli stessi dati. E' fatta salva la facolta' di verifica e, nel caso in cui i dati abbiano subito variazioni rispetto a quelli contenuti nel documento, si applicano le sanzioni di cui all'art. 489 del c. p. (Uso di atto falso);

    e' fatto divieto alle P.A. ex art. 1 D. L.vo. n. 29/93 (gli enti pubblici non economici sono compresi) di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni (art. 3, c. 5).

Revisione della modulistica.

Per quanto riguarda la revisione della modulistica accentrata, tenuto conto che la maggior parte della stessa risulta gia' conforme al dettato legislativo, per quei moduli non ancora del tutto adeguati, in quanto in attesa di ristampa, sono state impartite istruzioni con precedente messaggio.

Nel testo delle dichiarazioni sostitutive e nella modulistica in uso dovra’ essere, comunque, in ogni caso inserita la seguente formula di ammonizione per chi rilascia dichiarazioni non veritiere o si avvale di documenti falsi o recanti dati non attuali:

"AVVERTENZA: Le dichiarazioni mendaci, la falsita’ negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia."

Agli uffici spetta provvedere a revisionare e adeguare alle norme della legge n. 127/1997 e successive disposizioni tutta la modulistica istituita localmente.

Al fine di agevolare il lavoro degli operatori, e’ in corso di realizzazione materiale divulgativo che sara’ messo a disposizione degli uffici e degli interlocutori istituzionali maggiormente interessati all’autocertificazione (comuni, uffici postali, enti di patronato, sindacati dei pensionati, ecc.).

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

Circolare 158 del 29 luglio 1999

OGGETTO:
Articolo 5, comma 11, decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863. Periodi di lavoro a tempo parziale: computo proporzionale dell’anzianità contributiva ai fini del calcolo della pensione. Sentenza n. 202 del 24-28 maggio 1999 della Corte Costituzionale.

SOMMARIO:

Meccanismo di computo proporzionale dell’anzianità contributiva anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale sorti ed estinti come tali.

L’articolo 5, comma 11, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, dispone che "Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", cioè alla data del 6 gennaio 1985.

Con sentenza n. 202 del 24-28 maggio 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, I Serie Speciale, n.22 del 2 giugno 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni in parola in riferimento agli articoli 3 e 38, comma 2, della Costituzione.

Ciò nella considerazione che tale normativa va riferita non solo al caso di trasformazione del rapporto di lavoro ma anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale sorti come tali dall’inizio.

La predetta Corte ha, tra l’altro, osservato che "parte considerevole della giurisprudenza di merito e della dottrina nonché, successivamente all’ordinanza di rimessione, la stessa Corte di legittimità, al fine di escludere tale apparente limitazione, hanno valorizzato la ratio legis, desunta dall’intero testo e dall’origine storica della legge, individuandola nell’intento di agevolare anche sul piano previdenziale il modulo lavorativo del tempo parziale. In questa prospettiva, è stato persuasivamente osservato che una talmente chiara finalità della normativa impone di leggere la denunciata norma come riferita anche ma non solo al caso di trasformazione del rapporto: nel senso che il legislatore, disciplinando una peculiare fattispecie, suscettibile di creare dubbi per il permanere dell’unicità del rapporto lavorativo, ha nel contempo fissato una regola valida per tutte le ipotesi di rapporto a tempo parziale".

La Corte di Cassazione aveva già ritenuto applicabile con sentenza n. 11.482 del 1997 la disciplina della legge n. 863 anche ai rapporti di lavoro part-time sorti come tali dall’inizio.

Ne consegue che il meccanismo di computo proporzionale dell’anzianità contributiva relativa ai periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 6 gennaio 1985, data di entrata in vigore, come precisato in premessa, della legge di conversione 19 dicembre 1984, n.863,deve trovare applicazione non solo nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa ma anche nei casi di rapporti di lavoro a tempo parziale sorti ed estinti come tali. Sulla base della dizione della normativa in esame è possibile distinguere tre principali sottospecie di contratti, cioè part-time orizzontale (lavoro svolto per tutti i giorni della settimana per un numero di ore ridotto rispetto a quello previsto dal contratto di lavoro), part-time verticale (lavoro svolto per alcuni giorni della settimana ad orario ridotto o normale) e part-time ciclico (lavoro svolto per alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell’anno).

Fermo restando che ai fini del diritto a pensione il requisito contributivo deve essere accertato secondo i principi generali dell’assicurazione obbligatoria I.V.S.(articolo 7, commi 1/5, della legge n.638/1983, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge n.389/89), ai fini del calcolo della pensione deve ritenersi operante il particolare meccanismo di computo proporzionale dei periodi di lavoro a tempo parziale.

Quindi, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva da prendere in considerazione ai fini della misura della pensione (sia che si tratti di pensioni autonome o supplementari o di supplementi di pensione) è necessario:

a) determinare il numero delle ore retribuite in ciascun anno solare per lavoro a tempo parziale. Nell’anno di decorrenza della pensione (o del supplemento di pensione) il computo proporzionale deve essere effettuato limitatamente ai periodi di lavoro a tempo parziale compresi tra l’inizio dell’anno solare considerato e la data di decorrenza della prestazione;

b) dividere il numero delle ore retribuite in ciascun anno solare per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l’orario ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno. Le operazioni descritte alle lettere a) e b) per la determinazione delle settimane di contribuzione utili ai fini della misura della pensione sono effettuate dai datori di lavoro. Il numero delle settimane così determinato è esposto, a partire dal 1999 con riferimento all’anno 1998, nel punto 76 "Settimane Utili" del quadro SA del modello 770. Precedentemente tale dato era esposto nella casella "Sett. Utili" contenuta nel quadro B del Mod. O1M. La somma dei quozienti risultanti dalle singole divisioni costituisce il numero delle settimane di contribuzione riconoscibili per i periodi di lavoro a tempo parziale;

c) sommare il numero delle settimane di cui alla precedente lettera b) a quello delle altre settimane di contribuzione fatte valere dall’interessato; il dato ottenuto costituisce l’anzianità contributiva utile ai fini della misura della pensione.

Ai fini della individuazione delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione pensionabile devono essere prese in considerazione, in corrispondenza dei periodi di lavoro a tempo parziale, le settimane di contribuzione risultanti dal computo proporzionale illustrato alle precedenti lettere.

Il valore retributivo di ciascuna settimana risultante dal predetto computo deve essere determinato dividendo la somma delle retribuzioni complessivamente percepite per i periodi di lavoro a tempo parziale dell’anno solare per il numero delle settimane di contribuzione riconoscibili, per lo stesso anno, in base ai criteri sopra illustrati.(circolare n. 53631 AGO – n. 818 RCV/246, punti 4, 4.1, e 4.2).

Devono essere definite in base ai criteri di cui alla presente circolare le domande di pensione pendenti nonché quelle di futura presentazione.

A domanda degli interessati dovranno essere riliquidate anche le pensioni già in essere nei limiti della prescrizione decennale.

Ciò sulla base dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.6491 del 23 maggio/18luglio 1996, in tema di indennità di disoccupazione agricola, secondo cui "la prestazione, con domanda, è richiesta e dovuta nella sua interezza, non essendo concepibile una domanda per una parte soltanto del trattamento di disoccupazione, di guisa che, modificata la misura dell’indennità per effetto della sentenza costituzionale, l’indennità corrisposta risulta inferiore al dovuto; ciò che è avvenuto, in realtà, è un adempimento soltanto parziale, in relazione al quale la residua parte dovuta è soggetta alla prescrizione ordinaria".

Ove sia intervenuta sentenza negativa del diritto al computo proporzionale passata in giudicato, le somme dovute a titolo di maggior importo di pensione dovranno essere poste in pagamento dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato di detta sentenza, e comunque, entro il limite della prescrizione ordinaria.

Si richiamano, da ultimo le istruzioni di cui alla circolare n. 274 del 2 dicembre 1993 con la quale è stato, tra l’altro, precisato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 210 del 4-11 maggio 1992, ha sancito che la forma scritta è un requisito essenziale del contratto a tempo parziale ed ha escluso che esso possa contenere le cosiddette "clausole elastiche", che attribuiscano al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la pattuita collocazione temporale della prestazione lavorativa. Ne deriva che l’assenza della forma scritta produce la conseguenza della inapplicabilità del regime legale definito dall’articolo 5 della legge n. 863/1984.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

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