Decreto Legge 223 del 4 luglio 2006
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Vigente al: 26-12-2013
Titolo I
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE
DELLA
CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI
CONSUMATORI E
PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare la
libera scelta dei consumatori e di rendere piu' concorrenziali gli
assetti di mercato, favorendo anche il rilancio dell'economia e
dell'occupazione;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di
spesa pubblica, nonche' in tema di entrate e di contrasto
all'evasione ed elusione fiscale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Finalita' e ambito di intervento
1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli
3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con
particolare riferimento alle materie di competenza statale della
tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per
garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea ed assicurare l'osservanza delle
raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea,
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e delle
Autorita' di regolazione e vigilanza di settore, in relazione
all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la liberta' di scelta
del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato
maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio
dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di
attivita' imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
((1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme
di attuazione.))
Art. 2
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei
servizi professionali
1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed
a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi,
nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di
scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero
professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime ovvero il divieto
di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita'
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le
caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e
veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra
professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo
all'attivita' libero-professionale deve essere esclusivo, che il
medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e
che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu' soci
professionisti previamente indicati, sotto la propria personale
responsabilita'.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle
professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in
rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe
massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice
provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi
professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito
patrocinio, sulla base della tariffa professionale. ((PERIODO
ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, COME MODIFICATO DAL
D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152)).
2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e'
sostituito dal seguente:
"Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi
tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che
stabiliscono i compensi professionali".
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di
autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono
adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualita'
delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di
mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in
contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
Art. 3
Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione
commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in
materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci
e dei servizi ed al fine di garantire la liberta' di concorrenza
secondo condizioni di pari opportunita' ed il corretto ed uniforme
funzionamento del mercato, nonche' di assicurare ai consumatori
finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita'
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della
Costituzione, le attivita' commerciali, come individuate dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti
e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di
requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attivita'
commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e
della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attivita'
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico
offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra
settore alimentare e non alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite
o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub
regionale;
d-bis), ((. . .)), il rispetto degli orari di apertura e di
chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche'
quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale
dell'esercizio ((. . .)); (29)
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a
meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di
ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite
promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi
commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi
di fine stagione per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per
il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio
di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con
l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite
sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di
disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili
con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni
legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al
comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Le
regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni
legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6
entro la data del 1° gennaio 2012".
Art. 4
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione
dell'attivita' di produzione di pane
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu'
ampia accessibilita' dei consumatori ai relativi prodotti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma
2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la
trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di
inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La
dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della
competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti
igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilita' dei
locali ((, nonche' dall'indicazione del nominativo del responsabile
dell'attivita' produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime
in conformita' alle norme vigenti, l'osservanza delle norme
igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita'
del prodotto finito.
2-bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al
comma 2 l'attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per
il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda
con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a
disciplinare, in conformita' al diritto comunitario:
a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che
svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione
delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane
prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di
interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla
conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi
della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di
tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del
processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che
tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
c) l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione
dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle
specifiche modalita' di confezionamento e di vendita, nonche' delle
eventuali modalita' di conservazione e di consumo.))
3. I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria
esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo
sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e
7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 5
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono
effettuare attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di
automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a
prescrizione medica, ((previa comunicazione al Ministero della salute
e alla regione in cui ha sede l'esercizio e)) secondo le modalita'
previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di
apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata
nell'ambito di un apposito reparto, ((alla presenza e con
l'assistenza personale e diretta al cliente)) di uno o piu'
farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al
relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a
premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio puo' determinare liberamente
lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla
confezione del farmaco ((rientrante nelle categorie di cui al comma
1)), purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al
consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola
contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra
norma incompatibile.
((3-bis. Nella provincia di Bolzano e' fatta salva la vigente
normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e
tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle
specialita' medicinali e dei preparati galenici come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.))
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: "L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere
almeno il 90 per cento delle specialita' in commercio non si applica
ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario
nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio
di rifornirsi presso altro grossista.".
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
sono soppresse le seguenti parole: "che gestiscano farmacie
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge";
al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole:
"della provincia in cui ha sede la societa"; al comma 1, lettera a),
dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la parola:
"distribuzione ((,))".
((6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8
novembre 1991, n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
"9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una
partecipazione in una societa' di cui al comma 1, qualora vengano
meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente
causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni
dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita
della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del
dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475".
6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, e' inserito il seguente:
"4-bis. Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo' essere
titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella
provincia dove ha sede legale.".
7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e' abrogato.))
Art. 6
(( (Interventi per il potenziamento del servizio di taxi) ))
((1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo
adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi
necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita', in
conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a
quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi,
nonche' la funzionalita' e 1'efficienza del medesimo servizio
adeguati ai fini della mobilita' urbana ai sensi degli articoli 43,
49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e
degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e
m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive
di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle
ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa
l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per
l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera,
i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla
guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della
medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attivita'
in conformita' alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve
essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del
servizio;
b) bandire concorsi straordinari in conformita' alla vigente
programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione
numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un
livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso
dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del
1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed
individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri
selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti
sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i
titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte
degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per il finanziamento
di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualita'
degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei
conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie
satellitari;
c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti
stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in
prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e
c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o
stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in
numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente
a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c),
della citata legge n. 21 del 1992, della possibilita' di utilizzare
veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi
diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attivita'
dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla
lettera a);
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio
all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati,
rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza
del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1,
lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;
f) prevedere la possibilita' degli utenti di avvalersi di tariffe
predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio
di taxi al fine di favorire la regolarita' e l'efficienza
dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le
modalita' di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva,
composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilita' e
di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi
e delle associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la
vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di piu'
licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio
1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni.))
Art. 7
Misure urgenti in materia di passaggi
di proprieta' di beni mobili registrati
1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle
dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili
registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui
medesimi puo' essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai
titolari ((, o dipendenti da loro delegati,)) degli sportelli
telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica \19 settembre 2000,
n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i
previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta,
salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono abrogati.
Art. 8
Clausole anticoncorrenziali in
tema di responsabilita' civile auto
1. In conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle
regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti
di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per
l'offerta ai consumatori di polizze relative all'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu'
agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi
relativi al ramo responsabilita' civile auto ad una o piu' compagnie
assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il
prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli
stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418
del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di
entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla
loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa
restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del
rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale
nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di
assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per
responsabilita' civile auto.
3-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2
sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione
r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al
consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o,
distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione
e' affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella
documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato,
il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonche' lo
sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del
contratto". ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "I
divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, fatta salva la facolta' di adeguare i contratti gia'
stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008".
Art. 9
Prime misure per il sistema informativo
sui prezzi dei prodotti agro-alimentari
1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
"2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore,
potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed
al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone
l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero delle politiche agricole ((...)) alimentari e forestali
mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il
collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi
afferenti, secondo le modalita' prefissate d'intesa dai medesimi
Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche
mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di
convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio
televisive ((e gestori del servizio di telefonia))".
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n.
321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
421, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche
interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari."
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218))
((27))
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 11
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della
legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle
amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7
della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle
((camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)).
3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del
((regolamento di cui al)) decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ((21 febbraio 1990, n. 300, e successive
modificazioni)), non possono far parte gli iscritti al ruolo degli
agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8
della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente dalle ((camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura)) e dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le ((camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura)) per la rilevazione degli usi
commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie
aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di
rilevazione.
Art. 12
Disposizioni in materia dicircolazione dei veicoli
e di trasporto comunale e intercomunale
1. Fermi restando i principi di universalita', accessibilita' ed
adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di
assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse
attivita' economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei
cittadini alla mobilita', i comuni possono prevedere che il trasporto
di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e
intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per
tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari
requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui
al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma
a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario,
portuale o aeroportuale e' comunque tenuto a consentire l'accesso
allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente
comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrita' ambientale ed
alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad
una adeguata mobilita' urbana, gli enti locali disciplinano secondo
modalita' non discriminatorie tra gli operatori economici ed in
conformita' ai principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale
cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree
dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in
relazione alle specifiche modalita' di utilizzo in particolari
contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della
circolazione, possono altresi' essere previste zone di divieto di
fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere
rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di
mezzi di rilevazione fotografica o telematica (( nel rispetto della
normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati
personali.))
Art. 13
Norme per la riduzione dei costi degli apparati
pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e
del mercato e di assicurare la parita' degli operatori ((nel
territorio nazionale)), le societa', a capitale interamente pubblico
o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche
regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali
all'attivita' di tali enti in funzione della loro attivita', con
esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o
delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche', nei casi
consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro competenza, devono operare ((...)) con gli
enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere
prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in
affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre
societa' o enti ((aventi sede nel territorio nazionale)). Le societa'
che svolgono l'attivita' di intermediazione finanziaria prevista dal
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre societa' o enti.
2. Le societa' di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo
e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettivita' delle precedenti
disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro quarantadue
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
attivita' non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto
delle procedure ad evidenza pubblica, le attivita' non consentite a
terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa'. I
contratti relativi alle attivita' non cedute o scorporate ai sensi
del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine
indicato nel primo periodo del presente comma.
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2
sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al
comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite
prima della predetta data.
Art. 14
Integrazione dei poteri dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato
1. Al capo II ((del titolo II)) della legge 10 ottobre 1990, n.
287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
"Art. 14-bis (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza dovuta
al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza,
l'Autorita' puo', d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la
sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure
cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l ((non possono essere
in ogni caso rinnovate o prorogate.))
3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che
dispone misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative
pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
(("Art. 14-ter. (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica
dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione
degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82
del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far
venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.
L'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo', nei limiti
previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le
imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. ))
2. L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi
obbligatori ai sensi del comma l puo' irrogare ((una sanzione))
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su
cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti
che sono incomplete inesatte o fuorvianti".
2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il
comma 2, e' aggiunto il seguente:
(("2-bis.)) L'Autorita', in conformita' all'ordinamento
comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in
cui, in virtu' della qualificata collaborazione prestata dalle
imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza,
la sanzione amministrativa pecuniaria ((puo' essere non applicata
ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario))".
Art. 14-bis
(((Integrazione dei poteri dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni)))
((1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa
comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni
da parte delle imprese interessate e' parimenti ammessa nei
procedimenti di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella
fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle
risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo
codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie
relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini
rispettivamente indicati, puo' approvarli con l'effetto di renderli
obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione
degli impegni resi obbligatori dall'Autorita' trovano applicazione le
sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di
impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito,
l'Autorita' tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa
approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio
applicabile al caso concreto.))
Art. 15
Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del ((testo unico di
cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "((31 dicembre 2006,
relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre
2007))".
Titolo II
MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI
PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Capo I
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
Art. 16
Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2
e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere
dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui e' corrisposto
ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni
individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione
dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le spese in conto
capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti
nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto
di stabilita' interno.".
Art. 17
ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta
velocita' /alta capacita", per l'anno 2006, e' concesso un contributo
in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a
favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa' del gruppo.
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n.
68, convertito, con modificazioni, ((dalla)) legge 24 marzo 2006, n.
127, le parole: "1.913 milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"2.913 milioni". ((Le risorse integrative di cui al presente comma
devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti.))
Art. 17-bis
(( (Modifiche a disposizioni concernenti
le Autorita' portuali) ))
((1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "nei limiti di 30 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90
milioni di euro per l'anno 2007";
b) al comma 3, le parole: "30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro
per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007".))
Art. 18
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile,
del Fondo nazionale per le politiche sociali e
del Fondo unico per lo spettacolo
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di
30 milioni di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo ((nazionale)) per le politiche sociali di
cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio
2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 50 milioni di euro annui
per il triennio 2006-2008.
Art. 18-bis
(( (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi) ))
((1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato
connesse alle attivita' antincendi boschivi di competenza, e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006,
quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro
quello relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; per
l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro
quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a
1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole
e forestali; per l'anno 2008, quanto a 5.650.000 euro
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a
1.550.000 euro quello relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a
400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Capo II
Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche
giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'
Art. 19
Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela
della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla
famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche della
famiglia", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per
l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione
culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche
attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto
dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato "Fondo
per le politiche giovanili", al quale e' assegnata la somma di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita", al quale e' assegnata la somma di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.((36))
----------
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla
L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1)
che "Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5,
comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di
10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno
2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".
Capo III
Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Art. 20
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n.
67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i
contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di
39 milioni di euro per l'anno 2006.
3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: "Gli
stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal
1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11".
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato
dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non
e' richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o
periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o
movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia'
maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 3, comma 10,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. (21)
((22))
-------------
AGGIORNAMENTO (21)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma
61) che "L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in
possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma
giuridica."
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 30
dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26
febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma 61) che
"L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si
intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso
dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica o
vengano editate da altre societa' comunque costituite".
Art. 21
Spese di giustizia
((1. Per il pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso il
ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che
per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di
notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando
i relativi oneri sono a carico dell'erario.))
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le
ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita'
generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia,
come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unita' previsionale di base
2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della
giustizia, e' ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere
dal 2008.
4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di ((spese di)) giustizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto
e' di euro 500; ((...)) per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ((...)) per quelli previsti
dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ((per i
ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato)) e per i
ricorsi ((di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del
giudicato)) il contributo dovuto e' di euro 250. ((L'onere relativo
al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla
parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle
spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini
predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato
della sentenza. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale)).
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al bilancio dello
Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.".
((4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis,
introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in
500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno
2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.))
5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1,
e' aggiunto il seguente:
"1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo
unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
esclusa la detrazione ivi prevista. ((...))".
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono inserite le seguenti
"e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali".
Art. 22
Riduzione delle spese di funzionamento per
enti ed organismi pubblici non territoriali
1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi
intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali,
che adottano contabilita' anche finanziaria, individuati ai sensi
dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore
di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti
zooprofilattici sperimentali , degli enti e degli organismi gestori
delle aree naturali protette e delle istituzioni scolastiche, sono
ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle
disponibilita' non impegnate alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una
contabilita' esclusivamente civilistica, i costi della produzione,
individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7)
e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006,
concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di
terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle
riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente,
entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
Art. 22-bis
(( (Riduzione della spesa per incarichi
di funzione dirigenziale.
Disposizioni in materia di attivita'
libero-professionale intramuraria) ))
((1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale e' soggetta ad una riduzione globale
non inferiore al 10 per cento.
2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole:
"fino al 31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla
data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del
completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli
interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio
dell'attivita' libero-professionale intramuraria e comunque entro il
31 luglio 2007".
3. L'esercizio straordinario dell'attivita' libero-professionale
intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale,
e' informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola
azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le
modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano e sulla base dei principi previsti nell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attivita'
istituzionale e attivita' libero-professionale intramuraria, anche in
riferimento all'obiettivo di ridurre le liste di attesa, sono
affidati alle regioni i controlli sulle modalita' di svolgimento
dell'attivita' libero-professionale della dirigenza del Servizio
sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare,
previo congruo termine per provvedere da parte delle aziende
risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma
della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attivita'
libero-professionale non puo' superare, sul piano quantitativo
nell'arco dell'anno, l'attivita' istituzionale dell'anno
precedente.))
Art. 23
Parere del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione
di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle
procedure preordinate al reclutamento di professori universitari
ordinari, associati e dei ricercatori, nonche' alla loro conferma in
ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006,
n. 164, e' abrogato ((e nell'articolo 2, comma 4, della legge 16
gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole: ", nonche' alla loro
conferma in ruolo".))
Art. 24
Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi
speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al
punto 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica
inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali,
anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del
compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima
tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato. ((3))
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal D.Lgs. 31
luglio 2007, n. 113 ha disposto (con l'art. 241, comma 12) che il
presente articolo 24 si interpreta come non applicabile a quanto
disciplinato ai sensi del comma 12 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 25
Misure di contenimento con
responsabilizzazione delle amministrazioni
1. Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni
centrali, approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267, sono
accantonate e rese indisponibili alla gestione le quote di
stanziamento delle unita' previsionali di base indicate nell'elenco 1
allegato al presente decreto. Nello stesso elenco sono indicate le
riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a legislazione
vigente per il triennio 2007-2009.
2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito
delle scritture contabili registrate nel Sistema informativo della
Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 novembre 2006.
3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il
versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate
esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al
((rispettivo)) Ufficio centrale di bilancio, puo' modificare gli
accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento
dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
4. Su richiesta delle Amministrazioni puo' essere effettuata una
diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009,
indicate nell'elenco di cui al comma 1, in sede di ((legge))
finanziaria per il triennio medesimo.
Art. 26
Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul
contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto
economico consolidato delle pubbliche amministrazioni
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui
all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da
parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo
articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i
trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti
enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti
dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli
enti interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio
dello Stato sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello
Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30
settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo
pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le
amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro
il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle
predette eccedenze di spesa al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 27
Riduzione del limite di spesa annua per studi e
incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza
1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40
per cento".
Art. 28
Diarie per missioni all'estero
1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B
allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31
agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al
personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e
successive modificazioni e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al
personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali
di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. ((23))
------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 6, comma 12) che
"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto
2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si
applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque
effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco".
Art. 29
Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche
monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette
amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella
sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni
adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui
al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o
accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i
restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti
criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che
svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle
strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre
anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da
intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli
obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della
scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai
provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con
l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita'
dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale
proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro
lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma
2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi
ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di
controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse
amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1 entro il termine ivi previsto.
((4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di
spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai
provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono
soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2,
nonche' gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per
la verifica da parte degli organi interni di controllo e per
l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista,
entro il 28 febbraio 2007.))
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia
provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle
amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli
organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta
applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono
disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza
pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione,
amministrazione e controllo.
Art. 30
Verifica delle economie in materia
di personale per regioni ed enti locali
1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' sostituito dai seguenti:
"204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui
al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di
risparmio di spesa ivi previsti, e' fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio
e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo
accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene
costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle
autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento degli affari regionali ((e del Ministero
dell'interno)), con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e
delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari
della norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle
misure adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalita' operative, anche
campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti
e per le comunita' montane con popolazione inferiore a 50.000
abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo
conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita'
operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la
puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato
adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al
contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti
destinatari del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo
tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla
Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro
pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del
comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di
assunzione a qualsiasi titolo.
((204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis,
limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio
negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di
personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche
in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel
corso dell'anno 2005))".
Art. 31
Riorganizzazione del servizio di controllo interno
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, le parole: "anche ad un organo collegiale" sono sostituite
dalle seguenti: "ad un organo monocratico o composto da tre
componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti
viene nominato un presidente.".
2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti
all'attivita' di valutazione e controllo strategico, ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ((...)) non puo' superare il numero massimo di unita' pari al 10
per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta
collaborazione degli organi di indirizzo politico.
Art. 32
Contratti di collaborazione
1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della
finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ((il comma 6 e' sostituito)) dai seguenti:
"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in
presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente
e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del
((testo unico di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
si adeguano ai principi di cui al comma 6.".
Art. 33
Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono
soppressi.
2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di
polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del
personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei
quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata
accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino
al settantesimo anno di eta', possono permanere in servizio alle
stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del
trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al
momento dell'accoglimento della richiesta.
3. I limiti di eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti
pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma
1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano
anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001.
Art. 34
Criteri per i trattamenti accessori massimi
e pubblicita' degli incarichi di consulenza
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi
di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.".
2. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie
banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi
dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico.".
3. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: "dati raccolti" sono inserite le
seguenti: ", adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza
((...))".
Art. 34-bis
(( (Autofinanziamento dei servizi anagrafici
informatizzati del Ministero dell'interno) ))
((1. All'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con i decreti
indicati nel comma 1 e' determinata, altresi', annualmente e con le
modalita' stabilite dal presente comma, la quota parte da
riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dell'interno quali proventi specificamente destinati alla copertura
dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente
comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266".))
Art. 34-ter
(( (Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili) ))
((1. All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo le parole: "enti territoriali" sono inserite le seguenti:
"e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di
dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge
30 dicembre 2004, n. 311".))
Art. 34-quater
(( (Controllo del costo del lavoro) ))
((1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del
Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle
province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunita', enti
montani (UNCEM), per via telematica.))
Art. 34-quinquies
Proroga dei trasferimenti ai sensi
del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2006"
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio del secondo anno
successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo
119 della Costituzione".((...)).
Titolo III
MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE
FISCALE, DI
RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI
POTERI DI
CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI
SEMPLIFICAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI
Art. 35
Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e' aggiunto, in
fine, il seguente: "6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota
IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si
considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento o di
spettacolo ivi svolte.".
2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo e'
aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi ad oggetto beni
immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo
s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili
o l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono
desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato
ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.".
3. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo
l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi ad
oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di
diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al
precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedelta' dei
relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei
predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e'
abrogato.
5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche alle
prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese
nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle
imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore.".
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle prestazioni
effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura
ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio,
del 17 maggio 1977.
6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola:
"quinto" sono inserite le seguenti: "e sesto".
6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo
17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilita' di effettuare la
compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora il volume
di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia
costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in
esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a
1.000.000 di euro.
7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo
10-bis sono inseriti i seguenti:
"Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione
di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche
a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base
alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento
dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Articolo 10-quater (Indebita compensazione). - 1. La disposizione
di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche
a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, crediti non spettanti o inesistenti.".
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree
diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli
strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e
di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni
mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali
nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato
l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate,
entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457";
2) dopo il numero 8-bis) e' inserito il seguente:
"8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5
agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti
passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in
percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non
agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione";
b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le
parole "o la rivendita" sono soppresse;
c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248;
d) nell'allegata Tabella A, parte III, la voce di cui al numero
127-ter) e' soppressa.
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
8 in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo
comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica
della detrazione dell'imposta prevista dall'articolo 19-bis2 del
citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi
da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni,
posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici
degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il
termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione
o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta
rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se
nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto non viene
esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10,
primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "operazioni esenti ai
sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)" sono sostituite dalle
seguenti: "operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10,
primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter),";
b) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le
locazioni di immobili strumentali, ancorche' assoggettate all'imposta
sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.";
c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la
lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) quando hanno per oggetto
immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore
aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per
cento".
10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "a norma
dell'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relative a
immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore
aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";
b) dopo l'articolo 1 della Tariffa e' inserito il seguente:
"1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento
di proprieta' di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10,
primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti
immobiliari sugli stessi: 3 per cento".
10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle
cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo
comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore
aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati
dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive
modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come
modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della
meta'.
10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di
esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto
dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di
immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per
inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale sono dovute in misura fissa.
10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste
per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli,
anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia
costituito, per piu' del 50 per cento, dal valore normale di
fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali
di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto
assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle
disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono
presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella
quale puo' essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni
immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis)
della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986,
l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma,
numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15
settembre 2006, sono stabiliti le modalita' e i termini degli
adempimenti e del versamento dell'imposta.
10-sexies. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 2010, N. 220.
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali
disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli
che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da
adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto
privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al
regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b),
dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c),
dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
12-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel
territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed
enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di
cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o
altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di
consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di
cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di
chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero
controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto
anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma
5.".
14. La disposizione di cui al comma 13 ha effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
15. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni,
in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, in nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se
l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze
e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto
economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che
risultano applicando le seguenti percentuali: a) il 2 per cento al
valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei
crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis,
primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in
locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del
primo periodo non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la
particolare attivita' svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto
forma di societa' di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel
primo periodo di imposta; 3) alle societa' in amministrazione
controllata o straordinaria; 4) alle societa' ed enti i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle societa'
esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle societa' con un
numero di soci non inferiore a 100.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per gli enti non
operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo
di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi
derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul
valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per
cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e
da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12
per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche
in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono
essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito
eccedente quello minimo di cui al presente comma.";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:u'
"4. Per le societa' e gli enti non operativi, l'eccedenza di
credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne' puo'
costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societa' o l'ente
non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla
applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di
credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito
relativa ai periodi di imposta successivi.";
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. In presenza
di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso
impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di
rimanenze e dei proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del
presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui
al comma 4, la societa' interessata puo' richiedere la
disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi
dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".
16. Le disposizioni del comma 15 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai
sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano
anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole
ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai
soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a
quella di efficacia giuridica della fusione.".
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di
scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle societa'
partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla
predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 121 e' inserito il seguente: "121-bis. Le agevolazioni di cui
al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa
manodopera sia evidenziato in fattura.".
20. La disposizione del comma 19 si applica in relazione alle spese
sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Le parti
hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo
pattuito.";
2) nel secondo periodo, le parole: "del 20 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento";
b) al comma 498, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Se
viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le
imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica
la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della
differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al
corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.".
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad
IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' recante l'indicazione analitica
delle modalita' di pagamento del corrispettivo. Con le medesime
modalita', ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa,
di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o
la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del
legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero
del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa
societa';
b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in
mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale
rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa societa';
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' e le
analitiche modalita' di pagamento della stessa.
22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di
affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e
successive modificazioni, il notaio e' obbligato ad effettuare
specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza. In
caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al
comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000
euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono
assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma
1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni.
22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e' inserita la seguente:
"b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati
a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale per un
importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'".
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle
scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto.
23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati
mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il
valore normale non puo' essere inferiore all'ammontare del mutuo o
finanziamento erogato.
23-ter. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, e' aggiunto
il seguente:
"5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse
da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni".
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente: "Art. 53-bis
(Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri
di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro,
nonche' delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;".
b) all'articolo 74, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui
all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.".
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle societa' dalla
stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito
denominate "agenti della riscossione", ai soli fini della riscossione
mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori
generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di
cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605.
25-bis. In caso di morosita' nel pagamento di importi da riscuotere
mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli
agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore
generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione
utile all'individua- zione dell'importo dei crediti di cui i debitori
morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono
esercitare le facolta' ed i poteri previsti dagli articoli 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti della
riscossione possono altresi' accedere a tutti i restanti dati
rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica,
ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facolta' di
prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i
predetti dati, nonche' di ottenere, in carta libera, le relative
certificazioni.
26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle
entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della
riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.
26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i
versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10
luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla
data di scadenza della rata a quella del pagamento.
26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e
426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel
senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle
responsabilita' amministrative delle societa' concessionarie del
servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi
provvisoriamente delegati alla riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al
rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali, alla data del
30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o
giurisdizionale;
b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti redatti dai
dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della
data del 1° gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai
dipendenti gia' soggetti alla specifica sorveglianza di cui
all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
"e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui
all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni".
27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del
settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di
assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo
nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica
all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o
la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni
sono state valutate ai fini della quantificazione della somma
liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle
somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai
sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti
le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione
della somma liquidata.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni
mediante posta elettronica certificata, nonche' le specifiche
tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.".
28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare
del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente ((dovute)) dal
subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate
nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilita' solidale
viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione
prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al
periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione
dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo puo'
essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di
cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione della predetta documentazione da parte del
subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un
termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo
stesso termine anche al responsabile in solido.
28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo
dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo
della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma
28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati
correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali
subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da
parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita' di pagamento
previste a carico del committente e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli
adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta
sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione
commessa dall'appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in
relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e
servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti
nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette
disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33,
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
29. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N. 97, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129.
30. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N. 97, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129.
31. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N. 97, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129.
32. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N. 97, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129.
33. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N. 97, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129.
34. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N. 97, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129.
35. L'Agenzia delle dogane, nelle attivita' di prevenzione e
contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione
fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che
determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo
8 novembre 1990, n. 374, ha facolta' di procedere, con le modalita'
previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti
relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro
elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione,
l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il
transito. Per le finalita' di cui al presente comma, la richiesta di
informazioni e di documenti puo' essere rivolta dall'Agenzia delle
dogane, agli importatori, agli esportatori, alle societa' di servizi
aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle societa' e alle
persone fisiche esercenti le attivita' di movimentazione, deposito,
trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e
l'elaborazione dei dati per le finalita' di cui al presente comma e'
considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53
del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza
agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al
presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un
massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca
delle autorizzazioni e delle facolta' concesse agli operatori
inadempienti.
35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le
societa' di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via
telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di
acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti
professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i compensi per tali
prestazioni e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli
atleti medesimi in relazione ai quali la societa' percepisce somme
per il diritto di sfruttamento dell'immagine. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' delegato ad acquisire analoghe
informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni
effettuate da societa' sportive professionistiche residenti in Italia
anche indirettamente con analoghe societa' estere. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto,
le modalita' ed i termini delle trasmissioni telematiche.
35-ter. E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle
condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di
recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, fatturate dal 1° ottobre 2006.
35-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dopo il comma 121-bis e' inserito il seguente:
"121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006
la quota di cui al comma 121 e' pari al 36 per cento nei limiti di
48.000 euro per abitazione".
35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle
somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore
dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso
l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal
fine il procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta di
pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura
territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica
certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio
conto corrente bancario e non puo' procedere alla notificazione del
titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il
recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal
ricevimento di tale comunicazione. (31)
---------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 38, comma 4) che la
modifica disposta al presente articolo si applica anche ai giudizi
pendenti in primo grado "alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
Art. 36
Recupero di base imponibile
1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e
servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, e' soppressa la voce
di cui al numero 123-bis.
2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione
della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: "gli utili relativi alla
partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
corrisposti" sono sostituite dalle seguenti: "gli utili provenienti".
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "utili
relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e
agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera
a), corrisposti" sono sostituite dalle seguenti: "utili provenienti".
5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: "La misura stessa puo' essere
elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio
in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due
successivi;" sono sostituite dalle seguenti: "Fatta eccezione per i
beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa
puo' essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato
nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due
successivi;".
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, acquistati nel corso di precedenti
periodi di imposta.
6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo
di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2".
6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento
ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il
costo complessivo dei fabbricati strumentali e' assunto al netto del
costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne
costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree,
ove non autonomamente acquistate in precedenza, e' quantificato in
misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio
nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per
i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo
stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla
produzione o trasformazione di beni.
7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla
quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in
locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai
sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo
precedente.
8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di
ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati
o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso,
ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7,
si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio
approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e
del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al
costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio,
assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle
rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore
ammortizzabile e' pari alla quota di costo riferibile allo stesso al
netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta
precedenti calcolate sul costo complessivo".((10))
9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio
della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per
compensare i redditi imputati dalle societa' partecipate.".
10. All'articolo 116, comma 2, del citato testo unico di cui al
decreto n. 917 del 1986, dopo le parole: "del terzo" sono inserite le
seguenti: "e del quarto".
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con
riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi
d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Per i redditi delle societa' partecipate
relativi a periodi d'imposta precedenti alla predetta data resta
ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole "primi tre periodi d'imposta" sono inserite
le seguenti "dalla data di costituzione";
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva";
b) al comma 3, la lettera a) e' abrogata.
13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle
perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi
d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta
ferma l'applicazione dell'art. 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai
soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Le plusvalenze di
cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3,
concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata,
rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.".
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: "lettere a), b) e c)," sono
sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b),".
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, il comma 3 e' abrogato.
21. Le disposizioni del comma 21 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
22. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.
L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato
per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri
deducibili indicati nell'articolo 10, nonche' delle deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.";
b) nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo.
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, il comma 4-bis e' abrogato. La disciplina di cui al predetto
comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme
corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' con
riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro
cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. All'articolo 25, primo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le
parole: "o nell'interesse di terzi" sono inserite le seguenti: "o per
l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".
25. All'articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: "La
disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende
applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque
cedute ne' costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque
anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni
assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta
alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo
d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in
garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a
formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il
reddito ed e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il
valore delle azioni assegnate e' superiore al predetto limite, la
differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il
reddito".
25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva
anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle
assegnazioni effettuate in virtu' di piani di incentivazione
deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo
delle prestazioni, alle anzianita' maturate in data successiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la
cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). -
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni
categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il
reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in
deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa'
semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o
associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del
capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli
confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e
quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo
e in accomandita semplice nonche' quelle derivanti dall'esercizio di
arti e professioni, anche esercitate attraverso societa' semplici e
associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai
relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la
differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero
importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del
comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle societa' in nome
collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del
citato articolo 84.".
28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle
perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o
familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalita'
estranee all'arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la
differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita'
percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di
corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il
costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi
percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi
immateriali comunque riferibili all'attivita' artistica o
professionale.";
2) nel comma 5, dopo il primo periodo, e' inserito l seguente:
"Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal
committente per conto del professionista e da questi addebitate nella
fattura.";
b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) e' inserita
la seguente: "g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma
1-quater, se percepiti in unica soluzione;".
30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche
ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis
dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
31. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286
32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di
contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo
sono sospesi in conseguenza di calamita' pubbliche, resta ferma la
deducibilita' degli stessi, se prevista da disposizioni di legge;
detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito
nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti
contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta
in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non
e' stata gia' effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello
di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli
stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamita' pubbliche.
33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma
2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui
all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del
presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla
seconda ovvero unica rata dell'acconto.
34-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi
illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle
categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come
redditi diversi.
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 81)
che "La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8
dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile
strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta
precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate
sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo
dell'area e al costo del fabbricato".
Art. 36-bis
(Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e
per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81.
3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono
munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore
di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nei
cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei
casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu'
datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in
solido il committente dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono
assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su
apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei
lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita'
lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi
compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di
cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta
l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3
che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e'
ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
"10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore
edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente
data certa".
7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in
vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria e' altresi' punito con la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore,
maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo
precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente
dalla durata della prestazione lavorativa accertata.";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Alla irrogazione
della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti
della sanzione non e' ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124".
7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73,
relativi alle violazioni ((commesse)) prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle
entrate ed e' soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del
comma 2 dell'articolo 16.
8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei
confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei
requisiti per il rilascio della certificazione di regolarita'
contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette
agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di
lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la
violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della
sentenza.
9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette
disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL)".
10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, dopo le parole: "Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: ", previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".
11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,
lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di
contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2007.
12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse
destinate alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 410, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a
456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63
milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni.
Art. 37
Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure
di carattere finanziario
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "le persone
fisiche che esercitano arti o professioni," sono inserite le
seguenti: "il curatore fallimentare, il commissario liquidatore".
2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di
presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) nel comma 3-bis le parole "ai commi 2 e 3" sono sostituite
dalle seguenti: "al comma 1";
c) al comma 4 le parole "dei commi 1, 2 e 3 " sono sostituite
dalle seguenti: "del comma 1".
3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine
di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle
risultanze degli studi di settore, ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, puo' essere effettuato entro il predetto
termine, alle condizioni e con le modalita' ivi previste.
4. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto comma, dopo le parole: "1.500 euro" sono aggiunte le
seguenti: "; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli stessi
sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita
sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso
il codice fiscale";
b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: "Le
rilevazioni e le evidenziazioni" sono inserite le seguenti: ",
nonche' le comunicazioni" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per
le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, nonche' dai
soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e),
del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai
fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e
all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un
procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle
fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere
patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste da specifiche
disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di
prevenzione. ".
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite
le specifiche tecniche, le modalita' ed i termini per la
comunicazione delle informazioni di cui al sesto comma dell'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605 , relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio
2005, ancorche' cessati, nonche' per l'aggiornamento periodico delle
medesime informazioni.
6. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1. dopo le parole: "Se viene omessa la trasmissione" sono
inserite le seguenti: "dei dati, delle notizie e";
2. le parole: "alle banche" sono sostituite dalle seguenti: "ai
sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La sanzione
prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi
di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.".
7. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole "individuazione
del soggetto" e' inserita la seguente: "ovvero".
8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione
informatica, all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Entro
sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della
comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta
l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture
nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonche', in relazione al
medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da
cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati
il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni
effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la
evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonche' dell'importo
delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli
elenchi previsti dal presente comma, nonche' le modalita' per la
presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente comma puo'
essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica,
ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche
in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.";
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Per l'omissione
della comunicazione ovvero degli elenchi, nonche' per l'invio degli
stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.".
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono
state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
10. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: "15
febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio"; inoltre, dopo
le parole "non coincidente con l'anno solare," sono inserite le
seguenti: "relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma
2,";
b) all'articolo 2:
1. al comma 1 le parole: "tra il 1° maggio ed il 31 luglio
ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle
seguenti: "tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica
entro il 31 luglio";
2. al comma 2 le parole : "di cui all'articolo 3:" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3 in via telematica,
entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta."; inoltre sono abrogate le lettere a)
e b);
c) all'articolo 3:
1. al comma 1 il terzo periodo e' soppresso;
2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: "con
esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo
periodo un volume di affari inferiore o uguale ad euro 10.000"; in
fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e dei
parametri";
3. al comma 7 le parole: "entro cinque mesi", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro mesi";
d) all'articolo 4:
1. al comma 3-bis le parole: "entro il 30 settembre" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo";
2. al comma 4-bis le parole: "entro il 31 ottobre" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo";
3. al comma 6-quater le parole: "entro il 15 marzo" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio";
e) all'articolo 5:
1. al comma 1 le parole: ", per il tramite di una banca o un
ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese
successivo", ovunque ricorrano, sono soppresse;
2. al comma 4 le parole: "del decimo" sono sostituite dalle
seguenti: "del settimo";
f) all'articolo 5-bis "per il tramite di una banca o un ufficio
postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese", ovunque
ricorrano, sono soppresse;
g) all'articolo 8, comma 1, le parole: "ovvero, in caso di
presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno"
sono sostituite dalle seguenti: ", in via telematica".
11. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero "20",
ovunque ricorra, e' sostituito dal seguente: "16".
((11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di
cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno,
possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza
alcuna maggiorazione)).
12. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: "15 giugno"
sono sostituite dalle seguenti: "mese di maggio";
b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: "entro il 20
ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio";
c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: "entro il 20
ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio".
13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, le parole: "30 giugno", ovunque ricorrano, e "20
dicembre" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16
giugno" e "16 dicembre".
14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1°
maggio 2007.
14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di
regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti
previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del
1997 possono comunque essere adottati qualora disposizioni
legislative successive a quelle contenute dal presente decreto
regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda
espressamente.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente:
"Art. 32-bis (Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I
contribuenti persone fisiche esercenti attivita' commerciali,
agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno
realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare
un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno
effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione,
sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri
obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi
di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle
bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei
corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a
titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta
assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che
si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta e i
soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui
all'articolo 10, n. 8) , del presente decreto e di mezzi di trasporto
nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427.
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal
decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un
numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti
o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne
fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di
inizio attivita' di cui all'articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo
possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima
dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a
quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La
revoca e' comunicata con le stesse modalita' dell'opzione ed ha
effetto dall'anno in corso.
8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica
della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica
si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime
ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle
stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui
all'articolo 19-bis2 e' versata in tre rate annuali da corrispondere
entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere
dall'anno nel quale e' intervenuta la modifica. La prima rata e'
versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito puo' essere estinto
anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali
crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato
versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce
titolo per la riscossione coattiva.
9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta e' applicata
nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa
alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le
quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo
30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione
annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 e' utilizzata
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari
e per le altre operazioni per le quali risultano debitori
dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e
della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al
presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle
entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere
negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso
devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di
accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema
informativo dell'Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia
ed il contribuente e' assoggettato alla disciplina di determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui
risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari
dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il
limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso;
in tal caso sara' dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle
operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il
diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al
medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' da osservare in occasione dell'opzione per il
regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle
disposizioni del presente articolo.".
16. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, dopo le parole "Stato membro", sono aggiunte le seguenti
"nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il
regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire
dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la
esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di
elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonche'
l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio
dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della
dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del
numero di partita IVA determina la possibilita' di effettuare gli
acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre
anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume
d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro;
c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste
di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal
1° novembre 2006.
20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano
specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali e'
attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a
quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.
21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli
adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza
oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le
notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione, di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, anche se relative a singole unita' locali, nonche' i dati dei
bilanci di esercizio depositati.
21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre
2007, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico
elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli
altri atti al registro delle imprese ed e' fissata la data, comunque
non successiva al 31 marzo 2008, a decorrere dalla quale diventa
obbligatoria l'adozione di tale modalita' di presentazione.
22. Fino alla realizzazione delle modalita' tecniche di deposito
degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le
informazioni di cui al comma 21, senza oneri per lo Stato, nel
formato elettronico disponibile.
23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del
Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le
modalita' delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del
formato dei dati. La prima trasmissione e' effettuata entro il 31
ottobre 2006.
24. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma e' inserito il
seguente:
"In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di
cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di
imposta in cui e' stata commessa la violazione.".
25. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di
cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di
imposta in cui e' stata commessa la violazione.".
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al
primo e secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
27. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del primo comma e' inserita la seguente:
"b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto o
dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da
notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il
numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione
in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non
sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta
e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o
dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;";
b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: "l'avviso
del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura
civile" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa e sigillata,";
c) dopo la lettera e) del primo comma e' inserita la seguente:
"e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la residenza nello
Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che
non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al
competente ufficio locale, con le modalita' di cui alla stessa
lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna
dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli
avvisi o degli atti e' eseguita mediante spedizione a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento;";
d) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'elezione di
domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del
comma precedente.";
e) al terzo comma le parole: "dal sessantesimo giorno successivo
a quello dell'avvenuta variazione anagrafica" sono sostituite dalle
seguenti: "dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta
variazione anagrafica";
f) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Qualunque
notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella
data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione
decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.".
28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "con avviso di ricevimento" sono
inserite le seguenti: ", sul quale non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso.";
b) al comma 3, dopo le parole: "con avviso di ricevimento" sono
inserite le seguenti: ", sul quale non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,".
29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e
b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la
mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o
non veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a comparire fatto
sulla base dei medesimi poteri.
30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al
comma 29 si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
31. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, le parole "nonche' gli organi giurisdizionali
civili e amministrativi" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' gli
organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e
amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia
giudiziaria".
32. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 4), dopo le parole: "nei loro confronti" sono
inserite le seguenti: "nonche' nei confronti di altri contribuenti
con i quali abbiano intrattenuto rapporti";
b) al numero 8), le parole: "nei confronti di clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati" sono
sostituite dalle seguenti: ", rilevanti ai fini dell'accertamento,
nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro
autonomo".
33. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2.
34. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2.
35. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2.
36. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2.
37. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2.
37-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2.
37-ter COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2.
38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole "o donazione" sono soppresse;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di cessione
a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del
donante".
39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, e' aggiunto il
seguente: "Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di
acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.".
40. La lettera a) dell'articolo 25, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituita
dalla seguente: "a) del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del
versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento
delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre
dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista
dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le
somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;".
41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "iscrivendo a ruolo o
rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
del sostituto d'imposta" sono sostituite dalle seguenti "iscrivendo a
ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle
spettanti".
42. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462:
a) al comma 1 le parole ", entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione" sono
soppresse;
b) e' abrogato il comma 1-bis.
43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere
dal 1 gennaio 2004, per le indennita' di fine rapporto, per le altre
indennita' e somme e per le indennita' equipollenti di cui
all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1
gennaio 2003, nonche' per le prestazioni pensionistiche di cui
all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1
gennaio 2003, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, ne' all'effettuazione di rimborsi, se
l'imposta rispettivamente a debito o a credito e' inferiore a 100
euro. La disposizione del periodo precedente si applica anche ai
redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis), del
citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004.
44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle
iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e'
eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il
medesimo termine e' eseguita la notifica delle cartelle di pagamento
relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere
a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei
confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o
effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge
n. 289 del 2002.
45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole "a un terzo del costo" sono
sostituite dalle parole "al 50 per cento del costo";
b) nel secondo periodo, le parole "un decimo del costo" sono
sostituite dalle seguenti: "un diciottesimo del costo".
46. Le disposizioni del comma 45 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi
sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento
ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si
applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.
47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) e'
sostituito dal seguente: "Gli ammortamenti dei beni materiali e
immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le
spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i
canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e
la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione
finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi
contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un
apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e' indicato il
loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle
spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.".
48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a
studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di
imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita
IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalita'
di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di
cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse
previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997.
49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi
superiori a ((5.000 euro annui)), sono tenuti ad utilizzare
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate secondo modalita' tecniche definite con provvedimento
del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.
50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono
in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice
civile.
51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
499 a 518, nonche' del comma 519, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
52. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole "un numero massimo di"
sono soppresse.
53. A decorrere dall'anno 2007, e' soppresso l'obbligo di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione
prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti
attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla
data di effettiva operativita' del sistema di circolazione e
fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del
direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma
1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei
casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da
atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche
previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico
informatico.
54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma
7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la
fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del
territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006.
Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro
carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali
sono unicamente quelli di connessione.
55. L'imposta comunale sugli immobili puo' essere liquidata in sede
di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e puo' essere
versata con le modalita' del Capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i termini e le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
comma.
56. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n.
104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori
agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi
rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti
di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in
epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa,
al fine di garantire che il prezzo delle unita' immobiliari offerte
in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai
valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di
abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al
secondo semestre 2005.".
57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione
dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE
del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva
90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle
societa' madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per
l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si
provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del
bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante
corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni successivi
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.
Art. 38
Misure di contrasto del gioco illegale
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed
illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco,
nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio
1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:
a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalita' di
interazione diretta tra i singoli giocatori;
b) i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro, nei
quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto
all'elemento aleatorio, dall'abilita' dei giocatori. L'aliquota
d'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, e' stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata i
giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto
forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita
esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati
giochi di abilita'.
c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Sono punti di vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di
scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco
disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' gli ulteriori punti di
vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.
2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e' sostituito dal seguente:
"287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi
diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base
sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
ippiche di cui al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco
pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi dalle
corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta
di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori
di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e
anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi
come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di
vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di
vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi
come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per
comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di
vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad
800 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno
di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita'
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a
400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno
di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai
punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di
una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta
non puo' essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di
vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a
distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro,
previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro
duecentomila;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006,
n. 111".
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, e successive modificazioni, il numero 3 della lettera
b), con effetti dal 1° gennaio 2007, e' sostituito dal seguente:
"3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli e per le scommesse con modalita' di interazione diretta
tra i singoli giocatori:
3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella
misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella
misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per quelle con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;".
4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed
illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco,
nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita' di
distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a
totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi
pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato
totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco
pubblico;
b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica da parte
degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato
membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli
operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di
affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di
vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di
vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi
come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44));
f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2008, N. 149,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 2008, N. 184;
g) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2008, N. 149,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 2008, N. 184;
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di
una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta
non puo' essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di
vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a
distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro;
l) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)).
5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
sostituito dal seguente:
"6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui
all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, che possono essere installati presso
pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati
nonche' le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono
definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti
di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di
concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per
la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la
natura dell'attivita' prevalente svolta presso l'esercizio o il
locale e la superficie degli stessi.".
6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono
le autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse
rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di
notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od
autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti
dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su
incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi,
concorsi o scommesse.
7. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, le parole "in monete metalliche"
sono soppresse.
8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 530:
1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"a decorrere dal 1° gennaio 2007";
2. alla lettera c), dopo le parole: "l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere dal
1° gennaio 2007,";
b) al comma 531, le parole: "1° luglio 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2007".
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39
Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI
1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera
i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende
applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera che non
abbiano esclusivamente natura commerciale.".
Art. 39-bis
(( (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali) ))
((1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Specifiche
disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da
attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese
sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di
cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere";
b) al comma 4, le parole: "lire mille" sono sostituite dalle
seguenti: "un euro" e le parole: "lire 5 miliardi annue" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 2.582.285 annui";
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Per il
rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute
per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma
5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera
dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del
loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al
precedente periodo e' suddiviso tra le ripartizioni della
circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La
quota spettante a ciascuna ripartizione e' suddivisa tra le liste di
candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della
ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che
abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che
abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente
espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10
dicembre 1993, n. 515.";
d) al comma 6, le parole: "commi 1 e 4" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1 e 1-bis" e dopo le parole: "entro il 31 luglio di
ciascun anno" sono inserite le seguenti: "I rimborsi di cui al comma
4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio
dell'anno in cui si e' svolta la consultazione referendaria".
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo
le parole: "fondi medesimi" sono inserite le seguenti: ", ad
eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo
1,".
3. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 3, le parole: "per l'attribuzione della quota di
seggi da assegnare in ragione proporzionale" sono soppresse.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle
elezioni dell'aprile 2006.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si
provvede per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni
successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 40
(( (Copertura finanziaria) ))
((1. Agli oneri recati dal presente decreto, ad eccezione di quelli
relativi agli articoli 18-bis, 21 e 39-bis, pari a complessivi
4.384,4 milioni di euro per l'anno 2006, a 2.066,6 milioni di euro
per l'anno 2007 e a 3.013,7 milioni di euro per l'anno 2008, si
provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni
di spesa recate dal medesimo decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Art. 40-bis
(( (Norma transitoria) ))
((1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati,
stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in
applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non
costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina
recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto
si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.))
Art. 41
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Elenco n. 1
(previsto dall'art. 25, comma 1)
((Parte di provvedimento in formato grafico))
Decreto Legge 68 del 6 marzo 2006
Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni finanziarie.
Vigente al: 4-3-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
per fronteggiare gravi crisi occupazionali;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare misure per la rimodulazione di talune dotazioni finanziarie, per la funzionalita' dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' per la messa in sicurezza di grandi dighe;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a il seguente decreto-legge:
1. Al fine di garantire l'occupabilita' dei lavoratori adulti che compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la propria agenzia tecnica strumentale Italia lavoro, un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro il ((31 maggio 2006)) tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attivita'. Il Programma si articola nei periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passano al Programma di reimpiego e le modalita' di partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonche' gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva entro il ((15 giugno 2006)) il piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui al presente comma.
2. Le attivita' orientate al reimpiego dei lavoratori di cui al comma 1 sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche avvalendosi della Borsa del lavoro, incaricati dalle imprese che conferiscono al Programma lavoratori in esubero ovvero, anche in raccordo con gli operatori autorizzati o accreditati, dai centri per l'impiego delle province competenti, dalle regioni e dai Fondi interprofessionali per la formazione continua. I soggetti pubblici operano sulla base dei compiti istituzionali e delle risorse finanziarie ordinarie.
3. Al termine dei periodi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e al termine del triennio successivo, gli accordi di cui al comma 1 sono sottoposti a verifiche per quanto attiene alle attivita' di reimpiego e, sulla base dei risultati raggiunti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procedera' per i lavoratori interessati alla eventuale proroga delle successive fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego.
4. Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma di cui al comma 1 e' assicurato per i periodi successivi a quelli di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'ultima mensilita' di mobilita' erogata al lavoratore interessato, fino al perfezionamento dei processi di fuoriuscita dal Programma e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243. Al termine dei periodi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gli oneri relativi al sostegno al reddito dei lavoratori di cui al comma 1, che ricomprendono la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese, con l'esclusione delle imprese sottoposte alle procedure concorsuali di cui all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. A tali imprese sono riservate 1.300 delle unita' indicate nel comma 1.
5. Ai lavoratori di cui al comma 1, il diritto di precedenza di cui all'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, si applica per i primi 24 mesi di attuazione del Programma.
6. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'articolo
1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 , tenendo conto delle competenze acquisite dai lavoratori stessi.
7. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attivita' formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilita', al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis e' ammesso ricorso entro quaranta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata all'Inps e, nel caso di mobilita', al competente servizio per l'impiego.
1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis e' valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.".
8. I lavoratori di cui al comma 1 che sono transitati ad un altro
rapporto di lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare nel Programma di sostegno al reddito di cui al medesimo comma 1 nel caso in cui questo rapporto di lavoro sia venuto meno per cause non imputabili alla volonta' del lavoratore.
9. I lavoratori di cui al comma 1 possono prestare attivita'
lavorativa temporanea ed occasionale cumulando il trattamento di sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel limite massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Gli importi percepiti superiori al limite complessivo di cui al comma 1 riducono l'ammontare del trattamento di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al lavoratore in caso di lavoro autonomo permane l'onere contributivo per l'ammontare percepito dal lavoratore con contestuale riduzione percentuale dell'accantonamento da parte dell'INPS dei contributi figurativi.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9, pari a
1.300.000 euro per l'anno 2006, a 2.600.000 euro per l'anno 2007 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le predette risorse, pari a 1 milione di euro per l'anno 2006, a 2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, affluiscono al bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e ad esse viene data apposita evidenza contabile. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al sostegno al reddito di cui al comma 4. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge n. 468 del 1978. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
11. All'articolo 3, comma 136, primo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". A tale fine e' autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 35 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , come rifinanziato dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 2
1. Al fine di assicurare l'espletamento degli interventi a
carattere indifferibile, anche tenuto conto degli adempimenti connessi all'attuazione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, volti a far fronte alla condizione di rischio derivante dalle grandi dighe fuori esercizio, il Registro italiano dighe e' autorizzato a derogare, nel limite di 50 milioni di euro ((per l'anno 2006)), all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo complessivo previsto dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 3
1. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le parole: "1.700 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.913 milioni".
2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma
1 sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento ed al fabbisogno, si fa fronte, quanto a 100 milioni di euro, mediante riduzione dell'importo complessivo di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 113 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dei pagamenti per spese relative ad investimenti fissi lordi con conseguente rideterminazione della percentuale stabilita dal comma 34 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005.
Art. 4
1. Una quota pari a 170 milioni di euro delle disponibilita' in
conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, ((come rifinanziata dalla tabella D allegata alla)) legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2006, per essere destinata: quanto a 70 milioni di euro, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, ((come determinata dalla tabella C allegata alla legge)) 23 dicembre 2005, n. 266; quanto a 100 milioni di euro, all'assegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa sugli specifici fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi ((. Le risorse assegnate al Ministero della difesa sono ripartite sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. In sede di riparto, il Ministro della difesa attribuisce carattere prioritario alla prosecuzione dei servizi relativi alle prestazioni di manutenzione, manovalanza, pulizia e mensa e dei relativi livelli occupazionali, nonche' alle spese per l'attivita' addestrativa)).
2. Una quota pari a 10 milioni di euro, a valere
sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' conservata in bilancio e versata in entrata nel 2006, per essere destinata al finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del "Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee".
Art. 5
1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato in materia di concorrenza bancaria dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, il numero dei contratti a tempo determinato, di cui all'articolo 11, comma 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' incrementato di quattro unita'. Per le medesime finalita' e' autorizzata l'assunzione straordinaria di otto dipendenti a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale pubblica ed e' consentito l'istituto del comando per professionalita' non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorita' ((nel limite massimo di sei unita')). La presente disposizione non comporta un aumento del numero dei posti nella pianta organica dell'Autorita'.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate previo
accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ((ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni)).
Art. 6
1. L'articolo 59, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e'
sostituito dal seguente:
"2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005 ((ed in tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006)), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 MARZO 2006, N. 127))".
Art. 7
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Decreto Legge 2 del 10 gennaio 2006
Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa.
Vigente al: 14-8-2014
Art. 01
(Disposizioni in materia di previdenza agricola)
1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi determinate;
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.
3. Al fine di verificare la possibilita' di definire modalita' di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ONPS), ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo, 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituita una Commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro delle politi-che agricole e forestali. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per l' estinzione dei predetti debiti entro il 15 ottobre 2006. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla data del 30 giugno 2005.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, e' quella indicata al-l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. (4)
5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini dei calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato. ((14))
6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all'INPS per via telematica trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine rINPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.
7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attivita' devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalita' previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato e' fatto obbligo di inserire nel predetto modello l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonche' il presunto fabbisogno di manodopera. L'INPS procede alla verifica delle denunce aziendali con priorita' a quelle che presentano valori di manodopera impiegata inferiori a quelli calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
9. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal presente comma al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
10. A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.
11. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, e' affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.
12. Al fine di rendere piu' efficaci i controlli finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia perle erogazioni in agricoltura (AGEA), con le risorse umane gia' assegnate a legislazione vigente, procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni.
13. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15 del presente articolo, pari a 304 milioni di euro per l'amo 2006, a 336 milioni di euro per l'anno 2007, a 369 milioni di euro per l'anno 2008 e a 167 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48 milioni di euro per Panno 2007 e a 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dai commi 1 e 2;
b) quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006, a 288 milioni di euro per l'anno 2007, a 315 milioni di euro per l'anno 2008 e a 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, l'importo relativo al limite di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotto di 50 milioni di euro; la percentuale stabilita dal comma 34 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005 e' rideterminata in misura corrispondente ad una riduzione dei pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro; il predetto Fondo per le aree sottoutilizzate e' ridotto per l'anno 2007 di ulteriori 200 milioni di euro.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti , ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, gia' scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale.
17. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi da 1 a 16.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 785) che il comma 4 del presente articolo si interpreta nel senso che "per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233."
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 18) che il comma 5 del presente articolo si interpreta nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non e' comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare le problematiche connesse agli aumenti contributivi a carico dei datori di lavoro agricoli ed alle operazioni catastali, alla crisi del settore bieticolo-saccarifero, anche alla luce delle recenti decisioni comunitarie, al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo, al rafforzamento delle azioni di contrasto alle frodi agroalimentari, nonche' di disciplinare l'installazione di apparecchiature radioelettriche a bordo delle navi da pesca e la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle attivita' produttive, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie e per lo sviluppo e la coesione territoriale;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e di catasto
1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 2006, n. 81)).
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 2006, n. 81)).
3. Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti. Con lo stesso decreto sono stabilite, altresi', le modalita' anche tecniche della trasmissione del titolo per via telematica relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, a parita' di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura ed entita' degli adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3. ((Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' differito al 2 maggio 2006.))
5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale e' consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a quello della riscossione. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma.
6. Al numero d'ordine 4.1 della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo sostituita dall'allegato 2-sexies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: "0,01"));
b) le Note sono sostituite dalle seguenti: "L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale. La tariffa e' raddoppiata per richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata.".
7. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 2006, n. 81)).
Art. 1-bis
(Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura)
1. Per l'anno 2006 il contributo ordinario, di cui alla legge 27
ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato Nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e' determinato in euro 750.000. Al relativo onere, pari a euro 466.000 per l'anno 2006si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le somme assegnate all' AGEA, destinate all'attuazione di
interventi e misure sul mercato agricolo, affluiscono all'apposito conto corrente n. 20082 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato all' AGEA medesima. Nell'ambito dello stato di previsione dell' AGEA per l'anno 2006 e' istituito un apposito capitolo in entrata, denominato "Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare ((nonche' per le altre finalita' istituzionali dell'AGEA))". Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuati gli interventi e le misure da attuare utilizzando le risorse iscritte al predetto capitolo di entrata.
3. Le assegnazioni all'AGEA degli stanziamenti di cui all'articolo
10, commi 20 e 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni., dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n.
268, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 1-bis e 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono utilizzate per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie per l'espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica, alla tutela ed ai controlli in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, specialita' tradizionali garantite".
5. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto deve intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa".
6. Ove non diversamente disposto, i diritti all'aiuto di cui al
regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, derivanti da; contratti associativi di soccida, sono assegnati dall'AGEA per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al soccidante.
7. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006,e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzione, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)".
8. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti
diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un Fondo, denominato "Fondo per l'emergenza avicola con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'amo 2006, avente le seguenti finalita':
a) interventi, in conformita' a quanto previsto dagli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004, per fare fronte all'interruzione dell'attivita' avi-cola e ai conseguenti danni economici e sociali;
b) finanziamento delle misure di cui ai commi 10 e 11;
c) programmi finalizzati alla realizzazione di interventi per
l'abbandono dell'attivita' produttiva, come previsto dal punto 9 degli orienta-menti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 28 del 1° febbraio 2000;
d) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza,
ivi comprese le spese sostenute per misure sanitarie;
e) interventi, disposti dall'autorita' sanitaria a fini di
benessere degli animali, per l'abbattimento degli avicoli in caso di sovraffollamento delle strutture produttive o di blocco della movimentazione dei capi.
9. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: "e' concessa al proprietario",
sono inserite le seguenti: "o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "prodotti zootecnici
contaminati, al proprietario sono inserite le seguenti: "o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,";
3) al terzo periodo, dopo le parole: "il proprietario degli animali
di cui sia stato disposto l'abbattimento" sono inserite le seguenti: "o il soccidario";
b) al camma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"L'indennita' non e' altresi concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorita' competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali".
10. Nell'ambito di programmi di prevenzione, controllo ed
eradicazione della influenza aviaria realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale e' concessa alle imprese agricole che esercitano attivita' di alleva mento avicolo una indennita' compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento.
11. A favore delle imprese agricole che esercitano attivita' di
allevamento avicolo sottoposte a restrizioni della movimentazione degli animali o a fermo produttivo a seguito di provvedimenti sanitari e' concessa una indennita' per i danni indiretti nella misura prevista dal decreto di cui al comma 12.
12. Il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro
della salute adottano, con decreti di natura non regolamentare, le disposizioni attuative dei commi 8, 10 e 11, nei limiti di spesa previsti dal medesimo comma 8.
13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2006, si provvede nell'ambito delle disponibilita' previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 2 giugno 1988, n. 218, incrementate, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. A tale fine il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro.
14. Alla maggiore spesa di cui al comma 13, pari a 100 milioni di
euro per il 2006, si fa fronte:
a) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5, comma 3-quater, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;
c) quanto a 10 milioni di euro, nell'ambito delle disponibilita'
dell'AGEA per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come rideterminati ai sensi del comma 3. L' AGEA 'provvede a versare la somma di 10 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato;
d) quanto a 30 milioni di euro, mediante utilizzo di una quota
delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui al-l'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n.
194, come rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tale fine e' versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2006;
e) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nel-l'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. E Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Per fare fronte al rafforzamento del sistema di sorveglianza
della filiera avicola e' assegnata, per l'anno 2006, la somma di un milione di euro al Corpo forestale dello Stato e di un milione di euro all'Ispettorato centrale repressione frodi. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell' autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
Art. 1-ter
(( (Disposizioni in favore delle imprese ubicate nelle
province di Catania, Siracusa e Ragusa colpite dal sisma del 1990) ))
(( 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di 52.000.000 di euro, per l'anno 2006 sono definiti i criteri per la riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, relativi agli anni 1990; 1991 e 1992, dovuti dalle imprese, ivi comprese quelle agricole e agroalimentari, colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 e ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Conseguentemente, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, il termine per il versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del predetto comma 17 e' fissato al 1° ottobre 2006. A tal fine e' istituito apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato tramite un versamento in conto entrata nei bilancio dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo equivalente ai fini della invarianza dei saldi per i medesimi anni. ))
Art. 2
Interventi urgenti nel settore bieticolo - saccarifero
1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo -
saccarifero e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attivita' produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nonche' da tre presidenti di regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano. Le funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali, preposto ad un Ufficio dirigenziale generale.
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo - saccarifera;
b) coordina le misure comunitarie e nazionali previste per la
riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali;
c) formula direttive per l'approvazione dei progetti di
riconversione.
3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle politiche
agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto di riconversione per ciascuno degli impianti industriali ove cessera' la produzione di zucchero. I progetti di riconversione, finalizzati anche alla salvaguardia dell'occupazione nel territorio oggetto dell'intervento, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Istituto sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA).
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
4-bis. ((All'AGEA e' attribuita )), per l'anno 2006, una dotazione
finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, finalizzata ad assicurare l'erogazione degli aiuti nazionali per la produzione bieticolosaccarifera previsti dalla normativa comunitaria, nonche' ad assicurare, relativamente al primo anno di attuazione, la piu' efficace realizzazione degli obiettivi della riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2, lettera a),
gli aiuti comunitari alla ristrutturazione delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma della organizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono alla formazione del reddito.
5-bis. La quota di raffinazione di zucchero di canna greggio
spettante all'Italia a partire dall'anno 2007 nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero e' attribuita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. I criteri da determinare ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedono la assegnazione della quota suddetta garantendo l'unitarieta' della quota stessa e la priorita' per l'ubicazione dell'impianto nelle regioni dell'obiettivo convergenza.
Art. 2-bis
(( (Etichettatura del miele) ))
(( 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 179, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto;".))
Art. 2-ter
(( (Differimento di termine per adempimenti concernenti il prelievo supplementare) ))
(( 1. Tutti i versamenti di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono rinviati al 31 luglio 2006.))
Art. 2-quater
Interventi nel settore agroenergetico
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4 , nonche' di combustibili sintetici purche' siano esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalita' di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti. (8) (15) ((20))
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e' fissata nella misura dell' 1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e' fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente puo' godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei' biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione. (17)
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 139) che "Per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico".
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, nel modificare l'art. 2, comma 139 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha conseguentemente disposto (con l'art. 33, comma 2) che "La quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l'anno 2014, e' fissata nella misura del 5%".
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 34, comma 4) che "A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Agenzia delle Dogane".
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "A decorrere dal 1º gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, e' determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico".
Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, nel modificare l'art. 2, comma 139 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha conseguentemente disposto (con l'art. 33, comma 2) che "La quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l'anno 2015, e' fissata nella misura del 5%".
Art. 2-quinquies
(( (Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) ))
(( 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'". ))
Art. 3
Misure urgenti per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo
1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
le parole da: ", alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005, di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro".
2. Al comma 10 dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: "del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 60 per cento".
(( 2-bis. All'articolo 11-quaterdecies, comma 17, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238". ))
Art. 4
Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali
1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, puo' altresi' attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.
2. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: "ad una denominazione protetta", sono sostituite dalle seguenti: "ad una o piu' denominazioni protette";
b) al numero 1), le parole: "quando la denominazione e' il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato" sono sostituite dalle seguenti: "quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato".
3. Gli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal regolamento (CEE) n. 4045189 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (4)
4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilita' dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti gia' svolti dal Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, si avvalgono della societa' consortile "Consorzio anagrafi animali" quale ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilita' degli alimenti, anche ai fini della promozione internazionale del sistema Italia di tracciabilita' degli alimenti e degli animali. I Ministeri suddetti assegnano direttamente alla societa' consortile "Consorzio anagrafi animali", con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti. (18)
4-ter. La societa' consortile "Consorzio anagrafi animali" assicura, nello svolgimento della funzione di cui al comma 4-bis e sulla base di un programma annuale formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri competenti, il coordinamento degli interventi necessari a dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione di attivita' riconducibili a quanto previsto dal comma 4-bis, anche altre amministrazioni ed enti dello Stato possono avvalersi della societa' consortile "Consorzio anagrafi animali", d'intesa con il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della predetta societa' consortile, per lo svolgimento della funzione di ente strumentale di assistenza tecnica, l'AGEA assegna alla societa' medesima un contributo a decorrere dall'anno 2006 di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (18)
4-quater. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 GENNAIO 2013, N. 9)).
4-quinquies. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 GENNAIO 2013, N. 9)).
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 1048) che i controlli di cui al presente articolo, comma 4, e i compiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 1° luglio 2007, sono demandati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "La societa' consortile «Consorzio anagrafi animali» di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' soppressa e posta in liquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le funzioni gia' svolte dalla societa' consortile «Consorzio Anagrafi animali» sono trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute secondo le rispettive competenze. Alle predette funzioni i citati Ministeri provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti di bilancio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, riaffluiscono al bilancio dell' Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.".
Art. 4-bis
Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento
1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo i-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale e di proprieta' intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario.
3. E' altresi assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di 15 unita' di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78.
5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati.
6. All'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro" le parole: "per l'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2006".
7. Ai maggiori oneri, derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al "Fondo per interventi strutturali di politica economica" istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. In conformita' a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 531197 e 581221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito e' trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato, gia' costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
(11) ((15))
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 68, comma 6, lettera b)) la soppressione dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui al presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 8, comma 4-bis, lettera a)) che "il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito".
Art. 5
Interventi urgenti nel settore della pesca
1. L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 28 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, come sostituito dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, e' fissata al ((1° gennaio 2009)). Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000.
1-bis. E' autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole
e forestali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalita' per le erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a
euro 500..000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle (manze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 11 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quater. Per l'anno 2006 sono confermati gli obiettivi e gli
strumenti di intervento previsti per il 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, nei limiti delle disponibilita' previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, per l'anno 2006, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede alla ripartizione delle predette disponibilita'.
1-quinquies. Il naufragio delle unita' da pesca, avvenuto nel corso
dell'anno 2005 ed accertato dall'Autorita' marittima, e' equiparato al ritiro definitivo con priorita' della domanda presentata dagli interessati entro il 31 marzo 2006 a valere sulle disponibilita' finanziarie del programma comunitario Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).
1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori
ittici esercenti attivita' di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di 12 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle disponibilita' previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l' autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per l'anno 2006 e' conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalita' di cui al precedente periodo.
1-septies. All'onere di cui al comma 1-sexies, determinato nel
limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede quanto a 2 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla predetta tabella C della legge n. 266 del 2005.
Art. 5-bis
(( (Modifica al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di distretti produttivi) ))
(( 1. Al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo le parole: "ai sistemi produttivi locali, distretti industriali" sono inserite le seguenti: "e della pesca".
2. La disposizione recata dal comma 1 si applica nel rispetto del
limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 372, della citata legge n. 266 del 2005.))
Art. 5-ter
(( Interventi di semplificazione nel settore della pesca ))
(( 1. I certificati di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del
Governo 12 gennaio 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale m 14 del 18 gennaio 1930, la visita periodica della cassetta dei medicinali di bordo, le revisioni delle zattere di salvataggio, delle cinture, dei dispositivi di evacuazione, degli estintori di bordo e dei ganci idrostatici, nonche' le visite periodiche agli apparati radio a bordo delle unita' da pesca si effettuano ogni due anni. Per le unita' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data* di scadenza delle revisioni di cui al presente comma e' prorogata fino a due anni dalla data di rilascio.
2. Costituisce prova dell'avvenuto imbarco delle provviste e
dotazioni di bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, la procedura semplificata prevista dalla circolare del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane n. 3081918 divisione XV dell' 11 aprile 1973.
3. Ai fini dell'applicazione delle tariffe sanitarie di cui al
decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario. alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, le prestazioni effettuate a bordo di unita' da pesca attraccate in banchina possono essere effettuate anche dai medici di base e si intendono rese entro il circuito doganale.
4. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 146, primo comma, dopo la parola: "sovraordinate"
sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei- pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi";
b) all'articolo 169, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilita', parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca";
c) all'articolo 176, primo comma, dopo le parole: "di bordo" sono
aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle unita' da pesca".
5. In caso di improvvise e temporanee indisponibilita' di marittimi
imbarcati a bordo di navi da pesca, il comandante del peschereccio annota l'assenza in un apposito registro vidimato Ball' autorita' marittima d'iscrizione della nave; in tal caso e' consentito l'esercizio delle attivita' di pesca, purche' sia assicurato il rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell'unita'.
6. All'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni". Per le unita' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza del certificato di idoneita' deve intendersi prorogata fino alla visita intermedia triennale del certificato di navigabilita', comunque non oltre tre anni dalla data di rilascio.
7. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 261, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il capo barca per la pesca costiera puo' assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera";
b) all'articolo 273, secondo comma, la lettera b. e' sostituita
dalla seguente:
"b. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi 'di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera".
8. Per le unita' da pesca che hanno installato apparati radio in
WRTFlDSC di classe A antecedentemente al 7 aprile 2005, e' consentito l'utilizzo di tale apparecchiatura anche da parte di personale abilitato con certificato limitato di operatore W-RTF/DSC di classe E.
9. Per il personale di bordo dei pescherecci, il rilascio del
libretto sanitario previsto dall'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed i relativi rinnovi periodici dell'idoneita' si effettuano nell'ambito della visita biennale; detta visita sostituisce anche quella prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano
nuovi oneri per lo Stato.))
Art. 5-quater
(( (Disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore ittico) ))
(( 1. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226, le parole: "i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142,". ))
Art. 6
Cessione di partecipazioni
1. All'articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le parole: "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "nei precedenti periodi d'imposta". Le maggiori entrate derivanti dal presente comma affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 7
(Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "anche le quote di produzione",
sono (( inserite )) le seguenti: ", i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 ((del Consiglio, del 29 settembre 2003 )), iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge ((11 novembre 2005)), n. 231";
b) al comma 2, dopo le parole: "le quote di produzione", sono
((inserite)) le seguenti: ", i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 ((del Consiglio, del 29 settembre 2003 )), iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge ((11 novembre 2005)), n. 231".
Art. 7-bis
(( (Ulteriori disposizioni in materia di prelievo supplementare) ))
(( 1. In attuazione dell'articolo 10, comma 30, del decreto-legge
28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dall'epizoozia denominata blue tongue provvede a comunicare all'AGEA le aziende oggetto di prelievo supplementare nella campagna 2002/2003 che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del predetto decreto-legge n. 49 del 2003. L'AGEA provvede alla restituzione del prelievo supplementare nei limiti delle disponibilita' gia' assegnate alla stessa AGEA ai sensi del-l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77.
2. All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
le parole: "della regione autonoma della Sardegna" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia". ))
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Micciche', Ministro per lo sviluppo e
la coesione territoriale
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Decreto legislativo 139 dell'8 marzo 2006
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
Vigente al: 26-6-2014
Capo I
ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;
Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, resi, rispettivamente, in data 7 febbraio 2006 e 8 febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio
2006;
Sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per i beni e le attivita' culturali, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Struttura e funzioni
(articoli 1, 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articolo 14, comma 3, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato:
"Corpo nazionale", e' una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: "Dipartimento", per mezzo della quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonche' lo svolgimento delle altre attivita' assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.
2. Il Corpo nazionale e' componente fondamentale del servizio di
protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Art. 2.
Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale
(articoli 10, 11, 12, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 4, comma 4 e articolo 15, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si
articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398.
2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei
seguenti uffici:
a) direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico
e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'articolo 1;
b) comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale,
istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all'articolo 1;
c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di
vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali;
d) reparti e nuclei speciali, per particolari attivita' operative
che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonche' l'ausilio di mezzi speciali o di animali.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera a). Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).
4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano
ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3.
Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(articolo 8, comma 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996; articoli 1, 2, 8, legge 10 agosto 2000, n. 246; articolo 24, legge 5 dicembre 1988, n. 521; articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. Al vertice del Corpo nazionale e' posto un dirigente generale
del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni, gia' affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare:
a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o
impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi;
c) e' componente di diritto della Commissione consultiva centrale
controllo armi;
d) e' componente di diritto del consiglio di amministrazione
dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonche' del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;
e) esprime parere sulle modalita' di svolgimento dei servizi
ispettivi sull'attivita' tecnica.
Art. 4.
Distaccamenti volontari
(articolo 10, commi 1 e 2, legge 10 agosto 2000, n. 246)
1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo l, il
Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, puo' promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, cui e' assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 9.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle intese di cui al
comma 1, possono contribuire al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari anche mediante l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi e strumenti operativi da impiegare per le attivita' di soccorso pubblico.
Art. 5.
Regioni a statuto speciale e province autonome
1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano le materie di cui al presente decreto continuano ad essere disciplinate dai rispettivi statuti.
Capo II
Sezione I
Personale
Art. 6.
Disposizioni generali
(articolo 7, commi 1 e 2, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1941, n.
1570; articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1 e 2, legge 30 settembre 2004, n. 252)
1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in permanente e
volontario. Il rapporto d'impiego del personale permanente e' disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario non e' legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione ed e' iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed e' chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo.
2. Nell'esercizio delle attivita' istituzionali, il personale di
cui al comma l svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.
Art. 7.
Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza
per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(articolo 17, legge 7 dicembre 1984, n. 818)
1. Il personale di cui all'articolo 6, che esplica il servizio di
istituto nelle localita' ove hanno sede le strutture dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in localita' limitrofe, puo' essere utilizzato presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture stesse.
Sezione II
Personale volontario
Art. 8.
Reclutamento del personale volontario
(articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996)
1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato
nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalita' di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilita' previste per il personale permanente di corrispondente qualifica.
4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli
altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.
Art. 9.
Richiami in servizio del personale volontario
(articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 41, legge 23 dicembre 1980, n. 930; articolo 12, comma 1, legge 10 agosto 2000, n. 246)
1. Il personale volontario puo' essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamita' naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi localita'.
2. Il personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere richiamato in servizio:
((a) in caso di necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorita' competente che opera il richiamo;))
b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio.
4. Al personale volontario puo' essere affidata, con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e di dare l'allarme; e' tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale antincendio.
Trattamento economico ed assicurativo
(articoli 71 e 74, legge 13 maggio 1961, n. 469 articolo 16, legge 27 dicembre 1973, n. 850)
1. Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Il personale volontario e' assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilita'. La dipendenza da causa di servizio di infermita' o lesioni e' accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato.
3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 11.
Disciplina
(articolo 35, legge 5 dicembre 1988, n. 521)
1. Il personale volontario del Corpo nazionale e' tenuto ai
medesimi obblighi di servizio del personale permanente ed e' assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura;
b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni;
c) radiazione.
2. Le modalita' di applicazione e la gradazione delle sanzioni sono
stabilite con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo i principi ed i criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni previste per il personale permanente del Corpo nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
3. Anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento
disciplinare il personale volontario puo' essere cautelativamente sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, per gravi motivi, ovvero nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita' organizzata.
Art. 12.
Cessazione dal servizio
(articoli 72 e 73, legge 13 maggio 1961, n. 469)
1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei
limiti di eta' stabiliti per il personale permanente di corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 8.
2. Il personale volontario e' esonerato dal servizio qualora abbia
dato prova di incapacita' o insufficiente rendimento e, previa diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.
Capo III
PREVENZIONE INCENDI
Art. 13.
Definizione ed ambito di esplicazione
(articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse
pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita' delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.
2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed
organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.
Art. 14.
Competenza e attivita'
(articoli 22 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 14, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; articoli 1, 6 e 8, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. La prevenzione incendi e' affidata alla competenza esclusiva del
Ministero dell'interno, che esercita le relative attivita' attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.
2. Le attivita' di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in
particolare:
a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;
b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di
autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformita' alla normativa di prevenzione incendi di attivita' e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;
c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di
atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneita' a svolgere attivita' di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;
d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su
materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualita' di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;
e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione
incendi, all'attivita' di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attivita' di recepimento in ambito nazionale;
f) la partecipazione alle attivita' di organismi collegiali,
istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;
g) le attivita' di formazione, di addestramento e le relative
attestazioni di idoneita';
h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;
i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico
spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione
incendi di cui alla lettera a).
3. Il Corpo nazionale, oltre alle attivita' di cui al comma 2,
programma, coordina e sviluppa le attivita' di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attivita' di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attivita' concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.
4. Le attivita' di prevenzione incendi sono esercitate in armonia
con le disposizioni sugli sportelli unici per le attivita' produttive e per l'edilizia.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della
6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di
prevenzione incendi, la relativa organizzazione e' disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicita', efficacia ed efficienza.
Art. 15.
Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi
(articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientificigenerali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:
a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi
a ridurre le probabilita' dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi
a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.
2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni
culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attivita',
costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita' e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresi' le esigenze funzionali e costruttive delle attivita' interessate.
Art. 16.
Certificato di prevenzione incendi
(articolo 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 1, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attivita', depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151)).
2. Il certificato di prevenzione incendi e' rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attivita' interessate, (( . . . )). Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attivita' ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco puo' acquisire, ai fini del parere di conformita' sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonche' richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.
4. (( . . . )), il Comando provinciale dei vigili del fuoco, (( . . . )), acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.
6. Indipendentemente dal periodo di validita' del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attivita' in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'.
8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 17.
Formazione
(articoli 8-bis e 12, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; articolo 3, commi 1, 2 e 3, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; articolo 18, comma 6, legge 10 agosto 2000, n. 246)
1. Il Dipartimento e il Corpo nazionale promuovono la formazione
nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonche' la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica.
2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle
attivita' in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, il Dipartimento e il Corpo nazionale definiscono, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalita' per lo svolgimento, a pagamento, dell'attivita' formativa ed addestrativa in materia. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.
3. Le attivita' didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte
dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.
4. Il Corpo nazionale assicura l'attivita' formativa del personale
addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. In tale ambito, le attivita' per le quali e' richiesta al Corpo nazionale la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro sono in particolare quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16.
5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo
12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Dipartimento, dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, e' rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneita'. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalita' della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneita'.
Art. 18.
Servizi di vigilanza antincendio
(articolo 2, lettera b), e articolo 3, lettera b), legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 4, comma 3, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)
1. La vigilanza antincendio e' il servizio di presidio fisico reso
in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attivita' in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio e' finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attivita' di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.
2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed
intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo.
3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico
spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformita' alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere
effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilita' di personale e mezzi del Corpo nazionale.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, nonche' dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale.
Art. 19.
Vigilanza
(art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia
amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attivita' o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza, il Corpo nazionale puo' avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e
dei controlli e' consentito: l'accesso alle attivita', costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attivita' necessaria all'esercizio della vigilanza.
3. Qualora nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza siano
rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita', il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e da' comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.
Art. 20.
Sanzioni penali e sospensione dell'attivita'
(articoli 1, 5, commi 1 e 2, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966)
1. Chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita'
soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attivita' che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del
rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni
vigenti, il prefetto puo' disporre la sospensione dell'attivita' nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi;
i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
Art. 21.
Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi
(articoli 10 e 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. Nell'ambito del Dipartimento e' istituito il Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare
sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;
b) propone agli organi del Dipartimento l'effettuazione di studi,
ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare a norma
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.
Art. 22.
Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi
(articolo 19, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; articolo 19, lettera c), e articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco,
esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso;
b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della
normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attivita' presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.
2. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per
l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a formulare le relative conclusioni.
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 21, comma 2, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1.
Art. 23.
Oneri per l'attivita' di prevenzione incendi
(articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)
1. I servizi relativi alle attivita' di prevenzione incendi di cui
all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attivita' di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe e' annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. I decreti di cui al comma 2 prevedono, quanto ai servizi di
vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie.
Capo IV
SOCCORSO PUBBLICO
Art. 24.
Interventi di soccorso pubblico
(articoli 24, 25 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articoli 3, 7, comma 3, lettera a), legge 21 novembre 2000, n. 353; articolo 52, legge 28 dicembre 2001, n. 448)
1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumita' delle persone e l'integrita' dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalita' tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.
2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:
a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamita';
b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.
3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessita'.
4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui all'articolo 1, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.
5. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:
a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
b) concorre alla preparazione di unita' antincendi per le Forze armate;
c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;
d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unita' preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attivita' esercitativa, in caso di eventi bellici;
e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.
6. Ferme restando le competenze delle regioni, delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumita' delle persone e dell'integrita' dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.
((6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone, puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.))
7. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonche' di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattivita' e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.
Art. 25.
Oneri per i servizi di soccorso pubblico
(articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)
1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non
comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorita' delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento e' tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno. Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2.
Art. 26.
Soccorso aeroportuale e portuale
(articoli 1, 2 e 10, legge 13 maggio 1940, n. 690; articolo 1, comma
1, lettera b), e comma 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1, 2, 3, legge 23 dicembre 1980, n. 930)
1. Il Corpo nazionale assicura con personale, mezzi e materiali
propri il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale ed assume la direzione tecnica dei relativi interventi, secondo la normativa dell'aviazione civile applicabile agli aeroporti nazionali.
2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma l, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono individuati gli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale in cui il Corpo nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2.
4. Negli aeroporti diversi da quelli indicati dal comma 2 il
servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi e' assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o altro soggetto autorizzato dall'ENAC. Ferme restando le disposizioni del codice della navigazione, con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalita' per l'istituzione del servizio, nonche' fissati i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento e le procedure per il rilascio delle abilitazioni previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.
5. Il Corpo nazionale assicura, con personale mezzi e materiali
propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, assumendone la direzione tecnica, fatto salvo il potere di coordinamento degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalita'.
6. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 e 5, da
adottarsi, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alle leggi 23 dicembre 1980, n. 930, e 2 dicembre 1991, n. 384, nonche', per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
Art. 27.
Introiti derivanti da servizi a pagamento
(articolo 3, comma 2, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609)
1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo
nazionale sono versati alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed affluiscono ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati alla pertinente unita' previsionale di base della spesa del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento e dall'attivita' di addestramento e formazione svolta dal Corpo nazionale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, sono destinati ad incrementare il fondo unico di amministrazione relativo al personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 28.
Norme in materia di amministrazione e contabilita'
(articolo 5, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550)
1. Con regolamento da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilita' del Corpo nazionale, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, allo scopo di conseguire obbiettivi di snellimento ed accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e contabilita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per quanto non previsto nel regolamento da emanare ai sensi del
comma 1 e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e la legge e il regolamento di contabilita' di Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI
Art. 29.
Materiali e caserme
(articoli 20 e 21, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 107, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 13, comma 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109)
1. Il Ministero dell'interno fornisce le caserme e gli altri locali
necessari ai servizi di istituto del Corpo nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti.
2. I progetti relativi alla costruzione e all'adattamento di
immobili da destinare ai servizi di istituto di cui al comma 1, sono approvati dal Ministero dell'interno; ad essi e' riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilita'.
3. Il materiale destinato al servizio antincendio ed al soccorso
tecnico, compreso il materiale delle officine e dei laboratori e quello di casermaggio e di mobilio, e' di proprieta' del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso dalle regioni a titolo di comodato.
4. L'immatricolazione degli automezzi e degli aeromobili del Corpo
nazionale curata dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada e dell'articolo 748 del codice della navigazione.
Art. 30.
Alloggi di servizio
(articolo 129, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699; articolo 21, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 3, decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284; articolo 8, legge 10 agosto 2000, n. 246)
1. Gli alloggi di servizio sono attribuiti al personale del Corpo
nazionale in relazione all'incarico ricoperto ed all'esigenza di garantire una immediata presenza in servizio, secondo quanto indicato nel regolamento di cui al comma 4.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati a titolo gratuito
al dirigente generale - Capo del Corpo nazionale, ai dirigenti generali del Corpo nazionale con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento, al dirigente della Scuola di formazione di base del Dipartimento, ai direttori regionali ed ai direttori interregionali, ai comandanti provinciali, nonche' al personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari.
3. L'assegnazione a titolo gratuito degli alloggi di cui al comma 2
esclude l'assunzione da parte della Amministrazione degli oneri relativi alle spese di ordinaria amministrazione, alle utenze ed ai danni causati da colpa, negligenza o non corretto uso dell'immobile.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri, le modalita' di assegnazione e di rilascio degli alloggi di servizio, nonche' i criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri. Fino all'adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296.
Art. 31.
Uniformi ed equipaggiamento
(articolo 70, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 101 e 102, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699)
1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al
personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprieta' dello stesso.
2. Il personale di cui al comma 1 e' munito di un distintivo di
qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonche' di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono determinate le caratteristiche e le modalita' di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, nonche' le caratteristiche e le modalita' di uso dei distintivi di cui al comma 2. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le prescrizioni vigenti.
Art. 32.
Ricompense
(articoli 62-72, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 articolo 80, legge 13 maggio 1961, n. 469)
1. Al personale del Corpo nazionale, oltre alle ricompense al
valore ed al merito civile, possono essere concessi per meriti di servizio e per atti di coraggio compiuti nell'attivita' di soccorso pubblico speciali segni di benemerenza ed insegne.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le caratteristiche, le modalita' di conferimento e le modalita' di uso dei segni di benemerenza e delle insegne di cui al comma 1. Fino alla adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.
Art. 33.
Associazione nazionale dei vigili del fuoco
1. Il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite
convenzioni, l'attivita' della "Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale", associazione di diritto privato, senza fini di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori
oneri a carico dello Stato.
Art. 34.
Disposizioni di attuazione
1. Fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici
istituti e' espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali, all'attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente decreto si provvede con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno.
Art. 35.
Norme abrogate
1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi
gli effetti gia' prodotti:
a) regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472;
b) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971;
c) legge 10 aprile 1936, n. 833; regio decreto 16 aprile 1940, n.
454;
d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli
7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19;
22; 24; 30;
e) regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, ad eccezione degli
articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32;
f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;
g) regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502;
h) decreto legislativo C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254;
i) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641;
l) legge 24 ottobre 1955, n. 1077;
m) legge 14 marzo 1958, n. 251;
n) legge 13 maggio 1961, n. 469, ad eccezione degli articoli 2
primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107;
o) legge 31 ottobre 1961, n. 1169;
p) legge 4 gennaio 1963, n. 10;
q) legge 2 marzo 1963, n. 364;
r) legge 26 luglio 1965, n. 966, ad eccezione dell'articolo 2,
primo comma, lettera c); 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
s) legge 21 novembre 1966, n. 1046;
t) legge 9 marzo 1967, n. 212;
u) legge 8 dicembre 1970, n. 996, limitatamente agli articoli 8,
dal primo al quarto comma; 9, 10, 11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, primo comma;
v) legge 2 luglio 1971, n. 599;
z) legge 27 dicembre 1973, n. 850, ad eccezione degli articoli 9,
14, 19 e 20;
aa) legge 15 febbraio 1974, n. 42;
bb) decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557;
cc) decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 45;
dd) legge 11 gennaio 1979, n. 14;
ee) legge 5 agosto 1978, n. 472;
ff) legge 8 luglio 1980, n. 336;
gg) legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione degli articoli
2, 3, 7, secondo comma; 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero, 33 e 38;
hh) decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1982, n. 86;
ii) legge 4 marzo 1982, n. 66;
ll) legge 7 dicembre 1984, n. 818, ad eccezione degli articoli 2,
dal primo al quarto comma, e 3 da mantenere in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, secondo quanto in esse espressamente disposto; 16, 17;
mm) legge 13 maggio 1985, n. 197;
nn) decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, ad eccezione dell'articolo 5;
oo) decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
pp) legge 5 dicembre 1988, n. 521, limitatamente agli articoli,
9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 11;
qq) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, ad eccezione degli articoli 1, commi 3, 5, 7; 1-ter, 2; 3;
rr) legge 10 agosto 2000, n. 246, limitatamente all'articolo 10,
commi 1 e 2;
ss) legge 21 marzo 2001, n. 75;
tt) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, limitatamente agli articoli 1; 2; 3, commi 1 e 2, numeri 1) e 2); 7; 8; 10, successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 11, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 22, comma 3.
Art. 36.
Norma finale
1. Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilita', il
riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate dall'articolo 35, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportato nella rubrica di ciascun articolo.
2. Fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali
previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti.
3. Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa negli
aeroporti e nelle infrastrutture militari, ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' le competenze di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 (legge di ratifica della Convenzione di Amburgo 1979), ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, relativi alla salvaguardia della vita umana in mare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Buttiglione, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Castelli, Ministro della giustizia
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli