Circolare 58 del 15 aprile 2005
Oggetto:
Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le modalità di attuazione dell’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
SOMMARIO:
Benefici previdenziali per i lavoratori che hanno svolto attività con esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 2003.Ambito di applicazione dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271: lavoratori esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL. Ambito di applicazione dell’articolo 47, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269: lavoratori esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL. Termine di presentazione all’INAIL della domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto, sia per i lavoratori destinatari della nuova disciplina, sia per i lavoratori destinatari della disciplina previgente: 15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale indicato in oggetto
Introduzione
La Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 ha pubblicato il decreto 27 ottobre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, riguardante “Attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto”, come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 47.
Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell’articolo 47 della legge n. 326 e quelle introdotte dall’articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l’esposizione all’amianto da parte dell’INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni normative.
Si rammenta che con circolare n° 195 del 18 dicembre 2003 sono state illustrate le novità introdotte dal citato articolo 47 della legge n. 326 del 2003 e con circolare n° 54 del 19 marzo 2004 sono state fornite le indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003.
Si premette che la maturazione del diritto al beneficio avviene per la sussistenza della condizione dell’esposizione all’amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, per la durata indicata dalle disposizioni normative, con l’avvertenza che l’interessato, qualora non presenti domanda di certificazione all’INAIL nei termini indicati dal decreto in oggetto, decade dal diritto medesimo.
Si forniscono di seguito le indicazioni riguardanti l’applicazione delle disposizioni in esame.
A tal fine si distingue tra la disciplina previgente alla data del 2 ottobre 2003, recante disposizioni in favore di lavoratori che alla medesima data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all’amianto, per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL, e la nuova disciplina recante disposizioni in favore di lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all’amianto per periodi lavorativi non soggetti alla predetta assicurazione.
Parte prima
Disciplina previgente al 2 ottobre 2003
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004 prevede: “Ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l’obbligo di presentazione della domanda di cui all’articolo 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il citato comma 2 dell’articolo 1 salvaguarda il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori per i quali sussistono le condizioni indicate dalla stessa disposizione e fissa un termine per la presentazione della domanda di certificazione all’INAIL per coloro che non vi abbiano ancora provveduto alla data di entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale.
Dalla formulazione della disposizione in esame discende che il beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, spetta ai lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003, attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto, soggetta all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all’amianto gestita dall’INAIL e siano in possesso della relativa certificazione rilasciata dall’INAIL, ovvero ne vengano in possesso a seguito di domanda presentata comunque entro il termine ultimo del 15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (17 dicembre 2004).
Pertanto, il beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003 spetta ai lavoratori che si trovino in una delle seguenti situazioni:
siano in possesso di un certificato rilasciato dall’INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto;
abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell’esposizione ultradecennale all’amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003;
vengano in possesso della certificazione rilasciata dall’INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto, a seguito di domande presentate entro il 15 giugno 2005;
ottengano il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in questione, per lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto con sentenze che vengano pronunciate in esito di cause il cui ricorso è stato depositato a seguito di diniego dell’INAIL su domande di certificazione presentate nel tempo dagli interessati a detto Istituto e comunque non oltre il 15 giugno 2005.
2- Termine di presentazione della domanda di certificazione all’INAIL
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto in esame, ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni, fissa in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso il termine per la presentazione all’INAIL della domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto.
Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali non sia stata già riconosciuta l’esposizione ultradecennale all’amianto, avvenuta entro il 2 ottobre 2003, ovvero non abbiano già provveduto a richiedere all’INAIL la certificazione di esposizione ultradecennale avvenuta entro la stessa data, debbono presentare a tale Istituto la domanda entro il predetto termine del 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto ai benefici.
Giova far presente che detto termine è riferito anche ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto del comma 6 bis dell’articolo 47, della legge 24 novembre 2003, n. 326, indicati, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici, al punto 1 della circolare n.195 del 18 dicembre 2003. A tal riguardo, si rammenta che trattasi dei seguenti soggetti interessati:
lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, anche in base ai benefici di cui al comma 8 dell’articolo 13 della citata legge n. 257;
lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano di trattamenti di mobilità;
lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
3- Liquidazione e ricostituzione delle pensioni
Ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle pensioni con il riconoscimento del beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003, si confermano i criteri finora seguiti.
Parte seconda
Disciplina vigente a seguito dell’emanazione del D.M. 27 ottobre 2004
L’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 dispone: “I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto.”
L’articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale dispone: “ Per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l’intero periodo di esposizione all’amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell’importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.”
Secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 2 “Per attività lavorative comportanti esposizione all’amianto si intendono le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.”
Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede che, ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dalla nuova disciplina, per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta.
2- Termini per la presentazione della domanda di certificazione all’INAIL ai fini dell’applicazione della nuova disciplina
Ai fini del riconoscimento del beneficio della moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell’importo della prestazione pensionistica, i lavoratori destinatari della nuova disciplina devono presentare la domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto alla competente sede INAIL entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, cioè entro il 15 giugno 2005.
Gli stessi lavoratori che abbiano già presentato domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda all’INAIL nel predetto termine di 180 giorni.
3- Divieto di cumulo dei benefici previdenziali
Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto in oggetto contiene, per i destinatari della nuova disciplina, disposizioni riguardanti l’opzione tra i benefici previdenziali previsti per l’esposizione all’amianto ed altri benefici previdenziali che comportino anticipazione all’accesso al pensionamento ovvero aumento dell’anzianità contributiva.
Si rammenta che, in materia, il comma 6 ter dell’articolo 47 della legge n. 326 del 2003 dispone: “I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
La disposizione in esame, quindi, esclude, per i lavoratori che intendono ottenere il beneficio della moltiplicazione dell’intero periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,25, ai fini della determinazione dell’importo della pensione, la possibilità di cumulare il beneficio derivante da esposizione all’amianto con altri benefici previdenziali che diano luogo, rispetto ai normali limiti previsti dal regime pensionistico di appartenenza, ad un’anticipazione dell’accesso al pensionamento o un aumento dell’anzianità contributiva.
I soggetti potenzialmente destinatari sia del beneficio per esposizione all’amianto, sia di benefici consistenti in anticipazioni dell’accesso alla pensione o aumenti dell’anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra l’uno o gli altri benefici al momento della presentazione della domanda di pensionamento all’ente previdenziale di appartenenza.
Nel contesto sopra delineato è stato chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se i benefici previsti per lavoro svolto con esposizione all’amianto siano compatibili con quelli previsti per i lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti, o comunque affetti da particolari infermità oggetto di tutela previdenziale.
Il predetto Dicastero, con nota del 31 marzo 2005, prot. n° 24/0001226, ha precisato che “si ritengono cumulabili i benefici previdenziali connessi all’esposizione all’amianto con quelli conseguenti ad un particolare status del lavoratore (invalidi, non vedenti, sordomuti)”.
4- Liquidazione e ricostituzione delle pensioni
I benefici previsti per i lavoratori che sono stati esposti all’amianto sono riconosciuti sulla base delle norme vigenti nel regime pensionistico di appartenenza.
Il riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della misura spetta anche ai titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza non anteriore al 1° maggio 1992, mese successivo all’entrata in vigore della legge n. 257/92.
Gli importi arretrati spettanti saranno corrisposti con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2003, mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003.
5- Lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
Con messaggio n. 189 del 21 giugno 2002 è stato precisato che le domande di riconoscimento del beneficio previsto dall’articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992 e successive modificazioni, presentate da lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A., dovevano essere tenute in apposita evidenza: ciò in attesa di conoscere le modalità applicative della sentenza della Corte Costituzionale n. 127/2002 con la quale è stato ritenuto che il beneficio di cui alla citata legge n. 257 sia da riconoscere anche ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
Nel confermare l’indicazione di cui sopra si precisa che, anche per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A. ai quali, nel rispetto delle procedure e dei requisiti sopra delineati, sia riconosciuto il beneficio della maggiorazione per il coefficiente di 1,25 del periodo di esposizione, deve essere costituita apposita evidenza delle relative domande per l’eventuale successivo riconoscimento, ai medesimi lavoratori, del beneficio previsto dalle disposizioni previgenti a seguito dell’emanazione del D.M. 27 ottobre 2004.
Anche tali lavoratori, qualora abbiano già presentato domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 2003, devono ripresentare la domanda all’INAIL nel predetto termine del 15 giugno 2005.
Parte terza
Disposizioni applicative generali
1- Presentazione all’INPS della certificazione rilasciata dall’INAIL
La certificazione rilasciata dall’INAIL deve essere presentata alle Strutture INPS territorialmente competenti a corredo della domanda di pensione o di ricostituzione.
La medesima certificazione può essere presentata, ai soli fini dell’indicazione del periodo di esposizione all’amianto sul conto assicurativo del lavoratore, indipendentemente dalla domanda di pensione o di ricostituzione.
La certificazione dell’esposizione all’amianto, ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici, è rilasciata dall’INAIL per lo svolgimento di una delle seguenti tipologie di attività lavorativa:
a) attività lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL;
b) attività lavorativa non soggetta all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL.
Nell’ipotesi sub a) il lavoratore per il quale è stata accertata l’esposizione ultradecennale ha diritto al riconoscimento consistente nella maggiorazione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del diritto che della misura del trattamento pensionistico, del periodo di esposizione certificato dall’INAIL.
Nell’ipotesi sub b) il lavoratore per il quale è stata accertata l’esposizione per almeno dieci anni ha diritto al riconoscimento consistente nella maggiorazione per il coefficiente di 1,25, ai fini della misura del trattamento pensionistico, del periodo di esposizione certificato dall’INAIL.
2- Periodi “misti” di esposizione cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL
Si è posto il problema di stabilire se possa essere riconosciuto il beneficio pensionistico in questione per singoli periodi di esposizione all’amianto soggetti e non all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, inferiori al decennio.
A riguardo, la disciplina attualmente vigente in materia tutela, ai fini pensionistici, l’attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto per almeno un decennio entro il 2 ottobre 2003.
Pertanto i periodi di esposizione all’amianto soggetti e non all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, che siano inferiori al decennio, danno comunque luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico ove risulti che si sia complessivamente verificato il decennio di esposizione. In ogni caso la salvaguardia del diritto al beneficio consistente nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 sia ai fini del diritto che della misura della pensione può essere riconosciuto solo per i periodi di esposizione ultradecennale all’amianto soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL, verificatasi entro il 2 ottobre 2003.
In particolare, il riconoscimento del beneficio avviene nelle ipotesi e nei limiti di seguito indicati.
Spetta la maggiorazione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del diritto che della misura della pensione del periodo di esposizione soggetto all’assicurazione gestita dall’INAIL e alla maggiorazione per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura, del periodo di esposizione non soggetto all’assicurazione gestita dall’INAIL al:
· lavoratore esposto all’amianto per oltre un decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL e per meno di un decennio, per svolgimento di attività lavorativa non soggetta all’assicurazione gestita dall’INAIL.
Spetta la maggiorazione dell’intero periodo di esposizione, per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura della pensione al:
· lavoratore esposto all’amianto per almeno un decennio, per svolgimento di attività lavorativa non soggetta all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INAIL e, per meno di un decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta all’assicurazione gestita dall’INAIL;
· lavoratore esposto all’amianto complessivamente per almeno un decennio, sommando periodi soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL e periodi non soggetti alla medesima che sono entrambi inferiori al decennio.
Il beneficio pensionistico è riconosciuto, a domanda, ai superstiti di dante causa che, prima del decesso, aveva maturato i benefici pensionistici in esame, in virtù dei criteri applicativi sopra delineati.
4- Limite del riconoscimento del beneficio pensionistico
Secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale citato, l’anzianità complessiva utile ai fini pensionistici conseguita con l’attribuzione dei benefici derivanti da esposizione all’amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza.
5- Beneficio per periodi di esposizione all’amianto in favore di lavoratori affetti da malattie professionali da amianto
Si rammenta che il comma 7 dell’articolo 13 della legge n. 257/92, come modificato dalla legge n. 271/1993 prevede: “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all’amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5”.
Pertanto ai lavoratori per i quali è documentata dall’INAIL una malattia professionale da amianto deve essere riconosciuto, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il beneficio della maggiorazione per l’1,5 del periodo di esposizione certificato dall’INAIL, ancorché tale periodo si riferisca ad attività lavorativa non soggetta all’assicurazione obbligatoria gestita da tale Istituto.
Le richieste di certificazione all’INAIL, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 7, non sono soggette ad alcun termine decadenziale.
In seguito ai recenti interventi legislativi è stato chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se il beneficio in questione possa essere riconosciuto in favore di lavoratori per i quali sia accertata da ente diverso dall’INAIL una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto. Ciò nella considerazione che l’articolo 47, comma 3, della legge n. 326/2003 reca previsioni riguardanti lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Il predetto dicastero, con la già citata nota del 31 marzo 2005, ha chiarito che “tale disposizione nella parte in cui fa riferimento al testo unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 1965 e non all’INAIL, ai fini dell’accertamento della malattia professionale causata dall’esposizione all’amianto, innova rispetto al dettato del citato articolo 13, comma 7, che invece prevedeva che la malattia professionale fosse documentata dall’INAIL”.
Sulla base di detto parere, anche ai lavoratori per i quali è documentata da ente diverso dall’INAIL una malattia professionale da amianto deve essere riconosciuto, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il beneficio della maggiorazione per l’1,5 del periodo di esposizione coperto da contribuzione obbligatoria.
Gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto sono posti a carico dello Stato
Il Direttore Generale
Crecco
Circolare 105 del 19 Settembre 2005
OGGETTO:
Legge 23 agosto 2004, n. 243: “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”. Nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto ed alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
SOMMARIO:
Con effetto dal 1° gennaio 2008, entrano in vigore nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle forme di essa sostitutive ed esclusive gestite dall’Istituto, nonchè nella gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Nuovi requisiti anagrafici - Nuove decorrenze - Categorie di lavoratori cui continua ad applicarsi la disciplina previgente alla legge n. 23 del 2004.
PREMESSA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004 è stata pubblicata la legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".
Il provvedimento in oggetto, che si compone di un unico articolo comprendente norme di immediata attuazione e norme contenenti i principi ed i criteri direttivi che dovranno informare la successiva decretazione attuativa, ha introdotto nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento.
Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro con nota del 2 agosto 2005 prot.101818/16/318/13, si illustrano le disposizioni contenute nei commi dal 6 al 9, 18 e 19 dell’art.1 della citata legge delega (allegato 1).
In particolare:
· i commi 6 e 7 hanno stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2008, una progressiva elevazione dell’età media di accesso al pensionamento (v. tabella A allegata alla legge delega – allegato 2) ed una modifica delle c.d. “finestre” di uscita, per tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, ad eccezione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza dei liberi professionisti). La riforma ha riguardato sia i lavoratori soggetti al sistema di calcolo retributivo e misto (comma 6, lett. a), sia i lavoratori soggetti al sistema di calcolo contributivo (comma 6, lett. b), compresi i lavoratori assicurati presso la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (comma 6, lett. d).
· Il successivo comma 8 ha previsto che continuinoad applicarsile disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge delega, ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed al personale delle Forze Armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché dei rispettivi dirigenti.
· Con il comma 9 è stata stabilita, fino al 31 dicembre 2015, una temporanea sperimentazione per le lavoratrici, confermando loro la possibilità di accedere al pensionamento con almeno 35 anni di anzianità assicurativa econtributiva ed un’età non inferiore ai 57 anni, se lavoratrici dipendenti, 58 anni se autonome, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
· I commi 18 e 19, infine, hanno garantito, entro il limite di 10.000 unità, il mantenimento degli attuali requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati prima del 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art.7, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali.
1.
CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1
DESTINATARI:
Le disposizioni sopra elencate si applicano:
· ai lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive la cui pensione è calcolata col sistema retributivo o misto;
· ai lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo (lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e lavoratori che hanno optato per il sistema contributivo ai sensi dell’art.1, comma 23, della legge 8 agosto 1995 , n. 335).
Per espressa dizione legislativa, sono esclusi dal campo di applicazione delle nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento, i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza dei liberi professionisti).
1.2.
TRATTAMENTI PENSIONISTICI:
Le disposizioni in argomento hanno introdotto modifiche alla disciplina in materia di accesso alla pensione di anzianità calcolata col sistema retributivo o misto e alla pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente col sistema contributivo.
Rimangono in vigore i requisiti previsti dalle disposizioni previgenti la legge delega n. 243 del 2004 per l’accesso alla pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo o misto.
2
LA PENSIONE DI ANZIANITA’ NEL SISTEMA RETRIBUTIVO O MISTO
2.1
LAVORATORI DIPENDENTI
2.1.1
Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (articolo 1, comma 6, lett. a) e comma 7)
A norma del comma 6, lett. a), a decorrere dal 1° gennaio 2008, il requisito anagrafico richiesto per accedere alla pensione di anzianità aumenta secondo la progressione indicata nella tabella A, allegata alla legge delega.
A partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti soggetti al sistema di calcolo retributivo o misto si consegue, pertanto, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, ovvero di sola anzianità contributiva, di seguito riportati (allegato 3):
- nel biennio 2008-2009, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 60 anni di età ovvero, indipendentemente dall’età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
- per gli anni dal 2010 al 2013, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 61 anni di età ovvero, a qualunque età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 i requisiti di età anagrafica, di cui alla sopra citata tabella A, saranno ulteriormente incrementati di un anno, salvo differimento stabilito con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze, qualora sulla base di una verifica da effettuarsi nel corso del 2013, risultino risparmi di spesa superiori alle previsioni (articolo 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).
Pertanto, salvo il predetto differimento, dal 1° gennaio 2014, il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, per gli anzidetti lavoratori, al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni con almeno 62 anni di età, ovvero, indipendentemente dall’età, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
Ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva richiesto per l'accesso al pensionamento di anzianità, in alternativa al requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito di età anagrafica, deve essere computata tutta la contribuzione, ivi compresa quella non utile per il diritto alla pensione di anzianità ma utile per la misura, fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione.
Per il conseguimento del diritto a pensione, resta in ogni caso fermo il requisito della cessazione dell'attività lavorativa dipendente, richiesto dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2.1.2 -
Decorrenza della pensione di anzianità (articolo 1, comma 6, lett. c)
Con esclusione dei lavoratori per i quali la legge delega n. 243 del 2004 ha previsto la salvaguardia della normativa vigente (v. punto 6 della presente circolare), a partire dal 1° gennaio 2008 l’accesso al pensionamento di anzianità avverrà con le decorrenze di cui al comma 6, lett. c), dell’art. 1 della citata legge .
Ai sensi del predetto comma, le “finestre” di uscita sono così rimodulate (allegato 3):
I lavoratori che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6, lett. a) (v. precedente punto 2.1.1) entro:
· il secondo trimestre dell'anno (30 giugno) possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio dell’anno successivo;
· il quarto trimestre (31 dicembre), possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dell’anno successivo.
Resta fermo che le “finestre” di uscita appena illustrate rappresentano la prima decorrenza possibile.
Una volta acquisito il diritto a liquidare la pensione da una determinata decorrenza, la pensione stessa può essere liquidata da un qualunque mese successivo alla prima decorrenza utile.
Più precisamente, ove il lavoratore decida di protrarre il rapporto di lavoro dopo l’apertura della prima finestra utile, la pensione di anzianità avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, semprechè entro quest’ultimo mese sia maturato anche il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Si precisa, inoltre, che coloro che maturano il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva entro il secondo trimestre dell’anno, potranno accedere al pensionamento di anzianità con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo, come sopra indicato, ove abbiano compiuto entro il 31 dicembre dell’anno precedente un’età pari o superiore ai 57 anni.
Qualora, invece, a tale data, gli anzidetti lavoratori abbiano un’età inferiore ai 57 anni, la decorrenza della pensione sarà differita al 1° luglio dell’anno successivo.
Per coloro, infine, che maturano i 40 anni di anzianità contributiva entro il quarto trimestre dell’anno (31 dicembre), l’accesso alla pensione di anzianità, indipendentemente dall’età posseduta al 31 dicembre, è previsto dal 1° luglio dell’anno successivo.
Per completezza, si rappresenta che il comma 11, lett. f) dell’articolo in argomento contiene un criterio delega per il Governo per definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Fino all’attuazione di tale principio, trova applicazione la disciplina sopra illustrata.
2.2
LAVORATORI AUTONOMI
2.2.1
Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (articolo 1, commi 6, lett. a e comma 7)
A norma del comma 6, lett. a), a decorrere dal 1° gennaio 2008, il requisito anagrafico richiesto per accedere alla pensione di anzianità aumenta secondo la progressione indicata nella tabella A, allegata alla legge delega.
A partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), per i lavoratori soggetti al sistema di calcolo retributivo o misto, si consegue pertanto al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, ovvero di sola anzianità contributiva, di seguito riportati (allegato 4):
- nel biennio 2008-2009, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 61 anni di età ovvero, indipendentemente dall’età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
- per gli anni dal 2010 al 2013, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 62 anni di età ovvero, indipendentemente dall’età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A saranno ulteriormente incrementati di un anno salvo differimento stabilito con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze, qualora sulla base di una verifica da effettuarsi nel corso del 2013, risultino risparmi di spesa superiori alle previsioni (articolo 1, comma 7 della legge n. 243 del 2004).
Pertanto, salvo il predetto differimento, dal 1° gennaio 2014, il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, per gli anzidetti lavoratori, al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni con almeno 63 anni di età, ovvero, indipendentemente dall’età, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
Non è richiesta, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo (articolo 10, comma 6, del decreto n. 503/1992 nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 9, della legge n. 537/1993). Peraltro, ove il lavoratore autonomo svolga anche attività di lavoro dipendente, per l’accesso alla pensione, dovrà cessare tale attività (art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), indipendentemente dalla gestione in cui viene liquidato il trattamento pensionistico.
2.2.2-
Decorrenza della pensione di anzianità (articolo 1, comma 6, lett. c)
Con esclusione dei lavoratori per i quali la legge delega n. 243 del 2004 ha previsto la salvaguardia della normativa vigente (v. punto 6 della presente circolare), a partire dal 1° gennaio 2008 l’accesso al pensionamento di anzianità avverrà con le decorrenze di cui al comma 6, lett. c) dell’art. 1 della citata legge delega .
Ai sensi del predetto comma, le “finestre” di uscita sono così rimodulate (allegato 4):
I lavoratori che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6, lett. a) (v. precedente punto 2.2.1) entro:
il secondo trimestre dell'anno (30 giugno) possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dell’anno successivo.
il quarto trimestre (31 dicembre), possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi.
Resta fermo che le “finestre” di uscita appena illustrate rappresentano la prima decorrenza possibile.
Una volta acquisito il diritto a liquidare la pensione da una determinata decorrenza, la pensione stessa può essere liquidata da un qualunque mese successivo alla prima decorrenza utile.
Più precisamente, ove il lavoratore decida di protrarre il rapporto di lavoro dopo l’apertura della prima finestra utile, la pensione di anzianità avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Per coloro che maturano il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva, le finestre di accesso sono quelle sopra individuate, senza alcun’altra valutazione in merito all’età.
Si ribadisce quanto già illustrato al punto 2.1.2 in ordine alla delega al Governo di cui al comma 11, lett. f) dell’art. 1 della legge di riforma del 2004.
3
PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Si ricorda, in premessa, che ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 “per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione denominata <pensione di vecchiaia >.”
3.1.
LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI
3.1.1
Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 6, lett. b)
Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere al pensionamento (allegato 5):
· a 60 anni, per le donne e a 65 anni, per gli uomini, con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Ai fini del computo della predetta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
· con un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni con i requisiti di età anagrafica indicati nella tabella A allegata alla legge delega per il periodo dal 2008 al 2013, incrementati di un anno a partire dal 2014 (art. 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).
Ai fini del calcolo del trattamento pensionistico continuano ad utilizzarsi i coefficienti di trasformazione indicati nell’allegato 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335).
3.1.2
Decorrenza della pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 6, lett. c)
Il meccanismo di accesso differito (cd. finestre) viene esteso anche ai soggetti che maturano il diritto alla pensione nel sistema contributivo, con esclusione dei lavoratori per i quali la legge delega n. 243 del 2004 ha previsto la salvaguardia della normativa vigente (v. punto 6 della presente circolare).
In particolare, soggiacciono alle finestre di accesso i lavoratori che richiedono la pensione contributiva non avendo ancora raggiunto l’età di 65 anni e le lavoratrici che la richiedono prima del compimento del 60° anno di età.
Le finestre previste dalla lettera c) del comma 6 dell’articolo 1 del provvedimento in esame, possono applicarsi, quindi, nel caso di pensioni contributive a:
· lavoratori e lavoratrici che richiedono la pensione con 40 anni di anzianità contributiva, senza aver raggiunto i predetti limiti di età;
· lavoratori che richiedono la pensione in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni in concorrenza con le età richieste dalla tabella A allegata alla legge n. 243 del 2004 incrementate di un anno a partire dal 2014 (art. 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).
Per tali soggetti le finestre di accesso sono le medesime già illustrate ai punti 2.1.2 e 2.2.2, rispettivamente per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi e rappresentate negli allegati 3 e 4 alla presente circolare.
Resta fermo che, le predette “finestre”, rappresentano la prima decorrenza possibile. Una volta acquisito il diritto a liquidare la pensione da una determinata decorrenza, la pensione stessa può essere liquidata anche da un qualunque mese successivo alla prima decorrenza utile.
In ogni caso, per i lavoratori che decidano di protrarre il rapporto di lavoro dopo la prima finestra d’uscita, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché entro quest’ultimo mese sia maturato anche il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Va, infine, precisato che la condizione richiesta a coloro che accedono al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età, in base alla quale l’importo della pensione risultante non deve essere inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale, non è un requisito per l’apertura della c.d. finestra d’uscita.
Le Sedi dovranno, quindi, verificarne la sussistenza al momento della liquidazione del trattamento pensionistico.
4.
LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335 (articolo 1, comma 6, lett. d)
A norma del comma 6, lettera d), ai lavoratori assicurati presso la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti la cui pensione è liquidata esclusivamente col sistema contributivo.
La verifica della non iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria va effettuata al momento del pensionamento.
4.1
Requisiti per il diritto (articolo 1, comma 6, lett. b ed a)
Pertanto, il diritto alla pensione, per i predetti lavoratori si consegue:
a 60 anni, per le donne e a 65 anni, per gli uomini, con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
· a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari a 40 anni:
Ai fini del computo della predetta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1, comma 7, legge 8 agosto 1995, n. 335).
· con un’anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni con i requisiti di età anagrafica previsti per i lavoratori dipendenti nella tabella A allegata alla legge delega per il periodo dal 2008 al 2013, incrementati di un anno a partire dal 2014 (articolo 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).
4.2
Decorrenza della pensione
Soggiacciono alle finestre di accesso i lavoratori che conseguono il diritto alla pensione non avendo ancora raggiunto l’età di 65 anni, se uomini e di 60 anni, se donne.
Le finestre previste dalla lettera c) del comma 6 dell’articolo 1 del provvedimento in esame, possono applicarsi, quindi, ai:
· lavoratori e lavoratrici che richiedono la pensione con 40 anni di anzianità contributiva, senza aver raggiunto i predetti limiti di età;
· lavoratori che richiedono la pensione in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni in concorrenza con le età richieste dalla tabella A, allegata alla legge n. 243 del 2004.
Per tali soggetti le finestre di accesso sono le medesime già illustrate al punto 2.1.2 per i lavoratori dipendenti e rappresentate nell’allegato 3 alla presente circolare.
Per quanto concerne le disposizioni da applicare ai lavoratori assicurati presso la gestione separata ed iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato sull’argomento, con nota del 2 agosto 2005 si è riservato di fornire il parere richiesto, sentito, se del caso, il Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
5.
REGIME SPECIALE PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI ED AUTONOME (articolo 1, comma 9)
In via sperimentale, dal 1° gennaio 2008al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che hanno maturato un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e raggiunto un’età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Con tale disciplina il legislatore consente alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,di ottenere la pensione di anzianità con un’età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla tabella A allegata alle legge in esame.
Per avvalersi del beneficio, peraltro, è necessario che le anzidette lavoratrici scelgano, per la determinazione del proprio trattamento pensionistico, il sistema di calcolo contributivo (si richiamano, in proposito, le istruzioni fornite con circolare n. 108 del 7 giugno 2002).
Possono beneficiare della sperimentazione:
le lavoratrici in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 243 del 2004. In tal caso, infatti, le predette lavoratrici conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la suddetta normativa, ai sensi dei commi da 3 a 5 dell’articolo 1 della legge in oggetto (circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, parte prima “Salvaguardia del diritto a pensione”).
le lavoratrici con un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione ai sensi dell’art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Le suddette lavoratrici dovranno effettuare la scelta del sistema di calcolo contributivo al momento del pensionamento, in quanto tale opzione è finalizzata a consentire loro di usufruire di più favorevoli requisiti anagrafici, rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008.
Rimane ferma per le lavoratrici con un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, la possibilità di esercitare, nel corso della propria vita lavorativa, ovvero all’atto del pensionamento, l’opzione per il sistema contributivo di cui all’art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo le modalità illustrate nella circolare n. 108 del 7 giugno 2002. Si ricorda che tale facoltà di opzione, una volta esercitata è irrevocabile.
In quest’ultimo caso, alle lavoratrici optanti si applicano tutte le disposizioni proprie del sistema contributivo ed, in particolare, ove ne ricorrano i presupposti, i benefici riconosciuti dal comma 40, lett. c) dell’ articolo 1 della legge n. 335 del 1995.
I medesimi benefici non trovano applicazione, invece, per le lavoratrici che si avvalgono della disciplina prevista dall’art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.
Per le donne che usufruiscono della sperimentazione, infatti, l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo.
A tutte le lavoratrici in questione, si applicano le “finestre di accesso” illustrate ai punti 2.1.2 e 2.2.2, rispettivamente per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi rappresentate negli allegati 3 e 4 alla presente circolare.
6.
LAVORATORI CUI CONTINUA AD APPLICARSI LA NORMATIVA VIGENTE
Per completezza espositiva si ribadisce quanto già chiarito con messaggio n. 22987 del 17 giugno 2005, relativamente alle categorie di lavoratori cui continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti anteriormente all’entrata in vigore della legge delega.
1. lavoratori che, entro il 31 dicembre 2007, maturino, ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica, o di sola anzianità contributiva utili per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, di vecchiaia, nonché alla pensione nel sistema contributivo (Art. 1, comma 3 - cfr. circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, parte prima: “Salvaguardia del diritto a pensione”, punti 1 e 2);
lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria (Art.1, comma 8, - cfr. circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, parte prima:“Salvaguardia del diritto a pensione”, punto 4);
Nel limite di 10.000 unità:
2. lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2 dell’anzidetta legge n. 223 del 1991;
3. lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) del predetto comma 28 dell’art.2 della legge 662 (articolo 1, commi 18 e 19).
Gli assicurati di cui ai precedenti punti potranno accedere alla pensione con i medesimi requisiti e le medesime "finestre" di accesso previste dalla disciplina previgente alla citata legge n. 243 del 2004, a nulla rilevando che le "finestre" stesse si collochino successivamente al 31 dicembre 2007.
In particolare, ai lavoratori di cui ai punti 2, 3 e 4, continueranno ad applicarsi le finestre di accesso di cui alla legge n. 449 del 1997 (cfr. circolari n. 2 del 5 gennaio 1998 e 81 del 9 aprile 1998) anche in periodi successivi al 2008.
IL Direttore Generale
Crecco
ALLEGATO 1
Legge n. 243 del 23 agosto 2004
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria (G.U. Serie Generale n. 222 del 21/09/2004)
Articolo 1
6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta', in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il
personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entita' tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.
8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.
9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all'alinea, delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività; b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti; c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri; d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonchè sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;
c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in eta' compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianita' contributiva; e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.
19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.
ALLEGATO 2
TABELLA A (Articolo 1, commi 6 e 7)
ETA' ANAGRAFICA
Anno
Lavoratori dipendenti pubblici e privati
Lavoratori autonomi iscritti all’INPS
2008
60
61
2009
60
61
2010
61
62
2011
61
62
2012
61
62
2013
61
62
2014 in poi
62
63
ALLEGATO 3
Lavoratori dipendenti
Data entro la quale vengono
maturati i requisiti
Requisiti
Decorrenza
della pensione
30 giugno 2008
60 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2009
se di età pari o superiore a 57 anni
30 giugno 2008
40 anni di contributi
1° luglio 2009
se di età inferiore
a 57 anni
31 dicembre 2008
60 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2009
30 giugno 2009
60 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2010
se di età pari o superiore a 57 anni
30 giugno 2009
40 anni di contributi
1° luglio 2010
se di età inferiore
a 57 anni
31 dicembre 2009
60 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2010
30 giugno 2010
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2011
se di età pari o superiore a 57 anni
30 giugno 2010
40 anni di contributi
1° luglio 2011
se di età inferiore
a 57 anni
31 dicembre 2010
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2011
30 giugno 2011
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2012
se di età pari o superiore a 57 anni
30 giugno 2011
40 anni di contributi
1° luglio 2012
se di età inferiore
a 57 anni
31 dicembre 2011
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2012
30 giugno 2012
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2013
se di età pari o superiore a 57 anni
30 giugno 2012
40 anni di contributi
1° luglio 2013
se di età inferiore
a 57 anni
31 dicembre 2012
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2013
30 giugno 2013
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2014
se di età pari o superiore a 57 anni
30 giugno 2013
40 anni di contributi
1° luglio 2014
se di età inferiore
a 57 anni
31 dicembre 2013
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2014
ALLEGATO 4
Lavoratori autonomi
Data entro la quale vengono
maturati i requisiti
Requisiti
Decorrenza
della pensione
30 giugno 2008
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2009
31 dicembre 2008
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2010
30 giugno 2009
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2010
31 dicembre 2009
61 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2011
30 giugno 2010
62 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2011
31 dicembre 2010
62 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2012
30 giugno 2011
62 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2012
31 dicembre 2011
62 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2013
30 giugno 2012
62 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2013
31 dicembre 2012
62 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2014
30 giugno 2013
62 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2014
31 dicembre 2013
62 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2015
30 giugno 2014
63 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° luglio 2015
31 dicembre 2014
63 anni di età e
35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° gennaio 2016
ALLEGATO 5
PENSIONE CONTRIBUTIVA
Anno
Età
Anzianità contributiva minima
dal 1° gennaio 2008
60 anni se donna
65 anni se uomo
5
dal 1° gennaio 2008
Qualsiasi età
40
dal 1° gennaio 2008
al 31 dicembre 2009
60 anni (61 se autonomo)
35
dal 1° gennaio 2010
al 31 dicembre 2013
61 anni (62 se autonomo)
35
dal 1° gennaio 2014 in poi
62 anni (63 se autonomo)
35
Circolare 45 del 14 marzo 2005
Oggetto:
a) Art. 15 della legge 29.7.2003, n. 229. Modifica all’art. 38 della legge 23.12.1999, n. 488 in materia di adempimenti per l’accredito figurativo per i soggetti di cui al co. 1 della medesima legge. B) Legge 30.12.2004, n. 311, articolo 1, commi 239 e 527. Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300 del 1970 con riferimento ai periodi di aspettativa fruiti fino al 31.12.2002.
SOMMARIO:
a) I lavoratori di cui al co. 1 dell’art. 38 della legge n. 488/1999 che intendano avvalersi dell’accredito figurativo della contribuzione disciplinato dall’art. 31 della legge n. 300/1970 devono presentare la domanda di accredito figurativo entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno, salvo che pervenga una espressa manifestazione di volontà i senso contrario. b) Tutti i soggetti aventi diritto all’accredito della contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi ateriori al 1° gennaio 2003, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005”
A) Articolo 15 della legge n. 229 del 2003.
La legge 23.12.1999, n. 488, art. 38, commi da 1 a 3, prevede che i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell’elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica (cfr. circolare n. 81 del 2000 e n. 48 del 2002).
L’art. 15 della legge 29.7.2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001), pubblicata in G.U. n. 196 del 25.8.2003 ed entrata in vigore il 9.9.2003, ha sostituito il co. 3 dell’art. 38 della legge n. 488/1999, stabilendo che i lavoratori dipendenti individuati dal co. 1 dello stesso, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui allo stesso comma 1, presentano la domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa, a pena di decadenza e che la stessa domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.
Ai fini dell’applicazione delle predette disposizioni dovevano infatti essere osservate, in base al co. 3 dell’art. 38 nel testo originario, le modalità previste per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa dall’art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 564/1996. Come noto, questa domanda deve essere proposta da parte dei soggetti interessati presso la gestione previdenziale di pertinenza, per ogni anno solare o frazione di anno solare, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa stessa. In base alle disposizioni generali di cui all’art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 564/1996, inoltre, tale domanda deve essere ripetuta ogni anno entro e non oltre la stessa data, anche nel caso di aspettativa di durata pluriennale.
L’art. 15 della legge di semplificazione stabilisce pertanto nuove modalità per l’esercizio della facoltà di accreditamento dei contributi, con riferimento ai soggetti individuati al comma 1 dell’art. 38 richiamato, e cioè ai dipendenti del settore pubblico e privato eletti membro del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche che in ragione della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante. In base alle precisazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. N. 7/60816/INPS del 14 maggio 2004, l’innovazione ha natura meramente procedurale, e quindi resta immutato, per la parte sostanziale, il quadro normativo fornito dall’art. 31 della legge n. 300/1970 e dall’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996. La stessa norma stabilisce inoltre per gli stessi soggetti l’obbligo, a pena di decadenza, di presentare domanda di accredito figurativo all’ente previdenziale di appartenenza entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa.
Le nuove previsioni trovano applicazione a far data dall’entrata in vigore della legge, cioè a partire dal 9.9.2003. Pertanto i lavoratori di cui all’art. 38, co. 1, della legge n. 488/1999 che abbiano presentato domanda di accredito figurativo dei contributi, non hanno necessità di ripresentarla con riferimento agli anni successivi. Coloro che, invece, non l’abbiano presentata, dovranno provvedere. Si precisa a questo proposito che la presentazione tardiva della domanda preclude il diritto all’accredito esclusivamente con riferimento all’anno nel quale si è verificata l’omissione, salva in ogni caso l’applicazione di eventuali disposizioni di legge che prevedano la riapertura dei termini decorsi (vedi, a tale proposito, il paragrafo 2 ).
Si precisa inoltre che la previsione di tacito rinnovo della domanda di accredito figurativo vale solo per i periodi di aspettativa successivi a quello con riferimento al quale è stata presentata la domanda di accredito figurativo e non può valere per i periodi di aspettativa precedenti, atteso che la norma dell’art. 15 non ha, in base ai principi generali sull’efficacia della legge nel tempo, efficacia retroattiva.
Tuttavia occorre considerare che una presentazione della domanda di accredito in vigenza dell’art. 15 della norma in questione, quindi successivamente al 9.9.2003, ma con riferimento a periodi di aspettativa usufruiti in precedenza (come accade nel caso in cui sia stata disposta una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accredito) consente, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro nella nota richiamata, l’applicazione della nuova disciplina procedurale con effetto dalla data della richiesta dell’interessato.
Le sedi dell’Istituto devono pertanto tenere in evidenza le situazioni di aspettativa riferite ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 38 della legge n. 488/1999 tutelate dal diritto all’accredito figurativo ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970, per le quali sia stata presentata nel 2001 o nel 2002 domanda di accredito figurativo nei termini, procedendo d’ufficio, salvo che pervenga manifestazione di volontà in senso contrario, all’accredito stesso.
Rimane ferma, naturalmente, la necessità di verificare la sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti allo stesso fine, per i quali si rimanda alle circolari emanate nel tempo sull’argomento (cfr. circolari n. 81 del 2000 e 48 del 2002). A tale proposito si ricorda che non è possibile procedere all’accredito figurativo in assenza del versamento dell’equivalente della quota a carico del lavoratore, che deve essere effettuato entro il 16 ottobre dell’anno successivo a quello nel quale ha avuto corso l’aspettativa, secondo le modalità illustrate, da ultimo, con la circolare n. 48 del 2002 e comunque entro i termini prescrizionali, maggiorati delle somme aggiuntive per ritardato versamento.
Si precisa che le particolari modalità individuate dal nuovo testo del comma 3 dell’art. 38 della legge n. 488/1999 trovano applicazione solo per i lavoratori dipendenti indicati al co. 1 della stessa norma, mentre per tutti gli altri lavoratori dipendenti in aspettativa continua a trovare applicazione, ai fini dell’accredito figurativo, la previsione di cui all’art. 3, co.3 del D.Lgs. n. 564/1996, quindi la domanda di accredito deve essere ripetuta, in base alla regola generale, ogni anno.
b) Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300 del 1970 con riferimento ai periodi di aspettativa fruiti fino al 31.12.2002.
L’art. 1, comma 239, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) dispone che i soggetti di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1.1.2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005.
Inoltre l’art. 1, comma 527, primo alinea, dispone modifiche al disposto dell’art. 44, comma 9 quinquies dell’art. 44 del D.L. n. 269/2003. Per effetto della modifica il testo di tale disposizione risulta essere il seguente: “I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005”. Le due disposizioni contengono dunque una analoga previsione di riapertura dei termini di domanda per l’accredito figurativo della contribuzione ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970 e dell’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996.
Nel rimandare in materia a tutte le circolari contenenti istruzioni sull’argomento (cfr. circolari n. 337 C e V. del 23.5.1973, n. 23 del 31.1.1985, n. 13 del 18.1.1995, n. 130 del 11.5.1995, n. 225 del 20.11.1996 e n. 127 del 15.6.1998), si ricorda che la domanda di accredito della contribuzione figurativa, connessa a periodi di aspettativa per funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel quale si è svolta l’aspettativa. Per effetto della nuova previsione legislativa tale termine finale per la presentazione della domanda in questione risulta differito, con riferimento ai periodi di aspettativa fruiti fino al 31.12.2002, al 31.3.2005.
Il termine trova applicazione nei riguardi di tutti i lavoratori in aspettativa interessati dall’applicazione dell’art. 31 della legge n. 300/1970 e quindi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 564 del 1996, e quindi anche nei confronti dei soggetti interessati dall’applicazione dell’art. 38, commi 1,2,3, della legge n. 488 del 1999 ai fini del versamento contributivo previsto dalla stessa norma, salvo quanto illustrato nel paragrafo che precede.
L’art. 1, comma 527, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005), dispone inoltre che tra i soggetti di cui all’art. 44, comma 9quinquies, del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326, sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Si puntualizza che le cariche in questione sono quelle già indicate in circolare n. 225 del 1996.
Infine, si precisa che il nuovo termine di presentazione della domanda di accredito figurativo previsto dalle norme contenute nella legge finanziaria 2005 con riferimento ai periodi di aspettativa fruiti fino al 31.12.2002 determina la conseguente riapertura del termine per il versamento, facoltativo, della contribuzione aggiuntiva di cui all'art.3 commi 5 e 6 del d.l.vo n.564 del 1994 (cfr. circolare n. 14 del 1997)
Il Direttore Generale
Crecco
Circolare 18 del 1° Febbraio 2005
OGGETTO:
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.
SOMMARIO:
Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha introdotto nuove forme di rapporto di lavoro delle quali si illustrano le rispettive connotazioni in materia pensionistica.
I PREMESSA
Il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ha introdotto varie nuove forme di rapporto di lavoro, alcune completamente innovative ed altre sostitutive o integrative di forme esistenti .
Si riepilogano preliminarmente le varie forme di lavoro come disciplinate dal richiamato decreto legislativo:
a) somministrazione a tempo determinato e indeterminato (articoli 20-28);
b) appalto (articolo 29);
c) distacco (articolo 30);
d) lavoro intermittente (articoli 33-40);
e) lavoro ripartito (articoli 41-45);
f) lavoro a tempo parziale (articolo 46);
g) apprendistato (articoli 47-53);
h) contratto d’inserimento (articoli 54-60) ;
i) lavoro a progetto e lavoro occasionale (articoli 61-69)
l) prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (articoli 70-74).
La presente circolare esamina le varie forme contrattuali, avendo riguardo agli aspetti che hanno rilevanza in materia di prestazioni pensionistiche.
II CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO
I lavoratori che sottoscrivano contratti di lavoro secondo le tipologie sottoindicate hanno diritto alla contribuzione che concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica nel sistema retributivo, misto o contributivo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
1 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
1.1 DISCIPLINA GENERALE
Il contratto di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli articoli 20-28 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, “ può essere concluso da ogni soggetto, denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, definito somministratore ”, autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed iscritto in un apposito Albo (articolo 20, comma 1 del decreto).
La relazione contrattuale afferente il lavoratore è il rapporto di lavoro subordinato che s’instaura tra detto soggetto e l’agenzia di somministrazione (articolo 22, commi 1 e 2).
S’individuano, quindi, un contratto di somministrazione fra l’utilizzatore ed il somministratore ed un contratto di lavoro subordinato tra il somministratore ed il lavoratore. Il prestatore di lavoro svolge la propria prestazione lavorativa per l’utilizzatore, il quale è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali (articolo 23, comma 3).
Il lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato ha diritto ad un’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore per i periodi in cui lo stesso rimane in attesa di assegnazione.
La misura dell’indennità di disponibilità è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista o aggiornata periodicamente con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. E’ proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore (articolo 22, comma 3).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 10 marzo 2004, ha stabilito all’articolo 1, comma 1, che “ nel contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a 350,00 euro mensili. Per la determinazione della quota oraria il divisore da utilizzare è 173 ”.
Gli oneri contributivi previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore (articolo 25, comma 1, del decreto), che viene classificato, a norma dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, nel settore terziario.
Sotto il profilo pensionistico, in tale fattispecie contrattuale, assume rilievo l’indennità di disponibilità corrisposta - soltanto nel caso di contratto stipulato a tempo indeterminato, non prevedendo la norma l'erogazione di tale indennità nel caso di contratto a tempo determinato - dal somministratore al lavoratore per i periodi in cui lo stesso rimane in attesa di assegnazione.
Sull’indennità di disponibilità i contributi sono versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo (articolo 25, comma 1).
Nel sistema retributivo o misto la predetta indennità di disponibilità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica.
Nel sistema contributivo l’indennità in argomento concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto alla pensione, nonché alla formazione del montante contributivo individuale da utilizzare per la determinazione del relativo importo.
L’articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314, confermando quanto stabilito dall’articolo 12 della legge 153 del 1969, dispone che la retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e assistenza sociale interessate.
Sono fatti salvi gli effetti dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983 n. 638, modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989 n. 389. A norma dell’articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 638, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, è pari a quello delle settimane in cui si è svolta la prestazione lavorativa, semprechè risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ogni settimana una retribuzione pari al 30% (40% dal 1° gennaio 1989) dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato.
Posto che l’importo mensile del trattamento minimo nell’anno 2005 è pari ad euro 420,01, per tale anno il minimale retributivo per l’accredito di una settimana è pari ad euro168,00, e il minimale retributivo annuo è pari a euro 8.736,00.
Quindi se il lavoratore ha percepito una retribuzione annua, comprensiva dell'indennità di disponibilità, pari a 7.000,00 euro, il numero di contributi settimanali da accreditare è pari a 42 (7.000,00:168,00 = 41,66).
La contrazione di cui sopra opera anche nel caso di sola erogazione dell'indennità di disponibilità, ciò in quanto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che la misura di tale indennità corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a 350,00 euro mensili. Ne
consegue pertanto che anche tali periodi non risultano interamente coperti di contribuzione per il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali in generale e di quelle pensionistiche in particolare.
1.2 DISCIPLINA SPECIFICA PER I LAVORATORI DOMESTICI ED AGRICOLI
Nel caso di somministrazione di lavoro nel settore del lavoro domestico o agricolo trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori (articolo 25, comma 4).
In relazione alle specificità previste per i lavoratori domestici e per i lavoratori agricoli, in materia di prestazioni pensionistiche, si espone quanto segue.
Per i lavoratori domestici e agricoli non trovano applicazione le disposizioni richiamate dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 638/1983.
Dal 1° gennaio 1984 per i lavoratori domestici, il numero dei contributi settimanali da accreditare nel corso di un trimestre solare è pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite, per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione, sempre che per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente a un minimo di 24 ore lavorative. Dal 1° luglio 1972 al 31 dicembre 1983 era vigente il limite minimo di 12 ore settimanali.
Ove non sia perfezionato il numero minimo di ore settimanali – pari a 312 (24 ore x 13 settimane) in ciascun trimestre - è accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato all’unità superiore, che si ottiene dividendo l’importo complessivo versato nel trimestre per l’importo contributivo corrispondente a 24 contributi orari dovuti in riferimento alla fascia dove si colloca la retribuzione oraria effettiva (articolo 10 D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, ed articolo 7, comma 6, della legge n. 638/1983).
La retribuzione convenzionale oraria - individuata dal contributo orario - moltiplicata per il totale delle ore retribuite dà luogo alla retribuzione complessiva nel trimestre da utilizzare nel calcolo della pensione.
Il contributo orario versato sull’indennità di disponibilità concorre all’individuazione del numero delle settimane da accreditare e alla retribuzione convenzionale oraria da utilizzare per il calcolo della pensione.
Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato l’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione è parametrata in contributi giornalieri.
Le giornate per le quali è stata corrisposta l’indennità di disponibilità assoggettata a contribuzione concorrono alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
Per i predetti lavoratori le prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta (articolo 14, penultimo comma, della legge 26 febbraio 1982, n. 54).
L’indennità di disponibilità corrisposta concorre alla formazione della retribuzione imponibile da utilizzare per il calcolo della pensione.
2 APPALTO
L’articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003, individua gli elementi distintivi del contratto in esame, già definito dall’articolo 1655 del codice civile, rispetto al contratto di somministrazione.
L’articolo 1655 c.c. definisce l’appalto come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro.
In proposito, si fa presente che il Ministro del Lavoro, con decreto deve individuare i casi legittimi di ricorso al contratto di appalto di servizi. Nel caso di appalti illegittimi è prevista la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione (art. 6, comma 2, del Decreto legislativo n. 251/2004).
Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed a versare i contributi previdenziali dovuti (articolo 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, modificato dall’art.6 , comma 1, del Decreto legislativo n. 251/2004)
Nulla è innovato in materia di prestazioni pensionistiche; pertanto, trattandosi di vero e proprio lavoro subordinato, in favore di tali lavoratori si applicano i principi di carattere generale.
3 DISTACCO
L’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato (articolo 30, commi 1-3 del Decreto legislativo n. 276/2003).
Il distacco si risolve in una modificazione delle modalità di svolgimento della prestazione del lavoratore che, sulla base della decisione del datore di lavoro, fatto salvo il consenso del lavoratore in caso di mutamento di mansioni, svolge l’attività lavorativa a favore di un terzo soggetto indicato dal datore di lavoro, senza che il precedente rapporto si estingua e ne sorga uno nuovo.
Al riguardo si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 3 del 15 gennaio 2004, ha chiarito, tra l’altro, che il datore di lavoro distaccante rimane obbligato a corrispondere il trattamento economico e contributivo.
Anche per tale tipologia di rapporto di lavoro nulla è innovato in materia di prestazioni pensionistiche, pertanto, continuano a trovare applicazione i principi di carattere generale del lavoro subordinato.
4 LAVORO INTERMITTENTE
Il contratto di lavoro intermittente è disciplinato dagli articoli da 33 a 40 del Dlgs n. 276/2003; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto del 23 ottobre 2004 ha stabilito che possono essere stipulati contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (All. 1).
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti indicati dalla stessa disposizione normativa.
Detto contratto può essere stipulato anche per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale (art. 34, comma 1, del decreto n. 276/2003, modificato dall’art. 10, comma 1, del Dlgs n. 251/2004).
In via sperimentale il contratto di lavoro in esame può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti nelle liste di mobilità ovvero abbiano reso la disponibilità presso i Centri per l'impiego (articolo 34, comma 2).
Nel contratto di lavoro intermittente con obbligo di rispondere alla chiamata è prevista la corresponsione dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione.
La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non può essere inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 36, comma 1).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 10 marzo 2004, ha stabilito che nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali lo stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, è determinata nel 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato. L’articolo 2 stabilisce inoltre che la retribuzione mensile, da prendere a base per la determinazione dell’indennità in parola è costituita dal minimo tabellare, dall’indennità di contingenza, dall’E.T.R. e dai ratei di mensilità aggiuntive.
Sull’indennità di disponibilità i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo (articolo 36, comma 2).
Con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stabilita la retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori in parola possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano
usufruito dell’indennità di disponibilità, fino a concorrenza della medesima misura (articolo 36, comma 7).
La predetta indennità di disponibilità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica.
Nel sistema contributivo l’indennità in argomento concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto alla pensione, nonché all’individuazione del montante contributivo individuale da utilizzare per la determinazione del relativo importo. Per i periodi lavorati, invece, il lavoratore intermittente non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte (articolo 38, comma 1).
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonchè delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali (articolo 38, comma 2).
5 LAVORO RIPARTITO
Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa (articolo 41, comma 1).
Il predetto contratto deve specificare, tra l’altro, la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro (articolo 42, comma 1).
Ai fini delle prestazioni dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dell'indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione lavorativa, i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà tuttavia effettuato non preventivamene ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa (articolo 45).
Quindi la prestazione pensionistica spettante a ciascun lavoratore è riconosciuta sulla base della contribuzione dovuta, versata o accreditata con riferimento alla prestazione lavorativa svolta dal medesimo e calcolata secondo i criteri vigenti per i lavoratori a tempo parziale, esposti nel successivo punto 6.
6 LAVORO A TEMPO PARZIALE
L’articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, disciplina il lavoro a tempo parziale apportando modifiche e integrazioni al decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61.
L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 61 del 2000, come modificato dal predetto articolo 46 stabilisce che s’intende:
“a) per tempo pieno l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 (40 ore settimanali), o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
b) per tempo parzialel'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);
c) per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
d) per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.
e) per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d).”
Nulla è innovato in materia di prestazioni pensionistiche, che continua ad essere disciplinata dall’articolo 9 del decreto n. 61 del 2000. Al riguardo si richiama lacircolare n. 123 del 27 giugno 2000, punto 8, con la quale sono state illustrate le disposizioni del citato decreto n. 61.
7 APPRENDISTATO
Il contratto di apprendistato è definito dall’articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere d’istruzione e di formazione che, in base al disposto dell’articolo 48 del decreto, ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, disciplinato dall’articolo 49 del decreto;
c) contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, disciplinato dall’articolo 50 del decreto.
Le disposizioni in parola non hanno apportato modifiche per quanto riguarda la disciplina previdenziale, come prevede espressamente l’articolo 53 che, al comma 4, stabilisce che resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni .
Con l’articolo 21 della legge del 1955, n. 25, è stata introdotta, per tali lavoratori, l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
La contribuzione accreditata in favore del lavoratore apprendista è utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.
Per tali lavoratori non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 4 della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui il numero dei contributi settimanali da accreditare ai
lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, è pari a quello delle settimane in cui si è svolta la prestazione lavorativa, semprechè risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ogni settimana una retribuzione pari al 30% (40% dal 1° gennaio 1989) dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato (articolo 7, comma 5, della legge n. 638).
8 CONTRATTO D’INSERIMENTO
Il contratto d’inserimento è il contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di lavoratori (articolo 54, comma 1, del decreto).
Tale contratto ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui all’articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi (articolo 57, comma 1, del decreto).
Durante il rapporto d’inserimento, la categoria d’inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto (articolo 59, comma 1, del decreto).
Nulla è innovato in materia di prestazioni pensionistiche e, pertanto, continuano ad applicarsi i principi di carattere generale nei confronti del lavoratore che accede al contratto di inserimento in quanto trattasi di soggetto che svolge attività lavorativa subordinata.
Relativamente alle modalità operative per la fruizione dei benefici contributivi previsti per le assunzioni con contratto di inserimento, si richiama la circolare n. 51 del 16 marzo 2004.
III ALTRI RAPPORTI DI LAVORO
1 LAVORO A PROGETTO
Il lavoro a progetto - disciplinato dagli articoli 61-69 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 - viene definito, dall’articolo 61 del decreto come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
I lavoratori a progetto, in quanto titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come applicato dall’articolo 1 del decreto interministeriale del 2 maggio 1996 n. 282.
Nulla è innovato per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche da liquidare con il sistema contributivo a carico della predetta gestione separata . Al riguardo si richiamano le istruzioni di cui alla circolare n. 112 del 25 maggio 1996.
I lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata, che possono far valere contribuzione nell’AGO ovvero in un altro Fondo o in una gestione dei lavoratori autonomi al 31 dicembre 1995 e successivamente periodi di contribuzione nella relativa gestione separata hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei contributi versati ai fini del diritto e della misura della pensione, a norma dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 282/1996, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995,così come interpretato dall'articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n.355, il quale ha espunto dal corpo del testo il riferimento agli assicurati di cui all'articolo 1, comma 13, della citata legge di riforma del sistema pensionistico. Pertanto, i lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, a meno che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro il l° ottobre 200l, sono esclusi dalla facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi
Nei confronti dei soggetti che possono avvalersi della predetta facoltà di opzione, debbono trovare applicazione, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori al 1996, le aliquote contributive delle singole gestioni di appartenenza (circolare n. 108 del. 7 giugno 2002, punto 2).
Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, semprechè in possesso del requisito di età di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.
I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti, in caso di morte dell’assicurato, viene corrisposta ai medesimi superstiti l’indennità una tantum, di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995 e al decreto interministeriale del 13 gennaio 2003, in favore dei superstiti dell’assicurato (v. circolare n.104 deldel 16 giugno 2003).
Nell’ipotesi della conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di un progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato trovano applicazione i principi di carattere generale vigenti in materia pensionistica per i lavoratori dipendenti (articolo 69, comma 1, decreto).
Nella tabella allegata (All. n. 2) sono riportate le aliquote di computo da applicare alla base imponibile al fine della determinazione del montante contributivo individuale per il calcolo delle prestazioni pensionistiche per gli anni dal 1996 a 2004 (circolare n. 45 del 10 marzo 2004).
2 LAVORO OCCASIONALE
L’articolo 61, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 definisce le prestazioni occasionali i rapporti di durata inferiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, a meno che il compenso complessivamente percepito sia superiore a 5.000 euro.
Tali prestazioni di durata inferiore a trenta giorni e da cui derivi un compenso non superiore a 5.000 euro, sono soggette a contribuzione qualora sia configurabile un rapporto di collaborazione coordinata di cui all’articolo 50, comma 1 lettera c-bis, del testo unico delle imposte sul reddito. In tal caso i prestatori occasionali sono iscritti alla gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e, in materia pensionistica, sono operanti i criteri di cui al precedente punto 1 (cfr. circolare n. 9 del 22.1.2004).
Per completezza, occorre precisare che la categoria dei prestatori occasionali qui illustrati differisce dalla categoria del lavoratore autonomo occasionale che, a norma dell’articolo 2222 del codice civile , è colui che si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.
Con riferimento a tale ultima categoria di lavoratori, l'articolo 44, comma 2, del decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, ne dispone, dal 1° gennaio 2004, l’iscrizione alla gestione separata solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000 (messaggio n. 29629 del 23.9.2004) .
3 LAVORO ACCESSORIO
La disciplina di lavoro accessorio introdotta dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, disciplinata dagli articoli 70-74, è stata modificata dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251.
Per prestazioni di natura accessoria s’intendono, ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 251 del 2004, attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito di alcune attività indicate nell'articolo in esame.
Le attività lavorative elencate nella disposizione di che trattasi, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 5 mila euro sempre nel corso dell'anno solare.
Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio i soggetti interessati devono acquistare presso le rivendite autorizzate un carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato.
Il prestatore di lavoro accessorio riceve il compenso presso il concessionario all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
L’articolo 72, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 251, che disciplina il lavoro accessorio ha tra l'altro disposto al comma 4 che il concessionario effettua per detti lavoratori il versamento dei contributi per fini previdenziali presso l'Istituto, alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per i fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono.
Il successivo comma 5 dell’articolo 72, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 251, stabilisce l’emanazione di un apposito decreto da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale, tra l’altro, devono essere individuate le aree, metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazione di lavoro accessorio e regolamentati i criteri e modalità di versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
4 RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Per i rapporti di associazione in partecipazione l’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, stabilisce che al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza un’effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell’ordinamento.
Gli aspetti previdenziali e assicurativi afferenti ai rapporti di associazione in partecipazione non sono disciplinati dalla disposizione in esame concernente, peraltro, i profili patologici della vicenda lavorativa.
Le disposizioni d’interesse sono contenute nell’articolo 43, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Secondo dette disposizioni, i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2552, 2553, 2554 del codice civile, conferiscono prestazioni lavorative, i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera c), del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, ai sensi dell’art. 1, comma 157 della legge 31 dicembre 2004, n. 312 all’iscrizione alla gestione separata, istituita ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Il successivo comma 7 dell’articolo 43 della legge n. 326 del 2003 dispone che ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n.335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 (calcolo contributivo).
IV REGIME DI CUMULO
In materia di regime di cumulo pensione-redditi da lavoro per i trattamenti di vecchiaia, anzianità, invalidità e superstiti, si richiama la circolare riepilogativa n. 197 del 23 dicembre 2003.
IL DIRETTORE GENERALE
CRECCO
All. 1
RD 06/12/1923 n.2657 - Vigente alla G.U. 12/06/2004 n. 136
Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (in Gazz. Uff., 21 dicembre, n. 299). - Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692Preambolo(Omissis)
Articolo unico
È approvata la tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine nostro dal Ministro proponente, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1º del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.Allegato unico
TABELLA INDICANTE LE OCCUPAZIONI CHE RICHIEDONO UN LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA, ALLE QUALI NON È APPLICABILE LA LIMITAZIONE DELL'ORARIO SANCITA DALL'ART. 1º DEL REGIO DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1923, N. 692 (ART. 3 REGIO DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1923, N. 692, E ART. 6 DEL REGOLAMENTO 10 SETTEMBRE 1923, N. 1955)
1.Custodi.
2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.
3. Portinai.
4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti
L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo è fatta dall'Ispettorato del lavoro (1).
5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.
7. Personale addetto alla estinzione degli incendi.
8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità (2).
9. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali
10. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti.
11. Sorveglianti che non partecipino materialmente al lavoro.
12. Addetti ai centralini telefonici privati.
13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni della assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale.
14. Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio
15. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi
16. Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.
17. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.
18. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati
19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione.
20. Personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali
21. Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo (3), manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (4).
22. Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.
23. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).
24. Personale addetto ai gazometri per uso privato
25. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.
26. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici
27. Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie
28. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
29. Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio: a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto; b) degli apparecchi di filtrazione; c) degli apparecchi di distillazione;d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955; e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico; f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua; g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.
30. Personale addetto alle gru.
31. Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri
32. Personale addetto alla manutenzione stradale.
33. Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico.
34. Personale addetto all'industria della pesca (5).
35. Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo (così detti "impiegati di bureau" come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (6).
36. Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (7).
37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo (3) manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (8).
38. Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo (3), non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa (9).
39. Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo (3) sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro (10).
40. Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa (11).
41. Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri (12).
42. Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (13).
43. Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici (14).
44. Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall'Ispettorato del lavoro (15).
45. Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità (16).
46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro (17).
(1) Voce così modificata dal d.p.r. 30 luglio 1951, n. 760
(2) Voce così modificata dal r.d. 17 giugno 1929, n. 1133.
(3) Ora del lavoro.
(4) Voce così modificata dal r.d. 11 luglio 1941, n. 933.
(5) Voce aggiunta dal r.d. 5 febbraio 1928, n. 288.
(6) Voce aggiunta dal r.d. 14 febbraio 1929, n. 221.
(7) Voce aggiunta dal r.d. 25 aprile 1929, n. 883.
(8) Voce aggiunta dal r.d. 31 marzo 1930, n. 357.
(9) Voce aggiunta dal r.d. 15 ottobre 1931, n. 1469.
(10) Voce aggiunta dal r.d. 31 dicembre 1931, n. 1833.
(11) Voce aggiunta dal r.d. 24 marzo 1932, n. 441.
(12) Voce aggiunta dal r.d. 22 giugno 1933, n. 1408.
(13) Voce aggiunta dal r.d. 31 agosto 1933, n. 1311.
(14) Voce aggiunta dal r.d. 28 aprile 1938, n. 784 e poi così modificata dal d.p.r. 30 aprile 1976, n. 517.
(15) Voce aggiunta dal d.p.r. 2 dicembre 1951, n. 1556.
(16) Voce aggiunta dal d.p.r. 16 agosto 1952, n. 1238.
(17) Voce aggiunta dal d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 86.
All. 2
Aliquote di computo
Anno |
Aliquota per i non iscritti ad altra Gestione pensionistica |
Aliquota per i titolari di pensione diretta |
Aliquota per i titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti ad altra gestione pensionistica |
|
1996 |
10% |
10% |
10% |
|
1997 |
10% |
10% |
10% |
|
1998 |
12,50% |
10% |
10% |
|
1999 |
12,50% |
10% |
10% |
|
2000 |
14,50% |
10% |
10% |
|
2001 |
14,50% |
10% |
10% |
|
2002 |
15,50% |
10% |
10% |
|
2003 |
15,50% |
12,50% |
10% |
|
2004 |
Quota di Reddito fino a 37.883,00 Euro |
Quota di Reddito oltre 37.883,00 Euro |
15% |
10% |
19,30% |
20% |