Eureka Previdenza

Circolare 22 del 31 gennaio 2001

OGGETTO:
Art.41 della legge n.488/1999 di soppressione dei Fondi elettrici e telefonici: chiarimenti.

SOMMARIO:
- Mantenimento della iscrizione nell’evidenza contabile separata dei soppressi Fondi elettrici e telefonici nei casi di processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e conferma della previgente normativa in materia di prosecuzione volontaria, riscatti, ricongiunzioni, unificazione, regolarizzazione delle assenze, trasferimento della contribuzione dai medesimi Fondi all’A.G.O. In materia di accrediti figurativi conferma della previgente disciplina per il soppresso Fondo telefonici e possibilità di accredito in favore degli iscritti al soppresso Fondo elettrici a decorrere dal 16 novembre 1996 della contribuzione figurativa per malattia, disoccupazione e CIG.
In ordine a talune problematiche interpretative emerse a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 41 della legge n.488/1999, con il quale è stata disposta la soppressione del Fondo elettrici e del Fondo telefonici e l’iscrizione presso il FPLD, in apposita evidenza contabile separata, dei titolari di posizioni assicurative presso i soppressi Fondi, con l’applicazione delle normative vigenti nei Fondi medesimi, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fornito le indicazioni che di seguito si riportano.

1- In merito alla salvaguardia delle posizioni previdenziali dei lavoratori per i quali intervenga la cessione dei contratti di lavoro ad altra società – a seguito di trasferimento di ramo di azienda e di mobilità professionale dei lavoratori - nell’ambito di processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale che comportano l’applicazione dell’articolo 2112 del codice civile, il Ministero del Lavoro ritiene che per detti lavoratori si debba mantenere l’iscrizione alle evidenze contabili separate del FPLD, per i periodi assicurativi maturati successivamente a tali processi.

2- Per quanto concerne la possibilità di avvalersi della facoltà di ricongiungere diversi periodi assicurativi, la disposizione normativa di cui all’articolo 41 consente una continuità, anche nell’applicazione della normativa sulla ricongiunzione, tra la situazione antecedente e quella successiva al momento della soppressione dei Fondi e della costituzione di una evidenza contabile separata presso l’INPS – Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Pertanto il legislatore ha inteso che i periodi contributivi maturati presso altre gestioni previdenziali, compreso il FPLD, possano essere ricongiunti dagli iscritti ai soppressi Fondi ai sensi dell’art.2, della legge n.29/1979. Ciò anche al fine di non determinare una diversità di trattamento rispetto ai lavoratori elettrici e telefonici che hanno ricongiunto periodi maturati presso il FPLD prima della soppressione dei Fondi.

Del pari, secondo le indicazioni ministeriali, sono tuttora applicabili l’art.3, comma 14, del d.lgs. n.562/1996, per il soppresso Fondo elettrici e l’art.28 della legge n.1450/1956, come modificato dall’art.3, comma 13, del d.lgs. n.658/1996 per il soppresso Fondo telefonici, che disciplinano il trasferimento della contribuzione dai medesimi Fondi all’A.G.O..

3- Per quanto concerne la totalizzazione dei periodi assicurativi esteri, la conservazione della normativa dei soppressi Fondi, ai sensi dell’art.41 della legge n.488/1999, rende inapplicabile la disciplina del regime generale.

Pertanto i periodi che possono essere presi in considerazione ai fini della totalizzazione per i lavoratori telefonici e per quelli elettrici iscritti al Fondo successivamente alla data del 15 novembre 1996 sono, a norma dell’art.45 del Regolamento CEE n.1408/1971 e delle analoghe disposizioni delle Convenzioni bilaterali, solo quelli maturati in regimi corrispondenti o, quanto meno, in mancanza di regimi analoghi, nell’esercizio della stessa professione od occupazione.

4- In tema di accreditamenti figurativi nell’ambito del Fondo elettrici, il predetto Ministero ha rilevato che l’art.6, comma 1, del d.lgs. n.562/1996, estende la disciplina vigente nell’A.G.O. al soppresso Fondo, consentendo l’accredito figurativo della contribuzione relativa a periodi di malattia, disoccupazione e CIG dei lavoratori "elettrici" a decorrere dal 16 novembre 1996, data di entrata in vigore del decreto di che trattasi.

Tenuto conto del complesso delle indicazioni che emergono dalle note ministeriali, si deve ritenere che nulla sia innovato, per i lavoratori in argomento, anche in materia di versamenti volontari, riscatti, regolarizzazione assenze e, relativamente al Fondo telefonici, di unificazione ai sensi dell’art.5 della legge 29 gennaio 1992, n.58.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

Circolare 15 del 23 gennaio 2001

OGGETTO:
Legge 8 marzo 2000, n. 53 Congedi parentali, innovazioni in materia di accrediti figurativi, di riscatti e di versamenti volontari.
SOMMARIO:
Astensione facoltativa: modifica della durata complessiva Art.3, c.2
Assenze per malattia del bambino: astensione dal lavoro dei genitori alternativamente durante la malattia del bambino di età inferiore ad otto anni
Riposi orari per allattamento: copertura figurativa Art.3, c.3
Genitori adottivi: astensione facoltativa ed assenze dal lavoro Art.3, c.5
Parti prematuri:Art.11
Flessibilità dell’astensione obbligatoria: astensione dal lavoro dal mese precedente la data del parto fino ai quattro mesi successivi all’evento Art.12
Permessi mensili art.33 L.104/92: copertura figurativa Art.19
Modalità degli accrediti figurativi: Art.3,c.4
Copertura integrativa mediante riscatto:Art.15,c.2
Copertura integrativa mediante versamenti volontari:Art.3,c.4
Congedi per eventi e cause particolari: copertura assicurativa mediante riscatto o versamenti volontari Art.4, c.2
Congedi per la formazione: copertura assicurativa mediante riscatto o versamenti volontari Art.5, c.5

La legge 8 marzo 2000, n.53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.60 del 13.3.2000, nel dettare disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, è intervenuta ad integrare e modificare le norme vigenti a tutela dei diritti delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri.
La normativa in esame,(vedi circ.n109 del 6 giugno 2000 ) ha introdotto anche nuovi criteri in materia di accrediti figurativi, di riscatti e di versamenti volontari per i periodi di astensione facoltativa, di riposi orari per allattamento, di assenza per malattia del bambino e di riposi mensili per l’assistenza a portatori di handicap.
Con la presente circolare si forniscono disposizioni applicative in merito alle innovazioni introdotte dalla legge 53/2000 in materia di accrediti figurativi, di riscatti e di versamenti volontari,
Tali istruzioni riguardano anche i lavoratori elettrici, telefonici, autoferrotranvieri e gli iscritti ai fondi Volo e Dazio; con successiva circolare saranno fornite istruzioni riguardanti gli iscritti al fondo "Ferrovieri" .
1.Astensione facoltativa
L'art.3 comma 2 della legge 53/2000, che ha riformulato il testo dell'art. 7 della legge 1204/71, modifica la durata complessiva dell'astensione facoltativa, fissando termini più ampi e diverse modalità per la sua fruizione.
Precedentemente all'entrata in vigore della legge 53/2000 il diritto all'astensione facoltativa poteva essere esercitato, alternativamente dai due genitori, entro il compimento del primo anno di vita del bambino e per la durata massima complessiva di sei mesi.
Per effetto della nuova normativa il diritto ad astenersi facoltativamente dal lavoro spetta ad entrambi i genitori e può essere esercitato entro i primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo complessivo non eccedente i dieci mesi.
Nell'ambito di tale limite, il diritto all'astensione compete alla madre lavoratrice dipendente per un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi. Analogo diritto, esercitabile per un periodo anche frazionato, non superiore a sei mesi, spetta al padre lavoratore dipendente.
Per il padre lavoratore che si astenga dal lavoro per un periodo, anche frazionato, non inferiore a tre mesi e che intenda fruire di un ulteriore periodo di assenza, il limite di sei mesi viene elevato a sette. In tale ipotesi il periodo complessivo di astensioni dal lavoro dei genitori è elevato a undici mesi.
Qualora vi sia un solo genitore, l'assenza dal lavoro a tale titolo non potrà in ogni modo superare i dieci mesi.
2. Assenze per malattia del bambino
L'art.7, comma 4, della legge 1204/71 - nel testo modificato della legge 53/2000 - prevede che entrambi i genitori, alternativamente, possono astenersi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore ad otto anni (la norma modificata riconosceva il diritto di astenersi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni).
Quando l'età del bambino è inferiore a tre anni, la nuova norma non prevede limiti di durata dell'assenza. Quando, invece, l'età del bambino è compresa fra i tre e gli otto anni, l'assenza non potrà superare i cinque giorni l'anno per ciascuno dei genitori e dovrà essere documentata con apposito certificato rilasciato da medico specialista.Si precisa che fino all’entrata in vigore della legge 53/2000 la possibilità di assentarsi dal lavoro era riconoscibile – per bambini fino a tre anni – anche sulla base di certificazione rilasciata da medico generico.
3. Riposi orari
L'art. 3, comma 3, della legge 53/2000, integrando l'art. 10 della legge 1204/1971, dispone il raddoppio dei periodi di riposo giornaliero per allattamento nei casi di parto plurimo e stabilisce che le ore aggiuntive rispetto a quelle fissate dal 1° comma del citato art. 10 (due ore, per orario di lavoro superiore a sei ore, un'ora per orario inferiore a tale limite) possono essere fruite anche dal padre.
Inoltre l’articolo 3, comma 3, innovando la previgente normativa, introduce la copertura figurativa dei riposi (c.d. per allattamento), stabilendo nuove modalità di calcolo del relativo valore retributivo e prevedendo altresì la facoltà degli interessati di integrare il valore figurativo accreditato mediante riscatto o versamenti volontari.
Per le modalità dell’accredito figurativo, del riscatto e dei versamenti volontari, si rinvia ai successivi punti 8, 9 e 10.
4.Genitori adottivi
L'art. 3, comma 5, della legge in esame, stabilendo l'applicabilità delle disposizioni contenute nello stesso articolo anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari, riconosce loro il diritto all'astensione facoltativa ed alle assenze dal lavoro per malattia del bambino.
Lo stesso comma precisa che tali diritti possono essere esercitati nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, qualora al momento dell’adozione o dell’affidamento l'età del bambino sia compresa fra i sei e i dodici anni.
5. Parti prematuri
L'art. 11 della legge 53/2000, integrando l'art. 4 della legge 1204/71, disciplina i casi in cui il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, stabilendo che i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, sono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria ad esso successivo.
La norma nulla innova in materia di accredito figurativo di tale evento; ai periodi di astensione obbligatoria anteriori e successivi al parto, dovrà essere pertanto attribuito un valore figurativo determinato applicando i criteri fissati dall'art. 8 della legge 155/81.
6.Flessibilità dell'astensione obbligatoria
Secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 1204/71, la lavoratrice ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di cinque mesi (due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi al parto).
Mantenendo invariata la durata complessiva dell'astensione obbligatoria, l'art. 12, comma 1 della legge 53/2000 introduce la facoltà della lavoratrice di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e protrarre l'astensione obbligatoria nei quattro mesi successivi all'evento, a condizione che sia debitamente attestato dai medici specialisti individuati dalla norma medesima, che l'esercizio di tale scelta non arreca pregiudizio alla salute della madre o del nascituro.
In attesa di uno specifico decreto interministeriale, previsto dall’art.12,c.2, che dovrà individuare un elenco di attività, il cui esercizio non consentirà alle lavoratrici interessate di esercitare la facoltà di cui sopra, il Ministero del Lavoro, con circolare n.43 del 7.7.2000, ha anticipato i presupposti necessari per poter esercitare tale facoltà. Con circolare n.152 del 4 settembre 2000 sono stati forniti i criteri esplicativi delle indicazioni ministeriali.
Anche nei casi di astensione obbligatoria flessibile la norma non detta nuovi criteri in materia di accredito figurativo; a tali periodi dovrà pertanto essere attribuito un valore figurativo determinato applicando i criteri fissati dall'art. 8 della legge n. 155/81.
7.Permessi mensili a norma dell’art. 33 della legge n.104/92
L'art. 19 della legge 53/2000 è intervenuto altresì a modificare l'art 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevedendo la copertura figurativa dei permessi mensili disciplinati dal comma 3 dell’art.33 citato. Fino all'emanazione della nuova normativa, infatti, per detti permessi era dovuta (a cura del datore di lavoro o direttamente dall'INPS) esclusivamente un’indennità pari all'intero ammontare della retribuzione che sarebbe stata corrisposta in costanza di attività, ma non era prevista alcuna contribuzione obbligatoria a carico del datore di lavoro (il trattamento economico spettante non ha, infatti, natura di retribuzione imponibile) né altra forma di copertura assicurativa. L’art.20 stabilisce che le disposizioni dell'art. 33 della legge 104/92, nel testo modificato dall'art. 19 della legge in esame, si applicano anche nei casi in cui l'altro genitore non ne abbia titolo nonché ai genitori ed ai familiari, lavoratori pubblici o privati, anche non conviventi, che assistono con continuità ed in via esclusiva un portatore di handicap, parente o affine entro il terzo grado.
Atteso che la nuova norma nulla stabilisce in merito alle modalità dell'accredito figurativo, il valore da attribuire a tali permessi dovrà essere determinato con i criteri e le modalità dell'art. 8 della legge 155/81.
8.Modalità degli accrediti figurativi per i periodi di astensione facoltativa fruiti oltre i sei mesi e fra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino,per i periodi di riposo per allattamento e per i periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa fra il terzo e l’ottavo anno.
L'art.3 comma 4 della legge 53/2000 che sostituisce l'art. 15 della legge 1204/71 ha introdotto nuovi criteri di determinazione del valore figurativo da attribuire ai periodi di astensione facoltativa dal lavoro fruiti oltre i sei mesi (anche se collocati entro il terzo anno di età del bambino) ed a quelli goduti fra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino, ai permessi per allattamento, nonché ai periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa fra il terzo e l'ottavo anno.
La disposizione stabilisce, infatti, che tali periodi siano coperti da una contribuzione figurativa, attribuita in misura proporzionale ai periodi di riferimento sulla base del 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
Conseguentemente, il valore retributivo da attribuire ad ogni settimana da riconoscere figurativamente, sarà pari ad 1/52 del 200 per cento dell'assegno sociale in pagamento nell'anno interessato. Per l'anno 2000 l’importo dell’assegno sociale è di lire 8.366.800, mentre il valore settimanale da attribuire è pari a lire 321.800 (a.s. x 2 : 52).
I predetti criteri di determinazione del valore figurativo si applicano anche ai periodi di riposo orario per allattamento (commi aggiunti all’art.10 della legge n.1204/1971 dall’art.3, comma 3, della legge n.53) e ai periodi di astensione per malattia del bambino successivamente al terzo anno di età e fino al compimento dell’ottavo anno (art.15, comma 2, della legge 1204/1971, come sostituito dall’art.3 della legge n.53/2000). In particolare, in relazione ai riposi per allattamento, il datore di lavoro dovrà quantificare le assenze su base settimanale, operando nel modo seguente:
sommare le ore fruite dal lavoratore nel periodo interessato, distintamente per anno solare;
dividere il valore sopra determinato per il numero delle ore settimanali di lavoro previste nel contratto ed arrotondare per eccesso all’unità il risultato ottenuto

9.Modalità degli accrediti figurativi per periodi di astensione facoltativa fruiti nel limite di sei mesi, di assenza dal lavoro per malattia del bambino fruiti entro il terzo anno di vita, e dei permessi mensili fruiti per assistenza ai portatori di handicap
Restano immutati i criteri fissati dall'art. 8 della legge 155/81 per la determinazione del valore retributivo nei casi di accredito figurativo per i periodi di astensione facoltativa fruita nel limite di sei mesi entro il terzo anno di vita del bambino e della assenza dal lavoro per malattia del bambino di età compresa entro i tre anni; sulla base dei medesimi criteri dovranno essere accreditati i permessi mensili fruiti per prestare assistenza a portatori di handicap.
In presenza di tali eventi ed in relazione alla situazione contributiva degli interessati, si procederà all'accredito figurativo dei periodi ed all'attribuzione del relativo valore figurativo ovvero all'integrazione figurativa dei periodi coperti obbligatoriamente ed interessati da retribuzione ridotta, applicando le disposizioni contenute nella circolare n.598 R.C.V. – n.13047 O. del 24 luglio 1982 e nella circolare n.845 R.C.V. n.60120 A:G.O. e n.5011 O. del 26 maggio 1987 .
Qualora il compimento del terzo anno di età avvenga durante l'astensione facoltativa ovvero durante l'assenza per malattia del bambino, il valore figurativo da attribuire alla settimana interessata dall'evento dovrà essere calcolato con i criteri e le modalità dell'art 8 della legge 155/81.

10.Copertura integrativa mediante riscatto
L'art. 15, comma 2, lettera b, della legge 1204/71, nel testo riformulato dall'art. 3, comma 4, della legge n.53, nel determinare il valore figurativo da attribuire ai periodi indicati nel precedente punto 8 in conformità a un valore convenzionale annuo uguale per tutti, stabilisce che gli interessati possono integrare il valore figurativo accreditabile per tali periodi mediante riscatto o versamenti volontari.
L'onere di riscatto deve essere determinato con i criteri di cui all'art. 13 della legge 12.8.62 n. 1338, cioè in termini di riserva matematica, anche per i soggetti che alla data dl 31.12.95 abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi o che abbiano iniziato il rapporto assicurativo successivamente a tale data.
Infatti, le modalità di calcolo percentuale dell'onere di riscatto, introdotte dal Decreto Legislativo 30.4.97, n. 184, non sono applicabili ai periodi che siano già coperti da contribuzione, come espressamente previsto dall'art.2 comma 2, del decreto citato.
Si dovrà pertanto determinare l'onere di riscatto scegliendo il sistema di calcolo, retributivo o contributivo, in relazione all'anzianità contributiva fatta valere dall'interessato alla data del 31.12.95.
Qualora si debba operare secondo il sistema retributivo si dovrà:
calcolare la pensione teorica maturata dal richiedente,sulle anzianità contributive fatte valere alla data della domanda di riscatto (compresi i periodi accreditati figurativamente con le modalità fissate dall’art.8 della legge 155/81);
calcolare la pensione teorica maturata dal richiedente sulle anzianità contributive fatte valere alla data della domanda di riscatto (compresi i periodi accreditati figurativamente con le modalità fissate dall’art.3, comma 4, della legge 53/2000, cioè con valore retributivo determinato sulla base dell’ammontare dell’assegno sociale)
calcolare la differenza delle due pensioni su base annua determinandone il valore capitale con i coefficienti attuariali in vigore , individuati in relazione all'età, al sesso ed all'anzianità contributiva complessiva.
Per quanto concerne le modalità di calcolo con il sistema contributivo, si fa riserva di istruzioni.
11.Copertura integrativa mediante versamenti volontari
L'art.3 comma 4, della legge 53/2000, consente a coloro che usufruiscono dell’astensione facoltativa dal lavoro tra i tre e gli otto anni di vita del bambino, dei permessi per allattamento, nonché dei periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa fra i tre e gli otto anni, la possibilità di effettuare versamenti ad integrazione del contributo figurativo secondo i criteri e le modalità previste per i versamenti volontari in alternativa al riscatto.
La norma citata non prevede particolari requisiti per il versamento della contribuzione volontaria ad integrazione e, conseguentemente, tale facoltà potrà essere esercitata da tutti coloro che hanno richiesto l'accredito degli eventi per i quali è prevista l'attribuzione di un valore figurativo determinato con riferimento all'ammontare dell'assegno sociale.
Per quanto riguarda la misura della retribuzione media, su cui calcolare il contributo,la stessa sarà pari alla differenza tra il valore figurativo determinato secondo i criteri dell’art.8 della legge 155/81, sulla base della retribuzione percepita dal lavoratore nell’anno interessato, e l’importo della retribuzione figurativa accreditata in applicazione dell’art.3 della legge 53/2000.
Per quanto riguarda, infine, le modalità operative si fa riserva di ulteriori istruzioni.

12. Congedi per eventi e cause particolari
L'art.4, comma2, della legge in esame stabilisce che i lavoratori pubblici e privati possono usufruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a due anni, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali quelli che saranno individuati e disciplinati con decreto interministeriale , come previsto al comma 4 del citato articolo 4.
Durante i periodi di congedo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa..
La copertura assicurativa dei suddetti periodi potrà avvenire, a domanda degli interessati, mediante riscatto o versamento di contribuzione volontaria.
L'onere di riscatto dovrà essere determinato con il criterio della riserva matematica ovvero secondo il calcolo percentuale introdotto dal D.L.vo 30.4.97 n. 184, in relazione all'anzianità contributiva maturata dal richiedente alla data del 31.12.95.
In alternativa al riscatto l'interessato potrà effettuare versamenti volontari, previa autorizzazione, da rilasciare sulla base dei criteri fissati dall'art. 5 del D. L.vo 16.9.96 n. 564,come modificato dal D.L.vo n.184 del 30.4.1997.
13. Congedi per la formazione
L'art.5 della legge 53/2000, al comma 1, attribuisce ai lavoratori pubblici e privati, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda o amministrazione, la facoltà di usufruire di un periodo di congedo per formazione, continuativo o frazionato, con sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a undici mesi, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Il comma 2 del medesimo articolo5, individua come congedi per formazione quelli finalizzati al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o del diploma di laurea, nonché quelli comportanti partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Durante i sopra elencati periodi di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione.
Il comma 5 del citato articolo5, attribuisce agli interessati la facoltà di coprire tali periodi mediante riscatto o mediante versamento di contribuzione volontaria.
L'onere di riscatto dovrà essere determinato con il criterio della riserva matematica ovvero secondo il calcolo percentuale introdotto dal D. Lgs.30.4.97 n.184, in relazione all'anzianità contributiva maturata dal richiedente alla data del 31.12.95.
In alternativa al riscatto l'interessato potrà effettuare versamenti volontari, previa autorizzazione, da rilasciare sulla base dei criteri fissati dall'art 5 del D.L.vo 16.9.96, n.564,come modificato dal D.L.vo n.184 del 30.4.1997.


IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

Circolare 55 dell'8 marzo 2001

OGGETTO:
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario e dalle imprese di credito cooperativo. Assegno straordinario per il sostegno del reddito ai dipendenti da aziende cui si applicano i contratti collettivi del credito.
SOMMARIO:
Si forniscono le prime istruzioni relative alla gestione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito da corrispondere ai dipendenti da aziende cui si applicano i contratti collettivi del credito.
Con successiva circolare verranno rilasciate le procedure aggiornate.

Con circolari n. 193 e n. 194 del 22 novembre 2000 sono state fornite le informazioni relative, rispettivamente, all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito e del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo. Sono state inoltre fornite istruzioni in merito alle modalità di versamento della contribuzione e istruzioni contabili.
Vengono ora fornite le prime istruzioni in merito agli assegni straordinari per il sostegno del reddito.

1 – Caratteristiche degli assegni straordinari per il sostegno del reddito
Gli "assegni straordinari per il sostegno del reddito" sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti da aziende cui si applicano i contratti collettivi del credito, i quali siano stati ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 7, lettera c) dei Regolamenti emanati in merito (decreto 28 aprile 2000, n. 158, pubblicato sulla G.U. del 16 giugno 2000, n. 139, per i lavoratori dipendenti dalle imprese di credito e decreto 28 aprile 2000, n. 157, pubblicato sulla G.U. del 16 giugno 2000, n. 139, per i lavoratori dipendenti dalle imprese di credito cooperativo) e decorrono dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il Comitato preposto al Fondo di solidarietà per le aziende del credito ordinario nella seduta del 26 febbraio u.s., ha adottato la deliberazione allegato 1.
Per effetto di tale deliberazione rientrano di conseguenza, tra le persone che possono fruire delle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 28 aprile 2000, n. 158, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro viene a cessare a seguito di una procedura di "esodo volontario" avente le caratteristiche indicate nella deliberazione stessa.
A tale riguardo si precisa che la decisione in parola è stata assunta su conforme, specifico avviso del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e a seguito dell’accordo in proposito intervenuto in data 24 gennaio 2001 tra l’ABI e le Organizzazioni sindacali.
Si sottolinea infine che, in attuazione dell’accordo da ultimo citato, le aziende che, trovandosi in una situazione di eccedenza di personale, ricorrono ad una procedura di esodo volontario non possono attivare procedure di licenziamento collettivo per un periodo di almeno 12 mesi dalla data dell’accordo.
Gli assegni sono prestazioni "dirette" e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa versata in favore del lavoratore durante il periodo di percezione dell’assegno.
2 - Requisiti richiesti per l’accesso all’assegno straordinario
L’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto 28 aprile 2000, n. 158, pubblicato sulla G.U. del 16 giugno 2000, n. 139, per i lavoratori dipendenti dalle imprese di credito e l’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto 28 aprile 2000, n. 157, pubblicato sulla G.U. del 16 giugno 2000, n. 139, per i lavoratori dipendenti dalle imprese di credito cooperativo, prevedono l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito.
Il comma 3 degli stessi articoli 5 prevede che "gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, nell’ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".
Le richieste di erogazione degli assegni possono essere presentate dai datori di lavoro nel periodo 1° luglio 2000/30 giugno 2010.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all’assegno straordinario sono utili anche i periodi di contribuzione che il lavoratore possa far valere presso un Paese dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato apposita convenzione in materia di sicurezza sociale.
I lavoratori che possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto all’assegno con il cumulo dei contributi versati in dette gestioni; in tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all’assegno straordinario, i contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative devono essere computati una sola volta.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda da cui dipende il lavoratore. Il comma 4 dell’articolo 5 dei Regolamenti in esame, prevede che, ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
Su richiesta dei lavoratori le Sedi provvederanno a rilasciare tempestivamente gli estratti contributivi certificativi delle singole posizioni.
Resta comunque fermo che per le domande di assegno straordinario presentate le Sedi dovranno comunque verificare l’esistenza dei requisiti di legge.
3. - Adempimenti delle aziende
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, dei Regolamenti, gli assegni straordinari sono erogati su richiesta del datore di lavoro, che dovrà presentare alla Sede competente per la liquidazione copia dell’accordo di cui all’articolo 7, comma c) dei Regolamenti.
La liquidazione degli assegni straordinari è di competenza delle Sedi INPS provinciali, competenti in relazione alla residenza del lavoratore, alle quali dovranno pertanto essere inoltrate le relative domande.
Per le aziende di credito, per le quali esiste già convenzione per l’accentramento della liquidazione delle prestazioni, anche la liquidazione degli assegni straordinari è accentrata presso le Sedi convenzionate.
La domanda, redatta secondo il fac-simile allegato 2, dovrà riportare, oltre ai dati identificativi dell’azienda, le seguenti informazioni relative al lavoratore esodato:
dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo;
data di risoluzione del rapporto di lavoro;
numero settimane di anzianità contributiva maturate nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
numero settimane di anzianità contributiva maturate nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;
numero di settimane di incremento dell’anzianità contributiva riconosciute al lavoratore ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o alla pensione di vecchiaia per le quali l’azienda è tenuta a versare i contributi figurativi;
aliquota IRPEF applicata al TFR, da utilizzare per la tassazione dell’assegno;
data di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia e data dalla quale la stessa potrà essere liquidata;
denominazione dell’Istituto di credito presso il quale deve essere localizzato il pagamento dell’assegno, con l’indicazione delle coordinate bancarie (codice ABI e codice CAB);
denominazione dell’Organizzazione sindacale in favore della quale devono essere trattenuti i contributi associativi, in presenza dell’eventuale delega sindacale rilasciata dal lavoratore.
Alle domande l’azienda di credito dovrà allegare le dichiarazioni sostitutive (Mod. O1M/sost ovvero CUD) relativi agli anni non ancora inclusi negli estratti contributivi.
Ricevute le richieste di assegno straordinario, le Sedi provvederanno alla verifica dei requisiti. Eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto accertato dalla Sede INPS andranno immediatamente segnalate al datore di lavoro.
4 - Procedure di liquidazione
Con successiva comunicazione sarà resa nota la disponibilità delle procedure aggiornate per la gestione degli assegni straordinari.
Gli assegni liquidati a favore dei dipendenti del settore del credito, ivi comprese le Casse di Risparmio, saranno contraddistinti con la categoria numerica "027", alla quale corrisponde la categoria alfabetica "VOCRED", e da una numerazione progressiva da 1.000.000 a 1.299.999.
Gli assegni liquidati a favore dei dipendenti del settore del credito cooperativo saranno contraddistinti con la categoria numerica "028", alla quale corrisponde la categoria alfabetica "VOCOOP", e da una numerazione progressiva da 1.300.000 a 1.599.999.

5 –Modalità di calcolo degli assegni
Ai sensi dell’art. 10, comma 9, dei Regolamenti n. 157 e n. 158, per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima della pensione di vecchiaia, la misura dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
importo, al netto dell’IRPEF calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di anzianità;
importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario (vedi punto 6).
Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima della pensione di anzianità, la misura dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
importo, al netto dell’IRPEF calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia;
importo delle ritenute di legge (vedi punto 6).
Il calcolo degli assegni è effettuato secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria e cioè:
con il sistema retributivo, per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato almeno 18 anni (936 settimane) di anzianità contributiva;
con il sistema misto, per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
Gli assegni straordinari non sono assoggettati al contributo ex ONPI.
Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica.
Sugli assegni straordinari non spettano trattamenti di famiglia.
Sugli assegni straordinari non spettano gli interessi legali né rivalutazione monetaria.

6 - Regime tributario degli assegni straordinari
Il comma 4-bis dell’articolo 17 del TUIR, aggiunto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), n. 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in vigore dal 1° gennaio 1998, dispone che "Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell’articolo 16".
Tale disposizione trova applicazione anche per quanto riguarda gli assegni straordinari di sostegno del reddito corrisposti ai lavoratori che abbiano compiuto i 55 anni, se uomini, e i 50 anni, se donne. L’art. 26, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, precisa infatti che le disposizioni di cui all’art. 59 comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle somme erogate ai sensi della lettera b).
Ai fini del pagamento, l’importo dell’assegno al netto dell’IRPEF, calcolata per scaglioni di reddito, secondo la normativa vigente per la generalità dei redditi da lavoro dipendente e assimilato, deve essere aumentato dell’ammontare dell’imposta che deve essere trattenuta in applicazione del menzionato articolo 17, comma 4-bis, del TUIR.
Le procedure, tenendo conto dell’aliquota di tassazione del TFR segnalata dall’azienda, ridetermineranno l’importo dell’assegno da porre in pagamento.

7 - Contributi sindacali
I lavoratori, che fruiscono dell’assegno straordinario, possono proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’Organizzazione sindacale stipulante di appartenenza, qualora all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro sottoscrivano apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso.
A tal fine saranno ritenute valide le Convenzioni già sottoscritte dalle rispettive Confederazioni sindacali.

8 - Pagamento dell’assegno straordinario
Il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili anticipate, la cui scadenza è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
L’assegno straordinario è corrisposto per 13 mensilità fino alla fine del mese antecedente quello di decorrenza del trattamento di pensione sulla base dei requisiti ordinari, in modo da evitare che, per effetto delle cosiddette "finestre di uscita" previste per le pensioni di anzianità, possa verificarsi che il lavoratore, per alcuni mesi, non percepisca né l’assegno straordinario né la pensione.
Il pagamento dell’assegno straordinario deve essere localizzato presso una Agenzia dell’Istituto di credito del quale il lavoratore era dipendente. Può essere cambiata l’Agenzia (codice CAB), ma non l’Istituto di credito (codice ABI). Il pagamento degli assegni in questione non può essere localizzato presso uffici postali.
Per le aziende diverse dagli Istituti di credito, il pagamento degli assegni sarà effettuato presso l’Istituto di credito che sarà indicato dall’azienda datrice di lavoro.

9 - Cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro
L’articolo 11 dei Regolamenti n. 157 e n. 158 disciplina la cumulabilità degli assegni straordinari con il reddito da lavoro.
In particolare, il comma 1 prevede che l’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti (ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell’ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento) che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato. Il comma 2 prevede che per i periodi di svolgimento di tali attività viene sospesa l’erogazione dell’assegno e il versamento dei contributi figurativi.
Il comma 3 prevede che l’assegno straordinario è cumulabile con i redditi da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato fino a concorrenza dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in servizio. Il versamento dei contributi figurativi è corrispondentemente ridotto.
Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo derivante da attività prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato, per la parte corrispondente al trattamento minimo di pensione più la metà della parte eccedente detto trattamento. Il versamento dei contributi figurativi è corrispondentemente ridotto.

10 - Trattenute delle quote degli assegni straordinari non cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo
Nei casi di cumulo dell’assegno con i redditi da lavoro autonomo, come per la generalità delle pensioni, la trattenuta delle quote incumulabili sarà effettuata direttamente da parte dell’INPS, con le modalità già in uso.
Per le modalità da utilizzare nei casi di cumulo dell’assegno con i redditi da lavoro dipendente, si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

11 - Scadenza degli assegni straordinari
La scadenza degli assegni straordinari sarà gestita con le procedure automatizzate.
Nella comunicazione di liquidazione della prestazione sarà data notizia all’interessato della data di scadenza dell’assegno, con l’avvertenza che entro il mese di scadenza dovrà presentare domanda di pensione, in quanto non è prevista la trasformazione automatica dell’assegno in pensione.

12 - Lavoratori titolari di pensioni
Gli assegni straordinari non hanno alcuna influenza sui trattamenti di pensione di cui sia eventualmente titolare il lavoratore. L’ammontare degli assegni va peraltro preso in considerazione per le situazioni per le quali sia influente il reddito del pensionato.

13 - Trasferimento degli assegni ad altra sede
In caso di trasferimento della gestione dell’assegno ad una sede INPS diversa da quella che ha provveduto alla liquidazione, può essere variato il codice CAB, ma non può essere variato il codice ABI.

14 - Erogazione dell’assegno in unica soluzione
Nel caso in cui il lavoratore, anziché il pagamento mensile dell’assegno straordinario, ne chieda l’erogazione in unica soluzione, l’importo del valore attuale da corrispondere sarà calcolato direttamente dall’azienda e non dovrà farsi luogo ad alcuna operazione di liquidazione e di gestione da parte del Fondo. Nessuna segnalazione dovrà essere effettuata in questi casi all’INPS.

15 - Finanziamento degli assegni straordinari
L’onere degli assegni è a totale carico delle aziende di cui i lavoratori "esodati" dipendevano.
Con successiva comunicazione saranno rese note le modalità di finanziamento.
Per quanto riguarda la contribuzione figurativa si confermano le istruzioni impartite con le citate circolari n. 193 e 194 del 22 novembre 2000.

16 - Scadenza del Fondo
Il Fondo scade trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento e cioè il 30 giugno 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

Allegato 1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL SOOSTEGNO DEL REDDITO, DELL’OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO
DELIBERAZIONE N. 2
Oggetto: Accesso alle prestazioni del Fondo.
IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO
Seduta del 26 febbraio 2001
Visti gli articoli 5, comma 1, lettera b) e 7, comma 1 lettera c) e comma 2 del Regolamento approvato con D.M. 28 aprile 2000, n. 158, relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito;
Visti i contenuti del verbale di incontro che l’ABI e le OO.SS. dei lavoratori hanno sottoscritto in data 24 gennaio 2001 e i chiarimenti nell’occasione intervenuti in materia di intese e procedure aziendali per l’accesso al Fondo;
Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 101172 del 19 febbraio 2001,

DELIBERA
Le prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del Regolamento del Fondo di solidarietà per il credito, con le modalità e i criteri ivi previsti, verranno erogate anche nell’ipotesi in cui un’azienda, rientrante tra quelle individuate all’articolo 2 della normativa citata come potenziali destinatarie degli interventi del Fondo:
si trovi in una situazione di eccedenza di personale;
manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che definisca, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l’intervento del Fondo stesso;
intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l’applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell’accordo sopra citato.
I lavoratori che siano ammessi all’esodo volontario nell’ambito e a seguito degli accordi di cui sopra rientrano conseguentemente tra i soggetti di cui all’articolo 2 del Regolamento del Fondo, ai fini del diritto alla prestazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del Regolamento medesimo.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Di Naccio
Montagna
Allegato 2

ALL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Sede di ………………………………….
FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL’OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE IMPRESE DI CREDITO
DOMANDA DI ASSEGNO STRAORDINARIO

QUADRO A: DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO

DENOMINAZIONE ……………………………………………………………………………………………
COD. FISCALE ……………………………………………
MATRICOLA INPS ………………………………………
SEDE INPS DI ISCRIZIONE ………………………………

QUADRO B: DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE

COGNOME……………………………………….NOME………………………………….SESSO…………
COGNOME DEL MARITO …………………………….COD. FISC…………………………………………
DATA DI NASCITA………………….
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA………………………….PROVINCIA……………………..
INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………..
C.A.P. …………….LOCALITA’………………….……………………PROVINCIA…………………….
STATO ESTERO……………………………………………………………..N. TEL……………………...




QUADRO C: DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

DATA DI ASSUNZIONE …………………DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO…………………




QUADRO D: DATI RELATIVI AI PERIODI DI CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE E ALL’ALIQUOTA D’IMPOSTA APPLICATA PER LA TASSAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

N. SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE NELL’A.G.O. …………………………
N. SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE NELLA GESTIONE C.D./C.M. …………………………
N. SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE NELLA GESTIONI ARTIGIANI …………………………
SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE NELLA GESTIONE COMMERCIANTI ………………………...
____________________
COMPLESSIVO DELLE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE MATURATE
ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO …………………………
SETTIMANE DI INCREMENTO DELL’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
RICONOSCIUTE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI
DI CONTRIBUZIONE PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE …………………………

DATA FINO ALLA QUALE DEVONO ESSERE VERSATI I CONTRIBUTI FIGURATIVI………………
RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE SULLA QUALE DEVONO ESSERE COMMISURATI
I CONTRIBUTI FIGURATIVI (retribuzione annua diviso 52) ………………………………………………..

ALIQUOTA DI IMPOSTA APPLICATA PER LA TASSAZIONE DEL TFR……………………………….


QUADRO E: DATI RELATIVI ALLA PENSIONE CHE MATURERA’ IL DIPENDENTE

TIPO PENSIONE (VECCHIAIA/ANZIANITA’) ……………………………..
DECORRENZA DELLA PENSIONE ……………………………..
DATA FINO ALLA QUALE DEVE ESSERE EROGATO L’ASSEGNO ……………………………..



QUADRO F: MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO

L’ASSEGNO DEVE ESSERE PAGATO IN LIRE………………IN EURO………………...
PRESSO LA BANCA…………………………………….AGENZIA…………………………………………
INDIRIZZO ……………………………………………………………………………………………………..
CODICE ABI …………..CODICE CAB………………………. ACCREDITO SUL C/C N………………...
C.I.N…………………


QUADRO G: DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SINDACALI

IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA L’INPS, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO 28 APRILE 2000, N. 158, A TRATTENERE SULLE MENSILITA’ DELL’ASSEGNO, COMPRESA LA TREDICESIMA MENSILITA’, I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SINDACALI CALCOLATI CON LE SEGUENTI ALIQUOTE PERCENTUALI:
1) 0,50%, SUGLI IMPORTI COMPRESI ENTRO LA MISURA DEL TRATTAMENTO MINIMO DI
PENSIONE;
2) 0,40%, SUGLI IMPORTI ECCEDENTI QUELLI DI CUI AL PUNTO 1) E NON ECCEDENTI IL
DOPPIO DELLA MISURA DEL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE;
3) 0,35%, SUGLI IMPORTI ECCEDENTI IL DOPPIO DELLA MISURA DEL TRATTAMENTO
MINIMO DI PENSIONE.
L’IMPORTO DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI TRATTENUTI SULL’ASSEGNO DEVE ESSERE VERSATO A …………………………………………………………………………………………………...
IL SOTTOSCRITTO ACCETTA CHE LA PRESENTE DELEGA SI INTENDE TACITAMENTE RINNOVATA DI ANNO IN ANNO, SALVO REVOCA CHE PRODURRA’ I SUOI EFFETTI DAL PRIMO GIORNO DEL TERZO MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E’ PERVENUTA ALL’INPS

DATA…………………………… FIRMA…………………………………………………………


QUADRO H: INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI REDDITI DEL DICHIARANTE (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

I DATI PERSONALI RICHIESTI CON LA PRESENTE DOMANDA DEVONO ESSERE FORNITI
NECESSARIAMENTE PER CONSENTIRE ALL’INPS LA LIQUIDAZIONE E LA GESTIONE DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO.
L’INPS E’ IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI. I PREDETTI DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI DALL’INPS A SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI INFORMATICI, DI POSTALIZZAZIONE E DI ARCHIVIAZIONE, OVE CIO’ SIA RESO NECESSARIO PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA.
L’INTERESSATO PUO’ RIVOLGERSI IN OGNI MOMENTO ALL’INPS PER VERIFICARE I DATI CHE LO RIGUARDANO E FARLI EVENTUALMENTE AGGIORNARE, INTEGRARE, RETTIFICARE O CANCELLARE, CHIEDERNE IL BLOCCO E OPPORSI AL LORO TRATTAMENTO SE TRATTATI IN VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N. 675/1996).




QUADRO I: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL DIPENDENTE

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL’INPS E AL DATORE DI LAVORO A CARICO DEL QUALE VIENE EROGATO L’ASSEGNO STRAORDINARIO LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA’ LAVORATIVA, DIPENDENTE O AUTONOMA, SUCCESSIVAMENTE ALLA DECORRENZA DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO.
IL SOTTOSCRITTO E’ CONSAPEVOLE CHE LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLE PREDETTE NOTIZIE COMPORTERA’, OLTRE ALLE RESPONSABILITA’ PREVISTE DALL’ART. 26 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15, IL RECUPERO DELLE SOMME CHE RISULTASSERO PERCEPITE INDEBITAMENTE.


DATA……………………………….. FIRMA…………………………………………………….



Data ………………………Firma del richiedente l’assegno straordinario…………………………..………..
Firma del Legale Rappresentante dell’Azienda……………………………..……

Circolare 128 del 21 giugno 2001

Oggetto:
Articolo 78, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Lavoratori licenziati da imprese edili ed affini ammessi al trattamento speciale di disoccupazione. Pensione di anzianità.
SOMMARIO:     La contribuzione figurativa accreditata per periodi successivi al 31 dicembre 2000 connessa al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia è utile anche per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità.
1     

LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI AMMESSI AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE

L’articolo 78, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che "La contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini è utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianità".

In applicazione di tale disposizione per gli anzidetti lavoratori la contribuzione figurativa connessa al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia accreditata a decorrere dal 1° gennaio 2001 deve essere considerata utile anche ai fini del diritto alla pensione di anzianità.

I criteri enunciati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 183 del 23 settembre 1983 e recepiti dalla circolare n.635 R.C.V. - n.53595 A.G.O./215 del 17 novembre 1983 e n. 79 del 22 marzo 1995, secondo cui "i contributi figurativi da accreditare a norma dell’articolo 16 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per i periodi di trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell’edilizia non sono utili per il diritto alla pensione di anzianità" restano confermati per i periodi di accredito figurativo compresi entro il 31 dicembre 2000.

2     

LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI AMMESSI AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I QUALI HANNO TROVATO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITA’ LUNGA.

Si rammenta che per i lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451 per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell’articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i periodi di accredito figurativo connessi al predetto trattamento erano già utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità (v. in proposito circolari n. 79 del 22 marzo 1995, n. 96 del 4 maggio 1996 e n. 168 del 12 agosto 1999).

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

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