Eureka Previdenza

Circolare 149 dell'11 novembre 2004

Oggetto:

Legge n. 243 del 23 agosto 2004: “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”. Salvaguardia del  diritto a pensione e incentivo al posticipo del pensionamento  

SOMMARIO:   I lavoratori possono beneficiare di una salvaguardia rispetto a nuove norme che modifichino i requisiti per il conseguimento della pensione, del suo calcolo e dell’accesso alla stessa, qualora maturino il diritto a pensione, entro il 31 dicembre 2007, con le regole vigenti precedentemente all’entrata in vigore della legge in oggetto. A maggiore garanzia di tale salvaguardia i lavoratori possono richiedere all’Istituto, presso cui sono iscritti, una certificazione attestante i conseguimento del diritto a pensione sulla base della normativa previgente.I lavoratori dipendenti del settore privato che, nel periodo 2004-2007,  abbiano maturato i requisiti minimi indicati nelle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6  7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità possono decidere di rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima e vedersi corrispondere interamente dal datore di lavoro l’importo dei contributi IVS. La pensione che riceveranno sarà calcolata solo sulle anzianità maturate fino al momento in cui sono stati versati i contributi IVS, maggiorata degli importi di perequazione stabiliti fra l’esonero dalla contribuzione e la decorrenza della pensione.  

INDICE

Introduzione 2 Salvaguardia del diritto a pensione 4

1.      Applicazione della disciplina previgente. 4

2.             Destinatari e requisiti 6

2.1.     Pensione di vecchiaia e anzianità nel sistema retributivo e misto 6

2.2.         Pensione contributiva  9

3.      Le maggiorazioni contributive nel regime generale  10

4.             Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 1° marzo 2004 11

5.  La certificazione del diritto acquisito 12

Incentivo per il posticipo al pensionamento (“bonus”)   13

1.  Destinatari    13

1.1.        Criteri di individuazione delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 16

2.          Erogazione del “bonus” 21

3.            Abrogazione dell’art. 75 della legge n. 388 del 2000  24

4.              Liquidazione della pensione per i soggetti che hanno esercitato l’opzione di rinuncia all’accredito dei contributi 25

Introduzione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004 è stata pubblicata la legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".

Il provvedimento in oggetto si compone di un unico articolo comprendente norme di immediata attuazione e norme contenenti principi e criteri direttivi che dovranno informare i decreti legislativi da emanare in attuazione delle deleghe ricevute dal Governo.

I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 1 della legge in argomento hanno stabilito che:

“3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto”.

“4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.”

“5. Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa.”

I successivi commi da 12 a 17 del medesimo articolo 1 dettano una disciplina tesa ad incentivare il posticipo del pensionamento dei lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori, che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità, per il periodo 2004-2007, possono esercitare la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima. A seguito dell’esercizio di tale facoltà viene meno, da parte del datore di lavoro, l’obbligo di versamento contributivo alle forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004. L’importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Il comma 13 stabilisce che, nei confronti dei lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 12, il trattamento liquidato all’atto del pensionamento debba essere pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di esonero dal versamento dei contributi per effetto della suddetta facoltà, maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti.

Il comma 14 introduce la lettera i-bis) all’articolo 51, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi con il quale viene stabilito che le somme erogate al lavoratore per effetto dell’esercizio della facoltà di cui al comma 12 non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.

Il comma 17 abroga espressamente l’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004 è stato pubblicato il decreto del 6 ottobre 2004 con il quale il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione alla normativa sull’incentivo per il posticipo del pensionamento (allegato 1).

In accordo con le considerazioni formulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 7/61476/AG del 5 novembre 2004, si forniscono, con la presente circolare, le istruzioni per l’applicazione della normativa sopra indicata.

Parte Prima

Salvaguardia del diritto a pensione

1. Applicazione della disciplina previgente.

L’articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004 introduce una salvaguardia a favore degli assicurati che, entro il 31 dicembre 2007, maturino i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, di vecchiaia, nonché alla pensione nel sistema contributivo, ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge stessa. Tali soggetti conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa. Gli assicurati possono chiedere la certificazione dell’acquisizione del diritto all’Ente presso cui sono iscritti.

Ai fini dell’applicazione del comma in esame sono, quindi, due gli aspetti da considerare:

·        i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione prima del 6 ottobre 2004 (data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243) per le differenti categorie di assicurati;

·        il momento in cui tali requisiti vengono maturati;

Gli assicurati che entro il 31 dicembre 2007 raggiungono i requisiti previsti dalla normativa vigente al 5 ottobre 2004, conseguiranno la pensione in base alla predetta normativa, indipendentemente dalla decorrenza della pensione stessa.

Per la verifica del requisito contributivo devono essere considerati utili tutti i contributi obbligatori, figurativi (con eccezione dei contributi per malattia e disoccupazione nella verifica del requisito contributivo minimo per il conseguimento della pensione di anzianità) , volontari, da riscatto e da ricongiunzione, riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1° gennaio 2008.

Relativamente alla valutazione dei contributi da riscatto e da ricongiunzione per la certificazione del diritto si rinvia al successivo punto 5.

Considerando le modifiche già introdotte dal provvedimento in esame, che stabilisce, a partire dal 1° gennaio 2008, più elevati limiti di età anagrafica, per il conseguimento della pensione di anzianità e per la pensione contributiva, un soggetto che si trova nelle condizioni richieste dal comma 3 dello stesso provvedimento potrà chiedere la pensione con una decorrenza successiva al 1° gennaio 2008, senza che abbia alcun rilievo la nuova disciplina per l’accesso alla pensione.

Si precisa che, ai fini di cui sopra, rileva esclusivamente il momento in cui si maturano i requisiti, senza alcun riguardo alla data di apertura della cosiddetta finestra di accesso al pensionamento.

ESEMPIO: lavoratore autonomo con 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni compiuti il 15 settembre 2005:

  • apertura finestra: 1° aprile 2006;

• domanda di pensione: 15 marzo 2008;

• pensione liquidabile con decorrenza: 1° aprile 2008.

Rispetto all’esempio precedente si consideri, di seguito, l’ipotesi che il medesimo lavoratore raggiunga i 35 anni di anzianità contributiva nel mese di settembre del 2007.

In tal caso, si avrà:

• apertura finestra: 1° aprile 2008;

• domanda di pensione: 15 marzo 2008;

• pensione liquidabile con decorrenza: 1° aprile 2008.

In entrambi gli esempi, per effetto della nuova normativa per il conseguimento della pensione di anzianità introdotta dal medesimo provvedimento a partire dal 1° gennaio 2008, il lavoratore, in assenza della previsione di cui al più volte citato articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, non avrebbe potuto conseguire la pensione dal 1° aprile 2008 per carenza del requisito anagrafico di 61 anni.

Ai sensi del successivo comma 5, il lavoratore che può beneficiare della clausola di salvaguardia accederà alla pensione con le finestre di accesso previste dalla normativa previgente all’entrata in vigore della già citata legge n. 243 del 2004.

2. Destinatari e requisiti

Destinatari della normativa richiamata sono i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima, nonché gli iscritti alla gestione separata.

Il riferimento del legislatore alla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004 comporta che per determinare l’applicazione della salvaguardia a favore di ciascun assicurato e, anche ai fini della certificazione del diritto, dovranno essere valutati i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per la categoria cui appartiene il lavoratore.

In particolare, al momento della verifica dei requisiti bisognerà prestare attenzione all’ipotesi che il lavoratore rientri tra soggetti che possono beneficiare di una normativa più favorevole in termini di riduzione dell’età o dell’anzianità contributiva richieste per l’accesso alla pensione, ovvero, come verrà illustrato successivamente, possa beneficiare di maggiorazioni dell’anzianità contributiva.

2.1. Pensione di vecchiaia e anzianità nel sistema retributivo e misto

2.1.1. Lavoratori dipendenti

I requisiti necessari per il conseguimento della pensione di anzianità sono, per la generalità dei lavoratori dipendenti, stabiliti dalla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n.335, come modificata dall’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (allegato 2).

Il comma 6 dell’articolo 59 ha sostituito per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive la predetta tabella B con la tabella C allegata alla stessa legge n. 449.

Il successivo comma 7 ha confermato i requisiti di cui alla tabella B allegata alla legge n. 335 per particolari categorie di lavoratori (operai, precoci, etc), che, quindi, per gli anni 2004 e 2005, in presenza dei 35 anni di contribuzione, conseguono il diritto a pensione al raggiungimento dei 56 anni di età, contro i 57 anni richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti (allegato 3).

I requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono quelli stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, restano valide le deroghe previste dal decreto legislativo n. 503 del 1992 per particolari categorie di lavoratori (non vedenti, invalidi in misura non inferiore all’80 per cento, lavoratori con almeno 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992, etc.), per le quali si richiama la circolare riepilogativa n. 65 del 1995.

Per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità degli iscritti ai fondi sostitutivi valgono le medesime regole in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria.

Regole particolari sono in vigore per gli iscritti al Fondo volo.

Questi lavoratori possono accedere al pensionamento di vecchiaia con il requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello vigente nel regime generale obbligatorio e con il requisito contributivo di 20 anni, sempreché il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al fondo volo. In assenza dei 15 anni di versamenti, effettivi o volontari, il lavoratore dovrà raggiungere 65 anni, se uomo o 60 anni, se donna.

Per il diritto al conseguimento della pensione di anzianità, l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 1997, come modificato dall’articolo 59, comma 12, lettera a), della legge n. 449 del 1997 stabilisce requisiti ridotti rispetto a quelli previsti dall’articolo 59, comma 6, dello stesso provvedimento.

I requisiti anagrafici e contributivi si riducono in ragione di un anno per ogni 5 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al fondo, fino ad un massimo di cinque anni, purché il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo stesso.

Nel caso in cui l’iscritto al fondo non raggiunga i 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al fondo (15 anni per collaudatori e tecnici di volo) non potrà ottenere la liquidazione della pensione di anzianità nel fondo, ma, se in possesso dei requisiti previsti, dovrà chiederne la liquidazione nell’assicurazione generale obbligatoria.

Altre categorie particolari

Di seguito, si riportano altre principali fattispecie per le quali la salvaguardia del diritto può essere acquisita con requisiti diversi da quelli vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti. Ciascuna Sede avrà comunque cura nel verificare per ciascun assicurato il diritto ad avvalersi di normative speciali, che fissino requisiti diversi, ai fini di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004.

Per il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, ha confermato, per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di 60 anni per gli uomini e di 55 anni per le donne, come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Per i lavoratori del settore marittimo vige ai fini del conseguimento del diritto al pensionamento di vecchiaia e di anzianità la medesima disciplina già illustrata per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Eccezione alla regola generale sono:

a.       la possibilità di ottenere, ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 413 del 1984, la pensione anticipata di vecchiaia al raggiungimento dei 55 anni di età per coloro che abbiano maturato 1040 settimane di contribuzione, esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione, di cui almeno 520 in qualità di addetti al servizio di macchina o di radiotelegrafia;

b.      la pensione di vecchiaia spettante ai piloti del pilotaggio marittimo riuniti in corporazioni presso i Porti italiani ed il personale abilitato al pilotaggio, ai sensi dell’articolo 96 del Codice della Navigazione, per i quali l’età pensionabile è di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne.

I lavoratori delle miniere, cave e torbiere, che siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sottosuolo, possono accedere alla pensione di anzianità o di vecchiaia con requisiti più favorevoli rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

L’articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, ha stabilito per questi lavoratori il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, che si consegue, nel rispetto dei requisiti di anzianità contributiva previsti nell’assicurazione generale obbligatoria, al raggiungimento del 55° anno di età. Tale limite anagrafico è stato confermato anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992 (cfr. circ. n. 23 del 1994).

L’articolo 18 della legge n. 153 del 1969 ha stabilito che per ottenere la pensione di anzianità i soggetti in esame devono perfezionare i 35 anni di anzianità contributiva con la maggiorazione di anzianità per un massimo di 5 anni. Pertanto, il requisito contributivo viene conseguito al raggiungimento dei trenta anni di contribuzione utile, indipendentemente dall’età anagrafica. Con la circolare n. 101 del 1998 è stata confermata la predetta disciplina, anche in vigenza delle norme contenute nell’articolo 59 della legge n. 449 del 1997.

2.1.2. Lavoratori autonomi

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l’acquisizione del diritto al pensionamento di anzianità è ottenuta dopo aver raggiunto i 35 anni di anzianità contributiva, unitamente ai 58 anni di età, ovvero il solo requisito di 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dei medesimi requisiti richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti. In questo caso continuano ad operare le deroghe all’innalzamento dei requisiti stabilito con il d.lgs. n. 503 del 1992 per i lavoratori autonomi che al 31 dicembre 1992 avevano già compiuto l’età pensionabile, avevano raggiunto i 15 anni di contribuzione o avevano presentato richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari prima del 31 dicembre 1992. Anche per i lavoratori non vedenti che liquidano la pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi rimangono in vigore le deroghe che fissano a 60 anni l’età anagrafica (55 anni per le donne) e a 10 anni l’anzianità contributiva, richieste per il conseguimento della pensione di vecchiaia, sempreché siano non vedenti dalla nascita o prima dell’inizio del rapporto assicurativo, ovvero abbiano 10 anni di contribuzione dopo l’insorgere della cecità.

Per i non vedenti che non siano nelle anzidette condizioni sono richiesti 15 anni di contribuzione.

Nel caso di lavoratori che possono raggiungere il diritto mediante il cumulo di contribuzione versata nell’AGO con la contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i requisiti richiesti sono quelli previsti per i lavoratori autonomi.

2.2. Pensione contributiva

I requisiti che devono essere maturati per l’ottenimento del diritto alla pensione contributiva sono quelli di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Devono, quindi, essere considerati, ai fini del conseguimento del diritto, il requisito anagrafico (57 anni per la generalità dei lavoratori) e l’anzianità contributiva (5 anni).

Per gli iscritti al fondo volo, il requisito anagrafico ai fini del conseguimento della pensione contributiva è anticipato di un anno ogni 5 anni interi di contribuzione effettiva al fondo fino a un massimo di 5 anni. Tali soggetti, quindi, potrebbero beneficiare della salvaguardia anche all’età di 52 anni.

Per la salvaguardia del diritto alla pensione contributiva con l’applicazione della disciplina previgente, è necessario, inoltre, verificare che l’importo della pensione abbia raggiunto un valore pari a 1,2 volte l’assegno sociale in base al montante contributivo maturato al momento della verifica dei requisiti stessi ai fini della certificazione del diritto, ovvero al 31 dicembre 2007 qualora l’assicurato faccia domanda di pensione senza aver preventivamente richiesto la certificazione.

L’articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n.335, prevede che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, le lavoratrici madri possono scegliere tra due tipi di benefici:

·        l'anticipazione dell'età pensionabile di quattro mesi per ogni figlio, nel limite massimo di dodici mesi, rispetto al requisito di età di 57 anni richiesto per l'accesso alla nuova pensione di vecchiaia contributiva.

·        l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica alla data di decorrenza della pensione, maggiorata di un anno in caso di uno o due figli, di due anni in caso di tre o più figli;

In presenza di una lavoratrice madre, pertanto, sarà necessario acclarare, al momento della certificazione del diritto, di quale tra i due benefici l’assicurata intende avvalersi, ai fini della verifica della maturazione del requisito anagrafico, ovvero del raggiungimento dell’importo minimo.

Se alla lavoratrice è stata rilasciata la certificazione del diritto per effetto dell’anticipazione dell’età e continua a lavorare, se, al momento di andare in pensione, ha raggiunto o superato i 57 anni di età, potrà comunque richiedere l’applicazione del coefficiente di trasformazione più elevato.

Nei confronti dei soggetti in possesso di anzianità assicurativa precedente il 1° gennaio 1996 la verifica dei requisiti per l’accesso alla pensione contributiva è subordinata all’esercizio dell’opzione da esercitarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e sue successive integrazioni e modificazioni e ai sensi della legge 27 novembre 2001, n. 417, di conversione del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, secondo le istruzioni fornite con circolari n. 181 del 2001 e n. 108 del 2002.

3. Le maggiorazioni contributive nel regime generale

Nei confronti di alcuni lavoratori il legislatore ha previsto un incremento dell’anzianità contributiva, ai fini del perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione, in considerazione dello svolgimento della propria attività lavorativa in condizioni ambientali particolari, ovvero in presenza di determinate patologie dello stesso lavoratore. Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti casi:

  • soggetti che hanno svolto attività lavorativa con esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992;

• lavoro svolto da persone non vedenti ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 120 del 1991, che estende, agli stessi, i benefici di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985;

• lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prima quattro categorie della tabella A del D.P.R. n. 915 del 1978, come modificata dal D.P.R. n. 834 del 1981, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000;

• prolungamento dei periodi lavorativi per i lavoratori marittimi già iscritti alle gestioni della soppressa Cassa, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge n. 413 del 1984;

• lavoratori che hanno svolto lavoro di sottosuolo in miniere, cave e torbiere che hanno cessato l’attività, ai sensi dell’articolo 78, comma 23, della legge n. 388 del 2000.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con lettera circolare n. 5767/G/86/256 del 6 ottobre 2004 (allegato 4) ha affermato che le predette maggiorazioni contributive sono utili per il raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione richiesti per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004.

Ne consegue che le medesime maggiorazioni sono valide ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto alla clausola di salvaguardia in esame e per la certificazione del diritto.

Gli assicurati che perfezionano i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla disciplina previgente alla legge di riforma, entro il 31 dicembre 2007, anche in virtù delle citate maggiorazioni contributive cui hanno diritto entro tale data, conseguono il diritto di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004.

Ai fini del rilascio della certificazione del diritto, si dovrà tenere conto, secondo le modalità in essere, delle suddette maggiorazioni contributive, nonostante non si sia in presenza di pensionamento del soggetto interessato.

4. Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 1° marzo 2004

I nuovi requisiti anagrafici richiesti per i pensionamenti di anzianità, a partire dal 1° gennaio 2008, non operano nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 1° marzo 2004. Per tali lavoratori rimangono pertanto confermati i requisiti previsti dalla normativa previgente all’entrata in vigore della legge n. 243 del 2004. Per usufruire di tale deroga è necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 29 febbraio 2004. Non è, invece, richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.

Rimangono ferme le deroghe già concesse ai prosecutori volontari all’interno di altri provvedimenti normativi, che hanno introdotto un’elevazione dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione (cfr. circolare n. 50 del 1993 – punto 2).

5. La certificazione del diritto acquisito

Come già detto, il citato comma 3 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243 concede la facoltà agli assicurati che abbiano maturato o presumano di aver maturato i requisiti minimi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di richiedere all’Ente presso cui sono iscritti la certificazione dell’acquisizione di tale diritto.

Con la certificazione l’Istituto informa che l’assicurato è in possesso dei requisiti per il conseguimento della pensione in base alla normativa vigente.

Tale certificazione non ha un carattere costitutivo, ma esercita solamente una funzione dichiarativa orientata ad incrementare le certezze dell’assicurato.

Pertanto, l’assicurato che non abbia richiesto la certificazione, qualora abbia maturato i requisiti richiesti dal comma 3, entro il 31 dicembre 2007, potrà, in ogni caso, previo accertamento al momento della domanda, ottenere la pensione, anche in vigenza del nuovo regime stabilito dalla legge delega, secondo la normativa previgente alla legge stessa.

La certificazione non potrà essere rilasciata agli assicurati che, al momento della verifica dei requisiti, hanno in corso pagamenti rateali, relativi a domande di riscatto o di ricongiunzione i cui periodi sono determinanti ai fini della maturazione del diritto a pensione. Per ottenere la certificazione l’interessato dovrà versare il debito residuo.

Al momento della richiesta di pensione i contributi accreditati per effetto di domanda di ricongiunzione o di riscatto (per la quale sono state versate tutte le rate o viene estinto in unica soluzione il debito residuo) saranno comunque riconosciuti, considerandoli versati nei periodi cui si riferiscono.

Per i lavoratori che presentano domanda di pensione dopo il 31 dicembre 2007 dovrà essere verificato se i predetti periodi siano sufficienti a raggiungere i requisiti di contribuzione prima del 31 dicembre 2007 e, quindi, possano andare in pensione con la normativa previgente alla legge n. 243 del 2004.

Con prossima circolare saranno fornite le istruzioni relative alla procedura di certificazione.

Parte Seconda

Incentivo per il posticipo al pensionamento (“bonus”)

I commi da 12 a 17 prevedono la possibilità per il lavoratore dipendente del settore privato di rinunciare all’accredito dei contributi IVS all’assicurazione generale obbligatoria, ovvero ad un fondo sostitutivo della medesima, ottenendo in busta paga la somma corrispondente non versata all’Ente Previdenziale.

1. Destinatari

La facoltà prevista dalla normativa in esame può essere esercitata dai lavoratori dipendenti del settore privato, anche in regime di lavoro part-time, che abbiano maturato i requisiti minimi di età e di contribuzione previsti dalle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità. L’esercizio dell’opzione comporta la rinuncia all’accredito contributivo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive della medesima.

Ne consegue che il diritto all’esercizio della facoltà deve essere riconosciuto agli assicurati per i quali coesistono ciascuno dei seguenti requisiti:

1.      essere al momento della richiesta di bonus titolari di un rapporto di lavoro subordinato del settore privato;

2.      essere iscritti all’AGO o a fondi sostitutivi della medesima;

3.      avere l’età e l’anzianità contributiva o la maggiore anzianità contributiva indipendentemente dall’età di cui alle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

  Requisito sub 1)

·        Settore di appartenenza.

Per accertare l’appartenenza dell’assicurato al settore privato deve farsi riferimento alla natura del datore di lavoro, nonché, ove necessario, ad altri fattori che consentano di ricondurre al “settore privato” talune realtà caratterizzate da elementi di pubblicità. La citata lettera circolare del Ministero del Lavoro del 6 ottobre 2004 ha stabilito che non sono ricomprese nel “settore privato” le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini dell’individuazione delle stesse si fa rinvio al successivo punto 1.1.

·        Lavoratore subordinato.

Per accertare la qualifica di lavoratore subordinato deve essere considerato l’ultimo contributo effettivamente dovuto a favore del lavoratore all’atto del conseguimento del diritto al “bonus”.

Requisito sub 2)

L’optante deve essere iscritto al regime generale obbligatorio (Fondo pensione lavoratori dipendenti), ovvero a gestioni sostitutive dello stesso.

La disciplina in esame è, quindi, estesa anche ai lavoratori dipendenti iscritti ai soppressi Fondi elettrici e telefonici, alla Gestione Speciale per gli ex Enti creditizi pubblici di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al soppresso Fondo per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, all’evidenza contabile separata per i dirigenti ex Inpdai e al Fondo Volo.

Con riferimento al Fondo Dazieri si fa presente che i dipendenti delle ex imposte di consumo transitati alle dipendenze dell’amministrazione statale o mantenuti in servizio presso i Comuni sono esclusi dal “bonus”, in relazione al settore di appartenenza.

La medesima disciplina non è applicabile agli assicurati iscritti a fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria.

Coloro che svolgono attività di lavoro dipendente presso enti, aziende o istituti successivamente privatizzati possono richiedere il “bonus” qualora, all’atto della privatizzazione non abbiano optato per il mantenimento della propria posizione assicurativa presso un fondo esclusivo del regime generale.

Requisito sub 3)

Per esercitare l’opzione, l’assicurato deve aver maturato i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva o di maggiore anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica, previsti dalle tabelle allegate all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Ciascun lavoratore consegue il diritto al “bonus” allorché maturi i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti per il conseguimento della pensione di anzianità per la generalità dei lavoratori dipendenti o per particolari categorie (operai, precoci), nonché per i lavoratori autonomi (nei casi di contribuzione mista), anche se il proprio regime di appartenenza o la propria situazione soggettiva richieda requisiti meno elevati, come illustrato nella parte I, per il conseguimento della pensione di anzianità.

Pertanto, i lavoratori appartenenti a categorie i cui regimi pensionistici prevedono anticipazioni dell’accesso al pensionamento di anzianità rispetto ai requisiti minimi di età e di contribuzione previsti dalle tabelle citate (ad esempio, gli iscritti al Fondo volo), possono esercitare la facoltà di cui al comma 12 dell’articolo 1 solo al raggiungimento dei requisiti previsti dal più volte citato articolo 59, commi 6 e 7, della legge n. 449 del 1997.

I lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungono, per effetto del cumulo di contribuzione, i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi possono esercitare l’opzione, ma devono aver maturato i requisiti richiesti per la liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi (58 anni di età in concorrenza con 35 anni di anzianità assicurativa e contributiva, ovvero 40 anni di anzianità contributiva e assicurativa) ed essere, da ultimo, lavoratori dipendenti.

Anche per l’acquisizione del diritto ad esercitare l’opzione in argomento rilevano le maggiorazioni contributive già illustrate nella parte I della presente circolare, secondo quanto disposto con la già citata lettera circolare del 6 ottobre 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il diritto al “bonus” può essere acquisito anche utilizzando i periodi contributivi all’estero.

Come già anticipato nella parte prima gli assicurati che stiano effettuando i pagamenti rateali per la ricongiunzione o per il riscatto di periodi assicurativi non possono essere certificati e, di conseguenza, non possono ottenere l’incentivo, se tali periodi sono determinanti per la maturazione dei requisiti richiesti. Il diritto al “bonus” può essere acquisito a seguito di pagamento integrale del debito residuo.

Non possono, inoltre, accedere al “bonus”:

·        coloro che hanno compiuto l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per la generalità dei lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi), ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto attuativo. Tale norma, infatti, dispone che il diritto al “bonus” viene meno per effetto del raggiungimento dell’età pensionabile.

·        i titolari di altro trattamento pensionistico diretto a carico del F.P.L.D., di un fondo sostitutivo, ovvero di una gestione speciale dei lavoratori autonomi, per la cui liquidazione è stata utilizzata contribuzione versata nei fondi. Possono, pertanto, fruire dell’incentivo i titolari di pensioni di guerra, di pensione privilegiata liquidata dall’INPDAP, ovvero di pensione liquidata nella gestione separata. Potranno altresì esercitare l’opzione i titolari di pensione di invalidità revocata, o di assegno di invalidità, revocato o scaduto, in possesso di tutti i requisiti.

Le categorie di lavoratori per le quali è prevista un’età per il pensionamento di vecchiaia meno elevata dell’età prevista dalle tabelle di cui all’articolo 59 della legge n. 449 del 1997 per il conseguimento della pensione di anzianità (cfr. parte prima), possono  ottenere il “bonus”, solo qualora maturino il diritto alla pensione di anzianità in presenza del requisito contributivo indipendente dall’età senza aver ancora raggiunto l’età per il pensionamento di vecchiaia. Nei casi di specie il diritto al “bonus” decade con il compimento dell’età, meno elevata, richiesta per il pensionamento di vecchiaia.

1.1.  Criteri di individuazione delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la lettera circolare citata al precedente punto 1 ha fornito i chiarimenti in ordine al campo di applicazione dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’articolo 1, comma 12, legge 23 agosto 2004, n. 243.

Poiché destinatari della norma sono i lavoratori dipendenti del settore privato, è stato precisato che sono esclusi dal “bonus” i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate  all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vale a dire:

1.      le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;

2.      le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

3.      le istituzioni universitarie;

4.      le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;

5.      gli IACP;

6.      le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

7.      tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;

8.      le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;

9.      l’ARAN;

10.  le Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Secondo le precisazioni ministeriali vanno ricomprese tra le pubbliche amministrazioni la Banca d’Italia, l’Ufficio Italiano Cambi e le Autorità Indipendenti.

Al fine di procedere alla individuazione dei datori di lavoro, i cui dipendenti non potranno beneficiare del c.d. bonus, si forniscono le seguenti precisazioni in relazione alla classificazione attribuita, ai fini previdenziali, alle amministrazioni pubbliche su elencate.

Amministrazioni dello Stato c.s.c. 3.xx.xx

Le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, sono classificate con il c.s.c 3.01.01. Tra queste ultime rientrano  ad es. il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nell’ambito della categoria Istituti e scuole di ogni ordine e grado ed istituzioni educative vanno comprese le Accademie ed i Conservatori di cui alla legge n.508/1999 classificati con c.s.c. 2.01.01.

Sono parimenti incluse nell’elencazione in epigrafe:

·        le amministrazioni statali esercenti attività di natura industriale classificate con c.s.c. 3.01.02 o altra classificazione (es. Reparto Genio campale dell’Aeronautica Militare c.s.c. 1.13.01 c.a. 2F e 1D, etc.);

·        le amministrazioni pubbliche che occupano personale già appartenente alle esattorie delle imposte di consumo classificate con c.s.c. 6.03.02 e c.a. 0Z:

·        le posizioni relative alle amministrazioni Statali soggette alle norme sugli assegni familiari per i detenuti e gli internati (case circondariali) sono classificate con c.s.c. 3.01.03.

Si fa presente, invece, che con la legge 24 novembre 2003 n.326  è stata disposta la trasformazione della Cassa depositi e prestiti (già amministrazione autonoma dello Stato)  in società per azioni a capitale misto. Pertanto, la C.D.P. S.p.A. non rientra più nel novero delle pubbliche amministrazioni  (circ. in corso di emanazione).

Analogamente non rientrano più tra le aziende ed amministrazioni autonome dello Stato, l’ANAS, trasformata in società per azioni, ai sensi dell’art.7 del D.L. n. 138 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 178 del 2002, e l’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), trasformato in ente pubblico economico con la legge n.665/1996 e successivamente, con effetto dal 1° gennaio 2001, trasformato in società di capitali.

Con riferimento all’amministrazione dei Monopoli di Stato si rammenta che le funzioni ad essa attribuite sono state trasferite in capo all’ex ETI S.p.A. ora British American Tobacco S.p.A. che, pertanto, non rientra più nel comparto delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (vedi circ. n.131 del 2004).

Infine, come precisato nella lettera circolare del Ministero, le società derivanti dalla privatizzazione dell’ex Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, classificate con c.s.c. 2.01.02, rientrano nell’ambito del settore privato e, pertanto, i lavoratori avranno titolo al “bonus”, fatto salvo il possesso dei requisiti sub 2 e sub 3).

Istituzioni universitarie c.s.c. 3.01.01

Nell’ambito delle istituzioni universitarie sono ricomprese le università statali e l’istituto universitario di scienze motorie (ex ISEF).

Al contrario, come precisato nella lettera circolare del Ministero, le università private (es. LUISS, Università Cattolica del Sacro Cuore, Bocconi di Milano, etc.) rientrano nell’ambito del settore privato.

Enti territoriali c.s.c. 2.xx.xx

Le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, e loro consorzi e associazioni sono classificati con c.s.c. 2.01.01 e 2.01.02.

Istituti autonomi case popolari (IACP) c.s.c. 2.01.01

Gli Istituti autonomi case popolari (IACP), sono classificati con c.s.c. 2.01.01, in quanto considerati enti strumentali delle regioni. Rientrano, invece, nel settore privato le IACP trasformate, in base alle diverse leggi regionali, in enti pubblici economici es. ATER, ATEF etc..

Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni c.s.c. 2.01.01

Le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni sono classificate con c.s.c. 2.01.01.

Enti pubblici non economici c.s.c. 2.01.01

Rientrano in tale categoria tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali classificati con c.s.c. 2.01.01. Tra di essi si annoverano ad es. tutti gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Inpdap e l’Ipsema istituiti con il D.lgs. n. 479 del 1994, gli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali, l’agenzia per l’erogazione in agricoltura (AGEA) ex Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n.70/75, gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni.

Rientrano, invece, nel settore privato tutti gli enti pubblici economici, ad es. le aziende speciali (ex municipalizzate), costituite ai sensi della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni classificate con c.s.c. 2.01.01, se svolgono attività di tipo commerciale, o con c.s.c 2.01.02, se svolgono attività di tipo industriale, le Stazioni sperimentali per l’industria, i consorzi di bonifica, ovvero gli Enti che, per effetto della definizione dei processi di privatizzazione, sono stati successivamente trasformati in società di capitali ad es. le aziende speciali trasformate in società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico, l’Ente EUR S.p.a. , Rai S.p.a. etc..

Si precisa, infine, che l’art.8 del D.L. n. 138 del 2002, convertito con modificazioni nella legge n. 178 del 2002, ha previsto la costituzione della società “CONI Servizi S.p.a.”. Il comma 11, del medesimo articolo, rinviava all’emanazione di un D.P.C.M. la determinazione delle modalità di attuazione del trasferimento del personale, con effetto dall’8 luglio 2002, dalle dipendenze dell’ente CONI (Ente pubblico non economico) a CONI Servizi S.p.a.. In attesa dell’emanazione del citato decreto, ritenendosi ancora non concluso il processo di privatizzazione, la posizione della società CONI Servizi S.p.a. andrà considerata analogamente a quella del CONI, non destinatario del “bonus”.

Amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale c.s.c 2.01.01.

Le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale sono classificati con c.s.c 2.01.01.

Sono ricomprese nella predetta enunciazione le IPAB che hanno mantenuto la natura di istituzione pubblica e quelle che, a seguito di specifiche leggi regionali, emanate ai sensi del D.lgs. 4 maggio 2001, n.207, sono state  trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona “ASP”, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, entrambe classificate con c.s.c. 2.01.01.

Sono, invece, escluse le Ipab privatizzate e quelle trasformate, in base alle sopra richiamate disposizioni, in associazioni o fondazioni di diritto privato classificate con c.s.c. 7.07.06.

L’Aran e le agenzie fiscali c.s.c. 3.01.01 e 2.01.01

L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie istituite dal D.lgs. n. 300 del 1999 sono state introdotte nell’elencazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, dall’art.1 della legge n. 145 del 2002. Nella categoria delle agenzie fiscali rientrano le agenzie del demanio, delle dogane, delle entrate e del territorio.

Le posizioni INPS riferite alle predette agenzie possono essere classificate anche con altro c.s.c., se relative a particolari tipologie di personale iscritto a fondi speciali.

Autorità bancarie centrali c.s.c. 2.01.01

La citata lettera circolare ministeriale ha precisato che la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano cambi, in base all’articolo 3, del D.lgs. n.165/2001, sono da considerare amministrazioni pubbliche.

Autorità indipendenti c.s.c. 3.01.01 e 2.01.01

Le Autorità indipendenti (es. CONSOB, ISVAP, Autorità del garante della concorrenza e del mercato, etc.) vanno ricomprese tra le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato.

Si rammenta, infine, che per un maggiore dettaglio delle amministrazioni pubbliche può farsi riferimento al contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002-2005.

Enti privatizzati. Regime delle opzioni

Con riferimento agli enti privatizzati si rammenta che con l’art. 5, della legge n. 274 del 1991 e con i successivi provvedimenti legislativi che hanno disciplinato i processi di privatizzazione di organismi pubblici trasformati in enti pubblici economici e successivamente in società di capitali o genericamente in organismi di natura privata, è stata prevista, per i dipendenti iscritti all’INPDAP, la facoltà di esercitare l’opzione per il mantenimento del regime pensionistico di provenienza.

In caso di mancata opzione e, comunque, per gli assunti successivamente alla data di privatizzazione, la mutata natura giuridica dell’ente comporta l’obbligo dell’assicurazione dei lavoratori dipendenti, ai fini previdenziali, presso l’INPS.

Parimenti il comma 7 dell’art. 5, della legge n. 274 del 1991, ha disciplinato la facoltà per gli Enti del Parastato, per gli Enti di diritto pubblico e per gli Enti morali di deliberare secondo le modalità di cui al comma 2 dell’art. 39 della legge n. 379 del 1955, l’iscrizione dei propri dipendenti all’INPDAP (circ. n. 190 del 7 luglio 1995 e n. 29 del 13 febbraio 1997).

Nelle suddette fattispecie, caratterizzate, come noto, dall’attribuzione di due diverse posizioni contributive, una per i lavoratori iscritti all’INPDAP e l’altra per i lavoratori assicurati ai fini previdenziali all’INPS, le disposizioni del comma 12 della legge n. 243 del 2004 troveranno applicazione, ferma restando la sussistenza del requisito di appartenenza al settore privato, solo nei confronti degli iscritti alla gestione pensionistica INPS.

2. Erogazione del “bonus”

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 6 ottobre 2004, i lavoratori possono presentare domanda di rinuncia all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima, per il periodo 2004-2007, in qualsiasi momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento.

A seguito dell’esercizio di tale opzione viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versare la contribuzione relativa all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore l’ammontare dei contributi effettivamente a proprio carico e a carico del lavoratore medesimo, al netto, quindi, di eventuali quote fiscalizzate.

L’importo del bonus corrisponde, quindi, alla contribuzione pensionistica comprensiva della contribuzione aggiuntiva ex articolo 3 ter, della legge n. 438 del 1992 (per la generalità dei lavoratori pari al 32,70 % e 33,70% sulla quota eccedente l’importo annuo di € 37.883,00 al netto di quote fiscalizzate, da applicarsi sull’imponibile previdenziale). A tale ultimo riguardo, si precisa che l’articolo 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004 non contiene eccezioni alle regole vigenti in materia di individuazione e determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Pertanto, anche ai fini della determinazione degli elementi che concorrono al calcolo del bonus, in relazione a particolari componenti della retribuzione (premi di produzione, mensilità aggiuntive, arretrati, fringe benefit, etc.), occorre fare riferimento agli ordinari criteri dettati dall’articolo 6, del d.lgs. n.314 del 1997.

Il versamento dell’importo dovuto deve avvenire entro il mese successivo a quello di maturazione dei contributi stessi e l’importo di tali somme non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente ai fini dell’IRPEF.

Il diritto all’incentivo si consegue a seguito della manifestazione di volontà da parte del lavoratore. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la citata nota n. 7/61476/AG del 5 novembre 2004 ha chiarito che per stabilire la decorrenza del diritto farà fede la data di ricezione della domanda da parte del datore di lavoro.

Qualora i lavoratori abbiano in corso una domanda di pensione, la presentazione della domanda di “bonus” va considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla precedente domanda di pensione stessa.

Pertanto, al fine di dare certezza alla data di esercizio dell’opzione per l’incentivo al posticipo del pensionamento si dovrà far riferimento alla data di ricezione del modello allegato al Decreto ministeriale di attuazione della legge 243/04, così come rettificato nella pubblicazione della Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 (LC7) nella presunzione che la manifestazione di volontà sia stata contestualmente comunicata all’azienda.

Qualora l’azienda, presso la quale presta la propria attività di lavoro dipendente il soggetto optante, comunichi, sulla base di elementi certi, una data diversa di ricezione, si dovrà riemettere una certificazione con la nuova data di decorrenza.

A modifica, pertanto, delle istruzioni fornite con messaggio n. 30721 del 1° ottobre 2004, per effetto del comunicato di rettifica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, il “bonus” decorre dal mese successivo a quello di ricezione della predetta manifestazione di volontà, se contestuale o successiva all’apertura della finestra di accesso, ovvero dal mese di apertura della finestra, se la domanda viene ricevuta entro la fine del mese precedente quello di apertura della finestra stessa.

Nei casi in cui l’assicurato, pur essendo un lavoratore dipendente privato, maturi i requisiti di anzianità contributiva per effetto del cumulo di contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria e in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, l’esercizio della facoltà è subordinato al raggiungimento dei requisiti minimi necessari per liquidare la pensione di anzianità in tali ultime gestioni e, pertanto, il diritto al “bonus” decorre dalla prima finestra di accesso prevista per i lavoratori autonomi.

L’opzione può essere esercitata dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno raggiunto o raggiungeranno i requisiti richiesti per la pensione di anzianità entro e non oltre il 30 giugno 2007 (“bonus” eventuale dal 1° ottobre 2007).

Per i lavoratori che hanno la pensione liquidata nella gestione speciale dei lavoratori autonomi per effetto di cumulo di contribuzione, l’ultima finestra utile per beneficiare del “bonus” è sempre quella del 1° ottobre 2007, per la quale è richiesto il conseguimento di tutti i requisiti entro e non oltre il 31 marzo 2007.

L’ultima erogazione possibile dell’incentivo è quella corrispondente alla retribuzione di dicembre 2007 e deve essere erogata entro il mese di gennaio 2008.

Per l’attività lavorativa svolta a partire dal 1° gennaio 2008 si ripristina, per tutti i lavoratori optanti, ancora in attività, l’obbligo del datore di lavoro al versamento della contribuzione pensionistica all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o alle forme sostitutive della medesima.

Il medesimo obbligo si ripristina dal mese successivo a quello in cui il lavoratore ha raggiunto l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, relativamente alla generalità dei lavoratori dipendenti. Sarà comunque necessario valutare fattispecie particolari per le quali l’età per il pensionamento di vecchiaia si raggiunge prima dei limiti appena citati e il diritto all’incentivo decade in corrispondenza di tali specifiche e meno elevate età per il pensionamento di vecchiaia.

Esempi

Esempio:

maturazione dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica a settembre 2004;

finestra di accesso: gennaio 2005;

ricezione dell’opzione del lavoratore entro il 31 dicembre 2004;

decorrenza dell’incentivo: gennaio 2005;

corresponsione dell’incentivo al lavoratore: entro febbraio 2005.

Rispetto all’esempio precedente si consideri, di seguito, l’ipotesi che la domanda del medesimo lavoratore sia ricevuta nel mese di febbraio 2005.

decorrenza dell’incentivo: marzo 2005;

corresponsione dell’incentivo al lavoratore: entro aprile 2005.

Esempio:

data di nascita dell’assicurato 15 ottobre 1946

·        520 settimane di contributi utili versati al 31 agosto 2004 nella gestione esercenti attività commerciali;

·        1300 settimane di contributi utili versati nel fondo lavoratori dipendenti alla medesima data;

per effetto del cumulo di contribuzione l’assicurato ha raggiunto al 31 agosto 2004 le 1820 settimane utili di contribuzione, ma compie l’età minima richiesta per il conseguimento della pensione di anzianità il 15 ottobre 2004.

Finestra di accesso: 1° luglio 2005.

Se prima della data di apertura della finestra viene esercitata e ricevuta il diritto all’incentivo parte a decorrere dal 1° luglio 2005 e la sua erogazione comincerà entro il mese di agosto 2005. Se l’opzione viene esercitata o ricevuta dopo il 1° luglio 2005, l’esonero dal versamento decorre dal mese successivo alla ricezione.

3. Abrogazione dell’art. 75 della legge n. 388 del 2000

L’articolo 75, commi da 1 a 4 della legge n. 388 del 2000 concedeva la possibilità ai lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, di impegnarsi a posticipare l’accesso al pensionamento per un periodo di due anni, rinunciando all’accredito contributivo IVS dei lavoratori dipendenti.

Il successivo comma 5 concedeva, invece, la facoltà ai medesimi lavoratori, che avessero maturato 40 anni di anzianità contributiva prima del compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia di impegnarsi a posticipare l’accesso al pensionamento per un periodo di due anni, vedendosi accreditata sul proprio conto assicurativo il 60 per cento della quota di contributi IVS. Tale quota di contributi dà luogo ad un’ulteriore quota di pensione, calcolata con il sistema contributivo. Il restante 40 per cento della contribuzione IVS è destinato alle regioni di residenza per programmi di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie.

Le istruzioni per l’applicazione di tali normative sono state fornite con circolare n. 118 del 2001 e circolare n. 133 del 2004.

L’articolo 1, comma 17, della legge n. 243 del 2004 ha abrogato l’articolo 75 della legge n. 388 del 2000.

A partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, i lavoratori non potranno, pertanto, più avvalersi della facoltà di cui al predetto articolo 75 e non potranno rinnovare il contratto a tempo determinato sottoscritto. Ne consegue che l’ultima decorrenza utile dei contratti, stipulati ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale del 23 marzo 2001, è il 1° ottobre 2004.

Come già specificato nel messaggio n. 30721 del 1° ottobre 2004, i lavoratori interessati al nuovo incentivo, per i quali è ancora vigente il contratto a tempo determinato potranno, in presenza di ogni requisito di legge, esercitare l’opzione di rinuncia all’accredito contributivo prevista dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004, alla scadenza del contratto stesso, sempreché la scadenza del contratto non coincida con il compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia.

L’opzione potrà essere esercitata solo se, successivamente alla scadenza del contratto, il lavoratore rimanga in costanza di rapporto di lavoro subordinato per aver rinnovato lo stesso contratto con il medesimo datore di lavoro, ovvero essersi reimpiegato, senza soluzione di continuità, con altro datore di lavoro.

4. Liquidazione della pensione per i soggetti che hanno esercitato l’opzione di rinuncia all’accredito dei contributi

I soggetti che hanno esercitato l’opzione per il “bonus”, avendo maturato i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità possono decidere di andare in pensione, previa cessazione dell’attività lavorativa, presentando la domanda, in qualsiasi momento successivo al conseguimento del “bonus” stesso.

La decorrenza giuridica della pensione sarà fissata al mese successivo alla presentazione della suddetta domanda.

L’importo della pensione da liquidare è pari a quello che sarebbe spettato al lavoratore all’inizio del periodo di rinuncia all’accredito contributivo  sulla base delle anzianità maturate a tale data, maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti.

La pensione deve, pertanto, essere calcolata con riferimento all’anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente quello di decorrenza del “bonus” ed alle retribuzioni percepite fino a tale data, rivalutate sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell’anno di inizio del periodo di percezione del “bonus”. I periodi di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile devono essere considerati a ritroso a partire da tale ultima decorrenza.

L’importo di pensione, così determinato, deve essere maggiorato degli aumenti perequativi intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione stessa.

Per coloro che hanno esercitato l’opzione ex articolo 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004 dopo essere stati nel regime previsto dall’abrogato articolo 75 della legge n. 388 del 2000, deve farsi riferimento, ai fini del calcolo della pensione, alle anzianità contributive maturate alla decorrenza del primo contratto a tempo determinato stipulato e gli aumenti perequativi dovranno essere applicati a partire dalla stessa data.

Contribuzione successiva alla decorrenza dell’incentivo

Vi sono fattispecie che possono determinare il versamento o l’accreditamento di contribuzione sul conto assicurativo dell’optante anche successivamente alla decorrenza del “bonus” e prima della decorrenza della pensione.

Ci si riferisce, in particolare:

  • optante che continua a lavorare dopo il 31 dicembre 2007, ovvero dopo il raggiungimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia;

• optante cui viene accreditata contribuzione figurativa per periodi di malattia, cassa integrazione o disoccupazione.

Come affermato nella più volte citata lettera circolare del Ministero, la contribuzione collocata dopo la decorrenza del “bonus” dà luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione.

Poiché la contribuzione in questione si colloca prima della decorrenza della pensione stessa, la dizione utilizzata dal Ministero si riferisce alle sole modalità di calcolo.

I contributi in esame daranno, quindi, origine ad un’ulteriore quota di pensione, il cui importo diventa parte integrante della pensione maturata fino alla decorrenza del “bonus”, dando luogo ad un’unica prestazione da liquidarsi con la decorrenza precedentemente illustrata.

                                                                                                            Il Direttore Generale

                                                                                                                      Crecco

Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Allegato N.4

Circolare 7 del 16 gennaio 2004

Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali
Oggetto:
Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità. Trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità e di vecchiaia. Sentenze della Corte di Cassazione n. 1821 e n. 6603 del 1998; n. 4829 e n. 4911 del 2001. Applicabilità delle disposizioni alle pensioni liquidate in regime di convenzione internazionale.
SOMMARIO:

Applicazione alle pensioni liquidate in regime di convenzione internazionale delle disposizioni attineneti la trasformabilità dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità in pensione di anzianità o vecchiaia.

Con Circolare n. 91 del 15 maggio 2002 sono state fornite disposizioni operative in ordine alla trasformazione delle pensioni di invalidità in pensioni di vecchiaia ovvero di anzianità e degli assegni di invalidità in pensioni di anzianità, in applicazione dei principi posti dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 1821 e n. 6603 del 1998 e n. 4829 e n. 4911 del 2001.

Al riguardo si precisa che le disposizioni della predetta circolare debbono ritenersi estensibili agli assegni ed alle pensioni di invalidità liquidati in regime di convenzione internazionale, tenendo presente che:

- le domande debbono essere istruite e definite con la collaborazione dell'Organismo estero, pertanto deve essere attivato il relativo collegamento attraverso l'emissione dei formulari, anche qualora le pensioni di anzianità e di vecchiaia possano essere liquidate in regime autonomo.

- la liquidazione delle pensioni di anzianità o di vecchiaia deve far riferimento alla normativa internazionale rispetto al regime (comunitario o bilaterale) nel quale è stata definita la prestazione di invalidità ovvero alla normativa nazionale ove ricorrano le condizioni per la liquidazione in regime autonomo.

- Ove la legislazione dell'altro Stato convenzionato preveda l’analoga trasformazione delle prestazioni di invalidità in pensioni di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile, la domanda di trasformazione della pensione estera è da considerarsi anche come domanda di trasformazione ai sensi della legislazione italiana. Nel caso in cui la trasformazione estera sia effettuata d’ufficio si potrà procedere all’esame d’ufficio dell’eventuale diritto a pensione di vecchiaia a favore del titolare di pensione di invalidità liquidata in regime internazionale, anche in assenza di apposita domanda dell’interessato.

Per quanto riguarda le condizioni generali di riliquidazione, pur rimandando - anche per le pensioni in regime internazionale - al contenuto della circolare n. 91 del 15 maggio 2002, si conferma che:

- la domanda di pensione di anzianità o di pensione di vecchiaia non può essere presentata da eredi di pensionati deceduti;

- la pensione di anzianità e la pensione di vecchiaia derivanti dalla trasformazione hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;

- l'accoglimento della domanda di trasformazione è condizionato al miglior trattamento della pensione di vecchiaia o anzianità rispetto agli assegni o pensioni di invalidità. Il confronto dei trattamenti deve fare riferimento agli importi in pagamento, comprensivi di tutti gli elementi costitutivi della prestazione.

IL DIRETTORE GENERALE
CRECCO

Circolare 134 del 29 settembre 2004

Oggetto:Trasformazione titolo. Sentenze n. 8433 e n. 9492 del 2004 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
SOMMARIO:

I titolari di pensione di invalidità e degli assegni ordinari di invalidità non sono ammessi alla trasformazione del titolo in pensione di anzianità

Con messaggio n. 23276 del 20 luglio 2004 è stato indicato di sospendere la definizione delle domande pendenti di trasformazione delle pensioni di invalidità e degli assegni ordinari di invalidità in pensione di anzianità.
A scioglimento della riserva di cui al predetto messaggio si forniscono le seguenti istruzioni.
1. Premessa.
Con circolare n. 91 del 15 maggio 2002 è stata ammessa la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità nonchè la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità o di vecchiaia aderendo all’orientamento assunto dalla Sezione lavoro della Corte di Cassazione.
Secondo la Suprema Corte l'articolo 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984, n.222, di revisione dell'invalidità pensionabile, consentendo la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, si ricollega ad un concetto, più generale ed immanente nel sistema, di posizione assicurativa, caratterizzata dalla sua unicità quale base fattuale che legittima tutti gli interventi di tutela economica possibili in favore del suo titolare e che è di continuo finalizzata a soddisfare quelle esigenze sociali che il legislatore ha tipizzato nelle diverse fattispecie pensionistiche.
La medesima Corte aveva precisato che “una volta ammessa ‑ in linea di principio ‑ la mutabilità del titolo della pensione, è allora evidente che il legislatore del 1984 ha inteso regolamentare espressamente (ma non esclusivamente) la vecchiaia, che è la più comune e tipica delle situazioni astrattamente generatrici di bisogno, tant'è che la disciplina della pensione di vecchiaia rappresenta il cuore del sistema previdenziale e, in qualche modo, lo caratterizza nel suo complesso. Da ciò, tuttavia, non consegue che lo stesso legislatore abbia escluso l’ipotizzabilità di una conversione dell'assegno di invalidità in pensione di anzianità”.
2. Sentenze n. 8433 e n. 9492 del 2004 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Sulla questione della trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia e in pensione di anzianità si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione rispettivamente con sentenze n. 8433 del 4.5.2004 e n. 9492 del 19.5.2004, in quanto si trattava di problematica che aveva dato luogo a contrasto di giurisprudenza.
3. Sentenza n. 8433 del 2004: mutabilità della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia.
Con sentenza n. 8433 del 4.5.2004 le Sezioni Unite della Cassazione, esaminando la situazione concernente la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, affermano che “nel sistema previdenziale, il trattamento per l’invalidità e la pensione di vecchiaia risultano accomunati … e, collegati, sul piano sistematico, dal rilievo della natura del rischio protetto, che per entrambe riguarda la perdita della capacità di lavoro … ; ad esso corrispondono - in relazione ad un’unica posizione assicurativa - le esigenze sociali di protezione dallo stato di bisogno tipizzate nelle diverse fattispecie pensionistiche, che in attuazione del medesimo precetto dell’art. 38 Cost. garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia. In relazione a questo rapporto tra le due forme previdenziali si deve anche ritenere … l’idoneità dell’unica posizione assicurativa a realizzare nel corso del tempo i presupposti per l’attribuzione dell’una o dell’altra prestazione.”
Secondo la Corte “un collegamento con la tutela per la vecchiaia è stato stabilito dall’art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modifiche nella legge 11 novembre 1983 n. 638, con il quale si disponeva, stabilendo i limiti reddituali per l’erogazione della pensione di invalidità, che in caso di sospensione per il superamento di tale soglia il trattamento era comunque erogato al raggiungimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
Questo assetto normativo va ora raffrontato con quello risultante dalla legge n. 222/1984, con la quale … la pensione di invalidità è stata sostituita da due prestazioni differenziate (in funzione della distinzione tra invalidità parziale, invalidità totale o inabilità), restando peraltro concettualmente unitario il rischio tutelato.”
La Cassazione individua “la fonte normativa del coordinamento tra trattamenti di invalidità e pensione di vecchiaia” nell’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 che stabilisce la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione “le considerazioni svolte portano ad affermare che tale regola, posta dall’art. 1 decimo comma della legge n. 222/1984, trova applicazione anche per il trattamento della pensione di invalidità previsto dal precedente regime, in quanto espressivo di un principio generale, affermato con l’entrata in vigore della legge citata, di idoneità dell’unica posizione assicurativa a realizzare i presupposti delle varie forme previdenziali considerate, in funzione della protezione dalla stessa situazione generatrice di bisogno.”
Per effetto dei principi affermati dalla Cassazione con la sentenza in parola i titolari di pensione di invalidità continuano ad essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia secondo le istruzioni fornite con circolare n. 91 del 15 maggio 2002.
4. Sentenza n. 9492 del 2004: immutabilità dei trattamenti di invalidità in pensione di anzianità.
La Corte di Cassazione, esaminando a Sezioni Unite la situazione concernente la conversione della pensione di invalidità in pensione di anzianità, con sentenza n. 9492 del 19 maggio 2004 ha fissato il seguente principio di diritto “il sistema non consente una conversione o trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità, per conseguire il vantaggio di questo secondo trattamento ... sulla base dell’anzianità contributiva e assicurativa raggiunta con la prosecuzione dell’attività lavorativa, in relazione alla quale è possibile solo la liquidazione di supplementi di pensione”, disciplina peraltro richiamata per l’assegno ordinario di invalidità dall’articolo 1, comma 9, della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Secondo la Corte la garanzia costituzionale opera per le pensioni che trovano la loro causa nella cessazione dell’attività lavorativa per ragioni di età.
La medesima garanzia costituzionale non è riferibile anche alle pensioni il cui presupposto consiste nell’avvenuto svolgimento dell’attività lavorativa per un tempo predeterminato, così come nel caso dei trattamenti pensionistici di anzianità, che corrispondono ad una forma previdenziale diversa.
Pertanto la Corte di Cassazione osserva che “non esiste alcuna previsione di collegamento tra la tutela per l’invalidità e la pensione di anzianità”.
In relazione ai principi fissati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza in esame sono modificati i principi sinora seguiti per la trasformazione delle pensioni di invalidità e degli assegni ordinari di invalidità in pensione di anzianità.
Le domande tendenti a trasformare la pensione di invalidità e l’assegno di invalidità in pensione di anzianità devono essere respinte.
I trattamenti di invalidità suddetti conservano il loro titolo e continuano ad essere assoggettati alla relativa disciplina vigente.
5. Applicazione dei nuovi principi.
I principi sopra delineati, stante i pregressi contrasti giurisprudenziali, trovano applicazione a decorrere dalla data della presente circolare.
Relativamente alle domande di trasformazione già presentate continuano a trovare applicazione le istruzioni fornite con circolare n. 91 del 15 maggio 2002 se alla data della presente circolare ricorrono i prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione nonchè di cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
6. Titolare di trattamento di pensione a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi. Articolo 2-ter della legge 16 aprile 1974, n. 114.
Nulla è innovato per quanto concerne le domande di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti presentate da titolare di pensione o di assegno di invalidità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Dette domande - in presenza dei requisiti di legge - sono suscettibili di accoglimento secondo le richiamate disposizioni (circolare n.60006 Prs del 5 agosto 1974 e circolare n. 91 del 15.5.2002 p. 4).
Al riguardo si richiama l’articolo 2-ter del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n.114, secondo cui “Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell’assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette”.
7. Titolare di pensione di invalidità. Reiezione della domanda di pensione di inabilità.
Per completezza si confermano le istruzioni della circolare n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984, p.2.2.1 secondo cui è stata esclusa la possibilità di liquidazione della pensione di inabilità nei confronti dei titolari di pensione di invalidità liquidata sulla base della normativa vigente anteriormente alla legge n.222 del 1984. Tale criterio deve ritenersi tuttora operante, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale in materia (sentenze n. 1116 del 1988 e n 205 del 1995 della Corte Costituzionale e sentenza n.8504 del 2000 della Corte di Cassazione).
Pertanto la domanda di pensione di inabilità presentata dal titolare di pensione di invalidità non è suscettibile di accoglimento (v. circolare n. 91 del 15 maggio 2002, p. 6).
IL Direttore Generale
Crecco

Circolare 12 del 22 gennaio 2004

OGGETTO: Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo.
SOMMARIO:
La problematica concernente la tutela pensionistica dei produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo è stata definitivamente risolta dall’art. 44 del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, che ne ha disposto l’iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali, con effetto dal 1° gennaio 2004


L’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di terzo e quarto gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali.

Come è noto i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo sono soggetti che operano nell’ambito delle agenzie di assicurazione a supporto dell’azione degli agenti e sub agenti di assicurazione, sulla base di una lettera di incarico dell’agente principale.

I produttori di terzo gruppo hanno l’obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico, per i rami dalla stessa esercitati e di acquisire un determinato minimo di produzione; i produttori del quarto gruppo sono produttori liberi di piazza o di zona senza l’obbligo di lavorare esclusivamente per la stessa agenzia e non sono tenuti ad un determinato minimo di produzione. Per entrambi il compenso é normalmente stabilito in provvigioni.

I lavoratori in argomento, già considerati quali “cittadini non mutuati” e pertanto assoggettati al solo pagamento dei contributi di malattia, pur trattandosi di soggetti che percepiscono redditi d’impresa, iscritti alle Camere di commercio e titolari di partita I.V.A. trovano ora la loro tutela previdenziale nell’ambito della Gestione degli esercenti attività commerciali, dopo anni di incertezze circa il loro inquadramento.

DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE.

L’iscrizione alla Gestione, fatto salvo quanto in seguito precisato, decorrerà dal 1° gennaio 2004 per i soggetti che a tale data esercitavano detta attività e dalla data di inizio della medesima, per coloro che inizieranno successivamente, con il conseguente obbligo di presentare la prescritta domanda, con le modalità e nei termini  previsti per la generalità degli assicurati.

In sede di prima attuazione della disposizione  i soggetti obbligati potranno produrre le domande di iscrizione, senza incorrere in sanzioni, entro il 28 febbraio 2004. A tal riguardo, nel far riserva di istruzioni in merito alla nuova procedura di iscrizione prevista, con effetto dal 1° gennaio 2004, per la generalità degli esercenti attività commerciali e per gli artigiani dal comma 8 dell’ articolo 44 in esame, si dispone che le Sedi acquisiscano le domande di iscrizione in argomento attribuendo il codice identificativo “44441”.

BASE  IMPONIBILE E TERMINI DI VERSAMENTO.

Per espressa previsione della norma in esame nei confronti dei produttori di terzo e quarto gruppo non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 in materia di reddito minimo imponibile. Conseguentemente i predetti lavoratori sono tenuti a corrispondere i contributi previdenziali applicando le aliquote di legge al reddito effettivamente prodotto, ancorché inferiore al minimale contributivo valevole per la generalità degli assicurati.

Discende da quanto precede che i contributi in argomento, comprensivi della somma dovuta per la tutela della maternità (€ 7,44 annui), devono essere corrisposti alle due scadenze del 30 giugno (primo acconto)  e del 30 novembre  (secondo acconto) dell’anno in corso e del 30 giugno dell’anno successivo (saldo), nei termini e con le modalità in vigore, in riferimento alla quota parte del contributo dovuto sul reddito eccedente il minimale, per la generalità degli iscritti e nei limiti del previsto massimale.

In riferimento al predetto massimale si precisa che il rinvio al sistema di calcolo contributivo di cui all’art. 1 della legge n. 335/1995, operato dalla norma in esame al fine di riservare ai produttori esclusivamente il trattamento pensionistico contributivo, come di seguito meglio precisato, non legittima, nei confronti degli stessi, l’applicazione generalizzata del criterio di imposizione dei contributi entro il massimale di cui al successivo art. 2, comma 18, della medesima legge.

Per effetto di quanto precede detto massimale contributivo sarà applicato soltanto  nei confronti dei produttori di terzo e quarto gruppo  privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.  

ACQUISIZIONE ALLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI PER PERIODI PRECEDENTI  IL 1° GENNAIO  2004.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 44 in esame i contributi comunque versati dai produttori di assicurazione alla Gestione commercianti, rimangano acquisiti alla Gestione stessa.                                 

Conseguentemente le Sedi, nei casi di intervenuto pagamento dei contributi alla Gestione degli esercenti attività commerciali, per  periodi antecedenti il 1° gennaio 2004, dovranno respingere eventuali domande di rimborso, fatta eccezione per le ipotesi nelle quali il versamento sia intervenuto previa presentazione di esplicita riserva di ripetizione.  

COPERTURA DEL PERIODO 1999/2003.

I produttori di 3° e di 4° gruppo sono  ammessi, a copertura del periodo 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003,  al pagamento dei contributi per i periodi in cui abbiano espletato le attività in argomento, risultanti da atti aventi data certa (certificazione camerale attestante l’iscrizione in qualità di intermediario,  lettere di incarico e  denuncia dei redditi d’impresa).

L’importo dei contributi da versare é quello dovuto alla Gestione dei commercianti per i singoli periodi ai quali si riferisce la regolarizzazione contributiva, in relazione ai redditi effettivamente conseguiti  -  senza tener conto del minimale imponibile – ed alle aliquote in vigore nei periodi stessi. Le somme da regolarizzare vanno, quindi, maggiorate di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di riferimento ( attualmente pari al 2% ).

La  regolarizzazione può essere chiesta anche per periodi inferiori a quelli di effettiva attività ed é ammesso il pagamento rateale degli importi come sopra determinati, in un numero di rate mensili non superiore a 36, con l’ulteriore applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 2 punti.( 4%).

La domanda di regolarizzazione deve essere presentata unitamente alla domanda di iscrizione e, comunque, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 269/2003 ( 2 aprile 2004 ). Per semplificare ed uniformare gli adempimenti degli interessati è stato predisposto l’unito modulo di domanda che dovrà essere duplicato dalle Sedi e distribuito a richiesta degli interessati.

Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta dell’Istituto. In caso di pagamento rateale, entro il predetto termine dovrà essere corrisposta la prima rata.

Si fa riserva di istruzioni in ordine alle modalità da seguire per la concessione della rateazione e per l’accredito dei relativi pagamenti sulle posizioni assicurative.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Nei confronti dei produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 trova applicazione, indipendentemente all’anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all’art.1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la contribuzione versata nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali per i periodi di svolgimento di detta attività.

Pertanto, anche per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni (articolo 1, comma 1, della legge n. 35/1995), la quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite nel periodo di iscrizione nella gestione previdenziale dei commercianti come produttori di terzo e quarto gruppo deve essere calcolata in forma contributiva.

IL DIRETTORE GENERALE

V. CRECCO

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