Circolare 10 dell'8 gennaio 2002
OGGETTO:
Gestione separata Art.2, comma 26, L.8 agosto 1995, n.335.
Somme corrisposte entro il 12 gennaio.
SOMMARIO:
Precisazioni sulle modalità e termini di versamento dei contributi dovuti in relazione alle somme corrisposte entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Con circolare n.32 del 7 febbraio 2001 sono state illustrate le modifiche introdotte, in ordine al trattamento fiscale dei redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, dalla legge 21 novembre 2000, n.342.
Si è evidenziato, a tal proposito, che dalla nuova configurazione dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa quali i redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente consegue che anche per i predetti redditi trova applicazione, a decorrere dall’anno 2002, il disposto del primo comma, secondo periodo, dell’art. 48 del T.U.I.R.
Per effetto della citata disposizione, come è noto, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme ed i valori in genere corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui le stesse si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).
In considerazione delle richieste di chiarimenti formulate a tal riguardo, si precisa quanto segue.
In riferimento agli emolumenti erogati dai committenti entro il predetto termine del 12 gennaio 2002 e relativi all’anno precedente, le aliquote contributive da applicare sono quelle in vigore nel 2001 (10% o 13% in ragione, rispettivamente, dell’esistenza o meno di diversa tutela pensionistica).
Sempre in riferimento ai predetti emolumenti non subisce eccezioni la disposizione contenuta nell’art.1 del D.M. n.281 del 2/5/1996 e successive modifiche ed integrazioni, in base alla quale i contributi devono essere pagati entro il giorno 16 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso. Conseguentemente il versamento dei contributi in argomento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 febbraio 2002, indicando nei modelli di pagamento unificato F24, quale periodo di riferimento, il mese di dicembre 2001 (12/2001).
Eventuali, ulteriori versamenti da effettuare entro il 16 febbraio 2002, ma relativi al mese di gennaio 2002, dovranno essere separatamente indicati, riportando quale periodo di riferimento il mese di gennaio 2002.
Similmente, in sede di denuncia dei compensi dei collaboratori coordinati e continuativi, gli emolumenti erogati per l’anno 2001 e corrisposti entro il 12 gennaio 2002, saranno riportati nei modelli GLA/R e GLA/C da presentare entro il 31 marzo 2002 indicando, quale mese di pagamento, il mese di dicembre 2001.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 97 del 27 Maggio 2002
Allegati 2
OGGETTO:
Rinnovo semestrale delle convenzioni stipulate con gli Enti promotori di attività socialmente utili, finanziate con risorse proprie, per l’erogazione da parte dell’INPS degli assegni spettanti ai lavoratori interessati.
SOMMARIO:
Rinnovo, per il periodo 1° maggio 2002 - 31 ottobre 2002, delle convenzioni stipulate con quegli Enti che hanno promosso attività socialmente utili finanziate con risorse proprie, e non del Fondo per l’occupazione, per la corresponsione da parte dell’Istituto degli assegni spettanti ai lavoratori impegnati nelle attività stesse nel periodo di validità della convenzione.
Con circolare n. 143 del 1° agosto 2000 è stato trasmesso lo schema di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 406 del 26 luglio 2000, cui devono essere uniformate le convenzioni da stipulare con quegli Enti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2000 (23.4.2000), avevano in corso attività socialmente utili finanziate con risorse proprie ovvero utilizzavano lavoratori sprovvisti degli specifici requisiti soggettivi richiesti per poter percepire l’assegno a carico del Fondo per l'occupazione dopo il 30.4.2002.
Con messaggio n. 975 del 28 settembre 2000 è stato comunicato che il Presidente dell’Istituto ha conferito ai Direttori Regionali la delega per la sottoscrizione delle convenzioni con gli Enti del rispettivo ambito territoriale, convenzioni in forza delle quali le singole Sedi provvedono a corrispondere ai lavoratori interessati gli assegni loro spettanti, previo l’effettivo, preventivo accredito all’INPS delle risorse finanziarie mensilmente occorrenti.
Al fine di procedere al rinnovo semestrale delle convenzioni con gli Enti interessati per il periodo 1.5.2002/31.10.2002, si trasmette (allegato 1) il testo aggiornato della convenzione da sottoporre in duplice esemplare all’Ente richiedente per la relativa sottoscrizione. Il testo dovrà essere completato riportandovi la denominazione dell’Ente stesso e il nominativo del suo legale rappresentante o della persona formalmente delegata alla sottoscrizione, nonché (al punto 5) il nuovo importo che deve essere preventivamente versato per ciascun lavoratore a copertura degli oneri relativi al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare agli aventi titolo. L’importo da indicare è quello precisato nell’allegato 2 rispettivamente per ciascuna regione.
L’importo in parola corrisponde alla media mensile degli ANF corrisposti nell’anno 2001 ai lavoratori socialmente utili della regione di riferimento; dopo la scadenza della convenzione si procederà agli eventuali conguagli tra gli importi forfettari versati all’Istituto e quelli effettivamente pagati.
Si evidenzia inoltre che è stato aggiornato l’importo unitario da versare all’INPS per ciascun lavoratore ai fini della copertura dei costi di gestione del servizio (punto 7 della convenzione) relativi al pagamento degli assegni LSU e degli assegni per il nucleo familiare, nonché all’accredito della contribuzione figurativa. Il nuovo importo unitario è pari a euro 14,20 + IVA per tutto il semestre e dovrà essere complessivamente versato entro 30 giorni dalla richiesta dell’Istituto, da inoltrare sollecitamente all’Ente dopo la sottoscrizione della convenzione stessa.
Nel ribadire che non possono essere apportate modifiche allo schema di convenzione allegato, si fa presente che una copia delle convenzioni sottoscritte dovrà essere trasmessa a questa Sede Centrale, Progetto Interventi in Favore dell’Occupazione.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
CONVENZIONE
TRA
L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
L’ENTE ………………………………… (Regione, Provincia, Comune)
per la corresponsione da parte dell’INPS dell’assegno spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili finanziate con risorse diverse da quelle del Fondo per l’occupazione istituito dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993.
In data …………………… l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato da ………..
…………………………………., e l’Ente ………………………………..………., rappresentato da ……………………………………….,
- visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, di revisione della disciplina dei lavori socialmente utili;
- visto l’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha delegato il Governo ad apportare modifiche e integrazioni al succitato decreto legislativo n. 468/1997;
- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, di attuazione della predetta delega;
- visto l’articolo 10 di tale ultimo decreto, che al comma 3 ha espressamente abrogato, tra l’altro, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 468/1997 che, ai commi 4 e 6, prevedeva il pagamento dell’assegno LSU da parte dell’INPS anche per progetti non finanziati con risorse del Fondo per l’occupazione;
- considerato che, di conseguenza, l’INPS non è più tenuto per legge a provvedere a tali ultimi pagamenti;
- considerato altresì che ove gli enti promotori di attività socialmente utili finanziate con proprie risorse intendano attribuire all’INPS la competenza a provvedere ai predetti pagamenti si rende necessario stipulare un’apposita Convenzione in tal senso;
- vista la Convenzione tipo approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 406 del 26 luglio 2000;
- vista la richiesta dell’Ente ……………………………………………… avanzata con nota del …………………………..;
CONVENGONO
1. La/Il …………………………………….. (denominazione dell’Ente proponente: Regione, Provincia, Comune) affida all’INPS, che accetta alle condizioni e modalità di cui ai punti successivi, il servizio di corresponsione, ai lavoratori impegnati nel periodo 1.5.2002/31.10.2002 in attività socialmente utili finanziate con risorse proprie della/del ……………….. stessa/o, dell’assegno spettante in relazione a tale impegno e dell’assegno per il nucleo familiare spettante agli aventi titolo sulla base delle disposizioni di legge vigenti per i lavoratori dipendenti.
2. Al fine di consentire all’INPS di provvedere ai predetti pagamenti la/il ……………………….. si impegna a versare preventivamente all’INPS, entro il giorno 5 del mese di svolgimento delle attività per le quali devono essere corrisposti i predetti assegni, la somma necessaria alla copertura dei relativi oneri, determinata moltiplicando gli importi di cui ai successivi punti 4 e 5 per il numero dei lavoratori compresi nell’elenco di cui al punto 3.
3. L’INPS si impegna a corrispondere, negli ultimi dieci giorni del mese di svolgimento delle attività, l’assegno spettante per tali attività ai lavoratori i cui nominativi siano contenuti nell’elenco trasmesso da ………………………………… (Ente finanziatore o, in subordine, Ente utilizzatore) a condizione che sia stata già effettivamente accreditata la somma di cui al precedente punto 2. Le eventuali variazioni al predetto elenco nominativo e le eventuali assenze mensili che non diano titolo alla corresponsione dell’assegno dovranno essere tempestivamente comunicate alla sede INPS territorialmente competente e, comunque, entro i cinque giorni successivi al mese di riferimento.
4. L’importo dell’assegno per le prestazioni in attività socialmente utili è fissato in misura pari a quella dell’assegno erogabile a carico del Fondo per l’occupazione, il cui importo è attualmente fissato in euro 463,35 e che è rivalutabile dal 1° gennaio di ogni anno nella misura dell’ottanta per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
5. Per la copertura degli oneri mensili da corrispondere a titolo di assegno per il nucleo familiare nelle misure stabilite dalle disposizioni di legge vigenti per i lavoratori dipendenti, la/il ……….. si impegna a versare, contestualmente agli oneri relativi all’assegno di cui al precedente punto 4, la somma forfettaria di euro ………… mensili per ciascun lavoratore compreso nell’elenco di cui al punto 3, determinata con riferimento all’importo medio mensile dell’assegno per il nucleo familiare corrisposto nell’anno precedente ai lavoratori socialmente utili della regione di riferimento. Al termine del periodo di scadenza della convenzione si procederà all’eventuale conguaglio tra quanto complessivamente pagato dall’INPS agli aventi titolo e quanto versato forfettariamente.
6. Per il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro socialmente utile la/il .……………………. si impegna a versare all’INPS, per ciascun lavoratore, l’onere per l’accreditamento di contribuzione figurativa utile ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. Tale onere verrà determinato, alla scadenza della convenzione, nel seguente modo: a) per i soggetti che acquisiscono il diritto a pensione con il periodo di attività oggetto della convenzione stessa l’onere sarà pari al valore attuale di una rendita temporanea, di durata corrispondente al periodo di anticipo rispetto all’età fissata per la pensione di vecchiaia, calcolato con le basi tecniche adottate per la determinazione della tariffa di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962; b) per tutti gli altri soggetti l’onere verrà calcolato in termini di riserva matematica individuale determinata con le modalità di cui al predetto articolo 13. Il relativo importo complessivo dovrà essere versato entro trenta giorni dalla richiesta dell’Istituto.
7. La/Il ……………………………………… assume a proprio carico il costo di gestione del servizio pari a euro 14,20 + IVA per l’assegno LSU, l’assegno al nucleo familiare e la copertura figurativa. Tale importo è fissato per ciascun lavoratore e per tutto il periodo 1.5.2002/31.10.2002. La/Il ………………………………… stessa/o si impegna a versare la somma complessiva, determinata moltiplicando l’importo unitario per il numero dei lavoratori compresi nell’elenco di cui al punto 3, entro trenta giorni dalla richiesta dell’Istituto.
8. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore al pagamento, in tutto o in parte, dell’assegno mensile per prestazioni di attività socialmente utili non sono di competenza INPS ma dell’organo specificamente individuato dalla/dal ……………………………………....
9. L’INPS si impegna a fornire alla/al ………………………., entro i trenta giorni successivi alle operazioni di pagamento dell’ultima mensilità, i dati riepilogativi dei pagamenti effettuati per il periodo di durata della convenzione e a rimborsare gli importi che risulteranno eventualmente versati in eccedenza. La/il ………………………... stessa/o si impegna a versare all’INPS, entro trenta giorni dalla richiesta, gli importi che risulteranno eventualmente dovuti a conguaglio con quelli effettivamente pagati agli interessati.
10. La presente convenzione ha validità per il periodo 1.5.2002/31.10.2002 e potrà essere rinnovata per altri sei mesi qualora la/il …………………………….. lo richieda almeno trenta giorni prima della scadenza. L’importo di cui al punto 7, relativo ai costi di gestione del servizio di pagamento da parte dell’INPS, è suscettibile di aumento e potrà essere rideterminato in caso di rinnovo.
data ………………………….
per l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA
per la/il
PREVIDENZA SOCIALE
Allegato 2
Importo medio mensile dell'assegno per il nucleo familiare corrisposto nell'anno 2001 ai lavoratori socialmente utili di ciascuna regione
Regioni
Importo medio mensile ANF (in euro)
Piemonte
19,04
Valle d'Aosta
11,87
Lombardia
7,25
Liguria
15,76
Trentino A. Adige
10,84
Veneto
8,26
Friuli V. Giulia
13,42
Emilia Romagna
8,77
Toscana
7,64
Umbria
13,34
Marche
2,36
Lazio
41,50
Abruzzo
19,33
Molise
44,81
Campania
139,95
Puglia
107,07
Basilicata
74,47
Calabria
110,63
Sicilia
71,78
Sardegna
82,51
Circolare 108 del 7 giugno 2002
Oggetto:
Legge 2 luglio 2001, n. 248, di conversione del decreto legge 3 maggio 2001, n.158. Legge 27 novembre 2001, n. 417 di conversione del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355. Opzione per il sistema contributivo. Chiarimenti
SOMMARIO:
Criteri di determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995 nei confronti degli assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative e dei lavoratori parasubordinati
PREMESSA
Con circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001 e messaggio n.318 del 5 dicembre 2001 (allegato 1) sono state fornite le prime istruzioni in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo.
In tale contesto sono state formulate riserve, confermate con il messaggio n. 51 del 6 febbraio 2002 (allegato 2), con riguardo alla situazione di assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative nonché dei lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata introdotta dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che possono far valere contribuzione anche nell’assicurazione generale obbligatoria o in una gestione dei lavoratori autonomi. E’ stata, altresì, formulata riserva in ordine all’accertamento del diritto a pensione di vecchiaia per gli assicurati che potevano far valere meno di 18 anni al 31dicembre 1995 e che hanno esercitato utilmente la facoltà di opzione per il sistema contributivo successivamente al 1° ottobre 2001.
Le richiamate problematiche sono state sottoposte all’esame del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che con nota n.7/60786/opz-contr. del 10 maggio 2002 ha fornito i chiarimenti richiesti.
1 -
ASSICURATI CHE POSSONO FAR VALERE CONTRIBUZIONE IN PIÙ GESTIONI ASSICURATIVE
Per quanto riguarda gli assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative, il predetto Dicastero ha espresso l’avviso, “in accordo con il parere del Ministero dell'Economia, che il montante contributivo individuale debba essere determinato attraverso conteggi separati per ciascuna gestione. Tale criterio deve ritenersi operante, per evidenti esigenze di armonizzazione, oltre che nei rapporti tra le gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti e le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi anche nei rapporti tra la gestione dei lavoratori dipendenti e le gestioni esclusive o sostitutive, laddove non sia stata effettuata alcuna ricongiunzione e sempre che la normativa vigente consenta il cumulo dei periodi assicurativi (ad esempio, articolo 16 della legge 233/90, totalizzazione ai sensi dell'art. 71 della legge n. 388/2000)”
In coerenza con il parere ministeriale di cui sopra si forniscono le seguenti istruzioni.
Per gli assicurati che nel periodo sino al 31 dicembre 1995 possano far valere contribuzione accreditata nell’AGO e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi trovano applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, punto 2.1, per il periodo di contribuzione accreditata per ciascuna gestione, ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995.
Il predetto montante è costituito dalla somma dei singoli montanti calcolati in relazione all’anzianità contributiva maturata nel periodo di iscrizione alle singole gestioni previdenziali. L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante dei periodi maturati nelle predette gestioni fino al 31 dicembre 1995 da rivalutare fino alla data di liquidazione della pensione.
Ai fini della determinazione del montante contributivo per i periodi successivi al 1995 trovano applicazione le istruzioni di cui al punto 2.2 della circolare n. 181 del 2001.
Ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva acquisita al 31 dicembre 1995 nel caso di lavoratori che possano far valere contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, occorre avere riguardo all’anzianità complessivamente maturata entro tale data, computando tutti i periodi non sovrapposti temporalmente (circolare n. 180, punto 6, del 14 settembre 1996).
Si ricorda che le domande presentate successivamente alla data del 1° ottobre 2001 da assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 devono essere respinte.
Per quanto riguarda il richiamato contenuto nella nota ministeriale alla totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i relativi criteri operativi saranno forniti non appena saranno stati emanati i previsti decreti di attuazione (allegato 3).
2 - LAVORATORI PARASUBORDINATI, ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INTRODOTTA DALL’ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, CHE POSSONO FAR VALERE CONTRIBUZIONE ANCHE NELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA OVVERO IN ALTRO FONDO O IN UNA GESTIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI.
Per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata introdotta dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che possono far valere contribuzione nell’AGO ovvero in un altro Fondo o in una gestione dei lavoratori autonomi al 31 dicembre 1995 e successivamente periodi di contribuzione nella relativa gestione separata il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso l’avviso “che abbiano facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei contributi versati ai fini del diritto e della misura della pensione, a norma dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 282/96, (allegato 4) a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/95,così come interpretato dall' articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n.355 il quale ha espunto .dal corpo del testo il riferimento agli assicurati di cui all'articolo 1, comma 13, della citata legge di riforma del sistema pensionistico. Pertanto, i lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, a meno che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro il l° ottobre 200l, sono esclusi dalla facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi”.
Il predetto Dicastero ha ritenuto “altresì che, onde evitare ingiuste penalizzazioni a carico dei soggetti che possono avvalersi della predetta facoltà di opzione, debbano trovare applicazione, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori al 1996, le aliquote contributive delle singole gestioni di appartenenza”.
Per i lavoratori in questione trovano, quindi, applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, punto 2.1, ed al precedente punto 2 della presente circolare per il periodo di contribuzione accreditata per ciascuna gestione, ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995.
Ai fini della determinazione del montante contributivo per i periodi successivi al 1995 trovano applicazione le istruzioni di cui alla menzionata circolare n. 181 del 2001, punto 2.2.
Va tenuto presente che nei confronti dei lavoratori in parola per i periodi di contribuzione accreditata nella gestione separata l’aliquota di computo è stabilita nella misura del 10 per cento (circolare n. 112 del 25 maggio 1996). Dal 1° gennaio 1998 nei confronti dei soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie per i periodi di contribuzione accreditata nella predetta gestione separata l’aliquota di computo è stabilita nella misura del 12,50 per cento nel biennio 1998/1999, del 14,50% per cento nel biennio 2000/2001 e del 15,50 per cento dal 1° gennaio 2002 (circolare n.186 dell’11 agosto 1998, circolare n. 47 del 23 febbraio 2000 e circolare n. 26 del 28 gennaio 2002).
Anche per gli iscritti alla gestione separata le domande di opzione presentate successivamente alla data del 1° ottobre 2001 da assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 devono essere respinte. Coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001 possono invece ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo sia che si tratti di assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 sia che si tratti di assicurati con almeno 18 anni di contribuzione alla predetta data.
3 -
ASSICURATI CHE ESERCITANO IL DIRITTO DI OPZIONE SUCCESSIVAMENTE AL 1° OTTOBRE 2001
E’ stato chiesto al Ministero del Lavoro se per gli assicurati con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e che abbiano esercitato il diritto di opzione successivamente al 1° ottobre 2001 il possesso di un’anzianità contributiva complessiva non inferiore a 15 anni, di cui almeno 5 maturati dopo il 1995, sia condizione sufficiente per essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, ricorrendo le altre condizioni di legge, ovvero se debbano trascorrere ulteriori 5 anni di permanenza nel sistema contributivo dalla data di esercizio dell’opzione.
In proposito il Ministero del Lavoro con la nota del 10 maggio 2002, ha affermato che “condizione sufficiente per fruire della predetta prestazione è il possesso di un’anzianità contributiva complessiva non inferiore a 15 anni, di cui almeno 5 maturati dopo il 1995”.
Pertanto gli assicurati che si trovino nelle condizioni di cui sopra possono essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, ove ricorrano i requisiti di legge illustrati al punto 3 della predetta circolare n. 181 del 2001.
In tal senso deve intendersi sciolta la riserva contenuta nel punto 5 della citata circolare n. 181 del 2001.
Analogo criterio è operante anche nei confronti dei lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata di cui al precedente punto 2.
4 -
MEDIA DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE RELATIVA AL PERIODO 1992 - 2001 ASSICURATI CHE ESERCITANO IL DIRITTO DI OPZIONE NELL’ANNO 2002
Come è noto, ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995, il periodo di contribuzione antecedente il decennio preso in considerazione per la determinazione del montante medio è valutato per ciascun anno o frazione di anno mediante il rapporto tra l’aliquota contributiva vigente in detto anno e l’aliquota contributiva media vigente nei dieci anni di calendario precedenti quello in cui viene esercitata l’opzione.
L’aliquota contributiva media relativa al decennio 1992/2001, da utilizzare nei confronti degli assicurati che esercitano l’opzione nel corso dell’anno 2002, per il FPLD risulta pari al 30,37% e per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, CD-CM) risulta pari rispettivamente al 15,22%, al 15, 41% ed al 17,30%.
Per i Fondi Trasporti, Elettrici, Telefonici, Volo e Dazio risulta pari rispettivamente al 30,37%, al 30,18%, al 26,40%, al 30,37%, e al 27,22%.
5 -
MASSIMALE CONTRIBUTIVO IN VIGORE NELL’ANNO 2002
Si ricorda che per gli assicurati che esercitano la facoltà di opzione, sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione stessa opera il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (articolo 2, comma 18, della legge n. 335).
L’importo del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 rapportato all’anno considerato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT, nell’anno 2002 è pari 78.507,00 euro. Il valore mensile e settimanale è pari rispettivamente a 6.542,25 euro e a 1509,75 euro.
6 -
COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE INDIVIDUALE MATURATO AL 31 DICEMBRE 2000.
Le pensioni da liquidare nel sistema contributivo con decorrenza nel corso dell’ anno 2002 devono essere calcolate in applicazione dell’articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l’anno 2001, pari a 1,047781 (circolare n. 77 del 12 aprile 2002, p. 9).
7 - IRREVOCABILITÀ DELLA DOMANDA DI OPZIONE
A norma dell’articolo 69, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta degli interessati due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo.
Tale richiesta è finalizzata ad acquisire gli elementi di cognizione necessari per esercitare il diritto di opzione.
Le Sedi sono pertanto interessate a rilasciare detti schemi con immediatezza.
La facoltà di opzione, una volta esercitata, è irrevocabile.
8 -
RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE INDIVIDUALE PER PERIODI OGGETTO DI RISCATTO COLLOCATI TEMPORALMENTE DOPO IL 31 DICEMBRE 1995
Con circolare n. 162 del 19 luglio 1997 sono state fornite le istruzioni applicative delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184.
In tale contesto è stato precisato che relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo, in quanto l’anzianità contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere è determinato non più in termini di riserva matematica ma applicando l’aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso.
La retribuzione, presa a base di calcolo dell’onere e rapportata al periodo riscattato è accreditata sulla posizione assicurativa dell’iscritto, collocandola temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.
Ai fini del calcolo della pensione, “la rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto”. (articolo 2, comma 5, del decreto n.184 del 1997)
A norma dell’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, “Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l’aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno al tasso di capitalizzazione”
Consegue che la rivalutazione del montante in parola deve essere operata al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione dell’anno in cui è stata presentata la domanda di riscatto.
I criteri sopra delineati trovano applicazione per i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell’onere, si applica l’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (articolo 4 decreto n.184 del 1997) .
9 -
AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE
La procedura di liquidazione e di ricostituzione delle pensioni e la procedura CARPE sono in corso di aggiornamento per consentire l’acquisizione dei dati per il calcolo contributivo delle pensioni da liquidare a favore degli assicurati con contribuzione versata in diverse gestioni. Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità dei programmi aggiornati.
Le Sedi, in attesa del rilascio delle procedure aggiornate, possono corrispondere acconti ai richiedenti, determinando gli importi di pensione spettanti con l’opzione 3 - CALCOLO PER GLI ASSICURATI CHE OPTANO PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO della procedura CARPE (PGM5940) acquisendo singolarmente le contribuzioni delle gestioni nelle quali risulta contribuzione versata.
Si ricorda che nel caso in cui gli interessati non abbiamo compiuto il 65mo anno di età per avere diritto alla pensione contributiva è necessario che l’importo calcolato sia almeno pari a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.
In allegato 5 sono riportati alcuni esempi di calcolo dell’importo della pensione spettante nel caso di opzione per il sistema contributivo per lavoratori con contribuzione versata in diverse gestioni.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
DIREZIONE CENTRALE Messaggio n. 318 del 5 dicembre 2001
DELLE PRESTAZIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
OGGETTO:
Legge 27 novembre 2001, n. 417. Opzione per il sistema contributivo.
La legge 27 novembre 2001, n. 417, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 28 settembre 2001, n. 355.
Peraltro l’articolo 2 del predetto decreto legge concernente l’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico nel sistema contributivo non è stato modificato.
Pertanto nulla è innovato per quanto riguarda le istruzioni fornite con circolare n.181 dell’11 ottobre 2001 avente ad oggetto “Legge 2 luglio 2001, n. 248, di conversione del decreto legge 3 maggio 2001, n.158. Decreto legge 28 settembre 2001, n. 355. Opzione per il sistema contributivo”.
Le istruzioni concernenti le riserve formulate nella predetta circolare n. 181 saranno fornite non appena saranno stati acquisiti i chiarimenti richiesti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS
Allegato 2
Messaggio n. 51 del 6 febbraio 2002
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
OGGETTO
Legge 2 luglio 2001, n. 248, di conversione del decreto legge 3 maggio 2001, n. 158. Decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito in legge 27 novembre 2001, n. 417. Opzione per il sistema contributivo.
Con circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001 è stata formulata riserva di istruzioni per l’applicazione della disciplina in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo nei confronti di assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative, in attesa delle necessarie indicazioni ministeriali.
1. - Da parte di alcune Strutture periferiche sono state prospettate situazioni di lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione utilmente entro il 1° ottobre 2001 e possono far valere esclusivamente contribuzione nell’AGO fino al 31 dicembre 1995 e successivamente periodi di contribuzione accreditata nell’A.G.O e/o nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Al riguardo si precisa che per tali soggetti si potrà far luogo alla liquidazione provvisoria della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, sempreché ovviamente possano far valere i relativi requisiti.
Per il periodo di contribuzione accreditata fino al 31 dicembre 1995 si dovrà tenere conto dei criteri di calcolo illustrati al punto 2.1 della circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001; per i periodi successivi alla predetta data si dovrà tenere conto dei criteri di calcolo illustrati al punto 2.2 della predetta circolare.
Del pari si potrà far luogo alla liquidazione provvisoria della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo i criteri sopra illustrati per i soggetti che nel periodo sino al 31 dicembre 1995 possono far valere esclusivamente contribuzione in una sola Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi e successivamente alla predetta data periodi di contribuzione accreditata nella stessa Gestione e/o nell’A.G.O, o in altre Gestioni dei lavoratori autonomi.
Si conferma invece la riserva per gli assicurati che nel periodo sino al 31 dicembre 1995 facciano valere contribuzione in più gestioni assicurative.
Si conferma altresì la riserva relativa alla liquidazione della pensione con il sistema contributivo nei confronti dei lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata introdotta dall’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che possono far valere contribuzione anche nell’assicurazione generale obbligatoria o in altra gestione dei lavoratori autonomi.
2. – Da parte di alcune strutture periferiche è stato altresì chiesto se soggetti che hanno esercitato utilmente entro il 1° ottobre 2001 la facoltà di opzione in costanza di attività lavorativa, possono essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo le istruzioni fornite con circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001 possono ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo sia che si tratti di assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 sia che si tratti di assicurati con almeno 18 anni di contribuzione alla predetta data.
La facoltà di opzione è subordinata alla condizione che gli interessati di cui sopra possano far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.
Pertanto detta facoltà poteva essere utilmente esercitata sia dai lavoratori in attività di servizio o in prosecuzione volontaria sia da coloro che avevano già risolto il rapporto di lavoro, sussistendo le condizioni di cui sopra.
Con la menzionata circolare n. 181 al punto 3 sono state illustrate le condizioni di legge per essere ammessi al pensionamento di vecchiaia da liquidare con il sistema contributivo.
Pertanto gli interessati che hanno esercitato utilmente la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001 possono essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia, nel sistema contributivo, dal 1° giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ove ricorrano le richiamate condizioni di legge.
Permane la riserva contenuta nel punto 5 della circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001 in ordine all’accertamento del diritto a pensione di vecchiaia per gli assicurati che potevano far valere meno di 18 anni al 31dicembre 1995 e che hanno esercitato utilmente la facoltà di opzione per il sistema contributivo successivamente al 1° ottobre 2001.
IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS
Allegato 3
LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388
ARTICOLO 71
(Totalizzazione dei periodi assicurativi)
“1 Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche ne' gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e' data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile”
“2 Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione e' ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari il rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che e' soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali”.
“3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo”.
Allegato 4
DECRETO MINISTERIALE 2 MAGGIO 1996, N. 282,
Articolo 3
“Gli iscritti alla gestione separata che possano far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima,le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335”
Allegato 5
Esempio 1 CONTRIBUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E ARTIGIANO
Contribuzione per più di 18 anni alladata del 31 dicembre 1995
Opzione per il calcolo contributivo esercitata prima del 1° ottobre 2001
Decorrenza della pensione 1 ottobre 2001
Contribuzione per lavoro dipendente: settimane anteriori al 1995 n. 1029; settimane dal 1996 n. 260
Contribuzione come artigiano: mesi anteriori al 1995 n. 14
Lavoratori Optanti Sistema Contributivo - Quota DIPENDENTI
CONTRIBUZIONE DAL 1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO
Cognome/Nome Rossi/Mario Nato 07/06/1944 Data opzione 09/2001
Decorrenza 10/2001 Settimane al 1995 1.029 dal 1996 260
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE ! ANNO SETTIMANE IMPONIBILE
1986 18 3263,49
2000 52 28508,11 ! 1985 24 4103,77
1999 52 27155,37 ! 1984 23 3732,95
1998 52 25840,71 ! 1983 19 2728,96
1997 52 23366,60 ! 1982 15 1833,42
1996 52 22788,54 ! 1979 7 329,50
1995 52 21576,14 !
1994 52 20982,36 !
1993 52 19130,44 !
1992 52 18474,54 !
1991 52 18170,35 !
1990 52 18959,49 !
1989 37 10529,84 !
1988 52 14830,42 !
1987 18 4493,59 !
CONTRIBUZIONE ANTECEDENTE AL PERIODO DI RIFERIMENTO
ANNO SETTIMANE ! ANNO SETTIMANE
1979 5 ! 1964 38
1978 ! 1963 43
1977 ! 1962 51
1976 ! 1961 50
1975 ! 1960 50
1974 ! 1959 1
1973 ! 1958 5
1972 9 ! 1957
1971 26 ! 1956
1970 33 ! 1955
1969 30 ! 1954
1968 19 ! 1953
1967 49 ! 1952
1966 50 ! 1951
1965 50 ! 1950
CALCOLO PERIODI DAL 1996
BASE ALIQUOTA AMMONTARE MONTANTE
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE DI COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
2000 52 28.508,11 33,00 9.407,68 9.407,68
1999 52 27.155,37 33,00 8.961,27 9.425,29
1998 52 25.840,71 33,00 8.527,43 9.475,76
1997 52 23.366,60 33,00 7.710,98 9.027,76
1996 52 22.788,54 33,00 7.520,22 9.296,34
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE 260 42.127,58 46.632,83
CALCOLO PERIODO DI RIFERIMENTO ANTE 1996
BASE ALIQUOTA AMMONTARE MONTANTE
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE DI COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
1995 52 21.576,14 27,12 5.851,45 5.851,45
1994 52 20.982,36 26,97 5.658,94 6.030,88
1993 52 19.130,44 26,97 5.159,48 5.899,93
1992 52 18.474,54 26,47 4.890,21 6.087,53
1991 52 18.170,35 26,09 4.740,64 6.474,22
1990 52 18.959,49 25,92 4.914,30 7.389,32
1989 37 10.529,84 25,92 2.729,33 4.535,72
1988 52 14.830,42 25,51 3.783,24 7.012,15
1987 18 4.493,59 25,51 1.146,31 2.393,09
1986 18 3.263,49 25,51 832,52 1.986,03
1985 24 4.103,77 24,51 1.005,83 2.783,91
1984 23 3.732,95 24,51 914,95 3.003,81
1983 19 2.728,96 24,51 668,87 2.641,02
1982 15 1.833,42 24,16 442,95 2.108,86
1979 2 94,14 23,31 21,94 187,28
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE 520 42.760,96 64.385,20
CONTRIBUZIONE PONDERATA CON ALIQUOTA MEDIA DEL 29,71 %
RAPPORTO SETTIMANE RAPPORTO SETTIMANE
ANNO SETTIMANE ALIQUOTE PONDERATE ! ANNO SETTIMANE ALIQUOTE PONDERATE
1979 5 0,78 4 ! 1963 43 0,74 32 1972 9 0,64 6 ! 1962 51 0,65 34 1971 26 0,64 17 ! 1961 50 0,54 27
1970 33 0,69 23 ! 1960 50 0,54 27
1969 30 0,69 21 ! 1959 1 0,40 1
1968 19 0,66 13 ! 1958 5 0,40 2
1967 49 0,64 32 !
1966 50 0,62 31 !
1965 50 0,63 32 !
1964 38 0,64 25 !
CALCOLO MONTANTE INDIVIDUALE
Contribuzione fino al 1995 ! Contribuzione dal 1996
Periodo di Riferimento !
Ammontare contributi 42.760,96 ! Ammontare contributi 42.127,58
Montante contributivo 64.385,20 !
Settimane contribuzione 520 ! Settimane contribuzione 260
Montante medio sett.le 123,82 !
!
Settimane ponderate 327 !
Anzianita'complessiva 847 !
Montante individuale 104.873,58 !
Montante rivalutato 137.687,39 ! Montante individuale 46.632,83
-------------------------------------------------------------------------------
Ammontare Contributi nella Gestione 84.888,54
Montante Individuale nella Gestione 184.320,22
Coefficiente di Trasformazione (57 anni 3 mesi) 4,7550
Importo Pensione mensile nella Gestione 674,19
Lavoratori Optanti Sistema Contributivo - Quota ARTIGIANI
CONTRIBUZIONE DAL 1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO
Mesi al 1995 14
ANNO MESI IMPONIBILE !
1981 1 227,84 !
1980 12 1862,00 !
1979 1 104,16 !
CALCOLO PERIODO DI RIFERIMENTO ANTE 1996
Mesi al 1995 14
BASE ALIQUOTA AMMONTARE MONTANTE
ANNO MESI IMPONIBILE DI COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
1981 1 227,84 12,00 27,34 158,07
1980 12 1.862,00 12,00 223,44 1.584,98
1979 1 104,16 12,00 12,50 106,70
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE 14 263,28 1.849,75
CALCOLO MONTANTE INDIVIDUALE
Contribuzione fino al 1995 ! Contribuzione dal 1996
Periodo di Riferimento !
Ammontare contributi 263,28 ! Ammontare contributi
Montante contributivo 1.849,75 !
Settimane contribuzione 61 ! Settimane contribuzione
Montante medio sett.le 30,32 !
!
Settimane ponderate !
Anzianita'complessiva 61 !
Montante individuale 1.849,75 !
Montante rivalutato 2.428,52 ! Montante individuale
------------------------------------------------------------------------------
Ammontare Contributi nella Gestione 263,28
Montante Individuale nella Gestione 2.428,52
Coefficiente di Trasformazione (57 anni 3 mesi) 4,7550
Importo Pensione mensile nella Gestione 8,88
RIEPILOGO
Ammontare Montante Pensione
Gestioni Settimane Contributi Individuale Mensile
DIPENDENTI 1.289 84.888,54 184.320,22 674,19
ARTIGIANI 61 263,28 2.428,52 8,88
IMPORTO MENSILE DELLA PENSIONE 683,07
Esempio 2 CONTRIBUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE , COMMERCIANTE E CD/CM
Contribuzione per più di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995
Opzione per il calcolo contributivo esercitata prima del 1°ottobre 2001
Decorrenza della pensione 1° dicembre 2001
Contribuzione per lavoro dipendente: settimane anteriori al 1995 n. 251; settimane dal 1996 n. 299
Contribuzione come commerciante: mesi anteriori al 1995 n. 28
Contribuzione come CD/CM: settimane anteriori al 1995 n. 520
Lavoratori Optanti Sistema Contributivo - Quota DIPENDENTI
CONTRIBUZIONE DAL 1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO
Cognome/Nome Bianchi/Elio Nato 07/09/1943 Data opzione 09 / 2001
Decorrenza 12/2001 Settimane al 1995 251 dal 1996 299
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE ! ANNO SETTIMANE IMPONIBILE
2001 39 13290,33 !
2000 52 17719,11 ! 1981 44 6663,12
1999 52 17436,61 ! 1980 52 1448,38
1998 52 16465,16 ! 1979 7 190,68
1997 52 14935,93 ! 1975 3 74,36
1996 52 13009,54 !
1995 52 12732,72 !
1994 52 11958,04 !
1993 41 8116,12 !
CALCOLO PERIODI DAL 1996
BASE ALIQUOTA AMMONTARE MONTANTE
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE DI COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
2001 39 13.290,33 33,00 4.385,81 4.385,81
2000 52 17.719,11 33,00 5.847,31 5.847,31
1999 52 17.436,61 33,00 5.754,08 6.052,03
1998 52 16.465,16 33,00 5.433,50 6.037,76
1997 52 14.935,93 33,00 4.928,86 5.770,55
1996 52 13.009,54 33,00 4.293,15 5.307,10
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE 299 30.642,71 33.400,56
CALCOLO PERIODO DI RIFERIMENTO ANTE 1996
BASE ALIQUOTA AMMONTARE MONTANTE
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE DI COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
1995 52 12.732,72 27,12 3.453,11 3.453,11
1994 52 11.958,04 26,97 3.225,08 3.437,05
1993 41 8.116,12 26,97 2.188,92 2.503,06
1981 44 6.663,12 24,01 1.599,82 9.249,41
1980 52 1.448,38 23,89 346,02 2.454,50
1979 7 190,68 23,31 44,45 379,43
1975 3 74,36 29,73 22,11 382,55
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE 251 10.879,51 21.859,11
CALCOLO MONTANTE INDIVIDUALE
Contribuzione fino al 1995 ! Contribuzione dal 1996
Periodo di Riferimento !
Ammontare contributi 10.879,51 ! Ammontare contributi 30.642,71
Montante contributivo 21.859,11 !
Settimane contribuzione 251 ! Settimane contribuzione 299
Montante medio sett.le 87,09 !
!
Settimane ponderate !
Anzianita'complessiva 251 !
Montante individuale 21.859,11 !
Montante rivalutato 28.698,59 ! Montante individuale 33.400,56
-------------------------------------------------------------------------------
Ammontare Contributi nella Gestione 41.522,22
Montante Individuale nella Gestione 62.099,15
Coefficiente di Trasformazione (58 anni 2 mesi) 4,8843
Importo Pensione mensile nella Gestione 233,32
Lavoratori Optanti Sistema Contributivo - Quota COMMERCIANTI
CONTRIBUZIONE DAL 1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO
Mesi al 1995 28
ANNO MESI IMPONIBILE ! ANNO MESI IMPONIBILE
1972 5 26,85 !
1971 12 64,04 !
1970 11 58,87 !
CALCOLO PERIODO DI RIFERIMENTO ANTE 1996
Mesi al 1995 28
BASE ALIQUOTA AMMONTARE MONTANTE
ANNO MESI IMPONIBILE DI COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
1972 5 26,85 12,00 3,22 78,78
1971 12 64,04 12,00 7,68 206,83
1970 11 58,87 12,00 7,06 209,06
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE 28 17,96 494,67
CALCOLO MONTANTE INDIVIDUALE
Contribuzione fino al 1995 ! Contribuzione dal 1996
Periodo di Riferimento !
Ammontare contributi 17,96 ! Ammontare contributi
Montante contributivo 494,67 !
Settimane contribuzione 122 ! Settimane contribuzione
Montante medio sett.le 4,05 !
!
Settimane ponderate !
Anzianita'complessiva 122 !
Montante individuale 494,67 !
Montante rivalutato 649,45 ! Montante individuale
-------------------------------------------------------------------------------
Ammontare Contributi nella Gestione 17,96
Montante Individuale nella Gestione 649,45
Coefficiente di Trasformazione (58 anni 2 mesi) 4,8843
Importo Pensione mensile nella Gestione 2,44
Lavoratori Optanti Sistema Contributivo - Quota CD/CM
CONTRIBUZIONE DAL 1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO
Settimane al 1995 520
ANNO GIORNATE FASCIA REDDITO AGR.! ANNO GIORNATE FASCIA REDDITO AGR.
1969 156 1 !1961 129 1 1968 156 1 !1960 104 1
1967 156 1 !1959 104 1
1966 156 1 !1958 78 1
1965 156 1 !
1964 156 1 !
1963 156 1 !
1962 156 1 !
CALCOLO PERIODO DI RIFERIMENTO ANTE 1996
BASE ALIQUOTA AMMONTARE MONTANTE
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE DI COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
1969 52 4.474,08 14,00 626,37 941,83
1968 52 4.474,08 14,00 626,37 941,83
1967 52 4.474,08 14,00 626,37 941,83
1966 52 4.474,08 14,00 626,37 941,83
1965 52 4.474,08 14,00 626,37 941,83
1964 52 4.474,08 14,00 626,37 941,83
1963 52 4.474,08 14,00 626,37 941,83
1962 52 4.474,08 14,00 626,37 941,83
1961 43 3.699,72 14,00 517,96 778,82
1960 35 3.011,40 14,00 421,60 633,93
1959 26 2.237,04 14,00 313,19 470,92
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE TOTALE 520 6.263,71 9.418,31
CALCOLO MONTANTE INDIVIDUALE
C Contribuzione fino al 1995 ! Contribuzione dal 1996
Periodo di Riferimento !
Ammontare contributi 6.263,71 ! Ammontare contributi
Montante contributivo 9.418,31 !
Settimane contribuzione 520 ! Settimane contribuzione
Montante medio sett.le 18,11 !
!
Settimane ponderate !
Anzianita'complessiva 520 !
Montante individuale 9.418,31 !
Montante rivalutato 12.365,20 ! Montante individuale
-------------------------------------------------------------------------------
Ammontare Contributi nella Gestione 6.263,71
Montante Individuale nella Gestione 12.365,20
Coefficiente di Trasformazione (58 anni 2 mesi) 4,8843
Importo Pensione mensile nella Gestione 46,46
RIEPILOGO
Ammontare Montante Pensione
Gestioni Settimane Contributi Individuale Mensile
DIPENDENTI 550 41.522,22 62.099,15 233,32
COMMERCIANTI 121 17,96 649,45 2,44
CD / CM 520 6.263,71 12.365,20 46,46
IMPORTO MENSILE DELLA PENSIONE 282.22
IMPORTO DELLA PENSIONE INFERIORE A 1,2 VOLTE L’IMPORTO DELL’ASSEGNO SOCIALE LIMITE PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA
Esempio 3 CONTRIBUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E CD/CM
Contribuzione per meno di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995
Opzione per il calcolo contributivo esercitata dopo il 1°ottobre 2001
Decorrenza della pensione 1° aprile 2002
Contribuzione per lavoro dipendente: settimane anteriori al 1995 n. 701; settimane dal 1996 n. 260
Contribuzione come CD/CM: settimane anteriori al 1995 n. 70
Lavoratori Optanti Sistema Contributivo - Quota DIPENDENTI
CONTRIBUZIONE DAL 1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO
Cognome/Nome Verdi/Franca Nata 10/05/1944 Data opzione 03/2002
Decorrenza 04/2002 Settimane al 1995 701 dal 1996 260
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE ! ANNO SETTIMANE IMPONIBILE
!
2000 52 18223,30 ! 1987 39 1261,20
1999 52 17441,62 ! 1986 18 1959,57
1998 52 17075,97 ! 1968 38 590,72
1997 52 19097,90 ! 1967 52 808,34
1996 52 19454,77 !
1995 52 18983,76 !
1994 52 18399,65 !
1993 52 18297,91 !
1992 52 16820,84 !
1991 52 14400,21 !
1990 52 13665,29 !
1989 52 13494,86 !
1988 38 12520,82 !
CONTRIBUZIONE ANTECEDENTE PERIODO DI RIFERIMENTO
ANNO SETTIMANE ! ANNO SETTIMANE
1967 29 !
1966 52 !
1965 52 !
1964 48 !
CALCOLO PERIODI DAL 1996
BASE ALIQUOTA AMMONTARE MONTANTE
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE DI COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
2000 52 18.223,30 33,00 6.013,69 6.301,03
1999 52 17.441,62 33,00 5.755,73 6.343,02
1998 52 17.075,97 33,00 5.635,07 6.560,94
1997 52 19.097,90 33,00 6.302,31 7.731,09
1996 52 19.454,77 33,00 6.420,07 8.315,56
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE 260 30.126,87 35.251,64
CALCOLO PERIODO DI RIFERIMENTO ANTE 1996
BASE ALIQUOTA AMMONTARE MONTANTE
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE DI COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
1995 52 18.983,76 27,12 5.148,40 5.148,40
1994 52 18.399,65 26,97 4.962,39 5.288,55
1993 52 18.297,91 26,97 4.934,95 5.643,18
1992 52 16.820,84 26,47 4.452,48 5.542,63
1991 52 14.400,21 26,09 3.757,01 5.130,89
1990 52 13.665,29 25,92 3.542,04 5.325,94
1989 52 13.494,86 25,92 3.497,87 5.812,91
1988 38 12.520,82 25,51 3.194,06 5.920,12
1987 39 12.611,20 25,51 3.217,12 6.716,21
1986 18 1.959,57 25,51 499,89 1.192,52
1968 38 590,72 19,60 115,78 4.064,48
1967 23 357,54 18,91 67,61 2.610,73
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE 520 37.389,60 58.396,56
CONTRIBUZIONE PONDERATA CON ALIQUOTA MEDIA DEL 30,37 %
RAPPORTO SETTIMANE
ANNO SETTIMANE ALIQUOTE PONDERATE !
1967 29 0,62 18 !
1966 52 0,61 32 !
1965 52 0,62 33 !
1964 48 0,63 31 !
CALCOLO MONTANTE INDIVIDUALE
Contribuzione fino al 1995 ! Contribuzione dal 1996
Periodo di Riferimento !
Ammontare contributi 37.389,60 ! Ammontare contributi 30.126,87
Montante contributivo 58.396,56 !
Settimane contribuzione 520 ! Settimane contribuzione 260
Montante medio sett.le 112,30 !
!
Settimane ponderate 114 !
Anzianita'complessiva 634 !
Montante individuale 71.198,88 !
Montante rivalutato 97.942,62 ! Montante individuale 35.251,64
------------------------------------------------------------------------------
Ammontare Contributi nella Gestione 67.516,47
Montante Individuale nella Gestione 133.194,26
Coefficiente di Trasformazione (57 anni 10 mesi) 4,8367
Importo Pensione mensile nella Gestione 495,56
Lavoratori Optanti Sistema Contributivo - Quota CD / CM
CONTRIBUZIONE DAL 1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO
Settimane al 1995 70
ANNO GIORNATE FASCIA REDDITO AGR.
1963 104 1
1962 104 1
CALCOLO PERIODO DI RIFERIMENTO ANTE 1996
Settimane al 1995 70
BASE ALIQUOTA AMMONTARE MONTANTE
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE DI COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
1963 35 3.011,40 14,00 421,60 633,93
1962 35 3.011,40 14,00 421,60 633,93
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE 70 843,20 1.267,86
CALCOLO MONTANTE INDIVIDUALE
Contribuzione fino al 1995 ! Contribuzione dal 1996
Periodo di Riferimento !
Ammontare contributi 843,20 ! Ammontare contributi
Montante contributivo 1.267,86 !
Settimane contribuzione 70 ! Settimane contribuzione
Montante medio sett.le 18,11 !
!
Settimane ponderate !
Anzianita'complessiva 70 !
Montante individuale 1.267,86 !
Montante rivalutato 1.744,09 ! Montante individuale
-------------------------------------------------------------------------------
Ammontare Contributi nella Gestione 843,20
Montante Individuale nella Gestione 1.744,09
Coefficiente di Trasformazione (57 anni 10 mesi) 4,8367
Importo Pensione mensile nella Gestione 6,49
RIEPILOGO
Ammontare Montante Pensione
Gestioni Settimane Contributi Individuale Mensile
DIPENDENTI 961 67.516,47 133.194,26 495,56
CD / CM 70 843,20 1.744,09 6,49
IMPORTO MENSILE DELLA PENSIONE 502,05
Esempio 4 CONTRIBUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E GESTIONE SEPARATA
Contribuzione per meno di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995
Opzione per il calcolo contributivo esercitata dopo il 1°ottobre 2001
Decorrenza della pensione 1° maggio 2002
Contribuzione per lavoro dipendente: settimane anteriori al 1995 n. 790; settimane dal 1996 n. 52
Contribuzione gestione separata: dal 1997 al 2001
Lavoratori Optanti Sistema Contributivo
CONTRIBUZIONE DAL 1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO
Cognome/Nome Neri/Giulio Nato 10/10/1944 Data opzione 04/2002
Decorrenza 05/2002 Settimane al 1995 790 dal 1996 52
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE ! ANNO SETTIMANE IMPONIBILE
1996 52 33000,15 ! 1987 52 25530,28
1995 52 32100,33 ! 1986 52 23120,38
1994 52 31800,12 !
1993 52 31300,88 !
1992 52 29900,65 !
1991 52 29500,13 !
1990 52 29300,38 !
1989 52 28115,65 !
1988 52 27800,31 !
CONTRIBUZIONE ANTECEDENTE PERIODO DI RIFERIMENTO
ANNO SETTIMANE !
1985 52 !
1984 52 !
1983 52 !
1982 52 !
1981 52 !
1980 10 !
CALCOLO PERIODI DAL 1996
BASE ALIQUOTA AMMONTARE MONTANTE
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE DI COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
1996 52 33.000,15 33,00 10.890,05 14.105,28
TOTALE 52 10.890,05 14.105,28
CALCOLO PERIODO DI RIFERIMENTO ANTE 1996
BASE ALIQUOTA AMMONTARE MONTANTE
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE DI COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
1995 52 32.100,33 27,12 8.729,24 8.729,24
1994 52 31.800,12 26,97 8.608,57 9.174,38
1993 52 31.300,88 26,97 8.478,68 9.695,48
1992 52 29.900,65 26,47 7.914,70 9.852,54
1991 52 29.500,13 26,09 7.696,58 10.511,10
1990 52 29.300,38 25,92 7.594,66 11.419,60
1989 52 28.115,65 25,92 7.287,58 12.110,82
1988 52 27.800,31 25,51 7.091,86 13.144,61
1987 52 25.530,28 25,51 6.512,77 13.596,37
1986 52 23.120,38 25,51 5.898,01 14.070,07
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE 520 75.812,65 112.304,21
CONTRIBUZIONE PONDERATA CON ALIQUOTA MEDIA DEL 30,37 %
RAPPORTO SETTIMANE
ANNO SETTIMANE ALIQUOTE PONDERATE !
1985 52 0,81 43 !
1984 52 0,81 43 !
1983 52 0,81 43 !
1982 52 0,80 42 !
1981 52 0,79 42 !
1980 10 0,79 8 !
CALCOLO MONTANTE INDIVIDUALE
Contribuzione fino al 1995 ! Contribuzione dal 1996
Periodo di Riferimento !
Ammontare contributi 75.812,65 ! Ammontare contributi 10.890,05
Montante contributivo 112.304,21 !
Settimane contribuzione 520 ! Settimane contribuzione 52
Montante medio sett.le 215,97 !
!
Settimane ponderate 221 !
Anzianita'complessiva 741 !
Montante individuale 160.033,49 !
Montante rivalutato 220.145,32 ! Montante individuale 14.105,28
-------------------------------------------------------------------------------
Ammontare Contributi nella Gestione 86.702,70
Montante Individuale nella Gestione 234.250,60
Coefficiente di Trasformazione (57 anni 6 mesi) 4,7900
Importo Pensione mensile nella Gestione 863,13
CONTRIBUZIONE VERSATA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Iscrizione dal 01/1997
TIPO IMPORTO MESI AMMONTARE
ANNO CONTRIBUZIONE VERSATO COPERTURA ANNUO
1996
1997 I 2.300,77 12 2.300,77
1998 I 2.580,85 12 2.580,85
1999 I 2.780,68 12 2.780,68
2000 I 580,88 5 580,88
2001 N 950,45 7 1.060,12
TOTALE 9.193,63 48 9.303,30
CALCOLO CONTRIBUTIVO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
ANNO TIPO IMPORTO MESI AMMONTARE MONTANTE
1996
1997 I 2.300,77 12 2.300,77 2.822,37
1998 I 2.580,85 12 2.580,85 3.004,90
1999 I 2.780,68 12 2.780,68 3.064,41
2000 I 580,88 5 580,88 608,64
2001 N 950,45 7 1.060,12 1.060,12
QUOTA PENSIONE Coeff.Trasf. AMMONTARE MONTANTE
Euro 38,92 4,7900 CONTRIBUTIVO CONTRIBUTIVO
(57 anni 6 mesi) 9.303,30 10.560,44
RIEPILOGO
Ammontare Montante Pensione
Gestioni Settimane Contributi Individuale Mensile
DIPENDENTI 842 86.702,70 234.250,60 863,13
GESTIONE SEPARATA 48 9.303,30 10.560,44 38,92
IMPORTO MENSILE DELLA PENSIONE 902,05
Circolare 91 del 15 maggio 2002
Oggetto:
Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità. Trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità e di vecchiaia. Sentenze n. 1821, n. 6603 del 1998 e n. 4829, n.4911 del 2001 della Corte di Cassazione.
SOMMARIO:
I titolari di pensione di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia a domanda. I titolari di assegno di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità a domanda.
1 – PREMESSA
Con sentenze n. 6603 del 1998 e n. 4911 del 2001 la Corte di Cassazione ha stabilito che il titolare di pensione di invalidità può essere ammesso a fruire della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di anzianità.
Con sentenze n.1821 del 1998 e n. 4829 del 2001 la medesima Corte ha affermato che il titolare di assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222, può essere ammesso a fruire della pensione di anzianità
2 - SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 1821, N. 6603 DEL 1998 E N. 4829, N.4911 DEL 2001
Con la sentenza n.6603 del 1998 la Corte di Cassazione ha osservato, tra l’altro, che “l'articolo 1 comma decimo della legge 12 giugno 1984, n.222, di revisione dell'invalidità pensionabile, consentendo la trasformazione dello assegno di invalidità ‑ una delle due forme di nuova istituzione in sostituzione della precedente pensione di invalidità ‑ in pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti necessari, si ricollega ad un concetto, più generale ed immanente nel sistema, di posizione assicurativa, caratterizzata dalla sua unicità quale base fattuale che legittima tutti gli interventi di tutela economica possibili in favore del suo titolare e che è di continuo finalizzata a soddisfare quelle esigenze sociali che il legislatore ha tipizzato nelle diverse fattispecie pensionistiche”.
La medesima Corte ha precisato che “una volta ammessa ‑ in linea di principio ‑ la mutabilità del titolo della pensione, è allora evidente che il legislatore del 1984 ha inteso regolamentare espressamente (ma non esclusivamente) la vecchiaia, che è la più comune e tipica delle situazioni astrattamente generatrici di bisogno, tant'è che la disciplina della pensione di vecchiaia rappresenta il cuore del sistema previdenziale e, in qualche modo, lo caratterizza nel suo complesso. Da ciò, tuttavia, non consegue che lo stesso legislatore abbia escluso l’ipotizzabilità di una conversione dell'assegno di invalidità in pensione di anzianità”. Infatti la pensione di anzianità rappresenta sempre un evento che giustifica l’intervento della previdenza pubblica, sebbene eventuale, in quanto correlato, oltre che all’anzianità contributiva, alla domanda dell’interessato.
“A maggior ragione, rileva questo Collegio, deve riconoscersi la possibilità di trasformazione della pensione di invalidità, in godimento fin da prima della revisione della disciplina della invalidità pensionabile (introdotta dalla legge n.222 del 1984), in pensione di vecchiaia, in presenza del requisito contributivo richiesto per la seconda, quando la pensione di invalidità, come nel caso di specie, per il sopravvenire d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n.638 del 1983, venga a subire consistenti effetti sfavorevoli per il superamento di determinate soglie reddituali”.
Relativamente alla pensione di invalidità è stato inoltre osservato dalla Corte che “il riconoscimento del relativo diritto è sempre soggetto a modifica o a revoca in relazione al mutamento delle condizioni fisiche dell'assicurato (articolo 10 r.d.l. n.636 del 1939) e, in presenza di un rapporto assicurativo (sostanzialmente unico quale quello per l'invalidità e la vecchiaia) ancora aperto è logico ritenere che da esso ben possano ancora scaturire, a vantaggio del lavoratore, ricorrendone i presupposti, le diverse forme di tutela assicurativa connesse ad altri eventi previsti nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria (nel caso in esame, la vecchiaia)”.
Conclusivamente la Corte ha rilevato che “la contribuzione, indistintamente e globalmente versata, produce i suoi effetti nel corso del rapporto assicurativo a seconda degli eventi che si succedono nel tempo, onde la posizione assicurativa è suscettibile di utilizzazione in relazione a tali eventi conseguendo all'esercizio dello ius variandi soltanto lo storno dei contributi da una ad altra forma di pensionamento con cessazione, ovviamente, della precedente liquidazione”.
Con la sentenza n.1821 del 1998 la Cassazione ha affermato la possibilità di conversione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità nella considerazione che nel nostro ordinamento non sussiste un principio di immutabilità del titolo della pensione.
I criteri delineati con le sentenze n.1821 e n. 6603 del 1998 sono stati confermati dalla Corte di Cassazione con le successive sentenze n. 4829 e n. 4911 del 2001, analoghe nella motivazione.
3 – CAMPO DI APPLICAZIONE.
Per effetto dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con le sentenze in parola i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità, ove più favorevole, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione, di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nonché di accesso (c.d. finestre). Dalla predetta data il richiedente la prestazione dovrà essere considerato titolare di pensione di anzianità a tutti gli effetti.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione sono valutati anche i contributi - utili per il diritto a pensione di anzianità - già computati nella prestazione di invalidità, che dovrà essere eliminata dalla data di decorrenza della pensione di anzianità. Detta pensione deve essere calcolata, trattandosi di nuova liquidazione, con i criteri in vigore alla predetta data, utilizzando ovviamente anche la contribuzione già computata nella prestazione di invalidità.
Del pari i titolari di pensione di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di vecchiaia, ove più favorevole, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione, di contribuzione, di età e di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Dalla predetta data il richiedente la prestazione dovrà essere considerato titolare di pensione di vecchiaia a tutti gli effetti.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione sono valutati anche i contributi già computati nella prestazione di invalidità, che dovrà essere eliminata dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia. Detta pensione deve essere calcolata, trattandosi di nuova liquidazione, con i criteri in vigore alla predetta data, utilizzando ovviamente anche la contribuzione già computata nella prestazione di invalidità.
Si riepilogano le situazioni che in pratica possono ricorrere.
3.1
TITOLARE DI PENSIONE DI INVALIDITA’ O DI ASSEGNO DI INVALIDITA’. TRASFORMAZIONE IN PENSIONE DI ANZIANITA’.
In applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione possono essere accolte, sussistendo i relativi requisiti:
- le domande di pensione di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti presentate da titolare di pensione o di assegno di invalidità a carico di tale assicurazione;
- le domande di pensione di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali presentate da titolare di pensione o di assegno di invalidità a carico di una di tali gestioni;
- le domande di pensione di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani o degli esercenti attività commerciali presentate da titolare di pensione o di assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi. Si tratta, in tali situazioni, di pensione da liquidare con il cumulo della contribuzione accreditata presso le gestioni dei lavoratori autonomi e presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
3.2
TITOLARE DI PENSIONE DI INVALIDITA’. TRASFORMAZIONE IN PENSIONE DI VECCHIAIA.
Sono altresì da accogliere, sussistendo i relativi requisiti:
- le domande di pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti presentate da titolare di pensione di invalidità a carico di tale assicurazione;
- le domande di pensione di vecchiaia a carico delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali presentate da titolare di pensione di invalidità a carico di una di tali gestioni;
- le domande di pensione di vecchiaia a carico delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani o degli esercenti attività commerciali presentate da titolare di pensione di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi. Si tratta, in tali situazioni, di pensione da liquidare con il cumulo della contribuzione accreditata presso le gestioni dei lavoratori autonomi e presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
3.3
DOMANDE DI PENSIONE DI ANZIANITA’ O DI VECCHIAIA PENDENTI OVVERO DEFINITE NEGATIVAMENTE.
Le domande di pensione di anzianità presentate da titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità, nonché le domande di pensione di vecchiaia presentate da titolari di pensione di invalidità, devono essere definite sulla base dei criteri innanzi esposti.
Del pari devono essere definite secondo i predetti criteri le controversie giudiziarie in corso, per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere.
I ricorsi amministrativi presentati prima del compimento del termine di decadenza (v. circolare n.123 del 29 maggio 1997) possono essere esaminati e definiti sulla base dei criteri innanzi esposti.
I ricorsi amministrativi presentati dopo il compimento del termine di decadenza saranno considerati nuova domanda di pensione, da definire secondo i criteri di cui alla presente circolare.
3.4
DOMANDE DI PENSIONE DI ANZIANITA’ O DI VECCHIAIA PRESENTATE DA EREDI
Nel caso di titolari di pensione di invalidità ovvero di assegno di invalidità deceduti senza aver presentato la domanda di pensione di anzianità ovvero di vecchiaia, tale domanda non potrà essere utilmente inoltrata dagli eredi, considerato che il diritto a pensione rientra tra i diritti della personalità che, come tali, non sono trasmissibili.
4 TITOLARE DI TRATTAMENTO DI PENSIONE A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI. ARTICOLO 2-TER DELLA LEGGE 16 APRILE 1974, N. 114.
A norma dell’articolo 2-ter del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n.114, “Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell’assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette”.
Per quanto concerne le domande di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti presentate da titolare di pensione o di assegno di invalidità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi nulla è innovato. Dette domande - in presenza dei requisiti di legge - sono suscettibili di accoglimento secondo le richiamate disposizioni (circolare n.60006 Prs del 5 agosto 1974.).
5
TRASFORMAZIONE DELL’ASSEGNO DI INVALIDITA’ IN PENSIONE DI VECCHIAIA
L’ articolo 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984, n. 222, dispone che “Al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L’importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell’assegno di invalidità in godimento al compimento dell’età pensionabile”.
Del pari nulla è innovato per quanto riguarda le istruzioni applicative delle disposizioni richiamate sopra fornite con circolare n. 53616 AGO/262, p.1.13, del 3 dicembre 1984 e con messaggio n.12389 dell’11 marzo 1993.(Allegato 1)
Con il menzionato messaggio n. 12389 del 1993 è stato tra l’altro, precisato che la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia deve ritenersi operante, oltre che nei casi in cui i requisiti richiesti risultino perfezionati nella stessa gestione a carico della quale è stato liquidato l’assegno di invalidità, anche nei casi in cui risultino perfezionati in una gestione diversa.
6
TITOLARE DI PENSIONE DI INVALIDITA’ REIEZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE DI INABILITA’
Con circolare n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984, p.2.2.1, è stata esclusa la possibilità di liquidazione della pensione di inabilità nei confronti dei titolari di pensione di invalidità liquidata sulla base della normativa vigente anteriormente alla legge n.222 del 1984. Tale criterio deve ritenersi tuttora operante, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale in materia (sentenze n. 1116 del 1988 e n 205 del 1995 della Corte Costituzionale e sentenza n.8504 del 2000 della Corte di Cassazione).
Pertanto la domanda di pensione di inabilità presentata dal titolare di pensione di invalidità non è suscettibile di accoglimento.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
ALLEGATO 1
I.N.P.S.
MESSAGGIO N. 12389 DELL’11 MARZO 1993
D.G. SER. PRESTAZ. AGO
MITTENTE UFFICIO NORMATIVA
Ai Direttori delle Sedi Autonome di Produzione
Ai Direttori dei Centri Operativi
Ai Dirigenti gli Uffici Pensioni
e, per conoscenza,
Ai Direttori delle Sedi Regionali
OGGETTO: Articolo 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984, n.222. Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia.
Pervengono da parte delle Sedi richieste di chiarimenti in merito all’esatta portata dell’articolo 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984, n.222, secondo cui “al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia”.
Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.
La formulazione generica della norma in esame, la quale si limita a disporre la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia al perfezionamento dei relativi requisiti, non può essere intesa nel senso che la trasformazione dell’assegno debba ritenersi operante esclusivamente nell’ambito della stessa gestione assicurativa.
Il predetto principio infatti deve ritenersi operante, oltre che nei casi in cui i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia risultino perfezionati nella stessa gestione a carico della quale è stato liquidato l’assegno di invalidità, anche nei casi in cui risultino perfezionati in una gestione diversa.
Tale criterio è del resto rispondente alle finalità della norma di cui trattasi preordinata ad evitare la permanenza nell’ambito dei trattamenti di invalidità di prestazioni per le quali si siano realizzate le condizioni per il pensionamento di vecchiaia. Considerato peraltro che non è ipotizzabile la rilevazione in via automatica dei casi in cui si possa procedere alla trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia in una gestione assicurativa diversa, il criterio in questione troverà di norma applicazione su richiesta degli interessati.
La decorrenza della pensione di vecchiaia dovrà in ogni caso essere fissata al primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei relativi requisiti. Al riguardo, si ricorda che, come precisato al punto 9 della circolare n.50 del 23 febbraio 1993, diramata con messaggio n.5495 del 24 febbraio 1993, per gli assegni di invalidità da trasformare in pensione di vecchiaia con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 occorre accertare, oltre alla sussistenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, di riordino del sistema previdenziale, anche la condizione di cessazione del rapporto di lavoro dipendente prevista dallo stesso decreto per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Si ritiene opportuno precisare che i periodi di godimento dell’assegno di invalidità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi non sono utili ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, non operando in tale assicurazione, come è noto, il principio del cumulo dei contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi.
Sulla base dei criteri di cui al presente messaggio debbono intendersi integrate le istruzioni fornite al punto 2.1, lettera a), della raccolta “Quesiti vari in materia di prestazioni pensionistiche” pubblicata nel Supplemento agli Atti Ufficiali del mese di marzo 1991,
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI