Eureka Previdenza

Decreto legislativo 66 dell'8 aprile 2003

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
Vigente al: 4-1-2014
CAPO I
Disposizioni generali


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli
articoli 1, commi 1 e 3, e 22;
Vista la direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva
2000/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari
opportunita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita' e definizioni

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare
attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23
novembre 1993, cosi' come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette
a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e
nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i
profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla
organizzazione dell'orario di lavoro.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intende per:
a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia
al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della
sua attivita' o delle sue funzioni:
b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra
nell'orario di lavoro;
c) "lavoro straordinario": e' il lavoro prestato oltre l'orario
normale di lavoro cosi' come definito all'articolo 3;
d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive
comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
e) "lavoratore notturno":
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga
almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo
normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno
almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite
dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina
collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore
che svolga ((per almeno tre ore)) lavoro notturno per un minimo di
ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e'
riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del
lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano
successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un
determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che puo' essere di
tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessita' per i
lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo
determinato di giorni o di settimane;
g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di
lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
h) "lavoratore mobile": qualsiasi lavoratore impiegato quale
membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che
effettua servizi di trasporto passeggeri o merci ((sia per conto
proprio che per conto di terzi)) su strada, per via aerea o per via
navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;
i) "lavoro offshore": l'attivita' svolta prevalentemente su una
installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a
partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla
esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse
minerali, compresi gli idrocarburi, nonche' le attivita' di
immersione collegate a tali attivita', effettuate sia a partire da
una installazione offshore che da una nave;
l) "riposo adeguato": il fatto che i lavoratori dispongano di
periodi di riposo regolari, la cui durata e' espressa in unita' di
tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a
causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano
la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri
lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo
termine;
m) "contratti collettivi di lavoro": contratti collettivi
stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative.
Art. 2
Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a
tutti i settori di attivita' pubblici e privati con le uniche
eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva
1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla
direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai
profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.
2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi
quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' nell'ambito
delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per
finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei
e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel
presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari
esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai
servizi di protezione civile, nonche' degli altri servizi espletati
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosi' come individuate con
decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle
finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al
personale della scuota di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297. Non si applicano, altresi', al personale delle Forze di
polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di
polizia municipale e provinciale, in relazione alle attivita'
operative specificamente istituzionali ((e agli addetti ai servizi di
vigilanza privata)).
4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche
agli apprendisti maggiorenni.
CAPO II
Principi in materia di organizzazione dell'orario di lavoro

Art. 3
Orario normale di lavoro

1. L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini
contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla
durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore
all'anno.
Art. 4
Durata massima dell'orario di lavoro

1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima
settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso
superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore,
comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media
dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un
periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il
limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a
fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione
del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).
Art. 5
Lavoro straordinario

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere
contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti
collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalita' di
esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al
lavoro straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore di
lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le
duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso
a prestazioni di lavoro straordinario e' inoltre ammesso in relazione
a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di
impossibilita' di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri
lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di
prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo
grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla
produzione:
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate
alla attivita' produttiva, nonche' allestimento di prototipi,
modelli o simili, predisposti per (e stesse, preventivamente
comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile
alle rappresentanze sindacali aziendali.

5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e
compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti
collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso
consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni
retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
Art. 6
Criteri di computo

1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia
non sono presi in considerazione ai fini del computo della media di
cui all'articolo 4.
2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di
cui ha beneficiato il lavoratore e' previsto in alternativa o in
aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui al comma 5
dell'articolo 5, le ore di lavoro straordinario prestate non si
computano ai fini della media di cui all'articolo 4.
CAPO III
Pause, riposi e ferie

Art. 7
Riposo giornaliero

1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il
lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo
consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati durante la giornata ((o da regimi di
reperibilita')).
Art. 8
Pause

1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei
ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui
modalita' e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di
lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della
eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro
monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina
collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo
attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul
posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero
di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui
collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo
lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono
non retribuiti o computati come lavoro ai fini' del superamento dei
limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10
settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e
dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e
successive integrazioni.
Art. 9
Riposi settimanali

1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di
riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in
coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo
giornaliero di cui all'articolo 7. ((Il suddetto periodo di riposo
consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a
quattordici giorni)).
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
((a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore
cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio
di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di
riposo giornaliero o settimanale));
b) le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati
durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti
ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio prestato a bordo
dei treni; le attivita' connesse con gli orari del trasporto
ferroviario che assicurano la continuita' e la regolarita' del
traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse,
nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive puo' essere fissato in
un giorno diverso dalla domenica e puo' essere attuato mediante turni
per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di
turnazione particolare ovvero addetto alle attivita' aventi le
seguenti caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a
combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi
caratterizzati dalla continuita' della combustione ed operazioni
collegate, nonche' attivita' industriali ad alto assorbimento di
energia elettrica ed operazioni collegate;
b) attivita' industriali il cui processo richieda, in tutto o in
parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di
urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista
del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le
industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui
periodo di lavorazione si svolge in non piu' di 3 mesi all'anno,
ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si
compiano alcune delle suddette attivita' con un decorso complessivo
di lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attivita' il cui funzionamento domenicale
corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti
della collettivita' ovvero sia di pubblica utilita';
e) attivita' che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad
alta intensita' di capitali o ad alta tecnologia;
f) attivita' di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934,
n. 370;
g) attivita' indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della
legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la
fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica,
nonche' le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali
nazionali di categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche'
le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate
le attivita' aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non
siano gia' ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e
successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935, nonche' quelle di cui al comma
2, lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c).
Con le stesse modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle
predette attivita'. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le
eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione avra'
senz'altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell'accordo
presso il Ministero stesso.
Art. 10
Ferie annuali

((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice
civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di
ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo,
salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla
specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2,
comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di
richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per
le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine
dell'anno di maturazione.))
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non puo' essere
sostituito dalla relativa indennita' per ferie non godute, salvo il
caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalita' di
regolazione.
CAPO IV
Lavoro notturno

Art. 11
Limitazioni al lavoro notturno

1. L'inidoneita' al lavoro notturno puo' essere accertata
attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori
che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro
notturno. E' in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle
ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino
al compimento di un anno di eta' del bambino. Non sono inoltre
obbligati a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o,
in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici
anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
Art. 12
Modalita' di organizzazione del lavoro notturno
e obblighi di comunicazione

1. L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta,
secondo i criteri e con le modalita' previsti dai contratti
collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in
azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del
contratto collettivo applicato dall'impresa. In mancanza, tale
consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei
lavoratori come sopra definite per il tramite dell'Associazione cui
l'azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va
effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).
Art. 13
Durata del lavoro notturno

1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le
otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da
parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di
riferimento piu' ampio sul quale calcolare come media il suddetto
limite.
2. E' affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale
definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti
economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Sono
fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in
materia di trattamenti economici e riduzioni di orario per i
lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piu'
rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di
lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano
rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui
limite e' di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore.
4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in
considerazione per il computo della media quando coincida con il
periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al
comma 1.
5. Con riferimento al settore della panificazione non industriale
la media di cui al comma 1 del presente articolo va riferita alla
settimana lavorativa.
Art. 14
Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno

((1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni
deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite
delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11
o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno
ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al
lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi)).
2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce,
previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo
12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione
adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.
3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze
sindacali di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40
e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i
lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano
rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma
3, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalita' e
specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di
lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle
individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla
legge 26 giugno 1990, n. 162.
Art. 15
Trasferimento al lavoro diurno

1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino
l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal
medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il
lavoratore verra' assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni
equivalenti, se esistenti e disponibili.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e
individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal
comma citato non risulti applicabile.
CAPO V
Disposizioni finali e deroghe

Art. 16
Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario

1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai
contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della
disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo
3:

a) le fattispecie previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 15
marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473,
e successive modifiche;
b) le fattispecie di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957,
e successive modifiche, alle condizioni ivi previste, e le
fattispecie di cui agli articoli 8 e 10 del regio decreto 10
settembre 1923, n. 1955;
c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare
che in terra, di posa di condotte ed installazione in mare;
d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice
attesa o custodia elencate nella tabella approvata con regio
decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed
integrazioni, alle condizioni ivi previste;
e) i commessi viaggiatori o piazzisti;
f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via
terrestre;
g) gli operai agricoli a tempo determinato;
h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti
da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa,
nonche' quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti
servizi radiotelevisivi;
i) il personale poligrafico, operai ed impiegati, addetto alle
attivita' di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e
settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi
legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonche' alle
attivita' produttive delle agenzie di stampa;
l) il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva
gestiti da aziende pubbliche e private;
m) i lavori di cui all'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154,
e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559;
n) le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per
assicurare la continuita' del servizio, nei settori appresso
indicati:

1 personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei
settori delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali ed
aeroportuali, nonche' personale dipendente da imprese che
gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese esercenti
servizi di telecomunicazione;
2 personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione,
trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di
energia elettrica, gas, calore ed acqua;
3 personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento,
smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;
4 personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai
casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorita'
giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;

o) personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di
carburante non autostradali;
p) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari,
marini, fluviali, lacuali e piscinali.

2. Le attivita' e le prestazioni indicate alle lettere da a) ad n)
del comma 1 verranno aggiornate ed armonizzate con i principi
contenuti nel presente decreto legislativo mediante decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici
dipendenti, mediante decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative, nonche' le organizzazioni nazionali dei datori di
lavoro.
Art. 17
Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause,
lavoro notturno, durata massima settimanale

(( 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono
essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello
nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche
disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono
essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali
stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.))
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria comparativamente piu'
rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei
datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire
deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8,
12 e 13 con riferimento:
a) alle attivita' caratterizzate dalla distanza fra il luogo di
lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro
offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle attivita' di guardia, sorveglianza e permanenza
caratterizzate dalla necessita' di assicurare la protezione dei beni
e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o
portinai o di imprese di sorveglianza;
c) alle attivita' caratterizzate dalla necessita' di assicurare
la continuita' del servizio o della produzione, in particolare,
quando si tratta:
1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle
cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le
attivita' dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di
produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di
servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del
gas, dell'acqua e dell'elettricita', di servizi di raccolta dei
rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non puo' essere interrotto per
ragioni tecniche;
6) di attivita' di ricerca e sviluppo;
7) dell'agricoltura;
8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto
passeggeri in ambito urbano ai sensi dell'articolo 10 comma 1, numero
14), 2^ periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attivita', e in
particolare:
1) nell'agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali;
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
1) per le attivita' discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attivita' connesse al trasporto ferroviario e che
assicurano la regolarita' del traffico ferroviario;
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro,
eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei
quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza
osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si puo' derogare alla
disciplina di cui all'articolo 7:
a) per l'attivita' di lavoro a turni tutte le volte in cui il
lavoratore cambia squadra e non puo' usufruire tra la fine del
servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva
di periodi di riposo giornaliero;
b) per le attivita' caratterizzate da periodo di lavoro
frazionati durante la giornata, in particolare del personale addetto
alle attivita' di pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse
soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati
periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in
cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo
non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai
lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.
5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli
articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui
durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche
dell'attivita' esercitata, non e' misurata o predeterminata o puo'
essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si
tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre
persone aventi potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle
comunita' religiose;
d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a
domicilio e di tele-lavoro.
6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli
articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il
personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano
applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge
19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.
473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138.
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per
il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in
materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Art. 18
Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima

1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai
lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali
di categoria, la durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi da
pesca e' stabilita in 48 ore di lavoro settimanale medie, calcolate
su un periodo di riferimento di un anno, mentre i limiti dell'orario
di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi da pesca sono
cosi' stabiliti:
a) Il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
1) 14 ore in un periodo di 24 ore;
2) 72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero:
b) Il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
1) 10 ore in un periodo di 24 ore;
2) 77 ore per un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in piu' di due
periodi distinti, di cui uno e' almeno di sei ore consecutive e
l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve
superare le 14 ore.
Art. 18-bis
Sanzioni

1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle
24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di eta' del bambino, e' punita con l'arresto da
due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La
stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di
lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo
11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro
dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro
entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma
1, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549
euro a 4.131 euro.
3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo
4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata in
almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4,
la sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione
si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e' verificata in
almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o
4, la sanzione amministrativa e' da 1.000 a 5.000 euro e non e'
ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di
violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se
la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa e' da 400 a
1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori
ovvero si e' verificata in almeno quattro anni, la sanzione
amministrativa e' da 800 a 4.500 euro e non e' ammesso il pagamento
della sanzione in misura ridotta. ((5))
4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo
7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a
150 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori
ovvero si e' verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la
sanzione amministrativa e' da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e' verificata in
almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa
e' da 900 a 1.500 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione
in misura ridotta.((5))
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi
3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se
la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e'
verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate
lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non
e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13,
commi 1 e 3, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a
154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro
notturno oltre i limiti previsti.
--------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 ha disposto (con l'art. 14, comma
1, lettera b)) che "gli importi delle sanzioni amministrative di cui
ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10,
comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono decuplicate".
Art. 19
Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente
al Ministro per la funzione pubblica, per quanto coinvolge i pubblici
dipendenti, convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e le
organizzazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative
al fine di verificare lo stato di attuazione del presente decreto
nella contrattazione collettiva.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella
materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le
disposizioni espressamente richiamate ((. . .)).
3. Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie,
addetto ad attivita' caratterizzata dalla necessita' di assicurare la
continuita' del servizio, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative
disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 ottobre 1923 n.
2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e nella legge 14
febbraio 1958. n. 138, in quanto compatibili con le disposizioni del
presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Decreto Legislativo 276 del 10 settembre 2003

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Vigente al: 2-11-2013
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali e
dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita' e campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare
attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14
febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti
comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e
sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni
relative alla liberta' e dignita' del lavoratore di cui alla legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla
parita' tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903,
e successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunita'
tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere
la qualita' e la stabilita' del lavoro, anche attraverso contratti a
contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le
esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche
amministrazioni e per il loro personale.
3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con
riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della
Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie
piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo si intende per:
((a) "contratto di somministrazione di lavoro": il contratto avente
ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo
indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;))
((a-bis) "missione": il periodo durante il quale, nell'ambito di un
contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da
un'agenzia di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), e' messo a disposizione di un utilizzatore di cui
all'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione
dello stesso;
a-ter) "condizioni di base di lavoro e d'occupazione": il
trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da
contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata
generale in vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20,
comma 1, ivi comprese quelle relative:
1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le
pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni
festivi;
2) alla retribuzione;
3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in
periodo di allattamento, nonche' la protezione di bambini e giovani;
la parita' di trattamento fra uomo e donna, nonche' altre
disposizioni in materia di non discriminazione;))
b) "intermediazione": l'attivita' di mediazione tra domanda e
offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei
disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra
l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori;
della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della
promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le
comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della
attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale; della
progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate
all'inserimento lavorativo;
c) "ricerca e selezione del personale": l'attivita' di consulenza
di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza
dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di
candidature idonee a ricoprire una o piu' posizioni lavorative in
seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa,
e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo
dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle
esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di
capacita' della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione
del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralita'
di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate
attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di
candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di
attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e
valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
d) "supporto alla ricollocazione professionale": l'attivita'
effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione
committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla
ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro,
singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la
preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo,
l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa
nell'inserimento nella nuova attivita';
e) "autorizzazione": provvedimento mediante il quale lo Stato
abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati "agenzie
per il lavoro", allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere
da a) a d);
f) "accreditamento": provvedimento mediante il quale le regioni
riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare
i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche
mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione
attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con
particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) "borsa continua del lavoro": sistema aperto di incontro
domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi
comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del
mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori,
disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o
accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in
maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
h) "enti bilaterali": organismi costituiti a iniziativa di una o
piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la
regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una
occupazione regolare e di qualita'; l'intermediazione nell'incontro
tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attivita'
formative e la determinazione di modalita' di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche
contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu'
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro
e di regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni
inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di
riferimento;
i) "libretto formativo del cittadino": libretto personale del
lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18
febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata
Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate
le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la
formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e
la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed
effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le
competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli
indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento
permanente, purche' riconosciute e certificate;
j) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca
di un lavoro;
k) "lavoratore svantaggiato": qualsiasi persona appartenente a
una categoria che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza, nel
mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002
relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) "divisioni operative": soggetti polifunzionali gestiti con
strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere
tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni
attivita';
m) "associazioni di datori e prestatori di lavoro":
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

Art. 3.
F i n a l i t a'

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di
realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a
garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e
migliorare le capacita' di inserimento professionale dei disoccupati
e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare
riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di
regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo
restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni
amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare
l'obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i
soggetti che svolgono attivita' di somministrazione di lavoro,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei
regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati
che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali
di riferimento anche a supporto delle attivita' di cui alla lettera
a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra
gli operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore
funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la
realizzazione di una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la
nuova regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un
nuovo regime sanzionatorio.
Capo I
Regime autorizzatorio e accreditamenti

Art. 4.
Agenzie per il lavoro

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione
professionale. Il predetto albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
abilitate a svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche di
cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro
sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della
sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo
5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' per le
quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo
contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo.
((Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti
autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo
indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni
dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge
e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al
corretto andamento della attivita' svolta)).
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini
previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo
indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente,
nonche' alle regioni e alle province autonome competenti, gli
spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la
cessazione della attivita' ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla
autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce le modalita' della
presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i
criteri per la verifica del corretto andamento della attivita' svolta
cui e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo delle
agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a),
comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle
sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo.
L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c),
comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di
cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non puo' essere
oggetto di transazione commerciale.
Art. 5
Requisiti giuridici e finanziari

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui
all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di societa' di capitali
ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro
Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle
lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della societa' di
persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o
di altro Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e
di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o
per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle
relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite
le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di
condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni
sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis
del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre
anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti
da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza,
altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31
maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un
oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni
operative, gestite con strumenti di contabilita' analitica, tali
da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici;
((f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di
cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi
regionali, nonche' l'invio all'autorita' concedente, pena la
revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un
efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in
cui un percettore di sussidio o indennita' pubblica rifiuti senza
giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale
di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione
congrua ai sensi della legislazione vigente;))
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del
diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito
da essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 20, oltre ai
requisiti di cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro
ovvero la disponibilita' di 600.000 euro tra capitale sociale
versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia
costituita in forma coo- perativa;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito
sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a
quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei
corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la
disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di
350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o
dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della
Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la
disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
prevalente o esclusiva attivita' di rilascio di garanzie, a cio'
autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non
inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non
inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle
garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano
assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita'
dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il
rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno
sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un
fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se
non esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui alle
lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti
di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro
ovvero la disponibilita' di 350.000 euro tra capitale sociale
versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia
costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei
corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la
disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di
200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o
dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della
Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la
disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo l° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
prevalente o esclusiva attivita' di rilascio di garanzie, a cio'
autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non
inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non
inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle
garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano
assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita'
dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il
rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno
venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attivita' di intermediazione, oltre ai
requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito
sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a
quattro regioni;
c) l'indicazione della attivita' di intermediazione di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale
prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attivita' di ricerca e selezione del
personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto
sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attivita' di supporto alla ricollocazione
professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attivita' di supporto alla ricollocazione
professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Art. 6
(Regimi particolari di autorizzazione) 
  1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e
paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri
studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
b) le universita', pubbliche e private, e i consorzi
universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri
studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di
comuni e delle comunita' montane, e le camere di commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale anche per
il tramite delle associazioni territoriali e delle societa' di
servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini
di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e
la promozione delle attivita' imprenditoriali, la progettazione e
l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della
disabilita';
f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la
predetta attivita' senza finalita' di lucro e che rendano pubblici
sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
((f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con
esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai
sensi della normativa vigente)).
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere
l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita
fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita'
giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di
attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto
dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui
all'articolo 5, comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici
regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo
svolgimento della attivita' di intermediazione per i soggetti di cui
ai commi che precedono e' subordinata alla interconnessione alla
borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic
lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al
monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del
mercato del lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali definisce con proprio decreto le modalita' di
interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic
lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro,
nonche' le modalita' della loro iscrizione in una apposita sezione
dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei
dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000,
nonche' la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1,
con conseguente divieto di proseguire l'attivita' di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
svolgono l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
Accreditamenti

1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative, istituiscono
appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e
privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli
indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei
seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una
rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e
distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale
nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di
disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini
dell'ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale
del lavoro di cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorita'
concedente di ogni informazione strategica per un efficace
funzionamento del mercato del lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli
organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma
1 disciplinano altresi':
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori
privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli
4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le
funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione
della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilita'
geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco
regionale in termini di capacita' gestionali e logistiche, competenze
professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto
territoriale di riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e della efficacia
dei servizi erogati;
e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del
mantenimento dei requisiti.
Capo II
Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai
lavoratori svantaggiati

Art. 8.
Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro
domanda-offerta di lavoro

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 134, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 NOVEMBRE 2009, N. 167)).
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 134,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 NOVEMBRE 2009, N. 167)).
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati
amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare
riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari
benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda
anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.
Art. 9.
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o
altri mezzi di informazione

1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet,
televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma
effettuate, relative ad attivita' di ricerca e selezione del
personale, ricollocamento professionale, intermediazione o
somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti,
pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra
domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni
che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o
entita' ad essi collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo
di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto
potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini
pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi
compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle
inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le agenzie del
lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o
accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di
autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al
lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa
identificazione del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante
annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di
comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda
comprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di
comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile e'
conoscibile in modo agevole.
Art. 10.
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori

1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri
soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare
qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di
preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle
convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al
credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap,
alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza,
all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute
nonche' ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro,
a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle
modalita' di svolgimento della attivita' lavorativa o che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento dell'attivita' lavorativa. E' altresi' fatto divieto di
trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente
attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento
lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso
impedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici
servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori
svantaggiati nella ricerca di una occupazione.
Art. 11.
Divieto di oneri in capo ai lavoratori

1. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di
esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente,
compensi dal lavoratore.
2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire
che la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per
specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per
specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
Art. 12
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono
tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4
per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato per l'esercizio di attivita' di
somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di
formazione e riqualificazione professionale, nonche' a misure di
carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori
che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in
somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e,
limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a
una missione. ((22))
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono
altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo
pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono
destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del
reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della
somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di
promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto
agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del
lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di
accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione
professionale.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro
delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo
nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro,
sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo
bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale,
dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle
imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi
dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi
dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il
riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
previa verifica della congruita', rispetto alle finalita'
istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione e
delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare
riferimento alla sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la
vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il termine di
sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le
regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la
gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli
interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine,
il documento si intende approvato.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono
soggetti alla disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24
giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai
commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al fondo
di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella
misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu' il 5 per
cento, nonche' una sanzione amministrativa di importo pari al
contributo omesso.
8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel
documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle
attivita' formative oppure procede al recupero totale o parziale dei
finanziamenti gia' concessi. Le relative somme restano a disposizione
dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori
iniziative formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme
a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo
inizialmente presentato o al valore del progetto formativo
rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui
al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio
decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale puo'
ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi.
9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano
applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per
prestazioni di lavoro in somministrazione.
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
La L. 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto (con l'art. 2, comma 39)
che "A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e' ridotta al 2,6 per cento."
Art. 13
Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche
attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro e' consentito:
a) operare ((. . .)) solo in presenza di un piano individuale di
inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi
formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate
competenze e professionalita', e a fronte della assunzione del
lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla
somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei
mesi;
b) determinare altresi', per un periodo massimo di dodici mesi e solo
in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il
trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso
dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a
titolo di indennita' di mobilita', indennita' di disoccupazione
ordinaria o speciale, o altra indennita' o sussidio la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attivita'
lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di
trattamenti di mobilita' e di indennita' di disoccupazione
ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al comma 1
decade dai trattamenti di mobilita', qualora l'iscrizione nelle
relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di
disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio
la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o in
occupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di
reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere
avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla
regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di
impossibilita' derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello
retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla
competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi
dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.
160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le
attivita' lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano
congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore
stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi
pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al
comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attivita'
formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano
direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego
territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste
di mobilita', i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti
decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta
comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del
trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro
trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente
competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni
successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del
ricorso e' comunicata al competente servizio per l'impiego ed
all'I.N.P.S.
5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova
applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o
piu' agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i
comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con
riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle
normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi
dell'articolo 7.
8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la
costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i
centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese
di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie
disponibilita' finanziarie.
Art. 14.
Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, cosi' come modificato dall'articolo 6 della legge 12
marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge,
convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate
da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di
commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle
imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da
inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili
sara' curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge
12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro
annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il
numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore
unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3,
secondo criteri di congruita' con i costi del lavoro derivati dai
contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative
sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore
delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia
sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa
senza scopo di lucro a supporto delle attivita' previste dalla
convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota
d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali,
realizzato in virtu' dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili,
che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva
valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge
12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della
copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa
legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle
coperture per ciascuna impresa e' dato dall'ammontare annuo delle
commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al
comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite
con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali
non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti. La congruita' della computabilita' dei lavoratori
inseriti in cooperativa sociale sara' verificata dalla Commissione
provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e'
subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di
lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota
d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
((10))

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AGGIORNAMENTO (10)
In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.
24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con
l'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modifiche e integrazioni".
Capo III
Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico

Art. 15.
Principi e criteri generali

1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui
all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo
120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua
nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro
tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali.
Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni utili a tale
scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori
pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai
lavoratori e dalle imprese.
((1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla
pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle
procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' alle procedure
selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai
nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del
lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma e'
effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui
all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le informazioni da conferire nel rispetto dei principi di
accessibilita' degli atti)).
2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente
accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere
consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le
imprese hanno facolta' di inserire nuove candidature o richieste di
personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da
qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati
da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati,
hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro
i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai
sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito
temporale e territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua
nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei
flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla
diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e
trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro,
assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta
e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai fini
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie
delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali
del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati
presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di
intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale
deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120
della Costituzione, la piena operativita' della borsa continua
nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile
l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province
autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle
loro competenze.
Art. 16.
Standard tecnici e flussi informativi di scambio

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro
della innovazione e della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le
province autonome, gli standard tecnici e i flussi informativi di
scambio tra i sistemi, nonche' le sedi tecniche finalizzate ad
assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello
nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi
di scambio tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze
definite nell'Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio
2002 e delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 17.
Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro

1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua
nazionale del lavoro, nonche' le registrazioni delle comunicazioni
dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione
delle attivita' poste in essere da questi nei confronti degli utenti
per come riportate nella scheda anagrafico-professionale dei
lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per
le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente
decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi
ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche
sono effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle
basi informative in questione, nonche' di quelle in essere presso gli
Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni
erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse
quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del
SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di
valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi e
con le modalita' dei commi successivi del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma
7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli
articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la
definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito
della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di
pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze
definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre,
entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie
direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle
indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro,
statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche
occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui
siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli
Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero
dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con
rappresentanti delle parti sociali, e' inoltre incaricata di
definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una
serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale
dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori,
previo esame ed approvazione della Conferenza unificata,
costituiranno linee guida per le attivita' di monitoraggio e
valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del
Rapporto annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale
del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' modelli
di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o
accreditate, nonche' agli enti di cui all'articolo 6. La mancata
risposta al questionario di cui al comma precedente e' valutata ai
fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto
delle linee guida definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche'
della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole
politiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza
unificata o derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi
comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL,
predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza
unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva
delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei
servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi
statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in
grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione
delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le
province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o
del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
7. Le attivita' di monitoraggio devono consentire di valutare
l'efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonche' delle
misure contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle
pari opportunita' e, in particolare, della integrazione nel mercato
del lavoro dei lavoratori svantaggiati.
8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, e'
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di
valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione e' composta
da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nel cui ambito si individua il Presidente,
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalle
regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e
dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte
all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di
impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo
quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui
al comma 6 dovra' farsi carico e puo' commissionare valutazioni
puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi
valutativi commissionati nonche' delle informazioni contenute nel
Rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione potra'
annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi
tre anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissione
predisporra' una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi
e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i
problemi esistenti, evidenziando altresi' le possibili modifiche alle
politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano
dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei
lavoratori.
Capo IV
Regime sanzionatorio

Art. 18
Sanzioni

1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo
4, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la pena dell'ammenda di
euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a
diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio
non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e
dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi e' scopo di lucro,
la pena e' dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi e'
sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi
e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non
autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
d) ed e), e' punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi
e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 250 a euro 1250.
Nel caso di condanna, e' disposta, in ogni caso, la confisca del
mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle
attivita' di cui al presente comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte
di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la
pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo
20, commi 3, 4 e 5, e articolo 21, commi 1 e 2, nonche', per il solo
somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del
medesimo articolo 21, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
((3-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23,
comma 1, e, per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 23, comma
4, secondo periodo, e comma 7-bis, nonche' di cui all'articolo 24,
comma 4, lettere a) e b), e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dal comma 3.))
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi
esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per
avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione e'
punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno
o dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione
penale e' disposta la cancellazione dall'albo.
((4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, e'
punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo,
chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in
cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi
di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di
lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo.
4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in aggiunta alla
sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.))
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.
300, nonche' nei casi piu' gravi, l'autorita' competente procede alla
sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di
recidiva viene revocata l'autorizzazione.
5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo
29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo
30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la
pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
sestuplo.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone,
con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione
delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime
in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di
lavoro.
Art. 19
Sanzioni amministrative

1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui
quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a
1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5
e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come
modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituito
dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del
2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949,
n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a
250 euro per ogni lavoratore interessato.
5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
Titolo III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI,
DISTACCO

Capo I
Somministrazione di lavoro


Art. 20
Condizioni di liceita'

1. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso
da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga
ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a cio'
autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la
propria attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e il
controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono
a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in
missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o
un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso
a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore
informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti
intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di
software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone
e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi,
magazzini, nonche' servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza direzionale, assistenza alla
certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo
e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del
personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazione
della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove
iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per
installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari
attivita' produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla
cantieristica navale, le quali richiedano piu' fasi successive di
lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da
quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di
lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative.
i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per
l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di
sostegno alla famiglia.
i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da
parte del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti con
contratto di apprendistato.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attivita'
dell'utilizzatore. E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La
individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi
di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato e'
affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da
sindacati comparativamente piu' rappresentativi in conformita' alla
disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368. ((28))
5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso
unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato per
provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia
concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre
mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto
opera altresi' presso unita' produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo
di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai
contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensi
del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della
legge n. 223 del 1991.
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il
contratto di somministrazione preveda l'utilizzo:
a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennita' ordinaria
di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da
almeno sei mesi;
b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali,
anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quanto
previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160;
c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati"
ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei
lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18) dell'articolo
2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.
5-quater. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 non
operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro.
(9) (14)

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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1
della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), ha
disposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in
vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in
materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come da ultimo modificato dalla presente legge".
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AGGIORNAMENTO (28)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che
"Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, nonche' le ragioni di cui all'articolo 20,
comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si
intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato ,
anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up innovativa
per lo svolgimento di attivita' inerenti o strumentali all'oggetto
sociale della stessa."
Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni
del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 anni
dalla data di costituzione di una start-up innovativa di cui
all'articolo 25, comma 2, ovvero per il piu' limitato periodo
previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le societa' gia'
costituite".
Art. 21
Forma del contratto di somministrazione

1. Il contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato in
forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per
l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione
adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di
somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro
inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo
delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del
pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche'
del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al
somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa
effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al
somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori
comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di
inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto
al lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento dei
contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il
somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono
recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, ((nonche' la data di inizio e
la durata prevedibile della missione)), devono essere comunicate per
iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore
all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto
dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione e'
nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle
dipendenze dell'utilizzatore.
(9) (14)

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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1
della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), ha
disposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in
vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in
materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come da ultimo modificato dalla presente legge".
Art. 22.
Disciplina dei rapporti di lavoro

1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di
lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla
disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e
alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di
lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla
disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Il termine
inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in ogni caso essere
prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei
casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal
somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con
contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita
la misura della indennita' mensile di disponibilita', divisibile in
quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i
periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di
assegnazione. La misura di tale indennita' e' stabilita dal contratto
collettivo applicabile al somministratore e comunque non e' inferiore
alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura
e' proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attivita'
lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore.
L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni
istituto di legge o di contratto collettivo.
((3-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato,
ai sensi del presente articolo, possono essere effettuate anche con
rapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso, trova applicazione
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive
modificazioni, in quanto compatibile con le disposizioni del presente
decreto.))
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio
1991, n. 223, non trovano applicazione anche nel caso di fine dei
lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In
questo caso trovano applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di
lavoro non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della
applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta
eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della
sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva
di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181
del 2000, non si applicano in caso di somministrazione. (3) (9) (14)

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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale con sentenza 13 - 28 gennaio 2005, n. 50
(in G.U. 1a s.s. 02/02/2005, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 276
del 2003".
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1
della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), ha
disposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in
vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in
materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come da ultimo modificato dalla presente legge".
Art. 23
Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e
regime della solidarieta'

1. Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, ((e
ferma restando l'integrale applicabilita' delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81)) i lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e
d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti
di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte.
Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono
modalita' e criteri per la determinazione e corresponsione delle
erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati
all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno altresi' diritto a fruire di tutti i servizi
sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore
addetti alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui
godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa'
cooperative o al conseguimento di una determinata anzianita' di
servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la
sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive in generale
e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie
allo svolgimento della attivita' lavorativa per la quale essi vengono
assunti in conformita' alle disposizioni recate dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. Il contratto di somministrazione puo' prevedere che
tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va
fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le
mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una
sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici,
l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto
previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva
altresi', nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi
di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e'
responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza
individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o
comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto,
l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al
somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non
abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde
in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al
lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale
risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni
inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato
al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli
elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati
dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinche'
possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a
ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni
possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente
affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e
sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera.
8. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente,
la facolta' dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine
della sua missione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel
caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita',
secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al
somministratore.
9-bis. Resta salva la facolta' per il somministratore e
l'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi
a quest'ultimo in relazione alla missione, all'impiego e alla
formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della
missione, l'utilizzatore assuma il lavoratore.
(9) (14)

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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1
della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), ha
disposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in
vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in
materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come da ultimo modificato dalla presente legge".
Art. 24.
Diritti sindacali e garanzie collettive

1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in
cooperativa, ai lavoratori delle societa' o imprese di
somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti sindacali
previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso
l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti
di liberta' e di attivita' sindacale nonche' a partecipare alle
assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
2. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso
somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno
specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le
modalita' specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria,
ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di
lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove
ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessita' di stipulare il
contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i
cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei
datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero
e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la
durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati.
(9) ((14))

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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1
della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), ha
disposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in
vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in
materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come da ultimo modificato dalla presente legge".
Art. 25.
Norme previdenziali

1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed
assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono
a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' inquadrato nel
settore terziario. Sulla indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro
effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota
contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono
determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni
svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso
medio, o medio ponderato, stabilito per la attivita' svolta
dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le
lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati
in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa
corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal
lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa
non sia gia' assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori
domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri
previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.
(9) ((14))

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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1
della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), ha
disposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in
vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in
materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come da ultimo modificato dalla presente legge".
Art. 26.
Responsabilita' civile

1. Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde
nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di
lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.
(9) ((14))

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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1
della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), ha
disposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in
vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in
materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come da ultimo modificato dalla presente legge".
Art. 27.
Somministrazione irregolare

1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei
limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore puo' chiedere, mediante
ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura
civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze
di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal
somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione
previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha
effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente
fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti
compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del
rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha
avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha
effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20,
commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il
controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai
principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza
delle ragioni che la giustificano e non puo' essere esteso fino al
punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche,
organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.
(9) ((14))

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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1
della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), ha
disposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in
vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in
materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come da ultimo modificato dalla presente legge".
Art. 28.
Somministrazione fraudolenta

1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la
somministrazione di lavoro e' posta in essere con la specifica
finalita' di eludere norme inderogabili di legge o di contratto
collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore
sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore
coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
(9) ((14))

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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1
della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), ha
disposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in
vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in
materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come da ultimo modificato dalla presente legge".
Capo II
Appalto e distacco

Art. 29
Appalto

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente
titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi
dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla
somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari
da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione
alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da
parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali
sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative del settore che possono
individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della
regolarita' complessiva degli appalti, In caso di appalto di opere o
di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e'
obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando
escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo
il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o
datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente
all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il
committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella
prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio
dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal
caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli
obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti
del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli
eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento
puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato
secondo le regole generali. ((29))
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a
seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte
d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione
di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo'
chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del
codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che
ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di
lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il
disposto dell'articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le
disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il
committente sia una persona fisica che non esercita attivita' di
impresa o professionale.

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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano
applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura
previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con
contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano
applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti
collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto
esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai
lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto
in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi".
Art. 30
Distacco

1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro,
per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu'
lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
determinata attivita' lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del
trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire
con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un
trasferimento a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella
in cui il lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto
per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o
sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto
dal comma 1, il lavoratore interessato puo' chiedere, mediante
ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura
civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze
di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo
27, comma 2.
((4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che
abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia
validita' ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza
dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita'
dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre
per le stesse imprese e' ammessa la codatorialita' dei dipendenti
ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete
stesso)).
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA
E
TRASFERIMENTO
D'AZIENDA

Art. 31
Gruppi di impresa

1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono
delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo per tutte le
societa' controllate e collegate.
2. I consorzi di societa' cooperative, costituiti ai sensi
dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di
cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio l979, n. 12, per conto
delle societa' consorziate o delegarne l'esecuzione a una societa'
consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite
dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi,
cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio
1979, n. 12.
2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di
pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non rilevano ai
fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni
contrattuali e legislative in capo alle singole societa' datrici di
lavoro.
((3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in
forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1,
ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra
loro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo grado,
possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori
dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le
relative aziende.))
((3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis
puo' essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di
rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.))
((3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sono definite le modalita' con le quali si procede alle
assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.))
((3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle
obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono
dal rapporto di lavoro instaurato con le modalita' disciplinate dai
commi 3-bis e 3-ter.))
Art. 32
Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile

1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di
trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle
direttive europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del
codice civile e' sostituito dal seguente: "Ai fini e per gli effetti
di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda
qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o
fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita'
economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita' a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base
del quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o
l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si
applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa
come articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica
organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al
momento del suo trasferimento".
2. All'articolo 2112 del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: "Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente
un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo
d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un
regime di solidarieta' (( di cui all'articolo 29, comma 2, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. ))".
Titolo V
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O
FLESSIBILE

Capo I
Lavoro intermittente

Art. 33.
Definizione e tipologie

1. Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto mediante il
quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che
ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui
all'articolo 34.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere stipulato anche
a tempo determinato.
((10))

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AGGIORNAMENTO (10)
In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.
24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con
l'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modifiche e integrazioni".
Art. 34
Casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere concluso per lo
svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente,
secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. (26)
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere
concluso con soggetti con piu' di cinquantacinque anni di eta' e con
soggetti con meno di ventiquattro anni di eta', fermo restando in
tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro
il venticinquesimo anno di eta'. (26)
((2-bis. In ogni caso, fermi restando i presupposti di
instaurazione del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo,
dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro
intermittente e' ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo
datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle
quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni
solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo
rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.)) ((29))
3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso
unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente ovvero presso unita' produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario,
con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di
lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
(10)

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AGGIORNAMENTO (10)
In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.
24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con
l'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modifiche e integrazioni".
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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 22)
che "I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla data
di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili
con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge".
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Ai
fini di cui al comma 2, lettera a), si computano esclusivamente le
giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in
vigore della presente disposizione".
Art. 35.
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in forma
scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o
soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la stipulazione
del contratto;
b) luogo e la modalita' della disponibilita', eventualmente
garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del
lavoratore che in ogni caso non puo' essere inferiore a un giorno
lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore
per la prestazione eseguita e la relativa indennita' di
disponibilita', ove prevista, nei limiti di cui al successivo
articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalita', con cui il datore di
lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di
lavoro, nonche' delle modalita' di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalita' di pagamento della retribuzione e della
indennita' di disponibilita';
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in
relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono
recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove
previste.
3. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei contratti collettivi,
il datore di lavoro e' altresi' tenuto a informare con cadenza
annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti,
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo
integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il
datore di lavoro e' tenuto a comunicarne la durata con modalita'
semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per
territorio, mediante sms, ((...)) o posta elettronica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, possono essere individuate modalita'
applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonche'
ulteriori modalita' di comunicazione in funzione dello sviluppo delle
tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente
comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400
in relazione a ciascun lavoratore per cui e' stata omessa la
comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. (10)
(26)

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AGGIORNAMENTO (10)
In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.
24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con
l'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modifiche e integrazioni".
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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 22)
che "I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla data
di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili
con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge".
Art. 36.
Indennita' di disponibilita'
1. Nel contratto di lavoro intermittente e' stabilita la misura
della indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote
orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il
lavoratore stesso garantisce la disponibilita' al datore di lavoro in
attesa di utilizzazione. La misura di detta indennita' e' stabilita
dai contratti collettivi e comunque non e' inferiore alla misura
prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla indennita' di disponibilita' di cui al comma 1 i
contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in
deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni
istituto di legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente
impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e' tenuto a
informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata
dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilita' non
matura il diritto alla indennita' di disponibilita'.
5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma
che precede, perde il diritto alla indennita' di disponibilita' per
un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto
individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto
nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a
rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il
rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata puo' comportare la
risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennita'
di disponibilita' riferita al periodo successivo all'ingiustificato
rifiuto, nonche' un congruo risarcimento del danno nella misura
fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di
lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento
alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 33 possono
versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano
percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale
ovvero abbiano usufruito della indennita' di disponibilita' fino a
concorrenza della medesima misura.
((10))

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AGGIORNAMENTO (10)
In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.
24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con
l'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modifiche e integrazioni".
Art. 37.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)) ((26))
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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 22)
che "I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla data
di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili
con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge".
Art. 38.
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta
previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non
deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e
normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di
pari livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del
lavoratore intermittente e' riproporzionato, in ragione della
prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per
quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti per
malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternita',
congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta
disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non e'
titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati ne'
matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennita' di
disponibilita' di cui all'articolo 36.
((10))

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AGGIORNAMENTO (10)
In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.
24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con
l'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modifiche e integrazioni".
Art. 39.
Computo del lavoratore intermittente
1. Il prestatore di lavoro intermittente e' computato nell'organico
dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in
proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di
ciascun semestre.
((10))

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AGGIORNAMENTO (10)
In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.
24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con
l'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modifiche e integrazioni".
Art. 40.
Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi
dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la
determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi
di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei
datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere
l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i
quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto
conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo
interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti
posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in
cui e' ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della
disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37,
comma 2.
((10))

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AGGIORNAMENTO (10)
In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.
24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con
l'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modifiche e integrazioni".
Capo II
Lavoro ripartito

Art. 41.
Definizione e vincolo di solidarieta'

1. Il contratto di lavoro ripartito e' uno speciale contratto di
lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido
l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarieta' di cui al comma 1 e
fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni
lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile
dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di
cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni
dei contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facolta' di
determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra
di loro, nonche' di modificare consensualmente la collocazione
temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio della
impossibilita' della prestazione per fatti attinenti a uno dei
coobbligati e' posta in capo all'altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di
impossibilita' di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono
vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di
lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il
licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano
l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non
trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro
prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione
lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto
di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro
subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile.
6. Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi i
lavoratori coobbligati e' disciplinato ai sensi dell'articolo 1256
del codice civile.
Art. 42.
Forma e comunicazioni

1. Il contratto di lavoro ripartito e' stipulato in forma scritta
ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro
giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga
svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra
loro intercorse, ferma restando la possibilita' per gli stessi
lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la
sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della
distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonche' il trattamento economico e
normativo spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in
relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Ai fini della possibilita' di certificare le assenze, i
lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di
lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all'orario di
lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.
Art. 43.
Disciplina applicabile

1. La regolamentazione del lavoro ripartito e' demandata alla
contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel
presente capo.
2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto
stabilito nel presente capo, trova applicazione, nel caso di
prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la normativa
generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la
particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Art. 44
Principio di non discriminazione

1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta
previsti dalla legislazione vigente, ((il lavoratore coobbligato non
deve ricevere)), per i periodi lavorati, un trattamento economico e
normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di
pari livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati
e' riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo
della retribuzione globale e delle singole componenti di essa,
nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul
lavoro, malattia professionale, congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare
alle riunioni assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio
1970, n. 300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore
annue, il cui trattamento economico verra' ripartito fra i
coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa
effettivamente eseguita.
Art. 45.
Disposizioni previdenziali

1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e
obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, della
indennita' di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e
assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata
giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione
lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito
sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle
prestazioni e dei contributi andra' tuttavia effettuato non
preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a
seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Capo III
Lavoro a tempo parziale

Art. 46.
Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e
successive modifiche e integrazioni

1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti
collettivi applicati;";
b) all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono
determinare condizioni e modalita' della prestazione lavorativa del
rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi
nazionali possono, altresi', prevedere per specifiche figure o
livelli professionali modalita' particolari di attuazione delle
discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del
presente decreto.";
c) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre
2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche
con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.";
d) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,
anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facolta'
di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a
quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma
2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.";
e) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di
lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione
alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo
parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonche' le
conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare
consentite dai contratti collettivi stessi.";
f) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede
il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e
regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del
lavoratore non puo' integrare in nessun caso gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento.";
g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, e' soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto,
anche a tempo determinato, e' consentito lo svolgimento di
prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica
la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei
rapporti a tempo pieno.";
i) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
j) all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le
parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto
di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare
clausole flessibili relative alla variazione della collocazione
temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche
clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata
della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai
soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalita' in relazione alle quali il datore di
lavoro puo' modificare la collocazione temporale della prestazione
lavorativa;
2) condizioni e modalita' in relazioni alle quali il datore di
lavoro puo' variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della durata della
prestazione lavorativa.";
k) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare
in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonche' di
modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore
del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le
parti, di almeno due giorni lavorativi, nonche' il diritto a
specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.";
l) all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro a
tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del
lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche
contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del
lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza
sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale
rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento.";
m) all'articolo 3, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di
clausole flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 e' possibile
anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.";
n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;
o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). -
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio
rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non
costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle
parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione
provinciale del lavoro competente per territorio, e' ammessa la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante
dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente
decreto legislativo.
2. Il contratto individuale puo' prevedere, in caso di assunzione
di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei
lavoratori assunti a tempo parziale in attivita' presso unita'
produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse
mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo
alle quali e' prevista l'assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di
lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia'
dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttive
site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione
scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a
prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a
tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad
individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.
4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo
parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti,
compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi
all'occupazione.";
p) il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso;
q) l'articolo 7 e' soppresso;
r) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto
delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la
nullita' del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora
l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su
richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza fra le
parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi
la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a
determinare le modalita' temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei
contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza,
con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle
responsabilita' familiari del lavoratore interessato, della sua
necessita' di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa,
nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo
antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha
in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta,
alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di
risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel
corso del successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva la
possibilita' di concordare per iscritto clausole elastiche o
flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso
all'autorita' giudiziaria, le controversie di cui al presente comma
ed al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure di
conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.";
s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui
all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di
lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla
corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento
del danno.
2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e
prestatore di lavoro possono concordare direttamente l'adozione di
clausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che
precedono.";
t) dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Art. 12-bis (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I
lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una
ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti
di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita
presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente,
hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del
lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli
per il prestatore di lavoro.".
Titolo VI
APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO

Capo I
Apprendistato

Art. 47

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167))
Art. 48

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167))
Art. 49

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167))
Art. 50

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167))
Art. 51

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167))
Art. 52

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167))
Art. 53

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167))
Capo II
Contratto di inserimento

Art. 54

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26))

----------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15)
che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del
comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 55

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26))

----------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15)
che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del
comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 56

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26))

----------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15)
che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del
comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 57

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26))

----------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15)
che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del
comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 58

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26))

----------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15)
che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del
comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 59

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26))

----------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15)
che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del
comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 59-bis
(( (Disciplina transitoria dei
contratti di formazione e lavoro) ))

((1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre
2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti autorizzati
entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad
eccezione dei benefici economici previsti in materia di contratti di
formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al
comma 2.
2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla
disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di
contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di
16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i
contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro trenta giorni
dalla stipula, domanda all'lNPS contenente l'indicazione del numero
dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle
rispettive autorizzazioni. ((2))
3. L'I.N.P.S. ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite
numerico di cui al comma 2, l'accesso ai benefici economici di cui
allo stesso comma 2, secondo il criterio della priorita' della data
della stipula del contratto di formazione e lavoro. L'accesso ai
benefici e' comunque concesso in via prioritaria ai contratti di
formazione e lavoro stipulati nell'ambito di contratti d'area o patti
territoriali.))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 ha disposto (con l'art. 14, comma
2) che "Per i contratti di formazione e lavoro gia' stipulati, il
termine della presentazione delle domande di cui al comma 2,
dell'articolo 59-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto
Legislativo".
Art. 60.
Tirocini estivi di orientamento

1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini
promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un
giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso
l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con
fini orientativi e di addestramento pratico.
2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a
tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno
accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata
e' quella massima in caso di pluralita' di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non
possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono
previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o
giovani al tirocinio estivo di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196
del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 25 marzo 1998, n. 142.((3))
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (in
G.U. 1a s.s. 02/02/2005, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003".
Titolo VII
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E
OCCASIONALI

Capo
I
Lavoro a progetto e lavoro occasionale

Art. 61.
Definizione e campo di applicazione

1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di
commercio, nonche' delle attivita' di vendita diretta di beni e di
servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il
ricorso ai contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla
base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva
nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di
subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di
procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progetti
specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un
determinato risultato finale e non puo' consistere in una mera
riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo
al coordinamento con l'organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attivita'
lavorativa. Il progetto non puo' comportare lo svolgimento di compiti
meramente ((esecutivi e ripetitivi)), che possono essere individuati
dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. (26)
((29))
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni
occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva
non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero,
nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non
superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5
mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni
contenute nel presente capo.
((2-bis. Se il contratto ha per oggetto un'attivita' di ricerca
scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel
tempo, il progetto prosegue automaticamente)).
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le
professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' i
rapporti e le attivita' di collaborazione coordinata e continuativa
comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e
agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come
individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione e
controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e commissioni,
nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. (26)
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano
l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo
collettivo piu' favorevoli per il collaboratore a progetto.

---------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 25)
che "Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai
contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 27) che "La disposizione
concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali
e' necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo
periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal
campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto
riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui
contenuto concreto sia riconducibile alle attivita' professionali
intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione
in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del
collaboratore ad albi professionali non e' circostanza idonea di per
se' a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto
capo I del titolo VII".
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99 ha disposto (con l'art. 7, comma 2-bis) che
"L'espressione "vendita diretta di beni e di servizi", contenuta
nell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attivita' di
vendita diretta di beni, sia le attivita' di servizi".
Art. 62
Forma

1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta
e deve contenere ((...)), i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della
prestazione di lavoro;
b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto
caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire;
(26)
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i
tempi e le modalita' di pagamento e la disciplina dei rimborsi
spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente
sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa,
che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne
l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del
collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 66, comma 4.

---------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 25)
che "Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai
contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 63.
(( (Corrispettivo) ))

((1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve
essere proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro
eseguito e, in relazione a cio' nonche' alla particolare natura della
prestazione e del contratto che la regola, non puo' essere inferiore
ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di
attivita', eventualmente articolati per i relativi profili
professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali
applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai
lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale a livello
interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli
decentrati.
2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso
non puo' essere inferiore, a parita' di estensione temporale
dell'attivita' oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime
previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati
nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo
di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore
a progetto)). ((26))

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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 25)
che "Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai
contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 64.
Obbligo di riservatezza

1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto
puo' svolgere la sua attivita' a favore di piu' committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attivita' in
concorrenza con i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e
apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi,
ne' compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita'
dei committenti medesimi.
Art. 65.
Invenzioni del collaboratore a progetto

1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto
autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi
speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 66.
Altri diritti del collaboratore a progetto

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a
progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che
rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di
malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una
proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il
committente puo' comunque recedere dal contratto se la sospensione si
protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita
nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta
giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per
un periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione
del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n.
533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del
lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano
nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme
sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n.
626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente, nonche' le norme di tutela contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Art. 67.
Estinzione del contratto e preavviso

1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al
momento della realizzazione del progetto ((. . .)) che ne costituisce
l'oggetto. ((26))
((2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per
giusta causa. Il committente puo' altresi' recedere prima della
scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di
inidoneita' professionale del collaboratore tali da rendere
impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore puo'
recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel
caso in cui tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di
lavoro)). ((26))

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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 25)
che "Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai
contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 68
(Rinunzie e transazioni)

1. Nella riconduzione a un progetto ((. . .)) dei contratti di cui
all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di
lavoro gia' in essere possono essere oggetto di rinunzie o
transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di
lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 del
codice civile. ((26))

-----------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 25)
che "Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai
contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 69.
Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
atipici e conversione del contratto

1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto ((. . .))
ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto. ((26))
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato
ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di
lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro
subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto
realizzatasi tra le parti. ((Salvo prova contraria a carico del
committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin
dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attivita'
del collaboratore sia svolta con modalita' analoghe a quella svolta
dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le
prestazioni di elevata professionalita' che possono essere
individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale)). ((26))
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale
e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto ((. .
.)) e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel merito
valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che
spettano al committente. ((26))

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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 24)
che "L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno
specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza
determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 25) che "Le disposizioni
di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di collaborazione
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge".
Art. 69-bis
(Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo).

1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione
fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate,
salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente,
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
((a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una
durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni
consecutivi));
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche
se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro
d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei
((corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore
nell'arco di due anni solari consecutivi));
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di
lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da
capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
maturate nell'esercizio concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro
autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai
fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi' con
riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di
attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede
l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,
albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si
provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite
le parti sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale
applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa
la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine
di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si
applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura
come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi
derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS
ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del
collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga
l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo
diritto di rivalsa nei confronti del committente.
Capo II
Prestazioni occasionali di tipo accessorio
rese
da
particolari
soggetti

Art. 70
(Definizione e campo di applicazione).
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81))
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative ((...)) che non danno luogo, con riferimento alla
totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel
corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo
restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno
solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o
professionisti, le attivita' lavorative di cui al presente comma
possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per
compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi
del presente comma. Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio
possono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, compresi
gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel
limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da
percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di
lavoro accessorio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale
effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di
eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da
soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un
committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti
dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di
personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui
all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del
reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno.

-------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma
1), in relazione ai commi 1, 1-bis del presente articolo, che "E'
fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei
regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in
data anteriore al 15 marzo 2011."
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 6, comma 2)
che "I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e
1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante
ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31
marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012."
Art. 71.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Art. 72
(Disciplina del lavoro accessorio)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81))
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari
acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni
orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro
accessorio il cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze
istruttorie del confronto con le parti sociali. (2) (26)
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto della media
delle retribuzioni rilevate per le attivita' lavorative affini a
quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestione
del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di
lavoro accessorio. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione
fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice
fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini
previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro
gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore
nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di
cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa
al versamento dei contributi previdenziali e' rideterminata con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli
incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione
separata dell'INPS. (26)
4-bis. ((In considerazione delle particolari e oggettive condizioni
sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di
disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di
ammortizzatori sociali per i quali e' prevista una contribuzione
figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da
amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con proprio decreto, puo' stabilire specifiche condizioni,
modalita' e importi dei buoni orari)).
5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
individua con proprio decreto il concessionario del servizio e
regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi
di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del
servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro
di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3
del presente decreto.

---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 ha disposto (con l'art. 17, comma
2) che "Il termine per l'adozione del decreto di cui al comma 1
dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo".
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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 33)
che "Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei
buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72
del decreto legislativo n. 276 del 2003, gia' richiesti alla data di
entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31
maggio 2013."
Art. 73.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81))
Coordinamento informativo a fini previdenziali

1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa,
l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle
relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle
attivita' di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge,
anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle
disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede,
l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente
provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento
del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al
Parlamento.
Art. 74
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro

1. Con specifico riguardo alle attivita' agricole non integrano in
ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni
svolte da ((parenti e affini sino al quarto grado)) in modo meramente
occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo
aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le
spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Titolo VIII
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE

Capo I
Certificazione dei contratti di lavoro

Art. 75
(( (Finalita') ))

((1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le
parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia
dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro
secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo.))
Art. 76
Organi di certificazione

1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di
lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di
riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di
certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a
competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo
quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del
presente decreto;
c) le universita' pubbliche e private, comprese le Fondazioni
universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente
nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con
docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro,
esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie
sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero
per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad
organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello
nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di
certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali gia'
operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui
alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di
lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica ((e comunque unicamente
nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro,
con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e
vigilanza per gli aspetti organizzativi)).
1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le
commissioni di certificazione istituite presso le direzioni
provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla
ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1,
le universita' sono tenute a registrarsi presso un apposito albo
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della
universita' e della ricerca. Per ottenere la registrazione le
universita' sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e
ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri
giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con
riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono
possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione
di una commissione unitaria di certificazione.
Art. 77.
Competenza

1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio
della procedura di certificazione presso le commissioni di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono
rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova
l'azienda o una sua dipendenza alla quale sara' addetto il
lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza
di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite
a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle
commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro.
Art. 78.
Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche

1. La procedura di certificazione e' volontaria e consegue
obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del
contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di
costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel
rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonche' dei
seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla
Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la
comunicazione alle autorita' pubbliche nei confronti delle quali
l'atto di certificazione e' destinato a produrre effetti. Le
autorita' pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni
di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il
termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione
degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in
relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di
documentazione, devono essere conservati presso le sedi di
certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla
loro scadenza. Copia del contratto certificato puo' essere richiesta
dal servizio competente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre
autorita' pubbliche nei confronti delle quali l'atto di
certificazione e' destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta
con proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione
delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti
di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti
economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le
indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
vengono altresi' definiti appositi moduli e formulari per la
certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che
tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in
materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o
subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Art. 79.
Efficacia giuridica della certificazione
Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla
certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i
terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di
merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi
dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
((Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla
certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in
corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del
contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del
medesimo e' stata, anche nel periodo precedente alla propria
attivita' istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In
caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si
producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano
a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite
dalla commissione adita.))
Art. 80.
Rimedi esperibili nei confronti della certificazione

1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi
nella cui sfera giuridica l'atto stesso e' destinato a produrre
effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorita' giudiziaria di
cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea
qualificazione del contratto oppure difformita' tra il programma
negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso
la medesima autorita' giudiziaria, le parti del contratto certificato
potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del
consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita' della
qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione
dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della
difformita' tra il programma negoziale e quello effettivamente
realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza
accerta che ha avuto inizio la difformita' stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di
certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della
controversia davanti alla commissione di certificazione potra' essere
valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96
del codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la
certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente
rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che
ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura
civile.((15))
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui
giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto,
puo' essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per
violazione del procedimento o per eccesso di potere.
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto (con l'art. 31, comma 2)
che "Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' obbligatorio".
Art. 81.
Attivita' di consulenza e assistenza alle parti

1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche
funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti
contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di
lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle
modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di
attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla
disponibilita' dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti
di lavoro.
Capo II
Altre ipotesi di certificazione

Art. 82.
Rinunzie e transazioni

1. Le sedi di certificazione ((di cui all'articolo 76)) del
presente decreto legislativo sono competenti altresi' a certificare
le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile
a conferma della volonta' abdicativa o transattiva delle parti
stesse.
((1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste
dal capo I del presente titolo.))
Art. 83.
Deposito del regolamento interno delle cooperative

1. La procedura di certificazione di cui al capo I e' estesa
all'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative
riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si
intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai
sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive
modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto
del regolamento depositato.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183)).
Art. 84.
Interposizione illecita e appalto genuino

1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono
essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui
all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del
relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione
concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle
disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio
decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di
interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della
rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della
assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte
dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove
esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o
di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 85
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
(( b) l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3 e l'articolo 11, lettera
l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25; ))
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo
limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 72;
h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2000, n. 442;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente decreto.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, le parole da: "Il datore di lavoro" fino a: "dello
stesso" sono soppresse.
Art. 86
Norme transitorie e finali

1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi
della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un
progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro
scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. Termini diversi, comunque non
superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia delle collaborazioni
coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente
potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di
transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in
sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati
comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale. (11)
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)).
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno
1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della
medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la
loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione
per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che
consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la
loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o
recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno
1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice
civile si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione
prevista dal presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3
della legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso
articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono
riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al presente
decreto.
6. Per le societa' di somministrazione, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, ricollocamento professionale gia'
autorizzate ai sensi della normativa previgente opera una disciplina
transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla
entrata in vigore del presente decreto. In attesa della disciplina
transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis
del decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte
le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione
conseguenti alla entrata in vigore del presente decreto legislativo
entro sei mesi anche ai fini della eventuale predisposizione di
provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle
pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione
trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di
lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in materia di
contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei
confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative
di cui all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della
pubblica amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonche' una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;";
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"b-bis) chiede un certificato di regolarita' contributiva. Tale
certificato puo' essere rilasciato, oltre che dall'INPS e
dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse
edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti
istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarita'
contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio
dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di
inizio di attivita', il nominativo delle imprese esecutrici dei
lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e
b-bis). In assenza della certificazione della regolarita'
contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice
dei lavori, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.".
10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore
edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente
data certa.
10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-bis e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo
19, comma 3.
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti della
commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a
statuto speciale per le quali non sia effettivamente avvenuto il
trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di
cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno
carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede,
sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a
una verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne
riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione
della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
convoca le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale al
fine di verificare la possibilita' di affidare a uno o piu' accordi
interconfederali la gestione della messa a regime del presente
decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla
attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle
misure del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da
assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della
medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla
adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali
eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si
provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli
interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399 (in
G.U. 1a s.s. 10/12/2008, n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30)".

Decreto Legge 347 del 23 dicembre 2003

Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

Vigente al: 15-12-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure

integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attivita' industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e delle politiche agricole e forestali;


E m a n a il seguente decreto-legge:


Art. 1

Requisiti per l'ammissione


1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese

soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270", (( ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto, )) purche' abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno

un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

Art. 2

Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite ((la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27)).

2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita' produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro. (( Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformita' ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalita' della procedura. ))

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresi' gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario.

3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato immediatamente al competente tribunale.

Art. 3

Funzioni del commissario straordinario

1. Il commissario straordinario, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza.

1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma ((. . .)) , puo' autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando cio' sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attivita' d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 MAGGIO 2004, N. 119, CONVERTITO, CON

MODIFICAZIONI, DALLA L. 5 LUGLIO 2004, N. 166.

3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del

decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1. ((Per "imprese del gruppo" si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attivita'. Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al presente comma.))

3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al

comma 3 possono attuarsi unitamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

Art. 4

Accertamento dello stato di insolvenza e programma del commissario straordinario


1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270. La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili.

1-bis. Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

2. Salvo che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa, entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attivita' produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera b), del decreto medesimo, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attivita' e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

2-bis. Un estratto della relazione e del programma e' pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalita' stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270.

3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma puo' essere prorogato dal Ministro delle attivita' produttive, per non piu' di ulteriori novanta giorni.

3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta' connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, puo' disporre nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese ed unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa.

4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.

4-bis. Il programma di cessione puo' anche essere presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione.

4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessita' delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi.

4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il programma non risulti completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta' connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010.

4-ter.2. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare complessita' nelle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese o unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 2.500.000 euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuita' nel medio periodo del relativo servizio, la rapidita' dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonche' dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non e' inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessita' dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorita' unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresi' il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990. Il presente comma si applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.

4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attivita' svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente.

4-septies. Per le procedure il cui programma risulti gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessita', non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre con le medesime modalita' un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi ((, o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa)).

Art. 4-bis

Concordato


1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario

puo' prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato puo' prevedere:

a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, o giuridica, anche mediante

accollo, fusione o altra operazione societaria ; in particolare,

la proposta di concordato puo' prevedere l'attribuzione ai

creditori, o ad alcune categorie di essi nonche' a societa' da

questi partecipate , di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche

convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di

debito;

c-bis) l'attribuzione ad un assuntore delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi

come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate

o societa', costituite dal commissario straordinario, le cui

azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per

effetto del concordato. Come patto di concordato, potranno essere

trasferite all'assuntore le azioni revocatorie, di cui

all'articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla

data di pubblicazione della sentenza di approvazione del

concordato.

1-bis. La presentazione della proposta di concordato comporta

l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario puo' chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilita' di proporre il concordato.

2. La proposta di concordato puo' essere unica per piu' societa'

del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola societa' cui la proposta di concordato si riferisce.

3. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 3 MAGGIO 2004, N. 119, CONVERTITO, CON

MODIFICAZIONI, DALLA L. 5 LUGLIO 2004, N. 166.

4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione

del Ministro delle attivita' produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di concordato.

5. La proposta di concordato, quale parte integrante del programma,

deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.

6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la

collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o piu' quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalita', anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica, inoltre, con le stesse modalita', il provvedimento di cui al comma 7. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre l'opposizione e l'impugnazione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalita' di cui al presente comma. Non si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma il giudice puo', ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l'ammontare del credito vantato dall'impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l'accantonamento delle somme ovvero anche l'intrasferibilita' delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull'opposizione il giudice dispone in merito alle azioni gia' attribuite al soggetto il credito del quale sia stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l'attribuzione delle somme accantonate.

7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il

giudice delegato stabilisce le modalita' ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6. Il giudice delegato stabilisce altresi' i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo e' gia' stato ammesso al voto.

8. Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei

creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto o che non si legittimano al voto entro il suddetto termine si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 3 MAGGIO 2004, N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 5 LUGLIO 2004, N. 166. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 3 MAGGIO 2004, N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 5 LUGLIO 2004, N. 166. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 3 MAGGIO 2004, N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 5 LUGLIO 2004, N. 166.

9. Se la maggioranza di cui al comma 8 e' raggiunta, il tribunale

approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al comma 8, puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.

10. La sentenza che approva o respinge il concordato e' pubblicata,

oltre che a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza e' provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresi', in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle societa'. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attivita' produttive. La sentenza puo' essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalita' sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non ne puo' sospendere l'efficacia esecutiva.

11. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il

passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

11-bis. Ferma la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, entro

sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario puo' presentare al Ministro delle attivita' produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270. Se il programma di cessione e' autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a) del decreto legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non e' tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non e' autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. ((9))

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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 ha disposto (con l'art. 1, comma 2-septies) che il presente articolo si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini previsti nel concordato.

Art. 4-ter

((Accertamento del passivo))


((1. L'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima

celerita' e speditezza, e' disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270.

2. Nel caso in cui sia stata autorizzata la presentazione di una

proposta di concordato, si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis, anche in caso di mancata approvazione del concordato.))

Art. 5

Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo


1. Il Ministero delle attivita' produttive, dopo la dichiarazione

dello stato di insolvenza, puo' autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione ((o alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale)) dell'impresa o del gruppo. ((Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.))

2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il

commissario straordinario richiede al Ministero delle attivita' produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuita' dell'attivita' aziendale delle imprese del gruppo.

2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e' necessaria per gli

atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro.

((2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione

straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.

249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attivita' produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o piu' rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.

2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori

dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.))

Art. 6

Azioni revocatorie


1. Il commissario straordinario puo' proporre le azioni revocatorie

previste ((dagli articoli 49 e 91)) del decreto legislativo n. 270 ((anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purche' si traducano in un vantaggio per i creditori.

1-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga

attraverso un concordato, si applica l'articolo 4-bis, comma 1, lettera c-bis).

1-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del

capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi di conversione della procedura in fallimento.))

Art. 7.

Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali

1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima

trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunita' europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, ((il Ministro delle attivita' produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione)), di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si

applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili.

((1-bis. La facolta' prevista dall'articolo 97 del decreto

legislativo n. 270 e' esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facolta' e' esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell'articolo 4-bis, comma 11, del presente decreto dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario e' costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se e' scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di procedura penale.))

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Marzano, Ministro delle attivita'

produttive

Castelli, Ministro della giustizia

Alemanno, Ministro delle politiche

agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Decreto Legge 269 del 30 settembre 2003

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici.
Vigente al: 26-12-2013
TITOLO I
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO
CAPO I
INNOVAZIONE E RICERCA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per favorire lo sviluppo economico e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, delle politiche
agricole e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, delle
attivita' produttive, per i beni e le attivita' culturali,
dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e per gli
affari regionali;
EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo,
tecnologia digitale, export, quotazione in borsa,
stage aziendali per studenti

1. Per i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione e' escluso
dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di
sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale
importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla
media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta
precedenti; le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle
spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite
dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o
filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci,
utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali
per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia
delle disposizioni del precedente periodo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea;
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la
partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono
comunque escluse le spese per sponsorizzazioni; ((18))
c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali
destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o
universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia
trascorso piu' di un anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un
mercato regolamentato di cui all'articolo 11.
2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta
del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al presente articolo.
2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti
detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su
apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.
L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalita' di
comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della
stessa Agenzia.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' delle
spese sostenute e' rilasciata con riferimento a quanto indicato nel
prospetto sezionale di cui al comma 2-bis dal presidente del collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma
2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale. L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma
1 e' comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di
appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva
partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese
sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 novembre 2003, n. 326.
6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio
spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi,
nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si
applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo
periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 25 gennaio 2006, n. 29 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che "In attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione,
del 14 dicembre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che
hanno sostenuto, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 2 ottobre 2003, spese per la partecipazione espositiva
di prodotti in fiere all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data
di entrata in vigore della presente legge, non e' ancora scaduto il
termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei
redditi."
Art. 2
Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione

1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione,
effettuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri
enti pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e
innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori
finanziamenti da erogare con le modalita' stabilite dal Ministro
competente. La riassegnazione delle risorse derivanti dalle predette
operazioni di cartolarizzazione a fondi non rotativi puo' essere
disposta, nei limiti del venti per cento, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 3
Incentivi per il rientro in Italia
di ricercatori Residenti all'estero

1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori ((,
che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano
non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata
attivita' di ricerca all'estero presso universita' o centri di
ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi)) che
dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei
cinque anni solari successivi ((vengono)) a svolgere la loro
attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10
per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla
formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui al presente comma si
applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene
radicalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi
di imposta successivi ((sempre che permanga la residenza fiscale in
Italia.))
Art. 4
Istituto italiano di Tecnologia

1. E' istituita la fondazione denominata Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico
del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo cosi' lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione
instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura
l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso
istituti esteri di eccellenza.
2. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione
degli organi dell'Istituto, della composizione e dei compiti, e'
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e
delle finanze.
3. Il patrimonio della fondazione e' costituito ed incrementato da
apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attivita',
oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi
di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere
concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento
di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuato di
intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e non
modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829,
primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
4. Al fine di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano di
Tecnologia, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse
nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti, possono disporre la
devoluzione di risorse all'Istituto fino a 2 anni dopo la
pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con modifiche,
soggette all'approvazione dall'autorita' vigilante, degli atti
costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalita' di cui
al comma 2, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto
per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli enti che
hanno disposto la devoluzione.
5. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione
ed un collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri
dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attivita'
della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia in un periodo non
superiore a due anni dalla sua istituzione di cui al comma 1 ed al
termine rende il proprio bilancio di mandato.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico e'
autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unita' di
personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a
disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai
rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni. Puo' avvalersi, inoltre, della
collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed
estere, ovvero di universita' e di istituti universitari.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Cassa depositi
e prestiti e' autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla
contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni
di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e
prestiti e' autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in
favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi
stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che
fissano, altresi', le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.
8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e
prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto
corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello
Stato, intestato alla fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e ne
costituiscono il patrimonio iniziale.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere
dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa
depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle
somme anticipate, secondo modalita' da stabilire con propri decreti.
Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso
tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle
anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta
coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le
stesse modalita', anche di tasso e di tempo.
10. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.)) Tali
somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali
mutui contratti dall'Istituto.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi
da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di
neutralita' fiscale.
12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si
provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.
CAPO II
INVESTIMENTI PUBBLICI IN INFRASTRUTTURE

Art. 5
Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni

1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in societa' per
azioni con la denominazione di "Cassa depositi e prestiti societa'
per azioni" (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3.
La CDP S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei
rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato, che
esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si
applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le
fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati possono detenere
quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi
e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al
Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla
gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche
indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla
gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa
vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in
bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di
stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga
agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti
ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e
conferimenti. I decreti ministeriali di cui alla presente lettera
sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti e
trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; d) il capitale
sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore al fondo
di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo
bilancio di esercizio approvato.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura
non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' approvato lo Statuto della CDP spa e sono nominati i
componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale
per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo
restano in carica i componenti del collego dei revisori indicati ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983,
n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP spa e le
nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi
sono deliberate a norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si chiude al 31
dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, previste per gli
intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107
del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione
separata di cui al comma 8.
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli
organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto
forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali,
assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi provenienti
dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia
dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di
interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A.,
nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o
dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilita'
economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni
potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal
comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla
fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello
Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta
di fondi e' effettuata esclusivamente presso investitori
istituzionali.
((7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa
depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo
periodo, puo' altresi' fornire alle banche italiane e alle succursali
di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia
e autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, provvista
attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella
convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui
garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare
prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale,
preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o
C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica, con priorita' per le giovani coppie, per
i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per
le famiglie numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre
finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita
convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione
Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
le modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in
favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio
dei mutuatari. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in
via esclusiva alle predette finalita', si applica il regime fiscale
di cui al comma 24.))
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attivita',
strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto
previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.A. istituisce un sistema
separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione
uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e
le attivita' ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le
attivita' di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui
al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale di cui al comma 3
puo' prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle
partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. puo'
altresi' assumere partecipazioni in societa' di rilevante interesse
nazionale in termini di strategicita' del settore di operativita', di
livelli occupazionali, di entita' di fatturato ovvero di ricadute per
il sistema economico-produttivo del Paese, e che risultino in una
stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed
economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di
redditivita'. Ai fini della qualificazione di societa' di interesse
nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare sono definiti i requisiti, anche
quantitativi, delle societa' oggetto di possibile acquisizione da
parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Il decreto e'
trasmesso alle Camere. Le medesime partecipazioni possono essere
acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento
partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da societa' private o
controllate dallo Stato o enti pubblici. Nel caso in cui dette
partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse
provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate
nella gestione separata di cui al comma 8.
((8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la
Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' acquistare obbligazioni
bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti
da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della
legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui
garantiti da ipoteca su immobili residenziali.))
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di
indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. E' confermata,
per la gestione separata, la Commissione di vigilanza prevista
dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e
successive modificazioni.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8
il consiglio di amministrazione della CDP S.p.A. e' integrato dai
membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d)
ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n.
197.
11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al comma 8 il
Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti
di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed
economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi
postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni
finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed
economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di
accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione e non
discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita', contratti e
comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi
del comma 3;
e) i criteri generali per la individuazione delle operazioni
promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a
finanziamento.
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP
S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione
separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data
di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per
azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso
alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11
continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle
norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per
quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11 continua ad
applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le
attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore
generale della Cassa depositi e prestiti anteriori alla
trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di
amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato della
CDP S.p.A.
13. All'attivita' di impiego della gestione separata di cui al
comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni piu' favorevoli
previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla
trasformazione, inclusa la disposizione di cui all'articolo 204,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per
effetto della cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 puo' avvalersi
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di
apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A., riferisce annualmente
al Parlamento sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti dalla
CDP S.p.A.
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.A.
con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259.
18. La CDP S.p.A. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici
al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi
e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.A. adotta
apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei
rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle
modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire
elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e
iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di
deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici
individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e
proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei
diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione
del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei
confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione eeffettuata la
CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi
destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso
la responsabilita' illimitata della CDP S.p.A. per le obbligazioni
derivanti da fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio
separato la CDP S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture
contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice
civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure
di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o
ad altra procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a
ciascun patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione e
continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma.
Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle
passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei limiti
dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei
relativi contatti preesistenti. Gli organi della procedura possono
trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti
giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative
passivita'.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del
contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale e' attribuita
la disponibilita' o e' affidata la gestione delle opere, degli
impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di
servizi pubblici in relazione ai quali eintervenuto il finanziamento
della CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione di
credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono destinati
prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della CDP S,p.A. e
degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono indisponibili
da parte del soggetto uscente fino al completo soddisfacimento dei
predetti crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri finanziatori di cui
al presente comma. Il nuovo soggetto gestore assume, senza
liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei
confronti della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al
presente comma. L'ente affidante e, se prevista, la societa'
proprietaria delle opere, degli impianti, delle reti e delle
dotazioni garantiscono in solido il debito residuo fino all'
individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti
concessi dalla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo
amministrativo della CDP S.p.A. delibera le operazioni di raccolta di
fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si
applicano, fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma
7 del presente articolo, il divieto di raccolta del risparmio tra il
pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, ne' i limiti quantitativi alla raccolta
previsti dalla normativa vigente; non trovano altresi' applicazione
gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione
di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell' operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute
nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 13 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta
Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione
delle societa' previsti dalla normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la
trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione
dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono
esenti da imposizione fiscale, diretta ed indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalita' relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto
qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma
8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie
anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento
prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non si applica la
ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli
interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla
gestione separata di cui al comma 8.
25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi
natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.A. sono soggetti al
regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
239.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa
depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la
CDP S.p.A. ed e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle
leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i
diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa,
rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di
appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai concorsi pubblici per i
quali sia richiesta una specifica anzianita' di servizio, ove
conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi al personale gia'
dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di
un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo' essere
attribuito al predetto personale un trattamento economico meno
favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per il personale gia' dipendente dalla Cassa
depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla
trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le
procedure di mobilita', con collocamento prioritario al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e' inquadrato,
in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e
successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni,
nella corrispondente area e posizione economica, o in quella
eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre
pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o
reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente
comma e' riconosciuto un assegno personale pensionabile,
riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla
differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della
trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in
base al nuovo inquadramento; le indennita' spettanti presso
l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura
eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale.
Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale gia' dipendente
della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di
lavoro dipendente con CDP S.p.A. puo' richiedere il reinquadramento
nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i
termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non
dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio
normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della
trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo
all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per il
personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data
di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con
applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29,
opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti
in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al
trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice
civile. (4)
27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, i periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti dai
seguenti: "Infrastrutture S.p.A. puo' destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di
titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine
Infrastrutture S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente
l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti
ad essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile
disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436
del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni
e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio separato a
tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.A. e dagli altri
patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione eeffettuata, sul patrimonio
destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse
azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la
deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone
diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui
vantaggio la destinazione e' effettuata Infrastrutture S.p.A.
risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e
dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la
responsabilita' illimitata di Infrastrutture S.p.A. per le
obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione. Con riferimento a
ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.A. tiene separatamente
i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e
seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento di
Infrastrutture S.p.A. e di sottoposizione a procedura di liquidazione
di qualsiasi natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio
separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le
previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura
provvedono al tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio
il patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo le
scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti
preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o
affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici
ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'".

-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 17, comma
1-bis) che "Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5,
comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il
quale il personale gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti
puo' richiedere l'attivazione delle procedure di mobilita', e'
differito al 31 luglio 2004."
Art. 5-bis
(( (Registro italiano dighe) ))

((1. All'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il
comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il Registro
italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di
derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese
le condotte forzate, nonche' alla vigilanza sulle operazioni di
controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle
medesime opere".
2. All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "31 marzo 1998, n. 112"sono
aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dell'emanazione della normativa
tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva
competenza del Registro italiano dighe - RID.))
CAPO III
MADE IN ITALY, COMPETITIVITA', SVILUPPO

Art. 6
Trasformazione della SACE in societa' per azioni

1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero
(SACE) e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di
SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero o piu'
brevemente SACE S.p.A. con decorrenza dal 1 gennaio 2004. La SACE
S.p.A. succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e
obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione.
2. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi
sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. (42)
3. I crediti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, esistenti alla data del 31 dicembre 2003, sono
trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di conferimento di capitale. I
crediti medesimi sono iscritti nel bilancio della SACE S.p.A. al
valore indicato nella relativa posta del Conto patrimoniale dello
Stato. Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e
partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE S.p.A.
possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze, che determina anche il
relativo valore di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti e
conferimenti di cui al presente comma non si applicano gli articoli
da 2342 a 2345 del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al comma 3,
detratta la quota spettante agli assicurati indennizzati, sono
trasferite in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato intestato alla SACE S.p.A., unitamente ai
proventi delle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel comma 1 e'
pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di
chiusura di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, e successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi
del comma 3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il Fondo di
dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilita'
dello Stato, le disponibilita' giacenti nel relativo conto corrente
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato non rientranti
nell'ambito di applicazione di altre disposizioni normative sono
riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente medesimo
e' intestato alla SACE S.p.A.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio decreto di
natura non regolamentare, su proposta dell'organo amministrativo
della SACE S.p.A. da formularsi entro il termine di approvazione del
bilancio di esercizio relativo all'anno 2004, puo' rettificare i
valori dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A.. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale nel campo della revisione
contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli
organi sociali della SACE S.p.A., previsti dallo statuto stesso sono
effettuate dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.A.
convoca entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi
sociali, la SACE S.p.A. e' amministrata dagli organi di SACE in
carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1
e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina
dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi
non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello
svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al presente comma sono
garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione
del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata
inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia
e delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro delle attivita' produttive, nel rispetto
della disciplina dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge
di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di
operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi
connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli
impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei
decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi
contemplate.((44))
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel comma 1, in
base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28
febbraio 1967, n. 131, 24 maggio 1977, n. 227, e al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime
leggi e dal medesimo decreto legislativo.
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3,
all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 24 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.A. puo' svolgere l'attivita' assicurativa e di
garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina
dell'Unione Europea. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta
con contabilita' separata rispetto alle attivita' che beneficiano
della garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa' per
azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta dalla SACE
S.p.A. non puo' essere inferiore al 30% e non puo' essere
sottoscritta mediante conferimento dei crediti di cui al comma 3.
L'attivita' di cui al presente comma non beneficia della garanzia
dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.A. che non beneficiano della
garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in materia di
assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12
agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.A. puo' acquisire partecipazioni in societa' estere
in casi direttamente e strettamente collegati all'esercizio
dell'attivita' assicurativa e di garanzia ovvero per consentire un
piu' efficace recupero degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A.
concorda con la Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, l'esercizio
coordinato dell'attivita' di cui al presente comma.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato, la
SACE S.p.A. puo' avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell' Avvocatura dello Stato, di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e
integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalita'
previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta dalla SACE
S.p.A., il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta dalla medesima.
18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.A., di cui e' stata
deliberata la distribuzione al Ministero dell'economia e delle
finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato. (42)
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il trasferimento di
cui al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti in
capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle operazioni di
cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione
di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal consiglio
di amministrazione della SACE, con particolare riferimento ad ogni
effetto giuridico, finanziario e contabile discendente dalle
operazioni medesime per i soggetti menzionati nel presente comma. I
crediti trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di emissione
di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri rapporti giuridici
instaurati in relazione alle stesse, costituiscono a tutti gli
effetti patrimonio separato della SACE S.p.A. e sono destinati in via
prioritaria al servizio delle operazioni sopra indicate. Su tale
patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli emessi in
relazione alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di
obbligazioni di cui sopra. La separazione patrimoniale si applica
anche in caso di liquidazione o insolvenza della SACE S.p.A.
20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale
tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle
societa' previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene
altresi' luogo della pubblicita' prevista dall'articolo 2362 del
codice civile, nel testo introdotto dal decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da
tasse e da obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione
della SACE nella SACE S.p.A. e di successione di quest'ultima alla
prima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via
provvisoria che in via definitiva, del capitale della SACE S.p.A. Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori
iscritti nel bilancio della medesima SACE S.p.A. in seguito alle
predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini
delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attivita'
produttive. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della
SACE al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE contenuti
in leggi, regolamenti e provvedimenti vigenti sono da intendersi
riferiti alla SACE S.p.A., per quanto pertinenti. Nell'articolo 1,
comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, le parole: "vantati
dallo Stato italiano" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2 della presente legge".
22. Alla SACE S.p.A. si applica il decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in materia di conti
annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.
23. L'articolo 7, comma 2 bis del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e'
sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1 gennaio 2004:
"2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla
SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di
ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari
esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE
S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita' del
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro.
Questi e' autorizzato ad avvalersi delle disponibilita' di tale conto
corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale
della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni
assunti dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti,
nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio
dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con l'attivita' nazionale
sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le
istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze
di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli
utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento del Tesoro".
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1,
1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi
2, 3 e 4, e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma
continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello
statuto della SACE S.p.A. La titolarita' e le disponibilita' del
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai
sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, sono trasferite alla SACE S.p.A., con funzioni di
riserva, a fronte degli impegni assunti che beneficiano della
garanzia dello Stato.
24-bis. La SACE Spa puo' destinare propri beni e rapporti giuridici
al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da essa
emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate
dalla SACE Spa ai sensi del presente comma non si applicano gli
articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni delle operazioni.

-------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 6) che
"Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta
dallo Stato in Sace, e' abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".
-------------
AGGIORNAMENTO (44)
La L. 24 dicembre 2012, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 4)
che "I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla
societa' SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono
fissati, per l'anno finanziario 2013, rispettivamente in 5.000
milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e
in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a
ventiquattro mesi."
Art. 7
Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica
delle sanzioni amministrative tributarie

1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio
di societa' o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente a
carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non
ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto
compatibili.
Art. 8
Ruling internazionale

1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una
procedura di ruling di standard internazionale, con principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi,
dei dividendi e delle royalties.
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra
il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e
vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo e'
stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che
intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto
rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti
dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.
3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione
finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale competente
degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali
i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.
4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione
finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto
dell'accordo.
5. La richiesta di ruling e' presentata al competente ufficio, di
Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto
stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5
milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 9
Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA

1. All'articolo 38-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
"per una durata pari" sono inserite le seguenti: "a tre anni dallo
stesso, ovvero, se inferiore".
Art. 10
Attestazione dei crediti tributari

1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto
fiscale, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad attestare la
certezza e la liquidita' del credito, nonche' la data indicativa di
erogazione del rimborso. L'attestazione, che non e' utilizzabile ai
fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione,
puo' avere ad oggetto ((il credito di imposta di cui all'articolo 33,
comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a
rimborso e)) anche importi da rimborsare secondo modalita' diverse da
quelle previste dal titolo II del regolamento adottato con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
28 dicembre 1993, n. 567.
((1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui all'articolo
33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a
rimborso deve essere rilasciata dall'Agenzia delle entrate entro
quaranta giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio
equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1)).
Art. 11
Premio di quotazione in borsa

1. Per le societa' le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un
mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota dell'imposta sul reddito e'
ridotta al 20 per cento per il periodo d'imposta nel corso del quale
e' stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi
d'imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette
societa' non siano state precedentemente negoziate in un mercato
regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea e che le
societa' effettuino, al fine di ottenere l'ammissione alla
quotazione, un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia
luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per
cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo
all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto
dell'utile di esercizio.
2. Il reddito complessivo netto dichiarato e' assoggettabile ad
aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo complessivo fino
a 30 milioni di euro.
3. Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione,
fuori del caso previsto dall'((articolo)) 133 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica
soltanto per i periodi d'imposta chiusi prima della revoca.
4. Per i periodi d'imposta in cui e' applicabile l'agevolazione di
cui al comma 1, alle societa' ivi indicate non si applica
l'agevolazione di cui all'((articolo)) 1 e seguenti del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Tuttavia tali societa' possono
optare per l'applicazione di quest'ultima agevolazione, in luogo di
quella di cui al comma 1.
Art. 12
Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di
investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati
in societa' quotate di piccola e media capitalizzazione

1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23
marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni
esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati al collocamento
nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV,
e 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e
disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, le
parole: "nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste" sono
sostituite dalle seguenti: "nonche' le ritenute del 12,50 per cento e
del 5 per cento previste".
2. Nel comma 2 dell'((articolo)) 9 della legge 23 marzo 1983, n.
77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, e nel comma 2 dell'((articolo)) 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario
dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati
al collocamento nel territorio dello Stato, il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: "La predetta aliquota e' ridotta al 5 per
cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due
terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla
quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
Europea di Societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il
periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del
regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento
nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso
dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un
sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento
del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti
periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta,
ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato
nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione
dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini
stabiliti dall'((articolo)) 43 del ((decreto del Presidente della
Repubblica)) 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto
informatico, appositi prospetti contabili che consentano di
verificare l'osservanza del requisito minimo d' investimento previsto
dal periodo precedente. Ai predetti effetti per Societa' di piccola o
media capitalizzazione s'intendono le societa' con una
capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro
determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di
quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo
alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata,
aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti
nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il
valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i
proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per
cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del
comma 1 dell'((articolo)) 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo
d'imposta".
3. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344,
recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare
chiusi, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La predetta
aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo
preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano
investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media
capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio
o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il
valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non
risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del
valore dell'attivo per piu' di due mesi successivi al compimento del
predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti del
fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai
risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti
medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti
dall'((articolo)) 43 del ((decreto del Presidente della Repubblica))
29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi
prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del
requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai
predetti effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione
s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non
superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi
rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare.
Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del
patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta
sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi
eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni
effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo
all'inizio dell'anno. I proventi derivanti dalla partecipazione ad
organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad
imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio
di cui al quarto periodo del comma 1 dell'((articolo)) 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli
soggetti a ritenuta a titolo d'imposta".
4. Nel comma 3 dell'((articolo)) 9 della legge 23 marzo 1983, n.
77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, nel comma 4 dell'((articolo)) 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, ((dalla))
legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime
tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, e nel comma 4
dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione
e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, dopo
il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Il credito d'imposta
riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di
cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta
limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad
esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter
dell'((articolo)) 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'(( articolo )) 94
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al ((decreto del
Presidente della Repubblica)) 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta
corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente
periodo e' computata, fino a concorrenza dell'importo del credito
medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui ai comma 4
dell'((articolo)) 105 del medesimo testo unico secondo i criteri
previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma".
5. Nel comma 1 dell'((articolo)) 14 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche
complementari, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il
risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al
termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva,
aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti,
delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre
forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme
ricevute da altre forme pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a
ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio
di cui al quarto periodo del comma 1 dell'((articolo)) 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non
soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno, i proventi derivanti da quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva
con l'aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato
della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e
su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito
d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli
organismi d'investimento collettivo del risparmio siano assoggettati
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della
gestione con l'aliquota del 5 per cento".
6. Nel comma 3 dell'((articolo)) 14 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche
complementari, le parole: "nonche' la ritenuta prevista, nella misura
del 12,50 per cento," sono sostituite dalle seguenti: "nonche' le
ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per
cento".
7. Nel comma 1 dell'((articolo)) 10-ter della legge 23 marzo 1983,
n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La ritenuta
eoperata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento
dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei due terzi del
relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei
mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di
societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di
un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla
presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle
predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare,
ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni
di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto
periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici
dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il regolamento
dell'organismo d'investimento sia stato adeguato alla presente
disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fino
alla data di adeguamento la ritenuta eoperata con l'aliquota del
12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti tengono a
disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei
termini stabiliti dall'((articolo)) 43 del ((decreto del Presidente
della Repubblica)) 29 settembre 1973, n. 600, il regolamento
dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche, nonche',
anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che
consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo
d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti
per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le
societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800
milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo
giorno di quotazione di ciascun trimestre solare".
8. Il comma 4 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e' sostituito dal seguente: "4. Nel caso in cui le quote o azioni
di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi
proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della
ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio
d'impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di
ritenuta previste nel comma 1".
9. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante la disciplina del rimborso d'imposta per i
sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio italiani, dopo le parole: "al pagamento di una somma pari
al 15 per cento" sono aggiunte le seguenti: "dei predetti proventi,
qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo
soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e
al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d'investimento
collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per
cento".
10. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante l'esenzione da imposta sostitutiva degli
organismi d'investimento collettivo italiani sottoscritti
esclusivamente da soggetti non residenti, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "Nel caso di organismi d'investimento
collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte
esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli
organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato
della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per
cento".
11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante la disciplina dell'imposta sostitutiva sul
risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le
parole: "di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86," sono inserite le
seguenti: "il 60 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio
di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della
legge 23 marzo 1983, n. 77".
((11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n.
19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 luglio 1999, n. 392, nonche' il regolamento di cui al decreto del
Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari
esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n.
508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del"Centro di
servizi finanziari ed assicurativi di Trieste".))
Art. 13
Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", i
consorzi con attivita' esterna ((nonche' quelli di garanzia
collettiva dei fidi tra liberi professionisti)), le societa'
cooperative, le societa' consortili per azioni, a responsabilita'
limitata o cooperative, che svolgono l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi; per "attivita' di garanzia collettiva dei fidi",
l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle
imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e
imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da
parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore
finanziario; per "confidi di secondo grado", i consorzi con attivita'
esterna ((nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi
professionisti)), le societa' cooperative, le societa' consortili per
azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, costituiti dai
confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi
ultimi o da altre imprese; per "piccole e medie imprese", le imprese
che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai
relativi decreti del Ministro delle attivita' produttive e del
Ministro delle politiche agricole e forestali; per "testo unico
bancario", il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni e integrazioni; per "elenco speciale",
l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per
"riforma delle societa'", il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 , svolgono
esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i
servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di
attivita' previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati
contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonche'
utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti
presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita' indicata nel
comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle
imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio,
cooperativa, societa' consortile di garanzia collettiva dei fidi"
ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e' punito con la
medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo
unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese
artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria ((,
nonche' da liberi professionisti)).
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori
dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla
Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea
per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese,
purche' complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni
che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono
sostenerne l'attivita' attraverso contributi e garanzie non
finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o
soci ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita'
stabilite dagli statuti, purche' la nomina della maggioranza dei
componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non
puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa'
consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la
societa' per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo' essere
superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale
sociale, ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi
indisponibili, non puo' essere inferiore a 250 mila euro.
Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto e'
costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di
gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si
considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti
di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle
garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito per oltre
un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli
amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni
provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del
patrimonio netto non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo,
l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo
statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre
la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo
scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del
capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito
dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare
l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il
contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come
societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata restano
applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in
materia di riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del
codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni
genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie,
neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o
della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o
morte del consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice
civile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'articolo 2514, comma primo, lettera d), del codice civile, come
modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al Fondo
di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in
mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila
imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a
500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro
associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia
interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e
cogaranzie ai confidi.
20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi
che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare
complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da societa'
consortili per azioni o a responsabilita' limitata il cui oggetto
sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attivita',
ovvero dalle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo
24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga
all'articolo 2602 del codice civile le societa' consortili possono
essere Costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile
versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del
bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle
garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli
statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un
contributo piu' elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille
delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati,
entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e
delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle
entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare
complessivo di detti versamenti e' annualmente assegnata al fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel settore agricolo, la
cui base associativa e' per almeno il 50 per cento composta da
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.
23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a
decorrere dall'anno 2004.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi
dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi,
liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o al fondo
di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione del reddito
delle societa' che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme
versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito
dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di
competenza.
25. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
26. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
27. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
28. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di societa'
cooperativa a responsabilita' limitata e' consentito, ai sensi
dell'articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in
base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di
garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di
tali banche contiene le espressioni "confidi", "garanzia collettiva
dei fidi" o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a
28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico
bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e
30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle
banche di cui al comma 29.
32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4,
sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di
attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono
individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in
considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria e
dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i
confidi devono adottare una delle forme societarie previste
dall'articolo 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le
seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione
finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di
imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi
pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con
le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne
la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere
in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia,
le attivita' riservate agli intermediari finanziari iscritti nel
medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli
articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca
d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora
risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni
emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica
l'articolo 111, commi 3 e 4".
33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32
possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni
previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo
consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti violazione
dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che
permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento
alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie
delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per
la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli
elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto
una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei
consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio
d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio
delle societa' per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta
giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla
relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere,
a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra
quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la
ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei
consorziati e le variazioni nelle persone di questi; b) il libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono
essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto
pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il libro
delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se
questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli
amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta
il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per
quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a
proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) puo' altresi'
essere esaminato dai creditori che intendano far valere la
responsabilita' verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi
dell'articolo 2615, secondo comma, del codice civile e deve essere,
prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina
e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da
un notaio.
37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e' sostituito
dal seguente:
"4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione
nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate
agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non
si applica il titolo V del presente decreto legislativo".
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi
indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30
e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di societa'
cooperativa a mutualita' prevalente o abbiano ricevuto contributi
pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunque
costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche societa',
associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi
dai confidi purche' il consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui
al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far
data dal 1 gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti
alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati
eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole
quote di partecipazione, non e' necessario redigere la relazione
degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile,
come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto di fusione
determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle
quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione
proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies,
2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma
delle societa', le deliberazioni assembleari necessarie per le
trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sono
adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e
41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine
pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi sotto un
diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai
sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del
patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi
risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di
devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di
eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in
enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla
legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di
garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si
considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal
presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque
costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi
costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo
sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di
esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
Il reddito d'impresa e' determinato senza apportare al risultato
netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo
VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive i
confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore
della produzione netta secondo le modalita' contenute nell'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera
effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale
sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi
versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri
contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale
disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al
comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le
fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41,
42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei
fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura
fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per
adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17,
salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del
presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma
cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della
quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese
operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalita'
regionale, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto
costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di
gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a
quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in
vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono
mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di
fruizione dell'attivita' sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente
decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare
a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a
tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione
dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I
contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la
costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi
per lo svolgimento della propria attivita' istituzionale, non
ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici
finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento
degli oneri finanziari puo' essere svolta, in connessione
all'operativita' tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui
all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalita'
all'oggetto sociale tipico, a condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato
esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie e in
connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario
all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore,
che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la
sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di
bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo non
comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre
leggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari o
superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o
superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede
all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri
requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano
ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32.
Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione
dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi
iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre
all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le
sole attivita' indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo
unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma
4-ter, del medesimo testo unico bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n.
72, e' abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: "e in ogni caso per
i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado,
anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile,
previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le
parole: "consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi
denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria
imprenditoriali e dagli ordini professionali" sono sostituite dalle
seguenti: "confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269".
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario
di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975,
n. 153, e successive modificazioni, puo' essere concessa alle banche
e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti
a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea
e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte
da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di
investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia e' estesa, nella forma di controgaranzia, a
quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno
come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori
agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e
la gestione delle sue risorse, nonche' le eventuali riserve di fondi
a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.
61-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette,
controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto
dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di
capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
Art. 14
Servizi pubblici locali


1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole: "di rilevanza industriale" sono
sostituite dalle seguenti: "di rilevanza economica";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni del
presente articolo che disciplinano le modalita' di gestione ed
affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della
concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di
settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal
campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati
dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n.
164";
c) al comma 4, lettera a), le parole: "con la partecipazione
maggioritaria degli enti locali, anche associati", sono sostituite
dalle seguenti: "con la partecipazione totalitaria di capitale
pubblico" e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: "a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu'
importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che
la controllano";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. L'erogazione del
servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto
della normativa dell'Unione europea, con conferimento della
titolarita' del servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il
socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo
le linee di indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che
l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";
e) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative
delle discipline di settore"; ((9))
f) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "mediante procedure ad evidenza pubblica da
rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento";
g) al comma 13, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli
enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia
vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprieta'
delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a
societa' a capitale interamente pubblico, che e' incedibile";
h) dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:
"15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli
settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le
concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica
cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono
escluse dalla cessazione le concessioni affidate a societa' a
capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia
stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato
garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano";
h-bis) dopo il comma 15-bis e' aggiunto il seguente:
"15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis,
puo' essere differito ad una data successiva, previo accordo,
raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni
sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del
suddetto termine si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla
costituzione di una nuova societa' capace di servire un bacino di
utenza complessivamente non inferiore a due volte quello
originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi il
differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si
trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero
territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto
dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni."
2. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole: "privi di rilevanza industriale" sono
sostituite dalle seguenti: "privi di rilevanza economica";
b) al comma 1, alinea, le parole: "privi di rilevanza
industriale" sono sostituite dalle seguenti: "privi di rilevanza
economica";
c) al comma 1 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli
enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa'
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita'
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";
d) il comma 4 e' abrogato. ((9))
3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo articolo 35
le parole: "nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16
del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al termine
dell'affidamento".
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (in
G.U. 1a s.s. 4/8/2004, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera e), e comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326."
Art. 15
Acquisto di beni e servizi

1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 1
e 2 sono soppressi.
Art. 16
Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali

1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gia' prorogate al
31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si
applicano, con le medesime modalita' ed effetti, anche per il periodo
dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i
riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, ferme
nel resto, sono cosi' rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto
articolo 5 e' fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
al comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo
scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto
al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del medesimo
anno;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo
5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.
2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa
di 10.329.138 euro. ((Ai relativi oneri si provvede con quota parte
delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.))
3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, e' utilizzata a
copertura dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predetto
importo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato alla pertinente unita' previsionale di base del predetto
stato di previsione per l'anno 2004.
Art. 17
Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la
disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas
metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418.
2. Per l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti
gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,
sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle
emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1 gennaio 2005.
3. Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui al comma
1, lettera c), in relazione all'accertamento dell'avvenuto
raggiungimento del limite di spesa di cui al decreto del Ragioniere
generale dello Stato 15 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 11-ter,
((comma 6-bis)), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' autorizzato
per detto anno uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro, cui
si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.
((3-bis. All'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 30
settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 354, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in
cui l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che
gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento,
l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh
forniti dal comune, e' presentata congiuntamente da quest'ultimo e
dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta e' usufruito
direttamente dal fornitore".
3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento
e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare
riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalita', e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attivita' ed
il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto.
3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, rispettivamente
pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 18
Contributo per il recupero degli olii esausti

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "e mediante riciclaggio, per la produzione
di combustibili a specifica" sono soppresse;
b) al comma 6 le parole: "e produzione di combustibili a specifica"
sono soppresse.
CAPO IV
SOCIETA' CIVILE, FAMIGLIA E SOLIDARIETA'

Art. 19
De tax

1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o
superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con
associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attivita' etiche ha
facolta' di manifestare l'assenso alla destinazione nei loro
riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all'1 per cento
della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati.
2. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di
cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS,
sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attivita'
etiche ((, fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo
periodo)). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri
soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti, ((inclusi)) quelli
elencati nel precedente periodo, per l'accesso ai benefici previsti
dal presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, adottato entro la stessa data, sono stabilite le
modalita' di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui ai comma
1, nonche' quelle ulteriori occorrenti per l'applicazione del
presente articolo.
3. Per le finalita' del presente articolo e' stanziato l'importo di
un milione di euro per l'anno 2003, nonche' di cinque milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale
e non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n.
80.
Art. 20
Agevolazioni fiscali a favore delle
associazioni di volontariato e delle Onlus

1. Nel comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n.
342, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'acquisto di
autoambulanze ((e di beni mobili iscritti' in pubblici registri
destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco
volontari)), in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti,
le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) possono
conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento
del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione
del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le
somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241".
Art. 21
Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali

1. Per ogni figlio nato dal 1 dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per
ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti,
cittadine italiane o comunitarie, e' concesso un assegno pari ad euro
1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita, nell'ambito
dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria
complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni provvedono ad
informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei
requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai comuni, e'
erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi,
secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma
5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie
disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' incrementato di 232 milioni di euro per l'anno
2004. (12)
6-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi
provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale
vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo
grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo
nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione
morale e percio' senza corresponsione di compensi ed essere prestate
nel caso di temporanea impossibilita' dell'imprenditore artigiano
all'espletamento della propria attivita' lavorativa. E' fatto,
comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte costituzionale con sentenza 16 - 29 dicembre 2004, n. 423
(in G.U. 1a s.s. 05/01/2005, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 21, comma 6, del citato decreto-legge n. 269
del 2003, limitatamente all'inciso "per il finanziamento delle
politiche in favore delle famiglie".
Art. 22
Asili nido

1. Il mutamento della destinazione d'uso di immobili ad uso
abitativo per essere adibiti ad asili nido e' sottoposto a denuncia
di inizio attivita'. Restano ferme le previsioni normative in materia
di sicurezza, igiene e tutela della salute, nonche' le disposizioni
contenute nei regolamenti condominiali.
Art. 23
Lotta al carovita

1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati a
rilevare i prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre
2003 gli studi di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono
in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.
2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di
consumo a prezzo conveniente, e' istituito un apposito fondo pari a 5
milioni di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004
destinato a finanziare le iniziative attivate dai Comuni e dalle
Camere di commercio, d'intesa fra loro, mirate a promuovere e
sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo
consumo, nonche' l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico,
anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi
commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte,
tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi
praticati. Le procedure e le modalita' di erogazione delle
disponibilita' del fondo nonche' quelle per la sua ripartizione sono
stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive entro quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte
delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di
monitoraggio riferito all'entita' ed all'efficienza della rete
distributiva nonche' dell'intera filiera produttiva, comprensiva
delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e
distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di
appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli
enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni
di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle
imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un
Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attivita'
produttive".
((2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore,
potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed
al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone
l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mettono a
disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il
collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi
afferenti, secondo le modalita' prefissate d'intesa dai medesimi
Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche
mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di
convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio
televisive e gestori del servizio di telefonia.))
Art. 24
Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie

1. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di
ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 2, comma 6, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato fino al 31 dicembre
2003.
Art. 25
Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa
sul gas metano per usi civili

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano
per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dalla data di
entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2004.
TITOLO II
CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONE E REGOLARIZZAZIONE DI IMMOBILI

Art. 26
Disposizioni per la valorizzazione e
privatizzazione di beni pubblici

1. Al comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai
conduttori delle unita' ad uso residenziale trasferite alle societa'
costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e' inserito il seguente:
"3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita'
immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di
opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato
secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalita' di esercizio del
diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1".
2-bis. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Nei
casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora
l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente
rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo
periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un
periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento
dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo
2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato
rinnovato".
3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "ad uso residenziale", sono
inserite le seguenti: ", delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei terreni".
4. Alla fine del comma 8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: "Per i
medesimi immobili e' concesso, in favore dei conduttori che
acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50
per cento, ma meno dell'80 per cento delle unita' residenziali
complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell' 8 per
cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono
determinate con i decreti di cui al comma 1".
5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari
interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di
ristrutturazione edilizia".
6. All'articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse
le seguenti parole: "Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali, di concerto con 1".
7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, dopo la parola: "immobili", sono aggiunte
le seguenti: "ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma
13".
8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e' aggiunto il seguente:
"17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non
si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare
unita' immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi
dell'articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia
stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si
trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai
fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti soggetti.
Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i
comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire
societa' per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati
individuati tramite procedura di evidenza pubblica".
9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, sono soppresse le parole: "Le unita' immobiliari, escluse
quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i
conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano
manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al
prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente
alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto".
9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili
statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di
stabilita' e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere
autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni
immobili dello Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le
disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1
dell'articolo 29 del presente decreto.
10. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. I beni immobili non piu' strumentali alla gestione
caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprieta' di Ferrovie
dello Stato spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro
titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle societa'
da essa controllate, direttamente o con le modalita' di cui al
presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono
effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla
proprieta' e di quelli attestanti la regolarita' urbanistica,
edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse
economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni effettuate
direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI spa in
investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria
e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio.
Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma, previa
emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, si applicano a
tutte le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato al momento dell'alienazione dei beni".
11. All'articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, e' aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: "Alle
cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste
dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione
dello Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".
11-bis. E' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla regione Friuli-Venezia
Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali
di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal
progetto di ampliamento della base di Aviano.
11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-quater. ((IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
11-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
11-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
11-septies. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per
l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per investimenti nel
settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal
presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni
dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 4-quater,
comma 1) che "All'articolo 26, comma 11-quater, alinea, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "non
ubicati nelle infrastrutture militari" si intendono riferite agli
alloggi non posti al diretto e funzionale servizio di basi, impianti
o installazioni militari, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
legge 18 agosto 1978, n. 497."
Art. 27
Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
5. IL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
13.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
13-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
13-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
13-ter.1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
13-ter.2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
13-ter.3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
13-quater.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
13-quinquies.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
13-sexies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
Art. 28
Cessione terreni

1. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge ((23 novembre
2001)), n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prezzo
di vendita dei terreni e' pari al prezzo di mercato degli stessi
immobili liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto ((agli
affittuari)) il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con
le modalita' e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo.
((Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e' concesso
l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a
quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui
al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione
possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il regime di
aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con
decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno 2001. Non si
applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di
aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni' previste dall'articolo 8
della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14
agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta'
contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.))"
((1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "I
decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto
previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine
di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei
soggetti che ne sono titolari";
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "dei conduttori"
sono inserite le seguenti: "e degli affittuari dei terreni" e, dopo
le parole: "l'irregolarita'", sono inserite le seguenti:
"dell'affitto o";
c) al comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I
terreni e le unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno
esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in
vendita ai miglior offerente individuato con procedura competitiva,
le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma
1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5";
d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: "dei canoni di",
sono inserite le seguenti: "affitto o";
e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: "In caso di
cessione"sono inserite le seguenti: "agli affittuari o".))
Art. 29
Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
previsti per l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili
dello Stato, in funzione del patto di stabilita' e crescita, si
provvede alla alienazione di tali immobili con prioritario
riferimento a quelli per i quali sia stato gia' determinato il valore
di mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata, con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto
con i Ministeri interessati, a vendere a trattativa privata, anche in
blocco, beni immobili adibiti o comunque destinati ad uffici pubblici
non assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del
patrimonio culturale dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, ovvero per i quali sia stato accertato, con le modalita'
indicate nell'articolo 27 del presente decreto, l'inesistenza
dell'interesse culturale. La vendita fa venire meno l'uso
governativo, ovvero l'uso pubblico e l'eventuale diritto di
prelazione spettante ad enti pubblici anche in caso di rivendita. Si
applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
nonche' al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo
articolo 3. Per l'anno 2004, una quota delle entrate rivenienti dalla
vendita degli immobili di cui al presente articolo, nel limite di 50
milioni di euro, e' iscritta nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze in apposito fondo, ((per provvedere
alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi
alla locazione degli immobili stessi)). Una quota, stabilita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse di
cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio
1999, n. 28, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario
2003, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
al fondo di cui al precedente periodo, ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n.
469. Resta fermo che le risorse di cui all'articolo 29, comma 4,
della legge n. 28 del 1999, affidate al citato fondo sono destinate
alla spesa per i canoni di locazione di immobili per il Corpo della
Guardia di finanza; la rimanente parte delle risorse stanziate per
l'anno 2000 e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario
2003 e' destinata all'incremento delle dotazioni finanziarie
finalizzate alla realizzazione del programma di interventi
infrastrutturali del Corpo. Il fondo e' attribuito alle pertinenti
unita' previsionali di base degli stati di previsione interessati con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
tramite l'Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni
parlamentari e alla Corte dei Conti. A decorrere dall'anno 2005,
l'importo del fondo e' determinato con la legge di bilancio. Agli
immobili ceduti ai sensi del presente comma si applicano l'ultimo
periodo dell'articolo 2, comma 6, e l'articolo 4, comma 2-ter, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
1-bis. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai
commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 30 del presente decreto si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'articolo
81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Per le opere
rientranti nelle procedure di valorizzazione e dismissione indicate
nel primo periodo del presente comma, ai soli fini dell'accertamento
di conformita' previsto dagli articoli 2 e 3 del citato regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, la
destinazione ad uffici pubblici e' equiparata alla destinazione,
contenuta negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad
attivita' direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta ferma, per
quanto attiene al contributo di costruzione, la disciplina contenuta
nella sezione II del capo II del titolo II della parte I del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
Art. 30
Valorizzazione immobili dello Stato
attraverso strumenti societari

1. ((Ai fini della valorizzazione, trasformazione,
commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato
e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo
3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse
le societa' di trasformazione urbana secondo quanto disposto
dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprieta'
dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia
e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, delle regioni,
delle province, e delle societa' interamente controllate dallo stesso
Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto
alla costituzione di tali societa' entro centottanta giorni dalla
comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione
dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia
e delle finanze, mediante l'Agenzia del demanio, ne promuove la
costituzione.)) L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati
delle societa' di trasformazione tramite procedura di evidenza
pubblica. Alle societa' di trasformazione urbana, costituite ai sensi
del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo
di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di
proprieta' dello Stato individuati dall'Agenzia del demanio d'intesa
con i comuni, le province e le regioni territorialmente interessati,
sentite inoltre le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel
caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il
regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del
codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di
natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la
societa' di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita
convenzione contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti
delle parti. Una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione
degli immobili attraverso le procedure di cui al presente comma
spettante agli azionisti pubblici delle societa' di trasformazione
urbana, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' destinata alla realizzazione di programmi di edilizia
residenziale convenzionata, finalizzati a sopperire alle esigenze
abitative dei comuni e delle aree metropolitane, elaborati di intesa
con le regioni e gli enti locali interessati. ((I predetti programmi
prevedono una quota, di norma pari al 25 per cento, di alloggi da
destinare ai soggetti indicati nei primi due periodi del comma 4
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410.))
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia
del demanio, puo' partecipare a societa' di trasformazione urbana,
promosse dalle citta' metropolitane e dai comuni, ai sensi dell'art.
120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni e integrazioni, che includano nel proprio
ambito di intervento immobili di proprieta' dello Stato.
((2-bis. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione svolta
dall'Agenzia del demanio anche nella fase di trasformazione in ente
pubblico economico e di garantire la massima efficienza nello
svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del presente articolo,
nonche' degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale in
servizio presso la predetta Agenzia puo' esercitare l'opzione
irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o
per il passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di
approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio
2004. L'eventuale opzione gia' esercitata ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende
confermata ove, entro il predetto termine, non venga revocata.
All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il
comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in
ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e quello
relativo alla indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per
il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti
possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui e'
iscritto il personale assunto successivamente a detta data".))
Art. 31
Fondi di investimento immobiliare

1. ((Per l'anno 2003,)) i soggetti non residenti, che hanno
conseguito proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi
immobiliari, nonche' plusvalenze realizzate mediante la loro cessione
o rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre
dell'anno in cui il provento e' percepito o la plusvalenza e'
realizzata, alla societa' di gestione del fondo, al pagamento di una
somma pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente
riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo di
imposta. In ogni caso il valore delle quote e' rilevato
proporzionalmente al valore netto del fondo di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sul quale e'
((stata)) assolta l'imposta sostitutiva. Il pagamento e' disposto dai
predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria,
computandolo in diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva
dell'1 per cento. Il pagamento non puo' essere richiesto
all'Amministrazione finanziaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei
soggetti non residenti indicati nell'((articolo)) 6 del decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
Art. 32
Misure per la riqualificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione
dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio,
nonche' per la definizione degli illeciti edilizi
e delle occupazioni di aree demaniali

1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore e'
consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo,
il rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere
esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento della
disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, in conformita' al titolo V della Costituzione come modificato
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte
salve le competenze delle autonomie locali sul governo del
territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio del predetto
titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle
normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce,
d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni
comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il
coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
7. Al comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei
mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici
generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data
di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento
del consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
8. All'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono
essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti
inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto
ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli
enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi,
previsti dallo statuto secondo criteri di neutralita', di
sussidiarieta' e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine
di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento
del consiglio".
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in
sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico e'
destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le
aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici
interessati, predispone un programma operativo di interventi e le
relative modalita' di attuazione.
11. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la Cassa depositi e prestiti eautorizzata a mettere a
disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la
costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione,
denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la
concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui
all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di cui
all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni,
senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione
delle opere abusive anche disposti dall'autorita' giudiziaria e per
le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le
anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di
gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo
massimo di cinque anni, secondo modalita' e condizioni stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le
somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di
mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale
provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non
siano rimborsate nei tempi e nelle modalita' stabilite, il Ministro
dell'interno provvede al reintregro alla Cassa depositi e prestiti,
trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da
trasferire a qualsiasi titolo ai comuni. (24)
13. Le attivita' di monitoraggio e di raccolta delle informazioni
relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo
all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero
collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo
nazionale necessario anche per la redazione della relazione al
Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.
298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalita'
di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle
informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Per le suddette attivita' e' destinata una somma di 0,2 milioni di
euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' dello
Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio
marittimo, lacuale e fluviale, nonche' dei terreni gravati da diritti
di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria da parte dell'ente locale competente e' subordinato al
rilascio della disponibilita' da parte dello Stato proprietario, per
il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a
titolo oneroso la proprieta' dell'area appartenente al patrimonio
disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire
onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo
appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
(7)
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la
disponibilita' dello Stato alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al
mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, tra 1'11
novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, alla filiale dell'Agenzia del
demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del
pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennita' per
l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i
parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione,
per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale.
A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione
relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30
aprile 2005, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in
catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.
16. La disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere
l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia
del demanio territorialmente competente entro il 31 maggio 2005.
Resta ferma la necessita' di assicurare, anche mediante specifiche
clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento
del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare,
con il conseguente diritto pubblico di passaggio.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere
il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile dello Stato e' subordinata al parere
favorevole da parte dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31
dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente previa presentazione da parte
dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione
attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il
rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e' intervenuto
il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della
connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile e' determinato applicando i parametri di cui alla Tabella
B allegata al presente decreto ed e' corrisposto in due rate di pari
importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre
2005.
19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al
patrimonio disponibile dello Stato, per le quali e' stato rilasciato
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale
competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla
data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle
quali insistono le opere medesime.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al
mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del
patrimonio indisponibile e' rilasciato a cura della filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31
dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al
comma 18. Il diritto e' riconosciuto per una durata massima di anni
venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
21. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
22. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
23. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
24. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come
ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal
presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino
ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato
ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria
della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento
superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresi'
applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra
relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri
cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in
sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi
complessivamente i 3.000 metri cubi. (7)
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di
illecito di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale,
fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del
presente articolo, nonche' 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili
soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di
legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con la quale e' determinata
la possibilita', le condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a
sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio. (7)
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque
suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa
condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui all'articolo
416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale o da terzi per suo
conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento
antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo
quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilita' di concessione onerosa
dell'arca di proprieta' dello Stato o degli enti pubblici
territoriali, con le modalita' e condizioni di cui all'articolo 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti
sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi
idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e
paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali,
regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di
dette opere, in assenza o in difformita' del titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento
nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di
interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000,
n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di
cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il
comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o
su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli
effetti dell'esclusione dalla sanatoria e' sufficiente l'acquisizione
di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del
Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio
siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o piu' incendi
boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al
demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da
diritti di uso civico.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e
decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e
integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come
riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per
quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.
47, e al predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in
essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli
416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo
conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a
procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere
conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi
edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i
delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in
ordine alle condanne riportate nel certificato generale del
casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve
attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui
all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi
pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale.
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro
o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,
autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni,
puo' essere autorizzato, altresi', dal medesimo giudice, sentito il
pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria
sospeso. In tal caso non opera nei confronti del l'amministratore o
del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria di cui al comma 29.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non
comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio,
con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione
degli oneri concessori, e' presentata al comune competente, a pena di
decadenza, tra 1'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente
alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione
di cui al comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del
procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria e possono, prevederne, tra l'altro,
un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della
misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai
fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi
e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei
interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonche' per
l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28
febbraio 1985, n. 47. (7)
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica
quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi
alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati
fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali
perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri
concessori sono determinati nella misura dei costi per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
necessarie, nonche' per gli interventi di riqualificazione
igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che
in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate,
intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione
primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni,
secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali,
possono detrarre dall'importo complessivo quanto gia' versato, a
titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D
allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi
dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalita' di
attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione
fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le
quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo
stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una
perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una
certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma
regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione
dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonche'
il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto
pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di
trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso
spettante. ((25))
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della
documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della
denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute,
delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 31
ottobre 2005, nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi da
tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune,
equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei
termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente
corrisposta o e' stata determinata in forma dolosamente inesatta, le
costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono
assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (7)
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri
concessori, nonche' le relative modalita' di versamento, sono
disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto. (7)
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica
quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i
medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali
per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della
istruttoria delle domande di sanatoria edilizia puo' essere
determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti
diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con
le modalita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle
concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e
oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di
sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonche' ai sensi
del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse
a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35,
comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive
modificazioni, e' devoluto al comune interessato. Con decreto
interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di applicazione del presente comma.
42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4
e' sostituito dal seguente:
"4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere
presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un
piano di fattibilita' tecnico, economico, giuridico e amministrativo,
finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero
urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilita'
ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei
nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle
aree interessate dall'abusivismo edilizio."
43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo. - 1. Fatte
salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su
immobili sottoposti a vincolo e' subordinato al parere favorevole
delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette
amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di parere, il richiedente puo' impugnare il
silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio
estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non
e' richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i
distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2
per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le
opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che
risultino:
a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate
secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la
destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in
contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo
III;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1 aprile
1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13
aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno
1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse
non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica
quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso
da una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente,
alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della
salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' di enti
pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al
godimento del suolo, il rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato anche alla
disponibilita' dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso
del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilita' all'uso
del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato
o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di
centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilita'
all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle
costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente
necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal
fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il
valore e' stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente
per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della
presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca
della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, al momento della determinazione di detto valore.
L'atto di disponibilita', regolato con convenzione di cessione del
diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, e'
stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento
dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui
all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio
della concessione o della autorizzazione in sanatoria e' subordinato
alla acquisizione della proprieta' dell'area stessa previo versamento
del prezzo, che e' determinato dall'Agenzia del territorio in
rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti
l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre
1994, n. 724, non si applicano alle domande gia' presentate ai sensi
delle predette leggi.
44. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "l'inizio" sono
inserite le seguenti: "o l'esecuzione".
45. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "18 aprile 1962, n. 167
e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti:
" , nonche' in tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
46. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o
dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su
beni di interesse archeologico, nonche' per le opere abusivamente
realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilita'
assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta
della regione, del comune o delle altre autorita' preposte alla
tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento
dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle
modalita' operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662".
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate
del cento per cento.
48. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.
49. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.
49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e
2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a
quello terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il
secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in
bilancio".
49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal
seguente:
"ART. 41. - (Demolizione di opere abusive) - 1. Entro il mese di
dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio
trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali
il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto
alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei
procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6
dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e
regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle
demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il
nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli
estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle
opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di
cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto
trasferimento della titolarita' dei beni e delle aree interessate,
notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile
dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la
rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica
incolumita', e' disposta dal prefetto. I relativi lavori sono
affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti,
ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto puo'
anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere
pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della
difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della
difesa". (7)
49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante vigilanza
sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici di
servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione
dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco
del comune ove e' ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai
pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della
concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri
titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria
presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle
somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo
comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro
10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di
servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad
euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui
sia imputabile la stipulazione dei contratti".
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si
provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004,
2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali
somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del
bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita'
previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri
interessati. Per la Restante parte degli oneri relativi all'anno 2006
si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente
decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(7)
-----------------
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (in
G.U. 1a s.s. 7/7/2004, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dei seguenti commi del presente articolo:
- comma 14, nella parte in cui non prevede il rispetto della
legge regionale di cui al comma 26;
- comma 25, nella parte in cui non prevede che la legge regionale
di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a
quelli ivi indicati;
- comma 26, nella parte in cui non prevede che la legge regionale
possa determinare la possibilita', le condizioni e le modalita' per
l'ammissibilita' a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio
di cui all'allegato 1;
- comma 33, nella parte in cui prevede le parole "entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" anziche'
le parole "tramite la legge di cui al comma 26";
- comma 37, nella parte in cui non prevede che la legge regionale
di cui al comma 26 possa disciplinare diversamente gli effetti del
prolungato silenzio del comune;
- comma 38, nella parte in cui prevede che sia l'allegato 1 dello
stesso decreto-legge n. 269 del 2003, anziche' la legge regionale di
cui al comma 26, a determinare la misura dell'anticipazione degli
oneri concessori, nonche' le relative modalita' di versamento;
- comma 49-ter;
- dell'art. 32, nella parte in cui non prevede che la legge
regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo
termine da stabilirsi dalla legge statale.
-----------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 21 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 5, comma
2-quinquies) che "Per consentire il completamento degli accertamenti
tecnici in corso, d°intesa con le regioni interessate, relativamente
alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in
relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle
caratteristiche economiche delle concessioni e delle attivita'
economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui
all'articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e
successive modificazioni, e' differito al 30 ottobre 2004."
---------------
AGGIORNAMENTO (15a)
Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla
L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 14-quinquies,
comma 1) che "Per consentire il completamento degli accertamenti
tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le organizzazioni
sindacali delle categorie interessate, relativamente alla
rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al
numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti
ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito al
31 ottobre 2005."
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla
L. 17 agosto 2005, n. 168, come modificato dal D.L. 30 settembre
2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005,
n. 248, ha disposto (con l'art. 14-quinquies, comma 1) che " Per
consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso,
d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie
interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali
marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle
tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine
di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differito al 15 dicembre 2005."
---------------
AGGIORNAMENTO (20a)
Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla
L. 17 agosto 2005, n. 168, come modificato dal D.L. 7 giugno 2006, n.
206, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 234, ha
disposto (con l'art. 14-quinquies, comma 1) che "Per consentire il
completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le
regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate
nonche' con le associazioni dei consumatori, relativamente alla
rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al
numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti
ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito al
31 ottobre 2006."
---------------
AGGIORNAMENTO (21a)
Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla
L. 17 agosto 2005, n. 168, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n.
286, ha disposto (con l'art. 14-quinquies, comma 1) che "Per
consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso,
d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie
interessate nonche' con le associazioni dei consumatori,
relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi
anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle
concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui
all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e' differito al 31 dicembre 2006."
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma
340) che "Al fine di potenziare le attivita' di sorveglianza e di
tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori
senza titolo o in difformita' dalle norme e dagli strumenti
urbanistici, nonche' di sostenere gli oneri a carico dei comuni per
l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le
demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' incrementato
di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008."
------------------
AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-28 marzo 2008, n. 70 (in
G.U. 1a s.s. 2/4/2008, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 32, comma 36, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in
cui non prevede che gli effetti di cui all'art. 38, comma 2, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), si producono anche allorche', anteriormente al
decorso dei 36 mesi dal pagamento dell'oblazione, sia intervenuta
l'attestazione di congruita' da parte dell'autorita' comunale
dell'oblazione corrisposta."
Art. 32-bis
(Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. A1 fine di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione
del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito
fondo per interventi straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa
di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno
degli anni 2004 e 2005.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti
beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito delle
disponibilita' del fondo.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000
per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ((24))
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma
276) che "Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' incrementato di 20 milioni di euro, a
decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento
strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico,
nonche' alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici
esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio
sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di
rischiosita'."
CAPO II
CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO E ALTRE DISPOSIZIONI
FINANZIARIE

Art. 33
Concordato preventivo

1. In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo
triennale, e' introdotto in forma sperimentale un concordato
preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
2003 e per quello successivo.
2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di
impresa e gli esercenti arti e professioni.
3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al
concordato preventivo comporta:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in
talune ipotesi, dei contributi;
b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione
degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e
della ricevuta fiscale;
c) la limitazione dei poteri di accertamento.
4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma
restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro
autonomo minimo di 1.000 euro:
a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o
compensi del 2001 ((almeno dell'8 per cento)), nonche' il relativo
reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di
adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e
sul valore aggiunto;
b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando ((i ricavi o
compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento,
nonche' il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003
almeno del 3,5 per cento)), anche a seguito di adeguamento in
dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore
aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o
compensi, e' consentito solo se la predetta soglia puo' essere
raggiunta con ((un incremento non superiore al 10 per cento dei
ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una
sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla
differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti
ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili)).
5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso
al 1 gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti
dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri,
l'adesione al concordato preventivo e' subordinata all'adeguamento
a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con
esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente
alla data di presentazione della comunicazione di adesione.
6. Ai fini di quanto previsto ((dai commi 4 e 5)) si tiene conto,
inoltre, degli atti di accertamento divenuti non piu' impugnabili,
ancorche' definiti per adesione, nonche' delle integrazioni e
definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si
tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del
reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito
d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello
relativo al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001,
l'imposta e' determinata separatamente con l'aliquota del 23 per
cento. L'aliquota e', invece, del 33 per cento per i soggetti di
cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nonche' per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o
di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1
gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro. Sul reddito che
eccede quello minimo determinato secondo le modalita' di cui al
comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte
eccedente il minimale reddituale; se il contribuente intende
versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla
parte eccedente il minimale reddituale.
((7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare
dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4,
si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota
media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni
di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo,
relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono
inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base
alle disposizioni di cui:
a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma,
lettere a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni;
b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni;
c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8,
relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono
preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito
accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello
dichiarato.))
9. Il contribuente che ((non soddisfa le condizioni)) di cui al
comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo
caso:
a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;
b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi
o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti
straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova
applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
((c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo
d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte
le condizioni di cui al comma 4.))
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
((11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita',
prevista dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 471 del 1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia
delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi,
qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al
concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo
scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un
quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di
sospensione e' immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al
presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati
sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non
si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata
in vigore del presente decreto.))
12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito
d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:
a) non erano in attivita' il 31 dicembre 2000;
b) hanno dichiarato ricavi o compensi di ((importo superiore a
5.164.569,00 euro)) nel periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
2001; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917;
c) ((si sono avvalsi dei regimi forfettari)) di determinazione
dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso
al 1 gennaio 2001, o per quello in corso al 1 gennaio 2003;
d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma
4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello
scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste
in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di
adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul
valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto
dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizio effettuate. ((Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di
dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale
imposta, sono definite le modalita' di separata indicazione delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei
confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita
IVA.))
14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi
quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli
di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del medesimo
articolo; si considerano compensi quelli previsti dall'articolo
50, comma 1, del medesimo testo unico. ((Il periodo precedente si
applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4.))
15. Le disposizioni del presente articolo non incidono
sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera e), numero 3), della legge 7 aprile 2003, n. 80.
L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante
comunicazione resa tra il 1 gennaio e il 16 marzo 2004. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' di
presentazione della comunicazione di adesione e dell'adeguamento
di cui al comma 5.
Art. 34
Proroga di termini in materia di definizioni agevolate

1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1, le parole: "16 ottobre
2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16
marzo 2004";
b) nello stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", anche con riferimento alle date di
versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la
decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.";
c) nel comma 2-sexies dell'articolo 1, il primo periodo e'
sostituito dai seguenti: "Per i contribuenti che non provvedono,
in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16
marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui
all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso
atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello
stesso articolo 15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino
al 18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della
definizione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del
citato articolo 15 della legge n. 289 del 2002"; nel medesimo
comma, secondo periodo, le parole: "16 ottobre 2003"sono
sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004".
2. Nel comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, le parole: "16 ottobre 2003" e "16 settembre 2003" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 marzo 2004" e "16
febbraio 2004".
3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: "30
novembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"30 aprile 2004"; nello stesso articolo 16, comma 8, primo
periodo, le parole. "1 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"16 maggio 2004".
4. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente
della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 ((nonche' dei soggetti
incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e),
del medesimo decreto)), per la tardiva o errata trasmissione
telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino
al 31 dicembre 2002, sono ridotte ad una somma pari al 10 per
cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di
calcolo fissati nelle relative convenzioni ((ovvero, per i
predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento
della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241)).
5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che il
versamento della penalita' ridotta avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro
dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte
dell'Agenzia delle entrate.
6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalita'
gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
6-bis. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei
flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per
il ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una
somma pari al dieci per cento dell'importo risultante
dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative
convenzioni.
6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizione
che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato
riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate
fino al 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle penalita'
ridotte avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro
dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte
dell'Agenzia delle entrate.
6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle
penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
Art. 35
Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, terzo comma, la ((lettera)) e) e' sostituita
dalla seguente: "e) operazioni non soggette all'imposta per
effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74,
concernente disposizioni relative a particolari settori.";
b) nell'articolo 68, primo comma, la ((lettera)) c-bis) e'
soppressa;
c) nell'articolo 70, dopo il quinto comma, e' aggiunto il
seguente: "Alle importazioni di beni indicati ((nel settimo e
nell'ottavo comma)) dell'articolo 74, concernente ((disposizioni))
relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di
cui al comma precedente,";
d) nell'articolo 74:
1) ((il settimo comma e' sostituito)) dal seguente: "Per le
cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei
relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di
ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi
comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati
ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o
sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne
l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la
natura, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura,
emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza
delle disposizioni di cui agli ((articoli)) 21 e seguenti e con
l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere
integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della
relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli
articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche
successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel
terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate
operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli
ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune
vigente al 31 dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme
primarie (v.d. 72.01);
b) ferro-leghe (v.d., 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali
di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o
forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in
pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di
ferro o di acciaio (v.d. 72.05).".
((1-bis) all'ottavo comma e' aggiunta la seguente lettera:
"e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)")).
((2) i commi nono e decimo sono abrogati)).
2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, sono soppresse le parole: "non soggetta" nonche' le
parole: "e 74, commi ottavo e nono".
Art. 36
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.326))
Art. 37
Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento
di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi

1. Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo
fondati su dati validati, ((anche a seguito della)) esatta
individuazione dei soggetti che nulla piu' devono per avere fatto
ricorso agli istituti di definizione di cui all'articolo 5
quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonche'
all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, relativi ai
rimborsi ed ai recuperi ((, anche mediante iscrizione a ruolo,))
delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o
autoscafi nei pubblici registri e dei relativi interessi e
penalita', che scadono nel periodo tra la data di entrata in
vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, sono differiti
a tale ultima data.
Art. 38
Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e
alienazione dei veicoli

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 213:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in
caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto
obbligato in solido, e' nominato custode con l'obbligo di depositare
il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di
custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico
passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto
presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile
dello stato di sequestro con le modalita' stabilite nel regolamento.
Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione.";
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui,
esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o
decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, e' divenuto
definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo
trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza
per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal
prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso
inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo e'
effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode,
fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorita'
giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le
cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui
appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con
decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e
l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita' di comunicazione,
tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle
procedure di cui al presente articolo".
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il
medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o
custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro 6197,48, nonche' la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica
nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito
l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il
trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme
dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale
del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la
liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a
decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del
prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di
polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto
che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del
veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei
soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione,
determinera' l'immediato trasferimento in proprieta' al custode,
anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave
danneggiamento o deterioramento. L'avviso e' notificato dall'organo
di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di
sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della
notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o
ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente
il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al
prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la
correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprieta',
senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di
qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato.
L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le
disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata
dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del
procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in
un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso
di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro
caso la medesima somma e' restituita all'avente diritto. Per le altre
cose oggetto del sequestro in luogo della vendita e' disposta la
distruzione. Per le modalita' ed il luogo della notificazione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove
risulti impossibile, per comprovate difficolta' oggettive, procedere
alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto
di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel
ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto
nell'albo del comune dov'e' situata la depositeria.";
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al
prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,
il sequestro e' confermato. La declaratoria di infondatezza
dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il
dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il
prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui
all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni
caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria.
Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui
questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il
provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il
recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso
in cui nei confronti del verbale di accertamento o
dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola
confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria,
la cancelleria del giudice competente da' comunicazione al prefetto,
entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito
del relativo giudizio.";
4) il comma 5 e' abrogato;
b) nell'articolo 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che
all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il
proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o
altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e
provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non
sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un
sigillo, secondo le modalita' e con le caratteristiche fissate con
decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo
amministrativo, e' rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende
l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno
degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il
documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia,
con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della
violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente
obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il
veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
656,25 a euro 2628,15, nonche' la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo
di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed
il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai
sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalita'
previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili,
le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il
recupero delle spese di custodia.";
c) dopo l'articolo 214, e' aggiunto il seguente:
"214-bis (Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro
amministrativo, fermo e confisca).
1. Ai fini del trasferimento della proprieta', ai sensi degli
articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonche'
dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro
amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene,
secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di
esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che
hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e
con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare
ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali.
La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli
confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli
nelle ipotesi di trasferimento di proprieta', ai sensi degli articoli
213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione
conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le
amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente
piu' vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed
alle modalita' di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed
all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per
l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo
del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal
Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e
214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della
proprieta' dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a
fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la
notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del
provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da
parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato e'
comunicato al pubblico registro automobilistico competente per
l'aggiornamento delle iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro
amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189."
2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito
dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti,
purche' immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi
di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre
due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati,
sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante
cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione e' disposta
sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza
documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono
individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o
telaio. ((45))
3. All'alienazione ed alle attivita' ad essa funzionali e connesse
procedono congiuntamente il Ministero dell'interno e l'Agenzia del
demanio, secondo modalita' stabilite con decreto dirigenziale di
concerto tra le due Amministrazioni.
4. Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato dalle
Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei
veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni
dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al
depositario-acquirente, computate secondo i criteri stabiliti nel
comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonche' degli eventuali
oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo
depositario-acquirente. ((45))
5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al
depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la
determinazione all'alienazione da parte dell'Amministrazione
procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il
provvedimento notificato e' comunicato al pubblico registro
automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni,
senza oneri.
6. Al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui
all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del
trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di
custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro
24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva
inferiore a 3,5 tonnellate, nonche' per le macchine agricole ed
operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di
massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono
progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno,
o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale
intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme
complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque
ratei costanti annui; la prima rata e' corrisposta nell'anno 2004.
((45))
7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del
procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del
trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del
diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa, nonche' il mancato recupero, nei confronti del
trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano
responsabilita' contabile.
9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli
oggetto della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal
pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti
relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri.
10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state
avviate dalle singole prefetture - uffici territoriali del Governo,
qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del
presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non
ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla
base di una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo
che a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento
meno onerose per l'erario. ((45))
11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della
disciplina stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono giacenti presso le depositerie
autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di
fermo previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo di
polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo notifica al
proprietario l'avviso previsto dal comma 2-quater dell'articolo 213
del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera a),
n. 2) del presente articolo, con l'esplicito avvertimento che, in
caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si
procedera', altresi', all'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste, al
riguardo, dal comma 2-ter del predetto articolo 213, introdotto dal
comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci
giorni, dopo il cui inutile decorso si verifica il trasferimento
della proprieta' del veicolo al custode, decorre dalla data della
notificazione dell'avviso. La somma ricavata dall'alienazione e'
depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al
quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto
fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca,
questa ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la somma
depositata e' restituita all'avente diritto.
12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater,
e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del
1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo,
fino alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 214-bis
del medesimo decreto legislativo, introdotto dal presente articolo,
l'alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad essere
disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere a),
b) e c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nonche' le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.

-------------
AGGIORNAMENTO (45)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 22 maggio 2013, n. 92
(in G.U. 1a s.s. 29/5/2013, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 38, commi 2, 4, 6 e 10, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326".
Art. 39
Altre disposizioni in materia di entrata

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione
anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui
all'articolo 62 del medesimo testo unico nonche', dalla data della
relativa istituzione, del contributo di cui agli articoli 6 e 7
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l'anno
2003, il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo n. 504 del 1995 e' adottato non oltre il 22 novembre
dello stesso anno e l'acconto, di misura non inferiore al 98 per
cento: a) per gli oli minerali, escluso il gas metano,
relativamente alla seconda quindicina del mese di dicembre, e'
riferito all'accisa dovuta per i prodotti immessi in consumo nei
periodo dall'1 al 15 dicembre; b) per i prodotti di cui
all'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 504, relativo al
mese di dicembre, e' riferito all'imposta dovuta per le immissioni
in consumo relative al mese di novembre.
2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti
vantati dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30
novembre 2003. Le modalita' di riscossione, i termini di
riversamento agli enti delle somme incassate, nonche' il rimborso
degli oneri sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita
convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze. Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti
titolari dei crediti quanto alla facolta' di concedere rateazioni
e dilazioni ai sensi della normativa vigente, nonche', in caso di
mancato spontaneo pagamento del debitore, alla formazione dei
ruoli ai fini della riscossione coattiva.
3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma
2 sono ridotti, per l'anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il
decreto di cui al comma 2 e' quantificato, per ciascuno dei
predetti enti, l'ammontare della riduzione dei trasferimenti.
Tenuto conto dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle
disposizioni in materia di definizioni tributarie agevolate, di
cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, in sede di definizione dell'atto di indirizzo
annuale, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, valevole per l'anno 2004, si procede al nuovo
orientamento delle linee dell'azione accertatrice delle strutture
dell'Amministrazione finanziaria al fine di rafforzare
significativamente, a decorrere dallo stesso anno, i risultati
dell'attivita' di controllo tributario.
4. All'articolo 2, comma primo, della legge 13 luglio 1965, n. 825,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le richieste sono
corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto,
da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari
conseguenti alla variazione proposta.". Tale disposizione trova
applicazione anche nei riguardi delle richieste formulate
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
e per le quali, fino alla medesima data, non e' stato ancora
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento di
accoglimento; in relazione a tali richieste, il termine per la
conclusione del procedimento di valutazione, da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riprende a
decorrere per intero dalla data in cui perviene alla predetta
Amministrazione, per ciascuna richiesta, la scheda di cui al primo
periodo del presente comma. Nell'articolo 21, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 aprile 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
5. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n.
289, le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 ottobre 2004".
6. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "la
durata di ciascuna partita" sono sostituite dalle seguenti: "la
durata della partita"; le parole: "non e' inferiore a dieci
secondi" sono sostituite dalle seguenti: "e' compresa tra sette e
tredici secondi"; le parole: "a venti volte il costo della singola
partita" sono sostituite dalle seguenti: "a 50 euro"; le parole:
"7.000 partite" sono sostituite dalle seguenti: "14.000 partite";
le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per
cento".
7. Il termine del 1 gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma 7,
lettera b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' prorogato al 30 aprile 2004
relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto
comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e'
stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative
imposte. A decorrere dal 1 gennaio 2004, nei casi in cui non e'
stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al
periodo precedente, e dal 1 maggio 2004, nei casi in cui e' stato
rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di
cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento
o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, ovvero comma 7,
lettere a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931:
a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il
31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalita'
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto
articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia;
c) all'autorita' amministrativa e' preclusa la possibilita' di
rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un
periodo di cinque anni. (11)
7-bis. Nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono
riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue
regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla
lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre
2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si
applica dal 1 maggio 2004".
8. Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e
integrazioni, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "A
decorrere dal 1 gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente
periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni
per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato
testo unico.".
9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono abrogate le parole: "e per ciascuno di quelli
successivi".
10. All'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo le parole: "per l'anno 2001 e per ciascuno di
quelli successivi" sono aggiunte le seguenti: "fino all'anno
2003".
11. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Per
gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e
integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura
dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno 2004 e per
ciascuno di quelli successivi, prevista in:
a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del
predetto comma 7 dell'articolo 110."
12. Il comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "4.
Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad
evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria, uno o piu' concessionari della rete o delle reti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la
gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la
gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del
gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato
comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del
presente comma.".
12-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari
incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei
regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 3, comma 230,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni
dell'articolo 8, commi, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
agosto 2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi
del comma 7 sopra indicato.
13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato
in misura del 13,5 per cento delle somme giocate, dovuto dal
soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A
decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta e'
identificato nell' ambito dei concessionari individuati ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,
ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta
rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti
passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta
sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data
della revoca del nulla osta stesso. Per l'anno 2004, fino al
collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di acconto:
a) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1 gennaio al
31 maggio 2004, il nulla osta di' cui al comma 5 dell'articolo 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro,
da effettuarsi in due rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta
stesso;
2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di
cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni;
b) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1 giugno al
31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un
versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura
di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta
stesso;
2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento
obbligatorio. (27)
13-bis. Il prelievo erariale unico e' assolto dai soggetti passivi
d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante
versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e
mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, sono individuati:
a) i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare;
b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per
ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
c) i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta
effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
d) le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito
derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici
rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno
solare;
e) i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete,
individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica
prevista dallo stesso comma 4 dell' articolo 14-bis, i dati
relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli
apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da
utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico
dovuto;
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).
13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle
attivita' produttive in materia di concorsi ed operazioni a
premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di
organizzazione e gestione dei giuochi, ed in particolare quelle
introdotte con gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 3
luglio 2003, n. 173, si intendono nel senso che tra le predette
funzioni rientrano quelle di controllo sulle attivita' che
costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali,
elusione del monopolio statale dei giuochi.
13-quater. A1 fine di razionalizzare e semplificare i compiti
amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del
monopolio statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a
carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a
premio, il Ministero delle attivita' produttive trasmette al
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle
comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 2001, n. 430, nonche' dei relativi allegati. Entro
trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di
cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora
individui coincidenza tra il concorso a premio e una attivita' di
giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento
espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione
delle attivita'. Il provvedimento e' comunicato al soggetto
interessato e al Ministero delle attivita' produttive. Ferma
l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo
124, commi 1 e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.
973, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, la prosecuzione del concorso a premio, nelle
stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo
periodo, e' punita con l'arresto fino ad un anno. Con decreto
interdirigenziale del Ministero delle attivita' produttive e del
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato sono rideterminate le forme della
comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per
consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero
delle attivita' produttive e il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa
fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa
informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalita' di
trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo
periodo del presente comma.
13-quinquies. A1 fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio
statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le
attivita' richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e
comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001,
una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle
forme e con le modalita' stabilite con provvedimento dirigenziale
di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un
provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si
intende comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione delle
attivita' di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato puo' espressamente subordinare il nulla osta
all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalita' di
svolgimento delle attivita' predette, affinche' le stesse non
risultino coincidenti con attivita' di giuoco riservato allo
Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al
citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato, lo svolgimento delle
attivita' di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla
osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente
impartite, e' punito con l'arresto fino ad un anno.
13-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali
amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le
manifestazioni' organizzate dalle stesse.
14. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge
13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinate le nuove scommesse a
totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli,
secondo principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa
dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei
costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle
citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di
salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonche'
di tutela dello scommettitore, destinando a premio una quota non
inferiore al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di
cui ai presente comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali
sono abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale
disciplinate dai decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
n. 174, e 2 agosto 1999, n. 278. Il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in
attuazione delle disposizioni dei decreti di cui al presente
comma, definisce i requisiti tecnici delle nuove scommesse a
totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli.
14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data del 1 gennaio 2004, all'articolo 1, comma 5, ultimo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni, dopo le parole: "sei viaggi
mensili,"sono inserite le seguenti: "o viaggi, ciascuno con
percorrenza superiore alle cento miglia marine".
14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea.
14-ter. Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n.
289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori
per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali,
concernenti le violazioni degli articoli 11, 13, 18, 19 e 27,
comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni, nonche' dell'articolo 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono
revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi.
Qualora questi siano stati gia' definiti cessano le procedure,
anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate.
14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate nelle
collettivita' ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante
trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi
ultravioletti purche' specificamente approvate dal Ministero della
salute in conformita' al regolamento di cui al decreto del
Ministro della sanita' 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli
stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque
minerali. (4)
14-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999,
n. 136, dopo le parole: "che abbiano la proprieta'", sono inserite
le seguenti: "o che abbiano in corso le procedure di acquisto con
stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e
trascritto".
14-sexies. All'articolo 31, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole:
"sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge
27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche agli atti e
provvedimenti amministrativi adottati dai sindaci, anche in
qualita' di funzionari delegati dalla regione Friuli-Venezia
Giulia, non oltre la data del 31 dicembre 1991, diretti a
realizzare gli obiettivi debitamente accertati dal comune,
previsti dalla legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli
eventi sismici del 1976.
14-octies. All'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo
il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4
tengono conto della riforma del diritto societario attuata con il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6".
14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole: "non superiore a
tre"sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a cinque".
14-decies. E' istituita nell'ambito della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, una apposita sezione, denominata Istituto
superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea. Con i decreti
legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 6
luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della predetta
sezione e si disciplina l'organizzazione della stessa, con
particolare riferimento alla nomina, in sede di prima
applicazione, del responsabile e dei docenti.
14-undecies. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "16 maggio 2003", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 15,
comma 1) che "L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
comma 14-quater dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' differita alla data del 1° luglio 2004
e, comunque, a non prima dell'approvazione delle disposizioni
stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea." La
suddetta modifica entra in vigore il 29/12/2003.
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma
496) che "La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7
dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, si intende nel senso che dalle date del 1 gennaio e 1 maggio
2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli
apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non
convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono
illeciti ancorche' non consentano il prolungamento o la
ripetizione della partita."
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni
dalla L. 19 novembre 2008, n. 184, ha disposto (con l'art. 1-bis,
comma 7) che "A decorrere dal 1 gennaio 2009, la misura del
prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e' elevata al
12,70 per cento delle somme giocate."
Art. 39-bis
(Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti)

1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di
procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo
erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i
periodi contabili e per l'anno solare sulla base dei dati
correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione
dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della
tempestivita' e della rispondenza rispetto al prelievo erariale
unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i
versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e'
comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione
di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o
elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei
versamenti, puo' fornire i chiarimenti necessari
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta
giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 3. Con
decreti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le
modalita' di effettuazione della liquidazione del prelievo
erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al
comma 1. ((29))
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 42,
comma 3) che "Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli
39-bis, comma 1, e 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno
2009 ed al 30 giugno 2010."
Art. 39-ter
(Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo
erariale unico a seguito dei controlli automatici)

1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai
sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute a titolo
di prelievo erariale unico, nonche' di interessi e di sanzioni per
ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei
ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza
fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il
quale e' dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione
del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita' della
sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n.
321. ((29))
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto
anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo
erariale unico.
3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il
concessionario di rete provvede a pagare, con le modalita'
indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2
dell'articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva
contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme
dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso
concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare della sanzione
amministrativa per tardivo od omesso versamento e' ridotto ad un
sesto e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i
termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle
somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate
dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di
concessione. In tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato comunica al concessionario della riscossione l'importo
del credito per imposta, sanzioni e interessi che e' stato estinto
tramite l'escussione delle garanzie e il concessionario della
riscossione procede alla riscossione coattiva dell'eventuale
credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 42,
comma 3) che "Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli
39-bis, comma 1, e 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno
2009 ed al 30 giugno 2010."
Art. 39-quater
(Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico).

1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e
dei poteri indicati nell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per
l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le
disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Il prelievo erariale unico e' dovuto anche sulle somme giocate
tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui
caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta
di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, nonche' tramite apparecchi e
congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma
5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il
prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative
sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione o,
nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal
possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o
congegni. E' responsabile in solido per le somme dovute a titolo di
prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative
l'esercente a qualsiasi titolo i locali in cui sono installati gli
apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e
congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui
esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato
rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento
trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4
dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli interessi e le
sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso
l'illecito. Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei
soggetti che hanno commesso l'illecito, sono responsabili in solido
per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e
sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al
quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro
installazione, il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei
medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi titolo i
locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare
del relativo nulla osta, qualora non siano gia' debitori di tali
somme a titolo principale.
3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
procedono alIaccertamento della base imponibile e del prelievo
erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2
mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati
dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e
congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano
memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o
siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme
giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con
decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Il predetto importo forfetario o, se
maggiore, l'ammontare effettivo accertato ai fini della
determinazione del prelievo erariale unico e' posto a base delle
rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale
scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo
della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le
violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di
controllo in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni
constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza
dell'importo forfetario delle somme giocate determinato ai sensi del
presente comma, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
e' subordinata all'avvenuto accertamento da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita' e i
termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con
provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale
dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo
della guardia di finanza. ((39))
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi
e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui e'
calcolato il prelievo erariale unico.
4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo'
affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita
convenzione da approvare con proprio decreto, l'accertamento e i
controlli in materia di prelievo erariale unico alla Societa'
italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attivita'
di' accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui
al periodo precedente, la Societa' italiana degli autori ed editori
si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1.

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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 24, comma 17) che
"L'importo forfetario di cui al secondo periodo dell'articolo
39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' aumentato del cento per cento".
Art. 39-quinquies
(Sanzioni in materia di prelievo erariale unico).

1. La sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, si
applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1,
relative al prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le
cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla
osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e
congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma
5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo, si applica la sanzione amministrativa ((dal 240 al
480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con
un minimo di euro 5.000.))
3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non
veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai
sensi del comma 13-bis, lettera e), dell'articolo 39 del presente
decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro
8.000.
Art. 39-sexies
(( (Responsabilita' solidale dei terzi incaricati della raccolta
Delle somme giocate).

((1. I terzi incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma
533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente
responsabili con i concessionari di rete per il versamento del
prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate
che i suddetti terzi hanno raccolto, nonche' per i relativi
interessi e sanzioni.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le
modalita' di accertamento e di contestazione della responsabilita'
solidale di cui al comma 1.))
Art. 39-septies
(( (Disposizioni transitorie). ))

((1. Per le somme che, a seguito dei controlli automatici
effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano
dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale
unico, nonche' di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per
rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative
cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al 31 dicembre
2009 e al 31 dicembre 2010.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i
dati relativi alle annualita' di cui al comma 1 che i
concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nonche' i relativi termini e
modalita' di trasmissione.))
Art. 40
Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta

1. Alle distribuzioni di utili accantonati a riserva ((, ivi
intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di
utili e di riserve formate con utili,)) deliberate successivamente
al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio
in corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta di cui
all'articolo 14, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, compete unicamente secondo le disposizioni
degli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del predetto
testo unico e nel limite del 51,51 per cento. Agli acconti sui
dividendi deliberati ai sensi dell'articolo 2433 bis del codice
civile compete lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o
che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il
bilancio del relativo esercizio.
((2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle
distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso
antecedentemente al 31 dicembre 2003, ad esclusione di quelle
deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1°
settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata
dell'esercizio sociale.))
Art. 41
Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari

1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 1, sono soppresse le parole: "e che non
siano residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma
7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis";
b) nell'articolo 9, comma 2, alinea, le parole: "una banca o una
societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio
dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche
o di societa' di intermediazione mobiliare estere non residenti"
sono sostituite dalle seguenti: "una banca o una societa' di
intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato,
una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di
intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una societa'
di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai
sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58".
2. Per le banche centrali ed organismi che gestiscono anche le
riserve ufficiali dello Stato la disciplina di cui al comma 1,
lettera a), si applica anche con riferimento al periodo dal 19
febbraio 2002 al 24 aprile 2002.
3. Nell'articolo 27-ter, comma 8, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole:
"una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente
nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese di investimento non residenti" sono
sostituite dalle seguenti: "una banca o una societa' di
intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato,
una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi
dell'((articolo)) 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58".
4. E' abrogato l'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461. Tale disposizione ha effetto per i redditi di
capitale percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2004.
5. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad
applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come determinato dal
decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998.
6. Per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione
delle cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a
tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, restano in vigore e
continuano ad applicarsi, sino a tutto il 31 dicembre 2003, le
disposizioni del decreto del Ministro delle finanze in data 30
luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5
agosto 1998.
7. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto
a titolo di imposta sostitutiva.
8. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 2004.
Art. 41-bis
(( (Altre disposizioni in materia tributaria) ))

((1. All'articolo 26-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da
soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel
territorio dello Stato e' dovuta un'imposta sostitutiva
dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento.
L'imposta sostitutiva puo' essere applicata direttamente dalle
imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello
Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un
rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati
nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per
gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e
provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e'
tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni
utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in
copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una
dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed
informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti
direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i redditi
percepiti dal 1° gennaio 2004.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265, dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
"2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al l°
gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si
applicano anche alle imprese di' assicurazione operanti nel
territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di
servizi. L'imposta di cui al comma 2 e' commisurata al solo
ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai
contrattai di assicurazione stipulati da soggetti residenti in
Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi
indicati nei commi 2 e 2-ter ovvero possono nominare un
rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che
risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme dovute".
4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre
2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "ai rivenditori
autorizzati e"sono inserite le seguenti: "il corrispondente
identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico,
nonche' il";
b) al comma 7, dopo le parole: "decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;"sono inserite le seguenti: "i
documenti di acquisto loro rilasciati da parte dei soggetti di cui
al comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi
ai sensi del comma 2, sono integrati con l'elencazione
dell'identificativo unitario o codice seriale assegnato a ciascun
mezzo tecnico oggetto della cessione;".
5. L'articolo 1, nota II-bis), comma 4, secondo periodo, della
parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e'
sostituito dal seguente: "Se si tratta di cessioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle
entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve
recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra
l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota
agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30
per cento della differenza medesima".
6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e
alienati anche con le modalita' e alle condizioni di cui
all'articolo 29 i beni immobili non strumentali di proprieta'
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati
dall'Agenzia del demanio con uno o piu' decreti dirigenziali,
sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei
monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410.
7. Nell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresi'
individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi
si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti
per la societa' di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in
ogni caso sulla sostituzione della societa' di gestione del
risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non
prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione.
L'assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione della
societa' di gestione del risparmio anche su richiesta dei
partecipanti che rappresentino almeno il 5 per cento del valore
delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con
il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano almeno il 30
per cento delle quote emesse. Le deliberazioni dell'assemblea sono
trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si
intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro
quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si
applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e
dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3".
8. Nell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, i commi 2 e 3 sono abrogati.
9. L'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, e' sostituito dal seguente:
"ART. 7. - (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui proventi di
cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare di cui
all'articolo 6, comma 1, la societa' di gestione del risparmio
opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica
sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti
dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma
1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di
partecipazione nonche' sulla differenza tra il valore di riscatto
o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o
acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato dal
partecipante. In mancanza della documentazione il costo e'
documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo d'acconto nei
confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono relative all'impresa commerciale; b) societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; societa' ed
enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli
enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti
di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da
imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a
titolo d'imposta. La ritenuta non e' operata sui proventi
percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dagli organismi
d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e
disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma
1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo
6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2004.
11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i proventi
percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004 sempre che riferiti a
periodi di attivita' dei fondi che hanno inizio successivamente al
31 dicembre 2003.
12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e
riferiti a periodi di attivita' dei fondi chiusi fino al 31
dicembre 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni
dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, nel testo in vigore alla predetta data. 13. All'onere
derivante dal presente articolo, pari ad euro 15.000.000 per gli
anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte delle maggiori
entrate derivanti dal presente articolo.))
CAPO III
DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E DI CONTROLLO IN
MATERIA
ASSISTENZIALE E
PREVIDENZIALE

Art. 42
Disposizioni in materia di invalidita' civile

1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali
concernenti l'invalidita' civile, la cecita' civile, il
sordomutismo, l'handicap e la disabilita' ai fini del collocamento
obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al
Ministero dell'Economia e delle Finanze. La notifica va effettuata
sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia
presso le competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del
Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del
codice di procedura civile e puo' essere difeso, oltre che
dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero, in base
ad apposite convenzioni stipulate con l'INPS e con l'INAIL, senza
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati
dipendenti da questi enti. Nei casi in cui il giudice nomina un
consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle
Commissioni mediche di verifica indicato dal Direttore della
Direzione Provinciale su richiesta, formulata a pena di nullita',
del consulente nominato dal giudice. Al predetto componente
competono le facolta' indicate nel secondo comma dell'articolo 194
del codice di procedura civile.
2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze ai fini della
rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al
comma 1, organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, appositi corsi di formazione del personale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso
amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle
procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al
presente articolo. La domanda giudiziale e' proposta, a pena di
decadenza, avanti alla competente autorita' giudiziaria entro e
non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del
provvedimento emanato in sede amministrativa. ((4))
4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti
medico-legali effettuata dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del
Tesoro - nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche
di invalidita' civile, cecita' e sordomutismo, sono valutate le
patologie riscontrate all'atto della verifica con riferimento alle
tabelle indicative delle percentuali di invalidita' esistenti. Nel
caso in cui il giudizio sullo stato di invalidita' non comporti la
conferma del beneficio in godimento e' disposta la sospensione dei
pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con
decorrenza dalla data della verifica. Con decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze vengono definiti annualmente,
tenendo anche conto delle risorse disponibili, il numero delle
verifiche straordinarie che le Commissioni mediche di verifica
dovranno effettuare nei corso dell' anno, nonche' i criteri che,
anche sulla base degli andamenti a livello territoriale dei
riconoscimenti di invalidita', dovranno essere presi in
considerazione nella individuazione delle verifiche da eseguire.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'INPS, il Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e
l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale,
stabiliscono le modalita' tecniche per effettuare, in via
telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari
delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonche' per
procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero
degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme
indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
6. Le Commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei
verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della
disabilita', sono integrate da un operatore sociale e da un
esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
7. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' sostituito dal seguente: "2. I soggetti portatori di gravi
menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche
nonche' i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono
esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata
all'accertamento della permanenza della disabilita'. Con decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministro della Salute, sono individuate le patologie rispetto alle
quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed e' indicata la
documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle
Commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non
acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidita'".
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'Economia e delle Finanze sono rimodulate la composizione ed i
criteri di funzionamento della Commissione medica superiore e
delle Commissioni mediche di verifica. Con il predetto decreto si
prevede che il Presidente della Commissione medica superiore, gia'
Commissione medica superiore e di invalidita' civile, e' nominato
tra i componenti della Commissione stessa.
9. La Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del
Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato
in materia di invalidita' civile, gia' di competenza del Ministero
dell'interno.
10. Per le finalita' del presente articolo, ai fini del
potenziamento dell'attivita' delle Commissioni mediche di
verifica, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11. L'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal
seguente: "Art. 152. (Esenzione dal pagamento di spese, competenze
e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali) Nei giudizi
promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la
parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo
96, primo comma, del codice di procedura civile, non puo' essere
condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando
risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia,
di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima
dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito
stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con
riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del
giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo
formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle
conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino
a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei
limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano
i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23,
comma 2) che "L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo
42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004."
Art. 43
Istituzione della gestione previdenziale
in favore degli associati in partecipazione

1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito
dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549,
2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono
prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come
redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni,
sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi
professionali, all'iscrizione in ((alla gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della 8 agosto 1995, n. 335)) previdenziale
istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti.
2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 e' pari al
contributo pensionistico corrisposto ((. . .)), dai soggetti non
iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del
predetto contributo e' posto a carico dell'associante ed il 45 per
cento e' posto a carico dell'associato. Il contributo e' applicato
sul reddito delle attivita' determinato con gli stessi criteri
stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e
dagli accertamenti definitivi.
3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili,
relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a
quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. In caso di contribuzione annua inferiore all'importo di cui al
comma 3, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata. I contributi come sopra
determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno
solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano
le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati
e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni
ed integrazioni.
6. Il versamento e' effettuato sugli importi erogati all'associato
anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione,
salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del
trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n.
335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di
previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano
all'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa, se posteriore, la tipologia
dell'attivita' medesima, i propri dati anagrafici, il numero di
codice fiscale e il proprio domicilio.
9. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311)).
Art. 44
Disposizioni varie in materia previdenziale

1. L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso
che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9,
cosi' come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre
1993 n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1
dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive
modificazioni, e al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2004, ai fini della tutela
previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli
5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra
agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono
iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali.
Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il
livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei
contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente
dall'anzianita' contributiva posseduta, il sistema di calcolo
contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al
momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi
durante i quali abbiano svolto l'attivita' di produttori di terzo
e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite
dei cinque anni precedenti il 1 gennaio 2004. L'importo dei
predetti contributi e' maggiorato di un interesse annuo in misura
pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento puo' essere
effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non
superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di
riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati
da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti
alla gestione stessa. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti
esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale e gli
incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da
dette attivita' sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del
contributo da parte dei soggetti esercenti attivita' di lavoro
autonomo occasionale si applicano le modalita' ed i termini
previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti
alla predetta gestione separata.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad
esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis Gli atti
introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto
nonche' gli atti di pignoramento e sequestro devono essere
notificati a pena di nullita' presso la struttura territoriale
dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti
privati interessati e contenere i dati anagrafici
dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il
pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di
procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti
esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie
organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di
improcedibilita' rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al
giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella
cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il
provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva e'
promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo
compimento e' trascorso un anno senza che sia stata disposta
l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553
del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in
pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il
termine di un anno dalla data in cui e' stata emessa, non provvede
all'esazione delle somme assegnate".
4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del
credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di
cui al primo comma dell'articolo 442 del codice di procedura
civile, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi 120
giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento
alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza
e il codice fiscale del creditore, nonche' i dati necessari per
l'identificazione del credito.
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione
contributiva, le aziende, istituti, enti e societa' che stipulano
contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture
di servizi telefonici, nonche' le societa' ad esse collegate, sono
tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle
utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalita' di fornitura
dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite
con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni
prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la
fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali in possesso dei dati
personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette
convenzioni, in qualita' di titolari del trattamento, ne sono
responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
6. L'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n.
427, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, nel
corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale
compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di
dodici mensilita', comprensive dei ratei di mensilita' aggiuntive.
7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e
successive modificazioni, e' presentata su apposito modello
predisposto dall'INPS. Qualora, a seguito della stima tecnica di
cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375
del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in
parte, della prestazione lavorativa, l'I.N.P.S. disconosce la
stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale.
((8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e
annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle
imprese artigiane, nonche' da quelle esercenti attivita'
commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i
presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti
previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per le finalita' di cui al comma 8, il Ministero delle
attivita' produttive integra la modulistica in uso con gli
elementi indispensabili per l'attivazione automatica
dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da
essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono
agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni,
nonche' le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti
tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalita' di trasmissione
dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data
della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli
interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei
contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le
cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006
le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese
disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del
portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dalle
disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al
pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di
presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti
previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano
i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche
in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e
variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non
comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.))
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese
di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, trasmettono
mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le
informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per
l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per
l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica
anche nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con riferimento
ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di
cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e successive modificazioni, il cui personale e' iscritto al
medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali
provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali
necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed
attiveranno una sperimentazione operativa con un campione
significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per
settori di attivita' o comparti, che dovra' concludersi entro il
30 settembre 2004. A decorrere dal 1 gennaio 2004, al fine di
garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle
prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla
disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a
trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza
dell'INPS, secondo le modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' sostituito dal seguente:
"7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172,
si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non
commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli
obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unita'
lavorative, nel settore della sanita' privata ed in situazione di
crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e
ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unita'. Il
trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa
e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, e'
corrisposto in misura pari al massimo dell'indennita' di mobilita'
prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai
lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del
trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A,
nonche' le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7,
lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sono soppresse le parole: "di 6.667.000 euro per l'anno
2003". Al medesimo comma le parole: "di 10.467.000 euro per l'anno
2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005"sono sostituite dalle
seguenti: "di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e
2007".
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono
incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di
6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere per
gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.
9-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni,
che non hanno presentato la domanda di accredito della
contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio
2003, secondo le modalita' previste dal medesimo articolo 3 del
citato decreto legislativo, possono esercitare tale facolta' entro
il 31 marzo 2005.
Art. 44-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98))
Art. 45
Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della ((legge 8 agosto 1995, n. 335))

1. Con effetto dal 1 gennaio 2004 l'aliquota contributiva
((pensionistica)) per gli iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e'
stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione
pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi, ad essa
si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento
dell'aliquota di 19 punti percentuali.
Art. 46
Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni
di comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti

1. Al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di
violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto
dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e
dall'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si applica la sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
Art. 47
Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto

1. A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito
dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e'
ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto
coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della
determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non
della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le
certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base
degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui
((al comma 1)), sono concessi esclusivamente ai lavoratori ((. .
.)) che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati
esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a
100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I
predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia
stata accertata una malattia professionale a causa
dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, ((di cui al decreto del
Presidente della Repubblica)) 30 giugno 1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui
al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei
benefici di cui ((al comma 1)), compresi quelli a cui e' stata
rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1 ottobre 2003,
devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza
del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
((6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i
lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il diritto al trattamento
pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui
all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,
nonche' coloro che alla data di entrata in vigore del presente
decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilita', ovvero che
abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in
relazione alla domanda di pensionamento.
6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente
articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo
1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo,
qualora siano destinatari di benefici previdenziali che
comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza,
l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento
dell'anzianita' contributiva, hanno facolta' di optare tra i
predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai
medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente
articolo, qualora abbiano gia' usufruito dei predetti aumenti o
anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e
6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante da
sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il
beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n.
257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore
dell'ente previdenziale, non si da' luogo al recupero degli
importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.))
CAPO IV
ACCORDO STATO REGIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 48
Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica

1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto gia' previsto
dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale,
l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica
complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti
in regime di ricovero ospedaliero, e' fissata, in sede di prima
applicazione, al 16 per cento come valore di riferimento, a
livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale
puo' essere rideterminata con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno specifico
flusso informativo sull'assistenza farmaceutica relativa ai
farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie
forme di assistenza distrettuale e residenziale nonche' a quelli
utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere
dal 1 gennaio 2004 sulla base di Accordo definito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno
2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo
dei dati.
2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di
tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di
assistenza, al fine di garantire l'unitarieta' delle attivita' in
materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti
in ricerca e sviluppo, e' istituita, con effetto dal 1 gennaio
2004, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata
Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della
salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero
dell'economia e delle finanze.
3. L'Agenzia e' dotata di personalita' giuridica di diritto
pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e
gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al
comma 5, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo
ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per il
farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle
aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla
distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione
della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo,
alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilita' e ai
prezzi.
4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro
della salute:
a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome;
b) il consiglio di amministrazione costituito da un Presidente
designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal
Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente;
c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre
componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della
salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome.
5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione
Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, con esclusione
delle funzioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma
3, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In particolare
all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni
relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
relativa variazione annua percentuale, e' affidato il compito di:
a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e
di linee guida per la terapia farmacologica anche per i farmaci a
distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di
assistenza distrettuale e residenziale nonche' per quelli
utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri;
b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei
medicinali (OSMED), coordinato congiuntamente dal Direttore
generale dell'Agenzia o suo delegato e da un rappresentate
designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome, e, in collaborazione con le
Regioni e le Province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e la
spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del monitoraggio
sono comunicati mensilmente al Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o
semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui
al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal
Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dei criteri di costo e di
efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei
livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di
finanza pubblica, nonche', in particolare, il rispetto dei livelli
di spesa definiti nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;
d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci
comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica
individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico
aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una
specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini
di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria
terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo
nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche,
prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per
la normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a
parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata
dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico, in sede di
revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo
medicinale e' inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei
medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;
f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al
comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d),
e) del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella
misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al
produttore prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista
per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene
rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al
produttore, che il farmacista riversa al Servizio come
maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del
superamento viene ripianato dalle Regioni attraverso l'adozione di
specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4,
comma 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e
costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
e successive modificazioni;
f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di
cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di
cui alla lettera f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei
farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario
nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento;
g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi, anche di
cofinanziamento pubblicoprivato, per promuovere la ricerca
scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del
farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in
ricerca e sviluppo;
h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma
annuale di attivita' ed interventi, da inviare, per il tramite del
Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che esprime
parere entro il 31 gennaio successivo;
i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle
competenti Commissioni parlamentari;
l) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica
individuata dai decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno
2004 alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per
l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie
croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresi' alla
definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal
settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento
da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel
Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia proceduto
all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia,
e' ridotto del 30%.
6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f) sono
adottate con delibere del consiglio d'amministrazione, su proposta
del direttore generale. Ai fini della verifica del rispetto dei
livelli di spesa di cui al comma 1, alla proposta e' allegata una
nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.
7. Dal 1 gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono
trasferite all'Agenzia le unita' di personale gia' assegnate agli
uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici
del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla
medesima Agenzia. Il personale trasferito non potra' superare il
60 per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre
2003 presso La stessa Direzione Generale. Detto personale conserva
il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del
trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente
le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative
risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette
dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta
confermata la collocazione nel comparto di contrattazione
collettiva attualmente previsto per il personale trasferito ai
sensi del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
particolari e motivate esigenze, cui non puo' far fronte con
personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilita'
finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con
contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia puo'
altresi' avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilita'
finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unita',
ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della
salute, dall'Istituto Superiore di sanita', nonche' da altre
Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende
sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.
8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento
dell'Agenzia e dell' Osservatorio sull'impiego dei medicinali
(OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto 2, nonche' per
l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di cui al
comma 19, lettera b), si fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001,
3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per
cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge
29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati
con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e
con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca.
((c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza,
collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione
agli operatori sanitari e attivita' editoriali, destinati a
contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento
pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico
sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del
comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico
dell'Agenzia.))
9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a), confluiscono nel fondo
stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo
conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla
quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi
gestionali.
10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono
direttamente al bilancio dell'Agenzia.
10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento
all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui
all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all'Agenzia ed
affluiscono direttamente al bilancio della stessa.
11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 e' autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale.
11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro
della salute sono trasferiti in proprieta' all'Agenzia i beni
mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla
data 31 dicembre 2004.
12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
13. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e
il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per
l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture
amministrative e tecnico scientifiche, compresa quella che assume
le funzioni tecnico scientifiche gia' svolte dalla Commissione
unica del farmaco e disciplinando i casi di decadenza degli organi
anche in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico
finanziario del settore dell'assistenza farmaceutica.
14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che
regolamenta l'assolvimento di tutte le funzioni gia' svolte dalla
medesima Commissione da parte degli organi e delle strutture
dell'Agenzia.
15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno,
producono all'Agenzia autocertificazione dell'ammontare
complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le
attivita' di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari
e ai farmacisti e della sua ripartizione nelle singole voci di
costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro
della salute.
18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le Aziende
farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito presso
l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese
autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto.
19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono
destinate dall'Agenzia:
a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo nazionale
per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie
rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in
attesa della commercializzazione, per particolari e gravi
patologie;
b) per il rimanente 50 per cento:
1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie strutture, di un
Centro di informazione indipendente sul farmaco;
2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di un
programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate
dalle Regioni, con finalita' di consulenza e formazione continua
dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta,
in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Societa'
scientifiche pertinenti e le Universita';
3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in
particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci,
tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonche' sui
farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli
IRCCS, alle Universita' ed alle Regioni;
4) ad altre attivita' di informazione sui farmaci, di
farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento dei
personale.
20. Al fine di garantire una migliore informazione al paziente, a
partire dal 1 gennaio 2005, le confezioni dei medicinali devono
contenere un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile,
con forma e contenuto autorizzati dall'Agenzia.
21. Fermo restando, quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, le Regioni provvedono, con provvedimento anche
amministrativo, a disciplinare:
a) pubblicita' presso i medici, gli operatori sanitari e i
farmacisti;
b) consegna di campioni gratuiti;
c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;
d) definizione delle modalita' con cui gli operatori del Servizio
Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la partecipazione a
iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da
aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio Sanitario
Nazionale.
22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso. E' consentita
ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la
partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di
tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla
struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura e'
depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni
alle manifestazioni in questione e tali dati devono essere
accessibili alle Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma
2.
23. Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n.
541 del 1992, le parole: "non comunica la propria motivata
opposizione" sono sostituite dalle seguenti "comunica il proprio
parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento". Nel
medesimo comma sono altresi' soppresse le parole: "o, nell'ipotesi
disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data
della riunione".
24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera b), del citato decreto
legislativo n. 541 del 1992, le parole da: "otto membri a" fino a:
"di sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "un membro
appartenente al Ministero della salute, un membro appartenente
all'istituto Superiore di Sanita', due membri designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome".
25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la
dichiarazione dell'eventuale conflitto di interessi da parte dei
relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.
26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture
private accreditate e' incompatibile, con attivita' professionali
presso le organizzazioni private di cui all'articolo 20, comma 3,
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
27. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo capoverso le parole: "all'autorita' competente" sono
sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia italiana del farmaco, alla
Regione sede della sperimentazione";
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) la
dichiarazione di inizio, di eventuale interruzione e di cessazione
della sperimentazione, con i dati relativi ai risultati conseguiti
e le motivazioni dell'eventuale interruzione".
28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono
definiti gli ambiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo
per la disciplina dei rapporti con le farmacie, in coerenza con
quanto previsto dal presente articolo.
29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova
istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria
regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un
concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed
espletato dalla Regione ogni quattro anni.
30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi
dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme
previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178.
31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
all'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, sono soppresse le parole: "tale disposizione non si
applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo".
32. Dal 1 gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in
base all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, come modificato dall'articolo 52, comma 6, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in
regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i
farmaci, siano essi specialita' o generici, che abbiano un prezzo
corrispondente a quello di rimborso cosi' come definito
dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405.
33. Dal 1 gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal
Servizio Sanitario Nazionale sono determinati mediante
contrattazione tra Agenzia e Produttori secondo le modalita' e i
criteri indicati nella Delibera Cipe 1 febbraio 2001, n. 3,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le funzioni e
i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal Ministero della
salute e i relativi provvedimenti sono assunti con decreto del
Ministro della salute.
35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
13, la Commissione unica del farmaco continua ad operare nella sua
attuale composizione e con le sue attuali funzioni.
Art. 49
Esternalizzazioni di servizi da parte delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

1. Al fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi ausiliari
da parte delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie
locali, ((degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati,)) le
maggiori entrate corrispondenti all'IVA gravante sui servizi,
originariamente prodotti all'interno delle predette aziende, e da
esse affidati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, a soggetti esterni all'amministrazione
affluiscono ad un fondo istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze. Sono, comunque, preliminarmente
detratte le quote dell'imposta spettanti all'Unione europea,
nonche' quelle attribuite alle Regioni, a decorrere, per le
Regioni a statuto ordinario, dalla definitiva determinazione
dell'aliquota di compartecipazione regionale all'imposta sul
valore aggiunto di cui all'articolo 2 dei decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, ed alle Province autonome di Trento e
Bolzano. Le procedure e le modalita' per l'attuazione del presente
comma nonche' per la ripartizione del fondo sono stabilite con
decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni
di euro per l'anno 2003, 12 milioni di euro per l'anno 2004, 24
milioni di euro per l'anno 2005 e 36 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate
recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 50
(Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore
sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie)

1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore
sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di
appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la
verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e
sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle
finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della
salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della
Tessera sanitaria (TS) ; il Ministero dell'economia e delle
finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS, a
partire dal 1 gennaio 2004, a tutti i soggetti gia' titolari di
codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno richiesta di
attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso e'
attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice fiscale
del titolare, anche in codice a barre nonche' in banda magnetica,
quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a
carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la
generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i
soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il ((31 marzo
2006.))
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i
modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a
lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle
aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici
del SSN abilitati dalia regione ad effettuare prescrizioni, da
tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli
equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni
dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata ai sensi
del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e,
sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le
nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle
vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e'
sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo
regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre e' stampato sulla
ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la
procedura di separazione del tagliando di cui all'articolo 87 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta
figura in ogni caso un campo nel quale, all'atto della
compilazione, e' riportato sempre il numero complessivo dei
farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti
((ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa.)) Nella compilazione della ricetta e' sempre
riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del
codice sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i
ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito,
secondo le loro necessita', e comunicano immediatamente al
Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il
nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e'
effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio
ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli
stessi operano, nonche' la data della consegna e i numeri
progressivi regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento,
mediante la propria rete telematica, delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui
al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di
specialistica ambulatoriale ((, delle strutture per l'erogazione
delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa)) e degli altri presidi e strutture accreditati per
l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini
del presente articolo,"strutture di erogazione di servizi
sanitari". Con provvedimento dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione
del software certificato che deve essere installato dalle
strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai
programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per
la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri
tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione
dei dati predetti.
((5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire dal 1°
luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende
disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al
comma 2, in conformita' alle regole tecniche concernenti il
Sistema pubblico di connettivita' ed avvalendosi, ove possibile,
delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero dell' economia e
delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo
quanto previsto all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile
2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e
della previdenza sociale, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti
i dati di cui al presente comma e le modalita' di trasmissione. Ai
fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione e' reso entro il 31 marzo 2007; in
mancanza, il predetto decreto puo' essere comunione emanato. Con
uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori
disposizioni attuatine del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui
al comma 5-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute, e' definito un
contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il SSN, per
l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere
si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.))
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la
rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7,
secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli
successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle
quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi
hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e
l'installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo,
alle farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma
e' riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di
credito d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
successivamente alla data nella quale il Ministero dell'economia e
delle finanze comunica, in via telematica alle farmacie medesime
avviso di corretta installazione e funzionamento del predetto
software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del
reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonche' del
valore della produzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo
63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A1
relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si
provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la
prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a
barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai
dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonche' il
codice a barre della TS; sono comunque rilevati i' dati relativi
alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
recante la prescrizione di prestazioni specialistiche ((ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa")), sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonche' il
codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi
alla esenzione nonche' inseriti i codici del nomenclatore delle
prestazioni specialistiche ((ovvero i codici del nomenclatore
delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del
repertorio dei prodotti erogati nell' ambito dell'assistenza
integrativa.)) In ogni caso, e' previamente verificata la
corrispondenza del codice fiscale del titolare della TS con quello
dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza del
codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo' essere
utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per
intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la
contestuale esibizione della TS, il codice fiscale dell'assistito
e' rilevato dalla ricetta. Per la rilevazione dalla ricetta dei
dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente
articolo, e' riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo,
nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il
Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita'
erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di
cui al comma 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di
riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale del
titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito
riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce
impedimento per l'erogazione della prestazione e l'utilizzazione
della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare
tra i dati di cui al comma 8.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze , entro
il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della
ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di
categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle
strutture di erogazione dei servizi sanitari; il software di cui
al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai
programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di
erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al
codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e
private ((e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari
non autorizzate al trattamento del codice fiscale
dell'assistito.)) Il predetto software assicura altresi' che in
nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto
o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche
e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di
cui al comma 8 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si e'
verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la
mancanza di uno o piu' elementi della ricetta di cui al decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per
la quale la violazione si e' verificata;
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e
8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che
trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione
provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i
conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e
della sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione
provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria
provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta
associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo
quanto previsto dal presente articolo, l'azienda sanitaria locale
competente non procede alla relativa liquidazione, fermo restando
che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il
farmacista non e' responsabile della mancata rispondenza del
codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta
che fara' comunque fede a tutti gli effetti.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai
sensi ((del comma 5-bis e)) del comma 8, il Ministero
dell'economia e delle finanze, con modalita' esclusivamente
automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi,
uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato,
rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale
dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della
salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e gli altri
enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono
al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita'
telematica, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione
del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in rete,
alle regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli
assistiti e per disporre le codifiche relative al prontuario
farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale ((nonche'
al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al
repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza
integrativa.))
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e' consentito
trattare i dati rilevati dalla TS degli assistiti; allo stesso e'
consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire
periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria
dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi
sanitari. Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili
all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle
aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il
riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione
definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni
vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. ((Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007,
sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei
rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le modalita' di
trasmissione.)) Con protocollo approvato dal Ministero
dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle
regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9
che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle
regioni, nonche' le modalita' di tale trasmissione.
((10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati
delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a
fini di responsabilita', anche amministrativa o penale, solo
previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono
tratti.))
11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4,
lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli
anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione
delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento
s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le
province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel
proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni
mediche nonche' di trasmissione telematica al Ministero
dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse
acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed
effettivita', verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in
attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1 gennaio 2004,
tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo
agli anni 2004 e 2005, e' ricompresa anche l'adozione di tutti i
provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero
dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende
sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma
4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale"Fondo speciale"dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. II Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con
il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono stabilite le modalita' per il successivo e
progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, della TS nella carta di identita'
elettronica o nella carta nazionale dei servizi di cui
all'articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto anche alle
farmacie pubbliche con le modalita' indicate dallo stesso comma.
Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.
Art. 51
Interventi per le aree sottoutilizzate

1. Una quota del fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un
importo pari a 350 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per
l'anno 2004, 10 milioni di euro per l'anno 2005, (( e 330 milioni
)) di euro per l'anno 2006, e' accantonata quale riserva premiale,
da destinare alle aree sottoutilizzate delle Regioni che
conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico
finanziario del settore sanitario. Il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CEPE), sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, determina l'entita' della riserva
premiale di ciascuna Regione in base alla dimensione del
rispettivo fabbisogno sanitario, nonche' i criteri di assegnazione
in relazione allo stato di attuazione della riduzione del deficit
sanitario e tenendo conto dei piani di rientro formulati dalle
singole Regioni interessate, All'eventuale assegnazione il CIPE
provvede con le procedure previste dalla legge 30 giugno 1998, n.
208.
((1-bis. Alla regione Sicilia, per la definizione dei rapporti
finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001 con lo Stato, e'
riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo
d'intesa sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze
e la regione Sicilia, un limite di impegno quindicennale
dell'importo di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2004.
1-ter. All'onere recato dal comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale"Fondo speciale"dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
1-quater. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento,
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento,
a completamento della relazione previsionale e programmatica,
un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle
aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare
riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale
degli interventi".
1-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e' abrogato.))
Art. 52
Norma finale

1. Le maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto sono
integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica indicate nelle risoluzioni parlamentari di
approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria
per gli anni 2004 - 2007 e relative note di aggiornamento.
Art. 52-bis
(( (Modifica all'articolo 5 del decreto-legge
22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441) ))

((1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge - 22 ottobre 2001,
n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre
2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: "e' prorogato
di due anni"sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di tre
anni".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro per l'anno 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni
di spesa di cui al decreto legislativo 18 marmo 2001, n. 228.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Art. 53
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Bruxelles, Ambasciata d'Italia, addi' 30 settembre 2003


CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio
dei Ministri

TREMONTI, Ministro dell'economia e
delle finanze

MORATTI, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

LUNARDI, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

PISANU, Ministro dell'interno

ALEMANNO, Ministro delle politiche
agricole e forestali

MARONI, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

MARZANO, Ministro delle attivita'
produttive

URBANI, Ministro per i beni e le
attivita' culturali

MATTEOLI, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio

SIRCHIA, Ministro della salute

LA LOGGIA, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Regolarizzazione delle opere eseguite su aree
di proprieta' dello Stato

TABELLA A

Valori unitari degli indennizzi

====================================================================

Classi dimensionali Zone Territoriali Omogenee
Comuni ---------------------------------------------
A B C D E F
====================================================================
1 < 10.000 15,00 10,00 7,50 10,00
--------------------------------------------------------------------
2 10.001 ÷ 100.000 30,00 20,00 15,00 20,00 5,00 7,50
--------------------------------------------------------------------
3 100.001 ÷ 300.000 60,00 40,00 30,00 40,00
--------------------------------------------------------------------
4 > 300.001 90,00 60,00 45,00 60,00
--------------------------------------------------------------------
I valori sono espressi in euro/mq/anno


TABELLA B

====================================================================
Valori unitari delle aree
====================================================================
Classi dimensionali Zone Territoriali Omogenee
Comuni ---------------------------------------------
A B C D E F
====================================================================
1 < 10.000 45,00 30,00 22,50 30,00
--------------------------------------------------------------------
2 10.001 ÷ 100.000 90,00 60,00 45,00 60,00 15,00 22,50
--------------------------------------------------------------------
3 100.001 ÷ 300.000 180,00 120,00 90,00 120,00
--------------------------------------------------------------------
4 > 300.001 270,00 180,00 135,00 180,00


ALLEGATO 1

Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria
alle condizioni di cui all'articolo 32

Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformita' del
titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformita' del
titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento;
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite
dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo
edilizio;
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come
definito dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo
abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come
definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo
abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite
all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo
edilizio; opere o modalita' di esecuzione non valutabili in termini
di superficie o di volume.

Procedura per la sanatoria edilizia

La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al
comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il
modello di domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:
a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione,
calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base
a quanto indicato nella tabella C. Nel caso di oblazione di
importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va
versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato
nella misura minima di euro 1.700,00, qualora l'importo
complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora
l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;
b) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'anticipazione
degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del
modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella
D. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura
minima di euro 500,00, qualora l'importo complessivo sia superiore
a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo
dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale
cifra;

L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi
uguali, entro:

- seconda rata ((31 maggio 2005))

- terza rata ((30 settembre 2005))

L'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione
deve essere versato per importi uguali, entro:

- seconda rata ((31 maggio 2005))

- terza rata ((30 settembre 2005))

L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere
versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite
dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione. La domanda
di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla
seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, corredata dalla documentazione
fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le
quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo
stato dei lavori relativo;
b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia
giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una
certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite.
Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria
Sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non e'
necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte del
sindaco;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma
regionale.

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere
integrata entro il (( 31 ottobre 2005 )) dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e
della documentazione relativa all'attribuzione della rendita
catastale e del relativo frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.
(7)


Definizione degli illeciti edilizi - misura dell'oblazione e
dell'anticipazione degli oneri concessori.

Tabella C - Misura dell'oblazione
====================================================================
Tipologia dell'abuso Misura Misura
dell'oblazione dell'oblazione
euro/mq euro/mq
Immobili non Immobili
residenziali residenziali
===================================================================
1. Opere realizzate in
assenza o in difformita'
del titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle 150,00 100,00
norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli
strumenti urbanistici
--------------------------------------------------------------------
2. Opere realizzate in
assenza o in difformita'
del titolo abilitativo
edilizio, ma conformi alle 100,00 80,00
norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti
urbanistici alla data di
entrata in vigore del

presente provvedimento.
--------------------------------------------------------------------
3. Opere di ristrutturazione
edilizia come definite
dall'articolo 3, comma 1,
lettera d) del d.P.R.
6 giugno 2001 n. 380
realizzate in assenza o in 80,00 60,00
difformita' del titolo
abilitativo edilizio
--------------------------------------------------------------------


====================================================================

Tipologia dell'abuso Misura dell'oblazione
Forfait
====================================================================
4. Opere di restauro e risanamento
conservativo come definite
dall'articolo 3, comma 1, lettera c)
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 3.500,00
realizzate in assenza o in
difformita' del titolo abilitativo
edilizio, nelle zone omogenee A
di cui all'articolo 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
--------------------------------------------------------------------
5. Opere di restauro e risanamento
conservativo come definite
dall'articolo 3, comma 1, lettera c) 1.700,00
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
realizzate in assenza o in
difformita' del titolo abilitativo
edilizio.
--------------------------------------------------------------------
6. Opere di manutenzione
straordinaria, come definite
all'articolo 3, comma 1, lettera b) 516,00
del d.P.R 6 giugno 2001, n. 380 e
dalla normativa regionale, realizzate
in assenza o in difformita' del
titolo abilitativo edilizio;
opere o modalita' di esecuzione
non valutabili in termini di
superficie o di volume.
--------------------------------------------------------------------

Tabella D - Misura dell'anticipazione degli oneri di concessione
====================================================================
1. Numero abitanti 2. Nuove costruzioni e 3. Ristrutturazioni e
ampliamenti (euro/mq) modifiche della
destinazione d'uso
euro/mq)
====================================================================
Fino a 10.000 38,00 18,00
--------------------------------------------------------------------
Da 10.001 a 100.000 55,00 27,00
--------------------------------------------------------------------
Da 100.00 1 a 300.000 71,00 36,00
--------------------------------------------------------------------
Oltre 300.001 89,00 45,00
--------------------------------------------------------------------

Domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi.

Numero progressivo 0000000000
(il numero progressivo va indicato nei versamenti relativi
all'oblazione e all'anticipazione, degli oneri concessori)

====================================================================
RISERVATO AL COMUNE
====================================================================
Denominazione Codice ISTAT
--------------------------------------------------------------------
Regione
--------------------------------------------------------------------
Provincia
--------------------------------------------------------------------
Comune
--------------------------------------------------------------------
N. Protocollo
--------------------------------------------------------------------

Dati relativi al richiedente

Cognome o denominazione ............................................

Nome................................................................
Codice Fiscale......................................................

Residenza anagrafica................................................
Comune..............................................................
Via e numero civico.................................................

Dati relativi all'illecito edilizio

Localizzazione

Comune..............................................................
Via e numero civico.................................................
(in mancanza)
Catasto terreni foglio di mappa..... numeri mappa................
Catasto fabbricati foglio di mappa..... numeri mappa......sub.......

Immobile soggetto a vincoli di tutela Si. No. Area demaniale Si. No.

Descrizione sintetica dell'illecito edilizio
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Destinazione d'uso
(barrare la dizione che interessa)

Residenziale ...
Non residenziale ... Destinazione............................

Data di ultimazione../../....

Tipologia di abuso..

Stato dei lavori alla data del../../.... ultimato Si. No. Parziale..

Calcolo dell'oblazione

Tabella 1.a - tipologie di abuso con misure dell'oblazione espresse
in valori al mq.
Immobili residenziali
====================================================================
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Superficie Superficie Superficie Tipologia Misura Importo
utile non complessiva dell'abuso oblazione totale
residenziale residenziale (mq) (euro/mq) della
(mq) (mq) oblazione
(euro)
====================================================================
......,.. ......,.. ......,.. 1 ...,.. ......,..
--------------------------------------------------------------------
......,.. ......,.. ......,.. 2 ...,.. ......,..
--------------------------------------------------------------------
......,.. ......,.. ......,.. 3 ...,.. ......,..
--------------------------------------------------------------------
Totale ......,..
--------------------------------------------------------------------
La superficie non residenziale (n. 2) deve essere moltiplicata per
il coefficiente 0,60
La superficie complessiva (n. 3) e' data dalla somma della superficie
utile abitabile (n. 1) e dalla Superficie non residenziale (n. 2)

Tabella 1.b. - tipologie di abuso con misure dell'oblazione espresse
in valori al mq.
Immobili non residenziali
====================================================================
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Superficie Superficie Superficie Tipologia Misura Importo
utile pertinenze complessiva dell'abuso oblazione totale
(mq) (mq) (mq) (euro/mq) della
oblazione
(euro)

====================================================================
......,.. ......,.. ......,.. 1 ...,.. ......,..
--------------------------------------------------------------------
......,.. ......,.. ......,.. 2 ...,.. ......,..
--------------------------------------------------------------------
......,.. ......,.. ......,.. 3 ...,.. ......,..
--------------------------------------------------------------------
Totale ......,..
--------------------------------------------------------------------

Tabella 2 - Tipologie di abusi con valore fisso dell'oblazione.

====================================================================
1. Tipologia 2. Importo
dell'abuso dell'oblazione
====================================================================
4 .....,..
--------------------------------------------------------------------
5 .....,..
--------------------------------------------------------------------
6 .....,..
--------------------------------------------------------------------
Totale .....,..
--------------------------------------------------------------------

Calcolo dell' anticipazione degli oneri concessori

Tabella 3 Nuove costruzioni, ampliamenti

====================================================================

1. Numero 2. Misura della 3. Superficie 4. Importo
abitanti anticipazione complessiva totale della
(euro/mq) (mq) anticipazione
(euro)
====================================================================
Fino a 10.000 ..,.. .......,.. ..........,..
--------------------------------------------------------------------
Da 10.001 a ..,.. .......,.. ..........,..
100.000
--------------------------------------------------------------------
Da 100.001 ..,.. .......,.. ..........,..
a 300.000
--------------------------------------------------------------------
Oltre 300.000 ..,.. .......,.. ..........,..
--------------------------------------------------------------------
Totale ..........,..
--------------------------------------------------------------------


Tabella 4 - Ristrutturazioni, modifiche e ampliamenti

====================================================================
1. Numero 2. Misura della 3. Superficie 4. Importo
abitanti anticipazione complessiva totale della
(euro/mq) (mq) anticipazione
(euro)
====================================================================
Fino a 10.000 ..,.. .......,.. ..........,..
--------------------------------------------------------------------
Da 10.001 a ..,.. .......,.. ..........,..
100.000
--------------------------------------------------------------------
Da 100.001 ..,.. .......,.. ..........,..
a 300.000
--------------------------------------------------------------------
Oltre 300.000 ..,.. .......,.. ..........,..
--------------------------------------------------------------------
Totale ..........,..
--------------------------------------------------------------------



Dati relativi al versamento

Oblazione

Tabella 1.a/b Totale da versare ...........,.. x0,30= ...........,..
Totale versato ...........,..
Resta da versare ...........,../2
Importo rate ...........,..seconda rata
...........,..terza rata

Tabella 2 Totale da versare ...........,..
Totale versato ...........,..

Oneri concessori

Tabella 3 Totale da versare ...........,.. x0,30= ...........,..
Totale versato ...........,..
Resta da versare ...........,../2
Importo rate ...........,..seconda rata
...........,..terza rata

Tabella 4 Totale da versare ...........,.. x0,30= ...........,..
Totale versato ...........,..
Resta da versare ...........,../2
Importo rate ...........,..seconda rata
...........,..terza rata

Allegati:

1. Attestazione del versamento dell'oblazione ...
2. Attestazione dell'anticipazione degli oneri concessori ...
3. Dichiarazione ai sensi dell'art. 4 ...
della legge 4 gennaio 1968, n. 15
4. Documentazione fotografica ...
5. Perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere ...
6. Altro (specificare)
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Data ../../....

Firma del richiedente ..........................
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (in
G.U. 1a s.s. 7/7/2004, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003,
nel testo originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui determina la
misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative
modalita' di versamento".

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