Eureka Previdenza

Circolare 89 del 10 luglio 2009

OGGETTO:
Pensione di anzianità e di vecchiaia. Cessazione dell’attività lavorativa con successiva rioccupazione. Chiarimenti.
SOMMARIO:
La ripresa dell’attività lavorativa da parte di lavoratori che conseguono la pensione di anzianità deve essere successiva alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. L’effettiva cessazione del precedente rapporto di lavoro deve essere verificata in base al solo espletamento delle formalità di rito (dimissioni, comunicazioni di legge ecc.), senza che rilevi l’eventuale breve periodo di inattività antecedente la rioccupazione.

1. PREMESSA

Come è noto, l’art. 22, comma 1, lett. c), della legge 30/04/1969, n. 153, subordina il conseguimento della pensione di anzianità alla condizione che gli assicurati non prestino attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione.
Il D.lgs. 30/12/1992, n. 503, nel ribadire che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell’attività di lavoro dipendente (art. 10, comma 6), ha altresì esteso detto requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma 7).
Peraltro, da numerose Sedi sono stati richiesti chiarimenti in relazione alla legittima erogabilità di prestazioni pensionistiche a beneficio di soggetti che si siano successivamente rioccupati con lo stesso o diverso datore di lavoro.
Con la presente circolare, sulla scorta della risposta ad interpello prot. 25/1/0003906 del 20/03/2009 da parte del Dicastero del Lavoro, nonché dei precedenti giurisprudenziali in materia, si forniscono chiarimenti tesi ad assicurare l’uniforme applicazione sul territorio della normativa sopra indicata.


2. Nuova occupazione e decorrenza del trattamento pensionistico

Come precisato con circolare n. 53422 Prs./178 del 02/10/1970, al punto 3, la ripresa dell’attività lavorativa da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.
La ratio della normativa indicata in premessa, infatti, è nel senso di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata.
Pertanto, non possono essere concesse o sono da revocare le pensioni di anzianità per le quali vi è coincidenza temporale tra la data di rioccupazione (riscontrabile dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi della normativa vigente) e la decorrenza della pensione di anzianità.
Il Ministero del Lavoro, con la citata risposta ad interpello, ha confermato, al riguardo, che, in caso di riassunzione presso lo stesso o diverso datore di lavoro, “risulta comunque necessaria una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione stessa”.
Considerazioni non dissimili sono applicabili ai fini del conseguimento del trattamento di vecchiaia nel caso in cui la rioccupazione avvenga presso il medesimo datore di lavoro, in quanto il diritto al trattamento in questione “deve intendersi verificato in coincidenza con il venir meno della preclusione costituita dallo svolgimento dell'attività lavorativa dipendente” (circ. n. 65 del 06/03/1995, punto 3).
Rimane peraltro fermo quanto chiarito al punto 2 della circolare n. 97 del 05/04/1995, a monte della quale il diritto a pensione di vecchiaia viene conseguito anche nel caso in cui il lavoratore, in possesso dei prescritti requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, abbia cessato il rapporto di lavoro e si sia successivamente reimpiegato, anche senza soluzione di continuità, presso diverso datore di lavoro.

3. Nuova occupazione presso lo stesso o diverso datore di lavoro

Nel rispetto di quanto illustrato al precedente paragrafo 2, è possibile liquidare il richiesto trattamento pensionistico, a prescindere dalla durata del periodo di inattività, sia qualora il soggetto si rioccupi presso un datore di lavoro diverso da quello alle dipendenze del quale si trovava al momento della domanda di pensione, sia qualora detta rioccupazione avvenga con il medesimo datore di lavoro. In tal senso devono intendersi integrate le istruzioni fornite con circolare n. 97 del 05/04/1995, punto 2.

Al riguardo, al fine di accertare l’avvenuta interruzione del precedente rapporto di lavoro, è necessario unicamente riscontrare l’avvenuto esperimento di tutte le formalità conseguenti alla cessazione di detto rapporto: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche ecc.

Il Dicastero del Lavoro, infatti, in coerenza peraltro con i precedenti giurisprudenziali in materia, nonché con molteplici decisioni del Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, non ha reputato opportuno subordinare la liquidazione del trattamento pensionistico alla necessaria sussistenza di un lasso temporale minimo di inattività intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e il successivo reimpiego.

Eventuali domande di pensione che risultino pendenti alla data della presente circolare devono essere definite in conformità ai nuovi criteri applicativi.

Del pari, devono essere definite in conformità alle presenti istruzioni le controversie giudiziarie pendenti, per le quali dovrà essere richiesta la cessazione della materia del contendere.

In conformità ai predetti principi devono altresì essere riesaminate tutte le domande già decise in senso negativo, anche nell’ipotesi in cui vi sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in giudicato.



IL Direttore generale
Crecco

Circolare 75 del 26 Maggio 2009

OGGETTO: Ammortizzatori  sociali  in deroga - anno 2009.
SOMMARIO:

1.Premessa - Quadro normativo

2.Disciplina ammortizzatori sociali in  deroga
2.1 Anticipazione, in via sperimentale per il periodo 2009-2010, dei trattamenti di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionali
2.2 Estensione agli ammortizzatori in deroga dei requisiti soggettivi già previsti per CIGS e mobilità
2.3 Eliminazione dell’obbligo del previo esperimento della sospensione per le impreseche intendono richiedere interventi di integrazione salariale in deroga
2.4 Compatibilità delle integrazioni salariali e di altre prestazioni di sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per l’anno 2009
2.5 Istruzioni contabili
1. Premessa - Quadro normativo.

L’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2009 e seguenti trova riscontro normativo nell’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 nell’art. 19 della L. 2/2009 e nell’art. 7-ter della L. 33/2009.

L'articolo 2, comma 36, della legge n. 203/2008, stabilisce che “nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione (…) il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali”.
L’articolo 19, comma 9-bis, della L. 2/2009 ha previsto che,  in sede di prima assegnazione delle risorse di cui alla finanziaria 2008,  “nelle more della definizione degli accordi con le Regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle Regioni ed eventualmente alle province”.

In data 12 febbraio 2009 il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno concluso un Accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 2009-2010. A tal fine  lo Stato ha stanziato risorse nazionali  per 5,35 miliardi (di cui 1,4 dal fondo per l’occupazione e 3,95 dal fondo per le aree sottoutilizzate), mentre le Regioni contribuiranno per 2,65 miliardi, a valere sui programmi regionali FSE.
Sulla base di questo Accordo sono stati stipulati gli accordi tra il Ministero del Lavoro e le singole Regioni, nell’ambito dei quali si è definito che alla Regione spetterà il finanziamento del 30% dell’importo erogato, fermo restando l’onere a carico dei fondi nazionali per quanto riguarda il restante 70%, nonché l’intero costo legato alla contribuzione figurativa.
2. Disciplina ammortizzatori sociali in  deroga
In base all’articolo 19, comma 8, della L.2/2009,  “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (…) possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”.
Contrariamente agli anni scorsi, non è previsto alcun termine per la stipula degli intese territoriali e per il loro recepimento in sede governativa: il termine inizialmente previsto dall’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 è stato infatti eliminato dall'articolo 7-ter, comma 4, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.

Il comma 9 del medesimo articolo prevede che possano essere  finanziate proroghe, per periodi non superiori a 12 mesi, di ammortizzatori in deroga già concessi a valere sulle risorse dell’anno 2008, con l’osservanza di “abbattimenti” delle prestazioni e con l’obbligo di frequenza di programmi di reimpiego.

Il comma 10-bis dell’articolo 19 prevede che, “ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”.

Il trattamento, erogabile in caso di licenziamento, si applica ai soli lavoratori non destinatari del trattamento di mobilità concesso per le vie ordinarie, è pari all’indennità di mobilità e la relativa durata è fissata  con il provvedimento di concessione. La contribuzione figurativa – prevista nei soli casi in cui il lavoratore avrebbe avuto diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria – avrà la durata e la valenza (ai fini della misura del trattamento di pensione) di quella prevista per l’indennità di disoccupazione ordinaria.

Il comma 10 del medesimo articolo 19, sancisce che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ivi compresi quelli “in deroga”, “è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale”. Le modalità di applicazione di tale comma saranno precisate con il decreto interministeriale previsto dal comma 3 dello stesso art. 19 in corso di registrazione.

Pertanto, l’autorizzazione della concessione dell’ammortizzatore in deroga è in capo alla Regione o, per le Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna alla rispettiva Direzione Regionale del Lavoro, che decide sulle domande presentate dalle aziende.

In attuazione del comma 3 dell’articolo 7 ter della legge 33/2009, la Regione trasmette all’Inps, in via telematica, le informazioni relative alle  autorizzazioni concesse, comprensive dell’indicazione dell’utilizzo del fondo regionale a livello di singola impresa.

Alla ricezione del provvedimento autorizzatorio, l’Inps procede al pagamento della prestazione, in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento. Le imprese devono inviare tali dati all’Inps esclusivamente in via telematica sulla base dell’apposita procedura Inps.

Ai sensi del comma 10 dell’art.19 della  legge 2/2009 e succ. modifiche, il pagamento della prestazione può avvenire  solo previa sottoscrizione da parte dei beneficiari della dichiarazione di immediata disponibilità -sulla base di una modulistica definita dall’Inps -, a partecipare a progetti di riqualificazione o, per coloro che non sono in costanza di rapporto di lavoro, ad accettare un’offerta lavorativa congrua.

Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai lavoratori con la modulistica che le aziende inviano all’Inps con le informazioni necessarie al pagamento della prestazione del primo mese (All. 3 SR41).

2.1  Anticipazione in via sperimentale, per il periodo 2009-2010, dei trattamenti di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionali.

L’articolo 7-ter prevede, al comma 3, che, “in via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all’INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all’INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l’elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.”

Due le importanti novità:

Ø      il pagamento anticipato che Inps può effettuare prima del provvedimento di autorizzazione, previa presentazione on line della domanda da parte del datore di lavoro all’Istituto;

Ø      l’invio telematico da parte delle Regioni dei provvedimenti di autorizzazione.

L’arco temporale di applicazione della normativa sopra citata è determinato dagli eventi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro compresi tra il 1° gennaio 2009ed il 31 dicembre 2010.

La norma si riferisce alle domande relative a trattamenti di integrazione salariale in deroga, con pagamento diretto ai lavoratori interessati.

L’impresa interessata dovrà quindi:

Ø      presentare telematicamente domanda all’Istituto, corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali (verbale di consultazione sindacale)  e dall’elenco dei beneficiari secondo la procedura resa disponibile dall’Istituto all’indirizzo www.inps.it à  Servizi OnLine à Per tipologia di utente à aziende consulenti e professionisti à servizi per le aziende e consulenti à invio domande CIGS. L’applicazione sarà accessibile mediante PIN agli utenti Aziende e consulenti.

Ø      presentare contestualmente anche alla Regione (o, a seconda della competenza, al Ministero del Lavoro) la domanda per la relativa autorizzazione corredata come sopra.

La sede INPS competente, cui la domanda sarà destinata per il tramite della procedura informatizzata, verificherà i seguenti requisiti:

Ø      requisiti formali della domanda ;

Ø      esistenza di adeguata capienza nell’ambito dello stanziamento assegnato alla Regione ai sensi dei decreti interministeriali;

Ø      per le domande relative a sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, rispetto del termine di presentazione della domanda alla Regione previsto dal comma 2 dell’articolo 7-ter (venti giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro).

Ø      i requisiti soggettivi.

Verificato quanto sopra la sede darà luogo all’anticipazione delle relative prestazioni, con pagamento diretto della stessa ai lavoratori coinvolti dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

A fini cautelativi per evitare eventuali indebiti, l’Istituto effettuerà l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale per un periodo massimo di quattro mesi dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Decorsi quattro mesi senza che sia intervenuto alcun provvedimento autorizzatorio,  o in caso di reiezione del provvedimento stesso, la sede procede, dandone comunicazione alla regione,  al recupero delle prestazioni anticipate,  presso l’azienda, mancando i prescritti requisiti.

Così come dispone il comma 3 della norma citata le Regioni devono trasmettere all’INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori e l’elenco dei lavoratori. Tale trasmissione deve essere effettuata in via telematica e secondo le modalità definite in apposita convenzione  tra INPS e singola Regione.

A tal riguardo si richiama l’accordo stipulato fra Stato e Regioni il 12.2.2009 che ha rinviato ad apposita convenzione le modalità attuative, gestionali e dei flussi informativi tra l’INPS e le Regioni ai fini e con l’obiettivo di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al lavoratore.

Alla ricezione dei provvedimenti di autorizzazione regionali, la sede competente provvederà  a mutare la natura dell’autorizzazione, da provvisoria in definitiva.

Nel caso in cui il provvedimento autorizzatorio non contempli il pagamento diretto la sede muterà le modalità di pagamento e, a decorrere dalla mensilità successiva a quella di emanazione del suddetto provvedimento, la prestazione sarà anticipata dall’impresa e successivamente conguagliata in sede di dichiarazione e versamento degli oneri contributivi.
2.2. Estensione agli ammortizzatori in deroga dei requisiti soggettivi già previsti per CIGS e mobilità.

Il comma 6 del medesimo articolo 7-ter prevede che “al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito”, si applichino anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, le norme relative ai requisiti soggettivi di accesso già previste per le medesime prestazioni concesse in via ordinaria.

Si applicherà dunque anche alle integrazioni salariali concesse in deroga alla normativa vigente l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, secondo cui “l'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento” (circolare n. 171 del 4 agosto 1988, punto n. 4).

Si applicherà, invece, alle indennità di mobilità concesse in deroga alla normativa vigente, il requisito relativo all’ “anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni”, previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991.

Si ritiene che non si estenda alle indennità di mobilità in deroga, l’altro requisito previsto nell’articolo 16, comma 1, riguardante la sussistenza di un rapporto di lavoro di carattere continuativo e comunque non a termine; tale interpretazione si impone in quanto, con riferimento agli stessi ammortizzatori sociali in deroga, vale il principio speciale – contenuto nell’articolo 19, comma 8 del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009 – secondo cui “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (…) possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”.

Nel computo complessivo dei requisiti di anzianità contributiva, in entrambi i casi sopra descritti, il secondo periodo della norma prevede che, con esclusivo riferimento ai lavoratori che fruiscono di prestazioni “in deroga”, l’anzianità aziendale va computata tenendo conto anche delle eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sempre che ricorrano le seguenti condizioni: che non si tratti di redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni; che il lavoratore operi in regime di monocommittenza; che il reddito conseguito nelle mensilità computabili sia complessivamente superiore a 5.000 euro (anche se relativo a più di un anno solare).

I suddetti criteri si applicano a decorrere dal 11 aprile 2009, data di entrata in vigore della norma, facendo riferimento:

Ø      per l’indennità di mobilità, alla data del licenziamento;

Ø      per le integrazioni salariali, alla data di presentazione della domanda.
2.3. Eliminazione dell’obbligo del previo esperimento della sospensione per le imprese che intendono richiedere interventi di integrazione salariale in deroga

Il comma 9 dell’articolo 7 ter, integrando e modificando l’articolo 19 del decreto legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009 dispone:

Ø      la lettera a) elimina la possibilità – prevista dal testo previgente fino alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione del comma 3 – di concedere gli interventi di tutela previsti dal citato articolo 19, comma 1, lettere a) e b) (indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti in caso di sospensione dell’attività lavorativa) in assenza dell'intervento integrativo degli enti bilaterali.

Ø      il nuovo comma 1bis dell’articolo 19 -modificato dal comma 9, lett. b) dell’articolo 7 ter  - stabilisce che in assenza dell’intervento integrativo degli Enti Bilaterali i periodi di tutela si considerano esauriti ed i  lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. Quindi, laddove non vi sia intervento degli enti bilaterali,  è consentito  un provvedimento in deroga, in forza del quale i lavoratori potranno fruire dell’integrazione salariale (ovvero, in caso di licenziamento, di mobilità).

Ø      il comma 9 lettera c) dell’art. 7 ter, infine,  prevede – in via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010 – la possibilità che ai lavoratori interessati da sospensione ex art. 19, comma 1 (lavoratori sospesi e apprendisti sospesi o licenziati),  possa essere concesso, a valere sulle medesime risorse previste dal comma 1, un trattamento equivalente a quello previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.

2.4. Compatibilità delle integrazioni salariali e di altre prestazioni di sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per l’anno 2009.

L’art. 7-ter, comma 12, lettera b), nel modificare l’art. 70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 sul lavoro accessorio, aggiunge il comma 1-bis: «in via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

La suddetta norma – con efficacia limitata al solo anno 2009 – ha una duplice portata:

    da una parte amplia l’ambito soggettivo di applicabilità del “lavoro accessorio”,  che potrà quindi essere reso, in qualsiasi settore produttivo, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;
    dall’altra consente di cumulare le prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni di sostegno del reddito con i redditi derivanti da lavori accessori entro il limite di 3.000 euro per anno solare,

Quindi  la norma consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ovvero di prestazioni di sostegno del reddito di effettuare lavoro accessorio, con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare.

Il limite dei 3.000 euro è riferito al singolo lavoratore, pertanto  va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro accessorio.

Ovviamente la norma non esclude la possibilità dei lavoratori in questione di svolgere, a titolo di lavoro accessorio, ulteriori attività, qualora ricorra una delle fattispecie previste nel primo comma dell’articolo 70 del D.Lgs. 276/2003.

Le remunerazioni che superino il limite dei 3.000 euro non danno luogo, tuttavia, a cumulabilità totale, bensì all’applicazione della disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale di tali remunerazioni con le integrazioni salariali e le altre prestazioni di tutela del reddito, per le quali si rimanda ad istruzioni impartite in precedenza (per le integrazioni salariali si vedano le circolari n. 171 del 4.8.1988, n. 179 del 12.12.2002 e n. 75 del 12.4.07; per la disoccupazione ordinaria la circ. n. 3-275 Prs del 03.10.1957, punto XI; per la mobilità la circ. n. 16 del 23 gennaio 1997).

Destinatari della disposizione sono i percettori di prestazioni di integrazione salariale o sostegno al reddito. In tale seconda accezione, quindi, si fanno rientrare le indennità direttamente connesse con uno stato di disoccupazione, quali le prestazioni di disoccupazione ordinaria, di mobilità, nonché i trattamenti speciali di disoccupazione edili. Non rientrano invece le prestazioni pagate “a consuntivo” sulla base del numero di giornate lavorate nel corso dell’anno precedente (quali le indennità di disoccupazione in agricoltura e quella non agricola con requisiti ridotti), per le quali il problema di compatibilità e cumulabilità con remunerazione da attività di lavoro subordinato o autonomo non si pone.

Per quanto concerne la cumulabilità, il lavoratore che percepisce emolumenti da lavoro accessorio nel limite dei 3.000 euro annui, potrà continuare a percepire l’integrazione salariale o l’altra prestazione a sostegno del reddito, per l’intero spettante, senza che questa venga sospesa o ridotta.

Nel caso della mobilità, in particolare non si applicherà l’istituto della sospensione dell’indennità di cui all’articolo 8, comma 7, della legge n. 223/1991.

Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all’Istituto.

Laddove fosse superato il limite dei 3.000 euro ad anno solare, il lavoratore ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno 2009 e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà fatta, eventualmente, prima che il compenso determini eccedenza e superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato ad altri redditi per lavoro accessorio.

2.5 ISTRUZIONI CONTABILI

Con apposito messaggio saranno date, a cura della Direzione Centrale Bilanci e servizi fiscali, istruzioni relative al recupero di indebiti sia per il caso di mancata concessione del trattamento sia per quello di decadenza per mancato rispetto della dichiarazione di disponibilità.

                                                                                   Il Direttore generale

                                                                                              Crecco

Circolare 62 del 22 aprile 2009

Oggetto:
Articolo 35, commi da 8 a 13, della legge 27 febbraio 2009, n. 14. Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni collegate al reddito.
SOMMARIO:
Dal 1° luglio di ciascun anno, le prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito sono erogate in considerazione dei redditi percepiti nell’anno precedente; i medesimi redditi hanno valore per la corresponsione delle prestazioni collegate al reddito fino al 30 giugno dell’anno successivo. Entro il 30 giugno di ciascun anno devono essere comunicati agli enti previdenziali i dati relativi ai redditi dell’anno precedente, rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni.
La mancata comunicazione dei dati reddituali comporta la sospensione della prestazione previdenziale o assistenziale in godimento.
In sede di prima liquidazione si tiene conto dei redditi percepiti nell’anno di decorrenza della prestazione pensionistica, dichiarati in via presuntiva
1. Premessa

Sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha convertito il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".
L’articolo 35, commi da 8 a 13, della citata legge reca disposizioni relative alle modalità di accertamento del diritto alle prestazioni collegate al reddito (allegato 1).
Il comma 8 prevede che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, l’accertamento del diritto, nonché il calcolo della misura, devono essere effettuati in riferimento al reddito conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Tale reddito è rilevante ai fini delle prestazioni stesse fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Il comma 9 prevede che, in sede di prima liquidazione di una prestazione, si debba far riferimento al reddito dell’anno in corso. Tale reddito è dichiarato dall’interessato in via presuntiva al momento della domanda.
Il comma 10 rinvia all’Allegato A della legge in oggetto ai fini dell’individuazione dei procedimenti per i quali rilevano i redditi da lavoro indicati dal medesimo comma conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
Il comma 11 prevede che, al fine di consentire agli enti previdenziali la verifica dei redditi collegati alle prestazioni previdenziali, i soggetti beneficiari delle medesime prestazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, devono comunicare i propri dati reddituali.
I commi 12 e 13 disciplinano gli effetti dell’omessa o ritardata comunicazione da rendere ai sensi del comma 11.
2. La nuova disciplina per la valutazione dei redditi incidenti su prestazioni previdenziali e assistenziali

L’ordinamento pensionistico contiene numerose norme che prevedono che il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali sia collegato al reddito del titolare della prestazione o anche del coniuge.
Le suddette norme attribuiscono rilevanza a diverse tipologie di reddito e fanno riferimento a periodi diversi per l’accertamento del reddito rilevante.
La nuova disciplina prevista dalla disposizione in oggetto ha introdotto, per tutte le prestazioni collegate al reddito, fatta eccezione per quelle riconosciute a seguito dei procedimenti di cui all’Allegato A, due periodi di riferimento per l’accertamento dei redditi rilevanti: “l’anno in corso”, in caso di accertamento del diritto ad una prestazione da riconoscersi in sede di prima liquidazione; “l’anno precedente” per la verifica del diritto al mantenimento della corresponsione di una prestazione collegata al reddito, già liquidata.
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 35, una prestazione assistenziale o previdenziale collegata al reddito è riconosciuta in sede di prima liquidazione sulla base del reddito dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva. Il reddito presunto di cui sopra è rilevante, ai fini della corresponsione della medesima prestazione, fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Ai sensi del comma 8 dell’articolo 35, è effettuata, ogni anno, sulla base del reddito effettivamente conseguito nell’anno precedente, la verifica del diritto alla corresponsione, dal 1° luglio del medesimo anno, delle prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito, già liquidate negli anni precedenti. Il reddito di cui sopra è rilevante, ai fini della corresponsione della medesima prestazione, fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Resta confermato l’arco temporale cui si riferiscono i limiti di reddito stabiliti dalle specifiche disposizioni relative alle prestazioni collegate al reddito.
Pertanto, ferma restando l’individuazione del “reddito rilevante” secondo i criteri sopra indicati, il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell’anno solare di corresponsione della prestazione.
Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione.
Nell’allegato 2 della presente circolare sono riportate le prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito alle quali si applica la nuova disciplina.

3. Prima liquidazione (comma 9)

Il comma 9 prevede: “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva.”
Per anno in corso si intende, ovviamente, l’anno solare nel quale ricade la decorrenza della prestazione collegata al reddito.
La disposizione di cui sopra si applica sia ai procedimenti di prima liquidazione di prestazioni di base collegate al reddito, (es. assegno sociale, pensioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti) sia ai procedimenti di prima liquidazione di prestazioni assistenziali o previdenziali collegate al reddito, che accedono ad una prestazione di base (es. integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali).
La disposizione in esame non si applica per il ripristino di prestazioni collegate al reddito, principali o accessorie, nel caso in cui il relativo diritto, riconosciuto sulla base del reddito presunto e confermato sulla base del reddito effettivo, sia stato successivamente revocato per ragioni reddituali. In tal caso la medesima prestazione può essere riliquidata applicando la disposizione di cui al comma 8 dell’articolo 35 (cfr. paragrafo 4).
Al fine di ottenere la “prestazione di base” ovvero “la prestazione accessoria”, l’interessato, nel momento in cui ha maturato o ritiene di aver maturato il diritto – anche per effetto di variazioni del reddito – è tenuto a presentare una dichiarazione relativa al reddito presunto dell’anno in corso.
La decorrenza delle prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito riconosciute in prima liquidazione è determinata, sia per le prestazioni di base che per quelle accessorie, ai sensi delle diverse disposizioni che disciplinano le singole prestazioni.
Il reddito dichiarato in via presuntiva deve essere considerato per il riconoscimento del diritto e della misura della prestazione fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Il reddito effettivamente percepito nell’anno di decorrenza della pensione deve essere comunicato dall’interessato, ai sensi del comma 8, dell’articolo 35, secondo le istruzioni applicative fornite al successivo paragrafo 4.

4. Verifica dei redditi incidenti sulle prestazioni pensionistiche (comma 8)

L’articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 dispone quanto segue: “L’Inps procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La verifica dei redditi ai sensi della disposizione sopra indicata deve essere effettuata secondo le modalità e i termini di cui al comma 11 dell’articolo 35, sulla base dei redditi conseguiti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.
Pertanto, l’Istituto provvede annualmente a richiedere i redditi rilevanti ai fini del diritto e della misura delle prestazioni collegate mediante invio di modelli di comunicazione reddituale.
La disposizione in esame stabilisce che i suddetti modelli devono essere restituiti entro il 30 giugno di ciascun anno con l’indicazione dei dati reddituali relativi all’anno precedente.
Devono presentare il modello reddituale di cui sopra coloro i quali siano titolari di prestazioni collegate al reddito.
Per coloro ai quali, nell’anno precedente, è stata riconosciuta, in sede di prima liquidazione, una prestazione collegata al reddito, considerando il reddito presunto dell’anno in corso, la comunicazione dei dati reddituali effettivamente percepiti nell’anno di decorrenza è funzionale ad accertare l’effettivo diritto e la misura delle prestazioni collegate al reddito corrisposte nell’anno di decorrenza della pensione e fino al 30 giugno dell’anno successivo, e ad accertare il diritto alle medesime prestazioni nel periodo successivo che va dal 1° luglio al 30 giugno.
Possono presentare il modello reddituale di cui sopra anche coloro ai quali, a seguito di variazioni del reddito, è stato revocato il diritto ad una prestazione riconosciuta sulla base dei redditi effettivamente percepiti, al fine di conseguire, ai sensi del citato comma 8, la riliquidazione della medesima prestazione.
Considerate le diverse situazioni alle quali può essere ricondotta la presentazione dei modelli reddituali, la verifica dei suddetti modelli può avere i seguenti esiti:

a) conferma dal 1° luglio del diritto alla corresponsione della prestazione collegata al reddito in godimento al 30 giugno;

b) revoca, a decorrere dal 1° luglio, della prestazione collegata al reddito corrisposta fino al 30 giugno;

c) annullamento del diritto alla prestazione riconosciuta in sede di prima liquidazione nell’anno precedente, in considerazione del reddito effettivamente percepito nel medesimo anno;

d) riliquidazione ( ripristino) a decorrere dal 1° luglio della prestazione collegata al reddito precedentemente revocata.

A seguito della revoca (lett. b) della prestazione collegata al reddito si procede al recupero delle somme indebitamente corrisposte oltre il 30 giugno.
A seguito dell’annullamento (lett. c) della prestazione riconosciuta in sede di prima liquidazione si procede al recupero delle somme indebitamente corrisposte a partire dalla data di decorrenza.
Si fa presente che, in caso di un provvedimento di annullamento di cui alla suddetta lett. c) l’interessato mantiene la facoltà di richiedere, nello stesso anno o negli anni successivi, il riconoscimento della medesima prestazione come prima liquidazione sulla base del reddito dell’anno in corso (comma 9, articolo 35).
Esempio: al titolare di un prestazione previdenziale integrata al trattamento minimo avente decorrenza 2010, liquidata sulla base del reddito dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva, viene annullato, nel 2011, il riconoscimento dell’integrazione al trattamento minimo a seguito della verifica dei redditi effettivamente percepiti nel 2010. In tal caso l’interessato ha facoltà di richiedere nuovamente, come prima liquidazione, l’integrazione al trattamento minimo, nel 2011 o negli anni successivi, sulla base del reddito dell’anno in corso ai sensi del comma 9 dell’articolo 35.

5. Omissione o ritardo nella comunicazione dei redditi rilevanti

In caso di mancata restituzione dei predetti modelli entro il termine del 30 giugno, l’Istituto provvede ad inviare, mediante lettera Raccomandata A.R., un sollecito di adempimento all’obbligo di comunicazione previsto dal comma 11 dell’articolo 35.
Nel caso in cui i destinatari dell’avviso di cui sopra non comunichino i dati richiesti nel termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, la corresponsione della prestazione collegata al reddito dovrà essere sospesa a decorrere dal rateo di ottobre.
In caso di mancata comunicazione dei redditi effettivamente percepiti da coloro ai quali è stata riconosciuta, in sede di prima liquidazione, una prestazione sulla base del reddito presunto, resta impregiudicata la facoltà dell’Istituto di procedere ai controlli di rito e di recuperare le somme indebitamente corrisposte dalla data di decorrenza.
Il comma 13 dell’articolo 35 disciplina le conseguenze del ritardo della comunicazione dei dati reddituali:

se la dichiarazione viene presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo la prestazione assistenziale o previdenziale è ripristinata dal mese successivo alla comunicazione, qualora risulti la sussistenza del relativo diritto, con la corresponsione degli arretrati relativi agli importi sospesi;
se la comunicazione viene resa oltre il 30 giugno dell’anno successivo, viene ripristinata la prestazione previa verifica del relativo diritto, senza corresponsione di arretrati.

6. Procedimenti per i quali rilevano i redditi da lavoro.

Il comma 10 dell’articolo 35 prevede che “Per i procedimenti di cui all'allegato A, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione”.

L’allegato A menziona i seguenti procedimenti:

a) mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con età inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1º agosto 1984, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni ;

b) riduzione dell'assegno di invalidità per reddito da lavoro di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n 222;

d) incumulabilità della pensione di anzianità (non più in vigore dall’1.1.2009) e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 503;

e) incumulabilità della pensione di anzianità (non più in vigore dall’1.1.2009) e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Nulla è innovato in ordine alle tipologie di redditi da lavoro rilevanti ai fini dei procedimenti sopra indicati.
Nulla è innovato altresì in ordine alle modalità e ai tempi per l’accertamento dei redditi da lavoro rilevanti ai fini dei procedimenti di cui alle lettere a), b), d) ed e).
In particolare, i dati rilevanti ai fini dei procedimenti di cui alla lettera e) continuano ad essere dichiarati mediate il Mod. 503 AUT relativamente ai redditi previsti per l’anno in cui è resa la dichiarazione e ai redditi effettivamente percepiti nell’anno precedente.
I dati reddituali rilevanti ai fini dei procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere comunicati dall’interessato nelle modalità e nei termini indicati al paragrafo 4 della presente circolare.
Il procedimento di cui alla lettera c) è attivato sulla base del reddito dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva dal titolare del trattamento pensionistico.
Il procedimento disciplinato dall’articolo 9 della legge n. 222/1984 è comunque attivato qualora, a seguito di accertamento d’ufficio o di dichiarazione del titolare della prestazione, risulti che in un determinato anno i redditi da lavoro effettivamente percepiti abbiano superato il limite di reddito di cui al suddetto articolo 9.
In ogni caso il provvedimento conseguente alla revisione produce effetti a decorrere dai termini previsti dai commi 2 e 5 del citato articolo 9.

7. Trattamenti di famiglia

Nulla è innovato dall’art. 35, commi 8 e 9, L. 14/2009, per quanto riguarda l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, previsto dalla Legge 153/1988 e successive modifiche ed integrazioni.
Infatti, la termologia adottata dai commi in questione non è riferibile alla prestazione di cui trattasi, né per quanto riguarda la composizione del nucleo, in cui non è ravvisabile la figura del beneficiario e il coniuge assume rilievo solo a condizioni tassativamente indicate, né per quanto riguarda il reddito, in quanto la liquidazione dell’assegno per il nucleo familiare è calcolata sulla base del reddito percepito, nell’anno precedente il primo luglio di quello di erogazione della prestazione, da tutto il nucleo familiare, mentre il comma 8 dell’articolo in questione fa riferimento a quelle prestazioni previdenziali o assistenziali che prendono in considerazione solo il reddito conseguito dal beneficiario e dal coniuge.
Non risulta, inoltre, applicabile il comma 9 essendo strettamente legato al comma 8.
Alla materia dell’assegno per il nucleo familiare continua, pertanto, a trovare applicazione la normativa vigente, che già prevede, peraltro, l’erogazione della prestazione prendendo come reddito di riferimento quello conseguito nell’anno precedente il primo luglio di quello di erogazione dai componenti del nucleo familiare.
Parimenti non trovano applicazione i commi 8 e 9 dell’art. 35 della legge citata per gli assegni familiari e le quote di maggiorazione su pensione, poiché anche per dette prestazioni familiari viene in rilievo il reddito del nucleo, che si calcola sulla base del reddito percepito nell’anno precedente il primo luglio di quello di erogazione della prestazione, mentre per quanto concerne l’individuazione dei beneficiari della prestazione si fa riferimento al diverso criterio del carico.
Pertanto, anche per gli assegni familiari e per le quote di maggiorazione su pensione continuano a trovare applicazione le norme vigenti in materia.

8. Corresponsione delle prestazioni collegate al reddito per l’anno 2009

La legge 27 febbraio 2009, n. 14, è entrata in vigore il 1° marzo 2009.
Pertanto, per l’individuazione dell’anno da considerare per il reddito rilevante ai fini del riconoscimento delle prestazioni, deve farsi riferimento alla data di decorrenza della prestazione medesima.
Per decorrenze successive al 1° marzo 2009 vige l’articolo 35, commi da 8 a 13, della legge 27 febbraio 2009, n. 14 (anno in corso per le prime liquidazioni).
Per le decorrenze dal 1° gennaio 2009 fino al 1° marzo 2009 vige la disciplina previgente alla legge n. 14 del 2009.
In questo senso deve considerarsi sciolta la riserva contenuta nel messaggio n. 6617 del 24 marzo 2009. Pertanto la nuova normativa deve essere applicata anche alle prestazioni di invalidità civile, secondo le decorrenze appena illustrate.
Per le prestazioni collegate al reddito aventi decorrenza anteriore al 2009 il diritto alla corresponsione delle medesime prestazioni per il periodo anteriore al 1° luglio è riconosciuto sulla base delle disposizioni previgenti alla legge n. 14 del 2009, mentre il diritto alla corresponsione dal 1° luglio 2009 deve essere verificato, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 35 della legge n. 14 del 2009.
La verifica della sussistenza dal 1° luglio 2009 di tale diritto è effettuata sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dal pensionato nell’anno 2009, per i redditi del 2008. I medesimi redditi sono considerati rilevanti per la corresponsione della prestazione fino al 30 giugno 2010.
Resta confermato che i redditi del 2008 sono valutati anche al fine di verificare l’eventuale corresponsione indebita di prestazioni o quote di prestazioni erogate nel 2008 sulla base del reddito dell’anno in corso, per le quali si procederà al recupero ai sensi dell’articolo 13, legge n. 412/1991.
Ai titolari di prestazioni collegate al reddito che non abbiano comunicato entro il 30 giugno i dati reddituali relativi al 2008 richiesti dall’Istituto, verrà inviato, mediante Raccomandata A.R., un sollecito ad effettuare la suddetta comunicazione entro 30 giorni, pena la sospensione della prestazione collegata al reddito a decorrere dal rateo di ottobre 2009.
In caso di omessa o ritardata comunicazione trovano applicazione le istruzioni fornite al paragrafo 5 della presente circolare.

Il Direttore generale
Crecco

Allegato 1

Art. 35.

(Modalità di accertamento delle prestazioni collegate al reddito)

8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1º luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.

9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.

10. Per i procedimenti di cui all'allegato A, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.

11. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.

12. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 4, previo avviso da parte degli Enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.

13. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si da luogo alla corresponsione di alcun arretrato.

Allegato 2

Prestazioni collegate al reddito

integrazione al trattamento minimo ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 683 e successive modificazioni e integrazioni;
integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153;
assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.544, e successive modificazioni e integrazioni;
aumento della pensione sociale di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e successive modificazioni e integrazioni;
maggiorazione dell'assegno sociale di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni;
importo aggiuntivo di 154,94 euro di cui all'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
somma aggiuntiva - c.d. quattordicesima - prevista dall'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127;
riduzione delle pensioni ai superstiti con i redditi di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
prestazioni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

Circolare 48 del 31 Marzo 2009

OGGETTO:
Contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14.6.1995. Riduzione contributiva ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 28.11.1996, n. 608.
SOMMARIO:
    

Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà successivi al 31/12/2003, in ogni caso stipulati entro il 31/12/2005

L'art. 6, comma 4, del D.L. 1/10/1996 n. 510, convertito nella legge 28/11/1996, n. 608 (allegato n. 1), prevede, come noto, una riduzione contributiva inerente ai contratti di solidarietà difensivi stipulati successivamente al 14/6/1995.

La materia è stata più volte trattata dall’Istituto, da ultimo, con le circolare n. 38 del 28 marzo 2008, nella quale, in particolare, sono state fornite istruzioni con riferimento allo sblocco di benefici per tutti gli accordi di solidarietà, successivi al 31/12/2002, comunque stipulati entro il 31/12/2003.

         

          Si ricorda, infatti, che la misura agevolativa trova applicazione nei limiti delle disponibilità allo scopo preordinate.

          Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione - con specifica nota[1], ha autorizzato un nuovo sblocco concernente tutti gli accordi di solidarietà, successivi al 31/12/2003, in ogni caso stipulati entro il 31/12/2005.

          In merito all'applicazione della riduzione contributiva, si forniscono le seguenti precisazioni.

 1. Ambito soggettivo di applicazione della riduzione contributiva.

          Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà dopo il 14/6/1995, con intervento della Cassa Integrazione guadagni straordinaria disposto con apposito decreto ministeriale.

          Come espressamente stabilito dalla norma, la riduzione non è prevista per i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro di cui all'art. 5, commi 5, 7, 8 del D.L. 20/5/1993, n. 148, convertito nella legge 19/7/1993, n. 236.

          Stante il significativo arco temporale interessato, nell’ipotesi di aziende cessate, la riduzione contributiva potrà essere riconosciuta anche in favore dell’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie.

 2. Modalità di applicazione della riduzione contributiva.

          Si richiamano preliminarmente le disposizioni ed i criteri dettati con le precedenti circolari [2]  che, per comodità, di seguito si riassumono.

          La riduzione è prevista per la durata del contratto con il limite massimo di 24 mesi e compete per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento di orario in misura superiore al 20 per cento con erogazione dell'integrazione salariale straordinaria.

          La misura della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale è del 25 per cento ed è elevata al 35 per cento nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento.

          Conseguentemente, per ogni mese, i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 25 per cento ovvero del 35 per cento sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto rispettivamente più del 20 per cento ovvero del 30 per cento rispetto a quello contrattuale.

          Eventuali erogazioni ultramensili, a carico del datore di lavoro, seguiranno la sorte contributiva legata all'orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette competenze secondo previsione contrattuale.

          Per le imprese operanti nella aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 1 del regolamento n. 1260/1999[3], tali riduzioni sono elevate rispettivamente al 30 per cento e 40 per cento.

          Si ricorda, da ultimo, che la riduzione è alternativa al beneficio degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno e ad altre forme di riduzioni contributive previste a qualunque altro titolo nell'ordinamento.

 3. Adempimenti delle Sedi e dei datori di lavoro.

          Come più volte precisato, la procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato.

          La Sede competente - accertata sulla base della documentazione in proprio possesso, eventualmente integrata da quella fornita dall'impresa, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva nel rispetto dei criteri di cui in premessa - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il previsto codice di autorizzazione "7K" avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995 ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all'art. 6, c. 4, della L. 28 novembre 1996, n. 608".

          Giacché il periodo di ammissione al beneficio é già scaduto, il predetto codice sarà attribuito limitatamente al periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10 con la quale viene operato il conguaglio relativo ai mesi pregressi.

          Più ampio periodo di validità potrà essere attribuito in presenza di recuperi effettuati tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive.

 3.1 Compilazione delle denunce contributive DM10.

          L'importo delle riduzioni contributive, spettanti per i periodi di paga già scaduti, per i quali dovrà essere fornito dal datore di lavoro apposito prospetto di determinazione, dovrà essere riportato su un separato campo del quadro "D" del DM10 preceduto dal previsto codice "L508" .

          L'importo da restituire a titolo di sgravi per Mezzogiorno - ovvero di altre agevolazioni contributive, alternative con i predetti benefici - sarà indicato nel quadro "B-C" preceduto dai seguenti codici:

 

Codici
    

Significato

M207
    

REST. SGR TOTALE TRIENNALE ex art. 44, L. 448/2001 (assunti anno 2002)

M186
    

DIFFERENZE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

          Le operazioni di conguaglio sul DM10 dovranno essere effettuate dai datori di lavoro con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare[4].

          Per le predette operazioni i datori di lavoro potranno, altresì, avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive, che, peraltro, dovrà essere necessariamente utilizzata per il recupero relativo ad aziende cessate.

          Al fine di attivare da parte delle Sedi eventuali controlli sulle somme poste a conguaglio, la procedura di gestione delle denunce DM10 provvederà a memorizzare, nell'archivio delle segnalazioni, le denunce che presentano il codice“L508" per la relativa consultazione.

                                                                Il Direttore generale

                                                                           Crecco

1 Nota protocollo 14/0014668 del 29/10/2008

2 Circolare n. 148 del 5/7/1993, circolare n. 195 del 11/8/1993, circolare n. 192 del 23/6/1994, circolare n. 87 del 7/4/1997, circolare n. 163 del 27/9/2000, circolare n. 56 del 13 aprile 2006, circolare n. 104 del 5 ottobre 2006, circolare n. 104 del 5 ottobre 2006 e circolare n. 38 del 28 marzo 2008.

3 Il Regolamento 21/6/1999 n. 1260 è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. L161 e ha definito le arre cui si applica l'Obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari. Per l’Italia, si tratta delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

4 Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

Allegato 1

D.L. 1.10.1996, n. 510, convertito nella legge 28.11.1996, n. 608 – stralcio -

G.U. 30 novembre 1996, n. 281

art. 6, comma 4

"4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, c. 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento  ed  è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento".

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