Circolare 85 del 1° luglio 2010
OGGETTO:
regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra istituzioni.
SOMMARIO:
Premessa. Parte I. Disposizioni generali 1. Disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione. 2. Totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di lavoro autonomo. 3. Precisazioni sulle modalità di applicazione delle norme sulla totalizzazione con riferimento ad alcune prestazioni particolari previste dalla legislazione italiana. 4. Calcolo della prestazione di disoccupazione. 5. Disoccupati che si recano in un altro Stato membro diverso da quello competente: mantenimento del diritto alle prestazioni. 6. Disoccupati che si recano in un altro Stato membro diverso da quello competente: adempimenti del disoccupato e delle istituzioni.
Parte II. Disposizioni specifiche. 1. Disposizioni concernenti la persona disoccupata residente nel corso dell’ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. 2. Obblighi della persona in stato di disoccupazione completa. 3. Diritti della persona disoccupata. 4. Scambio di informazioni tra gli uffici del lavoro di due Stati membri ed obblighi delle istituzioni di erogare le prestazioni di disoccupazione. 5. Rimborso tra istituzioni. 6. Disposizioni transitorie.
Premessa
Dal 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972 sono sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009.
In casi determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.
Le disposizioni di carattere generale sono state impartite con la circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale, alla quale si rimanda integralmente.
Il regolamento n. 883/2004 è successivamente indicato anche come “regolamento di base” ed il regolamento n. 987/2009 come “regolamento di applicazione”.
La presente circolare contiene disposizioni specifiche in materia di prestazioni di disoccupazione e di rimborso tra istituzioni, in applicazione degli articoli da 61 a 65 del regolamento di base, degli articoli da 54 a 57 e dell’articolo 70 del regolamento di applicazione.
PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione
Le disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 nascono dalla necessità di facilitare la ricerca di occupazione nel territorio dell’Unione europea e, infatti, prevedono un coordinamento più stretto ed efficace tra i regimi di assicurazione contro la disoccupazione e tra gli uffici del lavoro degli Stati membri. A tal fine, la nuova normativa ha fissato le modalità degli scambi di informazione, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza e di quello di ultima occupazione.
In particolare tali disposizioni prevedono che:
l’istituzione dello Stato membro di ultima occupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi assicurativi risultanti negli altri Stati membri per l’accertamento del diritto alle prestazioni di disoccupazione (articolo 61 del regolamento di base sulla totalizzazione dei periodi);
· il diritto alle prestazioni di disoccupazione sussiste, oltre che, ovviamente, in favore della persona disoccupata che resta nello Stato in cui si è verificato il rischio di disoccupazione, anche nei confronti della persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro in cerca di impiego (articolo 64 del regolamento di base sull’esportabilità delle prestazioni);
· le prestazioni di disoccupazione sono pagate direttamente dall’istituzione competente, di regola quella di ultima occupazione, anche se l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro;
· in determinati casi e in presenza di particolari condizioni lo Stato di residenza è tenuto ad erogare le prestazioni di disoccupazione alla persona disoccupata che ha svolto la sua ultima attività lavorativa in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza. (articolo 65, paragrafo 5, del regolamento di base);
Tali disposizioni prevedono, inoltre, determinati limiti e modalità di rimborso tra gli Stati.
2. Totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di lavoro autonomo
2.1 Criteri generali
L’articolo 61 del regolamento di base dispone che:“l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica. Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro sono presi in considerazione unicamente a condizione che tali periodi sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile”.
Pertanto, fermo restando che il diritto viene accertato secondo i criteri ed entro i limiti della legislazione dello Stato competente, in applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione, ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni di disoccupazione, l’istituzione competente di tale Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro.
E’ da tenere presente, tuttavia che, nel caso in cui la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto alle prestazioni di disoccupazione al compimento di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma, maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro, sono presi in considerazione soltanto nel caso in cui gli stessi, se fossero stati compiuti ai sensi della legislazione dello Stato che effettua la totalizzazione, sarebbero stati considerati periodi di assicurazione[1] utili per il diritto alla prestazione di disoccupazione.
2.2 Condizioni per il cumulo
Il paragrafo 2 dell’articolo 61 prevede che, con esclusione dei casi disciplinati dall’articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l’applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione sopra indicate “è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste:
− periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione;
− periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione, oppure
− periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma”.
In linea di principio, quindi, l’applicazione delle norme sulla totalizzazione, da parte dell’istituzione competente di uno Stato membro, è subordinata alla condizione che l’interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione di tale Stato, periodi di assicurazione, occupazione ovvero di attività lavorativa autonoma.
Ne consegue che vi sono :
Stati che prevedono l’esistenza di un rapporto assicurativo (es. l’Italia) per il diritto alle prestazioni di disoccupazione, che totalizzano:
a) i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati;
b) i periodi di occupazione e i periodi di attività lavorativa autonoma a condizione che detti periodi, se fossero compiuti sotto la legislazione dello Stato che totalizza, sarebbero stati soggetti all’assicurazione contro la disoccupazione.
Stati che prevedono il compimento di periodi di occupazione per il diritto alle prestazioni di disoccupazione, che totalizzano i periodi di occupazione e di assicurazione compiuti in altri Stati come se si trattasse di periodi di occupazione.
Stati che prevedono il compimento di periodi di assicurazione, occupazione e di attività lavorativa autonoma, che totalizzano i periodi di attività lavorativa autonoma compiuti in altri Stati.
Pertanto, fermo restando che l’Istituto procederà al cumulo dei periodi esteri solo quando la cessazione dell’attività lavorativa si sia verificata in Italia, per accertare il requisito previsto dalla legislazione italiana per il diritto alle prestazioni di disoccupazione si devono sommare ai periodi italiani solo i periodi risultanti in uno o più Stati comunitari i quali - se compiuti in Italia - sarebbero stati utilizzati ai fini del diritto alle relative prestazioni.
In particolare, le Sedi per poter totalizzare i periodi di occupazione e di attività autonoma svolti all’estero non soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, devono accertare se, per la qualifica rivestita o per l’attività svolta dal lavoratore, tali periodi sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia. La qualifica sarà accertata sulla base dei dati contenuti nel PAPER SED U002 “Comunicazione dei periodi di assicurazione”, se le notizie ivi riportate sono sufficienti, altrimenti da altra documentazione idonea quale l’eventuale contratto di lavoro esibito dall’interessato.
Si precisa, inoltre, che, facendo eccezione al principio generale, in nessun caso è possibile considerare tra i periodi utili per il diritto alle prestazioni per disoccupazione i periodi di residenza che, secondo le legislazioni di alcuni Stati comunitari, hanno rilevanza in ambito previdenziale o assistenziale.
2.3 Modalità procedurali per la concessione delle prestazioni di disoccupazione
L’articolo 54 del regolamento di applicazione precisa che, alle disposizioni dettate in materia di totalizzazione dall’articolo 61, si applicano i criteri generali previsti dall’articolo 12 del regolamento di base (vedi punto 9 della circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale). La seconda frase dell’articolo 54 prevede, inoltre, che: “fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, la persona interessata può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione”.
Pertanto, nel caso sia necessario far ricorso alla totalizzazione, la persona interessata, unitamente alla domanda di prestazione di disoccupazione, può presentare all’istituzione competente il documento che attesta i periodi di attività lavorativa svolta in un altro o in altri Stati membri (documento portatile U1). Nel caso in cui l'interessato non presenti detto attestato, l'istituzione che riceve la domanda di prestazioni lo richiede all'istituzione o alle istituzioni tenute a rilasciare l’attestato stesso. In tale ipotesi, l’istituzione competente deve richiedere alle istituzioni degli altri Stati membri le informazioni inerenti i periodi assicurativi tramite l’utilizzo del PAPER SED U001 e la comunicazione dei periodi viene formalizzata attraverso il PAPER SED U002.
Pertanto, le Sedi, qualora l’interessato non possa far valere i prescritti requisiti in base alla sola assicurazione italiana, accerteranno, sulla scorta del documento portatile U1 esibito dal lavoratore, se i suddetti requisiti siano raggiunti mediante la totalizzazione. Se il lavoratore non ha esibito tale documento, le Sedi richiederanno le informazioni necessarie alla competente istituzione estera (PAPER SED U001), sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utilizzabile ai fini del perfezionamento tanto dell'anzianità assicurativa quanto dell'anno di contribuzione nel biennio.
Ove, invece, il periodo di lavoro documentato dall’interessato non appaia sufficiente per il raggiungimento del diritto alle prestazioni, le Sedi adotteranno un provvedimento di reiezione della domanda astenendosi dal richiedere alle istituzioni interessate le informazioni relative ai periodi esteri, ma facendo espressamente risultare, con annotazione ad hoc, che i requisiti richiesti dalla legislazione italiana non risultano perfezionati neanche a seguito della valutazione dell'attività prestata all'estero.
Il documento portatile U1 è l’unico documento utile che l’interessato può presentare per la certificazione dei periodi di assicurazione, occupazione e di attività autonoma compiuti in un determinato Stato. Ai fini del cumulo non possono essere presi in considerazione documenti di altro tipo.
L’Istituto per le operazioni di totalizzazione prende in considerazione tanti contributi settimanali quante sono le settimane di calendario (o frazioni di esse) comprese nei periodi segnalati (circolare n. 2039 del 22 dicembre 1972).
3) Precisazioni sulle modalità di applicazione delle norme sulla totalizzazione con riferimento ad alcune prestazioni particolari previste dalla legislazione italiana
Nell’ambito della legislazione nazionale i periodi esteri possono essere cumulati per il perfezionamento del diritto:
- ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, requisiti normali e ridotti;
- ai trattamenti di disoccupazione ordinaria agricola, requisiti normali e ridotti;
- ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola.
Ciò premesso e con riferimento a quanto esposto in precedenza, si richiama l’attenzione delle Sedi sui riflessi prodotti dalla normativa comunitaria sull’applicazione di particolari disposizioni della legislazione italiana in materia di disoccupazione.
a) Indennità di mobilità
Come precisato dalla circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, Parte C), ai fini del perfezionamento del diritto all’indennità di mobilità non opera il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti negli Stati comunitari o convenzionati.
Tuttavia, è possibile far ricorso alla totalizzazione per il raggiungimento del requisito (anzianità contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennità di mobilità prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Il medesimo principio vale, ovviamente, per il raggiungimento del requisito contributivo richiesto ai fini del prolungamento dell'indennità in parola sino alla data di compimento dell'età prescritta per il pensionamento di vecchiaia. Quindi, fatti salvi gli aspetti riconducibili alla specificità del requisito richiesto per la prestazione e appositamente disciplinati dalla legge, il criterio della totalizzazione può e deve essere applicato, in linea di massima, anche all’indennità di cui trattasi (vedi circolare n. 99 del 26 aprile 1993, punto 1.7).
b) Trattamenti speciali di disoccupazione edile
Le norme sulla totalizzazione sono applicabili anche per il conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini.
Ai sensi dell’articolo 9, secondo comma, della legge n. 427 del 1975 hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia. In questo caso per poter applicare le norme sulla totalizzazione la cessazione dal lavoro deve essersi verificata in Italia nel settore dell’edilizia e la contribuzione estera da prendere in considerazione deve riferirsi a periodi di effettiva attività svolta esclusivamente nel settore edilizio (vedi circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, Parte C).
In base all’applicazione per analogia del principio che ha portato a escludere la possibilità di far ricorso alla totalizzazione per conseguire il diritto alla mobilità (vedi punto precedente), si può affermare che per quanto riguarda i seguenti trattamenti speciali:
- TS/DS edile ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 223/91,
- TS/EDILE ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, della legge n. 451/94
la totalizzazione non è ammessa in quanto è richiesto, anche in questi casi, un requisito specifico che, per le sue caratteristiche, non può che essere perfezionato sulla base dei soli periodi di assicurazione maturati in Italia.
c) Sussidio straordinario di disoccupazione
In base all’articolo 1 della legge 21 luglio 1959, n. 533 “i disoccupati delle industrie determinate in conformità al secondo comma dell'articolo 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono godere della concessione del sussidio straordinario regolato nel capo III, del titolo III, della legge 29 aprile 1949, n. 264, qualora possano far valere, in luogo del requisito previsto nel terzo comma dell'articolo 36 di tale legge e ferme restando le altre condizioni stabilite nel suddetto capo, almeno cinque contributi settimanali, se operai, o un contributo mensile, se impiegati, versati nell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria nel biennio precedente la data del decreto di concessione”.
Le norme sulla totalizzazione dei contributi sono applicabili anche per l’accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi del citato articolo 1 (vedi in particolare la circolare n. 2039 del 22 dicembre 1972, Parte I, punto 4).
d) Indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli
I contributi versati in un altro Stato comunitario sono cumulabili con quelli italiani anche ai fini del raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049, per la concessione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli (vedi in particolare il messaggio n. 16608 del 21 luglio 2008, Punto 2, lettera b).
Per quanto concerne in particolare il requisito di 102 contributi giornalieri nel biennio, si dovranno in primo luogo trasformare in settimane i periodi esteri - indicati sul documento portatile U1 presentato dall’interessato, ovvero riportati sul PAPER SED U002 - e il numero dei contributi così determinato dovrà essere convertito in giornate, attribuendo sei contributi giornalieri per ogni contributo settimanale.
Inoltre, per la determinazione del numero delle giornate da indennizzare, dal parametro fisso di “270” giornate dovranno essere detratte, oltre alle giornate di effettiva occupazione in Italia, anche quelle prestate all'estero, nonché le giornate coperte da indennità di malattia, infortunio o maternità, erogate a carico di istituzioni straniere.
I periodi di assicurazione o di occupazione compiuti all'estero devono essere presi in considerazione anche per stabilire la prevalenza o meno della contribuzione agricola nell'anno civile per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del D.P.R. n. 1049 (vedi in particolare la circolare n. 2039 del 22 dicembre 1972, Parte I, punto 4).
La totalizzazione dei periodi esteri è consentita anche per accertare il diritto al trattamento speciale sostitutivo dell'indennità ordinaria di disoccupazione previsto dall’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457. Infatti, per il perfezionamento del requisito richiesto per tale prestazione possono essere presi in considerazione anche periodi di lavoro prestati in attività non agricola.
f) Periodi da neutralizzare
Dal computo del biennio devono essere neutralizzati, ai sensi dell'articolo 37, terzo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, i periodi di malattia certificati da un ente previdenziale o da un'amministrazione pubblica ospedaliera, benché l'evento si sia verificato in un altro Paese, legato o non legato all'Italia da convenzioni o da accordi internazionali.
Naturalmente, nell'ipotesi che i periodi in questione siano coperti dall’assicurazione contro la disoccupazione in uno Stato comunitario e siano, pertanto, riportati sul documento portatile U1, ovvero siano stati comunicati con il PAPER SED U002, essi saranno utilizzati ai fini della totalizzazione.
Dal biennio devono essere, inoltre, neutralizzati i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti in base a convenzioni o accordi internazionali.
Si precisa che, ai fini dell'esame delle pratiche in regime comunitario, devono essere neutralizzati non soltanto i periodi di lavoro svolti in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione, ma anche i periodi di lavoro svolti in Paesi con i quali sono operanti accordi bilaterali.
Infatti, l'esame di una domanda, effettuato in base alla regolamentazione comunitaria, esclude che possano essere totalizzati periodi di assicurazione compiuti in Stati che non sono membri dell’Unione europea.
Si precisa, inoltre, che ai periodi di lavoro subordinato all'estero non coperti dalle assicurazioni interessate in base a convenzioni o ad accordi internazionali, cui si riferisce il citato articolo 37, vanno assimilati, ai fini della neutralizzazione, anche i periodi di lavoro svolto in Stati convenzionati, ma che, nel caso concreto, non possono essere utilizzati per la concessione delle prestazioni.
Si chiarisce, altresì, che per procedere alla neutralizzazione dei suddetti periodi di lavoro non è indispensabile l’esibizione di documenti assicurativi, essendo sufficiente che il lavoro all'estero risulti da documenti idonei (vedi circolari nn. 2039 del 22 dicembre 1972, Parte IV, e 285 del 30 dicembre 1989, punto 1).
4. Calcolo delle prestazioni di disoccupazione
a) Retribuzione di riferimento per il calcolo
In merito alle modalità di calcolo delle prestazioni, l’articolo 62 del regolamento di base - fatta salva la deroga prevista al paragrafo 3 per i lavoratori frontalieri e i lavoratori che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente, a cui si applica l’articolo 65, paragrafo 5, lettera a) - dispone che: “l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore tiene conto esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato per l'ultima attività subordinata o attività lavorativa autonoma che ha esercitato in base a tale legislazione”. Tale disposizione trova applicazione “anche qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione in base alla quale sono calcolate le prestazioni e qualora, durante tutto questo periodo o parte di esso, l'interessato sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro”.
Pertanto, poiché il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per l’attività svolta nello Stato competente, l’Istituto deve calcolare in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani. Non assumono, quindi, alcuna rilevanza le retribuzioni percepite per attività svolte in altri Stati, anche se i relativi periodi sono stati presi in considerazione e totalizzati per accertare il diritto alla prestazione di disoccupazione (vedi in particolare le circolari nn. 2039 del 22 dicembre 1972, Parte II, 1034 del 22 maggio 1974 e 199 del 4 ottobre 1988).
b) Familiari residenti in un altro Stato
L’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, dispone che “l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni vari secondo il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari della persona interessata che risiedono in un altro Stato membro come se risiedessero nello Stato membro competente. Questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un’altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari”.
Allo scopo di stabilire quali familiari devono essere presi in considerazione ai fini sopra indicati, l’istituzione competente richiede le informazioni necessarie con il PAPER SED U005; la risposta a tale richiesta viene formalizzata con il PAPER SED U006.
5. Disoccupati che si recano in un altro Stato membro diverso da quello competente: mantenimento del diritto alle prestazioni
L’articolo 7 del regolamento di base sancisce il principio generale in base al quale le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o in applicazione dello stesso regolamento “non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice”.
L’articolo 63 del suindicato regolamento, con riferimento all’ articolo 7, precisa che nell’ambito delle norme in materia di disoccupazione, tale disposizione trova applicazione nei casi e entro i limiti previsti dagli articoli 64 e 65 del regolamento di base.
Pertanto, l’esportabilità delle prestazioni per disoccupazione deriva dall’applicazione di quanto stabilito dagli articoli 7 e 63 sopra citati.
Si evidenzia che l’articolo 64, relativamente ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro, dispone che, in presenza di determinate condizioni ed entro precisi limiti “la persona che si trova in disoccupazione completa e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni e che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione, conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro”.
a) Condizioni e limiti per la conservazione del diritto.
L’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 prevede che il lavoratore rimasto disoccupato in uno Stato e che ha maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione di tale Stato, in base ai soli periodi assicurativi risultanti ai sensi di detta legislazione ovvero con la totalizzazione dei periodi di uno o più Stati dell’Unione europea, può continuare a beneficiare delle prestazioni stesse, qualora si rechi in un altro Stato comunitario alla ricerca di un’occupazione.
La conservazione del diritto è subordinata alle condizioni ed ai termini sotto indicati:
- la persona disoccupata, prima della sua partenza, deve essere iscritta come richiedente lavoro e deve essere rimasta a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno 4 settimane;
- la persona disoccupata deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato comunitario in cui si reca, sottoporsi ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione in materia vigente in questo Stato.
Le istituzioni dello Stato competente possono autorizzare il disoccupato a partire prima della scadenza delle quattro settimane.
Il disoccupato che si iscrive presso gli uffici del lavoro del nuovo Stato entro 7 giorni dalla data in cui ha cessato di essere iscritto presso gli uffici del lavoro dello Stato competente, è considerato come iscritto in cerca di lavoro nel nuovo Stato dalla data in cui ha cessato di essere iscritto presso gli uffici del lavoro dello Stato competente. Le istituzioni di questo Stato possono prorogare, in casi eccezionali, il termine di 7 giorni.
b) Il diritto alle prestazioni, anche se l’interessato si reca in più Stati alla ricerca di lavoro, è mantenuto per un periodo massimo di 3 mesi, a decorrere dalla data da cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione. La durata totale delle prestazioni, percepite prima e dopo il trasferimento, non può superare la durata complessiva prevista dalla legislazione dello Stato competente. Tuttavia gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale termine fino ad un massimo di sei mesi (articolo 64, paragrafo 1, lettera c) ed, in tal caso, le informazioni relative alle prestazioni di disoccupazione oggetto della proroga sono scambiate con il PAPER SED U015 “Proroga del diritto all’esportabilità” e il PAPER SED U016 “Termine del diritto all’esportabilità”.
Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 64 del regolamento di base prevedono, inoltre, quanto segue:
il disoccupato che, prima o alla scadenza del periodo durante il quale ha diritto alle prestazioni, fa ritorno nello Stato di ultimo impiego continua ad avere diritto alle prestazioni di disoccupazione;
il disoccupato che non fa ritorno alla scadenza del suddetto periodo nello Stato di ultimo impiego non ha più diritto alle prestazioni, tranne che la legislazione nazionale non preveda condizioni più favorevoli;
in casi eccezionali – che non sono espressamente specificati dalla normativa comunitaria – le istituzioni e gli uffici possono consentire al disoccupato di rientrare nello Stato di ultimo impiego in data posteriore alla scadenza del periodo senza perdere il diritto alle prestazioni di disoccupazione;
il diritto alle prestazioni, tra due periodi di occupazione, può essere conservato per un periodo massimo di tre mesi; anche in tale ipotesi le norme nazionali più favorevoli restano applicabili e le istituzioni o gli uffici competenti possono prorogare il periodo iniziale di 3 mesi fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi.
Per l’applicazione delle disposizioni illustrate nei punti precedenti, l’Istituto, per quanto di sua competenza, a decorrere dal 1° maggio 2010, accorderà l’esportazione delle prestazioni soltanto per i primi tre mesi senza alcuna proroga.
6. Disoccupati che si recano in un altro Stato membro diverso da quello competente: adempimenti del disoccupato e delle istituzioni
L’articolo 55 del regolamento n. 987/2009 detta i criteri di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 64 del regolamento di base, disciplinando gli adempimenti cui sono tenuti la persona disoccupata, le istituzioni e gli uffici del lavoro.
a) Adempimenti del disoccupato e dell’istituzione competente
La persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro, per conservare il diritto alle prestazioni deve, prima della sua partenza, informare l’istituzione competente e chiedere il rilascio di un documento (documento portatile U2) con il quale viene attestato che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni specificate al precedente punto 5, lettera a) (vedi articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base).
L’istituzione competente, sempre che il lavoratore sia rimasto a disposizione del locale mercato del lavoro per il tempo prescritto (4 settimane), informa la persona interessata degli obblighi da adempiere e rilascia il documento portatile U2. Nel documento devono essere indicate le informazioni seguenti:
a) la data in cui la persona disoccupata ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente;
b) il periodo concesso (vedi l’articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base) per l’iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;
c) il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere mantenuto ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base;
d) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.
La persona disoccupata deve iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati al precedente punto 5, e presentare all’istituzione di tale Stato il documento portatile U2.
L’istituzione competente comunica con il PAPER SED U008, a richiesta dell’altra istituzione in causa, le informazioni relative alla persona disoccupata ed alla prestazione esportata. Inoltre, l’istituzione cnmpetente:
· comunica (PAPER SED U011) all’altra istituzione gli effetti, sul diritto alla prestazione di disoccupazione, derivanti dai fatti che si siano verificati durante il periodo di conservazione del diritto e che sono stati comunicati con il PAPER SED U010 dall’istituzione dello Stato in cui il disoccupato si è recato;
· informa quest’ultima istituzione del rientro della persona disoccupata sul proprio territorio (PAPER SED U014).
b) Adempimenti dell’istituzione dello Stato in cui il disoccupato si è recato (istituzione in causa)
Nel caso in cui la persona disoccupata abbia informato l’istituzione competente che si sarebbe recata in un altro Stato membro in cerca di lavoro, ma non abbia presentato all’istituzione dello Stato membro in cui si è recata il documento portatile, questa istituzione richiede all’istituzione competente le informazioni necessarie con il PAPER SED U007.
Inoltre,l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata è tenuta:
· a trasmettere senza indugio all’istituzione competente le informazioni relative alla data d’iscrizione presso gli uffici del lavoro e al nuovo indirizzo della persona interessata (PAPER SED U009);
· a informare (PAPER SED U010), non appena ne è a conoscenza, l’istituzione competente e la persona interessata dei fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni, qualora gli stessi si verifichino nel periodo di conservazione del diritto;
· a trasmettere mensilmente (PAPER SED U013), a richiesta dell’istituzione competente (PAPER SED U012), le informazioni relative alla situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest’ultima è ancora iscritta presso gli uffici del lavoro e se rispetta le procedure di controllo predisposte.
L’istituzione in causa è tenuta a procedere ai controlli come se la persona beneficiasse di prestazioni a carico dello Stato in cui si svolge la ricerca del lavoro (articolo 55, paragrafo 5, del regolamento di applicazione).
Si precisa, inoltre, che, in base al paragrafo 3 dell’articolo 55 del regolamento di applicazione, è obbligo anche dell’ufficio del lavoro dello Stato in cui si cerca lavoro fornire ogni utile informazione all’interessato.
L’articolo 55, paragrafo 6, del regolamento di applicazione prevede che le autorità o le istituzioni competenti possano definire tra loro:
procedure e scadenze per le comunicazioni circa l’evoluzione della situazione del disoccupato;
misure idonee a facilitare la ricerca dell’impiego.
Le Sedi saranno tenute ad effettuare gli adempimenti sopradescritti:
· in veste di istituzione competente, nel caso di persone rimaste disoccupate in Italia che abbiano maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico della legislazione italiana e che si rechino in un altro Stato comunitario in cerca di impiego;
· in veste di istituzione dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato (istituzione in causa), nel caso di persone rimaste disoccupate in un altro Stato comunitario che abbiano maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico della legislazione di tale Stato e che si siano recate in Italia in cerca di impiego.
PARTE II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE
1. Disposizioni concernenti la persona disoccupata residente nel corso dell’ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente [2]
Le disposizioni dell’articolo 65 del regolamento di base e degli articoli 56 e 70 del regolamento di applicazione stabiliscono le condizioni e le modalità di concessione delle prestazioni di disoccupazione ai lavoratori frontalieri[3] e ad altri lavoratori, diversi dai frontalieri, i quali durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato diverso dallo Stato membro competente. Le suindicate disposizioni definiscono, altresì, i termini e le modalità di rimborso tra le istituzioni.
1.1. Persone in disoccupazione parziale o accidentale
L’articolo 65, paragrafo 1, prevede che il lavoratore che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, si metta a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. In questo caso il lavoratore beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se risiedesse nel suo territorio. Le prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente e sono sempre a carico della medesima.
Per quanto riguarda il concetto di disoccupazione parziale, la Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale, con la Decisione n. U3 del 12 giugno 2009 (allegato 1), ha precisato che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento di base, la natura della disoccupazione (parziale o completa) si determina in base al mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le parti e non alla durata di un’eventuale sospensione temporanea dell’attività del lavoratore. In mancanza di un rapporto contrattuale di lavoro, una persona priva di qualunque legame con lo Stato membro di occupazione (es. contratto di lavoro terminato o scaduto) sarà considerata in stato di disoccupazione totale, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del citato regolamento.
Nell’ambito della legislazione italiana rientrano tra le prestazioni erogate in ragione di uno stato di disoccupazione parziale o accidentale nel senso sopra descritto, le prestazioni per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
Lo Stato alla cui legislazione la persona disoccupata è stata soggetta durante la sua ultima attività lavorativa, per comodità di trattazione, sarà citato in seguito anche come Stato di ultima occupazione.
1.2. Persone in disoccupazione completa
L'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 detta norme specifiche relative al riconoscimento e all’erogazione dell’indennità di disoccupazione a coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente.
Il fattore determinante ai fini dell’applicazione dell’articolo in esame è la residenza degli interessati, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione erano soggetti, che non necessariamente coincide con lo Stato in cui hanno esercitato un’attività subordinata o autonoma (vedi la circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi).
Secondo la definizione di cui all’articolo 1, lettera j), del regolamento di base, il termine residenza indica il luogo in cui una persona risiede abitualmente. L’articolo 11 del regolamento di applicazione fissa i criteri per determinare la residenza laddove tra le istituzioni di due o più Stati membri insorgano contrasti nel determinare la stessa (vedi punto 10 della circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale).
Ne consegue che le disposizioni dell’articolo 65 si applicano senza dubbio ai lavoratori frontalieri, considerato che tali lavoratori di norma risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui esercitano la loro attività professionale, che è anche lo Stato competente. Tuttavia, poiché vi sono altre categorie di soggetti che possono risiedere in taluni casi in uno Stato membro diverso da quello competente, la Commissione Amministrativa, con Decisione n. U2 del 12 giugno 2009 (allegato 2), ha fornito precisazioni in merito al campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente.
In base alla citata decisione, le disposizioni contenute nell’articolo 65, paragrafo 5, oltre che ai lavoratori frontalieri, si applicano in particolare (vedi la circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi):
a) alle persone che esercitano un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base);
b) alle persone che normalmente esercitano le loro attività nel territorio di due o più Stati membri (articolo 13 del regolamento di base);
c) alle persone cui si applica un accordo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base e, cioè, ai lavoratori per i quali due o più Stati membri abbiano previsto, di comune accordo, eccezioni alle regole sulla legislazione applicabile e, in particolare, al principio dell'applicazione della lex loci laboris.
Si precisa che le norme in esame trovano applicazione nei confronti dei lavoratori diversi dai frontalieri solo se gli stessi, nel corso della loro ultima attività, risiedono effettivamente in uno Stato membro diverso da quello competente.
L’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento di base stabilisce che “una persona in stato di disoccupazione completa, e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si metta a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza”. In via supplementare detta persona può porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma. Peraltro “il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto”.
Poiché il paragrafo 2, seconda frase, dell’articolo 65 fa salva l’applicazione dell’articolo 64, la persona in stato di disoccupazione completa che si rechi in cerca di impiego in un altro Stato membro conserva il diritto alle prestazioni a carico dello Stato competente (Stato di ultima occupazione) nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall’articolo 64 (vedi Parte I, punti 5 e 6 della presente circolare).
2. Obblighi della persona in stato di disoccupazione completa
L’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento di base stabilisce che la persona in stato di disoccupazione completa che, nel corso della sua ultima attività lavorativa, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato competente deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale risiede. La persona suindicata, che sia a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato di residenza, deve rispettare gli obblighi e le condizioni previsti dalla legislazione di questo Stato. Peraltro, se detta persona decide di iscriversi come richiedente lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma deve rispettare anche gli obblighi vigenti in detto Stato.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento di base, e dell’articolo 56, paragrafi 1 e 2, del regolamento di applicazione, il disoccupato che sia soggetto agli obblighi ed alle attività di ricerca del lavoro previsti dalle legislazioni dei due Stati, è soggetto prioritariamente agli obblighi ed alle attività di ricerca del lavoro previsti dalla legislazione dello Stato di residenza. Inoltre, la persona disoccupata che si mette a disposizione degli uffici del lavoro di due Stati, quello di ultima attività e quello di residenza, deve comunicare all’istituzione ed agli uffici del lavoro dello Stato di residenza che si è iscritta, come persona in cerca di lavoro, anche presso gli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione.
Può verificarsi, secondo quanto previsto dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, che la persona disoccupata non adempia agli obblighi stabiliti dalla legislazione dello Stato di ultima occupazione: tale circostanza non ha alcuna rilevanza ai fini del diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza.
Si ribadisce, inoltre, che se la persona disoccupata, che non sia un lavoratore frontaliero, non fa ritorno nello Stato membro di residenza deve mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dell’ultimo Stato alla cui legislazione è stata soggetta (articolo 65, paragrafo 2, del regolamento di base).
Il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa, quindi, può mettersi a disposizione, in via supplementare, degli uffici del lavoro dello Stato in cui ha svolto la sua ultima attività lavorativa. In tal caso, la richiesta d’informazione sull’iscrizione agli uffici del lavoro dello Stato competente avviene attraverso l’utilizzo del PAPER SED U018 e le relative informazione sono comunicate dall’istituzione dello Stato di ultima occupazione con il PAPER SED U019.
Si precisa che, mentre il disoccupato, già lavoratore frontaliero, può mettersi a disposizione sia degli uffici del lavoro dello Stato di residenza che di quelli dello Stato di ultima occupazione, il disoccupato che, pur risiedendo in uno Stato diverso da quello di ultima occupazione, non sia da considerarsi lavoratore frontaliero, può iscriversi soltanto o presso gli uffici del lavoro dello Stato di residenza, se fa ritorno in tale Stato, oppure, nel caso non ritorni nello Stato di residenza, presso gli uffici del lavoro dello Stato di in cui ha esercitato l’ultima attività.
3. Diritti della persona disoccupata
(articolo 65, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004)
a) Lavoratore frontaliero
Il disoccupato, già frontaliero, ha diritto alle prestazioni a carico dello Stato di residenza e le stesse devono essere corrisposte dall’istituzione competente di tale Stato come se, nel corso della sua ultima attività lavorativa, il lavoratore fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza (articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di base).
In tale ipotesi, in deroga a quanto previsto per la generalità dei casi (vedi articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di base) la persona disoccupata beneficia delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro in cui risiede, come se fosse stata soggetta a tale legislazione durante la sua ultima occupazione. Il lavoratore deve, quindi, soddisfare le condizioni richieste dalla legislazione del Paese di residenza per conseguire il diritto alle prestazioni di disoccupazione.
Per accertare se tali condizioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di tale legislazione.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti di assicurazione e contribuzione per il diritto a prestazione è possibile, altresì, totalizzare anche i periodi compiuti in precedenza sotto la legislazione di ogni altro Stato membro.
Inoltre, l'istituzione del luogo di residenza tiene conto, ai fini del calcolo delle prestazioni, della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma (articolo 62, paragrafo 3, del regolamento di base). A tale scopo, l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività lavorativa comunica senza indugio all’istituzione del luogo di residenza (PAPER SED U004), a richiesta di quest’ultima (PAPER SED U003), tutti gli elementi necessari al calcolo delle prestazioni di disoccupazione.
Invece, per lo scambio delle informazioni relative ai periodi di assicurazione, l’istituzione dello Stato di residenza utilizzerà il PAPER SED U001, mentre l’istituzione dello Stato membro di ultima assicurazione comunicherà i dati richiesti con il PAPER SED U017.
b) Lavoratore diverso dal frontaliero
La persona disoccupata diversa dal lavoratore frontaliero che non ritorna nello Stato di residenza e si pone a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico di tale Stato come se risiedesse sul suo territorio.
La persona disoccupata diversa dal lavoratore frontaliero che rientra nello Stato di residenza e si pone a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; le prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima.
Anche per tali lavoratori, come per i lavoratori frontalieri, per accertare che le condizioni per i diritto alle prestazioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata, a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di tale legislazione. Analogamente, ai fini del calcolo delle prestazioni, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma (articolo 62, paragrafo 3, del regolamento di base). Per le modalità di scambio delle informazioni, si rinvia a quanto detto al punto precedente per i lavoratori frontalieri.
Peraltro, il lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero che
- abbia maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dell’istituzione dello Stato alla cui legislazione era stato assoggettato da ultimo,
- e sia tornato nello Stato di residenza,
ha diritto, in primo luogo, alle prestazioni spettanti, in base all’articolo 64 del regolamento di base, a carico dello Stato di ultima occupazione. In tale ipotesi, le prestazioni a carico dello Stato di residenza sono sospese per il periodo nel corso del quale è mantenuto il diritto alle prestazioni maturate a carico dallo Stato di ultima occupazione (articolo 65, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base).
Ai fini dell’applicazione di quest’ultima disposizione, l’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento di applicazione dispone che l’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo comunica (PAPER SED U008) all’istituzione del luogo di residenza, a richiesta di quest’ultima (PAPER SED U028), se il lavoratore ha diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di base (sempre che l’interessato non sia in possesso già del documento portatile U2).
Le Sedi dovranno, comunque, detrarre dal numero delle giornate indennizzabili secondo la legislazione italiana il numero delle giornate indennizzate in base alla legislazione estera.
Si precisa che poiché trattasi di prestazioni relative al medesimo evento, dovranno essere prese in considerazione tanto le giornate indennizzate a carico dell'istituzione estera prima del rientro in Italia quanto quelle indennizzate successivamente.
Si ribadisce, infine, che per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione da liquidare a carico dell’assicurazione italiana, con decorrenza 1° maggio 2010, in applicazione dell’articolo 65 del regolamento n. 883/2004, le Sedi dovranno prendere a riferimento la retribuzione percepita dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima occupazione.
4. Scambio di informazioni tra gli uffici del lavoro di due Stati membri ed obblighi delle istituzioni di erogare le prestazioni di disoccupazione
(articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento n. 883/2004)
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sopra citate, il regolamento n. 987/2009 definisce le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro di residenza e dello Stato membro in cui la persona ha esercitato la sua ultima attività.
In particolare, in base all’articolo 56, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di applicazione, l’ufficio del lavoro dello Stato di ultima occupazione può chiedere all’ufficio del lavoro dello Stato di residenza informazioni relative allo stato di disoccupazione della persona interessata, con riferimento all’iscrizione come persona in cerca di lavoro ed in merito all’attività di ricerca di lavoro (PAPER SED U018). L’ufficio del lavoro dello Stato di residenza è obbligato a trasmettere le informazioni relative all’iscrizione ed all’attività di ricerca di lavoro (PAPER SED U019).
L’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento di base dispone che le prestazioni di disoccupazione erogate dall’istituzione dello Stato di residenza, in base a quanto previsto dall’articolo 65, paragrafo 5, di cui al precedente punto 3, sono a carico di questo Stato.
Si ribadisce che i requisiti per il diritto nonché i criteri di calcolo sono quelli previsti in materia di prestazioni di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza.
Inoltre, lo stesso articolo precisa che l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività lavorativa è tenuta a rimborsare all’istituzione dello Stato di residenza l’intero importo delle prestazioni che questa istituzione ha erogato durante i primi tre mesi. Tuttavia, l’importo del rimborso non può essere superiore all’importo erogabile, in caso di disoccupazione, per lo stesso periodo di tre mesi ai sensi della legislazione dello Stato membro di ultima occupazione.
Tuttavia, l’articolo 65, paragrafo 7, del regolamento di base prevede che il periodo oggetto del rimborso possa essere eccezionalmente prolungato da tre a cinque mesi alle seguenti condizioni:
se l’interessato risulta assicurato, in relazione al lavoro svolto, secondo la legislazione a cui è stato assoggettato da ultimo per un periodo non inferiore a dodici mesi durante i ventiquattro mesi precedenti;
se questi periodi assicurativi sono utili per il diritto alle prestazioni di disoccupazione.
L’articolo 70 del regolamento di applicazione prevede che l’importo massimo del rimborso è, in ogni singolo caso, l’importo della prestazione a cui avrebbe diritto la persona interessata ai sensi della legislazione dello Stato membro a cui è stata soggetta da ultimo se si fosse iscritta presso gli uffici del lavoro di detto Stato membro.
Peraltro, nelle relazioni tra gli Stati membri indicati nell’allegato 5 del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti di uno di tali Stati membri alla cui legislazione la persona interessata è stata soggetta da ultimo determinano l’importo massimo, in ogni singolo caso, in base all’importo medio delle prestazioni di disoccupazione previste ai sensi della legislazione di tale Stato membro nell’anno civile precedente.
Ne consegue che l’importo ammesso a rimborso può essere:
- l'importo massimo pagabile ai sensi della legislazione dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta da ultimo o
- limitatamente agli Stati membri inclusi, su base di reciprocità, nell'allegato 5 del regolamento di base, l'importo medio delle prestazioni di disoccupazione spettanti ai sensi della legislazione dello Stato membro di ultima occupazione nell'anno civile precedente.
Ciò comporta che solo tra gli Stati membri che sono elencati nell'allegato 5 (ovvero Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Austria e Portogallo) si può applicare la disposizione che prevede la determinazione dell’importo massimo da rimborsare sulla base della media delle prestazioni di disoccupazione previste dalle rispettive legislazioni per l’anno precedente.
Si rammenta che l’articolo 65, paragrafo 6, prevede, nel caso in cui al paragrafo 5, lettera b) (vedi punto 3, parte II, della presente circolare), che il lavoratore non frontaliero, che ha ricevuto prestazioni dall’istituzione dello Stato alla cui legislazione era stato soggetto e che abbia fatto ritorno nello Stato di residenza, ha diritto a quanto spettante in base all’articolo 64 (vedi punto 4, parte I); mentre le prestazioni spettanti in base alla legislazione dello Stato di residenza sono sospese per il periodo di erogazione delle prestazioni dello Stato di ultima occupazione.
Nel caso suindicato, ai fini della determinazione del rimborso, si deve prendere in considerazione il periodo durante il quale sono state erogate al lavoratore non frontaliero le prestazioni in base all’articolo 64 del regolamento di base. Pertanto, la durata di tale periodo deve essere detratta dalla durata totale del periodo (tre mesi ovvero cinque mesi) per il quale l’istituzione dello Stato alla cui legislazione l’interessato era stato soggetto da ultimo è tenuta ad effettuare il rimborso (articolo 65 paragrafo 6 penultima frase).
Le Autorità competenti possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare al rimborso tra le istituzioni (articolo 65, paragrafo 8, del regolamento di base).
Le Sedi saranno tenute agli adempimenti sopra descritti:
in veste di istituzione dello Stato di residenza, nel caso di lavoratori frontalieri residenti in Italia e che lavorano in un altro Stato membro, nonché nel caso di persone, diverse dai lavoratori frontalieri, che risiedono in Italia e che durante la loro la loro ultima attività lavorativa erano soggette alla legislazione di un altro Stato membro;
in veste di istituzione competente dello Stato di ultima occupazione, nel caso di lavoratori frontalieri residenti in un altro Stato membro che lavorano in Italia nonché nel caso di persone, diverse dai lavoratori frontalieri, che risiedono in un altro Stato membro e che durante la loro ultima attività lavorativa erano soggette alla legislazione italiana.
Lavoratore frontaliero in disoccupazione completa | |
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Deve iscriversi presso gli uffici del lavoro dello Stato di residenza |
Può iscriversi presso gli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione |
È obbligato al rispetto delle condizioni ed ai controlli previsti dalla legislazione dello Stato di residenza |
È obbligato anche al rispetto delle condizioni ed ai controlli previsti dalla legislazione dello Stato di ultima occupazione |
Riceve le prestazioni di disoccupazione dallo Stato di residenza come se vi avesse lavorato durante la sua ultima attività |
Deve comunicare l’iscrizione agli uffici del lavoro ed alle Istituzioni dello Stato di residenza |
La durata delle prestazioni è quella prevista dalla legislazione dello Stato di residenza |
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Lo Stato di ultima occupazione è tenuto al rimborso dei primi tre mesi |
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Lo Stato di ultima occupazione è tenuto al rimborso dei primi cinque mesi se il lavoratore negli ultimi 24 mesi ha maturato periodi di attività per almeno 12 mesi e detti periodi sono stati considerati per il diritto all’indennità di disoccupazione |
Disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero che ritorna nello Stato di residenza |
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Si iscrive presso gli uffici del lavoro dello Stato di residenza |
È obbligato al rispetto delle condizioni ed ai controlli previsti dalla legislazione dello Stato di residenza |
Riceve le prestazioni di disoccupazione dallo Stato di residenza come se vi avesse lavorato durante la sua ultima attività |
Le condizioni per il diritto e la durata sono determinati in base alla legislazione dello Stato di residenza |
Lo Stato di ultima occupazione è tenuto al rimborso dei primi tre mesi nella generalità dei casi |
Lo Stato di ultima occupazione è tenuto al rimborso dei primi cinque mesi se il lavoratore negli ultimi 24 mesi ha maturato periodi di attività per almeno 12 mesi e detti periodi sono stati considerati per il diritto all’indennità di disoccupazione |
La durata delle prestazioni di disoccupazione erogate dallo Stato di ultima occupazione ed esportate ai sensi dell’articolo 64 devono essere detratte dalla durata dei periodi ammessi a rimborso |
Disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero che non ritorna nello Stato di residenza |
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Si iscrive presso gli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione |
È obbligato al rispetto delle condizioni ed ai controlli previsti dalla legislazione dello Stato di ultima occupazione |
Riceve le prestazioni di disoccupazione dal suddetto Stato come se risiedesse in tale Stato |
5. Rimborso tra istituzioni
(articolo 65, paragrafi 6,7,8 del regolamento n. 883/2004 e articolo 70 del regolamento
n. 987/2009)
In assenza dei suindicati accordi di cui all’articolo 65, paragrafo 8, del regolamento di base, l’istituzione dello Stato di residenza chiede (PAPER SED U020), in base alle disposizioni dell’articolo 65, paragrafi 6 e 7, il rimborso delle prestazioni per disoccupazione all’istituzione dello Stato alla cui legislazione l’interessato era stato da ultimo soggetto in relazione all’attività lavorativa svolta (istituzione debitrice).
L’istituzione che richiede il rimborso deve indicare le seguenti informazioni:
i dati identificativi del soggetto;
l’importo delle prestazioni erogate durante il periodo di tre o cinque mesi di cui all’articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base;
il periodo durante il quale sono state erogate le prestazioni.
La domanda di rimborso deve essere trasmessa dall’istituzione dello Stato di residenza all’altra istituzione entro il semestre successivo a quello in cui è avvenuto l’ultimo pagamento della prestazione di cui si chiede il rimborso. Non è previsto alcun obbligo di prendere in considerazione domande di rimborso trasmesse oltre il termine suindicato.
L’istituzione debitrice, sulla base della richiesta di rimborso presentata dall’istituzione dello Stato di residenza, può accettare in toto tale richiesta, utilizzando il PAPER SED U021, o parzialmente, comunicando tale decisione con il PAPER SED U023. In caso di non accettazione l’istituzione debitrice utilizza il PAPER SED U022.
Ai sensi dell’articolo 66 del regolamento n. 987/2009, la contestazione relativa ad uno specifico credito non deve essere di ostacolo al rimborso di uno o altri crediti.
Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 6, del regolamento n. 987/2009 “le contestazioni relative a un credito sono risolte al più tardi entro i trentasei mesi seguenti il mese durante il quale il credito è stato presentato”. Ai sensi del paragrafo 7 “la commissione di controllo dei conti agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stato possibile giungere ad una composizione nel periodo di cui al paragrafo 6 e, su richiesta giustificata di una delle parti, formula un parere in merito ad una contestazione entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stata adita”.
Si specifica che la regolazione finanziaria è effettuata tramite gli organismi di collegamento degli Stati.
I crediti sono pagati all’organismo di collegamento dello Stato membro creditore entro i diciotto mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore (articolo 67, paragrafo 5, del regolamento di applicazione).
L’istituzione debitrice comunica l’avvenuto pagamento del rimborso con il PAPER SED U024 e l’istituzione che ha effettuato la richiesta notifica l’avvenuto ricevimento con il PAPER SED U025, con il quale provvede anche alla chiusura del conto. L’istituzione debitrice, con il PAPER SED U029, prende atto dell’avvenuta chiusura.
Per l’Italia, la richiesta di rimborso e il rimborso sono effettuati tramite la Direzione regionale INPS del Lazio secondo le disposizioni impartite al punto 5 della circolare n. 36 del 18 febbraio 1999.
E’ importante sottolineare, al riguardo, che le Sedi, alla scadenza di ciascun semestre, devono trasmettere la richiesta di rimborso alla Direzione regionale Lazio, rispettando rigorosamente i termini del 31 luglio e del 31 gennaio.
Analoga attenzione è richiesta alla Direzione regionale Lazio, tenuta ad osservare il suddetto termine di sei mesi per la richiesta di rimborso da trasmettere alle istituzioni degli altri Stati membri.
Per la gestione contabile delle prestazioni erogate si richiamano le istruzioni già emanate.
L’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 stabilisce che “a decorrere dalla fine del periodo di diciotto mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, l’istituzione creditrice - comunicandolo all’istituzione debitrice con il PAPER SED U026 - può applicare un interesse sui crediti da liquidare, a meno che l’istituzione debitrice, entro sei mesi dalla fine del mese in cui è stato introdotto il credito, non abbia versato un anticipo pari almeno al 90% del credito totale……Sulle parti del credito non coperte dall’anticipo l’interesse può essere applicato soltanto a decorrere dalla fine del periodo di trentasei mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 6, del regolamento di applicazione”.
L’istituzione debitrice, utilizzando il PAPER SED U027, comunica all’istituzione creditrice se è d’accordo o meno sulla richiesta di applicazione degli interessi presentata da quest’ultima ed eventualmente comunica alla stessa i motivi dell’opposizione.
Si precisa che l’interesse è calcolato “sulla base del tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento” in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile (vedi articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di applicazione).
La Commissione amministrativa redige rendiconti annuali, stabilendo la situazione dei crediti sulla scorta della relazione della commissione di controllo dei conti. A tale scopo, gli organismi di collegamento comunicano alla commissione di controllo dei conti, entro i termini e secondo le modalità da essa fissati, l’importo dei crediti presentati, liquidati o contestati (posizione creditrice) da una parte, e l’importo dei crediti ricevuti, liquidati o contestati (posizione debitrice) dall’altra (articolo 69 del regolamento di applicazione).
L’articolo 70 del regolamento n. 987/2009 dovrà essere oggetto di ulteriore esame da parte della Commissione amministrativa per quanto riguarda i metodi di rimborso entro e non oltre cinque anni dall’entrata in vigore della nuova regolamentazione, al fine di garantire un’equa distribuzione dei costi fra gli Stati comunitari.
6. Disposizioni transitorie
Le disposizioni transitorie non prevedono norme particolari per quel che riguarda il riesame delle domande di prestazione per disoccupazione già definite o in corso di definizione.
Pertanto, le domande di prestazioni di disoccupazione già definite in base ai regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72 non devono essere riesaminate dal 1° maggio 2010, data di applicazione dei nuovi regolamenti comunitari.
Le domande di prestazioni per disoccupazione in corso di definizione alla data del 1° maggio 2010, aventi decorrenza da data precedente, non subiscono alcuna modifica alla data del 1° maggio 2010 e lo scambio di informazioni può avvenire attraverso i formulari della serie E300 attualmente in uso.
Le domande di prestazioni aventi decorrenza dal 1° maggio 2010 sono esaminate in base alle disposizioni dei nuovi regolamenti.
Le disposizioni dell’articolo 65, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 883/2004 (vedi punto n. 1, Parte II, della presente circolare) non sono immediatamente applicabili al Lussemburgo, il quale dovrà darvi attuazione al più tardi alla scadenza dei due anni dal 1° maggio 2010, data di applicazione del regolamento di base (articolo 87, paragrafo 10, del regolamento n. 883/2004).
Il Direttore Generale
Nori
Circolare 62 del 29 aprile 2010
OGGETTO:
Prestazioni economiche di maternità - Varie
SOMMARIO:
1. Assegno di maternità dello Stato in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata – Chiarimenti
2. Svolgimento di una nuova attività lavorativa durante la fruizione del congedo parentale – Precisazioni
3. Parto anticipato ed interdizione prorogata: nuove istruzioni
4. Documentazione amministrativa: certificati medici redatti dai medici convenzionati con il SSN
1) Assegno di maternità dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001- Accertamento dei requisiti in caso di madre lavoratrice iscritta alla Gestione Separata - Precisazioni
E’ noto che, con la legge finanziaria per il 2007 e successivo decreto ministeriale del 12.07.2007, il congedo di maternità di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs.151/2001 (T.U. maternità/paternità) è stato esteso anche in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata (vedi circolare n. 137/2007 e messaggio del 27.03.2008 n.7040).
In particolare, in attuazione della citata riforma, la lavoratrice iscritta alla Gestione Separata, analogamente a quanto previsto per la lavoratrice dipendente, ha diritto all’indennità di maternità per il periodo di congedo obbligatorio ordinario e anticipato/prorogato eventualmente disposto dai servizi ispettivi delle DPL, a condizione che risultino accreditate in favore della lavoratrice stessa tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio del periodo di congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato/prorogato) richiesto.
A) L’estensione del diritto al congedo obbligatorio di maternità e della correlativa indennità, in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, ha inciso anche sulla disciplina dell’assegno di maternità dello Stato ed, in particolare, sulla determinazione della quota differenziale nell’ipotesi di cui al comma 1, lett a, dell’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (vedi punto 2.1 della circolare n. 143/2001: “donna lavoratrice che, alla data del parto o dell’ingresso del bambino in famiglia, ha una qualsiasi forma di tutela previdenziale per la maternità…..”).
Precisamente, ai fini della concessione dell’assegno di maternità dello Stato, nell’ipotesi in esame, occorre accertare che la lavoratrice iscritta alla Gestione Separata sia in possesso dei seguenti requisiti:
1) abbia diritto all’indennità di maternità a carico della Gestione Separata in quanto risultano accreditate in favore della stessa i 3 mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato);
2) abbia, inoltre, 3 mesi di contribuzione per la maternità, maturati anche in gestioni diverse, nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi antecedenti la data dell’evento (parto o ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente).
Si rammenta che, nell’ipotesi considerata, l’assegno di maternità dello Stato spetta, nella misura della quota differenziale, a condizione che il trattamento economico per maternità (indennità o retribuzione), corrisposto o spettante alla lavoratrice, sia di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno medesimo.
A tali fini, nel predetto trattamento economico, dovrà includersi sia l’indennità spettante per il periodo ordinario di congedo obbligatorio di maternità sia l’indennità spettante per gli eventuali periodi di interdizione anticipata o prorogata disposti dal servizio ispezione della DPL ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 151/2001.
La misura della quota differenziale dell’assegno di maternità dello Stato sarà ricavata, quindi, sottraendo dal valore dell’assegno, vigente alla data del parto (o ingresso in famiglia), l’importo complessivo dei suddetti trattamenti economici (art. 6 del d.p.c.m. 452/2000).
B) In merito alla diversa ipotesi di cui al comma 1, lett. b, dell’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (punto 2.2 della circolare n. 143/2001: “donna che ha perduto il diritto a determinate prestazioni previdenziali ed assistenziali derivante dallo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno tre mesi...”), si precisa che, per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, “i tre mesi di attività lavorativa” corrispondono a tre mesi di contribuzione effettiva nella misura dell’aliquota maggiorata dello 0,72 per cento, dovuta, a far data dal 7.11.2007, in luogo della precedente aliquota dello 0,50 per cento.
Pertanto, nell’ipotesi in esame, la lavoratrice iscritta alla Gestione Separata ha diritto all’assegno di maternità dello Stato a condizione che siano verificate le seguenti condizioni:
1) abbia svolto attività lavorativa per la quale risultano versati 3 mesi di contribuzione effettiva (non è rilevante l’arco temporale nel quale si collocano tali mesi di contribuzione);
2) abbia fruito, a seguito della suddetta attività lavorativa (per la quale risultano versati 3 mesi di contribuzione), di una delle prestazioni previdenziali di al punto 2.2 della circolare 143/2001, in particolare: malattia, maternità, degenza ospedaliera;
3) tra l’ultimo giorno di fruizione di una delle predette prestazioni previdenziali (malattia, maternità o degenza ospedaliera) e la data del parto (o ingresso in famiglia) è necessario che non sia decorso un periodo di tempo superiore a quello di durata della prestazione stessa, periodo che, comunque, non può essere superiore a 9 mesi.
Per quanto non espressamente contemplato nella presente circolare, si rimanda alle istruzioni fornite con circolare 143/2001.
2) Svolgimento di altra attività lavorativa durante la fruizione di congedo parentale
Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla riconoscibilità o meno del diritto all’indennità per congedo parentale (di cui agli artt. 32 e ss. del D.Lgs.151/2001) in favore di lavoratori dipendenti che, durante la fruizione del congedo stesso, intraprendono una nuova attività lavorativa.
A tale riguardo è stato interpellato il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che, nel rendere il proprio parere, ha sottolineato che il congedo parentale risponde alla precipua funzione di assicurare al genitore lavoratore un periodo di assenza dal lavoro finalizzato alla cura del bambino e non può, quindi, essere utilizzato dal lavoratore stesso per intraprendere una nuova attività lavorativa che, ove consentita, finirebbe col sottrarre il lavoratore dalla specifica responsabilità familiare verso la quale il beneficio in esame è orientato.
In applicazione delle indicazioni ministeriali sopra richiamate, si forniscono, quindi, le seguenti precisazioni.
Il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale, intraprenda un’altra attività lavorativa (dipendente, parasubordinata o autonoma) non ha diritto all’indennità a titolo di congedo parentale ed, eventualmente, è tenuto a rimborsare all’Inps l’indennità indebitamente percepita (art. 22 del d.p.r. 1026/1976).
Pertanto, le Sedi dovranno respingere la relativa domanda e, nel caso in cui sia in corso la fruizione del beneficio e del correlativo trattamento economico, dovrà essere attivato il relativo recupero secondo le modalità ordinariamente previste.
L’incompatibilità appena evidenziata si configura anche nei casi in cui il lavoratore dipendente intraprenda una nuova attività lavorativa durante periodi di congedo parentale non indennizzabili per superamento dei limiti temporali e reddituali previsti dalla legge (artt. 32 e 34 del D.Lgs. 151/2001); in tale ipotesi, infatti, al lavoratore non può essere riconosciuta la copertura figurativa per i periodi di congedo impropriamente utilizzati.
Ovviamente, la reiezione della domanda di indennità, con eventuale recupero di quanto già corrisposto, dovrà limitarsi a quei periodi di congedo parentale relativamente ai quali risulti verificato il contemporaneo svolgimento della nuova attività lavorativa intrapresa.
Si precisa, inoltre, che l’ipotesi sopra considerata è differente rispetto all’ipotesi in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale), ed eserciti il diritto al congedo parentale relativamente ad uno dei rapporti di lavoro, proseguendo l’attività nell’altro o negli altri rapporti. In tale caso, infatti, il lavoratore non si avvale dell’assenza per congedo parentale per intraprendere una nuova attività lavorativa, ma si limita a proseguire l’attività o le attività già in essere al momento della richiesta di congedo.
I lavoratori iscritti alla Gestione Separata aventi diritto al congedo parentale (lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi presso la P.A. e titolari di assegno di ricerca) e le lavoratrici autonome non possono proseguire l’attività lavorativa nel periodo in cui fruiscono dell’indennità per congedo parentale, né possono intraprendere, durante il periodo medesimo, una nuova attività (sia essa dipendente, parasubordinata o autonoma); anche in tal caso, infatti, l’eventuale trattamento indebitamente concesso a titolo di congedo parentale dovrà essere recuperato.
3) Parto prematuro e interdizione prorogata dal lavoro disposta dai servizi ispezione della DPL – Nuove istruzioni
Sulla base di recenti indicazioni del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, si forniscono nuove istruzioni in merito alla determinazione del complessivo periodo di congedo obbligatorio di maternità (e del correlativo trattamento economico) spettante, in caso di parto prematuro, alla lavoratrice autorizzata all’interdizione prorogata dal lavoro, fino ad un periodo di 7 mesi dopo il parto, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 151/2001.
In particolare, in caso di parto prematuro, i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto vanno aggiunti al termine del periodo di proroga con conseguente riconoscimento di un periodo di congedo post partum complessivamente di maggiore durata.
Devono pertanto ritenersi superate le istruzioni fornite alla lett. d) della circolare n. 45/2000.
4) Documentazione amministrativa: certificati medici redatti dai medici convenzionati con il SSN
L’art. 76 del D.Lgs. 151/2001 dispone che:
1. “Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico (maternità/paternità – D.Lgs. 151/2001), salvi i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del servizio sanitario nazionale (SSN).
2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l’istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata”.
L’applicazione della norma succitata ha portato a ritenere che, ai fini delle disposizioni di cui al Testo Unico maternità/paternità, i medici convenzionati con il SSN non fossero da ricomprendere nella categoria dei “medici del SSN” ma nella categoria dei “medici diversi”. Conseguentemente, per i certificati redatti dai medici convenzionati trovava applicazione il comma 2 dell’art. 76 del D.Lgs. 151/2001 (accettazione o regolarizzazione).
Recentemente il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpellato in merito all’interruzione di gravidanza intervenuta prima del 180° giorno (aborto), ha chiarito che, ai fini dell'esclusione dei periodi di malattia connessa a gravidanza dal computo del limite massimo indennizzabile (180 giorni) per malattia nell’arco dell’anno solare, non è necessaria la certificazione rilasciata da un medico specialista del SSN, ma è sufficiente la certificazione redatta anche dal proprio medico curante di medicina generale convenzionato.
Ne consegue che, ai predetti fini, le Sedi devono accettare anche i certificati redatti dai medici curanti di medicina generale convenzionati.
Con l’occasione, il citato Ministero, ha chiarito inoltre che, ai fini del Testo Unico maternità/paternità, i medici convenzionati devono ritenersi compresi nella categoria dei medici del SSN di cui al comma 1 dell’art. 76 del D.Lgs. 151/2001: conseguentemente, i certificati medici redatti dai medici convenzionati devono considerarsi equivalenti a quelli rilasciati dai medici di struttura pubblica (SSN) e, pertanto, devono essere accettati dall’Istituto e dal datore di lavoro.
In particolare, devono essere accettati i certificati medici indicanti la data presunta del parto redatti dai medici curanti di medicina generale convenzionati o dai ginecologi convenzionati con il SSN (art. 21 del D.Lgs. 151/2001).
La certificazione medica attestante la malattia connessa a puerperio, analogamente a quanto previsto per la certificazione richiesta ai fini della flessibilità, deve essere rilasciata dallo specialista del SSN o con esso convenzionato.
Rimane ferma, invece, la facoltà dell’Istituto e del datore di lavoro di accettare o chiedere la regolarizzazione dei certificati medici redatti dai medici privati non convenzionati o dai medici dipendenti da strutture private non convenzionate con il SSN.
Per buona memoria, in merito alle strutture che possono considerarsi “convenzionate”, è utile fare riferimento alle precisazioni a suo tempo fornite con circolare n. 32 del 03.03.2006.
Il Direttore Generale
Nori
Circolare 126 del 24 settembre 2010
Oggetto:
Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”
SOMMARIO:
Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto nuove disposizioni in materia previdenziale riguardanti in particolare:
La decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità
Le modifiche di cui all’articolo 1, comma 1, legge 7 febbraio 1979, n. 29.
L’abrogazione legge 2 aprile 1958, n. 322.
I Fondi speciali di previdenza.
Le nuove disposizioni in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito.
La facoltà per i pensionati a basso reddito di dilazionare determinati versamenti.
Le nuove disposizioni in materia di invalidità civile.
PREMESSA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 è stato pubblicato il Testo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
Il decreto legge n. 78/2010 è entrato in vigore il 31 maggio 2010; la legge n. 122/2010 è entrata in vigore il 30 luglio 2010.
L’art. 12 (commi da 1 a 6) della predetta legge ha introdotto, dal 1° gennaio 2011, una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità rispetto alle disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007, lasciando peraltro impregiudicati i requisiti di accesso ai predetti trattamenti pensionistici (allegato 1).
L’articolo 12, commi 12 septies, 12 octies, 12 novies e 12 undecies, della citata legge ha previsto nuove diposizioni in materia di ricongiunzione della contribuzione e trasferimento della posizione assicurativa (allegato 2).
L’art. 13, comma 6, della citata legge ha altresì apportato talune modifiche all’art. 35 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in tema di comunicazione dei dati reddituali da parte dei titolari di prestazioni collegate al reddito (allegato 3).
L’articolo 38, nei commi 7 e 8, ha previsto, in favore di pensionati a basso reddito, la facoltà di dilazionare determinati versamenti (allegato 4).
L’art. 10 ha introdotto nuove disposizioni in materia di trattamenti di invalidità civile (allegato 5).
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 122/2010 di conversione del decreto legge n. 78/2010 e si confermano le istruzioni fornite con messaggi nn. 21171, 21172 e 21181 del 12/08/2010 e n. 22889 del 9/09/2010.
1. NUOVE DECORRENZE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI (ART. 12)
1.1 Destinatari della norma (art. 12, commi 1 e 2)
La nuova disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, si applica a decorrere dall'anno 2011:
1) ai soggetti che maturano “il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego” (art. 12, comma 1);
2) “ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1 (art. 12, comma 2)”.
3) ai soggetti che maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia con le età previste dagli specifici ordinamenti.
Si ritiene opportuno precisare, che le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007.
Di conseguenza, destinatari della nuova disciplina introdotta dalla legge n.122/2010, sono dal 1° gennaio 2011:
a) i lavoratori e le lavoratrici del “settore privato” che maturano il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni, per gli uomini, o a 60 anni per le donne, ovvero che maturano i previsti requisiti per l’accesso al pensionamento con età inferiori ai sensi dell’allegato art. 1, comma 6, della legge n. 243/2004 (allegato 6).
b) I lavoratori del “settore pubblico” che maturano il diritto all’accesso al pensionamento con i medesimi requisiti esposti nel precedente punto a).
c) Le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell’età pensionabile di cui all’art. 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78).
d) I lavoratori e le lavoratrici iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e a fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, che maturano il diritto al pensionamento secondo le regole generali vigenti nei propri ordinamenti (a titolo di esempio si richiamano le lavoratrici del “settore pubblico” che non siano destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell’età pensionabile di cui all’art. 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e gli iscritti ai fondi speciali le cui specifiche normative prevedono limiti di età, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, differenti da quelli della generalità dei lavoratori dipendenti).
Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina coloro che accedono al trattamento pensionistico di anzianità sulla base di una disciplina diversa da quella prevista dall’articolo 1, comma 6, delle legge n. 243/2004.
Pertanto si ritiene che la nuova disciplina delle decorrenze introdotta dalle disposizioni in oggetto non sia applicabile alle lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004. (vedi circ.53/2011 punto 1)
1.2 Nuove decorrenze dei trattamenti di anzianità e vecchiaia
A decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti di cui al punto precedente della presente circolare conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia (art. 12, comma 1 e 2) secondo quanto segue:
a) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi;
b) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.
I trattamenti in parola decorrono ovviamente dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi.
Stante il tenore letterale della legge, i trattamenti pensionistici a carico della gestione separata seguono la disciplina in materia di decorrenze prevista per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, senza che abbia più rilevanza, al riguardo, l’iscrizione o non iscrizione, al momento del pensionamento ad altra forma pensionistica obbligatoria.
Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane in ogni caso soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione.
Si ritiene opportuno precisare che, limitatamente al sistema delle decorrenze, non è operante la salvaguardia prevista dall’art.1, comma 8, della legge n. 243/2004 e dall’art. 1, comma 2, lett. c, della legge n. 247/2007 in favore dei lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004 (termine esteso al 20 luglio 2007), siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria.
Detti lavoratori potranno beneficiare del previgente sistema delle decorrenze solo qualora la contribuzione volontaria accreditata consenta loro di raggiungere entro il 2010 i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento di anzianità.
1.3 Categorie che non rientrano nella nuova disciplina in tema di decorrenze
Secondo quanto previsto dal comma 4, del citato articolo 12, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 12, comma 4, lett. a); si fa presente che la condizione di lavoratore in preavviso alla data del 30 giugno 2010 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (art. 12, comma 4, lett b).
Secondo quanto previsto dal comma 5, del citato articolo 12, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuano altresì ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 12, comma 5):
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Riguardo ai lavoratori di cui alla lettera a) si fa presente che il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Pertanto eventuali sospensioni della percezione dell’indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.
L’articolo 12, comma 6, dispone che “L’Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.
Preliminarmente si precisa che, considerato che la cessazione dell’attività lavorativa rappresenta l’unico criterio in base al quale effettuare il monitoraggio, si deve ritenere che non sussista alcun vincolo circa la ripartizione, tra le categorie interessate, del plafond del 10.000 beneficiari della salvaguardia in esame.
“Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5”(articolo 12, comma 6).
Si fa riserva di ulteriori istruzioni per quanto attiene ai tempi e alle modalità dell’attività di monitoraggio.
1.4 I nuovi requisiti per l’accesso alla prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
I regolamenti dei Fondi di solidarietà di settore, istituiti presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, non individuano requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario (il diritto all’assegno di sostegno al reddito è connesso al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria).
Il diritto a pensione del lavoratore deve essere pertanto verificato al momento dell’accesso all’esodo con riferimento ai requisiti per la pensione e alla prima decorrenza utile da verificarsi sulla base della disciplina vigente alla data di uscita dal Fondo di sostegno.
In particolare, per i lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria a decorrere dal 1° giugno 2010 il diritto alla pensione deve essere verificato in funzione della disciplina delle decorrenze dettata dalla legge n. 122/2010.
Di conseguenza, le relative domande di assegno straordinario devono essere modificate o integrate ai sensi della nuova disciplina delle decorrenze del trattamento pensionistico introdotta dalla richiamata legge n. 122/2010.
Infatti, nei casi in cui la data di scadenza dell’assegno straordinario indicata nella domanda non tenga conto della nuova disciplina delle decorrenze dei trattamenti pensionistici, la sede INPS competente segnala la circostanza all’azienda, la quale deve provvedere a presentare un’altra domanda, ovvero una integrazione della precedente (sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore) con l’indicazione della nuova scadenza.
1.5 Pensioni in totalizzazione (art. 12, comma 3)
Per effetto della nuova normativa l’ articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: “Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione”.
La nuova disposizione in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione trova applicazione con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Pertanto i soggetti che maturano i requisiti di età e di contribuzione previsti dall’ articolo 1, comma 2 lettera a) e b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, entro il 31 dicembre 2010, conseguono il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
I soggetti che maturano i requisiti di età e di contribuzione previsti dall’ articolo 1, comma 2 lettera a) e b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo il 31 dicembre 2010, conseguono la pensione di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione alle medesime decorrenze previste per i lavoratori autonomi.
2. LE MODIFICHE ALL’ARTICOLO 1, COMMA 1, LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 29
Il comma 12septies dell’articolo 12 della legge n. 122 è intervenuto a modificare il disposto dei primi 3 commi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, che consentivano la ricongiunzione nel FPLD - a titolo gratuito – dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell’AGO, prevedendo che “A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi terzo, quarto e quinto della medesima legge. L’onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’ articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.”
Consegue che, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, l’operazione di ricongiunzione nel FPLD dalle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell’AGO avverrà a titolo oneroso, alle medesime condizioni fissate dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 della legge n. 29/1979. della stessa legge n. 29/1979, conformemente a quelle già previste dall’articolo 1, comma 4, per la ricongiunzione nel FPLD dei periodi di contribuzione maturati nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi ART/COM e CD/CM.
3. L’ABROGAZIONE LEGGE 2 APRILE 1958, n. 322
Con il comma 12undecies viene abrogata la legge relativa alla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS e le ulteriori disposizioni che disciplinavano tale istituto nei vari ordinamenti pensionistici.
Tale abrogazione decorre dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge n. 122.
4. FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
La nuova disciplina relativa alle decorrenze delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, regolata dall’art. 12 delle legge n. 122 e illustrata ai punti 1.1. e 1.2 della presente circolare, trova applicazione anche nei confronti degli iscritti ai Fondi Volo, Dazio, Ferrovie dello Stato ed ai soppressi Fondi Elettrici, Telefonici, Marittimi, Autoferrotranvieri, nonché nei confronti degli iscritti ai Fondi integrativi – Gas, Esattoriali, Porto di Genova e Trieste – in quanto assicurati nell’AGO .
L’unica eccezione riguarda gli iscritti al Fondo di previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica; la norma in argomento ha infatti come destinatari i lavori dipendenti e autonomi e le funzioni svolte dagli iscritti a tale fondo non appaiono riconducibili a nessuna delle due categorie.
Analoga deroga era già stata prevista nella circolare n. 60 del 15 maggio 2008 e pertanto gli iscritti al fondo Clero continueranno ad accedere al pensionamento dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.
4.1 Soppressi fondi Elettrici e Telefonici
Assume particolare rilevanza per gli iscritti ai soppressi fondi speciali Elettrici e Telefonici l’abrogazione delle norme che disciplinavano, d’ufficio o a domanda ed a titolo gratuito, la costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti degli iscritti a tali fondi.
A decorrere dal 1° luglio 2010 l’ art. 12, comma 12octies, della legge n. 122 ha abrogato l' articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 che regolava il trasferimento in AGO delle posizioni assicurative del Fondo Elettrici. Analogamente l’ art. 12, comma 12novies ha abrogato, con pari decorrenza, l’art. 28 della legge n. 1450/1956 che consentiva il trasferimento gratuito della contribuzione dal Fondo Telefonici all’Assicurazione generale obbligatoria.
Come già indicato al punto 2 della presente circolare a decorrere dal 1° luglio 2010 il comma 12septies dell’articolo 12 è intervenuto a modificare il disposto dei primi 3 commi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, che consentivano la ricongiunzione nel FPLD - a titolo gratuito – dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell’AGO, rendendo onerosa tale operazione di ricongiunzione.
Pertanto a seguito dell’abrogazione delle disposizioni che fino al 30 giugno hanno regolato la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dai predetti Fondi speciali e della modifica normativa apportata all’ articolo 1 della legge n. 29/1979, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, la posizione assicurativa dei lavoratori elettrici e telefonici potrà essere trasferita nel FPLD solo a domanda degli interessati e a titolo oneroso.
Nel fare riserva di successive istruzioni in merito alle nuove modalità di ricongiunzione e di trasferimento delle posizioni assicurative ex articolo 1 della legge n. 29/1979, con la presente circolare si dispone che, in conseguenza di quanto sopra esposto, in favore dei lavoratori elettrici e telefonici non deve essere più posto in pagamento il trattamento pensionistico più favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo e quello calcolato secondo le norme del FPLD, con effetto sulle istanze di costituzione di posizione assicurativa presentate dal 1° luglio in poi.
Ai lavoratori in esame deve essere invece liquidata la pensione a carico dei rispettivi Fondi, salva la possibilità degli interessati di liquidare la prestazione a carico del FPLD su espressa richiesta di trasferimento della posizione assicurativa e previa accettazione del previsto onere di copertura.
4.2 Fondo Volo
Come noto, l’articolo 2, comma 6, del DLgs. 24 aprile 1997, n. 164 – intervenuto ad abrogare l'articolo 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e l'articolo 13 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 che hanno disciplinato la costituzione della posizione assicurativa dal Fondo Volo al FPLD dell’AGO fino al 30 giugno 1997 – ha disposto che le operazioni di trasferimento della contribuzione dal predetto Fondo debbano avvenire in applicazione dell'art. 1 della legge n. 29/1979.
Pertanto, con effetto dal 1° luglio 1997, la costituzione della posizione assicurativa è avvenuta solo a richiesta degli interessati e senza oneri per gli stessi, con le modalità di quantificazione della contribuzione da trasferire, indicate dal richiamato articolo 1.
In conseguenza dell’intervenuta modifica normativa, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, il trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo Volo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti potrà avvenire solo a titolo oneroso, secondo i criteri di calcolo previsti per la determinazione degli oneri di ricongiunzione.
4.3 Fondo Ferrovie
4.3.1 - Abrogazione art. 124 DPR n. 1092/73
Il trasferimento della posizione assicurativa nel FPLD dal Fondo Ferrovieri è disciplinato dall’articolo 241 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale estende a tale ordinamento le norme sulla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, contenute negli articoli da 124 a 127 del medesimo decreto.
Il comma 12 undecies dell’art. 12 della legge n. 122 è intervenuto ad abrogare l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. In conseguenza di tale abrogazione, con effetto sulle cessazioni senza diritto a pensione intervenute dal 31 luglio 2010, gli iscritti al Fondo Ferrovieri potranno trasferire la posizione assicurativa nel FPLD solo mediante applicazione dell’art. 1 della legge n. 29/1979, a titolo oneroso e sulla base dei criteri generali che regolano la determinazione dell’onere di ricongiunzione.
4.3.2 - Art. 2 legge 29/79
Il comma 12decies dell’articolo 12 della legge in esame è inoltre intervenuto a modificare l’articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, che regola i criteri di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni ex art. 2 della legge 29 /79 da porre a carico di determinate categorie di dipendenti pubblici, stabilendo che i coefficienti da utilizzare ai fini del calcolo sono quelli di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 “come successivamente adeguati in base alla normativa vigente.”
La modifica normativa riguarda, in ambito Inps, gli iscritti al Fondo Ferrovieri, a carico dei quali era dovuto un onere di ricongiunzione determinato applicando ancora i coefficienti attuariali approvati con DM 27 gennaio 1964.
Da quanto sopra discende che l’onere di ricongiunzione ex articolo 2 della legge 29/1979, relativo a domande presentate al Fondo Ferrovieri a decorrere dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge in esame, andrà determinato utilizzando i coefficienti in uso per la generalità dei soggetti che esercitano la facoltà di ricongiunzione, in vigore alla data di presentazione della domanda (attualmente si applicano i coefficienti approvati con DM 31 agosto 2007, in vigore dal 21 novembre 2007).
5. LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERIFICA DEI DATI REDDITUALI PER I TITOLARI DI PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO
A decorrere dal 31 maggio 2010, l’articolo 13, comma 6, del decreto legge in oggetto ha apportato talune modifiche all’art. 35 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Nel fornire, con la presente circolare, le prime istruzioni al riguardo, si reputa opportuno confermare sin da ora quanto chiarito con circolare n. 62 del 22 aprile 2009, al paragrafo 2: “il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell’anno solare di corresponsione della prestazione. Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione.”
5.1 Prime liquidazioni di prestazioni collegate al reddito
Ai sensi dell’articolo 35, comma 9, “in sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva”.
Sul punto si conferma quanto già precisato al punto 3 della circolare n. 62 del 2009.
5.2 Criteri di verifica delle situazioni reddituali
A seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, il comma 8 dell’articolo 35, della legge n. 14 del 2009 risulta così formulato:
“Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
La richiamata disposizione introduce, in merito alle verifiche delle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, novità che riguardano il periodo di riferimento dei redditi da considerare ai fini delle prestazioni collegate al reddito e, conseguentemente, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:
- dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.
A seguito delle modifiche normative illustrate, il diritto alle prestazioni collegate al reddito da corrispondersi dal 1° giugno 2010 deve essere valutato in applicazione della richiamata lettera b) del comma 6, decreto legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010.
Si forniscono le istruzioni relative agli adempimenti conseguenti all’entrata in vigore delle nuove diposizioni ai quali le sedi territoriali dovranno attenersi in attesa dell’aggiornamento delle procedure.
5.3.1 Assegno sociale e prestazione di invalidità civile
Laddove si verifichi che al titolare di assegno sociale ovvero di una pensione o assegno d’invalidità civile, nel corso dell’anno venga liquidata una nuova prestazione, per la quale sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, incidente sul reddito personale o coniugale, le sedi provvederanno a verificare manualmente il reddito incidente per il diritto.
Per accertare la permanenza dei requisiti, pertanto si dovrà considerare il reddito dell’anno in corso, relativo alla nuova prestazione liquidata a favore del titolare o del coniuge e sommare a tale importo, i redditi conseguiti a titolo diverso, relativi all’anno precedente.
Se l’importo così ottenuto supera il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per il medesimo anno, si procede alla revoca della prestazione e al recupero delle rate riscosse e non dovute, dall’1.6.2010 ovvero dalla decorrenza della nuova prestazione, se successiva.
Si rammenta che per la verifica del diritto al mantenimento dell’assegno sociale, l’importo della nuova prestazione liquidata al titolare ovvero al coniuge, è attribuito, per competenza a partire dall’anno di decorrenza di quest’ultima.
Per le prestazioni d’invalidità civile collegate al reddito, invece, l’importo della nuova pensione liquidata al titolare, rileva dall’anno di corresponsione degli arretrati.
In attesa dell’aggiornamento delle procedure, le sedi devono verificare il diritto alla maggiorazione sociale in funzione dei redditi da pensione del titolare e del coniuge secondo i criteri indicati al punto 5.2.
Nel caso in cui tali redditi siano incompatibili con il diritto al beneficio, le sedi devono provvedere a ricostituire la pensione inserendo la data di cessazione dal diritto nella sezione decorrenza maggiorazioni, campo “Art.1 L.544/88” del pannello MRCAN31, non anteriore al 1° giugno 2010.
5.3.3 Verifica delle prestazioni per la quale sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati già liquidate
Le sedi territoriali devono verificare se, per effetto delle prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati già liquidate, risultino superati i limiti di reddito previsti per il diritto all’assegno sociale, alle prestazioni di invalidità civile e alla maggiorazione sociale.
La lista delle posizioni da esaminare verrà messa a disposizione nella INTRANET - Processo assicurato-pensionato - Pensioni da verificare - Liste per le sedi - ART 35.
All’esito di detta verifica, le sedi, in conformità con i criteri sopra enunciati, procederanno ad eliminare le prestazioni non più interamente dovute.
L’eliminazione in questione avrà efficacia dalla data di decorrenza delle nuova prestazione pensionistica previdenziale o assistenziale e comunque non anteriore a giugno 2010.
5.4 Sospensione della prestazioni collegate al reddito a seguito di omessa dichiarazione reddituale.
Si rammenta che l’articolo 15, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con la legge 2 agosto 2009, n.102, ha abrogato i commi 11, 12, e 13 del suddetto articolo 35 che disciplinavano le modalità di presentazione del Red da parte dei pensionati e gli effetti dell’omessa presentazione.
L’articolo 13, comma 6, lett. c) della legge n. 122/2010 ha disciplinato nuovamente il provvedimento di sospensione delle prestazioni collegate al reddito per i soggetti che non dichiarino né all’Amministrazione finanziaria né all’INPS i propri redditi rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni in godimento.
Sul punto si fa riserva di istruzioni applicative da fornirsi a seguito del provvedimento da adottarsi in applicazione della citata disposizione con il quale l’Istituto definirà i tempi e le modalità del procedimento di comunicazione.
6. LA FACOLTÀ PER I PENSIONATI A BASSO REDDITO DI DILAZIONARE DETERMINATI VERSAMENTI
L’articolo 38, commi 7 e 8, della legge n. 122/2010, prevede interventi a favore dei pensionati con reddito da pensione inferiore ai 18 mila euro.
Gli interventi sono indirizzati a dilazionare determinati versamenti rendendoli meno onerosi per gli interessati.
Con il comma 7 si prevede che, qualora in fase di determinazione dei conguagli fiscali di fine anno risulti un debito di imposta superiore a 100 euro, l’Ente Previdenziale effettui il recupero non più fino al mese di febbraio, ma debba distribuire detto recupero in undici mesi, ossia fino al mese di novembre dell’ anno successivo.
Detta rateizzazione viene operata dall’Ente Previdenziale automaticamente senza applicare alcun interesse.
Il comma 8 regola, come prima fattispecie, il canone RAI, ma prevede la possibilità di operare su altri tributi salvo convenzione tra l’Ente Previdenziale e l’Ente percettore.
Per quanto riguarda il canone Rai il pensionato deve presentare domanda all’Ente Previdenziale entro il 15 novembre al fine di permettere l’effettuazione della trattenuta dal mese di gennaio fino al mese di novembre.
L’Ente Previdenziale provvederà mensilmente ad effettuare il versamento delle somme trattenute secondo le modalità che saranno indicate con un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Le suddette rateizzazioni potranno avere la prima applicazione da gennaio 2011.
Si fa riserva di ulteriori istruzioni a seguito dell’emanazione delle modalità di versamento definite dall’Agenzia delle Entrate.
7. LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVALIDITA’ CIVILE
7.1 Rettifica di prestazioni di invalidità in caso di errore.
L’art 10, comma 2, della legge in oggetto ha disposto che “Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' nonche' alle prestazioni di invalidita' a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si applicano, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88”.
Si rammenta che l’art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, stabilisce che le prestazioni a qualunque titolo erogate dall’INAIL possono essere rettificate in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle stesse, entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato, ovvero anche oltre i dieci anni nei casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente.
Inoltre, in caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione, successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l'errore deve essere accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario, salva l’ipotesi riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente.
Con l’art.10 comma 2, l’istituto della rettifica, già previsto per le prestazioni INAIL, è stato esteso all’invalidità civile e all’invalidità a carattere previdenziale, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale.
L’art. 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, pure richiamato dall’art.10 della legge n.122/2010, prevede che nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Le citate disposizioni di legge si applicano sia alle prestazioni di invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, sia alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'Istituto.
Resta ovviamente ferma la possibilità di ricorrere all’applicazione degli ulteriori strumenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di revisioni, controlli e verifiche sulle prestazioni in argomento.
7.2 Responsabilità dei medici.
L’art 10, comma 3, della legge n.122/2010 ha disposto che, fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui all’ art.55 quinquies, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevedono la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 400 ad euro 1.600.
Nei predetti casi il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.
Al medico sono altresì estese la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione (art.55 quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994, richiamato dalla disposizione in argomento, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.
7.3 Verifiche straordinarie
L’art 10, comma 4, della legge n.122/2010, al fine di proseguire per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i beneficiari di prestazioni di invalidità civile, modifica l’art. 20 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni in legge n. 102 del 2009.
Per l’effetto, il nuovo ultimo periodo del comma 2 dell’art. 20, citato, dispone quanto segue:
«Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile.».
Con il comma 4 bis del medesimo art.10 della legge n.122/2010, inoltre, è stato previsto che nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidita' civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS e' autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
In relazione a tale ultima disposizione, si fa riserva di fornire istruzioni operative.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato 1
LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122
di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.
Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010
(omissis)
Art. 12
Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego (( ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, )) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonchè della gestione separata (( di cui all'articolo 2, comma 26, )) della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1, (( conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: ))
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonchè della gestione separata (( di cui all'articolo 2, comma 26, )) della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: «Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
(( Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011». ))
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, (( sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, )) delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
(omissis)
Allegato 2
LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122
di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante:
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.
Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010
(omissis)
Art. 12 setpies, 12 octies, 12 novies, 12 undecies
12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
12-octies. Le stesse modalità di cui al comma 12-septies i applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente azionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previdenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1° luglio 2010.
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Allegato 3
LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante:
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.
Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010
(omissis)
Art. 13
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole «il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo»;
b) al comma 8 (( e' aggiunto )) il seguente periodo: «Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. (( 1388 )), e successive modificazioni e integrazioni»;
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
«10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.
(omissis)
Allegato 4
LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante:
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.
Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010
ART. 38
(omissis)
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui e' effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.
Allegato 5
LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante:
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.
Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010
ART. 10
Riduzione della spesa in materia di invalidita'
1. (( (soppresso). ))
2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonchè alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si applicano, (( limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, )) le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di (( 250.000 verifiche )) annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.».
(( 4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS è autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. ))
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.
Allegato 6
Legge 23 agosto 2004, n. 243
"Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004
ART.1
6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.
Circolare 130 del 04 ottobre 2010
OGGETTO:
Integrazioni salariali. Compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato e cumulabilità del relativo reddito. Regime dell’accredito dei contributi figurativi. Disposizioni particolari per il personale del settore trasporto aereo.
Chiarimenti in materia di utilizzo della quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale dei “buoni lavoro” nei casi di compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali e delle altre prestazioni a sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio per gli anni 2009 e 2010.
SOMMARIO:
1. Premessa e quadro normativo.
2. Incompatibilità del nuovo rapporto di lavoro: cessazione del rapporto di lavoro che dava luogo all’integrazione salariale.
2.1. Disposizioni particolari per i lavoratori dei vettori aerei (articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134).
3. Compatibilità tra nuova attività di lavoro e integrazione salariale: cumulabilità totale dell’indennità con la remunerazione.
4. Compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per gli anni 2009 e 2010.
5. Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito derivante da una nuova attività.
5.1 Integrazioni salariali e redditi da lavoro a tempo pieno (occasionale o saltuario) e da lavoro part-time.
5.2 Integrazioni salariali e redditi da lavoro autonomo o simili.
6. Regime dell’accredito della contribuzione figurativa nelle ipotesi di compatibilità/cumulabilità totale e parziale.
6.1. Regime dell’accredito della contribuzione figurativa in caso di svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio negli anni 2009 e 2010. Chiarimenti.
7. Prestazioni integrative a carico del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.
La presente circolare sostituisce la n. 107 del 5 agosto 2010 riproponendone integralmente il contenuto integrato con la precisazione, riportata nel paragrafo 6, punto6.1, circa l’utilizzo della quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale dei “buoni lavoro” nelle ipotesi in cui, per gli anni 2009 e 2010, la prestazione di lavoro accessorio sia compatibile e cumulabile con integrazioni salariali ed altre prestazioni a sostegno del reddito.
1. Premessa e quadro normativo.
Il caso in cui il lavoratore in cassa integrazione svolga altra attività di lavoro (subordinato o autonomo) remunerata, è regolato dal combinato disposto dell’articolo 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e dall’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160).
La prima norma stabilisce che l’integrazione salariale «non sarà (…) corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate»; l’articolo 8, comma 4, del D.L. n. 86/1988 precisa che «il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate».
Come già chiarito con circolare n. 179 del 12 dicembre 2002 (le cui disposizioni devono ritenersi superate dalla presente circolare), il combinato disposto delle norme citate non sancisce tuttavia una incompatibilità assoluta delle prestazioni integrative del salario con il reddito derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa sia essa autonoma oppure subordinata.
Per un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l’articolo 3 del D.Lgs.Lgt. 788/1945 si interpreta «nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa. Ai fini dell'applicazione di tale principio – mentre in caso di attività lavorativa subordinata può presumersi l'equivalenza della retribuzione alla corrispondente quota d'integrazione salariale – in ipotesi, invece, di attività lavorativa autonoma grava sul lavoratore (al fine del riconoscimento del suo diritto a mantenere l'integrazione salariale per la differenza) l'onere di dimostrare che il compenso percepito per la detta attività è inferiore all'integrazione salariale stessa» (Cass. n. 12487 del 23/11/1992).
Resta comunque necessaria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore alla sede provinciale dell’Istituto circa lo svolgimento dell’attività secondaria, come previsto al comma 5°, dell’art. 8 della L. 160/88, al fine di evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto il periodo della concessione.
Allo scopo di chiarire ulteriormente il quadro, si riepilogano di seguito le circostanze in cui si può dar luogo:
- all’incompatibilità tra la nuova attività lavorativa e l’integrazione salariale e alla conseguente cessazione del rapporto di lavoro su cui è fondata;
- alla totale cumulabilità della remunerazione collegata alla nuova attività con l’integrazione salariale;
- ad una parziale cumulabilità dei redditi da lavoro con l’integrazione salariale.
2. Incompatibilità del nuovo rapporto di lavoro: cessazione del rapporto di lavoro che dava luogo all’integrazione salariale.
Si ha incompatibilità nel caso in cui il lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. In questo caso, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 195 del 1995), «il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi, (…) la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento».
2.1 Disposizioni particolari per i lavoratori dei vettori aerei (articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134).
Rispetto alla regola generale del venir meno del precedente rapporto di lavoro (e quindi del diritto all’integrazione salariale) in caso di stipula di un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, la norma contenuta nell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166) pone una parziale deroga, con esclusivo riguardo alle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria concessa al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie (ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291). In questi casi la norma prevede eccezionalmente che «i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio». Va rilevato che, anche in questo caso il rapporto di lavoro da cui trae origine l’integrazione salariale cessa, anche se, in via eccezionale e nelle sole ipotesi previste dalla normativa, viene ripristinato al fine di consentire la fruizione dell’integrazione salariale nel residuo periodo inizialmente previsto.
Di conseguenza, nel corso del nuovo rapporto di lavoro non potrà darsi luogo a cumulabilità, neppure parziale, dell’integrazione salariale con relativo reddito.
A questa conclusione conducono due ordini di motivi: da una parte l’osservazione che la reviviscenza del vecchio rapporto di lavoro avvenga solo in alcuni casi di cessazione dal nuovo contratto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223); dall’altra il dato letterale riguardante l’effetto, che è quello di «rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria ed usufruire della relativa indennità» e non già quello di rientrare nel rapporto di lavoro precedente.
3. Compatibilità tra nuova attività di lavoro e integrazione salariale: cumulabilità totale dell’indennità con la remunerazione.
Si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione salariale, laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale.
In tali casi l’integrazione salariale è pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa.
Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell’orario ordinario giornaliero) e sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati). Del resto nell’ipotesi di part-time verticale l’integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi in cui sarebbe stata espletata l’attività lavorativa.
Da ultimo si segnala che si può avere compatibilità anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purché le due attività siano tra loro comunque compatibili nel limite dell’orario massimo settimanale di lavoro.
4. Compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio.
Come già illustrato dalla circolare n. 75 del 26 maggio 2009, l’art. 7-ter, comma 12, lettera b) del decreto legge n. 5/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009), nel modificare l’art. 70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 sul lavoro accessorio, aggiunge il comma 1-bis, che recita: «in via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».
L’art. 2, comma 148, lett. g), L. 23.12.2009 n. 191 ha esteso la portata di tale disposizione anche all’anno 2010.
La suddetta norma – con efficacia quindi limitata agli anni 2009 e 2010 – consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e per tutte le attività con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare.
Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.
Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all’Istituto.
Le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione Il lavoratore ha inoltre l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.
5. Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito derivante da una nuova attività lavorativa
Al di fuori dai casi descritti ai punti da 2 a 4 potrà darsi luogo a cumulabilità parziale tra la remunerazione derivante da attività lavorativa e le integrazioni salariali.
In via generale l’integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro non è normalmente cumulabile con l’integrazione salariale. In tali casi il trattamento di integrazione salariale verrà sospeso per le giornate nella quali è stata effettuata la nuova attività lavorativa.
Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è inferiore all'integrazione stessa, avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’ integrazione salariale spettante e il reddito percepito.
5.1 Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro subordinato: rapporto di lavoro a tempo determinato e contratto di lavoro part-time.
Nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto risulta compatibile con il diritto all’integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore all’integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell’importo totale della integrazione spettante.
Analogamente nel caso in cui il lavoratore – beneficiario di integrazione salariale rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo pieno – stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato), sarà possibile il cumulo parziale dell’integrazione salariale con il reddito derivante da tale attività anche se, tale attività - a differenza del caso contemplato al punto 3 - non sarebbe compatibile con il contratto di lavoro che ha dato luogo all’integrazione salariale, in quanto parzialmente sovrapponibile.
5.2 Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro autonomo o simili.
Se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale intraprende una nuova attività di lavoro autonomo, non rileva il fatto che il lavoro sospeso sia a tempo parziale o a tempo pieno, né il tempo dedicato alla prestazione di lavoro autonomo e neanche il fatto che tale nuova attività non comporti una contestuale tutela previdenziale di natura obbligatoria: non sussiste alcuna presunzione circa la possibile equivalenza tra il provento di tale attività e la misura dell’integrazione salariale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto.
Spetterà pertanto al lavoratore interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all’Istituto l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale.
Nel caso in cui l’ammontare dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente, l’Istituto deve comunque sospendere l’erogazione delle integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva.
Si segnala che rientrano in tale ipotesi anche le somme percepite per incarichi pubblici elettivi o in virtù di un rapporto di servizio onorario con la Pubblica Amministrazione.
6. Regime dell’accredito della contribuzione figurativa nelle ipotesi di compatibilità/cumulabilità totale e parziale.
Si illustra il regime dell’accredito della contribuzione figurativa con riferimento alle diverse ipotesi di compatibilità e cumulabilità illustrate nella presente circolare.
Si osserva in premessa che nelle ipotesi di compatibilità tra la nuova attività di lavoro e l’integrazione salariale (di cui al precedente punto 3), la contribuzione per cassa integrazione guadagni e quella obbligatoria per l’attività effettivamente prestata si riferiscono a periodi temporalmente non coincidenti o comunque non sovrapposti, pertanto non si pongono particolari questioni e l’accredito della contribuzione figurativa collegato al godimento della prestazione di cassa integrazione sarà effettuato in base ai criteri generali.
Diversamente, qualora l’importo della prestazione di integrazione salariale stabilito debba essere proporzionalmente ridotto in conseguenza dello svolgimento di un'attività di lavoro, subordinato o autonomo (casi di incumulabilità relativa) l'accreditamento dei contributi figurativi dovrà essere effettuato in quota integrativa, in misura corrispondente alla quota retributiva pari alla differenza tra l'intera retribuzione presa a base per il calcolo dell'integrazione salariale e la retribuzione percepita in relazione all'attività svolta. In tale ipotesi la contribuzione obbligatoria relativa all'attività effettivamente svolta verrà accreditata nella gestione di competenza e darà luogo, laddove ne ricorrano le condizioni, alle prestazioni previste dall'ordinamento delle medesime gestioni.
6.1 Regime dell’accredito della contribuzione figurativa in caso di svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio negli anni 2009 e 2010. Chiarimenti.
Per quanto riguarda, infine, le fattispecie di compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio (di cui al precedente punto 4) e, in genere, di compatibilità e cumulabilità delle altre prestazioni a sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio per gli anni 2009 e 2010, trova applicazione un diverso meccanismo. In tali casi, ai fini della corretta applicazione della norma di cui al comma 1bis dell’articolo 70 del d.lgs n. 276/2003, si rende necessario che la quota di contribuzione IVS (pari a 1,3 Euro per ogni buono lavoro del valore di 10 Euro) affluisca alla gestione a carico della quale è posto l’onere dell’accredito figurativo correlato alle prestazioni integrative o di sostegno al reddito, a parziale ristoro del relativo onere. Ne consegue che in tali casi la quota IVS predetta non dovrà essere accreditata sulla posizione contributiva del singolo lavoratore, a conferma ulteriore di quanto illustrato nel messaggio 12082 del 4 maggio 2010, e a scioglimento definitivo della riserva formulata nella circolare 88 del 9 luglio 2009, punto 4.
7. Prestazioni integrative a carico del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.
II Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo, di cui all’articolo 1-ter del decreto legge n. 249/2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004) provvede all’erogazione di un’integrazione delle prestazioni corrisposte per effetto degli ammortizzatori sociali (CIGS, solidarietà, mobilità), tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento.
Il Comitato Amministratore del Fondo, con delibera n. 22 del 16 marzo 2009, ha disciplinato i casi di prestazione di attività lavorativa da parte di lavoratori beneficiari delle prestazioni integrative del Fondo. In particolare ha previsto che:
la prestazione a carico del Fondo resti immutata nel caso in cui i proventi derivanti da una nuova attività lavorativa di tipo autonomo o la retribuzione derivante da un nuovo rapporto di lavoro dipendente, purché a tempo determinato, sia inferiore o pari al trattamento di integrazione salariale;
la prestazione a carico del Fondo venga ridotta in misura pari alla differenza tra i proventi/retribuzioni relativi alla nuova attività e l’integrazione salariale, nel caso in cui essi siano superiori al trattamento di integrazione salariale, purché inferiori all’80% della retribuzione di riferimento.
Da ultimo si precisa che la contribuzione figurativa spetta esclusivamente nel caso in cui residui almeno una parte del trattamento di integrazione salariale. Pertanto le disposizioni di cui al punto 6 si applicano soltanto ai casi in cui la retribuzione/il provento relativo ad una nuova attività da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla misura dell’integrazione salariale, a nulla rilevando che il beneficiario percepisca una prestazione residua a carico del Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato 1
Art. 3 Decreto Legislativo Luogotenenziale 9.11.1945 n. 788
L'integrazione non è dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.
Essa non sarà pure corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate.
Allegato 2
Art. 8, commi 4 e 5, del DL 21 marzo 1988, n. 86 convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160.
(…) omissis
4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.
(…) omissis
Allegato 3
Art. 2, comma 5-quater, del DL 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166
(…) omissis
5-quater Nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell' articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio.
Allegato 4
Art. 70, comma 1 bis, del D.Lgs. 19 settembre 2003 n. 276, modificato dall’art. 7-ter, comma 12, lett. b) del DL 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009 e dall’art. 2, comma 148, lett. g) L. 23 dicembre 2009 n. 191.
(…) omissis
In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
(…) omissis