Eureka Previdenza

Circolare 127 del 5 luglio 2000

Oggetto
OGGETTO: Sentenza n. 201 del 24-28 maggio 1999, Ordinanza n. 415 del 25-29 ottobre 1999 e Sentenza n. 432 dell’11-23 novembre 1999 della Corte Costituzionale. Calcolo della retribuzione pensionabile in caso di minore contribuzione nell’ultimo quinquennio.
Sommario
1 - PREMESSA

Le disposizioni che disciplinano la liquidazione delle pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi consentono il cumulo dei contributi versati nelle gestioni stesse e nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione (articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613).

Per determinare l'importo delle pensioni costituite sulla base di contribuzione versata in più gestioni, da liquidare in forma retributiva, l'articolo 16, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dispone che "Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;

b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti".

Per la liquidazione delle pensioni in argomento occorre pertanto procedere, in applicazione di quanto disposto dal predetto articolo 16, al calcolo di tante distinte quote di pensione per quante sono le gestioni nelle quali sono stati versati i contributi ( circolare n. 242 del 20 novembre 1990 ).

Qualora tra la contribuzione da utilizzare per il calcolo della pensione sia compresa anche contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la relativa quota deve essere determinata tenendo conto, per quanto riguarda la retribuzione pensionabile, dell'articolo 3, comma 8, della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale dispone che "Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione".

In ordine ai criteri di determinazione della retribuzione pensionabile della quota di pensione relativa alla contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la Corte Costituzionale è intervenuta con diverse sentenze nel corso dell'anno 1999.

2 - SENTENZA N. 201 del 24-28 MAGGIO 1999

Con sentenza n. 201 del 24-28 maggio 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 1^ Serie Speciale, n. 22 del 2 giugno 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata con ordinanza emessa dal Tribunale di Cremona.

Il Tribunale di Cremona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 38 della Costituzione - del combinato disposto dell'articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede che la pensione di anzianità, in caso di posizione assicurativa mista del lavoratore, con contribuzioni nelle gestioni dei lavoratori autonomi e nella gestione dei lavoratori dipendenti, non possa essere liquidata, per la quota relativa alla gestione dei lavoratori dipendenti, in misura inferiore a quella calcolata in base ai soli contributi obbligatori, qualora questi ultimi siano sufficienti a far maturare il diritto alla pensione. La questione prospettata riguardava l'ipotesi di un lavoratore che aveva già conseguito la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria, che negli ultimi cinque anni aveva versato contributi volontari nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, dopo aver versato contributi obbligatori in tale fondo ed in quello della gestione dei lavoratori autonomi.

La Corte ha, peraltro, osservato che le censure formulate dal giudice rimettente attengono solo alle modalità di calcolo della retribuzione pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti stabilite dall'articolo 3 della legge n. 297 del 1982. Infatti "La sollevata questione di legittimità costituzionale è dunque da ritenere circoscritta proprio al disposto di quest'ultimo articolo, non essendo dette modalità influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi. Ma la norma stessa è rimasta modificata dalle pronunce di questa Corte n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994, che ne hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui essa non prevedeva che, in caso di minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non venisse liquidata al lavoratore in misura inferiore a quella spettante sulla base della precedente contribuzione, ove questa fosse già sufficiente al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima".

Tenuto conto che la norma in parola deve intendersi modificata in tal senso e considerate le altre sentenze n.427 del 1997, n. 388 del 1995, n. 307 del 1989 e n. 822 del 1988, "la cui ratio decidendi è individuabile proprio nel rilievo che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria e figurativa) mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque poter compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere", la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità.

3 - ORDINANZA N.415 DEL 25-29 OTTOBRE 1999

Con ordinanza n. 415 del 25-29 ottobre 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ,1^ Serie Speciale, n. 44 del 3 novembre 1999 la Corte Costituzionale ha dichiarato "la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n.297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione" con ordinanza emessa dal Tribunale di Mantova.

Il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 3 "nella parte in cui, in caso di posizione assicurativa mista (derivante, nella specie, dal cumulo di contributi obbligatori - dal 1953 al 1973 - e volontari - dal 1973 al 1985 - versati nella gestione dei lavoratori dipendenti, con quelli obbligatori, versati dal 1975 nella gestione degli esercenti commerciali), non prevede che la pensione di anzianità, liquidata dalla gestione commercianti, debba essere calcolata, per la quota imputabile alla gestione dei lavoratori dipendenti, sulla base della sola contribuzione obbligatoria, qualora ciò porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato".

La Corte Costituzionale, richiamando i criteri illustrati con la sentenza n.201 del 1999 ed osservando che nel caso di specie "l'assicurata ha raggiunto l'anzianità contributiva minima già in virtù dei soli contributi obbligatori", ha dichiarato manifestamente infondata la questione, che non si differenzia da quella dichiarata infondata con la predetta sentenza n. 201.

4 - SENTENZA N. 432 DELL'11-23 NOVEMBRE 1999


Con sentenza n. 432 dell'11 - 23 novembre 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 1^ Serie Speciale, n. 48 del 1° dicembre 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come sostituito dall'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n.160 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento della dinamica salariale), nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di anzianità non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima".

La norma di cui è stata dichiarata la parziale illegittimità disciplina i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1976 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, disponendo che la retribuzione annua pensionabile per dette pensioni è rilevata dalle ultime 520 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione ed è costituita dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi di 52 settimane che hanno fornito le retribuzioni più elevate (circolare n. 60025 Prs/89 del 14 maggio 1976).

Il Tribunale di Bologna, esclusa la diretta rilevanza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 307 del 1989 e n. 428 del 1992, in quanto concernenti norme diverse e successive rispetto a quella applicabile nella fattispecie in esame, ha osservato che la retribuzione annua pensionabile va calcolata in base ai tre gruppi di 52 settimane con contribuzione più elevata nell'ambito delle 520 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.

Poiché l'assicurata, titolare di una pensione di anzianità a decorrere dall'agosto 1978, ha conseguito la prescritta anzianità assicurativa e contributiva ( trentacinque anni) non già in costanza di rapporto di lavoro ma successivamente a seguito di contribuzione volontaria (sino al 1978) di importo modesto rispetto ai contributi obbligatori, ne deriva, secondo il predetto Tribunale, un trattamento pensionistico inferiore, tenendo conto delle ultime 520 settimane, rispetto a quello liquidabile conteggiando esclusivamente i contributi assicurativi obbligatori.

Di qui il prospettato dubbio di legittimità delle disposizioni in parola in riferimento agli articoli 3, 35 primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

La questione, osserva la Corte Costituzionale, "è solo parzialmente fondata, muovendo il giudice a quo da una errata considerazione della ratio delle pronunce n. 428 del 1992, n. 307 del 1989, n. 574 del 1987, nonché da un'individuazione inesatta delle finalità stesse della contribuzione volontaria. Con tali sentenze, infatti, nonché con le sentenze n. 201 del 1999, n. 427 del 1997, n. 388 del 1995, n. 264 del 1994 e n. 822 del 1988 questa Corte ha inteso enunciare la regola generale, secondo cui, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento: effetto, quest'ultimo, che sarebbe, infatti, palesemente contrastante con gli articoli 3 e 38 della Costituzione (sentenze n. 201 del 1999 e n. 388 del 1995)". E' da ritenere, infatti, che il contrasto con le richiamate disposizioni, "sotto il profilo della violazione dei criteri, rispettivamente, della ragionevolezza e della adeguatezza, sussista soltanto quando ad maggiore apporto contributivo successivo al perfezionamento dell'anzianità minima contributiva (anche se raggiunta con contributi non solo obbligatori) corrisponda una riduzione della pensione maturata sulla base della precedente contribuzione".

La richiamata giurisprudenza ha solo affermato, come rilevato dalla Corte, che all'assicurato "deve essere consentito di optare per il trattamento previdenziale risultante dal conseguimento dell'anzianità contributiva minima, allorché l'ulteriore contribuzione comporti una riduzione della pensione, ma senza poter ottenere, ove abbia esercitato tale opzione, che gli siano riconosciuti in aggiunta eventuali altri vantaggi derivanti dalla successiva contribuzione (sentenza n. 388 del 1995).

Da quanto premesso, secondo la Corte Costituzionale, discende che, nella specie, occorre distinguere tra versamenti volontari necessari al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima e quelli ulteriori. I principi di cui alla citata giurisprudenza valgono pienamente con riguardo alla contribuzione successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo (anche se non raggiunto con la sola contribuzione obbligatoria)". In senso contrario "si deve concludere con riguardo ai versamenti volontari necessari al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima. Non si rinvengono, infatti, (tanto meno negli articoli 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, indicati dal rimettente) principi costituzionali che impongano in ogni caso e a tutti gli effetti l'equiparazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria. E dunque è da ritenersi che il legislatore non abbia travalicato i limiti della propria discrezionalità nell'individuare il periodo di riferimento per la retribuzione pensionabile non escludendo da esso la contribuzione volontaria nel caso in cui la pensione di anzianità venga a dover essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione volontaria".

Avuto riguardo alle premesse osservazioni la Corte Costituzionale ha dichiarato, quindi, la illegittimità costituzionale dell'articolo 14, terzo comma. della legge n. 153 del 1969 come sostituito dall'articolo 26 della legge n. 160 del 1975.

Con la predetta sentenza la Corte ha pertanto distinto tra la contribuzione volontaria determinante ai fini del perfezionamento del diritto a pensione che deve essere inclusa nel calcolo e la contribuzione volontaria ulteriore che deve essere esclusa dal calcolo, ove comporti un trattamento pensionistico deteriore.

5 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N. 201

Per effetto dei principi affermati dalla Corte con la sentenza n. 201, nella definizione delle pensioni interessate vanno osservati i seguenti criteri.

5.1 - Pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La sentenza in parola trova applicazione per le pensioni di anzianità a carico delle gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo della contribuzione accreditata presso le gestioni dei lavoratori autonomi e presso l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, la cui retribuzione pensionabile, per quest'ultima quota, sia stata determinata a norma dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 297, anche sulla base della contribuzione volontaria.

La sentenza n. 201 è applicabile a condizione che i periodi di contribuzione volontaria accreditata nell'AGO non siano necessari per il perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di anzianità e per la liquidazione alla relativa decorrenza.

Qualora i predetti periodi siano necessari solo in parte, la sentenza è del pari applicabile, per i versamenti volontari non necessari ai fini del diritto (v. sentenza n. 432/1999, punto 4).

Il ricalcolo della pensione deve essere effettuato dalla decorrenza originaria senza il computo della contribuzione volontaria né ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile né ai fini del computo dell'anzianità contributiva, ponendo in pagamento il trattamento più favorevole.

Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, che a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, debbono essere calcolate in due quote, sia la retribuzione pensionabile della quota relativa alle anzianità maturate fino al 1992 sia la retribuzione pensionabile della quota relativa alle anzianità maturate successivamente devono essere determinate senza tener conto dei periodi di contribuzione volontaria. Ovviamente la retribuzione pensionabile di entrambe le quote, una volta operata l'esclusione degli anzidetti periodi, deve essere comunque calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota.

Inoltre gli anzidetti periodi devono essere esclusi dall'anzianità contributiva utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 1992, se si collocano anteriormente al 1° gennaio 1993, e da quella utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi se si collocano successivamente al 31 dicembre 1992.

Le domande di pensione di anzianità pendenti nonché quelle di futura presentazione devono essere definite in base ai criteri di cui sopra senza il computo dei periodi di contribuzione volontaria fatti valere nell'AGO. Ciò sempre a condizione che i periodi di contribuzione volontaria non siano determinanti per il diritto a pensione di anzianità e per la liquidazione alla relativa decorrenza.

A domanda degli interessati potranno essere ricostituiti anche i trattamenti già liquidati.

La ricostituzione dei trattamenti deve essere effettuata con effetto dalla decorrenza originaria con corresponsione degli arretrati nei limiti della prescrizione decennale.

Ciò sulla base dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.6491 del 23 maggio/18luglio 1996, secondo cui la prestazione, con domanda, è richiesta e dovuta nella sua interezza, di guisa che, modificata la misura della prestazione per effetto della sentenza costituzionale, ciò che è avvenuto è un adempimento soltanto parziale, in relazione al quale la residua parte dovuta è soggetta alla prescrizione ordinaria.

Hanno titolo alla riliquidazione a domanda anche le pensioni di reversibilità, derivanti da pensione diretta di anzianità per la quale sussistevano le predette condizioni.

5.2.- Pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti

Nella parte motiva della sentenza n. 201 la Corte Costituzionale ha osservato che le censure formulate dal giudice rimettente riguardano le modalità di calcolo della retribuzione pensionabile relativamente alla quota dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nella considerazione che dette modalità non sono influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi fatti valere nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Pertanto sono da ricomprendere nell'ambito di applicazione della sentenza in questione anche le pensioni di anzianità da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti la cui retribuzione pensionabile debba essere determinata, a norma dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 297, computando anche contribuzione volontaria.

Per le pensioni in questione e per le relative pensioni di reversibilità, sempre che per la pensione diretta ricorrano le condizioni della sentenza n. 201, debbono trovare applicazione i criteri delineati sopra per i trattamenti pensionistici liquidati a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi. Le stesse devono essere quindi liquidate senza il computo dei periodi di contribuzione volontaria sia ai fini della retribuzione pensionabile che ai fini dell'anzianità contributiva, qualora il trattamento così determinato risulti più favorevole di quello calcolato sulla base dell'intera posizione contributiva.

Ciò a condizione che i periodi di contribuzione volontaria accreditata nell'assicurazione generale in parola non siano necessari per il perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di anzianità e per la liquidazione alla relativa decorrenza.

Qualora solo una parte dei versamenti volontari sia necessaria per il conseguimento del diritto a pensione e per la liquidazione della relativa decorrenza, la sentenza in parola può trovare applicazione per l'ulteriore contribuzione volontaria non necessaria per il diritto a pensione ed alla relativa decorrenza (v. sentenza n. 432, punto 6 della presente circolare).

A domanda degli interessati possono essere ricostituiti anche i trattamenti già liquidati con effetto dalla decorrenza originaria e con corresponsione degli arretrati nei limiti della prescrizione decennale.

6 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N. 432

La sentenza in parola trova applicazione per le pensioni di anzianità liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1976/30 giugno 1982, considerato che l'articolo 26 della legge n. 160 disciplina i criteri di determinazione della retribuzione annua pensionabile ai fini del calcolo delle pensioni aventi decorrenza nel predetto periodo.

La predetta sentenza è applicabile a condizione che i periodi di contribuzione volontaria accreditata nell'Ago non siano necessari per il perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di anzianità.

Qualora solo una parte dei versamenti volontari sia necessaria per il conseguimento del diritto a pensione la sentenza n. 432 può trovare applicazione per l'ulteriore contribuzione volontaria non necessaria per il diritto a pensione.

Il ricalcolo della pensione deve essere effettuato dalla decorrenza originaria senza il computo della contribuzione volontaria né ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile né ai fini del computo dell'anzianità contributiva, ponendo in pagamento il trattamento più favorevole.

La ricostituzione dei trattamenti deve essere effettuata, a domanda degli interessati, con effetto dalla decorrenza originaria con corresponsione degli arretrati nei limiti della prescrizione decennale.

Ciò sulla base dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione richiamati al precedente punto 5.1 della presente circolare.

Hanno titolo alla riliquidazione a domanda anche le pensioni di reversibilità, derivanti da pensione diretta di anzianità per la quale sussistano le predette condizioni.

7. - EFFETTI DELLE NUOVE SENTENZE SULLE SITUAZIONI GIA' ESAMINATE DALLA CORTE COSTTITUZIONALE

I principi affermati dalle sentenze n. 201 e n. 432 esplicano effetti anche sui criteri sinora seguiti per l'applicazione delle precedenti sentenze emanate dalla Corte Costituzionale con riferimento all'articolo 3, comma 8, della legge n. 297 del 1982.

Nella parte motiva della sentenza n. 201 la Corte ha infatti osservato che l'articolo 3, comma 8, è rimasto modificato dalle proprie precedenti sentenze in materia: n.307 del 1989 ( circolare n. 173 del 1° agosto 1989 ), n. 428 del 1992 ( circolare n. 155 del 10 luglio 1993 ), n. 264 del 1994 ( circolare n. 52 del 20 febbraio 1995, messaggio n. 34971 dell’11 novembre 1995 e circolare n.133 del 12 giugno 1997 ), n. 388 del 1995 ( circolare n.158 del 30 luglio 1996 ) e n. 427 del 1997 ( circolare n. 229 del 2 novembre 1998 ) che hanno trovato applicazione finora per le pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile nonché per le pensioni di anzianità a carico della predetta assicurazione generale obbligatoria al compimento dell'età pensionabile da parte degli interessati.

A seguito dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale le predette sentenze devono ora trovare altresì applicazione:

1 - per le pensioni di vecchiaia, aventi decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile, a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo di contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fini del calcolo di quest’ultima quota;

2 - per le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, indipendentemente dal compimento dell’età pensionabile;

3 - per le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo di contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fini del calcolo di quest’ultima quota, indipendentemente dal compimento dell’età pensionabile.

Inoltre, i criteri enunciati dalla Corte con la sentenza n. 432 a proposito dei periodi di contribuzione volontaria devono essere applicati anche con riferimento agli altri tipi di contribuzione ridotta finora presi in considerazione nelle sentenze emanate con riferimento all’articolo 3. comma 8, della legge n. 297 del 1982.

Pertanto, la contribuzione ridotta (periodi di contribuzione volontaria, periodi di minore retribuzione, periodi di contribuzione figurativa per integrazione salariale e prolungamenti ex articolo 25, primo e quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413) determinante ai fini del perfezionamento del diritto a pensione deve essere inclusa nel calcolo. La contribuzione ridotta (periodi di contribuzione volontaria, periodi di minore retribuzione, periodi di contribuzione figurativa per integrazione salariale e prolungamenti ex articolo 25, primo e quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n.413) ulteriore non determinante per il diritto a pensione deve essere esclusa dal calcolo.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

Circolare 182 del 7 novembre 2000

OGGETTO:
Assegno per il nucleo familiare: applicabilità a titolare di PSO.
SOMMARIO:
E' riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare ai beneficiari di PSO.

Recentemente è stato posto un quesito circa la possibilità di corrispondere l'assegno per il nucleo familiare composto dal solo coniuge titolare di PSO, a seguito della sentenza n. 7688 del 1996 della Corte di Cassazione.

La fattispecie si inquadra nel problema più generale dell'applicabilità delle norme relative all'ANF nei confronti della categoria pensionistica PSO.

In proposito si evidenzia che tale categoria PSO riguarda assegni vitalizi in favore dei dipendenti dello Stato, degli Enti locali e dell'Amministrazione postelegrafonica trasferiti al Fondo sociale ai sensi della legge 20 marzo 1980, n. 75.

Gli assegni, anche se trasferiti a carico del Fondo sociale, sostituito dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per effetto della legge 9 marzo 1989, n. 88, conservano le caratteristiche giuridiche originarie di trattamenti collegati con periodi di effettive prestazioni di lavoro e, poiché è riconosciuta loro la natura previdenziale, gli assegni stessi soggiacciono alla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, l'art. 13 della legge 75/1980 dispone, tra l'altro, che gli assegni di reversibilità siano disciplinati dalle norme concernenti la pensione ai superstiti dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Pertanto, in considerazione del fatto che trattasi di pensioni concesse ad ex lavoratori dipendenti si è ritenuto di estendere l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1988 n. 153, a tale categoria pensionistica e di porre gli oneri relativi all'erogazione detta prestazione, a carico della Gestione prestazioni temporanee.

Si fa riserva di comunicare l'aggiornamento delle procedure automatizzate per il pagamento delle prestazioni

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

Circolare 143 del 1° agosto 2000

OGGETTO:

Schema di convenzione per il pagamento da parte dell’INPS dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono lavori socialmente utili finanziati con risorse diverse da quelle del Fondo per l’occupazione.

SOMMARIO:

Schema di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione cui dovranno conformarsi le convenzioni con i singoli Enti per l’affidamento all’INPS del servizio di pagamento degli assegni spettanti ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili finanziate da risorse diverse da quelle del Fondo per l’occupazione.

Come è noto, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 510/1996 (convertito dalla legge n. 608/1996) e dal decreto legislativo n. 468/1997 l’Istituto ha provveduto a corrispondere l’assegno spettante ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, sia che tali progetti fossero a carico del Fondo per l’occupazione, sia che fossero finanziati con risorse messe a disposizione da parte degli Enti promotori o gestori dei progetti stessi.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2000, peraltro, dal 1° maggio u.s. l’INPS, per legge, è tenuto a corrispondere l’assegno spettante ai lavoratori che svolgono tali attività soltanto se le attività stesse rientrano tra quelle i cui oneri sono posti a carico del Fondo per l’occupazione, mentre per le attività finanziate con altre risorse ai relativi pagamenti dovrebbero provvedere direttamente i singoli Enti utilizzatori.

Diversi Enti hanno tuttavia chiesto all’Istituto di continuare a provvedere anche dopo il 1° maggio ai pagamenti in parola, versando a tale scopo le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei relativi oneri.

Al fine di aderire a tali richieste e in considerazione del fatto che numerosissimi sono gli Enti che utilizzano lavoratori socialmente utili e che potrebbero essere interessati a ricorrere all’INPS per detti pagamenti (Regioni, Province, Comuni ecc.), il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 406 del 26 luglio u.s., ha adottato lo schema di convenzione tipo cui dovranno necessariamente uniformarsi le convenzioni da stipulare con i singoli Enti.

Tale schema prevede tra l’altro che tutti gli oneri, diretti e indiretti, connessi con lo svolgimento dei predetti compiti vengono posti a carico dell’Ente richiedente, ivi compreso il costo di gestione del servizio di pagamento stesso.

Nel trasmettere in allegato lo schema di convenzione in parola si sottolinea innanzitutto che, in conformità a quanto stabilito al punto 3 di tale schema, l’INPS potrà procedere al pagamento mensile dell’assegno previsto per lo svolgimento delle attività in questione e dell’assegno per il nucleo familiare soltanto dopo che siano state effettivamente accreditate in favore dell’Istituto le somme necessarie alla copertura dei corrispondenti oneri, poiché senza una specifica disposizione di legge non è possibile ricorrere alle anticipazioni di Tesoreria.

Si evidenzia, inoltre, quanto previsto ai punti 5 e 7 relativamente all’assegno per il nucleo familiare e al suddetto costo di gestione.

Per quanto riguarda l’ANF si precisa che è stato stabilito il versamento preventivo di un importo determinato forfettariamente sulla base dell’importo medio mensile corrisposto nell’anno 1999 ai lavoratori socialmente utili della regione di appartenenza dell’Ente stipulante la convenzione, da conguagliare, alla scadenza della convenzione stessa, con quanto effettivamente corrisposto dall’INPS agli interessati. L’importo medio regionale da riportare nella singola convenzione è indicato nell’allegato n. 2 alla presente circolare.

Con riferimento invece al punto 7 è stato previsto un costo di gestione differenziato, per l’eventualità che il singolo Ente dovesse chiedere all’Istituto di provvedere al pagamento dell’assegno LSU, dell’assegno ANF e al riconoscimento della contribuzione figurativa; ovvero di provvedere al pagamento dell’assegno LSU e dell’assegno al nucleo familiare; ovvero infine al pagamento del solo assegno LSU. A tale riguardo si fa peraltro presente che in assenza di specifici provvedimenti legislativi regionali in materia che contengano disposizioni diverse, le prestazioni da riconoscere ai lavoratori in questione non possono che essere identiche a quelle finanziate dal Fondo per l’occupazione (comprensive pertanto sia dell’ANF che della contribuzione figurativa) e che il costo di gestione da indicare in convenzione è quindi pari a L. 18.863 + IVA per ogni lavoratore interessato e per l’intera durata della convenzione.

A quegli Enti che abbiano già chiesto o che chiederanno all’INPS di provvedere ai pagamenti in questione dovrà essere pertanto inviata, da parte della sede INPS che ha ricevuto o che riceverà la richiesta, copia della convenzione di cui all’allegato n. 1 opportunamente integrata ai punti 5 e 7 con gli importi sopra precisati.

Per ciò che concerne la sottoscrizione della convenzione da parte dell’Istituto il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione n. 406, ha previsto che alla stessa possa procedere il Presidente dell’Istituto o persona da lui delegata. A tale riguardo si fa presente che è in corso di formalizzazione il rilascio di una specifica delega ai singoli Direttori Regionali. Il testo definitivo di ciascuna convenzione dovrà comunque essere portato a conoscenza della Direzione Generale prima della sua formale sottoscrizione.
      

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO
    

Allegato 1

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

L’ENTE ………………………………… (Regione, Provincia, Comune)

per la corresponsione da parte dell’INPS dell’assegno spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili finanziate con risorse diverse da quelle del Fondo per l’occupazione istituito dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993.

In data …………………… l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato da ………..

…………………………………., e l’Ente ………………………………..………., rappresentato da ……………………………………….,

- visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, di revisione della disciplina dei lavori socialmente utili;

- visto l’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha delegato il Governo ad apportare modifiche e integrazioni al succitato decreto legislativo n. 468/1997;

- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, di attuazione della predetta delega;

- visto l’articolo 10 di tale ultimo decreto, che al comma 3 ha espressamente abrogato, tra l’altro, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 468/1997 che, ai commi 4 e 6, prevedeva il pagamento dell’assegno LSU da parte dell’INPS anche per progetti non finanziati con risorse del Fondo per l’occupazione;

- considerato che, di conseguenza, l’INPS non è più tenuto per legge a provvedere a tali ultimi pagamenti;

- considerato altresì che ove gli enti promotori di attività socialmente utili finanziate con proprie risorse intendano attribuire all’INPS la competenza a provvedere ai predetti pagamenti si rende necessario stipulare un’apposita Convenzione in tal senso;

- vista la Convenzione tipo approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 406 del 26 luglio 2000;

- vista la richiesta dell’Ente ……………………………………………… avanzata con nota del …………………………..;

CONVENGONO

    La/Il …………………………………….. (denominazione dell’Ente proponente: Regione, Provincia, Comune) affida all’INPS, che accetta alle condizioni e modalità di cui ai punti successivi, il servizio di corresponsione, ai lavoratori impegnati nel periodo 1.5.2000/31.10.2000 in attività socialmente utili finanziate con risorse proprie della/del ……………….. stessa/o, dell’assegno spettante in relazione a tale impegno e dell’assegno per il nucleo familiare spettante agli aventi titolo sulla base delle disposizioni di legge vigenti per i lavoratori dipendenti.

    Al fine di consentire all’INPS di provvedere ai predetti pagamenti la/il ……………………….. si impegna a versare preventivamente all’INPS, entro il giorno 5 del mese di svolgimento delle attività per le quali devono essere corrisposti i predetti assegni, la somma necessaria alla copertura dei relativi oneri, determinata moltiplicando gli importi di cui ai successivi punti 4 e 5 per il numero dei lavoratori compresi nell’elenco di cui al punto 3.

    L’INPS si impegna a corrispondere, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di svolgimento dell’attività, l’assegno spettante per tale attività ai lavoratori i cui nominativi sono contenuti nell’elenco trasmesso da ………………………………… (Ente proponente o utilizzatore) a condizione che sia stata già effettivamente accreditata la somma di cui al precedente punto 2. Le eventuali variazioni al predetto elenco nominativo e le eventuali assenze mensili che non diano titolo alla corresponsione dell’assegno dovranno essere comunicate alla sede INPS territorialmente competente entro i cinque giorni successivi al mese di riferimento.

    L’importo dell’assegno per le prestazioni di attività socialmente utili è fissato in misura pari a quello dell’assegno erogabile a carico del Fondo per l’occupazione, che è attualmente fissato in lire 860.710 mensili e che è rivalutabile dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura dell’ottanta per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

    Per la copertura degli oneri mensili da corrispondere a titolo di assegno per il nucleo familiare nelle misure stabilite dalle disposizioni di legge vigenti per i lavoratori dipendenti, la/il ……….. si impegna a versare, contestualmente agli oneri relativi all’assegno di cui al precedente punto 4, la somma forfettaria di lire …………… mensili per ciascun lavoratore compreso nell’elenco di cui al punto 3, determinata con riferimento all’importo medio mensile dell’assegno per il nucleo familiare corrisposto nell’anno precedente ai lavoratori socialmente utili della regione di riferimento. Al termine del periodo di scadenza della convenzione si procederà all’eventuale conguaglio tra quanto complessivamente pagato dall’INPS agli aventi titolo e quanto versato forfettariamente.

6. Per il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro socialmente utile la/il .……………………. si impegna a versare all’INPS, per ciascun lavoratore, l’onere per l’accreditamento di contribuzione figurativa utile ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. Tale onere verrà determinato, alla scadenza della convenzione, nel seguente modo: a) per i soggetti che acquisiscono il diritto a pensione con il periodo di attività oggetto della convenzione stessa l’onere sarà pari al valore attuale di una rendita temporanea, di durata corrispondente al periodo di anticipo rispetto all’età fissata per la pensione di vecchiaia, calcolato con le basi tecniche adottate per la determinazione della tariffa di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962; b) per tutti gli altri soggetti l’onere verrà calcolato in termini di riserva matematica individuale determinata con le modalità di cui al predetto articolo 13. Il relativo importo complessivo dovrà essere versato entro trenta giorni dalla richiesta dell’Istituto.

    La/Il ……………………………………… assume a proprio carico il costo di gestione del servizio di pagamento pari a:

    L. 15.800 + IVA per il solo assegno LSU;

    L. 16.721 + IVA per l'assegno LSU e l'assegno al nucleo familiare;

    L. 18.863 + IVA per l'assegno LSU, l'assegno al nucleo familiare e la copertura figurativa.

Tali importi sono fissati per ciascun lavoratore e per tutto il periodo 1.5.2000/31.10.2000. La/Il ………………………………… stessa/o si impegna a versare la somma complessiva, determinata moltiplicando l’importo unitario per il numero dei lavoratori compresi nell’elenco di cui al punto 3, entro trenta giorni dalla richiesta dell’Istituto.

8. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore al pagamento, in tutto o in parte, dell’assegno mensile per prestazioni di attività socialmente utili non sono di competenza INPS ma dell’organo specificamente individuato dalla/dal ……………………………………....

9. L’INPS si impegna a fornire alla/al ………………………., entro i trenta giorni successivi alle operazioni di pagamento dell’ultima mensilità, i dati riepilogativi dei pagamenti effettuati per il periodo di durata della convenzione e a rimborsare gli importi che risulteranno eventualmente versati in eccedenza. La/il ………………………... stessa/o si impegna a versare all’INPS, entro trenta giorni dalla richiesta, gli importi che risulteranno eventualmente dovuti a conguaglio con quelli effettivamente pagati agli interessati.

10. La presente convenzione ha validità per il periodo 1.5.2000/31.10.2000 e può essere rinnovata per altri sei mesi qualora la/il …………………………….. lo richieda almeno trenta giorni prima della scadenza. L’importo di cui al punto 7, relativo ai costi di gestione del servizio di pagamento da parte dell’INPS, è suscettibile di aumento e potrà essere rideterminato in caso di rinnovo.

data ………………………….

per l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA
    

per la/il

PREVIDENZA SOCIALE
    
      

Allegato 2

Importo medio mensile dell'assegno per il nucleo familiare corrisposto nell'anno 1999 ai lavoratori socialmente utili distintamente per regione

    

 
    

Regioni
    

Importo medio ANF (lire)

 
    

 
    

Piemonte
    

26.000

Valle d'Aosta
    

23.000

Lombardia
    

26.000

Liguria
    

24.000

Trentino A. Adige
    

21.000

Veneto
    

16.000

Friuli V. Giulia
    

14.000

Emilia Romagna
    

17.000

Toscana
    

18.000

Umbria
    

31.000

Marche
    

19.000

Lazio
    

99.000

Abruzzi
    

50.000

Molise
    

125.000

Campania
    

271.000

Puglia
    

225.000

Basilicata
    

143.000

Calabria
    

248.000

Sicilia
    

115.000

Sardegna
    

206.000

Circolare 193 del 22 novembre 2000

Oggetto:
Istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito". Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Per fronteggiare situazioni di crisi di aziende e di enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d’impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali, l'art. 2, c. 28 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (all. n. 1), ha previsto, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.

1) Il quadro normativo.
1.1) Il DM n. 477/1997.
Il D.M. 27 novembre 1997 n. 477 (all. n. 2), nel delineare i principi e i criteri affinché quei soggetti oggi esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a "misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione", rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi e dei criteri direttivi per la costituzione di appositi fondi finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.
1.2) Il contratto collettivo.
Con il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, sottoscritto dall'ABI con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, si è convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito", al fine di gestire le situazioni di eccedenze transitorie o strutturali di personale ("esuberi") nell’ambito e in connessione col processo di ristrutturazione e di riorganizzazione o di situazioni di crisi del settore del Credito.
1.3) Il D.M. di attuazione.
In attuazione della previsione dell’art. 1, c. 1 del D.M. n. 477/1997, con il decreto interministeriale 28 aprile 2000 n. 158 (G.U. n 139 del 16/6/2000), adottato ai sensi dell'art. 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato approvato il Regolamento relativo all'istituzione del suddetto Fondo (all. n. 3).
1.3.1) Ambito di applicazione del Regolamento.
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti del personale dipendente dalle imprese, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche, che applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari.
Il CCNL del credito si applica ai dipendenti delle aziende di credito, finanziarie ed ai dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 10/9/1993, n. 385, o strumentale ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto.
Ai fini della determinazione dell’ambito di applicazione deve farsi riferimento esclusivamente alla regolamentazione contrattuale applicata al rapporto di lavoro del personale interessato, non assumendo rilievo l’oggetto dell’attività aziendale né l’inquadramento previdenziale.

2) Caratteristiche del Fondo.
2.1) Finalità.
Il Fondo, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di fornire alle aziende che applicano i contratti collettivi del settore del credito uno strumento di supporto che favorisca il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
2.2) Amministrazione.
Il Fondo, che ha autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell’art. 3, c. 1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477, è gestito da un "Comitato amministratore". Per la composizione, durata delle cariche, compiti e quant'altro, si rimanda al Regolamento allegato.
2.3) Prestazioni.
Nell'ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa;
b) in via straordinaria:
all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell’ambito dei processi di agevolazione all'esodo sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
Il Fondo, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito versa, altresì, la correlata contribuzione figurativa di cui all'art. 2, c. 28, della legge 23/12/1996, n. 662.
2.4) Finanziamento.
A decorrere dal 1/7/2000, data di entrata in vigore del DM, le prestazioni del Fondo sono finanziate da un:
contributo ordinario.
Per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione;
contributo addizionale.
In caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore nella misura non superiore al 1,50%. L’aliquota effettiva del contributo addizionale sarà determinata con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro. La misura effettiva del contributo addizionale sarà determinata applicando l’aliquota alle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato;
Esempio di calcolo del contributo addizionale determinato in misura del 1,50%
dipendenti a tempo indeterminato = n. 10, totale retribuzioni imponibili = L. 1.000
dipendenti sospesi = n. 2, totale retribuzioni perdute = L. 200
dipendenti attivi n. 8, totale retribuzioni a carico azienda = L. 800
coefficiente correttivo (200/800) = 0,25
coefficiente effettivo del contributo addizionale (1,50*0,25) = 0,38%
misura effettiva del contributo addizionale (800*0,37%) = L. 2,96
contributo straordinario.
Per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del Regolamento, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione figurativa.
In virtù di quanto stabilito dall’art. 2, c. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n. 477, ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.
2.5) La contribuzione figurativa.
La contribuzione è dovuta a carico del Fondo nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito.
In ambedue i casi è calcolata sulla base della retribuzione individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata (art. 10, c. 7 del Regolamento) con l’applicazione dell’aliquota pensionistica dovuta al F.P.L.D. nella misura vigente nel momento in cui si colloca l’erogazione degli assegni.
Ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 febbraio 1996 di attuazione del disposto di cui all'art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995 n. 335, l’aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche è, al momento, determinata nella misura del 32,70 per cento.
Il Fondo versa le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata per ciascun trimestre solare entro la scadenza del trimestre successivo.
Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa, previsto dall’art. 59, c. 3, della legge n. 449/1997, è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.
Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione.
La contribuzione è utile per il conseguimento del diritto alla pensione (art. 10, c. 12 del Regolamento), ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
2.6) Scadenza.
Il regolamento del Fondo, che decorre dall’entrata in vigore del Decreto interministeriale, scadrà trascorsi 10 anni da tale data.

3) Adempimenti procedurali.
3.1.) Codifica aziende.
Ai fini dell’individuazione delle aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento (vedi punto 1.3.1) è necessario che le stesse provvedano a trasmettere alla competente Agenzia dell’Istituto una dichiarazione di responsabilità in ordine al CCNL applicato (credito, ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari.
Le posizioni contributive delle aziende interessate dovranno essere contraddistinte dal CA "3D", che, dal 1/7/2000, assume il nuovo significato di "azienda tenuta al versamento dei contributi ex DM 158/2000 (Credito)".
3.2) Modalità di compilazione del mod.DM10/2.
3.2.1) Contributo ordinario.
Ai fini del versamento del contributo ordinario, le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
calcoleranno, secondo le modalità illustrate al punto 2.4), l’ammontare del contributo dovuto;
riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "contr. ord. DM 158/2000 (Credito)" e dal codice di nuova istituzione "M101";
nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" indicheranno rispettivamente il numero e le retribuzioni dei dipendenti a tempo indeterminato;
nessun dato dovrà essere riportato nella casella "numero giornate".
3.2.2) Contributo addizionale (eventuale).
Ai fini del versamento del contributo addizionale, le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
calcoleranno secondo le modalità illustrate al punto 2.4) l’ammontare del contributo dovuto;
riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "contr. add. DM 158/2000 (Credito)" e dal codice di nuova istituzione "M102";
nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" indicheranno rispettivamente il numero e le retribuzioni dei dipendenti a tempo indeterminato;
nessun dato dovrà essere riportato nella casella "numero giornate".
3.2.3) Contributo straordinario (eventuale).
Come già detto l’ammontare del contributo straordinario è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione figurativa.
Con riguardo al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari per il sostegno al reddito, si fa riserva di ulteriori istruzioni in attesa delle determinazioni che verranno assunte dal Comitato amministratore del Fondo.
Ai fini del versamento della contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
calcoleranno secondo i criteri illustrati al punto 2.5) l’ammontare del contributo dovuto;
riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "contr. fig. DM 158/2000 (Credito)" e dal codice di nuova istituzione "M103";
riporteranno nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" rispettivamente il numero dei dipendenti interessati e le retribuzioni di riferimento;
nessun dato dovrà essere riportato nella casella "numero giornate".
3.3) Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso al 1/7/2000, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
L’importo del contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale del 2,5% (decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato il 10/12/1998 e pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 299 del 11/12/1998) computati dal 16/8/2000 e fino alla data di versamento.
Ai fini del versamento in questione le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
riporteranno l'importo del contributo ordinario in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "Arr. contr. ord. DM 158/2000 (Credito)" e dal codice di nuova istituzione "M104";
indicheranno nella casella "retribuzioni" le retribuzioni dei soggetti cui si riferisce la contribuzione;
nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".
L'importo degli interessi dovrà essere indicato in un rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "oneri accessori" e dal previsto codice "Q900".

4) Modalità di compilazione del mod. CUD e del quadro Sa del mod. 770.
La contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito deve essere esposta nel modello CUD e nel mod. 770 (quadro SA) con le modalità che seguono. Non essendo, peraltro, ancora disponibili i tracciati della modulistica CUD e 770 per l’anno 2000, viene omesso il riferimento alla numerazione dei punti.
Devono essere compilati i seguenti punti:
- "qualifica" indicare la qualifica rivestita all’atto della risoluzione del rapporto;
- "Ente", "Matricola azienda", "Assicurazioni coperte" (barrare IVS);
- nella sezione 2 (Retribuzioni particolari) compilare una riga indicando:
nel punto "tipo" il codice "CR" avente il significato di "lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario (art. 6, c. 3 D.M. 28 aprile 2000, n. 158)";
nei punti "data inizio" e "data fine" il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;
nel punto "retribuzione" l’importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
nel punto "sett. retrib." il numero delle settimane da accreditare.

5) Istruzioni contabili.
Per la rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà di che trattasi, è stata istituita la seguente Gestione:
"FB
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito - Art. 1, comma 1, del Decreto Interministeriale del 28 aprile 2000, n. 158"
in seno alla quale è stata istituita la contabilità separata
"FBR
Gestione assicurativa a ripartizione".
Per quanto concerne la rilevazione dei contributi dovuti dalle aziende del credito per il finanziamento di detto Fondo ed evidenziati nei modd. DM 10/2 secondo le modalità illustrate ai precedenti punti 3.2) e 3.3), sono stati istituiti i seguenti conti (vedi allegato n. 4):
FBR 21/10
per il contributo ordinario, di competenza degli anni precedenti, contraddistinto dai codici "M101" e "M104";
FBR 21/70
per il contributo ordinario, di competenza dell'anno in corso, contraddistinto dai codici "M101" e "M104";
FBR 21/11
per il contributo addizionale, di competenza degli anni precedenti, contraddistinto dal codice "M102";
FBR 21/71
per il contributo addizionale, di competenza dell'anno in corso, contraddistinto dal codice "M102";
FBR 21/12
per il contributo per la copertura figurativa correlata a periodi di erogazione dell'assegno straordinario, di competenza degli anni precedenti, contraddistinto dal codice "M103";
FBR 21/72
per il contributo per la copertura figurativa correlata a periodi di erogazione dell'assegno straordinario, di competenza dell'anno in corso, contraddistinto dal codice "M103".
Per le modalità di rilevazione del contributo straordinario a copertura degli assegni straordinari a sostegno del reddito si rinvia all'atto dello scioglimento della riserva di cui al punto 3.2.3) della presente circolare.


IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO


Allegato n. 1
Legge 23 dicembre 1996 n. 662.
(Pubblicata sul supplemento ordinario n. 233 alla "Gazzetta Ufficiale" del 28 dicembre 1996 n. 303).
– STRALCIO -
Art. 2.
28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.

Allegato n. 2
Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n. 477.
(Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 13 gennaio 1998 n. 9).
REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI PER LE AREE NON COPERTE DA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le aree sprovviste di detto sistema;
Visto l'articolo 17, commi 25 e 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Ritenuta l'esigenza di procedere all'emanazione di un regolamento-quadro propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali;
Sentite le organizzazioni sindacali individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonchè aderenti allo stesso;
Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 14 luglio 1997;
Tenuto conto che nel predetto parere si sottolinea l'opportunità, essendo il presente regolamento di carattere sperimentale, di prevedere tempi e procedure di verifica dei risultati, al fine di un
eventuale adeguamento degli interventi e della relativa disciplina;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 16 ottobre 1997;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, emana i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
2. I contratti di cui al comma 1 contengono:
a) la richiesta di emanazione di norme per fronteggiare situazioni di eccedenze di personale, transitorie o strutturali, per gli ambiti di riferimento dei quali va precisata la definizione;
b) l'individuazione di specifici istituti per il perseguimento, nelle predette situazioni, di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, prevedendo criteri, entità e modalità di concessione degli interventi e dei trattamenti da essi previsti;
c) la prefigurazione, sulla base di uno specifico piano pluriennale, del finanziamento dei predetti istituti, in misura adeguata all'entità degli interventi e dei trattamenti, comprensivi della copertura figurativa necessaria, nonché all'entità degli oneri di amministrazione del fondo di cui all'articolo 3, attraverso un contributo da determinarsi in misura non inferiore, nel complesso, allo 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale. L'eventuale concorso del lavoratore a detto finanziamento non può essere superiore al 25% del contributo prefigurato;
d) la prefigurazione di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, in caso di ricorso ai predetti istituti, modulato con riferimento all'entità e alla durata dell'intervento richiesto, nonché al numero dei soggetti interessati, in misura non superiore a tre volte quello della contribuzione ordinaria prefigurata di cui alla lettera c);
e) la prefigurazione, per i settori caratterizzati da esubero strutturale di addetti, di ulteriori interventi e trattamenti straordinari atti a favorire i processi di ristrutturazione aziendale. Gli ulteriori contributi allo scopo necessari sono a totale carico dei datori di lavoro e commisurati all'entità degli interventi e trattamenti richiesti, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del fondo di cui all'articolo 3, comma 1. Le richieste dei datori di lavoro sono ammesse entro la data ultima che deve essere prevista dai regolamenti di cui al comma 1;
f) la definizione delle regole relative alla designazione degli esperti in seno al comitato amministratore di cui all'articolo 3.
3. I contratti collettivi, depositati ai sensi del comma 1 e conformi alle disposizioni del comma 2, costituiscono principi e criteri direttivi, validi ai fini dell'esercizio del potere regolamentare, per il proprio ambito di riferimento.
Art. 2
1. Ai contributi di finanziamento, di cui al precedente articolo 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
2. Gli interventi a carico dei fondi, di cui al successivo articolo 3, sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Art. 3
1. Ciascun regolamento provvede ad istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un fondo con gestione finanziaria e patrimoniale autonoma cui affluiscono i contributi determinati dal regolamento medesimo.
2. Nello stesso regolamento sono previste le modalità di liquidazione del fondo, con la previsione di riversare gli eventuali avanzi della gestione liquidatoria alle gestioni o fondi pensionistici delle categorie che hanno alimentato il fondo medesimo.
3. Costituisce organo deputato alla gestione di ciascun fondo, di cui al comma 1, un comitato amministratore con i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
c) fare proposte alle parti firmatarie dell'accordo, di cui all'articolo 1, comma 1, in materia di contributi, interventi e trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
4. Il comitato è composto da esperti designati, nel rispetto delle regole poste ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il contratto collettivo nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rimane in carica per la durata prevista del medesimo contratto collettivo. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
5. Per lo svolgimento delle attività di ciascun fondo provvede l'INPS con le proprie strutture ed i relativi oneri sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'istituto, sentito il comitato amministratore.
6. Le organizzazioni sindacali, come individuate nel preambolo del presente regolamento, dopo dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso, si incontrano, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per una verifica dei risultati, al fine di un eventuale adeguamento degli interventi e della relativa disciplina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato n. 3
DECRETO INTERMINISTERIALE 28 APRILE 2000 n. 158
(G.U. n 139 del 16/6/2000)
Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;
Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;
Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";
Sentite le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;
Sentito il parere del consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Vista la richiesta, formulata dal Consiglio di Stato, di valutare, nell'ambito degli interventi atti a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità, l'opportunità di dare priorità ai finanziamenti di programmi formativi, i quali abbiano ottenuto finanziamenti comunitari;
Ritenuto di non dare seguito all'indicazione di cui sopra, avanzata dal Consiglio di Stato, in quanto detto criterio di priorità farebbe venire meno i criteri di precedenza e turnazione, così come concordati dalle parti sociali nel predetto contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 4 febbraio 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Costituzione del Fondo
1. È istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito".
2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
Art. 2.
Finalità del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
Art. 3.
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque esperti designati da Abi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.
2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.
Art. 4.
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
Il comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro. di cui all'articolo 9;
c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;
d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;
h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 11.
Art. 5.
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
b) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi, nell'ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
Art. 6.
Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,5%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.
5. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.
6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.
7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di cui al presente comma, sono devolute al Fondo pensione lavoratori dipendenti presso l'assicurazione generale obbligatoria.
8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di ciascun datore di lavoro, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.
9. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
Art. 7.
Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:
a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.
Art. 8.
Individuazione dei lavoratori in esubero
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai comma 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.
Art. 9.
Criteri di precedenza e turnazione
1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.
Art. 10.
Prestazioni: criteri e misure
1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000 e di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.
6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.
7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità:
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione deI rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.
13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.
Art. 11.
Cumulabilità della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento, che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi figurativi.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.
Art. 12.
Trasferimento di rapporti attivi e passivi
Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è trasferita, secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.
Art. 13.
Contributi sindacali
Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.
Art. 14.
Scadenza
Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.
Art. 15.
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2000
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Solaroli
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2000
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 172-bis


Allegato n. 4

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione
: I
Codice conto
: FBR 21/10
Denominazione completa
: Contributo ordinario per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a sub 1), del D.I. n. 158/2000 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - Art. 6, comma 1, lett. a) del D.I. n. 158/2000
Denominazione abbreviata
: CTR.ORD.DM 5.2.69 ART.6 C.1 LETT.A D.I.158/2000-AP
Tipo variazione
: I
Codice conto
: FBR 21/70
Denominazione completa
: Contributo ordinario per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a sub 1), del D.I. n. 158/2000 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso - Art. 6, comma 1, lett. a) del D.I. n. 158/2000
Denominazione abbreviata
: CTR.ORD.DM 5.2.69 ART.6 C.1 LETT.A D.I.158/2000-AC
Tipo variazione
: I
Codice conto
: FBR 21/11
Denominazione completa
: Contributo addizionale per il finanziamento dei trattamenti per riduzioni o sospensioni dal lavoro di cui all'art. 5, comma 1, lett. a sub 2), del D.I. n. 158/2000 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - Art. 6, comma 1, lett. b) del D.I. n. 158/2000
Denominazione abbreviata
: CTR.ADD.DM 5.2.69 ART.6 C.1 LETT.B D.I.158/2000-AP


Tipo variazione
: I
Codice conto
: FBR 21/71
Denominazione completa
: Contributo addizionale per il finanziamento dei trattamenti per riduzioni o sospensioni dal lavoro di cui all'art. 5, comma 1, lett. a sub 2), del D.I. n. 158/2000 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso - Art. 6, comma 1, lett. b) del D.I. n. 158/2000
Denominazione abbreviata
: CTR.ADD.DM 5.2.69 ART.6 C.1 LETT.B D.I.158/2000-AC
Tipo variazione
: I
Codice conto
: FBR21/12
Denominazione completa
: Contributo straordinario per la copertura figurativa dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del D.I. n. 158/2000 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti – Art. 6, comma 3, del D.I. n. 158/2000
Denominazione abbreviata
: CTR.COP.FIG.DM 5.2.69 ART.6 C.3 D.I.158/2000-A.P.
Tipo variazione
: I
Codice conto
: FBR 21/72
Denominazione completa
: Contributo straordinario per la copertura figurativa dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del D.I. n. 158/2000 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso - Art. 6, comma 3, del D.I. n. 158/2000
Denominazione abbreviata
: CTR.COP.FIG.DM 5.2.69 ART.6 C.3 D.I.158/2000-A.C.

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